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21 aprile 1942
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1 gennaio 1951
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24 dicembre 1981
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11 settembre 2005
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4 luglio 2009
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23 marzo 2023
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2 marzo 2024
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Art. 630.
(Inattivita' delle parti).
Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.
L'estinzione opera di diritto ed e' dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L'ordinanza e' comunicata a cura del cancelliere, ((alle parti,)) se e' pronunciata fuori dall'udienza ((e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.))
Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa e' ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza.(35)(113a)(115)(116)(174)
------------ AGGIORNAMENTO (35)
La Corte Costituzionale 26 novembre - 17 dicembre 1981, n. 195 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1981, n. 352) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 630 ultimo comma cod. proc. civ. nella parte in cui non estende, in relazione all' art. 629 cod. proc. civ. , il reclamo previsto nell'art. 630 ultimo comma stesso all'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti." -------------- AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 , convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115 , convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006. ------------- AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 , convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006." ------------- AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35 ,convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n. 273 , convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006." ------------- AGGIORNAMENTO (174)
La Corte Costituzionale con sentenza 6 febbraio - 17 marzo 2023, n. 45 (in G.U. 1ª s.s. 22/03/2023, n. 12) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 630, terzo comma, del codice di procedura civile , nella parte in cui stabilisce che, contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo ovvero rigetta la relativa eccezione, e' ammesso reclamo al collegio con l'osservanza delle forme di cui all' art. 178, commi quarto e quinto, cod. proc. civ. , senza prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato".
(Inattivita' delle parti).
Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.
L'estinzione opera di diritto ed e' dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L'ordinanza e' comunicata a cura del cancelliere, ((alle parti,)) se e' pronunciata fuori dall'udienza ((e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.))
Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa e' ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza.(35)(113a)(115)(116)(174)
------------ AGGIORNAMENTO (35)
La Corte Costituzionale 26 novembre - 17 dicembre 1981, n. 195 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1981, n. 352) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 630 ultimo comma cod. proc. civ. nella parte in cui non estende, in relazione all' art. 629 cod. proc. civ. , il reclamo previsto nell'art. 630 ultimo comma stesso all'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti." -------------- AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 , convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115 , convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006. ------------- AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 , convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006." ------------- AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35 ,convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n. 273 , convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006." ------------- AGGIORNAMENTO (174)
La Corte Costituzionale con sentenza 6 febbraio - 17 marzo 2023, n. 45 (in G.U. 1ª s.s. 22/03/2023, n. 12) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 630, terzo comma, del codice di procedura civile , nella parte in cui stabilisce che, contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo ovvero rigetta la relativa eccezione, e' ammesso reclamo al collegio con l'osservanza delle forme di cui all' art. 178, commi quarto e quinto, cod. proc. civ. , senza prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato".
Commentari • 341
- 1. ESTINZIONE ATIPICA PROCESSO ESECUTIVO: il provvedimento va impugnato con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpcAvv. Lucia Cocozza · https://www.expartecreditoris.it/ · 20 dicembre 2022 · 239.21817
[…] e contro di esso la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione ha considerato inammissibile il reclamo ex art. 630 cpc . […] Latour | 02.05.2023 | n.335 https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/reclamo-ex- art-630-cpc -e-il-rimedio-esperibile-avverso-lordinanza-di-estinzione-del-giudizio ART. 630 CO. 3 CPC : IL RECLAMO È RIMEDIO ESPERIBILE AVVERSO L'ORDINANZA CHE DICHIARA L'ESTINZIONE DEL GIUDIZIO OVVERO RIGETTA L'ECCEZIONE AD ESSA RELATIVA TALE MEZZO DI IMPUGNAZIONE NON È AMMISSIBILE QUANDO LA PRONUNCIA DIPENDA DALL'AUTONOMO RILIEVO D'UFFICIO DEL GIUDICE Sentenza | Tribunale di Cosenza, […] Familiari | 01.02.2023 | n.182 https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ art-630-co-3-cpc […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Vercelli, sentenza 08/07/2025, n. 175Provvedimento: […] Cont3 3, 4, 5 Con reclamo depositato il 17.6.2025 dichiaratamente proposto ex artt. 630 CPC - 178 (articolo, quest'ultimo, richiamato dalla prima disposizione) Pt_1 ha contestato l'ordinanza comunicatagli il […] Cass. 2837/2016, 22917/2010, 18242/2008, 14592/2007). 3 Che si tratti di reclamo ex art. 630 CPC lo si evince sia dalle conclusioni sopra trascritte (il riferimento Cont3, 4, 5 3 anche all'art. 178 deriva dal fatto che queste disposizioni sono richiamate dall'art. 630 CPC), sia dal par. 1 nel ricorso dedicato alla “proponibilità del reclamo” in cui si afferma che “La materia è disciplinata principalmente dall'art. 630 del Codice di Procedura Civile, il quale, al terzo comma, stabilisce espressamente il mezzo di impugnazione e il relativo termine”.Leggi di più...
- art. 178 CPC·
- improcedibilità del reclamo·
- estinzione del giudizio·
- art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002·
- sentenza in forma di ordinanza·
- divisione endoesecutiva·
- impugnazione ordinanza giudice monocratico·
- reclamo ex art. 6303 CPC·
- art. 630 CPC