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24 ottobre 1989
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9 ottobre 2001
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21 aprile 2015
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31 ottobre 2017
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25 ottobre 2023
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Art. 727. (Trasmissione di rogatorie ad autorita' straniere) 1. Le richieste di assistenza giudiziaria per comunicazioni, notificazioni e per attivita' di acquisizione probatoria sono trasmesse al Ministro della giustizia il quale provvede all'inoltro all'autorita' estera entro trenta giorni dalla ricezione. Il Ministro comunica senza ritardo all'autorita' giudiziaria richiedente la data di ricezione della domanda.
2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea, ovvero le disposizioni del diritto dell'Unione europea, prevedono l'intervento del Ministro della giustizia, questi puo' disporre con decreto che non si dia corso all'inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni e dagli atti indicati. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere puo' essere esercitato, oltre a quanto previsto dalle convenzioni, in caso di pericolo per la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
3. Il Ministro della giustizia comunica tempestivamente all'autorita' richiedente l'avvenuto inoltro, ovvero il decreto di cui al comma 2.
4. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria non e' stata inoltrata dal Ministro della giustizia entro trenta giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2, l'autorita' giudiziaria puo' provvedere all'inoltro diretto all'agente diplomatico o consolare italiano, informandone il Ministro.
5. Nei casi urgenti, l'autorita' giudiziaria provvede all'inoltro diretto a norma del comma 4 dopo che copia della richiesta di assistenza e' stata ricevuta dal Ministro della giustizia. Resta salva l'applicazione della disposizione del comma 2 sino al momento della trasmissione della domanda, da parte dell'agente diplomatico o consolare, all'autorita' straniera.
6. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorita' giudiziaria ne trasmette copia senza ritardo al Ministro della giustizia.
7. Quando, nei rapporti di assistenza giudiziaria con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, le convenzioni internazionali prevedono la trasmissione diretta delle domande di assistenza, l'autorita' giudiziaria provvede alla trasmissione diretta decorsi dieci giorni dalla ricezione della copia della stessa da parte del Ministro della giustizia. Entro il termine indicato, il Ministro della giustizia puo' esercitare il potere di cui al comma 2.
8. In ogni caso, copia delle richieste di assistenza giudiziaria formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui ((agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,)) e' trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
9. Quando, a norma di accordi internazionali, la richiesta di assistenza giudiziaria puo' essere eseguita secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico dello Stato, l'autorita' giudiziaria indica all'autorita' dello Stato estero le modalita' e le forme stabilite dalla legge ai fini dell'utilizzabilita' degli atti richiesti.
2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea, ovvero le disposizioni del diritto dell'Unione europea, prevedono l'intervento del Ministro della giustizia, questi puo' disporre con decreto che non si dia corso all'inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni e dagli atti indicati. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere puo' essere esercitato, oltre a quanto previsto dalle convenzioni, in caso di pericolo per la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
3. Il Ministro della giustizia comunica tempestivamente all'autorita' richiedente l'avvenuto inoltro, ovvero il decreto di cui al comma 2.
4. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria non e' stata inoltrata dal Ministro della giustizia entro trenta giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2, l'autorita' giudiziaria puo' provvedere all'inoltro diretto all'agente diplomatico o consolare italiano, informandone il Ministro.
5. Nei casi urgenti, l'autorita' giudiziaria provvede all'inoltro diretto a norma del comma 4 dopo che copia della richiesta di assistenza e' stata ricevuta dal Ministro della giustizia. Resta salva l'applicazione della disposizione del comma 2 sino al momento della trasmissione della domanda, da parte dell'agente diplomatico o consolare, all'autorita' straniera.
6. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorita' giudiziaria ne trasmette copia senza ritardo al Ministro della giustizia.
7. Quando, nei rapporti di assistenza giudiziaria con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, le convenzioni internazionali prevedono la trasmissione diretta delle domande di assistenza, l'autorita' giudiziaria provvede alla trasmissione diretta decorsi dieci giorni dalla ricezione della copia della stessa da parte del Ministro della giustizia. Entro il termine indicato, il Ministro della giustizia puo' esercitare il potere di cui al comma 2.
8. In ogni caso, copia delle richieste di assistenza giudiziaria formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui ((agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,)) e' trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
9. Quando, a norma di accordi internazionali, la richiesta di assistenza giudiziaria puo' essere eseguita secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico dello Stato, l'autorita' giudiziaria indica all'autorita' dello Stato estero le modalita' e le forme stabilite dalla legge ai fini dell'utilizzabilita' degli atti richiesti.
Commentari • 30
- 1. È obbligatorio testimoniare in Italia se si vive all’estero?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 24 novembre 2024 · 181.34773
[…] Chi vive all'estero può testimoniare a distanza? In passato, l'unico modo per acquisire la testimonianza di chi risiedeva all'estero senza costringerlo a rientrare in Italia era la rogatoria internazionale (art. 727 cod. proc. pen.), uno strumento di cooperazione tra autorità giudiziarie che consente al giudice italiano di far acquisire materiale probatorio – ivi incluse le testimonianze – direttamente dall'autorità dello Stato estero in cui si trova il mezzo di prova. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 152
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/2023, n. 14612Provvedimento: […] Quanto ai principi dettati in tema di acquisizione delle dichiarazioni rese da cittadino straniero va ricordato come secondo l'orientamento delle Sezioni Unite ai fini dell'acquisizione mediante lettura dibattimentale, ex art. 512 bis cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini, da persona residente all'estero, è necessario preliminarmente accertare l'effettiva e valida citazione del teste non comparso - secondo le modalità previste dall'art. 727 cod. proc. pen. per le rogatorie internazionali o dalle convenzioni di cooperazione giudiziaria - verificandone l'eventuale irreperibilità mediante tutti gli accertamenti opportuni. […]Leggi di più...
- art. 512 bis cod.proc.pen.·
- giurisdizione internazionale·
- acquisizione dichiarazioni residente all'estero·
- art. 526 comma 1 bis cod.proc.pen.·
- principio del contraddittorio·
- citazione rituale·
- valutazione volontarietà assenza·
- impossibilità assoluta ed oggettiva·
- rogatoria internazionale