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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 109. Lingua degli atti 1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana.
2. Davanti all'autorita' giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove e' insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza e', a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua e il relativo verbale e' redatto anche in tale lingua.
Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali.
3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullita'.
2. Davanti all'autorita' giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove e' insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza e', a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua e il relativo verbale e' redatto anche in tale lingua.
Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali.
3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullita'.
Commentari • 426
- 1. Cassazione penale n. 2642/1993https://www.brocardi.it/ · 170.25577
[…] L'unica eccezione alla regola generale dell'uso esclusivo della lingua italiana, stabilita dall'art. 109 c.p.p., è costituita dall'art. 169, terzo comma, c.p.p., secondo il quale l'invito a dichiarare o ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato dev'essere redatto nella lingua dell'imputato straniero, cui la raccomandata contenente la notizia del procedimento e l'invito in questione debba essere notificata all'estero, quando dagli atti non risulti che egli conosce la lingua italiana. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/11/2015, n. 10198Provvedimento: […] Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 109 c.p.p.". […] 5.1 In ogni caso, tale restrittiva interpretazione non potrebbe assumere rilievo con riferimento al procedimento de quo il quale, per il fatto di accedere, quale procedimento collaterale, ad un procedimento penale, indipendentemente dal richiamo da parte della D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, comma 3, al processo speciale previsto per gli onorari di 5 avvocato, deve comunque ritenersi regolato, per l'aspetto che qui interessa, dalle norme del procedimento penale e, quindi, anche dall'art. 109 cod. proc. pen.. […]Leggi di più...
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