Sentenza 30 giugno 2010
Massime • 1
Rientra nella nozione di pena accessoria non espressamente determinata dalla legge, quella per cui sia previsto un minimo ed un massimo, sicché, in tali casi, la durata della pena accessoria va parametrata dal giudice a quella della pena principale inflitta; qualora tuttavia, sussista il concorso eterogeneo di reati si deve aver riguardo alla pena principale inflitta per il reato cui la stessa pena accessoria si riferisce, non potendosi irrogare una pena accessoria in relazione a reato che non la prevede. (Fattispecie relativa alle pene accessorie previste per i reati tributari dall'art. 12 D.Lgs. n. 74 del 2000).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/06/2010, n. 29780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29780 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 30/06/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 1120
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 36598/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AM AL N. IL 08/08/1959;
2) RD IO N. IL 12/03/1962;
avverso la sentenza n. 2738/2009 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIA, del 10/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. De Sandro: annullamento senza rinvio limitatamente alle pene accessorie indicate in motivazione, con correzione della stessa Cassazione. FATTO E DIRITTO
Propongono ricorso per cassazione AM NA e CA TI avverso la sentenza del UP di Brescia in data 10 giugno 2009 con la quale sono state loro applicate, ex art. 444 c.p.p., le pene rispettivamente concordate e le sanzioni accessorie, in ordine alle imputazioni di:
A) concorso in bancarotta fraudolenta impropria documentale e patrimoniale relativa al fallimento della Servizi Integrati srl, dichiarato il 3 dicembre 2004;
B) identici reati relativi al fallimento della New Global Investigations, dichiarato il 10 dicembre 2004;
con l'aggravante della L. Fall., art. 219, commi 1 e 2, per avere commesso più fatti di bancarotta e per avere cagionato un danno di rilevante gravità;
C) concorso nel reato continuato D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 2 per avere indicato, nelle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA per gli anni 2002 e 2003, elementi passivi fittizi, avvalendosi di operazioni inesistenti.
Le parti avevano concordato le pene principali nei seguenti termini:
per AM, tre anni di reclusione, in tale pena conteggiato anche l'aumento per la continuazione del reato sub C), nella misura di un anno;
per CA, anni due e mesi dieci di reclusione, conteggiato l'aumento per la continuazione del reato sub A) nella misura di mesi quattro e nella misura di mesi due per il reato sub C).
Trattandosi di patteggiamento allargato il giudice irrogava anche le sanzioni accessorie previste dalla legge.
Deducono:
la violazione dell'art. 37 c.p. e L. n. 74 del 2000, art. 12, commi 1 e 2, nonché il vizio di motivazione.
Infatti il UP aveva irrogato talune delle pene accessorie indicate nel dispositivo in maniera non conforme alla legge.
In particolare le pene accessorie non individuate dal legislatore in misura fissa, ma con un minimo ed un massimo, avrebbero dovuto essere inflitte in misura pari a quella della pena principale. Così le pene accessorie previste dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12, comma 1, lett. a), b) e c) e comma 2 erano state applicate in misura superiore a quella della pena principale, che, come detto, era stata fissata per AM nella misura di anni tre e per CA nella misura di anni due e mesi dieci.
Ed anzi, a parere del difensore, le dette pene accessorie avrebbero dovuto essere parametrate alla pena principale individuata senza tenere conto dell'aumento ex art. 81 c.p., e computando la diminuzione per il rito speciale (così Cass n. 17616 del 2008), e quindi per entrambi i ricorrenti nella misura massima di anni due e mesi quattro.
Da ultimo il difensore sostiene che, anche tenendo conto dell'isolato orientamento giurisprudenziale (sent. n. 42889 del 2008) che esclude n el caso di specie la applicabilità dell'art. 37 c.p., dovrebbe censurarsi la sentenza impugnata per il difetto di qualsivoglia motivazione in ordine alle ragioni della quantificazione delle pene accessorie in misura pari alla massima edittale prevista. Il PG presso questa Corte ha chiesto l'accoglimento delle censure e per l'effetto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione di tutte le pene accessorie inflitte a CA nonché della pena accessoria della interdizione dai PPUU inflitta a AM, sollecitando questa Corte a provvedere al calcolo in via automatica.
Il ricorso è fondato nei termini che si indicheranno. Occorre preliminarmente osservare che, nel provvedimento impugnato, risultano irrogate - oltre alle pene accessorie previste a durata fissa dalla L. Fall., art. 216, e non criticate nel ricorso - le pene accessorie previste in misura non fissa dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12. Appare altresì applicata la pena della interdizione dai pubblici uffici che è prevista, in entità non fissa, per i reati tributari indicati dall'art. 12, comma 2, L. cit. ma anche, dal codice di rito (art. 29 c.p.), nella misura fissa di cinque anni, in relazione alle condanne a pena della reclusione non inferiore a tre anni.
In relazione alle prime (le pene accessorie a misura non fissa previste dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12), si rileva che, come osservato anche dal Procuratore Generale, appare del tutto condivisibile l'orientamento - per quanto non unanime - espresso da questa Corte nella sentenza n. 41874 del 09/10/2008, Rv. 241410, secondo cui rientra nella nozione di pena accessoria non espressamente determinata dal la legge, quella per la quale è previsto un minimo ed un massimo, sicché, in tali casi - tra i quali va annoverato anche uno di quelli che qui interessa, relativo alle pene accessorie previste per i reati tributari dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12 - la durata della pena accessoria va parametrata dal giudice a quella della pena principale inflitta.
Deve però aggiungersi che in caso di concorso eterogeneo di reati deve aversi riguardo, ai fini che qui interessano, alla pena principale inflitta per il reato cui la stessa pena accessoria si riferisce, non potendosi irrogare una pena accessoria in relazione a reato che non la prevede. Tanto si desume dall'art. 77 c.p. norma che, per il caso di concorso di reati stabilisce che, ai fini della determinazione delle pene accessorie, deve aversi riguardo al "singolo reato per il quale è pronunciata la condanna ed alla pena principale che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbe infliggere per ciascuno di essi".
In tal senso conduce anche la giurisprudenza che - evidentemente nella affine materia di concorso omogeneo di reati - richiede comunque, in caso di reato continuato, che la pena principale alla quale si deve fare riferimento per stabilire la durata della conseguente pena accessoria sia quella inflitta per la violazione più grave, come determinata per effetto del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti ed aggravanti, e non già quella complessivamente individuata tenendo conto dell'aumento per la continuazione (Rv. 240067).
Nel caso di specie ha errato il UP il quale, oltretutto senza alcuna argomentazione chiarificatrice, ha, applicato alla AM le pene accessorie non fisse previste dall'art. 12 cit. per taluni reati tributari, in misura pari a quella irrogata complessivamente per i tre reati ascritti in continuazione (due reati fallimentari e uno tributario) anziché procedere alla scissione, per quanto qui interessa, del reato continuato. Lo stesso giudice ha applicato ancora erroneamente, in misura addirittura superiore alla entità della pena principale inflitta complessivamente al CA per gli stessi reati, le pene accessorie non a durata fissa.
Il giudice, come già detto sopra, avrebbe invece dovuto considerare, quale parametro di computo per le misure accessorie non determinate dal legislatore in misura fissa, quello previsto dal medesimo legislatore all'art. 37 c.p. (ossia la quantità di pena principale inflitta per il reato cui si riferiscono le pene accessorie in questione), integrato da quello ulteriore previsto all'art. 77 c.p.. In più si sarebbe comunque dovuto considerare l'ulteriore criterio - condiviso dalla giurisprudenza maggioritaria più recente - secondo cui in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti in misura non inferiore a tre anni di reclusione occorre tener conto, per l'irrogazione della pena accessoria, della determinazione in concreto della pena, e quindi dell'incidenza delle circostanze attenuanti e del bilanciamento eventualmente operato con le circostanze aggravanti oltre che della diminuente per il rito (Rv. 243045).
In conclusione, esclusa ogni censura alle modalità di applicazione delle pene accessorie a durata fissa (quelle previste dalla L. Fall., art. 216, u.c., della inabilitazione all'esercizio di impresa,
all'esercizio di uffici direttivi presso qualsiasi impresa), tutte le altre pene accessorie non determinate in misura fissa, inflitte ai ricorrenti, avrebbero dovuto essere parametrate alla pena principale in concreto inflitta per il singolo reato di riferimento e, posto che questo risulta nella specie un reato satellite (il reato sub C) unificato per l'appunto in continuazione al rato sub B), avrebbe dovuto aversi riguardo alla pena che, se non vi fosse stato il concorso, sarebbe stata inflitta in concreto per esso (così art. 77 c.p. cit.): pena la cui durata, dunque, il giudice del rinvio dovrà
determinare.
Ragionamento a parte è da effettuarsi per la pena della interdizione dai pubblici uffici: questa infatti è prevista in misura fissa dall'art. 29 c.p. per le condanne non inferiori a tre anni di reclusione, ma è anche prevista in misura non fissa per talune condanne in materia di reati tributari (D.Lgs. n. 74 del 2000, art.12, comma 2). In relazione a tale pena accessoria il giudice, in sede di rinvio, dovrà specificare il reato e la singola pena principale cui intende parametrare la durata di quella accessoria in esame L. n.74 del 2000, ex art. 12, comma 2, fissandone conseguentemente la entità secondo i criteri sopra enunciati. D'altra parte, il riferimento all'art. 29 c.p., contenuto nel dispositivo, appare nella specie non corretto posto che, alla stregua dei criteri sopra enunciati, non ricorre uno degli estremi previsti per la applicabilità di tale precetto e cioè che la AM abbia riportato per uno almeno dei reati fallimentari a lei ascritti - da valutare singolarmente - una condanna non inferiore a tre anni di reclusione. È vero invece che per il reato sub B), ritenuto il più grave, la condanna riportata, conteggiata anche la diminuzione per il rito speciale che nella specie è stata di un terzo, risulta quella di anni due e mesi quattro.
Analoga incertezza interpretativa si rinviene per la stessa pena accessoria inflitta a CA nella misura, però, di anni tre. Questa infatti, pur apparendo consentita in astratto L. n. 74 del 2000, art. 12, comma 2, avrebbe dovuto essere correlata, non essendo fissa, alla pena principale inflitta per il reato tributario di riferimento (capo C) e quindi, trattandosi di reato satellite, alla pena che in assenza di concorso si sarebbe dovuta applicare per esso, da computarsi a cura del giudice del rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie (diverse da quelle previste dalla L. Fall., art. 216, u.c.) con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010