Sentenza 19 giugno 1996
Massime • 5
Ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica.
Ai sensi della normativa contenuta nel D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 (come modificato dal D.L.G. 7 dicembre 1993, n. 517), recante disposizioni di riordino della disciplina in materia sanitaria, ed in particolare con riferimento alle attribuzioni conferitegli dall'art. 3 del medesimo decreto, il direttore generale dell'Unità sanitaria locale è investito di tutti i poteri di gestione e di controllo ed è pertanto costituito garante della complessiva correttezza dell'azione amministrativa riferibile all'ente che dirige, sicché, ove abbia notizia che nello svolgimento di questa siano compiute attività illecite, incombe su di lui il dovere di inibirle ed impedire la commissione di reati, dei quali, nell'ipotesi di omesso esercizio dei poteri di accertamento e sanzione spettantigli, è chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 40, secondo comma, cod. pen..
Al giudice per le indagini preliminari, in sede di applicazione della misura cautelare ai sensi dell'art. 292 cod. proc. pen., ed al tribunale, in sede di riesame o di appello ai sensi degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., è consentito modificare la qualificazione giuridica data dal pubblico ministero al fatto per cui si procede. (Nell'occasione la Corte, premesso che, in applicazione del principio di legalità, al giudice è consentito sempre - e quindi anche nell'udienza preliminare - attribuire la corretta qualificazione giuridica al fatto descritto nell'imputazione, senza che ciò incida sull'autonomo potere di iniziativa del pubblico ministero, che rileva esclusivamente sotto il diverso profilo dell'immutabilità della formulazione del fatto inteso come accadimento materiale, ha altresì precisato come la predetta facoltà spetti al tribunale anche in sede di riesame o di appello avverso le misure cautelari adottate, successivamente al rinvio a giudizio, dagli organi competenti a provvedere "de libertate" ai sensi degli artt. 279 cod. proc. pen. e 91 disp. att. cod. proc. pen., fermo restando che pure in tali ipotesi l'eventuale correzione del "nomen iuris" non può avere effetti oltre il procedimento incidentale).
Con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.
I rimedi del riesame e dell'appello dinanzi al "Tribunale della libertà" sono esperibili contro tutti i provvedimenti cautelari comunque adottati da qualsiasi giudice, sia nella fase delle indagini preliminari, sia in quelle successive.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/06/1996, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 19 giugno 1996 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Piero Callà Presidente R.G.N.
Dott. SC Simeone Componente 36854/95
Dott. Pasquale Trojano "
Dott. Nicola Marvulli "
Dott. Giovanni Pioletti "
Dott. Mariano Battisti "
Dott. Giuseppe Cosentino "
Dott. Giovanni Silvestri "
Dott. Adalberto Albamonte (Rel.) "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da Di SC NO n. il 3.1.1952 a Cellino SI (TE);
avverso l'ordinanza del tribunale di Teramo in data 18 ottobre 1995;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mariano BATTISTI Udite le conclusioni del P.M. con le quali chiede l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata;
Udito il difensore avv. Patrizio SPINELLI del foro di Roma che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il dr. Gabriele MA, medico specializzato in Medicina del lavoro, denunciava all'autorità giudiziaria di Teramo che, presso il servizio di medicina legale e del lavoro della U.S.L di Sant'Omero, si era determinata una situazione di grave illegalità dovuta al comportamento del rettore del servizio di Medicina legale e del lavoro, dr. Antonio Bianucci, il quale, avvalendosi della sua posizione funzionale e della col1aborazione di ufficiali di p.g. addetti alle visite e ai controlli ispettivi, imponeva, come medici di fabbrica, con una serie di indebite pressioni nei confronti degli imprenditori della Val Vibrata, determinati sanitari compiacenti ed indirizzava sistematicamente le imprese, per l'attività di rilevazione fonometrica, alla società "Atena Service", facente capo alla moglie, NE AN.
2 - Il pubblico ministero presso il tribunale di Teramo, dopo avere proceduto all'esame di persone informate sui fatti e dopo avere esaminato il contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali, chiedeva al g.i.p. la applicazione di misure coercitive e interdittive nei confronti del AN e della moglie di questi, di alcuni Ufficiali di p.g. addetti ai controlli e di alcuni medici, ritenendo configurabile il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di concussione, falso, peculato e truffa ai danni dello Stato.
3 - Il con ordinanza del 12 settembre 1995, accoglieva pressoché integralmente le richieste del p.m., osservando, tra l'altro, che "il AN, per il tramite dei suoi collaboratori, operava in modo sistematico al fine di fare intendere in maniera del tutto chiara ai titolari di imprese - che non volessero avere fastidi, subendo verifiche continue con l'adozione di prescrizioni esorbitanti e non giustificate - che dovevano rivolgersi a determinati medici, indicati nominalmente, e alla 'Atena Service'.., al punto di denigrare in modo esplicito l'opera di qualsiasi altro sanitario non gradito al gruppo".
4 - Negli atti processuali ricorreva più volte il nome del dott. Di SC, Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. di Teramo. Il pubblico ministero, acquisite ulteriori informazioni e sentito lo stesso Di SC, chiedeva al g.i.p. che applicasse a quest'ultimo la misura della sospensione dall'esercizio della pubblica funzione di Direttore Generale dell'Azienda, stimando che sussistessero gravi indizi che il Di SC fosse rimasto dolosamente inerte nonostante gli fosse nota, per essergli stata rappresentata da più parti, la illiceità dell'operato del AN e ritenendo, quindi, che fossero ipotizzabili, a carico dell'indagato, i reati di cui agli articoli, 81, comma secondo, 328, comma primo, 61, n. 9, 378.c.p. e che ricorressero le esigenze cautelari di cui all'articolo 274, lettera c), c.p.p.. Il p.m. contestava, in particolare, che il Di SC, "in qualità di Direttore Generale dell'Azienda U.S.L., aveva rifiutato indebitamente il compimento di atti inerenti il suo ufficio che, per ragioni di sanità, dovevano essere compiuti senza ritardo" e che, "pur essendo stato reso edotto dello stato di assoluta illegalità creatosi presso il servizio di medicina legale e del lavoro della U.S.L. n. 8 di Sant'Omero, aveva rifiutato sistematicamente atti di ripristino della legalità violata giustificando, anzi, con argomentazioni di comodo, di volta in volta, l'operato dei Pubblici Ufficiali responsabili degli illeciti predetti".
5 - Il g.i.p., con ordinanza del 29 settembre 1995, osservato che quelle prospettate dal p.m. non potevano considerarsi "ragioni di sanità", sicché era da escludere che potesse ravvisarsi il reato di cui all'articolo 1728 c.p., rigettava a richiesta, sottolineando la necessità di verificare approfonditamente la sussistenza dell'elemento psicologico del reato e rilevando che, ove provato, il comportamento omissivo, avendo determinato la prosecuzione di un'attività criminosa in itinere su cui vi era obbligo di intervento con l'esercizio dei poteri autoritativi, avrebbe potuto condurre alla contestazione al Di SC del concorso, per omissione, nei delitti posti in essere dal AN, ai sensi dell'articolo 40, comma secondo, c.p.. 6 - Il p.m. proponeva appello e, sul presupposto che gli atti fossero senz'altro nel senso dei gravi indizi di colpevolezza per i reati indicati nella richiesta, insisteva per la misura interdittiva.
7 - Il tribunale, di cui agli articoli 310 e 309 C.P.P., riesaminava gli atti e, convinto che la interpretazione degli stessi conducesse alle conclusioni cui era pervenuto il p.m., applicava la misura, previa diversa qualificazione giuridica de1 fatto, nel quale ravvisava il concorso, mediante omissione, del Di SC nei reati contestati al AN.
8 - il difensore ricorreva per cassazione, eccependo, con il primo motivo, che il tribunale aveva errato nel ritenere possibile, in tema di misure cautelari personali e, per di più, in sede di appello, una diversa qualificazione giuridica del fatto.
9 - La II sezione, ponendo in risalto che, sul punto, v'è contrasto nella giurisprudenza della corte di cassazione, con ordinanza del 29 gennaio 1996, rimetteva il ricorso alle sezioni unite, alle quali il primo presidente aggiunto lo assegnava.
10 - Il difensore chiede l'annullamento del provvedimento impugnato con i seguenti i motivi.
I - Denuncia, con il primo, "violazione dell'articolo 310 c.p.p. e violazione dell'articolo 278 C.P.P.". È corretto - sostiene - l'indirizzo giurisprudenziale che esclude che il tribunale, in sede di riesame o in sede di appello, possa procedere ad una diversa qualificazione giuridica del fatto. a - Il principio "iura novit curia" non ha, infatti, la portata assoluta e generale voluta dal provvedimento impugnato, se è vero - come dimostrano gli articoli 423, per l'udienza preliminare, 521 per l'udienza dibattimentale e 597, comma 2, lettera a), c.p.p. per il processo di appello - che il legislatore, quando ha voluto affermarlo, lo ha fatto espressamente e analiticamente. b - In tema di misure cautelari, poi, deve farsi esclusivo riferimento, per applicarle, ai criteri generali dettati dall'articolo 278 c.p.p., il quale vuole che, agli effetti della applicazione delle misure, si abbia riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato.
II - Lamenta, con il secondo motivo, "violazione degli articoli 309, 310, 323, 521, 604 c.p.p., per avere il tribunale, in contrasto con la dichiarata intenzione di operare soltanto una diversa qualificazione giuridica del fatto, modificato il fatto contestato dal pubblico ministero".
III - Denuncia, con il terzo motivo, "violazione e falsa applicazione degli articoli 309, 310 e 604 c.p.p., per avere acquisito il tribunale le ulteriori indagini svolte dal p.m. dopo la proposizione dell'appello", acquisizione che non è possibile "perché - obietta - l'articolo 310 c.p.p. richiama, dell'articolo 309, soltanto le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 7 e non quella del comma 9 che consente di annullare, riformare o confermare l'ordinanza oggetto del riesame anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza".
IV - Lamenta, con il quarto motivo, "violazione dell'articolo 273 c.p.p.-, violazione e falsa applicazione dell'articolo 40 c.p.,
mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto". a - Nel caso in esame - rileva, tra l'altro - "il concorso mediante omissione non è configurabile perché il Di SC non era titolare di quella specifica posizione di garanzia che l'articolo 40 c.p. richiede perché possa dirsi che non impedire l'evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire significa cagionarlo". b - Appaiono, poi, assolutamente inconsistenti gli elementi sulla base dei quali è stato ritenuto che il Di SC avesse avuto conoscenza della specifica attività concussoria del AN;
la interpretazione che di quegli elementi ha dato il tribunale è manifestamente illogica.
V - Denuncia, con il quinto motivo, "violazione dell'articolo 274, lettera e), c.p.p. e manifesta illogicità e mancanza di motivazione".
Il tribunale - deduce - non ha motivato la parte del provvedimento relativa alle esigenze cautelari, nella quale si è limitato a richiamarsi alla gravità del fatto, senza tenere conto della personalità dell'indagato, incensurato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A - Il primo motivo è infondato.
I. - Come ricordano il tribunale e la ordinanza di rimessione, sul tema, se, nell'ambito delle misure cautelari personali, il tribunale, in sede di riesame o di appello sa diversamente qualificare il fatto contestato, v'è contrasto nella giurisprudenza della corte di cassazione.
Questa, infatti, se, in alcune pronunce, ha affermato il principio secondo il quale nel corso delle indagini preliminari - e, quindi, sia dinanzi al g.i.p., sia dinanzi al tribunale, in sede di riesame o di appello, ex articoli 309 e 310 c.p.p. - non è possibile che si dia al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella attribuitagli dal p.m. nella richiesta della misura, in altre ha detto che anche in sede di indagini preliminari è consentito al giudice di dare al fatto una diversa definizione o qualificazione giuridica.
I - Secondo il primo indirizzo, (Cass. 24 settembre 1994, n. 2250;
7 aprile 1994, n. 1188; 30 febbraio 1994, n. 4504; 19 maggio 1992, n. 1455, ecc.) "la modifica della contestazione, mossa dal p.m., esula dai poteri del g.i.p. o del tribunale del riesame in quanto solo in sede di udienza preliminare l'articolo 423 c.p.p. consente di attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella indicata nella richiesta di rinvio a giudizio del P.M., mentre siffatta facoltà è preclusa nella fase delle indagini preliminari e in particolare in tema di misure cautelari, dovendosi fare esclusivo riferimento ai criteri dettati dall'articolo 278 c.p.p.", norma, quest'ultima, alla quale, come si è visto, lo stesso ricorrente ancora, in parte, la propria censura.
Si è anche detto, su questo versante, (Cass. 23 febbraio 1994, n. 2826), che "neppure nell'udienza preliminare sarebbe consentita la diversa qualificazione giuridica del fatto, non avendo conferito il codice al giudice della stessa un autonomo potere correttivo analogo a quello che l'articolo 521, comma 1, attribuisce, con la sentenza, al giudice del dibattimento".
Si è precisato, inoltre, (Cass. 15 giugno 1992., n. 2355) che "il procedimento incidentale che svolge davanti al tribunale della libertà non può mai trasformarsi in un accertamento preventivo ordine all'esatta configurazione - in concreto e per gli aspetti già verificati o da verificare del reato che forma oggetto del procedimento principale, non essendo consentito interferire sviluppo della istruzione probatoria".
II - L'opposto indirizzo (Cass. n. 32154 del 1995; 22 settembre 1993, n. 2298; 18 luglio 1990, n. 1534; 5 aprile 1990, n. 644) ritiene, invece, che "in un ordinamento fondato sul principio di legalità, il potere del giudice di definire correttamente il fatto sul quale è chiamato a pronunciarsi è connaturale - ed è la tesi del provvedimento impugnato - allo stesso esercizio della giurisdizione, la quale non tollera limitazioni, in ordine all'inquadramento giuridico dei fatti sottopostigli, derivanti dalla richiesta delle parti", sicché "il giudice dell'udienza preliminare, pur in mancanza di specifica previsione, può modificare la qualificazione giuridica - del fatto in relazione al quale il p.m. ha richiesto il rinvio a giudizio".
Questo potere può essere esercitato, e anche in sede di appello, pure nel procedimento in cui si discute delle misure cautelari (Cass. 7 gennaio 1994, n. 4839) e trova, in questo caso, la sua giustificazione nel fatto che, "prima della chiusura delle indagini preliminari, manca una imputazione in senso tecnico, potendosi al più parlare di addebiti, provvisori".
Questo potere, infine, il quale, si ricorda in queste sentenze, era costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza formatasi nella vigenza del codice abrogato - ha, nell'ambito delle misure cautelari, i limiti propri del carattere incidentale del procedimento, per cui "la modificazione della imputazione non può avere rilievo se non all'interno del procedimento stesso e incidere solo sul regime della libertà personale" (Cass. 27 febbraio 1995, n. 5579; 1 dicembre 1994, n. 2297; 5 febbraio 1991, n. 4214; 26 ottobre 1993, 1256).
2 - Queste sezioni unite ritengono di dovere fare proprio questo secondo indirizzo con la seguente premessa metodologica: è indispensabile esaminare il problema anche per quel che riguarda la udienza preliminare e ciò perché solo, il dettagliato esame di alcune norme previste per questa fase consente di cogliere a pieno che la norma dell'articolo 521 c.p.p. è espressione di un potere generale del giudice/terzo che va ben al di là del dibattimento. I - È vero, anzitutto, che la giurisprudenza di questa suprema corte, nell'interessarsi del problema a seguito dell'entrata in vigore della L. 12 agosto 1982, n. 532, - la quale, tra l'altro, aveva attribuito al c.d. tribunale della libertà la competenza sulla richiesta di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà - non ha avuto dubbi che "rientrasse nei poteri del tribunale della libertà, in sede di riesame del mandato di cattura, e senza pregiudizio per l'ulteriore corso della istruttoria - il problema dei limiti di questo potere è stato immediatamente messo a fuoco - modificare l'imputazione" (Cass. 21 ottobre 1983, p.m. c. Filippi), "accertare, ai fini del provvedimento sulla libertà personale, la corrispondenza tra fattispecie concreta e fattispecie astratta" (Cass. 12 ottobre 1983, Caruso). II - La dottrina, poi, che si è occupata del tema una volta entrato in vigore l'attuale codice di rito, è, prevalentemente, nel senso del potere del giudice di dare al fatto, per il quale si richiede la misura, una diversa definizione o qualificazione giuridica, ai limitati fini dell'emanando provvedimento, come tutti gli autori puntualizzano pur nella diversità delle ragioni, addotte per concludere per la sussistenza di questo autonomo potere del giudice. III - Queste sezioni unite, infine, nella sentenza 11 novembre 1994, n. 20, hanno già affermato, sia pure con riferimento al sindacato del giudice del riesame in tema di sequestro probatorio, che "la legittimità del sequestro del corpo del reato può essere delibata, sia pure in linea astratta, solamente in correlazione ai fatti posti a fondamento del provvedimento, non potendosi prescindere dal riferimento alla situazione risultante dagli elementi fattuali che l'accusa ha reputato giustificativi della misura, ferma restando la possibilità per il giudice del riesame di mutarne la qualificazione giuridica e adottare un differente 'nomen iuris', enucleando un'ipotesi di reato diversa da quella delineata nel provvedimento. IV - Ciò premesso, le ragioni che portano a condividere il secondo indirizzo, proprio della giurisprudenza formatasi sotto l'abrogato codice di rito, confortato dalla dottrina che si è interessata del tema nel vigente codice e condiviso da queste sezioni unite, sono le seguenti :
a - Autorevole dottrina, nel trattare, vigendo l'abrogato codice di rito, il tema "della prima formulazione, formulazioni successive e modificazioni dell'accusa", aveva detto che, circa le possibili modificazioni dell'accusa, occorre distinguere a seconda che riguardino la materiale consistenza dei fatti addebitati oppure la loro qualificazione giuridica, vale a dire il titolo del reato e aveva precisato che "alle modifiche del secondo tipo si può sempre provvedere, sia nella istruzione, sia nel giudizio, anche ad iniziativa del giudice.
Era dello stesso avviso altra autorevole voce della dottrina, secondo la quale "il codice attuale dice espressamente che il giudice del dibattimento può dare al fatto una definizione giuridica diversa .... e la stessa regola vale, a maggior ragione, per la fase istruttoria, dove l'immanente provvisorietà del tema di fatto comporta anche l'instabilità della sua configurazione giuridica, sicché, se questo profilo, in ogni momento processuale e quale che sia l'atto in cui è fissato, può essere senz'altro modificato dal giudice con il solo limite della competenza, vuol dire che non contribuisce in alcun modo a definire i limiti vincolativi e preclusivi del thema decidendum.
Come si è visto, la giurisprudenza, formatasi dopo l'entrata in vigore della l. n.532/1982, non ha mai dubitato di poter affermare, anche alla luce di questi insegnamenti, che il tribunale della libertà potesse, ai limitati fini della misura, attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica.
b - Le espressioni usate da quelle voci della dottrina - "qualificazione giuridica del fatto sempre modificabile anche ad iniziativa del giudice", qualificazione giuridica modificabile dal giudice in ogni momento del processo e quale che sia l'atto in cui è fissata -, ancorate all'unico dato di diritto positivo costituito dall'articolo 477 dell'abrogato c.p.p. - con puntualizzazione che, a maggior ragione, si sarebbe potuta dare al fatto una diversa qualificazione giuridica nelle fasi precedenti, nelle quali l'immanente provvisorietà del tema di fatto comporta anche l'instabilità della sua configurazione giuridica - sono tali da portare a riconoscere, come si sostiene da chi, nel vigente codice, si è interessato del tema. che "nel nuovo codice - nel, quale il dato di diritto positivo, ancora unico, è rappresentato dal ricordato artico1o 521, comma 1, c.p.p. formulato così come era formulato l'articolo 477 del precedente codice - si deve pervenire, mutatis mutandis ad identica conclusione.
Il valore, o principio, che sorregge quelle espressioni è quello, affermato in alcune sentenze dinanzi citate e nella stessa ordinanza impugnata, che vuole che sia indefettibile funzione della giurisdizione accertare se la fattispecie concreta sia sussumibile nella fattispecie astratta ipotizzata che sia indefettibile corollario dello ius dicere accertare che fatto e schema legale coincidano e, dunque, modificare, se occorre, la qualificazione giuridica del fatto prospettata dal p.m. riconducendo, così, la fattispecie concreata, anche se a determinati limitati fini, nello schema legale che le è proprio.
C - Questa conclusione, però, è contrastata, sostenendosi, tra l'altro, che, nel vigente codice, nell'udienza preliminare, la norma dell'articolo 423 c.p.p. la cui rubrica preannuncia che la norma si interessa della modificazione della imputazione riserva al solo pubblico ministero il potere di effettuare questa modificazione e affermandosi che, del resto, la direttiva 52/2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, esigeva che il codice prevedesse "il potere del giudice di pronunciare decreto che dispone il giudizio, enunciando l'imputazione formulata dal pubblico ministero". d - Ma, a ben vedere, il testo dell'articolo 423 si interessa del fatto - riservando al P.M. la possibilità di contestarne la modificazione, se, come prevede il comma 1, il fatto è diverso, e richiedendo la autorizzazione del giudice perché il P.M. possa contestarla se, ai sensi del comma 2, il fatto è nuovo, senza che il giudice abbia il potere discrezionale di negare l'autorizzazione una volta acquisito il consenso dell'imputato, intendendo per fatto un dato empirico, fenomenico, un dato della realtà, un accadimento, un episodio della vita umana, cioè la fattispecie concreta e non la fattispecie astratta e non, se si vuole, lo schema legale nel quale collocare quell'episodio della vita umana.
e - La norma in questione, in altri termini, stabilisce, nel comma 1, che soltanto al pubblico ministero spetta rilevare e contestare che il fatto è empiricamente diverso da quello descritto nel capo di imputazione, rilevare, cioè, che i connotati essenziali dell'elemento materiale non sono quelli che si leggono nella imputazione (Cass. 16 novembre 1987, Ravaioli;
30 gennaio 1967, Invernizzi;
17 febbraio 1967, Zambello) o che il fatto è, rispetto a quello delineato nella imputazione empiricamente più ricco e, quindi, pur sempre diverso ed è il caso della circostanza aggravante, anch'esso previsto, nel comma 1 dell'articolo 423 c.p.p., come uno dei casi in cui è possibile la modificazione della imputazione.
La norma dispone, inoltre, sempre nel comma 1, che solo il pubblico ministero può rilevare e contestare sia che la condotta - azione od omissione - ha leso, contestualmente, altri beni oltre a quelli descritti nel capo di imputazione e, dunque, che la condotta è, in un certo senso, più di quanto ritenuto, sia che, oltre la condotta o le condotte di cui alla imputazione, altra o altre condotte - altre azioni od omissioni e, di ancora una volta un quid pluris rispetto a quanto contestato - sono state poste in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso sono, queste, le due ipotesi di connessione di cui all'articolo 12, lettera b), c.p.p., richiamato dall'articolo 423, comma 1, come uno dei tre casi in cui è possibile la modificazione della imputazione.
f - La norma dice, poi, nel comma 2, che soltanto al pubblico ministero compete rilevare e contestare, se v'è il consenso dell'imputato, il fatto nuovo, che è il fatto che non sostituisce, come quello diverso, il fatto contestato, ma che si aggiunge quale ulteriore ipotesi di accusa (Cass., 16 novembre 1987, Ravaioli), purché non si tratti di reato connesso ai sensi dell'articolo 12, lettera b), c.p.p., il quale rientra, come si e appena visto.
nella disciplina dell'articolo 423, comma 1, c.p.p. g - La norma, come si vede, pur non escludendo certo, che l'iniziativa di dare una diversa qualificazione giuridica al fatto possa muovere dal p.m., si interessa esclusivamente del fatto come episodio della vita umana o perché se ne constati la diversità nel senso già precisato o perché se ne rilevi una maggiore ricchezza o perché risulti che a quell'episodio, a quel fatto, se ne debbono aggiungere altri, sicché affermare che il giudice dell'udienza preliminare non possa dare al fatto una diversa qualificazione giuridica sul presupposto che la norma in questione attribuisce soltanto al p.m. anche questo potere, significa affermare cosa non rispondente al vero: la norma, infatti, conferisce al p.m., e soltanto al p.m., il potere di modificare il fatto, sicché il p.m. è esclusivo dominus del fatto come fattispecie concreta, ma non anche esclusivo dominus del fatto come fattispecie astratta..
h - D'altro canto, è proprio la norma dell'articolo 521, il cui primo comma prevede che il giudice possa dare al fatto, con la sentenza, una diversa qualificazione giuridica, che permette di cogliere con esattezza che la qualificazione giuridica del fatto è cosa ben diversa dal fatto, dalla fattispecie concreta. i - L'articolo 521 è, come è noto, l'ultimo di una serie di articoli - che iniziano dal 516 - nei quali il legislatore si preoccupa di dettare le regole, da osservarsi nel dibattimento, nel caso in cui il fatto risulti diverso - articolo 516 -, nel caso in cui emergano un reato connesso o una circostanza aggravante - articolo 517 - e nel caso - articolo 518 - in cui risulti un fatto nuovo, casi che corrispondono a quelli descritti nell'articolo 423 c.p.p.. 1 - Il codice, dopo avere dettato, per queste evenienze, la opportuna disciplina - contestazione della imputazione o, per il fatto nuovo, possibilità della contestazione, condizionata, oltre che dal consenso dell'imputato, anche dal fatto che non derivi pregiudizi per la speditezza del processo - si preoccupa, nell'articolo 521, di enunciare il principio della correlazione tra l'imputazione e la sentenza, stabilendo, nel comma 2, che "il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al p.m., e accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518, comma 2 e precisando, nello stesso tempo, nel comma 1, che "nella sentenza il dice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata, perché il fatto non ecceda la sua competenza".
Questa precisazione sta a significare che la definizione giuridica del fatto non è il fatto e che "modificare la definizione giuridica del fatto non solo non significa modificare il fatto, ma non significa neppure modificare la imputazione, se è vero sia che la correlazione tra la imputazione e la sentenza resta in tutta la sua pienezza anche se viene data al fatto una diversa qualificazione giuridica, sia che, come si è visto, la norma dell'articolo 423, se nella rubrica parla di modificazione della imputazione, nel testo si interessa esclusivamente della modificazione del fatto come accadimento come fattispecie concreta, nel testo identifica la modificazione della imputazione con la modificazione del fatto". m - Se dare una diversa qualificazione del fatto vuol dire accertare che la fattispecie astratta, sotto la quale deve essere ricondotta la fattispecie concreta, è altra da quella ipotizzata;
se, dunque, dare una diversa qualificazione giuridica del fatto vuol dire, in ultima analisi applicare esattamente la legge, vuol dire ius dicerie, non può non riconoscersi, come ritengono numerose voci della dottrina, che nella udienza preliminare debba farsi luogo all'applicazione analogica della norma dell'articolo 521 c.p.p.., in quanto norma che esprime un valore che non può non essere di portata generale.
È innegabile, infatti, come si osserva da queste voci, che il principio di legalità, sul quale è fondato il nostro ordinamento, debba valere per ogni momento del processo, sicché anche nella udienza preliminare v'è la esigenza della corretta applicazione della legge, correttezza che consiste nel rispetto delle norme dettate per l'accertamento della fondatezza del fatto, nel rispetto delle norme previste per contestare la diversità o la novità del fatto e nell'assicurare, anche con il contributo del giudice la corretta qualificazione giuridica del fatto, nel caso in cui il giudice si renda conto che la fattispecie astratta ipotizzata non è quella che la legge prevede per quel fatto, e la corregga: il giudice nel fare ciò, non ne pone alcun limite all'esercizio dell'azione penale e all'autonomia dei poteri del p.m. n - La direttiva 52/2 della legge delega finisc, allora, per avere un valore diverso da quello che si sostiene debba esserle attribuito. Se la modificazione della definizione giuridica del fatto non è modificazione della imputazione, deve dirsi che "la imputazione formulata dal p.m.", che, secondo la direttiva, deve essere enunciata nel decreto che dispone il giudizio, altro non è se non la formulazione del fatto così come descritta dal p.m. originariamente o a seguito delle modificazione previste nell'articolo 423 c.p.p.. Questa formulazione deve essere accompagnata, è vero, - lo richiede l'articolo 417 c.p.p. - dalla indicazione dei relativi articoli di legge;
ma, siffatta indicazione, non toccando, appunto, il fatto, essendo attinente alla fattispecie astratta e non a quella concreta, non incidendo sull'esercizio dell'azione penale o sui diritti della difesa, come si argomenta dall'articolo 521 c.p.p., può ben essere modificata dal giudice senza che ciò implichi che il giudice non enunci la imputazione formulata dal p.m..
o - Una voce della dottrina è dell'avviso che "è pacifico che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 347 dell'11-15 luglio 1991, il giudice della udienza preliminare possa dare al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella ad esso attribuita dal pubblico ministero".
In realtà, dallo stesso testo della sentenza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato infondata, in riferimento agli articoli 25, comma 1, e 101, comma 2, Cost..., la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 429 c.p.p., nella parte in cui, raccordato agli articoli 417, comma 1, lettera b), e 423 c.p.p., non consentirebbe al giudice dell'udienza preliminare di dare al fatto un definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione formulata dal p.m. - risulta che "la questione, in quanto deve essere esaminata nei limiti della sua rilevanza nel giudizio principale, non involge il più generale quesito se il giudice dell'udienza preliminare possa dare al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella formulata dal pubblico ministero, bensì quello, più circoscritto, se egli possa dichiarare la propria incompetenza qualora questa consegna a tale diversa qualificazione".
E, sul punto, la sentenza in esame dice che "tra le cause, 'facilmente ricavabili dal sistemà, che possono produrre una situazione di incompetenza nel corso della udienza preliminare, la relazione al progetto preliminare annovera espressamente 'la diversa definizione giuridica del fatto', data dal giudice dell'udienza preliminare, sicché "non può dubitarsi che, ai fini della dichiarazione di incompetenza, a questi spetti tale potere". La parte di vero, contenuta, almeno implicitamente, nel rilievo, sopra riportato, della dottrina è che la relazione al progetto preliminare non dubita che il giudice, nell'udienza preliminare, possa dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, anche se della possibilità di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica - che si dice essere una delle cause, facilmente ricavabili dal sistema, che possono produrre una situazione di incompetenza nel corso della udienza preliminare - si parla, in quel passo della relazione, soltanto come di una delle ipotizzabili premesse dalle quali potrebbe scaturire la declaratoria di incompetenza.
È, invero, da sottolineare che la dichiarazione di incompetenza è soltanto un posterius, un effetto, uno dei possibili effetti, di quel prius che è la possibilità di dare al fatto una diversa definizione giuridica ed è davvero difficile ritenere che al giudice sia attribuito un potere condizionato, sottoposto alla condizione della dichiarazione di incompetenza sicché, se per caso l'incompetenza non ne derivasse, il giudice dovrebbe astenersi dall'attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica. La norma dell'articolo 22, comma 3, c.p.p. prevede che il giudice possa riconoscere la propria incompetenza "per qualsiasi causa" e, dunque, anche per avere dato al fatto una diversa qualificazione giuridica, ché per "qualsiasi causa" altro non può intendersi che la totalità delle cause legittime, corrispondenti all'esercizio di poteri altrettanto e sempre legittimi.
Del resto, è non poco sintomatico che la relazione elenchi come altri casi, che possono determinare la dichiarazione di incompetenza, la "modificazione dell'imputazione per diversità del fatto, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante, rilevati nel corso della udienza"; è davvero sintomatico, in altri termini, che la regolazione ponga, sullo stesso piano, la modificazione del fatto, possibile per iniziativa del solo p.m., iniziativa che è uno dei poteri normalmente spettanti al p.m., e la diversa definizione giuridica del fatto data dal giudice, la quale, inoltre, è collocata, nella relazione, subito dopo la previsione dell'esercizio di uno dei poteri normali del giudice, il potere di escludere la connessione attributiva di competenza per mancanza, originaria o sopravvenuta, dei suoi presupposti.
La relazione, dunque, non lascia alcuno spazio alla tesi che il potere del giudice per le indagini preliminari di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, "elencato tra i poteri normalmente spettanti allo stesso giudice e al p.m.", sia un potere "eccezionalmente" riconosciutogli ai soli fini della declaratoria di incompetenza.
p - Alla luce di quanto si è detto sinora, è in re ipsa la soluzione del problema, sottoposto all'attenzione di queste sezioni unite, se sia possibile che il giudice dia una diversa definizione o qualificazione giuridica del fatto nei procedimenti de libertate e, in particolare, se questo potere spetti al tribunale di cui agli articoli 309 e 310 c.p.p.. Non v'è, infatti, chi non veda che, risolto positivamente il problema per l'udienza preliminare, la stessa soluzione si imponga anche per procedimenti de libertate e, a maggior ragione, per quelli - che, tra gli stessi, sono i più numerosi - che si svolgono nella fase delle indagini preliminari.
Tutto ciò che si è detto sullo ius dicere, sulla necessità di rispettare il principio di legalità, sulla modificazione della qualificazione giuridica come non modificazione del fatto, sulla modificazione della qualificazione giuridica come non modificazione della imputazione/contestazione e come esercizio di un potere che non tocca l'autonomia dei poteri del p.m., vale anche nei procedimenti de libertate, nella maggior parte dei quali - quelli che hanno vita nella fase delle indagini preliminari - il giudice - il g.i.p., il tribunale in sede di riesame o in sede di appello - non ha, oltre tutto, dinanzi a sé una imputazione formulata dal p.m., ma, una richiesta "contenente spesso, addebiti provvisori e anche sommari", richiesta per il cui controllo il p.m. deve trasmettere al giudice, insieme con la stessa, tutti gli elementi sui quali si fonda, dai quali il giudice può legittimamente dedurre che quel fatto, tradotto in una certa fattispecie astratta, corrisponde, in verità, ad un'altra fattispecie astratta, anche se - e questo vale, ovviamente, per tutti i procedimenti de libertate la correzione della qualificazione giuridica non va oltre il procedimento incidentale de libertate.
I procedimenti che hanno ad oggetto le misure non si svolgono, come è noto, soltanto nella fase delle indagini preliminari, ma, come è espressamente previsto, possono svolgersi anche in altre fasi del processo.
La norma dell'articolo 279 c.p.p. dice, infatti, che "sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede" e che "prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari". L'articolo 91 delle disposizioni di attuazione chiarisce, poi, che "nel corso degli atti preliminari al dibattimento, i provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottati, secondo la rispettiva competenza, dal pretore, dal tribunale, dalla corte di assise, dalla corte di appello o dalla corte di assise di appello.
Dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'articolo 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza: durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato".
È superfluo ricordare, infine, che i rimedi del riesame e dell'appello dinanzi al tribunale del capoluogo del distretto sono esperibili contro tutti i provvedimenti comunque adottati da qualsiasi giudice, sia nella fase delle indagini preliminari, sia nelle fasi successive, secondo quanto affermato dalle ss.uu. con sentenza del 23 settembre 1990, Saccucci. Orbene, il problema della possibilità di dare al fatto una diversa qualificazione o definizione giuridica si pone anche per i procedimenti sulle misure che si svolgono nelle fasi del processo diverse dalla fase delle indagini preliminari e, come si è accennato, lo stesso deve essere risolto, anche in questi casi, nello stesso modo, pur dovendo prendersi atto che in alcune di queste ulteriori ipotesi - si pensi al procedimento cui si dia vita dopo la sentenza del giudice di primo grado o dopo la sentenza di appello - il procedimento si svolge dopo che, nel processo, il giudice del dibattimento può avere dato al fatto una diversa qualificazione giuridica avvalendosi della norma dell'articolo 521 o della norma dell'articolo 597 c.p.p.. Ma, l'autonomia del giudice del procedimento che ha ad oggetto le misure, procedimento che, oltre tutto, vede investito del riesame o dell'appello un giudice che nel processo non ha avuto e non ha alcun ruolo, non può non essere autonomia completa che gli consenta, senza che egli tocchi minimamente il fatto, di definirlo, di qualificarlo, a quei fini, in modo diverso da come gli è stato prospettato nella richiesta, anche se con l'accortezza di chi deve prendere atto che del fatto è stato già vagliato anche lo schema legale. q - Consegue da tutto ciò che l'affermazione del ricorrete, citata all'inizio, secondo la quale in tema di misure cautelari il giudice non può dare al fatto una diversa qualificazione giuridica perché occorre fare esclusivo riferimento ai criteri dettati dall'articolo 278 c.p.p. (il principio è mutuato da Cass. 2 aprile 1992, Moretti),
non può essere condivisa.
Come è stato obiettato, in dottrina, sul punto, "il problema sta nello stabilire se tali criteri - 'agli effetti della applicazione delle misure si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato, non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 C.P., nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale', così l'articolo 278 c.p.p. - vadano o meno necessariamente applicati avendo riguardo all'imputazione configurata dal p.m..", problema che, per quel che si è detto, deve essere risolto negativamente.
r - Il ricorrente ha, altresì, eccepito che la diversa qualificazione giuridica è stata data in sede di appello e non in sede di riesame e che, se in sede di riesame il tribunale ha la stessa piena cognizione del Giudice che ha emesso il provvedimento, in sede di appello ha poteri circoscritti ai punti che hanno formato oggetto di censura".
La censura non ha pregio sol che si rifletta che tra i poteri del giudice di appello l'articolo 597 c.p.p. contempla anche quello di dare al fatto una diversa definizione giuridica ed è noto che la giurisprudenza della corte di cassazione è nel senso che all'impugnazione prevista 310 c.p.p. si applicano i principi che regolano in generale il giudizio di appello (Cass., 16 febbraio 1994, Zellino;
31 marzo 1992, Fiorini) di tal che, il problema non è se il giudice delle misure possa, in sede di appello, dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, ma il problema, positivamente risolto, se il giudice delle misure possa dare al fatto una diversa qualificazione giuridica.
B - Con il secondo e il quarto motivo il ricorrente deduce, rispettivamente, che - secondo motivo - il tribunale non si è limitato a dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, ma lo ha profondamente modificato, dando vita ad un fatto ontologicamente diverso da quello contestato, che - quarto motivo - non è configurabile il ritenuto concorso omissivo nel reato commissivo di estorsione contestato al AN: altri e non il Di SC, stando alle norme sulla organizzazione dell'ente, era titolare della posizione di garanzia attribuita all'indagato dal tribunale e, quindi, ad altri sarebbero spettati il controllo sull'attività del Di SC e l'eventuale intervento.
Oppone, infine - ancora terzo motivo - che sono del tutto inconsistenti gli elementi dai quali il tribunale ha dedotto che il Di SC fosse a conoscenza dell'attività concussoria del AN.
I due motivi, che, per la loro oggettiva concatenazione logica, devono essere esaminati congiuntamente, sono privi di pregio.
1 - Il ricorrente, prendendo lo spunto da quanto si legge a pagina 19 della ordinanza - "i fatti sin qui accertati (consapevolezza da parte del Di SC dell'illecita condotta di concussione posta in essere dal AN, comportamento omissivo concretatosi nella mancata doverosa attivazione per impedire la prosecuzione dell'attività criminosa) corrispondono allo schema del concorso omissivo nel reato commissivo" -, obietta che "i fatti così ritenuti esprimono la formulazione di una imputazione ontologicamente diversa rispetto a quella contestata, perché questa non faceva riferimento alcuno alla conoscenza, da parte del Di SC, dell'illecita condotta di concussione posta in essere dal AN, - il cui nome non veniva neppure menzionato - ma solo genericamente allo stato di assoluta e non meglio individuata illegalità creatosi presso il Servizio di Medicina Legale del Lavoro della U.S.L.". "La profonda e significativa differenza tra i fatti storici presi in considerazione appare, pertanto, - prosegue il ricorrente - assolutamente irriducibile e non meriterebbe ulteriori approfondimenti".
I - Il capo di imputazione è innegabile - non parla esplicitamente di concussione, non dice espressamente che quelle illegalità altro non era che tutta una serie di fatti in cui il AN appariva come persona che, avvalendosi della propria posizione, aveva imposto alle imprese sia determinati medici di fabbrica, sia le prestazioni dell'azienda di cui era titolare la moglie.
a - Nel capo di imputazione, se manca l'esplicito riferimento a quei fatti, è detto, però, con estrema chiarezza, che il Di SC era stato ripetutamente reso edotto dello stato di illegalità creatosi presso il Servizio di Medicina di Sant'Omero e rendere qualcuno edotto di qualcosa significa renderlo consapevole, fargli conoscere quel qualcosa.
b - Il tribunale, inoltre, ha dedicato non poche pagine alle dichiarazioni di coloro che avevano reso edotto, Di SC per riportarne il contenuto e per valutarle, dimostrando come quegli informatori, quei denuncianti, avessero riferito senza equivoci al Di SC che il AN era solito imporre e alcuni medici di fabbrica e le professionali dell'azienda della moglie, avessero riferito, dunque, generiche, indeterminate, illegalità, ma fatti, certi fatti, nei quali dovevano ravvisarsi particolari illegalità - illiceità.
C - Il tribunale ala sottolineato, tra l'altro, al riguardo, che "il MA, medico specializzato in medicina del lavoro, aveva informato il Di SC della illecita condotta del AN, rappresentandogli, con la precisa indicazione anche dei nomi delle ditte coinvolte, la politica di discriminazione seguita dal AN e l'attività di promozione di medici compiacenti;
ha aggiunto che "il UR, ispettore presso il servizio di medicina legale, "aveva riferito al Di SC che il AN sfruttava la propria posizione interferendo sull'operato degli ispettori affinché operassero indebite pressioni per favorire l'attività della moglie.
II - Il tribunale, se ha avuto cura di indicare il contenuto di quelle dichiarazioni e se ha notato che quel contenuto non poteva non essere noto al Di SC, ha aggiunto - e la puntualizzazione del tribunale di particolare rilevanza - che questi si era, sul punto, ampiamente difeso, come si desumeva anche dall'interrogatorio da lui reso al P.M in data 18 settembre 1995, osservando che "il Di SC, in quell'interrogatorio, aveva sostenuto di non essere a conoscenza degli specifici episodi illeciti perpetrati dal AN, ma di avere avuto unicamente notizia dell'attività della MA in relazione a profili di opportunità".
a - "In questo scenario - ha chiosato il tribunale alludendo alle varie voci che avevano informato il Di SC - non appare affatto convincente la tesi difensiva secondo la quale al Di SC era stata unicamente rappresentata una situazione di mera 'inopportunità' in relazione alla attività esercitata dalla moglie del AN, così come non è per nulla convincente la prospettazione difensiva nella parte in cui esclude che il De SC avesse mai ricevuto lamentele che potessero ingenerare dubbi circa l'operato del AN: questa prospettazione era smentita dalle risultanze considerate, in particolare da quanto riferito dal MA e dal UR".
b - "L'indagato - così, ancora, e più esplicitamente, il tribunale alcune pagine dopo, quando sì sofferma a mettere in luce che, se quelli sono fatti, noti al Di SC, non può non ravvisarsi, nei confronti di quest'ultimo, il concorso per omissione nel reato commissivo di concussione - è stato posto in condizione di difendersi su tutti gli elementi di fatto portati alla cognizione di questo tribunale in particolare, il Di SC, come sopra esposto, ha sviluppato la difesa in ordine alla contestata consapevolezza della illecita condotta del AN e degli ufficiali di p.g. addetti ai controlli ispettivi, nonché sulla doverosità del proprio intervento attraverso la produzione documentale tesa a dimostrare che solo con il procedimento previsto dal contratto collettivo di settore si sarebbe potuto pervenire alla adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del AN, provvedimenti esulanti dalla competenza del Di SC": sul fatto in contestazione il diritto di difesa ha avuto modo di esplicarsi. III - Il sillogismo del tribunale appare, allora, di indubbia limpidezza logico-giuridica:
a - Il Di SC era stato reso edotto delle illegalità del AN.
b - Le persone che lo avevano informato avevano dato un volto preciso a queste illegalità, riferendo che il AN era solito esercitare indebite pressioni sulle imprese a favore di alcuni medici e della moglie.
c - Queste pressioni costituivano, innegabilmente, altrettante ipotesi di concussione, come era stato contestato al AN. d - Il Di SC, quindi, nell'omettere di interessarsi, sollecitato da quelle fonti, per impedire che quelle pressioni continuassero, altro non ha fatto che concorrere, per omissione, nel reato, in quel reato, contestato al AN.
IV - È opportuno, a questo punto, ricordare quali siano, secondo la giurisprudenza della corte di cassazione, le condizioni perché possa dirsi che ci si trovi dinanzi al mutamento del fatto.
"Per aversi mutamento del fatto - così, tra le altre, Cass., 1 luglio 1986, Lucchese - occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, cosicché si pervenga ad una incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisce, un reale pregiudizio dei diritti della difesa". "Ne consegue che l'indagine non va esaurita nel mero e pedissequo confronto puramente letterale tra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto della imputazione". Nel caso di specie, il tribunale ha dimostrato che, dato e non concesso che il mero e pedissequo confronto letterale tra fatto contestato nel capo di imputazione e fatto ritenuto lasciasse qualche perplessità, il Di SC era perfettamente a conoscenza del contenuto delle dichiarazioni delle persone che avevano affermato di averlo reso edotto delle illegalità consumate nella Unità Sanitaria Locale e, pertanto, era perfettamente a conoscenza della natura di quelle illegalità.
V - Il ricorrente ha anche obiettato che nel capo di imputazione non si faceva neppure il nome del AN, sicché era inconcepibile che potesse dirsi che al Di SC fosse stato contestato qualcosa che avesse a che fare con il AN.
L'obiezione non ha davvero pregio alcuno se si riflette che all'indagato, oltre che il reato di omissione di atti di ufficio, era stato contestato anche di avere aiutato il AN ad eludere le investigazioni dell'Autorità giudiziaria ponendolo al corrente che le utenze telefoniche dell'ufficio e dell'abitazione erano oggetto di intercettazioni e per altro verso, che le persone che avevano reso edotto il Di SC delle illegalità nella U.S.L.. gli avevano riferito delle illegalità del AN e non di altri.
2 - Anche il quarto motivo è, come si è già accennato, infondato. I - In questo motivo, strettamente collegato al secondo, il ricorrente deduce che, "volendo prescindere dalla correttezza delle valutazioni dell'ordinanza del tribunale, emerge con chiarezza come nella specie non sia configurabile l'ipotesi del concorso omissivo nel reato di concussione, così come disciplinato dall'articolo 40, comma 2, C.P.". a - "La posizione di garanzia di un soggetto va individuata, infatti, nel potere giuridico o naturalistico di impedire l'evento, il che significa che l'omissione parificabile all'azione deve essere un'omissione che esprima un'efficacia causale pari all'azione e nella specie è proprio tale specifica posizione di garanzia che non appare configurabile, anche in riferimento alla circostanza che gli affermati atti concussori venivano al di fuori dell'ambiente della U.S.L ed esigevano accertamenti che esulavano dal potere del Direttore Generale, il quale, a tutto voler concedere, avrebbe avuto solo un obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria qualora avesse avuto una sufficiente contezza dell'attività delittuosa". b - "Il provvedimento impugnato ha individuato la posizione di controllo del Di SC atta a garantire il bene del buon funzionamento e imparzialità della pubblica amministrazione nella norma dell'articolo 6 del d. lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, secondo la quale al direttore generale della U.S.L. "compete in particolare, anche attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'articolo 20 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e interazione, verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa". "Il richiamo - obietta il ricorrente - è assolutamente erroneo in quanto la norma in esame si riferisce esclusivamente alla valutazione e gestione delle risorse economiche attribuite e il richiamo alla imparzialità e buon funzionamento dell'amministrazione è riferita anch'essa alla gestione economica".
C - "In verità la normativa attribuisce al Direttore Generale una funzione di alta amministrazione consistente nella elaborazione delle strategie dell'Azienda U.S.L., mentre si è ignorata l'organizzazione della stessa U.S.L., che individua una serie di figure apicali cui è demandato per legge il diretto controllo delle attività dei servizi e degli uffici".
"L'Azienda U.S.L. di Teramo ha oltre 2.600 dipendenti e la normativa richiamata individua la figure del coordinatore sanitario, del direttore sanitario, del coordinatore amministrativo, del responsabile dell'ufficio personale e dei dirigenti responsabili dei singoli servizi, ai quali fanno capo il controllo diretto dei servizi stessi e la titolarità dei relativi poteri, tanto è vero che il provvedimento di allontanamento degli addetti al servizio di Medicina del Lavoro, coinvolti nella inchiesta giudiziaria, è stato assunto dal direttore sanitario".
d - "Resta, dunque, confermato che il Direttore Generale non aveva una specifica posizione di garanzia nei confronti dell'ufficio, posizione che apparteneva eventualmente ad altri dirigenti, il che significa che il provvedimento impugnato non ha colto la fondamentale differenza che corre tra l'obbligo giuridico di compiere una determinata attività e la sussistenza dell'obbligo di impedire un determinato evento costituente reato". II - La tesi è priva di fondamento giuridico.
a - Con un argomento "ad hominem", che è l'argomento che si basa sul buon senso, sul senso comune, si potrebbe osservare che è impensabile che in una qualsiasi struttura - che, per le sue dimensioni e per la varietà delle mansioni, sia necessariamente articolata, importi necessariamente la ripartizione delle competenze - colui che, per legge o per contratto o per altro titolo, ne occupi la posizione di vertice sia privo della posizione di garanzia di controllo tipica di ogni vertice, allorché, pur spettando ad altri, stando alla organizzazione interna, l'intervento, venga informato, e proprio perché al vertice della struttura, che in quest'ultima alcuni settori sono soliti porre in essere comportamenti, costituenti reato, tali da minare gravemente la attendibilità della stessa struttura oltre ad essere fonte di danno per i terzi . b - La fondatezza di questo argomento "ad hominem", ispirato al comune sentire, è avallata, peraltro, dalla legge, come ha esattamente posto in evidenza il tribunale.
c - L'articolo 3, comma 4, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992,.-n. 421 - dice che "sono organi dell'unità sanitaria locale il direttore generale e il collegio dei revisori" e aggiunge, subito dopo, che "il direttore generale è coadiuvato dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal consiglio dei sanitari".
La norma, come sì può notare, è così formulata da consentire di sottolineare immediatamente che il Direttore Generale è indiscutibilmente il vertice dell'Azienda U.S.L., vertice rispetto al quale il direttore amministrativo, il direttore sanitario, il consiglio dei sanitari - i quali, secondo il ricorrente, sono le figure cui spetta il controllo diretto e immediato sulle attività dei servizi e la titolarità dei relativi poteri - sono coadiutori, circostanza, questa, che non può non importare, sul piano logico/giuridico, che i poteri che spettano ai coadiutori spettino anche al vertice o che, quanto meno, il vertice abbia il potere di pretendere che i coadiutori intervengano ogni qualvolta venga ad essi richiesto.
c - E che i poteri attribuiti ai coadiutori spettino anche al Direttore Generale, al vertice della Azienda U.S.L., si desume dal successivo comma 6 dello stesso articolo 3.
La norma, dopo l'iniziale affermazione che tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale sono riservati al direttore generale, specifica anche che il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari, il che altro non può voler dire se, non appunto, che il Direttore Generale può prendere provvedimenti anche nelle materie affidate, riservate, alla diretta responsabilità di questi coadiutori, dal parere - obbligatorio dei quali può, peraltro, allontanarsi soltanto con provvedimento motivato, previsione, questa, che conferisce espressamente spessore alla posizione di vertice del Direttore Generale, anche se esige che questi sveli le ragioni - immancabili quando si tratti di atti di un ente della pubblica amministrazione - del disaccordo. d - La norma, citata dal tribunale e dalla cui interpretazione il ricorrente diverge profondamente, si muove, a ben vedere, proprio in questa direzione.
Questa norma - al direttore generale compete in particolare anche attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993. n. 29. e successive modifiche e integrazioni, verificare mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché l'imparzialità e il buon funzionamento dell'azione amministrativa - è stata introdotta nel d. lgs. n. 502/1992 dall'articolo 4 del d. lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 ed è
stata inserita, nel comma 6 del citato articolo 3, tra la proposizione iniziale che vuole che "tutti i poteri di gestione nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale sono riservati al direttore generale" e la proposizione che inizia affermando che "il direttore generale è nominato...." e - È, anzitutto, di non poca rilevanza che la norma riservi al Direttore Generale, prima ancora della rappresentanza della unità sanitaria locale, tutti i poteri di gestione della stessa, sicché la rappresentanza appare quasi una imprescindibile conseguenza dell'ampiezza dei poteri o, se si vuole, della totalità dei poteri, essendo inequivoca l'espressione tutti i poteri ed essendolo altrettanto il sostantivo gestione, sicché può dirsi che al Direttore Generale spettino tutti i poteri per il funzionamento della unità - sanitaria locale. Ed è proprio in questa ampia cornice, nella cornice di tutti i poteri di gestione, che va letta la norma aggiunta dal d. lgs. n. 517/1993. f - Il ricorrente sostiene che l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, che appaiono nella norma e nei quali il tribunale ha individuato la fonte dalla quale scaturirebbe la posizione di controllo del Direttore Generale, non possono essere richiamati a questo fine, ché il richiamo all'imparzialità e al buon andamento dell'amministrazione è riferito anch'esso alla gestione economica, come emerge dal richiamo dall'articolo 20 del d. lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993, provvedimento che, come è noto, si interessa della "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e della revisione della disciplina in materia di pubblico impiego".
9 - Ma, è proprio l'articolo 20 di questo provvedimento che consente di ritenere che la interpretazione che della norma in questione ha dato il tribunale sia quella corretta.
L'articolo 20, appena citato, dice che "i dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate"; e aggiunge, nel comma 2, che "per la verifica dei risultati di cui al comma 1, il Ministro si avvale di appositi nuclei di valutazione nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, composti da esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, anche interni alla amministrazione".
Il Direttore Generale della U.S.L., dunque, ricorrendo anche alla istituzione di questo servizio di controllo interno, ha, nell'ambito di tutti poteri di gestione, il precipuo compito di verificare: 1) la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite, mediante valutazione comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati, nonché, 2), l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
Che la verifica dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa non riguardi soltanto la gestione economica si desume con sicurezza dal fatto che il comma 2 dell'articolo 20 prevede ì nuclei di valutazioni, cioè il servizio di controllo, per la verifica dei risultati di cui al comma 1, e il comma 1, nel disporre che "i dirigenti generali e i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate, ha presente la totalità dell'attività della pubblica amministrazione e, dunque, anche e, potrebbe dirsi, soprattutto, l'accertamento della imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, imparzialità e buon andamento che, a ben vedere, sono il risultato, il fine, cui debbono tendere, in ogni momento, tutte le altre attività.
h - Ad ulteriore conforto della conclusione che, nell'articolo 3, comma 6, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa non sono richiamati per riferirli esclusivamente alla gestione economica - quasi che l'imparzialità e il buon andamento della azione amministrativa siano, al di fuori della gestione economica, qualcosa di estraneo alle funzioni, ai compiti del Direttore generale - valga la disposizione, che si legge nello stesso comma 6 dell'articolo 3, nella quale è regolata la risoluzione del contratto del Direttore Generale.
La risoluzione del contratto ha luogo "nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presentì una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità della dell'amministrazione": in questa proposizione la responsabilità per la situazione di grave disavanzo è nettamente distinta dalla responsabilità per violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della amministrazione. i - È il caso, poi, di mettere in rilievo che il comma 6 dell'articolo 3 del d. lgs. n. 517/1993 prevede che il Direttore
Generale della U.S.L. possa istituire, per avvalersene, quel servizio di controllo interno la cui utilizzazione la norma del comma 2 dell'articolo 20 del d. lgs. n. 29/1993, - richiamata dall'articolo 3 - riserva al Ministro, con la ulteriore differenza che la nomina dei nuclei di valutazione, del servizio interno, è riservata dal comma 2 al Presidente del Consiglio dei Ministri, mentre il comma 6 dell'articolo 3 ne autorizza la istituzione, nella U.S.L., al Direttore Generale.
III - Ne consegue che non vi sono dubbi che il Direttore Generale della U.S.L., investito di tutti i poteri di gestione, sia costituito garante anche della correttezza dell'ente che dirige e che, a tal fine, ove abbia notizia di illegalità o di atti illeciti, debba intervenire avvalendosi della collaborazione dei coadiutori o sostituendosi agli stessi nel caso siano di diverso parere, dando del proprio, diverso, parere adeguata motivazione. IV - Può, quindi, concludersi, con il tribunale che "dalle disposizioni dianzi menzionate emerge che il Di SC aveva il potere-dovere di vigilare al fine di assicurare il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, sicché venuto a conoscenza dell'illecita condotta del AN e degli ufficiali di p.g., avrebbe dovuto procedere alla diretta applicazione delle sanzioni di sua competenza, oppure, più opportunamente in considerazione della gravità dei comportamenti in contestazione, effettuare la dovuta segnalazione all'ufficio competente per i procedimento disciplinari, con possibilità, nelle more della istruttoria, di disporre la sospensione cautelare del AN dal servizio".
3 - Nel quarto motivo il ricorrente denuncia anche "la motivazione sugli elementi in base ai quali è stato affermato che il Direttore Generale avesse conoscenza della specifica attività concussoria del AN appare lacunosa e illogica sotto molteplici aspetti". La censura è destituita di qualsiasi fondamento.
I - E superfluo ricordare che, a sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione debbono risultare dal testo stesso del provvedimento impugnato e che dedurre questo vizio in sede di legittimità vuol dire dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica e non opporre alla logica valutazione degli atti del giudice di merito una diversa, magari altrettanto logica, valutazione.
II - È sufficiente, allora, scorrere la ordinanza per rendersi conto che il tribunale ha dedicato una serie di fittissime pagine sia alla analitica esposizione delle dichiarazioni di coloro che avevano reso edotto il Di SC delle illegalità e della natura delle illegalità del AN, sia alla valutazione di quelle dichiarazioni valutazione la cui correttezza logico- giuridica si desume dalle stesse censure.
III - La fragilità di queste ultime emerge sin dai primi rilievi che, sul tema, si leggono nel motivo.
Assume il ricorrente che "le dichiarazioni rese dal MA sono state collocate dall'ordinanza nella primavera del 1991 e riguardavano presunte discriminazioni poste in essere dal AN nei suoi riguardi e di altri medici".
"A quell'epoca - si osserva - non era stata costituita l'Ateha Service, della quale era titolare la moglie del dott. AN, sicché dalla semplice constatazione di tali elementi risulta la assoluta illogicità e contraddittorietà del provvedimento che pretende di far derivare da tale situazione la conoscenza di un'attività concussoria del AN, all'epoca non configurabile, e, comunque, non denunciata, dal MA, per espressa affermazione dell'ordinanza".
b - È agevole rispondere che il tribunale non ha affatto detto che l'Atena Service fosse già in vita nel 1991 o che la condotta concussoria del AN, relativa alla Atena Service, fosse iniziata nel 1991, così come non ha affermato che il MA avesse parlato al Di SC dell'Atena Service.
Ciò, però, non esclude che il tribunale possa avere desunto da altre fonti - come è avvenuto, stando al provvedimento - che il Di SC abbia saputo che l'Atena Service, una volta costituita, era stata e veniva "imposta" dal AN alle imprese, donde la indubbia infondatezza della censura di contraddittorietà del provvedimento.
c - Il tribunale ha precisato, invece, che anche il MA ha parlato dell'Atena Service in un memorandum depositato ai carabinieri in data 8 aprile 1995, chiarendo, in questo documento, che "la Atena Service effettuava soprattutto rilievi fonometrici e le relative perizie per le aziende, avvalendosi della sponsorizzazione del AN e degli ufficiali di p.g. addetti ai controlli per il reclutamento dei clienti".
IV - I rilievi sulle dichiarazioni del UR non sono più incisivi di quelli appena esaminati.
a - Il UR è un coindagato, ma, come hanno affermato queste sezioni unite nella sentenza del 21 aprile 1995, Costantino, l'articolo 192 c.p.p., il quale esige, tra l'altro, che le dichiarazioni rese dal computato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità - non è applicabile alla fase delle indagini preliminari e, in particolare, alle misure cautelari come si ricava, oltre che dalla sua rubrica, dall'esame delle specifiche disposizioni in esso dettate. La rilevanza della chiamata in correità o reità, ai fini della adozione delle misure cautelari prosegue la sentenza - deve essere apprezzata alla stregua dell'articolo 273 c.p.p.-, potendola il giudice valutare come ogni altro indizio e, per quanto attiene al profilo della c.d. attendibilità intrinseca, deve appurarsi la sussistenza o meno degli elementi obiettivi che smentiscano la chiamata e se la stessa sia confermata da riscontra esterni di qualsiasi natura, rappresentativi o logici, dotati di tale consistenza da resistere agli elementi di segno opposto eventualmente dedotti dall'accusato, senza, però, la necessità che i riscontri riguardino in modo specifico la posizione di questo. b - Il tribunale ha trattato ampiamente il tema della attendibilità del UR mettendo in risalto che "le dichiarazioni di quest'ultimo, pur se rese da persona che riveste la qualità di coindagato, debbono ritenersi pienamente attendibili, non potendo non tenersi in debita considerazione il fatto che il UR si era dissociato dall'attività del AN in epoca anteriore all'emissione della ordinanza di custodia cautelare e che proprio a seguito della rottura con il AN si era rivolto al Di SC per tentare di arginare la manovra 'ritorsiva' che il direttore del servizio aveva instaurato nei suoi confronti". "L'episodio, del resto - ha concluso il tribunale - è riferito dal UR con precisione, dovizia di particolari e sostanzialmente negli stessi termini in più interrogatori".
c - Certa, dunque, l'attendibilità intrinseca del UR, il tribunale ha dedotto la attendibilità estrinseca dalle circostanze - che dice confermate da altri, dalla Danese - che avevano indotto il UR ad andare a lamentarsi con il Di SC del comportamento del AN: il UR si era dissociato dal AN e proprio a seguito della rottura dei suoi rapporti con quest'ultimo si era rivolto al Di SC per arginare la Manovra 'ritorsiva', nei suoi confronti, dello stesso AN.
Non può dirsi, allora, come si fa nel ricorso, che il riscontro "in ordine al tenore del colloquio intercorso tra il UR e il Di SC" è mancato "in modo clamoroso".
Se è certo che il UR aveva "rotto" con il AN, se è certo che era andato dal Di SC per lamentarsi delle ritorsioni del AN, è altamente probabile - come si esprime il tribunale - che in quella occasione abbia riferito al Di SC anche del comportamento del AN quanto alla attività della Atena Service.
d - Del resto, il tribunale ha sottolineato che, nell'interrogatorio reso al pubblico ministero, il Di SC non ha negato di avere avuto notizie dell'attività della MA, moglie del AN, "in relazione a profili di opportunità", che ha fatto dire al tribunale che, "in questo scenario, non appare affatto convincente la tesi difensiva, secondo la quale al Di SC era stata unicamente rappresentata una situazione di mera 'inopportunità'". e - Agli atti, in conclusione, non vi sono elementi che smentiscano la chiamata, mentre vi sono elementi logici di tale consistenza da resistere agli elementi di segno opposto, che si riassumono, peraltro, non nella negazione del colloquio, ma nella, comprensibile, negazione che il colloquio avesse avuto quel contenuto.
C - Con il quinto motivo il ricorrente lamenta "illogicità, contraddittorietà e mancanza della motivazione relativamente alle esigenze cautelari" Rileva, in particolare, che "nessuna valutazione è stata posta in ordine al rilievo che il Di SC è persona incensurata, immune da qualunque precedente giudiziario, considerato amministratore di rilievo nell'ambito della sanità". Il motivo è infondato.
Il tribunale ha dedicato al tema delle esigenze cautelari le due ultime pagine del provvedimento, nelle quali ha anche detto che "deve ritenersi che per le specifiche modalità e circostanze del fatto - estrema gravità delle condotte illecite poste in essere dal AN e non impedite dal Di SC e per la personalità dell'indagato, quale desumibile dai comportamenti assunti - prolungata inerzia a fronte di allarmanti e reiterate denunce - sussiste il concreto pericolo di reiterazione di reati che attentino all'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione". "Ai fini di detta valutazione - ha proseguito il tribunale - a nulla può rilevare l'osservazione che in relazione alla singola vicenda la condotta, per via dell'intervento dell'A.G., possa reputarsi esaurita, ben potendo l'indagato, nell'esercizio delle funzioni attualmente svolte ed anche in contesto diverso da quello portato all'attenzione del Collegio, tornare ad attentare con condotte analoghe al bene ultimo dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione".
Come si può notare, la motivazione è ampia e la stessa tratta espressamente il tema della personalità, la quale deve essere "desunta", come vuole l'articolo 274, lettera c.), c.p.p., "da comportamenti o atti concreti o dai precedenti penali", proposizione, questa, dalla quale si argomenta che i precedenti non sono l'unico parametro sul quale basarsi per dare un giudizio sulla personalità, ben potendo il giudice darne un giudizio negativo fondandosi su comportamenti o atti concreti dell'indagato, come ha fatto il tribunale nel caso di specie quando ha insistito sulla "prolungata inerzia del Di SC a fronte di allarmanti e reiterate denunce".
D - Con il terzo motivo - appare opportuno trattarne dopo essersi interessati degli altri, più rilevanti, motivi - il ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione dell'articolo 310 c.p.p., in relazione all'articolo 309 e violazione dell'articolo 603, commi 2 e 3, c.p.p.-", premettendo che "il p.m., successivamente alla proposizione dell'appello, ha svolto ulteriori indagini che ha provveduto a depositare presso la cancelleria del tribunale" e deducendo che "il dato testuale che sembra escludere la possibilità di acquisire nuova documentazione nel procedimento di appello va individuato nel rilievo che l'articolo 310 non richiama la disposizione dell'articolo 309, comma 9, c.p.p. che, con riferimento alla procedura del riesame, riconosce espressamente alle parti la facoltà di addurre nuovi elementi di prova fino all'udienza di discussione".
Il motivo è inammissibile per mancanza di interesse. È da rilevare, invero, che il tribunale, che ha disatteso questa eccezione, ha fatto presente che "l'unico atto successivo alla data della ordinanza del g.i.p. del quale il pubblico ministero ha concretamente mostrato di avvalersi è stato la nota informativa dei CC. Di Teramo in data 16 ottobre 1995", nota della quale nel motivo non si fa cenno alcuno.
Manca, dunque, l'interesse all'esame di questa doglianza, ché qualunque fosse la conclusione in linea di diritto - ed è noto che, sul tema contrappongono i due indirizzi ai quali si richiamano, rispettivamente, il tribunale e il ricorrente - la stessa non avrebbe alcuna incidenza nella, fattispecie, non essendo stato indicato dal ricorrente se e in che misura il tribunale si è valso di quell'unico documento.
E - Ciò premesso il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
La corte di cassazione, a sezioni unite:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 19 giugno 1996.