Sentenza 17 maggio 2011
Massime • 2
L'acquisizione di una prova documentale, nel giudizio di appello, pur non implicando la necessità di una formale ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, postula che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio in atti.
Ai fini della punibilità del tentativo rileva l'idoneità causale degli atti compiuti al conseguimento dell'obiettivo delittuoso nonché l'univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione "ex ante" in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta, al di là del tradizionale e generico "discrimen" tra atti preparatori ed atti esecutivi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il tentato omicidio, in ragione non solo della partecipazione dell'imputato a riunioni preparatorie e alla disponibilità di armi ma anche e soprattutto per il passaggio, unitamente ai suoi complici, alla fase attuativa del piano criminoso, mediante l'effettuazione di veri e propri appostamenti, finalizzati al compimento dell'omicidio, poi non realizzato per la rilevata presenza in zona di pattuglie dei carabinieri).
Commentario • 1
- 1. Il dolo alternativo nel tentato omicidioLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 5 giugno 2026
Cass. Pen., Sez. I, 14 maggio 2026, sentenza n. 17499 LA MASSIMA “Il dolo alternativo, compatibile con il tentativo, ricorre quando il soggetto agente prevede e vuole indifferentemente, come conseguenza della propria condotta, accanto ad un primo elemento preso di mira, anche un secondo evento ritenuto altamente probabile. Per la configurabilità di tale elemento soggettivo della condotta è sufficiente la coscienza e volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità, in base alle regole di comune esperienza, la morte della persona verso cui la condotta si dirige, non occorrendo, invece, la specifica finalità di uccidere e, quindi, il dolo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/05/2011, n. 36422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36422 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2011 |
Testo completo
36422 /1 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione V Penale
Composta dagli Ill.mi Signori:
dr. Giuliana FERRUA Presidente Udienza pubblica dr. Paolo OLDI Consigliere in data 17 maggio 2011 dr. Gian Giacomo SANDRELLI Consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO Consigliere dr. Carlo ZAZA Consigliere
SENTENZA n. 1304
REGISTRO GENERALE
B N. 1981/2011
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti il 5.8.2010 dall'avv. Fabio Massimo Guaitoli, difensore di
ER EP, nato a [...] il [...]; il 3.9.2010 dall'avv. Antonio
Impellizzeri, difensore di AT IN, nato a [...] il [...], e di
AT NO, nato a [...] il [...]; il 21.9.2010 dall'avv. IN
Vitello, difensore di DI RI GE, nato a [...] l'[...] e di EL
GE, nato a [...] il [...]; il 24.9.2010 dall'avv. Carmelo Scarso, difensore di
RI VA EP, nato a [...] il [...]; il 27.9.2010 dal prof. Dario
Grosso, difensore di CU TO, nato a [...] il [...]; il 27.9.2010
dall'avv. Danilo Tipo, difensore di AT AE, nato a [...] il
29.4.1974; avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta del 29 marzo 2010.
Letti i ricorsi e la sentenza impugnata.
Letta la memoria difensiva depositata il 3.5.2011 dall'avv. IN Vitello, in favore dello stesso NA.
Udite le conclusioni del P.G in persona del Sostituto dr. CO Salzano, che ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi. SENTITA LA RELAZIONE DOL CONS. DR. PAOLO ANTONIO BRUNO.
Sentiti, altresì, gli avv. IN Vitello, in favore di ON, AT IN e
NO, Di MA, IN e NA;
l'avv. Carmelo Scarso in favore del IN;
l'avv.
Fabio Massimo Guaitoli in favore del NA;
l'avv. Massimo Krogh per ON;
l'avv. Dario Grosso per TA;
che hanno chiesto tutti l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ON GE, AT AE, AT NO, AT IN, 1.
-
TA TO, Di MA GE, IN VA EP e NA EP, assieme ad altri imputati, erano chiamati a rispondere, innanzi alla Corte di Assise di
Caltanissetta, dei reati, per ciascuno, di seguito indicati.
1. 1. - ON GE:
al) ai sensi dell'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 4 e 6, c.p., per essersi associato con altri
B (tra cui AB OC, minore di età, e OR CE, deceduto, tutti appartenenti all'organizzazione mafiosa denominata cosa nostra operante nel territorio di Riesi, associazione criminale che, strutturata in organismi a base piramidale, costituita dalle
"province", a loro volta articolate in "mandamenti", ciascuno dei quali composto da diverse "famiglie", operanti unitariamente ad analoghe strutture criminali insediate in altre zone del territorio nazionale ed estero, è da qualificare di tipo mafioso perché i suoi affiliati si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà da esso derivante per commettere delitti di ogni genere tra cui, in particolare: omicidi, estorsioni, traffico di sostanze stupefacenti, rapine, traffico di armi - nonché per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche quali forniture per la realizzazione di opere pubbliche e private, concessioni, appalti di opere pubbliche, nonché per realizzare ingiusti vantaggi di vario genere e per procurare voti in occasioni di consultazioni elettorali;
con l'aggravante di cui al comma 4, trattandosi di associazione armata, attesa la disponibilità da parte degli affiliati di armi e materie
2 esplodenti, anche se occultate o tenute in deposito;
nonché con l'aggravante di cui al comma 6 per avere gli associati finanziato, in tutto o in parte, le attività economiche controllate con il prezzo, il prodotto, il profitto dei delitti.
d1) ai sensi degli artt. 56, 81 cpv., 110, 112 comma 1 nr. 1, 575 e 577 n. 3 c.p. in relazione art. 7 legge 203/91, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, facendo parte dell'associazione di stampo mafioso denominata "cosa nostra" e più precisamente della frangia ribelle all'articolazione riesina di detto sodalizio denominata "clan AT", in concorso tra loro, in numero superiore a cinque, con premeditazione, deliberando il proposito criminale, organizzando le fasi esecutive del delitto, operando lo studio dei movimenti e delle abitudini della vittima, presidiando con armi i luoghi prescelti per la consumazione dell'omicidio, compivano atti idonei diretti in modo univoco all'uccisione di AT CO, non verificandosi l'evento per cause indipendenti dalla loro volontà, in particolare per gli interventi delle forze dell'ordine. on l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis.
d2) ai sensi degli artt. 81 cpv., 61 nr.2, 110, 112 comma 1 nr. 1 c.p., 2 e 7 1. nr. 895/67 in relazione art. 7 1. 203/91 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, facendo parte dell'associazione di stampo mafioso denominata "cosa nostra"
e più precisamente della frangia ribelle all'articolazione riesina di detto sodalizio
В denominata "Clan AT", in concorso tra loro, al fine di commettere l'omicidio di AT CO, illegalmente detenevano armi comuni da sparo e da guerra occultate in luoghi sicuri, nelle campagne di C.da Bannuto, Cammarrera e Gurgazzi, agro di Riesi. Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis.
d3) ai sensi degli artt. 81 cpv., 61 nr.2, 110. 112 comma 1 nr. 1 c.p., 4 e 7 1. nr. 895/67 in relazione art. 7 1. 203/91 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, facendo parte dell'associazione di stampo mafioso denominata "cosa nostra"
e più precisamente della frangia ribelle all'articolazione riesina di detto sodalizio denominata "Clan AT", in concorso tra loro, al fine di commettere l'omicidio di AT CO, illegalmente portavano in luogo pubblico armi comuni da sparo e da guerra, occultate in luoghi sicuri, nelle campagne di C.da Bannuto.
Cammarrera e Gurgazzi. agro di Riesi. Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis.
3 -1.2. AT AE:
al) come sopra rubricato;
bl) ai sensi degli artt. 61 n. 1 e n. 5, 110, 112 comma nr. 1, 575 e 577 nr. 3 c.p., per avere, in concorso con altri, cagionato la morte di OR CE, attinto da numerosi colpi di pistola cal.
7.65 e di fucile cal. 12.
b2) e b2), relativi ai connessi reati di detenzione e porto illegali delle armi anzidette.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis e al fine di ripristinare l'ordine interno del sodalizio, e quindi per agevolarne le attività; hl) furto continuato aggravato, anche ai sensi dell'art. 7 1. 203/91, in concorso con altri, di materiali di costruzione in danno del cantiere riesino della cooperativa
Coopcostruttori a.r. di Argenta,
h2) furto continuato aggravato anche ai sensi dell'art. 7 1. 203/91, in concorso con altri, di due serbatoi d'acqua siti nelle immediate vicinanze dell'anzidetto cantiere..
n1) estorsione continuata aggravata, anche ai sensi dell'art. 7 1. 203/91, nei confronti dei responsabili dell'anzidetta cooperativa.
-1.3. AT NO:
al) art. 416 bis, come sopra rubricato, in Riesi dal 15 dicembre 1999 al 19 luglio 2006, con l'ulteriore aggravante di cui al comma 2 dello stesso articolo, per avere promosso, diretto e, comunque, organizzato l'associazione mafiosa;
B c1) ai sensi degli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1, 575 e 577 nr. 3, 56, 575 e 577 nr. 3, c.p., in ordine all'omicidio in danno di AN IN e EP ed al tentato omicido in danno di AN TO;
ml) ai sensi degli dagli artt. 81 cpv., 110, 629 commi. 1 e 2 c.p., in relazione all'art. 628 co. 3 nr. 3 c.p. ed all'art. 7 legge 203/91, perché, facendo parte dell'associazione per delinquere di tipo mafioso denominata "Cosa Nostra" e più precisamente dell'articolazione riesina di detto sodalizio denominata "Clan AT", per perseguire le finalità di detta organizzazione, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, facendo leva sulla forza intimidatrice del vincolo associativo e sulla condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, in concorso tra loro, costringevano i responsabili della Feudo Principi di Butera s.r.l. a pagare loro somme di denaro, nonché ad assumere persone vicine o addirittura appartenenti al sodalizio,
Con l'aggravante per AT CO di cui all'art. 7 della legge 575/65 per
4 2 aver commesso il fatto mentre era sottoposto, con provvedimento definitivo, alla misura 2
di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con Obbligo di Soggiorno. Con
l'aggravante di cui all'art. 61 nr. 6 c.p., per aver commesso il reato durante il tempo in cui si era volontariamente sottratto all'esecuzione di un ordine d'arresto pendente nei suoi confronti e con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis.
n1) estorsione aggravata, come contestata a AT AE ol)ai sensi degli artt.. 81 cpv., 110, 629 commi 1 e 2 c.p., in relazione ail'art. 628 comma 3 nr. 3 c.p. ed all'art. 7 1. n.203/91, perché, facendo parte dell'associazione per delinquere di tipo mafioso denominata "Cosa Nostra" e più precisamente dell'articolazione riesina di detto sodalizio denominata "Clan AT", per perseguire le finalità di detta organizzazione, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, facendo leva sulla forza intimidatrice del vincolo associativo e sulla condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, in concorso tra loro e con
D'DR TO (deceduto), costringevano l'imprenditore LA NI ed il figlio LA AE AS a pagare delle somme di denaro e ad assumere persone appartenenti e/o vicine al sodalizio.
Con l'aggravante di cui all'art. 61 nr. 6 c.p., per aver commesso il reato durante il tempo in cui si era volontariamente sottratto all'esecuzione di un ordine di arresto pendente nei
B suoi confronti;
con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis.
1.4. AT IN: al) 416 bis come contestato agli altri imputati, in Riesi dal 15 dicembre 1999 al 19
luglio 2006
m1) estorsione aggravata in danno della Feudo Principi di Butera srl, come contestato a
AT NO, con l'aggravante di cui all'art. 61 nr. c.p., per aver commesso il reato durante il tempo in cui si sono volontariamente sottratti all'esecuzione di un ordine d'arresto pendente nei loro confronti e l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis.
1.5. TA TO:
al) 416 bis come contestato agli altri;
dl) d) e d3) tentato omicidio in danno di AT CO e connessi reati in tema di armo, come contestati a ON GE.
5 1.6. – Di MA GE:
i2) ai sensi dell'art. 648 c.p., in relazione all'art. 7 1.. 203/91, perché, facendo parte dell'associazione per delinquere di tipo mafioso denominata "Cosa Nostra"" e più precisamente della frangia ribelle all'articolazione riesina di detto sodalizio denominato "Clan AT", per perseguire le finalità di detta organizzazione, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di trame ingiusto profitto, senza aver concorso nel reato meglio indicato nel capo che precede, riceveva ed occultava nella propria azienda sette delle mucche sottratte all'imprenditore ragusano NI
IO la notte tra il 29 ed il 30 giugno 2004; con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis..
q1) ai sensi degli artt. 110, 81 cpv., 640 bis c.p. in relazione all'art. 7 1. n. 203/91, perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifizi e raggiri consistiti nel presentare all'INPS di Caltanissetta, il
RE ed il Giurdanella in qualità di titolari di aziende agricole, una fittizia comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, rispettivamente, di Di MA e di RD come braccianti agricoli, e questi ultimi presentando all'INPS di
Caltanissetta domanda di disoccupazione agricola per Tanno 2005, inducevano in errore l'INPS rappresentando cosi circostanze di fatto idonee a fondare il diritto alla percezione delle relative provvidenze pari ad € 4.599,00 per RD ed € 4.619.00
B per Di MA, liquidate in data 5 luglio 2006; con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis
1.7. IN VA EP:
al) come contestato agli altri, da epoca imprecisata al 19 luglio 2006
c1) ai sensi degli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1, 575 e 577 nr. 3, 56, 575 e 577 nr. 3, c.p., in ordine all'omicidio in danno di AN IN e EP ed al tentato omicidio in danno di AN TO;
1.8- NA EP:
al) 416 bis come contestato agli altri,
d1) d) e d3) tentato omicidio in danno di AT CO e connessi reati in tema di armo, come contestati a ON GE e TA TO. il) ai sensi degli artt. 61 nr. 7, 81 cpv, 110, 112 comma 1 nr. 1, 624 e 625 nr. 2 e 8 c.p., in relazione all'art. 7 1. n. 203/91, perché, facendo parte dell'associazione per delinquere di tipo mafioso denominata "Cosa Nostra"" e più precisamente della frangia
6 ribelle all'articolazione riesina di detto sodalizio denominato "clan AT, per perseguire le finalità di detta organizzazione, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trame ingiusto profitto, in concorso tra loro, in numero superiore a cinque, introducendosi, dopo aver sforzato il cancello d'ingresso, all'interno dell'azienda dell'imprenditore NI IO, si appropriavano di dodici capi di bestiame raccolto in mandria, per un danno stimato in circa 12.000,00 euro.
Con le aggravanti del danno patrimoniale di rilevante gravita, della violenza sulle cose e di aver commesso il fatto su animali bovini, nonché con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis.
-2. Con sentenza del 4 novembre 2008, la Corte di Assise di Caltanissetta dichiarava
ON GE, TA TO, AT AE, AT NO, AT
IN, IN VA EP e NA EP responsabili del reato loro ascritto al capo al), ai sensi dell'art. 416 bis, esclusa per tutti l'aggravante del comma 6
c.p.
Dichiarava, altresì, ON colpevole dei reati di cui ai capo d1, d2e d3), riguardanti il tentato omicidio di AT CO e connessi reati in tema di armi;
AT NO colpevole dei reati di estorsione aggravata di cui ml), nl) e ol) della rubrica;
AT IN colpevole del reato di estorsione aggravata di cui al capo ml;
B TA TO colpevole del reato di tentato omicidio e connessi reati in tema di armi di cui ai capi dl), d2) e d3);
Di MA GE colpevole dei reati di ricettazione di cui al capo 12) e del reato previsto dagli artt. 56 e 640 bis c.p., così qualificata l'originaria imputazione di cui al capo ql), esclusa l'aggravante dell'art. 7 della 1. n. 203/1991;
NA EP colpevole del reato di tentato omicidio e connessi reati in tema di armi di cui ai capi d1), d2) e d3).
A sostegno della pronuncia di colpevolezza erano addotte le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, le risultanze di captazioni telefoniche ed ambientali e degli accertamenti di polizia giudiziaria.
Per l'effetto, gli imputati anzidetti erano condannati alle pene di seguito specificate:
ON GE - riconosciuta la continuazione - ad anni diciotto di reclusione;
AT AE ad anni undici di reclusione;
7 た AT NO riconosciuta la continuazione - ad anni venti di reclusione;
AT IN - riconosciuta la continuazione - ad anni quindici di reclusione;
TA TO - ad anni diciotto di reclusione;
Di MA GE alla pena di anni tre di reclusione ed € 1.000,00 (mille) di multa per il reato di cui al capo i2) ed a quella di mesi otto di reclusione per il reato di cui al capo ql) e, dunque, alla pena complessiva di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro
1.000,00 di multa;
IN VA EP ad anni dodici di reclusione;
NA EP per i reati a lui ascritti ai capi al), di), d2) e d3), unificati sotto il vincolo della continuazione alla pena di anni diciotto di reclusione, e per il reato di cui al capo il), alla pena di anni tre di reclusione ed € 500,00 di multa e, dunque, alla pena complessiva di anni ventuno di reclusione ed € 500,00 di multa;
con le consequenziali statuizioni di legge per tutti gli imputati.
ON GE, TA TO, AT AE, AT NO, AT
IN, IN OV EP e NA EP erano, inoltre, condannati in solido al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio civile, in favore della
F.A.I. nonché al pagamento di una provvisionale provvisoriamente esecutiva;
AT AE era assolto dagli altri reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto:
B AT NO e IN VA EP erano assolti dal reati loro ascritto al capo c/) per non aver commesso il fatto. messo il fatto
3. Pronunciando sugli appelli proposti in favore degli imputati, la Corte di Assise di
Appello, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvedeva: riduceva le pene inflitte a ON GE e TA TO nella misura di anni quattordici di reclusione per ciascuno;
a AT AE ed a IN VA
EP nella misura di anni dieci di reclusione per ciascuno;
a NA EP nella misura di anni quattordici di reclusione per i reati di cui ai capi al), dl), d2) e d3) della rubrica, ferma restando la pena di anni tre di reclusione ed € 500 di multa per il reato di cui al capo il), e per l'effetto determinava la pena complessiva in anni diciassette di reclusione ed € 500 di multa;
riduceva, altresì, la pena inflitta a Di MA GE per il reato di cui al capo i2) nella misura di anni due e mesi sei di reclusione ed € 800 di
8 - multa ed a mesi sei di reclusione per il reato di cui al capo ql), e quindi determina la pena complessiva in anni tre di reclusione ed € 800 di multa;
confermava nel resto l'impugnata sentenza.
4. - Schematizzando le precedenti informazioni, in ideale rappresentazione sinottica, si delineano, per ciascun imputato, le seguenti posizioni:
EL GE: imputato dei reati al) 416 bis;
d1, d2 e d3) tentato omicidio AT CO e connessi reati in materia di armi,
è stato condannato, in primo grado, per tutti i reati anzidetti, con pena di anni diciotto di reclusione.
In appello, la pena gli è stata ridotta nella misura di anni quattordici di reclusione..
AT AE: imputato dei reati al) bl) b2) b3) omicidio OR
h1), h2) furto aggravato n1) estorsione aggravata in danno della Cooperativa Costruttori,
B in primo grado è stato condannato solo per il reato associativo di cui al capo al), mentre
è stato assolto da tutti gli altri reati con formula per non aver commesso il fatto;
gli è stata irrogata la pena di anni undici di reclusione.
In appello, la pena gli è stata ridotta nella misura di anni dieci
AT NO: imputato dei reati:
al)
cl) duplice omicido e tentato omicidio AN.
ml) estorsione Feudo Principi di Bufera
n1) estorsione Cooperativa Costruttori
01) estorsione impresa LA
In primo grado è stato condannato per tutti i reati in contestazione, ad esclusione di quello di cui al capo c1), per il quale è stato assolto con formula per non aver commesso il fatto;
gli è stata inflitta la pena di anni venti di reclusione.
In appello le anzidette statuizioni sono state interamente confermate.
9 AT IN:
imputato dei reati:
al)
ml) estorsione Feudo Principi di Bufera
In primo grado è stato riconosciuto colpevole per i reati anzidetti e condannato alla pena di anni quindici di reclusione.
In appello, le anzidette statuizioni sono state interamente confermate.
CU TO:
imputato dei reati:
al) dl) d2) d3) tentato omicidio AT CO e connessi reati armi
In primo grado, è stato ritenuto responsabile di tutti i reati anzidetti e condannato alla pena di anni diciotto di reclusione.
In appello, la pena gli è stata ridotta nella misura di anni quattordici di reclusione.
DI RI GE: imputato dei reati:
i2) 648 e 7: ricettazione di mucche sottratte a Scorfani
q1) 640 bis e 7, truffa in danno INPS
In primo grado è stato ritenuto colpevole del reato di cui al capo i2) e per il reato
B previsto dagli artt. 56 e 640 bis c.p., così qualificata l'originaria imputazione di cui al capo q1), esclusa l'aggravante dell'art. 7 della 1. n. 203/1991; e condannato alla pena di anni tre di reclusione ed € 1.000,00 (mille) di multa per il reato di cui al capo i2) e mesi otto di reclusione per il reato di cui al capo q1), e, dunque, alla pena complessiva di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa;
In appello, la pena è stata ridotta per il reato di cui al capo i2) nella misura di anni due e mesi sei di reclusione ed € 800 di multa ed a mesi sei di reclusione per il reato di cui al capo q1), con pena complessiva di anni tre di reclusione ed € 800 di multa.
RI VA EP
Imputato dei reati:
al)
c1) duplice omicidio e tentato omicidio AN
10 In primo grado, è stato assolto dal reato di cui al capo cl) per non aver commesso il fatto grado, mentre è stato ritenuto colpevole del reato associativo sub al) e condannato alla pena di anni dodici di reclusione
In appello, la pena gli è stata ridotta nella misura di anni dieci di reclusione.
ER EP
Imputato dei reati:
al)
d1) d2) d3) tentato omicidio AT CO il) furto aggravato delle mucche di Scorfani
In primo grado è stato ritenuto colpevole di tutti i reati e condannato alla pena di anni diciotto di reclusione, per i reati sub al), dl), d2) e d3), ed a quella di anni tre di reclusione ed € 500,00 di multa per il reato di cui al capo il), e, dunque, alla pena complessiva di anni ventuno di reclusione ed € 500,00 di multa.
In appello la pena è stata ridotta nella misura di anni quattordici di reclusione per i reati di cui ai capi al), dl), d2) e d3) della rubrica, ferma restando la pena di anni tre di reclusione ed € 500 di multa per il reato di cui al capo il), e per l'effetto la pena complessiva è stata rideterminata in anni diciassette di reclusione ed € 500 di multa.
B Avverso l'anzidetta pronuncia i difensori degli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1 - Il primo motivo del ricorso in favore di ON GE denuncia vizio di motivazione con riferimento ai canoni di valutazione probatoria di cui all'art. 192, comma 3 e 4, c.p.p., sull'assunto che la Corte di merito: - a) non avrebbe tratto le dovute conseguenze dal fatto che il collaboratore BI GE aveva dichiarato di conoscere, superficialmente, il ON soltanto come un avvicinato con RD
(altro collaboratore di giustizia) e non già come soggetto inserito secondo la tesi accusatoria nella c.d. frangia ribelle nell'ambito della quale sarebbe maturato il
-
progetto omicidiario in danno di AT CO;
- b) avrebbe indebitatamene attribuito credibilità alla chiamata in correità effettuata nei confronti del ON dal nominato RD EP, nonostante che questi oltre ad avere, in passato, falsamente accusato altre persone di un omicidio (quello in danno di tale OR
CE), del quale si sarebbe, poi, lui stesso accusato non avesse originariamente
-
indicato il ON tra le persone coinvolte nel tentativo di omicidio in contestazione e
11 +
che la sua successiva indicazione (peraltro priva di riscontri) fosse, verosimilmente, imputabile a motivi di rancore, avendo lo stesso collaboratore ammesso di aver chiesto del danaro al ricorrente, sia pure precisando che si sarebbe trattato di somma dovutagli a seguito della cessione di un autoveicolo;
c) non avrebbe fornito adeguata motivazione a fronte della documentazione medica prodotta dalla difesa a dimostrazione del fatto che il ON, tra il 19 luglio ed il 28 agosto 2004, era affetto da distorsione ad un piede e non sarebbe stato, quindi, in grado di guidare un autoveicolo, come invece, secondo la ricostruzione accusatoria, avrebbe fatto nel corso dei vari tentativi di omicidio in danno di AT CO;
- d) non avrebbe rilevato, con riguardo alle dichiarazioni accusatorie nei confronti dello stesso imputato, provenienti da altro collaborante di giustizia, il marocchino MA ZZ, che: d-I) esso ZZ, stando alle
-
risultanze delle disposte intercettazioni ambientali, non si sarebbe mai trovato, in occasione dei suddetti tentativi di omicidio, contrariamente a quanto da lui sostenuto, a bordo dell'autovettura del ON, ma sempre a bordo di quella del NA;
- d-II) nonostante il fatto che le utenze cellulari del ON e del RD fossero sotto intercettazione, non vi sarebbe traccia della telefonata che, a dire del ZZ, il primo avrebbe effettuato al secondo, per avvisare del fatto che la vittima designata era in compagnia della moglie e dei figli e che sul posto c'erano anche dei Carabinieri, del cui intervento, parimenti, non vi sarebbe traccia in verbali o rapporti di servizio;
d-III) B quanto sostenuto dal ZZ circa la presenza, tra i partecipanti al tentativo di omicidio, di tale Di MA PI sarebbe stato smentito dal RD, tanto che esso Di
MA era stato assolto;
d-IV) quanto alle conversazioni intercettate, alcune sarebbero state riferibili ad un “GE” non necessariamente identificabile nel ON, mentre le altre, cui questi aveva effettivamente partecipato, avrebbero dovuto essere ritenute irrilevanti, risultando da esse soltanto che l'imputato, addetto all'amministrazione di un'azienda di proprietà di un notaio, si sarebbe limitato a comunicare al RD la decisione del detto notaio di non più avvalersi della collaborazione di alcuni soggetti
(segnatamente il fratello di esso RD, a nome NO ed i fratelli Di MA), in quanto mostratisi poco o per nulla assidui nell'espletamento del lavoro che avrebbero dovuto svolgere).
Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 416 bis c.p., sul rilievo che la responsabilità dell'imputato come partecipe della presunta frangia ribelle al predominio della famiglia AT era stata affermata nonostante che tale partecipazione non
12 fosse stata confermata dal collaboratore BI e neppure dal RD, avendo questi dichiarato che il ON non faceva parte di alcuna organizzazione criminale, ma si era limitato a fornire, a titolo di favore, un appoggio esterno costituito nel procurare, in caso di necessità, la partecipazione del marocchino al tentativo di omicidio.
Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 56, comma primo, c.p., con riferimento all'affermata sussistenza del tentativo punibile di omicidio sulla base soltanto della presunta disponibilità di armi e della previa effettuazione di riunioni preparatorie, senza che risultasse neppure dimostrata l'asserita presenza di carabinieri, da cui sarebbe dipesa la mancata attuazione del proposito criminoso, attesa la mancata conferma, da parte dei sottufficiali assunti come testi, in ordine ad interventi sul territorio, avendo i medesimi riferito solo di avvertimenti dati alla vittima designata circa il pericolo che correva.
Il quarto motivo deduce violazione dell'art. 56, comma III, c.p., per non essere stata riconosciuta, comunque, la desistenza volontaria dal preteso tentativo di omicidio, atteso che a parte quanto riferito dal poco attendibile ZZ, secondo cui, in una prima occasione, il commando si sarebbe astenuto dal colpire la vittima a causa della presenza della moglie e dei figli e, in seguito, esso ZZ avrebbe autonomamente abbandonato l'idea di compiere l'omicidio - neppure sulla base delle dichiarazioni del
RD si sarebbe potuto dire che l'attuazione del proposito criminoso fosse stata impedita da un qualche fattore esterno, tale non potendosi ritenere la presenza, una prima volta, del BI (il quale aveva riferito di non essersi accorto di nulla) e non avendo trovato conferma, come già osservato, la circostanza che, in altra occasione, vi sarebbe stata, secondo il collaborante, la presenza dei Carabinieri.
4.2 Con unico motivo d'impugnazione, il difensore di AT AE deduce vizio di motivazione per avere la Corte di merito: 1) considerato come validi riscontri alle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti alcune conversazioni nelle quali soggetti terzi, parlando del ricorrente, partivano dal presupposto che egli, secondo quanto all'epoca sostenuto dal RD, fosse stato responsabile dell'omicidio di OR
CE, dal quale, poi, era stato invece assolto, avendo il RD, nel prosieguo della sua collaborazione, confessato di essere stato lui stesso l'autore del delitto;
2) attribuito valenza probatoria alle suddette dichiarazioni accusatorie, provenienti dai collaboranti ER, LL e ON, non considerando che le stesse, oltre ad essere generiche e non del tutto concordati tra loro, cozzavano con il fatto che il ricorrente era
13 stato assolto dal reato di concorso nel tentativo di estorsione in danno della cooperativa
Costruttori,
3) indebitamente negato, pur riducendo di un anno la pena inflitta all'esito del giudizio di primo grado, le attenuanti generiche, con riferimento alla pretesa gravità dei reati contestati ed alla loro reiterazione nel tempo, nonché al protagonismo dell'imputato, senza considerare che questi, non gravato da precedenti condanne, era stato ritenuto responsabile del solo reato associativo, di carattere permanente.
4.3 - Con unico motivo d'impugnazione, il difensore di AT NO denuncia vizio di motivazione in ordine al confermato giudizio di penale responsabilità, sull'assunto che: 1) quanto al reato associativo: 1/a) né dalle dichiarazioni dei
-
collaboranti ER e RD, né dal contenuto delle conversazioni intercettate sarebbe stato desumibile che il ricorrente, già condannato in via definitiva per analogo reato da ritenersi consumato il 15 dicembre 1999, data della sentenza di condanna,
avesse, successivamente, continuato a far parte della consorteria mafiosa, nonostante l'ininterrotto stato di detenzione, atteso che del tutto generiche e de relato risultavano le anzidette dichiarazioni e che, quanto alle conversazioni intercettate, il contenuto di quelle intercorse tra l'imputato ed alcuni suoi congiunti riguardava soltanto questioni di carattere familiare mentre, con riguardo a quella del 2 ottobre 2003, intercorsa tra il
RD e AT EP, figlio dell'odierno ricorrente, in cui quest'ultimo portava all'interlocutore i saluti del padre, del tutto apodittico sarebbe l'assunto della
Corte distrettuale secondo cui tale messaggio avrebbe avuto un significato criptico, nel senso che con esso si sarebbe voluta rammentare la posizione di supremazia del soggetto dal quale il messaggio medesimo proveniva;
- 1/b) non si sarebbe potuto trarre argomento a sostegno dell'accusa (come invece aveva fatto i giudici di merito) dal fatto che in una conversazione intercettata il ricorrente avesse espresso al proprio figlio delle preoccupazioni circa il pericolo che sarebbe potuto derivare dalla scelta collaborativa dell'LL, atteso che detta preoccupazione ben avrebbe potuto giustificarsi anche in relazione a fatti diversi e pregressi rispetto a quello in commento, di cui il collaboratore fosse a conoscenza;
1/c) neppure si sarebbe potuto trarre argomento di prova a carico del ricorrente dall'avvenuto ritrovamento, nell'autovettura di AT CO, di alcuni messaggi scritti (c.d. pizzini) asseritamente dimostrativi del fatto che fino al 2006 sarebbero state effettuate attività estorsive alle quali esso ricorrente sarebbe stato
14 interessato come capo della consorteria criminosa, atteso che si sostiene tali messaggi avrebbero tutt'al più dimostrato il coinvolgimento del ricorrente nelle suddette attività fino all'anno 1998;
2) quanto agli addebiti di estorsione: 2/a) quello in danno di LA NI
sarebbe stato da escludere sulla base delle dichiarazioni della stessa persona offesa, che aveva negato di aver ricevuto, direttamente o per interposta persona, richieste estorsive dal ricorrente, indicato dallo stesso LA come semplice paesano con il quale, però, non avrebbe avuto rapporti da circa venti anni;
- 2/b) gli altri addebiti sarebbero stati ritenuti sussistenti senza specifica motivazione, avendone la Corte di merito trattato solo con riguardo al delitto associativo, per trarne argomento di prova a sostegno della ritenuta responsabilità del ricorrente per tale delitto.
-4.4 Il ricorso in favore di AT IN deduce, con unico motivo, il vizio di motivazione in ordine al confermato giudizio di colpevolezza, sull'assunto, anche in questo caso, dell'assoluta inidoneità delle dichiarazioni dei collaboranti ER e
RD a costituire prova della fondatezza dell'accusa con riguardo tanto al reato associativo quanto a quelli di estorsione;
inidoneità che sarebbe stata da riconoscere anche per le dichiarazioni degli altri collaboranti, CE e RI, richiamate nell'impugnata sentenza in relazione alla posizione del AT IN, attesa la
B genericità del loro contenuto, da cui non sarebbe stato desumibile alcun fatto specifico dimostrativo dell'attiva partecipazione al sodalizio criminoso da parte del medesimo ricorrente, anch'egli condannato in via definitiva per il medesimo reato e detenuto dal
1999 (come AT NO).
-4.5 Il primo motivo del ricorso in favore di TA TO deduce, con riguardo al reato associativo, violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio nonché dell'art. 192, commi 2 e 3, c.p.p., unitamente a contradditorietà di motivazione, sull'assunto che la ritenuta appartenenza del ricorrente al sodalizio criminoso facente capo alla famiglia AT, oltre a non poter essere desunta dalla successiva aderenza alla c.d. “frangia ribelle", non sarebbe stata in alcun modo provata dalle dichiarazioni dei collaboranti ER, LL e RD, caratterizzate da assoluta genericità e contraddette, inoltre, da quelle, ingiistuficatamente ritenute ininfluenti dalla
Corte di merito, provenienti dall'altro collaborante AG.
Il secondo motivo deduce, con riguardo al reato di tentato omicidio, violazione dell'art. 56 c.p., sull'assunto che, dovendosi affrontare, nella specie, la questione circa
15 l'idoneità o meno delle attività organizzative preparatorie a costituire tentativo punibile, il giudice di appello non sarebbe potuto giungere alla soluzione positiva sulla base di acritica adesione a quello che sarebbe stato l'orientamento giurisprudenziale maggioritario (peraltro disatteso, oltre che dalla pronuncia richiamata nell'impugnata sentenza, anche da altra più recente, Cass. I, n. 9411/2010), così omettendo di operare una selezione in concreto tra attività preparatorie ed attività configuranti tentativo punibile, tanto da dare l'idea di ricondurre al tentativo persino un viaggio a Torino, ritenuto funzionale a contattare un possibile futuro esecutore materiale, mai poi in concreto individuato e mai neppure inizialmente coinvolto nel fatto.
4.6 Il primo motivo del ricorso in favore di Di MA GE deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 649 e 646 c.p., sul rilievo, quanto al reato di ricettazione, che dalle stesse dichiarazioni del RD si sarebbe dovuto desumere che il ricorrente non solo non era stato informato della provenienza furtiva degli animali, ma neppure ne aveva acquisito la disponibilità, rimasta sempre al nominato RD, essendosi egli limitato ad accudirli.
Il secondo motivo deduce difetto di motivazione, sul rilievo, quanto al reato di tentata truffa in danno dell'INPS (configurato sulla base della ritenuta fittizietà del rapporto di dipendenza del ricorrente, quale bracciante agricolo, da tale RE AF), che la sussistenza del detto reato sarebbe stata affermata sulla base di una "mera deduzione"
B del giudice di appello, non essendo essa deducibile, contrariamente a quanto affermato nell'impugnata sentenza, dal contenuto di una conversazione intercettata intercorsa tra il
RE ed il RD, in cui - si afferma - il ricorrente non era affatto menzionato;
e ciò senza considerare che, in ogni caso, il reato in questione sarebbe stato da escludere, non essendovi stata alcuna disposizione patrimoniale da parte dell'INPS.
-4.7 Il primo motivo del ricorso in favore di IN VA EP deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 238, 190, 192, 495 e 526 c.p.p., unitamente a vizio di motivazione, sull'assunto che, essendosi richiesta nei motivi d'appello l'acquisizione dei verbali dell'incidente probatorio effettuato nell'ambito di un procedimento collegato, in cui erano state assunte le dichiarazioni rese dai testi
MA GN, ZZ RA e NA TO, in merito ai rapporti della
CE con l'imputato nel contesto mafioso di Riesi e Caltanissetta, indebitamente detta richiesta sarebbe stata respinta sulla base del rilievo che, trattandosi di dichiarazioni precedenti alla definizione del giudizio di primo grado, la difesa avrebbe
16 dovuto dimostrare di esserne venuta a conoscenza successivamente alla suddetta definizione;
rilievo, questo, che si sostiene - non tiene conto del fatto che, in realtà, la richiesta in questione, come risulta dal verbale di udienza del 17 ottobre 2008, era stata avanzata già nel corso del giudizio di primo grado, previa sospensione della discussione finale;
e ciò a prescindere dall'ulteriore considerazione che, comunque, trattandosi di richiesta volta all'acquisizione di documenti, essa, in base al principio affermato dalle
S.U. di questa Corte con la sentenza n. 33748/2005, sarebbe stata accoglibile, anche in sede di appello, indipendentemente dalla sussistenza o meno delle condizioni previste per la riapertura dell'istruzione dibattimentale dall'art. 603 c.p.p., cui invece si fa riferimento nella sentenza impugnata.
Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 603, 190, 192, 495 e
523 c.p.p., unitamente a vizio di motivazione, sull'assunto che, essendo stata richiesta,
nei motivi d'appello, anche l'assunzione dei summenzionati testi MA, ZZ e
NA, indebitamente tale richiesta sarebbe stata disattesa dalla Corte territoriale con esclusivo riferimento all'art. 603, comma 1, c.p.p., laddove essa sarebbe stata, invece, da accogliere, alla stregua del principio affermato da Cass. S.U. n. 11227/1992, secondo cui dovrebbe essere sempre assunta la prova volta alla modifica della ricostruzione dei fatti, in vista di diversa qualificazione giuridica.
Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 416 bis e 110
B c.p., 192 e 533 c.p.p., unitamente a vizio di motivazione, sull'assunto che, contrariamente a quanto affermato nell'impugnata sentenza, non tutti i collaboratori di giustizia avrebbero indicato il ricorrente come uomo d'onore della famiglia di Riesi e persona che lavorava alla CE s.p.a., di cui curava tutti gli aspetti economici, risultando acquisite in atti le dichiarazioni dei collaboratori LL EP, RI
GE, RI TO, NO LO, ON LO e CE IG, non adeguatamente valutate dalla corte di merito, dalle quali si sarebbe dovuto desumere che il ricorrente non sarebbe stato considerato un aderente al sodalizio mafioso ma, tutt'al più, un "avvicinato";
Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione, ancora, degli stessi artt. 416 bis e 110 c.p., 192 e 533 c.p.p., unitamente a vizio di motivazione, sull'assunto che, posta l'accertata circostanza di fatto che i rapporti della CE con il sodalizio mafioso erano tenuti, a livello di vertice, da tale ing. Bini, sarebbe stato necessario spiegare come, stando alle dichiarazioni dei collaboranti CE NU,
17 AU LO LB e RD EP, la CE potesse aver pagato le tangenti di cui all'imputazione.
Il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione, ulteriormente, sempre degli stessi artt. 416 bis e 110 c.p., 192 e 533 c.p.p., unitamente a vizio di motivazione, sull'assunto che: - 5/a) la Corte territoriale avrebbe omesso di affrontare, come invece avrebbe dovuto, il problema attinente alla qualificabilità alla condotta del ricorrente come partecipazione al sodalizio mafioso ovvero mero concorso esterno, posto che dalle stesse dichiarazioni dei collaboranti (in particolare quelle del AU) sarebbe emerso come lo stesso IN non avesse alcuna posizione di potere nell'ambito della
CE; - 5/b) indebitamente sarebbe stato assunto come elemento a carico del ricorrente il fatto che quest'ultimo fosse stato presente ad un agguato di tipo mafioso conclusosi con l'omicidio di certi fratelli TA, non essendosi considerato che da tale omicidio egli era stato poi assolto;
Con atto depositato il 30.9.2010, l'avv. Carmelo Scarso ha proposto motivi aggiunti denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 62 bis, 133, 416 bis c.p.
e 192 c.p.p., unitamente a vizio motivazionale e travisamento della prova, sull'assunto che indebitamente sarebbe stato confermato dalla Corte territoriale il diniego delle attenuanti generiche, sulla base della ritenuta gravità dei fatti, unita alla mancanza di segni di resipiscenza, laddove si sarebbe dovuto considerare, quanto al primo dei detti
B elementi, che la partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso, secondo quanto riferito dai collaboranti LL e RI GE, definiti come memorie storiche associative, non sarebbe stata anteriore all'anno 2000; quanto al secondo, che vi erano state delle dichiarazioni confessorie la cui valenza, con riguardo al reato associativo, non sarebbe stata da escludere per il solo fatto della loro asserita inidoneità a introdurre elementi di novità nel già acquisito quadro probatorio, dovendosi, invece, valutare la loro attitudine ad incidere sul giudizio relativo alla personalità dell'imputato, alla sua capacità a delinquere e alla prognosi di persistenza della condotta illecita", tenendo altresì conto del fatto che egli aveva anche ""fatto i nomi degli associati mafiosi coinvolti, esponendosi così a sicura ritorsione.
-4.8 Il primo motivo proposto in favore di NA EP deduce inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione in ordine al reato associativo, sull'assunto
- 1/a) essendo stato il ricorrente chiamato a rispondere, al capo al), di che:
partecipazione al sodalizio mafioso denominato "cosa nostra” operante nel territorio di
18 3
Riesi, non sarebbe stato possibile affermare la sua responsabilità in ordine al suddetto reato sotto il diverso e mai contestato profilo della sua asserita appartenenza alla c.d.
"frangia ribelle" cui sarebbe stato addebitabile il tentativo di omicidio nei confronti del
AT CO;
- 1/b) nessuna valida risposta sarebbe stata fornita alle obiezioni difensive secondo le quali il NA cui si faceva riferimento in alcune conversazioni intercettate sarebbe stato non l'attuale ricorrente ma il NA TO;
- 1/c) con riferimento ad una conversazione intercettata fra AB CO ed il ricorrente,
illogico sarebbe stato desumere da essa (come invece avrebbe fatto la corte di merito) il pieno inserimento del ricorrente medesimo nel contesto associativo, dal momento che a lui sarebbe stato attribuito un ruolo di mediazione incompatibile, come tale, con la posizione di aderente al sodalizio in questione;
Il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al tentato omicidio di
AT CO e reati connessi, sull'assunto che: - 2/a) nessuna risposta sarebbe stata fornita alle obiezioni difensive attinenti alla effettiva configurabilità del tentativo punibile, avuto riguardo, in particolare, ai dubbi che si sarebbero dovuti nutrire circa il preteso affidamento dell'incarico di esecutore materiale al marocchino ZZ (il quale aveva pèraltro poi dimostrato di non aver avuto l'intenzione di adempiere al suddetto incarico), come pure al fatto, rilevante ai fini della possibile configurabilità della
B desistenza volontaria, che ci si sarebbe astenuti dal portare a termine l'azione criminosa solo a causa, in una prima occasione, della rilevata presenza dei familiari della vittima designata e, in una seconda, della parimenti rilevata presenza di una pattuglia di
Carabinieri, non confermata, però, né da documenti né da testimonianze;
2/b)
-
erroneamente sarebbe stata ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991, atteso che in nessun modo si sarebbe potuto sostenere che il tentativo di omicidio in danno del capo del sodalizio criminoso fosse un facere realizzabile in forza delle condizioni previste dall'art. 416 bis o per agevolare l'attività dell'organizzazione.
Il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di furto aggravato, sull'assunto che: - 3/a) la partecipazione del ricorrente a tale reato non sarebbe stata desumibile, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, né dalle dichiarazioni del RD, essendo questi - si afferma - soggetto ritenuto poco attendibile nella sentenza di primo grado, né dalle conversazioni intercettate, tutt'al più dimostrative di una presenza del ricorrente nei pressi del luogo del fatto, ma non della consapevolezza di quanto “altri andavano a compiere"; - 3/b)
19 ingiustificato sarebbe stato il mancato riconoscimento della continuazione tra il furto e gli altri reati attribuiti al ricorrente, essendo stati commessi, l'uno e gli altri, nel medesimo arco temporale e con la partecipazione delle medesime persone;
Il quarto motivo denuncia vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, sull'assunto che: - 4/a) la pena sarebbe stata da considerare eccessiva, siccome calibrata sulla ritenuta maggior gravità del tentato omicidio rispetto al reato associativo;
4/b) ingiustificato sarebbe stato il diniego delle attenuanti generiche,
-
motivato dalla corte di merito con riferimento alla gravità dei fatti, alla reiterazione delle condotte criminose ed alla mancata dimostrazione di alcun comportamento di resipiscenza o di ammissione dei fatti;
elementi, questi, da riguardarsi, ad avviso della difesa, come insussistenti o privi di rilevanza, a fronte del fatto, indebitamente trascurato, costituito dalla intemerata scelta di vita operata e condotta avanti per circa cinquant'anni dal ricorrente, nei confronti del quale, inoltre - si sostiene - sarebbe stata operata una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quello riservato al parimenti incensurato AT AE, cui le attenuanti generiche erano state concesse.
Il primo dei motivi aggiunti proposti dall'avv. Gaitoli denuncia contraddittorietà
o manifesta illogicità di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., con riferimento al capo a), sul rilievo che, erroneamente era stata ritenuta la colpevolezza dell'imputato solo sulla base del ritenuto coinvolgimento nella pretesa frangia ribelle, ove invece egli
B era intervento solo come intermediario per la soluzione della questione del compare
BB.
Il secondo motivo contesta la configurazione del tentativo punibile, in violazione dell'art. 56, comma 1 e 2 c.p.
Gli altri due motivi aggiunti, presentati dall'avv. Vitello, riguardano anch'essi la quaestio iuris del tentativo punibile, ai sensi dell'art. 56, comma 1, c.p. e della negata applicazione della desistenza volontaria, ai sensi dello stesso art. 56, comma 3, c.p., tenuto peraltro conto dell'inattendibilità delle dichiarazioni di ZZ MA.
- Il primo motivo del ricorso in favore del ON si colloca alle soglie 5.1
dell'inammissibilità, riguardando la valutazione dell'apporto dichiarativo delle propalazioni del collaboratore GE BI. Si tratta, infatti, di questione prettamente di merito, che sfugge al sindacato di questo Giudice di legittimità in quanto adeguatamente motivata.
20 Ed invero, in ordine al profilo di censura sopra indicato sub 1/a), il giudice a quo ha chiaramente spiegato, che l'attribuzione al ON della mera qualifica di avvicinato
(rispetto a RD EP, altro collaboratore di giustizia) non è in sé decisiva giacché dal compendio probatorio in atti emerge aliunde un rapporto privilegiato tra i due, che assume particolare pregnanza in funzione della tesi accusatoria secondo cui, attorno al RD, si fosse coagulato il dissenso di alcuni sodali, costituenti la c.d.
frangia ribelle, nell'ambito della quale era maturato il proposito di sopprimere
AT CO per conseguire la leadership della consorteria.
L'appartenenza dell'odierno ricorrente a quella cellula di dissidenti è stata confermata dallo stesso AR, sicché gli elementi probatori valutati dalla Corte di merito in ordine al coinvolgimento del ricorrente nel piano omicidiario anzidetto, che, nelle finalità strategiche della neoformazione ribelle, aveva rilievo essenziale, contribuivano a conferire a quell'espressione un riflesso semantico incontrovertibile, in chiave di appartenenza e non già di mero apporto esterno al sodalizio mafioso. In proposito, si osserva che, in precedenti occasioni, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di valutare il significato, in gergo mafioso, della qualità di avvicinato, rilevando che, nella sua genericità espressiva, il lemma, privo di ulteriori specificazioni, può solo essere sinonimo di mera condivisione di un certo stile di vita volto a devianza od anche di contiguità e disponibilità alla bisogna, eventualmente apprezzabile nella logica del concorso c.d. esterno, ai sensi degli artt. 110 e 416-bis (cfr. il datato precedente, in tema di misura cautelare, Cass. sez. 5, 10.10.1994, n. 4379, rv. 200193). Nondimeno, in presenza di univoci elementi dimostrativi di effettiva messa a disposizione, il termine finisce con il perdere la sua genericità significativa, per indicare non più solo mera adesione, ma vera e propria partecipazione, sia pure ad un livello subordinato nella gerarchia mafiosa, ossia di mero apprendistato (cfr. Cass. sez. 1 18.2.2010, n.. 9091 del
18/02/2010, rv. 246493; vedi, pure, id. sez. 1, 21.3.1995, n. 1737, rv. 201361).
Orbene, a conferma della ritenuta appartenenza, e quindi della ribadita colpevolezza del
ON al reato associativo sub al), sono state correttamente valutate ed addotte non solo le propalazioni dei collaboratori e le conferme rivenienti dalle indicate captazioni in atti, ma anche e soprattutto - emergenze processuali ritenute dimostrative della
-
partecipazione dello stesso imputato al reiterato tentato omicidio in danno di
AT CO, in ragione - per quanto si è detto - della rilevanza fondamentale che la soppressione del capo della consorteria aveva nelle mire strategiche del gruppo
21 -
dei ribelli, costituendo anzi la ragione precipua della sua stessa aggregazione. Proprio
l'essenzialità del progetto omicidiario per la stessa ragion d'essere della neoformazione, nel senso che questa postulava la soppressione del capo della consorteria, giustifica ampiamente la commistione di elementi dimostrativi del vincolo associativo e del tentato omicidio, trattandosi di dati probatori che interagiscono e, inevitabilmente, si sovrappongono nella loro duplice valenza significativa.
Quanto al profilo di censura sub 1/b, relativo alla pretesa inaffidabilità dell'accusa di RD EP, il giudice a quo, in risposta ad identiche obiezioni difensive, si è doverosamente fatto carico di dar conto del percorso tortuoso e graduale seguito dallo stesso RD, ritenendo che le iniziali reticenze nei confronti del
ON fossero state, plausibilmente, spiegate dallo stesso propalante (che aveva, poi, abbandonato le iniziali remore, dopo la presa d'atto del contenuto compromettente, per lo stesso ON, delle acquisite captazioni: ci sono le intercettazioni che parlano! f.
60), e che, comunque, non fossero tali da minare la tenuta complessiva del dictum accusatorio, alla luce delle conferme rivenienti da altre emergenze processuali, quali, in particolare, le dichiarazioni del collaboratore MA ZZ e gli esiti delle captazioni in atti (tra cui quelle del 24.9.2004 e del 15.9.2004), particolarmente indicative della partecipazione del ON ai due tentativi di omicidio in danno di AT
B CO, nelle date anzidette.
Non solo, ma il giudice a quo non ha certamente eluso l'obiezione difensiva riguardante pretese ragioni di risentimento del propalante nei confronti del ON, osservando che la circostanza, dallo stesso ammessa (il debito di una somma di danaro per l'acquisto di un'autovettura) non era sufficiente, di per sé, a dimostrare l'esistenza di motivi di rancore o di avversione del collaborante, sì da determinare un'accusa calunniosa a fini ritorsivi. Ad ogni modo, risulta decisivo, in proposito, il rilievo del giudice di merito secondo cui nessuna prova era stata fornita in ordine alle modalità di pagamento dell'autoveicolo ed all'eventuale residuo). Si tratta, in tutta evidenza, di apprezzamento squisitamente di merito, insindacabile in questa sede di legittimità siccome adeguatamente argomentato.
Quanto al profilo di censura sub 1/c) (relativo alla mancata valutazione di certificazione sanitaria attestante la riferita distorsione ad un piede, che avrebbe impedito al ricorrente di guidare l'autovettura nel periodo di tempo in considerazione, rendendo, così, inattendibile l'accusa dei collaboratori di giustizia in ordine al ruolo da
22 lui svolto in occasione del tentato omicidio), si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la Corte di merito ha valutato l'asserito impedimento, rilevando con incensurabile notazione in punto di fatto, che la documentazione era del tutto irrilevante, posto che la stessa attestava soltanto una sintomatologia algica, che non impediva gli spostamenti e che, dunque, non era tale da costituire assoluto impedimento alla guida di un'autovettura.
Per quanto concerne, poi, i profili di censura sub 1/d), relativi alla valutazione delle propalazioni del collaboratore MA e degli esiti delle disposte intercettazioni, il giudice a quo ha escluso qualsiasi contraddittorietà tra gli atti di causa, sul rilievo che le captazioni confermavano che, almeno in un'occasione (il 15.9.2004), l'autovettura del
ON, una Y 10, era presente sul luogo dell'agguato. D'altro canto, l'impugnazione se da un lato non pone in dubbio la credibilità del narrato del MA, nella parte in cui ammette la diretta partecipazione dello stesso dichiarante ai ripetuti agguati finalizzati alla soppressione del AT CO non spiega per quale ragione la pretesa
-
inesattezza nel suo racconto (sul fatto che egli fosse stato a bordo dell'auto del ON, anziché di quella del NA) dovesse intendersi come sintomatica di intento calunnioso nei confronti dell'odierno ricorrente, considerato che un siffatto intendimento, se effettivamente presente, avrebbe ben potuto essere perseguito anche indipendentemente dal particolare in questione, che, comunque, nell'economia del racconto. non è stato
B motivatamente ritenuto essenziale. Sul punto, può certamente ribadirsi il principio di diritto secondo cui le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o interprobatoriamente collegato, per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che siano dotate ciascuna di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e (in assenza di specifici elementi atti a far ragionevolmente sospettare accordi fraudolenti o reciproche suggestioni), risultino concordanti sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che le loro caratteristiche siano tali da far necessariamente ritenere o che il dichiarante, contrariamente al suo assunto, non abbia in realtà partecipato alle vicende i cui particolari sono stati da lui riferiti, ovvero che egli tali particolari abbia dovuto inventare o alterare al riconoscibile fine di sostenere un'accusa che, altrimenti, sarebbe stata insostenibile. Ne deriva che, ove con la sentenza di merito sia stata affermata la responsabilità dell'imputato sulla
23 base della ritenuta sussistenza di una prova del genere anzidetto, non può validamente prospettarsi, in sede di legittimità, come motivo di censura, il solo fatto che le dichiarazioni accusatorie ritenute concordanti presentino in realtà fra loro divergenze e discrasie, quando queste attengano ad elementi di natura circostanziale e non vengano indicate (salvo che siano rilevabili "ictu oculi") le ragioni per le quali, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuta attribuire loro una specifica e decisiva rilevanza nel senso sopra illustrato. La mancanza di una tale indicazione rende, quindi, di per sé, inammissibile il ricorso per difetto dei necessari requisiti di specificità
(cfr. Cass. sez. I, 19 marzo 2003 n. 19683, rv 23848).
In riferimento al profilo di censura sub 1/d-II), è vero che gli elementi di fatto richiamati dalla difesa e specificamente dedotti nell'atto di appello (mancata registrazione della telefonata che ON avrebbe fatto a RD ed assenza di tracce documentali circa l'asserita presenza dei Carabinieri) erano stati sottoposti all'attenzione del giudice di appello, senza trovare puntuale e specifica motivazione. E' pur vero, però, che il carattere di non decisività delle allegazioni difensive rendeva superflua una specifica risposta in proposito, specialmente in ordine alle dichiarazioni testimoniali degli operanti mar. AC e BR, che non avevano segnalato alcunché a carico dell'odierno ricorrente, tanto più alla luce della circostanza, pure
B emersa in processo, che, in determinate occasioni, l'odierno ricorrente fosse riuscito a sfuggire ai controlli dei posti di blocco. Anzi, al riguardo, lo stesso collaboratore
MA aveva riferito che, in una circostanza, il ON, che deteneva le armi a bordo della sua autovettura, era sfuggito ad un posto di blocco, deviando per una strada sterrata, il cui percorso aveva danneggiato la stessa autovettura. Ad ogni modo, alla stregua del richiamato arresto giurisprudenziale, marginali discrasie del racconto accusatorio del collaboratore, non attinenti al nucleo essenziale della vicenda, non sono tali da scalfire la complessiva attendibilità, potendo, al contrario, rappresentare indici significativi di genuinità e spontaneità.
Quanto al punto 1/d-III), è sufficiente osservare che l'assoluzione del Di MA
PI, pur esso accusato dal MA, non è fondata su di un giudizio di generale inattendibilità del collaborante, avendo anzi il giudice di appello espressamente affermato che le dichiarazioni da lui rese erano da ritenersi pienamente attendibili e caratterizzate dall'assenza di qualsiasi motivazione ritorsiva o vendicativa e, nondimeno, non potessero ritenersi, di per sé sole, sufficienti a sostenere una pronuncia
24 - di colpevolezza. risultando peraltro caratterizzate da una certa genericità (rispetto a quelle relative ad altri chiamati in correità), tanto da non potersi escludere che il collaborante non avesse, in questo caso, "interamente percepito ruolo e responsabilità del Di MA, sempre presente nell'ovile del RD, equivocando sulla presenza dell'imputato che poteva anche trovarsi li esclusivamente per motivi di lavoro"; senza però che tutto questo potesse intendersi come segno di accusa preordinata.
In riferimento alla censura sub 1/e), si osserva che i dubbi in merito all'effettiva identificabilità dell'imputato con il GE di cui si parla in talune intercettazioni vengono prospettati in termini di assoluta genericità e, quanto alle conversazioni di cui, viceversa, è riconosciuta la riferibilità al ricorrente, si menzionano solo quelle del
17/7/04 (rectius 17/7/03), 18/7/03 e 20/7/03, pur contestandone la rilevanza, mentre si passano sotto silenzio tutte le altre, indicate in sentenza nel loro contenuto essenziale,
- -con apprezzamento propriamente di merito adeguatamente dimostrativo a ritenuto sostegno della prospettazione accusatoria.
La seconda censura, che ripropone dubbi sulla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 416 bis c.p., è priva di fondamento. Inutilmente, parte ricorrente, per minimizzare la portata delle risultanze probatorie, si richiama alla parte delle dichiarazioni del RD, relative al mero appoggio esterno che il ON avrebbe fornito in occasione della reiterata predisposizione di agguati in danno di AT
B CO. Ed invero, a parte che l'appoggio di cui parla il collaboratore non è la semplice disponibilità apprezzabile in chiave di concorso esterno, ma è concreto apporto causale nella realizzazione del piano omicidiario funzionale all'interesse strategico della cosca ribelle, il ricorrente si limita a ricordare, tra le dichiarazioni dello stesso
RD, solo quelle rese all'udienza del 18 giugno 2007, in cui effettivamente il collaborante aveva parlato di “appoggio esterno" da parte del ON, tralasciando quelle rese alla successiva udienza del 25 febbraio 2008 (ff. 59 e 60) in cui si affermava, espressamente, che il ON era nel gruppo della "frangia ribelle"; era a disposizione... Sono, parimenti, sottaciute le ulteriori risultanze indicate in sentenza come dimostrative della piena partecipazione dell'odierno ricorrente al sodalizio criminoso, in particolare, le già menzionate dichiarazioni del MA ZZ nonché le numerose intercettazioni indicate in sede di esame del punto 1/e) del primo motivo.
Con riferimento al terzo motivo, riguardante la ritenuta sussistenza degli estremi del tentativo di omicidio, si osserva che la fattispecie delittuosa in questione è stata
25 ravvisata dai giudici di merito in ragione non solo dell'asserita partecipazione del
ON a riunioni preparatorie ed alla disponibilità di armi (peraltro, validamente affermata alla stregua di puntuali dichiarazioni dei collaboranti, segnatamente del
MA, e delle indicate captazioni in atti), ma soprattutto del rilievo, adeguatamente argomentato, che lo stesso ON ed i suoi complici erano passati, in più riprese, alla fase attuativa del piano criminoso, mediante l'effettuazione di veri e propri appostamenti (in particolare nei giorni 24 agosto e 15 settembre 2004), finalizzati al compimento dell'omicidio, poi non realizzato per la rilevata presenza, in zona, di pattuglie di Carabinieri;
. Tale circostanza rende la fattispecie del tutto analoga a quella cui si riferisce il precedente giurisprudenziale, correttamente evocato nella sentenza impugnata (cfr. Cass. sez. 6, 20.5,2008 n. 27323, rv 240736, che aveva ritenuto la sussistenza del tentativo punibile di omicidio in un caso in cui il commando punitivo, munito di pistole e dotato di mezzi di trasporto, non aveva potuto portare a compimento il delitto a causa della presenza, sul posto, di una pattuglia della polizia. In contrario, non può, invece, valere il richiamo, da parte della difesa, al diverso precedente costituito da Cass. sez. 1, 24.9.2008 n. 40058, rv 241649, giacché - a parte il fatto che esso, nel riproporre l'antica distinzione tra atti preparatori ed atti esecutivi, per affermare che solo questi ultimi possono integrare tentativo punibile, si pone, pressoché isolatamente, in contrasto con pluridecennale orientamento di segno contrario non può neppure dirsi T
B che la fattispecie di riferimento sia assimilabile a quella in esame, poiché, in quel caso, risultava che gli imputati, pur armati e dotati di mezzo di trasporto rubato, si erano limitati ad effettuare, nei pressi dell'abitazione della vittima designata, un semplice sopralluogo (cosa ben diversa dall'appostamento o dall'agguato, finalizzati, per loro natura, alla immediata realizzazione del proposito criminoso). Merita, invece, di essere ribadito il principio di diritto secondo cui l'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto (cfr., da ultimo, Cass. sez. 1,
4.3.2010, n. 27918, rv. 248305).
Ai fini della punibilità del tentativo, ciò che rileva, dunque, è l'idoneità causale degli atti compiuti al conseguimento dell'obiettivo delittuoso nonché l'univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione ex ante in rapporto alle circostanze di
2
26 6 fatto ed alle modalità della condotta, al di là del generico - e tradizionale - discrimen tra atti preparatori ed atti esecutivi. Di talché, anche l'atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile nel caso in cui, sul piano oggettivo, abbia la capacità e l'attitudine anzidette (cfr. Cass. sez. 2, 15.6.2010, n. 28219, rv. 247680; id. Cass., sez. 1,
15.1.2010, n. 19511, rv 247197; id. sez. 5, 24.9.2009, n. 43255, rv. 245720).
Siffatti connotati sono stati, positivamente, riscontrati nella fattispecie in questione ed il relativo apprezzamento, in quanto corretto, supera largamente lo scrutinio di legittimità
Inoltre, il fatto che l'asserita presenza di Carabinieri, cui sarebbe dovuta la mancata attuazione del progetto omicidiario, non risulti confermata da apposite relazioni di servizio o da altra analoga documentazione non assume decisiva rilevanza in favore della tesi difensiva, risultando dallo stesso ricorso che, dei due sottufficiali esaminati come testi sul punto, uno (il m.llo DR) aveva dichiarato soltanto di "non ricordare" specifici interventi, del cui eventuale svolgimento avrebbe comunque dovuto esservi traccia documentale;
e l'altro (il m.llo AC) aveva riferito che la vittima designata era stata allertata del pericolo che correva e, per questo, i militari avevano prestato particolare attenzione, senza che però notare alcunché di sospetto giacché, diversamente, sarebbe stata redatta apposita relazione;
il che, a ben vedere, non esclude certamente che i Carabinieri si fossero davvero trovati sul posto (per una qualche
B ragione del loro servizio, non soggetta a tracciatura) e fossero stati notati dai killers, senza però che della loro presenza i militari avessero avuto percezione tanto da dover effettuare specifici interventi o adottare particolari misure da annotare, poi, in apposita relazione.
Per quanto riguarda, infine, la quarta censura, riguardante il mancato riconoscimento della desistenza volontaria, è sufficiente osservare che la presenza dei
Carabinieri sul posto dell'agguato, anche nell'occasione indicata dal collaborante
MA, è stata riferita dal RD e, indirettamente, confermata dallo stesso MA
nella parte in cui ha riferito che l'omicidio non era stato eseguito non solo perché la vittima era insieme con la moglie e con i bambini, ma anche perché il RD avvisò che in giro c'erano i Carabinieri.
Le circostanze anzidette integravano certamente imprevisti fattori esterni tali da rendere particolarmente rischiosa l'impresa omicidiaria o da comportare un inutile e non voluto travalicamento del mandato di morte conferito (soppressione anche di moglie e figli e
27 non solo di AT CO), per l'ovvio diverso impatto che, nell'ambiente anche criminale, avrebbe avuto l'inutile soppressione di minori.
Al riguardo, va certamente ribadito il principio di diritto secondo cui la desistenza dall'azione delittuosa può ritenersi volontaria quando la prosecuzione non sia impedita da fattori esterni che renderebbero estremamente improbabile il successo di essa e la scelta di desistere sia, pertanto, operata liberamente (cfr., da ultimo, Cass. sez. 4,
24.6.2010, n. 32145, rv. 248183). E' evidente, pertanto, che la desistenza non possa essere configurata in caso di compimento di attività idonea, diretta in modo non equivoco a commettere il delitto, in quanto, in tale ipotesi, si rientra nell'area di operatività di altro istituto, ossia il c.d. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento (cfr., tra le altre, Cass. 23.9.2008, n.
39293, rv. 241340).
Nel caso di specie, il giudice del gravame ha adeguatamente spiegato che si trattava di tentativo compiuto che escludeva l'applicabilità della desistenza, in quanto l'appostamento ben strutturato (con disponibilità di armi e di mezzi di fuga) costituiva condotta caratterizzata dall'idoneità e dall'univocità richieste per la configurazione del tentativo di omicidio.
E' appenail caso di soggiungere che, comunque, la prova della riconducibilità della
B desistenza volontaria alla volizione dell'agente nonché della non dipendenza dell'avverarsi dell'evento da fattori esterni grava su chi la sostiene (cfr. Cass. sez. 1,
2.2.2010, n. 21955, rv. 247402), prova che, nel caso di specie, non risulta neppure offerta.
Per ogni altra doglianza, è sufficiente il richiamo a quanto sopra osservato, nella trattazione del terzo motivo, in ordine al fattore dissuasivo costituito dalla presenza dei
Carabinieri, soggiungendo solo che analoga considerazione vale anche per l'inopinata presenza del BI (riferita dal RD, in termini di imprevisto impedimento alla realizzazione del proposito criminoso), dal momento che anche al riguardo, l'obiezione difensiva è affidata al solo rilievo che il detto BI aveva dichiarato di non essersi accorto di nulla: circostanza questa del tutto ininfluente, essendo ragionevole opinare che chi debba commettere un omicidio faccia di tutto per non farsi notare.
-5.2. In ordine alle doglianze proposte da AT AE si osserva, quanto al punto 1), relativo alla valutazione delle risultanze processuali, che il giudizio di penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato associativo si fonda, essenzialmente, non
28 già sulle captazioni (assunte come semplice parametro di riscontro), ma sulle plurime e convergenti chiamate in correità da parte dei collaboratori ER GE, LL
ON LO, AG GE, alle quali si aggiungevano, secondo la sentenza di primo grado, quelle dello stesso RD EP;
e tale pluralità di chiamate ciascuna prudentemente vagliata nella sua attendibilità, nel pieno rispetto dei consolidati canoni di apprezzamento fissati da indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice - era tale da soddisfare, sulla base del noto principio della convergenza del molteplice, la condizione prevista dall'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.
La convergenza di diverse propalazioni sul punto focale dell'appartenenza dell'odierno ricorrente costituisce la base granitica della ribadita affermazione di colpevolezza, spuntando, così, l'obiezione difensiva affidata al mero rilievo che le conversazioni captate, intercorse tra terzi, si riferivano al ricorrente come soggetto presumibilmente responsabile di detto omicidio, a parte il fatto che non tutte le intercettazioni (per come riportate ai ff. 46-49 dell'impugnata sentenza) contenevano il segnalato riferimento. D'altro canto, la responsabilità dell'imputato per l'omicidio
OR era ipotizzata soprattutto in ragione dell'indiscussa appartenenza dello stesso al sodalizio criminoso (che costituisce il thema decidendum in questa sede) e non sarebbe ragionevole ritenere che l'addebito associativo, reggendosi aliunde, possa venir meno solo per effetto della riconosciuta estraneità dell'imputato a quel singolo fatto
B delittuoso.
Quanto al punto 2), la proposta doglianza è meramente assertiva, relativamente alla pretesa genericità delle accuse dei collaboratori (il cui contenuto specifico è, invece, adeguatamente illustrato nella sentenza di primo grado, ff.158-160 ed in quella impugnata, ff.. 44-46) e, per altro verso, é inconsistente, quando fa leva, per avvalorare l'assunto della pretesa inattendibilità dell'LL, sul fatto che il ricorrente sia stato assolto dal reato di partecipazione al tentativo di estorsione in danno della Cooperativa
Costruttori, contestando, al riguardo, l'argomento della Corte distrettuale in ordine alla l'autonomia del reato associativo rispetto ai reati fine. Ed invece, il rilievo argomentativo del giudice a quo è senz'altro pertinente, posto che, nella specie, non può affatto sostenersi che dal complesso delle chiamate in correità risultasse che i propalanti, compreso l'LL, avessero desunto l'appartenenza mafiosa dell'odierno ricorrente dalla corresponsabilità nel tentativo di estorsione in questione od in altri specifici fatti criminosi, E' vero, piuttosto, che gli stessi propalanti abbiano mostrato di
2
29 9 riconnettere quella corresponsabilità proprio all'affermata partecipazione alla consorteria, da essi data per pacifica, sulla base delle loro diretta e personale conoscenza;
e tutto ciò a prescindere dall'ulteriore considerazione che l'assoluzione del
AT AE dal reato di tentata estorsione in danno della Cooperativa
Costruttori, come emerge dalla sentenza di primo grado (ff. 87-90), risulta giustificata dal mancato riscontro probatorio che proprio a lui fossero riconducibili le aggressioni e gli atti di intimidazione subiti da IL GI e non già dalla ritenuta infondatezza del dictum dell'LL circa il fatto che allo stesso imputato fosse stato conferito l'incarico di “responsabile" del cantiere, nel senso che doveva fare in modo che non succedesse nulla.
In ordine al punto 3), relativo al regime sanzionatorio, pur se la motivazione addotta dai giudici di appello presenta un'evidente imprecisione, nel riferimento alla gravità dei reati contestati ed alla loro reiterazione nel tempo, ove invece il AT era stato assolto da tutti i reati contestati, ad esclusione della partecipazione associativa, nondimeno, il diniego delle reclamate attenuanti, nonostante l'incensuratezza, si giustifica ampiamente, specie alla luce delle argomentazioni del primo giudice, che si integrano con quelle in esame, con riferimento alla gravità del fatto in questione
(organico inserimento in articolazione di cosa nostra), alla spiccata capacità a delinquere dell'imputato ed al contributo da lui fornito all'attività del sodalizio mafioso
B anche come killer, ad eloquente riprova della particolare fiducia di cui godeva tra i sodali (cfr. anche dichiarazioni AG, f. 45). www
5.3 Per quanto riguarda l'articolata censura proposta in favore di AT NO, i profili di doglianza che la sostanziano si pongono alle soglie dell'inammissibilità, afferendo a questione prettamente di merito, quale è quella relativa alla valutazione del compendio probatorio in atti, che si sottrae al sindacato di legittimità ogni qual volta, come nel caso di specie, sia assistita da motivazione congrua e formalmente corretta.
Le stesse doglianze sono, comunque, prive di fondamento, in quanto il tessuto motivazionale non presenta incongruenze o smagliature di sorta.
In particolare, quanto alle contestazioni relative al ritenuta partecipazione, con ruolo apicale, al sodalizio mafioso, si osserva, con specifico riferimento al punto 1/a, che i rilievi difensivi appaiono caratterizzati da evidente genericità, a fronte della specificità delle accuse, rivenienti dalle convergenti propalazioni accusatorie (ER GE,
CE NU, RD EP, LL EP, AT LB LO (ff. 31-
30 39), tutte concordi nell'indicare l'odierno ricorrente come punto di riferimento, nonostante il suo stato di detenzione, delle perduranti attività criminose del sodalizio mafioso e destinatario, inoltre, insieme al AT IN, dello stipendio che il sodalizio medesimo faceva pervenire agli aderenti che si trovavano in carcere. Sul punto, non rileva, in contrario, il fatto che il dichiarante BI abbia riferito de relato,
narrando quanto appreso da tale Buonprincipio Orazio, non solo perché non è detto in ricorso che di costui sia stata specificamente chiesta l'audizione, essendosi limitato il difensore a lamentare che non era mai stata esplorata la fonte dell'informazione; ma anche perché, in altro punto delle sue dichiarazioni, lo stesso ER afferma di avere direttamente provveduto al ritiro ed al recapito dello stipendio, offrendo dunque un riferimento non più de relato, ma diretto (sia pure con riferimento a AT
IN, la cui posizione, però - quanto alla percezione dello stipendio era sempre
-
accomunata a quella del fratello NO). E quanto al contenuto delle conversazioni captate, la relativa lettura non è proponibile in questa sede di legittimità, spettando esclusivamente al giudice di merito, il quale è tenuto a spiegare perché ad esso sia attribuita valenza dimostrativa. Onere al quale il giudice a quo non si è certamente sottratto, spiegando i motivi per i quali le captazioni in atti assumevano rilevanza probatoria, compresa quella (peraltro, non la più significativa) del 2 ottobre 2003, in
B ordine alla quale è stato attribuito con insindacabile apprezzamento di fatto - carattere T
criptico al messaggio di saluto che l'odierno ricorrente aveva fatto pervenire, per il tramite del figlio EP, al RD.
In ordine al punto 1/b), appare tutt'altro che illogico l'inserimento, da parte del giudice a quo, tra gli elementi dimostrativi della perdurante partecipazione del
AT al sodalizio mafioso, della conversazione nella quale lo stesso ricorrente,
parlando con il figlio, esprimeva viva preoccupazione per la scelta collaborativa dell'LL. Al riguardo, è meramente ipotetica e generica l'affermazione del ricorrente secondo cui il motivo di quella preoccupazione avrebbe potuto ravvisarsi in non meglio precisati fatti diversi e pregressi rispetto a quello in commento.
Quanto al punto 1/c), il riferimento ai c.d. pizzini, trovati in possesso di
AT CO, è utilizzato dai giudici di merito (f. 33 sentenza impugnata), essenzialmente, a sostegno dell'assunto che l'estorsione fosse stata, a suo tempo, ideata e programmata proprio da AT NO e AT IN e che fosse, quindi, plausibile quanto riferito dal ER circa la successiva corresponsione, in
31 favore dei predetti, almeno fino al 2006, dello stipendio, che, provento della pianificata estorsione, era nondimeno giustificato dal persistente vincolo associativo, come elargizione destinata agli assisati che si trovavano in vinculis;
il che rende priva di rilievo l'argomentazione difensiva secondo cui i detti pizzini, di per sé, avrebbero potuto solo dimostrare il coinvolgimento del ricorrente nelle attività estorsive fino all'anno
1998 e non già la persistente partecipazione alla consorteria mafiosa.
Per quanto concerne, infine, i rilievi contestativi riguardanti i delitti di estorsione, contestati ai capi ml), nl) ed ol), si osserva, con riferimento al profilo sub
2/a, che la censura propone questione di merito e, comunque, è priva di fondamento.
Ed infatti, una volta accertato sulla base dei ricordati pizzini (come, peraltro, sostanzialmente ammesso dalla stessa difesa), che l'imputato era stato, unitamente al
AT IN, l'ideatore ed il programmatore dell'estorsione in danno del
LA, nessun rilievo decisivo può attribuirsi all'assunto difensivo secondo cui la stessa persona offesa, nel corso della deposizione testimoniale, non avesse indicato l'odierno ricorrente come persona alla quale attribuire le richieste estorsive pervenute per il tramite di certo La SA IG, pur avendo, comunque, confermato che costui agiva per conto di qualcun altro (cfr. in proposito, f.. 38 della sentenza impugnata e ff.
B 91-92 della sentenza di primo grado).
Il profilo di doglianza sub 2/b, è privo di fondamento, non sussistendo il denunciato difetto di motivazione, in ordine agli altri addebiti di estorsione, a parte che la valorizzazione degli stessi come fatti dimostrativi della penale responsabilità dell'imputato per il reato associativo non esclude, ovviamente, che la relativa sussistenza possa dirsi, in sé, compiutamente ed autonomamente provata, come, in effetti, può ritenersi nella fattispecie, alla luce delle adeguate argomentazioni della sentenza impugnata, integrate, per quanto di ragione, da quelle di primo grado, che, stante la convergenza in punto di penale responsabilità, formano con quelle in esame una sola entità giuridica.
5.4. Il ricorso in favore di AT IN non può che condividere l'epilogo di infondatezza del precedente ricorso, in quanto ripropone, sostanzialmente, gli stessi argomenti, anche se in termini di maggiore genericità.
E', quindi, sufficiente un mero rinvio alle considerazioni espresse in precedenza, a sostegno della ritenuta inconsistenza delle corrispondenti censure.
32 Il compendio argomentativo addotto dal giudice a quo appare congruo e privo di incongruenze di sorta. L'insieme motivazionale esprime adeguatamente il convincimento in ordine al ribadito giudizio di colpevolezza, sulla base di una composita piattaforma probatoria, fatta di diverse propalazioni accusatorie (BI,
RD, CE, RI), tutte convergenti nel riferire del ruolo di vertice assunto dall'imputato in seno alla consorteria mafiosa, assieme al fratello NO, pur dopo la sua detenzione, con la significativa conferma offerta, al riguardo, dalla testimonianza del maggiore EO IO, comandante del R.O. del Comando provinciale di
Caltanissetta.
Il contesto motivazionale è, ovviamente, idoneo anche in direzione della ribadita colpevolezza in ordine all'estorsione di cui al capo ml), la cui dinamica di attuazione è, coerentemente, addotta dal giudice a quo a conferma del protagonismo dell'imputato, con riferimento al ruolo apicale svolto anche durante la detenzione carceraria.
5.5 Il primo motivo del ricorso in favore di TA TO si colloca in area assai prossima all'inammissibilità, prospettando questione squisitamente di merito riguardante la valutazione delle risultanze di causa, con particolare riferimento al contestato contenuto delle propalazioni dei collaboratori, inidonee, secondo parte ricorrente, a sostenere, oltre la soglia del ragionevole dubbio, una pronuncia di
B colpevolezza in merito alla contestata partecipazione dell'imputato alla c.d. frangia ribelle.
La doglianza è, comunque, destituita di fondamento, in quanto la Corte di merito ha spiegato perché le fonti accusatorie fossero da ritenere attendili, nel pieno rispetto dei canoni di giudizio che devono presiedere alla valutazione del dictum dei collaboratori di giustizia, come scolpiti da indiscussa giurisprudenza di legittimità. La doglianza non considera, del resto, che l'accusa nei confronti del TA non è affidata soltanto alle parole dei collaboranti, ma si fonda anche sulle risultanze di numerose conversazioni intercettate, puntualmente indicate nell'impugnata sentenza e, ancor più in dettaglio, in quella di primo grado (ff 195-199), senza che dette chiamate possano dirsi inficiate dalle dichiarazioni dell'altro collaborante RI GE (di cui, inutilmente, si lamenta, quindi, l'omessa considerazione da parte del giudice a quo), dal momento che il detto
RI, secondo quanto risulta della sentenza di primo grado (f. 200), si era limitato all'ininfluente dichiarazione che, ai suoi tempi, il TA non faceva parte di alcuna consorteria.
33 Si deve, poi, escludere che l'adesione del ricorrente alla c.d. frangia ribelle ritenuta probatoriamente accertata, alla luce di quanto precede fosse circostanza
-
concettualmente incompatibile con l'affermata appartenenza a cosa nostra (così come formalmente contestato nel capo d'imputazione), atteso che tale aggregazione, secondo la ricostruzione accusatoria (sostanzialmente non contestata dalla difesa) era comunque nata all'interno di quella stessa organizzazione mafiosa e, più precisamente, della sua articolazione locale, costituita dalla famiglia di Riesi, facente capo ai AT, e, per quanto risulta, non intendeva uscirne, ma soltanto dar luogo, sia pure con le forme estreme dell'eliminazione fisica del reggente, ad un mutamento soggettivo di vertice.
Per quanto concerne, infine, il secondo motivo, riguardante la fattispecie del tentato omicidio - non contestandosi, nella detta doglianza, il ritenuto coinvolgimento del ricorrente nella materialità dei fatti, ma soltanto la giuridica configurabilità della fattispecie del tentativo vale quanto già osservato nella trattazione del terzo e del quarto motivo del ricorso del ON ed alle relative motivazioni può senz'altro farsi integrale richiamo.
5.6. Il primo motivo del ricorso in favore di Di MA GE è destituito di fondamento, sul rilievo che la valutazione degli elementi probatori idonei a sostenere l'ipotesi della ricettazione appare ineccepibile. In particolare, una valida base probatoria
è stata individuata proprio nelle dichiarazioni del RD, che aveva riferito di avere
B consegnato al Di MA le mucche rubate perché le custodisse, inserendole nella sua mandria. Al riguardo, è sufficiente considerare che, ai fini dell'integrazione del reato in questione, a mente dell'art. 648 c.p., rileva la condotta non solo di chi acquista, ma anche di chi riceve od occulta cose provenienti da delitto, ed è appunto quest'ultima la condotta addebitata al ricorrente, in ordine alla quale è stata affermata la sua penale responsabilità. Di talché, del tutto infondate appaiono le proposte doglianze, nella parte in cui fanno leva sul fatto che le mucche rubate sarebbero rimaste sempre nella disponibilità del RD, atteso che, di per sé, tale disponibilità non escludeva affatto che gli animali fossero stati dati in consegna al ricorrente (come si afferma nell'impugnata sentenza, sulla scorta delle dichiarazioni dello stesso RD e come,
del resto, si riconosce implicitamente anche in ricorso, nella parte in cui si ammette che il ricorrente aveva avuto l'incarico di accudirli), nulla rilevando neppure che il terreno nel quale gli stessi animali erano custoditi non fosse di proprietà del Di MA, ma dello stesso RD.
34 Non merita, poi, censura alcuna l'affermata esistenza dell'elemento psicologico del reato in questione, correttamente desunto (pur al di là della non necessaria conoscenza dello specifico reato da cui proveniva il bestiame) dal fatto che le stesse mucche, all'atto della consegna all'imputato, fossero prive della prescritte marche auricolari e dei documenti sanitari e che, nell'occasione, il RD avesse raccomandato allo stesso Di MA di riferire, in caso di controllo, che gli animali erano di sua proprietà.
Per quanto riguarda il secondo motivo, si osserva preliminarmente che, nel caso di specie, è stata ritenuta solo l'ipotesi della tentata truffa, donde l'irrilevanza dell'assunto difensivo in ordine alla mancanza di atti di disposizione patrimoniale da parte dell'INPS. Per il resto, può rilevarsi che l'affermata sussistenza del tentativo non può certo dirsi frutto di deduzione qualificabile come arbitraria e congetturale, apparendo la configurazione giuridica ben giustificata, alla stregua delle emergenze processuali, costituite essenzialmente da una conversazione telefonica tra il RD e
RE AF, nel corso della quale il primo si accordava con l'interlocutore perché facesse fittiziamente figurare come suo dipendente il Di MA, indicato come compare, per fargli conseguire l'indennità di disoccupazione. A parte la generica contestazione
B difensiva secondo cui il nome del Di MA non fosse menzionato, non risulta offerto in atti alcun elemento idoneo a confutare l'affermazione accusatoria che l'odierno ricorrente non avesse mai svolto attività lavorativa alle dipendenze del RE. Inoltre, un incontrovertibile riscontro all'anzidetta conversazione è stato giustamente ravvisato dal giudice a quo negli esiti degli accertamenti effettuati presso l'INPS, da cui è emerso che, effettivamente, il RE aveva dichiarato di avere assunto il Di MA come operaio agricolo (cfr. f. 113).
5.7 - In ordine al primo motivo di ricorso in favore di IN VA EP si osserva che anche ad ammettere che la richiesta di acquisizione dei verbali 4
dell'incidente probatorio indicati dalla difesa fosse stata avanzata già prima della conclusione del giudizio di primo grado, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte
d'appello non risulta indicata, in ricorso, alcun'apprezzabile ragione a sostegno della
-
dedotta decisività ai fini del giudizio, al punto da renderne ineludibile l'acquisizione; il che rende il motivo di ricorso in esame manchevole dell'indispensabile requisito della c.d. autosufficienza, la cui necessità è stata, com'è noto, più volte affermata da questa
35 Corte regolatrice anche con riferimento alla materia penale (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5,
22.1.2010, n. 11910, rv. 246552; id. sez, 4, 16.12.2009, n. 3360, rv. 246499)..
In proposito, va riaffermato il principio di diritto secondo il quale, se è vero che l'acquisizione di una prova documentale nel giudizio di appello non implica la necessità di una formale ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, trattandosi di prova precostituita, è pur vero che la stessa postula, nondimeno, che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio in atti (cfr. Cass. Sez. Un.
12.7.2005, n. 33748, rv 231676; id. sez. 2, 17.5.2007, n. 20914, rv. 237315).
Quanto al secondo motivo vale, in sostanza, la medesima argomentazione, non risultando specificato quale diversa qualificazione giuridica dei fatti sarebbe dovuta o potuta emergere dall'assunzione dei testi MA, ZZ e NA TO. Di contro, appare adeguatamente motivato il diniego della richiesta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, posto che il giudice di appello ha ritenuto, con insindacabile apprezzamento di merito, che non sussistesse la condizione della non decidibilità allo stato degli atti, alla quale è subordinata l'integrazione probatoria in sede di gravame, a mente dell'art. 603, comma 1, c.p.p.
In merito al terzo motivo, si osserva, preliminarmente, che la doglianza difensiva
B relativa all'attribuzione al IN della qualità - asseritamente sostenuta da tutti i collaboratori – di uomo d'onore della famiglia di Riesi e di persona che lavorava alla
CE s.p.a. di cui curava tutti gli aspetti economici appare frutto di equivoco, costituendo tale affermazione solo la sintesi, contenuta nella narrativa della sentenza impugnata, di quanto sarebbe emerso dalla lettura della sentenza di primo grado. Quanto poi all'assunto difensivo secondo cui non sarebbe stato provato il reale apporto associativo dell'imputato, il giudice a quo ha posto in luce come il suo ruolo all'interno dell'associazione mafiosa risultasse, invece, confermato dalle analitiche dichiarazioni del collaboranti, tutte coincidenti tra loro, nonché dalle conversazioni intercettate,
richiamando poi, a sostegno di tale affermazione, oltre alle propalazioni di ER,
RD e RI, anche quelle, riportate in modo particolarmente diffuso (ma del tutto ignorate nel motivo di ricorso in esame), di AU (ff.. 121 ss), secondo le quali il IN, persona inserita nel contesto mafioso, era colui che comandava alla
CE.
La pregnanza gravemente indiziaria di tali risultanze è stata, argomentatamente, ritenuta soverchiante rispetto ad ogni altro elemento di segno contrario, compreso quello
36 asseritamente riveniente dalle dichiarazioni di altri collaboranti (LL EP,
RI GE, NO LO, ON LO e CE IG). Il sindacato di questo
Giudice di legittimità deve arrestarsi alla verifica di adeguatezza e correttezza della motivazione di tale apprezzamento di merito, non potendo, così come vorrebbe la difesa, rivalutare criticamente il contenuto di quelle propalazioni, a pare il fatto che l'esclusione della qualità di affiliato del IN, non escludeva certamente che, al di là
di una formale investitura, lo stesso fosse organicamente inserito nel sistema malavitoso, offrendo valido apporto causale proprio in ragione del ruolo di rilievo assunto in senso alla CE, che, oltre al mantenimento dei rapporti illeciti indicati in sentenza, gli assicurava un osservatorio privilegiato, consentendogli, in base alle richieste di fornitura di calcestruzzo e di materiali di costruzione, di individuare le ditte operanti nel settore e di segnalarle all'organizzazione per la loro messa a posto, ossia per l'imposizione del pizzo, secondo quanto riferito dal collaborante RI.
In ordine alla quarta censura, la relativa doglianza non spiega – né risulta aliunde desumibile quale decisiva rilevanza potesse avere, ai fini del giudizio circa la validità
-
del quadro probatorio a carico dell'odierno ricorrente, l'accertamento delle specifiche modalità con le quali sarebbe stato possibile alla CE s.p.a. pagare le tangenti per le forniture di calcestruzzo, a differenza di quelle indicate come dovute alla cosca
B locale, a proposito delle quali, nello stesso motivo di ricorso, si riconosce che il pagamento aveva luogo mediante un meccanismo di sovrafatturazione da parte degli autotrasportatori;
il che significa che alla CE non mancava, comunque, la capacità di individuazione degli strumenti amministrativo-contabili più idonei a mascherare i detti pagamenti. Secondo la ricostruzione recepita in sentenza, il sistema della sovrafatturazione era volto ad occultare la quota relativa all'importo dell'estorsione imposta alle ditte fornitrici, inglobandolo nell'importo totale delle fatture che, paradossalmente, le stesse ditte, poi, scaricavano a fini fiscali, facendone oggetto, per la parte relativa, di crediti d'imposta (IVA), sicché, in ultima analisi, si finiva con il far gravare sulla collettività gli oneri aggiuntivi degli indebiti pagamenti oggetto di estorsione.
Per quanto concerne, poi, il quinto motivo, si osserva, con riferimento al punto
5/a), che la circostanza secondo cui - in base al riportato frammento delle dichiarazioni del AU, relative a quella che, nell'impugnata sentenza, viene indicata come una estorsione perpetrata direttamente dal IN ad una ditta di Polizzi GenerosaJ
37 l'odierno ricorrente non fosse abilitato a firmare contratti, dovendo a ciò provvedere altro soggetto, può soltanto significare che egli non era investito di formali poteri di rappresentanza, ma non certo che, contrariamente a quanto chiaramente affermato dallo stesso AT, fosse un semplice subordinato che subiva gli ordini dei mafiosi;
assunto, quest'ultimo, al quale, del resto, risulta già fornita adeguata risposta nella sentenza impugnata, avendo il giudice a quo posto in luce come il contratto in questione, “anche se formalmente stipulato da altro soggetto in rappresentanza della CE s.p.a., era certamente riferibile alla volontà e alla condotta del IN.....
Quanto al punto 5/b), il fatto che il IN sia stato assolto dall'addebito di concorso nell'omicidio del fratelli AN non esclude che alla sua presenza sul luogo del delitto (comunque accertata, come risulta a f.. 50 della sentenza di primo grado) potesse attribuirsi, così come ritenuto dai giudici di appello, un significato di conferma del coinvolgimento del ricorrente nel sodalizio mafioso nell'ambito del quale il delitto era maturato;
conferma che, del resto, assume carattere di assoluta marginalità nell'ambito del complessivo quadro probatorio illustrato nell'impugnata sentenza.
Per quanto riguarda, infine, i motivi aggiunti, si osserva che le proposte doglianze attengono ad un punto dell'impugnata sentenza (quello concernente il trattamento sanzionatorio) che non aveva formato oggetto dell'originario ricorso, e tanto
B basterebbe a renderle inammissibili. E' appena il caso di osservare che, ad ogni modo,
l'inammissibilità sarebbe stata, comunque, configurabile anche con riguardo al relativo contenuto, siccome volto soltanto a rimettere in discussione, sulla base di valutazioni puramente di fatto, il motivato giudizio espresso dalla Corte territoriale circa la non meritevolezza dell'imputato al beneficio delle reclamate attenuanti generiche, pur tenendosi conto dell'ammissione, peraltro parziale, di alcuni fatti, contenuta in una memoria depositata nel corso del giudizio di primo grado.
-Il primo motivo proposto in favore di NA EP contesta, al punto 5.8
indicato sub 1/a), la ritenuta compatibilità tra l'assunto accusatorio, secondo cui l'imputato avrebbe fatto parte della c.d. frangia ribelle e la ritenuta sua partecipazione alla consorteria intesa cosa nostra, proponendo dunque questione identica a quella prospettata nel primo motivo del ricorso in favore di TA TO. E', pertanto, sufficiente al riguardo fare mero rinvio recettizio alle argomentazioni in forza delle quali la stessa questione è stata rigettata.
38 Quanto al profilo di censura indicato sub 1/b), in ordine all'eccepita riferibilità di alcune intercettazioni telefoniche ad altra persona, precisamente NA TO, e non all'imputato, se è vero che il rilievo difensivo non ha trovato specifica risposta, è pur vero che la ritenuta irrilevanza del fatto è confermata dal carattere soverchiante delle inequivoche conversazioni nelle quali non vi era dubbio alcuno in ordine alla riferibilità all'odierno ricorrente, mentre in tante altre, di pari tenore dimostrativo, il NA
EP risultava diretto interlocutore.
Quanto al profilo di doglianza sub 1/c), la relativa censura è inammissibile nella misura in cui nel contestare il significato probante attribuito ad una captazione ambientale,
-
quella relativa ad una conversazione intercorsa fra AB CO e lo stesso ricorrente
- sembra sollecitare a questa Corte un'improponibile rilettura del dato probatorio.
Come si è detto, il sindacato di legittimità deve restare limitato al controllo ab extrinseco della motivazione, per verificare se il supporto giustificativo della valutazione di merito sia congruo e corretto. Controllo che, nel caso di specie, ha esito largamente positivo stante l'adeguata giustificazione del convincimento di merito sulla idoneità e conducenza delle risultanze di causa in direzione della prospettazione accusatoria.
Il primo profilo di doglianza che sostanzia il secondo motivo, sopra indicato
B come 2/a), prospetta la questione giuridica della configurabilità del tentativo di omicidio, negli stessi termini sollevati da altri ricorrenti, di talché non resta che richiamare i motivi che hanno indotto questa Corte al rigetto anche con riferimento alla reclamata ipotesi della desistenza volontaria.
Del tutto infondato è il terzo profilo di censura, sopra rubricato 2/c), che dubita della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203/1991, con riferimento al tentato omicidio, posto che il reato è stato commesso pacificamente in contesto e con modalità mafiose, nel perseguimento di finalità strategiche della stessa consorteria e non già ad essa estranee.
Il terzo motivo è privo di fondamento, in quanto la partecipazione dell'imputato al reato di furto aggravato è stata affermata sulla base di risultanze probatorie, motivatamente ritenute idonee, quali le dichiarazioni del RD e le captate conversazioni;
mentre il vincolo della continuazione tra i reati per i quali è stata affermata la responsabilità è stata correttamente negata non potendo ritenersi che gli
39 stessi (associazione per delinquere, omicidio AT e furto aggravato di mucche) fossero espressione di identico disegno criminoso.
Il quarto motivo, riguardante il preteso vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, si pone, invece, in area di inammissibilità riguardando questione di merito in ordine alla quale non manca un'adeguata motivazione sia con riferimento alle ragioni del diniego delle attenuanti generiche sia con riferimento all'entità complessiva della pena irrogata.
Il primo dei motivi aggiunti, che ripropone l'assunto della contraddittorietà motivazionale in ordine all'addebito associativo, è privo di fondamento, in quanto nessuna contraddittorietà o patente illogicità è dato ravvisare nel costrutto giustificativo della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto l'esistenza di validi elementi probatori, in funzione del reato associativo, nell'accertata adesione dell'imputato al gruppo dei dissidenti, che era nato proprio in seno alla consorteria al fine non certo di recidere i legami con essa, come atto di insubordinazione, ma per la conquista del potere mafioso in seno alla stessa aggregazione criminale, previa soppressione del suo reggente.
Il giudizio di infondatezza del secondo dei motivi aggiunti, relativo alla configurabilità del tentativo punibile, è fondato sugli stessi argomenti indicati in precedenza con riferimento ad identica questione sollevata da altri ricorrenti.
Sono privi di fondamento anche i motivi proposti dall'avv. Vitello, con riferimento alla ritenuta configurabilità del tentativo ed all'esclusione della desistenza volontaria, per ragioni identiche a quelle già espresse con riferimento alle stesse questioni agitate da altri ricorrenti. Ad esse si può fare, pertanto, integrale richiamo. 6. Per tutto quanto precede, i ricorsi- -ciascuno globalmente considerato
-devono essere rigettati, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali,
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 maggio 2011.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE eziy A B CancelleriaDepositata in Ca Roma, li z ro
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