Articolo 516 del Codice di procedura civile
Articolo 488Articolo 517
Versione
21 aprile 1942
Art. 516.
(Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo).

I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall'immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.

I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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