Sentenza 4 novembre 2004
Massime • 4
Le dichiarazioni accusatorie rese da due collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi. (In motivazione la Corte ha affermato che l'art. 192 comma terzo cod. proc. pen. non pone alcuna limitazione per quanto riguarda l'individuazione dei riscontri, che possono consistere in elementi di qualsivoglia natura purché, pur non avendo autonoma forza probante, siano in grado di corroborare la chiamata in correità, conferendole la credibilità piena di qualsiasi elemento di prova).
La mancata acquisizione di una prova può essere dedotta in sede di legittimità, a norma dell'art. 606 comma primo lett. d) cod. proc. pen., quando si tratta di "prova decisiva", cioè di un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta, ma non quando i risultati che la parte richiedente si propone di ottenere dal negato esperimento probatorio, confrontati con le altre ragioni poste a sostegno della decisione, possono condurre solo ad una diversa valutazione degli elementi già legittimamente e regolarmente acquisiti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che legittimamente il giudice di merito aveva deciso di non procedere ad assumere le dichiarazioni di un imputato di reato connesso in considerazione del fatto che le sue affermazioni risultavano ampiamente smentite, oltre che da risultanze obiettive, anche da numerosi elementi provenienti da fonti probatorie diverse).
Le dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso dell'istruttoria dibattimentale vanno valutate alla stregua di una normale testimonianza, senza che sia necessario verificare l'esistenza dei riscontri esterni richiesti dall'art. 192 comma terzo cod. proc. pen. (Nella specie le dichiarazioni erano state rese, nel corso di un processo per tentato omicidio, dalla persona offesa, che faceva parte di un gruppo mafioso concorrente e la Corte ha escluso che dovessero essere equiparate a quelle di un imputato di reato collegato, precisando che tale posizione si acquisisce quando siano stati concretamente commessi dei delitti l'uno a danno dell'altro, non essendo sufficiente l'appartenenza ad una diversa consorteria).
La concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo.
Commentari • 4
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1197 del 13https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1197 Anno 2013 Presidente: BARDOVAGNI PAOLO Relatore: CAPOZZI RAFFAELE SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) MISURACA MARIO N. IL 11/04/1962 avverso la sentenza n. 1144/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del 16/05/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. e— , A t'S che ha concluso per ■ C 4-ek Data Udienza: 13/11/2012 N.1754/12-RUOLO N. 12 P.U. (1972) RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 16 maggio 2011 la Corte d'Appello di Lecce ha confermato la pena di anni 3 e mesi 3 di reclusione ed C 1.000,00 di multa inflitta a …
Leggi di più… - 2. Calunnia: non è necessaria una denuncia in senso formaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023
La massima In tema di calunnia, non è necessaria per la configurabilità del reato una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma a soggetto obbligato a riferire all'autorità giudiziaria, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato e li addebiti a persona di cui conosce l'innocenza. (Fattispecie relativa a dichiarazioni accusatorie consapevolmente mendaci, rese al sanitario del pronto soccorso, pubblico ufficiale sul quale grava l'obbligo di referto - Cassazione penale , sez. VI , 19/02/2020 , n. 12076). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione …
Leggi di più… - 3. Eutanasia praticata in canile o uccisione ingiustificata di animali?Avv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 21 maggio 2020
Cass. Pen. Sez. III Data: 31/01/2018 n. 4562 Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del Tribunale di Cremona in data 17/02/2015, C.N., E. C. e L.G.G. erano state condannate: la prima alla pena di due anni e due mesi di reclusione e, le altre due, alla pena di un anno e tre mesi di reclusione, in quanto riconosciute colpevoli dei reati, commessi in concorso tra loro e unificati dal vincolo della continuazione, previsti dagli artt. 81 cpv., 110, 544-bis cod. pen. per avere ucciso, dal 2005 al marzo 2009, la N. come vice-Presidente dell'Associazione Zoofili Cremonesi, la C. e G. come volontarie del Rifugio del cane, con crudeltà e senza necessità, un considerevole numero di cani, anche intere …
Leggi di più… - 4. IL contributo materiale come forma di concorso nel reatoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 27 aprile 2018
In materia di concorso di persone nel reato, è richiesta una partecipazione materiale alla realizzazione del reato commesso dall'autore principale. (Annullamento (parziale) con rinvio) (Orientamento confermato) (Normativa di riferimento: C.p artt. 110, 314) Il fatto La Corte di appello di Napoli confermava la condanna inflitta – con giudizio abbreviato – il 5/06/2014 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli a H. S. ex artt. 81, comma 2, 110, 112, comma 1 n.1, 314 e 61 n. 7 cod. pen. (capo B), per essersi appropriato di volumi e manoscritti di interesse storico e artistico al fine di metterli all'incanto presso la propria casa d'aste – agendo in concorso e previo …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/2004, n. 46954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46954 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 04/11/2004
Dott. SILVESTRI IO - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1193
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 019812/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE ASSISE APPELLO di BARI;
nei confronti di:
1) IS AN N. IL 21/12/1964;
2) LO EP N. IL 19/06/1954;
avverso SENTENZA del 17/12/2003 CORTE ASSISE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Udito il difensore Avv. Filiberto Palumbo per UO e, su delega dell'avv. CE M. Colonna, anche per SA, il quale ha chiesto l'accoglimento del suo ricorso e il rigetto del ricorso del P.G..
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19.11.2001 la Corte di Assise di Bari dichiarava IS AN e LO EP colpevoli dei reati, legati dalla continuazione, di duplice omicidio aggravato, porto e detenzione illegali di armi, distruzione di cadavere e incendio, loro contestati per avere, in agro di Monopoli il 25.2.1991, in concorso con altri soggetti, per ragioni legate alla lotta tra gruppi contrapposti di malavita organizzata, cagionato la morte di LA CE e AR VI, esplodendo al loro indirizzo numerosi colpi di arma da fuoco, ed averne incendiato i cadaveri all'interno dell'autovettura su cui si trovavano, dopo averli attirati con uno stratagemma in una zona isolata, e li condannava, con le attenuanti genetiche equivalenti per il solo SA, quest'ultimo alla pena di anni 25 di reclusione ed il UO alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni 2.
Dichiarava inoltre il solo UO colpevole anche dell'omicidio in danno di LE IT e del tentato omicidio in danno di ZO RI, avvenuti in Monopoli il 21.2,1990 mediante l'esplosione di diversi colpi di pistola, e dei connessi reati relativi all'uso di armi, legati tra di loro dalla continuazione, condannandolo alla pena di anni 24 di reclusione, e quindi, complessivamente, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni 3.
Osservava la Corte di Assise suddetta:
- che la responsabilità degli imputati in ordine all'episodio del 25.2.1991 emergeva dalle dichiarazioni, sostanzialmente convergenti, dei collaboranti LA ME e SA AU, fratello di IO, i quali si erano autoaccusati dei reati di cui sopra e avevano reiteratamente chiamato in correità il SA IO e il UO, descrivendo, con dovizia di particolari, le modalità di preparazione e di attuazione dei delitti, le armi e le autovetture usate, le persone coinvolte ed il ruolo svolto da ciascun partecipante;
- che le chiamate in correità dei predetti collaboranti costituivano prova piena della colpevolezza degli imputati, anche se divergevano nella parte concernente la materiale partecipazione del SA AU - nel senso che quest'ultimo aveva ammesso la propria partecipazione, mentre il LA l'aveva negata - in quanto erano concordanti sul nucleo essenziale della vicenda e, inoltre, apparivano confortate da risultanze obiettive e, sia pure indirettamente, confermate dalle dichiarazioni di altri collaboranti su diversi aspetti della vicenda (movente, movimenti e comportamenti dei vari soggetti prima e dopo il delitto ecc);
- che la divergenza più importante tra i due chiamanti in correità - relativa alla partecipazione del SA AU - era spiegabile in considerazione del fatto che il LA aveva fatto dichiarazioni tendenti a marginalizzare la propria posizione, che erano state però smentite dal suddetto SA, per cui il LA aveva interesse ad escludere l'altro collaborante dal gruppo dei partecipanti ai delitti:
- che la responsabilità del UO in ordine all'episodio del 21.2.1990 emergeva dalle dichiarazioni della parte offesa e teste ZO RI, che, anche se non abbisognevoli di riscontri esterni ai sensi della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 192 c.p.p., apparivano comunque confortate da molteplici risultanze di natura obiettiva.
La Corte di Assise di Appello di Bari, adita su impugnazione degli imputati, con sentenza del 17.12.2003 confermava la pronuncia di primo grado limitatamente alla condanna del UO in ordine all'episodio criminoso del 21.2.1990, riconoscendo tuttavia al medesimo la diminuente del rito abbreviato e riducendo la maggior pena allo stesso infinta dai primi giudici ad anni 16 di reclusione. Riformava invece la sentenza di prime cure nel resto, assolvendo entrambi gli imputati dai reati di cui agli eventi criminosi del 25.2.1991 per non avere commesso il fatto.
Osservava la Corte territoriale:
- che doveva ribadirsi l'affermazione di colpevolezza del UO in ordine ai fatti del 21.2.1990, risultando la stessa comprovata dalle dichiarazioni della parte lesa, della cui attendibilità non si poteva dubitare per il disinteresse dimostrato nel rifiutare il programma di protezione e per la costante identità del racconto, dichiarazioni che, per assurgere a fonte di prova, non necessitavano di riscontri esterni, anche se erano stati confortati dalle affermazioni di altri soggetti, che avevano raccolto le sue iniziali confidenze, e dal fallimento dell'alibi da lui prospettato;
- che, al contrario, le insanabili divergenze riscontrate nelle chiamate in correità dei collaboranti LA e SA AU su diversi aspetti non marginali (come il momento iniziale della ricerca delle vittime designate, la consapevolezza dei partecipanti circa il destino che attendeva le vittime stesse, i movimenti post delictum dei vari soggetti, l'attività esecutiva dei delitti, le modalità di rientro in Monopoli, le autovetture usate), e, in particolare, sulla partecipazione materiale del sunnominato SA AU, divergenze non superate nonostante un confronto fra i predetti, non consentivano di ritenere le dichiarazioni dell'uno supportate da quelle dell'altro, essendo del tutto inconciliabili, per modo che ne risultava fortemente incrinata la stessa credibilità soggettiva dei due collaboranti;
- che la riscontrata mancanza di attendibilità intrinseca dei predetti collaboranti rendeva superfluo il passaggio alla successiva fase della ricerca dei supporti esterni;
- che la perizia tecnica espletata in sede di rinnovo parziale del dibattimento aveva dimostrato che la spalliera del sedile anteriore destro, su cui era stato rinvenuto adagiato il cadavere di una delle due vittime, era stata piegata a forza all'indietro a seguito di una specifica azione umana, e di tale azione di piegamento nessuno dei due collaboranti aveva mai parlato, il che non poteva che destare delle perplessità e addirittura ingenerare dubbi sulla loro presenza sul posto.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari e il UO Giuseppe.
Il P.G. ha lamentato illogicità della motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. per la parte concernente l'assoluzione dei due imputati sotto i seguenti profili:
1) i giudici dell'appello non avevano minimamente tenuto in considerazione le argomentazioni svolte dai primi giudici in ordine alle divergenze rilevabili nelle dichiarazioni dei due chiamanti in correità, estrapolando dal contesto motivazionale della sentenza di prime cure qualche argomento per riproporre la tesi della inaffidabilità di entrambi i collaboranti, ignorando del tutto i punti di convergenza ed enfatizzando le differenze fra le loro dichiarazioni;
2) i dubbi espressi sulla credibilità soggettiva dei chiamanti non erano frutto di un autonomo percorso argomentativo, ma scaturivano essenzialmente dalla affermata divergenza su alcuni aspetti della vicenda, con la conseguenza che le considerazioni svolte non erano rispettose dei criteri di valutazione della chiamata in correità elaborati dalla giurisprudenza;
3) le due versioni andavano messe a confronto in sede di verifica della esistenza dei riscontri esterni e non al limitato fine di verificare la credibilità intrinseca di ciascuna narrazione;
4) la Corte territoriale aveva omesso di valutare che il LA aveva escluso la presenza dell'altro collaborante solo perché spinto da una logica utilitaristica ed aveva trascurato del tutto che la presenza del SA AU, negata dal predetto, era comunque ricavabile dalle dichiarazioni di altri collaboranti;
5) era stata omessa qualsiasi indagine sulle versioni date dai due collaboranti con riferimento ai risultati della perizia collegiale espletata nel giudizio di appello.
Da tutto ciò, a parere del P.G. ricorrente, scaturiva la necessità di un annullamento della sentenza impugnata.
Il UO ha lamentato:
1) nullità dell'ordinanza dibattimentale del 13.3.2003, reiettiva di istanza difensiva diretta ad ottenere l'acquisizione delle dichiarazioni di tale NA NG, che aveva offerto una diversa versione, proponendo una responsabilità alternativa in ordine ai fatti del 21.2.1990, per mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p., avendo la Corte territoriale ritenuto irrilevanti le suddette dichiarazioni sulla base di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella offerta dalla difesa;
2) violazione dell'art. 192, comma 4, c.p.p. e illogicità della motivazione, sul rilievo che le dichiarazioni del ZO RI erano state arbitrariamente ritenute come diretta fonte di prova, non necessitanti di riscontri esterni, senza considerare che il predetto doveva considerarsi invece non come un teste, ma come imputato in procedimento collegato a quello in esame, essendo il medesimo imputato, insieme ad altri soggetti, di associazione mafiosa, procedimento strettamente connesso al presente, una volta che l'omicidio del LE e il ferimento del ZO erano maturati nell'ambito di una lotta tra gruppi mafiosi contrapposti;
3) carenza motivazionale in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Inoltre il UO in data 19.10.2004 ha presentato una memoria difensiva, con la quale ha confutato le argomentazioni contenute nel ricorso del P.G. e ha sostenuto la correttezza e la piena condivisibilità sul piano giuridico della decisione adottata dalla Corte di secondo grado in ordine ai fatti del 25.2.1991. MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità espositiva, appare conveniente esaminare separatamente i due ricorsi.
1. Il ricorso del UO.
Tutte le doglianze contenute nel gravame sono prive di fondamento.
1.1 La prima censura, con la quale si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva con riguardo alla audizione del NA NG, non disposta dalla Corte territoriale per la ritenuta inconducenza e non veridicità delle dichiarazioni del predetto, è del tutto inconsistente.
Innanzitutto - a prescindere dalla considerazione che la doglianza esula dal campo di applicazione della norma di cui all'art. 606 co. 1, lett. d), c.p.p., in quanto, per espressa previsione legislativa, la prova di che trattasi, anche se assunta come decisiva, andava più correttamente inquadrata nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 603 c.p.p., riguardanti la rinnovazione parziale del dibattimento - va rilevato che devesi comunque trattare di una "prova decisiva", e cioè di elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta, mentre la norma invocata non è applicabile quando si tratta di fare, eventualmente, una diversa valutazione degli elementi già legittimamente e regolarmente acquisiti al processo. L'esercizio del diritto all'ammissione della prova a discarico di cui all'art. 495, comma 2, c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 606, comma 1 lett. d), è
infatti sottoposto al potere discrezionale del giudice, la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità (v., fra le tante, Cass., Sez. 5^, sent. n. 12027 del 21.10.1999, Mandala;
Sez. 3^, sent. n. 13086 del 14.12.1998, Patrizi;
Sez. 1^, sent. n. 11538 del 15.12.1997, Geremia, ecc). A ciò si aggiunga che il diritto alla prova, riconosciuto alle parti dall'art. 190 c.p.p., è regolato, secondo quanto previsto nella medesima disposizione, in connessione con la facoltà, attribuita al giudice, di escludere le prove manifestamente superflue o irrilevanti, e che il vizio di mancata assunzione di prova decisiva non è configurabile quando i risultati che la parte richiedente si propone di ottenere dal negato esperimento probatorio, confrontati con le altre ragioni poste a sostegno della decisione, possano risolversi in una delle diverse prospettazioni valutative del complesso degli elementi emersi dal processo.
Nel caso di specie La Corte di Assise di Appello di Bari ha ritenuto di non procedere ad ulteriori indagini mediante l'audizione del NA ed ha, di conseguenza, respinto la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento, in considerazione del fatto che le affermazioni del predetto risultavano ampiamente smentite, oltre che da una mole imponente di elementi provenienti da fonti probatorie diverse, da risultanze obiettive, fra cui assumeva particolare rilievo il fatto che, come emerso dall'esame della autovettura sottoposta a sequestro, era rimasto accertato che le due persone oggetto dell'agguato viaggiavano su una FIAT "Uno", su cui sono stati rilevati i segni dei colpi di arma da fuoco esplosi dagli aggressori, e non su una motocicletta di grossa cilindrata, come incongruamente affermato dal medesimo NA. Le considerazioni poste a base del mancato accoglimento della richiesta della difesa appaiono quindi ineccepibili sia sul piano logico che su quello giuridico, mentre le censure del ricorrente, che pretende di accreditare una versione alternativa dei fatti, consistono esclusivamente in osservazioni di tipo assertivo, riproponenti sic et simpliciter questioni, anche di tipo fattuale, che sono state esaurientemente esaminate e risolte dai giudici di merito, e che ora si vorrebbe nuovamente sottoporre all'esame di questa Corte, sotto la prospettiva della esistenza di un vizio motivazionale.
Al contrario, la sentenza poggia su di una motivazione congrua e convincente, saldamente ancorata ai dati processuali, alla quale il ricorrente ha saputo opporre solo doglianze per un verso inconsistenti e, per l'altro, manifestamente prive di fondamento.
1.2 Altrettanto priva di fondamento si presenta la doglianza avanzata con il secondo motivo.
Appare pienamente condivisibile la soluzione del problema - posto dalla difesa e concernente la posizione processuale del ZO RI ed il regime giuridico cui deve conformarsi la valutazione delle sue dichiarazioni - data dai giudici di merito, i quali hanno correttamente affermato che il predetto va considerato, a tutti gli effetti, una parte offesa e un teste oculare e che, pertanto, le sue dichiarazioni vanno valutate alla stregua di una normale testimonianza e non abbisognano di riscontri esterni ex comma 3 dell'art. 192 c.p.p.- Per confutare tale impostazione il ricorrente ha prospettato che il ZO doveva invece considerarsi persona imputata di un reato collegato a quello per cui si è proceduto, in quanto egli aveva costituito, insieme ad altri soggetti, un gruppo mafioso in contrapposizione a quello capeggiato dal UO.
Ma a tale prospettazione è facile obiettare che la posizione di imputato di reato collegato, nei termini richiesti dalla disposizione contenuta nella lett. b) del secondo comma dell'art. 371, espressamente richiamato dal comma 4 dell'art. 192 c.p.p., si acquisisce quando si tratta (fra l'altro) di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, cioè quando siano stati concretamente commessi dei delitti l'uno a danno dell'altro, situazione ben diversa da quella descritta dal ricorrente, che concerne semplicemente la costituzione di un gruppo mafioso concorrente. In altre parole, ai fini di cui sopra, non bastava l'esistenza di tale diversa consorteria, ma sarebbe stato necessario che alla nascita di essa avesse fatto seguito la commissione di delitti consistenti in reciproche aggressioni, cosa che non risulta accaduta ne' prospettata.
Anzi, secondo quanto risulta dall'estratto di sentenza prodotto dallo stesso ricorrente (sentenza del 2.3.1991 del Tribunale di Bari), si evince che il ZO è stato assolto dal reato associativo contestatogli per non avere commesso il fatto.
Ad ogni buon fine, i giudici di merito si sono preoccupati di evidenziare l'esistenza di molteplici elementi di riscontro alle dichiarazioni del ZO, come gli accertamenti tecnici e medico legali, che avevano appurato, a conforto delle affermazioni del predetto, che le vittime viaggiavano su una Fiat Uno, che a sparare era stata una sola persona e che lo sparatore era soggetto che, posto sul fianco sinistro del LE, si era progressivamente spostato dall'indietro in avanti. Inoltre, secondo quanto rassegnato dai giudici di merito, la deposizione del predetto ZO aveva trovato conforto anche nelle dichiarazioni dei Carabinieri Linoce e Lo Parco, i quali avevano notato il UO e il AN a bordo di una autovettura nelle vicinanze del luogo del delitto e in ora compatibile con la commissione di esso, oltre che in quelle di alcuni collaboratori (come AS RD), che avevano raccolto le confidenze degli stessi autori del delitto, per non parlare delle rivelazioni di tutti quei collaboranti ai quali, in tempi non sospetti, il ZO aveva raccontato i fatti.
1.3 Per quanto attiene, infine, il terzo motivo di doglianza, va osservato che la concessione delle attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Tali attenuanti non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, ne' l'applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento. Nella specie la Corte barese ha spiegato di non ritenere il UO meritevole delle invocate attenuanti per la sua negativa personalità, desunta dai suoi molteplici e gravi precedenti penali, e perché il fatto appariva di notevole gravità con riguardo alle modalità di esso e alla odiosità del movente.
Si tratta di considerazioni ampiamente giustificative del diniego, che le censure del ricorrente non valgono minimamente a scalfire. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso del UO va respinto, con conseguente condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.
2. Il ricorso del Procuratore Generale di Bari.
Il ricorso appare fondato.
Vanno innanzitutto premesse alcune osservazioni di carattere generale in ordine al tema, fondamentale ai fini della decisione nel presente processo, concernente i criteri di valutazione della prova previsti dall'art. 192 c.p.p., con particolare riguardo alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti.
Si tratta, cioè, di stabilire quale sia la portata della norma di cui sopra, che riguarda le dichiarazioni rese dai coimputati nel medesimo reato o da imputati in procedimento connesso o di reato collegato a quello per cui si procede, norma che, come è noto, ha assunto un'importanza fondamentale nella risoluzione del problema della valutazione della prova specie nel panorama dei procedimenti di criminalità organizzata.
La produzione giurisprudenziale in proposito è imponente, dalla quale si possono enucleare schematicamente, senza pretesa di esaustività, alcune enunciazioni che costituiscono altrettanti punti fermi.
La prima enunciazione è che il principio cardine del libero convincimento del giudice, ribadito anche nel nuovo codice di rito, trova tuttavia un limite nella norma di cui al terzo comma del citato art. 192 c.p.p., laddove prescrive che le dichiarazioni provenienti dai chiamanti in correità o in reità non possono, di per sè sole, costituire prova piena della responsabilità dell'imputato, e che le stesse assumono il valore di prova solo in presenza di riscontri probatori esterni.
La seconda enunciazione è che i riscontri debbono essere indipendenti dalla chiamata, e cioè devono provenire da fonti estranee alla chiamata stessa, in modo da evitare il cosiddetto fenomeno della "circolarltà", da evitare, cioè, che sia la stessa chiamata a convalidare, in definitiva, se stessa.
La terza enunciazione è che non occorre che il riscontro esterno abbia lo spessore di una prova autosufficiente, perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tale elemento esterno e non sulla chiamata in correità.
La quarta enunciazione è che per riscontro si deve intendere qualsiasi elemento o dato probatorio, non predeterminato nella specie e qualità, e quindi avente qualsiasi natura, sicché può consistere in elementi di prova sia rappresentativa che logica, e può ugualmente consistere in un'altra chiamata in correità, anche eventualmente de relato, a condizione che la stessa sia totalmente autonoma ed avulsa rispetto alla prima.
La quinta enunciazione è che, ai fini del giudizio di condanna, i riscontri devono comunque avere valenza individualizzante, devono cioè riguardare non soltanto il complesso delle dichiarazioni, ma anche la riferibilità del fatto-reato alla posizione soggettiva dell'imputato.
Si tratterà dunque di verificare se tali principi siano stati o meno rispettati nel presente procedimento dai giudici di merito. È vero, ed è innegabile, che vi sono dei contrasti tra le dichiarazioni del LA ME e quelle di SA AU. I giudici di merito di primo e di secondo grado hanno preso in esame e valutato tali contrasti, giungendo però a conclusioni diametralmente opposte.
Ma, in buona sostanza - al di là della condivisibilità della tesi sostenuta dai giudici di primo grado, che hanno prestato piena fede alle dichiarazioni del SA, ritenendole più precise e aderenti a talune risultanze obiettive e osservando che, comunque, le divergenze non riguardavano il nucleo essenziale del racconto, o della tesi sostenuta dai giudici di secondo grado, i quali hanno ritenuto che i rilevati contrasti portavano inevitabilmente ad un vuoto probatorio tale da comportare l'assoluzione degli imputati - una prima fondamentale osservazione da fare, ai fini del riconoscimento della congruità dell'uno o dell'altro giudizio espresso dai giudici di merito, è la verifica circa l'esistenza o meno di riscontri alle affermazioni dell'uno o dell'altro collaborante e, più specificamente, di supporti alle rivelazioni del AL AU, secondo cui sia lui che il LA parteciparono materialmente all'esecuzione dell'azione criminosa, o a quelle di quest'ultimo, secondo cui il primo non partecipò alla realizzazione dell'azione criminosa.
Lamenta il P.G. ricorrente che la Corte di secondo grado avrebbe violato l'art. 192 c.p.p. in quanto, oltre a non tener conto della persuasività della tesi, secondo cui la causale del delitto era da ricercare nella lotta tra gruppi criminali contrapposti, che si contendevano l'assoluto predominio sul territorio di influenza, avrebbe enfatizzato illogicamente e oltre misura i contrasti rilevati nelle dichiarazioni dei due collaboranti in ordine alla fase esecutiva del delitto, e avrebbe trascurato di esaminare le importanti convergenze, pur rilevabili nelle loro affermazioni. In effetti i giudici di secondo grado hanno del tutto trascurato di tenere conto del fatto, valorizzato invece dai primi giudici, che gli elementi di reità a carico degli imputati sono stati tratti dai giudici di primo grado non soltanto dalle dichiarazioni del LA e del SA, ma anche da altre fonti probatorie, come quelle, convergenti sul punto della partecipazione di entrambi i due predetti collaboranti, dello ZI GI, che ha riferito che i sunnominati si allarmarono enormemente quando riferì loro il minaccioso messaggio del UO alludente alle "torce umane" e alle possibili rivelazioni che avrebbe potuto fare (v. f. 30 e segg. sent. imp.);
quelle di AS RD, il quale ha asserito di avere saputo dallo stesso UO della partecipazione all'omicidio del LA e del SA AU (v. pag. 60 sent. imp.); quelle di TO IE, che ha dichiarato di avere saputo da NA OS che i due predetti si erano recati, insieme a SA IO, a casa sua, chiedendogli di seppellire due pistole;
quelle di ET SI, il quale ha affermato di avere personalmente visto il UO congratularsi con il LA e i fratelli SA (IO, AU e Giulio) per "il bel lavoro pulito svolto", con chiara allusione al duplice omicidio del 25.2.1991.
Hanno immotivatamente trascurato anche il fatto, obiettivo ed incontestabile, che le dichiarazioni di entrambi i collaboranti avevano trovato pieno conforto nella prova generica e, in particolare, nell'esito degli accertamenti peritali, compresi quelli svolti in secondo grado, da cui è emersa che la descrizione della dinamica del delitto, fatta dai due collaboranti, si accordava pienamente con le risultanze di tali accertamenti, e ciò con particolare riguardo al tramite, dall'interno all'esterno, dei fori di proiettili rilevati nella parte posteriore della macchina andata a fuoco, pienamente compatibile con il loro racconto, perfettamente convergente sul punto, secondo cui le due vittime furono uccise mentre si trovavano all'interno dell'autovettura. Conseguentemente la valutazione del contenuto e della attendibilità delle dichiarazioni rese dai due collaboranti andavano fatte non in maniera quasi asettica e meccanica, come è avvenuto nel giudizio di appello, bensì, in conformità alla disposizione di cui al terzo comma dell'art. 192 c.p.p., "unitamente agli altri elementi di prova" che ne confermavano l'attendibilità e nel rispetto delle norme processuali che regolano la valutazione della prova. Vero è che l'art. 192, primo comma, c.p.p. non ha assolutamente espunto dall'ordinamento giuridico il principio del libero convincimento del giudice in tema di valutazione delle prove, principio che rimane tuttora il cardine cui riferire il processo valutativo dei dati probatori, e che detta norma riconferma l'attribuzione esclusiva al giudice di merito del potere di procedere alla valutazione della prova.
Ma ciò deve avvenire congiuntamente all'obbligo di esplicitare, nel modo più rigoroso e completo, la motivazione posta a base della decisione adottata.
Ciò comporta che il principio del libero convincimento va ancorato alla necessità di procedere alla indicazione specifica "dei risultati acquisiti e dei criteri adottati", al fine di garantire che esso venga correttamente applicato, ed evitare che si trasformi in un uso arbitrario del potere discrezionale riservato al giudice. Sotto tale profilo la norma in questione non rappresenta un limite al principio della libera valutazione della prova da parte del giudice, ma costituisce una indicazione di carattere metodologico, che nella specie, a parere di questa Corte, non risulta applicata correttamente.
Nel caso in esame i giudici di secondo grado avrebbero dovuto spiegare le ragioni per le quali non si è condiviso il giudizio dei primi giudici, i quali avevano dato atto che le suddette dichiarazioni erano credibili perché, sia pure in presenza di alcune palesi difformità, erano comunque concordanti tra di loro sul nucleo essenziale del narrato, e perché avevano trovato conforto, oltre che su dati obiettivi, anche nelle rivelazioni di altri collaboranti e testimoni.
A fronte di ciò, la Corte di secondo grado ha invece concluso che la prova in ordine alla partecipazione di entrambi i collaboranti alla fase esecutiva del delitto non poteva considerarsi raggiunta, ma ciò ha fatto sulla scorta di un incompleto e non esaustivo vaglio critico delle risultanze processuali, e sulla tesi, demandante aspetti di apoditticità, che i primi giudici avevano sottovalutato, se non del tutto trascurato, le divergenze emerse nelle dichiarazioni dei due verbalizzanti.
Il problema da risolvere era però quello di verificare se tali discordanze fossero sintomatici di una insufficiente attendibilità dei chiamanti, oppure se fossero indicative di una consapevole scelta di uno dei due di differenziarsi dall'altro, per finalità particolari.
A tal proposito, mentre i primi giudici hanno dato una plausibile spiegazione di tale differenziazione, ritenendo che il LA avesse voluto escludere la partecipazione materiale del SA AU al fine di marginalizzare la sua posizione e ricavarne in qualche modo dei benefici, i giudici di appello hanno scelto di non prendere alcuna posizione al riguardo e di rifugiarsi nella pura e semplice constatazione del contrasto, non spiegandolo, ma valorizzandolo esclusivamente per escludere l'attendibilità intrinseca di entrambi i collaboranti, e concludendo, in verità piuttosto sbrigativamente, che, a causa delle due contrapposte ricostruzioni, la stessa credibilità soggettiva dei predetti risultava talmente incrinata da rendere superfluo il passaggio alla successiva fase della ricerca dei riscontri esterni. Tale metodo non è condivisibile in quanto - premesso che in tali casi, ai fini della prova, la chiamata di correo non perde, per ciò solo, la sua natura e la sua valenza, necessitando soltanto che la sua valutazione sia compiuta con maggior rigore - va notato non soltanto che la chiamata di correo, pur se inficiata da alcune incongruenze, può ritenersi riscontrata anche da qualsiasi altro elemento - e quindi anche da un'altra chiamata de relato - ma anche che tale forma di chiamata può ritenersi controllata in relazione a quest'ultima fonte (quella indiretta) quando, come nella specie, abbia trovato a sua volta riscontro nelle dichiarazioni di altri soggetti, che affermino circostanze che bene si armonizzano nel quadro complessivo delle risultanze processuali. Deve ormai considerarsi ius receptum che il legislatore non ha posto alcuna limitazione per ciò che riguarda la individuazione dei riscontri. Ed invero, i medesimi, richiesti dal terzo comma dell'art. 192 c.p.p. per superare il "deficit" probatorio intrinseco alla chiamata in correità, possono consistere in elementi di qualsivoglia natura, ovverosia non predeterminati per specie o qualità, e possono quindi essere sia fattuali o rappresentativi sia soltanto di carattere logico, purché, pur non avendo autonoma forza probante, siano in grado di corroborare la chiamata, conferendole la credibilità piena di qualsiasi elemento di prova. Questa Corte ha anzi più volte chiarito che la funzione processuale degli "altri elementi di prova", cui fa riferimento la norma sopra citata, è semplicemente quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che significa che tali elementi sono considerati dalla legge in posizione subordinata e accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità, avendo essi idoneità probatoria rispetto al "thema decidendum" non da soli, ma in riferimento alla chiamata stessa, (v., fra le tante, Cass., Sez. 6^, sent. n. 5649 del 13-06-1997, Dominante). Non si trattava, quindi, di utilizzare considerazioni fondate su pure illazioni, come osservato dall'imputato UO nella sua memoria difensiva, ma, al contrario, di prendere in esame, con una operazione di paziente e scrupolosa ricerca, tutti gli elementi traibili dalle risultanze processuali, unitariamente e globalmente considerate, mentre la Corte di secondo grado sembra quasi essersi fermata sulla soglia delle risultanze predette onde evitare di addentrarsi nella complessa tematica della valutazione globale di esse.
Appare poi contraddittorio e incompiuto il ragionamento svolto dalla Corte suddetta a proposito della asserita mancata conferma, con riguardo alle risultanze degli accertamenti peritali compiuti in sede di rinnovazione parziale del dibattimento, della versione data dai due collaboranti circa le modalità dell'uccisione delle due vittime e del successivo incendio dei loro cadaveri e della macchina. Ed invero, da un canto, le suddette risultanze confortano, e non smentiscono, il racconto dei due collaboranti, secondo cui le vittime dell'agguato sono state uccise sul posto allorché si trovavano all'interno della loro macchina;
mentre non supportano affatto la tesi, ventilata dalla difesa e non scartata dai giudici di appello, secondo cui sarebbero state uccise altrove e trasportate in un secondo momento sul luogo in cui i loro cadaveri sono stati dati alle fiamme;
e, dall'altro, il fatto che la spalliera del sedile anteriore destro avesse subito una piegatura all'indietro ad opera di una azione umana, e che di tale circostanza i due collaboranti non avessero parlato non può condurre necessariamente, come sostenuto dai giudici di appello, a dubitare fortemente della loro attendibilità sino a ritenere addirittura dubbia la loro partecipazione materiale al fatto.
Ciò, in base alla semplice constatazione che non si è in alcun modo nè chiarito ne' verificato se ai collaboranti fosse stata mai richiesta una spiegazione in proposito.
La sentenza di appello ha invece totalmente trascurato tali aspetti, indubbiamente importanti, se non decisivi, per inquadrare e cogliere esattamente la portata e la valenza delle due chiamate in correità. Conclusivamente, non sembra quindi a questa Corte che la motivazione addotta dai giudici di secondo grado a sostegno delle conclusioni raggiunte risponda ai canoni della logica, secondo i criteri fissati nell'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. e, soprattutto, ai principi giuridici, enucleati dalla giurisprudenza, e più avanti riportati, in tema di valutazione della chiamata in correità e della prova in generale, oltre a quello in base al quale il giudice dell'appello, qualora dissenta dalla decisione del giudice di prime cure, è tenuto ad indicare, con convincente motivazione, le specifiche ragioni per le quali ritiene di invalidare quelle a sostegno della sentenza di primo grado (v., ad esempio, Cass., Sez. 1^, sent. n. 8009 del 18.7.1995, Manservisi;
Sez. 1^, sent. n. 1381 del 10-02-1995, Felice).
Nella specie la diversa impostazione decisionale adottata dai giudici di appello, più che fondarsi sulla dimostrazione della incoerenza o incompletezza o non correttezza delle valutazioni dei primi giudici, si basa essenzialmente su argomentazioni di tipo assertivo e, a volte, manifestamente contraddittorie.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, essendo stato accertato che il processo formativo del convincimento del giudice ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva, la sentenza impugnata va annullata e va disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Bari, per nuovo giudizio che tenga conto dei rilievi formulati e dei principi come sopra affermati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai delitti concernenti i fatti del 25.2.1991 in danno di AR VI e LA CE, e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Bari. Rigetta il ricorso del UO, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2004