Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/2004, n. 46954
CASS
Sentenza 4 novembre 2004

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Le dichiarazioni accusatorie rese da due collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi. (In motivazione la Corte ha affermato che l'art. 192 comma terzo cod. proc. pen. non pone alcuna limitazione per quanto riguarda l'individuazione dei riscontri, che possono consistere in elementi di qualsivoglia natura purché, pur non avendo autonoma forza probante, siano in grado di corroborare la chiamata in correità, conferendole la credibilità piena di qualsiasi elemento di prova).

La mancata acquisizione di una prova può essere dedotta in sede di legittimità, a norma dell'art. 606 comma primo lett. d) cod. proc. pen., quando si tratta di "prova decisiva", cioè di un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta, ma non quando i risultati che la parte richiedente si propone di ottenere dal negato esperimento probatorio, confrontati con le altre ragioni poste a sostegno della decisione, possono condurre solo ad una diversa valutazione degli elementi già legittimamente e regolarmente acquisiti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che legittimamente il giudice di merito aveva deciso di non procedere ad assumere le dichiarazioni di un imputato di reato connesso in considerazione del fatto che le sue affermazioni risultavano ampiamente smentite, oltre che da risultanze obiettive, anche da numerosi elementi provenienti da fonti probatorie diverse).

Le dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso dell'istruttoria dibattimentale vanno valutate alla stregua di una normale testimonianza, senza che sia necessario verificare l'esistenza dei riscontri esterni richiesti dall'art. 192 comma terzo cod. proc. pen. (Nella specie le dichiarazioni erano state rese, nel corso di un processo per tentato omicidio, dalla persona offesa, che faceva parte di un gruppo mafioso concorrente e la Corte ha escluso che dovessero essere equiparate a quelle di un imputato di reato collegato, precisando che tale posizione si acquisisce quando siano stati concretamente commessi dei delitti l'uno a danno dell'altro, non essendo sufficiente l'appartenenza ad una diversa consorteria).

La concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/2004, n. 46954
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46954
Data del deposito : 4 novembre 2004

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