Articolo 109 del Codice di procedura penale
Articolo 90 quaterArticolo 97
Versione
24 ottobre 1989
Art. 109. Lingua degli atti 1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana.
2. Davanti all'autorita' giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove e' insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza e', a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua e il relativo verbale e' redatto anche in tale lingua.
Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali.
3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullita'.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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