Sentenza 1 aprile 2004
Massime • 1
In tema di impugnazione il requisito della specificità dei motivi, richiesto tassativamente dall'art. 581 cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, implica a carico della parte impugnante non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere su uno o più punti determinati della decisione gravata, ma anche quello di indicare con chiarezza e precisione gli elementi alla base delle censure, in modo da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi proposti ed esercitare quindi il proprio sindacato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/04/2004, n. 24054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24054 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 01/04/2004
Dott. BATTISTI Mariano - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 490
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 038688/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IS TO N. IL 05/09/1976;
avverso SENTENZA del 04/07/2003 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito Monetti che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
TE NI ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza in data 4.7.2003, emessa dalla Corte di Appello di Catania, con la quale era stata ridotta ad otto mesi di reclusione ed E. 1.200, 00 di multa la pena inflittagli in primo grado per il reato di concorso in illecita detenzione di sostanze stupefecenti (artt. 110 c.p. e 73, 1 e 4 comma, D.P.R. n. 309/90), commesso il 10.5.1997, per i seguenti motivi:
1) Violazione di legge per non essere stato mai notificato al ricorrente il decreto di rinvio a giudizio di primo grado, con conseguente nullità di tutti gli atti successivi;
2) Assoluta mancanza di riscontri oggettivi, avendo i giudici di secondo grado reso sull'argomento una motivazione assolutamente illogica.
Il primo motivo di ricorso è palesemente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile.
La Corte territoriale ha ineccepibilmente rilevato che il decreto di rinvio a giudizio è stato notificato al ricorrente "a mani proprie", e dall'esame degli atti processuali tale dato trova conferma nella relata di notifica del 26.8.1997 dell'Ufficiale Giudiziario. Il secondo motivo è assolutamente generico, in violazione di quanto disposto dall'art. 581 c.p.p., e va anch'esso dichiarato inammissibile a norma dell'art. 591, 1 comma, lett. c), stesso codice, essendosi il ricorrente limitato ad assumere l'illogicità della motivazione in ordine ai riscontri oggettivi, senza specificare concretamente in che cosa consista l'illogicità della motivazione. Come è stato costantemente ritenuto da questa Corte, "il requisito della specificità dei motivi, richiesto tassativamente dall'art. 581 c.p.p., a pena di inammissibilità, implica a carico della parte impugnante non solamente l'onere di dedurre le censure che intenda muovere su uno o più punti determinati della decisione gravata, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono a base delle censure medesime, in modo da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi proposti ed esercitare quindi il proprio sindacato" (Cass. 14.5.1992, Genovese;
conformi Cass. 27.5.1999, Albanese;
Cass. 27, 6.1997, Lambiase;
Cass. 18.10.1995, Arra). Tale condizione non si è assolutamente verificata nella specie, essendo il motivo di impugnazione del tutto generico, ed addirittura incomprensibile.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in E. 500, 00, in favore della cassa delle ammende, non versando in tema di assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di E. 500, 00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2004