Sentenza 22 aprile 2004
Massime • 1
La disposizione dell'art. 521-bis, comma primo, cod. proc. pen., in virtù della quale se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni di circostanza aggravante, reato connesso a norma dell'art. 12, comma primo, lett. b, stesso codice, o fatto nuovo, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ha carattere eccezionale, in quanto costituisce deroga al principio della non regressione del procedimento e, come tale, è di stretta interpretazione. Ne consegue che ne è esclusa l'operatività allorché un reato concorrente sia contestato per la prima volta in dibattimento nell'ambito di un processo per il quale, in relazione agli altri reati, si è tenuta l'udienza preliminare ed è stato disposto il rinvio a giudizio. (Nella specie, relativa a conflitto di competenza tra tribunale e g.u.p., la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento del tribunale che aveva disposto la restituzione degli atti al P.M., escludendo così che potesse trovare applicazione la disposizione dell'art. 28, comma secondo, ult. parte, cod. proc. pen. secondo la quale, qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2004, n. 25258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25258 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 22/04/2004
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1985
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO PI - Consigliere - N. 046625/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GUP TRIB TERAMO - CONFLITTO -;
nei confronti di:
2) TRIBUNALE TERAMO;
SENTENZA del 25/11/2003 GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di TERAMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. RIGGIO GIANFRANCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Aurelio Galasso, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Teramo;
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza pronunciata il 25 novembre 2003 nell'udienza preliminare del procedimento a carico di IO PI ed altri, il G.U.P. del Tribunale di Teramo, premesso che:
il reato per il quale si procedeva (concorso in tentato omicidio aggravato) era stato contestato per la prima volta al IO dal pubblico ministero nel corso dell'udienza dibattimentale del 18 ottobre 2001 dinanzi al Tribunale collegiale di Teramo, nell'ambito del processo per plurimi reati ascritti allo stesso imputato in concorso con altri;
alla successiva udienza dibattimentale, il Tribunale, ritenuta la contestazione operata dal pubblico ministero come relativa a reato concorrente, compreso nella previsione dell'art. 517 c.p.p., in quanto connesso ex art. 12 co. 1^ lett. b) c.p.p., aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521 bis c.p.p., sul presupposto che trattavasi di reato per il quale era prevista l'udienza preliminare e questa non si era tenuta. Ciò premesso, rilevava il G.U.P. conflitto negativo di competenza, qualificando come abnorme il provvedimento del Tribunale, essenzialmente sull'assunto che esso aveva determinato una indebita regressione del procedimento.
La fattispecie in esame non rientra tra le ipotesi tipiche di conflitto di cui al primo comma dell'art. 28 c.p.p., che fa specifico riferimento alla pretesa, o al rifiuto, contestualmente espresso da due giudici, mediante l'adozione di provvedimenti formali, di prendere cognizione di un medesimo fatto costituente reato, ma è riconducitele ai "casi analoghi" contemplati dal secondo comma della stessa norma, essendosi determinata una situazione di stasi, che non può essere altrimenti eliminata, ricollegabile al dissenso insorto tra due organi giurisdizionali in ordine alla competenza ad emettere provvedimenti necessari allo sviluppo del rapporto processuale. Nè trova qui applicazione la disposizione di cui alla seconda parte della norma da ultimo citata, in quanto il principio, ivi espresso, della prevalenza della decisione del giudice del dibattimento su quella del giudice dall'udienza preliminare non opera allorché il provvedimento emesso dal primo debba considerarsi abnorme. Una situazione siffatta ricorre nella specie, poiché l'art. 521 bis c.p.p. costituisce una deroga al principio della non regressione, che
è immanente nell'ordinamento, in quanto volto ad assicurare l'ordinato svolgimento progressivo e la ragionevole durata del processo (esigenza, quest'ultima, solennemente riconosciuta dall'art. Ili della Costituzione) e, con riguardo alla fase dibattimentale, tende a precludere la retrocessione del processo alla fase antecedente, che comporta rilevanti conseguenze, connesse alla distinzione tra procedimento e processo, costituente uno dei profili caratterizzanti del vigente codice di rito.
Data la sua natura eccezionale, la norma anzidetta va interpretata in modo rigorosamente restrittivo, dovendo escludersi la sua operatività allorché un reato concorrente sia contestato per la prima volta in dibattimento nell'ambito di un processo per il quale si è tenuta l'udienza preliminare ed è stato disposto il rinvio a giudizio per gli altri reati. In tal caso, infatti, la contestazione del nuovo reato non comporta una modifica della composizione del giudice del dibattimento, cioè la competenza di un giudice superiore e, mancando questa condizione, risulterebbe ingiustificata la stasi del processo per gli altri reati, inscindibilmente connessi, in relazione ai quali il vaglio da parte del giudice dell'udienza preliminare è stato già compiuto e irretrattabilmente definito con il rinvio a giudizio.
Alla stregua dei rilievi che precedono, il provvedimento emesso nella specie dal Tribunale collegiale va qualificato come funzionalmente abnorme e, conseguentemente, il conflitto va risolto dischiarandosi la competenza dello stesso organo giurisdizionale, al quale vanno rimessi gli atti per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Teramo, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2004