Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2008, n. 34643
CASS
Sentenza 8 maggio 2008

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Massime4

La mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello può costituire violazione dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen. solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (art. 603, comma secondo, cod. proc. pen.), mentre negli altri casi può essere prospettato il vizio di motivazione previsto dalla lett. e) del medesimo art. 606.

Non è configurabile il vizio di cui all'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla contraddittorietà della motivazione rispetto a sentenza diversa da quella impugnata.

Allo scopo di stabilire se, ai fini dell'applicazione degli artt. 407, comma terzo, e 414 cod. proc. pen., le indagini svolte nell'ambito di un procedimento siano da considerarsi compiute in prosecuzione d'altro procedimento - precedentemente iscritto - per il quale siano scaduti i termini di durata massima ovvero sia intervenuta archiviazione, deve essere verificata esclusivamente l'identità o meno del fatto-reato oggetto dei due procedimenti.

Il giudice d'appello che abbia accertato l'erronea applicazione da parte del giudice di primo grado di una circostanza aggravante sottratta al giudizio di comparazione e, quindi, alla disciplina prevista dall'art. 604, comma secondo, cod. proc. pen., deve dichiarare la nullità della sentenza di primo grado nella parte relativa alla determinazione complessiva della pena, mentre è abnorme la declaratoria di nullità parziale limitata all'applicazione della predetta circostanza aggravante. (Nel caso di specie, la circostanza aggravante applicata dal giudice di primo grado non era stata contestata dal pubblico ministero).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2008, n. 34643
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34643
Data del deposito : 8 maggio 2008

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