Sentenza 22 ottobre 2009
Massime • 2
L'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento è inammissibile se non contiene un espresso e diretto riferimento agli effetti civili che vuol conseguire, non potendosi ritenere tale riferimento implicito nella mera richiesta di verifica della responsabilità dell'imputato negata dalla pronunzia impugnata.
Stante il principio di tassatività delle nullità, la violazione dell'ordine di assunzione delle prove, disciplinato dall'art. 496 cod. proc. pen., non è presidiata da alcuna sanzione di carattere processuale. (Fattispecie relativa al ricorso presentato dalla parte civile avverso la decisione del giudice del merito di anticipare, nonostante la sua opposizione, l'audizione dei testimoni della difesa prima dell'esaurimento della lista testimoniale presentata dal pubblico ministero).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2009, n. 9072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9072 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2009 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ITALGIUREWEB
sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento