Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 24 agosto 1975 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 luglio 2026 |
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- 1. bis legge 26 luglio 1975, n. 354 di coltivare l’affettività familiare con persona soggetta al medesimo regime speciale(Cass. pen., Sez. I, sent. 09/06/2025 (data ud.…https://dirittifondamentali.it/ · 19 giugno 2025 · 1
In tema di regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, il diritto del detenuto di coltivare l'affettività familiare mediante colloqui visivi può essere riconosciuto anche quando il familiare che si vuole incontrare è sottoposto al medesimo regime speciale, dovendosi tuttavia operare un giudizio di bilanciamento tra le esigenze di affettività del soggetto ristretto e quelle di sicurezza pubblica. Laddove le esigenze di sicurezza siano ritenute prevalenti, non è possibile soddisfare tale diritto nemmeno con l'impiego di strumenti audiovisivi. Iscriviti alla Newsletter Per ricevere tutte le novità della Rivista Nome* Email* Lascia questo campo …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/02/2026, n. 6565Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da SI NI, nato a [...] 1'11/06/1946 avverso la ordinanza del 20/05/2025 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Filippo Casa; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. U Num. 6565 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 11/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 20 maggio 2025 il Tribunale del riesame di Palermo dichiarava inammissibile la richiesta presentata da NI SI avverso il provvedimento del 23 …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Titolo I : Trattamento penitenziario
- Capo I : Principi direttivi
- Art. 1. (( (Trattamento e rieducazione) )) (( .
1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanita' e deve assicurare il rispetto della dignita' della persona. Esso e' improntato ad assoluta imparzialita', senza discriminazioni in ordine a sesso, identita' di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalita', condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilita', la socializzazione e l'integrazione.
2. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed e' attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.
3. Ad ogni persona privata della liberta' sono garantiti i diritti fondamentali; e' vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno.
4. Negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della liberta'.
5. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.
6. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.
7. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva. ))