Sentenza 14 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione; quando invece le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante, sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., se il giudice del gravame si limita a respingere tali censure richiamando la censurata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sull'inadeguatezza od inconsistenza dei motivi di impugnazione.
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/2008, n. 15227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15227 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IACOPINO Silvana G. - Presidente - del 14/02/2008
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 278
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 030324/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BA SC, N. IL 30/10/1939;
avverso SENTENZA del 30/03/2006 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. D'ISA CLAUDIO;
Udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Mario Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21.03.2005, il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, ha ritenuto BA SC responsabile del delitto di cui all'art. 590 c.p., commi 1, 2 e 3, lesioni colpose gravi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, condannandolo alla pena di mesi 1 e giorni 10 di reclusione, sostituiti con Euro 1.250,00 di multa. Il 9 ottobre 2000 NR GL - dipendente della PE S.p.a. di cui l'imputato era legale rappresentante - si accingeva a svolgere l'operazione di carico di un'autobotte con acido formico, sostanza stoccata presso lo stabilimento di Castellana, azionando con il piede la leva agente sulla valvola del serbatoio. Improvvisamente fuoriusciva dalla pompa, che consentiva il carico e scarico del materiale, una certa quantità di acido formico che investiva il lavoratore cagionandogli ustioni agli arti inferiori. Il giudice di primo grado, all'esito del processo, attribuiva all'imputato una colpa generica, per avere omesso di verificare ed imporre il rispetto di tutte le cautele imposte dalla comune prudenza e diligenza, ed una colpa specifica, consistita nella violazione delle norme regolanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare la violazione: a) del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, lett. d) ed f), per avere omesso di dotare il lavoratore del necessario dispositivo di protezione individuale (tuta) e, comunque, di averne verificato l'utilizzo; b) del D.P.R. n. 547 del 1955, art.367, per avere omesso di installare e mantenere in funzione una doccia o presa d'acqua corrente o una soluzione neutralizzante delle sostanze corrosive trattate dai lavoratori;
c) del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 366 e D.Lgs. n. 626 del 2004, art. 35, commi 1 e 4, per avere omesso di verificare la tenuta della pompa e di dotare l'impianto di un comando ad asta, sufficientemente lungo da evitare il contatto con l'acido corrosivo.
L'imputato proponeva gravame alla Corte di Appello di Milano, che, con sentenza del 30.03.2006, confermava quella di primo grado. Ricorre, a mezzo dell'avv. Guido Carlo Alleva, per cassazione basando il relativo ricorso sui seguenti motivi:
1. Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato nonché da atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.
Nell'atto di appello il difensore aveva evidenziato l'incongruenza e contraddittorietà delle conclusioni cui era pervenuto il Tribunale, laddove aveva riconosciuto come la tenuta meccanica della pompa fosse stata interessata da una regolare e costante manutenzione e fosse, addirittura, stata sostituita pochi mesi prima dell'infortunio e che all'esito del processo non era stata possibile raggiungere la certezza in ordine alle reali cause della fuoriuscita dell'acido formico, per mancanza di un tempestivo accertamento tecnico. Si segnalava alla Corte d'Appello come il permanere di una siffatta incertezza non poteva consentire di giungere ad una affermazione di penale responsabilità, restando, l'ipotesi prospettata dall'accusa, in presenza di ipotesi antagoniste (caso fortuito) ugualmente plausibili. In effetti la carenza manutentiva della pompa oltre a non essere stata provata era stata ipotizzata con riferimento ad un elemento il quale ben avrebbe potuto essere rimasto totalmente estraneo alla serie causale sfociata nell'evento dannoso. Sul punto la Corte d'Appello, non curandosi delle risultanze processuali e quindi immotivatamente, ha ritenuto che la fuoriuscita sia stata causata da un non accettabile difetto di manutenzione della pompa.
2. Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato nonché da atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.
Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale.
Si rileva che la Corte d'Appello, con riferimento al profilo di colpa addebitato all'imputato, consistito nel non aver dotato il dipendente di una tuta antiacido, contraddittoriamente, dopo aver dato atto della sussistenza di documenti provanti l'acquisto da parte della società di 5 tute antiacido, non attribuisce alcuna valenza probatoria alla documentazione nel momento in cui nega categoricamente che vi siano risultanze idonee a smentire l'accusa. Non viene fornita giustificazione alcuna circa il percorso argomentativo che avrebbe indotto il giudice di secondo grado a dare pregnante ed assorbente rilievo alle dichiarazioni della p.o. e, per converso, negare qualsivoglia rilevanza alle prove documentali deponenti in senso ad esse opposto.
In ordine all'altro profilo di colpa nel non aver verificato, comunque, l'utilizzo della tuta antiacido da parte del GL E., la sentenza di appello concretizza una violazione od erronea applicazione della normativa in questione vertendosi in materia di adempimenti concretamente inesigibili in capo all'imputato. Premesso che la PE S.p.a., è una società di medio-grandi dimensioni, articolata in diversi settori, con all'epoca in cui si sono verificati i fatti con una sessantina di dipendenti, si evidenzia che sarebbe stato materialmente impossibile pretendere che il RE F. si dedicasse, in prima persona, alla vigilanza su ogni singolo lavoratore. All'interno della struttura organizzativa erano stati identificati organi dirigenziali, quali il Responsabile di produzione, al quale espressamente era stato conferito il compito di assicurare e verificare l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di igiene, sicurezza e protezione ambientale. L'inesigibilità di tale condotta di vigilanza aveva formato oggetto di uno specifico motivo di appello al quale i giudici di secondo grado non hanno dato alcuna risposta con conseguente vizio di motivazione.
Analoga censura, sotto il profilo della violazione di legge, si muove alla impugnata sentenza, con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per avere omesso di dotare l'impianto di un comando ad asta sufficientemente lunga da evitare il contatto con l'acido corrosivo. Tale condotta omissiva è stata addebitata all'imputato, nella qualità di datore di lavoro, senza tener conto della circostanza già esposta che l'impresa si articolava in molteplici unità operativa, ognuna affidata alla responsabilità di un preposto.
3. Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato nonché da atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.
La motivazione della sentenza della Corte d'Appello si appalesa come carente e lacunosa anche in riferimento all'ultimo profilo di colpa addebitato all'imputato per avere omesso di installare e mantenere in funzione una doccia o presa d'acqua corrente o una soluzione neutralizzante delle sostanze corrosive trattate dai lavoratori. La Corte liquida in maniera laconica un dettagliato motivo d'appello laddove era stata documentato che la rimozione della doccia era stata disposta da soggetti all'interno dell'azienda delegati all'attuazione del cd. progetto Petrarca di ristrutturazione. Il tutto acclarato da evidenze processuali e documentali, dichiarative immotivatamente pretermesse dalla Corte d'Appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Questa Corte, chiamata ad esaminare la denunciata contraddittorietà e la carenza motivazionale, non può fare a meno di valutare la richiesta di ciascuna delle diverse questioni proposte, atteso che la verifica della coerenza logica di tutto il percorso argomentativo della impugnata sentenza è emerso in maniera del tutto chiara, anche laddove ha fatto proprie motivazioni, in fatto ed in diritto, del giudice di primo grado.
Sul punto sì osserva che, come è stato più volte affermato da questa Corte, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello.
Siffatto principio va riaffermato e condiviso, con la precisazione che l'integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e secondo grado è possibile soltanto se nella sentenza d'appello sia riscontrabile un nucleo essenziale di argomentazione, da cui possa desumersi che il giudice del secondo grado, dopo avere proceduto all'esame delle censure dell'appellante, ha fatto proprie le considerazioni svolte dal primo giudice. Più specificamente, va rilevato che l'ambito della necessaria autonoma motivazione del Giudice d'appello risulta correlato alla qualità e alla consistenza delle censure rivolte dall'appellante. Se questi si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni genetiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati.
Quando invece le soluzioni adottate dal Giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante, sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, se il giudice del gravame si limita a respingere tali censure e a richiamare la contestata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sulla fallacia o inadeguatezza o non consistenza dei motivi di impugnazione. Ribadita pertanto la legittimità della motivazione per relationem, nei termini sopra indicati, è poi assolutamente necessario che la posizione dell'imputato risulti essere stata specificamente considerata e che i motivi d'appello siano stati esaminati e valutati, sia pure per ritenerli inconferenti o infondati. Nella sentenza in esame, i giudici di appello, pur riportandosi su alcuni punti alla motivazione del giudice di primo grado, hanno fornito puntuale risposta alle censure mosse dalla Difesa con i motivi di appello.
Prima fra tutte le questioni addotte a sostegno dei motivi del ricorso per Cassazione è quella che attiene alla individuazione della causa della fuoriuscita dell'acido formico, che entrambi i giudici di merito ricollegano ad un difetto di funzionamento di una delle due valvole, non importa se di quella di uscita del serbatoio o di entrata della pompa e che invece il ricorrente fa dipendere da un fatto puramente accidentale. Ma, a ben vedere, non è questa la questione la cui risoluzione riveste eventuale importanza nell'economia del giudizio, benché su di essa il ricorrente abbia particolarmente insistito al precipuo fine di dimostrare che nessuna certezza era stata acquisita per affermare che l'infortunio si era verificato per un asserito difetto di manutenzione di una delle valvole (affermazione, per altro, contrastata dalla prodotta documentazione) quanto, piuttosto, quella di stabilire se le conseguenze dell'accaduto si sarebbero potute evitare con l'apprestamento di idonee misure di protezione e di prevenzione. È questo l'aspetto centrale che qui interessa la tematica della trattazione del ricorso, e ben posto in evidenza nella sentenza della Corte Territoriale, giacché anche a ritenere che la fuoriuscita dell'acido da una qualunque delle due valvole sia stata determinata da un fattore accidentale nel corso dell'operazione di travaso, ciò non vale a spezzare il nesso causale, dal momento che altre omissioni sono state addebitate all'imputato, ciascuna delle quali, anche isolatamente considerata, vale a collegare eziologicamente al fatto colposo dell'imputato l'evento di danno, rendendolo a lui soggettivamente riferibile e imputabile alla stregua del principio della personalizzazione della responsabilità penale. È un dato di fatto certo che l'infortunato, nell'eseguire la suddetta operazione, non indossava la tuta protettiva che lo avrebbe preservato dal rischio di venire in contatto con l'acido nel caso di sversamento dalla pompa. Sul punto il ricorrente deduce che dalla documentazione prodotta risulta provato che prima dell'infortunio erano state acquistate dalla società cinque tute antincendio, ciò però non contraddice ne' smentisce quanto dichiarato dalla persona offesa di non avere ricevuto in dotazione alcuna tuta da indossare nè direttive per il suo utilizzo," tale negazione trova conforto nel fatto che essa ne era sprovvista e dall'incidente ebbe a riportare ustioni di diverso grado.
Si obietta nei motivi del ricorso che, essendo quella di cui l'imputato è legale rappresentante, una società di vaste dimensioni dotata di una struttura organizzativa capillare articolata in distinti settori ciascuno dei quali suddivisi in reparti con a capo un preposto avente funzioni direttive, non sarebbe spettato all'imputato, in base alla ripartizione delle competenze interne, il compito di esigere che il dipendente infortunato avesse fatto uso della tuta protettiva bensì al responsabile dello specifico reparto presso cui era addetto. Così però non è nella materia infortunistica perché possa prodursi l'effetto del trasferimento dell'obbligo di prevenzione dal titolare della posizione di garanzia ad altri soggetti inseriti nell'apparato organizzativo dell'impresa (siano essi responsabili di settore o capireparto) è necessaria una delega di funzioni da parte dell'imprenditore o del datore di lavoro che deve trovare consacrazione in un formale atto di investitura in modo che risulti certo l'affidamento dell'incarico a persona ben individuata, che lo abbia volontariamente accettato nella consapevolezza dell'obbligo di cui viene a gravarsi;
quello cioè di osservare e fare rispettare la normativa di sicurezza. Se, dunque, è possibile che l'imprenditore possa delegare ad altri gli obblighi attinenti alla tutela delle condizioni di sicurezza del lavoro su di lui incombenti per legge, in quanto principale destinatario della normativa antinfortunistica, qualora sia impossibilitato ad esercitare di persona i poteri-doveri connessi alla sua qualità per la complessità ed ampiezza dell'impresa, per la pluralità di settori produttivi di cui si compone o per altre ragioni, tuttavia il cennato obbligo di garanzia può ritenersi validamente trasferito purché vi sia stata una specifica delega, e ciò per l'ovvia esigenza di evitare indebite esenzioni, da un lato, e, d'altro, compiacenti sostituzioni di responsabilità. Sul presupposto che l'individuazione dei destinatari dell'obbligo di prevenzione deve avvenire in relazione all'organizzazione dell'impresa e alla ripartizione delle incombenze, siccome attuata in concreto tra i vari soggetti chiamati a collaborare con l'imprenditore e ad assicurare in sua vece l'onere di tutela delle condizioni di lavoro, non può quest'ultimo essere esentato da colpa per qualsiasi evenienza infortunistica conseguente all'inosservanza dell'obbligo di garanzia suo proprio, quando non vi sia stato un trasferimento di competenza in materia antinfortunistica attraverso un atto di delega e ciò in attuazione del principio della divisione dei compiti e delle connesse diversificate responsabilità personali.
L'adesione alla tesi di una possibilità di una delega ampliata di funzioni, costituisce palese violazione della ratio dell'intero D.P.R. n. 547 del 1955, il quale, con l'espressione "competenze" ha inteso riferirsi alle posizioni occupate dai vari soggetti nell'ambito dell'impresa in base all'effettuata e completa ripartizione di incarichi tra: i datori di lavoro (sui quali precipuamente grava l'onere dell'apprestamento e dell'attuazione di tutti i necessari accorgimenti antinfortunistici), dirigenti, cui spettano poteri di coordinamento e di organizzazione in uno specifico settore operativo o in tutte le branche dell'attività aziendale, e preposti, cui competono poteri di controllo e di vigilanza, in modo da consentire l'individuazione delle rispettive responsabilità, qualora dovessero insorgere. Donde la necessità di una delega certa e specifica da parte dell'imprenditore, che valga a sollevarlo dall'obbligo di prevenzione, altrimenti su di lui gravante. Tali considerazioni valgono ad evidenziare un profilo di colpa per omissione nella condotta dell'imputato per non aver dotato il lavoratore di un comando ad asta nell'azionamento della pompa che avesse consentito l'esecuzione a distanza di sicurezza dell'operazione che stava compiendo ed in occasione della quale l'infortunio ebbe a verificarsi.
I suddetti aspetti di colpa sono di per sè fondatori della responsabilità dell'imputato, per cui si può prescindere dall'esame dell'ultimo motivo di gravame che investe la questione se l'attività della persona offesa rientrasse oppure no nel progetto "Petrarca", fai quale, secondo il ricorrente altri erano i diretti responsabili. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2008