Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 13 luglio 1999 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 13 luglio 1999 |
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Giurisprudenza • 415
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- disciplina transitoria·
- avviso alla persona offesa della facoltà di proporre querela·
- giudizio di legittimità·
- necessità·
- reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018 n. 36·
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- reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36·
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- termine·
- querela·
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Versioni del testo
- Art. 1. (Delega).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo e per la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e per attribuire al giudice di pace, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 2, la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22 , 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
Avvertenza:
Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note alla presente legge, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217 .
Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 12 luglio 1999, si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge, corredato dalle pubblicazioni notiziali previste dall'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 . - Art. 2. (Competenza del giudice di pace).
1. L'attribuzione al giudice di pace della competenza di cui all'articolo 1 e' esclusa per le opposizioni nelle materie, da elencare tassativamente nel decreto legislativo, che comportano una particolare difficolta' di accertamento o coinvolgono rilevanti interessi collettivi nonche' per quelle per le quali sono previste sanzioni di notevole entita'. - Art. 3. (Disciplina degli alimenti).
1. La riforma della disciplina sanzionatoria in materia di produzione, commercializzazione e igiene degli alimenti e delle bevande, nonche' di tutela della denominazione di origine dei medesimi e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) trasformare in violazioni amministrative i reati previsti da leggi speciali, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire duecento milioni, graduata in rapporto alla gravita' degli illeciti, e prevedendo altresi', a titolo di sanzioni accessorie, in caso di reiterazione specifica delle violazioni, la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio, la sospensione per un periodo fino a tre mesi o la revoca della relativa licenza in relazione alla gravita' dei fatti;
b) mantenere le sanzioni penali per le violazioni di cui agli articoli 5, 6 e 12, limitatamente, quanto a quest'ultima ipotesi, all'introduzione nel territorio della Repubblica di sostanze destinate al commercio, della legge 30 aprile 1962, n. 283 , prevedendo l'alternativita' delle pene dell'arresto e dell'ammenda, graduate in rapporto alla gravita' degli illeciti, anche in deroga al principio di specialita' di cui all' articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ;
c) prevedere la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio nonche' la revoca della relativa licenza, in relazione ai singoli illeciti amministrativi ovvero alle violazioni di cui alla lettera b), oltre che nel caso di reiterazione anche non specifica di queste ultime, per i fatti di maggiore gravita' dai quali derivi pericolo per la salute;
d) prevedere specifiche circostanze aggravanti per le fattispecie di cui agli articoli 515 , 516 e 517 del codice penale , con riferimento alle condotte che siano altresi' lesive dell'interesse protetto dal riconoscimento della denominazione di origine o dall'individuazione delle relative caratteristiche;
e) fatto salvo quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , prevedere la chiusura obbligatoria dello stabilimento e dell'esercizio nei casi di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio della autorizzazione all'esercizio stesso, fermo restando quanto disposto dalla lettera c) del presente comma e salva la possibilita' di revoca immediata qualora la situazione sia compiutamente regolarizzata;
f) prevedere la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene accessorie gia' previste per i reati depenalizzati, introducendo, con riferimento alla gravita' della violazione, nuove sanzioni accessorie idonee a prevenire violazioni della normativa nelle materie indicate nel presente articolo.