Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/04/2004, n. 24054
CASS
Sentenza 1 aprile 2004

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In tema di impugnazione il requisito della specificità dei motivi, richiesto tassativamente dall'art. 581 cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, implica a carico della parte impugnante non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere su uno o più punti determinati della decisione gravata, ma anche quello di indicare con chiarezza e precisione gli elementi alla base delle censure, in modo da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi proposti ed esercitare quindi il proprio sindacato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/04/2004, n. 24054
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24054
Data del deposito : 1 aprile 2004

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