Cass. pen., sez. II, sentenza 21/01/2009, n. 9056
CASS
Sentenza 21 gennaio 2009

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Il potere giudiziale di revoca, per superfluità, delle prove già ammesse è, nel corso del dibattimento, più ampio di quello esercitabile all'inizio del dibattimento stesso, momento in cui il giudice può non ammettere soltanto le prove vietate dalla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti. (Affermando il principio la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice che nel corso del dibattimento ha escluso, ritenutane la irrilevanza, la deposizione di un teste già citato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 21/01/2009, n. 9056
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9056
    Data del deposito : 21 gennaio 2009

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