Articolo 496 del Codice di procedura civile
Articolo 436 bisArticolo 438
Versione
21 aprile 1942
Art. 496.
(Riduzione del pignoramento).

Su istanza del debitore o anche d'ufficio, quando il valore dei beni pignorati e' superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, puo' disporre la riduzione del pignoramento.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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