Sentenza 24 settembre 2008
Massime • 1
In tema di reati tributari e finanziari, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile nel caso di un frazionamento in successive dichiarazioni annuali delle quote di ammortamento dell'importo di fatture per l'acquisto (inesistente) di beni strumentali ed è integrato da ogni dichiarazione nella quale vengono indicati i corrispondenti elementi passivi fittizi in detrazione dei redditi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/09/2008, n. 39176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39176 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 24/09/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1888
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI RE Maria - Consigliere - N. 16653/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Caraccioli Ivo, difensore di fiducia di GR NK, n. a Arish (Egitto) l'1.1.1930;
avverso la sentenza in data 21.1.2008 del Tribunale di Milano, con la quale venne emessa pronuncia di non doversi procedere nei confronti del predetto imputato in ordine al reato: b) di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 110 c.p., L. n. 516 del 1982, art. 4, lett. f) in relazione al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. RE Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Caraccioli Ivo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha emesso pronuncia di non doversi procedere nei confronti di GR NK in ordine al reato: b) di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 110 c.p., L. n. 516 del 1982, art. 4, lett. f) in relazione al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2,
a lui ascritto, secondo quanto contestato nel capo di imputazione, perché, in concorso con BE LV, LO EL, CO MA, AL NE OR e AL BR, quale titolare, attraverso fiduciari, delle società AN OL, TS RA (Hong Kong), Ltd. e ER NV (Antille Olandesi), e socio occulto di LV BE nelle predette società, avvalendosi di un sistema di frode per effetto del quale:
a) i diritti di trasmissione (broadcastng rights) per i canali televisivi del gruppo Mediaset venivano acquistati dai principali studios americani e da altri produttori internazionali non direttamente ma attraverso la fittizia intermediazione di: "1) società offshore costituite nelle British Virgin Islands (BVI) e segretamente controllate da LV BE;
2) le società TS RA e Merchers, riconducibili a GR NK, attraverso cui venivano acquistati a prezzi gonfiati i prodotti Paramount;
3) società denominate ST, riconducibili ad MO RE tramite la fiduciaria Commercial Treuhand und Verwaltungs AG di Zurigo, attraverso cui venivano acquistati a prezzi gonfiati prodotti della società 20 Century Fox;
4) altre società di comodo quali ON AT, GR MM, Film RA & TV OD, SI, WA, LP;
b) i diritti di produzione venivano acquistati per lunghi periodi di decorrenza e un certo numero di passaggi televisivi;
c) i diritti così acquistati venivano successivamente fatti oggetto di una serie di vendite (generalmente solo per frazioni del periodo di sfruttamento originariamente acquisito) all'interno di complesse catene societarie e venivano infine ceduti, con rilevanti maggiorazioni di prezzo, a società maltesi (collegate al gruppo Mediaset) che successivamente provvedevano alla cessione a Mediaset S.p.A.; d) in taluni casi Mediaset S.p.A. ha acquistato da società di comodo (WA e LP e parzialmente da TS RA) per periodi temporali delimitati diritti di trasmissione di cui il Gruppo Fininvest - attraverso società di comodo - aveva acquistato in anni lontani il diritto di sfruttamento in perpetuo.
In particolare nel periodo 1995-1998: 1) inscenando la costituzione di una struttura dotata di capacità operative e autonoma rispetto al gruppo Fininvest - la International Media Service di Malta, "con sede a Malta" e "uffici a New York e Los Angeles" - nella realtà un mero ufficio di rappresentanza domiciliato presso lo studio Fenlex dell'Avv. Tonio Fenech di Malta e interamente gestita dalla vecchia struttura di Fininvest Service di Lugano - rinominata "IMS filiale di Lugano"; 2) concentrando in capo alla IMS i rapporti contrattuali con società di comodo quali ON AT, GR MM, Film RA & TV OD, SI, WA, LP, le società ER e TS RA di NK GR e le società denominate ST riconducibili ad RE MO, concorreva nella indicazione nelle dichiarazioni dei redditi di Mediaset S.p.A. relative agli anni 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 di costi fittizi, costituiti dalle fatture per operazioni inesistenti emesse da International Media Service Ltd recanti l'indicazione dei corrispettivi in una misura superiore al reale con riferimento: 1) al margine di intermediazione attribuito a detta IMS;
2) al costo dei diritti di trasmissione forniti a detta International Media Service dalle società di comodo sopra indicate (ON AT, GR AT, Film RA & TV OD, SI WA, LP ER, TS RA, ST, con l'effetto di indicare nella dichiarazione dell'anno 2000 redditi per L. 841 miliardi invece di L. 889 miliardi, nella dichiarazione del 2001 redditi per Euro 503 milioni invece di Euro 522 milioni, nella dichiarazione del 2002 redditi per Euro 397 milioni, invece di Euro 410 milioni e nella dichiarazione 2003 redditi per Euro 312 milioni, invece di Euro 320 milioni.
Il Tribunale ha dichiarato la estinzione per prescrizione del reato limitatamente alle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni 1999 e 2000 per essere decorso dalla data di commissione dei fatti (fino ad ottobre 2001) il termine di cui all'art. 157 c.p., come modificato dalla L. n. 251 del 2005, osservando che "dagli atti non emergono elementi evidenti tali da comportare il proscioglimento di alcuno degli imputati".
Avverso la sentenza e le ordinanze del Tribunale di Milano emesse in data 21.1.2008 e 20.2.2007 ha proposto ricorso il difensore dell'GR, che le denuncia per violazione di legge. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2, con riferimento alla configurabilità e sussistenza, nel caso in esame, della fattispecie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
2. Si premette che l'GR era stato originariamente tratto a giudizio per rispondere della citata fattispecie criminosa in relazione alla sola dichiarazione dei redditi di Mediaset S.p.A. per l'anno 1999, con riferimento alla quale era stata già formulata istanza di proscioglimento dell'imputato per insussistenza del fatto costituito dall'uso di fatture per operazioni inesistenti;
richiesta rigettata dal Tribunale con la impugnata ordinanza del 20.2.2007. Nel corso del giudizio inoltre il P.M. aveva esteso la contestazione per detta fattispecie criminosa anche alle dichiarazioni dei redditi di Mediaset per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 ed il Tribunale aveva rigettato l'analoga istanza di proscioglimento dell'imputato ex art. 129 c.p.p. con la impugnata ordinanza del 21.1.2008. Si precisa altresì in punto di fatto che è incontroverso che le fatture di cui alla contestazione sono state emesse negli anni dal 1995 al 1998 e, quindi, in anni diversi ed anteriori rispetto a quelli cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi oggetto di imputazione e che risulta altresì incontroverso in punto di fatto che le fatture indicano un corrispettivo perfettamente coincidente con quello effettivamente corrisposto da Mediaset S.p.A., destinataria della fattura, alla società emittente IMS. Si deduce, quindi, in punto di diritto, in estrema sintesi, richiamando una pronuncia di questa Suprema Corte (sez. 3, 10.4.1991 n. 6088) emessa nella vigenza della L. n. 516 del 1982, che la fattispecie criminosa di cui alla contestazione si consuma nell'anno in cui le fatture per operazioni inesistenti sono registrate nella contabilità e recepite nella dichiarazione dei redditi, mentre è irrilevante il loro riutilizzo nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni successivi, allorché si verifichi un'ipotesi di ammortamento frazionato di beni nei successivi esercizi.
Si osserva in proposito che il riportato indirizzo interpretativo si palesa applicabile anche alla fattispecie criminosa configurata dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, in quanto anche secondo la formulazione della norma attualmente vigente (comma 2) la registrazione delle fatture nelle scritture contabili obbligatorie, per i soggetti che sono tenuti a detto adempimento, costituisce condotta tipica della fattispecie criminosa, anche se il reato si consuma con l'indicazione degli elementi fittizi ad esse corrispondenti nella dichiarazione annuale dei redditi. Si deduce, quindi, che anche in base alla formulazione del citato D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, il reato si consuma allorché le fatture per operazioni inesistenti vengono registrate per la prima volta nelle scritture contabili obbligatorie ed utilizzate nella dichiarazione dei redditi per l'anno corrispondente, mentre a nulla rileva il loro riutilizzo negli anni successivi nell'ipotesi di "costi pluriennali".
Si aggiunge che ogni diversa interpretazione farebbe venir meno gli elementi differenziali della fattispecie in esame rispetto alla diversa ipotesi di reato della "dichiarazione infedele" prevista dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, che si connota, secondo la relazione governativa alla norma, per il suo carattere maggiormente insidioso, "in quanto supportata da un impianto contabile, o più genericamente documentale, atto a sviare od ostacolare la successiva attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria". Sotto altro profilo, richiamandosi alla premessa in punto di fatto sopra riportata, si osserva in punto di diritto che per fatture per operazioni oggettivamente inesistenti si intendono, ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, comma 1, lett. a), oltre a quelle emesse per operazioni fittizie, quelle che indicano corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale e, cioè, a quelli effettivamente corrisposti.
Si deduce, quindi, che non rientra nella ipotesi normativamente prevista di fatture per operazioni inesistenti quella in cui il corrispettivo non corrisponda alla realtà commerciale, ma risulti tuttavia effettivamente pagato, come - si afferma - è emerso nel caso in esame dalle indagini effettuate dagli organi finanziari. Con memoria depositata il 24.7.2008 il difensore dell'GR ha prodotto una sentenza di questa Suprema Corte, sez. 3, 25.10.2007, depositata il 15.1.2008 n. 1996, secondo la quale l'ipotesi della emissione di fatture per un importo superiore a quello ritenuto congruo resta fuori dalla previsione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
2. Ha altresì depositato, in data 24.7.2008, una memoria difensiva l'Avv. Nicola Mazzacuva, nell'interesse di BR AL, con la quale, in previsione di un eventuale effetto estensivo dell'impugnazione proposta dall'GR, si ribadiscono sostanzialmente le stesse argomentazioni prospettate nel primo motivo di ricorso in ordine alla non configurabilità, nel caso in esame, della fattispecie criminosa di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
2. Il ricorso non è fondato.
È opportuno osservare preliminarmente che il disposto di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2, secondo il quale, se risulta evidente dagli atti che il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento, anche quando ricorre una causa di estinzione del reato, risulta testualmente applicabile in ogni stato è grado del processo.
Con riferimento all'accertamento in punto di fatto in sede di legittimità, tuttavia, questo coincide necessariamente con le risultanze fattuali quali emergono dalla contestazione e dai provvedimenti impugnati, essendo inibito alla Corte di Cassazione l'esame degli atti ai fini di un accertamento di fatto diverso da quello risultante dalle pronunce di merito (cfr. sez. 6, 200431463, Dolce, RV 229275, secondo la quale gli atti dai quali può essere desunta la sussistenza della "causa più favorevole" sono costituiti unicamente dalla stessa sentenza impugnata;
conf. sez. 6, 200348527, Tesserin ed altro, RV 228505, secondo la quale occorre che "le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, senza necessità di ulteriore accertamento sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento", ed altre conformi).
Nè, come è noto, è possibile il rinvio alla sede di merito per ulteriori indagini in punto di fatto, ostandovi le ragioni di economia processuale, che costituiscono la ratio della stessa norma. Tanto premesso, occorre altresì rilevare preliminarmente che i fatti di cui alla pronuncia di non doversi procedere per prescrizione risultano commessi successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 74 del 2000, sicché gli stessi devono essere inquadrati direttamente nella fattispecie criminosa di cui al citato D.Lgs., art. 2, pur essendo richiamata nel capo di imputazione anche la violazione di cui alla L. n. 516 del 1982, art. 4, lett. f). In ordine alla fattispecie criminosa di cui alla contestazione rileva, quindi, il Collegio che le sezioni unite di questa Suprema Corte (sentenza 25.10.2000 n. 27, De Mauro) hanno già esaminato in termini assolutamente esaustivi la struttura e gli elementi costitutivi del reato, ex D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, di dichiarazione fraudolenta dei redditi mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria in sede di successivo accertamento. Nella parte motiva della citata pronuncia è stato evidenziato in particolare che:
"Il delitto, di tipo commissivo è di mera condotta, seppure teleologicamente diretta al risultato dell'evasione d'imposta". "Il delitto ha natura istantanea e si consuma con la presentazione della dichiarazione annuale, non rilevando le dichiarazioni periodiche e quelle relative ad imposte diverse".
"Il comportamento di utilizzazione, nel senso sopra specificato, si configura come ante factum meramente strumentale e prodromico per la realizzazione dell'illecito, e perciò non punibile. Si avverte in proposito nella Relazione governativa (par. 3.1.1) come "...l'ampia elaborazione giurisprudenziale e dottrinale relativa al concetto di utilizzazione di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti, rilevante nell'ottica applicativa del delitto di frode fiscale di cui al D.L. n. 429 del 1982, art. 4 non sia recuperabile sic et simpliciter in rapporto alla nuova figura di reato, la quale resta integrata non dalla mera condotta di utilizzazione, ma da un comportamento successivo e distinto, quale la presentazione della dichiarazione, alla quale in base alla disciplina in vigore non deve essere allegata alcuna documentazione probatoria". Inoltre "Il legislatore individua nella presentazione della dichiarazione annuale la condotta tipica e il momento di rilevanza penale della fattispecie, e nella lesione dell'interesse erariale alla "integrale riscossione delle imposte dovute, piuttosto che nella generica trasparenza fiscale, l'oggetto giuridico della tutela penale".
La nuova fattispecie di dichiarazione fraudolenta di cui al D.Lgs. n.74 del 2000, art. 2 "assorbe", quindi, l'ipotesi prodromica di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, già sanzionata dalla L. n. 516 del 1982, art. 4, lett. d), perché, pur contenendo alcuni elementi descrittivi del fatto già previsti dalla norma preesistente, presenta tuttavia ulteriori elementi non riconducigli alla precedente figura, postulando in particolare radicazione" in dichiarazione di elementi passivi fittizi, non richiesta invece dalla L. n. 516 del 1982, art. 4, lett. d). Di talché è stato enunciato dalla citata sentenza il seguente principio di diritto:
"Le condotte di utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, prodromiche o strumentali rispetto alla fraudolenta indicazione di elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, supportata da tali fatture o documenti, non sono più, di per sè, previste dalla legge come reato".
Orbene, si palesa evidente che la tesi del ricorrente, secondo la quale, nell'ipotesi di ammortamento frazionato del costo fittiziamente sostenuto per l'acquisto di beni strumentali, il reato si consuma esclusivamente con il primo recepimento delle fatture per operazioni inesistenti in contabilità contrasta sostanzialmente con la struttura della fattispecie criminosa come delineata dal D.Lgs. n.74 del 2000, art. 2, che individua esclusivamente nella presentazione della dichiarazione dei redditi o ai fini I.V.A. la condotta tipica del reato, in quanto idonea a determinare in via immediata un conseguente danno erariale.
Non appare dubbio, invero, che ogni qual volta vengono indicate in una dichiarazione dei redditi o IVA elementi passivi fittizi relativi a quote di ammortamento dell'acquisto di beni strumentali non corrispondenti ad operazioni reali viene cagionato un nuovo danno erariale all'amministrazione finanziaria dello Stato, e, quindi, viene posta in essere la fattispecie tipica del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, i cui elementi costitutivi, peraltro, sono differenti da quelli che caratterizzano le precedenti dichiarazioni, non potendosi far rientrare, per quanto già rilevato, tra tali elementi l'inserimento delle fatture o altra documentazione afferente a detti acquisti fittizi nelle scritture contabili dell'azienda, trattandosi di attività prodromica alla commissione del reato di per sè penalmente irrilevante.
Ed, infatti, come già precisato da questa Suprema Corte, il reato è istantaneo, in quanto si consuma nel momento stesso in cui viene presentata la dichiarazione annuale dei redditi o ai fini IVA, sicché la successiva presentazione di altra dichiarazione si configura quale autonoma fattispecie criminosa.
Risulta altresì evidente, alla luce delle citate precisazioni, che la massima citata nel ricorso (sez. 3, 199106088, AL Poz ed altri, RV 188168), peraltro isolata, trovava la propria giustificazione, nella vigenza del sistema repressivo delle violazioni fiscali previsto dalla L. n. 516 del 1982, nella esigenza di evitare una "ingiusta" moltiplicazione del trattamento sanzionatorio per una condotta già punita con identica pena, ai sensi della L. n. 516 del 1982, art. 4, lett. d), al momento della utilizzazione delle fatture o altri documenti per operazioni inesistenti mediante il loro inserimento nelle scritture contabili obbligatorie. Tale ratio è venuta meno a seguito dell'abrogazione della L. n. 516 del 1982, disposta dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 25, in quanto l'utilizzazione delle fatture o altra documentazione per operazioni inesistenti, al di fuori della ipotesi della indicazione delle loro risultanze nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e per l'importo corrispondente a detto utilizzo, non è previsto dalla legge come reato, ma costituisce, come reiteratamente ribadito, solo una attività prodromica alla commissione della fattispecie criminosa.
Nessuna rilevanza, peraltro, può essere attribuita al fatto che detta attività prodromica, con riferimento all'inserimento delle false fatturazioni nelle scritture contabili, costituisca elemento distintivo della fattispecie criminosa di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 da quella di cui all'art. 4 (dichiarazione infedele),
poiché, anche nel caso di ammortamento frazionato, presupposto della indicazione degli elementi passivi fittizi nelle successive dichiarazioni annuali sono le fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, già inseriti nelle scritture contabili e detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, a differenza di quanto avviene nella ipotesi della dichiarazione infedele, in cui la indicazione degli elementi passivi fittizi non è supportata da analoga documentazione, e la punibilità della fattispecie criminosa è, peraltro, soggetta a rilevanti limiti concernenti l'ammontare dell'evasione tributaria. Inoltre, secondo la tesi prospettata nel ricorso, la condotta tipica prevista dalla norma quale fattispecie criminosa, allorché venga parcellizzata pro quota in successive dichiarazioni annuali, in ragione dell'ammortamento pluriennale del costo riportato nella fattura o in altra documentazione contabile per l'acquisto di beni strumentali, diventa un post factum non punibile, determinando la sostanziale disapplicazione del precetto penale.
Risulta, altresì, evidente che nell'ipotesi di frazionamento pluriennale delle quote di ammortamento di un costo aziendale, ai fini della configurazione del reato ed in particolare della ipotesi attenuata di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3, può tenersi conto esclusivamente degli elementi passivi fittizi portati in detrazione dei redditi nella singola dichiarazione e non dell'ammontare totale dei costi indicati nella falsa documentazione inserita nelle scritture contabili, sicché la utilizzazione pro quota di questi ultimi, in conseguenza dell'ammortamento frazionato, nelle dichiarazioni afferenti agli anni successivi a quello dell'inserimento della falsa documentazione nelle scritture contabili dovrebbe considerarsi non punibile ovvero punibile in ragione di quella sola parte della condotta illecita relativa alla prima dichiarazione e del conseguente danno erariale afferente a detta frazione della frode fiscale complessivamente posta in essere. Va infine rilevato che l'ammortamento frazionato dei costi sostenuti per l'acquisto di beni strumentali in annualità successive risponde ad una scelta operata dall'azienda, sicché, secondo l'interpretazione della norma prospettata dal ricorrente, risulterebbe rimessa alla scelta dello stesso operatore economico, fermi restando i benefici derivanti dalle dichiarazioni dei redditi mediante l'uso di false fatturazioni, la possibilità di sottrarsi alla sanzione penale conseguente al reiterarsi della frode fiscale. Deve essere, pertanto, conclusivamente affermato che, nel caso di frazionamento in successive dichiarazioni annuali delle quote di ammortamento dell'importo di fatture per l'acquisto di beni strumentali, acquisto risultato inesistente, il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 è integrato da ogni dichiarazione nella quale vengono indicati i corrispondenti elementi passivi fittizi in detrazione dei redditi.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
ALla contestazione riportata in sentenza emerge in termini univoci il carattere sostanzialmente fittizio delle varie operazioni commerciali costituite dai molteplici passaggi dei diritti televisivi tra le varie società, che secondo l'imputazione hanno natura simulata, con particolare riferimento alla IMS, sicché l'effettivo trasferimento dei corrispettivi, in quanto riconducibile agli stessi soggetti, non costituisce elemento di per sè idoneo per attribuire natura reale alle operazioni commerciali indicate nella contestazione.
È evidente, peraltro, che la cosiddetta soprafatturazione è menzionata nel capo di imputazione quale elemento indicativo della natura fittizia delle cessioni dei diritti televisivi ovvero strumento attraverso il quale mediante le cessioni fittizie dei predetti diritti televisivi venivano gonfiati i costi simulati da portare in deduzione nelle dichiarazioni dei redditi. Inoltre, in ogni caso, nella imputazione (lett. d) si menzionano anche diritti televisivi, dei quali Mediaset S.p.A. aveva acquistato già da anni il diritto di sfruttamento in perpetuo, oggetto di trasferimenti per periodi temporali delimitati da TS RA, facente capo all'GR, a Mediaset S.p.A..
Nessuna influenza, pertanto, può esplicare nel caso in esame l'indirizzo interpretativo enunciato da questa Suprema Corte nella sentenza prodotta dal ricorrente, che si riferisce alla diversa ipotesi della indicazione di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto a quelli di mercato, ma afferenti ad operazioni reali, per il cui accertamento peraltro è stato disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Nè, per quanto già precisato in punto di diritto, nel caso in esame è possibile l'annullamento con rinvio della sentenza per un migliore accertamento sul punto, stante la presenza della causa estintiva del reato, cui peraltro nessuno degli imputati ha rinunciato al fine di ottenere un accertamento di fatto corrispondente a quanto dedotto dal ricorrente in contrasto con i termini della fattispecie criminosa quali emergono dall'imputazione.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 24 settembre 2008. Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2008