Sentenza 8 marzo 2006
Massime • 1
L'omessa traduzione in lingua italiana dei verbali di polizia giudiziaria e di documenti redatti in lingua straniera, risolvendosi nella violazione del diritto d'intervento della persona sottoposta ad indagine, determina la nullità ex artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen. dell'avviso di conclusione delle indagini, che si riverbera sulla richiesta di rinvio a giudizio e sul decreto che dispone il giudizio stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2006, n. 19396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19396 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 08/03/2006
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - N. 315
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO NI - Consigliere - N. 41120/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;
nel processo penale
contro
:
MI DI, AN CO, TI OV, AR NI, FE EL, AN ID, NE MO, IO GI, RI AR, CI AL, CH NN, DE VE NZ, CI IL, NI IL, DI AN IL, MA CO, NI NO, SS IL LV, SS CE, AR CE, RI MA, RI IC, BO NT, NT AN, IN RA, RI El Mostafà;
avverso la ordinanza resa il 26/09/2005 dal tribunale monocratico di Roma.
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza. Osserva:
FATTO E DIRITTO
1 - Con ordinanza resa all'udienza dibattimentale del 26/09/2005 il giudice monocratico del tribunale di Roma ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio degli imputati in epigrafe, per vari delitti di contrabbando doganale, simulazione di reato e frode assicurativa, in quanto non preceduta da rituale avviso della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., atteso che l'avviso notificato ai predetti non era accompagnato dal "deposito nella lingua del procedimento della documentazione relativa alle indagini espletate".
Infatti, i verbali di perquisizione e sequestro (e quelli di sommarie informazioni testimoniali) redatti dalla polizia francese, nonché i fascicoli di imbarco delle autovetture che erano state oggetto di contrabbando e di fraudolento occultamento per conseguire un indennizzo assicurativo, non erano stati tradotti nella lingua italiana, con conseguente vulnus dei diritti difensivi degli imputati.
Con la stessa ordinanza il giudice monocratico ha dichiarato la nullità del decreto dispositivo del giudizio ai sensi dell'art. 429 c.p.p., lett. c), limitatamente al capo 49 della imputazione nei confronti di OV ET, ritenendo che la condotta di contrabbando ascritta al medesimo era indeterminata, in quanto rinviava erroneamente alle condotte specificate nei capi 2 e 4. Per conseguenza, il giudice ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
2 - Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale ha proposto ricorso per Cassazione contro la predetta ordinanza come illegittima e abnorme.
Con un primo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 109 c.p.p., e art. 178 c.p.p., lett. c), sostenendo che l'utilizzo della lingua dell'imputato è imposto solo per gli atti giurisdizionali adottati nei suoi confronti, ma non per il materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari. Nel caso di specie, poi, i documenti doganali in lingua francese rilevavano soltanto per la data in cui erano stati formati e per l'indicazione del veicolo oggetto della spedizione fuori del territorio doganale comunitario, e cioè per dati essenzialmente numerici chiaramente leggibili in ogni lingua.
Col secondo motivo il pubblico ministero deduce erronea applicazione dell'art. 429 c.p.p., lett. c), giacché dalla lettura dei capi 49, 50 e 51 della rubrica risultava che l'imputazione a carico di OV ET era sufficientemente determinata. Nè a diversa conclusione poteva giungersi perché il capo 49 faceva inesatto rinvio ai seguenti capi 2 e 4, essendo evidente che, per errore materiale, il rinvio doveva intendersi fatto ai capi 50 e 51 della rubrica.
3 - Il Procuratore generale in sede ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
L'avv. Roberto De Angelis, difensore di OV ET, De Vecchis NZ, AL Siciliani ed El Mostafà Rizek, con distinte ed eguali memorie depositate in cancelleria il 07/02/2006, ha chiesto il rigetto del ricorso.
L'avv. Carlo Baccaredda Boy, difensore di NT Bono, in data 27/02/2006 ha ritualmente depositato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, con cui, sulla base di articolate argomentazioni, ha chiesto il rigetto del ricorso.
4 - Il ricorso non merita accoglimento.
Come insegna la giurisprudenza costante di questa corte, l'obbligo di usare la lingua italiana prescritto a pena di nullità dall'art. 109 c.p.p. si riferisce solo agli atti "compiuti" nel procedimento penale
(e quindi sia durante la fase preprocessuale delle investigazioni, sia durante la fase processuale), ma non a quelli già formati fuori del procedimento e acquisiti nel medesimo, per i quali si applica la disciplina dei documenti di cui agli artt. 234-243 c.p.p. (v. in questo senso ex plurimis Sez. 6^, n. 758 del 27/02/1995, Ascione, rv. 201140; Sez. 5^, n. 21952 del 20/02/2001, Rainer, rv. 219457; Sez. 3^, n. 210121 del 19/03/2003, Cronk, rv. 225230). Ciò non esclude però l'obbligo del giudice, a norma dell'art. 143 c.p.p., comma 2, e art. 242 c.p.p., comma 1, di disporre la traduzione in italiano dei documenti formati fuori del procedimento, se essa è necessaria per la loro comprensione.
Alla luce di questi principi, nel caso di specie, i verbali di perquisizione e sequestro delle autovetture (e quelli di sommarie informazioni testimoniali), in quanto atti compiuti dalla polizia giudiziaria francese a seguito di rogatoria internazionale nella fase delle indagini preliminari, dovevano essere tradotti in lingua italiana su disposizione officiosa dell'autorità giudiziaria procedente, a norma dell'art. 143 c.p.p., comma 2, indipendentemente da richieste o sollecitazioni dei soggetti interessati. Per altro verso, anche i documenti di imbarco delle autovetture - in quanto di formazione extraprocessuale - dovevano essere tradotti a norma dell'art. 242 c.p.p., comma 1, posto che ciò era necessario alla loro comprensione. Non sembra infatti potersi dubitare di tale necessità, considerato che, lungi dal rilevare soltanto per dati numerici comprensibili, quei documenti erano ben altrimenti complessi e probatoriamente importanti, se è vero che - come precisava il capo 49 dell'imputazione - erano ideologicamente falsi, perché facevano figurare le autovetture in uscita temporanea per l'Algeria nell'interesse del proprietario, mentre in realtà i veicoli erano destinati alla vendita in quel paese.
5 - Giova osservare che in un sistema accusatorio puro costituiscono nullità solo le violazioni dei diritti difensivi che si sono verificate nel dibattimento, sede di formazione della prova nel contraddittorio delle parti.
Nel sistema vigente, però, nel quale la separazione tra fase dibattimentale e fase delle investigazioni preliminari non è assoluta, la rilevanza dei diritti della difesa è anticipata al momento della conclusione delle indagini (art. 415 bis c.p.p.) e alla udienza preliminare (artt. 420 ter e 420 quater c.p.p.). L'art. 416 c.p.p. prevede espressamente che la richiesta di rinvio a giudizio è
nulla se non è preceduta dall'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari;
avviso che, a mente del citato art. 415 bis c.p.p. che lo prescrive, deve essere accompagnato dall'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del Pubblico Ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.
Tale garanzia, imposta a pena di nullità, è evidentemente funzionale ai diritti difensivi dell'indagato, che - quando il pubblico ministero ha concluso le sue indagini - ha facoltà di presentare memorie, produrre documentazioni e chiedere ulteriori atti di indagine, al fine di scongiurare il rinvio a giudizio (art. 415 bis c.p.p., comma 3). Nel caso di specie, l'avviso della conclusione delle indagini è stato notificato agli indagati assieme all'avvertimento della facoltà di prendere visione ed estrarre copia delle risultanze investigative. Ma la circostanza che alcuni verbali della polizia giudiziaria francese e alcuni documenti di imbarco non erano stati tradotti nella lingua italiana, secondo le norme sopra richiamate, impediva agli indagati, pur avvisati, di esercitare con piena cognizione di causa quei diritti difensivi contemplati espressamente dall'art. 451 bis, comma 3.
Ne deriva una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c) per violazione del diritto all'intervento degli indagati, che colpisce anzitutto l'avviso di conclusione delle indagini e quindi per conseguenza, a mente dell'art. 185 c.p.p., la richiesta di rinvio a giudizio e il decreto dispositivo del giudizio stesso.
La nullità è stata tempestivamente eccepita dai difensori in apertura di dibattimento, sicché correttamente il giudice l'ha dichiarata, rinviando gli atti al pubblico ministero, senza con ciò causare un'abnorme regressione del giudizio, posto che l'invalidità della richiesta di rinvio a giudizio aveva impedito il rituale passaggio dalla fase delle indagini preliminari a quella della udienza preliminare (trattandosi di procedimento monocratico con udienza preliminare).
6 - Quanto al decreto che disponeva il giudizio
contro
ET OV per il reato di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 282, lett. e) e art. 295, comma 2, lett. c), contestato al capo 49, ritiene il collegio che il rinvio alle condotte specificate nei capi 2) e 4), anziché a quelle descritte nei capi 50 e 51, poteva in effetti ingenerare equivoci nella individuazione della condotta incriminata. Per conseguenza, correttamente il giudice del dibattimento ha ritenuto nullo il decreto per violazione dell'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c), atteso che l'enunciazione del fatto non aveva i requisiti di chiarezza e precisione richiesti dalla norma, con conseguente lesione dei diritti della difesa al riguardo non è senza significato che la L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 18, comma 2, abbia espressamente integrato la disposizione anzidetto, aggiungendo l'inciso "in forma chiara e precisa" per meglio qualificare l'enunciazione del fatto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2006