Sentenza 5 giugno 1998
Massime • 1
Nel giudizio di appello, il giudice può - d'ufficio - disporre discrezionalmente la rinnovazione del dibattimento quando questa sia "assolutamente necessaria", ossia nel caso in cui si trovi nell'impossibilità di decidere allo stato degli atti. Tale discrezionalità, tuttavia, non è sottratta a controllo, ma è sindacabile, e, per verificare l'esattezza della decisione sul punto, occorre vagliare la motivazione, accertando se, all'interno del quadro probatorio emergente dalla decisione stessa, le argomentazioni adottate risultino mancanti o apodittiche ovvero risultino manifeste contraddizioni, lacune o aporie, o, al contrario, se il giudice di appello era nella oggettiva condizione di decidere allo stato degli atti, dimodoché la rinnovazione non si palesava affatto necessaria. (Nella specie la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva valutato come non necessaria la rinnovazione del dibattimento, ai fini delle indagini in ordine agli estremi dell'attenuante della speciale collaborazione prevista dall'art. 73, comma settimo, del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, perché il ricorrente non aveva proposto appello sulla mancata concessione di tale attenuante nel giudizio di primo grado).
Commentario • 1
- 1. Quando può il giudice fare ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio)?Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 21 febbraio 2024
1 -. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente – denunciando “violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 230/1962, in relazione all'art. 23 della legge n. 56/1987, e degli artt. 1362 e 2697 cod. civ. – censura la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato l'art. 23 cit, che (secondo esso ricorrente) “non ha determinato affatto il capovolgimento del principio generale, secondo il quale il contratto a tempo indeterminato costituisce la regola e l'assunzione a termine l'eccezione, (poichè la previsione ex art. 8 del c.c.n.l. si inserisce nell'ambito delle disposizioni di legge e, precisamente, in quelle di cui all'art. 1 (comma secondo, lettera b) e 3 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/1998, n. 7519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7519 |
| Data del deposito : | 5 giugno 1998 |
Testo completo
composta dai signori Udienza pubblica
Luigi D'ASARO presidente del 5.6.1998
Adolfo DI VIRGINIO consigliere SENTENZA
Antonio S. AGRÒ consigliere N. 854
Francesco IPPOLITO consigliere rel. REGISTRO GENERALE
Stefano BIELLI consigliere N. 5227/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TE AR AN, n. a Poznan (Polonia) il 22.10.1965
avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Trieste in data 22.9.1997;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del cons. F Ippolito;
- udita la requisitoria del Procuratore generale Giuseppe VENEZIANO, che ha concluso per l'inaminissibilità del ricorso per manifesta infondatezza;
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza datata 22.10.1996 il g.i.p. del Tribunale di Tolmezzo condannò sette cittadini polacchi, tra cui TE AR AN, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 commi 1 e 6 e 80 comma 2 d.p.r. n. 309/90 (importazione, trasposto e illecita detenzione di Kg. 4, 382 di eroina, con concentrazione media di principio attivo del 57, 1 %, pari a g. 2. 505, 795). A seguito di appello interposto dal P.M. e dagli imputati, in parziale riforma della prima sentenza, la Corte d'appello di Trieste determinò la pena inflitta allo EK in anni sette di reclusione e L. 40.000.000 di multa.
2. Ricorre il difensore dell'imputato, deducendo, con un primo articolato motivo, mancanza di motivazione sul punto relativo al diniego di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, omessa motivazione sul diniego di rinnovazione del dibattimento, nonché illogicità della motivazione per aver applicato il medesimo trattamento sanzionatorio allo EK ed al coimputato IO, pur risultando il primo incensurato anche nel suo paese di origine, mentre il secondo solo per l'ordinamento italiano. Con altro motivo, il difensore censura anche la conferma da parte del giudice di appello dell'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 d.p.r. cit., preannunciando la presentazione di separati ricorsi sul punto da parte di altri coimputati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Preliminarmente occorre dare atto della regolarità della notifica dell'avviso al difensore per l'odierna udienza. Il nuovo difensore, designato dall'imputato con nomina del giorno 11.2.1998, non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, per cui rimane valida a tutti gli effetti la precedente nomina dell'avv. Maniacco, regolarmente avvisato.
4. In accoglimento della richiesta del Procuratore generale, va adottata declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4.1. È opportuno rilevare subito l'inammissibilità dell'ultimo motivo, ai sensi dell'art. 606 comma 3 c.p.p. per non essere stato dedotto con i motivi di appello (limitati alla richiesta di attenuanti generiche prevalenti e di determinazione della pena nel minimo di edittale). Di un eventuale annullamento della sentenza su tale punto, in preannunciati e separati procedimenti su ricorsi di coimputati, potrà beneficiare lo EK ai sensi dell'art. 587 comma 1 c.p.p., ma ciò non rileva in questa sede.
Parimenti inammissibili risultano gli altri motivi.
4.2. Inammissibile è innanzitutto la censura relativo alla rinnovazione del dibattimento. La richiesta fu tardiva, in quanto proposta a dibattimento e non invece, come richiede l'art. 603.1 c.p.p., "nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'art. 585 comma 4", cosicché nessun obbligo motivazionale aveva la Corte nel rigettare la richiesta.
Quanto alla doglianza relativa alla mancata rinnovazione d'ufficio dell'istruzione dibattimentale ex art. 603.3 c.p.p., va ricordato che trattasi di potere da esercitare solamente nel caso in cui lo stesso giudice d'appello ritenga la rinnovazione "assolutamente necessaria", ossia nel caso in cui egli si trovi nell'impossibilità di decidere allo stato degli atti. Ovviamente non si tratta di discrezionalità sottratta a controllo, ma per verificare la correttezza della decisione del giudice d'appello di non utilizzare tale eccezionale potere va innanzitutto controllata la correttezza della motivazione della sentenza. L'esito positivo di tale verifica, ai sensi dell'art. 606 lett. e c.p.p., implica, infatti, che il giudice d'appello era nella oggettiva condizione di decidere allo stato degli atti e che, pertanto, la rinnovazione non si presentava come "assolutamente necessaria".
Quando invece dal predetto controllo emerga una motivazione mancante o apodittica o apparente ovvero risultino manifeste contraddizioni, lacune o aporie non risolvibili all'interno del quadro probatorio indicato dalla stessa sentenza, possono assumere rilievo le censure in relazione all'esercizio del potere di cui all'art. 603 comma 3 c.p.p.. Nel caso di specie la difesa aveva sollecitato la citazione di un ufficiale di polizia giudiziaria di uno stato estero al fine di verificare l'esito delle indagini conseguenti alla chiamata di correità di un tale "Marek" da parte dell'imputato.
Tale atto istruttorio sarebbe potuto risultare eventualmente necessario per la verifica della sussistenza della circostanza attenuante della speciale collaborazione, prevista dall'art. 73 comma 7 d.p.r. n. 309/90. Ma, a tali fini, la questione si presentava come irrilevante per i giudici di secondo grado, non avendo l'imputato proposto appello sulla mancata concessione della predetta attenuante. Nè alcun rilievo poteva avere in ordine al giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti generiche e contestate aggravanti: avendo, infatti, la Corte triestina -come emerge dalla logica e persuasiva motivazione della sentenza- ritenuto prevalente su ogni altro elemento la gravità del reato commesso dall'imputato e la sua capacità a delinquere, desunta dalla preminenza rispetto ai complici dimostrata dallo EK nella consumazione del fatto, risultava del tutto inutile la ricerca di un (molto eventuale) elemento di condotta successivo al reato che non avrebbe, in ogni caso, avuto idoneità tale da modificare la valutazione del giudice.
4.4. Inammissibile è poi il ricorso là dove, attraverso l'esame degli elementi presi in considerazione dalla sentenza per evidenziare il ruolo preminente dello EK nella vicenda criminosa, sottopone a critica la sussistenza e la consistenza degli indizi valorizzati dai giudici, ritenendoli privi di significato, ambigui e contraddittori. La censura è inammissibile, giacché l'imputato con le sue impugnazioni (a cominciare dall'atto d'appello) non ha mai investito l'affermazione di responsabilità proprio fondata sulla sussistenza e sulla consistenza di quegli indizi, da cui -secondo il motivato apprezzamento del giudice di primo grado, condiviso dalla Corte d'appello, emergeva "il ruolo organizzativo e decisionale, nonché operativo, avendo fornito le auto e il denaro...".
4.5. Ma a prescindere dall'inammissibilità di censure sulla sussistenza e consistenza degli indizi che hanno condotto all'affermata responsabilità penale, manifestamente infondata è la critica alla sentenza nella parte in cui essa, dall'esame di quegli elementi indiziari, trae motivo per evidenziare il ruolo di preminenza tenuto dallo EK (insieme al IO) e, conseguentemente, per negare la prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.
A tal proposito va preliminarmente ribadito che la valutazione in concreto delle varie circostanze eterogenee del reato e il giudizio di bilanciamento imposto dall'art. 69 cod. pen. rientrano nelle più tipiche espressioni del potere discrezionale del giudice di merito.
Per il corretto adempimento dell'obbligo di motivazione sul punto è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nell'art, 133 c.p. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto.
L'esercizio di tale potere è, in questa sede, sindacabile esclusivamente nei ristretti limiti previsti dall'art. 606.1 lett. e c,p.p., che ammette il ricorso per cassazione solamente per la mancanza di motivazione o per la sua manifesta illogicità, che sussiste in presenza di incongruenze logiche manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con altri passaggi argomentativi risultanti dal testo della sentenza. Nulla di tutto ciò è dato riscontrare nel provvedimento impugnato.
Al motivo d'appello, incentrato sulla documentazione relativa al valore e alla qualità di musicista dell'incensurato EK e sulla collaborazione da lui fornita dando indicazioni sul turco "Marek", che aveva fornito lo stupefacente, la Corte triestina correttamente replica che essi sono stati ben presi in considerazione proprio per riconoscere la sussistenza delle attenuanti generiche e che, tuttavia, queste non potevano considerarsi prevalenti sulle due aggravanti contestate (quella relativa al numero dei concorrenti nel reato e quella dell'ingente quantità di stupefacente importato) in relazione alla capacità a delinquere dimostrata dall'imputato con la condotta tenuta nella vicenda criminosa, valutata come preminente (unitamente al IO) rispetta a quella degli altri complici, semplici esecutori di ordini e disposizioni. Tale valutazione i giudici di merito (di primo grado e di appello, cosicché le due motivazioni possono ben integrarsi tra loro) traggono soprattutto dal messaggio lasciato dallo EK al complice IO "di tenersi pronti" (logicamente e plausibilmente interpretato con chiaro riferimento all'appuntamento fissato per la consegna della merce illecita), a seguito del quale erano cominciare le operazioni di estrazione della droga dall'autovettura con cui era stata occultata e trasportata.
Nè miglior sorte merita la censura relativa alla parità di trattamento dello Zitiek e del IO, nonostante i precedenti penali di quest'ultimo, giacché i giudici hanno evidenziato il ruolo decisivo (ed unico) di finanziatore dello Zitiek.
5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali, nonché alla pena pecuniaria di L. 1.000.000, ritenuta adeguata in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare le spese processuali e a versare la somma di L. 1.000.000 (un milione) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria 24 giugno 1998