Cass. pen., sez. III, sentenza 18/07/2012, n. 4841
CASS
Sentenza 18 luglio 2012

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L'inosservanza delle disposizioni tabellari sulla formazione dei collegi giudicanti non è idonea ad integrare la nullità assoluta riguardante la capacità del giudice prevista dall'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., ma costituisce una irregolarità amministrativa, a meno che la diversa composizione sia del tutto arbitraria e non sorretta da uno specifico provvedimento di assegnazione presidenziale. (Fattispecie nella quale è stata respinta la censura di inosservanza dei criteri tabellari sul presupposto che il ricorrente non aveva indicato le originarie disposizioni organizzative e le variazioni conseguenti all'assunzione delle funzioni di presidente del collegio di uno dei giudici a latere e al subentro di un giudice onorario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/07/2012, n. 4841
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4841
    Data del deposito : 18 luglio 2012

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