Sentenza 16 marzo 2010
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È legittimo il provvedimento con cui il Tribunale della libertà confermi - nei confronti dell'imputato del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, già sottoposto a custodia cautelare in carcere successivamente sostituita con gli arresti domiciliari - il ripristino della più grave misura carceraria in virtù della sopravvenienza della modifica normativa dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. - introdotta con l'art. 2, comma primo, lett. a-bis D.L. n. 11 del 2009, convertito con modificazioni in legge n. 38 del 2009 - la quale estende la presunzione di inadeguatezza di misure cautelari diverse dalla custodia cautelare in carcere per i reati ivi indicati, tra i quali è compreso quello di cui al predetto art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Peraltro, detta modifica normativa, trattandosi di materia processuale e in assenza di diversa disposizione transitoria, è applicabile, anche con riguardo ai procedimenti in corso, sulla base del principio "tempus regit actum".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2010, n. 18090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18090 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 16/03/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 326
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 3044/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI VA N. IL 20/12/1961;
avverso l'ordinanza n. 2390/2009 TRIB. LIBERTÀ di MILANO, del 03/12/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBLINO Pietro;
sentite le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
- che DI AN, sottoposto a procedimento penale per il reato, tra gli altri, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74), fu sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, poi sostituita, con provvedimento del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano in data 15 luglio 2008, con quella degli arresti domiciliari;
- che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 275 c.p.p., comma 3, dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, art. 2, comma 1, lett. a)-bis,
conv. con modif. in L. 21 aprile n. 38, la corte d'appello di Milano, con provvedimento dell'11 novembre 2009, in accoglimento di richiesta avanzata dalla locale procura generale, dispose che il ON, nel frattempo condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, venisse nuovamente sottoposto a custodia in carcere;
- che, proposto appello avverso tale provvedimento dalla difesa dell'imputato, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., il tribunale di Milano respinse il gravame, ritenendo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, permanessero esigenze cautelari tali da giustificare l'applicazione della suddetta misura cautelare;
- che avverso tale ultimo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, denunciando manifesta illogicità della motivazione e violazione di norme processuali sull'assunto, in sintesi e nell'essenziale, che, a fronte dell'assenza di fatti nuovi di segno negativo rispetto al provvedimento con il quale era stata ritenuta adeguata alle residue esigenze cautelari la misura degli arresti domiciliari, alle cui prescrizioni il ON si era sempre scrupolosamente attenuto, del tutto ingiustificata sarebbe stata la riapplicazione della custodia in carcere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso non appare meritevole di accoglimento per la pregiudiziale ed assorbente ragione che, risultando dallo stesso provvedimento a suo tempo sostitutivo della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, quale richiamato anche nell'atto di ricorso, che vi erano comunque "residue esigenze cautelari", fronteggiabili tuttavia con la seconda di dette misure, e stabilendo, d'altra parte, l'art. 275 c.p.p., comma 3, che può non darsi luogo all'applicazione della custodia cautelare in carcere per i delitti ivi indicati (tra i quali è stato incluso, con la modifica del 2009, mediante il richiamo all'art. 51, comma 3 bis, quello di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74), solo quando "risulti che non sussistono esigenze cautelari", ne deriva che il solo richiamo alla situazione che, a suo tempo, aveva indotto l'autorità procedente a sostituire la custodia in carcere con gli arresti domiciliari non può valere ad inficiare la validità, sotto il profilo tecnico-giuridico, del provvedimento di ripristino della misura più grave, adottato in ottemperanza alla sopravvenuta modifica normativa (operante, trattandosi di materia processuale, in assenza di diversa disposizione transitoria, anche con riguardo ai procedimenti in corso, sulla base del principio "tempus regit actum"; ne', d'altra parte, risulta che fosse stata prospettata all'adito tribunale una situazione tale per cui le esigenze cautelari dovessero riguardarsi come totalmente scomparse, essendosi la stessa difesa onestamente limitata ad affermare, nel ricorso, che esse sarebbero state da considerare, atteso il tempo trascorso, "ulteriormente affievolite".
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010