2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell' articolo 69 del codice penale .
3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti ((non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna)) .
4. Il giudice non puo' pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.
5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537".
--------------- AGGIORNAMENTO (43)
La Corte costituzionale con sentenza 28 gennaio-10 febbraio 1993, n. 41 (in G.U. 1 s.s. 17/2/1993, n. 8) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo " nella parte in cui stabilisce che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente che l'imputato e' persona imputabile."