Sentenza 4 aprile 2012
Massime • 1
La responsabilità dell'imputato - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - non può basarsi unicamente o in misura significativa su dichiarazioni acquisite, seppure legittimamente, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Processo penale: sommarie informazioni in udienza dibattimentaleMara M · https://www.studiocataldi.it/ · 18 marzo 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2012, n. 14807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14807 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 04/04/2012
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi - Consigliere - N. 355
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 31883/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AP DM AL ARAPI ARMANDE N. IL 05/02/1980;
avverso la sentenza n. 27/2010 CORTE ASSISE APPELLO di BARI, del 08/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLA PIRACCINI;
Udito che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Delehaye chiedeva il rigetto del ricorso;
Rilevato che il difensore Avv. Scalvi chiedeva l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'assise d'appello di Bari in parziale riforma della decisione a carico di PI ND, gli concedeva le attenuanti generiche e riduceva la pena per il delitto di omicidio del connazionale RA IS commesso in concorso con PI UA e AK JT. La vicenda riguardava un'aggressione compiuta dai tre imputati di origine albanese nei confronti di altri connazionali nel corso della quale uno veniva ucciso e un altro restava ferito;
le fonti di prova si fondavano sulle dichiarazioni rese dalla vittima del ferimento GA ON e da altri 3 testimoni che avevano tutti individuato i tre autori dell'agguato; mentre il primo aveva reso le sue dichiarazioni anche in dibattimento gli altri 3 testimoni non erano stati sentiti in quanto irreperibili e le loro dichiarazioni erano state acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p.. Tutti avevano riferito che il litigio era sorto in quanto nella casa dove alloggiavano uno di loro tale ON voleva diventare caporale degli altri e pretendeva una percentuale sul loro stipendio. L'attendibilità delle dichiarazioni da loro rese aveva trovato ulteriori riscontri nel fatto che quel giorno gli imputati non si era recati al lavoro e che poi si erano dati alla fuga. In relazione ai testi che non erano stati sentiti in dibattimento per la loro irreperibilità osservava che vi era certezza sulla identità fisica di coloro che i verbalizzanti avevano individuato sul luogo del fatto ed anche se la loro identificazione non era certa questo non toglieva valore alla loro dichiarazione. Quanto alle dichiarazioni rese dai testi IM e AM in merito al fatto che avevano visto gli imputati a bordo dell'auto che aveva portato gli autori dell'agguato ed avevano riferito la direzione verso il podere dove si era verificato l'agguato, tali dichiarazioni erano attendibili perché si era accertato che dalla posizione in cui si trovavano potevano vedere la strada di accesso al podere.
La Corte affrontava in primo luogo le eccezioni processuali ed in particolare quella dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testi che non si erano presentati in dibattimento fondata sul fatto che era prevedibile che si sarebbero resi irreperibili e quindi che dovevano essere assunti con incidente probatorio. Osservava che la richiesta era stata correttamente presentata dal P.M. al GIP ma che quest'ultimo la aveva rigettato osservando che non vi erano ragioni per ritenere che i testi non si sarebbero presentati in dibattimento in quanto i fatti si erano verificati più di un anno prima e se si trovavano ancora in Italia non vi era ragione per ritenere che se ne sarebbero allontanati in futuro, mentre priva di rilievo era la circostanza che si trattava di stranieri irregolari. Infondata era anche l'eccezione dell'inutilizzabilità delle ricognizioni fotografiche effettuate dai testi AJ e GA degli imputati perché avvenute senza la presenza dell'interprete, in quanto il GA aveva riconosciuto l'attuale ricorrente in dibattimento, e per quanto riguarda AJ i verbalizzanti avevano riferito che comprendeva bene la lingua italiana e che aveva riconosciuto gli imputati senza esitazione. Infondata infine era l'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del successivo decreto in quanto l'attuale imputato pur comprendendo la lingua italiana non era in grado di leggerla;
l'art. 143 c.p.p. prevedeva la traduzione degli atti solo per colui che non comprendeva la lingua italiana. L'imputato non aveva mai chiesto l'interprete ne' in primo nè in secondo grado e quindi non vi era alcun obbligo di traduzione, anche perché l'obbligo di assistenza con interprete riguardava solo gli atti orali e non quelli scritti.
In merito alle prove della sua responsabilità osservava che era certo che l'imputato lavorava e dimorava presso l'azienda agricola dove si erano svolti i fatti, tanto che il suo passaporto era stato trovato su un mobile della camera da letto. L'omicidio si era verificato all'interno del fabbricato dove dimorava l'imputato ed era stato visto dal teste AJ dileguarsi insieme agli altri due che impugnavano ancora un'arma. Quanto alla attendibilità delle dichiarazioni rese dalla vittima del ferimento in dibattimento osservava che le incongruità rilevate, trovavano giustificazione nel tempo decorso e nel fatto che dopo essere stato ferito probabilmente aveva ascoltato da altri il racconto del modo con cui gli autori dell'agguato si erano dileguati;
avevano ricevuto riscontro invece le sue dichiarazioni sul fatto che la vittima prima di essere uccisa era stata aggredita con percosse. Sussistevano poi altri elementi di riscontro consistenti nel fatto che in quel luogo avevano sparato due armi e che queste dovevano essere in possesso degli aggressori visto che se una fosse stata nella disponibilità delle vittime sarebbe stata trovata nell'edificio o comunque sul luogo del conflitto. Nonostante l'imputato fosse l'unico non armato non poteva riconoscersi a suo favore la fattispecie del concorso anomalo in quanto la circostanza a lui conosciuta che gli altri due avessero armi pronte all'uso doveva indurlo a ritenere come altamente probabile che sarebbero state usate e quindi aveva accettato il rischio della realizzazione degli eventi letali, nella forma del dolo eventuale. Non poteva neppure essere configurata l'attenuante di cui all'art. 114 c.p vista la condotta aggressiva da lui posta in essere, essendo entrato per primo ed avendo iniziato a percuotere la vittima. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva violazione di legge in relazione all'art. 143 c.p.p. in quanto l'imputato non sapeva leggere l'italiano e quindi il decreto che disponeva il giudizio e la relativa richiesta dovevano essere tradotti;
la tesi secondo cui tale diritto sussisteva solo per chi non conosceva la lingua italiana era contraria ai principi della Corte di Giustizia Europea ed anche alla giurisprudenza di legittimità che prevedeva anche la traduzione di atti scritti e non solo orali;
Violazione di legge in relazione all'art. 512 c.p.p. in quanto le dichiarazioni dei testi che poi si erano resi irreperibili riguardavano persone non compiutamente identificate, prive di documenti e di domicilio, ed era del tutto irrilevante che il GIP avesse ritenuto non sussistere il pericolo di allontanamento;
parimenti fondata era l'eccezione della inutilizzabilità delle individuazioni fotografiche eseguite dai testi senza la presenza di un interprete, visto che costoro non erano in grado di capire neppure cosa veniva loro richiesto: Violazione di legge in quanto ai fini della condanna si erano utilizzate in modo preponderante le dichiarazioni di coloro che non erano stati ascoltati in dibattimento in violazione dell'art. 526 c.p.p.;
Difetto di motivazione in quanto si erano ritenuti credibili i 4 testimoni che avevano accusato l'imputato senza tenere conto delle evidenti incongruità riferite;
la persona offesa aveva fornito varie generalità anche false e quindi il giudice aveva l'obbligo di sospendere l'esame e sentirlo come indagato di reato connesso e valutare la sua deposizione in modo diverso;
analoghe falsità erano state riferite sul tipo di auto con cui erano fuggiti gli autori dell'aggressione visto che prima aveva riferito che si trattava di una lancia thema e poi aveva detto di non averla vista perché si era sdraiato nel letto dopo essere stato colpito;
costui aveva escluso che gli aggressori abitassero nello stesso podere mentre invece ciò era stato ritenuto vero dai giudici sulla base di molte altre deposizioni e dal rinvenimento del suo passaporto;
i verbali di individuazione fotografica appaiono identici come se fossero duplicati con apposizioni di firme diverse e quindi sarebbe stato necessario sentirli in dibattimento per cogliere eventuali diverse ricostruzioni dei fatti;
le deduzioni sull'appartenenza delle due armi utilizzate nell'agguato era frutto di mere illazioni;
tutti questi elementi deponevano per la sussistenza del ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato;
Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 116 c.p. riconosciuta invece ad altro imputato, anche alla luce della ricostruzione degli eventi che aveva visto TI agire con dolo d'impeto per l'aggressione della vittima;
la fuga dell'imputato dopo il fatto non aveva alcuna valenza indiziaria ben potendo essere stata determinata dalla paura di aver assistito ad una sparatoria condotta dal proprio fratello;
ND non aveva dato alcun contributo causale, non aveva voluto l'evento morte ne' ne aveva accettato il rischio e non vi era prova del fatto che sapesse dell'esistenza delle armi;
- Difetto di motivazione in relazione alla riduzione della pena per la concessione delle attenuanti generiche contenuta in una misura molto ridotta sulla base della gravità del fatto, quando il giudice di merito aveva ritenuto di partire dal minimo edittale nonostante la gravità del fatto.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto in relazione alla violazione dell'art. 526 c.p.p., comma 1 bis. Deve preliminarmente rilevarsi che non sussiste alcuna violazione dell'art. 143 c.p.p. nella mancata traduzione della richiesta e del conseguente decreto che dispone il giudizio nei confronti dell'imputato che per pacifica acquisizione al processo, comprendeva la lingua italiana tanto che non aveva avuto mai bisogno di un interprete. La giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che la mancata conoscenza della lingua italiana deve essere sopperita con la presenza di un interprete che consenta la traduzione istantanea di tutto quanto venga detto, con l'obbligatorietà della traduzione anche dei testi scritti quali le ordinanze cautelari o altri atti ritenuti fondamentali per consentire l'esercizio del diritto di difesa. Nel caso di specie la provata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato esclude che sussistesse un obbligo di traduzione degli atti sulla base di una asserita incapacità di leggere gli atti scritti fondata su mera affermazione dell'imputato. L'imputato comunque aveva avuto modo di conoscere bene il contenuto di tali atti avendo partecipato ai due dibattimenti senza aver avuto bisogno di un interprete e senza che si fosse verificata alcuna violazione del diritto di difesa (Sez. 4 13 giugno 2001 n. 27347, rv. 220040; Sez. 2 8 ottobre 2003 n. 45645, rv. 227609). Parimenti infondata è l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni dei tre testi non sentiti in dibattimento per irreperibilità, in quanto nel caso di specie costoro, pur essendo non compiutamente identificati, erano stati individuati senza dubbio come le persone fisiche che erano state presenti all'aggressione ed avevano visto gli imputati tra i quali anche l'attuale ricorrente;
il GIP aveva escluso che fosse necessario procedere con incidente probatorio in quanto la richiesta era stata avanzata a distanza di oltre un anno dai fatti e quindi se si trovavano ancora in Italia, nonostante fossero irregolari, era ben evidente che non sussisteva il pericolo che si dileguassero. Tale giudizio quindi si era fondato proprio sul fatto che non sussistesse il pericolo di un loro allontanamento, o comunque che tale pericolo non fosse prevedibile, unica condizione che avrebbe consentito di assumerli con incidente probatorio (Sez. 1 21 giugno 1995 n. 8004, rv. 202911). Deve poi osservarsi che la valutazione sulla non ripetibilità dell'atto e sulla imprevedibilità dell'evento, è rimessa alla valutazione del giudice di merito che deve formulare un giudizio di prognosi postuma con motivazione logica e adeguata e quindi il controllo di legittimità è limitato a quest'ultimo esame (sez. 2 4 dicembre 2008 n. 1202, rv. 242712); nel caso di specie può certamente affermarsi che l'acquisizione ai sensi dell'art. 512 c.p.p. è avvenuta nel pieno rispetto delle regole e dei principi che presidiano la legittimità di tale acquisizione. Tanto premesso deve invece essere affrontato l'argomento del tipo di uso che è possibile oggi fare di tali dichiarazioni alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità sul punto ed in particolare della decisione delle Sezioni Unite del 25 novembre 2010 n. 27918, depositata il 14 luglio 2011, rv. 250199, e quindi intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di appello oggi impugnata. Detta decisione nella parte finale affronta in generale l'argomento della utilizzazione delle dichiarazioni acquisite, sia pure legittimamente, ai sensi dell'art.512 c.p.p. ed afferma in primo luogo che il giudice di merito deve in ogni caso tenere conto della regola fissata dall'art. 526 c.p.p., comma 1 bis, che sancisce una inutilizzabilità soggettivamente orientata, cioè limitata alla posizione dell'imputato, e oggettivamente delimitata, qualora costituisca l'unica prova di colpevolezza, e ai sensi dell'art. 6 della CEDU. Le Sezioni Unite affermano che è necessario dare alle norme nazionali una interpretazione adeguatrice che le renda conformi alla CEDU e che per questo l'art. 526 sopra richiamato è una norma di chiusura che impone una regola di valutazione della prova sempre applicabile anche con riguardo a dichiarazioni, sottratte al contraddittorio ma regolarmente acquisite al dibattimento, con la conseguenza che le stesse sono inidonee a fondare da sole in misura significativa la colpevolezza di un imputato. Si tratta di una interpretazione che consente alla giurisprudenza di adeguarsi a quella europea della Corte di UR (caso Ogaristi
contro
Italia del 18 maggio 2010) e che evita di incrementare la lunga collezione di condanne da parte della medesima Corte. L'art. 6 della CEDU è una norma a contenuto specifico sulla base di una dettagliata giurisprudenza europea e quindi è di immediata applicazione da parte del giudice italiano. Secondo le Sezioni Unite non vi era alcuna incompatibilità tra tale norma e i principi costituzionali del giusto processo stabiliti dall'art. 111 Cost., che consentirebbero comunque di utilizzare tali dichiarazioni quando risultava impossibile il rispetto del contraddittorio, in quanto mentre la norma costituzionale detta regole sulla acquisizione della prova, la norma CEDU detta regole sulla valutazione della prova acquisita. Ne consegue che è conforme all'intero sistema costituzionale ritenere che la necessità di esaminare le dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. congiuntamente ad altri elementi di riscontro, operi obbligatoriamente quando l'imputato non ha mai avuto la possibilità di ascoltare nel contraddittorio il dichiarante. Risultano quindi superate quelle decisioni che avevano affermato che in caso di accertata impossibilità oggettiva di garantire il contraddittorio, art. 111 Cost., comma 5, le dichiarazioni costituivano prova di responsabilità altrui, in quanto l'art. 6, comma 3, lett. D) Cedu era in contrasto con tale principio costituzionale (Sez. 5^ 16 marzo 2010 n. 16269, rv. 247258; Sez. 6 25 febbraio 2011 n. 9665, rv. 249594).
Il collegio ritiene dunque necessario applicare il principio sancito dalle Sezioni Unite secondo cui la responsabilità dell'imputato non può basarsi unicamente o in misura significativa su dichiarazioni acquisite seppur legittimamente ai sensi dell'art. 512 c.p.p.. Nel caso di specie deve rilevarsi che tale esame non è stato compiuto dal giudice di merito nel senso che la prova di resistenza, volta a verificare se la responsabilità dell'imputato si basi in misura significativa o determinante su queste dichiarazioni oppure se esse costituiscano ulteriori e non unici elementi di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, deve per prima cosa essere compiuto dal giudice di merito e poi essere sottoposto al vaglio di legittimità. L'accoglimento di questo motivo di ricorso, di natura processuale, non può ai sensi dell'art. 587 c.p.p., comma 1, non estendersi anche ai due imputati non ricorrenti, PI UA e AK JT, in quanto si tratta di concorrenti nel medesimo reato e la cui posizione processuale è del tutto simile a quella dell'attuale ricorrente, essendo stati anche loro raggiunti dalle dichiarazioni dei 3 testimoni non ascoltati in dibattimento;
anche nei loro confronti non è stata effettuata dalla corte la prova di resistenza richiesta dalle decisione delle Sezioni Unite sopra richiamata. I restanti motivi di ricorso presentati dal ricorrente devono ritenersi assorbiti.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di PI ND, e per l'effetto estensivo, nei confronti di PI UA e AK JT, e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2012