Articolo 467 del Codice di procedura penale
Articolo 420 terArticolo 448
Versione
24 ottobre 1989
Art. 467. Atti urgenti 1. Nei casi previsti dall'articolo 392, il presidente del tribunale
o della corte di assise dispone, a richiesta di parte, l'assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento.
2. Del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento
dell'atto e' dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori.
3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il
dibattimento.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente