Articolo 37 della Legge 11 marzo 1953, n. 87
Articolo 36Articolo 38
Versione
15 marzo 1953
Art. 37.
Il conflitto tra poteri dello Stato e' risoluto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali.
Restano ferme le norme vigenti per le questioni di giurisdizione.
La Corte decide con ordinanza in Camera di consiglio sulla ammissibilita' del ricorso.
Se la Corte ritiene che esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla, sua competenza dichiara ammissibile il ricorso e ne dispone la notifica agli organi interessati.
Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 23, 25 e 26.
Salvo il caso previsto nell'ultimo comma dell'art. 20, gli organi interessati, quando non compaiano personalmente, possono essere difesi e rappresentati da liberi professionisti abilitati al patrocinio davanti alle Giurisdizioni superiori.
Entrata in vigore il 15 marzo 1953
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