Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2012, n. 40559
CASS
Sentenza 4 aprile 2012

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In tema di reati tributari, ai fini della determinazione del reddito tassabile a norma dell'art. 8 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44), che ha modificato l'art. 14, comma 4-bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni direttamente utilizzati per la commissione della condotta criminosa (nella specie gli oneri economici per la realizzazione di una "frode carosello").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2012, n. 40559
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40559
    Data del deposito : 4 aprile 2012

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