Sentenza 23 giugno 2010
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Non è deducibile con il ricorso per cassazione la questione relativa alla pretesa eccessività della somma di denaro liquidata a titolo di provvisionale.
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- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1130 del 29https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1130 Anno 2013 Presidente: TERESI ALFREDO Relatore: LAPALORCIA GRAZIA SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) CAVALAGLIO CARLO N. IL 18/02/1942 2) CARCIOFALI LORENZO N. IL 22/01/1959 3) GIOMBINI GIUSEPPE N. IL 07/04/1942 4) CAVALAGLIO GABRIELE N. IL 18/12/1943 avverso la sentenza n. 3802/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 22/03/2010 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. R A kf ( G. LLO che ha concluso per i rmia ckr ru-ciervu-, 04-ti r C.:() om-v-. a trAp_orr-A 4zw-u- _ 44 F OkTU ptA Udito, per la parte Udit i nsor …
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- 4. Obblighi di custodia anche nell'area cani (Cass. 9620/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 marzo 2025
Condanna per lesioni colpose per chi lascia il proprio cane libero di circolare all'interno della “area cani” nonostante un estraneo avesse manifestato l'intento di avvicinarsi e accarezzarlo per la violazione di regole di generica prudenza, considerando che, in presenza di un altro animale nell'area di sgambamento nonché del relativo accompagnatore, la proprietaria del pitbull avrebbe dovuto fronteggiare la situazione con maggiore cura e cautela attuando una vigilanza stretta e una presenza dominante sul cane. Corte di cassazione sez. IV penale, ud. 6 marzo 2024 (dep. 10 marzo 2025), n. 9620 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, con la sentenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/06/2010, n. 34791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34791 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2010 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 23/06/2010
N.1206/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
- Presidente - Dott. PIERO MOCALI
Dott. GRAZIANA CAMPANATO
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - Dott. RUGGERO GALBIATI N. 41903/2009 Dott. VINCENZO ROMIS Rel. Consigliere -
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- Consigliere - Dott. UMBERTO MASSAFRA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) MA FA N. IL 06/02/1975
avverso la sentenza n. 8182/2006 CORTE APPELLO di ROMA, del 15/06/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS che ha concluso per enerale Feunto De Sentin Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. rigetto del Lic коли
Udito, per la parte civile, l'Avv Rosy to Renoeg ch he wouluing dup ere Udio difenson AVV. fiore right oil richan, alipontenidoof note spese Cfgllow eta he coulins feeгладешковl' allu nt all
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ES CA e ZA RI venivano tratti a giudizio dinanzi al
Tribunale di Roma per rispondere del reato di cui all'art. 590, primo e secondo comma, del codice penale, per aver cagionato a ES ES lesioni personali gravi (in quanto giudicate guaribili in 46 giorni). In base all'imputazione,
l'infortunio si era verificato secondo la seguente dinamica: la ES era all'interno dei locali dell'Associazione Enologica De' Mellini con sede in Roma intenta a consumare un pasto allorquando le era caduta addosso una mensola sulla quale erano appoggiate bottiglie di vino e casse acustiche per l'impianto stereo: in conseguenza di ciò, la ES aveva riportato le lesioni compiutamente descritte nel capo di imputazione.. A carico dei prevenuti erano stati ipotizzati i seguenti profili di colpa: ZA, quale Presidente della detta Associazione Enologica aveva proceduto personalmente, in occasione di lavori di ristrutturazione all'interno dei locali dell'associazione stessa, al montaggio di due mensole da adibire alla collocazione di bottiglie ed altri oggetti utilizzando materiali di fissaggio inadatti alle pareti di tufo in loco, di tal che una di tali mensole era caduta addosso alla ES con tutti gli oggetti che vi erano stati collocati;
ES, quale direttore tecnico dei lavori di ristrutturazione di cui sopra, aveva consentito il montaggio di due mensole non valutando adeguatamente il peso che le stesse avrebbero dovuto sopportare, in relazione alla consistenza del muro ed al materiale utilizzato per il loro fissaggio, così provocando il crollo di una di esse, sulla quale erano state collocate bottiglie di vino e casse acustiche per l'impianto stereo, mensola che era poi caduta addosso alla ES.
Il Tribunale assolveva entrambi gli imputati, rilevando che, tenuto conto anche della alternatività degli addebiti, le acquisite risultanze probatorie non avevano consentito di individuare quale dei due imputati dovesse essere ritenuto responsabile del fatto in danno della ES.
A seguito di gravame proposto dal P.M., la Corte d'Appello di Roma, ribaltando le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice, riteneva invece entrambi gli imputati responsabili dell'accaduto, con riferimento ad autonomi profili di colpa. Tenuto conto del tempo trascorso dal momento del fatto, la Corte stessa pronunciava declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non ravvisando elementi idonei a legittimare un proscioglimento degli imputati stessi nel merito. Ai sensi dell'art. 578 :
c.p.p. la Corte medesima, per la parte che in questa sede rileva, dava conto del suo convincimento con argomentazioni che possono così riassumersi: a) doveva escludersi, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, che le imputazioni mosse agli imputati fossero alternative e configgenti tra loro: confliggenti erano solo le tesi difensive dei prevenuti;
b) le condotte colpose sostanzialmente contestate e discusse nel dibattimento di primo grado apparivano invece tra loro correlate e ciascuna causa efficiente dell'evento; c) il ES era il titolare della ditta incaricata dei lavori di ristrutturazione e si era assunto l'onere di effettuare a regola d'arte tutti i lavori, compresa la mensolatura in una parte del locale, di tal che avrebbe dovuto specificamente valutare l'idoneità del fissaggio delle mensole stesse in relazione al peso che avrebbero dovuto sopportare ed alla consistenza del muro;
c) siffatta valutazione non era stata adeguatamente effettuata, al punto che si era reso necessario acquistare alcuni supporti di sostegno che erano stati collocati sulle altre mensole e non su quella poi caduta addosso alla ES;
d) il ZA, pur avendo appreso, per sua stessa ammissione, della inidoneità del materiale inizialmente utilizzato per il fissaggio delle mensole, aveva posto in loco la ulteriore mensola (non prevista formalmente tra i lavori oggetto del contratto quale stipulato fra le parti) poi caduta addosso alla ES (o l'aveva fatta posizionare da dipendenti del ES) ritenendo idoneo quel tipo di montaggio anche per tale ulteriore mensola, così ponendo in essere una specifica personale condotta imprudente e negligente, avendo caricato di bottiglie ed oggetti la mensola stessa, ed avendo aperto al pubblico il locale, pur essendo ben consapevole della precarietà del montaggio della mensola poi caduta sulla persona della ES intenta a consumare un pasto nel locale stesso;
e) dette argomentazioni legittimavano l'affermazione di responsabilità degli imputati ai fini civili, con conseguente condanna degli stessi al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separa sede, con assegnazione alla parte civile stessa di una provvisionale che si riteneva equo determinare in 5.000,00 euro.
Ricorre per Cassazione il difensore del ZA, svolgendo argomentazioni di critica alla sentenza impugnata relativamente alla ritenuta responsabilità (pur se ai fini civili), valorizzando le considerazioni svolte dal primo giudice nella sentenza di assoluzione e sostenendo che alcun profilo di colpa sarebbe comunque ravvisabile nei confronti del ZA posto che i lavori erano stati affidati al ES unico responsabile, per legge, dei lavori ivi compresa la posa in opera delle mensole;
il
(u us) ricorrente si duole altresì della somma liquidata a titolo di provvisionale ritenendola eccessiva anche in relazione all'entità ed a alla natura delle lesioni subite dalla parte lesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Per quel che concerne l'applicabilità dell'art. 129, secondo comma, del codice di rito, va ricordato che, in forza dei consolidati principi di diritto enunciati da questa Corte, il sindacato di legittimità, appunto ai fini della eventuale applicazione della disposizione appena citata, deve essere circoscritto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte: la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità ad esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini ed ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata: qualora, dunque, il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo (in tal senso cfr., ex plurimis, Sez. Unite, n. 35490/2009,
Tettamanti).
Nella concreta fattispecie, nella sentenza della Corte distrettuale non sono riscontrabili elementi di giudizio idonei ad integrare la prova evidente dell'innocenza del ricorrente, ma sono, anzi, contenute valutazioni di segno diametralmente opposto, logicamente conducenti all'accertamento della responsabilità del ricorrente stesso. Non sono pertanto ravvisabili i profili di violazione di legge e vizio motivazionale prospettati dal ricorrente, posto che, avuto riguardo al testo della sentenza impugnata, si rileva che la Corte distrettuale attraverso il percorso
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argomentativo sopra ricordato (nella parte relativa allo svolgimento del processo), da intendersi qui integralmente richiamato onde evitare superflue ripetizioni
- ha analizzato, secondo i canoni prescritti, gli aspetti concernenti le problematiche relative alla sussistenza della condotta colposa contestata all'imputato e del nesso causale tra la condotta stessa, quale descritta nell'imputazione, e l'evento, non
AN H mancando di esprimere le proprie valutazioni al riguardo, con considerazioni che consentono di escludere che possa ritenersi acquisita la prova evidente dell'innocenza dell'imputato.
Alla stregua di tutto quanto sopra esposto, deriva conseguentemente anche l'infondatezza delle censure del ricorrente in ordine alla ritenuta responsabilità agli effetti civili.
Quanto alla doglianza concernente l'entità della provvisionale, la stessa presenta evidenti profili di inammissibilità, tenuto conto del condivisibile e consolidato indirizzo interpretativo delineatosi nella giurisprudenza di questa
Corte secondo cui "le questioni concernenti le statuizioni relative alla provvisionale non sono deducibili in sede di legittimità (in termini, "ex plurimis", Sez. 2, 20 giugno 2003, Lucarelli, RV. 226454).
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che si liquidano in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori come per legge
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusine delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi euro
1.000,00, oltre accessori come per legge.
Roma, 23 giugno 2010
Il Presidente
Il Consigliere estensore (Piero Mocali)
Сілено гошо (Vincenzo Romis)
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
27 SET. 2010 A DI CA M
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IL CANCELLERE CA S
Ma TIBERIO
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