Sentenza 4 aprile 2012
Massime • 1
In tema di reati tributari, ai fini della determinazione del reddito tassabile a norma dell'art. 8 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44), che ha modificato l'art. 14, comma 4-bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni direttamente utilizzati per la commissione della condotta criminosa (nella specie gli oneri economici per la realizzazione di una "frode carosello").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2012, n. 40559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40559 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 04/04/2012
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 932
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - N. 13419/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AGENZIA DELLE ENTRATE;
2) D'SA ON N. IL 01/06/1964 C/;
3) GI PE N. IL 03/07/1957 C/;
avverso la sentenza n. 1043/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 24/06/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gabriele Mazzotta che ha concluso per l'annullamento senza rinvio in relazione alle statuizioni civili e il rigetto dei ricorsi degli imputati;
Udito, per la parte civile Agenzia delle Entrate, l'Avv. Angelo Vitali che ha chiesto l'annullamento delle statuizioni civili della sentenza;
Udito il difensore di D'LE, Avv. Giorgio Marcello Petrelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e il difensore di BI Avv. Ugo Lecis, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano con sentenza del 15 ottobre 2008, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato D'LE AN, alla pena di un anno e mesi otto di reclusione e BI GI, alla pena di anni due e mesi due di reclusione (oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e morali, subiti dall'Agenzia delle Entrate, costituita parte civile, che venivano liquidati nel loro ammontare); il D'LE, per il reato di cui all'art. 416 c.p., per essersi associato con altre persone, giudicate separatamente, allo scopo di commettere più delitti di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ai fini di evasione dell'IVA, commesso mediante la costituzione di molteplici società cartiere italiane ed estere, attraverso la promozione di un'attività di commercializzazione di licenze d'uso per software e consultazione banche dati, con il solo scopo di porre in essere, attraverso una serie di cessioni fittizie con fatturazioni a cascata, un sistema di c.d. "frodi carosello" all'IVA, in particolare il D'LE aveva il ruolo di amministratore della società cartiera italiana International Produzioni Aventino srl e Wep srl, ed aveva percepito per fare ciò un compenso, fatto accertato in Milano dal 2003 al 9 febbraio 2007;
il BI, per una serie di reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, commessi al fine di evadere le imposte sui redditi e IVA,
nella qualità di legale rappresentante della Data Professionals Products srl, in concorso con altro imputato giudicato separatamente, indicando nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti, per vari importi come dettagliati nei capi di imputazioni U), V), W), X), Y), commessi in Milano negli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 e per i reati di cui all'art. 8 del medesimo D.Lgs. per avere emesso, nella qualità sopraindicata, fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto (fatture emesse alla ID srl ed alla Technomind spa, per gli importi indicati nel capo di imputazione), in relazione agli anni di imposta 2004 e 2005 (capi Z) e AA), accertati in Milano.
2. La Corte di appello di Milano, all'udienza del 24 giugno 2010, in parziale riforma della sentenza di primo grado ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo U) ascritto al BI, rideterminando la pena inflitta allo stesso in due anni ed ha revocato le statuizioni civili nei confronti di D'LE AN, confermando la condanna del BI al risarcimento del danno in favore delle parti civili, solo in via generica, rimettendone la quantificazione al giudice civile. I giudici di appello hanno ritenuto condivisibile la ricostruzione dei fatti già operata dal giudice di prime cure, sulla base degli atti processuali, consistenti, in estrema sintesi, nel meccanismo di frode carosello, impiantato dal coimputato TI LO, proprietario di un data base e delle relative licenze d'uso, che aveva messo in circolazione tali beni facendoli transitare solo cartolarmente da una società all'altra, tutte riconducibili a lui o comunque a partecipi del consortium sceleris (G-Edizioni spa, Data Professional Products, Data Professional Consultants, Data Professional Technology) ovvero a complici della frode, tramite un sistema di false fatturazioni a cascata al fine di permettere a tali società un illecito arricchimento, consistente nell'evasione dell'IVA. In particolare per quanto attiene ai ricorrenti, era emerso il coinvolgimento delle società riconducibili al D'LE (la Wep e la International Produzioni Aventino), quali società-cartiere con funzioni di filtro da frapporre nella commercializzazione dei prodotti tra le due società svizzere HE e ND, proprietarie del data-base e facenti capo al TI;
per quanto concernente il concorso con il TI LO nelle frodi ascritto al BI, era stato accertato l'inserimento nel meccanismo fraudolento della società Data Professional Products srl, società amministrata nel passato dal TI e passata dal 2001 in capo al BI, società che, benché effettivamente operativa nel settore, aveva emesso ed anche utilizzato fatture fittizie secondo le indicazioni del TI, sia per consentire a questi il "carosello", sia per utile proprio.
3. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i loro difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi:
D'SA.
1) Nullità della sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per erronea applicazione della legge penale e mancata motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dell'art. 416 c.p. e della partecipazione dell'imputato sotto il profilo anche soggettivo: dalle indagini sarebbe emersa che l'associazione a delinquere costituita dal coimputato TI LO era già cessata prima del contatto tra il ricorrente e tale imputato, ne' sussiste alcuna attività stabile di partecipazione ascrivibile al D'LE;
2) Nullità della sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all'art. 133 c.p., per insufficiente motivazione in ordine alla determinazione della pena.
GI:
1) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo dei reati ascritti, in quanto la Corte di appello si sarebbe limitata ad addurre elementi di prova di sostegno al meccanismo della frode carosello senza analizzare le singole operazioni;
il ricorrente ha richiamato anche le dichiarazioni di TI LO ed alcuni documenti agli atti dai quali emergeva che le licenze esistevano ed anche i CD rom contenenti le stesse, mentre i giudici di secondo grado avrebbero affermato l'irrilevanza di tale documentazione, ritenendo che la stessa fosse stata appositamente predisposta, quasi che spettasse all'imputato l'onere di provare la realtà dell'operazione commerciale. Anche i flussi finanziari della società del BI, che sono stati documentati con le produzioni difensive nei due gradi di merito, dimostrerebbero che risultano bonifici bancari per il 44, 45% dei prezzi riportati, entità ben lontana dal 10% del reale, percentuale indicata quale movimento finanziario reale in sentenza;
2) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati ascritti, in quanto la sentenza avrebbe omesso di fornire spiegazione del giudizio di irrilevanza degli elementi allegati a discarico: il ricorrente sarebbe stato ritenuto responsabile per il solo fatto di essere il legale rappresentante di DPP, mentre si sarebbero dovute tenere in considerazione, ad esempio, le dichiarazioni di TI LO, che aveva evidenziato di non aver coinvolto tutti i clienti nel meccanismo che aveva escogitato;
3) Mancanza di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e), sulla richiesta di rinnovazione dibattimentale ex art. 603 c.p.p., che era stata avanzata in relazione ai documenti di trasporto relativi al trasferimento di CD rom dalla società DPP a ND e le trascrizioni dibattimentali dell'esame dibattimentale cui si era sottoposto TI LO alle udienze del 20 marzo e dell'11 maggio 2010 nel procedimento principale;
i giudici di appello avrebbero dovuto rendere conto dell'uso del loro potere discrezionale;
4) Violazione ed erronea applicazione (ex art. 606 c.p.p., lett. b) e sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e)) dell'art. 526 c.p.p. e del D.Lgs. n. 74, art. 2, attesa la mancanza nel fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni IVA della Data professional Products e della loro mancata acquisizione;
in quanto la Corte di appello non ha ritenuto di acquisirle nonostante la loro rilevanza decisiva, essendo necessario fugare l'incertezza dei dati ivi riportati, risultando l'incongruenza dei dati indicati nei capi di imputazione, sia ai fini della individuazione della paternità della sottoscrizione, sia sotto il profilo della determinazione dell'esatto ammontare dell'imposta asseritamente evasa, di rilevanza ai fini della liquidazione del danno ed anche per l'eventuale applicazione dell'attenuante di cui al D.Lgs. n. 74, art. 2, comma 3. 4. Anche la parte civile costituita, l'Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, ha presentato ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza, relativamente alle statuizioni civili, per i seguenti motivi:
1) Violazione di legge in riferimento all'art. 574 c.p.p., evidenziando che nei motivi di appello la difesa di D'LE non aveva avanzato alcuna richiesta, mentre la difesa del BI si era limitata a contestare le statuizioni civili in sede di motivi aggiunti, sostenendo l'erroneità dei dati contabili. Nel caso di specie i giudici di appello avrebbero revocato per il D'LE tale statuizioni e le avrebbero modificate per BI in violazione di tale norma, senza che la pronunzia sulle questioni civili dipendesse direttamente dal capo o punto impugnato e poi accolto (in quanto in secondo grado era stata unicamente dichiarata la prescrizione del più risalente reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, ascritto al solo BI);
2) Difetto assoluto di motivazione con riferimento alla revoca delle statuizioni civili nei confronti di D'LE, che non aveva impugnato lo specifico capo della sentenza di primo grado;
3) Violazione di legge, in relazione all'art. 585 c.p.p., per la disposta riforma delle statuizioni civili nei confronti di BI GI: nessuna delle censure in appello aveva impugnato il capo specifico della sentenza, ma soltanto con i motivi aggiunti il BI aveva lamentato l'erroneità dei dati contabili, sostenendo che non poteva essere applicato la L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 bis e ritenendo quindi indeducibili i costi. Questo motivo aggiunto, relativo all'insussistenza del danno quale liquidato dal giudice di primo grado, oltre che infondato sarebbe innanzitutto inammissibile in quanto introdotto in sede di motivi aggiunti, senza che le statuizioni civili fossero state devolute al giudice di appello con l'impugnazione.
5. Con memoria depositata il 26 settembre del 2011, la difesa di GI ha contrastato le doglianze esposte dalla parte civile con il ricorso. In particolare, non sussisterebbe alcuna violazione dell'art. 574 c.p.p., comma 4 in quanto, tra i motivi di appello presentati, era stata eccepita l'erroneità dei dati contabili riferiti alla DPP, essendo stato chiesto un vaglio circa le modalità di calcolo e di computo della pretesa dello Stato nei confronti del BI. Del pari - secondo il ricorrente - nella decisione Impugnata non sussisterebbe alcuna violazione dell'art. 585 c.p.p., comma 5, in quanto anche il motivo aggiunto - relativo alla inapplicabilità della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 bis in materia di indeducibilità dei costi inerenti l'attività di impresa, risulta collegato all'eccezione relativa all'erroneità dei dati contabili. I motivi aggiunti infatti, secondo l'interpretazione della giurisprudenza, possono rappresentare uno sviluppo ed una migliore esposizione di quanto già devoluto con l'atto di impugnazione. Peraltro la difesa del BI ha sollevato, in subordine, eccezione circa la illegittimità costituzionale relativa all'inapplicabilità del citato comma 4 bis, già avanzata con i motivi nuovi di appello.
6. In data 19 marzo 2012, la difesa del GI, ha presentato motivi nuovi, deducendo:
1) Erronea applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8 in relazione all'elemento soggettivo e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in quanto i giudici di appello, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, avrebbero affermato la sussistenza di detti reati anche se il ricorso a fatture fittizie aveva perseguito uno scopo diverso da quello di evasione fiscale;
nel caso di specie, la motivazione ha evidenziato che la società del BI non poteva trarre alcun vantaggio fiscale dalle operazioni fittizie che sarebbero state strumentali a consentire l'evasione fiscale a terzi.
2) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in quanto i giudici avrebbero ritenuto irrilevante il fatto che l'operazione fosse stata o meno reale, pur dando per scontato che DPP era una società "mista", nel senso che operava effettivamente con attività ulteriore (commercio di CD rom) seppure a più basso margine di guadagno;
3) Violazione ex art. 606 c.p.p., lett. b), mancata applicazione di norme giuridiche di cui si deve tenere conto, inesistenza della contestata evasione. Il recente intervento legislativo attuato con il D.L. n. 16 del 2012, art. 8, ha sostituito il citato comma 4 bis;
da ciò conseguirebbe la neutralizzazione delle operazioni inesistenti rispetto alla determinazione dell'imposta dovuta da parte di DPP:
poiché tale modifica ha reso punibili le condotte inerenti la fatturazione di operazioni inesistenti come sanzione amministrativa, la stessa deve essere applicata anche nel caso in esame, in base al principio di specialità;
4) Mancanza di motivazione in ordine alle richiesta di integrazione probatoria, in linea con l'orientamento della giurisprudenza, in quanto erano state chieste prove nuove.
5) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, attesa l'incertezza del quadro probatorio, il fatto che non sia stato motivato circa la sussistenza del dolo specifico e l'ammissione da parte dei giudici della Corte di appello di non avere visionato le dichiarazioni fiscali, ma di avere posto a base della decisione atti extraprocessuali, quali gli atti di indagine della finanza;
6) Estinzione del reato per intervenuta prescrizione quanto ai capi di imputazione V, W e 2, essendo decorso il termine pari a sette anni e sei mesi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve innanzitutto essere premesso che, per quanto attiene ai sindacato della motivazione della sentenza impugnata, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione degli elementi probatori a quella compiuta dai giudici di merito, ma quella di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Inoltre, come è stato più volte affermato da questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell'11/4/2008, Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061), quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo. Tale integrazione tra le due motivazioni si è verificata in quanto i giudici di secondo grado hanno esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, anche perché i motivi di appello non hanno riguardato elementi nuovi, ma si sono limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116).
2. La sentenza impugnata ha, per l'appunto, richiamato espressamente la trama argomentativa della decisione resa in sede di giudizio abbreviato dal G.U.P., in relazione alla posizione del D'LE, i cui motivi di ricorso risultano manifestamente infondati.
Quanto al primo, relativo alla censura relativa alla sussistenza del reato associativo, occorre precisare che la giurisprudenza di legittimità ha fornito chiare direttrici interpretative sulla struttura dell'elemento associativo e sui requisiti di partecipazione al consortium sceleris. È stato precisato, in riferimento ad un'associazione a delinquere, il cui programma criminoso preveda un numero indeterminato di delitti contro il patrimonio, con distrazione dei beni dell'impresa, che non è richiesta l'apposita creazione di una organizzazione, sia pure rudimentale, "ma è sufficiente una struttura che può anche essere preesistente alla ideazione criminosa e già dedita a finalità lecita, ne' è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a priori circoscritto alla consumazione di uno o più reati predeterminati, con la conseguenza che non si richiede un notevole protrarsi del rapporto nel tempo, bastando anche un'attività associativa che si svolga per un breve periodo" (Cfr. Sez. 5, n. 31149 del 5/5/2009, Occioni e altro, Rv. 244486 e n. 12525 dell'1/12/2000, Buscicchio ed altri, Rv 217459). Sulla sufficienza di una minima organizzazione si segnala Sez.4, n. 22824 del 3/7/2006, Qose ed altri, Rv. 234576, per la quale "la ricerca dei tratti organizzativi è essenzialmente diretta a provare, attraverso tale dato sintomatico, l'esistenza dell'accordo indeterminato a commettere più delitti che di per sè concreta il reato associativo." Di particolare interesse, anche in relazione alla vicenda del caso di specie la precisazione, più recente (seppure riferita ad una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti di contrabbando) secondo la quale "Partecipa ad un'associazione criminosa colui che esplichi una qualsiasi attività, anche se di secondaria importanza, al momento della costituzione o dell'organizzazione del gruppo criminale nonché in occasione dell'esecuzione dei vari reati oggetto del sodalizio illecito" (in tal senso Sez. 3, n. 8024 del 25/1/2012, dep. 1/3/2012, Di Giovanni, Rv. 252753).
Nel caso di specie la lettura integrata delle due motivazioni dei gradi di merito risulta coerente e di tranquillizzante tenuta logica, anche in relazione all'analisi della partecipazione specifica del ricorrente e della sussistenza dell'elemento psicologico: i giudici hanno infatti sottolineato non solo la consapevolezza della partecipazione per i legami interpersonali con i vertici dell'associazione (TI LO e ND) e la conoscenza delle metodologie operative, ma anche la volontà di contribuire con le proprie condotte al meccanismo di frode fiscale. Il secondo motivo risulta, oltre che generico, manifestamente infondato, in quanto sia nella sentenza di primo grado, che in quella impugnata, il giudici di merito hanno fatto esplicito riferimento agli elementi utilizzati per la quantificazione della pena: la durata della partecipazione, l'entità della frode e l'intensità del dolo.
In conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso e per effetto del disposto dei cui all'art. 616 c.p.p., D'LE AN va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
3. Per quanto attiene ai motivi di ricorso del BI relativi ai capi della condanna per i numerosi delitti di frode fiscale, va innanzitutto analizzato il motivo di cui al n. 3 che lamentava la mancata motivazione sulla richiesta di rinnovazione dibattimentale ex art. 603 c.p.p.. Va rammentato che "la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato, se non impedisce al giudice d'appello di esercitare i poteri di integrazione probatoria, comporta tuttavia l'esclusione di un diritto dell'imputato a richiedere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ed un corrispondente obbligo per il giudice di motivare il diniego di tale richiesta" (cfr. Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone e altri, Rv. 249161) e il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officiosi di rinnovazione dell'istruttoria, sollecitato a norma dell'art. 603 c.p.p., comma 3, dall'imputato che abbia optato per il giudizio abbreviato c.d. "secco", non costituisce un vizio deducibile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), (Sez.6, n. 7485 del 16/10/2008, Monetti, Rv. 242905;
Sez.4, n. 15573 del 20/12/2005, dep.5/5/2006, Coniglio e altri, Rv.233956). Reiterativo di tale motivo è anche il quarto motivo presentato con la successiva memoria, con il quale era stato ribadita la parte della censura che aveva sostenuto che gli atti istruttori richiesti rappresentavano una prova c.d. "nuova", trattandosi di dichiarazioni ulteriori rese dal coimputato TI in dibattimento. Il motivo è infondato, atteso che deve essere ribadito il principio, già affermato da questa Corte, che "mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificatamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale, derivante dalla acquisita consapevolezza della rilevanza dell'acquisizione probatoria, nella ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione può essere sorretta anche da una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in ordine alla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Cfr., con riferimento ad una fattispecie di rigetto di richiesta di acquisizione di prova nuova e sopravvenuta al giudizio abbreviato, Sez.6, n. 5782 del 18/12/2006, dep. 12/2/2007, Gagliano, Rv. 236064). Nel caso di specie, i giudici di merito, già in primo grado, avevano esaminato le dichiarazioni rese dal coimputato TI LO in sede di interrogatorio nel corso delle indagini preliminari, pienamente utilizzabili in virtù della scelta del rito ed avevano peraltro ricostruito i fatti ascritti al BI, motivatamente e senza errori logici, in base alle risultanze processuali, prevalentemente di fonte documentale ed investigativa, piuttosto che dichiarativa. Inoltre va precisato che non rientra nella nozione di prova nuova una successiva dichiarazione resa da un coimputato, peraltro priva del requisito della decisività, posto che in tale caso non si tratta di una nuova prova, ma di una reiterazione di assunzione della medesima fonte probatoria, in vista di una eventuale diversa prospettazione valutativa del fatto (in tal senso, Sez. 1, n. 12474 del 22/11/1994, dep. 17/12/1994, Ricci, Rv. 199893).
4. Quanto al vizio di violazione di legge (e di motivazione) in riferimento agli art. 526 c.p.p. e D.Lgs. n. 74, art. 2, attesa la mancanza nel fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni IVA, i giudici di appello hanno fornito ampia risposta sul punto (pp. 18- 19); del resto trattandosi di giudizio abbreviato, risultano pienamente utilizzabili tutti gli atti delle indagini preliminari, vi compresa la comunicazione di reato redatta dalla Guardia di finanza ove, come dato atto dai giudici di merito, le dichiarazioni dei redditi sono dettagliatamente indicate. Per connessione deve essere respinto anche il motivo nuovo di cui al n. 5) che ha lamentato il vizio di motivazione, collegandolo ad una pretesa "incertezza del quadro probatorio" ed "utilizzo di atti extraprocessuali", che sarebbero stati costituiti proprio dagli atti di indagine della Guardia di finanza, posto che, come si è appena detto, il giudizio di primo grado si è svolto, per espressa scelta del ricorrente, con il rito abbreviato, tanto da consentire la piena utilizzabilità di tutti gli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari.
5. Deve essere respinto anche il terzo motivo nuovo, con il quale è stata contestata la violazione di legge, relativa alla mancata applicazione del D.L. n. 16 del 2012, art. 3, che ha modificato la L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 bis.
Con la nuova formulazione del censurato comma 4-bis, il legislatore ha ridotto l'ambito di quei componenti negativi del reddito in qualche misura collegati ad illeciti penali e non ammessi in deduzione nella determinazione del reddito tassabile di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 1, (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), limitandolo ai soli "costi e (...) spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo", in relazione al quale delitto "Il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, (...) il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 424 c.p.p. ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p. fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 157 c.p. (...)". Ritiene questo Collegio che sia corretta l'interpretazione della suddetta disposizione nel senso che sono indeducibili i costi comunque "riconducibili" alla condotta criminosa. Quindi: i costi sostenuti per la realizzazione di una frode carosello, essendo essi stessi lo strumento per realizzare l'evasione IVA, sono indeducibili e l'intervento legislativo, attuato con il D.L. n. 16 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 144, non può avere alcuna incidenza sulle fattispecie in esame e, sotto questo profilo, risulta del tutto non rilevante l'eccepita questione di illegittimità costituzionale della disposizione. Anche la pretesa depenalizzazione delle fattispecie, che sarebbe riconducibile al medesimo art. 8 del D.L. menzionato, risulta manifestamente infondata: la disposizione si è limitata a precisare una regola per le procedure di accertamento tributario ai fini delle imposte sui redditi, stabilendo che non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione, norma che non ha alcun riflesso sulle disposizioni penali relative all'incriminazione di condotte fraudolente quali quelle contestate al BI.
6. Questo Collegio ritiene infondato anche il primo motivo nuovo, che ha lamentato la erronea applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt.2 e 8 in relazione all'elemento soggettivo e mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto, in quanto i giudici di appello avrebbero affermato la sussistenza di detto reato anche quando il ricorso a fatture fittizie persegua uno scopo diverso da quello di evasione fiscale. Tale motivo può essere esaminato congiuntamente ai primi due motivi del ricorso principale, con i quali è stata censurata la motivazione sotto il profilo della dichiarata sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato. È bene premettere che la giurisprudenza di legittimità, in tema di elemento soggettivo di cui al reato di cui all'art. 8, ha affermato il principio che l'evasione d'imposta non è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice del delitto d'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ma configura un elemento del dolo specifico normativamente richiesto per la punibilità dell'agente, in quanto per integrare il reato è necessario che l'emittente delle fatture si proponga il fine di consentire a terzi l'evasione dell'imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ma non anche che il terzo consegua effettivamente la programmata evasione" (cfr. Sez. 3, n. 39359 del 24/9/2008, dep. 21/10/2008, Biffi, Rv. 241040; cfr. anche Sez. 3, n. 17525 del 17/3/2010, dep. 7/5/2010, Mura, Rv. 246991). Comunque non si può escludere che la società-cartiera possa direttamente ed in via autonoma trarre un indebito profitto (così Sez.3, n. 13244 del 15/3/2006, dep. 13/4/2006, Chiarolla, Rv. 234541): nel caso di specie i giudici di merito si sono ampiamente diffusi, con motivazione coerente e sorretta da un logico apparato argomentativo, sugli aspetti di utilità anche diretta che il meccanismo di emissione di fatture per operazioni inesistenti era in grado di apportare alla stessa società amministrata dai BI. Peraltro le altre fattispecie delittuose ascritte al BI sono relative al reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, consistenti nelle fatture per operazioni inesistenti emesse dalle altre società del carosello, in relazione ai quali risulta evidente la simulazione di costi mai sostenuti e la conseguente possibilità per la società riconducibile al BI di vantare un credito IVA inesistente.
Devono pertanto essere dichiarati infondati, ed invero ai limiti dell'ammissibilità, i primi due motivi dì ricorso che lamentano vizi di motivazione circa gli elementi oggettivi e soggettivi dei reati ascritti al ricorrente BI ed il motivo nuovo n. 2), che ha contestato le valutazioni dei giudici di appello circa l'attività svolta dalla società amministrata dal ricorrente: gli stessi, nella sostanza, a fronte di una motivazione completa, esaustiva, che ha dato prova di avere esaminato gli atti del procedimento, finisce per sollecitare a questa Corte un riesame del merito della vicenda precluso in questa sede, come già evidenziato al punto 1 di questa motivazione.
7. Deve invece essere accolto il sesto motivo nuovo, con il quale è stata eccepita l'estinzione dei reati ascritti ai capi V), W) e Z) per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione. Infatti il delitto di cui al capo V), relativo all'indicazione di elementi passivi fittizi, rappresentati dalle fatture per operazioni inesistenti, nella dichiarazione annuale relativa all'anno di imposta 2002, (con presentazione giugno/ottobre 2003) risulta prescritto, considerando il termine lungo di sette anni e mezzo, nell'aprile 2011, e quello di cui al capo W), relativo alla stessa condotta in riferimento all'esercizio 2003, risulta prescritto nell'aprile 2012 (per il favor rei, dovendosi considerare il 1 aprile, attesa la contestazione generica del tempus commissi delicti). Parimenti il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, di cui al capo Z), relativo all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, contestato senza indicazione specifica della data di emissione delle fatture, ma come commesso nel 2004, deve essere considerato prescritto, in quanto tenuto conto del principio del favor rei, il termine lungo di sette anni e mezzo va considerato spirato il 1 luglio 2011.
Pertanto la sentenza di condanna del BI deve essere annullata limitatamente ai capi di imputazione da ultimo menzionati, essendo i reati estinti per prescrizione, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione della pena quanto ai residui reati di cui ai capi X), Y) e AA).
8. Per quanto attiene ai motivi di ricorso presentati dall'Agenzia delle Entrate, parte civile costituita, risulta fondato il secondo motivo, relativo alla revoca delle statuizioni civili in relazione all'imputato D'LE, contenuto nel dispositivo della sentenza della Corte di appello.
Effettivamente, nel caso di specie la determinazione sulle statuizioni civili già disposte in primo grado, poteva risultare diretta conseguenza dell'impugnativa nel merito con la quale il D'LE aveva censurato la condanna per il delitto di partecipazione all'associazione a delinquere, per l'effetto estensivo previsto dal disposto di cui all'art. 574 c.p.p., pur in assenza di impugnazione specifica del capo della sentenza, dipendendo direttamente dai capi impugnati, per cui deve essere rigettato il primo motivo di ricorso della parte civile, che ne ha, invece, lamentato la violazione. Ma deve essere osservato che manca del tutto qualsivoglia motivazione, in grado di fornire giustificazione della "revoca" delle statuizioni civili per il D'LE che i giudici di secondo grado hanno incluso nel dispositivo della sentenza impugnata, revoca ancor più oscura, proprio perché la Corte di appello, respingendo i motivi di impugnazione del D'LE, ne ha confermato la condanna, per cui risulta incomprensibile il motivo per il quale i giudici abbiano ritenuto che lo stesso non debba essere più obbligato al risarcimento dei danni.
Pertanto, la sentenza impugnata a deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla revoca delle statuizioni civili nei confronti di D'LE AN.
9. Questo Collegio ritiene invece che debbano andare respinti gli altri due motivi di ricorso avanzati dalla parte civile, in relazione alla modifica delle statuizioni civili disposta in relazione all'imputato BI.
La Corte di appello milanese, infatti, pur confermando il capo della sentenza relativo alla condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile, ne ha demandato la liquidazione alla sede civile, eliminando la condanna nel "quantum" stabilito dal giudice di primo grado, ritenendo che mancasse in tale prima decisione una motivazione esaustiva, e controllabile nei suoi passaggi argomentativi, circa l'esatta determinazione dell'ammontare dei danni, liquidati solo in base a quanto declamato dalla parte civile stessa. Tale argomentazione deve essere condivisa, ne' tale decisione può essere ritenuta un "ultra petita", come asserito dalla ricorrente parte civile, sulla base del fatto che il BI in sede di appello avesse contestato solo con i motivi nuovi la correttezza dei dati contabili.
Infatti, anche in relazione all'appello del BI non può essere negato, come asserito invece dalla ricorrente parte civile, che il predetto, contestando l'insufficienza probatoria in relazione alle frodi fiscale contestate e chiedendo l'assoluzione dai reati ascritti - con le ampie argomentazioni come riassunte nella parte relativa allo svolgimento del processo contenuta nella sentenza impugnata - abbia investito di gravame anche la pronunzia sulle statuizioni civili, per cui correttamente i giudici di appello avevano assunto le loro determinazioni anche in relazione a tali capi della sentenza, ritenendo il motivo nuovo ammissibile (cfr. Sez. 2, n. 45739 del 4/11/2003, dep. 26/11/2003, Marzullo, Rv. 226976) e considerando necessario rimettere al giudice civile la determinazione del quantum dei danni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di D'LE AN, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende, annulla la sentenza impugnata nei confronti di BI GI, limitatamente ai capi V), W) e Z) perché estinti i relativi reati per prescrizione e rinvia per la rideterminazione della pena ad altra Sezione della Corte di appello di Milano;
rigetta nel resto il ricorso di BI. In accoglimento parziale del ricorso della parte civile annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla revoca delle statuizioni civili nei confronti di D'LE AN;
rigetta nel resto il ricorso della parte civile, rimettendo alla Corte di appello la decisione sulle spese del giudizio in questo grado relativamente al rapporto civile.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2012