Sentenza 11 giugno 2008
Massime • 1
La mancata acquisizione di una prova può essere dedotta in sede di legittimità, a norma dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., quando si tratta di una "prova decisiva", ossia di un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta, ma non quando i risultati che la parte si propone di ottenere possono condurre - confrontati con le altre ragioni poste a sostegno della decisione - solo ad una diversa valutazione degli elementi legittimamente acquisiti nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale. (Fattispecie in cui, a fronte di una prova già acquisita mediante accertamento peritale, si è ritenuta priva del carattere di decisività la deduzione della testimonianza della persona offesa, al fine di metterla a confronto con l'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/2008, n. 37173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37173 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 11/06/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 991
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 12272/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- EL TO, nata il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 7 febbraio 2008 n. 815;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del Procuratore Generale, in persona del Dr. Carlo DI CASOLA, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 28 giugno 2006 n. 1020 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava TO AN colpevole del reato previsto dagli artt. 110 e 368 c.p., commesso in Caserta e Santa Maria Capua Vetere il 20 febbraio 1992 e il 21 giugno 1993, e la condannava alla pena di due anni e due mesi di reclusione. L'imputata proponeva appello, chiedendo l'assoluzione e, in subordine, la concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena inflitta.
Con sentenza del 7 febbraio 2008 n. 815 la Corte d'appello di Napoli rigettava l'appello, confermando la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza la AN ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in materia di prescrizione, dovendosi applicare i termini più favorevoli previsti dalla L. n. 251 del 2005;
2. mancata assunzione di una prova decisiva (l'audizione del teste Edoardo De SI) e mancanza di motivazione sul punto (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e).
L'impugnazione è inammissibile.
Risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che la decisione si fonda, fra l'altro, sui risultati della perizia grafologica, la quale ha rivelato l'autenticità della sottoscrizione apposta dalla AN in calce alla scrittura privata prodotta dal De SI nel processo civile insorto fra lui e la donna e, quindi, la calunniosità dell'accusa di falso in scrittura privata da lei rivolta allo stesso De SI.
Ora, secondo l'orientamento giurisprudenziale in materia, la mancata acquisizione di una prova può essere dedotta in sede di legittimità, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), quando si tratta di prova decisiva, cioè di un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta, ma non quando i risultati che la parte richiedente si propone di ottenere dal negato esperimento probatorio, confrontati con le altre ragioni poste a sostegno della decisione, possono condurre solo ad una diversa valutazione degli elementi già legittimamente e regolarmente acquisiti (Cass., Sez. 1, 4 novembre 2004 n. 46954, ric. P.G. in proc. Palmisani ed altro;
Sez. 2, 22 novembre 2005 - 24 gennaio 2006 n. 2827, ric. Russo;
Sez. 2, 11 novembre 2005 n. 44313, ric. Picone). Pertanto non può considerarsi prova decisiva quella che viene richiesta per mero controllo dei risultati di prove già acquisite e valutate singolarmente e complessivamente nel quadro dell'istruttoria dibattimentale compiuta, nella prospettiva meramente ipotetica che il risultato di essa possa introdurre elementi di contrasto, tali da modificare la ricostruzione dei fatti e la valutazione fattane in sede di merito.
In questo senso non ha alcun carattere di decisività nel processo per calunnia la testimonianza della parte offesa dedotta al fine di metterla a confronto con l'imputato, quando la prova della calunniosità dell'accusa di falso in scrittura privata sia stata acquisita mediante l'accertamento peritale della genuinità della sottoscrizione apposta dall'imputato in calce alla stessa. La decisione adottata dal Giudice d'appello, implicitamente di rigetto della prova dedotta, appare pertanto giuridicamente corretta e il vizio, eccepito col secondo motivo di ricorso, manifestamente infondato.
Altrettanto manifestamente infondato è il secondo motivo. La norma transitoria dettata nella L. 5 dicembre 2005, n. 251, art.10, comma 3, quale risulta dopo l'intervento della Corte
Costituzionale con sentenza 11 ottobre 2006 n. 393, stabilisce che, se per effetto delle nuove disposizioni i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge ad eccezione dei processi già pendenti in primo grado, ove sia stata pronunciata la relativa sentenza, in grado di appello e avanti alla Corte di Cassazione.
Infatti, in seguito alla dichiarazione di parziale incostituzionalità - per contrasto della norma citata con l'art. 3 Cost., limitatamente alle parole dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché, in quanto la dichiarazione di apertura del dibattimento non è idonea a correlarsi significativamente ad un istituto di carattere generale come la prescrizione e al complesso delle ragioni che ne costituiscono il fondamento, poiché non connota indefettibilmente tutti i processi di primo grado, in particolare i riti alternativi, nè è inclusa fra gli incombenti ai quali il legislatore attribuisce rilevanza ai fini dell'interruzione del decorso della prescrizione ex art. 160 c.p. - il primo atto successivo che ha i requisiti enumerati è la sentenza emessa nel giudizio di primo grado, la cui esclusione dal precetto normativo verrebbe altrimenti a determinare nella disciplina transitoria rispetto alla rilevanza dei giudizio di appello e di Cassazione, squilibri suscettibili di rilievo costituzionale (Cass., Sez. 5, 21 febbraio 2008 n. 13350 Mihalic e altro).
Ne deriva che i termini di prescrizione si applicano nel processo di primo grado fino alla pronuncia della relativa sentenza. E evidenti ragioni di natura logica e sistematica implicano che al fine dell'interpretazione della disposizione transitoria la pronuncia della sentenza venga in rilievo come dato di fatto, indipendentemente dall'eventuale annullamento a seguito del giudizio di appello, permanendo di conseguenza anche in tal caso l'effetto della retrodatazione della normativa più favorevole conseguente alla pronuncia di essa.
Nel caso di specie la sentenza di primo grado è stata pronunciata l'8 novembre 1999 e pertanto dovrebbero applicarsi i termini di prescrizione previsti dalla norma abrogata. L'eccezione di prescrizione non può comunque essere accolta.
Infatti, l'inidoneità funzionale del ricorso determina l'insorgenza di una causa di inammissibilità originaria del gravame, che preclude alla Corte di Cassazione anche la decisione delle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, indicate dagli artt. 609 e 129 c.p.p., comprese le cause estintive e, perciò, la prescrizione del reato.
La natura dichiarativa del provvedimento giurisdizionale che rileva l'inammissibilità implica che l'effetto di essa retroagisca alla data della verificazione della causa che l'ha determinata, in quanto questa impedisce l'ingresso alla fase di impugnazione e, per conseguenza, determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata dalla data di scadenza del termine per impugnare (Cass., Sez. U., 27 giugno 2001 n. 33542, ric. Cavalera;
Sez. U., 22 novembre 2000 n. 32, ric. De Luca;
Sez. U., 11 febbraio 1995 n. 21, ric. Cresci;
v. anche Cass., Sez. 3, 13 luglio 1999 n. 11855, ric. Verna;
Id., 22 marzo 2000 n. 1268, ric. Onofri).
Nel caso in esame, per effetto dell'inammissibilità del ricorso il passaggio in giudicato della sentenza impugnata è conciso con la scadenza del termine per impugnarla, per cui la successiva scadenza del termine di prescrizione rimane priva d'effetto (Cass., Sez.U., 27 giugno 2001 n. 33542, ric. Cavalera;
Sez. 3, 22 giugno 2001 n. 35896, ric. Vellone e altro;
Sez. 6, 9 aprile 2002 n. 30222, Sartori E. e altro) (Cass., Sez. 6, 1 ottobre 2003 n. 49539, ric. Cauteruccio;
Sez. 6, 12 maggio 2004 n., ric. Pulito M.). Il ricorso dev'essere perciò dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di E. 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2008