Articolo 496 del Codice di procedura penale
Articolo 516Articolo 554
Versione
24 ottobre 1989
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1 gennaio 2023
Art. 496. (( Ordine e modalita' dell'assunzione delle prove )) 1. L'istruzione dibattimentale inizia con l'assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con l'assunzione di quelle richieste da altre parti, nell'ordine previsto dall'articolo 493 comma 2.
2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove.
(( 2-bis. Salvo che una particolare disposizione di legge preveda diversamente, il giudice puo' disporre, con il consenso delle parti, che l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell'articolo 210 e delle parti private si svolga a distanza. ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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