Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/06/1996, n. 16
CASS
Sentenza 19 giugno 1996

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime5

Ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica.

Ai sensi della normativa contenuta nel D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 (come modificato dal D.L.G. 7 dicembre 1993, n. 517), recante disposizioni di riordino della disciplina in materia sanitaria, ed in particolare con riferimento alle attribuzioni conferitegli dall'art. 3 del medesimo decreto, il direttore generale dell'Unità sanitaria locale è investito di tutti i poteri di gestione e di controllo ed è pertanto costituito garante della complessiva correttezza dell'azione amministrativa riferibile all'ente che dirige, sicché, ove abbia notizia che nello svolgimento di questa siano compiute attività illecite, incombe su di lui il dovere di inibirle ed impedire la commissione di reati, dei quali, nell'ipotesi di omesso esercizio dei poteri di accertamento e sanzione spettantigli, è chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 40, secondo comma, cod. pen..

Al giudice per le indagini preliminari, in sede di applicazione della misura cautelare ai sensi dell'art. 292 cod. proc. pen., ed al tribunale, in sede di riesame o di appello ai sensi degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., è consentito modificare la qualificazione giuridica data dal pubblico ministero al fatto per cui si procede. (Nell'occasione la Corte, premesso che, in applicazione del principio di legalità, al giudice è consentito sempre - e quindi anche nell'udienza preliminare - attribuire la corretta qualificazione giuridica al fatto descritto nell'imputazione, senza che ciò incida sull'autonomo potere di iniziativa del pubblico ministero, che rileva esclusivamente sotto il diverso profilo dell'immutabilità della formulazione del fatto inteso come accadimento materiale, ha altresì precisato come la predetta facoltà spetti al tribunale anche in sede di riesame o di appello avverso le misure cautelari adottate, successivamente al rinvio a giudizio, dagli organi competenti a provvedere "de libertate" ai sensi degli artt. 279 cod. proc. pen. e 91 disp. att. cod. proc. pen., fermo restando che pure in tali ipotesi l'eventuale correzione del "nomen iuris" non può avere effetti oltre il procedimento incidentale).

Con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.

I rimedi del riesame e dell'appello dinanzi al "Tribunale della libertà" sono esperibili contro tutti i provvedimenti cautelari comunque adottati da qualsiasi giudice, sia nella fase delle indagini preliminari, sia in quelle successive.

Commentari43

Mostra tutto (43)
  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

  • 2Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

    Sommario: 1. Introduzione: l'usura bancaria, criteri e responsabilità disposti dalla Cassazione - 2. Il delitto d'usura: struttura del reato e termini di prescrizione - 3. La pronuncia della Cassazione Penale: l'elemento oggettivo e soggettivo del reato d'usura - 4. Decreto ingiuntivo e rischio d'usura - 5. L'individuazione degli interessi e competenze debordanti le soglie d'usura - 6. La scelta della formula di calcolo per la verifica del rispetto della soglia d'usura - 7. Decreto ingiuntivo: depurazione dell'illecito penale e civile - In appendice: Cass. II Sez. Pen. del 23/11-19/12/2011 n. 46669. 1. Introduzione: l'usura bancaria, criteri e responsabilità disposti dalla Cassazione Con …

     Leggi di più…

  • 3L’imputazione “chiusa” impone l’applicazione della legge più favorevole se non è provata la permanenza dell’associazione oltre la data indicata (Cass. pen. n.…
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 giugno 2025

    Premessa La sentenza n. 38752/2024 della Seconda Sezione penale della Cassazione affronta una questione di diritto penale sostanziale di grande rilievo sistematico: l'individuazione del “tempus commissi delicti” nei reati associativi di stampo mafioso ex art. 416-bis c.p., ai fini dell'applicazione della lex mitior, in presenza di un'imputazione formulata in forma "chiusa". L'ordinanza di rinvio parziale si inserisce nel solco di un dibattito giurisprudenziale delicato, che concerne il rapporto tra contestazione, prova del fatto e principio di legalità in materia penale. 1. Il fatto processuale Nel procedimento de quo, numerosi imputati erano stati condannati per partecipazione ad …

     Leggi di più…

  • 4Lesioni, atti persecutori e violenza sessuale: la Corte ribadisce i confini della procedibilità d’ufficio (Cass. Pen. n. 31853/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2025

    Il ricorso è fondato. 1. Giova alla migliore comprensione dei motivi del ricorso una sintetica ricostruzione degli essenziali snodi procedimentali. Con ordinanza del 9 dicembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania applicava a G. la misura degli arresti domiciliari. 1.1. Il procedimento a suo carico era nato in forza della denuncia presentata il 15 novembre 2024 dalla parte offesa, G. M. che, spaventata e piena di lividi (in tal senso le fotografie scattate in quella sede dal personale di Polizia Giudiziaria che, peraltro, direttamente constatava lo stato di prostrazione della ragazza oltre che la contestuale ricezione, da parte della stessa, di …

     Leggi di più…

  • 5RICORSO PER CASSAZIONE: REQUISITI GIUSTIFICATIVI DELLA DECISIONE.
    Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Mostra tutto (43)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/06/1996, n. 16
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16
Data del deposito : 19 giugno 1996

Testo completo