Art. 434. Casi di revoca 1. Se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle gia' acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, dispone la revoca della sentenza.
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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
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- 1. Corte di Cassazione, sentenza 20 luglio 2023, n. 21607Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 24 settembre 2023 · 208.94867
[…] In proposito, la Cassazione, rigettando il relativo ricorso, rileva che la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal GUP non è tecnicamente inquadrabile quale “sentenza irrevocabile di assoluzione”, cui l'art. 653 c.p.p. riconosce efficacia di giudicato in sede disciplinare, dal momento che tale sentenza può, in determinati casi previsti dall'art. 434 c.p.p., essere revocata ed è pertanto assistita da un grado di stabilità solo “relativo”.
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Giurisprudenza • 201
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2013, n. 10531Provvedimento: […] Si duole il ricorrente che il giudice abbia ritenuto non applicabile a tale pronuncia l'istituto della revoca di cui all'art. 434 cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO […] In mancanza della pronuncia di revoca, si determina un effetto preclusivo (comportante la improcedibilità dell'azione penale), che il giudice delle leggi ha ritenuto espresso in termini generali dagli artt. 434-437 cod. proc. pen., risultando quindi ininfluente che il vigente codice non consideri specificamente tale situazione nell'ambito dell'istituto del ne bis in idem (C. cost. sent. n. 27/1995; cfr. anche S.U. sent. n. 8/2000).Leggi di più...
- indicazione·
- ammissibilità·
- revoca della sentenza ex art. 434 cod. proc. pen·
- conseguenze·
- non luogo a procedere per irrilevanza del fatto·
- tribunale per i minorenni·
- definizione anticipata del procedimento