Sentenza 21 gennaio 2009
Massime • 1
Il potere giudiziale di revoca, per superfluità, delle prove già ammesse è, nel corso del dibattimento, più ampio di quello esercitabile all'inizio del dibattimento stesso, momento in cui il giudice può non ammettere soltanto le prove vietate dalla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti. (Affermando il principio la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice che nel corso del dibattimento ha escluso, ritenutane la irrilevanza, la deposizione di un teste già citato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/01/2009, n. 9056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9056 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2009 |
Testo completo
9056 / 09 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 21/01/2009
SENTENZA
N. 213,08 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. PAGANO FILIBERTO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott. CAPOZZI RAFFAELE
Francesc. MONASTERO 2. N. 024739/2004 2.Dott.DAVIGO PIERCAMILLO
3. Dott.MANNA ANTONIO IT
4.Dott.DIOTALLEVI GIOVANNI IF
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 11/12/1976 1) RA REDAUANE
avverso SENTENZA del 27/04/2004
CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
CAPOZZI RAFFAELE
Udito il Procuratore Generale in persona del dr.
l'annullamentscon rinio che ha concluso per riconoscimento delle continuazione.
Udito, per la parte civile, 17 Avv. Udit i difenslifenso Avv.
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ficeseppe FEBBRARO, line totamente of monesto 1
N. 24739/04 (94)
FATTO E DIRITTO con sentenza del 1.4.03 il Tribunale di Varese ha ritenuto
RA OU penalmente responsabile del delitto di tentata rapina impropria in danno di TI ER
(artt. 56, 628 secondo comma c.p.) e l'ha condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed € 400,00 di multa.
Il fatto si era verificato in data 23.12.01 in Varese, all'interno di un bar del centro commerciale "Le Corti", dove la p.o. era seduta ad un tavolino assieme al fidanzato ed al cugino di quest'ultimo. L'imputato era stato visto da un avventore nell'atto di sottrarre il portafogli alla NC ed aveva dato l'allarme; l'imputato, vistosi scoperto, aveva lasciato cadere il portafogli ed era fuggito, lasciando il soprabito e portando con sé un bicchiere, col quale aveva minacciato il fidanzato della p.o., che si era posto al suo inseguimento
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assieme ad un amico ed aveva ingaggiato una colluttazione con l'imputato, riportando la lussazione di un dito.
L'imputato era riuscito peraltro a fuggire ed era stato rintracciato da un foglio, rinvenuto nel soprabito dal medesimo abbandonato, sul quale era scritto il suo nome.
La Corte d'Appello di Milano, innanzi alla quale lo
RA ha impugnato la sentenza sopradescritta, con sentenza del 27.4.04, ha interamente confermato la sentenza di primo grado. Avverso detta sentenza della Corte d'Appello di Milano, ricorre per cassazione personalmente RA OU, deducendo i seguenti tre motivi di ricorso:
1)-inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità: difetto di contestazione ex art. 522 c.p.p. per violazione art. 521 c.p.p. (art. 606 comma primo lettera c)
c.p.p.): la condotta del ricorrente era stata radicalmente diversa rispetto a quella indicata nel capo d'imputazione, si che era stato violato il principio di correlazione fra sentenza ed accusa contestata di cui all'art. 521 c.p.p.;
2)-inosservanza od erronea applicazione di legge: nullità dell'ordinanza del Tribunale di revoca della prova già ammessa in assenza dell'accordo delle parti ex artt. 495 comma quarto e quarto bis c.p.p. (art. 606 comma primo lettera b) c.p.p.): secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la rinuncia alle prove richieste dalle parti ed ammesse dal giudice poteva avvenire con il consenso dell'altra parte, consenso che non vi era stato nella specie;
quindi il teste ammesso avrebbe dovuto essere escusso;
e la mancata escussione del medesimo aveva comportato la violazione dell'art. 495 comma quarto bis c.p.p., in ogni caso il giudice era tenuto a motivare il provvedimento adottato per superare l'eventuale contrasto insorto fra le parti al riguardo;
il che nella specie non era avvenuto;
3)-inosservanza od erronea applicazione della legge penale: erronea applicazione della disciplina della continuazione
(art. 606 comma primo lettera b) c.p.p.): non era condivisibile la motivazione, con cui la Corte aveva escluso la continuazione fra il reato di cui al presente processo ed un altro episodio di furto, avvenuto in Bolzano
e per il quale vi era già stata condanna irrevocabile da parte del Tribunale di Bolzano.
I due reati erano stati commessi a distanza di tre giorni l'uno dall'altro ed erano riconducibili al medesimo atteggiamento psicologico e volitivo, in quanto entrambi finalizzati a procurarsi mezzi di sussistenza patrimoniale e, pur essendo stati commessi in due città diverse, costituivano pur sempre attuazione di un unico disegno criminoso. 3
Con ulteriore memoria redatta personalmente il 9.6.04, il ricorrente ha chiesto che il reato contestatogli venisse derubricato in furto tentato.
1.Il motivo di ricorso sub 1) è infondato.
Con esso il ricorrente lamenta una pretesa violazione in suo danno del principio contenuto nell'art. 521 c.p.p., concernente la correlazione fra l'imputazione contestata e la sentenza.
Invero dall'esame del capo d'imputazione emerge che al ricorrente è stato contestato esattamente il fatto ritenuto in sentenza e cioè una tentata rapina impropria commessa in danno di tale TI ER.
Risulta invero dalla sentenza impugnata che l'odierno ricorrente, notato da un altro avventore mentre, all'interno del bar sito all'interno del centro commerciale "Le Corti" di
Varese, aveva appena sfilato dalla borsetta, lasciata dalla p.o. appesa ad una sedia, il portafoglio, aveva lasciato cadere a terra il portafoglio e si era dato alla fuga, portando con sé un bicchiere, inseguito dal fidanzato e da un amico della p.o., da lui minacciati con detto bicchiere, dopo averlo infranto ed ingaggiando con il primo una colluttazione, riuscendo tuttavia a fuggire ed essendo stato rintracciato solo perchè aveva abbandonato un soprabito, con dentro un foglio col suo nominativo.
Il fatto accertato è qualificabile come tentata rapina impropria, ai sensi degli artt. 56, 628 secondo comma c.p., e non, come sostenuto dal ricorrente con la memoria aggiuntiva prodotta, come mero furto tentato, atteso che il ricorrente ha usato violenza e minaccia immediatamente dopo aver posto in essere il tentativo di furto, all'evidente scopo di assicurarsi l'impunità.
E' noto che l'orientamento maggioritario di questa Corte è R nel senso di ritenere configurabile il tentativo di rapina impropria, quando l'agente, come nel caso in esame, dopo avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco all'impossessamento di una cosa altrui, rimasti in itinere per cause indipendenti dalla sua volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità.
Nella rapina impropria invero la violenza o minaccia sono successive all'impossessamento, il che non implica che debba ritenersi necessariamente consumato la prima fase in cui si articola la condotta criminosa, atteso che il porsi l'impossessamento come un prius rispetto alla minaccia o violenza lascia inalterata l'applicabilità a tale condotta antecedente degli ordinari principi dettati dal codice penale in materia di tentativo, si che non è irrazionale nè contrario al sistema prevedere la figura della rapina. impropria tentata, costituita da tentativo di furto più la violenza o la minaccia per assicurarsi l'impunità (cfr. in termini, Cass. 2^ 30.1.04 n. 9262; Cass. 2^ 18.4.08 n. 19645).
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2.E' altresì infondato il motivo di appello sub 2). Con essa il ricorrente lamenta la violazione a suo carico della norma prevista dall'art. 495 comma quarto bis c.p.p., alla stregua del quale, nel corso dell'istruzione dibattimentale, ciascuna delle parti può rinunciare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta, e ciò in quanto il giudice di primo grado, dopo avere citato a deporre teste RO IL, che aveva inseguito l'odierno ricorrente assieme al fidanzato della p.o., non aveva più ritenuto necessario escuterlo.
Si osserva innanzitutto che il teste in questione non era stato indicato dall'imputato come suo teste discarico e che, comunque, l'art. 495 comma quarto c.p.p. conferisce al giudice il potere di revocare l'ammissione di prove che risultino superflue. Tale potere viene esercitato dal giudice sulla base delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed è ben più ampio di quello che al medesimo è riconosciuto all'inizio 5
del dibattimento, in un fase processuale caratterizzata dalla normale ignoranza che ha il giudice in ordine al fatto da giudicare, si che quest'ultimo, in tale fase iniziale, stante il diritto delle parti alla prova, può non ammettere le sole prove vietate dalla legge o quelle che manifestamente risultino superflue od irrilevanti (cfr., in termini, Cass. 4^
6.10.05 n. 36341).
Nessun addebito può pertanto essere mosso al giudice di primo grado per non avere escusso il teste anzidetto, essendo chiaro che trattavasi di attività istruttoria del tutto superflua, come esattamente rilevato dalla Corte d'Appello di Milano nella sentenza impugnata.
3.E' altresì manifestamente infondato il motivo di ricorso sub 3).
Con esso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non abbia riconosciuto il vincolo della continuazione fra l'episodio di tentata rapina, di cui è causa, ed un altro episodio di furto, avvenuto in Bolzano il 26.1.01 e quindi tre giorni dopo la commissione del reato di cui all'odierno processo.
E' noto al riguardo che anche quando il giudice del dibattimento abbia respinto la richiesta di riunione fra più procedimenti, ritenendo non configurabile il prospettato vincolo della continuazione fra i reati che ne formano oggetto, la sentenza di merito non può validamente essere impugnata con ricorso per cassazione sotto il profilo del mancato riconoscimento del suddetto vincolo, atteso che, da un lato i provvedimenti che dispongono o negano la riunione di procedimenti, siccome meramente ordinatori, si sottraggono per loro natura ad ogni forma di impugnazione;
dall'altro l'invocata continuazione può comunque sempre essere richiesta in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 c.p.p., non ostandovi, tenuto conto della sua natura di decisione incidentale, l'intervenuta 6
pronuncia del giudice di cognizione, il quale, appunto perchè non ha ritenuto di disporre la riunione, non ha potuto giudicare ex professo la sussistenza o meno dell'unicità del disegno criminoso, ma si è limitato ad una mera delibazione (cfr., in termini, Cass. 4^ 6.11.03 n. 676;
Cass. 3^ 3.10.06 n. 39952).
Il ricorso proposto da DO AB va pertanto respinto. Consegue a tale pronuncia la condanna del ricorrente alle spese del giudizio, ex art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 21.1.09.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
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