Sentenza 25 gennaio 2011
Massime • 2
In tema di esame testimoniale non integra alcuna nullità, risolvendosi in una mera irregolarità, l'omesso avvertimento del giudice al teste sospettato di falsità o reticenza circa le responsabilità previste dalla legge penale.
In tema di istruzione dibattimentale, il mancato rispetto dell'ordine di assunzione delle prove non è causa di nullità alcuna, risolvendosi in una mera irregolarità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2011, n. 6914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6914 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 25/01/2011
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 216
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 27271/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT CO, nato il [...];
avverso la sentenza del 11/02/2010 del Giudice di Pace di Mestre;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Tindari Baglione che ha concluso per l'inammissibilità.
FATTO
1. Con sentenza del 11/02/2010, il g. di p. di Mestre dichiarava AT NC responsabile del delitto di cui all'art. 635 c.p. e lo condannava alla pena di Euro 309,00 di multa.
2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato, in proprio, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo i seguenti motivi:
1. Violazione degli artt. 336 e 337 c.p.p. per non avere il primo giudice accertato se la pretesa parte lesa avesse la legittimazione a proporre querela non avendo dimostrato di essere proprietario anche del rimorchio danneggiato;
2. violazione dell'art. 154 c.p.p. sostiene il ricorrente, essendo la parte lesa di nazionalità straniera, di "temere" che la medesima "non abbia compreso il tenore dell'atto notificato e che il medesimo non sia arrivato a raggiungere lo scopo";
3. Violazione dell'art. 207 c.p.p. per non avere il giudice, nonostante avesse ritenuto che il teste VI avesse assunto "un contegno di tipo omissivo", provveduto ai sensi dell'art. 207 c.p.p., comma 2;
4. violazione dell'art. 496 c.p.p. per avere il giudice proceduto, all'udienza del 10/12/2009, all'audizione dei testimoni della difesa, senza che la difesa avesse prestato il consenso ex art. 496 c.p.p.;
5. illogicità della motivazione per avere il giudice ritenuto la colpevolezza di esso ricorrente sulla base delle dichiarazioni dei testimoni RI, CC, LE e VI, senza considerare le dichiarazioni dei testimoni della difesa ne' adducendo alcunché in ordine alla loro inattendibilità.
DIRITTO
3. violazione degli artt. 336 e 337 c.p.p. (motivo sub 1), la censura è manifestamente infondata sotto un duplice profilo:
- innanzitutto, l'art. 120 c.p. attribuisce la legittimazione alla presentazione della querela ad "ogni persona offesa dal reato": e, nel caso di specie, non vi può essere dubbio che persona offesa dal reato fosse proprio il querelante non peraltro perché era affidatario del mezzo. Diversa è la posizione giuridica del proprietario del mezzo che, in quanto parte danneggiata, avrebbe avuto il diritto di costituirsi parte civile: in terminis Cass.3/05/1988, Zordan, riv 178967 - Cass. 13/07/2010, Campelli;
- in secondo luogo, la doglianza è generica perché è lo stesso ricorrente che asserisce che il querelante CE EF si era dichiarato "proprietario del mezzo targato NM987BH cui il rimorchio targato HB155AP" nonché autotrasportatore per conto della ditta Farner con sede in Austria. Non si capisce, quindi, i motivo per cui, in mancanza di una specifica eccezione che non risulta mai dedotta (e che, comunque il ricorrente, ove avesse voluto, avrebbe potuto coltivare e provare agevolmente rendendosi parte diligente) il giudice avrebbe dovuto porsi un problema di legittimazione a fronte di un soggetto che si dichiarava proprietario del mezzo e autotrasportatore per conto di un terzo. Non può, quindi, il ricorrente, sollevare, per la prima volta, in sede di legittimità, una questione attinente al merito della querela, tale dovendosi ritenere quella riguardante la proprietà del mezzo.
4. Anche i restanti motivi vanno ritenuti manifestamente infondati:
- quanto alla pretesa violazione dell'art. 154 c.p.p., palese è la carenza di interesse del ricorrente;
- quanto alle dedotte violazioni degli artt. 207 e 496 c.p.p., si tratta di mere irregolarità che non comportano alcuna conseguenza processuale in termini di nullità;
- quanto alla illogicità della motivazione, non spiega il ricorrente come e perché le dichiarazioni rese dai testi della difesa avrebbero potuto inficiare quelle dell'accusa rendendo, quindi, la motivazione illogica o contraddittoria.
5. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011