Sentenza 15 maggio 2009
Massime • 2
L'inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni rese da chi doveva essere sentito sin dall'inizio come indagato o imputato sussiste solo se al momento delle dichiarazioni il soggetto che le ha rese non sia estraneo alle ipotesi accusatorie allora delineate, in quanto l'inutilizzabilità assoluta, ex art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., richiede che a carico di detto soggetto risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità, senza che tale condizione possa farsi derivare automaticamente dal solo fatto che il dichiarante possa essere stato in qualche modo coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formazione di addebiti penali a suo carico.
In tema di dichiarazioni indizianti rese da persona non imputata né sottoposta ad indagini, il giudizio circa la sussistenza "ab initio" di indizi di reità a carico del dichiarante costituisce accertamento di fatto la cui valutazione, se correttamente motivata dal giudice di merito, si sottrae al sindacato di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/05/2009, n. 24953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24953 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2009 |
Testo completo
M 53 24953 /09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 15/05/2009
SENTENZA N..705 , Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. ROTELLA MARIO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott.SCALERA VITO
" N. 010121/2009 2. Dott. PALLA TE
" 3. Dott. BRUNO PAOLO ANTONIO
" 4. Dott. VESSICHELLI MARIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 16/12/1978 1) OS FE
N. IL 12/10/1963 2) OS RE
N. IL 18/01/1972 3) PO CLEMENTINA
del 29/12/2008 avverso ORDINANZA
CORTE SUPREMA DI CASSA. di NAPOLI TRIB. LIBERTA' UFFICIO COPIE PENA..
Richiesta copia studio
Δες sentita la relazione fatta dal Consigliere perginive 355 day PALLA TE lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Di Popol 10/5/09 The La cheto il cijeno IL CANCELLIERE
A. Pignatelli MOTIVI DELLA DECISIONE
CO EA, OS FE e LI IN ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori,
avverso l'ordinanza 29.12.08 del Tribunale del riesame di Napoli, con la quale è stata confermata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal locale g.i.p., in data 1.12.08, per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (capo A) ascritto a CO e OS, e per quello di cui all'art. 74 1.stup.,
aggravato ex art.7 1.n.203/91, ascritto alla LI (capo F).
La difesa di OS FE, nel chiedere l'annullamento dell'impugnata ordinanza, deduce, con il primo motivo, violazione dell'art.606, comma 1, lett.e) c.p.p., sostenendo che il provvedimento del tribunale del riesame costituisce una mera trascrizione dell'ordinanza custodiale, richiamata per relationem, ma senza dare conto delle deduzioni difensive formulate in merito alla contestualizzazione temporale ed amicale dei contatti intercorsi tra il OS e l'altro coindagato
OV SE, concentrati in un ristretto arco temporale di venti giorni e tutti avvenuti all'indomani della scomparsa dell'amico EL GI, alla cui ricerca erano finalizzate tutte le conversazioni, come dichiarato dal OS anche alla P.S. di Nola il 4.2.06, circostanza nella quale aveva anche fornito il proprio numero dell'utenza cellulare, comportamento dimostrativo dell'assenza di timore di verifica da parte degli organi investigativi.
Inoltre, non era stato evidenziato alcun comportamento attivo del OS all'interno della compagine associativa, né il tribunale aveva valutato la deduzione difensiva secondo cui l'espressione siamo tutti sotto il mirino>, di cui alla conversazione intercettata il 26.2.06, era spiegabile proprio nel senso riferito dall'indagato secondo cui il medesimo ed i più stretti congiunti del EL GI
si sentivano 'i principali soggetti attenzionati dalle FF.OO.' che intendevano acquisire notizie sulla scomparsa del EL GI, a tal fine convocando presso i loro uffici tutte le persone più
vicine allo scomparso.
Non era emerso inoltre alcun rapporto o frequentazione del OS con riferimento a cessione e/o acquisti di sostanze stupefacenti ed anche dalla telefonata intercettata il 24.1.06 tra il predetto ed il
'reggente' NT GI emergeva solo che il ricorrente non si era adeguato al 'diktat' del EL, ma gli aveva rammentato che si stava preparando a trasferirsi in Calabria, sul luogo di lavoro, e lo aveva invitato a recarsi a casa sua, per cui solo assertivamente i giudici del riesame avevano ritenuto tale conversazione prova della solidità di rapporti esistenti tra OS FE ed il reggente del sodalizio>, come pure, con riferimento alla conversazione telefonica del 3.2.06
intercorsa tra OS ed il coindagato IE EL, cugino del EL, erroneamente il tribunale l'aveva ritenuta ulteriore indice di appartenenza del OS alla struttura associativa>, il tenore della stessa avendo invece riguardato l'episodio dell'arresto di Di IC CE, al quale il
OS non si era mostrato interessato, quanto invece alla scomparsa di EL GI.
Inoltre, non erano state considerate l'incensuratezza e la lecita attività lavorativa svolta dal OS,
né il tribunale - si deduce con il secondo motivo di ricorso aveva individuato il ruolo rivestito dal
-
ricorrente nella compagine associativa denominata 'clan Di IC' - la cui individuazione è
stata demandata al prosieguo delle indagini -, ritenendo sufficiente a costituire l'attività di partecipe il mero interessamento ricavabile dal tenore accorato delle conversazioni avute con gli altri sodali,
tutte incentrate sul tema della scomparsa dell'amico EL GI.
CO EA, con il primo motivo, deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.c) c.p.p., in relazione all'art.63 c.p.p., circa la ritenuta utilizzabilità dell'annotazione di servizio 25.2.06, redatta dai carabinieri e riportante le dichiarazioni autoaccusatorie del ricorrente, secondo cui era stato lo stesso CO a riferire confidenzialmente alle FF.OO. sia i luoghi abituali dove avvenivano gli incontri tra gli affiliati al clan Di IC, sia i soggetti cui venivano consegnati i proventi delle estorsioni, con la precisazione che alcuni incontri tra EL GI e Di IC IR erano avvenuti presso l'autolavaggio che esso CO gestiva.
Si trattava sostiene la difesa del ricorrente - di dichiarazioni inutilizzabili, perché valutate, così
come il contenuto della annotazione di p.g., in violazione dell'art.63 c.p.p., che ne vieta l'utilizzabilità allorché dalle stesse possano emergere elementi accusatori a carico del dichiarante o di soggetti, coindagati o indagati di reati connessi o collegati, che si trovino in una posizione analoga o parallela, e nella specie il OS, pur essendo indagato per il concorso in estorsione, non
2 era stato avvertito di aver acquisito la qualità di indagato, per cui le sue dichiarazioni erano inutilizzabili ex art.63, comma 2, c.p.p.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.e) c.p.p., per essere il provvedimento impugnato motivato per relationem, con riferimento alla ordinanza custodiale,
ignorando totalmente le deduzioni difensive e contenendo una motivazione di natura assertiva ed apparente, dal momento che dalle conversazioni intercettate il 24 e il 25.1.06 non si ricavava certo.
come invece ritenuto dal tribunale una stabile e continuativa disponibilità operativa per la attività
-
dell'associazione, in quanto nessuna risposta l'ordinanza conteneva circa la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente per cui i due soggetti presentatisi il 25.1.06 presso l'autolavaggio del CO fossero dei latitanti e comunque la circostanza che i due interlocutori
(EL GI e Di IC IR) avessero pianificato l'incontro presso l'autolavaggio del
CO, non significava che questi fosse a conoscenza dell'oggetto dell'incontro e che vi avesse partecipato, tanto che il CO, nel corso dei due colloqui intercorsi con il coindagato OV
SE, suo amico e vicino di casa, mai aveva fatto alcuna allusiva precisazione all'identità dei due soggetti presentatisi presso il suo autolavaggio, né il monitoraggio della sua utenza cellulare,
durata dal gennaio 2006 al 14.4.06, aveva registrato contatti 'penalmente rilevanti' con altri presunti sodali in relazione allo specifico ruolo di favorire la latitanza dei fratelli Di IC attraverso la
'messa a disposizione dell'autolavaggio', circostanza inconciliabile con lo svolgimento da parte del
CO di una lecita attività lavorativa presso la soc. Lafer dal 7.1.98, per cui, non essendo autorizzabili generalizzati automatismi probatori, poteva - conclude la difesa del ricorrente - al più
ritenersi che la condotta integrasse il favoreggiamento di singole persone indagate di appartenenza mafiosa.
La difesa di IN LI deduce, con il primo motivo, violazione dell'art.606, comma 1,
lett.b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 74 1.stup., per travisamento della prova in merito alla interpretazione del contenuto accusatorio di alcune conversazioni telefoniche, erroneamente valutate dal tribunale del riesame come integranti gli indizi della partecipazione all'associazione
3 dedita al traffico di stupefacenti, ritenendo inoltre apoditticamente interscambiabile tra la
LI ed il coniuge RU ND il ruolo di custodi dello stupefacente presso il circolo
'Erretre' dagli stessi gestito, escludendo che la condotta della donna fosse inquadrabile invece nella semplice connivenza rispetto alle illecite attività del marito.
Il tribunale evidenzia la difesa della ricorrente aveva esaminato altre telefonate relative a soggetti diversi dalla LI, concordando poi con la difesa che nella significativa conversazione intercettata l'1.6.06, h 16,26, si sentiva la voce del RU e non quella della donna,
come riportato invece nell'ordinanza custodiale, chiedere al EL l'autorizzazione ad accettare da 'o ferraro' un assegno di € 150,00 quale contropartita per una cessione, mentre dalle conversazioni intercorse tra la LI ed il D'ZO risultava solo un rapporto di conoscenza,
ma non un accordo preliminare all'acquisto e/o alla cessione di droga.
Analogo errore il tribunale aveva poi fatto con riferimento alle c.d. comunicazioni di servizio che il
EL avrebbe indifferentemente rivolto al RU e/o alla LI, laddove con un salto logico i giudici del riesame, dopo la telefonata del 13.4.06 tra EL e RU, nel corso della quale il primo aveva avvertito il secondo che si sarebbe recato presso il suo locale < ZI NT e di consegnargli una bottiglia d'acqua...di quello là, personale>, avendo il EL preannunciato nella telefonata del 24.4.06 alla LI l' imminente visita di 'IO NT' e avendo la donna risposto e', si doveva ritenere che la LI avesse compreso non solo di chi si trattava, ma anche cosa desiderasse quella persona, non avendo invece il tribunale valutato che proprio il diverso comportamento assunto dal EL in occasione del medesimo annuncio costituiva la prova più significativa della diversa funzione svolta da RU e LI nella gestione del circolo 'Erretre'.
Un grave travisamento della prova era anche avvenuto, secondo la difesa, con il ritenere che in altre due conversazioni intercettate, allorché il EL aveva chiesto alla LI di consegnare
'due sigarette', avesse inteso che la donna avrebbe dovuto consegnare droga a certo 'FE', senza considerare invece che se le due 'sigarette' dovevano essere consegnate dalla LI a EL ZO affinché questi le consegnasse al FE, non vi era motivo di portarle fuori dal locale, in quanto il destinatario già si trovava all'interno di esso, dove vi era anche la LI, ed inoltre allorché nella conversazione intercettata il 30.5.06 si era parlato di 'birre e pizze', essendo tale conversazione intercorsa alle ore 21,11, era verosimile ritenere al contrario di quanto
―
sostenuto dai giudici territoriali che si trattasse effettivamente di una consumazione di pizze, in quanto nelle successive telefonate era stato augurato al EL 'buon appetito' e quindi l'invito fatto da questi alla LI di prendere 'due birre grandi' non poteva essere interpretato come un linguaggio criptico onde nascondere la cessione di stupefacente, ma, secondo un rapporto amicale,
costituiva invece un invito a prendere effettivamente due birre grandi da consumare unitamente alle pizze.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett,b) ed e) c.p.p., per avere i giudici del tribunale ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della l.n.203/91, con una motivazione di carattere assertivo e senza porsi il problema dell'indispensabile accertamento della reale esistenza del sodalizio criminoso e della consapevolezza soggettiva della ricorrente di voler agevolare e/o favorire il clan di Di IC CE, di cui lo scomparso EL GI era una longa manus, fratello di ZO con il quale a dire dello stesso tribunale erano evidenti i rapporti stretti e confidenziali esistenti tra quest'ultimo e i coniugi RU-LI.
Con il terzo motivo si deduce infine violazione dell'art.606, comma 1, lett.e) c.p.p., in relazione alla richiesta di derubricazione della condotta di partecipazione al reato associativo in singole ipotesi di cui all'art. 73 1.stup., non avendo il tribunale motivato circa tale richiesta contenuta nella memoria difensiva, nella quale si sottolineavano, ai fini della revoca della misura custodiale, l'incensuratezza e la marginalità dei rapporti avuti dalla LI con gli altri sodali e la sua condizione di madre di una bambina di cinque anni che era stata affidata a nonni e parenti.
I ricorsi sono infondati.
Osserva la Corte come a CO EA e a OS FE sia contestato di aver partecipato,
unitamente ad altri coindagati, ad una associazione di tipo mafioso promossa, organizzata e diretta
5 da Di IC CE e, in momenti diversi, da Di IC IR, finalizzata in particolare a commettere estorsioni per acquisire il controllo delle attività illecite, segnatamente nel territorio dei comuni di S.Paolo Belsito e Nola, mentre LI IN è indagata per aver preso parte,
assieme al marito RU ND e ad altri soggetti, ad una associazione operante in territorio nolano, capeggiata da EL ZO e finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina, con il precipuo compito di custodire lo stupefacente ed il denaro provento dell'illecita attività e coordinare le condotte degli altri associati, agendo al fine di agevolare l'attività del sodalizio criminale capeggiato da Di IC CE (detto 'o marciulano').
-era già stata oggetto di altra L'esistenza di tale clan ha evidenziato il tribunale del riesame ordinanza custodiale, che aveva riguardato circa cento persone, in data 2.5.07, e Di IC
CE, prima di esserne uno dei destinatari, era stato raggiunto da un'ordinanza custodiale in carcere emessa dal Tribunale di Napoli successivamente alla sua condanna per il reato di cui all'art.416-bis c.p., ma si era reso irreperibile fino al 3.2.06 e quindi, scarcerato il 5.3.07, si era reso nuovamente irreperibile, sottraendosi alla predetta misura cautelare fino al 7.9.07, mentre il fratello
IR, sottrattosi al decreto di esecuzione pena n.38/05 emesso il 17.11.05 dal Tribunale di Perugia,
era stato arrestato il 26.3.06.
-Nell'ambito di tale sodalizio criminoso di cui facevano parte anche EL GI, poi scomparso nel febbraio del 2006, ed il fratello ZO, i quali avevano assunto un ruolo di preminenza tale per cui avevano costituito una autonoma associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti , con riferimento alle posizioni di CO EA e OS FE, i giudici del riesame,
con motivazione congrua, coerente ed immune da vizi di manifesta illogicità, hanno evidenziato gli elementi costituenti la gravità indiziaria legittimante nei loro confronti l'emissione della misura cautelare della custodia in carcere, osservando come essi derivino precipuamente dal contenuto delle numerose conversazioni intercettate tra i singoli indagati e, con riferimento al CO, altresì
dal contenuto del colloquio informale da questi avuto con i Carabinieri del reparto territoriale di
CA di ST (e di cui all'annotazione del 25.2.06), nel corso del quale il prevenuto aveva
6 indicato agli investigatori i luoghi dove avvenivano gli incontri tra gli affiliati al clan Di IC
e i soggetti cui venivano consegnati i proventi delle estorsioni, particolari di cui si era detto a conoscenza in quanto gli incontri avvenuti tra EL GI, prima della sua scomparsa, e Di
IC IR, durante la sua latitanza, erano avvenuti proprio presso l'autolavaggio da lui gestito.
Correttamente è stato ritenuto utilizzabile il contenuto della annotazione di servizio e quindi delle dichiarazioni del CO, dal momento che l'inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni rese da chi doveva essere sentito sin dall'inizio come indagato o imputato sussiste solo se al momento delle dichiarazioni il soggetto che le ha rese non sia estraneo alle ipotesi accusatorie allora delineate (v.
Sez.II, 24 aprile 2007, n.26258, in Cass.pen., 2008, p.2937; C.E.D. Cass., n.237264),
l'inutilizzabilità assoluta ex art.63, comma 2, c.p.p. richiedendo che a carico di tale soggetto risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità, senza che tale condizione possa automaticamente farsi derivare dal solo fatto che il dichiarante possa essere stato in qualche modo coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico (Sez.I, 8 novembre 2007, n.4060, in Cass.pen., 2008, p.4040; C.E.D. Cass., n.239195).
Il giudizio, poi, circa la sussistenza (o meno) originaria di indizi di reità costituisce quaestio facti la cui valutazione se correttamente motivata, si sottrae al controllo di legittimità (Sez.III, 30 '
settembre 2003, n.43135, in C.E.D. Cass., n.228421) e, nella specie, la motivazione dell'ordinanza secondo cui soltanto dal tenore delle successive conversazioni intercettate era dato di riesame
-
comprendere il ruolo centrale del CO nell'organizzazione degli incontri tra i capi latitanti e gli altri sodali del gruppo - non palesa vizi di manifesta illogicità e si sottrae dunque a censura in questa sede, impregiudicata la disamina approfondita della sua rispondenza alle risultanze processuali, in sede di cognizione.
Orbene, proprio il tenore delle conversazioni intercettate osserva perspicuamente il tribunale -
porta ad emersione il dato fattuale secondo cui presso l'autolavaggio del CO venivano organizzati e si tenevano poi gli incontri tra gli affiliati e i vertici della organizzazione promossa e diretta da Di IC CE prima e dal fratello IR poi, utilizzando appunto l'esercizio
7 gestito dal ricorrente e da questi messo a disposizione, quale base sicura per definire le strategie criminali del gruppo, da cui consegue correttamente la ritenuta intraneità del CO alla associazione criminale in argomento, concretatasi sia nel favorire il capo della stessa, all'epoca latitante, il quale era necessitato ad avvalersi di un luogo sicuro per le comunicazioni con i suoi sodali, vitali per l'esistenza stessa del sodalizio, sia nel preoccuparsi della organizzazione stessa degli incontri, come risulta da contenuto delle riportate conversazioni ( in data 24.1.06, seguita da un pedinamento all'esito del quale i carabinieri avevano visto OV SE, uno degli interlocutori di EL GI, raggiungere l'autolavaggio del CO;
nonché, sempre nella stessa data, quella in cui CO aveva chiesto al OV di riferire a EL GI che presso l'autolavaggio era giunto 'un amico' che voleva parlargli;
altra, in data 25.1.06, in cui CO
sollecitava il OV a riferire al EL GI dell'urgenza dell'incontro presso l'autolavaggio perché 'le ragazze se ne vanno') intercorse tra CO ed il coindagato OV
SE, mentre anche successivamente all'arresto di Di IC CE, il OV aveva fatto presente al CO, nel corso di una telefonata del 4.2.06, che quello con la M, il piccolo>
(cioè Di IC IR, fratello minore di CE) stava scendendo per incontrarlo, così
mettendolo a parte di un importante incontro per le sorti dell'organizzazione che di lì a poco si sarebbe avuto, informazione talmente delicata - osserva correttamente sul punto il tribunale - che di certo il OV non avrebbe fornito se non ad un sodale di assoluta fiducia.
Quanto a OS FE, il quadro gravemente indiziario in termini di una sua appartenenza al sodalizio in argomento i giudici del riesame lo hanno evidenziato correttamente sulla base del contenuto di intercettazioni ambientali avvenute all'interno della vettura in uso a OV SE,
successivamente alla scomparsa di EL GI, avendo le stesse avuto ad oggetto le problematiche riguardanti l'organizzazione del sodalizio in conseguenza proprio della sparizione del EL, di cui OS e OV paventavano l'eliminazione fisica, tanto che nella conversazione del 26.2.06 (n.350) i due avevano mostrato timori ( < ma IC si dovesse far scappare qualcosa del fatto della roba...qua le conseguenze le paghiamo tutti noi >) che LA
8 IC, fidanza del EL ed indagata in ordine al reato di cui all'art.74 1.stup., potesse lasciarsi sfuggire affermazioni compromettenti circa il traffico di droga costituente l'oggetto del sodalizio, mentre in quella successiva (n.351) dello stesso giorno i due avevano discusso delle modalità di divisione del denaro di cui EL GI disponeva e del fatto che il denaro del sodalizio era passato in mano al fratello ZO, circostanza riscontrata poi dalla attività
investigativa laddove si era appurato hanno evidenziato i giudici territoriali che Porricelli
ZO, dopo la scomparsa del fratello, ne aveva ereditato la direzione delle attività illecite,
subentrando anche nella gestione della cassa dell'organizzazione, mentre altra persona a conoscenza dell'esatto ammontare del denaro di cui disponeva EL GI era RU DO (detto
'DO), marito di LI IN e depositario del denaro dell'organizzazione provento dei traffici di droga.
E' proprio il tenore 'accorato' delle conversazioni a far ritenere anche il OS intraneo come
correttamente osservato dai giudici del riesame dell'associazione criminale, essendo sua
-
preoccupazione non solo avere notizie circa la scomparsa di EL GI, ma anche conoscere la destinazione e la consistenza del denaro dell'associazione ed evitare che la fidanzata di
EL GI potesse mettere a rischio la sopravvivenza del gruppo, così manifestando quella affectio societatis che lo legava al contesto associativo, comprovato anche dagli evidenziati contatti che il OS aveva avuto anche con altri appartenenti all'organizzazione, che erano soliti cercarlo allorché costoro avevano necessità di parlare con il EL, nonché dai contatti avuti proprio con
EL GI prima della sua scomparsa, come nell'episodio di cui alla conversazione intercettata il 24.1.06, allorché EL GI aveva perentoriamente convocato il OS
avendo necessità di parlargli, nonostante il ricorrente gli avesse palesato che stava per partire.
Da ultimo, del tutto correttamente il tribunale ha ritenuto gravemente indizianti, in termini di partecipazione all'associazione, gli elementi a carico di LI IN (detta 'A') che gestiva assieme al marito RU ND il circolo 'Erretre', una delle basi logistiche individuate dagli investigatori per lo spaccio di sostanze stupefacenti, all'interno del quale, nel g luglio del 2006, è poi avvenuto, ad opera dei Carabinieri di CA di ST, il sequestro di cocaina, mannitolo e bilancini di precisione, oltre alla somma di 7.000,00 euro in contanti di cui il
RU era in possesso, venendo inoltre tale LO AT sorpreso in possesso di una dose di hashish e D'ZO GI, ritenuto abituale acquirente di stupefacente, sorpreso anch'esso all'interno del circolo ricreativo medesimo.
Proprio le conversazioni intercettate con riferimento alle richieste di droga da parte di D'ZO
GI (detto 'o ferraro') hanno consentito di attribuire correttamente alla ricorrente quel ruolo interscambiabile con il marito, nella gestione della illecita attività, che ha sostanziato il suo contributo fornito all'associazione in argomento, in quanto come evidenziato nell'impugnata www.
ordinanza nel corso della telefonata del 16.5.06, il D'ZO aveva preannunciato alla LI
-
una sua visita (*sto venendo dai, già sto qua, ciao'); in quella del 12.6.06 la 'A', adirata, aveva diffidato il D'ZO dal presentarsi 'con il cento' (cioè con 100 euro) ; in quella del 14.3.06
l'uomo aveva chiesto espressamente di 'A', pur avendogli inizialmente risposto 'AN (cognata di RU ND), mentre in quella dell'1.1.06, delle ore 16,26 il RU aveva chiesto a
EL ZO l'autorizzazione ad accettare dal D'ZO ('o ferraro') un assegno dell'importo di 150,00 euro in pagamento di 'quattro birre', con riferimento - ha perspicuamente quanto correttamente osservato il tribunale non certo alle bevande (a motivo anche dell'entità-
della somma in discussione), quanto, in linguaggio criptico, ad un quantitativo di droga acquistato dal D'ZO.
E' proprio l'indifferenza con cui il D'ZO era solito rivolgersi a RU o alla di lui moglie per l'acquisto di droga ad evidenziare l'interscambiabilità dei ruoli tra i due hanno sottolineato "
efficacemente i giudici del riesame, mentre anche da altra conversazione ambientale intercettata ed evidenziata, intercorsa tra 'A' e tale 'ZO' alle ore 19,23 del 26.5.06, nel corso della quale il secondo aveva chiesto alla donna: Senti IN, io mi trovo in zona, se ti vengo a trovare mi fai contento?>, ricevendo in risposta un eloquente: < Sì, sì>, si è correttamente e legittimamente attribuita alla ricorrente una capacità gestionale nell'ambito dello spaccio di droga che la donna
40 gestiva unitamente al marito, quest'ultimo in posizione subordinata al EL, il quale, dal canto
-suo agendo nell'ambito della più ampia associazione per delinquere finalizzata ad agevolare le attività del sodalizio criminale capeggiato da Di IC CE (con l'aggravante quindi ex art.7 1.n.203/91) - non esitava a rivolgersi senza remore alla LI allorché aveva necessità di parlare con il RU perché, ad esempio, stava arrivando con qualcuno presso il circolo 'Erretre',
dove appunto, per quanto fin qui esposto, si svolgeva l'attività di spaccio nell'ambito dell'organizzazione capeggiata da EL ZO, ovvero allorché - come in occasione delle wwwww due telefonate intercettate il 13 ed il 23.4.06 - dopo che aveva avvertito RU che presso il circolo si sarebbe recato tale 'Zi NT', al quale avrebbe dovuto consegnare 'una bottiglia d'acqua...di quello là, personale', aveva richiamato avvisando la LI che 'Zi NT' stava per arrivare, avendo in risposta un semplice e' in seguito al quale il EL nulla aveva aggiunto,
a dimostrazione hanno osservato correttamente i giudici napoletani - che la donna aveva ben compreso il dafarsi e nulla aveva avuto da chiedere come spiegazione al suo interlocutore.
Infine, l'evidenza della terminologia criptica adoperata, come sopra ricordato, per indicare in
'quattro birre' il quantitativo di droga acquistato dal D'ZO, correttamente è stata dal tribunale applicata anche con riferimento alle 'due sigarette' oggetto della conversazione intercorsa il 20.4.06
tra il EL e la LI alla quale il primo, una volta accertatosi che certo 'FE' si trovava ancora fuori del locale, aveva chiesto di portargli 'due sigarette' uscendo dal locale ad un suo squillo telefonico, per poi contattare 'FE' e dirgli di attendere alcuni minuti per ottenere le due
'sigarette', nonché alle 'birre' e alle pizze' indifferentemente indicate dal EL nel corso della telefonata avuta il 30.5.06, h 21,11 con la LI a ciò sollecitata con l'espressione < Puoi
venire appresso a me a prendere pizze...birre grandi?>, cui la donna aveva fatto seguire un pronto
Sì, sì, adesso>.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali.
La cancelleria provvederà alle comunicazioni di cui all'art.94 comma 1-ter disp.att.c.p.p.
41
P.Q.M.
La Corte, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali.
Manda la cancelleria per le comunicazioni di cui all'art.94 comma 1-ter disp.att.c.p.p.
Roma, 15 maggio 2009
Stefane Palla IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Mario Kottela
Depositata in Cancelleria Roma, li 16 GIU. 2009 CAS IL CARCELLIERE M
E
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P
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Carmela Lanzuise S
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