Legge 26 luglio 1975, n. 354

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  • 1Corte Costituzionale: Ordinanza n. 148 anno 2013 (fonte: cortecostituzionale.it, Corte Costituzionale
    Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/

  • 2L’audace sentenza del Giudice delle Leggi sull’ergastolo e la rieducazione del reo
    Avv. Alessia Di Prisco · https://www.iusinitinere.it/

    “Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'art. 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato; dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 4, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui si …

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  • 3Giudice per le indagini preliminari : ruolo e funzioni
    Mariaelena D'Esposito · https://www.iusinitinere.it/

    Il giudice per le indagini preliminari è soggetto del procedimento penale italiano, tale figura è stata introdotta per sostituire il giudice istruttore. Nella disciplina del codice attuale, entrato il vigore il 24 ottobre 1989, è stata soppressa la figura del giudice istruttore e il processo ha assunto caratteristiche spiccatamente accusatorie. La differenza sostanziale sta nel fatto che prima il giudice istruttore aveva un potere assoluto nelle indagini, mentre il giudice per le indagini preliminari non ha autonomia d' iniziativa nelle indagini, essendo soggetto a quella che viene definita come giurisdizione semipiena. Il GIP ha una “giurisdizione semipiena” perché incontra due limiti …

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  • 4La legge “Cartabia” tra pene sostitutive e sorveglianza. Il giudice di cognizione diventa finalmente (ma solo se vuole) giudice della pena, oltre che del…
    Giovanni Maria Pavarin · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    La legge 27 settembre 2021, n. 134, che recava delega al Governo “per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, è stata attuata con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. legge “Cartabia”). Si tratta di un provvedimento di ampio respiro, che apporta rilevanti modifiche al codice penale (artt. 1-3), al codice di rito (artt. 4-40), alle relative norme di attuazione (art. 41), oltre a contenere la disciplina della giustizia riparativa (artt. 42-67) e a disporre ulteriori interventi e modifiche ad alcune leggi speciali (artt. 68-84), tra cui spicca l'intervento effettuato …

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  • 5novità nel sistema penale italiano
    Sergio Ricchitelli · https://www.diritto.it/ · 24 marzo 2026

    1. Le modifiche al codice penale Sul fronte del diritto penale sostanziale si segnalano modifiche di matrice innovativa e modifiche, per così dire, di adattamento. La fattispecie inerente alla confisca in casi particolari viene integrata contemplando le ipotesi delittuose di cui al 3° comma dell'articolo 628[2] c.p. e dell'art.628-bis[3] c.p., resta fermo il principio in virtù del quale allorquando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità indicate nella fattispecie, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, dei beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità anche per …

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  • 1Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/02/2026, n. 6565
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da SI NI, nato a [...] 1'11/06/1946 avverso la ordinanza del 20/05/2025 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Filippo Casa; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. U Num. 6565 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 11/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 20 maggio 2025 il Tribunale del riesame di Palermo dichiarava inammissibile la richiesta presentata da NI SI avverso il provvedimento del 23 …
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    • art. 3 e 24 Cost.·
    • processo penale telematico·
    • art. 87-bis d.lgs. 150/2022·
    • inammissibilità impugnazione·
    • raggiungimento dello scopo·
    • art. 24 d.l. 137/2020·
    • Sezioni Unite penali·
    • deposito telematico·
    • giurisprudenza contrastante·
    • art. 97 Cost.·
    • art. 591 cod. proc. pen.·
    • art. 6 CEDU·
    • art. 111 Cost.·
    • posta elettronica certificata·
    • art. 111-bis cod. proc. pen.

  • 2Cass. pen., SS.UU., sentenza 08/04/2025, n. 13808
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da De CE VA, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/01/2024 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Giovanni Liberati; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto DO PE IO e del Sostituto procuratore generale Raffaele Piccirillo, che hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. U Num. 13808 Anno 2025 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 24/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 gennaio 2024 la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile …
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    • imputato detenuto·
    • art. 164 cod. proc. pen.·
    • successione leggi processuali·
    • principio tempus regit actum·
    • inammissibilità appello·
    • dichiarazione o elezione di domicilio·
    • art. 157-ter cod. proc. pen.·
    • notificazione atti processuali·
    • imputato assente·
    • art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen.

  • 3Cass. pen., SS.UU., sentenza 14/07/2023, n. 30753
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da TI NU, nato a [...] il [...] Avverso l'ordinanza del 7/12/2021 del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Stefano Mogini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SS OC, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le note di replica del difensore, Avvocato Giovanna Beatrice Araniti, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. U Num. 30753 Anno 2023 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: MOGINI STEFANO Data Udienza: 15/12/2022 …
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    • affidamento in prova al servizio sociale·
    • principio del favor rei·
    • progressione trattamentale·
    • art. 4-bis Ord. pen.·
    • reati ostativi·
    • detenzione domiciliare·
    • disparità di trattamento·
    • scioglimento del cumulo·
    • finalità rieducativa della pena·
    • criterio moderatore art. 78 cod. pen.

  • 4Cass. pen., SS.UU., sentenza 15/12/2022, n. 30753
    Provvedimento: 30753-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Margherita Cassano Sent. n. sez. 20 Presidente - CC 15/12/2022 Giulio Sarno - Stefano Mogini R.G.N. 3236/2022 - Relatore - Gastone Andreazza Vito Di Nicola Ercole Aprile Andrea Pellegrino Giuseppe De Marzo Angelo Caputo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da VE NZ, nato a [...] il [...] Avverso l'ordinanza del 7/12/2021 del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Stefano Mogini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto …
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    • criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen·
    • unificazioni di pene concorrenti·
    • benefici penitenziari·
    • condanna anche per reato ostativo·
    • irrilevanza·
    • scioglimento del cumulo·
    • istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

  • 5Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/11/2022, n. 33645
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 22958-2019 proposto da: S.I.A.MED. - SOCIETA' INIZIATIVE ALBERGHIERE DEL MEDITERRANEO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo studio del dott. FABIO TRINCA, rappresentata e difesa dagli avvocati ALBERTO LUMINOSO ed ANGELO LUMINOSO; Civile Sent. Sez. U Num. 33645 Anno 2022 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: SCODITTI ENRICO Data pubblicazione: 15/11/2022 Ric. 2019 n. 22958 sez. SU - ud. 11-10-2022 -2- - ricorrente - contro CONDOMINIO LA RESIDENZA SUL PORTO DI PORTO ROTONDO, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERULANA 247, presso lo …
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    • occupazione senza titolo di immobile·
    • configurabilità·
    • danno da perdita subita·
    • presupposti·
    • danno da perdita subita o da mancato guadagno·
    • ammissibilità·
    • occupazione senza titolo di un immobile·
    • risarcibilità·
    • conseguenze in tema di onere della prova·
    • perdita concreta del diritto di godimento·
    • fondamento·
    • esclusione·
    • liquidazione equitativa·
    • oneri di allegazione e contestazione·
    • facoltà di non uso
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Versioni del testo

  • Titolo I : Trattamento penitenziario
  • Capo I : Principi direttivi
  • Art. 1. (( (Trattamento e rieducazione) )) (( .

    1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanita' e deve assicurare il rispetto della dignita' della persona. Esso e' improntato ad assoluta imparzialita', senza discriminazioni in ordine a sesso, identita' di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalita', condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilita', la socializzazione e l'integrazione.
    2. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed e' attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.
    3. Ad ogni persona privata della liberta' sono garantiti i diritti fondamentali; e' vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno.
    4. Negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della liberta'.
    5. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.
    6. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.
    7. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva. ))