Versione
15 marzo 1953
15 marzo 1953
Art. 37.
Il conflitto tra poteri dello Stato e' risoluto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali.
Restano ferme le norme vigenti per le questioni di giurisdizione.
La Corte decide con ordinanza in Camera di consiglio sulla ammissibilita' del ricorso.
Se la Corte ritiene che esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla, sua competenza dichiara ammissibile il ricorso e ne dispone la notifica agli organi interessati.
Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 23, 25 e 26.
Salvo il caso previsto nell'ultimo comma dell'art. 20, gli organi interessati, quando non compaiano personalmente, possono essere difesi e rappresentati da liberi professionisti abilitati al patrocinio davanti alle Giurisdizioni superiori.
Il conflitto tra poteri dello Stato e' risoluto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali.
Restano ferme le norme vigenti per le questioni di giurisdizione.
La Corte decide con ordinanza in Camera di consiglio sulla ammissibilita' del ricorso.
Se la Corte ritiene che esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla, sua competenza dichiara ammissibile il ricorso e ne dispone la notifica agli organi interessati.
Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 23, 25 e 26.
Salvo il caso previsto nell'ultimo comma dell'art. 20, gli organi interessati, quando non compaiano personalmente, possono essere difesi e rappresentati da liberi professionisti abilitati al patrocinio davanti alle Giurisdizioni superiori.
Commentari • 97
- 1. Rassegna delle decisioni rese nei giudizi per i conflitti di attribuzioneCarlo Michele Cortellessa · https://www.rivistaaic.it/it/ · 17.002796
[…] Parametro: Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 maggio 1953 n. 87, art. 37; legge 11maggio 1953, n. 87, art. 38.
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte Cost., sentenza 06/02/2002, n. 15Provvedimento: […] 2. - Con ordinanza n. 81 del 2000, questa Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953. […] In particolare, la difesa della Camera lamenta che il conflitto non sia stato introdotto con ricorso bensì con ordinanza, senza che, nel caso di specie, sussista neppure quella fungibilità tra i due atti riconosciuta dalla più recente giurisprudenza costituzionale "ove l'ordinanza sia comunque dotata di tutti i requisiti occorrenti, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 87 del 1953 e dell'articolo 26 delle norme integrative". L'ordinanza, comunque, è mancante della sottoscrizione di tutti i componenti del collegio.Leggi di più...
- art. 38 legge n. 87/1953·
- ammissibilità ricorso·
- conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato·
- art. 37 legge n. 87/1953·
- art. 68 Costituzione·
- Camera dei deputati·
- petitum·
- Corte costituzionale·
- insindacabilità opinioni parlamentari·
- immunità parlamentari