Sentenza 1 ottobre 2002
Massime • 1
In materia di caccia è legittima la costituzione di parte civile dell'Amministrazione provinciale in un procedimento per violazione dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, in caso di caccia esercitata con mezzi vietati, atteso che l'esercizio della caccia con mezzi diversi da quelli consentiti determina una illegittima sottrazione al servizio pubblico della tutela dell'ambiente faunistico. Il conseguente danno all'immagine della Provincia, cui compete il dovere di assicurare il corretto esercizio della caccia, legittima la risarcibilità del danno patito dall'ente locale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/2002, n. 35868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35868 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 01/10/2002
1. Dott. RAIMONDI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. RIZZO Aldo - Consigliere - N. 1834
3. Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - N. 06651/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da CO EM, nato a [...] [...], e da AS AR, nato a [...] [...], avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo in data 9.10.2001 con cui sono stati condannati alla pena dell'ammenda per il reato di cui agli art. 30 lett. h) legge n. 157/1992;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG, Dott. Guglielmo Passacantando, il quale ha chiesto che ricorso sia dichiarato inammissibile;
Sentito il difensore della parte civile, avv. Gianfranco Massafra, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con sentenza del 9.10.2001 il Tribunale di Rovigo condannava CO EM e AS AR alla pena dell'ammenda per avere esercitato la caccia al cinghiale con mezzi vietati. Proponevano ricorso per cassazione gli imputati denunciando:
- violazione dell'art. 507 c.p.p. in ordine all'assunzione dei verbalizzanti poiché il potere officioso di indagine da parte del giudice del dibattimento deve ritenersi abrogato per effetto della modifica dell'art. 111 Cost. Il giudice terzo ed imparziale non può interferire nella disponibilità delle prove in un processo che si deve svolgere nel contraddittorio delle parti in condizioni di parità. Pertanto, nella specie, la colpevolezza degli imputati non poteva essere desunta esclusivamente dalle dichiarazioni dei testi perché assunti ex art. 507 c.p.p.;
- violazione dell'art. 185 cod. pen. poiché il riconosciuto danno morale in favore della Provincia non discende direttamente ed immediatamente dalla condotta penalmente illecita;
- violazione di legge per la concessione della provvisionale pur mancando la richiesta della parte civile;
- violazione di legge in ordine alla liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile poiché la sola condanna generica non può comportare statuizioni sulle spese. La sentenza impugnata "non definisce l'aspetto del quantum e si limita al solo aspetto dell'an", sicché "si è in presenza di una sentenza che non accoglie la domanda risarcitoria, contenendo solo una condanna generica".
Chiedevano l'annullamento della sentenza e, in subordine, la trasmissione degli atti alla corte Costituzionale per l'esame della legittimità dell'art. 507 c.p.p. È manifestamente infondata l'asserita tacita abrogazione dell'art. 507 c.p.p. a seguito della modifica dell'art. 111 Cost.
La legge 1.03.2001 n. 63, emanata in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111, non ha innovato sul potere del giudice di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, potere che non può essere esercitato per supplire all'inerzia delle parti e che non può estendersi a tutte le prove astrattamente pertinenti e rilevanti, dovendo lo stesso riguardare soltanto nuovi mezzi di prova quando risulti assolutamente necessario ai fini della più ampia conoscenza dei fatti di causa.
L'esercizio di tale potere-dovere, correlato alla difficoltà che il giudice ritiene sussistente di procedere ad un compiuto accertamento dei fatti sulla base delle risultanze acquisite, si risolve, quindi, nel potere di intervenire d'ufficio sull'acquisizione di prove in caso di manifesta assoluta necessità in relazione alle esigenze di ricerca della verità.
Tale potere non lede il principio del contraddittorio perché l'ammissione dei nuovi mezzi di prova non può prescindere dalle prove contrarie, ne' quello della terzietà ed imparzialità del giudice, come erroneamente asserito in ricorso, perché tale principio opera anche in sede di acquisizione probatoria ex officio in ordine al giudizio sulla assoluta necessità per la definizione del procedimento.
Pertanto è manifestamente infondata la sollevata questione d'illegittimità costituzionale.
Va poi richiamato l'indirizzo giurisprudenziale intervenuto nella materia de qua secondo cui "il potere del giudice di disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 507 c.p.p. sussiste anche nel caso in cui non vi sia stata in precedenza alcuna acquisizione delle prove" poiché "le parole terminata l'acquisizione delle prove con le quali esordisce l'art. 507 c.p.p. indicano il momento dell'istruzione dibattimentale in cui può avvenire l'ammissione delle nuove prove e non invece il presupposto per l'esercizio del potere del giudice" (Cass. SU n. 11227, 6.11.1992, Martin, RV 191607), sicché, anche in assenza di richieste probatorie di parte, legittimamente (anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 111 del 26.03.1993) il giudice ha ammesso d'ufficio le prove ritenute necessarie per la definizione del giudizio.
Anche il secondo motivo non è puntuale non sussistendo violazione dell'art. 185 cod. pen. per il quale "ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole...".
Infatti, il Tribunale ha condannato gli imputati a risarcire alla parte civile i danni morali derivanti dal reato correttamente motivando che la violazione del divieto di cacciare con mezzi vietati comporta danno all'immagine della Provincia cui compete il dovere di assicurare il corretto esercizio della caccia.
Inoltre, l'illegittima sottrazione al servizio pubblico della tutela dell'ambiente faunistico verificatasi con l'esercizio della caccia con mezzi vietati è produttiva di danno sicuramente apprezzabile e quantificabile in relazione alla gravità della lesione dell'interesse della collettività (Cass. Sez. 1^, n. 4721, 29.09.1995, Kratter RV 202754). Pertanto è non è corretto l'assunto secondo cui difetterebbe nesso eziologico tra condotta ed evento.
È infondato anche il terzo motivo, relativo alla liquidazione di una provvisionale in mancanza di richiesta della parte civile "la provvisionale può essere concessa, anche senza apposita istanza della parte civile, non solo dal giudice di primo grado ma anche da quello d'appello..." (Cass. Sez. 1^, n. 14583, 4.11.1999, Crepaldi, RV 216128).
Anche l'ultimo motivo non è puntuale poiché la condanna al risarcimento del danno morale impone la liquidazione delle spese in favore della parte civile, anche se la sentenza contenga condanna generica per il risarcimento del danno patrimoniale. L'inammissibilità del ricorso, che preclude l'applicazione di sopravvenute cause di estinzione del reato (Cass. SU n. 32/2000, De Luca), comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile liquidate in Euro 966,73 di cui Euro 900,00 per onorari, oltre IVA e CA.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 1 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2002