Sentenza 8 maggio 2008
Massime • 4
La mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello può costituire violazione dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen. solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (art. 603, comma secondo, cod. proc. pen.), mentre negli altri casi può essere prospettato il vizio di motivazione previsto dalla lett. e) del medesimo art. 606.
Non è configurabile il vizio di cui all'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla contraddittorietà della motivazione rispetto a sentenza diversa da quella impugnata.
Allo scopo di stabilire se, ai fini dell'applicazione degli artt. 407, comma terzo, e 414 cod. proc. pen., le indagini svolte nell'ambito di un procedimento siano da considerarsi compiute in prosecuzione d'altro procedimento - precedentemente iscritto - per il quale siano scaduti i termini di durata massima ovvero sia intervenuta archiviazione, deve essere verificata esclusivamente l'identità o meno del fatto-reato oggetto dei due procedimenti.
Il giudice d'appello che abbia accertato l'erronea applicazione da parte del giudice di primo grado di una circostanza aggravante sottratta al giudizio di comparazione e, quindi, alla disciplina prevista dall'art. 604, comma secondo, cod. proc. pen., deve dichiarare la nullità della sentenza di primo grado nella parte relativa alla determinazione complessiva della pena, mentre è abnorme la declaratoria di nullità parziale limitata all'applicazione della predetta circostanza aggravante. (Nel caso di specie, la circostanza aggravante applicata dal giudice di primo grado non era stata contestata dal pubblico ministero).
Commentari • 10
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2008, n. 34643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34643 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2008 |
Testo completo
le REPUBBLICA ITALIANA
34643 / 08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente Udienza pubblica Dott. DOMENICO NARDI
Consigliere del 08/05/08 1. Dott. ARTURO CARROZZA
Consigliere SENTENZA 2. 11 GIULIANA FERRUA
Cons.Relatore N. 210h 3. 11 PAOLO OLDI
Consigliere R.G.N.00395/08 4. 11 VITO SCALERA
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
di REGGIO CALABRIA CORTE D'APPELLO
nei confronti di:
PI CE N. IL 15/03/1968
SA PP N. IL 23/12/1961
e sui ricorsi proposti da:
N. IL 25/07/1976 1) DE CA RI AS
2) DE ST CA MA N. IL 01/03/1968
3) DE ST PP N. IL 01/12/1969
N. IL 06/01/1976 4) IU NC
5) IA NT MA N. IL 19/01/1969
N
6) NE CO N. IL 03/03/1977
CORTE D'ASSISE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consi-
gliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. En-
rico Delehaye
che ha concluso come segue: per De CA, IU e Mar-
cianò annullamento con rinvio limitatamente alla deter-
minazione della pena e rigetto nel resto;
per De Stefa-
no MI e De NO SE rigetto in toto dei ricorsi;
per SA FR declaratoria di inammis-
sibilità; in ordine ai ricorsi del P.G.
contro
AC
SE e PI IN declaratoria di inammissi-
bilità;
Uditi i difensori Avv. Giulia Dieni per De CA;
Avv.
Umberto Abate per SA;
Avv. Giancarlo Murolo per
SE De NO, per PI e (in sostituzione dell'Avv. Emidio Tommasini) per CI;
Avv. Antonio
Managò per IU e per AC;
Avv. Marcello Manna
per SE De NO, MI De NO e per Zap-
pia; Avv. Manlio Morcella per MI De NO
2 $
FATTO
Con sentenza in data 22 febbraio 2007 la Corte d'Assise d'Appello di
Reggio Calabria, parzialmente riformando la decisione assunta dal giudice del-
l'udienza preliminare presso il locale Tribunale in esito al giudizio abbreviato, ha assolto IN PI e SE AC dalle imputazioni di concor- so in omicidio rispettivamente in danno di GI IT e GI LÀ, e in danno di AN NT;
ha invece confermato la condanna di MI De
NO e SE De NO per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso pluriaggravata, nonché del solo SE De NO per concorso nel reato fine di estorsione in danno di AL CH;
ha confermato, salvo mitigazione delle pene, la condanna di ZI De CA, NC IU,
AN CI e FR SA per il reato di favoreggiamento personale nei confronti di MI De NO durante la latitanza di costui.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto provata la partecipazione dello
PI all'omicidio di GI IT e GI LÀ, quale conducente dell'autovettura con la quale il gruppo di fuoco aveva raggiunto il posto dell'ag- guato;
in tal senso quel giudice aveva interpretato la propalazione del collabo- rante AN UM, con specifico riferimento alla frase "IN PI guidava la macchina, perché la guida benissimo, ora mi sfugge il discorso se c'era": aveva ritenuto, infatti, che l'incertezza sulla presenza si riferisse ad altra persona menzionata poco prima dal UM, cioè AL TT. La Corte d'As- sise d'Appello è venuta in contrario avviso, ritenendo sussistere il ragionevole dubbio sulla lettura da dare alla chiamata in correità; né maggiori elementi ha creduto di poter trarre dalla propalazione dell'altro collaborante NI RI gio, che aveva deposto soltanto de relato;
sicché, pur giudicando incerto l'esito della prova testimoniale assunta in secondo grado sull'alibi addotto dallo Zap- pia, la Corte è pervenuta all'assoluzione ritenendo insufficienti e contraddittorie le prove a carico.
La condanna in primo grado del AC per l'omicidio di AN
NT si era fondata sulle dichiarazioni dei collaboranti UM, IG, LA
e CU. Il giudice di appello ha ravvisato un'estrema contraddittorietà nel quadro probatorio, osservando: che il UM, pur avendo preso parte ai prepara- tivi in vista di due precedenti progetti omicidiari in danno del NT, si era
3 E
trovato a Milano nella circostanza in cui il delitto fu consumato, perciò aveva potuto deporre soltanto de relato;
che ugualmente de relato era la propalazione del IG;
che il LA, nel riferire anch'egli per conoscenza indiretta, non era stato in grado di indicare con precisione l'esecutore del crimine;
che il CU, anch'egli in base a notizie apprese da terzi, aveva indicato l'esecutore in altra persona.
La condanna di MI e SE De NO per il delitto di parteci- pazione ad associazione mafiosa ha trovato conferma in appello sui seguenti ri- lievi: l'esistenza della cosca mafiosa denominata “cosca De NO” e la parte- cipazione ad essa dei due imputati in questione, con ruolo direttivo e organizza- tivo, erano comprovate dal giudicato scaturito da un precedente processo deno- minato "Olimpia 1"; in rapporto a quel processo la permanenza doveva conside- rarsi interrotta alla data della sentenza di primo grado, cioè al 19 gennaio 1999; la perdurante operatività del sodalizio, anche dopo quella data, e il ruolo di spic- co ivi mantenuto da MI e SE De NO erano emersi dalla conver- genti dichiarazioni dei collaboranti UM e NÒ; dai dialoghi intercettati tra gli appartenenti alla famiglia De NO nell'immediatezza della collaborazione del
UM; da una conversazione fra TR De NO e IC AN UR;
dallo stato di latitanza di MI De NO, protrattosi fino al dicembre 2001; dalla partecipazione di SE al delitto di estorsione in danno di AL
CH.
A quest'ultimo riguardo il giudice di appello ha precisato che l'estor- sione si era concretizzata nell'avere costretto il CH a rinnovare con due anni di anticipo la conduzione di un immobile adibito ad esercizio commerciale, per un canone smisuratamente superiore a quello precedentemente pagato: l'inti- midazione era consistita nell'aver esploso alcuni colpi di pistola contro la ser- randa del suo negozio. Quale prova della responsabilità di SE De NO la Corte ha valorizzato gli elementi desunti: dalla relazione di servizio del Dott.
Silipo, contenente le dichiarazioni a lui rese dalla persona offesa;
dalle intercet- tazioni di alcuni contatti telefonici tra l'imputato e il cugino NI De Stefa- no;
dalle dichiarazioni accusatorie del collaborante UM, ritenute particolar- mente qualificate, ancorché de relato, per essere la fonte indicata in uno degli autori del delitto (per l'appunto lo stesso SE De NO).
4 ob Quanto al reato di favoreggiamento in favore di MI De NO, consistito nell'avergli fornito appoggio logistico durante la latitanza, garanten- dogli gli spostamenti e gli incontri con i familiari, mettendogli a disposizione au- tomezzi, immobili, mezzi di comunicazione e altro, la conferma del giudizio di colpevolezza a carico degli imputati De CA, IU, CI e SA si è fondata sugli elementi tratti dalle intercettazioni, in base ai quali gli investigatori avevano ricostruito i fatti di seguito esposti.
ZI De CA aveva messo a disposizione di TR De NO la propria vettura il 19 aprile 2001; aveva accompagnato nella zona di LL (in vista di un successivo trasferimento con altri mezzi) la madre e il nipotino del latitante il 28 aprile 2001; aveva messo a disposizione l'autovettura Lancia Y del proprio padre per il ritorno dei familiari la sera del 1° maggio 2001; si era recato dal latitante nella notte del 21 luglio 2001 per recargli notizie sulla salute della madre;
era stato controllato il 25 luglio 2001 su un'autovettura noleggiata in funzione di uno spostamento del latitante o di suoi familiari.
NC IU aveva trasportato e riaccompagnato a casa i familiari del latitante il giorno 1° giugno 2001; aveva condotto il 1° maggio 2001 la vettu- ra Lancia Y in uso al De CA di cui sopra si è detto;
si era accompagnato al De
CA la notte del 21 luglio 2001 in occasione della visita a MI De NO per recargli notizie della madre;
era stato notato il giorno 25 luglio 2001 a bordo della vettura noleggiata;
in una conversazione telefonica intercettata il 6 dicem- bre 2001 aveva partecipato all'organizzazione di spostamenti del latitante.
AN CI aveva svolto un ruolo di vedetta durante lo spostamento del latitante del 6 dicembre 2001 ed aveva gestito un'attività commerciale (Eu- rogel) per conto dei fratelli De NO.
FR SA si era personalmente occupato del noleggio dell'auto- vettura in data 23 luglio 2001.
Esclusa, per il SA, l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio
1991 n. 152, applicata dal G.U.P., la Corte territoriale ne ha ravvisato invece la sussistenza per i coimputati De CA, IU e CI. Ha rilevato, tuttavia, che la stessa non era stata mai formalmente contestata nel corso del processo;
per cui, trattandosi di aggravante ad effetto speciale che, giusta il disposto del secondo comma del citato art. 7 non è soggetta a giudizio di comparazione, ha
5 oh. annullato in parte qua la sentenza di primo grado e disposto la trasmissione al
G.U.P. degli atti relativi a detta aggravante.
Avverso la sentenza di cui sopra il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria ha proposto ricorso per cassazione nei confronti degli imputati PI e AC, impugnando le loro assoluzioni dall'imputa- zione di omicidio. Nei motivi denuncia, quanto allo PI, la mancata assun- zione di una prova decisiva, che indica nella riaudizione del collaborante UM,
e illogicità della motivazione. Quanto al AC, contesta che la chiamata in correità del UM possa considerarsi de relato e deduce contraddittorietà del-
l'assoluzione rispetto alla condanna emessa con altra sentenza a carico del pro- palante per lo stesso reato. Il gravame è contrastato da entrambi gli imputati con separate memorie.
MI De NO e SE De NO hanno proposto congiunta- mente ricorso per il tramite del comune difensore Avv. Marcello Manna, sulla scorta di cinque motivi. Col primo eccepiscono l'inutilizzabilità degli atti d'in- dagine compiuti dopo la scadenza del termine massimo per le indagini prelimi- nari di un primo procedimento - poi riunito al presente e dopo l'archiviazione di un altro procedimento, assumendo che entrambi abbiano riguardato gli stessi fatti per cui si procede attualmente. Col secondo motivo, riguardante l'estorsione in danno di AL CH, denunciano l'omessa acquisizione di una prova decisiva, che indicano nell'audizione della persona offesa. Il terzo motivo, arti- colato in sei censure, illustra l'illogicità della motivazione in ordine: al giudicato di condanna riveniente dal processo "Olimpia 1", logicamente disgiunto dalle imputazioni attuali;
alla valutazione data alle propalazioni dei collaboranti Fiu- me e lannò; al contenuto delle intercettazioni a carico della famiglia De NO, dopo l'assunzione del ruolo di collaborante da parte del UM;
alla conversa- zione captata fra TR De NO e IC AN UR;
alla contestata va- lenza probatoria dello stato di latitanza di MI De NO;
alla dedotta irri- levanza, ai fini del reato associativo, dell'estorsione in danno di AL Ma- cheda. Col quarto motivo, ancora riguardante l'estorsione, i ricorrenti contestano la ritenuta illegittimità della richiesta di adeguamento del canone di locazione;
si richiamano alla documentazione relativa al mancato accordo commerciale;
la- di mentano la mancata acquisizione del verbale contenente la deposizione di Pa-
6 squale CH nel separato processo a carico di NI De NO. Col quinto motivo entrambi si dolgono della graduazione della pena e della mancata applicazione delle attenuanti generiche.
Lo stesso difensore ha presentato una memoria con motivi aggiunti, ad ulteriore illustrazione delle doglianze.
MI De NO si è anche gravato per il tramite dell'Avv. Manlio
Morcella, sulla base di tre motivi. Col primo denuncia violazione del principio del ne bis in idem, sul rilievo per cui la condanna emessa in primo grado per il reato associativo abbracciava un periodo sul quale si era già formato il giudicato a seguito del processo "Olimpia 1"; osserva che il giudice di appello ha ridotto il periodo di riferimento, facendolo decorrere dal 19 gennaio 1999, ma lamenta che di tale riduzione non abbia tenuto conto ai fini della determinazione della pena. Lamenta inoltre che si sia ritenuta la responsabilità per il reato associativo senza verificare se vi fossero state ulteriori manifestazioni di condotta antigiuri- dica. Col secondo motivo si duole che non si sia approfondita la collocazione temporale degli indizi, onde verificare se siano successivi all'interruzione pro- cessuale della permanenza, verificatasi il 19 gennaio 1999; denuncia illogicità intratestuale ed extratestuale della motivazione. Col terzo motivo, articolato in tre censure, contesta la valenza delle prove a carico con riferimento: A) alle pro- palazioni dei collaboranti UM e lannò, entrambi privi di attendibilità soggetti- va;
B) all'influenza, sul reato associativo, di un unico reato fine quale l'estor- sione ritenuta dal giudice di merito;
C) a un elemento di valore assertivamente neutro, quale la latitanza.
SE De NO si è, a sua volta, gravato anche separatamente, per il tramite dell'Avv. Giancarlo Murolo, sulla base di tre motivi. Col primo, de- nunciando anch'egli violazione del principio del ne bis in idem, sostiene che il precedente giudicato comprende anche i fatti odiernamente contestati;
lamenta non essersi considerata la sua detenzione nel periodo dal 5 ottobre 1994 al 17 gennaio 2001 e poi ancora a partire dal 20 dicembre 2001; osserva che nell'arco di 11 mesi di libertà egli è stato obbligato a risiedere fuori dal Comune di resi- denza. Col secondo motivo, soffermandosi sul reato associativo, osserva che la prova sarebbe costituita dall'estorsione riferita dal collaborante UM, il quale tuttavia è stato assolto da quell'imputazione. Col terzo motivo, ancora riferendo-
7 si all'estorsione, svolge varie argomentazioni osservando: che la propalazione del UM è rimasta priva di riscontro;
che detto collaborante è stato ritenuto i- nattendibile nelle dichiarazioni riguardanti gli omicidi;
che la richiesta di au- mento del canone era stata rivolta in modo corretto;
che la disdetta era tempesti-
va; che la vicenda si è risolta per vie conciliative e legali;
che è stata omessa la valutazione dei vantaggi derivati al conduttore.
Hanno proposto separati ricorsi contro le rispettive condanne anche gli imputati De CA, IU, CI e SA.
Il De CA, col suo unico motivo, eccepisce l'erroneità della statuizione con cui la Corte territoriale si è limitata a ritenere il fatto diversamente circo-
stanziato, anziché affermare la diversità del fatto e rimettere gli atti al pubblico ministero.
Il IU, col primo dei suoi due motivi, eccepisce a sua volta la viola- zione dell'art. 521 c.p.p.. Sostiene che una corretta lettura della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avrebbe dovuto indurre il giudice di merito a trasmettere gli atti non al giudice di primo grado, ma al P.M., e nella loro interezza, anziché per la sola aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91. Col secondo motivo lamenta che il giudizio di comparazione fra le attenuanti generi- che e l'aggravante residua sia stato espresso in termini di mera equivalenza cu- mulativamente per tutti gli imputati, senza tener conto delle condizioni soggetti- ve di ciascuno. Con una memoria successivamente depositata illustra più diffu- samente le proprie condizioni soggettive e rileva inoltre che il giudice di appello non ha precisato se la trasmissione degli atti al G.U.P. debba intendersi finaliz- zata al giudizio abbreviato, ovvero all'udienza preliminare.
Il CI, con l'unico motivo articolato in più censure, lamenta insuf- ficiente motivazione in ordine all'unico episodio di favoreggiamento che lo ri- guarda;
osserva che le dichiarazioni intercettate sono prive di riscontri;
sostiene la mancanza di significato probatorio del rapporto da lui intrattenuto con i De
NO nell'ambito dell'attività Eurogel;
definisce apodittica la sua identifica- zione con il "AN" di cui si parla nelle conversazioni intercettate.
Il SA, col suo unico motivo di gravame, denuncia la genericità della motivazione, comune a tutti i concorrenti nel reato di favoreggiamento;
lamenta che sia mancata l'analisi della sua condotta specifica;
sostiene essere carente la
8 prova circa la consapevolezza dell'uso che sarebbe stato fatto dell'autovettura noleggiata.
DIRITTO
Il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di
Reggio Calabria è privo di fondamento.
Il mancato accoglimento dell'istanza della pubblica accusa, volta a otte- nere l'audizione in sede di appello del collaboratore di giustizia AN UM per chiarimenti sul significato della sua propalazione, non può essere denunciato come vizio di omessa assunzione di una prova decisiva ai sensi dell'art. 606 c. 1 lett. d) c.p.p., non vertendosi nell'ipotesi di cui all'art. 495 c. 2 dello stesso codi-
ce. Secondo un principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che va qui ribadito, la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello può dar luogo al vizio testé menzionato solo qualora si tratti di prove so- pravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (art. 603 c. 2 c.p.p.), mentre negli altri casi può essere prospettato, al più, il vizio di motivazione di cui alla lettera e) dello stesso art. 606 (Cass. 17 maggio 2006, Bartalini e altri).
Nella fattispecie qui rassegnata, peraltro, la Corte d'Assise d'Appello ha motivato in modo ampio ed esauriente la propria decisione negativa, con l'os- servare: che la richiesta del P.G. era formulata in modo generico, non contenen- do la precisazione degli aspetti sui quali il narrato del collaborante avrebbe ne- cessitato di un chiarimento;
che l'integrazione istruttoria non era compatibile con la peculiarità del rito abbreviato;
che un'ulteriore propalazione nel senso dell'accusa sarebbe stata difficilmente valutabile in termini positivi perché priva dei requisiti di spontaneità e genuinità, avendo il UM partecipato al giudizio di primo grado e preso cognizione delle valutazioni del G.U.P., con la possibilità ulteriore di conoscere le doglianze difensive.
La motivazione così articolata, immune da vizi logici e giuridici, resiste al sindacato di legittimità e priva di fondamento la censura mossa dal P.G. ricor- rente.
Del pari conforme ai canoni logico-giuridici è la valutazione espressa dal collegio di secondo grado in ordine alle dichiarazioni del UM coinvolgenti la responsabilità di SE AC per l'omicidio di AN NT. Ha considerato quel giudice che la partecipazione al delitto del collaborante aveva رکھتے 9 riguardato soltanto la fase organizzativa e non anche quella esecutiva, la quale si era svolta quando egli si trovava a Milano. Il UM aveva preso parte a un pre- cedente tentativo di agguato non andato a buon fine, ma non aveva avuto cogni- zione diretta - bensì per sentito dire - delle modalità di esecuzione dell'agguato concretatosi nella consumazione dell'omicidio: di talché l'individuazione del
AC quale esecutore del delitto era da riguardare, secondo la sentenza di appello, come il frutto di una deduzione del collaboratore più che come informa- zione avuto da fonte - fra l'altro - neppure indicata. Inserendosi la propalazione di così debole caratura in un quadro indiziario complessivamente incerto, la re- sponsabilità del AC è stata giudicata carente di prova adeguata.
Nella motivazione così addotta, logicamente ineccepibile, non si riscon- tra alcuna violazione dei canoni di valutazione della prova di cui all'art. 192
c.p.p..
Né può riconoscesi pregio alla denuncia di contraddittorietà, sviluppata dal P.G. ricorrente sotto il profilo di cui all'art. 606 c. 1 lett. e) c.p.p.. Nell'ottica del gravame il vizio dedotto risiederebbe nel contrasto fra la decisione impugna- ta e la pronuncia condannatoria emessa a carico del UM dalla stessa Corte
d'Assise d'Appello di Reggio Calabria con sentenza in data 17 gennaio 2007, a seguito di concordato sulla pena ex art. 599 c.p.p.; ma a tale prospettazione è a- gevole obiettare che il vizio di contraddittorietà della motivazione, che importa annullamento della sentenza, è solo quello che si traduce nella incompatibilità logica con un altro passo della stessa sentenza, ovvero - a seguito della modifica legislativa apportata dall'art. 8 L. 20 febbraio 2006 n. 46 - con altri atti indicati nel motivo di gravame che devono, tuttavia, indefettibilmente appartenere allo stesso processo: mentre non è configurabile, come vizio della motivazione, la contraddittorietà rispetto a una decisione assunta in altra sede.
I tre ricorsi proposti nell'interesse degli imputati MI De NO e
SE De NO possono essere trattati congiuntamente, dandosi la prece- denza alle questioni che coinvolgono la responsabilità di entrambi per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa.
Per il suo carattere potenzialmente assorbente viene innanzi tutto in os- servazione il motivo dedotto per primo dall'Avv. Manna, a tenore del quale do- vrebbero considerarsi inutilizzabili tutti gli atti d'indagine compiuti successiva-
10 mente alla scadenza del termine massimo per le indagini preliminari nel proce- dimento n. 76/96 R.G. DDA, riunito al presente in data 13 dicembre 2002, e all'archiviazione del procedimento n. 5434/01 R.G. DDA, disposta il 25 gennaio
2002 senza che venisse in seguito richiesta l'autorizzazione a riaprire le indagi- ni. A confutazione dell'argomento addotto dalla Corte d'Assise d'Appello, se- condo cui detti procedimenti riguardavano fatti diversi, osserva la difesa che la finalità investigativa era la stessa, trattandosi invariabilmente di acquisire ele- menti per la cattura dei latitanti OR De NO e MI De NO.
L'assunto è privo di giuridico fondamento. Ed invero, al fine di stabilire se gli atti di indagine appartenenti all'ambito di un procedimento possano consi- derarsi compiuti in prosecuzione di un altro precedentemente instaurato, per i fi- ni di cui agli artt. 407 c. 3 e 414 c.p.p., il raffronto fra i due procedimenti va ef- fettuato verificando esclusivamente l'identità, o meno, del fatto-reato al cui ac-
certamento le indagini sono indirizzate: a nulla rilevando la comune finalità del- la cattura di latitanti, la quale costituisce un prius dello svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria, ma non qualifica univocamente il procedimento come se- quenza di atti diretti all'accertamento di uno o più reati.
Nel caso di specie la Corte territoriale ha rilevato la diversità dei fatti og- getto di accertamento nel procedimento n. 209/99 R.G. DDA, dal quale è poi scaturito il giudizio di cui ci si occupa, rispetto ai fatti sui quali si erano appunta- te le indagini nei procedimenti nn. 76/96 e 5434/01 R.G. DDA: siffatta constata- zione, basata sull'identificazione - in sé non contrastata dai ricorrenti - dei seg- menti temporali di volta in volta interessati dalla contestazione del reato perma- nente di cui all'art. 416 bis c.p., vale a legittimare il rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità.
Circa la portata del giudicato di condanna riveniente dalla sentenza con- clusiva del processo denominato "Olimpia 1", deve convenirsi col giudice di ap- pello nel fissare alla data del 19 gennaio 1999 l'interruzione della permanenza ai fini processuali, tale essendo il momento temporale nel quale, con la pronuncia della sentenza di primo grado, si è cristallizzata la contestazione, originariamen- te "aperta", del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.. E poiché la contestazione, anch'essa "aperta”, mossa nel presente giudizio si riferisce ad un arco di tempo
"da epoca imprecisata collocabile comunque nella seconda metà degli anni 90
11 dr. sino ad oggi", corretta è la definizione dei limiti cronologici del reato permanen- te giudicato in questa sede come compresa fra il 19 gennaio 1999 e il 14 marzo
2005 (data della sentenza del G.U.P.), attesa la sua perfetta conformità alla con- testazione;
ed invero, la data iniziale al 19 gennaio 1999 ricade manifestamente nella “seconda metà degli anni '90", sicché la sua individuazione come termine iniziale costituisce una mera precisazione, e non già una riduzione, del periodo interessato dall'imputazione e dalla condanna emessa in prime cure.
Quanto fin qui considerato dà conto dell'insussistenza della denunciata violazione del ne bis in idem e, al contempo, dell'infondatezza della doglianza riguardante la mancata mitigazione della pena per effetto delle pretesa riduzione di durata della permanenza.
Infondata è, inoltre, la censura con cui si nega l'esistenza di un collega- mento logico fra il giudicato formatosi nel procedimento "Olimpia” e la ritenuta continuità dell'associazione criminosa. La sentenza di secondo grado contiene espressa motivazione sul punto, là dove osserva che le risultanze investigative - propalazioni dei collaboranti UM e NÒ, dialoghi intercettati fra gli apparte- nenti alla famiglia De NO, stato di latitanza "assistita" di MI De Stefa- no, partecipazione di SE De NO all'attività estorsiva in danno di Pa-
squale CH, rinvenimento di un arsenale di armi in possesso della cosca hanno dimostrato il perdurare dell'esercizio, da parte del gruppo, di un potere di intimidazione e assoggettamento sul territorio di Archi, a conferma dell'esisten- za e della pericolosità dell'associazione mafiosa già fatta oggetto di accertamen- to in quel precedente processo. Non è pertanto assente, nella motivazione della sentenza, l'esplicitazione del nesso logico tra i fatti accertati nella sentenza "O- limpia" e quelli oggetto dell'odierno procedimento: nesso che consiste nella continuità dell'associazione mafiosa e nel protrarsi della sua attività illecita.
Anche in ordine alla valenza probatoria degli elementi assunti a dimo- strazione della perdurante azione delittuosa, la motivazione addotta dal giudice di appello si presenta, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, adeguata e immune da vizi logici o giuridici. Si osserva in essa, in adesione alla linea ar- gomentativa del G.U.P., che le propalazioni di AN UM sono rese atten- dibili dall'accertato suo organico inserimento nella cosca dei De NO, anche a motivo della sua relazione sentimentale con la sorella di MI e SE,
12 d. nonché dall'autoaccusa riguardante fatti omicidiari;
inoltre le sue dichiarazioni, circostanziate e complete, sono state rese a seguito di una presentazione sponta- nea del UM alla Questura di Reggio Calabria e sono risultate supportate da numerosissimi riscontri.
Del pari attendibili sono state giudicate dalla Corte territoriale le propa- lazioni del collaboratore NÒ, la cui carriera criminale è stata ricostruita, anche in base alle dichiarazioni degli altri collaboranti, derivandosene la prova della sua appartenenza al gruppo mafioso contrapposto a quello dei De NO. Sic-
ché la convergenza di elementi narrativi provenienti da due opposte angolazioni
(quella del UM e quella dello NÒ) ha permesso al giudice di merito di tene- re per accertata non soltanto la permanenza e l'attualità della cosca mafiosa fa- cente capo alla famiglia De NO, ma altresì il ruolo di direzione e di organiz- zazione delle attività criminali svoltovi dai fratelli MI e SE.
È evidenziato, altresì, nella motivazione della sentenza che la decisione del UM di collaborare con la giustizia ha destato uno stato di allarme in seno alla famiglia mafiosa, come confermato dalle conversazioni telefoniche intercet- tate. Ed invero, la condizione di viva preoccupazione manifestato dai dialoganti
è stata da quel giudice attribuita (con giudizio di fatto non sindacabile in questa sede) al timore per ciò che il UM sarebbe stato in grado di riferire circa le at- tività illecite della cosca: come poi, effettivamente, avvenuto.
Ulteriore riprova è stata tratta dalla conversazione fra TR De NO
e IC AN UR, dimostrativa dell'autorità rivestita dai fratelli MI e
SE De NO, senza il consenso dei quali nessuna decisione poteva esse- re presa. Tale è il significato probatorio dell'elemento di cui si tratta, indipen- dentemente dal fatto che la conversazione non dia conto in modo specifico del compimento di attività illecita.
All'interno del quadro probatorio così composto la sentenza impugnata pone anche lo stato di latitanza di MI De NO, protrattosi fino al di- cembre 2001. Sebbene la latitanza non costituisca, in sé e per sé, la prova di ap-
partenenza ad un gruppo mafioso, tuttavia nel caso specifico la Corte di merito ha inteso valorizzare la durata di essa e la costante assistenza e collaborazione ricevuta dal De NO ad opera dei sodali, come fatto significativo della messa a sua disposizione delle risorse dell'associazione mafiosa, in considerazione del-
13 la posizione apicale da lui occupata all'interno del gruppo.
Né può fondatamente sostenersi che a MI De NO, durante la la- titanza, sia stato impossibile svolgere il proprio ruolo direttivo nell'ambito del-
l'associazione, essendosi ciò reso facilmente realizzabile in virtù dei continui contatti da lui mantenuti con la famiglia mafiosa di appartenenza, sui quali ci si dovrà intrattenere più innanzi.
Analoghe considerazioni sono da svolgersi con riguardo all'arco di tem- po durante il quale SE De NO si è trovato in stato di detenzione, di per sé non impeditivo dei contatti coi componenti del suo gruppo familiare;
d'al- tra parte il persistere, anche dopo la scarcerazione, della sua appartenenza alla cosca mafiosa in posizione apicale è rivelato dalla condotta antigiuridica subito dopo intrapresa.
Il complesso degli elementi fin qui considerati è stato oggetto di valuta- zione da parte del giudice di appello nell'esercizio di quell'attività di ricostru- zione del fatto che, per la sua appartenenza al merito, si sottrae al sindacato in sede di legittimità, volta che sia – che si è constatato essere in questo caso a- deguatamente motivata.
Un discorso a parte meritano le questioni sollevate dai ricorrenti a propo- sito del delitto di estorsione in danno di AL CH, venuto in considera- zione nella sentenza impugnata sia per la sua autonoma illiceità, sia quale ripro- va della perdurante attività criminosa del gruppo mafioso. In ordine a quest'ul- timo argomento va subito detto che la commissione di un reato-fine, quand'an- che non bastasse da sola a integrare la prova dell'esistenza (ovvero, come nel caso specifico, della prosecuzione nel tempo) dell'associazione mafiosa, potreb- be indiscutibilmente entrare a far parte di un più articolato quadro probatorio che si fondi anche su altri elementi. Nella fattispecie qui rassegnata, come si è visto dianzi, gli elementi sui quali la Corte territoriale ha fondato il proprio giudizio circa la perdurante attività del gruppo criminale sono molteplici: e nell'ambito di essi non può disconoscersi la valenza probatoria della commissione di un'estor- sione accompagnata dalle modalità tipiche del metodo mafioso, ove sufficiente-
mente provata. wwwAtteso quanto sopra, era - come è - certamente lecito a MI De Ste-
fano, in riferimento all'imputazione elevata a suo carico per associazione mafio-
دلت 14 sa, contrastare gli argomenti di accusa basati sull'accertamento dei fatti qualifi- cati come estorsione;
mentre non gli era consentito denunciare in appello la vio- lazione dell'art. 521 c.p.p. in riferimento alla ritenuta consumazione del reato, quale vizio di una pronuncia di condanna che non lo ha minimamente riguarda- to: donde la correttezza della decisione assunta in proposito dalla Corte d'Assise
d'Appello.
Per quanto attiene alla prove, sulle quali si è sorretta l'accusa di estorsio- ne a carico di SE de NO, la sentenza gravata ne elenca le fonti nella relazione di servizio del Dott. Silipo;
in alcune intercettazioni telefoniche ri- guardanti i dialoghi fra SE De NO e il cugino NI De NO;
nelle dichiarazioni accusatorie del collaborante UM, ritenute attendibili ancor-
ché de relato, avendo la loro fonte nello stesso SE De NO.
Le contestazioni mosse dalla difesa, in ordine alla valutazione degli ele- menti di cui sopra, non possono essere condivise. Il fatto che AN UM sia stato assolto dall'imputazione di concorso nell'estorsione, perché ritenuto e- straneo al fatto, non priva di attendibilità le sue dichiarazioni, di carattere etero- accusatorio e non autoaccusatorio: egli, infatti, non aveva riferito di aver parte- cipato personalmente all'azione criminosa, ma di conoscere l'arma utilizzata per la sparatoria intimidatrice in quanto egli stesso l'aveva in precedenza modificata con l'aggiunta di un silenziatore, nella preparazione di un diverso delitto (la spa- ratoria contro la macelleria di tale ET IM). Né l'attendibilità riconosciu-
ta al UM si pone in contraddizione con la diversa valutazione data alle sue propalazioni in ordine alle fattispecie omicidiarie: relativamente a queste - come
è ben evidenziato anche nella sentenza di appello - l'esito assolutorio è dipeso dalla contraddittorietà delle fonti di prova orali e dalla scarsa chiarezza del col- laborante nell'indicare l'autore del reato, ma non da un'ipotetica falsità dell'ac- cusa. Non può negarsi, infine, che le dichiarazioni del UM abbiano trovato ri- scontri nelle emergenze investigative, come rilevato già nella sentenza di primo grado con riferimento al calibro della pistola usata, all'ubicazione della macelle- ria del IM, al rapporto parentale fra la locatrice del CH e SE
De NO;
a ciò deve aggiungersi che il giudizio di colpevolezza è scaturito da una valutazione complessiva dei diversi elementi dianzi elencati, la cui conver- genza ha dato corpo al quadro probatorio posto a base della ricostruzione dei fat-
15 d. ti. La Corte territoriale, invero, ha riconosciuto piena valenza probatoria alle di- chiarazioni rese in via confidenziale dalla persona offesa AL CH al
Dott. Silipo (riportate nella relazione di servizio, pienamente utilizzabile nel giudizio abbreviato), secondo cui la sparatoria contro la serranda dell'esercizio aveva fatto seguito alla richiesta di aumento del canone di locazione, formulata da SE De NO e respinta dal conduttore.
Circa l'omessa audizione di AL CH in sede testimoniale, vi è soltanto da ribadire che, secondo costante giurisprudenza (v. da ultimo Cass. 17 maggio 2006, Bartalini e altri, già citata inprecedenza), il diniego della rinnova- zione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello è denunciabile ai sensi dell'art. 606 c. 1 lett. d) c.p.p. soltanto nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado, di cui all'art. 603 c. 2 c.p.p.; mentre nelle ipo- tesi previste dai commi 1 e 3 dello stesso articolo viene in rilievo soltanto l'e- ventuale vizio di motivazione: vizio qui non denunciato come tale e, comunque, insussistente, avendo il giudice d'appello motivato il diniego in base al giudizio non sindacabile in questa sede - di non indispensabilità della prova ai fini del- la decisione. Non diversamente è a dirsi della negata acquisizione del verbale contenente la deposizione resa dal CH in altro processo, anch'essa giudica- ta non necessaria nell'esercizio del potere discrezionale rimesso dalla legge al giudice di merito.
La valutazione, quale prova a carico dell'imputato, della conversazione telefonica fra SE e NI De NO non è il frutto di una mera con- gettura, come sostenuto dalla difesa, ma risponde pienamente ai criteri della lo- gica. La Corte territoriale ha rilevato che, nel corso del dialogo captato, i due cugini manifestavano animosità verso un soggetto definitivo come "porcone", identificato per AL CH in base al riferimento a un colloquio già avu- to con SE De NO e a un appuntamento fissato per il giorno successi-
vo.
Sulla scorta di una valutazione complessiva e coordinata di tutti gli ele- menti probatori testé descritti, il giudice di merito è pervenuto all'accertamento dei fatti in senso conforme all'ipotesi accusatoria. Non essendo dato, nel giudi- zio di cassazione, accedere a ricostruzioni alternative rispetto a quella motivata- mente recepita nella sentenza impugnata, non resta che verificare la correttezza
16 di. giuridica delle conclusioni trattene sotto il profilo della configurabilità del reato di cui all'art. 629 c.p..
La relativa problematica è suscitata dalle censure con cui il ricorrente in- siste sulla legittimità della propria richiesta di aumento del canone di locazione, argomentando in base al regolare percorso delle vie legali, alla congruità della somma pretesa, alla tempestività della disdetta e alla conseguente inevitabilità dell'aumento allorquando, scaduto il contratto, le parti si fossero trovate a nego- ziare l'instaurazione di un nuovo rapporto.
Le argomentazioni come sopra spese mostrano di non tener conto di una circostanza di innegabile momento: attraverso l'ordinario percorso delle vie le- gali la locatrice OS GO, madre dell'imputato nell'interesse della quale co- stui ha agito, non avrebbe potuto contare sull'adeguamento del canone al nuovo livello (assertivamente più conforme al mercato immobiliare), se non a far tem- po dalla scadenza contrattuale fissata per il 30 settembre 2003; l'avere invece il
CH aderito in data 1 novembre 2001, pur dopo le iniziali resistenze, alla corresponsione del canone di lire 11.000.000 mensili, cioè maggiorato di ben sette milioni rispetto a quello precedentemente pagato, ha comportato per lui un maggior esborso complessivo di ben 154.000.000, nei 22 mesi intercorsi fra la data dell'accordo e la naturale scadenza del contratto. Siffatto risultato negozia- le, certamente oneroso per il conduttore e invece premiante per la locatrice, non aveva alcuna giustificazione in base al regime civilistico del contratto di loca- zione, ed è stato logicamente spiegato dalla Corte di merito come frutto della pressione illecitamente esercitata sul CH attraverso la minaccia di tipo ma- fioso consistita nella sparatoria contro la sua serranda.
Siffatta conclusione è pienamente allineata ai canoni della logica e del diritto, onde la decisione assunta resiste alle critiche mossele.
A chiusura dell'argomento globalmente riguardante le pronunce di con- danna emesse nei confronti di MI e SE De NO, corre l'obbligo di annotare che la concreta modulazione della pena appartiene al novero dei po- teri discrezionali del giudice di merito, il cui esercizio si sottrae al sindacato in sede di legittimità ove sorretto da idonea motivazione;
e tale è certamente la mo- tivazione che si rapporti, fra gli elementi di cui all'art. 133 c.p., a quelli ritenuti di saliente rilievo nel caso specifico, senza dover rendere conto in dettaglio della
17 A. valenza attribuita ad ogni altro elemento. Nel caso che qui interessa la Corte ca- labrese si è richiamata alla gravità dei fatti accertati, all'allarme sociale deriva- tone e alla personalità degli imputati, così compiutamente soddisfacendo l'obbli- go di motivazione.
Viene, da ultimo, in considerazione il capo della sentenza impugnata ri- guardante la confermata condanna degli imputati ZI De CA, NC
IU, AN CI e FR SA per il reato di favoreggiamento.
L'accertamento di responsabilità a carico di costoro - basato sugli esiti di intercettazioni dalle quali era emersa l'attuazione di un complesso supporto logi- stico a MI De NO durante la sua latitanza, consistito nella messa a di-
sposizione di automezzi, immobili, mezzi di comunicazione e altro è fatto se-
-
gno a contestazione da parte dei ricorrenti CI e SA.
A confutazione degli argomenti addotti dal primo di costoro mette conto di osservare che, nella ricostruzione operata dal giudice di merito, l'attribuzione al CI del ruolo di vedetta in occasione dello spostamento del latitante in data 6 dicembre 2001 ha il suo sostegno probatorio nella conversazione captata quella sera stessa, in seno alla quale il riferimento alla presenza di persona indi- cata come "AN” ha permesso di individuare nell'odierno ricorrente il soggetto incaricato del compito di segnalare eventuali presenze di forze dell'ordine; né tale individuazione può essere investita da censura in sede di legittimità, trattan- dosi di giudizio di fatto.
Un altro elemento a carico del CI, valorizzato nella sentenza im-
pugnata, è quello che si riferisce alla collaborazione da lui prestata nella gestione dell'esercizio commerciale Eurogel, facente capo alla famiglia De NO;
l'a- vere agito da prestanome nella conduzione di tale attività è valso, indubbiamen- te, a consentire a MI De NO di curare i propri affari per interposta per-
sona durante la latitanza, favorendo così il protrarsi di essa. Alla stregua di tale considerazione la logica della decisione assunta dalla Corte territoriale si rivela ineccepibile.
Quanto al SA, le modalità del suo concorso nel favoreggiamento so- no state ravvisate nell'essersi personalmente occupato del noleggio dell'autovet- tura utilizzata per consentire al latitante, o comunque ai suoi familiari, gli spo- stamenti programmati per il periodo delle vacanze estive. Non è dunque fondato
18 l'addebito, mosso al giudice di appello, di aver omesso una specifica disamina della posizione individuale di tale imputato;
la cui protesta di buona fede, moti- vata con l'affermazione di non aver avuto conoscenza dell'uso illecito che sa-
rebbe stato fatto della vettura, non è compatibile con la natura dell'operazione svolta e del mezzo procurato, non appartenendo alla normalità delle condotte umane il noleggio di un'autovettura nell'interesse di terzi senza essere a cono- scenza della finalità dell'uso del veicolo.
Il SA ha ottenuto, nel giudizio di appello, l'esclusione dell'aggra- vante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (convertito, con modificazio- ni, nella legge 12 luglio 1991 n. 203), per ritenuta carenza dei presupposti fattua- li;
così non è stato, invece, per i coimputati De CA, IU e CI, nei confronti dei quali il giudice di secondo grado ha ravvisato, bensì, la configura- bilità della menzionata aggravante (infatti applicata dal G.U.P.), ma ne ha rileva- to l'omessa contestazione nel libello accusatorio. Muovendo da tale premessa, la sentenza qui impugnata ha ritenuto non potersi applicare al caso di specie il di- sposto dell'art. 604 c. 2 c.p.p., trattandosi di un'aggravante ad effetto speciale ed esente dal giudizio di comparazione;
ne è derivata la conseguenza che dovesse dichiararsi la parziale nullità della sentenza di primo grado, limitatamente all'ap- plicazione della più volte menzionata aggravante, e disporsi la trasmissione degli atti al primo giudice per le statuizioni del caso in ordine all'applicazione dell'ag- gravante medesima e alla rideterminazione della pena.
Avverso quest'ultima statuizione sono insorti i ricorrenti De CA e
IU, elevando censure estensibili alla posizione del CI. E la sentenza va, effettivamente, annullata sul punto, ancorché le ragioni addotte dai ricorrenti non siano condivisibili nella loro totalità.
Non è, invero, errato il presupposto della statuizione, consistito nell'aver riscontrato l'applicazione di una circostanza aggravante non contestata, piuttosto che la condanna per un fatto diverso, come sostenuto dai ricorrenti. I fatti costi- tutivi del reato di favoreggiamento sono stati accertati in modo del tutto confor- me all'ipotesi accusatoria;
la maggiore estensione della condanna emessa in prime cure, rispetto alla contestazione, è dipesa soltanto dalla ritenuta connota-
zione delle condotte, come finalizzate ad agevolare l'attività dell'associazione mafiosa, e dalla conseguente applicazione del citato art. 7 L. 203/91: il che inte-
19 dr. gra l'ipotesi non di fatto diverso, ma di fatto diversamente circostanziato per gli effetti di cui agli artt. 516, 517 e 521 c.p.p..
Del pari esatta è la notazione del giudice di appello, secondo cui non era possibile addivenire sic et simpliciter all'esclusione dell'aggravante non conte- stata e alla conseguente rideterminazione della pena, non essendo applicabile il secondo comma dell'art. 604 c.p.p. per impraticabilità del giudizio di compara- zione fra le circostanze.
Ciò che vizia gravemente la decisione della Corte territoriale, toccando profili di abnormità, è l'avere rimesso al giudice di primo grado la decisione sul- la sola aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, separandola dal contesto del tratta- mento sanzionatorio complessivo e decidendo contestualmente sulla determina- zione della pena in modo indipendente dall'applicazione di detta aggravante. Ciò non era consentito al giudice di appello, in quanto la disposta trasmissione degli atti - correttamente deliberata - al giudice di primo grado comportava la neces- sità di investire costui dell'intero trattamento sanzionatorio, non essendo giuridi- camente possibile la pronuncia di condanna per un'aggravante, separata dalla valutazione complessiva del reato e delle altre circostanze da applicarsi in con-
creto.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata non già nella parte che ha disposto la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, bensì nella parte in cui la Corte d'Assise d'Appello ha, ciò nonostante, rideterminato la pena nei confronti degli imputati De CA, IU e CI. All'annulla- mento, che va disposto senza rinvio, consegue la trasmissione degli atti al
G.U.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria affinché provveda alla ridetermi- nazione delle pene nella sua completezza.
Entro i limiti or ora chiariti meritano accoglimento i due ricorsi in esame, restando evidentemente assorbito il secondo motivo dedotto dal IU. Sono
invece da rigettare per le ragioni già viste, oltre al ricorso del P.G. di Reggio Ca- labria, quelli proposti dagli imputati MI De NO, SE De NO
e FR SA;
su questi ultimi gravano conseguentemente, in via solidale, le spese del procedimento.
P.Q.M.
* la Corte rigetta il ricorso del P.G. Rigetta i ricorsi di De NO MI RI,
020 R. 2 De NO SE e SA FR, e condanna gli stessi in solido al pa- gamento delle spese del procedimento. Annulla senza rinvio la sentenza impu- gnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio degli imputati IU AN CO, IA AN AR e De CA ZI AL. Dispone trasmet- tersi gli atti al Tribunale di Reggio Calabria, ufficio G.U.P.,per la ridetermina- zione della pena.
Così deciso in Roma, il giorno 8 maggio 2008
IL PRESIDENTE
БотеніоFomencies Nort IL CONSIGLIERE EST.
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Depositata in Cancelleria Roma, 1 4 SET. 2008
IL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise au jus E
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