2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea, ovvero le disposizioni del diritto dell'Unione europea, prevedono l'intervento del Ministro della giustizia, questi puo' disporre con decreto che non si dia corso all'inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni e dagli atti indicati. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere puo' essere esercitato, oltre a quanto previsto dalle convenzioni, in caso di pericolo per la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
3. Il Ministro della giustizia comunica tempestivamente all'autorita' richiedente l'avvenuto inoltro, ovvero il decreto di cui al comma 2.
4. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria non e' stata inoltrata dal Ministro della giustizia entro trenta giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2, l'autorita' giudiziaria puo' provvedere all'inoltro diretto all'agente diplomatico o consolare italiano, informandone il Ministro.
5. Nei casi urgenti, l'autorita' giudiziaria provvede all'inoltro diretto a norma del comma 4 dopo che copia della richiesta di assistenza e' stata ricevuta dal Ministro della giustizia. Resta salva l'applicazione della disposizione del comma 2 sino al momento della trasmissione della domanda, da parte dell'agente diplomatico o consolare, all'autorita' straniera.
6. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorita' giudiziaria ne trasmette copia senza ritardo al Ministro della giustizia.
7. Quando, nei rapporti di assistenza giudiziaria con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, le convenzioni internazionali prevedono la trasmissione diretta delle domande di assistenza, l'autorita' giudiziaria provvede alla trasmissione diretta decorsi dieci giorni dalla ricezione della copia della stessa da parte del Ministro della giustizia. Entro il termine indicato, il Ministro della giustizia puo' esercitare il potere di cui al comma 2.
8. In ogni caso, copia delle richieste di assistenza giudiziaria formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui ((agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,)) e' trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
9. Quando, a norma di accordi internazionali, la richiesta di assistenza giudiziaria puo' essere eseguita secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico dello Stato, l'autorita' giudiziaria indica all'autorita' dello Stato estero le modalita' e le forme stabilite dalla legge ai fini dell'utilizzabilita' degli atti richiesti.