Sentenza 5 luglio 2012
Massime • 6
È manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 603 cod. proc. pen. per contrasto all'art. 117 della Costituzione e all'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo (CEDU) nella parte in cui non prevede la preventiva necessaria obbligatorietà della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per una nuova audizione dei testimoni già escussi in primo grado, nel caso in cui la Corte di Appello intenda riformare "in peius" una sentenza di assoluzione dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha rilevato che l'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/ Moldavia, impone di rinnovare l'istruttoria soltanto in presenza di due presupposti, costituiti dalla decisività della prova testimoniale, non sussistente nella specie posto che il compendio probatorio era formato non solo da prove testimoniali ma anche da documenti e da dichiarazioni auto-accusatorie degli stessi imputati, e dalla necessità di una rivalutazione da parte del giudice di appello dell'attendibilità dei testimoni, anch'essa non configurabile nell'ipotesi in esame).
La sottoscrizione del verbale di arresto, in mancanza di adeguate specificazioni, attribuisce a ciascuno dei sottoscrittori l'attestazione della veridicità delle indicazioni ivi contenute, sia quanto all'operato di ciascuno, sia quanto ai fatti verificatisi e percepiti come giustificativi dell'esecuzione dell'attività di polizia giudiziaria ivi documentata. (Fattispecie in tema di falso ideologico attribuito a tutti i firmatari di un verbale di arresto).
Le "relazioni di servizio" sottoscritte dagli ufficiali e dagli agenti di P.S. sono atti pubblici fidefacenti poiché con esse il pubblico ufficiale attesta, nell'esercizio delle sue funzioni, una certa attività da lui espletata, ovverosia che determinate circostanze sono cadute sotto la sua diretta percezione e vengono così rievocate.
Non è applicabile la causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere nel caso in cui un appartenente alla Polizia di Stato abbia agito in esecuzione di un ordine, impartitogli dal superiore gerarchico, avente ad oggetto la commissione di un reato, in quanto l'art. 66, comma quarto, l. n. 121 del 1981 sull'ordinamento della Polizia di Stato prevede espressamente che il dipendente destinatario di un ordine costituente reato non debba eseguirlo e debba immediatamente informare i superiori. (Nella specie, l'ordine aveva per oggetto la sottoscrizione di atti che rappresentavano circostanze di fatto la cui veridicità i subordinati non avevano potuto verificare, in quanto non avvenute in loro presenza).
In tema di falso in atto pubblico, il pubblico ufficiale estensore dell'atto (nella specie, un verbale di arresto) non può invocare la scriminante dell'esercizio del diritto (art. 51 cod. pen.), "sub specie" del principio "nemo tenetur se detegere", per avere attestato il falso al fine di non fare emergere la propria penale responsabilità in ordine all'episodio in esso rappresentato, non potendo la finalità probatoria dell'atto pubblico essere sacrificata all'interesse del singolo di sottrarsi alle conseguenze di un delitto.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157 cod. pen. per contrasto all'art. 117 della Costituzione, alla Convenzione Onu contro la tortura approvata il 10 dicembre 1984 e ratificata nel 1988 e all'art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo (CEDU) nella parte in cui non prevede l'imprescrittibilità dei delitti di lesione aggravata quando siano commessi nell'ambito di un'attività equiparabile ad una tortura, inflitta a soggetti detenuti o comunque in stato di restrizione. (In motivazione, la Corte ha rilevato che la pronuncia additiva richiesta, configurandosi come capace di incidere in "peius" sulla risposta punitiva, sarebbe preclusa alla Corte costituzionale).
Commentari • 16
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/07/2012, n. 38085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38085 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2012 |
Testo completo
38085/12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 05/07/20!2 Composta dagli lii.mi Sigg.ri Magistrati Dott. GIULIANA ERRUA - Presidente - SENTENZA N. 1798120 12 Dott.ri PIERO SA V AN! - EF PA -Re!. - Consiglieri - Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 46428/2011 Dott. GERARDO SABEONE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: PROCUATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVA nel procedimento a carico di: (anche ricorrenti}: l) AR LB 2) RR LI MA BI 3) I� OOMlNlCl NANDO 4) MO PA 5) 6) DI RO AR NI SS 7) CH RE 8) DI OV DA ID 9) 10) ZO l l) ER GE 12) LJ F ABR1ZIO TUC!CI 13) 14) NI AR 15) RI IL j 6) EN NG 17) EO F ABRIZ!O RI TR 18) 19) PA EN 20) RA SS P AN UR 21) 22) NI TR 23) AV SA DI BF.R.'lARD!Nl SS 24) 2 sul ricorso proposto anche dalle parti civili: l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) llì 12) 13) 14) 15) 16) nel procedi mento a carico di: l) GA V A SA -anche ricorrente- 2) MINISTERO DELL'INTERNO -(RESPONSABILE CNILE)- anche ricorrente e dalle parte civili: !) 2) nel procedimento a carico di: - anche ricorrenti- LU OV C" l) 2) ER NC AR LB 3) RJ LI 4) CICC™ARRA BI 5) DOMINJCl NANDO 6) MO PA 7) ;f DI RO AR 8) NL MASS™O 9) CH RE 10) DI NO DA ID ll) l2) IN EN 13) ER GE RA SS 14) l5) P ER UR AV SA !6) 17) Dl BE SS 18) MINISTERO DELL'INTERNO e sul ricorso proposto dal: MINISTERO DELL'INTERNO - responsabile civile- nel procedimento a carico di: - anche ricorrenti- I) L1ER OVNN 2) ER NC 3) ZZ LB 3 4) RR LI 5) ClCC!MA F AB!O 6) OM NANDO 7) MO PA 8) NC PlERGlOV NN 9) D! RO AR !O) NI SS l l) CH RE l 2) DI V! DA ID 13} IN EN 14) ER GE 15) BASIL! FABRJZ!O 16) TUCC! CI ! 7) NI AR 18) CA IL 19) EN NG 20) ED FA 21) RI TR 22) PA EN 23) RA SS 24) PAZlER IO 25) NI TR 26) AV SA 27) FA GI 28) Dl IN MASS!MIL!Ac"IO ed inoltre dalle parti civili non ricorrenti : l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) IO) Il) 12) 13) l4) 15) 16) 17) J 8) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) ! / 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 4 [!) I 5 avverso la sentenza n. 251112009 CORTE APPELLO di GENOVA, del 18/05/20 I O visti gli atti, la sentenza ed i ricorsi Udita in PUBBLICA UDIENZA dell' 11-12-13-14-15-/6/2012- e del 05/07/2012 la relazione fatta dai consiglieri dott.ri: SA V AN PIERO E PA EF Udito il Procuratore generale in persona del Dott. TR Gaeta che ha concluso per: I) RICORSO DEL PROCUATORE GENERALE� a) accoglimento del primo motivo di ricorso, con correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p. quanto all'omesso inserimento, in dispositivo, della statuizione relativa alla declaratoria di prescrizione per il reato di calunnia nei confronti degli imputati AL, ER, Di BE, CI, OM, OL, Di AR, ZZ, RC, Di VI, CA, ER e ZI;
b) accoglimento del secondo motivo di ricorso, con annullamento senza rinvio della sentenza nel punto in cui ha assolto AN TR dal reato di calunnia ascrittogli. In esito all'annullamento del punto, dichiarazione di non doversi procedere in ordine al predetto reato nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione. c) Rigetto nel resto (motivi da tre a cinque). 2) RICORSI RA e PA ZER: Annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio (in accoglimento del tredicesimo motivo), con ridetenninazione della pena nella misura di anni tre e mesi cinque di reclusione da parte della Corte di Cassazione- inammissibile nel resto. 3) AVVOCATURA DELLO STATO: inammissibilità 4) RICORSI: CANfERNI, ER, SI, UC, NI, PA, RI: t inammissibilità. I 5) RICORSI EN -RI-LEDOTTI: inammissibilità 6) RICORSO OM: inammissibilità 7) RICORSO NI: inammissibilità 8) RICORSO NI: inammissibilità 9) RICORSO AR- ER RI: rigetto. 10) RICORSO CH-DI OV: rigetto. 11) RICORSO IM: rigetto. 6 12) RICORSO DI BE: rigetto. 13) RICORSO DI RO: rigetto. 14} RICORSO AV: rigetto. 15) RICORSI ER: rigetto. 16) RICORSO LU: rigetto. 17) RICORSO MO: rigetto. 18) RICORSO F AZ!O GI: inammissibilità. 1) RICORSO AVVOCATURA DELLO STATO avverso ordinanza Corte d'appello di Genova del 3.12.2010: accoglimento del ricorso· annullamento sul punto e correzione del relativo errore materiale ex art. 130 c.p.p. 2) RICORSI accoglimento del ricorso ed annullamento con rinvio ex art. 622 cpp al competente per determinazione provvisionale. 4)RICORSI ·getto del ricorso. ; 'U i difensori delle civili: IA / avv.ti: OM NC, MO Crisci , Alessandro Gamberini, Ezio Paolo Menzione, D' BO , Pierpaolo BO , Felicia D'Amico, NC OM, DO AL, Alessandro AR , PO LI , Emanuele Tambuscio , Raffaella Multedo, Massimo Pastore, Paolo NG NI, FA GL, FA TA, AU OV, EM OT, LA RT, IL AN, AN LE, NZ RU, AR SS. Uditi ì difensori avv.ti AR Di Bugno, Enrico Marza.duri, IN Nico D' Ascola, LI OV, RC AL IN , IL LO, RG SA , AN IC, VA CA, NO NR, IO MA, DO TI, DO IO , EO AZ, !D BL , IE GO, CO CA, AN ST, Massimo FF, RI CI. Avvocatura Generale dello Stato -Ministero Interni: avv. Salvemini DO e avv. Urbani Neri RI. IUTENUTO IN i'ATTO I) I fatti oggetto del processo si inquadrano nel complesso degli avvenimenti sviluppatisi a Genova nei giorni del luglio 2001 in cui si teneva in città il vertice di Capi di Stato e di Governo del G8, per le manifestazioni dei gruppi che, sotto varie forme e con diversi approcci, si opponevano alla globalizzazione dell'economia (del!a quale la riunione al vertiee veniva vista come simbolo) e che si ponevano nel solco delle proteste già verificatesi in occasione di analoghi e venti tenuti In altre sedi. I giorni dell'incontro G8 erano stati segnati dalla tragica morte, in Piazza A lìmonda, di Cario GIULIAN, attinto da un colpo di pistola nel pomeriggio di ve nerdì 20 luglio;
da ripetuti e gravi disordini verificatisi nel giorni precedenti ed ancora in particolare nel sabato 21 luglio, fatti tutti oggetto di diversi procedi menti penali. l'episodio per cui si procede aveva avuto per teatro un complesso scolastico denominato "Diaz" e costituito da due edifici posti l'uno di fronte all'altro lungo la Via Cesare Battisti, sede l'uno della scuola "Sandro Pertlni" e !'altro della scuola "AN Pascoli". La scuola "Pertinl" era stata adibita a luogo di soggiorno e pernottamento dei partecipanti alle manifestazioni organizzate sotto l'egida del "Genoa Social Forum", cui era stata affidata la gestione del complesso scolastico, e che aveva destinato la scuola "Pascoli" a sede di strutture dl primo soccorso, di comunica zione, radiofoniche e giornalistiche, nonché di supporto, anche legale, per orga nizzatori e partecipanti. Le manifestazioni contro il vertice GS si erano esaurite nella sera de! 21 lu glio 2001 ed i manifestanti si accingevano a ritornare alle loro sedi;
in parte tut tavia si trattennero per trascorrere la notte nelle strutture allo scopo organizzate all'interno dell'edificio scolastico "Pertinl"; inoltre, si trovavano ancora, in quelle ore, nell'interno della scuola "Pascoli", giornalisti ed altre persone che avevano a disposizione strumenti di ripresa, di trasmissione e computers per realizzare gli ultimi articoli sugli avvenimenti di quelle giornate. La Polizia di Stato, nella serata di quel sabato, organizzò ed eseguì un'operazione rilevante, per numero di uomini e di mezzi Impiegati, presso gli edifici costituenti il complesso "Diaz" intervenendo sia all'interno della scuola "Pertini" che all'interno della scuola "Pascoli", operazione preceduta dall'organizzazione, nel pomeriggio avanzato, di pattugl/oni per la città alla ricer ca dei "black bloc", considerati i responsabili delle devastazioni che avevano col pito più zone dell'abitato. Le decisioni e le azioni conseguenti vennero adottate da una serie di perso- 1 ne, ai diversi livelli della scala gerarchica dell'organizzazione della Polizia, alcu n e delle quali poi coinvolte n e l procedimento, secondo le diverse imputazioni c h e si vedranno. Le decisioni che costituirono l'antefatto della vicenda, poi sviluppatasi nella notte e nel giorno successivo, fecero capo ai più alti livelli della Polizia di Stato presenti quel giorno a Genova ed in particolare al dott. qua- le Questore di Genova;
al Prefett vice capo vicario della Polizia, inviato i n un primo tempo a presiedere all'organizzazione delle attività della Polizia in occasione del vertice politico;
al Prefett di rettore dell'Ucigos, giunto a Genova nel pomeriggio del 21 luglio in quanto speci ficamente inviato dal vertice ministeriale;
al dott. AN LU, dirigente su periore e vice del d i rettore dell'Ucigos, già a Genova con funzioni di Consulente Ministeriale;
ai dott. NC GATIER, dirigente superiore e d irettore del Servizio Centrale Operativo;
al dott. IL AR, primo dirigente, vice d i rettore del S .C.O; al dott. TA MO, primo dirigente, d irigente della Digos della Questura di Genova;
al dott. IN IN, comandante del I0 Reparto Mobile di Roma, in seno al quale era il VIl° Nucleo Sperimentale Anti sommossa. Nel procedere di quella sera si attuò poi l'operazione di polizia, strutturata come perquisizione ad i niziativa autonoma, ex art. 41 R.D. 18 giugno 1931, n . 773 (T.U.L.P.S.), finalizzata alla ricerca d i armi, con l'arrivo degli operanti In massa nella via Cesare Battisti e l'ingresso dei medesimi in entrambe le scuole, "Pertini" e "Pascoli". I singoli momenti della vicenda sono oggetto delle diverse imputazioni, m a certo è che, a l termine dell'operazione, ì 9 3 presenti nella scuola "Pertini" furono arrestati e per la maggior parte (78] dovettero essere assistiti dal personale me dico, intervenuto sul posto in forze, e trasferiti In Ospedale per g l i interventi ne cessari in considerazione delle lesioni anche g ravi che avevano riportato. Gli atti redatti i n seguito dal personale Intervenuto, a tutti i livelli, hanno formato oggetto di Indagine quanto alla rispondenza al vero dei fatti riferiti e so no stati al centro delle d iverse imputazion i d i falso contestate. IL PROCESSO E LE SUE VICENDE U) Il più consistente n ucleo dì i mputazioni riguarda l'azione della Polizia presso la scuola "Diaz-Pertinl", conclusasi con l'arresto In flagranza delle 93 per sone trovate all'interno, mentre u n secondo concerne l'azione presso la scuola "Diaz-Pascoll", posta, come detto, esattamente di fronte alla prima lungo la via, dove le attrezzature i n dotazione alle associazioni, enti, collettivi professionali e studi radiofonici lvi installati avevano subito danni a seguito dell'Intervento della 2 Polizia. U.:I.} A NC ER, riferimento, quale direttore del S.C.O., per quanti appartenevano alle Squadre Mobili ed al Reparto Prevenzione e Crimine, ed a AN LU, riferimento, quale vice direttore dell'Ucigos, per gli opera tori appartenenti alle Digos, è stato ascritto, al capo A}, il delitto di cui agli artt. 110, 61 n. 2, 479 c.p. per aver attestato fatti e circostanze non corrispondenti al vero, in quanto (secondo imputazione), presenti sui luoghi, determinavano ed inducevano gli Agenti e d Ufficiali di p.g. ad attestare falsamente, sia che era sta ta opposta una violenta resistenza esterna, ed anche resistenza all'interno dell'edificio, con coltelll ed armi improprie, sia che quanto era stato rinvenuto all'interno dell'Istituto era stato utilizzato come arma Impropria dagli occupanti, e che fra il materiale rinvenuto nella scuola v'erano anche due bottiglie incendiarie con innesco. U tutto con la finalità di giustificare l'azione della Polizia ed i conseguenti ar resti ed anche l'avvenuto ferimento di numerose persone coinvolte nell'operazione. Da tale addebito I due Imputati erano stati assolti dal tribunale e, su grava me degli uffici del Pubblico Ministero, dichiarati responsabili con la sentenza della Corte d'appello. II.2) Al capo B) era loro ascritto, in concorso con gli Agenti ed Ufficiali di p.g. presenti, alcuni dei quali loro diretti sottoposti, nonché con TR NI e il delitto di calunnia In danno delle persone arrestate (artt. 110, 368, comma l e Il, 61 n. 2, 81 cpv., c.p.) incolpate, con la consapevolezza della loro innocenza, di associazione a delinquere finalizzata alla devastazione ed al saccheggio, di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, nonché di possesso di congegni esplosivi ed armi improprie. Da tale addebito i due Imputati erano stati assolti dal tribunale;
la Corte d'appello, sul gravame degli uffici del Pubblico Ministero, aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di prescrizione. U.3ì Al capo C), il medesimo delitto di falso ideologico - descritto sub A) nella prospettiva dell'addebito ai funzionari al vertice - è ascritto anche ai sotto scrittori dei diversi atti e verbali di polizia giudiziaria ed in particolare a IL AR, TA MO, ND OM, PO RR, FA !C AR, AR DI RO, Massimo NI, ID DI OV, RE CH e AN DI DI (per il quale l'addebito è rubricato al capo 1), in quanto il procedimento a suo carico era stato stralciato, sospeso per gravi ragio ni di salute e poi riunito al processo principale nel 2005. Anche nei confronti di tali imputati era intervenuta assoluzione in primo gra do e condanna da parte della Corte d'appello. 3 II.4) Come ai due dirigenti superiori, anche ai funzionari sopra menzionati era ascritto, nei termini di cui sub B), i! delitto di calunnia, al capo D) (per DI BE al capo 2 per il motivo già detto). Dopo l'assoluzione in primo grado, la Corte d'appello non ha assunto deter minazioni specifiche nel dispositivo;
solo in motivazione ha rilevato che la pre scrizione del reato non era stata dichiarata per un mero errore materiale, errore che ha provveduto a correggere de plano in sentenza. In relazione al delitto di calunnia contestato in vari capi della rubrica la si tuazione si è riproposta nei medesimi termini ed è oggetto di ricorso di più parti. II.S) A tutti gll imputati indicati in precedenza (i dirigenti superiori ed i fun zionari) sono poi ascritti i fatti rubricati sub E) (n. 3 per DI BE), con cernenti l'arresto di tutte le persone trovate all'interno dell'edificio, originaria mente qualificati come abuso d'ufficio, dal quale il tribunale aveva assolto gli Im putati e che la Corte d'appello ha dichiarato prescritti, riqualificandoli come arre sto illegale ex art. 606 c.p.). Sempre per le vicende della scuola "Pertini", ai capi F) e G) sono rubricati i delitti ascritti a IN IN, comandante, come visto, del I0 Reparto Mobile di Roma della Polizia di Stato, il cui VII Nucleo Sperimentale aveva effet tuato l'accesso in forze all'edificio scolastico. II.6) Al capo F), un'ipotesi di falso ideologico (110, 61 n. 2, 479 c.p.) è a scritta al prevenuto In concorso con I precedenti imputati, ma riguarda in special modo la relazione di servizio a sua firma, diretta al Questore di Genova ed alle- gata agli atti trasmessi all'A.G. in relazione all'arresto altri 92, avente per <5ggetto sia la resistenza esterna che quella interna che sa rebbe stata opposta alle forze dell'ordine anche con coltelli ed armi improprie, ol tre al rinvenimento del materiale utilizzato come arma dagli occupanti. Il IN aveva subito condanna primo grado limitatamente a quanto attestato in ordine alla resistenza all'interno dell'edificio e tale statuizione è stata confermata dalla Corte d'appello. H. 7) Al capo G) è ascritto al IN il delitto di calunnia in concorso, con riferimento ai fatti contestati anche agli altri imputati, per il quale aveva ri portato condanna in primo grado, limitatamente a quanto attestato In ordine alla resistenza all'Interno dell'edificio. Anche per l'imputazione sub G) la Corte d'appello ha ritenuto di procedere in motivazione alla correzione dell'errore materiale del dispositivo nel quale non era riportata l'estinzione del reato per prescrizione. :n:.S) Il IN, nella posizione di comando sopra indicata, LO ER, vice comandate del reparto, ed i capi squadra RI SI, IR UC, AR ON, AN RI, NG EN, RI DO, TR RI e IN PA sono stati ritenuti dal tribunale col pevoli del delitto, sub H}, di lesioni aggravate dall'uso di arma ex art. 585, 1°, co, seconda parte e 2° co., c.p., contestate come lesioni lievi in 65 casi, e come gravi ex art. 583 1° co., c.p. in relazione a 13 persone offese. La Corte d'appello, per l'intervento delle attenuanti generiche e l'applicazione del più favorevole regime previsto dalla disciplina della prescrizione in vigore prima delle modifiche della legge 251 del 2005, ha dichiarato la prescri zione di tutti i delitti ascritti a ER, nonché dei delitti di lesioni lievi ascritti agli altri Imputati, ma ha confermato per costoro la condanna per le lesioni gravi, con conferma delle disposizioni civili per gli episodi prescritti. U.9) I successivi capi di imputazione concernono uno del fatti avvenuti all'interno della scuola "Pertini" in occasione deil'intervento del personale del VII nucleo di Roma, e precisamente quello relativo alla pretesa aggressione all'agente RA. Massimo RA, in forza a quel reparto, è stato imputato del delitto di fal so ideologico In atto pubblico - in concorso con l'Ispettore capo RI PA ZIER, aggregato al medesimo Nucleo, e con gli altri imputati fra cui LU e ER cui sono ascritti i falsi sub A) e B) - per avere attestato falsamente in un'annotazione di servizio di essere stato aggredito da un soggetto ignoto e col pito con una coltellata vibrata all'altezza del torace. Assolto in primo grado il prevenuto è stato condannato dalla Corte d'appello. Al capo L) al RA era ascritto, nei termini in cui era contestato ai re stanti imputati, il delitto di calunnia, commesso in danno dell'ignoto soggetto ac cusato di averlo aggredito. Delitto di calunnia per il quale si è verificato, come in relazione ad analoghe imputazioni, che, dopo l'assoluzione in primo grado, la Corte d'appello in dispositivo non ha assunto determinazioni specifiche, provve dendo poi con la correzione dell'errore materiale in motivazione ad attestarne !'estinzione per prescrizione. RI PAZ!ERl era imputato, al capo M), del delitto di falso ideologico in concorso con l'agente RA in merito a quanto riferito nella relazione di seNi zio sull'aggressione che l'agente avrebbe subito da un ignoto, armato di coltello, alla quale aveva attestato di aver assistito. Assolto in primo grado, il prevenuto era stato condannato dalla Corte d'appello. Come per il RA anche al PER era ascritto, al capo N), il delitto di calunnia dal quale era stato assolto dal tribunale. Anche per PER, dopo l'assoluzione in primo grado, la Corte d'appello aveva omesso in dispositivo spe cifiche determinazioni, correggendo poi l'errore materiale in motivazione. II.:1.0) Le imputazioni a carico di TR NI e concer- nono l'episodio relativo alla comparsa presso la scuola "Pertini" di due bottiglie s molotov che in seguito sarebbero state oggetto d i sequestro assieme a tutto i l materiale rinvenuto all'interno della scuola, mentre pacificamente erano state trovate in Via Medaglie D'Oro di Lunga N avigazione dal vice questore aggiunto in quel medesimo pomeriggio d i sabato 21 luglio, quindi In un luogo ed in un momento d iversi rispetto a quelli degli avvenimenti per cui è processo, ed erano state successivamente depositate, senza che ne fosse stato formalizzato il sequestro, su d i un autoveicolo della Polizia, un Ma gnum condotto a bordo del quale NI nella sera avanzata ave va raggiunto, partendo dalla Questura, Il plesso scolastico "Diaz". TR NI, vice Questore aggiunto al comando di operatori appartenen- ti al Reparto Mobile della Polizia di Stato, fra cui l'Assisten del 1" Re- parto Mobile di Roma, era stato rinviato a giudizio nel procedimento principale per rispondere, al capo O), In concorso con gli Imputati a cui veniva ascritto sub B), del delitto di calunnia In danno delle persone presenti nella scuola "Pertini", nonché (al capo P) del delitto di detenzione e porto d ì materiali esplodenti per aver consegnato al colleg hi I mpegnati nell'operazione presso quell'istituto, per Il tramite dell'assistent le due bottiglie Incendiarle, affinché ne potesse esser attribuita la detenzione a persone estranee a quel reato. Il NI era stato condannato dal tribunale per entra mbi I reati e la Corte d'appello ha confermato !a sentenza quanto al delitto In materia di materiali e splodenti, assolvendolo dal delitto d i calunnia. La posizione del NI si completa con l'imputazione di falso in atto pub blìco, in concorso con le persone indicate nel capo B), formulata nel d iverso pro I cedimento riunito al principale nel 2008, dopo un proscioglimento in udienza pre liminare, con sentenza annullata dalla Corte di cassazione, e successivo rinvio a g iudizio. Il tribunale aveva condannato l'imputato anche per Il falso e la Corte d'ap pello aveva confermato la sentenza del primo giudice sui punto. A IC RG, Assistente del 1° Reparto Mobile d i Roma, alle dipenden ze di NI erano ascritti ai capi Q) ed R) i delitti di calunnia e di detenzione e porto d i materie esplodenti in concorso e nei medesimi termini in cui erano a scritti al superiore, per la parte avuta nell'aver portato sul veicolo da lui guidato le bottiglie molotov e nella successiva consegna delle stesse ad altro personale d i polizia s u indicazioni di NI. Alla condanna in primo grado per entrambi reati aveva fatto seguito l'assoluzione da parte della Corte d'appello. U.:1.1) I reati rubricati nei successivi capi di i m putazione a carico di VA re AV riguardano fatti verificatisi durante l'operazione presso la scuola "Pasco li", che, come rilevato sopra, si trovava esattamente di fronte alla "Pertini". 6 Al AV, Commissario Capo della Polizia di Stato, aggregato alla Questura dì Genova, erano ascritti i delitti di perquisizione arbitraria e violazione di domicilio aggravata (capo S), per la perquisizione dei locali di quell'edificio scolastico che erano in uso al "Genoa Socia! Forum", nonché per la perquisizione arbitraria di gran parte degli occupanti;
al capo T) il delitto di violenza privata in danno di tutte le persone costrette con la minaccia dei manganelli, a sedersi, inginocchiar si o sdraiarsi a terra ed a mantenere tale posizione per almeno mezz'ora, non ché, al capo U), il delitto di danneggiamento aggravato, materialmente commes so da personale dipendente, di computers ed apparecchi telefonici di proprietà del Comune di Genova, in uso al "Genoa Socia! Forum" ed ali' "Associazione Giu risti Democratici". Da tali addebiti Il AV era stato assolto In primo grado, mentre la Corte d'appello, riformando la sentenza del tribunale, ne ha dichiarato la prescrizione, con condanna al risarcimento dei darmi. La Corte d'appello ha invece confermato la sentenza del tribunale, di assolu zione del AV dal delitto di peculato, contestato sub V) con riguardo all'appropriazione di parti interne (hard disk) di alcuni camputers di proprietà del Comune di Genova, in uso alle citate associazioni all'interno della scuola "Pasco li", che sarebbero stati prelevati nel corso dell'intervento del personale di polizia sotto il suo comando. Anche la posizione del AV, come quella dì NI, formava oggetto del separato procedimento riunito al principale nel 2008, con l'Imputazione di falso in atto pubblico riguardo ai fatti verificatisi nella scuola "Pertini", per aver sotto scritto, in concorso con le persone indicate nel capo B), il verbale di una perqui sizione e sequestro senza avervi partecipato. Dopo un proscioglimento in udienza preliminare, con sentenza annullata da questa Corte, e successivo rinvio a giudizio, il tribunale aveva assolto l'imputato mentre la Corte d'appello ha riformato la sentenza del primo giudice, condan nandolo alla pena ritenuta di giustizia. U.12) Nel medesimo contesto dell'operazione presso la scuola "Pascoli" sì colloca imputazione ascritta sub Zl) a UI FA, di percosse aggravate in danno di Dopo la condanna in primo grado, la Corte d'appello, riformando la sentenza del tribunale, aveva dichiarato la prescrizione del reato, con conferma delle di sposizioni civili. l RICORSI PER CASSAZIONE III) Hanno proposto ricorso per cassazione: - Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova;
7 - il Ministero dell'Interno quale responsabile civile;
- le parti civili - gli imputati ER, LU, AR, MO, IN, ER RI, IM, DI RO, NI, DI OV, CH, DI !N, IN, ER, !L, UC, NI, RI, EN, DO, PA, RI, RA, PAZlER, NI, AV e FA. RICORSO DEL PROCUATORE GENERALE DI GENOVA IV) Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova si articola su cinque motivi. IV. l) Con il primo il ricorrente lamenta il contrasto tra dispositivo e motiva zione in relazione all'omessa dichiarazione dì non doversi procedere per prescri zione dì alcuni dei reati di calunnia di cui all'imputazione. La Corte territoriale, nel decidere sull'appello del Pubblico Ministero contro le assoluzioni per insussistenza del fatto pronunciate dai primo giudice nei confronti degli Imputati di calunnia, ha riformato la sentenza Impugnata, con declaratoria dì non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di prescrizione, rela tivamente ad alcune delle Imputazioni di calunnia (capo B) e di arresto illegale (capo E), pronunciando correlativamente condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, mentre, come già rilevato, ha omesso una formale statui zione di non doversi procedere in relazione al delitto di calunnia di cui al capo DJ, ascritto agli imputati AR, RR, DI BE, IM, N1, MO, DI RO, NI, CH, DI NO, in concorso con R! e ER imputati del medesimo fatto-reato al capo B), espressamen te dichiarato prescritto;
ha pure omesso la dichiarazione di estinzione per pre scrizione in relazione alla calunnia contestata al capo G) al IN ed alla calunnia conte.stata ai capi L) e N) agli imputati CE e PER. li ricorrente rileva che l'evidenza dell'errore materiale emerge da più ele menti di contrasto rinvenibili nella medesima sentenza della Corte di merito: - in particolare per il capo D), la corrispondente statuizione, in riforma della sentenza, quanto allo stesso delitto ascritto sub B) ad altri imputati (ER e LU PER); - la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili anche per il delitto di calunnia;
la pena inflitta al IN, calcolata solo con riferimento ai reati non ancora estinti per prescrizione;
ed allo stesso modo per RA e PA, peraltro condannati al risarcimento del danni anche per la calunnia. Ritiene il ricorrente che nel panorama della giurisprudenza di questa Corte 111 8 sarebbe spazio per una valutazione di prevalenza della motivazione sul dispositi· vo, nonostante l'orientamento contrario prevalente. l'Immediata riconoscibilità dell'errore materiale dovrebbe convincere che il contrasto fra dispositivo e motivazione sarebbe solo apparente e che legittimo sarebbe Il ricorso alla motivazione per chiarire l'effettiva portata del dispositivo, al fine di individuare l'errore ed eliminarne gli effetti. ln ogni caso, pur ritenendo che dovrebbe imporsi un'interpretazione del di· spositivo nel senso di cui alla motivazione, il ricorrente Procuratore generale chiede che la Corte annulli senza rinvio la sentenza appellata, in parte qua, ove non si ritenesse di poter ovviare mediante il procedimento di correzione di errori materiali. IV.2) Con un secondo motivo deduce violazione di legge e difetto di motiva zione In ordine all'assoluzione del NI dal delitto di calunnia rubricato sub O). Come notato sopra, la posizione del NI è collegata al rinvenimento di un sacchetto contenente due bottiglie molotov in zona diversa da quella dei com plesso scolastico "Diaz" ed alla consegna di tale sacchetto, per iniziativa del pre venuto, al colleghi che avrebbero dovuto redigere i verbali delle attività di polizia giudiziaria connesse all'intervento nella scuola;
all'Iniziale rinvio a giudizio per calunnia era poi seguito quello per concorso nel falso ideologico, dopo l'annullamento da parte di questa Corte della sentenza di proscioglimento ex art. 425 c.p.p. La sentenza di condanna per entrambi i reati da parte del tribunale era stata riformata dalla Corte d'appello che, ribadita la responsabilità per il falso, aveva escluso quella per la calunnia, con motivazione che il ricorrente censura denun ciandone l'illogicità, non apparendovi consequenzialità logica tra l'accertamento del dolo di falso e l'esclusione del dolo di calunnia, che era stato riconosciuto in· vece in capo agli altri imputati coinvolti nella redazione dei verbali diretti a far ri sultare tali reperti come frutto della perquisizione in corso e sequestrati in quan to rinvenuti all'interno dell'edificio scolastico. Rileva l'Illogicità dell'affermazione della Corte territoriale secondo cui, seppu re il prevenuto avesse consegnato le bottiglie a chi redigeva i verbali di perquisi zione e sequestro concernenti l'intervento al complesso scolastico ben sapendo che i reperti provenivano da tutt'altro luogo, non si sarebbe unita alla ritenuta consapevolezza della falsità del verbale, nella parte riguardante il luogo dì rinve nimento, anche l a consapevolezza che di quel possesso in quel luogo sarebbero state accusate le persone che ben aveva potuto vedere esser state arrestate perché trovate all'interno di quello stabile, a seguito di una perquisizione d'iniziativa volta proprie al rinvenimento di armi. 9 Il ricorrente P.G. chiede quindi che, rilevata la contraddizione interna al ra gionamento della Corte di merito, la sentenza venga annullata, con dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. IV.3) Con il terzo motivo deduce contraddittorietà ed illogicità della motiva zione con cui la Corte di merito ha assolto, per non avere commesso il fatto, Sal vatore AV dal reato di peculato sub V), relativo all'appropriazione di parti dei computers prelevate nell'ambito della perquisizione alla scuola "Diaz-Pascoli". Rileva il ricorrente che la Corte territoriale aveva ritenuto la penale respon sabilità, negata dal primo giudice, del AV quale responsabile dell'operazione, per i reati, poi dichiarati prescritti, di perquisizione arbitraria, violazione di domi cilio, violenza privata e danneggiamento aggravato, riconoscendo che anche in quell'edificio v'era stata un'operazione di perquisizione organizzata, e con la pre cisa finalità di impedire l'ulteriore ripresa dì quanto la Polizia stava compiendo nell'edificio di fronte, e di eliminare le riprese audio e video ed I supporti neces sari per la memorizzazione, come gli hard disk dei computers. Peraltro, a d avviso del ricorrente Procuratore generale, il giudice d'appello, in contraddizione con la propria lettura delle emergenze processuali, secondo cui dal cospicuo dato testimoniale emergeva che nella perquisizione, per altri aspetti superficiale, l'interesse degli operatori era "concentrato sui materiali informatici ed audio visivi", aveva poi escluso la consapevolezza del responsabile dell'operazione proprio in relazione alla condotta più significativa, l'asportazione di parti dei computers, fra l'altro, avvenuta in modo del tutto evidente, così ne gando la posizione di comando che aveva accertato nel ritenerne la responsabili- tà per i restanti reati;
peraltro, con l'ulteriore contraddizione del riconoscimento dell'aggravante del nesso teleologico, contestata sub S), per la condotta di per quisizione arbitraria e violazione di domicilio, posta In essere al fine di commet tere sia il reato di danneggiamento che quello di peculato, aggravante che se condo la Corte sarebbe integrata, "essendo stata la perquisizione finalizzata a danneggiare le apparecchiature per asportare ciò che era ritenuto dì interesse". IV.4) Con il quarto motivo censura la dichiarazione da parte della Corte ter- \. ritoriale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti degli imputati IN, ER, !L, CC, NI, RI, EN, DO, TRNrER e PA in ordine ai reati di lesioni personali lievi loro ascritti al capo H). Deduce violazione di legge e propone eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 157 c.p. per contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma ìl 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848. 10 Osserva in primo luogo il ricorrente che dalle sentenze di merito emerge u n a situazione per l a quale i trattamenti inflitti alle persone indicate nel capo H ) i n occasione dell'Intervento della polizia nel plesso scolastico "Dlaz-Pertini" ben po trebbero essere ricompresi nella nozione di "tortura o di trattamenti inumani o degradanti" previsti dall'art. 3 della CEDU, nell'interpretazione fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con plurime sentenze, che, secondo il ricorrente, si riferirebbero a situazioni di minor gravità rispetto a quella dei fatti che dalle sen tenze di merito appaiono essersi verificati nell'occasione per cui si procede. Rileva altresl il Procuratore generale che, secondo la giurisprudenza della Corte europea, è indispensabile che gii ordinamenti degli Stati prevedano norme che garantiscano la punizione di fatti e atti di prevaricazione del genere, prove nienti da esponenti dell'Autorità, con abuso del loro poteri, e soprattutto che ga rantiscano che l'accertamento e la repressione dei reati non abbiano limiti dipen denti dal trascorrere del tempo. Osserva quindi che, poiché, secondo la Corte costituzionale, le norme della CEDU - nel significato attribuito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - inte grano quali "norme interposte" il parametro costituzionale di cui all'art. 117, primo comma, Costituzione, nella parte in cui Impone che la legislazione interna si conformi al vincoli derivanti dagli obblighi Internazionali, un rilevato contrasto con una norma CEDU comporta la necessità della proposizione di una questione di legittimità costituzionale, per eventuale violazione dell'art. 117, primo comma, Costituzione", della norma interna, l'art. 157 c.p., per contrasto con l'art. 3 deila CEDU, nella parte in cui non esclude dalla prescrizione i delitti, comunque nomi nati e qualificati ai sensi del diritto interno, integrati da condotte realizzate in violazione dell'art 3 della Convenzione EDU. Evidenzia al proposito che nella giurisprudenza costituzionale, e di questa Corte di legittimità, esisterebbero spazi di configurabilità della questione, anche se comportante una possibile incidenza sulla riserva di legge in materia penale (superabile con il riferimento al disposto della norma costituzionale violata che configura un vero e proprio obbligo di conformità per lo Stato sottratto alla di screzionalità del legislatore); espone poi i profili di rilevanza nel procedimento di un'eventuale dichiarazione di illegittimità, pur a fronte dell'intangibilità del prin cipio di Irretroattività della norma meno favorevole. IV.5) Con il quinto motivo il Procuratore generale censura la motivazione della sentenza della Corte territoriale che, a fronte di u n fatto qualificabile nei termini di cui sopra, aveva applicato all'imputato FON!ER le attenuanti generi che, determinando in tal modo l'estinzione per prescrizione anche del delitto di lesioni gravi lui ascritto. 11 RICORSO ER V.1) I difensori di NC ER deducono, con il primo motivo, vio lazione dell'art.606, comma 1, lett.b} ed e) c.p.p. assumendo che la dichiarazio ne di responsabilità a carico del loro assistito per i reati di cui agli artt. 479 c.p. (capo A); 368 c.p. (capo B) e 606 c.p. (capo E), si caratterizza, da un lato, per erronea applicazione della regola di giudizio in tema di valutazione della prova e, dall'altro, per mancanza, contraddittorietà e manifesta Illogicità della motivazio ne in merito alle argomentazioni svolte dalla difesa nelle diverse memorie difen sive depositate nei due gradi di giudizio di merito. Il giudice di appello, nel ribaltare la pronuncia assolutoria di primo grado, avrebbe dovuto delineare le linee portanti del proprio ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, ma nella specie la motivazione della sentenza di secondo grado appa riva irrazionale in quanto la decisione di ribaltare la sentenza assolutoria sì fon dava su conclusioni del tutto immotivate ed illogid1e, che avevano travisato il portato probatorio con un approccio motivazionale intenzionalmente "fattualisti co" in una con una ricostruzione del fatti che non giustificava le conclusioni in punto di affermazione della responsabilità, avendo la Corte territoriale operato un evidente "salto logico" laddove non aveva spiegato attraverso quale argo mentazione razionale, ispirata ai canoni della logica, fosse giunta ad una affer mazione di colpevolezza soltanto sulla base della ricostruzione dei fatti. L'affermazione dei giudici secondo cui quello del ER - Direttore del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato - sarebbe stato un concorso morale appariva una formula vuota, in mancanza della indicazione della rilevanza causale, rispetto al fatto, della condotta ascritta all'Imputato a titolo di concorso morale, non avendo i giudici spiegato attraverso quale argomentare giuridico e/o logico tale conclusione fosse legittima, come se fosse di per sé sufficiente la di mostrazione che il ER rivestisse, In quella occasione, una posizione apica le nel contesto degli awenimenti relativi alla irruzione e alla perquisizione effet tuate, nella notte tra il 21 e il 22 luglio del 2001, presso l'Istituto scolastico "Diaz-Pertini" di Genova In occasione del vertice del G8. Un simile ragionamento avrebbe dovuto comportare di conseguenza la re sponsabilità anche di altri soggetti - quali il Prefetto , vice capo vica rio della Polizia di Stato, e il Prefetto� - che, in quella occasione, ri vestivano cariche ben più alte rispetto a quella del ER, tutte le iniziative necessarie ad effettuare la perquisizione alla scuoia "Diaz-Pertini" avendo trovato nel Prefetto il riferimento istituzionale principale, il quale nel corso dell'operazione aveva sempre tenuto i contatti con il Capo della Polizia, come a- veva riferito sul punto il e, al termine di essa, si era incon- 12 trato, da solo, con ii dott. IN, comandante del !" Reparto Mobile di Ro ma, per poi vagliare il comunicato, da leggere nel corso della conferenza stampa tenutasi nei locali della Questura la mattina successiva. - evidenziano ancora i difensori - aveva sempre riba dito che la decisione di compiere la perquisizione, ai sensi dell'art.41 T.U.L.P.S., considerata come una doverosa reazione all'accaduto ed anche strumento neces sario per la individuazione del manifestanti violenti, presso l'istituto scolastico "Diaz-Pertinl", era stata assunta ìn maniera unanime, assieme al Questore ( dott. , MO e ER, mentre lo nell'illustrare quella riunione, aveva dichiarato che nessuna pressione era giunta dal dott. ER. Inoltre - prosegue la difesa del ricorrente - la stessa sentenza impugnata aveva ammesso esservi stato uno "stacco temporale" tra la condotta ascritta al ER e il momento in cui erano stati redatti i verbali ritenuti falsi, durante il quale si ignorava cosa avesse fatto Il prevenuto, senza che neppure nel momen· to della sua accertata presenza sul luogo dei fatti fosse dato rinvenire qualsivo glia elemento dimostrativo in via diretta del concorso morale, ritenuto probato riamente accertato in via Indiretta, attraverso fatti ritenuti dai giudici "concluden- Tuttavia, per argomentare il passaggio logico dal fatto noto a quello ignoto, secondo la regola di cui al comma 2° dell'art.192 c.p.p., il giudice deve tener conto della gravità, precisione e concordanza degli elementi Indiziari ed il suo giudizio conclusivo deve essere l'unico possibile, alla stregua degli elementi di· sponibili, secondo i criteri dl razionalità dettati dall'esperienza umana, e nella specie i dati probatori acquisiti al processo dimostravano in maniera inequlvoca che il dott. GATIER non aveva avuto alcun controllo del contenuto degli atti pubblici di cui al capo A), ritenuti falsi, allorquando essi erano stati confezionati in Questura dopo l'intervento alla "Diaz-Pertini", oltre alla circostanza per cui il ricorrente non era un ufficiale di p.g. Non era pertanto possibile, in tale contesto, sostenere che i falsi verbali era no la conseguenza, sul piano causale, delle condotte ascritte al ER, non essendo possibile affermare che egli fosse consapevole proprio di ciò che, solo successivamente, con i verbali ritenuti falsi, era stato da altri rappresentato, tan to che la stessa sentenza aveva dato atto dell'assenza del dott. GATIER in Questura nella fase della redazione degli atti ritenuti falsi. Quanto agli elementi reputati dalla Corte genovese dimostrativi della pre sunta consapevolezza del ER in ordìne al contenuto falso dei verbali, vi era stato un travisamento della prova, in quanto nella conversazione telefonica, avvenuta alle ore 2,56 del 22.7.2001 tra il prevenuto ed ìl dott. IN, 13 ER aveva affermato d i aver solo chiesto a IN che se vi erano sta ti dei feriti lutamente> , come era comprovato dal contenuto della conversazione - deposi tata i n dibattimento dalla d ifesa - tra il dott. IN ed il dott. MO, registrata sulla linea 113 della Questura, intervenuta subito dopo la precedente conversazione tra ER e IN, nonché dagli stessi referti medici prodotti dal personale del VII Nucleo del I0 Reparto Mobile dì Roma, mai tacciati d i falso, dove era apposto l'orario in cui era avvenuta la visita del paziente, tutti cronologicamente successivi alla telefonata intercorsa tra ER e TER NI. Quest'ultimo, inoltre, aveva dichiarato che al ritorno dall'operazione aveva avuto modo di intrattenersi con il dott. , d a l quale aveva rice vuto i complimenti per l'operato del VII Nucleo nel corso dell'i ntervento alla scuola 'Diaz-Pertini'; con i l dott. vice capo vicario della Questura d i Genova;
con i l Prefetto , con il quale aveva parlato de visu, per circa un'ora, dell'operazione appena conclusa, senza aver avuto occasione alcuna di parlare con i l dott. ER nel momento in cui si era recato in Questura per redigere la relazione. Vi era stato pertanto - concludono sul punto i difensori - il travisamento della prova essendo rimasto d imostrato che ER non aveva mai richiesto a IN la stesura di una relazione né tanto meno sollecitato la produzione d i "più certificati medici". Quanto poi alla testimonianza d ibattimentale del Prefettollllllllll.da cu i l a sentenza aveva ritenuto dimostrato come, dal momento della perquisizione �o la scuola "Paul Klee" del 21 .7.2001, il ER fosse stato di fatto mes so a capo delle operazioni di ordine pubblico, con conseguente passaggio i n se condo piano della figura del Prefetto anche relativamente a tale circostanza l a Corte territoriale era incorsa nel travisamento della prova, a· vendo i giudici dell'appello omesso di valutare gran parte degli eventi che aveva no preceduto la perquisizione presso la scuola "Paul Klee", dimenticando di nar rare I l ruolo avuto dal vice capo vicario della Polizia in quella vicenda, facendo assurgere a prova una non documentabile telefonata del Capo della Polizia, Pre· fetta I l quale, a dire , avrebbe chiesto di delegare il G ATTER per quella operazione, conversazione che non aveva trova to alcun riscontro obiettivo nel corso dell'istruttoria d ibattimentale. Così facendo, però - lamenta la d ifesa del ricorrente - la Corte di appello aveva conferito al Prefetto 111111111•1 una veste di assoluta estraneità ai fatti, del tutto distonica con la funzione svolta nel corso del "G8" e con quanto scaturi to dal compendio probatorio posto a sosteg no deila motivazione emessa dal tri- 14 bunale d i Genova, dal momento che i n base a l compendio probatorio relativo a l primo i ntervento presso la scuola "Paul Klee", alle ore 1 0 del 2 1 . 7 . 2001, emer geva la totale estraneità a i fatti del dott. ER e, i nversamente, la respon sabilità del dal momento che le deposizioni dei funzionari di strato i l fallimento del primo tentativo di perquisizione e l'estraneità a quei fatti del dott. ER e dello S.C.O., ed i nvece la responsabilità del Prefetto ... evidente anche nel secondo intervento presso i l predetto istituto sco lastico non dovuto all'Iniziativa del dott. ER, come confermato anche dal dott. , funzionario che aveva proceduto a l la perquisizione p resso la scuola "P l'intervento su ordine dell'Operativo e di non aver ricevuto alcuna d isposizione dal dott. G ATTER, a lui noto solo di nome. Inoltre, l'informativa d i reato ex art. 347 c . p.p., datata 2 1 .7.2001, su carta intestata della Squadra Mobile di Genova - S.C.O., recava la firma del dott. Nan do OM, mentre dall'ulteriore documentazione depositata presso la Procura alle ore 16,25 del 22.7 . 2001 risultava che tutti gli adempimenti d i natura proce durale (verbale d i arresto;
verbale d i perquisizione e sequestro;
a n notazione re datta dal dott annotazione redatta dal dott. annota zione redatta dall'Ispettore superiore Tommaso MARINALI), relativi alla predetta perquisizione, erano stati eseguiti dallo S.C.O . di Genova. Quanto ai riscontri oggettivi alla deposizione d ritenuti dalla Corte genovese decisivi, non .era dato comprendere - secondo la d ifesa - come la presenza del ER presso la scuola "Diaz-Pertinl" costituisse un riscontro oggettivo decisivo i n termini di colpevolezza , anche perché dal frammento video 234 che lo riprendeva, attraverso le deposizioni, riportate nei contributi d ifensivi ed ignorate dai giudici, emergeva che l'imputato era i ntento ad indicare con il manganello ( e non con i l " tonfa", In dotazione solo agli operatori del VI!0 Nucleo del I" Reparto Mobile di Roma) le impalcature, non ad ordinare d i fermare i fug gitivi, come i nvece ritenuto erroneamente in sentenza con riferimento ai 13 frammenti di cui alla consulenza delle parti civili, dal momento che l'immagine i n questione era antecedente e non inclusa I n quei 1 3 frammenti. Dopo aver a ppreso del rinvenimento delle bottiglie molotov e del tentativo d i accoltellamento dell'agente RA, i l dott. ER - proseguono i difensori - si era convinto, anche a seguito di quanto acquisito de relato da chi era i nter venuto per primo, che ci fosse stata una forte resistenza, sl da affidare al dott. - funzionario della Squadra Mobile d i Padova che sul punto a veva deposto e - l'incarico d i procedere ad una perq u isizione più accurata, di si- 15 stemare g l i oggetti rinvenuti e d i attribuire quanto sequestrato a i singoli occu panti della scuola, circostanza confermata anche dal dott. PO RR, i l quale aveva assistito personalmente al conferimento dell'incarico al predetto, per cui anche sul p unto vi era stato travisamento della prova, come pure allorché i giu dici dì appello avevano sostenuto che il G ATTER stava rilasciando i nterviste al la stampa, dal momento che se ì frammenti video fossero stati riproposti anche con l'audio tale ci rcostanza non sarebbe risultata. la sentenza, dunque, confondendo la atipicità della condotta criminosa con corsuale, pur prevista dali'art.110 c.p. con l'Indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi, non si era preoccupata di indicare quali sarebbero state le disposizioni impartite dal dott. ER, cioè se esse fossero dirette ad ottenere il confezionamento di verbali falsi, non essendo a i riguardo sufficiente affermare che il ricorrente ed il dott. LU avessero la linea di comando delle operazioni, anche perché in proposito sul punto vi era stato un u lteriore travisa mento della prova, i n quanto il teste FRlER aveva espresso solo impressioni, prive d i riscontro;
il teste dott. aveva affermato che il dott. G ATTER era gerarchicamente subordinato al Prefetto ANDREASSI, a l Prefetto -e a i dott. mentre il tenente CREMONINI aveva, nella sua deposi zione dibattimentale, rivisto in senso favorevole all'imputato le sue d ichiarazioni, in quanto, dopo aver effettuato u n a individuazione fotografica del tutto irrituale, riconoscendo il dott. ER come la persona che g l i aveva detto di non pre- occupa rsi del ferimento del sig. , solo su sollecitazione del Pubblico Ministero, che gli aveva mostrato la foto dell'imputato asserendo che questi era uno dei funzionari i n g iacca e cravatta quella sera, posto successiva mente, nel corso dell'Istruttoria d i battimentale, d i fronte a tutte le discordanze tra le sue di chiarazioni ed il quadro probatorio formatosi, aveva finito con l'ammettere d i po ter aver visto il dott. ER in momenti successivi all'individuazione del � anche perché il d irigente, a dire del teste, non i ndossava i l casco. Quanto alla consapevolezza in capo al dott. ER della falsità dei ver bali redatti la notte del 21.7 .2001 - osservano ancora i d ifensori - la sentenza dimenticava che per poter ritenere sussistente una condotta colpevole dei G AT TER a titolo d i concorso morale, non doveva essere dimostrata l 'esistenza di atti di violenza commessi al danni di alcuni civili, quanto Invece la consapevolezza i n capo a l ricorrente della illegittimità di quelle violenze, anche d i quelle perpetrate all'Interno delia scuola "Diaz-Pertini", nonché la volontà d i farle i nvece apparire come legittime nel corpo dei verbali poi d a altri redatti. In ordine poi alla motivazione relativa alla vicenda delle bottiglie molotov, l'illogicità era manifesta, l a perentoria affermazione circa l'essersi R! e ER < preso atto del fallimentare esito della perquisizione, adoperati per 16 nascondere l a vergognosa condotta dei poliziotti violenti concorrendo a predi sporre una serie dì false rappresentazioni della realtà a costo di a rrestare e accu sare ingiustamente i presenti nella scuola> essendo rimasta priva d i qualsivoglia spiegazione, il materiale video (costituito dal reperto 199), totalmente travisato dalla Corte di appello, d imostrando la totale estraneità del ER a qualsiasi conversazione o rapporto con chicchessia, notandosi il ricorrente impegnato in una sequenza d i telefonate che palesavano i l suo disinteresse a ciò che stava ac cadendo in relazione al rinvenimento delle molotov, tanto che g l i altri funzionari presentì al "concillabolo", RG e IN, non avevano mai assunto la veste d i imputati nel processo, la posizione del primo essendo stata archiviata ed il secondo mai risultato indagato. Da nessun elemento - proseguono i d i fensori - era emerso che il dott. ER fosse a conoscenza del fatto che le bottiglie molotov provenissero d a u n luogo d iverso d a quello ove n e era stato attestato i l rinvenimento;
non v i era prova che il prevenuto avesse detto a! dott. IN d i redigere una relazione di servizio falsa e la sentenza non si era preoccupata dell'Intervallo temporale in tercorrente tra la presenza del ER al fatti ed il momento (di molto suc cessivo) della redazione dei verbali in Questura, momento al quale il G ATTER non aveva partecipato, come riconosciuto dalla stessa sentenza. Y.2) Con il secondo motivo si deduce violazione dell'a rt.606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per avere la sentenza dì secondo grado ignorato non solo le que stioni rappresentate dalla difesa nelle memorie depositate In appello, ma anche le convincenti argomentazioni del tribunale d i Genova, che aveva mandato assol to l'imputato dai reati contestatig li, fin o al punto di ritenere sussistente !a re sponsabilità del ricorrente per i mputazioni neppure formulate dalla Pubblica ac cusa, come quella per i reati contestati al capo H) (lesioni personali dolose}, d i c u i tutti erano stati ritenuti responsabili, a titolo d i dolo e a prescindere dagli e ventuali personali contributi alla realizzazione del fatti d i reato, ritenendo la Cor te d i merito ininfluente l a circostanza che precedenti imputazioni a titolo d i lesio ni nei confronti dei vertici della Polizia fossero state archiviate per essere i n que sto processo il materiale probatorio a disposizione dì gran lunga più completo e ricco di quanto fosse all'epoca dell'archiviazione. Anche in q uesto caso - osservano i d ifensori - vi era stato vizio di travisamento della prova, in quanto Il 3.3.04 vi era stata la richiesta dl rinvio a giudizio del ER per ì reati di cui a l presente procedimento;
in data 1 3 . 12.04 il G.U.P. aveva accolto la richiesta;
in data 26.12.04 vi era stata richiesta di archiviazione della posizione del ER in relazione ai reati di lesioni;
In data 6.4.05 si era tenuta la prima udienza del "Processo Dlaz"; in data 1 5.6.05 il G.l.P. aveva e messo ordinanza di archiviazione nei confronti del dott. ER per i reati dì 17 lesioni, osservando come non potesse desumersi dall'omogeneità dei comporta menti tenuti da quasi tutti g l i agenti, indipendentemente d a l reparto d i apparte nenza, che l'operazione fosse stata sin dall'inizio concepita come una sorta d i "spedizione punitiva"; che pertanto l'ordinanza d i a rchiviazione era successiva all'inizio del processo "Diaz" e quindi il giudice aveva avuto a d isposizione tutto i l materiale che era stato riversato anche nel d ibattimento principale, nulla essen dosi aggiunto i n merito a quelle fasi. Circa i l delitto dì calunnia, di cui al capo B), la Corte di merito aveva fatto leva su tre elementi indizianti: il ritenuto fal limento dell'a libi;
la presunta solleci tazione a l dott. IN di redigere un'Informativa completa, anche sul punto delle riferite (false) resistenze incontrate all'interno dell'edificio; la presunta ri chiesta al medesimo funzionario di confrontarne il contenuto con quello di altre relazioni. Si era però trattato - lamentano i d ifensori - di inferenze i llogicamente fon date sull'attività istituzionale del dott. ER, in assenza della prova della consapevolezza da parte del medesimo della falsità degli episodi di resistenza o finanche della collocazione nella scuola Pertini d i bottiglie molotov a/iunde rinve nute. Quanto al fallimento dell'alibi già il tribunale di Genova aveva evidenziato l a confusione e l'agitazione che regnavano i n quei momenti, con operatori delle Forze dell'ordine che si muovevano vo ... con le allarmanti notizie circa l 'a rrivo di altri gruppi d i appartenenti al "black bloc">, e quindi non poteva escludersi particolari possano essere I mprecisi, confusi e lacunosi>, per cui i l coinvolgimen to dell'imputato nel reato di cui al capo B) si riduceva ad una sorta di responsa bilità "da frammento fllmlco" desumibile dalla circostanza che ii funzionario dello S.C.O. compariva In alcune riprese del "celeberrimo filmato 199 (scena del c.d. conci Ila bolo)" e senza che fosse rimasto appurato a quale dei funzionari presenti si fosse riferito i l dott. LU nell'affermare che In quella occasione i funzionari avevano discusso e parlato delle molotov. In ordine a l delitto d i falso ideologico contestato a l capo A} si deduce ancora violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per avere i giudici di appel lo basato la responsabilità sempre sulla "posizione di comando" del ER nell'operazione d i perq u isizione nella scuola "Pertini", prendendo a base la testi- monianza del Prefetto e le operazioni d i perquisizione presso la scuola "Paul Klee", senza però considerare che i l ricorrente non era presente in Questura mentre altri ufficiali redigevano gli atti asseritamene affetti da falsità e fornendo una ricostruzione dell'elemento soggettivo i mprontata alla logica del "non poteva non sapere" i n quanto - secondo i giudici di a p pello - il ER 18 era a conoscenza delle violenze perpetrate i n assenza d ì qualsiasi causa giustifi cativa poiché, o vi aveva assistito direttamente, oppure aveva sicuramente ri scontrato g li effetti di una violenza, oppure perché qualcuno glielo aveva riferito, col risultato finale di declinare in ogni caso una responsabil ità d i posizione dedot ta dal ruolo dell'imputato e dalle sue attività Istituzionali. Anche in ordine alla responsabilità per li delitto di cui al capo E) - lamenta il ricorrente - la motivazione deUa sentenza era di tipo "circolare":poiché i l GAT TER aveva collaborato attivamente alla predisposizione di prove false, ne conse guiva la responsabilità anche nella decisione d i procedere all'arresto, senza però che venisse individuata né la condotta asserltamente concorsuale dell'imputato nella decisione d i procedere agli a rresti, né il momento temporale In cui collocare tale decisione. V.3) Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., con riferimento alla aggravante relativa alla natura fidefaciente de g l i atti pubblici asseritamene falsi, riscontrata dalla Corte genovese l imitatamen te alle attestazioni relative alla < resistenza incontrata anche a ll'i nterno dell'istituto da parte degli occupanti, che ingaggiavano violente colluttazioni con gli agenti di polizia>, a ll'utilizzo d i quanto rinvenuto all'Interno dell'istituto come arma i mpropria dagli stessi occupanti, al rinvenimento d i d u e bottiglie incendia rie in luogo visibile ed accessibile a tutti. Sennonché - secondo il ricorrente - doveva escludersi che l'ordinamento avesse conferito a i pubblici ufficiali redigenti il potere di rappresentazione all'Autorità giudiziaria dei fatti cui avevano assistito per lo scopo di attribuire a d essi pubblica fede, limitandosi l'ordinamento processuale penale a riconoscere tali poteri per scopi inerenti lo svolgimento del servizio d i polizia giudiziaria, che, a i sensi dell'art. 55 c. p . p., è quello di prendere notizia dei reati ed i m pedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, non certo fissare ad un dato momento ) una verità che solo i l processo penale è in grado di disvelare. Peraltro - concludono i d ifensori - l'aggravante d i cui a l comma 2 dell'art. 476 c.p. non era stata né formalmente né sostanzialmente contestata nel capo A) dell'imputazione, per cui vi era stata violazione del principio dì correlazione tra i mputazione e sentenza . RICORSO LU VI) AN LU è stato condannato dalla Corte d'appello d i Genova, in riforma della sentenza assolutoria del tribunale, per il delitto di falso ideologico in atto pubblico rubricato al capo A), ed è stato prosciolto per intervenuta prescri zione dai delitti di calunnia, rubricato sub B), e d i a rresto Illegale, così riqualifica ta l'originaria imputazione (sub E), di abuso d'ufficio, oltre al risarcimento dei 19 danni ed al rimborso delle spese i n favore delle parti civili. Propone ricorso per cassazione fondato su tre motivi. 111.1) Con il primo a rticolato motivo, lamentando che la Corte d'appello, nel riformare la sentenza di primo grado avrebbe ricostruito, nella valutazione della propria posizione, condotte illecite, qual! lesioni, u lteriori rispetto a quelle ogget to dei capi di i mputazione, individua elementi d i illogicità della motivazione, in terni a l provvedimento, nel percorso argomentativo relativo a tutte le fasi degli avvenimenti in oggetto, sia nella fase genetica dell'operazione, sia nella fase at tuativa dell'intervento presso il plesso scolastico "Diaz•. In primo luogo deduce vizio di motivazione sulla circostanza, ritenuta dalla Corte d'appello, che a i momento deìla riunione in Questura, quando era stata de cisa l'operazione, i funzionari che avevano deliberato l'Intervento presso la scuola sarebbero stati già al corrente, per la telefonata fra MO che i n quel luogo non potevan o esservi "biade bloc". La Corte, che aveva rovesciato la valutazione di attendibilità del resoconto d i MO su quella telefonata, dando maggior credito alla versione definitiva del suo interlocutore, avrebbe q u indi considerato che, nel momento in cui d iscuteva n o se i ntervenire o meno, g li esponenti della Polizia di Stato avessero quell'informazione. Il giudice d'appello in tal modo si sarebbe posto In contraddizione con le proprie valutazioni del comportamento del Vice Capo della Polizia, Prefett presente a quella riunione, il quale aveva ritenuto che si potesse in terven i re presso l a scuola sulla base del medesimo patrimonio informativo, rap presentato d ali'esito del pattugliamento in zona, con l'aggressione alla pattuglia, del sopralluogo personale di MO e della telefonata di q uesti co Se si sostiene, era stato considerato i n buona fede, sulla base delle informazioni avute, la stessa condizione si sarebbe dovuta riconoscere agli a ltri partecipanti alla riunione, che invece i n seguito erano stati i mputati. Una tale situazione avrebbe dovuto logicamente portare a considerare ade guata la risposta di una perquisizione generalizzata decisa da persone che ave vano le medesime informazioni potenzialmente fallaci che avevan o qualificato la buona fede riconosciuta ad La Corte, che attribuisce rilievo alla precedente operazione presso la scuola "Paul Klee", ritenendo che ia m ancata convalida degli arresti eseguiti in quell'occasione per un'ipotizzata associazione a delinquere avrebbe dovuto costi tuire remora a d agire con la medesima Im postazione, avrebbe poi omesso di ri scontra re gli esiti di quell'operazione ed avrebbe d imenticato che per l'A.G. le re gole applicabili in sede di perquisizione d i edifici pubblici e (l'eventuale) conse quenziale sequestro erano state ritenute non erano necessariamente condiziona- te dall'adozione d i criteri che consentissero d i attribuire ad u n soggetto determi nato, tra quelli presenti nel luogo, le anmi eventualmente rinvenute. In più, contraddittoria sarebbe l'i m postazione della Corte territoriale che, d a u n lato avrebbe attribuito a i dirigenti, a l momento della decisione d i intervento, la volontà di procedere ad arresti tramite perquisizione per possesso di armi, pur accreditando dall'altro che i medesimi fossero consapevoli della scarsa probabili tà che vi fossero armi all'interno della scuola "Diaz-Pertini", non considerando che in tal modo si escludeva una delle motivazioni ritenute a l la base dell'azione. Si lamenta poi mancanza, i llogicità e contradd ittorietà della motivazione lad dove la Corte aveva ritenuto che, già nella preventiva riunione in Questura, era no state Ideate ed in parte poste in esecuzione le condotte finalizzate all'arresto illegale ed alle lesioni, per l'assenza d i direttive a l personale che doveva operare la perquisizione e per aver i dirigenti preso anche solo astrattamente i n conside razione - invece d i respingerla seccamente - l'ipotesi di i ntervento ventilata da IN, d i sgomberare l'edificio con i gas lacrimogeni prima dì effettuare la perquisizione. Una tale valutazione negativa di quegli elementi di fatto si porrebbe in con traddizione con le d iverse argomentazioni della sentenza, secondo le quali l'Idea degli i m putati sarebbe stata quella di procedere ad arresti di massa con riferi mento ad un'ipotesi di reato associativo, i n prospettiva del quale, sia la mancan za di direttive particolari, sia l'ipotesi di vuotare l'edificio, avrebbero avuto u n senso, considerato che tutto quanto rinvenuto all'interno sarebbe stato attribuito . . all'unico soggetto collettivo. In tal modo la motivazione finirebbe per accreditare u n modo di operare che avrebbe avuto l'avallo dell'A.G. e che avrebbe visto gli i m putati agire nella consapevolezza di svolgere legittimamente le proprie funzio ni. Manchevole, illogica e contraddittoria sarebbe poi la motivazione della sen tenza laddove aveva ritenuto che i d irigenti a l massimo livello della Polizia d i Stato, seppur consapevoli che nel luogo d i intervento gravitavano soprattutto ra gazzi Innocui, non solo avevano organizzato un appa rato militare sproporzionato all'intervento, ma avevano altresì motivato la truppa alla violenza, fornendo l a falsa i nformazione che all'interno della scuola si trovavano i nemici in quel mo mento più ricercati dalle forze dell'ordine. Verrebbe così ascritto agli imputati un progetto in netta contrapposizione con quelle che la stessa Corte d i merito aveva ritenuto essere le finalità dell'operazione, di riscattare cioè l'immagine della Polizia, com'era d imostrato dai fatto che era stato previsto un risultato destinato ad essere esposto alla pubblica opinione attraverso l'ufficio stampa della Polizia, la cui ostensibllità non sarebbe stata inficiata dall'eventuale mancata convalida degli arresti, scelta che, sul ver- 2 1 sante mediatico, sarebbe state attribuita all'attività della magistratura. La sentenza si contraddirebbe quando, dopo aver accreditata una sorta d i accettazione d i rischio calcolato d a parte dei dirigenti, aveva poi affermato che costoro avevano voluto e progettato le lesioni, pur se consapevoli che le conse guenze sarebbero state esattamente quelle che poi sì erano manifestate a segui to dell'irruzione, con esiti indubitabilmente i n contrasto con la finalità d i recupe rare l'immagine della Polizia facendo arresti destinati a pubblicità mediatica. Illogico poi aver ritenuto, da u n lato, che gli i mputati, già i n Questura, ave vano real izzato condotte idonee a consumare i l reato di lesioni e, dall'altro, aver rilevato che I l Capo della Polizia non aveva dato direttive che contemplavano di procedere ad un massacro, finendo per ipotizzare che i dirigenti che si trovavano a Genova avessero autonomamente deliberato una tale azione criminosa, tutto q uesto senza preoccu parsi di avere una copertura dall'alto, quando poi la stessa motivazione aveva riconosciuto la p resenza costante d i fase d i preparazione dell'operazione, con l'Invio di richiesta di infor- mazioni e l'invio dell'addetto stampa Infine la Corte di merito - che aveva individuato l'informazione ai reparti che nella scuola v'eran o "black bloc" e la predisposizione di un sovrabbondante appa rato m i litare con schiacciante superiorità sul possibili oppositori al l'interno dell'istituto, quali elementi significativi d i una consapevolezza da parte di chi a veva deciso l'Intervento che s ì sarebbero verificati g l i eccessi i n concreto manife statisi - sarebbe poi incapace dare risposte sui motivi per cui i prevenuti avreb bero agito in tal modo, non apparendo verosimile un'Impostazione che vedrebbe I dirigenti voler motivare i destinatari della falsa Informazione per ottenere mag g iore aggressiVltà, del tutto inutile dato l'evidente divario di forze i n campo e, in ogn i caso, inutile laddove era diretta anche ai carabinieri che, dovendo solo ga rantire la cintura di sicurezza nel perimetro esterno della zona di operazioni, non avrebbero avuto bisogno d i motivazione alcuna. La circostanza dell'esasperato assetto militare dell'operazione, non potendo si spiegare nella logica di provocare lesioni, finirebbe, secondo il ricorrente, per avere significato solo presupponendo che i d i rigenti ritenessero di incontrare for te resistenza alla 'Diaz". Sulla fase più Immediatamente operativa, il ricorso evidenzia in primo luogo l'illogicità di una motivazione che dopo aver dato atto della presenza d i "llllllll!ll.come inviato dal Capo della Polizia ed a l vertice della catena d i comando, poi non ne aveva più considerato la presenza, come se volesse quasi accreditare che i dirigenti sottoposti, nonostante la presenza di quel loro superiore, in con tatto continuo con il Capo della Polizia, avessero scelto di percorrere vie autono me, in contrasto con i motivi per i quali era stata decisa l'operazione, ed in modo tale da rischiare dì danneggiare quell'immagine che era stato chiamato a risollevare con Il suo I ntervento. Peraltro, l'affermazione della Corte di merito sul fatto che l'operazione sa- rebbe stata decisa nella piena consapevolezza che alla scuola "Diaz" non vi fos sero "blad< bloc" e che quindi G ATTER e R!, a l vertice della catena d i co mando quale configurata dalia Corte, ben s i fossero p reventivamente rappresen tati che era stata decisa u n'operazione che avrebbe portato ad affrontare perso ne indifese e quindi a provocare lesioni - Ipotesi che la Corte considera d i mostra ta dall'indifferenza manifestata dai dirigenti a i primi episodi di violenza avvenuti ancora al d i fuori della scuoia - si porrebbe in contrasto con il motivo per il qua le, sempre secondo la motivazione della sentenza, i vertici presenti sul posto si sarebbero poi indotti a porre in atto una serie d i condotte mistificatorie, e cioè l'essersi verificata una situazione, che la Corte considera nuova, quale l'esito in felice, d isastroso, dell'irruzione, l'inesistenza dei c.d. "blacl< bloc", l'assenza d ì armi e lo scarso risultato della perquisizione, che n o n rendeva sicuri che i l ricorso all'ipotesi della resistenza fosse sufficiente per giustificare u n a rresto d i massa. La motivazione sarebbe poi contraddittoria quando giudica nuova per g l i im putati una situazione della quale, secondo quanto esposto i n altro passaggio, i d i rigenti ben sarebbero stati consapevoli, proprio perché accusati d i aver agito sapendo che gli occupanti della "Diaz" erano in assoluta maggioranza manife stanti pacifici e che scarsamente probabile sarebbe stato rinvenire armi in quel posto. Affermando che gli esiti dell'operazione non erano previsti ed avevano de· terminato l'insorgere di azione illecite indispensabili a rimediarvi, la Corte avreb be accreditato che g l i imputati avessero agito nel sospetto che alla "Diaz" vi fos sero "black bloc", perché solo se a vessero ritenuto che si sarebbero trovati anta· gonisti di altro spessore si sarebbe potuta ipotizzare come inaspettata la situa zione constatata a posteriori, e ciò si porrebbe radicalmente In contrasto con la ricostruzione dei fatti poi accolta per giungere ad affermare la responsabilità d i LU PER. Per la Corte di merito, quindi, LU e ER avrebbero gestito u n a ve ra e propria opera di mistificazione, una serie di operazioni dirette a coordinare l 'attività di confezionamento d i u n complesso d i false accuse apparentemente i doneo a g iustificare a rresti e violenze. li ricorso denuncia l'illogicità di una tale impostazione, contrastante con quanto affermato dalla stessa sentenza in ordine agli episodi card i ne che do vrebbero testimoniare l'azione mistificatoria della catena di comando - quello delle molotov e dell'aggressione all'agente RA - ed evidenzia i passaggi motivaziona l i relativi alla posizione d i NI dai quali rilevare come il suo 23 comportamento e le sue motivazioni non fossero state convergenti con quelle at trilmite ai vertici della catena di comando, tanto che l'imputato, ritenuto respon sabile per i l falso sulla p rovenienza delle bottiglie, era stato poi assolto dalla ca lunnia, per non esser stato considerato partecipe del ritenuto programma di at tribuzione a tutti g l i arrestati della detenzione di quegli ordigni, e quindi non aver avuto alcuna Indicazione in tal senso dagli i mputati. Quanto al g iu bbotto lacerato dell'agente N UCE, la Corte irragionevolmen te avrebbe ascritto ad un'iniziativa del LU quella di evidenziare l'aggressione, della quale era stato messo al corrente, attribuendogl i la consape volezza che si trattasse di u n episodio inventato dall'agente, per il fatto di non aver dato u n seguito Investigativo ad un episodio g rave come quello che gli era stato rappresentato. Rileva i l ricorrente che la sentenza contraddittoriamente attribuisce, da u n lato, quella d i fare arresti ad u n a decisione adottata i n Questura I n u n momento anteriore all'azione ed alla comparsa di quegli oggetti - posta poi alla base delle imputazioni dì calunnia a carico del massimi rappresentanti della Polizia d i Stato - e, dall'altro, a d una decisione estemporanea adottata sul posto d a questi ulti mi. La situazione registrabile presso l a scuola prima dell'apparizione degli ordi gni sarebbe stata già ritenuta sufficiente da d i rigenti più alti in grado di LU (e GATIER) per essere posta alla base di una misura precautelare, così che i vertici della catena d i comando presente sul posto non avrebbero avuto alcuna necessità ed interesse di prendere autonome i niziative criminali per g iustificare g l i arresti . Rileva inoltre i l ricorso che l a motivazione parrebbe contraddittoria anche nella parte in cui riconosce la strumentalità del rinvenimento delle armi rispetto alla prospettiva d i fare a rresti d i massa per associazione a delinquere attraverso l'utilizzo della perquisizione ex art. 41 T.U.L.P.S., i n quanto cozzerebbe con la propria d iversa prospettazione, che i d i rigenti cioè agivano secondo lo schema seguito alla "Paul Klee", nella prospettiva di fare arresti per associazione a delin quere, a prescindere dagli esiti della perquisizione, così che la circostanza che si rinvenissero armi al termine della perq u isizione sarebbe stata del tutto indiffe rente rispetto a l lo scopo perseguito. Tanto premesso ed affrontando la questione del comportamento di NI, i! ricorrente evidenzia contraddizioni del tessuto motivazionale laddove aveva ri tenuto che NI non fosse stato il solo artefice dell'introduzione delle molo tov, ponendosi i n contrasto con se stessa quando riteneva che costui avesse te nuto condotte oggettivamente Idonee a rappresentare una falsa realtà ai rice venti, per poi ipotizzare che g l i altri fossero stati messi a l corrente del luogo del 24 rinvenimento degli ordigni e che, addirittura, fosse stato invitato a farli traspor tare presso l a "Diaz", circostanze che farebbero venire meno qualsiasi possib i lità d i ritenere che i riceventi potessero essere i ngannati. Infine, erroneamente la sentenza avrebbe ritenuto che non verrebbe esclusa la responsabilità degli imputati, anche nel caso si fosse trattato d i iniziativa au tonoma di NI, senza aver chiarito perché sia NI che RA avreb bero rappresentato il falso ai dirigenti ed, in particolare, a UJPER. Mancanza, illog icità e contraddittorietà della motivazione anche con riferi mento a l l'indicazione della Corte d'appello secondo cui nel corso del c.d. concilia bolo, ripreso i n u n fil mato i n cui i l gruppo dei dirigenti osservava le molotov, sa rebbe stata presa la decisione di attribuire la detenzione degli ordigni a tutti gli occupanti la scuola e si sarebbe visto successivamente LU, allontanarsi dagli altri con i l sacchetto delle molotov in mano e consegnarlo alla dott.ssa W' per spezzare la catena che legava lui e gli altri dirigenti agli ordigni e per rare i n modo che le bottiglie incendiarie fossero collocate tra gli altri reperti all'interno della scuola. Illogicamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto che il limitato tempo d i alcuni secondi dell'incontro ripreso d a l filmato avrebbe consentito a i vertici d i ve dere g l i ordigni, valutarne e deciderne l'utilizzo, ritenendo necessario i ntrodurli nell'edificio con modalità tali da non coinvolgere i dirigenti, ed affidare l'Incarico a R!. I llogicamente sarebbe visto come dimostrazione della consapevole risoluzio ne criminosa l 'affidamento delle bottiglie affinché venissero portate all'interno della scuola, laddove si accredita che già in partenza sarebbe stato deciso di at tribuire a tutti i presenti nella scuola il materiale sequestrato e nessuna necessità avrebbe avuto LU, che per l'inganno d i NI sapeva che le bottiglie eran state trovate all'Interno del perimetro della perquisizione, di far coi!ocare le bot tiglie i n qualche preciso luogo. Per il ricorrente, tutti gli spunti di Illogicità della sentenza nel ricostruire la vicenda delle molotov e la partecipazione del LU alla medesima farebbero cadere il principale argomento su cui la motivazione basa le proprie conclusioni sulla responsabilità per I reati ascrittigli, perché solo la mala fede nel momento della consegna del sacchetto alla renderebbe verosimilmente ipotizza bile che egl i avesse tenuto a ltre condotte delittuose, fra le quali anche quella, conseguente, di contribuire a falsificare i verbali degli atti di polizia giudiziaria che avrebbero costituito la versione uffic!ale dell'operazione. Né potrebbe ricavarsi, come pretende la Corte, una d imostrazione di mala fede dal suo comportamento processuale, mala fede riportata alle pretese men zogne a ll'A.G. sullo specifico episodio, quando aveva affermato, prima del rinve- 25 n imento del filmato, di non aver assistito al ritrovamento delle molotov, di averle viste conservate In un sacchetto di plastica e dì non ricordare chi aveva in mano il sacchetto, ed anche il luogo dove quest'ultlme erano state trovate, e poi, alle successive menzogne, dopo la visione del filmato sul conciliabolo, per aver attri buita a MO l'informazione della provenienza delle bottiglie dalla scuola, e per aver sostenuto, smentito dal filmato, d i aver affidato le bottiglie perché, dopo l a telefonata co� si era ritrovato da solo nel cortile. Sul punto la motivazione sarebbe manchevole, illogica e contraddittoria lad dove fonda le sue conclusioni, q uanto al mendacio di lUPER, su circostanze (in compatibilità della sua versione con quella di MO, contrasto rispetto alle risultanze del video 199) che la sentenza afferma essere obiettive. la versione d i MO - secondo cui avrebbe visto due agenti di polizia giudiziaria con Il sacchetto contenente le bottiglie dentro la scuola i n un momen to precedente al c.d. conci l ia bolo - non sarebbe incompatibile con la versione d i LU, n é l a ritenuta i nfondatezza della versione d i MO potrebbe togliere fondatezza alle affermazioni di lUPER circa la provenienza d a MO di quel!'ìnform.azione; quanto a l video 199, la Corte d i merito non aveva considera apparsa sulla scena come u n ico agente operativo a cui affidare il reperto, dopo la telefonata con (telefonata non interpre tabile come avviso a l complice su quanto rinvenuto, perché era risultato che era stato� a chiamare e non viceversa) e non erano più presenti né NI n · gli unici "protagonisti" rispetto a i qual! sarebbe potuto ap parire incongruente il comportamento dì lUPER, d i preferire a loro la li ricorso evidenzia come l e affermazioni della Corte secondo cui quelle di lUPER non sarebbero dichiarazioni conseguenti ad errori d i memoria, ma tesi d ifensive chiaramente finalizzate solo a prendere le d istanze da una situazione conosciuta come fonte di personale responsabilità diretta, sarebbero smentite d a dati d i fatto ricavabili dal testo stesso del provvedimento, non avendo considera to il giudice d'appello che lUPER aveva riferito del fatto che le molotov fossero i n u n sacchetto, prima che fosse emersa l'esistenza del video 199, introducendo così in buona fede un elemento non solo incompatibile con la ritenuta volontà d i allontanarsi dal fatto, ma anche capace d i insospettire l'A.G. a fronte della con statazione che il sacchetto non risultava tra gli oggetti sequestrati alla "Diaz", e lencati nel verbale d i perquisizione e sequestro. Neppure sarebbero sospette le sue dichiarazioni circa Il fatto che RA aveva descritto l'episodio dell'aggressione come effettivamente avvenuto (dove poi la Corte aveva interpretato la sua mancata reazione come consapevolezza che RA mentiva e come accettazione tacita di un mendacio funzionale alla 26 calunnia che si sarebbe realizzataì, rilasciate nello stesso contesto processuale i n cui prendeva atto del filmato che l o ritraeva con i n mano i l sacchetto delle molo tov, atteggiamento logicamente incompatibile con quello dì chi avrebbe avuto tutto !'interesse d i non menzionare l'agente RA, per il pericolo di un colle gamento fra i d iversi episodi costituenti nell'ottica della Corte una generale opera di m istificazione. VI. 2) Con i l secondo motivo, ripercorrendo i diversi punti già affrontati nei primo, secondo la loro scansione logico temporale, denuncia illogicità e contrad dittorietà della motivazione per non aver la Corte d'appello considerato e confu tato g l i argomenti del tribunale e delle memorie depositate dalla difesa nel corso del p rocedimento di appello sui diversi punti rilevanti della vicenda: - in generale sulle informazioni disponibili (sulla presenza dei "black bloc", sulla configurabilità d i un'associazione per delinquere, sul valore i nformativo del precedente dell'operazione alla scuola "Paul Klee") per le decisioni in fatto e sul piano giuridico da assumere prima dell'intervento; - sulla configurabilità dell'Intervento quale spedizione punitiva;
- sui tempi dell'intervento, laddove LU sarebbe intervenuto dopo che g l i arresti erano g i à stati eseguiti, a fronte d i atteggiamenti delle persone che si tro vavano in via Cesare Battisti quella sera che avevano dato luogo a precedenti ri chieste d i Intervento degli abitanti a l 113 ed un comportamento delle persone presenti alla scuola che s! erano a pprestate a barricarsi per resistere all'intervento della polizia;
- sulla posizione del ricorrente nel gruppo di dirigenti ed in particolare sul suo ruolo effettivo e su quello attribuitogli nella vicenda presso la scuola "Diaz"; - sul coinvolgimento negli episodi RA e NI, laddove un suo com portamento derivante da false rappresentazioni dei sottoposti sarebbe stato in terpretato come predisposizione consapevole del falso, sia rivolto al diretto supe riore che a ll'esterno, A.G. compresa;
- sulla sottovalutazione della circostanza che nel periodo successivo egli non si era mai occupato della redazione degli atti in cui si sarebbe dovuto concretiz zare il piano consistente i n una serie d i falsi verbali;
-sul rilievo attribuito a sue pretese menzogne nel corso delle indagini, che sarebbero state viste, non come difettosi ricordi, quanto come tentativi di stor nare d a sé le responsabilità. VI.3) Con il terzo motivo deduce mancanza, ìllogidtà e contraddittorietà della motivazione risultante d a altri atti del processo per travisamento della pro va, laddove la Corte di merito aveva sostenuto la tesi secondo cui R! era uno dei vertici della catena di comando operante sul posto, facendo riferimento alle testimonianze secondo ì quali LU e 27 ER avrebbero diretto, comandato e dato disposizioni, con un travisamen to dei relativi contributi testimoniali, atteso che dalla lettura integrale del verbale delle dichiarazioni de he vengono allegate) non si ricaverebbe l a cir costanza riferita dalla Corte in ordine al modo con il quale li teste avrebbe de scritto il comportamento di LU, e, quanto ai restanti testi, essi non si sareb bero riferiti ad alcuna condotta di LU. M E IA LU VI.4) Con una delle memorie depositate dalla difesa LU viene ripercor so i l ragionamento della sentenza d i appello nella ricostruzione dei vari momenti della vicenda e dei suoi passaggi determinanti, dalla decisione di intervento, alla propria presenza presso la scuola nel momento dell'azione, alla fase della com parsa delle molotov, alla vicenda RA ed a quella successiva della redazione degli atti, individuandosi, da parte della difesa, come elemento determinante, decisivo per la valutazione del ricorrere di tutti gli addebiti, quale fosse ii grado di conoscenza, da parte dei presenti alla decisione in Questura, sul tipo di perso ne che sarebbero state trovate nella scuola "Dlaz" (divenendo determinanti ai proposito gli esiti dei contatti preliminari con la zona e la telefonata MO e sì lamenta che il postulato secondo cui LU e gli altri dirigenti ave vano consapevolezza, già dal momento in cui decidevano di intervenire, che alla "Dìaz" non si trovavano I "black bloc" sarebbe frutto di vizi della motivazione ri levanti in sede di legittimità. Si lamenta i l rovesciamento delle conclusioni cui era giunto il tribunale al proposito, sulla base di mera rivalutazione di prove testimoniali, e soprattutto di quelle concernenti il contenuto della telefonata fra MO e addove il tribunale non aveva ritenuto attendibile il secondo. Poiché una tal operazione era dipesa dalla semplice rivalutazione delle ver balizzazioni, si sarebbe determinata un'interpretazione delle disposizioni di cui agli artt. 603 e 605 c.p.p. in contrasto con le più recenti interpretazioni dell'art. 6 CEDU proposte dalla Corte di Giustizia, secondo argomentazioni riprese e am pliate in altra memoria. Si rileva poi che l'affermazione della Corte di merito si porrebbe in netta contraddizione con circostanze evidenziate in altra parte della sentenza. Infatti, la sentenza Impugnata affermerebbe da un lato l'attendibilità delle dichiarazioni di dalle quali risultava che gli imputati si erano, in buona fede, rap presentati una certa situazione di fatto presso quel plesso scolastico, e dall'altro l'esatto contrario, tramite i l recupero dell'attendìbiiltà di la cui informa- zione sarebbe stata che alla "Diaz" si trovavano per lo più ragazzi inermi. Vien ribadito, infine, che altro momento di contraddizione della motivazione 28 della sentenza si rivelerebbe laddove, una volta ritenuto che l'organizzazione dell1ntervento testimoniava che si volevano arrestare e ledere persone pacifiche, ed evidenziata la prevedibilità di eventi lesivi che non sarebbero stati scriminati e l a consapevolezza che non sarebbero state trovate armi per giustificare gli arre sti, accredita che l'opera d i m istificazione era iniziata ed aveva trovato punti di rilievo nella vicenda delle molotov e dell'aggressione a l RA, proprio per ri mediare ad u n a situazione, i nesistenza di armi e di "black bloc", che non era sta ta prevista, i n quanto inaspettata . RICORSI ZI e RR VII) IL AR e PO RR, assolti in primo grado dai reati d i falso ideologico (capo C), di calunnia (capo D) e abuso d'ufficio (capo E), sono stati condannati per il falso e prosciolti per prescrizione dall'abuso d'ufficio, ri qualificato ex art. 606 c.p., da parte del giudice d'appello che aveva poi omesso in dispositivo u n qualsiasi specifico provvedimento, i n ordine alla calunnia. Hanno proposto unico ricorso per cassazione fondato su sette motivi. VU:.1) Con un primo articolato motivo deducono mancanza, contraddittorie tà e m a nifesta illogicità della motivazione risultante dal testo impug nato e da atti del processo specificamente indicati quanto all'affermazione di responsabilità i n ordine a i reati d i falso Ideologico i n atto pu bblico (sub C), calunnia (sub D ) e ar resto illegale (sub E) sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Rileva il ricorso la peculiarità d i una sentenza del g i udice d'appello che nel ri formare integralmente la decisione assolutoria del primo giudice, non avrebbe rispettato i necessari canoni dì completezza di motivazione, né avrebbe conside rato ì contributi delle difese, le quali, non avendo proposto motivi di impugnazio ne, avevano contrastato il gravame del Pubblico Ministero producendo memorie il cui contenuto la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare. Il Giudice d'appello, ove aveva disatteso le conclusioni della sentenza d i prime cure con riferimento a l l a ricostruzione degli accadimenti e , i n particolare, con riferimento a l fatto che i sottoscrittori dei verbali oggetto dell'imputazione d i falso non potessero non essere consapevoli della non rispondenza a l vero delle circostanze ivi riportate, non avrebbe correttamente applicato i criteri i nterpreta tivi delineati dalla giurisprudenza. la sentenza d'appello, l u ng i dal d imostrare puntualmente l'insostenibìlità sul plano logico e giuridico degli argomenti contenuti nella sentenza di I grado e nei contributi offerti dalla d ifesa, si sarebbe limitata ad una d iversa lettura di alcuni dati probatori ritenuti rilevanti, spesso avvinti da mere congetture, omettendo sia di censurare puntualmente le ragioni che avevano g i ustificato il prowedimen to assolutorio riformato, sia dì valutare gli u lteriori elementi d i prova che sì pre- 29 stavano a d isarticolare l'impianto logico assunto come corretto, sia d i giustificare la differente valutazione d i elementi di prova, già valutati in primo grado, ma i n termini tali d a giustificare u n provvedimento d i segno opposto. Finendo anche per t ravisare il contenuto di alcuni elementi d i prova. Erroneamente, e non considerando le deduzioni difensive al proposito, la Corte d'appello aveva ritenuto che l'irruzione mattutina nella scuola "Paul Klee", dove erano stati operati arresti per i medesi m i reati per i quali si sarebbe proce duto poi contro gli occupanti della scuola "Pertini", con gli a rrestati rimessi subito in libertà, era stato un ineludibile precedente storico che avrebbe dovuto deter minare la consapevolezza che le operazioni di perquisizione locale in un edificio pubblico come u n a scuola e l'eventuale sequestro d i armi non avrebbero potuto condurre a ll'attribuzione genera lizzata ed indistinta a tutti presenti dell'Illegittima detenzione delle armi;
il giudice d'appello non aveva peraltro con siderato che la scansione temporale degli avvenimenti (laddove i verbali relativi alla "Paul Klee" erano giunti a!l'A.G. ore dopo che si erano verificati i fatti presso il plesso scolastico 'Diaz") escludeva che gli awenimentl i n questione potessero avere, ed aver avuto, una rilevanza nello sviluppo delle successive vicende. La Corte territoriale, nel valutare la vicenda dell'aggressione alla pattuglia transitata in via Cesare Battisti nelia sera del 21 luglio, avrebbe sminuito l'entità dell'assalto ai veicoli (così d a delegittimare l a scelta " i nterventistica" discussa ed adottata in Questura) valorizzando la testimonianza di una parte civile, il dott. non indifferente anche perché impegnato in loco per conto del "Ge noa Socìal Forum", associazione pure costituita parte civile, ed avrebbe indivi duato conferma all'a ttend i bilità d i quel contributo nella testimonianza di una per sona che si trovava su uno dei veicoli della polizia, le cui dichiarazioni non sareb bero state valutate e riportate nella loro integralità, laddove ne sarebbe emersa la scarsa efficacia confermativa delie dichiarazioni del , ed Inoltre avrebbe ignorato tutta una serie d i elementi probatori (dichiarazione dei residen ti nella via, degli occupanti dei veicoli della polizia e d i chi ne aveva constatato i danni} esistenti in atti, e segnalati d a memoria d ifensiva, d a cui avrebbe dovuto trarre conclusioni opposte sull'entità dell'aggressione alla pattuglia. La sentenza impugnata avrebbe poi ignorato che la vicenda occorsa alla pat tuglia aveva formato oggetto di apposita riunione i n Questura, a cui non aveva partecipato RR, con i vertici della Polizia presenti a Roma, finendo poi per non inquadrare correttamente la telefonata i ntervenuta fra MO e &11111111• soprattutto quanto al valore dell'affermazione del secondo d i non aver ii controllo suglì occu panti delle scuole. Avrebbe anche omesso di valutare elementi di prova segnalati da una me moria della difesa secondo i quali sarebbe stato manifestato dissenso o perples- 30 sità dagli Imputati partecipanti alla riunione preventiva ed in particolare da GRAITER sull'opportunità di un'azione notturna. Ignorata sarebbe stata anche messe di elementi probatori concernenti !e modalità della preparazione dell'operazione in termini di contributi personali e d i mezzi. La Corte d'appello, secondo cui i vertici della polizia sarebbero stati indiffe renti a l la possibilità che dopo l'operazione molti degli arrestati sarebbero stati scarcerati, non avrebbe considerato tutti gli elementi da cui emergeva che dell'intenzione d i procedere ex a rt. 41 T.U.L.P.S. fosse stata avvertita preventi vamente l'A.G. Quanto alla vicenda del rinvenimento delle molotov il ricorso lamenta che la Corte d'appello abbia attribuito a AR la consapevolezza della prove nienza dall'esterno delle stesse per la circostanza che egli, pur avendo effettuato un g i ro all'interno della scuola fino al primo piano ed essendosi reso conto che non vi si trovavano le bottiglie incendiarie, avrebbe in seguito attestato consape volmente Il falso rinvenimento delle stesse all'interno dell'edificio; in ciò il giudice d'appello non avrebbe tenuto in alcun conto una serie d i elementi risultanti dal procedimento che attestavano sia i l suo arrivo alla scuola con grande ritardo sull'Inizio dell'operazione, sia che non aveva avuto contatti di alcun genere con i l NI, sia c h e D I !N non g l i aveva detto nulla circa I l luogo i n cui aveva ritrovato le bottiglie che portava in un sacchetto e che gli aveva mostrato mentre si trovava vicino ad a ltri funzionari in quello che la Corte d'appello aveva definito un concìHabolo per decidere cosa fa re delle molotov, peraltro, ad avviso del ricorrente, attribuendo illogicamente a quell'incontro i l sig nificato di decisione determinante sull'utilizzo delle bottiglie per giustificare gli arresti, quando era ri sultato da più fonti dibattimental i che g l i arresti erano stati ricollegati all'asserita resistenza opposta dagli occupanti della scuola. Anche sulla posizione RR i g i udici d'appello avrebbero omesso ogni moti vazione ed avrebbero p retermesso ogni considerazione dei contributi della d ifesa con le memorie depositate a l proposito. la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare tutti i contributi testimo niali sulle modalità di redazione dei verbali in Questura ed avrebbe ignorato che non v'era fonte alcuna a conferma che AR avesse dato indicazioni o di rettive circa il contenuto dei verbali, al di là del proprio contributo alla mera qua lificazione g i uridica delle risu ltanze dell'operazione, che aveva condivisa sotto scrivendo il solo verbale dì arresto, con ciò esprimendo una valutazione che non potrebbe essere sanzionata come falsa rappresentazione di realtà. Il ricorso lamenta poi l'ulteriore vizio di motivazione della sentenza impu gnata laddove, nel riformare quella dì primo grado, aveva omesso la considera- 3 1 zione di elementi di prova che avrebbero dimostrato l'estraneità del ricorrente sia alla redazione dei verbali, sia alla partecipazione ed organizzazione dei pattu glioni e del primo intervento alla scuola, dove era g i u nto con grande ritardo, co me d imostrato anche da u n contributo della parte civile ignorato dalla Corte d i merito. Quanto alla posizione del RR, errato sarebbe l'assunto dei giudici d'appello che non avrebbero considerato la mancata sua partecipazione alla pri ma riunione in Questura, in cui era stato proprio deciso !'intervento alla scuola "Diaz-Pertini". Rileva Il ricorrente che la Corte d'appello non avrebbe considerato le emer genze processuali individuate dal primo giudice e non avrebbe tenuto i n conto gli spunti Indicati dalle memorie d ifensive, finendo per affermare che egli aveva as sistito a tutti g l i episodi più significativi fra cui la prima aggressione awenuta fuori della scuola, omettendo di valutare tutte le emergenze da cui risultava il suo a rrivo i n zona con ritardo, fino a concludere che l a sua partecipazione alla decisione di operare gli arresti con l'Ipotesi d'accusa di associazione per delin quere volta alla devastazione ed al saccheggio fosse scientemente basata sulla perfetta conoscenza dello svolgersi reale degli avvenimenti. La Corte non avrebbe poi tenuto conto di tutti gli elementi che d imostravano come egli s i fosse dedicato nelle ore successive ad a ltre attività e si trovasse a TO, e come fosse erroneo che il verbale d i perquisizione fosse stato redat to, sotto le indicazioni di RR, da personale da luì dipendente, personale che Invece era stato destinato alle identificazioni presso g l i ospedali, mentre proprio il redattore del verbale aveva Indicato quali fossero le d iverse persone da cui gli erano pervenuti i contributi per la stesura dell'atto. 'f Solo travisando la prova, la Corte di merito aveva potuto affermare la con sapevolezza del RR nella redazione del verbale d'a rresto sui diversi episodi verificatisi nella sera, mentre era risultato dal processo che d iverse erano state f le fonti che avevano riferito della resistenza operata dagli occupanti della scuola. Si deduce poi, al motivo I bis, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione d i legge in relazione al falso ritenuto sussistere nell'attestazione, contenuta nel verbale dì perquisizione e sequestro, che "gli oc cupanti erano stati resi edotti della facoltà d i farsi assistere da altre persone d i fiducia". la Corte di merito non avrebbe considerato che in caso di perquisizione a seguito d i flagranza d i reato non è previsto u n avviso del genere, mentre è pre visto l'avviso della facoltà d i farsi assistere dal d ifensore, con la conseguenza che l'attestazione avrebbe avuto per oggetto u n fatto privo di giuridico rilievo, né sa rebbe stato possibile configurare nel caso il dolo per la evidente mancata rappre- 32 sentazione dell'interesse giuridicamente protetto. v:n:.2) Con il secondo motivo deducono violazione di legge e mancanza con traddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta illegit timità della sottoscrizione del verbale di perquisizione e sequestro e del verbale d'arresto anche da chi avesse contribuito solo in parte all'attività documentata (RR), ovvero senza avervi pa rtecipato (AR), ma con la lecita finalità d i assumersi la responsabilità della parte dispositiva, in virtù della posizione ge rarchica rivestita e dell'apporto i ntellettuale prestato. Premettendo che il ZL aveva sottoscritto u n icamente il verbale d i arresto, n e l documento aveva dato personalmente atto dell'a rresto d i u n certo n umero di persone e d i avere di ciò dato avviso al Pubblico Ministero e al Difen sore, rinviando ad altri allegati per la descrizione dei fatti da cui sarebbero emer si i reati di associazione per delinquere finalizzata alla devastazione ed al sac cheggio nonché, In concorso tra loro, del delitto di detenzione abusiva d i mate riali esplodenti (c.d. bombe molotov) che avevano determinato !'arresto. Né si potrebbe dal tenore dell'atto - dove ogni evidenziazlone di fatti con creti sarebbe corredata dall'indicazione della fonte - seriamente argomentare che Il AR ed il RR nel sottoscriverlo avessero voluto offrire sé me desimi quali testimoni di fatti o circostanze d iverse da quelle concernenti la pro pria partecipazione all'atto. Mai il AR attesterebbe nel verbale dì aver assistito ai fatti che vengono indicati nel capo di Imputazione come false rappresentazioni della real tà, alcune delle quali neppure menzionate nel verbale. Erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto Infondato che, secondo i l disposto dell'art. 120 disp. att. c.p.p., la redazione del verbale d i arresto possa rientrare fra gli adempimenti a cui possono attendere anche ufficiali ed agenti d i polizia giudiziaria diversi d a quelli che hanno eseguito l'arresto e i l fermo, assun to che, al contrario, sarebbe confermato dalla possibilità per gli u . p.g. di utilizza re, per a iuto alla memoria nel testimoniare, a nche atti redatti da altri operanti, seppure nel contesto di una complessa operazione cui abbiano partecipato, ma gari in posizione apicale. Ugualmente, le norme i n materia di perquisizione e sequestro, atti tipici dell'u .p.g., e nel caso sottoscritti dal RR, consentirebbero la sottoscrizione del verbale d i operazioni, in ipotesi eseguite da più operanti, anche ad agenti di poli zia giudiziaria, della cui sintesi l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile deve d a re atto con la sottoscrizione, senza poter aver partecipato ad ogni singola a zione di perquisizione, soprattutto se complessa come n e l caso dì specie, dove l'u.p.g. può essersi dedicato ad incombenze d iverse lasciando anche quelle a cui aveva atteso in un primo momento. 33 Secondo i rìcorrenti i l dato letterale dell'art. 479 c.p. evidenzia come oggetto d i falsa attestazione possa essere non solo quanto frutto d i percezione diretta, ma anche " altri fatti del quali l'atto è destinato a provare la verità" e come, per tanto, non possa ritenersi esatta ìa tesi che ravvisa la sussistenza del reato d i falso per l a sola sottoscrizione d i verbali in cui vengono rappresentate circostan ze di fatto senza avervi partecipato o assistito personalmente;
la contraria inter pretazione sarebbe avvalorata d a norme come Il combinato disposto dell'art. 386 c.p.p. e 120 disp. att. c.p.p., nonché l'art. 383 del codice di rito (per il verbale d 'arresto) e, Infine, l'art. 352 (per il verbale d i perquisizione e sequestro ) , rego lanti tutta la disciplina processuale In materia, che legittimerebbero la sottoscri zione dei verbali d a parte d i sogg etti che non hanno partecipato in prima persona alle attività descritte, esegesi confermata dall'elaborazione giurisprudenziale sul combinato disposto deg l i artt. 499 e 514 c . p . p., da cui potrebbe ricavarsi la pie na liceità della sottoscrizione del verbale d'arresto da parte del superiore gerar chico, anche se non abbia operato In prima persona, sottoscrizione final izzata all'assunzione della paternità dell'operazione. VII. 3) Con il terzo motivo deducono violazione dell'art. 513 c.p.p., norma processuale stabilita a pena di inutilizzabilità, essendosi riferita, la Corte di meri to, per giustificare il proprio giudizio sulla "consapevolezza" del AR cir ca la provenienza esterna degli ordigni incendiari, alla motivazione dedicata all'affermazione di responsabilità del DI IN, servendosi così di un tale accenno per sostenere la conclusione sfavorevole all'imputato, che altrimenti sa rebbe stata priva d i un qualsiasi supporto. la Corte d'appello - nella contumacia degli i mputati che non si erano sotto posti ad esame né avevano espresso consenso all'utilizzazione dì dichiarazioni d i altri - avrebbe i llegittimamente acquisito e utilizzato l e dichiarazioni rese i n pre cedenza soprattutto d a l DI BE sulla consegna delle bottiglie, laddove aveva motivato affermando (testuale) "anche per ZZ valgono le osserva zioni compiute per Di MA. Egli aveva visionato sia ìl piano terreno sia il primo piano della scuola, per cui sapeva che le bottiglie viste - circa 40 minuti dopo l'ingresso nella scuola - in mano al Di MA nel cortile non proveniva no dall'interno". V:U:.4) Con i l quarto motivo deducono violazione d i legge e mancanza di motivazione ex a rt. 606 lett. e} c.p.p. in tema di scriminante di cui all'art. 51 c. p. e con riferimento al principio nemo tenetur se detegere. La Corte d'appello avrebbe liquidato le argomentazioni d ifensive a l proposito con poche battute riferite all'orientamento della giurisprudenza d i legittimità, mentre ad avviso del ricorrenti non si tratterebbe di orientamento costante, dif forme essendo la sentenza n. 6458 del 2007 di questa sezione, che aveva man- 34 dato assolti alcuni carabinieri per avere falsamente descritto !e circostanze in cui avevano p rovvedu to al sequestro di taluni beni, onde coprire il fatto che non a vevano proceduto all'identificazione e all'arresto degli autori d e l reato. La Corte d i merito non avrebbe affrontato i l problema derivante da quel con trasto d i giurisprudenza, né avrebbe affrontato la questione posta dalla citata giu risprudenza contraria che, diversamente dalle sentenze cui si era riferito il giudice d'appello, avrebbe affrontato analiticamente la questione criticando il contrarlo orientamento in modo puntuale e con corretta applicazione del principio costituzionale del diritto di d ifesa. Ad avviso dei ricorrenti quindi, l'unica i nterpretazione possibile, in assonanza con la Carta costituzionale, sarebbe quella scelta dalla sentenza n. 6458 del 1 5 febbraio 2007, che riconosce l'applicabilità dell'esimente d i cui all'art 51 c.p. i n un'ipotesi sovrapponibile rispetto a quella d i specie, laddove l'astenersi d a l com mettere un reato di falso Ideologico avrebbe comportato necessariamente la for male confessione di a ltro reato già commesso. VII.5} Con ìl q uinto motivo deducono violazione di legge quanto f all'individuazione dell'atto fidefaciente e violazione dell'art. 522, comma 2, c.p.p. per la mancata contestazione dell'aggravante d i cui all'art. 476, comma 2, c.p. e l a violazione del principio d i correlazione tra accusa e sentenza. Si contesta innanzitutto che g l i atti oggetto di imputazione possano qualifi carsi come atti pubblici fidefacìentl, rilevando che, perché u n atto pubblico possa essere ritenuto tale, non sarebbe sufficiente che esso riporti accadimenti perce piti i n prima persona, ovvero fatti compiuti d irettamente dal pubblico ufficiale che lo redige o sottoscrive, ma sarebbe anche necessario che a l soggetto che forma quell'atto sia attribuita, per espresso d isposto normativo, "una speciale funzione certificatrice". Né la connotazione di fidefacienza sarebbe mal stata attribuita ad atti che esplicano la loro funzione attestativa e, nello specifico, al verbale di perquisizione e sequestro ed a l verbale d'arresto, in seno al procedimento penale nell'ambito del quale, per porre i n dubbio l'esattezza di circostanze riportate nei verbali d'arresto o di perquisizione e sequestro non sarebbe necessario proporre querela dì falso, essendo tali circostanze liberamente valutabili dall'organo giudicante nell'esercizio del suo potere di libero convincimento e, in quanto tali, libera mente contraddlcibi!i. Denunciano poi violazione del contraddittorio per la mancata contestazione dell'aggravante, né con un riferimento normativo, né con esplicita previsione nel la narrativa del capo di imputazione, q uestione posta alla Corte nel g i udizio d i appello a cui non sarebbe stata data adeguata risposta, questione peraltro mai discussa in primo grado, m a solo nel giudizio di appello nell'ottica d i una possìbi- 35 le prescrizione del delitto come originariamente contestato. Si lamenta anche che non si sia potuto in concreto sviluppare un'adeguata difesa su! punto, in quanto I 1ter del processo era stato tale per cui gli imputati non avrebbero avuto modo di difendersi, sotto il profilo funzionale, né di effet tuare valutazioni consapevol i i n ordine a l l 'eventuale scelta d i riti deflattivi. VII.6) Con il sesto motivo deducono violazione d i legge per l'omessa pro nuncia in ordi n e al reato d i calunnia contestato sub D), come per altri imputati con riferimento sempre alla calunnia, e la conseguente nullità della sentenza a i sensi dell'art. 546, comma 3, c. p.p. Evidenziano I l contrasto tra il d ispositivo, che assolve alcuni imputati per quel reato e la motivazione, che, al contrario, sostiene la tesi dell'errore materia le e ne afferma la penale responsabilità, rilevando l'erroneità della pretesa della Corte d'appello d i porre riparo ad u n preteso errore materiale con la motivazio ne, ciò in contrasto con la giurisprudenza consolidata sulla prevalenza del dispo sitivo sulla motivazione. lnevitab!le sarebbe l'annullamento della sentenza per mancanza di motiva zione sul punto. V:U:.7) Con i l settimo motivo deducono mancanza, contraddittorietà e mani festa i llogicità della motivazione e violazione d i legge per l a mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena, compresi g l i au menti per continuazione. La Corte d'appello, per negare le attenuanti generiche, si sarebbe illogica mente riferita, negandoli, agli stessi elementi (stress ed i ncensuratezza) conside rati in positivo dal primo giudice, senza valutare che il tribunale aveva sviluppato le proprie considerazioni in relazione a posizioni diverse - quelle delle persone che aveva ritenuto responsabm delle lesioni - mentre non aveva esaminato le posizioni degli imputati di falso e dei delitti collegati, per i quali altri elementi sa rebbero stati da considerare, fra tutti non tanto l'incensuratezza quanto la storia personale e professionale, di assoluto rilievo sia per ZZ che per RR. In punto di misura deila pena osserva poi il ricorso che nel calcolo della pena per il falso si sarebbe verificata una Illegittima duplicazione, in quanto il giudice d'appello aveva considerato congrua quale pena base per Il fatto più g rave, sen za individuarlo precisamente, quella dì anni tre di reclusione, ma aveva poi a u mentato ex art. 8 1 cpv. c . p . la pena d ì mesi d u e d i reclusione per ciascu no dei tre falsi, con l a conclusione che, essendo i falsi solo tre, uno degli stessi veniva sanzionato sia come reato più grave sia come elemento della continuazione. VU.8) I ricorrenti hanno depositato motivi aggiu nti di cui si darà conto uni tamente ad altri che propongono l a medesima questione. 36 RICORSI MO e DI RO Y:U:I.1) Ii d ifensore di TA OL e AR DI AR, con due distinti at ti pressoché completamente sovrapponibili, deduce, con Il primo motivo, viola zione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. lamentando come dalla lettura della sentenza impugnata emerga i l chiaro errore metodologico compiuto dal giudice di secondo grado, che, influenzando l'Intero percorso motivazionale, si era inevitabilmente tradotto in u n errore anche i n termini d i risultato. Era i nfatti stato dimenticato il dato oggettivo costituito dal collocarsi la vi cenda i n argomento in u n contesto immediatamente successivo ai gravissimi di sordini che avevano devastato la città d i Genova per oltre tre g iorni, i n ragione della presenza di n umerosi manifestanti ( c.d. "black-bloc") che nulla d i pacifico avevan o dimostrato ed era pertanto contraddittoria la prima p remessa, posta dalla Corte genovese, secondo cui era impossibile definire gli appartenenti ai "black-bloc" e quindi Incoerente i l comportamento delle Forze dell'ordine e labile il loro sospetto della presenza di costoro a ll'interno dell'edlflcio. Proprio l'inesistenza di u n "quartier generale" degli appartenenti a gruppi di devastatori e l'impossibilità di identificarli i n via preventiva, Imponeva invece di ragionevolmente ritenere che g l i autori del gravissimi disordini del giorni prece denti potessero trovarsi anche all'Interno della scuola "Diaz" ed anzi proprio l a presenza d i n umerose persone non p i ù coordinate i n quel luogo dagli apparte nenti a l "Genoa Socia! Foru m" avrebbe potuto e dovuto indurre a l sospetto della presenza dei pericolosi "black-bloc" in quel luogo. Peraltro - prosegu e il difensore dei ricorrenti - la stessa Corte d i appello a veva riconosciuto che vi erano stati alcuni insulti e g rida e persino il lancio d I al meno una bottiglia all'indirizzo di quattro pattuglie d i polizia che stavano transi tando davanti alla scuola "Diaz" verso le ore 21, per cui che all'interno di quel plesso scolastico vi potessero essere unicamente pacifici a ppartenenti a ll'organizzazione "GSF", riconosciuta ed accreditata per partecipare alle legitti me manifestazioni, poteva escludersi persino dalla lettura del testo della senten- za i m pu gnata, la quale aveva riconosciuto che i non aveva i n concreto assunto la responsabilità del controllo degli occupanti la "Diaz" dal momento che, alla richiesta rivoltagli dal dirigente della Digos genovese, non aveva affatto indi cato chi fossero gli occupanti della scuola, semplicemente perché a quell'ora egli non era più al suo interno. Dalla stessa sentenza i m pugnata risultava anche, in modo contraddittorio con le sue iniziali premesse, come non potesse affatto escludersi in astratto che all'Interno della scuola vi potessero essere armi e, dunque, soggetti appartenenti a ll'area antagonista violenta, per cui l'affermazione della labilità del sospetto - i n realtà derivante anche dalla personale constatazione da parte d e l dott. MO 37 cìrca l a p resenza d i giovani dall'aria pericolosa - era i llogica e contraddittoria, poiché proprio in forza di tali premesse i giudici di appello avevan o contraddetto d rasticamente i giudici d i primo grado, sulla scorta d i ipotesi neppure espresse in termini di certezza che avevan o però costituito l a premessa tanto fattuale quanto logica per tutto il successivo percorso interpretativo dei fatti e, soprattutto, delle singole responsabilità. Si era trattato - p roseg uono i ricorrenti - di una scelta criptica, e così mani festamente contraddittoria, laddove i l giudice d i appello, riformando drastica mente la prima sentenza, aveva esaltato la revoca della prima decisione del IN di procedere al lancio di lacrimogeni per far uscire tutti dal l'edificio l n quanto indicativa della volontà d i procedere ad arresti altrimenti i m possibili per la mancanza di p rova circa la detenzione di armi da parte del singolo soggetto, non avvedendosi che con tale successiva decisione Il IN - e con lui tutti coloro che avevano discusso le modalità dell'irruzione - avevano escluso proprio una modalità "troppo aggressiva" per optare i n favore d i u n'azione che attraver so u n a prima messa in sicurezza garantisse u n uso non indiscriminato della forza ed u n a maggiore possibilità d i identificazione dei reali a utori delle violenze. I llogicamente, poi, il dispiegamento di forze era stato ricondotto ad una pre· ventiva e teleologica volontà di colpire, piuttosto che a quella di isolare con mag giore efficacia e facilità i manifestanti violenti e sul punto i l primo giudice aveva correttamente osservato come la percezione e l'aspettativa delle Forze dell'ordine fossero quelle derivanti dal presu mere di dover affrontare, almeno In parte, soggetti autori di fatti di gravissima ed inaudita violenza che avevano sconvolto u n 'intera città e d iffuso l'immagine di u na Nazione inerme di fronte a tanta violenza. La sentenza impugnata - secondo la difesa d i MO e DI RO - ave va quindi sostituito le proprie convinzioni aì dubbi esternati e motivati dal primo giudice, così eludendo il dovere di confutare e dì Indicare ex art. 546 lett. e) c. p.p. le ragioni della loro esclusione, ma era stata la stessa Corte di merito ad individuare elementi fattuali di sicuro ed i mmediato valore probatorio circa la presunzione che aleggiava tra ie Forze dell'ordine della presenza d i autori dì vio lenze all'interno della scuola, nella parte narrativa avendo riconosciuto che allor ché la prima colonna era giunta dinanzi alla scuola, gli occupanti avevano chiuso tanto i l cancello del cortile quanto i l portone, innanzi ad esso ammassando delle panche, per cui - sottolinea la difesa - non si comprendeva i n forza di quale lo gica, tanto della prova quanto della deduzione, l a polizia avrebbe dovuto ritenere che a ll'interno dell'edi ficio si trovassero pacifici manifestanti che nulla avevano da temere dalle Forze dell'ordine. La sentenza dì primo grado, i nvece, non era fondata sulla negazione della 38 inaccettabilità degli avvenimenti successivi, ma sulla loro progressione frutto di stanchezza, pau ra, aspettativa derivante dal conteg n o comunque tenuto dagli occupanti e definitivamente d imostrato proprio dalle frasi riportate da al momento della sua aggressione, laddove i l teste aveva riferito che l'agente che lo aveva colpito aveva espresso in termini di assoluta certezza la convinzione d i trovarsi d i fronte a d u n "black-bloc", mentre il a sua volta ri ferito dello stupore dell'agente di polizia che alla vista della tessera di consigliere comunale gli aveva chiesto cosa ci facesse In quel luogo. Era rimasto inoltre acclarato come g l i accadimenti occorsi nell'arco di po chissimi minuti avessero sorpreso i d irigenti che con il loro nucleo erano entrati nella scuola e la stessa Corte di appello aveva dovuto riconoscere, da un lato, l'Immediato ordine Impartito agli uomini di cessare ogn i violenza e, dall'altro, come tali violenze fossero Immediatamente cessate, per cui non era immaginario i! dubbio esternato dal primo giudice circa un irrazionale, estemporaneo e pro g ressivo uso della violenza i n ragione del clima In cui le Forze dell'ordine aveva no vissuto i n quei giorni e comunque la sua esclusione da parte dei giudici di se condo grado, In virtù della propria opzione, si era rivelata del tutto immotivata I n concreto. In ogn i caso - prosegue la difesa - era manifestamente assente l'indicazione delle ragioni per le quali MO e DI RO dovrebbero rispondere a titolo sia d i concorso commisslvo sia per omissione, rispetto a quanto accaduto all'interno della scuola dove né loro né i loro uomini erano entrati al momento della violenza oggetto d i contestazione ed anche con riferimento all'aggressione subita dall'agente RA la Corte di appello, i nvece di fornire la dimostrazione della irragionevolezza dei dubbi espressi dal primo giudice, aveva sostituito l a propria convinzione a l primo dubbio, eludendo così da u n lato l'obbligo motiva zionale e violando dall'a ltro in modo manifesto i criteri di valutazione della prova, d ifettando la sentenza della indicazione delle ragioni per cui i ricorrenti dovessero o potessero conoscere l'ipotizzata falsità dell'accadimento, avendo gli stessi giu dici evidenziato come entrambi g l i i mputati fossero certamente estra nei all'ingresso nella scuola e a i relativi e repentini accadimenti. Miglior pregio non aveva - lamentano a ncora i ricorrenti - neppure ia parte motiva d edicata alla falsa attestazione e alla calunnia relativa alle bottig l ie molo tov oggetto d i contestazione, i n quanto l a prova a carico del dott. MO era rappresentata dalla circostanza che egli avrebbe dovuto vedere le due molotov alle ore 00.41,29 in mano a l R!, ma la sentenza si l imitava ad una mera in d icazione oraria e d a l la descrizione degli spostamenti del MO, senza alcu na indicazione delle ragioni per le quali l 'eventuale visione delle due bottiglie in cendiarie, prima della loro deposizione sul telo, poteva essere posta a fondamen- 39 to della prova della conoscenza delle rag ioni e delle modalità deli'ingresso delle stesse a ll'interno della scuola, essendo stato appurato che i l dott. MO era rimasto del tutto estraneo tanto al precedente ritrovamento q uanto al trasporto delle molotov nella scuola "Dlaz", per cui ancorché avesse l'imputato errato nel ricordo di q uando effettivamente aveva potuto vedere il sacchetto che le d u e bottiglie conteneva, d i fettava nella parte motiva della sentenza impugnata l'indicazione prima della prova e poi del suo a pprezzamento circa l'effettività del la conoscenza del mendacio, laddove, con riferimento al dott. DI RO, risulta va dallo stesso testo del provvedimento (pag.279) che questi non aveva mai af fermato di aver visto le due molotov oggetto dì sequestro, ma solo di averne ap preso l'esistenza in epoca successiva alla perquisizione. Quanto poi a l l e contestazioni relative alle falsità in atti, l'assunto della Corte genovese era stato che chiunque avesse firmato i l verbale d i arresto ovvero di perquisizione avrebbe dovuto necessariamente aver partecipato per intero e nel· la sua integralità ad ogni atto compiuto, laddove invece, per prassi ed oggettiva necessità, ciascuno degli operanti che sottoscrive l'atto complesso riferisce all'a utorità giudiziaria solo per la parte di p ropria competenza e pertanto nella specie era evidente l'erronea i nterpretazione della norma con riferimento a ll'atto complesso e compiuto contestualmente da più pubblici ufficiali ciascuno per le proprie competenze, giacché dell'assenza di MO e DI RO - i quali, pe raltro, non avevano sottoscritto il verbale di perquisizione - all'ing resso della scuola ed alle lesioni perpetrate a i piani superiori vi era la prova fornita dagli stessi ricorrenti che avevano dispiegato la propria d ifesa in merito a tali accadi menti attraverso la loro permanenza all'esterno dell'edificio fino al momento dell'uscita del VH0 Reparto. La falsità ideologica In atto pubblico, in caso d i atto complesso e progressi f vo, redatto da più soggetti ciascuno per la porzione d i condotta tenuta, osserva zione o valutazione percepita quale segmento del più vasto fatto oggetto d i com I plessiva osservazione, non può mal ravvisarsi - sostiene il difensore - I n assenza dì prova d iretta ed immediata della falsità della porzione del fatto del quale l'agente si assume la personale e d ìnequ ivoca paternità ed allora, essendo pacifi co che all'interno del plesso scolastico I ricorrenti erano entrati solo dopo che i disord i n i erano cessati, della origine delle lesioni patite dagli occupanti essi non avevano potuto conoscere alcunché così come delle azioni di resistenza a ll'attività degli agenti che avevano fatto irruzione nell'ed ificio poiché non erano caduti mai sotto la loro d i retta percezione, tanto che del MO la sentenza aveva da un lato affermato il suo arrivo dinanzi alla scuola ed il suo permanere all'esterno fin dopo la cessazione delle violenze e dall'a ltro aveva attestato che egli si trovava nel luogo dove era stato percosso i l a l l e ore 00.19, cioè 40 ben venti minuti dopo le p ercosse da quest'ultimo subite e ben oltre U suo tra sporto presso i l pronto soccorso, mentre Il DI RO era stato ripreso nel luogo ove il veva subito le lesioni a distanza di oltre venti minuti dal fatto, cosicché l'affermazione della sua responsabilità derivante dalla conoscenza del reale acca dimento risu ltava il frutto dì una vera e propria invenzione ed ancora i llogica e frutto dell'erronea opzione interpretativa era l'affermazione del suo concorso nella falsità relativa al rinvenimento delle due bottiglie molotov fn quanto proprio dal testo del provvedimento era risultato che il DI RO aveva sempre affermato d i ig norare dove e d a chi fossero stati rinvenuti i due ordigni e, soprattutto, di non averli mai visti, mentre MO sul punto non era stato mendace a llorché aveva affermato di aver ricevuto comunicazione delle presenza delle molotov da parte di due agenti da lui non conosciuti, i n quanto, come risul ta dalla prima sentenza, ii NI ed Il MO non si conoscevano ed !I pri mo, a l momento dell'ingresso e del suo incontro con MO, non aveva i gra di visibili. Si imponeva pertanto !'annullamento della sentenza impugnata anche con ri ferimento alla declaratoria d i non luogo a procedere per il reato d i cui al capo E) perché estinto per prescrizione (reato dal quale in primo grado erano stati assolti per i nsussistenza del fatto) . VIII.2) Con il secondo motivo, relativo a l d elitto d i calunnia di c u i a l capo D), i ricorrenti lamentano come anche da tale reato fossero stati assolti dal tri bunale per i nsussistenza del fatto, m a la Corte di appello non aveva previsto al cuna statuizione in ordine a tale capo d'Imputazione che, quindi, era da intender si assorbito nella parte della pronuncia che aveva confermato la sentenza (asso lutoria) impugnata, con ineludibili riflessi anche per i reati di a rresto illegale e d i falso ideologico, così come statuito dalla prima sentenza, per cui l a motivazione complessiva della sentenza correlata al dispositivo risultava manifestamente i l lo gica. Solo in sede di motivazione i giudici di secondo grado avevano mutato il proprio orientamento asserendo di aver effettuato nella stesura del dispositivo alcuni errori materiali che avrebbero i nteso correggere nella motivazione, ma non poteva essersi trattato di un errore materiale i n quanto l'errore aveva ri guardato ben nove I mputati ed u n i ntero capo d'imputazione né era risultato es sere stata attivata la procedura di cui all'art. 130 c.p.p. per la correzione dell'errore materiale. Si chiedeva pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento al reato sub D) e, conseguentemente, anche delle relative statui zioni civili. VU:I.3) Con il terzo motivo si lamenta la mancanza di motivazione in ordine t l· 41 I a l trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di appello risolto i l giudizio nella mera statuizione di g ravità del fatto, equiparando sostanzialmente ogni posizio ne, senza considerare la peculiarità dei ricorrenti i quali non solo non avevano partecipato ad alcuna irruzione, ma avevano avuto il solo compito di fungere da scout agli uomini incaricati dell'azione, per cui la negazione delle attenuanti ge neriche si era risolta nella negazione della personalità delle responsabilità e nella assenza di una compiuta illustrazione della scelta del trattamento sanzionatorio irrogato in concreto. MEMOIE MO, DI RO VIII.4) I n data 25.5. 1 2 i difensori di TA MO e d i AR Dl SAR RO hanno depositato due d istinte note d ifensive - con a l legate memorie difensi ve a suo tempo proposte alla Corte d i appello di Genova neWlnteresse del MO TO e del DI RO, nonché note d i replica - con le quali, richiamando i ntera mente quanto esposto nel ricorso principale in ordine ai rilevati manifesti vizi motivazionali della sentenza, hanno rappresentato, con particolare riferimento a l la violazione del principio del contraddittorio, come il provvedimento di secondo grado appaia del tutto orfano di un qualsivoglia percorso motivazionale volto a confutare tanto gli elementi evidenziati dal primo g iudice nell'a rticolato percorso argomentativo esposto a sostegn o della tesi assolutoria, quanto le tesi proposte dalla difesa nella indicata memoria, nell'ambito della quale erano state riportate e riassunte le medesime argomentazioni già esposte a l tribunale. Tale lacuna motivazionale - secondo la d ifesa dei ricorrenti - aveva dato luogo ad una sentenza nulia anche sotto i l profilo della erronea i nterpretazione ed applicazione della legge penale, avuto particolare riguardo al reato d i falso contestato agli imputati, difettando nel corpo della sentenza qualsiasi considera zione argomentativa relativa a ll'elemento psicologico del reato, circostanza sulla quale il tribunale aveva invece incardinato le pronunce assolutorie. La totale mancanza di confutazione degli elementi proposti dalla difesa, tan to in primo grado quanto in appello, e contenuti nelle memorie, nonché delle ar· gomentazioni esposte dal giudice d i primo g rado, che a tali elementi aveva attri buito attendibilità e logicità, tanto d a riproporli nell'ambito della motivazione quali circostanze da cui desumere l'assenza d i dolo in capo agli imputati, era ri sultata - sottolinea ancora la d ifesa - eclatante, quanto meno per la posizione del dott. MO, in ord ine alla circostanza relativa alla introduzione delle bot tiglie molotov nell'istituto scolastico da parte del dott. NI. VUI.S) Con riferimento poi al delitto di calunnia, sebbene dovesse ritenersi - proseguono ancora i difensori - calato su d i esso un giudizio assolutorio, per il principio di prevalenza del dispositivo sulla motivazione e per la mancata adozio- 42 ne dell'idoneo percorso giuridico previsto per la correzione di un eventuale errore materiale, considerata l'influenza che la prova in ordine al dolo del reato di ca lunnia rivestiva anche nell'ambito della valutazione dell'elemento psicologico del reato di falso, si ribadiva come l'intero percorso motivazionale della sentenza di appello si fosse snodato attraverso una diversa lettura del medesimo materiale probatorio, approdando alla sola enunciazione delle proprie intime convinzioni senza indicare in alcun modo le ragioni per le quali i dubbi reiteratamente e spressi dal primo giudice fossero macroscopicamente illogici ovvero immaginari. In particolare, la Corte genovese sì era lim itata alla mera visione, mediante lettura, delle testimonianze rese nel corso del giudizio di primo grado, senza di sporre ia rinnovazione dei dibattimento onde acquisire direttamente, mediante l'esame e la percezione personale, le testimonianze sui punti giudicati essenziali nel percorso motivazionale: in particolare la testimonianza del ci rea il col- loquio intervenuto tra questi ed il MO su richiesta dei suoi superiori ovvero del IN sulle ragion i per le quali questi si era Indotto ad escludere il lan cio di lacrimogeni prima dell'Ingresso nella scuola e la sua contestuale "messa in sicurezza',. Si era trattato - evidenzia la difesa - di una metodica nel percorso procedi mentale del tutto contraria ai plurimi arresti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di processo equo ex art.6 § 1 della Convenzione, di portata cogente ai fini della corretta -interpretazione delle norme interne, con la conse guenza che i! vizio di legittimità deducibile con il ricorso per cassazione non può sottrarsi agli insegnamenti impartiti dalla Corte di Strasburgo nella visione di uno spazio giuridico europeo uniforme e rispettoso dei principi contenuti nella Con venzione. Nella specie, pertanto, tale percorso imponeva di adeguare il caso concreto ai reiterati Insegnamenti della Corte europea in materia dì equo processo in ipo tesi di ribaltamento del giudizio assolutorio di primo grado, avendo la Corte di Strasburgo statuito (proc. Botten cl Norvegia) che le modalità di applicazione dell'art.6 ai procedimenti innanzi ai tribunale o alle Corti di appello dipende an che dalle caratteristiche specifiche del procedimento ed in via generale come nel casi in cui una Corte di appello sia chiamata ad esaminare i fatti ed il caso ed a compiere quindi una valutazione completa circa l'innocenza o la colpevolezza di u n cittadino non possa - in ossequio al giusto processo - determinarsi senza una valutazione diretta delle prove (proc. Popovici cl MO, n.289/04; Costanti nescu c/ Romania, n.28871/95; RCs Barrios e/ Spagna, n. 17122/07). In particolare, la Corte Europea, nel caso AN e/ MO del 5.7. 1 1 , aveva affermato che pevolezza di un accusato, per poter esprimere un giudizio devono essere in gra- 43 do d i sentire i testimoni i n prima persona e valutarne la loro affidabilità. la valu tazione dell'attendibi lità di un testimone è u n compito complesso che di solito non può essere raggiunto da una semplice lettura delle sue parole registrate> , mentre d a l l a lettura della sentenza impug nata, integrata d a quella d i primo gra do, si a pprezzava in via diretta ed i mme-diata come l'intero percorso della sen tenza di secondo grado si era l i mitato ad una d iversa valuta-zione deì dati proba tori derivanti dalle dichiarazioni rese d a i vari attori-spettatori dei fatti, senza e splicitare quaH elementi presenti in esse fossero così dirompenti del percorso lo gico seguito dal primo giudice e, quindi, frutto di u n suo a pprezzamento manife stamente illogico, tanto più in una vicenda in cui i l giudice di appello aveva radi calmente riformato Il giudizio assolutorio. Si concludeva pertanto per l'a n n u llamento della sentenza impugnata, anche in aderenza ai principi convenzionali contenuti nel par.1 dell'art.6 CEDU che non necessitavano, a ll'evidenza, neppure di un intervento della Corte di legittimità delle leggi, trattandosi della corretta i nterpretazione delle regole d i giudizio d a osservarsi nel corso del "processo equo" imposto convenzionalmente e recepito nel!'art. 1 1 1 deila Costituzione;
In ciò distinguendosi dalle posizioni d i altri ricor renti a l proposito, delle quali si darà conto più oltre. RICORSI CH e DI OV IX) RE CH e ID DI OV sono stati imputati al capo C) del delit to di falso ideologico quali sottoscrittori dei verbali di arresto e/o perquisizione e sequestro, nonché del delitti d i calu nnia sub D) e d i abuso d'ufficio (capo E), ri qualificato come arresto illegale, reati d a i quali erano stati assolti i n primo grado. Ritenuti responsablll, sono stati condannati dalla Corte d'appello per il delitto di falso e prosciolti per prescrizione dal delitto di a rresto arbitrario, m a senza particolari statuizioni in dispositivo in merito alla calunnia. Ricorrono per cassazione i prevenuti sulla base d i cinque motivì. IX, 1) Con Il primo deducono mancanza, contraddittorietà o man ifesta illogi cità della motivazione risultante sia dal testo impugnato che da atti del processo specificamente indicati. La Corte territoriale avrebbe travisato le risultanze p rocessuali quanto alla loro partecipazione alle operazioni d ì perquisizione della scuola "Diaz-Pertini" e quando, i n seguìto, aveva riportato l'indicazione che i due erano impegnati i n Questura dove avrebbero collaborato a l l a stesura del l'atto d ì perq u i sizione e se questro. Dal complesso dagli atti emergeva che vi erano state numerose telefonate del RR con funzionari diversi, che stavano provvedendo alla redazione dell'i nformativa, e non con i ricorrenti che sì trovavano presso l'Ospedale Gallle- 44 ra, e non potevano "collaborare alla stesura" dei verbale. Quanto alla sottoscrizione da parte loro del verbale di perquisizione e seque stro, sarebbe i n errore la Corte territoriale nell'ascrivere la decisione dei due di apporre la sottoscrizione a ll'atto ad un atteggiamento "fiduciario", omettendo d i considerare come i due d i pendenti avevano I n realtà eseguito u n ordine ritual mente impartito dal loro Dirigente, che non poteva loro apparire illegittimo o co stituente manifestamente reato. IX.2) Con il secondo deducono violazione d i legge i n relazione al falso. Essi, avendo partecipato direttamente alle attività che l'atto documenta, in quanto presenti sul posto nella prima fase della perquisizione seguita all'ingresso del Reparto Mobile nella " Diaz"; non avrebbero sottoscritto " attività altrui", per la parte concernente i l p roprio Intervento, e la Corte territoriale non avrebbe dedi cato alcuna attenzione a l proflio soggettivo del fatto, e non avrebbe considerato che la firma dei ricorrenti in calce ai verbali ( richiesta dal superiore) avrebbe solo voluto attestare la partecipazione alle attività dagli stessi personalmente svolte, senza intenzione d i asseverare q uanto d a altri verbalizzato in relazione, invece, ad accadimenti ed attività falsamente riportati nei verbali stessi. Deducono poi che l'Insussistenza dell'addebito di falso avrebbe comportato, a i sensi dell'art. 129 comma 2, c.p.p., l a necessità di un prosciogl i mento nel me rito dalla "conseguente" Imputazione di a rresto illegale (correlata a l la consapevo lezza della falsità delle circostanze che avevano portato alla misura restrittiva) i n luogo dell'intervenuta dichiarazione d i estinzione d e l reato per prescrizione. DC.3) Con Il terzo motivo deducono violazione d i legge con riferimento alla ritenuta aggravante d i cui al cpv. dell'art. 476 c. p. laddove i l capo d i i m putazione non !'avrebbe contestata né esplicitamente, né implicitamente. Dopo un processo, incentrato su un'ipotesi di falso non aggravato, che ave va portato ad un'assoluzione in primo grado, solo nella fase decisoria del giudizio di appello l a Corte territoriale aveva ritenuta appllcabile l'aggravante, peraltro ammettendo che tale circostanza ad effetto speciale non trovava specificazione, o impliciti riferimenti, in seno al capo descrittivo del falso documentale;
conside rando peraltro ritualmente contestata l'aggravante in relazione a l la natura dei fatti che si assumevano mendacemente riportati nel verbale, con la conseguenza che sarebbero state ritenute talune attestazioni comprese nella previsione dell'art. 476, cpv. c.p .. mentre altre sarebbero state escluse, ciò i n contrasto sia con il d isposto dell'art. 522 comma 2, c.p.p., sia con le possibilità di adeguata di fesa da parte degli imputati, mai posti in condizione di sviluppare le proprie dife se i n riferimento alla natura percettivo-valutativa dell'evento descritto, piuttosto che alla sua presunta (a posteriori) connotazione oggettiva. U.4) Con i l quarto motivo deducono violazione di legge i n relazione 45 all'aggravante d i cui a ll'art. 476 comma 2, c.p. Secondo i ricorrenti, formandosi la prova nell'oralità del dibattimento, i ver bali di perquisizione e sequestro "destinati" a l processo penale non costituirebbe ro atti fidefacientl. Dovrebbe quindi essere rimeditato l 'orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. V, 4 novembre 1993, n. 1 1497), per il quale le "relazioni di servizio" sotto scritte dagli ufficiali e dagli agenti di P.S. sono atti pubblici fidefacienti, i n quan to, pur attestando l'attività svolta dal p.u. e le circostanze cadute sotto la sua di retta percezione, le " relazioni di servizio" e "verbali" vari non genererebbero af fatto, nel processo penale, Il necessario "affidamento dei terzi" (Giudice, p . m ., imputato e difesa) destinatari. IX.5) Con il quinto motivo deducono violazione della legge processuale e vi zio logico della motivazione per intrinseca contraddittorietà tra dispositivo e mo tivazione, con riferimento a l reato di calunnia di cui ai capo D), laddove nel di spositivo risulterebbe la conferma dell'assoluzione e nella motivazione, al contra rio, vi sarebbe affermazione di responsabilità, sostenendosi la tesi dell'errore materiale per l'omissione della declaratoria d i prescrizione. Con l a conferma d i tutte le residue statuizioni del primo grado i l dispositivo della sentenza, letto nell'immediatezza della sua deliberazione, confermava la pronunzia liberatoria con formula ampia per il delitto di calunnia;
né sarebbe sta to possibile alla Corte d i merito modificare la statuizione del dispositivo con i l meccanismo d i correzione dell'errore materiale, peraltro non attivato, essendosi limitato il giudice d'appello ad evidenziare l'errore In motivazione, ritenendo che nel caso la stessa dovesse prevalere sul dispositivo. Non si potrebbe trarre dalla situazione altra conseguenza che quella dell'Intervenuta conferma dell'assoluzione degli imputati dalla relativa accusa. UC.6) I ricorrenti hanno depositato motivi aggiunti di cui si darà conto uni tamente ad altri che propongono l a medesima questione. RICORSO IM X) FA MA, imputato a l capo C) del delitto di falso ideologico nonché dei delitti d i calunnia sub D) e d i abuso d'ufficio (capo E), riqualificato come a rresto illegale, è stato assolto i n primo grado. Ritenuto responsabile, è stato poi condannato dalla Corte d'appello per il de litto di falso e prosciolto per prescrizione dal delitto di arresto a rbitrario, ma sen za particolari statuizioni nel d ispositivo i n merito alla calunnia. Propone ricorso per cassazione articolato s u tre motivi. X.1) Con il primo motivo deduce violazione di legge, mancanza contradditto rietà e manifesta illog icità della motivazione e travisamento d i prova con riferi- 46 mento alla legittimità della sottoscrizione del verbale d'a rresto anche d a chi non abbia partecipato, o abbia partecipato solo in parte, all'attività documentata. In particolare rileva come la Corte di merito abbia errato nel ritenere Infon dato che secondo il disposto dell'art. 120 disp. att. c.p.p. la redazione del verbale di arresto rientra fra gli adempimenti a cui possono attendere anche ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria diversi d a quelli che hanno eseguito l'arresto ed il fer mo e come tale assunto fosse confermato dalla possibilità per gli u . p.g. d i utiliz zare per aiuto alla memoria nel testimoniare anche atti redatti da altri operanti, seppure nel contesto d i u n a complessa operazione cui abbiano partecipato. La Corte di merito non avrebbe considerato il complesso di attività svolte d a l ricorrente i n quell'occasione, c h e l'avrebbe i n o g n i caso legittimato a sottoscrive re i verbali delle operazioni. Rileva poi che lo stesso a rt. 479 c.p., sanzionando la falsa attestazione di fatti diversi rispetto a quelli compiuti dal pubblico ufficiale o cui I l pubblico ufficia le ha personalmente assistito, ammetterebbe espressamente la possibilità che a sottoscrivere l'atto pu bblico possa essere soggetto che non ha personalmente compiuto o percepito quanto attestato. X.2.) Con i l secondo motivo deduce violazione d i legge ed i n particolare nulli tà della sentenza d i secondo grado per difetto di contestazione ex art. 522, comma 2, c.p.p. con riferimento alla qualifica di atto pubblico fìdefadente ed a l ritenuto ricorrere dell'aggravante ex art. 476 cpv. c.p., senza espressa contesta· zio ne. Non ricorrerebbe nella specie la caratteristica di atto fìdefaciente del verbale oggetto d i imputazione anche perché rappresentativo di valutazioni o della per cezione da parte del p . u . i n modo occasionale d i accadimenti svoltisi così repen· I tinamente d a non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento. Inoltre, i verbali i n q uestione, i n quanto destinati al processo penale, sareb bero contrastabili con gli usuali mezzi del procedimento, né avrebbero valore d i prova legale. In più, la mancata menzione degli estremi dell'aggravante nel capo di impu tazione avrebbe impedito agli imputati di predisporre e svolgere un'adeguata di fesa anche i n assenza d i contestazioni suppletive, mentre l'argomento avrebbe avuto la sua esplicitazione solo nel corso del giudizio di secondo grado, i n situa zione i n cui le possibilità di adeguata difesa erano più ridotte. X.3) Con il terzo motivo deduce violazione di legge con riferimento a ll'omessa pronuncia in ordine al reato d i calunnia contestato sub D). I l dispositivo deiia sentenza impugnata aveva omesso di dichiarare l'estinzione per prescrizione del reato d i calunnia ascritto a i ricorrente, mentre u n 47 tal provvedimento su analoga imputazione era stato a dottato per g l i imputati LU e GAATIER. All'errore i n questione si era assommato queilo commesso dalla Corte quando aveva ritenuto di poter ovviare alla mancata previsione del d ispositivo con un apposito passaggio motivazionale i n cui si dava atto della pre scrizione del reato e della necessità di conferma delle disposizioni civili, provve dimento i llegittimo come sarebbe stato anche quello emesso i n sede di u n proce dimento formale d i correzione ex art. 1 �0 c. p.p. Sul punto la sentenza, nella parte dispositiva, s i presenta come confermati va dell'assoluzione pronunciata dal primo giudice ed in ogni caso si presenta co me priva nel dispositivo d i un provvedimento che sia possibile riferire a quell'imputazione. RICORSO DI BE XI) AN DI BE, assolto dal tribunale d i Genova d a i reati lui ascritti, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ha riformato l a sentenza del primo giudice, dichiarando non doversi procedere per prescrizione in relazione ai reato di arresto illegale, così riqualifica to l'addebito sub 3), e dichiarando la sua responsabilità per Il delitto di falso in atto pubblico rubricato sub 1), oltre al risarcimento del dan n i conseguenti ai reati d i falso, di calunnia, di arresto illegale, con le provvisionali indicate in dispositi vo;
e confermando nel resto la sentenza dì primo grado. L'impugnazione si articola su sette motiv i . XI.1) Con i l primo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione e violazione d i legge i n pu nto d i responsabilità. La motivazione della sentenza impugnata non avrebbe assolto al proprio compito che, essendo i ntervenuta radicale riforma della sentenza a ssolutoria del tribunale, non si sarebbe dovuto circoscrivere all'esplicitazione del percorso logi co-giuridico seguito e dei criteri adottati nella valutazione della prova, ma avreb be dovuto soprattutto indicare le ragioni del superamento dei dubbi avanzati dal primo giudice e non seguire u n proprio fllo conduttore, esaminando gli aweni menti dalla decisione di i ntervento, alla preparazione ed all'esecuzione - che il ricorrente considera arbitrario - tale da portare alla conclusione d i una generale colpevolezza d i tutti gli i m putati. La sentenza non indicherebbe quali elementi probatori consentirebbero di pervenire a l la conclusione - a rrivandovi con un vero e proprio salto logico - che tutta operazione era stata decisa per seguire le indicazioni del Capo della polizia sulla necessità di procedere ad a rresti (attività peraltro non i l lecita) e che per ta le motivo sarebbe stato predisposto un vero e proprio a p parato bellico, con dota zione al personale di strumenti necessariamente finalizzati all'uso della forza ( i n 48 assenza d i precise direttive o d i penetrante controllo sul posto per impedirne l'abuso), personale al quale sarebbero state fomite erronee informazioni sulle fi nalità (occorreva arrestare i "black bloc" presenti all'i nterno della scuola) dell'operazione, decisa in una situazione in cui la presenza d i armi all'interno del l a scuola doveva apparire scarsamente probabile. Rileva inoltre che il fatto che non fosse più possibile individuare soggetti del "black bloc" al di fuori di u n 'attività di devastazione in atto, non avrebbe reso, d iversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, assolutamente impro ponibile l'ipotesi di u n a presenza di armi nella scuola, giustificatrice di un inter vento realizzato secondo le norme che prevedono quella finalità anche sulla base d i elementi d i sospetto. Norme che, pera ltro, non avrebbero garantito la possibi lità di realizzare quegli arresti che, secondo la Corte d i merito, sare bbero stati l'obiettivo dei vertici della Polizia. La Corte poi non spiegherebbe da quali elementi fattuali deriverebbe la con· vinzione che tutta l'operazione era strutturata per consentire u n uso indiscrimi nato della forza. I vizi delìa motivazione della sentenza si rifietterebbero anche sulla posizio ne del DI BE, laddove verrebbe assunta come provata la strumentalità del falso, rispetto agi i a rresti di tutti i presenti nella scuola. XJ:.2) Con il secondo motivo deduce mancanza di motivazione in relazione a i rilievi d ifensivi contenuti I n u n a memoria prodotta a confutazione delle argomen tazioni degli appelli dei Pubblici Ministeri e delle parti civili, con particolare riferi mento alla gestione d a parte sua del sacchetto contenente le due bottiglie molo tov, che aveva immediatamente affermato d i aver ricevuto dal NI senza conoscere i particolari sul loro rinvenimento, come sarebbe stato evidenziato nel· la memoria di replica alle argomentazioni degli appelli, i cui rilievi, sulla propria partecipazione agli avvenimenti di quella notte, l a Corte d i merito non avrebbe f mostrato d i considerare. In particolare, la Corte di merito avrebbe erroneamente rilevato che I l DI BE sarebbe stato costretto ad ammettere la ricezione delle molotov dal NI, dopo l'interrogatorio di quest'ultimo (traendo da ciò conforto dell'impostazione accusatoria sulla sua consapevolezza éhe g l i ordigni non fosse ro stati trovati i n quel luogo, ma a ltrove), ma non avrebbe tuttavia considerato che proprio il ricorrente aveva, i n epoca antecedente all'interrogatorio di TR NI, dichiarato di aver ricevuto le molotov da quello, che aveva contribuito ad i dentificare in u n a i niziale fase delle indagini. Oltre all'errore di valutazione del!e dichiarazioni del prevenuto, !a Corte d i merito, anche con l a totale omissione d ì valutazione sull'elemento soggettivo, non avrebbe chiarito da quali elementi avesse ritenuto provato che, ricevendo l a 49 consegna degli ordigni dal NI, egli dovesse ritenere certo che quello, e le bottiglie incendiarie, provenissero da luogo esterno alla scuola. XI.3) Con Il terzo motivo deduce violazione di legge, nonché i llogicità mani festa della motivazione laddove l a Corte d i merito aveva ritenuto che nella for mazione d i atti complessi, quali quelli i n q uestione, che avrebbero dovuto riferire delle attività di u n elevato numero d i operanti, non fosse consentito a i dirigenti dei repa rti prowedere alla redazione di verbal i anche sulla base di indicazioni ot tenute dai soggetti che direttamente avevano partecipato alle singole azioni, sul la scorta del principio secondo il quale ben sarebbe possibile la redazione dei verbali da parte d i persone che non abbiano partecipato alle singole attività (co me si dovrebbe ritenere anche con riferimento a l la norma che consente la testi monianza dibattimentale su atti redatti da soggetti diversi), né costoro avrebbe ro, come invece ritenuto dalla Corte territoriale, dovuto astenersi dalla redazione di atti attestanti fatti a cui non avevano preso parte, o puntualizzare quali speci fiche percezioni avesse avuto ciascuno dei firmatari, nell'impossibilità d i aver contezza d i ogni avvenimento che si verificasse a ll'Interno. La sentenza Impugnata sarebbe in ogni caso priva di motivazione nella parte i n cui aveva scelto d i ribaltare la valutazione d i d u bbio espressa dal primo giudi ce, con particolare riferimento alla posizione del ricorrente per i l quale non ver rebbero indicati gli elementi che dovrebbero provare la conoscenza, o conoscibili tà, delle circostanze di fatto considerate oggetto della sua cosciente e volontaria attività di falsificazione. Xi.4) Con Il quarto motivo deduce mancanza e/o illogicità manifesta della motivazione, i n relazione alla ritenuta sussistenza della continuazione i n terna nell'imputazione di falso i n atto pubblico. Il capo di imputazione prevede tre addebiti di falso, quanto a l verbale d i perquisizione e sequestro, a l verbale d i arresto, ed alla comunicazione di notizia di reato;
la Corte d'appello i n sede d i trattamento sanzionatorio aveva applicato uno specifico aumento d i pena ex art. 8 1 cpv. c.p. d i mesi due d i reclusione per ciascuno dei falsi sopra indicati, provvedendo a ll'aumento dl pena a carico del ri- L corrente anche per il falso nella notizia d i reato, mentre era pacifico che egli non aveva sottoscritto quell'atto, né il giudice d'appello avrebbe sviluppato in senten- za argomenti atti a giustificare un'affermazione dì responsabliità anche per quel fatto specifico. XI.5) Con i l quinto motivo deduce violazione d i legge nonché mancanza del la motivazione quanto l'applicabilità dell'aggravante di cui al cpv. dell'art. 476 c.p. La sentenza, nel soffermarsi sulla natura fidefaciente o meno delle singole attestazioni, aveva concluso che, al di fuori di u n caso, tutte avessero natura fi- 50 defaclente, ed aveva condann11to i l DI BE In relazione all'ipotesi aggra vata, non considerando che, trattandosi dì una serie di atti complessi, o a forma zione progressiva, !a circostanza aggravante, pur se ricorrente d a l punto d i vista oggettivo, si sarebbe dovuta poter addebitare a ll'agente co-estensore o co redattore o sottoscrittore dell'atto, anche sul piano soggettivo, secondo i criteri di i mputazione ordinari delle circostanze aggravantL L'omissione dì ogn i considerazione delle diverse posizioni soggettive q uanto alle circostanze della sottoscrizione e redazione di ciascun atto, in una situazione come quella, e la generalizzata applicazione dell'aggravante comporterebbero numtà dei prowed imento. XI.6) Con i l sesto motivo deduce violazione di legge e mancanza della moti vazione, l a mentando l'adozione nei suoi riguardi del medesimo ed indifferenziato trattamento sanzionatorio adottato nel riguardi di tutti gli imputati per i l delitto di falso ideologico. Sia nella misura della pena che nella valutazione di non appli cabilità delle attenuanti generiche, non avendo considerato la Corte di merito i l suo apporto conoscitivo all'Indagine nel primi tempi ed avendo sottovalutato i motivi della sua mancata comparizione In giudizio, u n g rave i ncidente, alla base anche della separazione del procedimento d a quello principale. XI.7) Con Il settimo motivo deduce violazione della legge processuale, ed in particolare dell'art. 546 c.p.p. ìn relazione ai delitto di calunnia rubricato sub 2). La Corte d'appello, a fronte d i sentenza assolutoria, non ha a dottato in di spositivo alcuna statuizione espressa, così che con riguardo a quell'imputazione la "conferma nel resto" avrebbe esplldtato l'unica statuizione del giudice d'appel lo nel senso della conferma dell'assoluzione. I llegittimamente poi la motivazione avrebbe rilevato un errore materiale nell'omissione della statuizione d i estinzione dei delitto per prescrizione, non essendo possibile una correzione di errore mate riale al di fuori del procedimento previsto dall'art. 130 c.p.p., peraltro non atti vabile nella specie, comportando modificazione essenziale del provvedimento. RICORSO DOMINCI XU) ND OM, assolto dal tribunale dì Genova dai reati l u i ascritti, ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello che ha riformato totalmente l a decisione d e l primo giudice condannandolo, senza attenuanti generiche, per i l delitto d i falso in atto pubblico, e dichiarando l a prescrizione d e l delitto di arresto illegale e, solo i n motivazione, d i quello d i calunnia. li ricorso è articolato su cinque motivi. XU.1) Con il primo deduce nullità della sentenza per omessa motivazione rispetto all'eccezione di inammissibilità degli appelli proposti dal Pubblico M iniste ro e dal Procuratore generale per totale genericità dei medesimi, privi di qualsiasi 51 censura specifica rispetto alla posizione del ricorrente, sulla quale la sentenza impugnata aveva omesso ogn i rilievo. Deduce anche violazione d i legge e difetto di motivazione sull'individuazione del OM come presente alla scuola "Diaz" sia prima, sia durante, sia subito dopo l'irruzione nella scuola, nonché nelle fasi decisive del cd . "conciliabolo", lvi inclusa quella del cd. "direttorio", svoltasi intorno al sacchetto delle molotov poi risultate esterne alla scuola;
sarebbe stato Indicato presente solo sulla base d i valutazioni d i probabilità e senza considerazione delle osservazioni sottoposte al la Corte d i merito con a pposita memoria, con cui aveva d imostrato di esser giun to alla scuola " Pertini" i n ritardo a perquisizione conclusa per aver sbagliato stra da ed essere entrato nell'a ntistante scuola "Pascoli". XII.2) Con i l secondo motivo deduce motivazione apparente e contradditto ria, con travisamento delle risultanze istruttorie ed i n specie, altre che d i u n ver bale di sequestro d i materiale riferibile a l "black bloc", del contenuto dell'interrogatorio da lui reso al P.M., ai cui testo la Corte d i merito ha fatto rife rimento per trarne decisive conferme d i responsabilità, omettendo però l'indicazione da cui si doveva trarre l a conclusione che l u i dal IN avrebbe a ppreso che g l i uomini da queìio comandati avrebbero agito alla cieca, non nel senso che avessero colpito Indiscriminatamente, ma che avevano operato al buio, con mero riferimento alle condizioni d i luce in cui si era sviluppata l'azione. XU.3) Con il terzo motivo deduce omessa motivazione sull'aspetto rilevante dell'inoffensività i n concreto dell'ipotizzato contributo al due falsi lui ascritti, con siderato che rispetto alla comunicazione della notizia di reato, la sua firma, per quanto doverosa, non era condizione necessaria per l'eventuale falso, configura bile ugualmente per la sottoscrizione del solo MO, e questo i n assenza di ogni specificazione in sentenza circa il contributo del proprio concorso morale;
con riferimento invece al verbale d i arresto, ia sua sottoscrizione, necessaria per aver egli p rovveduto all'identificazione degli arrestati, era avvenuta dopo quella di altri funzionari partecipanti alle diverse attività e in ogni caso sarebbe scrimi nata ex art. 120 disp att c.p.p.; si tratterebbe poi di atti non falsi, ma imprecisi anche a causa della fretta con cui era stato necessario redigerli. XII.4) Con il quarto motivo deduce violazione di legge con riferimento a ll'art. 120 disp. att. c.p.p. secondo i l quale, per consentire u n più sollecito esau rirsi degli adempimenti connessi all'arresto, anche il verbale di a rresto potrebbe essere redatto d a soggetti che non vi abbiano partecipato, configurandosi così l a norma come vera e propria causa di giustificazione, d ì c u i n o n si sarebbe tenuto conto e che dovrebbe i m porre l'annullamento senza rinvio della sentenza sia quanto al falso, sia quanto ai restanti reati di cui era stata dichiarata l'estinzione per prescrizione. 52 JO:I.!i) Con i l quinto motivo deduce violazione d i legge per la mancata a p pli cazione delle attenuanti generiche a fronte della sua i ncensuratezza, rilevante i n quanto i fatti sarebbero avvenuti in data anteriore all'entrata i n vigore della mo difica al testo dell'art. 62 bis c.p. Memorie DOMilllICI XU.6) La difesa DOM!NICI ha depositato due memorie con motivi aggiunti . Della prima si darà conto u nitamente ad altre che affrontano la medesima questione. Con a ltra memoria e motivi aggiunti la difesa OM deduce violazione d i legge per l'errata a p plicazione dell'art. 476, comma 2 , c.p. ed i l difetto d i conte stazione ex art. 522, comma 2, c . p . p. Osserva che i pubblici ufficiali redattori del verbale d i perquisizione e seque stro e del verbale d'a rresto, dotati di potere attestativo in ordine alle circostanze riportate in tali atti, non si potrebbero però ritenere dotati dell'ulteriore connota zione necessaria perché tale potere attestativo possa essere vinto solo con que· reia d i falso, non essendo dato rinvenire quell'espresso disposto normativo che conferirebbe loro "la speciale funzione certificatrice" (cioè la facoltà dì attribuire all'atto pubblica fede nel luogo dove lo stesso è formato) richiesta dalla giuri sprudenza affinché possa dirsi configurata l'aggravante dì cui all'a rt. 476, comma 2, c.p. Peraltro, la stessa giurisprudenza che attribu isce tale connotazione alla rela zioni d i servizio, parrebbe rifarsi costantemente a relazioni di servizio inerenti in frazioni del codice della strada e, quindi, destinate ed esplicare i propri effetti in seno ad u n procedimento amministrativo e non penale, mentre, nell'ambito del procedi mento penale, per porre In dubbio l'esattezza di circostanze riportate nei verbali d'arresto o d i perquisizione e sequestro non sarebbe necessario proporre querela di falso, essendo tali circostanze valutabili dall'organo giudicante nell'esercizio del suo potere dì libero convincimento e, In quanto tali, l i beramente contraddicibili. Deduce in ogni caso la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza che si sarebbe realizzata avendo i l Giudice d i II grado considerato ri tualmente contestata l'aggravante in questione, non contestata nel capo d'imputazione né attraverso l'indicazione del dato normativo né attraverso la precisazione, In narrativa, della natura fidefaclente degli atti di cui si assume la falsità. Rilevate le oscillazioni della g i urisprudenza sulla natura fidefaclente degli atti pubblici I n questione, sarebbe stato onere della Pubblica Accusa d i contestarlo o nella narrativa del capo d'imputazione o indicando la d isposizione normativa, né 53 parrebbe possibile riportarsi i!tll'orientamento giurisprudenziale secondo cui affin ché possa ritenersi contestata l'aggravante è sufficiente ind ividuare con esattez za l'atto oggetto della falsità, poiché tale orientamento ha ragione d 'essere i n tanto e i n quanto l a natura f!defaciente d i quell'atto sia fuori discussione: non g i à quando essa sia controversa o addirittura da escludere. RICORSO NI XIII) Massimo NI è stato imputato, al capo C), del delitto di falso i deologico quale sottoscrittore dei verbali di arresto e/o perquisizione e seque stro, nonché dei delitti di calunnia sub D) e dì abuso d'ufficio (capo E) riqualifica to come a rresto illegale. Assolto in primo grado, l 'imputato è stato ritenuto responsabile e condannato dalla Corte d'appello per il delitto di falso e prosciolto per prescrizione dai restan ti delitti lui ascritti, ferma restando, quanto alla calunnia, la particolarità già rile vata di un'affermazione di prescrizione contenuta nella sola motivazione. Ricorre per cassazione sulla base di tre motivi. XIII.:I.) Con il primo articolato motivo deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illog icità della motivazione i ntrinseca ed extratestuale, nonché viola zione d i legge. La Corte d'appello avrebbe seguito, nel riformare ia sentenza del tribunale, un'impostazione politica che attribuiva, ma senza concreti elementi di prova, a i vertici della Polizia un complesso piano n e l cui contesto s i sarebbero inserite le varie fasi delle operazioni d i quella sera, e fra queste la gestione i n maniera sur rettizia della formazione d i tutti i documenti rappresentativi di quella realtà, così da giustificare a rresti, perquisizioni e sequestri. La Corte di Appello, peraltro, sarebbe caduta in evidente ed irrisolvibile con traddizione Interna, laddove, da u n lato aveva affermato che le condotte lesive erano state previste e volute (in quanto funzionali agli a rresti) da tutti e che tutti ne dovevano rispondere poiché partecipi del c.d.�complotto" e da u n altro lato, ma in modo del tutto Incompatibile con la prima prospettazione, che gli esiti lesi vi dell'operazione non erano stati previsti né voluti, ma avrebbero i ndotto i d i ri genti, dovendo i n qualche modo coprire l'operato della polizia nella vicenda, a organizzare ed avallare, con la partecipazione d i subalterni scelti per la sottoscri zione degli atti, una successiva operazione dì falslficazione della realtà a costo d i arrestare e d accusare ingiustamente i presenti nell a scuola. Il ricorrente evidenzia poi tutti gli elementi di contraddizione della motiva zione, interni ed esterni, in relazione alle d iverse fasi degli avvenimenti d i quella sera che inficerebbero la tenuta dell'intera motivazione della sentenza, i n via ge nerale, ed in riferimento alla posizione del NI nei cui riguardi la sentenza, 54 comportante affermazione d i responsabilità successiva ad una pronuncia assolu toria, non avrebbe adempiuto all'onere di una maggiore pregnanza del sindacato da parte dal giudice d'appello, i l quale non avrebbe considerato la sua particolare attività, l i m itata alla descrizione e catalogazione del materiale sequestrato, i n u n a bozza d ì verbale, quando poi ì verbali sarebbero stati completati i n momenti diversi i n sua assenza. I verbali sarebbero stati quindi frutto d i u n successivo lavoro di raccordo ed inserimento, situazione di cui la Corte d'appello non ha tenuto conto avendo rite nuto tutti i sottoscrittori del verbali e delle annotazioni di servizio responsabili In distintamente del delitto d i falso ideologico In atto pubblico d i fede privilegiata, a prescindere dalla riferibilltà a ciascuno dei medesimi di singole articolazioni dei verbali stessi. Ribadisce quindi la legittimità, non riconosciuta dalla Corte territoriale, della sottoscrizione del verbali anche da parte di chi non abbia partecipato d i rettamen te alle attività procedimentall che l'atto stesso documenta, o per aver compiuto a ltre attività successive, utili alla redazione dell'atto, ovvero per essersi fidati d i quanto affermato da altri colleghi, ovvero ancora per aver redatto solo i n parte l'atto, lasciando che altri lo completassero nella parte poi risultata falsa . Lamenta poi la carenza d i indagine del g iudice d'appello sull'elemento inten zionale non accertato con indagine rigorosa, ma solo ritenuto a fronte dì un fatto considerato non vero, sia pure nell'ambito di u n atto complesso a formazione plurima, che pare attribuire a tutti i sottoscrittori la conoscenza d i retta delle di verse circostanze, mentre il NI, con la sottoscrizione del verbale di per q u isizione e sequestro e di quello d i arresto, non aveva fatto altro che attestare l'attività d a l u i svolta, rispondendo, solo ed esclusivamente, dell'attività d i reper tazlone, non potendo specificatamente riferire sulle altre circostanze, da lui co nosciute (seppure in maniera parziale o marginale), che i n ogni caso erano state percepite d a altri soggetti, relatori d i a nnotazioni d i servizio. Deduce poi violazione di legge per la mancata esplicita contestazione della ritenuta aggravante di cui al cpv. dell'art. 476 c.p. i n quanto il livello delle perce zioni d i rettamente acquisite dal NI sarebbe certamente connotato da quel requisito d i repentinità che secondo le S.U. Clviii n. 1 7355/09 da solo varrebbe quanto meno ad escludere a quel verbale il carattere d i atto fidefaciente. Censura infine la decisione della Corte d'appello nella parte i n cui aveva ri tenuto che l'operazione d i perquisizione doveva essere necessariamente prece duta dall'avviso della facoltà d i farsi assistere d a persona d i fiducia ai sensi degli artt. 249 e 250 c.p.p. con la conseguente valutazione come falso penaimente ri levante dell'attestazione contenuta nel verbale di perquisizione e sequestro che "gli occupanti erano stati resi edotti della facoltà di farsi assistere da altre perso- 55 ne d i fiducia"; obbligo i nvece previsto soltanto per le perquisizioni effettuate dall'Autorità Giudiziaria, non per quelle operate motu proprio dalla polizia giudi ziaria nella flagranza di reato come nel caso i n esame. L'avvenuto inserimento dell'avviso nel verbale di perquisizione e sequestro si sarebbe configurato quindi come ipotesi di falso i nnocuo, inidoneo ad incidere sulla responsabilità penale dei sottoscrittori dell'atto in quanto non produttivo di alcun effetto sull'atto. XUI.2) Con i l secondo motivo deduce violazione d i legge e difetto d i moti vazione per aver, la Corte d i merito, ritenuto la possibilità di integrazione del di spositivo carente attraverso una motivazione con cui si finiva per affermare la responsabilità del ZZ per i restanti reati d i calunnia e arresto i llegale dai quali era stato assolto i n primo grado, con la conclusione d i un prosciogl imento per prescrizione, mentre i l testo del d ispositivo, privo d i indicazioni relativamente ai delitti di cui sopra, aveva finito per mantenere inalterata la decisione assoluto ria del primo giudice, né i l giudice d'appello avrebbe potuto ex post, in sede d i motivazione, g iustificare una diversa soluzione. XIII.3) Con un terzo subordinato motivo deduce mancanza, contraddittorie tà ed illogicità della sentenza i n rapporto alla mancata concessione delle circo stanze attenuanti generiche, per la misura della pena e per gli aumenti d i pena I ex a rt. 8 1 c.p. MEIA NI X:U:I.4) Con memoria depositata dal difensore, il NI deduce l'inammissibilità per carenza dl interesse dell'impugnazione proposta dal Procura tore della Repubblica dì Genova laddove censura un contrasto d i statuizioni fra dispositivo e motivazione i n relazione all'omessa dichiarazione d i non doversi procedere per prescrizione del reato d i calunnia, di cui al capo D), mentre già era stato assolto dal Giudice di prime cure per insussistenza del fatto. Si contesta l'affermazione del Procuratore ricorrente circa la sussistenza del proprio interesse all'impugnazione, in considerazione delle presenza di statuizioni civili sul risarcimento dei danno nei confronti delle numerose partì civili, afferma zione erronea perché l'estraneità del Pubblico Ministero al rapporto di natura civi listico d i danno non lo legittima ad impugna re un provved imento a ll'esclusivo fi ne di tutelare gli i nteressi civili della parte privata, né a surrogarsi all'eventuale inerzia di q uest'u ltima. Seppure si possa ritenere il Pubblico Ministero titolare dì un i nteresse ad im pugnare ogn i qual volta ravvisi la violazione o l'erronea applicazione dì una nor ma giuridica, tuttavia occorre che tale interesse presenti i caratteri della concre tezza e dell'attualità, e cioè che con il proposto gravame si intenda persegu ire u n risultato non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, 56 situazione improponibile nella specie, posto che i l delitto dal quale i l NI era stato a ssolto si era in ogni caso prescritto in u n momento anteriore alla pro nuncia della sentenza della Corte d'appello. RICORSI EN, RI, ED XIV.1) NG EN, AN RI e RI DO deducono, a mezzo de! loro comune d ifensore, con i l primo motivo violazione deil'art. 606, comma 1, lett. e} c.p.p. per essere la sentenza del tutto carente di un adeguato sostegn o argomentativo, in essa gli imputati perdendo la loro individualità, il loro preciso ruolo e mansione e finanche la precisa posizione sui teatro degli accadi menti, per divenire u n unico organismo, i l VII Nucleo, responsabile d i tutte le violenze commesse all'interno della scuola "Dlaz". Grossolano - lamentano i ricorrenti - era il criterio d i giudizio adottato dalla Corte di appello, che non aveva tenuto conto come all'Interno della scuola non vi fossero solo gli i m putati, ma - come la stessa Corte genovese aveva a mmesso - una •macedonia d i reparti" costituita da circa 500 uomini ed allora si sarebbe dovuto indicare per ciascun ricorrente quale era stato l'evento di lesione cagiona to e la condotta tenuta, se commissiva od omissiva, non ritenere corso fra tutti i capi squadra, nonché fra g l i stessi e i rispettivi sottoposti> i n quanto < la maggior parte de!ie gravi lesioni è stata inferta d a l VII nucleo, o dai suoi capi reparto d i rettamente, o dagli uomini alle loro dipendenze>. La formula della "contestazione multipla" aveva rappresentato, per l'incertezza degli addebiti, una sorta di 'peccato originale' del processo sui fatti del G8 e ne era prova l'indeterminatezza dell'accusa contenuta nel capo H), mentre per individuare i responsabili si era fatto affidamento sulle testimonianze ondivaghe ed incerte delle persone offese le quali non avevano potuto che fare generico riferimento ora alle Forze dell'ordine, ora alla Polizia ed il vuoto dell'accertamento era stato colmato dai primo giudice con u n a "responsabil!tà di presenza" che aveva reso responsabili gli uomini del VII nucleo, sicuramente presenti s u i luoghi, per concorso morale, per avere determinato o istigato gli i gnoti autori delle violenze alla loro perpetrazione, mentre il giudice d i appello a veva ribaltato la decisione d i primo grado e senza rinnovazione dell'istruttoria di battimentale aveva ritenuto d i poter ricavare dalle stesse fonti cognitive - che già avevano portato all'archiviazione del procedimento contro gli aggressori - addirittura ciò che dal 2001 la Pubblica accusa stava cercando:gli autori materia l i delle violenze. Se EN, RI e DO erano stati i responsabili materiali di qual cuna delle lesioni si sarebbe dovuto leggere in sentenza - prosegue la difesa - quali tra le persone offese erano state attinte dai ricorrenti e quali Invece erano 57 a l loro cospetto mentre la loro inerzia aveva consentito a d altri d i commettere le lesioni, ma nulla d i tutto questo risultava dalla sentenza impugnata, avendo an che i giudici d i secondo grado ritenuto i ricorrenti responsabili sol perché presenti all'interno della scuola, avendo i giudici raccolto fonti testimoniali che erano già valse a decretare l'arch iviazione del procedimento nei confronti dei presunti ag g ressori. Per superare il dictum contenuto nel decreto di archiviazione - evidenzia l a difesa dei ricorrenti - i g iudici avevano affermato c h e < in questo processo i l ma teriale probatorio è di gran lunga più completo e ricco d i q u a nto fosse all'epoca dell'archiviazione>, derivando !a ricostruzione più appagante dal materiale au d io-video e da testimonianze inedite, sennonché i giudici non avevano indicato a quali testimoni avessero fatto riferimento, né selezionato tra l e varie testimo nianze raccolte in primo grado quelle idonee a scalzare il risultato processuale che il decreto di archiviazione recava con sé, per cui l'affermazione dì nuove pro ve testimonial!, in assenza di qualsivoglia riferimento finanche al nome del teste, costituiva una mera illazione, mentre il materiale audio-video riguardava riprese fatte all'esterno, come ritenuto dalla stessa sentenza, ed ìn quanto tali di assolu ta I nefficacia probatoria rispetto agli eventi svoltisi all'Interno della scuola "Dlaz". Inoltre, pur essendo i ricorrenti ufficiali e dirigenti degli agenti, risultava dal la sentenza che gli episodi delittuosi erano stati consumati dai singoli agenti, ma gli stessi giudici, nell'esporre le premesse del loro ragionamento, non erano riu sciti a prendere posizione circa l'esistenza o meno di ordini, avendo affermato (pag. 2 1 6) che non era personale s e non quella, del tutto g ratuita e d Ingiustificata, che all'interno della scuola vi fossero i pericolosi "black bloc " > . Pur tuttavia era stata ritenuta l a responsabilità commisslva d i retta per con dotta concorsuale con quella degli autori materiali delle lesioni, che però erano rimasti ignoti, ritenendo p rovata la responsabilità del VII nucleo perché concordemente riferito da tutti I presenti, l'ondata più feroce d i aggressione fisica andò immediatamente scemando>, senza però considerare - e quindi Incorrendo nei vizio dì travisamento della prova - che costituiva fatto pacifico che le persone offese non erano riuscite a riconoscere I reparti ai quali a ppartenevano gli ag g ressori, mentre costituiva criterio di giudizio inaffidabile i l tentativo di provare condotte violente mediante l'interpretazione delle parole degli im putati, essendo più plausibile che il g rido rivolto dall'imputato ER fosse dettato d a circostanze contingenti, dal caos e dalla "macedonia dì reparti" che lo aveva spinto ad interrompere l'azione violenta che in quei convulsi momenti compariva dinanzi ai suoi occhi. XJ:V.2) Con il secondo motivo si censura l'attribuzione della responsabilità 58 "per omissione d i tempestivo intervento", basata sul fatto che la mancata attiva zione del laringofono d ì cui erano dotati g!ì uomini del VII nucleo avrebbe costi tuito la prova della volontaria omissione di intervento tempestivo, utile a scon giurare l'altrui consumazione di cri m ini, decisione incompleta in quanto la sen tenza non Indicava né che i singoli capi squadra si trovavano a l cospetto dei pro pri agenti mentre questi colpivano ì manifestanti, né che questi atti esorbitavano dall'uso legittimo delle armi, né, soprattutto, che le violenze erano state sicura mente i nferte dagli uomini del VII nucleo. XIV.3) Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, con riferimento all'art. 1 1 0 c.p., la vicenda del concorso morale essendo del tutto singolare in quanto enunciata in via di premessa ma non più ripresa nella conclusione sul "ti tolo d i responsabilità" (pag. 224) e comunque una responsabilità che esorbite rebbe i limiti tracciati dall'accusa che mai aveva fatto riferimento a d ipotesi di concorso morale, con conseguente violazione dell'art. 521 c.p.p., atteso inoltre che nella sentenza d i primo grado si dava atto d i violenze iniziate spontanea mente ed anche il giudice d i appello aveva parlato d i intento d i rivalsa violenta. llV.4) Con il quarto motivo si lamenta violazione dell'art. 40 cpv. c.p. per essere la colpevolezza dei ricorrenti stata ritenuta per "omissione di tempestivo intervento", conclusione corretta solo se le lesioni a l danni delle parti lese del ca po H) fossero state commesse dagli appartenenti al VII nucleo, ma la circostanza era rimasta tutt'altro che provata, tanto che l'incertezza sugli autori aveva spinto il giudice ad immaginare u n criterio di imputazione omn!comprensivo; non aven do infatti l'istruttoria fatto chiarezza sul luogo esatto e sugli autori delle lesioni, si era attrib uita la responsabilità omissiva a tutti i capi-squadra per effetto sol tanto della loro presenza sul posto, superandosi anche la regola della "esigibilità" deila condotta nel richiedere u n controllo totale su tutti gli uomini, anche quelli non appartenenti al proprio reparto e su tutte le condotte indistintamente con sumate In ogni dove. l'inattività - conclude sul punto la difesa del ricorrenti - avrebbe potuto es sere censurata solo se fosse stato verificato, oltre ogni ragionevole dubbio, che taluno degli uomini sotto la direzione degli imputati avesse dolosamente eccedu to nell'utilizzo delle armi, richiedendo inoltre l'affermazione di responsabilità la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, che la loro inerzia fosse dipesa non da semplice negligenza - come sembrava aver accreditato ìl collegio di secondo grado allorché aveva parlato di mancanza di regole d'ingaggio ben definite - ma da una precisa previsione e volizione dell'evento lesioni e dalla consa pevolezza che tale omissione avrebbe determinato l'altrui condotta criminosa e, dunque, l'evento, in assenza della ricorrenza di cause di giustificazione, fattibilità di una tale previsione esclusa peraltro dalia convulsa situazione descritta dal giudice in 59 sentenza. XIV.5) Con il quinto motivo si censura la mancata concessione delle atte n uanti generiche, negate sulla asserita estrema gravità del fatti in grado d i obli terare il giudizio positivo derivante dall'assenza di altri precedenti pena li, senza però che venisse spiegato come anche comportamenti omissivi, caratterizzati d a indubbia pericolosità ridotta rispetto a i fatti commissivi, avrebbero potuto giusti ficare il trattamento deteriore derivante dalla mancata concessione delle atte nuanti ex art.62-bis c.p. XXV.6) Con i l sesto ed ultimo motivo si censura la mancata declaratoria d i prescrizione del reato, i l cui termine andava fissato i n anni 7 , a u mentati d i 1/4 (essendo quella dell'arma una aggravante comune e non ad effetto speciale), per complessivi anni 8 e mesi 9 e pertanto, al momento della redazione della sen· tenza, il reato sub H) era estinto in applicazione dell'art. 157 c.p. RICORSO FA XV.:!.) Il difensore d i luigi FA deduce, con i l primo motivo, violazione dell'art. 606, comma 1, lett.e) c.p.p. per essere la Corte di merito incorsa in un errore sulla valutazione complessiva dei risultati acquisiti nel corso delle indagini, in violazione dell'art.192 c.p.p., senza forni re una plausibile spiegazione del per ché la prova - nella specie rappresentata dalle sole d ichiarazioni della parte lesa n u n caotico succedersi d i avven imenti - fosse stata ritenuta tale da eliminare ogni ragionevole d u bbio sul l a colpevolezza dell'agente FA. Questi, secondo i giudici, era stato riconosciuto con sicurezza d a "Jfl•• nel corso dell'incidente probatorio, ma la precedente dettagliata descrizio ne delle sembianze dell'agente di polizia, resa nell'immediatezza del fatto, non coincideva con quella di cui alle fotografie utilizzate per ì! riconosci mento, tanto che i giudici d i appello avevano dovuto trovare supporto alla loro tesi nelle conferme da parte dei testi ma era stato lo stesso - evidenzia la difesa - a riferire dì essersi i ncontrato con tali suoi amici subito dopo le presunte percosse cagionategli dal FA, raccontando loro l'accaduto, con la conseguenza che costoro avevano riportato quanto detto &llllllllla e non ciò che realmente era accaduto in loro presenza, come errone amente ritenuto dalla Corte territoriale. XV.2) Con il secondo motivo si deduce contraddittorietà della motivazione i n ordine alla dichiarazione di equivalenza tra l e attenuanti generiche e l a contesta ta aggravante, non avendo i giudici di appello tenuto conto in concreto della po sizione rivestita dall'imputato e della aggressione premeditata che proprio i tutori dell'ordine avevano subito d a parte di gruppi organizzati di facinorosi, rendendo così necessaria una reazione a tutela della legalità, con la conseguenza che le at- 60 tenuanti generiche avrebbero dovuto essere dk:hiarate prevalenti, i n considera zione della incensu ratezza dell'im putato, con i rrogazione della sola pena pecunia ria. RICORSI RA e PER XVI} I difensori d i Massimo RA e RI PER, rispettivamente agente ed ispettore di polizia, hanno a rticolato tredici motivi a sostegno del ri corso presentato in favore dei loro assistiti. XVI.:1.) Premessa la prevalenza della formula assolutoria anche In presenza di cause estintive del reato, con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in ordine alla relazione di servizio redatta dall'agente RA, riportata solo i n parte, con l'effetto che la Corte d i appello aveva ricostruito il fatto storico in modo non rispettoso delle evidenze processua li, traendone conclusioni palesemente Illogiche e/o contraddittorie circa l'esistenza d i una prima e d i una seconda versione rese dallo stesso RA il quale, così come l'Ispettore PAZlER, era stato assolto dal tribunale in relazione a l reati di falso e calunnia poiché il tribunale, pur non ritenendo d i poter conclu dere nel senso che vi fosse la prova che l'evento descritto si era effettivamente verificato, aveva escluso che le risultanze processuali fossero tali da poter ritene re provata la condotta falsificatrice contestata In giudizio. L'affermazione della Corte genovese dell'esistenza di una prima e di una se conda versione del fatti oggetto del processo derivava - secondo i difensori - d a u n palese travisamento della prova, i n quanto dal contenuto della intera relazio ne d i servizio (riportata i nvece solo per stralcio dai giudici di primo grado, con omissione della parte finale) risultava che il RA aveva subito riferito d i aver constatato la presenza d i due Incisioni sul corpetto protettivo, circostanza che quindi non era stata riferita dal predetto - come invece erroneamente ritenuto dai giudici d i appello - solo dopo le conclusioni della consulenza del P .M. , per a vere inizialmente l'agente affermato invece di aver subito una sola co!teilata, ma nella parte finale della propria relazione a llorché, dopo aver affermato di aver notato , aveva aggiunto che, apertala, statavo sul corpetto due incisioni, u n a della lunghezza di circa 7-8 cm. e l'altra, molto più piccola, di circa 1 cm.>, per poi concludere nel senso che conto solo in quell'Istante di essere stato colpito con la punta del coltello con il quale ero stato minacciato e che poi avevo rinvenuto sul pavimento > . Non v i era pertanto alcuna contraddizione da risolvere, perché nella menzio nata relazione era scritto che sul corpetto c'erano due incisioni e l'agente UC RA aveva riferito, in sede di interrogatorio, di essere stato attinto due volte dalla punta del coltello. 61 Al riguardo - p rosegue la difesa - dalla perizia elaborata d a l era risultato non che sul giubbotto erano stati rinvenuti due tagli, come erroneamen te affermato dalla Corte di appello, bensì uno a forma di •y" , ovvero forca a due rebbi asimmetrici rivolti In alto>, determinato da due coltellate, per cui l'affermazione del giudici di secondo grado circa !'esistenza di u n a prima ( un a coltellata e i mmediata presa d i coscienza dell'accaduto) e dì una seconda versio ne {due coltellate e presa di coscienza "postuma") era l'effetto di u n palese travi samento della prova, tale d a travolgere l'intero impianto motivazionale. XllI.2) Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in relazione all'a rt. 359 c.p.p., nella parte in cui erano state utiliz· zate le condusionl della consulenza tecnica disposta dal P.M. nel corso delle in dagini preliminari quale argomento per sostenere che l'agente RA aveva modificato la propria versione del fatto, dal momento che tale consulenza non era stata acquisita agli atti. XllI.3) Con il terzo motivo si deduce ancora violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. i n relazione al punto della sentenza in cui era stata erroneamen te ricostruita la dinamica dell'aggressione a ll'agente RA, avendo la Corte d i merito travisato palesemente le dichiarazioni dallo stesso rese i n sede d i interro gatorio, in quanto RA aveva riferito d i aver affrontato l'avversario dolo a! torace col corpo proteso In avanti e impugnando Il tonfa a l l'impug natura con la mano destra e nella parte lunga con il braccio sinistro. Ho avuto però la;
sensazione di essere stato colpito anch'Io, forse proprio perché ml ero proteso troppo con i l corpo in avanti>, non q uindi - come I nvece ritenuto dalla Corte ge novese nel reputare i nverosimile la versione dell'imputato - di aver Impugnato il "tonfa" a una mano e di avere Il braccio teso dinanzi a sé, per cui non era possi bile che i l RA venisse colpito d all'antagonista condo i giudici di appello - dalla lunghezza maggiore del braccio e da tutta la l u nghezza del manganello>. XVI.4) Con i l quarto motivo si censura l'assunto della Corte territoriale se condo cui non vi sarebbero nella perizia del - elementi tali da convin cere in merito a l fatto che la dinamica dell'aggressione fosse verosimile, perché ritenuta contrastare , senza però tenere conto proprio della particolare dinamica narrata dall'agente RA, cor rispondente alla assoluta particolarità dei segni rinvenuti sul giubbotto e sul cor petto, avendo il perito sostanzialmente affermato che la lacerazione su lla giubba presentava quella forma particolare proprio perché era stata prodotta dall'estrazione della lama mentre i l soggetto stava cadendo, concludendo non so lo nel senso della compatibilità della versione del RA con i rilievi effettuati sul giubbotto e sul corpetto, ma altresì che, con elevato g rado dì probabilità, 62 l'episodio si era realmente verificato, come precisato da! l!llllllllllllllilllllilllllionel corso del suo esame svoltosi in sede d i incidente probatorio, escludendo Inoltre che i segn i rinvenuti sul giubbotto e sul corpetto potessero essere compatibili con altre ricostruzioni del fatto e che quindi potessero essere frutto di attività simulatoria, come prospettato nell'ipotesi accusatoria, con ogni conseguenza anche in merito alle altre ipotesi di falso contestate agli estensori dei vari atti d i polizia g l udizia· ria. XVI.S) Con Il q u i nto motivo si censura l'assunto della Corte genovese se· condo cui andava fettìvamente rischiando la propria incolumità>, essendovi possibilità I n una delle numerose aule e utilizzando uno d e i numerosi banchi o cattedre scolastiche, per stendere gli Indumenti uno dentro l'altro come risultano quando sono Indossati, e procura re I tagli con un coltello affilato > . Tale assunto - osservano i ricorrenti - era illogico e s i poneva i n contrasto con le risultanze peritali secondo cui andava escluso che la lacerazione sul giub· botto e le incisioni sul corpetto p rotettivo potessero essere state prodotte quan d o tali Indumenti non erano I ndossati e s i trovavano, ad esempio, stesi su u n piano, quale u n banco o una cattedra, avendo I l perito precisato sul p unto che forca, come Il ho definiti, e le impuntature sulla g iacca che erano indossati o d a u n uomo o d a u n manichino, d a quello che s i vuole, comunque erano i ndossati i n modo fisiologico, q u i n d i lesività d a punta e da taglio>. XVI.6) Con il sesto motivo s i deduce violazione, ex art. 606, comma 1 , lett. c) c.p.p., dell'art. 526, comma 1-bis, c.p.p., i n relazione alle dichiarazioni rese d a l coimputato AN LU nel suo interrogatorio del 7.7.03, secondo cui i l RA g l i aveva riferito che l'aggressore era riuscito a fuggire e a dileguarsi, dichiarazioni inutillzzabìii nei confronti di RA e PER in quanto il LU non si era mai sottoposto ad esame d i battimentale . XVI.7) Con i l settimo motivo si deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. in relazione al punto della sentenza in cui, in base a varie ipotesi prive di riscontro, la Corte di appello aveva ritenuto di-mostrata la propria tesi circa la simulazione dell'intero episodio da parte dell'agente RA e dell'ispettore PAZIERl , osservandosi che: 1) era manifestamente i l logico l 'assunto della Corte di merito che non aveva condiviso le conclusioni del tribunale i n ordine alla circostanza che la relazione dell'agente CE potesse essere incompleta o comunque i mprecisa i n ragione della giovane età dello stesso e della mancanza di una preparazione p rofessiona le specifica, atteso che la stessa relazione conteneva nella sostanza l'intera de scrizione del fatto, ma riportata in modo confuso e poco preciso, avendo l'agente 63 sostenuto d i essere stato accoltellato nel corso della colluttazione, senza spiega re di non essersene accorto, se non nella parte finale del suo scritto, nella quale il lettore comprendeva l a reale dinamica dell'accaduto, senza che potesse attri buirsi ogni possibile svista al dolo di falso sol perché il funzionario di polizia mr llllllt presente in Questura a l momento della stesura della relazione, aveva detto al RA di porre particolare attenzione alla redazione dell'atto; 2) quanto all'affermazione della Corte di appello secondo cui i l mancato ar resto dell'aggressore avrebbe rappresentato la prova dell'inesistenza dell'aggressione, tale considerazione si basava sul travisamento della prova con sistente nella mancata valutazione dell'ultima parte della relazione di servizio, nella quale fin d a subito l'Imputato aveva spiegato d i essersi reso conto solo suc cessivamente di essere stato aggredito con u n coltello, quando cioè stava scen dendo le scale per inquadrarsi, con tutto il reparto, all'esterno dell'edificio, a l lo r ché ormai non aveva più alcun contatto con l'aggressore, che era già stato porta· to nella palestra assieme agli altri occupanti l a scuola, laddove del tutto illogica mente i giudici di secondo grado, nel ritenere contrario a qualsiasi massima d i esperienza ed a elementare regola di comportamento della polizia giudiziaria che non fosse stata eseguita .un'indagine sulle I mpronte digitali per identificare quale tra gli arrestati fosse l'aggressore, non avevano considerato che una volta con segnato dal RA il coltello ai suol superiori, esulava dal suo compito quello di svolgere rilievi dattiloscopici ed i noltre che ove il predetto avesse voluto simulare l'aggressione non avrebbe avuto alcuna necessità di simulare anche i l rinveni mento del coltello oppure nulla avrebbe impedito a RA e PER di usa ) re, per la supposta simulazione, uno dei numerosi coltelli rinvenuti all'interno della scuola, anche dentro gli zaini degli occupanti, sui quali ci sarebbero state le i mpronte digitali di una delle persone offese;
3) illogica e contraddittoria era l'affermazione secondo cui il movente di NU CE e PER sarebbe consistito <{come di coloro che hanno portato le false molotov) nella necessità di attribuire agli arrestati una serie coerente di fatti di reato tali d a giustificare l'operazione e gli arresti stessi, una volta verificato l'esito i nfelice dell'Irruzione> , In q ua nto la stessa Corte di appello aveva assolto i l dott. NI e l'assistente (ovvero "coloro I quali hanno portato le molotov") dal reato d i calunnia proprio per mancanza di prova della loro consa pevolezza circa la falsificazione delle prove in corso da parte degli a ltri funzionari ed u lteriore logica conseguenza che avrebbe dovuto trarre la Corte di a ppeilo era che non avrebbe avuto alcun senso i potizzare che un giovane agente del Reparto Mobile ed u n Ispettore neppure appartenente a tale reparto, a l quale era stato aggregato solo in occasione del G8, si ponessero, soli tra tutti ed Indipendente mente dagli altri, il problema del fallimento dell'operazione, ancora in corso, a- doperandosi per salvare i l proprio reparto, tutti g l i altri reparti i ntervenuti e tutti i massimi esponenti della Polizia di Stato, inventando d i sana pianta u n tentato omicidio, senza considerare che all'indicazione nei capi di imputazione sub I) e M), riferiti a RA e PA, di aver agito ì n concorso con ìl dott. CAl\ITE· RilllI e gli altri funzionari, sottoscrittori dei verbali e/o s upposti istigatori ( LU e GATIER), non corrispondeva, nei capi d'imputazione riferiti a l dott. CAlllTE FUNI e a i suddetti fu nzionari, la contestazione d i aver agito i n concorso con l\IU CE e PER né era stato loro attribuito ad alcun titolo, sub specie di con corso morale, il s upposto falso accoltellamento;
4) manifestamente illogica era anche la parte della motivazione in cui la Corte di appello aveva preteso di trarre elementi di riscontro alla tesi accusatoria dal contenuto della relazione d i servizio dell'ispettore PER e dall'interrogatorio del medesimo, dal momento che ambedue collimavano, nel tratti fondamentali, con quanto esposto dal RA, segnatamente nella circo stanza secondo la quale non era stato immediatamente percepito che l'aggressore avesse u n coltello in mano. XVI.I!) Con l'ottavo ed li nono motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c} ed e) c.p.p. per inosservanza dell'art. 521 c.p.p., in ragione della mancata corrispondenza tra l'Imputazione contestata, limitata alle asseri tamene false attestazioni contenute nelle relazioni dì servizio, e l a sentenza, in cui la contestazione era stata estesa anche a i verbali d i a rresto e perquisizione, nonché manifesta illogicità della motivazione con cui RA e PER erano stati ritenuti responsabili della condotta di falso ideologico anche in relazione a tafi atti, dal momento che sarebbe manifestamente illogico sostenere che - ove risultasse che l'aggressione fosse effettivamente avvenuta e che i d u e ricorrenti avessero detto i l vero - gli stessi avessero inteso consapevolmente sottoscrivere i predetti atti d i p.g. dal contenuto, i n ipotesi accusatoria, falso e ciò anche ove si dovesse concludere nel senso della mancanza d i prova circa la simulazione dell'aggressione. XVI.9) M anifestamente illogica era anche la motivazione nella parte in cui aveva apoditticamente escluso - qualificandola mero assunto difensivo - q ualsia si rilevanza alla circostanza che RA avesse tentato di opporsi alla richi esta dei funzionari, in Questura, di sottoscrivere il verbale di a rresto, perché non di sua pertinenza, essendo invece rimasto provato dalla stessa relazione di servizio 2.8.02 redatta dal RA che questi aveva sottoscritto i verbali di arresto e se· q uestro, dopo aver manifestato le sue perplessità trattandosi di atti alla cui ste sura non aveva partecipato, sol perché il dott. MO, capo della Dlgos di Genova, era intervenuto ordinandogli di a pporre anche la propria sottoscrizione. Peraltro - osserva conclusivamente sul punto la difesa - , sia RA che 65 PER avevano svolto u n ruolo i n parte dell'azione descritta nei menzionati atti e non poteva quindi sostenersi che non avessero titolo a sottoscriverli;
inol tre, al verbale di arresto erano state a llegate le relazioni di servizio dei due ricor renti, nelle quali era descritto espressamente i l ruolo da loro svolto. XVI.10/11} Con i l decimo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1 , lett. e) c.p.p. per inosservanza degli a rtt. 547 e 130 c.p.p., i n relazione all'asserita correzione dell'errore materiale in merito all'omissione, nel d ispositivo letto in udienza, d i statuizioni ai fini penali circa Il delitto di calunnia, osservan dosi come n e l d ispositivo letto i n udienza non era stata riportata alcuna statui· zione circa la condanna per il reato d i calunnia, d i cui a i capi L) e N ) , dovendosi così ritenere a l riguardo confermata la pronuncia assolutoria d i primo grado, con ogni conseguenza anche in merito a l le correlate statuizioni civili, non potendo i l dispositivo essere modificato con l a motivazione, ma ove non s i fosse ritenuto d i confermare l a sentenza assolutoria d i primo grado - s i deduce con l'undicesimo motivo - andavano richiamate le argomentazioni svolte in relazione alle imputa zioni di falso ideologico. I XVI.12) Con Il dodicesimo motivo si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, mai avendo i due ricorrenti avuto alcuna parte né nell'ideazione né nell'organizzazione e direzione dell'operazione e comunque la condotta del prevenuti andava pur sempre inserita nel contesto a mbientale i n cui era stata posta In essere e nella finalizzazione ad assicurare alla giustizia i colpe voli di gravi reati. XVI.13) Con i l tredicesimo ed ultimo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in relazione a l contrasto tra parte motiva e disposi tivo della sentenza, nella prima essendo stata Indicata la pena di a n ni tre e mesi cinque di reclusione, nel secondo quella di anni tre e mesi otto, entrambe errate 1 essendo la pena corretta quella dl anni tre e mesi quattro d i reclusione, dal mo mento che tre erano g l i i potizzati reati di falso e la pena base di anni tre di reclu I sione, a umentata d i u n mese per g l i altri d u e episodi d i falso, comportava u n a umento d i pena di d u e mesi che, sommato a quello d i altri d u e mesi per l'aggravante del nesso teleologico, conduceva ad una pena complessiva finale di anni tre e mesi quattro di reclusione. MEIA RA, PER XVI.14) Con due motivi nuovi, depositati il 26.5.12, I d ifensori di RA e PAZlER, nell'allegare il supporto DVD concernente la registrazione video ese g uita nel corso dell'interrogatorio del 7. 10.02 dall'agente RA , hanno evi denziato come la Corte di a p pello, pur avendo dato atto che i due imputati, as solti in primo grado "con formula d ubitativa, chiedono l'assoluzione piena" e che 66 l'appello era ritenuto a m missibile dagli stessi Imputati, secondo la decisione delle Sezioni unite della Cassazione n . 20 del 20 ottobre 2003 che avevano statuito che quando < l'accertamento del fatto compiuto in sede penale potrebbe p regiudicare le situazioni giuridiche i n altri giudizi civili e amministrativi diversi da quelli d i d a n n o e disciplinari, sussiste interesse per l'imputato prosciolto a proporre appel lo>, nella parte motiva non vì era traccia del benché minimo riferimento all'appello formulato dai predetti imputati e delle ragioni d i fatto e di d iritto in es so esposte, per cui le stesse non potevano neppure essere state considerate im p licitamente i nfondate ovvero inammissibili, neppure nel dispositivo della sen tenza di secondo grado essendovi alcun riferimento all'atto dì appello formulato da RA e PER. La Corte di appello - lamentano i ricorrenti - aveva argomentato solo per confutare le motivazioni del tribunale, basandosi sull'erroneo assunto secondo li quale l'agente RA avrebbe mutato la propria originarla versione, senza però considerare tutte le argomentazioni d ifensive - esposte con l'atto di appello - volte a comprovare l'infondatezza della tesi di u n mutamento d i versione e, d u n que, dell'esistenza d i due differenti versioni del fatto fomite dal RA, dal momento che era stato evidenziato come il predetto agente, i n entrambi I reso conti - nonostante la giovane età, le condizioni a m bientali d i scarsa visibilità e l'estempora neità dell'azione - fosse riuscito ad individuare ì principall elementi costitutivi dell'episodio, incardinando sequenze temporali coerenti tra loro. L'aver omesso la confutazione delle circostanze rappresentate - sostengono i difensori - a11e11a comportato la nullità della sentenza di appello su un punto determinante ai fini della tenuta dell'iter logico-argomentativo che aveva portato erroneamente all'affermazione della responsabilità degli Imputati, avendo il giu dice di appello omesso anche di dare risposta circa l a valutazione di una prova "in tesi risolutiva", ovvero la seconda parte della relazione d i servizio dell'agente RA, nella quale era scrltto sia che vi erano due incisioni sul corpetto protet- . ti110 (quindi due coltel l ate), sia che la presa di coscienza d i aver subito t un'aggressione con i l coltello era avvenuta solo in u n secondo momento, una volta constatate la lacerazione sul giubbotto e le due incisioni sul corpetto, a llor ché ormai l'agg ressore era però stato condotto, con tutti g l i altri occupanti la scuola, a l piano terra dell'edificio e non ne era più possibile l'identificazione. La Corte genovese -lamentano i difensori -aveva immaginato pertanto u n intervento del RA " a mo' d i spadaccino", che tenendo I l manganello tipo "tonfa" a u n a mano, si era proteso in avanti compiendo u n "affondo", per con cludere che, a fronte di tale dinamica riferita dallo stesso agente, non era logi camente possibile che l'aggressore - più basso e armato di un coltell o ben più corto del "tonfa" - fosse stato In grado di attingere l'imputato al momento in cui 67 i due erano entrati In contatto, senza però tenere conto che la versione fornita dal RA era del tutto diversa da quella attribuitagli dai giudici di appello e ta l e diversità era agevolmente riscontrabile non solo dalla lettura del verbale di in terrogatorio, ma anche dalla ripresa video, effettuata dal P.M. nel corso dell'interrogatorio stesso, dell'agente RA che mimava il fatto per far com prendere agli Inquirenti la d inamica dello scontro. Anche con riferimento a l ritenuto contrasto tra le versioni del RA e quelle del PAZIER!, i l quale ultimo - secondo la Corte d i a p pello - avrebbe mo dificato la propria versione al fine di prendere le distanze d a ll'episodio, i giudici dl secondo grado - lamentano I ricorrenti - non si erano confrontati con le circo stanze di fatto esposte nell'atto d i appello, comprovanti l'insussistenza di tale supposto contrasto ed i nfine - si deduce con il secondo dei motivi - in merito a l reato d i calunnia andavano richiamate tutte l e argomentazioni esposte in ricorso In relazione alle i mputazioni di falso Ideologico in quanto l'Ipotetica condotta ca lunniatoria si era realizzata proprio attraverso la redazione delle ritenute false re lazioni di servizio e la simulazione delle tracce d i reato sugli indu menti (giubbotto e paraspalle) dell'agente RA. RICORSI IN, ER, AS, UC, NI, PA e RI XVU) I d ifensori di IN IN - comandante del 1° Reparto Mobi le di Roma - , LO ER - comandante de! VII Nucleo - , RI AS, IR UC, AR NI, IN PA e TR TR NI, capi squadra, premessa la prevalenza della formula assolutoria anche i n presenza di cause estintive del reato, h a n n o a rticolato, n e l loro comune atto dì ricorso, undici motivi a sostegno del gravame. XV:U:.1) Con il primo motivo, relativo all'affermazione di responsabilità per il reato di concorso in lesioni personali aggravate, di cui al capo H), si deduce vio lazione dell'art. 606, comma 1 , lett. c) c.p.p. per inosservanza dell'art. 521 c.p.p., mancando la corrispondenza tra l'imputazione e la sentenza, doglianza già prospettata in sede di appello, ma ritenuta Infondata dalla Corte genovese che aveva elaborato una terza ricostruzione del fatto, delineando una d ifferente condotta degli imputati ed u n diverso contributo causale al verificarsi del reato d i lesioni. Secondo l'originaria impostazione accusatoria, infatti, i capi squadra, avendo il comando degli uomini alle loro d i pendenze, avrebbero ricoperto nei confronti d i questi quella posizione di garanzia idonea a far sorgere in capo a l garante !'obbligo g iuridico di impedire l'evento e la cui i nosservanza determina, ai sensi del comma 2 dell'art. 40 c.p., la responsabilità penale. Preso atto, però, dell'impossibilità di ritenere responsabili gli i mputati senza avere prima accertato che la singola specifica condotta lesiva, commessa in dan n o dell'occupante, era stata posta I n essere da un a ppartenente alla squadra e che i l capo squadra aveva effettivamente assistito alla condotta del suo sottopo sto, rendendosi altresì conto dell'uso eccessivo della forza impiegata rispetto alla resistenza eventualmente posta in essere e che quindi volontariamente non fosse Intervenuto per fa r cessare l'azione, pur essendo in condizione di intervenire, si era registrata - evidenziano i ricorrenti - da parte della pubblica accusa, nel cor so della requisitoria e nella memoria depositata all'esito del dibattimento d i pri mo grado, una "virata" circa la configurabilità di una responsabilità degli i mputati a titolo di concorso ex a rt. 1 1 0 c.p., sull'assunto che a venire in rilievo non fosse più la posizione di capo squadra, quanto quella dì ufficiale di polizia giudiziaria i! quale, in quanto tale, aveva l'obbligo di interven i re nei confronti di chiunque po nesse in essere condotte antigiuridiche. Poiché però, secondo tale Impostazione, l'accusa avrebbe dovuto dimostrare che non solo l'imputato si era trovato al cospetto della singola persona offesa, ma a ltresì che il soggetto agente, nei porre in essere la condotta lesiva si fosse reso conto della presenza dell'Imputato, avesse percepito l'Intenzione dello stes so d i non intervenire e dunque fosse stato istigato, determinato o comunque raf forzato nel proprio proposito criminoso, nulla di tutto ciò essendo stato dimostra to, i l tribunale aveva introdotto ìn motivazione u n elemento di assoluta novità, l'esistenza cioè di "una sorta di accordo" tra gli appartenenti al VII Nucleo, a l quale avrebbero istantaneamente e unanimemente aderito tutti gli altri agenti d i polizia che avevano preso parte a ll'operazione, secondo cui I superiori non a vrebbero, in ogni caso, denunciato eventuali eccessi e violenze commesse dai lo ro sottoposti e tutti gll appartenenti al VII Nucleo e gli altri numerosissimi appar tenenti ai più svariati reparti, forti di tale senso di impunità , avrebbero commes so le violenze di cui al capo d'imputazione. Era stato sottolineato al riguardo - evidenziano i difensori - nell'atto di ap pello che tutti gli appartenenti al VII Nucleo Sperimentale (ad eccezione di NU CE e PER) erano stati indagati per i reati di lesioni in danno degli occu panti la scuola, ma il P.M. aveva chiesto nei loro confronti l'archiviazione, accolta dal G.I.P. con ordinanza 1 5.6.05, proprio perché - come risultava dalle motiva zioni espresse sia nella richiesta che nell'ordinanza - preso atto che i singoli au tori delle condotte erano rimasti ignoti, non sarebbe stato possibile sostenere in g iudizio l'accusa se non nei confronti di chi avesse rivestito funzioni di comando (ovvero i capi squadra ed i dott. IN e ER), ma il tribunale era pervenuto ad una conclusione opposta, affermando il principio secondo il quale, in forza del supposto e non meglio precisato accordo istantaneo sorto nel corso 69 dell'azione, chiunque si fosse trovato a ll'interno della scuola nel corso dell'operazione avrebbe d ovuto essere ritenuto responsabile di tutti i singoli reati d i lesione commessi i n danno d i ciascun occupante. Sulla base di tali considerazioni era stato ritenuto - proseguono i ricorrenti - il vizio di nullità della sentenza dì primo grado per mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, ma la Corte d i appello aveva ricostruito l a vicenda i n termini a n cora d ifferenti, sostenendo l'esistenza di un "previo accordo" tra tutti i vertici della polizia i quali - ritenendo d i dover riscattare l'immagine del Corpo della Po lizia, compromesso a seguito del gravi fatti d i devastazione awenutl nel corso del vertice del GS, rimasti sostanzialmente privi dell'individuazione dei responsa bili - avevano ideato e organizzato l'operazione, finalizzata all'uso indiscriminato della violenza, affermazione di evidente illogicità e costituente u n fatto del tutto nuovo attribuito agli imputati, avendo in tal modo i giudici d i appello ricondotto ogni evento lesivo ad ogni s upposto partecipe dell'Ipotizzato accordo, In applica zione della teoria monistica dei reato recepita nel nostro ordinamento, ma vio lando il diritto di difesa degli Imputati che mai avevan o potuto prendere posizio ne In relazione a ll'accusa di aver fatto parte di u n "complotto" ordito dai massimi vertici della Polizia di Stato i n danno degli occupanti della scuola "Diaz", del qua le uno dei contenuti sarebbe stato quello d i usare indiscriminatamente la violen za nei confronti degli stessi occupanti, la cui attuazione sarebbe stata a loro affi data, e l'altro quello d i procedere ad u n numero indiscriminato d i a rresti a pre scindere d a ogni effettiva responsabilità dei soggetti sottoposti a l l a misura pre cauteiare, senza che inoltre in nessuno dei passaggi argomentativi attraverso I q u a l i s i era snodata la motivazione della sentenza impugnata fosse stato indivi duato il contenuto della compartecipazione attiva del singolo imputato, né i n quali condizioni d i tempo e d i luogo si fosse concretata l a condotta omissiva del singolo imputato ed a quale reato di lesioni questa fosse causalmente ricollegabi le. XVII.2) Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1 , lett. e ) c.p. p., i n relazione a l punto della sentenza i n cui era stato erroneamente ritenuto sussistente u n accordo tra gli i mputati e tutti gli altri funzionari di polizia che avevano partecipato alle due riunioni tenutesi presso la Questura di Genova, volto a ll'uso indiscriminato della forza e finalizzato a ll'esecuzione del maggior nu mero di arresti possibile, accordo i n forza del quale sarebbero stati commessi i reati d i lesione in danno delle 78 parti lese di cui all'imputazione ed i n dipenden za del quale gli stessi imputati erano stati ritenuti responsabili delle predette condotte ai sensi dell'art. HO c.p. La Corte di appello aveva affermato chiaramente che ciò che era accaduto alla scuola �01az9 non era stato il frutto di un'errata organizzazione 70 dell'operazione, n é la conseguenza di u n comportamento non previsto e non vo· !uto dagli operatori di polizia, bensì l'esito voluto e perseguito fin dall'inizio ®I d i rigenti che avevano ideato, pianificato e diretto l'operazione. Nessuna genesi spontanea della violenza, dunque, nessuno sfogo d i Istinti eccitati ed amplificati dalie devastazioni che avevano percorso Genova nei giorni precedenti, bensì il risultato previsto, voluto e auspicato fin dall'origine, cui gli operatori d i polizia si erano dedicati secondo I desiderata dei loro dirigenti, con freddezza e con metodo, affermazione dai giudici di secondo grado ripresa anche in sede d i valutazione circa la negazione delle attenuanti generiche. Sennonché - rilevano i ricorrenti - la Corte d i appello non si era preoccupata di spiegare per quale ragione per a rrestare i n discrim inatamente gli occupanti della scuola "Diaz" sarebbe stato necessario usare nei loro confronti la violenza nei termi n i in cui ciò era avvenuto e avrebbe dovuto d a re conto del perché, se condo la sua prudente valutazione, sarebbe stato necessario percuotere 11111111111 fino a ridurlo quasi i n fin di vita per poterlo arrestare quale partecipe d i un'associazione a delinquere finalizzata a l saccheggio e alla devastazione, spie· gazione che avrebbe dovuto fornire anche rispetto alle a ltre partì offese, fatte segno d i condotte lesive anche gravi e poi sottoposte ad a rresto. Se i dirigenti della polizia erano Infatti consapevoli d i dover eseguire una perquisizione i n un luogo nel quale con scarsa probabilità sì trovavano armi, oc· cupato in gran parte da persone note a l "GSF", che vi sì trovavano legittimamen te ed erano del pari consapevoli di dover procedere comunque alla contestazione dì reati associativi ed i n materia di armi - dalla stessa polizia poste in loco - , avrebbero dovuto considerare l'elevata probabilità che i l loro operato potesse es sere oggetto d ì successive contestazioni sì da indurli ad operare, almeno d a u n punto d i vista formale, i n un modo quanto più possibile corrispondente a l model· lo legale tipico dello strumento impiegato, ovvero la perquisizione, senza procu· ! rare lesioni al presentì, come era avvenuto nel corso della perquisizione eseguita la mattina dello stesso giorno presso la scuola "Paul Klee", a llorché la polizia a· veva comunque tratto in arresto g l i occupanti, contestando loro l 'associazione a delinquere finalizzata al saccheggio e a lla devastazione, e se pure gli arresti non erano poi stati convalidati non era derivato alcun procedimento penale a carico dei dirigenti e degli operatori di polizia che avevano ideato, organizzato e preso parte all'esecuzione della perq uisizione. Una tale argomentazione - del binomio necessario violenze/arresti - avreb be dovuto preludere inoltre, da u n punto di vista logico, ancora prima che alla certezza i n merito alla generale accettazione e alla cosciente pianificazione delle lesioni causate alle persone offese, alla certezza in merito alla predisposizione di prove false e alla consapevolezza, fin dall'inizio, da parte di tutti gli i m putati, che 71 sarebbero stati elaborati vari atti d i p.g. (perquisizione, sequestro, arresto, co municazione d i notizia dì reato), contenenti affermazioni non corrispondenti a l vero, viziati quindi da falsità ideologica, sennonché - sottolinea l a difesa - con riferimento alle condotte di falso la Corte d i appello aveva sostenuto una tesi in compatibile con quella illustrata nella parte riguardante l'imputazione sub H), non risultando conciliabile l'affermazione per cui i dott. R! e ER ave vano dovuto prendere "atto del fallimentare esito della operazione" con quella secondo cui la violenza era prevista e voluta dagli operatori, organ izzatori e di rettori sul campo dell'operazione, posto che i predetti funzionari rientravano, sempre secondo la rappresentazione dei giudici d i a p pello, a pieno titolo e con funzioni apicali in tutte e tre le categorie enunciate e quindi era incomprensibile la loro sorpresa pur avendo avuto anche loro - come affermato nell'impugnata sentenza - sìn dall'inizio me u n sol uomo, avrebbe q uanto meno aggredito fisicamente ed indistintamente le persone che si trovavano all'interno, come in effetti è accaduto>. Pertanto - concludono sul punto i ricorrenti - o le condotte lesive erano sta te previste e volute e q u indi non vi era stata alcuna presa d'atto dell'esito falli mentare dell'operazione, oppure non erano state né previste, né volute e poteva darsi ingresso alla tesi della Corte i n merito al sorgere, i n loco e successivamente alla ·messa in sicurezza", della necessità dì creare un impianto accusatorio fa lso per coprire ciò che non si sarebbe voluto accadesse: affermare entrambi gli e nunciati era logicamente impossibile, poiché uno era la negazione dell'altro ed i noltre l'ipotesi de! "complotto" era stata abbandonata dal P.M . che aveva richie sto ed ottenuto l'archiviazione delle posizioni dei funzionari di vertice della poli zia, in relazione a i reati dì lesioni, per cui la Corte di appello, nel sostenere che l'archiviazione delle imputazioni d i lesion i nei confronti dei vertici della polizia non ìnfiuiva sul processo è di gran lunga più completo e ricco d i quanto fosse all'epoca della archiviazione ... alla luce del numeroso materiale audio video e delle deposizioni in allora non disponibili>, a veva reso una affermazione non solo non corrispondente al vero - dal momento che l'archiviazione era intervenuta il 15.6.05, dopo la conclusione dell'udienza preliminare, prima della quale erano già state assunte tutte le dichiarazioni deile parti lese;
quelle delle person e informate sui fatti;
le i nformative degli ufficiai! di p.g. incaricati delle indagini;
tutti i filmati e le registrazioni audio che erano state successivamente prodotte nel corso del giudizio d i primo grado - , ma del tutto sprovvista dì motivazione che ne consentisse la verifica dì congruità e correttez za In quanto avrebbe dovuto Indicare a quali prove e q u i nd i a quali dichiarazioni testimoniali e/o filmati e/o registrazioni video avesse Inteso riferirsi allorché ave va a poditticamente sostenuto che le stesse erano state acquisite solo successi- 72 vamente alla menzionata ordinanza d i archiviazione. XVU.3) Con Il terzo motlvo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in quanto, elaborando la del tutto i llogica teoria del previo accordo, la Corte d i merito si era accorta come non fosse sufficiente a ricomprendere tutte le azioni lesive poste i n essere, dovendo essere chiarito ii problema del come po tesse essere giunta la volontà dei dirigenti a tutti i reparti impiegati e a tutti g l i agenti facenti parte d i tali reparti, per cui era ricorsa a l l a i llogica e contradditto ria affermazione - del tutto sovrapponibile a quella usata dal tribunale, la cui ri costruzione era pur stata formalmente contestata e respinta dai giudici di appello - secondo cui la condotta del VII Nucleo aveva istigato le azioni poste in essere d a tutti gli altri, laddove invece era certamente vero, come già affermato dal tri bunale, che gli agenti si erano abbandonati a violenze Ingiustificate nella convin zione che non sarebbero stati puniti, come però era a ltrettanto vero - secondo i ricorrenti - che tale convinzione derivava, banalmente quanto giustamente, dalle circostanze dell'azione e non dalla presunta connivenza dei superiori, senza alcu na necessità di cogliere nella condotta del VII Nucleo alcuna Implicita autorizza zione a dare libero sfogo alla violenza. Il personale i mpiegato - prosegue la d ifesa - non era neppure a conoscenza dl quali altri reparti fossero sul posto e tanto meno quale provenienza geografica avessero: sapevano solo, perché era evidente a tutti, che c'era "una macedonia di polizia", secondo la definizione de! dott. IN, e se poi l'operatore scor to a commettere reati fosse stato i n abiti borghesi non sarebbe stato neppure possibile Individuare il tipo d i reparto d i appartenenza, posto che era presente personale i n borghese della Digos, delle Squadre Mobili, dello SCO e delle varie Questure, né era stato possibile accertare quali reparti - ad eccezione del VH Nucleo - fossero entrati nella scuola o meno e cosa avessero fatto all'interno d i essa, l a gran parte dei pollziotti avendo agito travisata per cui non era stato pos sibile alcun riconoscimento personale da parte delle vittime e g l i a utori delle vio lenze erano rimasti tutti ignoti. Coloro i quali avevano inteso dare libero sfogo alle frustrazioni accumulate nei giorni precedenti, ritenendo di avere a che fare con i pericolosi terroristi ap partenenti ai "black bloc", erano certamente convinti che le loro azioni sarebbero rimaste impunite, ma ciò - sostengono i ricorrenti - non in ragione della "sorta d i accordo" sorto istantaneamente sul posto con I superiori, come ritenuto dal tribunale, ovvero In forza del previo accordo affermato dai giudici di a p pello, il cui contenuto e ra quello di usare scientemente violenza sugli occupanti la scuola, bensì sulla certezza dell'assoluto anonimato che il contesto a mbientale forniva e dopo che gli animi erano stati "eccitati" dal comportamento degli occu panti la scuola, i quali avevano serrato il cancello d i acceso a l cortile, chiuso il portone 73 d'ingresso, gettato oggetti dall'edificio, senza che i n alcun modo le supposte vio lenze esercitate dagli a ppartenenti a l VII Nucleo avessero potuto istigare o de terminare g l i appartenenti agli altri reparti. XVII.4) Con il quarto motivo si deduce violazione dell'a rt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni del •1i111111i111111i11111••• ritenute fondanti dell'assunto per cui, su precisa direttiva del Capo della Polizia, ad un certo punto vi era stato u n cambio di strategia nella ge stione del GS nel senso che si sarebbe d ovuto procedere in modo più "Incisivo" operando arresti, a l fine d i riscattare l'immagine della Polizia. In realtà - osservano i ricorrenti - il aveva mai af- fermato che gli arresti dovessero essere eseguiti i n difetto dei presupposti di leg ge e che si dovesse deviare dai compiti istituzionali per riscattare l'immagine del la Polizia, con l a creazione anche di prove false, dal momento che se l a direttiva avesse avuto il contenuto che aveva preteso d i attribuirle la Corte d i appello, o se solo fosse stata cosl Intesa, lo stesso non avrebbe potuto che scegliere tra l'opporsi all'esecuzione della stessa e divenire, per la sola mancata ferma opposizione, concorrente in tutti i reati posti in essere in esecuzione di es- sa, non potendo sostenersi che l'arrivo del Prefetto ll!llllllllilllllllllllllllllli'e l'affidamento a l dott. ER della direzione delle operazioni avrebbero potuto consentire a d d i farsi semplicemente da parte ove g l i fosse stato chiaro o aves .. se avuto anche i l solo sospetto, che d i lì a poco sarebbe stato posto in essere, d a tutti g l i altri dirigenti, i l plano criminale I potizzato nella sentenza impugnata. Manifestamente Illogica era anche la motivazione nella parte in cui aveva esaminato le informazioni I n possesso della polizia e la valutazione delle stesse, sostituendo le proprie valutazioni, fatte peraltro ex post, a quelle effettuate dai dirigenti della polizia, per concludere che le modalità, asseritamente "militari" con cui era stata organizzata la perquisizione non sarebbero state coerenti con l e premesse realmente ipotizzate e c h e quindi il vero scopo c h e aveva animato gli agenti d i polizia non poteva che essere ben diverso da quello dichiarato ed altresì consapevolmente illecito, cioè percuotere ed arrestare tutti g l i occupanti. la Corte genovese - prosegue la difesa - aveva affermato che la stessa po lizia avrebbe dovuto prima spiegare, usando il megafono, che si trattava d i una perquisizione e poi tentare di parlamentare, cosi confondendo però le finalità e ie modalità d i esecuzione di un atto d i p.g. a sorpresa, con quelle proprie della ge stione dell'ordine pubblico, laddove invece era necessario assumere il controllo di tutti gli spazi nel minor tempo possibile, sia per ragioni di sicurezza, sia soprat tutto per ovviare, per quanto possibile, proprio al problema della riferibllìtà d i quanto fosse stato rinvenuto a i singoli presenti, e d anche la c.d. "manovra a te naglia", per isolare i l luogo della perquisizione, era finalizzata ad evitare che l e 74 persone d a porre i n stato d i arresto potessero darsi alla fuga o che le prove, o nello specifico le armi, potessero essere fatte uscire dal luogo perq u isito. Anche in relazione a ll'episodio che aveva riguardato il giornalista era stato travisamento della prova, avendo il predetto dichiarato d i esse re stato fatto segno di violenza da parte dei carabinieri e non della polizia, tale essendo la scritta che appariva sugli scudi dei militari che lo stavano percuoten do, mentre l a Corte di appello aveva ritenuto che sul punto avesse erra to perché non conosceva bene le d ivise del due corpi, nonostante inoltre che la giornalista avesse affermato, con assoluta certezza, di essere giunta sul posto quando il portone della scuola non era stato ancora sfon dato e di essere stata fermata i n strada due volte, una prima dal carabinieri, sul la via perpendicolare a via Battisti, ed una seconda su via Battisti, a pochi metri d i distanza dai canceiio. Le violenze - proseguono i ricorrenti - erano state commesse indipenden temente dall'attività degli operatori del VII Nucleo, come era comprovato anche dall'episodio dell'agente ripreso mentre riponeva una mazza da baseball nel ba gagliaio d i una vettura senza colori d i istituto: tale agente era in abiti borghesi ed Indossava una pettorina con la scritta "polizia" ed era quindi contraddittorio affermare - come aveva fatto la Corte genovese - che gli operatori d i polizia in caricati di compiere le violenze erano gli appartenenti a l VI! Nucleo, in quanto proprio il comportamento dell'agente in borghese, che secondo la stessa senten za non era parte fin dall'Inizio del complotto, non poteva essere portato a con ferma della tesi dell'esistenza di u n piano preordinato. Altrettanto illogico era stato attribuire piena e incondizionata attendibilità al f ie dichiarazioni delle parti lese onde escludere che a l l1nterno della scuola vi fosse stato anche u n solo episodio di resistenza d a parte degli occupanti, essendo suf ficiente considerare che - come a ppariva nitidamente dai filmati - il cancello d i accesso a l cortile della scuola era stato chiuso con una catena allorché era stata ( vista sopraggiungere la polizia ed era subito dopo stato chiuso anche il portone della scuola e dietro di esso accatastate panche per i mpedire l'ingresso degli a genti, condotte che, unitamente al lancio di oggetti, non avevano reso necessario alcun accordo, né preventivo né istantaneo perché si scatenassero le violenze nei confronti degli occupanti la scuola, ben potendo essere state percepite dagli ope ranti come conferma del fatto che all'interno dell'istituto sì trovassero apparte nenti ai c.d. "black bloc". Quanto poi a ll'identità degli autori delle violenze, la Corte d i merito non ave va indicato a quali persone offese si era riferita allorché aveva sostenuto che e rano stati riconosciuti negli a ppartenenti al VII Nucleo, essendo chiaramente e merso dal dibattimento che la maggior parte degli autori delle violenze non era 75 stata identificata i n alcun modo e q u indi non era riconducibile a d alcun reparto, laddove inoltre, quanto all'ingresso nei locali dell'istituto - evidenziano i ricorren ti - , secondo la dinamica di accesso emersa incontestabilmente a l dibattimento, tre delle sette squadre in cui era suddiviso il VII Nucleo, quelle al comando d i PA, NI e EN, oltre all'ispettore SI, avevano fatto ac cesso dal portone centrale, che si era aperto per primo, ogn i squadra essendo composta da nove uomini, per u n totale di 28 appartenenti al VII Nucleo;
tra scorsi 47 secondi, come emergeva dalla visione del filmato n. 239 RIS, dal mo mento in cui il primo agente aveva fatto i ngresso dal portone centrale, ed era entrata tutta la massa degli agenti, vi erano a ncora 21 agenti del VII Nudeo i n chiusura di fila e pertanto, come aveva riportato i l dott. ER nella s u a re lazione d i servizio, ad eccezione d i 6-7 agenti che erano entrati assieme agli altri reparti, tutto U VII Nucleo Sperimentale era stato scalzato ed era entrato per ul timo. Quanto al portone laterale sinistro, il primo accesso era avvenuto 28 secondi dopo il primo accesso a l portone centrale e dai filmati si vedeva chiaramente - secondo i ricorrenti - che nelle posizioni d i testa si accalcava n o operatori i n bor ghese indossanti la pettorin a con la scritta "polizia", agenti del Reparto Mobile con cintura bianca e tutti ben visibili con caschi lucidi e tutti entrati prima dei ri manenti componenti del VII Nucleo i quali avevano fatto ingresso dal portone centrale;
pertanto, a chi era entrato con un ritardo di 30/40 secondi, la scuola si era presentata avvolta in . u n a confusione inestricabile nell'ambito della quale, se poteva a pparire evidente esservi state o essere ancora in corso colluttazioni, non a ltrettanto evidente era che l'uso della forza da parte della polizia non fosse ri masto nell'ambito della legalità, non essendo sostenibile potersi percepire che al f cuni atti di impiego della forza fossero ingiustificati o sproporzionati rispetto ad un'ipotetica resistenza posta in essere dal supposto pericoloso �black bloc", che occupava la scuola, né che ci si potesse rendere conto nemmeno successivamen te del n umero e delle condizioni di alcuni feriti, anche perché appena terminato il servizio il VII Nucleo era ripartito di prima mattina per Roma, la gravità dei fatti essendo emersa solo successivamente in quanto soltanto la ricostruzione delle singole testimonianze ed i referti medici del Pronto soccorso avevano, unitamen te considerati, descritto l'effettiva modalità complessiva dell'azione. Anche nella valutazione di tale profilo, però - lamentano i ricorrenti - la Cor te d i appello aveva considerato I capi squadra come un'unica persona ed un uni co imputato, senza preoccuparsi di verificare le singole posizioni e la tenuta dell'Iter logico-argomentativo qualora effettivamente riferito al singolo individuo, omettendo di valutare adeguatamente che i comportamenti, Incontestati nel pro cesso, posti i n essere da alcuni appartenenti al VII Nucleo, volti a far cessare le 76 violenze e/o a soccorrere g li occupanti, erano logicamente incompatibili con l'adesione all'accordo che la Corte d i merito aveva preteso essere intervenuto prima dell'esecuzione dell'operazione, considerato inoltre che li dott. ER aveva fatto cessare le violenze, aveva ord i nato a [...] I suoi uomini di uscire im mediatamente dalla scuola e si era adoperato per prestare soccorso a l le vittime, oltre a scusarsi con una d i esse, llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.,1per il comportamento della polizia. XVU.5) Con il quinto motivo si deduce ancora violazione dell'art. 606, comma 1, lett.e) c.p.p. i n relazione a l punto della sentenza i n cui era stato erro neamente equiparato i l ruolo e l a posizione dell'Ispettore AS a quella dei capi squadra, benché detto Imputato fosse privo di u n a squadra alle sue d i pendenze e d i qualunque funzione di comando equiparabile a quella dei capi squadra, per cui appariva dei tutto incomprensibile ed apodittica l'affermazione della Corte geno vese secondo cui il AS avrebbe comunque operato "allo stesso modo" e con "gli stessi effetti" del capi squadra;
il nesso in base al quale nella sentenza impu gnata era stato individuato ìl concorso tra l'Ispettore AS e gli altri apparte nenti a l VII Nucleo - dì relazione gerarchica - era quindi del tutto inesistente. XVII.6} Con Il sesto motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1 , lett. e) c.p.p. i n relazione a l punto della sentenza I n cui era stata ritenuta sussi stente la responsabilità del dott. ER, comandante del VII Nucleo, quale supposto partecipe all'i potizzato accordo criminoso asserltamente sorto tra tutti i partecipanti alle due riunioni tenutesi i n Questura, volto all'ind iscriminato uso della forza al fine di procedere al maggior numero di a rresti possibile, malgrado fosse rimasto accertato che il prevenuto era intervenuto per fermare le violenze, adoperandosi attivamente per prestare soccorso alle persone ferite. ) Era manifestamente illogico - secondo ia difesa - e palesemente in contra sto con ie risultanze probatorie affermare che poiché il dott. ER non ave va dato specifici ord i n i i n merito alle modalità d'intervento, ciò era indice del fat to che fosse noto che l'uso della forza fosse connaturato a l tipo d'intervento, i n quanto l a mancanza d i ordini specifici derivava d a l non aver avuto Il prevenuto a sua volta alcuna Informazione sulla base della quale poter i mpartire ordini speci fici, ignorando addirittura dove sarebbe stato condotto i l suo reparto, se In città o fuori Genova, ed inoltre egli era giunto alla scuola - come aveva ricostruito la stessa Corte d i appello - con la seconda colonna, quando il cancello era già stato sfondato ed era in atto l'azione d i sfondamento dell'edificio, per cui non aveva potuto dare ordini in merito alle modalità dell'operazione ed era manifestamente illogico stigmatizzare una pretesa condotta omissiva senza indicare quaie sareb be stata la condotta doverosa che, i n tesi, era stata omessa. Il dott. ER - evidenzia la difesa - era stato l'unico, tra i 300 agenti d i 77 polizia i ntervenuti nella fase della " messa i n sicurezza" dell'edificio, d u rante la quale erano presenti, secondo la Corte genovese, anche altri funzionari ben più alti in grado dei prevenuto, ad essere i ntervenuto energicamente per far cessare condotte lesive ingiustificate ed aver portato soccorso ai feriti, scusandosi addi rittura con una delle persone offese, la quale aveva sul punto riferito che Il ER - d a lei riconosciuto attraverso la fotografia mostratale in dibattimento - < m i sembrava scioccato per quello che aveva visto ... h a cerca to d i scusarsi, i n inglese> , circostanza significativa per cui nulla aveva d a na scondere, tanto che, dopo essere arrivato di corsa dalle scale urlando subito ! Basta ! > , come avevano dichiarato i testi sì era reso riconoscibile togliendosi li casco i mmediatamente dopo la cessazione delle violenze, comportamento al quale aveva fatto seguito l'ordine dato agli agenti d i polizia di uscire dall'edificio avendo constatato che alcuni dl essi, a pprofittando della g rossa confusione ingenerata dall'elevato numero di persone presenti a ll'Interno della scuola, avevano dato libero sfogo a d Istinti vio lenti, dopo di che le violenze erano cessate al primo piano dell'edificio, ma non vi era alcun dato, neppure Indiziario, per ritenere che la cessazione delle violenze - come invece ritenuto dalla Corte d i a p pello - fosse immediatamente avvenuta anche nelle altre parti del l'edificio. Non corrispondeva poi al vero che solo i n d ibattimento il dott. FO!llIER avesse definito quelle che aveva visto come < scene da macelleria messican a > dicendo, con riferimento agli uomini dei VII Nucleo, a l dott. TERN I : < I o con quei macellai non ci lavoro più>, poiché - sostengono i difensori - già allorché era stato sentito a s.l.t. dal Procuratore capo della Repubblica, a d appena una settimana dal fatti, aveva usato l'espressione " macelleria messicana", laddove ii dott. IN, nel corso del suo esame dibattimentale, si era !im itato ad af fermare che effettivamente il ER aveva detto la frase riferita, senza esse re in grado d i precisare cosa Intendesse, perché in quel frangente non c'era stato tempo d i discutere della questione. XV:U:.7) Con il settimo motivo si deduce ancora violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in relazione al punto della sentenza i n cui era stata ri tenuta sussistente la responsabìl!tà del dott. IN, quale supposto parteci pe all'i potizzato accordo criminoso tra tutti i partecipanti alle due riunioni tenute si In Q uestura volto all'uso indiscriminato della forza, nonostante lo stesso aves se proposto modalltà operative d iverse da quelle poi disposte ed incompatibili con l'ipotizzata finalità dì procurare lesioni, fosse entrato solo successivamente nella scuola e non avesse preso parte d irettamente ad alcuna azione. la Corte genovese aveva dedicato poche righe alla posizione del TER NI, attribuendogli d i non aver dato disposizioni i n merito alle modalità di esecu- 78 zione della perquisizione;
d i aver lasciato agire gli operatori liberamente, mal grado potesse diretta mente intervenire;
di non aver manifestato alcuna contra rietà e stupore malgrado, transitando verso il primo plano, ove era giunto quan do l'azione era già cessata, avesse visto quello che accadeva i n palestra, senza considera re però - lamenta la difesa - che IN (così come ER) non disponeva di informazioni che gli consentissero di dare disposizioni e proprio per evitare d i a gire in u n contesto del tutto ignoto aveva proposto, ma inutilmen te, d u rante la seconda riunione in Questura, d i utilizzare i lacrimogeni che a vrebbero evitato la creazione del contesto in cui si erano poi manifestate le vio lenze. Null'a ltro - conclude la d ifesa sul punto - avrebbe potuto fare IN, né i giudici di appello avevano spiegato quali disposizioni avrebbe egli dovu to/potuto dare e come avrebbe potuto agire sul posto per evitare il compiersi di condotte lesive, essendo entrato (senza cinturone, senza pistola, senza il "tonfa" né il casco) praticamente per ultimo dal portone d i sinistra, a llorché tutti erano già dentro la scuola e l'azione era iniziata da tempo, mai andando oltre il primo piano (come peraltro il ER, di cui aveva udito l'esclamazione "Basta! Ba sta!") e nulla potendo quindi vedere di ciò che era accaduto negli altri l u og h i né percepire neppure u n unico gesto ingiustificato compiuto da un agente di polizia nei confronti di u n occupante, mal essendo stato inoltre chiarito -osserva d a ul timo la difesa - chi avesse d i fatto diretto le operazioni. XVU.8) In ordine al reato di cui agli a rtt. 1 10, 6 1 n. 2 e 479 c. p., attribuito al IN a l capo F), la difesa lamenta, con l'ottavo motivo, mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione a i punti della sentenza i n cui erano stati ritenuti sussistenti l'elemento oggettivo e quello soggettivo del reato di falso Ideologico, per avere attestato l'esistenza di una resistenza a ll'interno dell'edificio scolastico "Diaz-Pertini". Già Il tribunale - osserva la difesa - aveva accertato che la maggior parte delle affermazioni riportate nel capo d'imputazione come contenute nella relazio ne, in realtà non erano mai state scritte nella stessa, dove non figurava né che era stata incontrata "violenta" resistenza, definita in realtà "vigorosa"; né che vi era stato un " fittissimo lancio di pietre e bottiglie", ma solo che "piovevano og getti ed in particolar modo bottiglie di vetro"; né che erano state ingaggiate "vio lente colluttazioni», ma solo che da parte d i alcuni vi era stata "ugualmente resl stenzau. Inoltre, i l tribunale non aveva escluso che vi fossero stati episodi di resisten za all'interno della scuola né che il tentato accoltellamento dell'agente RA fosse effettivamente avvenuto, ma aveva individuato la falsità nel tenore com plessivo della relazione laddove non aveva riferito anche degli eccessi della poli- 79 zia, mentre la Corte d i appello aveva avuto u n a pproccio "più radicale", esclu dendo che si fossero verificati episodi di resistenza, per cui le relazioni sul punto dei capi squadra erano false, ed affermando essere falso i l tentato omicidio dell'agente RA e che il contenuto della relazione del dott. IN era dovuta alla sollecitazione del dott. ER, laddove IN non aveva a vuto alcuna percezione diretta delle resistenze, che lui stesso aveva affermato d i aver dedotto d a quanto d i rettamente constatato, dovendosi invece escludere che d a quanto aveva potuto vedere potesse aver elaborato tale deduzione. Sennonché - evidenzia la difesa - la Corte aveva escluso episodi di resisten za all'interno dell'edificio scolastico sol perché nessuno degli occupanti aveva ri ferito di tali episodi;
l'episodio relativo all'agente RA non era stato da questi inventato e comunque al dott. IN non era stata contestato la condotta d i falso in concorso con il RA e con l'ispettore PAZIERl (capi f e G), men tre dalla chiusura del cancello, dalla chiusura del portoni d i accesso alla scuola e dalle barricate erette per ostacolare l'accesso alla polizia, oltre che dalla presen za di occupanti ed agenti feriti, appariva giustificabile parlare d i stenza da parte di alcuni degli occupanti>, il tutto contenuto non in un atto dì p.g., ma - come ribadito dall'Imputato nel corso del suo esame dibattimentale - in "due righe al Questore", su richiesta del dott. ER, per metterlo a l cor· rente dell'accaduto, senza alcuna pretesa d i completezza ed esaustività, non es sendo egli consapevole che la sua relazione sarebbe stata a llegata a l verbale di arresto per i l successivo inoltro alla Procura della Repubblica. XVII.9) Con il nono motivo, relativo al delitto d i concorso in calunnia aggra vata continuata, si deduce mancanza della motivazione per avere la Corte d i ap pello affermato che la responsabil!tà conseguiva automaticamente alla redazione della ritenuta falsa relazione d i servizio, senza considerare che il Questore, de stinatario della relazione del dott. IN, nessuna informativa aveva elabo rato da inoltra re all'Autorità giudiziaria, spettando tale compito agli ufficiali d i f p . g . che avevano preso parte all'operazione e che I l giorno successivo - in cui era maturata la decisione di arrestare tutti gli occupanti contestando loro il reato associativo, l e resistenze generalizzate e i l compossesso delle bottig lie molotov - si erano occupati della redazione degli atti oggetto d i processo, per cui nel com portamento di IN esulava quanto meno Il dolo della calunnia e peraltro i l prevenuto, i n quanto dirigente d i Reparto Mobile, non aveva alcuna competenza in ordine a l compimento di attività d i p.g., ma se altri - sostiene la d ifesa - ave va usato i l contenuto generico, ma non inveritiero della relazione (destinata alla Questura e non alla Procura), per configurare i potesi di reato enfatizzando ogni circostanza rappresentata nell'atto ed associando l 'inveritiero rinvenimento delle bottiglie molotov all'interno della scuola (ritrovamento del quale TE IN non 80 era neppure a conoscenza), per q uesto non poteva ritenersi il prevenuto respon sabile di calunnia. XVU:.10) Con il decimo motivo si lamenta la mancata concessione delle at tenuanti generiche, riconosciute al solo fOURNI con Il criterio della equivalen za, IN essendo stato l'unico, nel corso della riunione organizzativa, a rappresentare i l suo dissenso i n ordine alle modalità d i esecuzione della perquisi zione, mentre per gli altli ricorrenti, capi squadra, avrebbero dovuto essere rico nosciute quanto meno con il criterio della equivalenza e a l ER con quello della prevalenza, tratta ndosi di soggetti tutti Incensurati, sottoposti allo stress derivante dalle numerose ore d i servizio e convinti d i avere a che fare con peri colosi "black bioc•. XVU. 1 1 ) Con l'undicesimo ed ultimo motivo si censura, per i nosservanza del combinato disposto d i cui agli artt.420-quater e 178 lett. c) c.p . p . , l'ordinanza istruttoria 26.3.08 c o n cui i l tribunale aveva rigettato l'istanza degli i m putati AS, NI, PA, UC e RI di essere sot toposti ad esame, impugnata con l'atto di appello, nonché l'ordinanza istruttoria 17.2.10 con cui la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta di rinnovazione dell'Istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p., osservan d o che sul punto I giu dici d i appello avevano omesso ogni motivazione, l imitandosi a d enunciare i noti principi in base ai quali deve essere effettuata tale valutazione, senza indicare in base a quali concrete circostanze d i fatto potesse ritenersi che i dati probatori acquisiti fossero certi e l'incombente richiesto non rivestisse il carattere della de cìsività. RICORSO NI XVIII) TR NI ricorre per cassazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, a conferma della sentenza del tribunale, per i reati di cui ai capi P) - detenzione e porto di materie esplodenti - e d i concorso nel falso ideologico ascritto agli a ltri sub B), contestato nel diverso procedimento riunito al principa le, con le conseguenti statuizioni in tema di spese e danni. Il ricorso si a rticola su quattro motivi. XVIU.1) Con il primo deduce violazione di legge e d ifetto di motivazione con riguardo ai delitti in tema d i materie esplodenti e d i falso ideologico. Rileva Illogicità ed Incoerenza della sentenza laddove l'aveva assolto dal de litto di calunnia e ne aveva poi ritenuto la responsabilità per il falso, in ciò po nendosi in contrasto con la sentenza di questa Corte che, annullando il proscio glimento preliminare per il falso, aveva ritenuto la stretta connessione fra i due addebiti, rinvenendo il presupposto per i l rinvio a giudizio per il delitto di falso nel rinvio a giudizio per la calunnia. 81 Vi sarebbe, inoltre, carenza d i motivazione rispetto alle doglianze d i ordine generale mosse alla sentenza di l grado che avrebbe trascurato i contributi di fensivi soprattutto con riferimento alle diverse valutazioni delle posizioni proces suali del ricorrente e degli altri soggetti che quel giorno avevano avuto contatto con le molotov, perché portate su di un veicolo, che solo i n serata era stato uti lizzato anche dal NI;
i llogica ed insufficiente sarebbe la motivazione che ometterebbe di considerare tutti i precedenti spostamenti delle bottiglie attri buendo al solo ricorrente i l possesso Illecito delle medesime. In più, non sarebbe stato considerato che, In mancanza d i elementi che di mostrassero l a consapevolezza da parte sua della presenza delle bottiglie sul vei colo prima che giungesse alla scuola "Dìaz", in u n a situazione in cui non avrebbe potuto formare u n verbale di sequestro, non potrebbe esser ritenuto illecito l'ordine da l u i dato a dì consegnare le bottiglie a DI BE, per ché si trattava solo della consegna d i u n reperto a d u n superiore affinché ne fos se attestato il seques.tro e non la proditoria consegna per a ltri illeciti fini. Quanto al falso, rileva il ricorrente che sarebbe i llogico ed Illegittimo ritenere u n a falsità attribuibile ad un soggetto che non ebbe a sottoscrivere, o concorso a redigere, alcun verbale e che nel verbale oggetto d i proced imento non verrebbe mai citato come "fonte" della consegna dei reperti. Sarebbe poi i nfondato affermare che NI non poteva non rappresentar si il fatto che tali sue affermazioni sarebbero state ricomprese i n u n verbale di sequestro relativo a l la perquisizione effettuata a ll'interno della scuola. La Corte di appello, che aveva assolto l'imputato dal delitto di calunnia, a vrebbe quindi errato nell'attribuirgli la responsa bilità per il delitto di falso ("falso per Induzione", attesa la sua mancata partecipazione a l l a redazione degli atti, il mancato contatto con i futuri redattori del verbale e la sua mancata sottoscrizio ne degli stessi) che doveva essere lo strumento della calunnia, con una motiva zione che finisce per essere contraddittoria, sia Internamente, che in relazione a l principio affermato d a l l a sentenza d i q uesta Corte n . 34966/07. XY:U:I.2) Con il secondo motivo deduce violazione d i legge con riferimento a l ritenuto ricorrere dell'aggravante dì cui al comma 2 dell'art. 476 c.p., in d ifetto d i specifica contestazione da parte del Pubblico Ministero, basata sull'intrinseca natura degli atti oggetto di i m putazione. La stessa Corte evidenzia nella sua argomentazione come l'orientamento della g i u risprudenza di l egittimità non fosse costante con diverse oscillazioni sulla "naturaH dell'atto falso, succedutesi con notevole frequenza. Nel caso del ricorrente, non g l i sarebbe stato possibile ragionevolmente sa pere quale tipo di atto sarebbe stato redatto e come lo stesso sarebbe stato im postato a seguito della consegna delle bottiglie, e q uesto avrebbe comportato la 82 necessità d i u n a chiara, completa ed inequivocabile contestazione diretta dell'aggravante, d i ancor maggiore rilevanza per l u i che, a fronte dì contestazio ne contenente tutte le norme che si presume fossero state violate, avrebbe potu to effettuare altra scelta processuale in relazione a l reato d i falso, contestato in un modo in cui non si rinveniva alcun riferimento alla fidefacienza dell'atto, a parte la citazione dell'atto i n sé. XVIII.3) Con il terzo motivo deduce violazione d i legge ed illogicità della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non avendo tenuto conto, i giudici del merito, dei contesto specifico i n cui s i eran o verificate l e condotte l u i ascritte, n o n attagliandosi poi a l l a sua speci fica posizione il rilievo della motivazione, che aveva negato in generale le atte nuanti generiche sostenendo che, In relazione a i falsi, alle calunnie e agli altri re ati conseguenti, sì sarebbe trattato della consapevole preordinazione d i u n falso quadro accusatorio a i danni degli arrestati, realizzato nel l u ng o arco di tempo in tercorso tra la cessazione delle operazioni ed Il deposito degli atti in Procura, av venuto nella sera del giorno successivo. La motivazione non considera che il NI era stato assolto dal reato di calunnia ed era estraneo ai falsi contestati ad altri Imputati. XVIII.4) Con il quarto motivo deduce violazione d i legge e contraddittorietà della motivazione in punto d i statuizioni civili;
la sentenza non solo avrebbe o messo di considerare un'oggettiva differenza tra la posizione del NI e quel la di aìtri coimputati, ma !'avrebbe anche erroneamente condannato a risarcire e rifondere danni e spese i n assenza di a p posita costituzione d i parte civile i n tal senso da parte degli Interessati. La Corte d'appello s'era pronunciata nel senso della condanna al risarcimen to In favore delle parti dviii costituite In relazione alle imputazioni, di falso, ca lunnia e arresto illegale, con una disposizione che sarebbe erronea, i llogica e contraddittoria, i n relazione alla posizione del ricorrente, per la particolarità del � processo che l'aveva riguardato con riferimento al falso ideologico, a causa dell'iniziale richiesta di archiviazione formulata dai Pubblici Ministeri e disattesa dal G.LP. I Una volta rinviato a giudizio a seguito d i intervento della Cassazione, nel processo autonomamente instau ratosi e prima della sua riunione con quello prin cipale, era i ntervenuta la costituzione di parte civile di sole otto persone offe se/danneggiati dal reato d i falso, nessuna delle parti civili già costituite nel pro cedimento principale nei confronti di altri imputati avendo esteso l'azione anche nei suoi confronti per i fatti a lui specificamente e soggettivamente contestati. Evidenzia i n conclusione che, considerata l'intervenuta assoluzione dal reato d i calunnia sempre contestato nel processo principale, i l diritto al risarcimento 83 dei danni ed alla rifusione delle spese s i sarebbe potuto riconoscere solo a._ 'l'llllllli\lllllllllllllilllllllllli\lllllli\lllllli\lllllli\lllllli\llllllillllllllllilllillllllllt soggetti che, unici, avevano esercitato la loro facoltà anche nei procedimento "satellite", disposizioni che la Corte di appel lo immotivatamente ed erroneamente aveva esteso a favore d i tutte le parti civili costituite nel processo " Diaz", ponendo Il NI in posizione di solidarietà con gli altri imputati senza considerarne la d iversa situazione p rocessuale. MEIA NI XVI:U:.5) Ha depositato memoria la difesa d i NI affrontando, i n primo luogo, l'impugnazione da parte del Pubblico Ministero della sua assoluzione dal delitto d i calunnia per non aver commesso i l fatto. Rileva preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione per mancanza d i i n teresse i n quanto, essendo i i delitto i n questione prescritto già prima della pro n uncia della sentenza di secondo grado, l'impugnazione del Pubblico Ministero non potrebbe che ottenere l'annullamento senza rinvio della sentenza per u n a declaratoria d i estinzione d e l reato per prescrizione, declaratoria alla quale il Pubblico M i nistero non avrebbe interesse, mancando la pubblica accusa d i u n concreto i nteresse alla sostituzione d ì una formula d i proscioglimento con u n 'altra. In ogni caso, ad avviso della difesa NI, Il ricorso del Pubblico Ministero sarebbe privo d i fondamento in quanto la motivazione della sentenza della Corte territoriale non sarebbe illog ica, come preteso d a l ricorrente, poiché avrebbe, in aderenza alle emergenze processuali, scisso correttamente i momenti della vi cenda, escludendo che NI si potesse considerare certo che ia presenza d i quelle bottiglie, I n quel luogo, sarebbe stata utilizzata per costruire un'accusa a carico d i persone che già a l momento del suo arrivo venivano comunque tratte i n a rresto. Quanto alla detenzione e porto d i materie esplodenti rileva che erroneamen te l a Corte d'appello aveva attribuito a lui una detenzione ed un porto illeciti, po sto che non sarebbe mai stata d imostrata l'esistenza di u n qualche tipo di accor d o tra coloro che avevano avuto contatto con quelle bottiglie in precedenza - d a l rinvenimento al deposito sul veicolo, senza red igere un verbale di sequestro - e i l NI che avrebbe appreso dell'esistenza delle bottiglie a bordo mentre si stava recando alla scuola "Diaz" per i l servizio cui era destinato, così che sarebbe illog ico ritenere che avrebbe potuto svolgere il servizio particolare dei "pattuglio nl misti" con a bordo degli ordigni in nessun modo cautelati o messi ìn sicurezza. DI conseguenza né d i detenzione illecita né di porto illecito si potrebbe parlare avendo fatto portare alla scuola l e bottiglie d a RG a l solo scopo d i conse gnarle ad u n ufficiale d i Polizia Giudiziaria che avrebbe dovuto verbalizzare la consegna del reperto. Osserva poi il difensore che NI sarebbe stato condannato per una fal sità relativamente a d atti che non aveva redatto né sottoscritto e nei quali non veniva indicato come colui che aveva trovato le bombe e lamenta che la Corte d'appello non abbia affrontato il problema del motivo della sua esclusione dal novero delle persone che avevan o provveduto alla redazione e sottoscrizione del verbale e non abbia tratto le logiche conseguenze dall'averlo escluso dai correi d i u n a calunnia ordita a i dan n i degli occupanti l a " Diaz". L'assoluzione avrebbe dovuto determinare i l suo proscioglimento anche dallo strumentale reato di falso ideologico, considerato che la connessione fra i due reati già era stata individuata dalla sentenza d i q uesta Corte n . 34966 del 9 lu glio 2007 secondo la quale i reati di falso ideologico e d ì calunnia sarebbero ne cessariamente ed indissolubilmente collegati, all'epoca quanto alla necessità del rinvio a giudizio per entrambi. li ricorrente lamenta che la Corte territoriale nel p roscioglierlo dal reato di calunnia, abbia evitato, i n contraddizione col principio formulato dalla cassazione, di "estendere" l'assoluzione anche al reato presuppo· sto. Ribadisce poi l'insussistenza dell'aggravante di cui a l comma 2 dell'art. 476 c.p., peraltro lnsufficientemen�e contestata i n fatto, s oprattutto ad una person a come NI c h e non poteva essere al corrente d i quale atto sarebbe stato re datto, per d i più u n atto "complesso" d i quelli redatti e/o sottoscritti da una plu ralità di pubblici ufficiali. Mancherebbe l'esposizione, anche se in fatto, dell'accusa mossa all'imputato, completa e Inequivocabile, posto che non vengono fatti accenni alla �natura" dell'atto di cui si sostiene la falsità. Dall'esclusione dell'aggravante dovrebbe discendere una declaratoria d i e stinzione del reato per prescrizione. Lamenta infine illogicità della sentenza che, p u r avendolo assolto dal delitto d i calunnia, aveva escluso le circostanze attenuanti generiche, che erano state concesse invece dal tribunale, con un trattamento sanzionatorio deteriore a fron te di un quadro generale più leggero per l'intervenuta assoluzione. RICORSO AV XIX) VAre AV ricorre per cassazione con riferimento alla ritenuta re sponsabilità per Il delitto d i falso Ideologico lui ascritto, nonché quanto alla decla ratoria di non doversi procedere per i reati di cui a i capi S}, T) ed U) poiché e stinti per prescrizione;
con le conseguenti statuizioni in tema di spese e danni. 85 Il ricorso s i articola su cinque motivi. XIX.1) Con il primo deduce violazione della legge penale, mancanza e mani festa i llogicità della motivazione nella parte in cui afferma la sua responsabilità per il delitto di cui agli artt. 476 cpv. e 479 c.p. sotto il particolare profilo di aver attestato in modo non conforme a l vero di aver p roceduto a l la perquisizione ex art. 41 T.U.LP.S. del locali della scuola " Diaz" ed a l conseguente sequestro d i armi, strumenti d i offesa ed altro materiale. I giudici d'appello, nel riformare integralmente la decisione assolutoria dei tribunale, non avrebbero affrontato alcuno degli argomenti considerati dal primo giudice (sulla necessità per il AV di sottoscrivere il verbal e di perquisizione della scuola "Diaz-Pertini", avendo proceduto all'ldentificazlone delle persone ar restate, attività considerata fondamentale per la redazione del verbale di perqui sizione e sequestro) e, con motivazione manifestamente I l l ogica, avrebbero tra visato ii senso del principio di diritto affermato da questa Corte nella sentenza che aveva annullato con rinvio la sentenza d e l G.U.P. di non luogo a procedere nel suoi confronti per il delitto i n questione. Sì denuncia difetto di motivazione anche In quanto la Corte d ' a ppello non avrebbe preso i n adeguata considerazione le indicazioni espresse dalla difesa nelle note d'udienza, d i replica a memoria del P.G., con le quali si evidenziava che non poteva non essere ritenuto pienamente partecipe dell'atto il AV, nella misura in cui venivano indicati I p resupposti storici e giuridici che avrebbero giu stificato l'operazione d i perquisizione, in particolare la riunione tenutasi nella Questura dl Genova nella quale era stata decisa la perquisizione ex art. 41 T.U .LP.S., alla quale e g l i aveva partecipato. Così che, quanto meno sotto i! profilo soggettivo, la partecipazione del pre venuto ad alcune delle attività che avevan o formato oggetto di attestazione nel verbale i n questione ne dovrebbe escludere la responsabilità per consapevole vo lontà dì i m m utare il vero. Si deduce poi violazione della norma penale nella parte i n cui la Corte d'appello ha ritenuto condotta di falso quella di chi, sottoscrivendo l 'atto, si ap propria solo di alcuni dei suoi contenuti, come nella specie i l AV, che aveva giustificato l'apposizione della sottoscrizione a l verbale di perquisizione e d i arre sto, con la propria attività d i identificazione, quale riportata nella parte introdut tiva dell'atto. Sostiene il ricorrente che la sottoscrizione del verbale non comporta auto maticamente ed inderogabilmente l'attribuzione della qualifica di testimone dell'i ntero contenuto del verbale in capo a ciascun sottoscrittore, dovendosi indi viduare, volta per volta, la porzione d i condotta riferibile a l singoli opera tori che, nel momento ìn cui asseriscono d i "aver proceduto" alla perquisizione ai sensi 86 dell'art. 41 T.U.L.P.S., non a ffermano per ciò solo d i aver tutti svolto tutte le at tività che vengono d i seguito descritte, ma asseriscono d i aver "concorso" nel compimento dell'attività di polizia. Il dato reale sarebbe che più persone nell'insieme avevano proceduto alla perq uisizione. La verifica delle attività attribuibili al singolo consente d i individua re il suo li vello di coinvolgimento nell'eventuale accusa d i falso ideologico. XIX.2) Con il secondo motivo deduce violazione d i legge ed in particolare degli artt. 521 comma 2 e 522 c.p.p. per mancata correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza;
violazione del contraddittorio sulla qualificazione giuri dica del fatto. La sentenza d i condanna pronunciata dalla Corte d'appello ha ritenuta pro vata la sua responsabilità per i l delitto di falsità ideologica aggravato ai sensi dell'art. 476 comma 2 c.p., nonostante nel capo di i mputazione non comparisse alcun riferimento lessicale e/o n o rmativo alla circostanza agg ravante. Peraltro, nel capo di i mputazione non vi sarebbe adeguata descrizione, nep pur generica, del dati fattuali che consentirebbero di apprezzare i l ricorrere dell'aggravante relativamente ad u n atto facente fede sino a querela d i falso. Si contesta quanto sostenuto dal giudice d'appello, per I! quale gli atti ogget to dì imputazione sarebbero stati chiaramente Identificati ed indicati con riguardo alla loro qualificazione g iuridica. Segnala che la giurisprudenza formatasi a seguito degli i nterventi della CE DU, che hanno sottolineato l'essenzialità del contraddittorio su ognì profil o che investe ì fatti addebitati e la relativa qualificazione giuridica, ha confermato la necessità della garanzia del contraddittorio anche in situazioni in cui l'ordinamento riconosce al giudice i l potere di dare a l fatto una definizione giuri dica diversa da quella enunciata nell'imputazione originaria. Sarebbe stata quindi indispensabile una formale Integrazione del capo d'Imputazione, se del caso stimolata dal giudice che, così facendo, non avrebbe a nticipato una valutazione d i responsabilità dell'imputato, formulando semplice mente un'ipotesi di d i ritto sull'imputazione e non sulla relativa fondatezza. XIX.3) Con il terzo motivo deduce mancanza e manifesta illogicità della mo tivazione in ordine alla determinazione della pena. La Corte avrebbe omesso ogni riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., avendo ritenuto della massima gravità la condotta dell'imputato, considerata non scusabile, senza considerare i l fatto che non aveva fatto neppure ing resso nella scuola, condotta da apprezzarsi sul piano sanzionatorio In modo meno pesante d i quello concernente coloro che avrebbero avuto piena consapevolezza delle falsità contenute nel verbale. XIX.4) Con Il quarto motivo deduce violazione ed erronea applicazione d i 87 legge ed i llegittimità della declaratoria d i estinzione per prescrizione dei reati sub S), T) ed U). Erroneamente la Corte d i merito avrebbe ritenuto la sua responsabilità per I fatti verificatisi con l'ingresso della polizia nella scuola "Diaz-Pascoli" sulla base del mero rliievo che a lui competeva il ruolo d i dirigente l'operazione. Non considerando la giurisprudenza formatasi in tema d i concorso di perso ne nei reato e d i responsabilità omissiva, la Corte territoriale avrebbe eluso In maniera semplicistica e illegittima il principio della personalità della responsabili tà penale, riconducendo la situazione, nella quale non venivano indicati concreti elementi per ascrivere al AV la consapevolezza che altri operanti commettes sero i fatti ascritti, ad una sorta d i "responsabilità per posizione", esclusa dalla consolidata giurisprudenza d i legittimità. XIX.5) Con i l quinto motivo sempre con riguardo ai reati che sarebbero stati commessi con l'accesso alla scuola "Diaz-Pascoll0 deduce mancanza, contraddit torietà o manifesta illog icità della motivazione risultante dal testo e da atti del processo indicati. la Corte d'appello non avrebbe, nel riformare totalmente la sentenza d i pri· mo grado, sviluppato adeguata motilliizione, sia del proprio d ivergente ragiona mento probatorio, sia sui punti della sentenza a p pellata meritevoli d i critica e di riforma . Secondo i l ricorrente poi, l a sentenza Impugnata n o n avrebbe dato seguito alcuno alle indicazioni In materia di prova fornite con le memorie prodotte nel corso del processo di appello, a confutazione delle argomentazioni dell'appellante Pubblico Ministero. Deduce poi i llogicità di motivazione e travisamento delle risultanze proces· suall, che riporta diffusamente, con riferimento sia alla ritenuta sua responsabili tà per i fatti d i violenza e danneggiamento commessi da altri, sia alla qualifica zione quale perquisizione d'iniziativa di q u a nto avvenuto all'interno dell'edificio, essendosi escluso che l'ingresso nella scuola "Pascoli" fosse avvenuto per errore nell'Individuazione dell'edificio i n cui entrare, sla a ll'affermazione che egli avesse funzioni d i comando d i tutto I! personale entrato, mentre si trovava a l i a guida dì u n l i mitato contingente della Questura di Nuoro, sia alla propria localizzazione all'I nterno dell'edificio con riguardo a l le possibilità per lui di rendersi conto di quanto avveniva i n altre partì del medesimo. rn particolare, quanto al fatto che si fosse svolta una vera e propria perqui sizione a ll'interno della scuola, evidenzia il ricorso che la Corte di merito non a vrebbe considerato, con chiaro travisamento di evidenti risultanze processuali, che u n successivo controllo effettuato dai carabinieri su delega del Pubblico Mini stero, aveva portato a l rinvenimento di numerosi oggetti riferibili alla presenza di 88 appartenenti a l 'b!ack bloc", d i provenienza polacca, così che sarebbe i llogico ri tenere che se avessero realmente proceduto a d un'arbitraria perquisizione del sito, gli operatori della Polizia non avrebbero sequestrato reperti così significativi quali quelli agevolmente rinvenuti dai Carabinieri nello stesso edificio. Il ricorrente ha depositato motivi aggiunti di cui si darà conto di seguito, unitamente ad altri che propongono la medesima questione. MEMOIE IN TEMA DI VIOLAZIONE DELL'ART. 6 § 1 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO MEIA ER :lOC.1) I d ifensori di NC ER artlcolano, ai sensi del comma 4 dell'art. 585 c.p.p., u n motivo nuovo con il quale, prospettando la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per la manifesta Illogicità della sentenza, propongono eccezione d i legittimità costituzionale dell'art. 603 c.p.p. in relazione a l comma 1 dell'art. 1 1 7 della Costituzione, osservando come la Corte costituzio nale, con la sentenza n. 349 del 2007, abbia affermato che il nuovo testo dell'art. 1 17, comma 1 , della Costituzione, a norma del quale < la potestà legisla tiva è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, non ché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi inte rnazio nali>, abbia i ntrodotto nel sistema delle fonti, quale norma d i rango costituziona le, !'obbligo del legislatore ordinario di rispettare le norme internaziona li pattizie, con la conseguenza che la norma nazionale incompatibile con la norma della CE DU e dunque con g l i obblighi internazionali di cui a ll'art. 1 17, comma 1 , Cost., viola per ciò stesso tale parametro costituzionale. la Corte costituzionale - proseguono i difensori - non ha mancato di rilevare le innegabili peculiarità che caratterizzano Il sistema di protezione dei diritti u mani approntato dalla Convenzione, riconoscendo - con la sentenza n . 348 del 2007 - dignità costituzionale, mediante i l medesimo meccanismo di integrazione tra norma convenzionale interposta e art. 1 17, comma 1, Cost., all'uniformità d i appllcazione della CEDU, garantita dall'interpretazione centralizzata della Con venzione attribuita dall'art.32, § 1, CEDU alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, le questioni concernenti !'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa nelle condizioni previste> . I l sistema che ne deriva prevede quindi l'attribuzione a l giudice d i u n obbligo di i nterpretazione della norma interna conforme alla disposizione internazionale, i cui contenuti non possono divergere dall'interpretazione fornita dalla Corte Euro pea dei Diritti dell'Uomo e quando i l contrasto risulti insanabile in via interpreta- 89 tlva, spetterà alla Corte costituzionale accertare Il conflitto tra la norma interna e una o più disposizioni della Convenzione, e, i n caso affermativo, verificare se le stesse norme CEDU, nell'interpretazione del giudice cui tale compito è stato e spressamente attribuito dagli Stati membri, garantiscono una tutela almeno e q uivalente a! livello g a rantito dalla Costituzione italiana. Questo essendo il significato che assume la giurisprudenza della Corte Euro pea dei Diritti dell'Uomo, i principi di diritto ricavabili dalla sentenza 5.7 . 1 1 della - nel caso AN e/ Re Corte di Strasburgo - osservano i difensori di GRAITER pubblica d i MO pongono l'attuale struttura del giudizio d i appello, impronta to ad un controllo della pronuncia del giudice di primo grado di natura eminen temente "cartolare", in radicale contrasto con !'art. 6, § 1 CEDU, atteggiandosi i n termini d i vero e proprio controllo d i merito della decisione impugnata, caratte rizzato dalla possibilità, nei limiti dei capi e punti devoluti con il mezzo di impu gnazione, d i rivalutare i l materiale probatorio posto a base della ricostruzione dei fatti dal giudice di primo grado, con la conseguenza che ad esso è applicabile il principio affermato dalla Corte europea secondo cu i d'appello sia chiamata ad esprimere li merito e la legittimità del provvedimento impug nato, e a fare q u i nd i una valutazione completa circa la colpevolezza o l'Innocenza del ricorrente, essa non può, secondo I valori del giusto processo, correttamente g i u ngere a decidere tali questioni senza effettuare una valutazione d iretta delle prove> . Pertanto - sottolinea la difesa del ricorrente - Il principio enunciato dalla Corte travolge la struttura portante del giudizio d'appello nell'ordinamento italia no, il cui modello di riferimento è costituito dalla critica della decisione già resa, dove i l rispetto del principio del contraddittorio non è garantito dalla circostanza che il materiale probatorio - i n particolare, la testimonianza - si è pur sempre formato nel contraddittorio tra le parti, essendo proprio q uesto i l punctum do lens: la prova maturata attraverso l'esame incrociato delle parti è servita per de liberare !'assoluzione; la condanna consegue invece all'esercizio di quel "control lo" i n cui il giudizio di appello sl risolve, così lontano dalla possibilità di saggiarne attendibilità e credibilità del testimone da pregiudicare inevitabilmente gli esiti del g i udizio. I Né paiono ammissibili - proseguono i difensori di ER - "deviazioni di screzionali" da un modello d i giudizio costruito intorno alla regola del contraddit torio nella formazione della prova, in quanto la Corte richiama, quali possibili casi d i esclusione del rinnovamento dell'esame testimoniale, ipotesi di impossibilità oggettiva di riassunzione dell'atto, quali la sopravvenuta impossibilità dell'esame testimoniale per morte del testimone o la necessità di assicu rare a l dichiarante il privi legio contro l'autoincriminazione, per cui, censurata dalla Corte costituziona- 90 le, con le sentenza n n . 26 e 32 del 2007, la scelta del legislatore di escludere, i n assenza d i u n novum probatorio, l a possibilità d i impugnare l e sentenze di pro scioglimento, l'unica alternativa alla ingiustificata compressione dei diritti garan titi dall'art.6, § 1, CEDU, è quella di introdurre nel giud izio di appello il principio del contraddittorio, per sua natura asimmetrico in relazione alle parti processuali. In ossequio ai principi ricavabili dalla giurisprudenza della Corte costituzio nale, occorre tuttavia verificare se sia possibile un'interpretazione delle norme i nterne che regolano il gìudtzio di appello, e i n particola re di quella che individua i casi di rinnovazione dell'istruttoria d i battimentale, in conformità con il par. 6 CEDU, cosl come interpretato nel caso AN e/ Repubblica d i MO, e in quest'ottica - osservano ancora i d ifensori - deve rilevarsi come l a richiesta dell'appellante della rinnovazione dell'istruzione d i battimentale, e in particolare delle prove testimoniali, risulti vincolata, sia nel caso dì richiesta d i parte (art. 603, comma 1, c.p.p.), sia nel caso di rinnovazione ex officio (art. 603, comma 2, c.p.p.), al presupposto dell'impossibilità di decidere allo stato degli atti, indivi duato espressamente dall'art. 603, comma 1, c.p.p., o declinato In termini d i nassoluta necessità" dall'art. 603, comma 2 , c.p.p., per cui - conclude sul punto la difesa - delle due l'una : o si ritiene, con evidente pressione sul testo della norma, che l a riforma i n sede d i appello della sentenza di prosciog limento, i n as senza della riassu nzione delle prove dichiarative utilizzate dal g iudice di primo grado a sostegno dell'assoluzione, sia ineludlbilmente viziata da manifesta illogi cità, oppure l'art. 603 c. p.p. è incostituzionale, in relazione agli a rtt. 1 1 7 Cost. e 6, § 1, CEDU, nella parte i n cui non prevede, quale condizione per la riforma del la sentenza di assoluzione, la riassunzione dinanzi a l giudice di appello delle pro ve dichiarative utilizzate d a l giudice d i primo grado a sostegno dell'assoluzione. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 603 c. p.p. - proseguono i difensori del GATIER - è poi rilevante nel proced imento in oggetto i n quanto le prove dichiarative assunte dinanzi al tribunale possiedon o il connotato della deci sività, nell'economia motivazionale delle sentenze dì primo e secondo grado, tale da imporre l'applicazione del principio d i "valutazione diretta" della prova enun ciato dalla richiamata sentenza della Corte europea, tanto che, non a caso, i mo tivi di appello presentati dal P.M . di Genova si concludevano con !a richiesta d i rinnovazione dell'istruttoria d i battimentale poiché l'errata - o addirittura omessa - valutazione di attendibilità delle testimonianze costituiva una sorta di leit motiv dell'impugnazione proposta dalla pubblica accusa, che su tali decisivi aspetti a veva i ncentrato la critica alla motivazione della sentenza del tribunale. In particolare, con riferimento all'episodio dell'aggressione della pattuglia nei pressi della scuola "Diaz", i l P.M . impugnante aveva censu rato il metodo utilizza to dai tribunale in ragione della ritenuta omessa valutazione di inattendibilità del- 91 le testimonianze su cui i i giudice d i primo grado aveva poggiato Invece il proprio convincimento senza la minima confutazione, ed in tale a mbito a ndava inserita anche la questione dell'accertamento delle informazioni che l'autorità di p.s. ave va a disposizione per valutare !'esistenza dei presupposti legittima nti la perquisi zione prevista dall'art.41 T.U .L.P.S . , l'episodio in questione rappresentando - sottolineano i difensori - u n o degli snodi fondamentali della motivazione, perché dalla sua ricostruzione era d ipesa l a valutazione in termini d i legittimità, oppor tunità e fondatezza delle perquisizioni effettuate presso la scuola " Diaz", e con essa l'individuazione di u n 'originaria volontà dei vertici della Polizia di Stato d i "riscattare" l'immagine delle Forze dell'ordine, gravemente com promessa per i fatti occorsi nei giorni precedenti, i n quanto le i potesi realistiche formulabili d a parte dei vertici della Polizia di Stato erano inconciliabili con l e modalità esecuti ve dell'operazione. Al riguardo, si era fatto riferimento a l sopra l l uogo effettuato dal MO e alla conversazione telefonica Intercorsa tra ìl predetto e il teste '1111111111- i n una con la valutazione di attendibilità - fatta sia nell'atto di i m pugnazione che nelle sentenze d i primo e secondo grado - del due testimoni che avevano in qualche modo avuto cognizione della conversazione telefonica inter- venuta tra MO e il contrasto tra !e due fonti testimoniali ricondotto dalla Corte di appello - osservan o i d ifensori - sul la falsariga delle suggestive a rgomentazioni sul punto della pubblica accusa, ten- denti ad accreditare una "patente di inattendibilità" al testeflllllllllit, altrove de- finito "teste tra i più confusi e contraddittori, a parte le d imostrabili falsità ogget to d i altro procedimento", al ben diverso e più facilmente emendabile conflitto tra le dichiarazioni d i u n testimone e quelle di un imputato, i l MO, le cui di- dilarazioni sul punto coincidevano con quelle del '11111111111111111 a ll'epoca Questore d i Genova. Non meno incisive si erano poi rivelate - prosegue a ncora la difesa - le a r- gomentazioni della Corte d i appello sui testimoni che avevano rappresentato dati conoscitivi utili alla ricostruzione di altri aspetti della vicenda, quali l'esclusione d i episodi d i resistenza d a parte degli occupanti, all'esterno e all'interno del plesso scolastico, agli agenti che avevano fatto Irruzione nella scuola, circostanza fon damentale i n ordine all'accertamento dei reati di falso ideologico in atto pubblico e d i calunnia ascritti al ER, perché dall'esclusione di u n atteggiamento anche solo di parziale ostilità degli occupanti era dipesa la valutazione dei giudici In ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei due reati, la Corte di ap pello avendo ritenuto attendibili l e parti lese < anche quando hanno riferito d i a ver avuto tutte atteggiamenti remissivi e passivi, essendosi addirittura fermate o sedute a braccia a lzate, alcune con i documenti In mano, i nvocando "non violen- 92 za">, laddove infine dalla valutazione di attendibilità dei testimoni e era d i peso l'accertamento, ribaltato i n sede d i riforma nel giudizio di appello, d i ulteriori circostanze rilevanti ai fini della ricostruzione dei fatti contestati, quali la resistenza degli occupanti manifestatasi attraverso un fit to lancio d i pietre a ll'esterno dell'edificio, nonché l'incarico affidato dal LU al la dott. MENGON! di " mettere in sicurezza" l e bottiglie incendiarie. MEMOIE AR, RR;
CH, DI OV;
LU; AV;
DOMINI- CI. XX.2) Anche le d ifese del ricorrenti AR, RR, CH, DI OV, nel proporre motivi nuovi con riferimento a l capo ed i punti del sentenza concer nenti la ritenuta piena consapevolezza dei ricorrenti di riportare negli atti a loro firma circostanze non rispondenti al vero, hanno lamentato la violazione dell'art. 6, §1 della Convenzione Europea dei D iritti dell'Uomo avendo il g i udice di appello ricostruito i fatti e disatteso le conclusioni del tribunale in base ad una d i\1ersa valutazione delle medesime prove dichiarative. I Viene osservato che con la sentenza AN
contro
MO emessa il 5 luglio f 2011 la Corte EDU ha rilevato che, qualora sia impugnante il Pubblico Ministero contro una sentenza assolutoria e qualora nell'ord i na mento nazionale al Giudice di II grado possano essere devolute sia questioni di fatto che q uestioni di diritto, e d i conseguenza sia chiamata a nuova complessiva valutazione della posizione dell'imputato, la Corte d'appello non può riformare l'esito del giudizio di primo grado, senza procedere ad una n u ova assunzione diretta delle prove dichiarative. La giurisprudenza della Corte E u ropea si pone { cfr. sentenze della Corte co stituzionale nr. 348 e nr. 349 del 2007), quale necessario parametro interpreta tivo per il giudice nazionale nell'accertamento dei fatti che comportano lesione dei d iritti umani protetti dalla Convenzione, essendo le norme della medesima - nel significato attribuito dalla CEDU - integrative quali norme i nterposte, del pa rametro costituzionale espresso dall'art. 117, comma 1, Costituzione, nella parte In cui impone !a conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. l n una tale situazione, ove si profili un eventuale contrasto tra una norma interna e una norma della Convenzione EDU, il giudice nazionale, verificata la praticabilità o meno di un'interpretazione della prima conforme alla norma con venzionale, dovrebbe in caso negativo denunciare la rilevata incompatibilità, proponendo questione di legittimità costituzionale in riferimento ali' art. 1 1 7, comma 1 °, Costituzione. I ricorrenti poi evidenziano, neì rispettivi atti, i diversi profi l i in cui la loro specifica responsabilità sarebbe stata ritenuta dalla Corte d'appello sulla base di 93 una mera rivalutazione del contenuto d i prove dichiarative delle quali sarebbe stata indispensabile una rivalutazione da parte del giudice d'appello. Seppur la norma dl riferimento, l'art. 603, comma 3, c.p.p., preveda la rin novazione dell'istruzione d ibattimentale in caso di assoluta necessità, ritengono i ricorrenti che sulla base dei principi formulati dalla giurisprudenza della CEDU sa rebbe possibile una dilatazione del sign ificato della norma, con u n 'interpretazione costituzionalmente orientata secondo cui la rinnovazione della prova dichiarativa essenziale a i fin i decisori debba essere ritenuta dal giudice d'appello assoluta mente necessaria in ogni caso d i g ravame del Pubblico Ministero avente ad og getto una sentenza assolutori a . Con la conseguente necessità di a n nullamento della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d i merito per l a riassunzione delle prove dichiarative in contrad dittorio. In alternativa, vien proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 603 c.p.p. con riferimento all'art. 1 17, I comma, Cost, ed a ll'art. 46 della Con venzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle l ibertà fondamentali, nella parte in cui non prevede la rinnovazione necessaria dell'istruzione d ibatti mentale In caso d'appello, con specifico riferimento alla prova testimoniale, quando il giudizio di II grado scaturisca dall'Impugnazione del Pubblico Ministero avverso una sentenza di assoluzione. Analogamente, con riferimento alla ritenuta contestazione in fatto dell'aggravante d ì cui a ll'art. 476, cpv. c.p., rilevano i ricorrenti che, a l d i là della già denunciata violazione dell'a rt. 522 c. p.p., si i mporrebbe l'a n nu lla mento del provvedimento Impugnato con rinvio alla Corte d i merito per la riassu nzione in tegrale delle testimonianze poste a fondamento della sentenza di II grado, o l'annullamento della sentenza, l i m itatamente alla circostanza aggravante, con la conseguente declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di falso ideolo gico, in quanto Intervenuta in epoca a nteriore al giudizio di appello. In alternativa, sollevano l a già i ndicata questione d i legittimità costituziona le dell'art. 603, comma 3, c.p.p. XX.3) Sono stati proposti motivi nuovi a l proposito anche dalla difesa LUPE Rl che, nell'evidenziare a i fini dell'ammissibilità i l collegamento con tutte le ar gomentazioni svolte nel ricorso in merito alla posizione del ricorrente, con ri guardo a i momenti decisionali dell'operazione, alla sua partecipazione ed allo svi l u ppo degli avvenimenti fra ì quali le vicende dell'aggressione a RA, e del ritrovamento delle bottiglie incendiarie, nonché la fase successiva della redazione dei verbali, lamenta la violazione dell'art. 6, § 1 . della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo avendo ìl giudice di appello ricostruito i fatti e d isatteso le con clusioni del tribunale i n base ad una diversa valutazione delle medesime prove 94 dichiarative, e propone l e stesse argomentazioni in diritto dei motivi di cui sopra, evidenziando con riferimento alla propria specifica posizione tutti gli elementi tratti dalla motivazione della sentenza impugnata da cui apparirebbe evidente che l'affermazione di responsabilità sia stata determinata da una mera rilettura, con segno d iverso, dei verbali di dichiarazioni delle altre persone sentite nel di battimento di primo grado, m a non assunte di nuovo in appello ed i n concreto rilevanti. XX.4) Analoghe doglianze sono p roposte dalla difesa AV con motivi ag giu nti che, in tema di ammissibilità, si riferiscono a tutte le questioni poste con i l ricorso concernenti l a propria posizione, i n merito alle vicende occorse al l'interno della scuola "Pascoli", con riferimento alle imputazioni sub S}, T) ed U). Si sostiene nelle citate memorie la possibilità di un annullamento della sen tenza i m pugnata a seguito di rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 603, c.p. p. o, quanto meno, si propone questione di legittimità costituzionale, nel termini sopra già esplicitati esaminando i motivi aggiunti per ZZ ed al tri. Viene ulteriormente rilevato al proposito, dalle memorie LU e AV che con l'ordinanza 19 aprile 2012 le Sezioni unite penali dl q uesta Corte hanno rite nuto dover sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 d . I . n . 341 del 2000 i n riferimento a g l i a rtt. 3 e 1 17 Cost., affrontando l a analoga problematica relativa alla fattispecie in cui il giudice dell'esecuzione, in attuazio ne dei principi dettati dalla Corte europea con la sentenza Scoppola c. Italia, possa sostituire la pena dell'ergastolo, i nflitta all'esito del giudizio abbreviato, con quella di a n ni trenta di reclusione, in tal modo modificando i l giudicato con l'applicazione, nella successione di leggi intervenute in materia, di quella più fa vorevole. XX.5) Anche la difesa OM si è confrontata, in una delle memorie de positate, con la questione, oggetto degli altri interventi difensivi, relativa al pro cedimento attraverso i l quale si è giunti da parte della Corte d'appello alla rifor m a delle statuizioni assolutorie d i primo g rado, con una decisione allo stato degli atti, senza procedere alla richiesta rinnovazione dell'Istruzione dibattimentale di cui all'art. 603 c . p. p., rilevando, con ampia e documentata argomentazione, che l'applicazione della norma in questione non può ormai prescindere dal principio del cd "giusto processo", stabilito d a ll'art. 6 della Convenzione Europea deì Diritti dell'Uomo costltuzionalizzato con la riforma dell'art. 1 1 1 della Costituzione, ed interpretato dalla sentenze della Corte europea. Rilevando che in materia di giudizio d i appello l'intervento della CEDU con la sentenza. 5 luglio 2 0 1 1 AN e MO ha chiarito che l 'interpretazione corretta dell'art. 6 della convenzione comporta la necessità d i una rinnovazione 95 dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio d i appello allorquando ìl Giudice inten da riformare in peius la sentenza del primo giudice, propone, quale prima solu zione, un'interpretazione dell'art. 603 c.p.p. i n senso conforme all'art. 6 della convenzione, nel significato ad esso attribuito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, resa possibile dalla ritenuta diretta applicabilità della norma conven zionale anche in ossequio a i principi costituzionali dell'adempimento degiì obb!i g hi internazionali. l n ogni caso propone questione d i legittimità costituzionale dell'art. 603 c.p.p. con riferimento agli artt. 2, 3, 10, comma 1, 1 1, 24, 1 1 1 e 1 1 7, comma 1 Cast, ed a ll'art. 6 CEDU, come Interpretato dalla g i urisprudenza della Corte d i Strasburgo, nella parte in cui prevede che non sussiste l'obbligo d i rinnovazione dell'istruzione d ibattimentale nel giudizio di a ppello, in caso di reformatio in peius o, a maggior ragione, nel caso in cui i l giudice di appello intenda condannare l'imputato assolto i n primo grado, o che quanto meno la questione venga decisa con sentenza i nterpretativa di rigetto che accrediti la correttezza dell'interpretazione proposta . RICORSI DEL MINISTERO DELL'INTERNO XXI) I l Ministero dell'Interno, quale responsabile civile, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice d'appello a rticolato su dodici mo tivi. XXI. 1) Con il primo deduce violazione di legge per contrasto fra d ispositivo e motivazione in relazione ai capi ed ai singoli punti della motivazione della sen tenza ove si afferma, contraddicendo il dispositivo, di non doversi procedere per prescrizione In relazione a i vari capi di i mputazione nei quali è contestato il reato /I di calunnia a carico di alcuni imputati e precisamente: CALDEROZZI, MO, DOM!NICI, RR, IM, DI RO, MAZ ZONI, Dl OV e CH;
in relazione al capo D) della rubrica;
IN quanto al capo G); RA E PER per i capi L) ed N ) , nonché Dl BE IN in relazione al capo 2} del processo riunito al principale nel corso del dibat timento i n I grado. Come più volte rilevato sopra, tutti gli imputati, a parte IN, era n o stati assolti d a l reati d i calunnia loro come sopra contestati e tali assoluzioni non risultano modificate nel dispositivo della sentenza d'appello, che menziona il rea to di calunnia per dichiararlo prescritto solo con riferimento a LU e GATTE RI (capo B), mentre per tutti i restanti i mputati in dispositivo parrebbe operare la dizione omnicomprensiva d i conferma nel resto della sentenza, nel caso, di as soluzione. Nell'ambito della motivazione la Corte affermava l'intervenuta prescrizione d i 96 tutti i reati d i calunnia con sostanziale modifica del d ispositivo che secondo il ri corrente, proprio perché tale, non avrebbe neppure consentito il ricorso al proce dimento camerale d i correzione dell'errore materiale, e tanto meno ad una cor rezione i n motivazione con i m portanti riflessi sulle posizioni sostanzial i degli inte ressati e del responsabile civile. La mancanza di norme che consentano una correzione del d ispositivo me d iante la motivazione comporterebbe l'illegittim ità del procedimento adottato dal giudice d'appello per a pportare u na modifica essenziale della sentenza quale sa rebbe la trasformazione di una assoluzione risultante dal dispositivo, in una pro nuncia d i non doversi procedere per prescrizione. Chiede quindi che la sentenza venga considerata come non scritta nella par te di motivazione in cui afferma non doversi procedere per prescrizione in rela zione ai reati di calunnia sopra indicati, ovvero, cassata senza rinvio dovendosi dare la prevalenza alle statuizioni dì assoluzione contenuta nel dispositivo, o che sì proceda a formale correzione di errore materiale. XXI.2) Con il secondo motivo deduce violazione di legge relativamente a l reato di calunnia contestato a IN a l capo G). Rileva i i ricorrente che la mancata menzione in dispositivo dell'im putazione di calunnia contestata a TER N I comporta l'Illegittimità della correzione in tervenuta In motivazione con conseguente nullità della sentenza per l'impossibilità di correggere tale lacuna con una statuizione contenuta solo in motivazione. Peraltro si deduce difetto di motivazione e travisamento del fatto nella parte in cui è affermata la responsabilità del IN per i l reato d i calunnia, es sendo la motivazione in assoluto contrasto con ii contenuto dell'atto i n questione, la relazione datata 21/7/2001 diretta a l Questore, nel quale non si accusavan o tutti g l i occupanti della scuola d i aver posto in essere u n a violenta resistenza, che veniva descritta come «vigorosa», e non «violenta», e soprattutto non era Indicata come realizzata da tutti gli occupanti, come invece risulta dalla senten za . Inoltre l'addebito di calunnia sub G), che non era sovrapponibile a quello a scritto a i restanti I mputati, avrebbe richiesto a pposita motivazione, considerato soprattutto che si escludeva proprio ciò che era centrale del verbale di arresto e cioè che «tutti» fossero responsa b i l i dei reati, avendo affermato la relazione i n questione c h e solo alcuni avevano posto i n essere atti di resistenza. JO ne in ordine alla condanna del IN per il reato di falso (Capo F), con con danna per tale Imputazione del M in istero dell'Interno in solido al risarcimento del dann o da liquidare in separata sede, al pagamento dì provvisionali ed alla rifu- 97 sione delle spese. Si contesta che la relazione d i servizio diretta al Questore possa definirs i at to pubblico, ed in più fidefaciente, non potendosi considerare tecnicamente un «rapporto di polizia», come ritenuto d a l giudice d'appello; si tratterebbe di un documento, redatto su carta intestata della Questura di Genova, e non del repar to di a ppartenenza, non protocollato e portante anche un errore d i datazione, che l'autore avrebbe definito «le due righe al Questore», privo di quel minimo d i ufficialità che contraddistingue u n rapporto d a u n semplice appunto destinato a restare all'Interno della Questura. I n ogni caso, nella parte richiamata nel capo di Imputazione, quel documen to non potrebbe dirsi posto alla base dei successivi verbali di perq u isizione e di arresto, con correlativa esdusicme del concorso fra IN e gli altri i mputati di falso, in quanto nel documento si affermavano circostanze testualmente diver se da quelle riportate nei verbali di arresto e di perquisizione, nonché nella tra smissione degli atti a ll'Autorità Giudiziaria, avendo il IN scritto che all'interno dell'edificio la Polizia aveva incontrato «vigorosa resistenza da parte di alcuni degli occupanti». E questo diversamente da quanto attestato dal verbale d i arresto e ritenuto nella sentenza che aveva considerato la relazione in questione quale base per l'accusa di resistenza da parte di tutti gli occupanti, laddove nella relazione non si parlava d i «tutti» ma solo di «alcuni degli occupanti». XXI.4 ì Con Il quarto motivo deduce violazione di legge e difetto di motiva zione In relazione al capo ed ai punti della sentenza ove si tratta dei reati d i le sioni, con conferma della dichiarazione d i responsabilità d i IN. FO NI, SI, UC, NI, RI, EN, DO, RI e PA, d ichiarazione di non doversi procedere per prescrizione nei con fronti di tutti per I reati d i lesioni semplici e del ER, cui sono riconosciute le attenuanti, anche per quelle g ravi, mentre viene confermata la condanna di j tutti I restanti i mputati per i reati di lesioni gravi contestati sub H) in relazione alle ferite riportate daì presenti nella scuola "Pertini". Si sarebbe verificata u n'illegittima modificazione degli addebiti laddove la Corte d i merito aveva ravvisato la responsabllità per le lesioni in capo ai dirigenti che avevano organizzato l'operazione e l'avevan o condotta sul campo senza for nire u n chiaro e specifico i ncarico sulla c.d. •messa in sicurezza", o posto alcun limite finalizzato a d istinguere le posizioni soggettive, con la conseguenza di po ter prevedere e accettare che una tale massa di agenti, come un solo uomo, a vrebbe quanto meno aggredito fisicamente e ind istintamente le persone che si trovavano a ll'interno. Un mutamento di impostazione che aveva portato ad individuare un unico 98 episodio d i lesioni tutte legate fra loro, episodio ascritto a l comandante, a l vice comandante ed ai capi squadra con stravolg i mento del capo di imputazione, po nendo alla base della pronuncia fatti mai oggetto d i contestazione, l'esistenza o l'inesistenza di d i rettive, la responsabilità i n capo a tutti g l i i mputati in relazione a tali d irettive, il potere per i capi squadra dì dare direttive, e ciò mentre l'imputazione faceva chiaro riferimento alle specifiche funzioni d i comando opera tivo, comando che, per i capi squadra, si esauriva al l'interno della squadra stes sa. Di più, la sentenza erroneamente avrebbe ipotizzato, sulla base d i u n 'i nesistente «esplicita richiesta d a parte del Capo della Polizìa» d i riscattare l'immagine della Polizia e procedere ad u n congruo n umero dì arresti, l 'esistenza d i di rettive date dagl i attuali imputati, ed anche da dirigenti e funzionari d i poli zia le cui posizioni erano state archiviate, per l'esercizio di una violenza indiscri minata a carico d i inermi fra I quali, secondo la Corte, non sarebbe stato neppure i potizzabile la presenza di persone appartenenti ai 'black b loc". Si sostiene che avrebbe errato l a sentenza a ritenere che g l i i mputati fossero presenti mentre le violenze venivano esercitate, rilevandosi come dalla sentenza non si trarrebbe, per i tempi del suo ingresso nella scuola, che IN aves se avuto tempo sufficiente per rendersi conto dell'iniziale eccesso di violenze, né avrebbe un m i n i mo di d i mostrazione l'ipotesi formulata che egli avesse dato indi cazioni circa l a violenza da esercitare e che una tale possibilità d i intervento a vesse avuto neppure ER, Im pegnato a soccorrere un soggetto ben preci so prima d i ordinare l'interruzione dell'operazione. Quanto ai capi squadra, la sentenza avrebbe dimenticato che erano conte stati tanti delitti d i lesioni quante erano le persone offese e che non era risultata la prova che i capi squadra, la cui responsabilità di posizione si limitava alla ge stione della propria squadra, non avrebbero potuto intervenire sul personale e straneo alla propria sfera d i comando, che in ipotesi fosse entrato nell'edificio ben prima di loro, né sarebbe stata provata la presenza di indicazioni d a loro prove nienti sull'uso della violenza, né potrebbe sostenersi responsabilità per mancata denuncia dei fatti a carico di persone che operavano assieme ad appar tenenti a reparti estranei a l proprio comando. XXI.5) Con Il quinto motivo deduce violazione di legge e difetto di motiva zione in relazione ai capi ed ai punti della sentenza ove si affermano le respon sabilità degli imputati RA e PER per i delitti di falso aggravato (capi I ed M) e per i delitti d i calunnia {capi L ed N ) . Ribadendo q u a nto dedotto i n merito alla calunnia, dalla quale RA e PER dovrebbero considerarsi assolti, il ricorrente M i nistero lamenta che i n sentenza non verrebbe menzionato alcun fatto d a cui possa discendere l a re- 99 sponsabilità degli imputati, mentre la relativa motivazione sarebbe dovuta essere particolarmente accurata, trattandosi d i sentenza d i riforma di u n a pronuncia as solutoria di I grado. Non verrebbero menzionate prove dirette del falso contesta to, nessun teste avendo visto RA sfilarsi g iacca e corpetto p rotettivo, sten derlo e colpirlo con u n coltello per simulare u n preteso accoltellamento mai av venuto;
non vi sarebbero neppure filmati a l proposito, né Indicazioni testimoniali indirette, né confessione. Quella sostenuta dalla Corte di merito, della possibile esecuzione di tale ope razione in u n a stanza chiusa lontano da occhi Indiscreti, sarebbe mera supposi zione, peraltro scarsamente credibile In una situazione come quella presso la scuola, occupata In tutti i piani. Né sarebbe emerso un qualsiasi movente per N UCE e PER, n é po trebbe appartenere ai due (non certo responsabili d i quanto stava awenendo) il movente che la sentenza ascrive ai vertici della Polizia, d i operare molti arresti. La motivazione del giudice d'appello, che ritiene d i superare la mancanza d i prove con il riferimento a d una rilevata divergenza fra due dichiarazioni d i NU CE, il quale nella sua relazione aveva fatto riferimento ad un colpo subito e successivamente a due, sarebbe i llogica laddove avrebbe dimenticato che nella relazione d i servizio il RA parla d i un colpo, ma conclude precisando come sul corpetto protettivo le Incisioni fossero due, a riprova dell'esistenza di due col pi, il secondo dei quali non chiaramente percepito in relazione ad u n fatto svolto si a l buio e della d u rata d i u n attimo. Né la sentenza avrebbe potuto legittimamente sostituire personali valutazio ni alle osservazioni tecniche d e l perito nominato i n sede d i incidente probatorio, le cui conclusioni sarebbero state superate con considerazioni generiche, senza uno specifico esa m e del contenuto della perizia, dove la Corte non aveva ravvi sato alcuna convincente argomentazione che consentisse d i superare i dubbi sor ti sulla dinamica della caduta del preteso aggressore e delle incisioni sul g i ubbet to. Neppure le restanti argomentazioni della Corte d'appello sulla mancata iden tificazione del preteso aggressore o su d ivergenze pressoché insignificanti fra le versioni del RA relative ad un episodio svoltosi al buio in poçhi secondi a vrebbero la forza logica di d imostrare che l'episodio sarebbe stato i nventato d i sana pianta. XlU.6) Con il sesto motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazio ne i n ordine al capo della sentenza ove si afferma la responsabilità del Ministero dell'Interno quale responsabile civile in solido con DI BE in relazione ai reati contestati in un separato processo poi riunito, ed i n solido con AV e NI In relazione a i reati d i falso contestati agli stessi nel separato processo 100 a loro carico, riunito a l principale i n dibattimento. Il ricorrente, rilevando che nei processi, a suo tempo separati per cause d if ferenti, a carico di DI BE ed a carico d i AV e NI (per costoro limitatamente al delitto d i falso i n atto pubblico dal quale erano stati prosciolti I n sede d i udienza p reliminare, con sentenza successivamente annullata d a questa Corte) le parti civili non avevano richiesto la citazione del Ministero dell'Interno quale responsabile civile in merito alle imputazioni ascritte ai predetti i mputati e che, una volta riuniti a l processo principale, non v'era stata richiesta d i citazione a cura delle parti civili costituite nel processo principale, deduce violazione d i legge con riferimento alla ritenuta responsabilità del Ministero anche in relazione a quei reati. Lamenta che la Corte di merito abbia erroneamente considerato il ricorrente Ministero decaduto dalla possibilità dl far valere la questione perché non propo sta nel term ine dì cui a ll'art. 491 c.p.p. Osserva che i n mancanza d i citazione nei suoi confronti per quel titolo, sia nei processi stralciati che nel processo principale, una volta riunitisi gli altri due, sarebbe mancato un controllo della costituzione delle parti con riferimento a quel titolo e non si sarebbe determinata possibilità alcuna di proporre la questione nei termini indicati dalla Corte. Peraltro, la q u estione sarebbe stata posta nell'impugnazione concernente la posizione DI BE, m entre con riferimento agli imputati AV e TR NI, assolti i n primo g rado, la q uestione era stata proposta con memorie e i n di scussione. Chiede quindi che venga annullata senza rinvio l'affermazione di responsabi lità civile dei M i nistero per i reati sopra specificati e la condanna al pagamento dei danni, delle spese delle provvisionali riconducibili a tali reati. XXI.1) Con ii settim o motivo deduce violazione di legge con riferimento a l delitto d i fa lso i n atto pu bblico sotto i l profilo oggettivo. Deduce ìl ricorrente che i rapporti ed i verbali oggetto dei capi d i imputazio ne, non sarebbero falsi e ne esamina singolarmente i passaggi ascritti come tali agli imputati : l'affermazione relativa al lancio di oggetti dalla finestra dell'Istituto; la resistenza opposta all'interno dell'Istituto; l'episodio dell'accoltellamento di RA;
g l i episodi di resistenza riferiti in modo generico, laddove il fatto che u n episodio di resistenza venga riferito in modo generico non diventerebbe prova di falsità; l'utilizzo di oggetti d i cantiere rinvenuti all"Interno dell'Istituto come armi I mproprie, sul quale mancherebbero riscontri;
il rinveni mento delle bottiglie incendiarie in luogo accessibile e visibile a tutti con attribu zione della disponibilità a tutti gli occupanti dell'edificio, nella particolare ottica delle conoscenze dei verbalizzanti circa l a loro provenienza;
l'indicazione di aver 101 attestato che a i perquisendi sarebbe stato dato l'avviso che potevano farsi assi sten:! da d ifensore, u n falso su di un elemento non necessario per l'atto, Ribad isce, quanto alle vicende del separato processo per falso a carico d i NI - considerato che i n ogni caso la motivazione d i assoluzione d a l delitto di calunnia si attaglierebbe anche a quell'addebito - la non ipotizzabi!ità di una responsabilità per danni del Ministero, ìn mancanza di citazione quale responsa bile civile né prima né dopo la riun ione dei p rocessi. Analoga situazione, in mancanza di citazione del Ministero come responsabi le civile, si verificherebbe per Il falso ascritto a AV (che in ogni caso avrebbe sottoscritto il verbale assieme ad altri solo per aver proceduto all'operazione d i identificazione degli occu panti l a scuola) quanto alla perquisizione della scuola "Diaz-Pertini", ipotesi d i reato oggetto del processo separato riunito nel 2008. Deduce poi violazione di legge laddove si era ritenuto che, anche se taluno avesse partecipato solo ad alcune delle operazioni del giorno, avrebbe dovuto ri spondere di tutti I fatti indicati nei verbali, per non aver specificato, nel sottoscri vere, i n relazione a quali limitati fatti avrebbe sottoscritto l'atto. Errato sarebbe poi pretendere che coloro che avessero u nicamente provve duto ad una valutazione giuridica dei fatti non potessero sottoscrivere l'atto d i polizia giudiziaria, per non aver avuto d i retta conoscenza del fatti, laddove la va lutazione giuridica potesse rappresentare la parte più importante dell'atto. La sentenza non avrebbe considerato la notevole complessità degli atti resisi necessari a seguito dell'operazione i n questione, che aveva comportato la ne<:es sarla suddivisione dei compiti con l a conseguenza che talune attività, come quel le di mera iden tificazione, erano state compiute da persone diverse da quelle che 11 avevano materialmente eseguito l'arresto. Lo stesso si potrebbe dire con riguar do a ll'azione dei diversi operanti che s i trovavano sui diversi piani di quell'edificio. ( La situazione di conseguenza aveva portato alla necessità che i verbali ve n issero sottoscritti anche da chi avesse solo preso parte ad una delle d iverse at tività, condizione abituale nelle operazioni complesse, laddove di norma, l'Ufficiale Superiore, che pure sottoscrive, non è presente su! luogo ove vengono effettuati gli accertamenti, ma si li mita a prendere atto di quanto riferitogli dagli operatori e quindi firma con tutti gli altri. Al proposito ìl ricorrente richiama le norme di cui all'art. 1 20 disp. att. c.p.p., dell'art. 383 c .p . p . , quanto all'arresto in flagranza da parte del privato, e circa la redazione d i un atto pubblico da parte dell'agente di poiìzia che a ll'arresto non ha partecipato. Ugualmente, per il caso di un'operazione di identificazione verificatasi in luoghi e tempi diversi per l'oggettiva dispersione delle persone nei d iversi luoghi 102 o negl i ospedali, nè sarebbe possibile ritenere che i l contenuto tipico d i u n verba le di arresto non comprenda l'indicazione e l'identificazione della persona che si a rresta. Inaccettabile sarebbe poi la censura circa la mancata indicazione in dattilo grafia dei nomi dei sottoscrittori, in quanto nessuna norma di legge prevede che i verbalizzanti debbano fare precedere la p ropria firma dall'indicazione dattilogra fica dei loro nomi. Quanto poi all'episodio coinvolgente RA e PER la Corte di merito, ritenendo la falsità di quanto riferito nelle relazioni dei due (che i l ricorrente con testa), avrebbe illogicamente ritenuto responsabili di falso coloro che avevano riportato nel verbali l'episodio dell'accoltellamento, episodio certamente non ca duto sotto la loro percezione, ma oggetto del racconto dei due. Sul ritrovamento, poi, delle mafotov, ordigni che venivano dall'esterno, non sarebbe stato adeguatamente chiarito come potessero essere di ciò al corrente i singoli estensori dei verbali. Né sarebbe prova d i falsità la genericità delle relazioni di servizio. XXI.8) Con u n ottavo motivo deduce violazione dì legge e difetto di motiva zione i n relazione alla condanna di ER e LU per il reato di falso (sub A), loro ascritto in concorso con n umerosi a ltri funzionari o d i pendenti della Poli zia di Stato. Lamenta il ricorrente, con riguardo a tali posizioni, difetto e contraddittorietà della motivazione con la quale, pur essendo pacifico che non rivestivan o la quali fica d i Ufficiali di P.G. e non avevano sottoscritto alcuno degli a tti che si assume essere falsi e calunniosi, sarebbe stato loro attribuito un ruolo di istigatori o mandanti o comunque concorrenti, non sulla base di elementi concreti. I n ogni caso ad una conclusione del genere la Corte sarebbe g iunta non ri spettando I! rinforzato obbligo motivazionale che incombe sul giudice d'appello I che intenda riformare la decisione di primo grado, laddove vi è l'obbligo, non so lo di delineare la linea portante dei propri alternativi ragionamenti probatori, m a altresì di confutare specificamente i p i ù rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o in coerenza tali d a giustificare la riforma del provvedimento impugnato. Il ricorso poi esamina tutti I passaggi della sentenza che non soddisferebbe ro le condizioni di validità di una motivazione del genere perché riferiti a situa zioni non ritenute rilevanti e fra queste il c.d. conciliabolo fra i dirigenti (ma an che altri funzionari non rinviati a giud izio} nel cortile della scuola 'Pertini", quan do LU aveva con sé il sacchetto contenete le bottiglie incendiarie, ed eviden zia l'illogicità di una prospettazione che esclude da responsabilità alcuni dei par tecipanti ad un incontro nel quale in ipotesi sarebbe stata concertata la delittuo- 103 sa utilizzazione d i quel reperto. Non sarebbe quindi stato d imostrato che LU e ER, i q u ali non erano ufficiali di polizia giudiziaria né si sarebbero trovati i n condizione tale di potersi configurare una responsabilità d i posizione, abbiano dato ordini affinché venissero riportate negli atti circostanze false, quando ciò sarebbe smentito, non risultando alcun contatto fra i predetti ed i redattori dei verbali né prima, né do po la loro predisposizione, così che non sarebbe possibile affermare che gli atti fossero stati redatti su istruzioni dei predetti LU o G ATTER, né che fossero stati sottoposti alla loro approvazione. lOU:.9} Con u n nono motivo deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato non d oversi procedere per prescri zione nei confronti d i ER e LU i n ordine al reato d i calunnia loro a scritto a l capo B), i n contrasto con i l fatto che, nel dispositivo della sentenza non vi sia analoga statuizione nei confronti dei soggetti indicati come concorrenti in tale reato, I n particolare I materiai! redattori e/o sottoscrittori degli atti trasmessi all'A.G. i n relazione a i fatti per cui è processo. Poiché non era stata contemplata nei dispositivo la posizione d i alcuni degli altri soggetti a cui il delitto di calunnia era stato contestato - così che tutti costo ro si dovrebbero ritenere assolti - i l fatto che nei confronti di LU e GATTE RI sia intervenuta dichiarazione d i estinzione del medesimo reato, con correlative disposizioni di condanna al risarcimento dei danni anche a carico del Ministero, rappresenterebbe un'evidente contraddizione interna della sentenza. In ogn i caso, si deduce carenza della motivazione laddove afferma il ricorre re per LU e ER del dolo d i calunnia, della volontà di OL pare taluno che si sa i nnocente, da escludersi, secondo il ricorrente M i nistero, m ancando l a prova della consapevolezza d a parte d e i predetti che s i stavano accusando per sone i nnocenti nei rapporti, e nei verbali, atti alla redazione del quali gli imputati non avrebbero fornito alcun apporto causale. XXI.Hl) Con un decimo motivo deduce violazione di legge in relazione al capo della sentenza ed ai connessi punti ove si afferma la responsabilità degli e stensori degli atti pubblici, nonché di LU e ER, con riferimento alla vicenda relativa alle bottiglie molotov ed a quanto affermato negli atti circa il lo ro ritrovamento. Poiché il Ministero dell'Interno non può ritenersi coinvolto, per mancanza di citazione come responsabile civile, per le posizioni NI (peraltro assolto dal la calunnia) e DI BE, principali protagonisti della vicenda relativa alle bottiglie molotov, chiede l'annullamento della sentenza per la parte in cui dichia ra il predetto Ministero responsabile per i fatti attribuiti a NI nonché per i fatti attribuiti a DI BE. 104 Quanto alle restanti posizioni, rileva l a mancanza d i d imostrazione che NI, il quale pacificamente aveva portato con sé gli ordigni fatti consegnare a DI BEDH\II, si fosse accordato con i redattori dei verbal i per far figurare le bottiglie incendiarie come rivenute all'interno della scuola oggetto di perq uisizio ne, o che i redattori dei verbali fossero consapevoli della provenienza esterna delle bombe mentre attestavano che le stesse erano state ritrovate all'interno dell'ediflcio scolastico. li ricorso critica la motivazione della sentenza che ritiene certo che gli impu tati fossero a conoscenza della provenienza esterna degli ordigni e, per le posi zioni che più interessano ia situazione del Ministero, laddove non indica gli ele menti sulla base dei quali afferma che AR, nel periodo in cui aveva a vuto la possibilità di muoversi all'interno della scuola, si fosse dovuto necessa riamente render conto che le bottig lie non vi si trovavano e quindi dovesse esser certo della loro provenienza dall'esterno una volta che le aveva viste nel cortile, e ugualmente, quanto a MO, laddove non dimostra che fosse certo che le bottiglie non si trovassero nella scuola. Osserva poi il ricorso che la sentenza è carente di motivazione nella parte i n cui n o n affronta, quanto a l l e bombe e d a l l a consapevolezza d ì u n a loro prove nienza d all'esterno, le posizioni di tutti gli altri imputati, i sottoscrittori dei verba li, ritenuti colpevoli d i falso anche per ciò che riguarda le molotov. XXI.1 1 ) Con l'undicesimo motivo deduce violazione di legge e d ifetto di mo tivazione in relazione alla dichiarazione d i non doversi procedere per prescrizione per i reati di cui ai capi S), T), U) nel confronti del AV con riferimento a i fatti relativi alla scuola "Pascoli". Il ricorrente lamenta che la tesi della sentenza del giudice d'appello - secon do cui l'ingresso alla scuola "Pascoli" non sarebbe avvenuto per errore, ma per impedire che d a q uell'edificio (prospiciente la scuola "Pertìni" dove era i n corso la perq uisizione ex art. 41 T.U . L P.S.) si potesse vedere, filmare o registrare quan to stava avvenendo nell'altro edificio - sarebbe i ntrinsecamente illogica in quanto sarebbe stato agevole per la Polizia, a causa degli avvenimenti della sera che a vevan o preceduto l'irruzione alla "Pertlni", disporre anche per quella scuola una perquisizione per ricerca d'armi, anziché entrarvi abusivamente e poi d ifendersi invocando u n preteso errore nell'identificazione della scuola da perquisire. Illogica sarebbe quindi la sentenza, che, non essendosi avveduta di un tale possibilità per la Polizia, aveva sostenuto la tesi d i u n ingresso abusivo e preor dinato. In più, contraddittoriamente ed illogicamente la Corte, a sostegno del pro prio assunto che esclude l'errore, non considera che le due scuole erano indicate entrambe come scuola "Dìaz"; che nessuno di coloro che erano entrati alla "Pa- 105 scoli", e tanto meno il AV che, non conoscendo Genova, seguiva i l OM, poteva vedere che n umerosi agenti stavano entrando nella "Pertini" dalla via Ce sare Battisti non visibile dal portone laterale d a cui era entrato;
che quanto so stenuto d a MO circa l'indicazione d i taluni della disposizione di mettere in sicurezza anche la "Pascoli" non significherebbe che quella fosse stata la motiva zione che aveva portato AV ad entrare nella scuola;
che irrilevante sarebbe l a presenza dei cartelli presso l a "Pascoli" che indicavano che quella era divenuta l a sede d i o rg a nizzazioni e d enti diversi. Priva dì su pporto sarebbe q u i n d i la tesi della Corte d i merito d i un ingresso preord i nato. Quanto alla specifica posizione del AV, il ricorso evidenzia come le due i potesi di violazione d i domicilio e perquisizione locale ab usiva dovrebbero essere assorbita u n a nell'altra. Inoltre la Corte d'appello avrebbe erroneamente attribui to a l AV l a responsabilità per i l ruolo d i dirigente l'operazione, senza l a dimo strazione di u n suo consapevole apporto causale alla realizzazione del fatti d ì re ato, laddove peraltro la sentenza già avrebbe ammesso l'inesistenza d ì u n tale apporto, essendosi verificati I danneggiamenti ad iniziativa degli agenti i nterve nuti, senza quindi Indicazioni del AV, che non risulterebbe avere dato alcuna istruzione, e non sarebbe stato in grado di riscontrare ciò che stava avvenendo. la sentenza riferirebbe q u i ndi la responsabilità penale a l ruolo dì comando, senza considerare la concreta possibilità del AV di osservare ed avere cono scenza di tutte le condotte tenute dagli operatori, non indicando specificamente eventuali ordini dati al personale. Peraltro, anche il ruolo di AV, di dirigente delle operazioni nei confronti di tutti gli agenti, non sarebbe stato correttamente valutato dalla sentenza, che non aveva considerato l'impossibilità dello stesso di trovarsi i n tutti i plani dell'edificio ed esser consapevole dei reati eventualmente commessi, né sarebbero Indicati ord i n i dati i n quel senso o u n atteggiamento d i tolleranza. A seguito di travisamento degli atti la Corte di merito avrebbe ritenuto che AV era al comando di 25 uomini, mentre in realtà comandava solo sei uomini dì Nuoro;
25 uomini erano stati al suo comando nei giorni precedenti nella c.d. zona rossa, ma nel suo i nterrogatorio, travisato dalla Corte territoriale, non a vrebbe affermato d i averli avuti sotto i l s u o comando i n q u e l n umero l a sera i n questione. La sentenza quindi ricostruirebbe in modo errato e fuorviante le dichiarazioni del AV, cosl come in modo errato riferisce che tutti avevano lasciato !'edificio al suo ordine di uscire, perché l'ordine era stato dato a i solì seì uomini al suo comando. La responsabilità del AV sarebbe stata affermata solo sulla base della 106 ccmsiderazione che era i l più alto i n grado fra i presenti nella scuola. Conclude quindi il responsabile civile chiedendo l'annullamento delle statui zioni civili poste a carico del Ministero dell'I nterno i n relazione a tutti i capi di im putazione ed a tutti i capi d e l la sentenza. XXU.1) Il Ministero d ell'Interno, responsabile civile impugna con ulteriore ricorso l'ordinanza pronunciata, al sensi dell'art. 130 c.p.p., il 3 . 1 2 . 1 0 dalla Corte di a p pello, con la quale si dichiara di correggere l'errore materiale contenuto nel la sentenza emessa il 18.5.10, disponendosi l'annotazione in calce alla stessa con la rideterminazione delle spese d i lite liquidate i n primo grado, a favore an che dei soggetti i cui nominativi venivano aggiunti nel dispositivo dell'ordinanza, senza essere preceduta dall'udienza in camera di consiglio, a norma dell'art. 127 c.p.p., secondo quanto i mposto dal comma 2 dell'art. 130 c.p.p. XXU.2.) l'omissione dell'avviso alle parti interessate, tra cui il responsabile civile interessato alle statuizioni civili riguardanti le spese, aveva integ rato la nul lità assoluta prevista dall'art. 179 c.p.p. ed inoltre, s i deduce con il secondo mo tivo, poiché la sentenza che si era ritenuto di correggere era stata depositata il 3 1 . 7 . 10 ed avverso la stessa, prima della emissione dell'ordinanza 3.12. 10, era stato proposto ricorso per cassazione d a l Procuratore generale, dagli Imputati, dai responsablle civile e da talune delle parti civili, competente a decidere, a norma dell'art. 130 c.p.p., era < i l giudice competente a conoscere dell'impugnazione> . XX:U.3) Con i l terzo motiva si censura l a mancanza d e i presupposti per pro cedere alla correzione per errore materiale, comportando la pronuncia impugna ta una modificazione essenziale dell'atto e quindi una modifica non consentita ex art. 1 30 c.p.p., poiché erano state attribuite a talune parti civili spese che non erano state liquidate in sentenza, dove non appariva ictu oculi alcun errore ma teriale tale da poter essere corretto attraverso un'operazione meramente mecca nica di integrazione d i dati mancanti, poiché nel dispositivo della sentenza si menzionavano i soggetti nei cui confronti si era proceduto a ll'aumento del 100% degli onorari per la partecipazione alle udienze, m a fra di essi non figuravano co loro che avevano chiesto !a correzione dell'errore materiale, con ciò essendosi ri tenuto dal giudici che nel loro confronti non vi fosse stata una insufficiente liqui dazione. Si chiedeva pertanto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con cancellazione anche della sua a nnotazione in calce alla sentenza n . 1530 del 18. 5 . 10. RICORSO •BBRll 107 nella sua qualità d i consegnatario da parte della Provincia d i Genova dei locali oggetto dell'azione delle forze d i Polizia e dei com puters che erano stati danneggiati e sottratti dall'edificio della scuola "Pascoli", nonché in proprio per i maltrattamenti subiti ad opera degli agenti che avevano fatto irruzione nell'edificio sotto Il comando del prevenuto, si era costituito parte civile nei confronti d i VAre AV ed aveva proposto appello nei confronti della sentenza del tribunale di Genova che aveva assolto i l AV dai reati lui a scritti, di violenza privata aggravata, danneggiamento agg ravato e peculato d i cui a i capì, rispettivamente, T), U ) e V) della rubrica. Propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge ed in partico lare degli artt. 2943 e 2059 e.e., avverso la sentenza del giudice d'appello che, assolto il prevenuto dal peculato, aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione quanto al delitti di cui ai capi T) ed U) e, sull'azione civile, aveva condannato l'Imputato, fra i tanti, in solido con il responsabile civile Ministero dell'Interno, a risarcire i danni conseguenti ai reati di falso, calunnia, arresto ille gale, e, i l AV I n particolare, anche per i reati d i cui ai capi S), T) ed U) In favo re delle parti clvìli che si erano costituite In relazione alle predette i m putazioni, ponendo le provvisionali determinate dal primo giudice a carico solidale di tutti i predetti, laddove la sentenza di primo grado, avendo pronunciato assoluzione, non aveva d isposta alcuna provvisionale a favore del l n tal modo la sentenza del giudice d'appello aveva omesso d i d isporre in maniera chiara i n ordine a l risarcimento dei danni ed alle spese liquidate a favore della parte civile. Se n e chiede l'annullamento perché sia riconosciuto il diritto a l risarcimento dei danni ed u n a congrua provvisionale, oltre alla rifusione delle spese. f RICORSI DELLE PARTI XX:W. 1) Le parti civil i / llllllllllllllllllllllllllllBBBll!lllllllll' appellanti avverso la sentenza d e l tribunale di Ge nova che aveva assolto VAre AV dai reati di perquisizione arbitraria, vio lenza privata e danneggiamento della struttura scolastica denominata "Pascoli", contestati sub S), T) e U), ricorrono per cassazione awerso la sentenza della Corte d'appello che, nell'accogliere l'impugnazione, aveva dichiarato prescritti i delitti di cui sopra condannando i l AV i n solido con H Ministero degli Interni, nella qualità d i responsabile civile, al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, con espressa affermazione che le provvisionali determinate dal primo giudice erano poste a carico anche dello stesso AV e del responsabile civile. JOU'.V .2) Diversi ricorsi, nel medesimo senso, vengono proposti, uno per le 108 che sì trovano nella medesima posizione dei restanti ricorrenti. I ricorsi sviluppano un unico motivo In cui deducono che la sentenza impu gnata sarebbe viziata da manifesta illogicità e da motivazione meramente appa· rente i n quanto il tribunale d i Genova non aveva mai statuito che fosse corrispo sta alcuna somma a titolo di provvisionale a favore delle parti civili ricorrenti, co stituite peraltro solo nei confronti del AV tratto a g iudizio con imputazioni che non condivide neppure a titolo di concorso con alcun a ltro imputato. La Corte d i Appello avrebbe quindi omesso, in sede di riforma della senten za, di decidere autonomamente l'ammontare delle somme da imputare al AV e a l Ministero degli Interni in via provvisionale sul risarcimento del danno dovuto per i reati di cui alle lettere S), T), U). Né dai testi delle due sentenze risulterebbe evidente un criterio al quale ci si possa attenere per quantificare le somme dovute a titolo d i provvisionale da par te de! AV e del responsabile civile. RICORSI PARTI CIVILI BARTESAGH1, GANIN, XXV.1) madri ri- spettivamente d i confronti degli i m putati LU, ER, AR, RR, ClCCIMA, OM, MO, DI RO, NI, CH, DI OV, RA, PA ZIER, AV, RR e DI BE , deducono, a mezzo del loro comune d i fensore, con il primo motivo violazione dell'art. 606, comma 1 , lett. b ) c.p.p. per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto la mancanza d i un danno risarcì· bile, sostenendo che solo i danni provocati da lesioni gravissime e seriamente In validanti provocherebbero danni ai familiari conviventi, laddove invece il danno non patrimoniale c.d . "riflesson si produce in conseguenza di qualsiasi tipo di rea to, essendo legato non a l titolo ma alla gravità del reato e alle conseguenze i n termini d i sofferenza soggettiva cagionata dal reato i n sé considerato e a l peg gioramento da esso causato a ll'Interno dei rapporti familiari. Nella specie - sostiene la d ifesa delle ricorrenti parti civili - era indubbio che i reati commessi avevan o inciso sui diritti costituzionali consacrati negli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione, p rovocando un g rave danno da deterioramento del rapporto parentale e familiare ed anche come conseguenza della violazione del diritto alla reputazione e all'immagine, essendo stati i figl i delle due parti civili arrestati sulla base di elementi indizianti falsi ed indicati come pericolosi "biade 109 bloc", con grave pregiudizio, come madri, alla loro onorabilità avendo subìto !a riprovazione da parte di alcuni concittadini del piccolo centro del lago di Como in cui abitavano e riporta ndo anche un disturbo post-traumatico da stress, come accertato dal che aveva visitato le due donne. XXV.2) Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per carenza di motivazione, essendosi i giudici d i appello limitati a considerazioni molto sbrigative e parziali riguardanti soltanto uno degli aspetti della questione. MEIA DELLE PARTI CIVILI XXVI) Le 29 parti civili (con l'Avv, NC OM); NN !A HA (con l'Aw. Riccardo Passeggi);._. (con l'Avv. Dario Rossi); mlllllll!llll!llll!llllJ- CLEMENTONI, 1111lllllllllllllllllf (con l'Aw. LA RT); !!!lllllll!lllilillll.lllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllmlllllllllllllllll• {con l'Avv. Massimo Pastore) ; 41111111D (con l'Aw. AU Novara); 'l!ll!llillii Benjamin LE, (con l'Avv. FA Taddei) hanno prodotto memo ria con la quale evidenziano che la sentenza sarebbe meritevole di annullamento solo nei capi e dei punti relativi alla pronuncia di assoluzione dal reato di calun nia per l'imputato NI ed alla pronuncia dì assoluzione dal reato di peculato per l'imputato AV, nonché alle statuizioni civili per le quali era stato interposto autonomo atto d i ricorso ed evidenziano gli spunti di infondatezza dei motivi d i ) ricorso degli i mputati. XXVI.:!.) Con riferimento ai motivi d i ricorso che censurano la sentenza sotto i! profilo del contrasto tra d ispositivo e motivazione per l 'omessa indicazione dell'estinzione dei delitti di calunnia per prescrizione, con pretesa conferma dell'assoluzione pronunciata in primo grado, osservano che, essendo la sentenza provvedimento u nitario le cui due partì, motivazione e dispositivo, si integrano concorrendo a rendere comprensibile la volontà espressa nel dispositivo, qualora la divergenza dipenda da evidente errore materiale obiettivamente riconoscibile contenuto nel dispositivo, i l contrasto sarebbe solo apparente e si legittimerebbe ìl ricorso alla motivazione per chiarire !'effettiva portata della decisione, al fine di individuare l'errore e di eliminarne gli effetti, non prevalendo sempre il dispositi vo, nel contrasto con la motivazione, come ritenuto da plurimi arresti g iurispru denziali. 110 XXVI.2) Con riferimento a l ricorrere ed alla corretta contestazione dell'aggravante ex a rt. 476, comma 2, c.p. per i falsi ìn atto pu bblico, la memo ria contesta la tesi dei ricorrenti secondo cui i redattori degli atti (relazioni d i servizio, verbali d i perquisizione, d i sequestro e d i arresto) pur avendo potere at testativo, non avrebbero quella funzione certificatrice richiesta dalla g iurispru denza per l'integrazione dell'aggravante di cui all'art. 476, comma 2, c.p. Si osserva che secondo giurisprudenza costante le "relazioni di servizio" de gli ufficiali e degli agenti dì polizia giudiziaria sono attl pubblici e, come tal!, fan no fede, fino a querela di falso, dei fatti che siano caduti sotto la percezione di retta degli autori d i esse e vengono nelle stesse riferite. Anche il verbale di sequestro redatto da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni d i accertamento ed assicurazione del corpo d i reato sarebbe, secon do la giurisprudenza dì questa sezione, atto pubblico facente fede fino a querela di falso, costituendo la compilazione di tale atto manifestazione del potere di do cumentazione fidefaciente, espressamente attribuito all'ufficia l e d i polizia giudi ziaria. XXVl.3) Si contesta poi, con riferimento alla giurisprudenza elaborata i n proposito, l'invocata applicazione d e l principio del nemo tenetur se detegere da cui discenderebbe l'operatività della scri m inante di cui all'art. 51 c.p. XXVI.4) Sì contesta anche la fondatezza della doglianza relativa a l preteso difetto di contestazione e d i mancata correlazione tra accusa e sentenza, con ri g uardo alla giurisprudenza i n tema di mutamento del fatto ed alla necessità dl u n a complessiva valutazione dell'iter d e l proced imento per rilevare se l'imputato abbia avuto la possibilità di difendersi i n ordine a l definitivo oggetto dell'imputazione, osservando che nel caso non vi sarebbe stata alcuna trasfor mazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie, né vi sarebbe stata incertezza alcuna sull'oggetto dell'imputazione, g l i atti di polizia giudiziaria i n questione con la loro esatta incontestata defi nizione. XXVI.S) Sì contesta poi la fondatezza dei motivi secondo I quali avrebbe ri levanza che i ricorrenti interessati deducano di aver a pposto la propria firma pur non avendo partecipato, o avendo parzialmente partecipato alle operazioni di ar resto e d i perquisizione e sequestro, senza essere consapevoli degli eventuali fal si contenuti in tali atti, non potendo i l pubblico ufficiale apporre firme al buio senza Incorrere i n responsabilità, essendo suo preciso dovere adottare le proce d u re idonee a garantire la piena conoscenza del contenuto degli atti che firma Nel caso di specie tutti i firmatari dei diversi atti di polizia giudiziaria conno tati da falsità aggravata, avrebbero in tutto od in parte partecipato alle operazio ni di polizia giudiziaria, ovvero presenziato sui luoghi in cui erano stati consumati i reati, avendo avuto, dunque, percezione d iretta di quanto stava accadendo. 111 XXVI.15) Con successiva memoria d i replica le parti civili d i cui sopra hanno confutato le argomentazioni dei ricorrenti relative alla pretesa violazione dell'a rt. 6 della CEDU sotto u n du plice profilo: a ) l'inconferenza del richiamo alla decisione nel caso Drassich-ltalia quanto alla ritenuta contestazione i n fatto dell'aggravante del falso in atto pubblico;
b) la d iversità della situazione oggetto della decisione AN-MO rispetto a quella oggetto del procedimento, per la diversità delle situazioni probatorie alla base delle due decisioni del giudici nazionali. Sulla prima questione evidenziano che il tema della sussistenza o meno del valore fidefaciente degli atti d i polizia giudiziaria sarebbe stato affrontato e di scusso i n primo grado, nei g ravam i e nel corso del d ibattimento d i appello. Si rileva che poiché i l portato della decisione D rassich è !'affermazione del principio delia necessità che venga comunque garantito i l contraddittorio, anche sulla d iversa qualificazione del fatto, nel caso in sede di giudizio di legittimità, il rispetto del contraddittorio sulla qualificazione giuridica del fatto sussisterebbe q u a ndo, comunque, l'Imputato abbia avuto modo di interloquire sulla d iversa q u alificazione giuridica, qualunque sia l a forma nella quale ciò sia avvenuto. Nel caso di specie il contraddittorio si sarebbe ampiamente sviluppato i n en trambi i giudizi d i merito. Vien sostenuta anche la manifesta infondatezza della questione relativa alla ritenuta violazione del decisum convenzionale sul caso AN-MO. Infatti la decisione della CEDU avrebbe riguardato una sentenza di appello di riforma di sentenza assolutoria, a fronte dì un compendio probatorio costituito esclusivamente o prevalentemente da fonti testimoniali ritenute inattendibili nel primo grado. Secondo le parti civili, ben diversa sarebbe la situazione nell'attuale vicenda processuale dove i l compendio di prove a carico degli imputati, che supporta l a sentenza di condanna d i secondo grado, sarebbe costituito da una serie di ele menti di d iverso tipo, oltre alle prove testimoniali;
quelle documentali;
audio e video;
documentazione sanitaria;
documentazione d i traffico telefonico;
dichiara zioni contra se rese dagli i mputati e contrasto evidente tra documenti audio e vi deo e dichiarazioni degli imputati;
evidenza delle lesioni provocate alle parti lese. la d iversità del caso concreto non renderebbe applicabile la regola di giudi zio affermata nella citata decisione della CEDU. Si evidenzia poi che, nello specifico, le richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello sarebbero state generiche ( OM) per mancata indicazione delle fonti testimoniali da assumere d i nuovo e dei profi l i d i rilevanza, pertinenza e decisività della riassunzione della prova;
ed anche ir rilevanti sarebbero state le istanze di altri imputati, concernendo aspetti estranei 112 alle condotte materiali determinanti per l a condanna degli imputati i n relazione a falso aggravato in atto pubblico, lesioni e calunnia. X:XVI.1) Rileva inoltre l a memoria, a confutazione delle doglianze dei ricor renti in ordine alla motivazione della sentenza impugnata, come fossero corrette le argomentazioni del giudice d'appello relativamente alla declaratoria di respon sabilità a carico dei firmatari dei verbali di perquisizione e sequestro e dei vertici direzionali dell'operazione, d a individuarsi i n GATfERl e LU, evidenziando poi g l i elementi considerati per ritenere che g l i Imputati dei reati di lesioni, falso e cal u n n ia fossero entrati nella scuola avendo avuto modo di vedere quanto sta va accadendo o quanto era da poco accaduto, senza Intervenire;
una presenza consapevole, sia d i coloro che avrebbero redatto i verbali che dei vertici di quella catena di comando, realizzatasi nell'occasione. XXVI.Il) Anche con riferimento all'ingresso nella scuola "Pascoli" vengono ri levati gli elementi che renderebbero infondate le critiche del ricorso AV alla sentenza, che non aveva ritenuto casuale ed erroneo l'ingresso nell'edi ficio, evi denziando a l p roposito anche che era intervenuta una comunicazione per fono gramma al Capo della polizia sull'esito di quella che è definita come la "verifica" effettuata p resso quella scuola. XXVI.9) Ugualmente, per l'episodio RA e PER, viene sottolineato come la Corte d'appello abbia considerato implicitamente, e ampiamente confu tato, le ragioni dei motivi di appello presentati dei due Imputati, laddove ha dif fusamente rimarcato le discordanze fra l e diverse versioni del RA, nella re lazione di servizio e nell'interrogatorio reso a l P.M., ed ha trattato in motivazione la reciproca incompatibilità delle d u e narrazioni, rilevando, correttamente ad av viso delle p.c., che le Insanabili contraddizioni mai chiarite sarebbero state dovu te ad un mutamento di strategia difensiva. Né ad avviso delle p.c. vi sarebbe Il denunciato travisamento della prova sulla distanza tra RA e i l preteso aggressore, in q uanto, laddove la Corte aveva ritenuto improbabile che l'aggressore fosse riuscito ad arrivare a colpire l'agente, favorito dalla lunghezza del manganello, aveva fatto riferimento alla versione del RA contenuta nella relazione d i servizio, da cui risultava che aveva allontanato l'aggressore, colpendolo a l torace con la punta del manganel lo, ed aveva evidenziato anche la contraddizione con quanto riferito nella secon da versione, dove il prevenuto aveva sostenuto di aver a llontanato l'antagonista con i l manganello impugnato con d u e mani, puntando Il lato lungo, quindi aven do l'altro ben più vicino. Non vi sarebbe travisamento d i prova, ma confronto fra due versioni per e videnziarne l'incompatibilità. Non vi sarebbe stata alcuna mancata disamina dì questioni sollevate dalla 113 difesa, avendo la Corte o perato una verifica ampia dei fatti, senza lacune argo mentative, avendo anche adempiuto all'obbligo d i motivazione rafforzata, posto che il tribunale non aveva preso posizione sul fatto dell'accadimento dell'aggressione, ritenendo i mpossibile considerare provata "né la falsità dell'aggressione né i l suo reale accadi mento". Al proposito la motivazione della sentenza del giudice d'appello si riferirebbe ad elementi d i prova, che g l i esponenti elencano diffusamente, trascurati dal tri bunale e considerati idonei a dimostrare l'insostenibilità della motivazione della prima sentenza. XXVI. 10} Quanto alla dedotta violazione dell'obbligo "rafforzato" di motiva zione della sentenza impugnata per aver riformato, quasi completamente, la sentenza assolutoria d i primo grado, osserva la memoria che la sentenza della Corte d'appello avrebbe dato contezza, con rigorosa analisi critica, dell'Incompletezza e dell'incoerenza della sentenza d i primo grado, illustrando con chiarezza le linee portanti del proprio, a lternativo, ragionamento probatorio e, confutando specificamente e adeguatamente i più rilevanti argomenti della motivazione di quel la decisione, poi rìfOrmata . E rileva che le doglianze ai proposito sarebbero generiche e tali d a richiede re, i n modo non consentito a! giudice di legittimità, una valutazione dell'intrinseca adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento. Tutti i ricorrenti prospetterebbero u n a diversa interpretazione e valutazione del compendio probatorio esistente, chiedendo impropriamente, al giudice d i le gittimità di aderirvi, mentre la sentenza impugnata avrebbe correttamente quali ficato la partecipazione di ciascuno, anche neila catena di comando, ai fatti veri ficatisi nella notte. XXVI. 1 1} Contestano gli esponenti la motivazione della sentenza nella parte i n cui ha assolto il NI dal delitto di calunnia per l'Illogica separazione del momento della consegna delle bottiglie e la redazione del verbale, da quello dall'utilizzazione dei reperti per costrui re la falsa accusa nei confronti dei presenti nella scuola. XXVI.12) Quanto all'assoluzione dell'imputato AV dal reato di peculato, la motivazione della Corte di Appello si porrebbe in contraddizione con la finalità della perquisizione che la stessa sentenza ritiene fosse volta "a danneggiare le apparecchiature per asportare ciò che era ritenuto di interesse" funzionale alla quale sarebbe stata p roprio la distruzione e l'asportazione di materiale i nformati co d i documentazione. XXVII) Infine, con memoria depositata il 6.6. 12, il difensore delle parti civili ed ha operato u n breve riepilogo dei mo- 114 tivi posti a base del proprio ricorso lamentando come la Corte d i secondo grado nulla avesse a rgomentato circa i danni diretti subiti dalle suddette parti civili, rappresentati dall'esborso economico sostenuto per la necessità d i assistere i propri figli conviventi i quali erano stati tratti in arresto per i fatti della scuola "Diaz" e accusati , su bendo le due donne la perquisizione delle loro abitazioni ed il relativo shock che su d i loro si era riverberato per la sorte dei figli. Per I si era trattato - ha osservato il d ifensore - d i una forte sof- ferenza psichica collegabile, come aveva accertato i l c.t. dr. VACCARO, a i fatti per cui è processo, mentre la aveva subito < il d isturbo dell'adattamento visto con u m ore depresso e ansia e danni permanenti nella mi sura del 13%>, danni da collegarsi in rapporto di causalità d i retta con i reati commessi i n pregiudizio dei rispettivi figli. Quanto a i danni c.d. indiretti - ha concluso la d ifesa delle due pa rti civili - numerose sentenze della Cassazione confortavano le ragioni di diritto poste a base del ricorso, laddove era rimasta provata nella specie la lesione dei rapporti parentali derivante dalla g ravità dei reati commessi, che per la loro intrinseca of fensi11ità avevano vieppiù reso complicata < la relazione familiare normalmente i ntercorrente tra una madre ed un fig l io appena maggiorenne> . CONSIDEATO Il\! DIRITTO QUESTIONI PRELIMINARI CONSIDERAZIONI GENERALI :1.) Preliminare si presenta la questione di costituzionalità, sollevata con rife rimento all'art. 603 c.p.p., in relazione all'art. 1 17, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui - secondo la lettura datane dai Giudici delle leggi con le sen tenze n. 348 e 349/07 - è stato affermato che la "novella" costituzionale ha in trodotto nel sistema delle fonti normative, quale norma d i rango costituzionale, l'obbligo del leg islatore ordinario di rispettare le norme internazionali pattlzie con la conseguenza che la norma nazionale che risulti incompatibile con quella della Convenzione europea dei d iritti dell'uomo (C.E.D.U.) e dunque con gli obblighi internazionali di cui all'art. 1 17, comma 1°, Cost., violerebbe per ciò stesso tale parametro costituzionale, il meccanismo d i integrazione tra norma convenzionale e art. 1 17, comma 1, Cost. venendo assicurato dall'interpretazione centralizzata della Convenzione, attribuita dall'art. 32, par. 1, C. E.D.U. alla Corte europea dei d i ritti dell'uomo d i Strasburgo. È senz'altro corretto - osserva q uesta Corte - ritenere che il sistema così deli neato p revede l'attribuzione a l giudice nazionale d i u n obbligo di interpreta zione della norma interna in conformità alla disposizione internazionale, sl da de- 115 rlvarne contenuti che non possono d ivergere dall'I nterpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo, per cui a llorché il risultato sfoci i n un contrasto non sanabile in via i nterpretativa, sarà compito della Corte costituzionale accertare il conflitto tra la norma interna e le disposizioni della Convenzione, ma nella specie i principi di d iritto ricavabili dalla sentenza 5 luglio 201 1 della Corte europea dei d iritti dell'uomo (definitiva il 5 ottobre 2011) nel caso AN c/ MO non rilevano a i fini d i ritenere che i l giudizio di appello, conclusosi con l a sentenza ora impugna· ta, sì sia svolto i n radicale contrasto con l'art. 6, par. 1 , CEDU, come in proposito interpretato dai giudici di Strasburgo, Il quale recita: < < Og n i persona ha diritto che la sua causa sia esaminata i mparzialmente ... d a parte di u n tribunale indi pendente ed imparziale, costituito dalla legge che deciderà . . sul fondamento di ogni accusa elevata contro di l u i > > . Con la ricordata pronuncia, Infatti, l a Corte europea d i Strasburgo h a deciso il ricorso proposto contro la Repubblica d i MO da IL DA, i l quale aveva rappresentato che ìl proced i mento penale svoltosi nei suoi confronti, per l'accusa di aver preteso, quale p reside di una scuola, una somma di denaro da uno stu· dente per acconsentire al trasferimento di quest'ultimo presso l'istituto d a lui di retto, non era stato equo a i sensi deli'art.6, par. 1, della Convenzione. Con sentenza 24 gennaio 2006, il tribunale distrettuale di Bulucani aveva assolto il DA ritenendo inattendibile la testimonianza del denunciante secondo cui il preside g l i aveva chiesto una tangente, osservando che sia il denunciante che gli altri quattro testimoni dell'accusa, tutti agenti di polizia, avevano fornito versioni diverse dell'incontro tra il denunciante e li DA e, in particolare, della modalità di trasmissione della tangente. Con sentenza 23 marzo 2006, la Corte d i appello di Chislnau aveva accolto l'appello della Procura e ribaltato la sentenza assolutoria, senza udire nuovamen te i testimoni, ma semplicemente dando una diversa valutazione alle testimo nianze rese dagli stessi al tribunale, ritenendo attendibili tutte le dichiarazioni te stimoniali e non riscontrando importanti contraddizioni tra d i loro. I giudici di Strasburgo, con la ricordata decisione, hanno ritenuto che vi era stata violazione dell'art.6, par. 1, della Convenzione dal momento che < le princi pali prove contro il ricorrente erano le dichiarazioni testimoniali secondo cui egli aveva sollecitato una tangente e l'aveva ricevuta in un parco> e, nel riesaminare il caso, la Corte di appello aveva attendibilità delle dichiarazioni dei testimoni dell'accusa e ha condannato i! ricor rente. Nel far ciò, la Corte d i appello non ha udito nuovamente i testimoni, ma si è semplicemente basata sulle loro dichiarazioni come verbalizzate agli atti> e ta le modus operandi non ha convinto i giudici europei, secondo i quali le questioni esam inate dalla Corte di appello 116 ha i nflitto una pena - e, facendo ciò, ribaltando la sua assoluzione d a parte del tribunale d i primo g rado - non avrebbero potuto, in termini di equo processo, essere esaminate correttamente senza una diretta valutazione delle prove fomite dai testimoni dell'accusa> e ciò perché stimone è un compito complesso che general mente non può essere eseguito me· diante una semplice lettura delle sue pa role verbalizzate > . La Corte europea, pertanto, àncora l a violazione, con riferimento a l giudizio di a p pello, dell'art.6, par. 1, CEDU, a l d uplice req uisito della declsività della pro va testimoniale e della rival utazione di essa d a parte della Corte di appello, i n termini di attendibilità, i n assenza d i nuovo esame d e i testimoni dell'accusa per essere la d iversa valutazione dì attendibil ità stata eseguita non direttamente, ma solo sulla base della lettura dei verbali delle dichiarazioni da essi rese. Nessuno dei due requisiti ricorre nella specie. Non il primo, dal momento che nella vicenda processuale all'esame d i questa Corte, avente ad oggetto i fatti accaduti la notte del 21 luglio 2001 presso la scuola "Diaz" e la scuola " Pasco!!" dì Genova, il compendio probatorio a carico degl i imputati, che supporta la sentenza di condanna di secondo grado, è costi tuito non solo da prove testimoniali, ma anche da prove documentali, audio e vi deo, dalla documentazione sanitaria, dalla documentazione del traffico telefoni co, dalle registrazioni di conversazioni telefoniche, oltre che dalle dichiarazioni rese contra se dagli stessi imputati e quelle, sempre provenienti dagli imputati, giudicate in evidente contrasto con la documentazione audiovisiva acquisita agli atti. Non il secondo, poiché, nel pervenire alla condanna degli im putati assolti i n primo g rado, l a Corte genovese n o n h a operato una diversa valutazione delle va rie testimonianze, pervenendo ad un differente giudizio di attendibilità dei testi d i accusa, ma h a invece tratto dalle dichiarazioni d i alcuni testimoni (ad es.,. conseguenze i n termini d i responsabilità, con riferimento alle d iverse imputazioni elevate a carico d i al· cuni degli odierni ricorrenti, sulla base della i nterpretazione delle dichiarazioni te stimoniali che non è andata ad involgere quel giudizio d i valore delle stesse di chiarazioni ritenuto precluso dalla Corte europea a i giudici d i appello ove con es so i ntendano ribalta re la sentenza assolutoria d i primo grado, a ciò potendo In vece pervenire solo in seguito all'esame d iretto delle medesime fonti testimonia li. Non può pertanto che concludersi nel senso della inapplicabilità della regola di giudizio, indicata dalla Corte europea d i Strasburgo nel caso AN e/ MO, ai fatti oggetto del presente giudizio, con conseguente i rrilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale. 117 2) Esaminando in via preliminare anche l'altra questione d i legittimità costi tuzionale proposta nel processo, rileva i! Collegio che manifestamente infondato è i l quarto motivo del ricorso del Procuratore genera l e presso ia Corte d'appello di Genova con il quale è stata proposta eccezione di leg ittimità costituzionale dell'art. 157 c.p. per contrasto con l'art. 1 1 7, 1° comma, della Costituzione, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei d i ritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma i l 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n . 848. Nell'affrontare la questione proposta, Il Collegio non può esimersi dal rileva re che le sentenze d i entrambi i giudici del merito hanno messo in evidenza co me sia stato d imostrato nei processo, né sia stato oggetto di particolare conte stazione, che le violenze perpetrate dalla polizia nel corso dell'intervento presso la scuola "Diaz-Pertini" siano state di una gravità inusitata, che prescinde dal loro esito lesivo, già d i per sé rilevante, se si considera il numero delle persone ferite ed in particolare quello delle persone che hanno subito g ravi lesioni. L'assoluta gravità sta nel fatto che le violenze, generalizzate in tutti gli am bienti della scuola, si sono scatenate contro persone all'evidenza inermi, alcune dormienti, altre già in atteggiamento di sottomissione con le mani alzate e, spes so, con la loro posizione seduta, i n manifesta attesa d i disposizioni, così da po tersi d i re che s'era trattato d i violenza non giustificata e, come correttamente ri levato dal Procuratore generale ricorrente, punitiva, vendicativa e diretta all'umiliazione ed a l l a sofferenza fisica e mentale delle vittime ( in sentenza son riportati diffusamente g l i insulti e le minacce rivolte dai poliziotti a tutti, giovani, anziani, e giornalisti, cui erano indirizzate specifiche accuse per quanto riportato sulla stampa sullo svolgersi dei fatti di quei giorni). ?uro esercizio d i violenza quindi. Né si può ignorare che a tali comportamenti potrebbero attagliarsi le defini /; zioni di atti con i quali sono inftitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisi che a psichiche, segnatamente al fine [di ottenere da questa o da una terza per sona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza per I sona ha commesso o è sospettata di aver commesso,} di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppu re con il suo consenso espresso o tacito (secondo la definizione de!!a Convenzio ne dell'O. N .U. contro la tortura, del 1 0 dicembre 1984, ratificata nel 1988) o, i n ogni caso, di trattamenti inumani o degradanti come previsti e vietati, unitamen te alla tortura, dalla Convezione europea dei d i ritti dell'uomo, del 4 novembre 118 1950, ratificata nel 1955, d isposizione ripetutamente interpretata dalle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo l a quale (cfr. da ultimo Guler e Ongel c. Turchia del 4 . 10.2011) "costituisce violazione dell'art.3 CEDU e perciò i mplica un attentato alla dignità umana, l 'uso della forza fisica inflitta ìn maniera del tutto sproporzionata, dagli agenti di polizia nel corso d i manifestazioni d i pro testa, quando le circostanze del caso non evidenziano u n'assoluta necessità d'intervenire allo scopo d i proteggere l'incolumità fisica propria o d i altre persone coinvolte", e (Ivan Kuzmin c. Russia 25. 2.2011} " i l ricorso alla forza fisica, se n o n assolutamente necessario in base alle circostanze concrete del caso, degra da la dignità umana e costituisce pertanto violazione d ell'articolo 3 della Conven zione sotto l'aspetto sostanziale. Affinché i l trattamento inumano o degradante possa assumere rilevanza ai sensi dell'art. 3 Conv. deve raggiungere u n livello minimo di g ravità, la cui valutazione è certamente relativa in quanto a ncorata al le circostanze del caso dl specie. Le accuse di trattamenti Inumani e degradanti debbono essere provate , tuttavia, tale efficacia probatoria può derivare anche da presunzioni di fatto gravi, precise e concordan- t. " I . Come s'è visto, ed è documentato nelle sentenze d i merito, il ricorrere degli estremi fattuali delia gravità e gratuità dell'uso della forza nel caso di spede è stato provato nel processo a l di là d i ogni ragionevole d ubbio. la mancanza nell'ord i n a mento interno di una norma lncriminatrice che e spressa mente sanzioni in modo autonomo comportamenti del genere, ha fatto appuntare le argomentazioni del Procuratore generale sul regime della prescri zione dei reati previsti dalle norme i n concreto applicate nel caso, gli artt. 582, 583, 585, 61 nr. 9 c.p. I n relazione al quali la prescrizione è Intervenuta, in parte prima e In parte {le lesioni gravi) dopo la pronuncia della sentenza d i secondo grado. Il ricorrente ha rilevato, con a m pia citazione di pronunce succedutesi nel tempo, che la giurisprudenza della Corte E . D . U . h a ripetutamente ritenuto che fatti di tale natura devono essere repressi dagli Stati aderenti con rimedi effettivi ed i n tale ottica ha più volte ritenuto che i procedimenti penali, ed i giud izi relati vi, non dovrebbero essere soggetti a prescrizione. Sostiene quindi il ricorrente che, poiché, secondo la g i urisprudenza della Corte costituzionale, le norme della Convenzione E.D.U. -· nel significato loro at tribuito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - integrano quali "norme inter poste" il parametro costituzionale espresso dall'art. 1 17, 1 ° co., Cost, nella parte i n cui impone la conformazione della legislazione interna ai vìncofì derivanti dagli obblighi internazionali, si imporrebbe la proposizione della questione d i legittimi tà costituzionale per l'incompatibilità tra la norma del rinnovato art. 157 c.p. - 119 secondo cui, a parte i delitti puniti con l a pena dell'ergastolo, per tutti i restanti reati può i ntervenire l'estinzione per prescrizione nei termini ivi previsti - e la norma convenzionale che prevede fatti costituenti violazioni dei diritti dell'uomo, per i quali non dovrebbe operare la prescrizione, per l'eventuale violazione dell'art. 1 1 7 , 1° comma, Costituzione". Osserva ii Collegio che la questione è manifestamente infondata perché si scontra contro principi fondamentali del sistema penale-costituzionale. I nfatti, la pronuncia che il ricorrente propone sia chiesta alla Corte costitu zionale - p u ntando ad ampliare l'area di i mprescrittibilità, prevista per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo dal comma 8, dell'art. 157 c.p., ad ipotesi di reato, quali le lesioni aggravate di cui sopra, e genericamente, secondo l a richie sta, a tutte le i potesi d i reato formulabili in relazione a fatti rientranti nel concet to d i maltrattamenti (ili treatments) quali violazioni dell'art. 3 della Convenzione EDU nel senso evidenziato - esorbita, come ha ripetutamente ritenuto la giuri sprudenza della Corte (cfr. sent. n. 394 del 2006 e ord. n . 65 del 2008), dai suol poteri, "a ciò ostando il principio della riserva dì legge sancito dall'art. 25, secon do comma, Cost., in base a l quale < < nessuno può essere punito se non in forza di u n a legge che sia entrata i n vigore prima del fatto commesso> > : principio che demanda in via esclusiva al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena, delle sanzioni loro applicabili e del complessivo trattamento sanzionatorio. Il principio della riserva di legge rende quindi Inammissibili "pronu nce i l cui effetto possa essere quello di Introdurre nuove fattispecie criminose, di estende re quelle esistenti a casi 11011 previsti, o, comunque, < < d i incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità, aspetti fra i quali, Indubbia mente, rientrano quelli Inerenti la disciplina della prescrizione" (Corte costituzio nale sent. 1° agosto 2008, n . 324). Questo a l di là di ogni considerazione di concreta rilevanza di un'eventuale pronuncia sul presente giudizio. Né può condividersi la tesi prospettata dal ricorrente, secondo la quale tro verebbero applicazione nel caso ì principi affermati dalla Corte costituzionale nel la sentenza n . 394 del 2006 che ha ritenuto suscettibili di sindacato di costituzio nalità le cosiddette norme penali d i favore, quelle norme < determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico più favorevole di quello che risulterebbe dall'applicazione d i norme generali o com u n i > > . Sì tratta d i decisioni ablative di particolari norme i n concreto vigenti nell'ordinamento, non precluse dall'applicazione del principio di legalità, che im pedisce alla Corte di configurare nuove norme penali. Come rileva invero la sentenza citata nel ricorso, "in simili frangenti ( . . ) la riserva a l legislatore sulle scelte di criminalizzazione resta salva: l 'effetto in ma- 120 lam partem non discende dall'introduzione d i nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti da parte della Corte, la quale si limita a rimuovere la disposi zione g i udicata lesiva dei parametri costituzionali". In tale situazione, l'effetto in ma!am partem della pronuncia rappresenta "u na conseguenza dell'automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di una incostituzionale disci plina derogatoria". in definitiva, e come premesso, la pretesa che la Corte costituzionale con una sua pronuncia possa espandere l'area dell'imprescrittibilità ad ipotesi at tualmente non previste dall'art. 157 c.p. si pone al di fuori dei poteri della Corte per contrasto con u n principio cardine del sistema costituzionale i n materia pena le che non può essere sacrificato all'attuazione di altro principio, a cui potrà at tendere il legislatore, in adempimento degli obblighi scaturenti dalle d iverse fonti convenzionali sopra individuate. 3) Venendo a l merito della vicenda processuale che n e occupa, deve essere subito evidenziato come sia la sentenza di primo grado che quella d i secondo grado sono giunte, sia pure per linee non sempre convergenti, alla conclusione d i ritenere legittima l a decisione dei vertici della Polizia d i procedere a l l a perquisi zione ad iniziativa di p.g., ex art. 41 T.U.L.P.S., della scuola "Diaz". Può dirsi pacifico in causa che sabato 21 luglio 2001, allorché la manifesta zione ufficiale del vertice "G 8" si era conclusa, così come avevan o avuto termine le manifestazioni delle numerose organizzazioni del dissenso, dal Capo della Poli zia era giunta la d irettiva d i affidare a l dott. GRAITER del Servizio Centrale Ope rativo li compito d i effettuare perquisizioni, in particolare p resso la scuola "Pau! Klee" - sospettata essere divenuto il rifugio di appartenenti al gruppo violento dei c.d. "blad< bloc" - e nel pomeriggio era giu nto a Genova, sempre inviato dal Capo della Polizia, il (originariamente coindagato nel pre sente procedimento, poi deceduto) per predisporre i c.d. "pattuglioni" con il compito di perlustrare la città alla ricerca del " black bloc". Era stato ben compreso sia dal che da tutti gli altri pro- tagonisti delle riunioni preparatorie dell'irruzione, tenutesi i n Questura, che l'immagine della Polizia doveva essere riscattata, essendo apparsa inerte di fron te ai gravissimi fatti di devastazione e saccheggio che avevano riguardato la città d i Genova, e il "riscatto" sarebbe dovuto avvenire mediante l'effettuazione di ar resti, ovviamente ove sussistenti i presu pposti di legge. Sl era resa pertanto necessaria una più incisiva attività e di conseguenza e rano da Roma stati inviati funzionali apicali i quali - hanno del tutto correttamen te ritenuto i giudici territoriali, sulla base anche delle deposizioni dei testi -. - erano così subentrati ai 121 funzionari locali. l'aggressione subita dal convoglio di veicoli della poi!zia in via Cesare Batti sti, nel pressi della scuola "Diaz" - ricostruita dai giudici di primo e secondo g ra do n e l senso che al passaggio d e l convoglio d e i q uattro mezzi, d i cui g l i ultimi due con le insegne di istituto, n umerose persone presenti in strada nei pressi del cortile della scuola avevano rivolto insulti all'indirizzo degli agenti ed era stata lanciata anche una bottiglietta, verosimilmente di vetro - e la conferma della fondatezza del sospetto circa la presenza di soggetti appartenenti al movimento "black bloc" a segu ito della conversazione telefonica intercorsa, tra le ore 21 e l e ore 21,30, tra Il capo della Dlgos, dott. MO, e il coordinatore del fatto presente l'episodio del lancio della bottiglia alla pattuglia in transito per via Cesare Battisti, aveva riferito, richiestone, che presso la scuoia "Pascoli" vi era l'ufficio stampa del "GSF" e presso la "Diaz-Pertini" l'internet point e alcune deci ne dì persone che vi dormivano, ivi confluite da altri punti di raccolta non più a gibili a causa del violento temporale d e l giorno precedente, erano state l e due circostanze che, quanto meno in astratto - sottolinea la Corte genovese - , ave vano fatto sì che non potesse escludersi in modo assoluto la presenza d i armi all'interno del plesso scolastico in questione. LE LESIONI E I RICORSI RELATIVI. RICORSO IN SUL FALSO. 4) Ribadita la sostanziale legittimità dell'iniziativa di p.g. volta a verificare la fondatezza del sospetto circa la presenza di armi all'interno del plesso scolastico "Diaz-Pertini", la correiata operazione d i "messa in sicurezza" e di perquisizione dell'edificio è stata apprezzata dalla Corte genovese, sotto il profilo delle modali· tà esecutive, per la sua incoerenza e per l'assenza di direttive fornite agli opera tori di polizia per lo svolgimento di tale incarico. Hanno evidenziato i giudici genovesi, non certo Illogicamente, come l'esortazione rivolta dal Capo della Polizia - a seguito dei gravissi m i episodi di devastazione e saccheggio cui la città di Genova era stata sottoposta nei giorni precedenti - ad eseguire arresti, anche per riscattare l'immagine della Polizia dalle accuse di inerzia, aveva finito con l'avere avuto il sopravvento rispetto alla verifica del buon esito della perquisizione stessa, per cui a ll'operazione erano state date caratteristiche denotanti un �assetto militare", con la conseguente In congruenza tra le modalità organizzative dell'operazione e le i potesi legittima mente formulabili in riferimento ad una perquisizione ex art.41 T. U.l. P . S ., confi nate alla possibile presenza d i qualche soggetto violento a ll'interno della scuola e, quindi, forse anche di qualche arma. Elementi sintomatici della "militarizzazione" dell'operazione erano rappre- 122 sentati - sottolinea l a Corte d i appello - dall'elevato numero d i operatori (circa 500, tra agenti di polizia e carabinieri, questi ultimi incaricati solo della cintura zione degli edifici); dalla manovra ' a tenag lia" elaborata per avvicinarsi al plesso scolastico che, sito lungo la via Cesare Battisti, era stato raggiunto dalle forze d i polizia divise in d u e corpi, guidati dagli scout genovesi MO e DI RO, provenienti dalle opposte d irezioni mare e monti;
dalla mancata indicazione della modalità operativa alternativa al lancio dei lacrimogeni Inizialmente proposta da IN IN, Comandante del !0 Reparto Mobile d i Roma della Polizia di Stato;
infine, dalla accertata e incontroversa mancata Indicazione delle "regole d i ingaggio" i m pa rtite agli operatori d i p.g. Tanto ciò era vero che nessuno degli i mputati - hanno rimarcato i giudic i di appello, ribadendo il medesimo giudizio formulato dal tribunale - aveva mai po sto i n dubbio che l'esito dell'operazione era stato !'Indiscriminato e g ratuito "pe staggio" di pressoché tutti g l i occupanti il plesso scolastico, preceduto dall'altrettanto g ratuita aggressione portata dagli operatori di polizia nei confron ti di cinque i n ermi persone che si trovavano fuori dalla scuola (il giornalista in glese Mark COVELL, che ha subìto la frattura di otto costole e della mano, oltre l'avulsione di diversi denti, fino a perdere i sensi;
'411111111111111111111111111111111111� 'lllflllllllllllllllllllllllllll!P,, i quali tutti hanno con sicurezza i n dicato g l i autori delle condotte i n loro danno i n appartenenti alla polizia;
colpito con i manga- nel!i dalla parte del manico, nonostante l'esibizione del pass, quale giornalista - pass strappatogli e non più rinvenuto - , finché era riuscito a mostrare la tessera d i consigliere comunale). 5) Altrettanto certo in causa è stato l 'esito dell'irruzione, che ha portato all'arresto, all'esterno e all'interno della scuola, di 93 persone, con l'accusa di as sociazione a delinquere finalizzata alla devastazione e al saccheggio, resistenza agg ravata a pubblico ufficiale, possesso di congegni esplosivi ed armi improprie;
87di esse hanno riportato lesioni e due han no corso pericolo d i vita. Quanto alle modalità con cui sono state realizzate le lesioni in danni degli occupanti l a scuola "Diaz'', le parti offese - hanno sottolineato i giudici di primo e secondo grado - hanno concordemente riferito che tutti gli operatori di polizia, appena entrati nell'edificio, si erano scagliati sui presenti, sia che dormissero, sia che stessero Immobili con le mani alzate, colpendo tutti con i manganelli (i c.d. "tonfa") e con calci e pugni, sordi alle Invocazioni dì "non violenza" provenienti dalle vittime, alcune con i documenti in mano, pure insultate al grido di " bastar- d_,, I . Allora è del tutto condivisibile, perché formulato all'esito d i una analisi delle risultanze probatorie condotta secondo i canoni della logica argomentativa, il 123 giudizio espresso dalla Corte genovese d i condotta cinica e sadica da parte degli operatori d i polizia, i n nulla provocata dagli occupanti la scuola, tanto che il Co mandante del VII Nucleo, LO ER, ha, con acrobazia verbale tanto spudorata quanto risibile, dapprima parlato di "colluttazioni u n ilaterali", per poi finire con l'ammettere la reale entità del fatti, per descrivere i quali ha usato la significativa e fotografica espressione " macelleria messicana". Che la sconsiderata violenza adoperata dalla polizia - in particolare dagli uomini del VII Nucleo Antisommossa, corpo scelto inserito nel 1° Reparto Mobile di Roma, g uidato da IN IN al quale era stata affidata la prima fa se d i "messa in sicurezza" della scuola "Diaz", con caratteristiche rimaste peral tro ignote - , la quale neanche inizialmente ha ritenuto di dover predisporre quelle necessarie cautele e verifiche per evitare che, una volta all'interno dell'edificio scolastico, rimanessero coinvolti inermi soggetti che nulla avessero a che fare con g l i eventuali a p partenenti al gruppo violento dei "black bioc", non sia stata preceduta da quel "fitto lancio d i pietre ed altri oggetti contundenti" di cui alla comunicazione della notizia d i reato, divenuto "fittissimo lancio d i oggetti di ogn i genere" nel verbale di arresto e pioggia di "oggetti contundenti ed i n par ticolar modo bottiglie d i vetroN nelle "due righe a l Questore" redatte dai TE IN (id est, nella sua relazione d i servizio), è comprovato dalla circostanza - sottolineata dalla Corte d i merito - per cui dalla ripresa filmata eseguita dal mo mento dello sfondamento del cancello fino all'ingresso nel cortile e a l la apertura del portone, oggetto di consulenza d a parte del R.LS. di Parma, non si è avuto modo di notare né caduta né lancio di oggetti da parte degli occupanti la scuola, senza che oggetti contundenti siano neanche stati rinvenuti In terra, a d imostra zione - hanno non certo illogicamente osservato i giudici territoriali - che nessu na situazione di pericolo si era presentata agli operatori di polizia, tanto che gran parte di essi stazionava nel cortile senza alcun atteggiamento di difesa e lo stes so IN non indossava i l casco protettivo. 6) L'approccio operativo, pertanto, caratterizzato, dall'imponente concorso di agenti in assetto antisommossa che, con manovra a tenaglia, avevano circon dato la scuola "Diaz" e già all'esterno d ell'istituto avevano colpito indiscrimina tamente i cinque sventurati che si trovavano in strada, non era stato tale da la sciar intendere la volontà da parte della polizia di procedere ad una normale ope razione di perquisizione, tanto che - hanno rimarcato i giudici territoriali sul pun to - perfino alcun! privati cittadini, che stavano effettuando le riprese video dell'arrivo della polizia in via Cesare Battisti, avevano significativamente com mentato ad alta voce : < Polizia ha deciso di attaccare la scuola ! > > , Modalità operative configgenti quindi con l'a n n unciato scopo d i p rocedere a perquisizione ex art.41 T,U.LP.S. (tanto che lo stesso IN aveva avanza- 124 to l a proposta, nel corso di una riunione operativa, poi respinta, d i procedere con !I lancio di gas lacrimogeni) per l'individuazione di armi e di appartenenti ai "black bioc", ed estrinsecatasi - ha perspicuamente rilevato la Corte genovese - i n quella condotta concorsualmente tenuta dai singoli agenti nella consapevolez za che altrettanto avrebbero fatto e stavano facendo i colleghi, senza alcuna pre ventiva o successiva forma d i controllo da parte dei superiori gerarchici circa l'uso d i tale forza, i dirigenti avendo organizzato e condotto l'operazione con l e modalità fin q u i indicate sì d a concorrere direttamente con g l i autori materiali delle lesioni, avendo "lanciato" u n a tale rilevante massa di uomini con il compito di irrompere nella scuola dove si riteneva potessero trovarsi anche i "black bloc", senza fornire alcun ragguaglio operativo per la c.d. "messa i n sicurezza" o per distinguere le d iverse posizioni soggettive, certi quindi che vi sarebbe stata un'aggressione indistinta a tutte le persone che si trovavano all'interno dell'edificio scolastico, come poi era accaduto, e senza neppure che alcuno dei partecipanti mostrasse segni di sorpresa o rammarico per l 'esito dell'operazione, esito unilateralmente violento ed in un certo senso previsto anche dal p refetto (e all'epoca Indagato) il quale - come sottolinea a ncora la Corte di merito - aveva affermato d i aver notato un certo nervosismo tra gli agenti e conosce gli a n imali suoi > . '1) E ' rimasto accertato in fatto che I l VII Nucleo era presente d i nanzi a l can cello della scuola "Diaz" prima che lo stesso venisse sfondato;
che il primo ope ratore ad entrare nell'edificio, non appena sfondato, era stato l'Ispettore Capo PER del VII Nucleo;
che dall'ingresso del PER a quello di tutti gli altri operatori presenti nel cortile della scuola - tra i quali quelli appartenenti al VII Nucleo, riconosciuti perché indossanti casco opaco e "tonfa", e con essi il FO NI - erano trascorsi 70 secondi. Inoltre, le parti lese hanno indicato che l loro aggressori indossavan o l'uniforme tipica degli appartenenti a l VII Nucleo, caratterizzata dal cinturone scuro, e tutti gli operatori del VII Nucleo erano anche dotati, per comunicare tra loro, del laringofono tramite il quale i l Comandante ER era sempre in di retto contatto a u d io con i suoi uomini, in grado i n tal modo di impartire ordini in tempo reale durante lo svolgimento dell'operazione, ordini tanto più necessari in quanto la catena di comando s i era interrotta. Ed allora, del tutto logicamente i giudici territoriali hanno interpretato ìl già d i per sé eloquente intimato dal ER a i suoi uomini non appena avvedutosi del corpo esanime d i come sintomatico del superamento di ogn i limite e come ordine di interrompere una condotta fino a quel momento accettata o comunque preventivata, solo l'eccesso nell'uso della 125 violenza avendo costretto ER, per tema d i ulteriori e più g ravi conse guenze, a far a llontanare i propri uomini, consentendo così che le violenze aves sero pressoché contestualmente termine, violenze l a cui entità era risultata aìla fine ripugnante allo stesso comandante del reparto che, non appena ritornato nel cortile della scuola, aveva espresso al IN la volontà di non lavorare più . 8) Queste essendo risultate le condotte volontariamente poste i n essere precipuamente da comandanti, capi squadra e uomini del VII Nucleo, gruppo scelto di addetti alle operazioni antisommossa, correttamente per il reato di le sioni sub H) sono stati ritenuti responsabili - essendo rimasti non identificati gli agenti operanti autori delle violenze - tutti gli odierni ricorrenti i quali hanno agi to nella piena consapevolezza di cagionare lesioni agli occupanti la scuola, sia di rettamente che tramite gli uomini alle loro d ipendenze, al fine d i assicurare con ogn i mezzo la "messa i n sicurezza" dell'edificio, e tra essi anche RI AS, I! quale, benché formalmente privo d i squadra alle proprie dipendenze, ha opera to allo stesso modo degli altri appartenenti a l VII Nucleo, autore - come già det to - della maggior parte delle lesioni, accettando tutti I capi squadra, nonché i l Comandante d e l I " Reparto, IN, e quello del VII Nucleo, ER, preventivamente le conseguenze che sarebbero derivate dalla programmata irru zione, senza che venisse esperita la condotta esigibile, sia preventiva (attraverso le c.d. regole d i ingaggio) che sul campo mediante l'indicazione delle modalità di esercizio del la forza. Condotta che, invece, non è stata posta in essere e tutta !'operazione si è caratterizzata per il sistematico ed ingiustificato uso della forza da parte d i tutti gli operatori che hanno fatto irruzione nella scuola "Diaz" e la mancata indicazio ne, per via gerarchica (da IN a ER e da questi ai capi squadra, fino agli operatori ), di ordini cui attenersi, correttamente è stato ritenuto dal giudici genovesi "forte ind ice" della consapevolezza che l'uso della forza era con naturato all'esecuzione dell'operazione, sì da tradursi in una sorta di "carta bian ca'', preventivamente assicurata sin dalla fase genetica dell'operazione che suc cessivamente sul campo, d i cui hanno usufruito tutti i capi squadra i n assenza appunto di alcuna programmazione strategica sia da parte di ER che, so prattutto, di IN - Comandante del I0 Reparto Mobile di Roma, in seno a l q u a l e era stato costituito il VII Nucleo Antisommossa - , i i quale, benché presen te sul campo ed i n grado d i apprezzare anche !'evolversi degli eventi, sì da poter intervenire ove avesse voluto, per far cessare le violenze, ha invece lasciato libe ri tutti gli operatori dì usare la forza ad libitum. 9} Per le considerazioni sin quì esposte, dunque, tutti gli imputati dei reati dì lesioni personali lievi e gravi, di cui a l capo H), correttamente sono stati ritenuti 126 responsabili, a titolo commissivo e/o omissivo, senza che vi sia stata violazione dell'art. 521 c . p . p . , la quale ricorre solo allorché vi sia quella modifica radicale della struttura della contestazione, con sostituzione del fatto tipico, del nesso di causalità e dell'elemento psicologico del reato, e, per conseguenza di essa, !'azione realizzata risulti completamente diversa da quella contestata, a l punto d i essere incompatibile con l e difese a pprestate dall'imputato per discolparsene. Nella specie, invece, la stessa struttura del capo d'imputazione sub H) ha previsto una contestazione "a ventaglio", ad ampio spettro, sl che tutti gli impu tati sono stati posti i n condizione d i difendersi dall'ipotesi accusatoria loro con corsualmente ascritta. Quanto alle altre doglianze, le difese di IN, ER, AS, UC, L\, PA e RI tendono ad una rilettura delle risultanze probatorie, accompagnata da una reinterpretazione dei loro contenuti, che non può trovare i ng resso in sede d i leg!ttìmità, né sub specie di una d iversa valutazione dei presupposti organizzativi dell'operazione, né sotto i l profilo di una diversa analisi delle modalità esecutive della stessa, volta a prospettare l'insostenibilità della tesi del "complotto" e a propendere per la riduttiva (quanto "banale", come affermato dagli stessi ricorrenti) ricostruzione secondo cui erano state le circostanze dell'azione e non la presunta connivenza del su periori a con d u rre alle pur innegabili conseguenze avutesi, non essendo necessario - secondo tale prospettazione - cogliere nella condotta del VII Nucleo alcuna i mplicita auto rizzazione a d a re libero sfogo alla violenza, ma finendo tuttavia per non negare che con le loro condotte g l i operanti avevano inteso d a re l ibero sfogo alle fru strazioni accumulate nei giorni p recedenti, nella convinzione che le loro azioni sarebbero rimaste impunite. Nessun travisamento della prova vi è quindi stato - con riferimento al quar- to motivo d i gravame - da parte dei giudici d i secondo grado, in quanto, come già evidenziato, non è in discussione Il ricorrere dei presupposti legittimanti l a perquisizione ex art.41 T.U.L .P.S ., quanto Invece penal mente censurabili l e ab normi modalità operative dispiegate a l riguardo, per cui i n ordine a i presupposti non rivestono particolare rilievo le affermazioni del da al cuno interpretabili nei senso che l a raccomandazione dei Capo della Polizia di / procedere in modo più incisivo equivalesse a ll'ordine d i esegu i re arresti anche i n d ifetto dei presupposti d i legge - e l a doglianza s u l punto non coglie ì l segno vo luto, neanche allorché la difesa si è proposta d i illustrare a q uesta Corte le finali- tà e le modalità di esecuzione di un atto di p.g. "a sorpresa", quale la perquisi zione, tacciando nel contempo la Corte genovese di una (inesistente) confusione, nella sua analisi dell'attività di polizia, tra gestione dell'ordine pubblico e finalità di u n atto di p.g., per giungere poi a porre in d u bbio la bontà della ricostruzione 127 della dinamica degli avven i menti ed addirittura l'attendibilità delle parti offese, onde poterne i nferire, a titolo però meramente possibilista, l'illogicità della esclu sione della possibilità - da parte dei giudici territoriali - di affermare che all'interno della scuola non si fosse verificato neanche un episodio di resistenza che avesse i n tal modo legittimato l'uso della forza da parte della polizia. Alcun travisamento dei risultati probatori vi è I nvece stato - ribadisce questa Corte - da parte dei giudici di appello, tanto che il ricorso di ER non con tiene alcuna sostanziale doglianza al riguardo, finendo con il risolversi in una cri tica all'apparato motivazionale della sentenza i m pugnata, basata su un diverso apprezzamento del materiale probatorio all'esame dei giudici di merito, i quali invece hanno dato piena contezza delle responsabilità dei singoli imputati per le situazioni concrete verificatesi , anche con riferimento - come sopra detto - all'operato dei capi squadra, non certo illogicamente riconducendo tale respon sabilità (involgente anche i vertici del VII Nucleo, rappresentati dai suo coman dante ER e dal Comandante dei I0 Reparto Mobile, IN) anche al la mancanza delle regole d'ingaggio, assenti in quanto mancanti gli elementi si gnificanti per la polizia d i attaccare la scuola (e non, giova ancora ribadirlo, per procedere ad una perquisizione ex a rt. 4 1 T.U.L.P.S.), sì che vi era stata a l ri guardo una sorta di "ca rta bianca" sia preventiva che operativa, con la conse guenza che nessuno dei ricorrenti ha potuto sostanzialmente negare essere rife ribili a ll'operato della polizia, precipuamente "rappresentata" dai Corpo scelto del VII Nucleo Antiso mmossa d i Roma, la pressoché totale causazlone delle lesioni riscontrate alle parti offese. :I.O) Non vi è spazio, pertanto, neppure per la doglianza della difesa del IN che ha prospettato una sorta di superficiale analisi della sua posizio ne da parte dei giudici territoriali, rei di aver dedicato "poche righe" all'imputato, laddove invece - come emerge dalla motivazione e come lo stesso ricorso finisce per evidenziare - del tutto correttamente i profili d i responsabilità sono stati in dividuati, come già ricordato, nel non avere il IN fornito a i suoi uomini (il cui nervosismo era già palese, secondo quanto riferito da LA BE) alcuna disposizione circa le modalità di esecuzione della perquisizione, lasciandoli liberi di agire senza alcun freno, sl da non distinguere tra eventuali "black bloc" pre senti all'interno della scuola e pacifici ed inermi occupanti, omettendo d i interve nire d irettamente a l manifestarsi delle violenze da parte degli operanti, che pure aveva avuto modo dì osservare transitando dalla palestra ai primo piano deil'edificìo, sl d a " ratificare" i n pieno l'operato violento dei propri uomini, arre statosi sol perché il ER stesso ne era rimasto ad u n certo punto disgusta to, meritando per tale suo, pur se tardivo, comportamento la concessione delle attenuanti generiche. 128 la doglianza degli altri ricorrenti in ordine al mancato riconoscimento di tali attenuanti è irrilevante - come pure quella, peraltro inammissibile per la sua so stanziale aspecificità non palesando le ragioni della decisività della richiesta di rinnovazione del dibattimento avanzata ex art.603 c.p.p. dinanzi ai giudici d i ap pello, di cui all'undicesimo motivo nell'interesse degli imputati SI, CA NI, PA, UC e RI - , dal momento che, anche con riferi· mento alle lesioni gravi, il reato sub H) risulta prescritto i n quanto, commesso i l 2 1 .7.2001, nella forma aggravata ex art. 5 8 5 c.p., i n assenza però d e l ricorrere d i circostanze aggravanti ad effetto speciale previste dall'art. 576 c.p., esso si prescrive, dovendo trovare applicazione, ratione temporis, la più favorevole di sciplina dell'art. 157 c. p. di cui alla novella legislativa n.251/05, nel termine mas simo di anni 7, a umentato di Y4, per giungere cosl ad a n ni 8 e mesi 9 ed infine , tenuto conto delle i ntervenute sospensioni, a l 3.8.2010. Al rigetto del ricorso d i ER segue l a sua condanna a l pagamento del· le spese processuali e alla rifusione d i quelle sostenute dalle parti civili nei termi ni di cui a! dispositivo. 1 1 ) La compiuta valutazione della posizione del ER non può prescin dere dall'esam e del quinto motivo del ricorso del Procuratore generale che chiede annullarsi la sentenza impugnata nella parte in cui aveva applicato ai prevenuto le attenuanti generiche, cosi da determinare, per la valutazione di equivalenza con ìe aggravanti, la prescrizione del reato operante in relazione al disposto deli'art. 157 c.p. nel più favorevole testo vigente a ll'epoca del fatto, in violazione del dlvleto desumibile, con Interpretazione costituzionalmente e convenzional mente orientata, dall'applicazione dei principi desumibili dall'art. 3 della CEDU, nell'interpretazione costante della Corte di Strasburgo. Come già rilevato nelle premesse a ll'esame del merito, la doglianza del Pro curatore generale è inammissibile sotto vari profili, primo dei quali l'i m possibilità di dare alla disposizione dell'art. 157 c.p. un'interpretazione nel senso preteso dal ricorrente, che si porrebbe i n contrasto con il principio costituzionale della ri· serva d i legge;
questo a tacere dell'irrilevanza i n concreto sulla prescrizione del reato, intervenuta In ogni caso nei termini sopra esposti, dell'applicazione d i at tenuanti generiche, in relazione alle quali, peraltro, la motivazione della Corte d i merito, riferita a d u n particolare comportamento d i efficace intervento per i nter rompere le violenze i n corso, non si espone a censure di sorta per la corretta in· dividuazione di elementi previsti dall 'art. 133 c.p., applicabili ai fini di cui all'art. 62 bis c.p., in assenza d i condizioni ostative. le a rgomentazioni sopra svilu ppate rendono ragione anche della ritenuta in fondatezza del quarto motivo del ricorso del responsabile civile M inistero dell'Interno, quanto alla lamentata mancata corrispondenza fra l'imputazione e l a 129 decisione, nonché alle specifiche posizioni degli Imputati d i u n tale delitto. 12) Quanto a! reato di falso sub F), la difesa del IN ha operato - per quel che qui ri!eva con riferimento agli episodi d i resistenza avvenuti all'interno della scuola "Diaz", la cui falsità contenuta nella relazione di servizio ha fondato la responsabilità del prevenuto per il delitto dì falso aggravato - u n a lettura meramente riduttiva degli avvenimenti e del comportamento tenuto dall'im putato, finendo con il ritenere giustificabile parlare di d a parte d i alcun i degli occupanti i n ragione della avvenuta chiusura del cancello della scuola, della chiusura dei portoni di accesso, delle barricate erette per osta colare l'accesso della polizia, nonché della presenza di occupanti ed agenti feri ti>. Sennonché - osserva q uesta Corte - , a parte l'episodio dell'accoltel lamento dell'agente RA (dì cui si tratterà in seguito), anche gli altri episodi di resi stenza segnalati dal IN nella sua relazione al Questore sono risultati in veritieri. In particolare, è risultata falsa la circostanza che m o incontrato una vigorosa resistenza da parte d i alcuni degli occupanti i quali, evidentemente a pprofittando dei minuti occorsi per entrare, avevano provveduto ad organizzarsi e ad armarsi rudimentalmente con spranghe, bastoni e quanto altro>, per poi dare vita, una volta spente le luci, ad una ne ... particolarmente cruenta e confusa > . Nulla d i tutto ciò è avvenuto, tanto che anche i capi squadra RI, RI, NI, PA e UC hanno escluso esservi stata resi stenza da parte degli occupanti e lo stesso ER - come più sopra sottoli neato - ha avuto modo dì parlare d i "colluttazioni unilaterali" a riprova dell'uso '/o della forza esclusivamente ad opera della polizia, mentre è rimasto appurato - come rimarcato dai giudici di appello - che i certificati medici rilasciati dal Centro medico della Polizia si riferivano In tre casi (quelli degli agenti del Reparto Mobi I le, a lesioni subite nello sfondamento del por tone e in due casi a lesioni accidentali riportate da agenti della Squadra Mobile di Napoli e negli altri casi a lesioni lievissime non attribuibili e violenta reazione a mano armata quale quella descritta dal IN. Lo stesso I mputato, del resto - ha rimarcato a ncora la Corte genovese - ha a m messo, ne! corso del suo esame dibattimentale, di non aver avuto azioni dirette>, affermando d i aver solo dedotto che v i era stata resistenza per aver visto persone ferite e addossate al muro e alcuni dei miei contusi: ho dedotto q u i ndi logicamente che vi fosse stato contatto fisico> . 13) Ne conseg ue che quanto attestato da IN i n quelle che 130 l'imputato ha riduttivamente q uanto improvvidamente definito "due righe al Questore", è risultato falso e tale falsità, i n quanto contenuta i n una relazione di servizio - tale dovendo essere qualificato l'atto redatto dal pubblico ufficiale IN - ha integrato g l i estremi del reato di cui al comma 2 dell'art. 476 c.p . , dal momento che con detta relazione IN h a descritto fatti e situa zioni caduti sotto la sua d iretta percezione, non corrispondenti al vero, in tal mo do venendo meno all'obbligo giuridico di attestare la verità, le relazioni di servi zio costituendo atti pubblici lldefacienti (Cass., sez. V, 1 8 settembre 1991, n . 12065) poiché con esse il pubblico ufficiale attesta, nell'esercizio delle sue fun zioni, una certa attività da l u i espletata, ovvero che determinate circostanze so no cadute sotto la sua diretta percezione e vengono così rievocate {Cass. , sez. V, 7 febbraio 1 992, n.2889; v . , anche, Sez. V, 18 marzo 2009, n . 1 1944), sicché eventuali falsità del contenuto sono penalmente rilevanti, senza che possa esse re invocata, quale esimente, la regola del nemo tenetur se detegere per avere l'autore attestato il falso, a l fine d i non fare emergere la sua penale responsabili tà i n riferimento all'episodio oggetto della relazione dì servizio (Cass., sez. V, 23 gennaio 2008, n . 3557). 14) Sulla base delle argomentazioni sopra sviluppate ben può ritenersi in fondato il ricorso de! responsabile civile, Ministero dell'Interno, nella parte in cui, con riguardo alla calunnia ed al falso, lamenta nei motM secondo e terzo l'erronea qualificazione come relazione di servizio, atto pubblico, del documento trasmesso dal TER!lllI al Questore d i Genova, che, lungi dall'essere un a p punto informale, è atto datato e sottoscritto dal pubblico ufficiale, volto a riferire, a relazionare, a l Q uestore circa le modalità dell'intervento effettuato d a l persona le sotto i! suo comando, preventivamente ed indipendentemente dalla redazione degli atti e dei verbali di polizia giudiziaria. Manifestamente infondata è poi la doglianza circa il preteso travisamento della prova d a parte della Corte di merito sulla valutazione di falsità delle affer mazioni contenute i n q uell'atto. Evidenzia i! Ministero ricorrente che sarebbe stato letto erroneamente i l con tenuto della relazione, laddove si sarebbe ritenuto che dalla stessa si potesse ri cavare che tutti i presenti nella scuola "Diaz-Pertinl" avessero opposto resisten za, mentre (e il ricorrente produce copia dell'atto in allegato) con la medesima si riferiva che solo "alcuni" avrebbero opposto resistenza all'interno dell'edificio scolastico. Dimentica tuttavia di rilevare il ricorrente che (a parte le altre false rappresentazioni sopra evidenziate) l'indicazione a cui si riferisce con la citazione testuale è collegata, nello scritto esaminato dal Collegio quale parte del ricorso, all'asserita resistenza a l piano terra, mentre in successivi passaggi della relazio ne veniva riferito - e ciò priva d i efficacia l'argomentazione del ricorrente - an- 131 che d i una più ampia resistenza a i p ia n i superiori, come visto risultata del tutto i nesistente. Nessun travisamento del contenuto di prova di q uell'atto quindi da parte del giudice d'appello. 15) la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generi che è, con riguardo al reato di falso aggravato, manifestamente infondata, atteso che essa fa riferimento, i n positivo, al dissenso d a l medesimo rappresentato, nel corso della riunione organizzativa, in ordine alle modalità di esecuzione della per q uisizione, nonché allo stress derivato dalle n umerose ore di servizio prestate, cioè ha riguardo a l solo reato di lesioni sub H}, ma nulla di specifico viene in con creto prospettato, al di là dello stato di i ncensuratezza, in relazione al reato sub F), per il quale sono ovviamente inconferenti le ragioni prospettate per il reato di lesioni, laddove peraltro i n proposito la Corte genovese ha, nel negare le atte nuanti richieste, opportunamente motivato sia nel senso dell'assenza di un qua lunque segno di resipiscenza, sia sottolineando l'odiosità del comportamento te nuto dagll autori dei falsi, delle calunnie e degli a rresti EG (tra cui IN IN), I quali, dopo aver preso atto che la perquisizione si era risolta < nell'ingiustificabile massacro del residenti nella scuoia > , I nvece di denunciare i responsabili e rimettere In libertà gli a rrestati, hanno pervicacemente insistito nel loro illecito comportamento fino - ha concluso sul punto condivisibilmente la Cor te di merito - a gravi accuse da giustificare u n a rresto d i massa > . A seguito dell'intervenuto annullamento senza rinvio della sentenza impu gnata, con riferimento al reato sub H), per intervenuta prescrizione, va peraltro eliminata la pena stabilita per IN in continuazione con i l più g rave reato di falso. :1.6) Quanto infine al reato dì calunnia, non v'è dubbio che è proprio l'accertamento della responsabilità per i l reato di falso a condurre al riconosci mento - come esattamente affermato dalla Corte d i merito - della responsabilità di IN anche per il delitto dì calunnia sub G), d i nessun pregio essendo l'assunto d ifensivo, per sostenere la mancanza dell'elemento soggettivo del reato d i cui a ll'art. 368 c.p., secondo cui altri ufficiali di p.g., che avevano preso parte a ll'operazione, i l giorno successivo si erano occupati della redazione degli atti oggetto di p rocesso, usando il contenuto generico, ma non i nveritiero, della rela zione destinata alla Questura. In proposito va infatti osservato anzitutto che il contenuto della relazione era - secondo q u anto già evldem:ìato - falso ed inoltre che a nulla rileva che tale atto non fosse stato direttamente indirizzato dal IN alla Procura della Repubblica, dal momento che esso era destinato comunque a confluire nella co- 132 m unlcazione della notizia d i reato che il Questore, come d ' obbligo, avrebbe do vuto trasmettere all' Autorità giudiziaria, circostanza che il IN non pote va ignorare, essendosi al riguardo con il predetto attivato proprio ìl dott. GAT TER, suo superiore gerarchico. RICORSI DI RO, MO 17) Per quanto concerne i ricorsi di AR DI RO e TA MO per il reato d i falso aggravato loro ascritto a l capo C), non vanno qui ripetute le considerazioni svolte Inizialmente con riferimento alla genesi della "operazione Dlaz", al suo svolgimento e all'esito, con le conseguenze note in causa, e pertan to le argomentazioni portate dai ricorrenti nel loro primo motivo di ricorso e ri guardanti, per la gran parte, il tentativo di accreditare tutta l'operazione come dovuta e legittima, devono a rrestarsi d i fronte alla già evidenziata legittimità del la decisione di procedere alla perquisizione ex art. 41 T.U.L.P.S., laddove invece sul piano operativo sono già stati enucleati ì molteplici profili d i illlceltà, corret tamente e adeguatamente analizzati dai giudici di appello i quali, con motivazio ne esente d a profili di illogicità e rispettosa dell'obbligo rafforzato di motivazione a fronte d i una sentenza d i primo grado per i due assolutoria, hanno compiuta mente confutato le argomentazioni della sentenza del tribunale pervenendo ad un giud izio di responsabilità a ll'esito di una rigorosa analisi dei dati probatori e all'esito altresl d i una chiara disamina di tutti gli elementi favorevoli alla tesi as solutoria. Né a conclusioni differenti può giungersi sulla base della asserita lacuna mo tivazionale relativa al mancato esame da parte della Corte genovese delle me morie difensive presentate nell'interesse dei due imputati, risolvendosi esse in una rielaborazione delle tesi già esposte d inanzi al tribunale e quindi tanto impli citamente q u anto necessariamente disattese dai giudici di appello nel loro per corso argomentativo che l i ha portati ad affermare la responsabilità dei due pre venuti. Ed allora, la doglianza articolata nei primo e più pregnante motivo sembra assumere nella specie i contorni dì una denuncia circa un presunto vizio di moti vazione per essere più persuasiva la motivazione della sentenza di primo g rado, così finendo per risolversi in una richiesta a questa Corte di sovrapporre il pro prio apprezzamento delle risultanze probatorie a quello compiuto dai giudici di merito, laddove invece il giudice d i legittimità deve solo considerare la tenuta lo gica della pronuncia portata alla sua cognizione, non essendo suo èompito, nel momento del controllo circa la legittimità della decisione Impugnata, stabilire se la pronuncia di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ma verificare invece se la giustificazione contenuta nella sentenza impugnata sia compatibile 133 con il senso comune e con i principi che presiedono alla valutazione delle prove. Non è pertanto consentito, nel sindacato dì legittimità, alcuno sconfinamento nel merito e non può essere chiesta a q uesta Corte una rivalutazione del mate riale probatorio già esami nato dalla Corte territoriale, come, in particolare, la ri costruzione della conversazione telefonica inte rcorsa tra MO e per "piegarla" ai desiderata di MO, ovvero la ricostruzione delle fasi precedenti l'irruzione nella scuola "Diaz" con il dispiegamento delle forze in funzione anti "biack bioc", ovvero ancora le circostanze del ritrovamento delle due bottiglie molotov. MO e DI RO, nella loro veste d i scout, erano alla testa delle due colonne d i uomini provenienti da nord e d a sud che, con manovra a tenaglia, hanno circondato l'edificio scolastico e p o i raggiunto l'ingresso della "Diaz". Entrambi - hanno evidenziato i giudici dì secondo grado - hanno partecipato attivamente a tutte le fasi dell'operazione, d all'arrivo alla scuola "Diaz" (e dalle relative u nilaterali violenze poste in essere nella via Cesare Battisti) fino alla re dazione degli atti. MO, quale dirigente della Dlgos di Genova, ha sottoscritto la comuni cazione della notizia di reato ed il verbale di arresto, non prima però di aver avu to modo di osservare d irettamente Il corpo esanime di riverso al di fuori del cortile. Ciò nonostante, nel verbale d i a rresto il è stato Indicato come uno del soggetti che erano all'interno della scuola "Diaz", a utore quindi delle riferite resistenze, e non appare pertanto per nulla i llogico l'assunto della Corte genove se secondo cui questa, come altre accertate falsità, era una falsità prodromica alla g iustificazione degli a rresti effettuati, tanto che - hanno sottolineato ancora ì 'f giudici di appello - per rafforzare la falsa tesi delle resistenze incontrate a ll'interno della scuola, MO ha finito addirittura con il riferire, una volta I acquisita la qualità di indagato, di aver assistito alla caduta di un maglio spacca pietre, fantomatico oggetto che non risulta essere stato rinvenuto né sequestra to. Quanto poi alla vicenda del rinvenimento delle bottiglie molotov, è rimasto acclarato - hanno affermato I giudici di appello - che tali ordigni sono stati rin venuti in luogo lontano dalla scuola "Diaz" e lo stesso MO ha riferito che nessuno era a conoscenza del luogo in cui erano state rinvenute le bottiglie, ma pur tuttavia - ed è lo stesso ricorrente a confermarlo - tanto il verbale di arresto che la comunicazione della notizia di reato hanno attestato il ritrovamento degli ordigni i n luogo visibile e accessibile a tutti, all'interno della scuola. Ancora, MO ha finito con l'ammettere - nel corso del suol i nterrogato- ri - che l'arresto di era avvenuto sulla base di elementi insussi- 134 stenti, ma pur tuttavia l'arrestato era stato accusato di essere addirittura - han no rimarcato i giudici di a p pello - un elemento di spicco del "blocco nero", laddo ve Invece - e la circostanza doveva necessariamente essere nota al MO, sempre presente sul teatro delle operazioni, ha non certo illogicamente osserva- to la Corte genovese - era poi risultato che ra stato fermato non a ll'interno della scuola "Dlaz-Pertini", ma sulla strada e che lo zaino - che peral tro si trovava presso la scuola "Pascoli0 - ritenuto contenere materiale scritto compromettente altro non conteneva se u n a tesi di laurea sul reverendo. 18) Quanto a AR DI RO, funzionario della Digos di Genova alle dipen denze di MO e scout della seconda colonna che era giunta presso la scuola "Dlaz" provenendo da sud, la Corte di merito ha evidenziato come questi abbia sottoscritto il verbale di arresto (in cui veniva richiamato per relatìonem quello di perquisizione) sostanzialmente "sulla fiducia", pur avendo manifestato - per sua stessa a mmissione - perplessità sulla contestazione del reato associativo, m a in ciò rassicurato d a PO RR che gli aveva p rospettato la correttezza della va- lutazione giuridica alla luce dei reperti ritrovati. • Sennonché, anche DI RR.O era stato presente allo svolgimento dell'Intera operazione, aveva con certezza - h a n no rimarcato i giudici di appello - osserva- to, assieme a OL, il corpo riverso in terra d i m a p u r tuttavia aveva sottoscritto li verbale d i a rresto anche se non aveva avuto alcuna cognizione del· le circostanze in esso rappresentate (avendo riferito di essere rimasto a ll'esterno) relative alla violenta resistenza, alla perquisizione e a l ritrovamento delle bottiglie molotov e degli altrl reperti, nonché alla loro rlferibilìtà agli arre stati, addirittura ammettendo d i aver visto, su segnalazione d i MO, gli og getti sequestrati tra cui non figuravano le due bottiglie molotov. Del tutto correttamente, quindi, anche per DI RO è stata ritenuta la re sponsabilità per i l reato di falso ideologico pluriaggravato, essendogli chiara - hanno dei tutto logicamente osservato conclusivamente sul punto I giudici di se t. condo grado - l a strumentalità delle false accuse rispetto agii a rresti, proprio per aver egli inizialmente esitato nel sottoscrivere il verbale di arresto, da lui sotto scritto solo la mattina dei 22.7.2001 e solo a seguito delle " rassicurazioni" forni tegli dal RR, dirigente della Squadra Mobile d i La Spezia e sottoscrittore, a sua volta, sia del verbale di perquisizione e sequestro che d i quello di arresto. L'aver pertanto proceduto alla sottoscrizione del verbale d i arresto anche, I n Ipotesi, solo p e r fiducia sull'operato altrui, non esime il DI RO da responsabi· lità, non potendo il pubblico ufficiale a p porre firme "al buio'', essendo suo preciso dovere adottare le procedure Idonee a garantire la piena conoscenza del conte· nuto degli atti che firma (cass., sez. V, 4 dicem bre 2007, n. 10720), tra cui non 135 rientrano quelle a dottate per prassi, non potendo invocarsi a discolpa l'esistenza d i prassi illegittimamente tollerate, se non p romosse (Cass., sez. V, n. 10720/07, clt.), che risultano peraltro nella specie - ha sottolineato la Corte di merito - espressamente smentite, avendo i l vice q uestore 1!11111111111111111111111, incarì- cato della stesura materiale degli atti, escluso l'esistenza di tale prassi, asseren do perentoriamente che < se uno firma u n verbale è perché può inserire i n quel verbale qualcosa che ha percepito diretta mente > . 19). Quanto ai reati d i calunnia e arresto illegale {capi D e F), correttamen te è stata dalla Corte di merito evidenziata la stretta correlazione tra l'indicazione di circostanze false negli atti e la finalità di procedere a l l 'arresto d i tutti gli occupanti l a scuola "Diaz", con l a formulazione a loro carico di accuse basate su ta li false circostanze e i n tegranti così anche il delitto d i calunnia, es sendo i verbali di perquisizione, sequestro e arresto, nonché la comunicazione della notizia di reato, atti destinati ìstituzìona!mente all'Autorità giudiziaria. Né può ritenersi che la mancata espressa statuizione nel dispositivo della in tervenuta prescrizione del reato di calunnia sub D) consenta - come dedotto dal l a difesa di MO e DI RO nel secondo motivo d i ricorso - di ritenere tale imputazione assorbita nella parte della sentenza di appello confermativa della pronuncia assolutoria d i primo grado. Infatti, la d ivergenza tra dispositivo e motivazione è solo apparente e non determina alcun contrasto tra le due parti del provvedimento, le quali si integra no concorrendo quella motiva a rendere comprensibile la volontà espressa nei di spositivo. Nel dispositivo, I nfatti, è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti d i ER e R!, in ordine al reato d i calunnia ioro ascrittÒ a l capo B) per ché estinto per prescrizione, ed analoga declaratoria è stata dalla Corte d i appel lo omessa per i reati {di calunnia) sub D (ascritto, tra gli altri, a DI RO e MO ) ; G ) ; L); N ) , nonché per il medesimo reato ascritto a DI BEDINl al capo 2) del proc. n.5045/05. È evidente che ciò è stato determinato solo da un errore materiale, come chiarito nella stessa motivazione della sentenza impugnata, e come peraltro e vincibiie dalla circostanza che nella struttura del dispositivo la condanna al risar cimento dei danni degli Imputati d i calunnia precede la statu izione d i "conferma nel resto", l i m itandone logicamente la portata. Pertanto - in accoglimento, sul punto, del ricorso del Procuratore g enerale p resso la Corte di appello di Genova e rigettandosi anche tutti i motivi di ricorso al proposito degli altri imputati: AR e RR (sesto motivo), CH e DI OV (quinto motivo), IM (terzo motivo), DI BE (settimo motivo), NI (secondo motivo e memoria), e del responsabile civile, M i n i- 136 stero dell'Interno (primo motivo) - tale divergenza è emendabile da q uesta Cor te, con la correzione del dispositivo della sentenza impugnata nei termini di cui a l presente d ispositivo. Per quanto concerne infine l'ultimo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio e alla m ancata concessione delle attenuanti generiche, nessun e lemento di segno positivo non valutato dai giudici di appello è stato posto all'attenzione di questa Corte, ma solo u na generica doglianza relativa alla fun zione di scout di DI RO e MO per g l i uomini incaricati dell'azione, che nulla può rilevare a fronte del ben evidenziato, dai giudici di appello, < tradimen to della fedeltà ai doveri assunti > , realizzato con u n falso quadro a ccusatorio a i danni degli arrestati > . A l rigetto del ricorso segue l a condanna d i AR DI RO e S CO MO TO, singolarmente, a l pagamento delle spese processuali e, nei termini di cui al dispositivo, alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili. RICORSI AR e RR 20) I l primo motivo del ricorso è infondato perché fa d iffuso riferimento a si tuazioni relative alle fasi precedenti la decisione di intervento, quali le varie riu nioni ed il passaggio delle pattuglia in via Cesare Battisti nella serata, eviden ziando pretese illogicità e travisamenti che, come sì è notato sopra, non appaio no al Collegio determinanti per la decisione sulla responsabilità dei ricorrenti i n merito a i fatti specifici loro contestati . Quanto allo sviluppo degli avvenimenti in occasione dell'intervento presso la scuola "Diaz-f'ertini", rileva il Collegio che la Corte di merito ha ritenuto che il AR fosse consapevole della falsità del rinvenimento delle molotov .� all'interno dell'edificio perché, per sua affermazione, era e ntrato nella scuola per correndo sia il piano terra che i l superiore e si e ra quindi potuto rendere conto I che nelle aree comuni {che secondo g l i atti giustificativi degli arresti sarebbero state tali da consentire a chiunque nella scuola di percepire la presenza delle bottiglie la cui detenzione così sarebbe stata a tutti attribuibile) non v'era nulla del g enere e che quando, i n seguito, gli erano state mostrate le molotov da DI BEl\IARD!NI, dopo un certo lasso d i tempo dalla perquisizione, egli aveva chia ramente avuto la possibilità d i comprendere che non potevano provenire dall'interno. Si tratta di motivazione che n o n pare illogica né in contrasto con la ricostru zione d i fatti del primo giudice e neppure fondata, come lamentato al terzo moti vo di ricorso, sull'illegittimo utilizzo di dichiarazioni altrui. li ricorso sostiene a mpiamente che la Corte territoriale avrebbe trascurato la circostanza, chiaramente emergente dalle acquisizioni d i battimentali, che egli era 137 g i u nto alla scuola con grande ritardo. Si tratta d e ll'evidenziazione d i elementi relativi alla ricostruzione del fatto che non possono essere valutati in q uesta sede, neppure sotto i l profilo del travi samento della prova, non riuscendo a d imostrare un'erronea lettura di emergen ze processuali, né l'omissione d i elementi determinanti, laddove vorrebbero col locare l'arrivo alla scuola del ricorrente con G ATTER ad operazioni praticamen te esaurite, a fronte di una congrua motivazione del g iudice d'appello, che si è anche riferito alla tempistica degli a rrivi presso l a scuola del ZL, uni tamente a l ER, siccome ricostruita d a più consulenze tecniche (R.I.S. e parti civili) dello stesso segno - la cui attendibilità è stata adeguatamente e compiutamente motivata - dimostrative di u n arrivo in loco mentre le violenze erano ancora In atto. I rilievi del ricorrente non sono tali da determinare la completa destruttura zione della motivazione, quando d imenticano g l i elementi rinvenibili nelle sen tenze di merito che attribuiscono al GATIER, giunto assieme a AR, l'Invito a l personale presente a rintracciare le persone che stavano uscendo dalla scuola lungo ie im palcature o l'invito al tenente CREMONINI d i dedicarsi a l suo servizio, quando l'ufficiale del Carabinieri gli aveva indicato l a presenza di CO VEll rannicchiato a terra gravemente ferito, in un momento quindi in cui a ncora operavano a ll'interno della scuola i reparti Impegnati della "messa i n sicurezza" dell'edificio. Né ciò, considerata la tempistica accreditata dalla Corte di merito, si pone in contrasto con l'avvenuta archiviazione delle posizioni dei funzionari apicali quan to alle lesioni conseguite all'azione dei reparti che già operavano a l loro arrivo. Non sono poi fondate ìe doglianze del RR, con riferimento ad una m otiva zione della Corte d i merito che ha osservato come avesse preso parte a tutte le fasi della vicenda, essendo giu nto sul posto fra I primi con MO, e fosse I stato i n g rado qu indi d i "apprezzare le violenze g ratuite commesse per strada a l d a n n i d i , frase che, contrariamente a quanto rilevato i n ricor so, evidenzia solo la possibilità che il RR aveva avuto di vedere i due feriti, colti in strada dalla manovra a tenaglia dei reparti, e di rendersi conto di come si I stava evolvendo la situazione. la Corte di merito ha anche evidenziato quale fosse Il ritardo del suo ingres so nella scuola dopo il Reparto Mobile (circa 70 secondi); come il RR avesse potuto vedere le persone vistosamente ferite radunate al piano terra e g l i zaini ammassati, prima di salire poi ai piani su periori dove era evidente la presenza d i persone gravemente ferite;
come, p e r sua a mmissione, n o n fosse i n g rado d i af fermare se le bottiglie molotov e le armi im proprie fossero nella disponibilità di u n o o più degli a rrestati. 138 Ha anche rilevato i i giudice d ' a ppello come, a fronte d i una realtà dei fatti che appariva evidente, per l'Inesistenza d i bottiglie molotov all'interno della scuola, per il n umero e la g ravità dei feriti, tale da escludere che si potesse ipo tizzare una collettiva attività di resistenza violenta, per il fatto che l'ammasso degli zaini e delle armi improprie impediva l'attribuibilità delle stesse ai singoli arrestati, il prevenuto avesse attivamente partecipato alla decisione di procedere all'arresto dl tutti quanti sulla base della formulazione di un'accusa associativa, che, secondo quanto da lui stesso affermato, gli "sembrava maggiormente so stenibile per procedere all'arresto in flagranza". Del tutto logica quindi la conclusione del giudice d'appello circa la piena par tecipazione (anche concreta per Il suo tenersi in contatto da TO con i ma terial i redattori degli atti in Questura) del ricorrente alla predisposizione dì atti e verbali che giustificassero, mediante distorta rappresentazione della realtà, una decisione d i procedere ad arresti per inesistenti ipotesi di reato, presa da l u i co me dagli altri funzionari presenti anche per coprire, con la g i u stificazione della resistenza, le violenze compiute da colleg h i e sottoposti. Le censure del ricorso lamentano erronea interpretazione delle emergenze processuali, e ne propongono valutazioni alternative, ma finiscono, anche quan d o evidenziano pretesi travisamenti della prova, per sovrapporre una p ropria ri costruzione, non ammissibile, a quella del giudice di merito, che come visto non presenta difetti di logica consequenzialità. Non fondato è il secondo motivo d i ricorso che si duole della ritenuta illegit tim!tà della sottoscrizione del verbale d i perquisizione e sequestro e del verbale d 'a rresto anche da parte di chi avesse pa rtecipato solo in parte a l l'attività docu mentata (RR) ovvero senza avervi partecipato (AR), ma con la fi nalità di assumersi la responsabilità della parte d ispositiva, in virtù della posizio ne gerarchica rivestita e dell'apporto intellettuale prestato. Si è censurata la sentenza del giudice d'appello per violazione di legge, so stenendosi, In sostanza, che il verbale d'arresto ben può essere sottoscritto an che da agenti o ufficiali di polizia giudiziaria che non abbiano partecipato a l l 'operazione dell'arresto, e che chi non abbia partecipato a l l'attività in ogni caso non può esser ritenuto responsabile dell'esser stati riportati dati d i fatto contrari al vero, in quanto provenienti da indicazioni d i a ltri soggetti. In sostanza, se il verbale di arresto attesta falsamente l 'esistenza dei pre supposti per !'arresto, il pubblico ufficiale che non abbia assistito ai fatti ben po trebbe con la sua sottoscrizione partecipare a l l'attestazione oggettivamente fai· sa, non dovendo però rispondere della falsità di alcune delle parti della vicenda riassunta nel verbale a cui non abbia assistito. Si sostiene inoltre che sarebbe legittimato a sottoscrivere il verbale anche i l 139 pubblico ufficia l e che abbia compiuto mera attività d i identificazione delle perso ne arrestate, posto che le generalità degli a rrestati vengono indicate nel verbale d'arresto. Al proposito, e con riferimento ad operazioni complesse come quella oggetto di procedimento, occorre rilevare che dell'identificazione delle persone vengono redatti appositi verbali da sottoscriversi da parte degli operanti, così che è ben possibile che il verbale d'arresto faccia riferimento, per quella parte, ad un diver so atto pubblico fidefaciente, redatto da pubblico ufficiale in ipotesi estraneo all'operazione d i polizia giudiziaria, senza che sia indispensabile che il predetto sottoscriva il verbale d 'arresto, assumendosi la responsab!!ità dell'attestazione di tutti gli e le mentì di fatto ivi Indicati. Né, come già si è rilevato sopra {n. :1.5}, è lecita una g iustificazione che fac cia leva su prassi o sulla fiducia riposta i n altri quanto alla veridicità dei fatti che il pubblico ufficiale i n ogni caso attesta personalmente, anche quando appone fir me "al buio", Non può quindi esser condivisa la posizione d e l ricorrenti quando ritengono legittima la sottoscrizione dell'atto da parte di chi non abbia partecipato ad alcu ne delle attività in tale atto attestate come avvenute ad opera del pubblico uffi ciale, o dal pubblico ufficiale percepite. La sottoscrizione deil'atto i n mancanza di adeguate specificazioni attribuisce a ciascuno del sottoscrittori l'attestazione del la veridicità delle indicazioni ivi contenute, sia quanto all'operato di ciascuno, sia quanto ai fatti verificatisi e percepiti come giustificativi dell'esecuzione dell'attività d i polizia giudiziaria documentata . Correttamente la Corte d i merito ha escluso che una tale posizione possa g iustificarsi in virtù dell'applicazione del d isposto dell'art. 120 d isp. att. c.p.p. La norma in questione si riferisce agli adempimenti esecutivi conseguenti all'arresto, in quanto tali indicati dall'art. 386 c.p.p., circa la materiale esecuzio ne della trasmissione e consegna degli atti relativi a ll'arresto, aìi'awiso a l d ifen sore dell'avvenuto arresto, alla conduzione dell'a rrestato i n casa circondariale a ) disposizione dell'A.G . , non potendo i nvece incidere sulla natura d i una atto do cumentative come il verbale, che è atto riservato a quel pubblico ufficiale che è i n grado d i attestare (e solo lui) la veridicità del proprio operato e delle circo stanze di fatto che l'hanno g iustificato, i rrilevante essendo che particolari carat teristiche del verbale di arresto siano previste nel contesto del medesimo art. 386 c.p.p. nell'ambito del doveri incombenti alla polizia giudiziaria i n occasione d i a rresto o fermo. Né conforto alla tesi dei ricorrenti può trarsi dal disposto dell'art. 383 c.p.p. sull'arresto i n flagranza da parte del privato. Espressamente la norma prevede che il pubblico ufficiale che riceve 140 l'arrestato d a l privato red ige verbale della consegna, attestando solo ì l fatto della consegna e, d i necessità, l'indicazione delle circostanze riferite dal privato. Proprio la natura d i atto pu bblico del verbale circoscrive nel caso i l valore documentative del medesimo al fatto, percepito dal pubblico ufficiale, della con segna dell'a rrestato e dell'Indicazione di q u a nto riferito d a chi ha p roceduto all'a rresto ed i l valore di attestazione privileglata si l imita a quei fatti, non a l l 'intrinseca veridicità del contenuto delle affermazioni del p rivato. Non è quindi possibile dedurre una generale facoltà d i redazione di un ver bale da parte di chi non abbia operato l'arresto dalle particolari caratteristiche del verbale previsto da quella norma, che espressamente ne circoscrive il conte nuto. Né è condivisibile l'assunto dei ricorrenti laddove vedono, nell'elaborazione giurisprudenziale in tema di combinato disposto degli artt. 499 e 514 cod. proc., la conferma della possibìlità che il verbale d'arresto sia sottoscritto anche da par te del superire g erarchico, al fine dell'assunzione della paternità dell'operazione, sebbene questi non abbia "fatto" o "visto" in prima persona, quanto oggetto d i verbalizzazione. La giurisprudenza formatasi i n tema di consultazione, i n ausilio alla memoria del testimone, dei documenti e atti redatti dal medesimo, ufficiale o agente di polizia giudiziaria, si è limitata a ritenere legittima la consultazione (Sez. II, n . 579 1 del 1/4/1999} quale "documento redatto d a l testimone" a i sensi dell'art. 499, comma 5, c.p.p., di u n documento "alla cu i predisposizione abbia effettiva mente contribuito il teste, indipendentemente dalla circostanza che da lui for malmente provenga;
" con la conseguenza che "sono legittimamente acquisite ed utilizzabili le dichiarazioni rese da un a ppartenente alla polizia giudiziaria che sia stato autorizzato a consultare un verbale scaturente dall'azione congiu nta di più agenti operanti, da Intendersi riferibìie a ciascuno d i essi a ncorché sottoscritto soltanto dal superiore gera rchico". legittimo quindi che, i n caso d i azione con giunta di più operanti non tutti sottoscrivano il verbale e che anche i non sotto scrittori poi s i possano avvalere per aiuto alla memoria della consultazione d i u n atto n o n formalmente sottoscritto, ma relativo a d attività d i rettamente conosciu ta. Da tale principio non può certo ricavarsi l'opposto principio, che sia cioè le gittima la sottoscrizione di un verbale da parte d i chi non abbia partecipato all'azione riportata nel verbale medesimo. I nfondato pare poi al Collegio il rilievo secondo cui dal testo dell'a rt. 479 c.p. - per il quale è oggetto di falsa attestazione punibile, non solo quanto oggetto di percezione diretta, ma anche " .. [altri] fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità" - dovrebbe dedursi l'infondatezza della tesi che rawisa la sussistenza 141 del reato di falso per l a mera sottoscrizione d i verbal i i n cui vengono rappresen tate circostanze di fatto senza avervi partecipato o assistito personalmente, mentre al contrario sarebbe legittima la sottoscrizione di un verbale d'a rresto per aver a ppreso circostanze di fatto de relato o preso decisioni circa la qualificazio ne dei fatti. La difesa si riferisce alla disposizione di chiusura della norma d i cui all'art. 479 c.p. riferibile a qualsiasi atto pubblico deducendone la legittimità d i un'attività d i verbalizzazione del pubblico ufficiale, concernente "altro" rispetto a qua nto percepito o compiuto personalmente, senza considerare come lo specifico atto pubblico ìn oggetto e cioè il verbale ha una peculiare disciplina dettata dall'a rt. 136 c.p.p. secondo il quale " .. contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone i ntervenute, l'ind icazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza d i coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione d i quanto l'ausiliario ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto i n sua pre senza nonché le dichiarazioni ricevute da l u i o d a a ltro pubblico ufficiale che egli assiste", norma applicabile ai verbali delle attività della polizia giudiziaria i n virtù del combinato disposto degli artt. 357 e 373 c . p.p. È la natura stessa del verbale che esclude che possan o essere attestati fatti che non siano caduti sotto l a diretta percezione del pubblico ufficiale che ne as sume la paternità. Se pure ìl verbale d i arresto ha u n aspetto valutativo decisorio, il pubblico ufficiale che lo sottoscrive s i assume la paternità non solo della decisione, ma anche della corrispondenza al vero della parte espositiva dei fatti g iustificativi della decisione, come ha ripetutamente rilevato la giurisprudenza secondo i a quale il pubblico ufficial e n o n può esimersi d a responsabilità con ii riferimento all'aver appreso da altri elementi di fatto a base della deliberazione. Né hanno rilevanza le prassi in materia quando, per effetto d i esse, si finisca per riferire di fatti non direttamente compiuti senza alcuna specificazione e di stinzione, ciò che significa attestare falsamente una scienza che non è propria e i n ogni caso attestare come vera una circostanza che non si è verificato essere vera. Infondato è i l quarto motivo d i ricorso per il quale la sentenza della Corte d i merito sarebbe censurabile nella parte i n cui h a ritenuto inapplicabile alle ipotesi d i falso la scriminante dell'a rt. 51 c.p., in applicazione del principio dei nemo te netur se detegere. li giudice d'appello non avrebbe affrontato il problema derivante dal contra sto di giurisprudenza fra un orientamento generalizzato, nel senso dell'inapplicabilità del principio i nvocato, a cui aveva fatto riferimento, ed i l por- 142 tato della sentenza n . 6458/07 d i questa sezione che, diversamente dalle sen tenze a cui sì era riferita l a Corte territoriale, avrebbe affrontato ana liticamente la questione, criticando il contrario orientamento in modo puntuale e con corretta applicazione del principio costituzionale del d iritto d i d ifesa, avendo riconosciuto l'applicabilità dell'esimente i n un'I potesi sovrapponibile a quella del caso d i spe cie, laddove l'astenersi dal commettere u n reato di falso ideologico avrebbe comportato necessariamente la formale confessione di a ltro reato già commesso. Osserva i l Collegio che la decisione della Corte d i merito ha fatto corretta applicazione dei principi In materia, con riferimento ad una giurisprudenza che ha considerato nelle sue corrette proporzioni l'ambito di applicabilità del principio Invocato, evidenziandone (Sez. V, n. 8252 dei 15/1/20 10) la natura di diritto d'ordine processuale, ed osservando (fra le tante, Sez. V, 15. 10. 2004} che " i l va lore dell'atto pubblico.( .. ) . trascende le mere finalità difensive del soggetto inda gato ed attinge una serie di interessi - primo fra tutti quello concernente la veri dicità erga omnes d i quanto attestato dal pubblico ufficiale - che non possono essere pregiudicati dalle prospettive del singolo di sottrarsi ai rigori della legge penale", rilevandosi poi che il principio in questione comporta " . . la non assogget tabilità a d atti di costrizione tendenti a provocare un'autoincrimi nazione, ma non anche la possibilità di violare regole di comportamento poste a tutela d i interessi non legati alla pretesa punitiva", non comprendendo ìl diritto di difesa "anche il diritto di arrecare offese ulteriori". Si tratta dì g i urisprudenza che è In assonanza con ìl senso del principio ge nerale a cui si fa riferimento, che è dì carattere meramente " astensivo", valendo ad escludere che Il soggetto possa essere obbligato a tenere comportamenti po sitivi dal quali possa in sostanza derivare per lui una confessione di responsabili tà; l'applicazione del principio del nemo tenetur, comporta Insomma u n diritto a non fare qualcosa da cui potrebbe derivare a mmissione di responsabilità, ma non invece l 'autorizzazione a fare tutto quello che possa servire a nascondere le pro prie responsabilità, In sostanza, ad adoperarsi per evitare che emergano, come potrebbe desumersi dall'isolata pronuncia evidenziata dal ricorrente. Peraltro, come conclude la sopra citata sentenza, resta a l soggetto la scelta "di rifiutarsi d i redigere l'atto pu bblico senza incorrere nel reato di cui a ll'art. 328, co. 1°, c.p. (che presuppone i l carattere indebito del rifiuto), facendo venire meno l'inevitabilità del nocumento derivante da (nel caso d i specie) una relazio ne d i servizio veritiera". Non fondato è il quinto motivo di ricorso, concernente il ricorrere deil'agg ravante d i cui al II comma dell'art. 476 c.p., riferita all'art. 479, con ri guardo agli atti d i polizia giudiziaria oggetto dell'imputazione. Delle attività di polizia giudiziaria deve essere redatto, ai sensi dell'art. 357 143 c.p.p., verbale che " i ndica (Sez. I, n . 3952 del 1 2/ 1 1/ 1990) giorno, ora e luogo dell'arresto o di fermo di polizia g i udiziaria e rappresenta la principale forma d i documentazione;
viene redatto d i regola contestualmente all'atto documentato ed è assistito da fede privilegiata, come si ricava anche dall'a rt. 1 15 norme att. c.p.p. 1988, la cui norma, dettata per !e a nnotazioni, è a fortiori valida per i ver bali integrali. L'efficacia probatoria del verbale sì desume dall'a rt. 136 c.p.p. 1988 che, anche se non riproduce per intero il contenuto dell'art. 155 del codice precedente, pone comunque in evidenza la funzione di esso e la qualificazione d i atto pubblico dotato d i fede privilegiata sino a querela d i falso. N é l'atto può es sere l i beramente valutato d a l giudice posto che i l valore probatorio si riflette proprio sull'attività d i cui i l funzionario è chiamato a curare la verbalizzazione e che rientra specificamente nell'ambito della sua competenza". ln particolare, il verbale d'arresto, per la sua natura di atto che documenta un'attività della polizia giudiziaria sfociata nell'adozione di una misura precaute lare sottoposta a precise condizioni dì validità, deve necessariamente contenere anche l'esposizione del fatti che, percepiti dal pubblico ufficiale che ha operato l'arresto, l'hanno messo nelle condizioni di eseguire l'atto d i privazione della li bertà personale e, trattandosi della narrazione di azioni del pubblico ufficiale o d i fatti caduti sotto l a sua diretta percezione, costituisce attestazione della veridici tà di quanto oggetto di verbalizzazione, facente fede fino a impug nazione di fal so, quale documento probatorio precostituito a garanzia della pubblica fede e formato (Sez. l, n . 39292 de! 23/9/2008) "da u n pubblico ufficiale nel legittimo esercizio di u n a speciale funzione pubblica d i attestazione, m u n ita d i una partico lare capacità probatoria rispetto a i fatti compiuti dal pubblico ufficiale o avvenuti in sua presenza", manifestazione del potere di documentazione fidefaciente e spressamente attribuito all'ufficiale di polizia giudiziaria al sensi del combinato disposto degli artt. 55 e 357 c.p.p. ) Come correttamente ha rilevato la Corte d i merito, con u n puntale riferimen to alla situazione conoscibile a l momento dei fatti, influente sull'esigibile consa pevolezza della natura dell'atto, solo alcuni contenuti non costituivano attesta I zioni a fede privilegiata, quelli oggetto "di a pprezzamento personale perché me diati dall'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente d a non potersi verificare e controllare secondo u n metro obietti vo" e solo In riferimento a quelli - con ciò esaminando la questione proposta d a più ricorrenti sull'efficacia d i quei verbali nel processo penale - i l sindacato del giudice penale si svolge, prescindendo dalla natura fidefaciente dell'atto, occor rendo per le restanti parti che i l giudice si confronti con l a eventuale questione d i falsità dell'atto. Diffusam ente e compiutamente la Corte territoriale ha esaminato tutte le 144 parti degli atti oggetto dì i m putazione di falsità, valutando in che termini ciascu na di quelle potesse contenere attestazioni dotate di valore fidefaciente, non e quivocabile da parte di chi provvedeva alle varie attestazioni, ed agevolmente ri conoscibil i come tali, sia nel momento della redazione dell'atto, sia nel momento della valutazione della linea difensiva, una volta posti di fronte ad un capo di im putazione che chiaramente riportava, sia ia denominazione dell'atto, sia l'attestazione quale specifico oggetto dell'accusa. Già si è evidenziato (n. 9) come infondata sia la doglianza relativa alla pre tesa violazione dell'art. 521 c.p.p. con riferimento alla ritenuta contestazione del l'aggravante prevista dal cpv. dell'art. 476, in riferimento all'art. 479 c.p., cosi che non si possa legittimamente considerare la valutazione della Corte d'appello sull'aggravante come una vera e propria riqualificazione del fatto. È i n ogn i caso infondata anche la censura relativa alla lamentata violazione dei principi desumibili dall'interpretazione data dalla Corte EDU all'art. 6 della Convenzione con la sentenza nel caso Drassich-ltalia. Osserva il Collegio che, secondo la giurisprudenza costituzionale formatasi i n merito all'interazione fra interpretazione delle norme convenzionali e interpreta zione delle norme interne da parte d i giudici nazionali, a questi ultimi compete "di apprezzare la giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente, i n modo d a rispettarne l a sostanza, ma con u n margine d ì apprezzamento e d i ade guamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell'ord i namento giuri dico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi" (Corte cost,, n. 236 del 201 1 ; conf. Corte cost., n. 303 del 2011). Il giudice nazionale, quindi, può inter pretare a sua volta la norma della CEDU, con l'unico limite d i rispettare la so stanza delle indicazioni provenienti dalla g iurisprudenza d i Strasburgo. Con la sentenza nel caso Drassich la Corte eu ropea aveva rilevato che, per la verifica degli effetti di una liqualiflcazione giuridica dei fatti, occorreva control lare se, i n concreto, fosse sufficientemente prevedibile per i! ricorrente che l'accusa inizialmente formulata nei suol confronti poteva essere riqualificata, nonché "la fondatezza dei mezzi d i difesa che il ricorrente avrebbe potuto invoca re, se avesse avuto la possibilità di d iscutere della nuova accusa formulata nei suoi confronti". Tutto questo con riferimento al caso particolare, quale quello og getto della decisione, di un procedimento nel quale ia riqualificazione era stata effettuata, con effetti peggiorativi per il ricorrente, solo all'esito del g iudizio d i legittimità. Nei successivi i nterventi del giudice di legittimità in materia, centrale è stata la valutazione, volta per volta, d i quali fossero stati nella sostanza g l i effetti d i u n'intervenuta riqualificazione e se l e ragioni della difesa fossero state o meno effettivamente pregiud icate, essendosi chiarito per il giudizio di cognizione, che 145 la garanzia del contraddittorio i n ordine alla diversa definizione giuridica del fatto deve ritenersi assicurata quando, con i motivi d ì impug nazione l'imputato sia sta to posto nelle condizioni di interloquire (Sez. VI, n . 10093 del 14/2/2012), que sto anche nel giudizio di legittimità, qualora nel ricorso presentato tale eventuali tà sia stata espressamente presa I n considerazione (cfr. Sez. Il, n . 14674 del 26/2/2010; Sez. VI, n. 22301 del 24/5/2012). È quindi evidente come, seppur d i riqua lificazione non s i possa trattare nel caso di specie, i n ogn i caso i l giudizio d i merito e Il sistema delle impugnazioni abbia adeguatamente consentito al ricorrenti di interloqu i re sulla qualificazione giuridica d e l fatto e sull'applicabilità dell'aggravante. Resta da osservare, sulla doglianza esposta (VII.1) nel motivo ! bis - circa la pretesa i nnocuità della falsa attestazione, contenuta nel verbale d i perquisizio ne e sequestro, che "gli occupanti erano stati resi edotti della facoltà di farsi as sistere da a ltre persone di fiducia" - che, pur essendo pacificamente risultata non corrispondente al vero, ii tribunale ne aveva escluso la rilevanza penale rite nendo che il falso aveva avuto per oggetto u n adempimento non obbligatorio. Ad avviso del Collegio, se è pur vero che l'avviso in questione è espressa mente previsto dall'art. 250 c.p.p. per l'esecuzione di decreti di perquisizione emessi dal!' A.G. e non per g l i atti ad i niziativa della polizia g i udiziaria, quella fal sa attestazione non può considerarsi irrilevante. Secondo la giurisprudenza sul punto (Sez. V, n. 35076 del 21/4/2010) "in tema d i falsità documentali, ricorre i i cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso d i falso ma teriale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto, non esplicando ef fetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati, con la conseguenza che l'innocuità non deve essere valutata con riferi mento all'uso che dell'atto falso venga fatto" {cfr. Cass. 7 novembre 2007 n. 3564; Cass. 30 settembre 1997 n. 1 1681); del tutto correttamente ha quindi os servato il giud ice d'appello che la falsità non era esclusa dall'errore di d i ritto che eventualmente i verbalizzanti avessero compiuto circa la necessità di u n deter minato adempimento procedurale, avendo essi in ogni caso formato una realtà documentale (di corretti e ridondanti adempimenti procedurali) funzionale a far apparire a l lettore dei verbale che l 'esecuzione di quell'atto era avvenuta secon do corrette scansioni esecutive, ed in tal modo tradendo la funzione documentale dell'atto sulle modalità d'azione del pubblico ufficiale, funzione documentale d e l verbale n o n esclusivamente diretta all'efficacia dell'atto n e l procedimento penale, ma anche a fornire la prova di un agire più che corretto dell'operante, per u n qualsiasi a ltro effetto. Manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazio- 146 n i squisitamente d i merito, ad essa sottratte, è i n fine il settimo motivo, con il quale i ricorrenti affermano carente l a motivazione con cui sono state loro negate le circostanze attenuanti generiche ed è stata individuata la misura della pena. Rileva il Collegio che del tutto legittimamente la Corte di appello ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche, la natura dei reati addebi tati e la loro gravità, anche quali violazioni dei doveri di fedeltà del prevenuti, osservando, quanto ai falsi, a l le calunnie e agli altri reati conseguenti, che si era trattato della consapevole preordinazione di u n falso quadro accusatorio ai danni degli arrestati, realizzato in u n lungo a rco d i tempo intercorso fra la cessazione delle operazioni ed i l deposito degli atti I n Procura;
ed ha evidenziato l'odiosità del comportamento d i chi, in posizione d i comando a d iversi livelli come i funzio nari, una volta preso atto che l'esito della perquisizione si era risolto nell'Ingiustificabile massacro del residenti nella scuola, i nvece di isolare ed emar g i nare I violenti denunciandoli, dissociandosi così da una condotta che aveva get tato d iscredito sulla Nazione agii occhi del mondo Intero e di rimettere in libertà gli a rrestati, avevano scelto d i persistere negli arresti creando una serie di false circostanze, funzionali a sostenere così g ravi accuse da giustificare u n arresto d i massa, formulate peraltro in modo logico e coerente, tanto da indurre i Pubblici Ministeri a chiedere, e ottenere seppure In parte, la convalida degli arresti. Come detto, si tratta di motivazione correttamente riferita a parametri pre visti d all'art. 1 33 c.p. per la quantificazione della pena, valutabili ai sensi dell'art. 62 bis, a fronte della quale il rilievo del ricorrenti che si dovessero considerare anche i loro percorsi professionali successivi a i fatti in questione, si risolve in u n a pretesa d i rivalutazione d e l merito, laddove l e argomentazioni della Corte territo riale non possono essere scalfite, nella loro fondatezza e coerenza, dalla conside razione di elementi di fatto, che, seppure i ricorrenti ritengano di particolare ri lievo, non paiono decisivi i n senso contrario. Infondata anche la censura concernente g l i aumenti di pena per continua zione, se si considera che i falsi ascritti agli imputati riguardano q uattro indipen denti atti di polizia giudiziaria, a rresto, perquisizione, sequestro, notizia d i reato, così che la quantificazione della pena, a l d i là di inesattezze terminologiche appa re nella sostanza corretta. Al rigetto de! ricorso segue la condanna di IL AR e PO RR, singolarmente, al pagamento delle spese processuali e, nei termini di cui al dispositivo, alla rifusione dì quelle sostenute dalle parti civili. RICORSI CH e DI OV 2:1.) li primo motivo del ricorso è infondato in q u anto evidenzia pretese iilo gicità e travisamenti che non appaiono determinanti per la decisione sulla re- 147 sponsabìlità del ricorrenti i n ordine ai fatti loro contestati. Osserva il Collegio che la Corte di merito ha ritenuto che I ricorrenti, entrati molto presto nella scuola "Dlaz-Pertinl" (in tal senso dovendosi leggere l'indicazione dell'ammissione del DI OV d i essere entrato unitamente agli ope ratori incaricati della "messa i n sicurezza" del sito, atteso che non erano state mosse loro accuse d i concorso nelle lesioni provocate a i presenti nell'edificio), avevano avuto modo di rendersi conto della situazione esistente all'interno, della quale eran quindi da considerare pienamente consapevoli. Non pare poi fondata la doglianza sul passaggio motivazionale concernente l a loro partecipazione alla perquisizione, avendo la Corte territorial e dato chia ramente atto che, dopo un inizio di attività d i perquisizione, essi erano stati de stinati dal RR ad incombenze diverse, e precisamente all'i n dividuazione pres so gil ospedali cittadini dei soggetti ivi ricoverati ed alla loro identificazione. Lamentano poi i ricorrenti che la Corte territoriale !i avrebbe erroneamente indicati come presentì, assieme al NI, in Questura, I ntenti a collaborare alla redazione degli atti, In collegamento con ìl RR, quando, al contrario, ave vano trascorso la notte negli ospedali, ed evidenzian o le emergenze p rocessuali considerate dimostrative del travisamento di prova da parte del giudice d'appel lo. Ritiene al proposito i l Collegio che la doglianza concerna elementi d i fatto privi d i rilievo, atteso che l'accusa rivolta a i due I mputati si riferisce alla succes siva sottoscrizione degli atti da pa rte loro, circostanza del tutto pacifica. Quanto a l rilievo del secondo motivo - che I ricorrenti avevano sottoscritto i verbali, non i n fiducia, ma su preciso ordine del RR - occorre osservare che il preteso ordine del superiore si sarebbe sostanziato nell'imposizione di sottoscri vere atti che rappresentavano circostanze d i fatto che i prevenuti o avevano po tuto constatare direttamente non essere veritiere - quali la resistenza asserita mente opposta all'interno dell'edificio, inesistente e come tale da loro riscontra bi le posto che erano entrati quando ancora erano in azione le squadre addette a lla " messa in sicurezza", o la presenza delle molotov in luoghi di transito ed accesso comune, da loro visti proprio nell'immediatezza dell'operazione - oppure, sui fatti verificatisi dopo la loro partenza, che avrebbero dovuto attestare come veri sulla fiducia che i medesimi fossero riportati correttamente;
in definitiva l'ordine a vrebbe avuto per oggetto, all'evidenza, la comm issione dì un d elitto dì falso ideo logico. Né rileva il riferimento alle disposizioni dell'art. 66, 4° comma, della Legge 121/81 sull'ordinamento della Polizia di Stato, che prevede l'obbligo per l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza d i eseguire g l i ordini impartiti d a l superiore gera rchico od operativo;
tuttavia, proprio la di- 148 sposizione invocata d a i ricorrenti dispone che il dipendente a l quale "viene im pa rtito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato non lo ese gue ed informa immediatamente i superiori" ( cfr per analogo caso in tema di fal so in atto pubblico su ordine superiore, Sez. V, n. 6064 del 25/ i l/2008). Non è poì fondato il secondo motivo di ricorso, laddove sostiene la legittimi tà della sottoscrizione degli atti di polìzla giudiziaria da parte di agenti o ufficiali di polizia g iudiziaria che abbiano partecipato all'operazione solo in parte, per l'identificazione degli arrestati, senza alcuna responsabilità per ulteriori indica zioni provenienti da a ltri soggetti, confluite nell'atto complesso. Non può Il Collegio che riportarsi a quanto già osservato al proposito più so pra (11. 20} per dimostrare l'infondatezza di una tale doglia nza, dovendosi q u i appena ribadire che la sottoscrizione dell'atto, i n mancanza di adeguate specifi cazioni, attribuisce a ciascuno dei sottoscrittori l'attestazione della veridicità delle indicazioni ivi contenute, sia quanto all'operato d i ciascuno, sia q uanto ai fatti verificatisi e percepiti come giustificativi dell'esecuzione dell'attività di polizia giudiziaria documentata. Anche con riferimento a l terzo ed a l quarto motivo di ricorso il Collegio non può che riproporre le argomentazioni svolte più sopra (11. 20) In merito al ricor rere del falso ed alla configurabilità della ritenuta aggravante d i cui aì cpv. dell'art. 476 c.p., nonché alla correttezza della decisione della Corte d'appello d i ritenere regolare la contestazione e rispettato i l disposto dell'art. 5 2 1 c.p.p. Al rigetto del ricorso segue la condanna d i ID DI OV e RE CH, singolarmente, ai pagamento delle spese processuali e, nel termini di cui al di spositivo, alla rifusione d i quelle sostenute dalle parti civili. RICORSO NL 22) li primo motivo del ricorso è infondato, al limiti dell'inammissibilità, per ché per la maggior parte si d iffonde in u n esame generale della motivazione, e saminando le vicende preliminari rispetto alla vera e propria operazione e facen do riferimento alle posizioni di imputati d iversi ed a parti della vicenda che, come si è più volte notato sopra, non hanno decisiva rilevanza per la decisione sulle i mputazioni in concreto formulate, soprattutto a carico del ricorrente. Quanto specificatamente alla sua posizione, anche se 11 ricorrente lamenta che sia stata ritenuta la responsabilità a causa di un'indebita attribuzione ai fir matari dei verbali di polizia g iudiziaria di tutti ì contenuti dì quegli atti, indipen dentemente dall'apporto di ciascuno, occorre osservare come la Corte di merito abbia correttamente evidenziato che - nonostante si fosse accreditato quale e straneo all'attività di perq uisizione e quale partecipante alla mera descrizione e catalogazione del materiale sequestrato nella bozza d i verbale, che poi sarebbe 149 diventata i l verbale d i perquisizione e sequestro, riversata anche nel verbale d i arresto - egli era in ogn i caso entrato nella scuola "Pertinl" mentre ancora s i svi luppavano i soccorsi al feriti, ed era quindi In corso, secondo una cronologia rite nuta attendibile, l a perquisizione, e si era trovato nelle condizioni d i rendersi conto, come g l i altri operatori entrati dopo i primi reparti, delle esatte proporzio ni d i quanto stava accadendo. Quanto alle più specifiche questioni dì d iritto, relative alla pretesa legittimità della sottoscrizione parziale del verbali dì polizia giudiziaria, con esclusione di re sponsabilità per le parti d iverse da quelle d i rettamente attribuibili al pubblico uf ficiale, in quanto provenienti da contributi altrui in u n atto complesso, già si sono affrontate (111. 20) le complesse doglianze d i altri ricorrenti, dovendosi rilevare In questa sede che, essendo previsto dalla norma che ì l verbale descriva l'attività del pubblico ufficiale che lo redige e lo sottoscrive, nulla, al di là d i una prassi che non g iustifica, i mpedisce che il verbale stesso sia la corretta rappresentazio ne, per così dire fotografica, del contributo di ognuno degli operanti, di ciò di cui ciascuno può rendersi testimone con la propria sottoscrizione. In relazione alle doglianze concernenti la configurabilità e la contestazione dell'aggravante del falso In atto pubblico fidefaciente ed anche della rilevanza dell'Indicazione concernente l'attestazione che "gli occupanti erano stati resi e dotti della facoltà di farsi assistere da altre persone di fiducia", contenute nell'ultima parte del primo motivo, il Collegio non può che rifarsi a quanto am piamente evidenziato (11. 20) i n merito più sopra. Sul secondo motivo di ricorso concernente i delitti di calunnia ed a rresto ille gale, già si è rilevato (11. 19), e qui occorre solo ribadi rlo, come corretta mente la motivazione della sentenza Impugnata abbia escluso una possibilità di proscio· g l imento nel merito, con Il riferimento alla partecipazione alla complessa opera zione mistificatoria conseguente all'irruzione e comportante, mediante sottoposi zione a privazione della libertà, l'attribuzione di gravi reati a soggetti che era certo non avessero commesso I fatti loro ascritti, e come l'omessa Indicazione nel dispositivo letto in udienza dalla Corte d'appello delle dichiarazioni di estin zione per prescrizione dei citati delitti rubricati sub D) ed E) fosse frutto di mero errore materiale. In ordine al trattamento sanzionatorio, non resta che ribadire che la Corte d i merito del tutto legittimamente h a ritenuto ostativi a ! riconoscimento delle atte nuanti generiche, sia pure a persone incensurate, la natura dei reati addebitati e la loro gravità, anche quali violazioni dei doveri d i fedeltà, osservando, quanto a i falsi, a l l e calunnie e ag li altri reati conseguenti, c h e s'era trattato della partecipa zione consapevole alla preordinazione di u n falso quadro accusatorio a i danni de gli a rrestati, realizzato in un lungo a rco di tempo intercorso fra la cessazione del- 150 le operazioni e i l deposito degl i atti In Procura;
ed evidenziando l'odiosità del comportamento di chi aveva partecipato - una volta risultato che l'esito della perquisizione si era risolto nell'ingiustificabile massacro dei residenti nella scuola - all'attività di realizzazione di atti rappresentanti una serie d i false circostanze, funzionali a sostenere g ravi accuse tanto da giustificare u n arresto d i massa, formulate peraltro in modo logico e coerente, così da indu rre i Pubblici Ministeri a chiedere, e ottenere seppure i n parte, la convalida degli arresti. Come detto anche sopra, s i tratta cii motivazione correttamente riferita a parametri previsti dall'art. 133 c.p. per la quantificazione della pena, valutabili a i sensi dell'art. 6 2 bis c . p . , a fronte della quale i l ricorrente n o n indica circostanze di fatto non esaminate, decisive a l fine d i una d iversa valutazione. I nfondato anche il rilievo sugli aumenti di pena per continuazione, se si con sidera che ai responsabili dei falsi è stata ascritta la partecipazione alla comples sa opera di m i stificazione sopra evidenziata, funzionale, oltre che alle specifiche attività ci i polizia giudiziaria, alla complessiva rappresentazione del fatti all'A.G. Al rigetto del ricorso segue la condanna di Massimo NI al pagamento delle spese processuali e a l la rifusione di quelle sostenute dalle parti civili nei termini di cui al dispositivo. RICORSO IM 23) Con l'ampio primo motivo i l ricorso i! IM deduce l'erronea ap plicazione della legge quanto alla legittimità della sottoscrizione del verbale d'arresto anche da parte di chi non abbia partecipato, o abbia partecipato solo i n parte, all'attività documentata, nel caso avendo egli partecipato a l la prima fase dell'irruzione, alla perquisizione ed avendo visto il materiale disposto all'interno della scuola che comprendeva anche le bottiglie molotov, nonché avendo parte cipato alla decisione di procedere all'arresto. In relazione a una tale serie d i rilievi del ricorrente, rammenta i l Collegio che la Corte territoriale ne aveva correttamente valutato sul piano fattuale la posi zione, proprio nei termini rappresentati i n ricorso, perché aveva formulato le sue valutazioni al proposito, dopo aver dato atto che il prevenuto era: - giunto sul posto con i l MO prima ancora della chiusura del cancello da parte degli occupanti la scuola, nella fase in cui venivano colpiti dalle avan g u a rdie dello schieramento d i polizia - era entrato nel cortile dopo lo sfondamento del cancello, tentando con i suoi uomini d i forzare i l portone d i ingresso laterale sinistro, ed era entrato nella scuola "Pertinì", dopo che il Reparto mobile era riuscito nell'Intento; - aveva visto persone ferite scendere la scale accompagnate da colleg hi;
- era salito al primo piano dove aveva visto u n poliziotto che picchiava inu- 151 tilmente u n ragazzo inerme e l'aveva invitato a fermarsi;
- non aveva assistito ad atti dì violenza da parte dei presentì nella scuola, né alcuno dei colleghi glien e aveva riferiti;
- si era basato sulla relazione di IN per elaborare il contenuto dell'atto; - aveva partecipato alla decisione collegiale d i procedere a ll'arresto. Da una tale incontestata ricostruzione di fatto i l giudice d'appello aveva però dedotto, con argomentazioni del tutto logiche e consequenziali, che ì! IC MA si era trovato nelle condizioni di comprendere chiaramente che i fatti all'interno della scuola s i erano svolti In modo ben d iverso d a quello che era stato successivamente riferito nei verbali, per giustificare la decisione collegiale di chi, come lui, aveva deliberato l'arresto. Sulle questioni più strettamente di d iritto proposte nelle articolazioni del primo e del secondo motivo il Collegio non può che riferirsi a quanto già osserva to (n. 20), i n occasione della valutazione delle analoghe posizioni dei ricorrenti AR e RR, sull'Infondatezza dei rilievi circa il portato del disposto dell'art. 120 dlsp. att. c. p.p., con riferimento a ll'art. 386 stesso codice;
né, come osservato sopra e per le ragioni ivi più ampiamente esplicitate, può condividersi l'assunto del ricorrente che vede nell'elaborazione giurisprudenziale in tema d i combinato disposto degli artt. 499 e 5 1 4 cod. proc. la conferma della possibilità che i l verbale d'arresto sia sottoscritto anche d a parte di soggetti che non abbia n o partecipato alle operazioni materiai! o vi abbiano partecipato solo parzialmen te. Anche quanto alla restante a rticolazione del primo motivo il Collegio non può che riportarsi a quanto già ampiamente osservato (n. 20) per d imostrare la non fondatezza del rilievo del ricorrente, secondo cui il testo dell'art. 479 c.p. - per il quale, essendo oggetto di falsa attestazione punibile, non solo quanto frutto di percezione diretta, ma anche "[a ltri] fatti dei quali l'atto è d estinato a provare la verità" - smentirebbe la tesi del giudice d'appello, che ha ravvisato il reato di falso ideologico nell'aver sottoscritto verbali in cui venivano rappresentate circo stanze di fatto, senza avervi partecipato o assistito personalmente, laddove sì sostiene invece che sarebbe legittima l a sottoscrizione di un verbale d'arresto per aver appreso circostanze d i fatto de relato o preso decisioni circa la qualifica zione giuridica dei fatti. Le doglianze d i cui al secondo motivo sul ricorrere dell'aggravante di cui a l cpv. dell'art. 476 c . p . e sui d ifetto d i contestazione con correlativa nullità ex art. 522, cpv., c.p.p. sono state d iffusamente esaminate, e ritenute non fondate, con riferimento al ricorso AR e RR (n. 20) così che i! Collegio non può che ri portarsi a quanto rilevato al proposito. 152 Ugualmente, i rilievi proposti dal terzo motivo, sulla pretesa nullità della sentenza per !'omessa pronuncia in dispositivo relativamente al delitto di calun nia, sono stati affrontati più sopra (n. :1.9) u nitamente a quelli analoghi di altri ricorrenti. Al rigetto del ricorso segue la condanna dì FA IM al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalle partì civili nei termini dl cui al dispositivo. RICORSO DI BE 24) Quanto alle doglianze d i cui al primo motivo occorre osservare come già nelle premesse si sia evidenziata l'irrilevanza, al fine della presente decisione, dei fatti precedenti l'irruzione alla scuoia "Diaz", al di là del loro valore di antece dente storico, e soprattutto con riferimento alla posizione del DI SERNARIN, escluso dalle i mputazioni concernenti le violenze. Il percorso attraverso il quale si era giunti all'azione presso quella scuola, per eseguire una perquisizione d'iniziativa alla ricerca d i armi, poco rileva con ri ferimento alle imputazioni di falso e collegate e s'è già osservato come la deci sione d i procedere ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S. non si potesse ritenere illegit tima . Quanto poi all'apprestamento d i u n apparato "bellico", è nei fatti che era stata predisposta u n'operazione coinvolgente un numero d i operanti molto eleva to e con u n a gestione che prevedeva "manovre a tenaglia di reparti" e presenza d i altri a "cinturare" la zona. Non si vede, tuttavia, come una tale circostanza {peraltro indiscutibile) pos sa aver rilievo nella valutazione della posizione del ricorrente accusato di azioni successive al comportamenti realizzati prima e durante l'operazione. Né coglie nel segno il secondo motivo laddove in sostanza si censura la mo tivazione della sentenza q u a nto all'individuazione degli elementi da cui trarre l a consapevolezza d e l ricorrente della provenienza dall'esterno delle molotov, la mentando l'omessa considerazione delle deduzioni difensive soprattutto sul fatto che egli aveva per primo indicato le persone che avevano avuto u na qualche par te nella vicenda della consegna d i quelle bottiglie incendiarie. la Corte di merito ha evidenziato alcuni elementi dì fatto da cui ha tratto una sicura convinzione d i falsità delle indicazioni confluite nel verbale d i perquisi zione e sequestro sulla presenza delle molotov nello stanzone al piano terra vici no a ll a porta di accesso (affermazione oggetto anche delle prime dichiarazioni del ricorrente}, rilevando in primo luogo che Il prevenuto si era trattenuto per circa dieci minuti a ll'Interno della scuola ed era stato quindi in condizione di ren dersi conto che le bottiglie non vi si trovavano;
poi, che era risultato accertato, e 153 da l u i a mmesso (irrilevante essendo q u a le situazione processuale avesse indotto l'imputato a modificare versione) che le aveva ricevute dal NI. Né è fondato il rilievo che dalla sentenza non si ricaverebbe la prova che fosse evidente che le bottiglie provenivano dall'esterno; il giudice d'appello ha osservato, del tutto logicamente, che avendo DI BE potuto vedere che all'interno non v'erano le bottiglie - avute poi in consegna proprio dal NI cui erano affidati compiti di pattugliamento esterno - non avrebbe avuto alcuna plausibile possibilità dì ritenere che le molotov fossero state portate dall'interno all'esterno della scuola, per poi venire a l u i consegnate da NI, che ben ço nosceva. Ritiene quindi il Collegio, che la Corte di merito abbia fornito, sulla consape volezza da parte del Dl BE, che non vi fossero le bottiglie all'interno dell'edificio, una motivazione del tutto congrua ed a ncorata a sicure emergenze processuali, valutate in modo corretto e senza difetti di logica consequenzialità, con ciò dando anche conto della ritenuta erroneità delle conclusioni cui era giun to i l primo giudice i n tema d i prova dell'elemento soggettivo. Non fondato è il terzo motivo d i ricorso che lamenta la ritenuta illegittimità della sottoscrizione del verbale d i perquisizione e sequestro e del verbale d'arresto a nche da chi avesse partecipato solo in parte all'attività documentata. la questione è stata affrontata, e ritenuta non fondata, con riferimento alle posizioni esaminate sopra (n. 20) e a l le argomentazioni sviluppate al proposito, anche riguardo alla pretesa legittimità dell'affidamento dei sottoscrittori dei ver bali sul contributi provenienti d a altri soggetti i n rapporto alla funzione specifica del verbale d i polizia giudiziaria, pur se correlato ad attività complessa, il Collegio non può che integralmente riportarsi. Sul q u into motivo di ricorso (i! quarto si esaminerà nel contesto delle consi derazioni complessive sul trattamento sanzionatorio), quanto al ricorrere dell'aggravante del falso ideologico in atto pubblico ed alla correttezza della sua contestazione i n concreto, non ci si può che riferire alle osservazioni sviluppate (n. 20) su analoghe doglianze del ricorsi già esaminati, restando da rilevare co me infondata sia la questione concernente l'elemento soggettivo sul ricorrere dell'aggravante, considerato che la stessa d i pende dalla specifica natura dell'atto, e delle circostanze nello stesso riferite, pacificamente attribuibili anche al prevenuto, ed attestate in ogn i caso con la sua sottoscrizione. Né la sentenza impugnata si espone a censure quanto all'individuazione d i tali circostanze, accu ratamente effettuata con attento esame della natura delle stesse e loro valuta zione in rapporto alla giurisprudenza formatasi al proposito. In tema d i trattamento sanzionatorio, rileva li Collegio che manifestamente i nfondato e tendente a sottoporre a q uesta Corte valutazioni di merito è il sesto 154 motivo, con i l quale i l ricorrente afferma carente la motivazione con cu i gli sono state negate le circostanze attenuanti generiche ed è stata individuata !a misura della pena. Non può a l proposito che ripetersi q uanto osservato in relazione alle posizio ni di altri ricorrenti, rimarcando come del tutto legittimamente la Corte di appello abbia ritenuto ostativi al riconoscimento delie attenuanti generiche la natura dei reati addebitati e la loro g ravità, per la violazione dei doveri di fedeltà di tutti i prevenuti, realizzati nella consapevole preordinazione d i un falso quadro accusa torio in danno deg li arrestati, per la scelta di persistere negli a rresti nonostante l'esito disastroso dell'intervento, creando una serie d i false circostanze, funzionali a sostenere accuse così gravi da giustificare un arresto di massa, formulate pe raltro i n modo logico e coerente, tanto d a indurre i Pubblici Ministeri a chiedere, e ottenere seppure In parte, la convalida degli a rresti. Si tratta, occorre ribadire, d i motivazione correttamente riferita a parametri previsti dall'art. 133 c.p. per la quantificazione della pena, valutabili ai sensi dell'art. 62 bis, a fronte della quale il rilievo del ricorrente, che si dovessero con siderare i propri contributi processuali a ll'epoca delle Indagini p reliminari e la cir· costanza che la m ancata partecipazione a l processo fosse stata determinata dalle sue gravi condizioni di salute, conseguenti ad u n i ncidente stradale, si risolve i n una pretesa d i rivalutazione del merito, laddove l e argomentazioni della Corte territoriale non possono essere scalfite nella loro fondatezza e coerenza dalla considerazione d i elementi d i fatto, che seppure il ricorrente ritenga d i particola re rilievo, non paiono decisivi. Infondato è anche il rilievo sugli a umenti di pena per continuazione, se si considera che a tutti i responsabili del falsi, è stata ascritta la partecipazione alla complessa o pera di mistificazione sopra evidenziata (la decisione di procedere agli arresti risulta dalla sentenza, per d ichiarazione d i IM, essere stata presa colleg i almente d a tutti i sottoscrittori del verbale relativo), funzionale, oltre che alle specifiche attività di polizia giudiziaria, alla complessiva rappresentazio ne dei fatti a ll'A.G. Al rigetto del ricorso segue la condanna di AN DI !N a l pagamento delle spese processuali e a l l a rifusione d i quelle sostenute dalle parti civili nel termi n i d i cui al dispositivo. RICORSO DOM!NICI 25) Osserva il collegio che non è fondato Il rilievo del ricorrente sull'Inammissibilità dei gravami della pubblica accusa nei suoi riguardi e sull'omissione d i motivazione a l proposito d a pa rte del giudice d'appello. Invero, entrambi gli appelli degli uffici del Pubblico Ministero hanno d iffusa- 155 mente censurato la decisione del primo giudice d i assoluzione dei funzionari che avevano sottoscritto i verbal i d i polizia giudiziaria, con un chiaro riferimento da parte del Procuratore della Repubblica alle circostanze dell'ingresso del DOMINI CI nella scuola fra I primi, assieme a IM, in tal modo evidenziandosi, nell'ottica dell'impugnazione, la possibilità che avrebbe avuto il prevenuto di ren dersi conto di quanto accadeva all'Interno, in raffronto poi alla situazione come rappresentata nei verba li. Nonostante l a mancanza d i u n'espressa deliberazione sul punto, il testo della motivazione, i n generale e nell'affrontare la posizione del DOM!NICI, rende evi dente la propria valutazione dì a m missibilità dell'impugnazione della pubblica ac cusa. Non fondati sono poi i rilievi sul preteso travisamento di prova da parte della Corte, quanto a l movimenti del ricorrente nella notte presso la scuola "Diaz". La sentenza d e l giudice d'appello evidenzia u n fatto determinante, e cioè che pro prio lo stesso i mputato aveva ammesso Il proprio ingresso nella scuola, quando aveva dichiarato d i aver notato alcuni operatori che rovistavano negli zaini, e quind i quando la perquisizione era a ncora i n corso. Inoltre, il ricorrente, nel contestare l'interpretazione di u n suo colloquio con IN, avente per oggetto le lesioni subite dai presenti nella scuola e se g l i uomini d e l reparto mobile avessero colpito alla cieca oppure al buio, d imostra I n ogni caso come la Corte d'appello avesse correttamente ritenuto c h e l u i aveva potuto constatare d i persona quale fosse stato Il concreto esito dì quell'operazione; ciò rende privi d i rilievo, da u n lato la pretesa erronea valuta zione delle prove, laddove si manifesta i ninfluente, per valutare la congruità del la motivazione sulla responsabilità, il dato relativo alle video riprese, che non a vrebbero mai raffigurato i! DOMIN!CI, e dall'altro quale fosse stato l 'esatto con tenuto del colloquio con TERN I posto che, in merito alla posizione del ricor rente rileva solo che ii colloquio nella scuola, e sulle condizioni della scuola, vi fosse stato. Sul punto, la motivazione della sentenza non presta il fianco a censure di sorta. Non fondate, per i motivi più volte specificati, sono poi le diverse doglianze sviluppate in ricorso sub C) e D) sulla configurabilità del falso a carico del preve nuto, che avrebbe sottoscritto l'atto sulla base delle indicazioni del MO, e sulla liceità i n genere della sottoscrizione di chi non abbia partecipato all'atto d i polizia giudiziaria, o v i abbia partecipato in parte, essendosi dedicato, nello spe cifico, a ll'identificazione delle persone arrestate, con riferimento anche a! dispo sto dell'art. 1 2 0 disp. att. c . p . p. Ugualmente infondate sono le considerazioni e le doglianze contenute nelle 156 due memorie depositate per il OM. La prima h a per oggetto la questione d i legittimità costituzionale dell'art. 603 c.p.p. i n riferimento all'interpretazione dell'art. 6 della CEDU data dalla Corte Eu ropea del Diritti dell'Uomo con l a sentenza DA-MO del 5 luglio 2011, af frontata più sopra (n.1) e la seconda concerne il ricorrere del delitto di falso ag gravato, come ritenuto dal giudice d'appello e la legittimità della condanna, in di fetto di regolare contestazione. I n merito a tali doglianze i l Collegio non può che rifarsi alle considerazioni già svolte (n. 20) su tutte le tematiche sopra sintetizzate e comunque oggetto del ricorso. In tema di trattamento sanzionatorio, i l motivo di ricorso, che lamenta viola zione di legge per la mancata applicazione delle attenuanti generiche, è manife stamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni d i merito, ad essa sottratte. Non resta che ribadire, a l proposito, che la Corte territoriale ha legittima mente ritenuto ostativi al riconoscimento delle attenuanti, sia pure a persona in censurata, la natura e la g ravità dei reati addebitati, visti quali violazioni dei do veri di fedeltà, consapevole partecipazione alla preordinazione di un falso quadro accusatorio per sostenere g ravi accuse tanto d a giustificare u n a rresto di massa. Si tratta, come detto anche sopra, d i motivazione correttamente riferita a parametri previsti dall'art. 133 c.p. per l a quantificazione della pena, valutabili anche ai sensi dell'art. 62 bis c.p., a fronte della quale i l ricorrente lamenta che I! giudice d'appello abbia applicato a persona incensurata, per fatti avvenuti in data anteriore alla modifica legislativa, il d isposto dell'art. 62 bis come novellato con D.L. 92/08, d i menticando però che espressamente la Corte aveva tenuto conto dell'incensuratezza, considerata tuttavia non rilevante a fronte degli a ltri elemen ti adeguatamente evidenziati e valutati. t Al rigetto del ricorso segue la condanna di ND OM al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili nei termini di cui a l d ispositivo. I RICORSI N UCE e PER 26) Con riferimento ai ricorsi di Massimo RA, agente di polizia, e d i RI PA, ispettore d i polizia, non reputa questa Corte esservi stato i l lamentato travisamento della prova. Con motivazione congrua ed immune da profil i di illogicità, i giudici di appel lo hanno ricostruito la d i namica della aggressione riferita d a l RA, eviden ziando la falsità delle relative annotazioni di servizio redatte da RA e PA ZIER, confluite poi, quale uno dei fatti più eclatanti, nella comunicazione della 157 notizia d i reato e nel verbale di a rresto. Non è compito d i questa Corte rivalutare gli elementi probatori evidenziati i n proposito d a i giudici di secondo g rado, n é (in)seguire la difesa dei ricorrenti sull'analisi degli elementi fattuali per accreditarne la bontà del ragionamento e ritenere così più plausibile la versione offerta dal tribunale che i due imputati ha mandato assolti a l termine del giudizio di primo grado. In questa sede, infatti, non può che venire in rilievo la congruenza dell'apparato logico-argomentativo predisposto daì giudici di secondo grado a so stegno del loro giudizio d i colpevolezza, senza possibilità d i operare una scelta tra le due diverse ricostruzioni, ovvero proporne una terza, ma solo saggiare, nel limiti propri del giudizio d i legittimità, la tenuta del discorso logico-giustificativo che sorregge la decisione assunta. Orbene, i giudici di appello, nel ritenere l'episodio in questione < u na delle più gravi e sfrontate messe in scena di q uesto processo>, non sono venuti meno ai criteri della logica argomentativa e della compiuta analisi del m ateriale proba torio acquisito, che sempre devono i nformare ogni decisione d i merito, perve nendo in tal modo a conclusioni che raggiungono i l grado d i quella certezza pro cessuale che risponde a i canoni anche costituzionalmente p revisti i n materia. Ne! ritenere che è stato inventato d i sana pianta> e che esso è stato addotto q u a le grave elemento d i conferma dell'atteggiamento d i violenta resistenza i n contrato dagli operatori all'interno della scuola "Diaz-Pertini", i giu dici di appello hanno posto i n rilievo come nell'annotazione di servizio redatta al le ore 03,00 del 22.7. 2001, l'agente RA abbia riferito d i essere stato affron tato, non appena salito con la propria squadra al primo piano dell'edificio ed ave re fatto irruzione nell'ultima stanza a destra, da un giovane alto circa cm. 170 i l quale g l i aveva puntato, con la m a n o destra e d il braccio teso, u n coltello a l l a go la. Esso RA aveva però colpito il giovane al torace con il "tonfa" e l o aveva a llontanato da sé, ma dal predetto era poi stato colpito I a l contempo facendo u n rapido salto all'indietro>, per venire in seguito bloccato dall'ispettore PAlllZIER e dal colleghi i ntervenuti, che avevano condotto l'agg ressore a l piano terra, nel punto di raccolta. Immediatamente dopo - prosegue l'annotazione di servizio - RA si era accorto della presenza a terra, nel punto della colluttazione, d i u n coltello, che aveva raccolto, per poi avvedersi, durante la discesa delle scale, di aver riportato u n taglio sulla giubba nel punto in cui era stato colpito, nonché u n corrisponden te taglio anche sul corpetto i nterno di protezione: aveva in quel momento com preso d i essere stato attinto dalla punta del coltello e si era p recipitato al piano terra per individuare l'aggressore, ma non era riuscito a riconoscerlo tra i pre- 158 senti né a ricordare chi fossero i colleghi che lo avevano fermato. Successivamente, CE, nell'interrogatorio del 7 .10.02, aveva mutato versione dei fatti a llorché aveva affermato di aver avuto solo la sensazione di es sere stato attinto una prima volta per essersi eccessivamente proteso verso !'aggressore, i l quale poi, indietreggiando con il braccio teso, aveva perduto l'equilibrio tentando invano d ì aggrapparsi al braccio di RA, ma nel contem po riuscendo a sferrare u n altro colpo che aveva raggiunto l'agente a l torace. ln tale oggettivo contrasto di versioni - sottolineato dalla Corte genovese che non certo Illogicamente ne ha tratto convinzione per u n a reciproca incompa tibilità che ha finito con il riverbera rsi sulla stessa Intri nseca loro inattendibilità - deve aggiungersi anche la versione resa dall'Ispettore PAll!ZIER nella relazione di servizio del 22.7.2001 . I n tale relazione, PER h a riferito d i aver assistito all'episodio i n cui NU CE aveva avuto una colluttazione con uno sconosciuto aggressore che teneva un oggetto in mano, aggressore che era stato poi fermato ed accompagnato al centro d i raccolta. Nell'interrogatorio dei 24. 7 .03, PAZIER! ha invece sostenuto di aver visto, u n a volta che RA era entrato assieme ad un collega, che .. .fra il chiaro e il buio veniva avanti questa ombra, che aveva il braccio alza to, una specie di pugno alzato, non so se fosse un qualche oggetto o qualcosa. E basta, perché poi i n quel punto lì io h o lasciato ... e non so se l'hanno pre so ... perché io sono scappato di sopra > . Correttamente, pertanto, l a Corte d i appello h a ravvisato l'incompatibilità delle versioni rese da PER con quelle d i RA, avendo PAZ!ER! addirit tura affermato di non aver visto alcun oggetto in mano all'agg ressore e di essersi subito a llontanato, quasi a voler prendere le distanze - hanno perspicuamente sottolineato i giudici dì secondo g rado - dall'episodio, laddove RA ha i nvece sostenuto che l'aggressore era stato bloccato, tra g l i altri, proprio dal PA. Inspiegabile resta peraltro la circostanza della mancata identificazione e del mancato a rresto d ell'autore di un episodio dì siffatta gravità, nel contesto inoltre di quell'operazione di " messa In sicurezza" realizzata - ha rimarcato ancora la Corte territoriale - con una quantità d i uomini diverse volte multipla dei nu mero di presenti nella scuola, ovvero spiegabile - è l'amara quanto condivisibile con clusione dei giudici di appello - con l'essere l'episodio mai avvenuto, tassello in vece di quella più ampia opera mistificatoria in corso e realizzata - hanno non certo implauslbilmente convenuto i giudici di appello - In una delle numerose au le con l'utilizzo d i banchi o d i cattedre scolastiche per stendere g l i indumenti uno dentro l'altro, come fossero indossati, e procurare i tagl i con un coltello affilato. Non ostative a tale conclusione, per la loro sostanziale irrilevanza, sono poi 159 correttamente state ritenute le risultanze della perizia svolta i n incidente proba torio, secondo la quale le lacerazioni sugli indumenti sarebbero compatibili solo con la seconda versione dei fatti fornita dal N UCE, trattandosi appu nto di u n mero giudizio d i compatibilità che lascia inalterato ii giudizio di inattendibilità del la seconda versione fornita dal RA, incompatibile - per q u a nto sopra consi derato - con la versione degli accadimenti riportata nell'annotazione d i servizio che proprio il teste i ncaricato di redigere la comu n icazione della notizia d i reato, aveva raccomandato a RA d i preparare sin nei minimi par ticolari, data la delicatezza dell'episodio, dovendo cosi escludersi - hanno perspi cuamente osservato i giudici di secondo grado - da parte del RA superficia lità o stato confusionale per mancata consapevolezza dell'importanza dell'annotazione. Sulla base del rilievi di cui sopra i n ordine alla tenuta logica della sentenza del giudice d'appello ed all'inconsistenza delle doglianze al proposito, anche per l a valutazione di tutti gli elementi di p rova disponibili, compresi i contributi del perito 1llllllllillllll!jll.esaminatl e valutati i n modo non illogico in una complessiva e non parcellizzata disamina degli elementi a disposizione, s i manifestan o i nfondati a n che i rilievi svolti dal responsabile civile, M inistero dell'Interno, nel suo q u i nto motivo di ricorso, che In sostanza, nel criticare le argomentazioni della sentenza, propone alla Corte una rivalutazione degli accadimenti non consentita in questa sede. 27) Quanto alla asserita violazione dell'art. 521 c.p.p. - dedotta con l 'ottavo ed i l nono motivo - per non esservi corrispondenza tra l'imputazione contestata, limitata alle false attestazioni contenute nelle relazioni di servizio, e la sentenza, in cui la contestazione era stata estesa anche ai verbali di a rresto e perquisizio ne, è sufficiente considerare, per ritenerla infondata,che RA e PER hanno sottoscritto non solo le rispettive a nnotazioni sull'episod io dell'accoltellamento, ma anche il verbale d i perquisizione e sequestro e quello d i arresto, come contestato loro a i capi I (per RA) e M (per PER). Le due false annotazioni sono poi state allegate alla comunicazione della no tizia di reato ed il loro contenuto è stato trasfuso nei verbale di arresto, sotto scritto da RA e PER, proprio a l fine - hanno pertanto correttamente concluso sul punto i giudici d i secondo grado - d i rafforzare l'accusa di resistenza e detenzione d i armi a carico di tutti gli arrestati, i n tal modo derivandone l a re sponsabilità per i l reato d i falso pluriaggravato loro ascritto, a nulla rilevando, con riferimento a ll'ultima parte del nono motivo di ricorso, per d iversamente concludere in termini di carenza dell'elemento soggettivo, la palesata perplessità del RA nella sottoscrizione dei verbali d i arresto e sequestro, trattandosi d i atti alla cui stesura non aveva partecipato, d a l momento che i i sia p u r deciso in- 160 tervento d i MO a seguito del quale RA si era determinato ad apporre anche la propria sottoscrizione, non aveva In ogni caso comportato quel vizio del consenso per violenza , tale da escludere la responsabilità per mancanza dell'elemento soggettivo. Quanto a l decimo motivo, relativo alla omessa statuizione ai fini penali circa il delitto di calunnia, non possono che valere le considerazioni al riguardo più so pra svolte nel ritenere tale omissione emendabile nel sensi d i cui a l dispositivo. In ordine poi alla mancata concessione delle attenuanti generiche, d i nessun pregio si palesano le considerazioni svolte sul punto dalla difesa, proprio perché, per quanto fin qui esposto, la condotta del due ricorrenti non può dirsi nello spe cifico, come vorrebbero invece i d ifensori, bientale i n cui era stata posta i n essere e nella finalizzazione ad assicurare alla giustizia i colpevoli di g ravi reati>. Fondato è Invece l'ultimo motivo di gravame, riguardante la determinazione della pena, errato dovendo considerarsi il d ispositivo della sentenza impugnata che stabilisce una pena, per ciascuno del due Imputati, dì anni tre e mesi otto d i reclusione, corretto essendo quanto risultante dalla motivazione, una pena cioè di a n n i tre e mesi cinque d i reclusione, cui si g i u nge partendo dalla pena base di anni tre d i reclusione, a umentata di mesi due per l a aggravante del nesso teleo logico, con u n a umento d i u n mese per ciascuno degli a ltri episodi d i falso. Ne consegue la rideterminazlone della pena nel senso ora detto per i due i mputati, previo annullamento senza rinvio sul punto della sentenza i mpugnata. RICORSO NI 28) li primo motivo del ricorso non è fondato. La Corte d i merito, nel confermare la sentenza del tribunale e nel rispondere a precisa doglianza dell'appellante, ha evidenziato il percorso delle bottiglie in cendiarle, dal ritrovamento da parte del nei pressi di Corso Italia, al deposito delle stesse sul blindato magnum quel giorno affidato all'autista91 - utilizzato nel mattino dal e successivamente a disposizione del NI incaricato dei "pattuglioni" pomeridian i e i n seguito della "cinturazìone" della zona circostante l'area della perquisizione al complesso scolastico "Diaz". La Corte territoriale ha anche dato atto che i l s i era poi premurato, al rientro in Questura, di riferire con a p posita relazione, del rinvenimento delle mo lotov che aveva consentito, su espressa richiesta di quello, che fossero riposte sul veicolo in uso a l Quindi nessun du bbio circa i l percorso d i quegli ordigni lasciati, sia pure con fino alle vicinanze procedura non certo corretta, sul veicolo condotto da della scuola. 161 La motivazione della Corte non presta I l fianco a censure d i travisamento d i prova o d i illogicità i n quanto s i è riferita espressamente a d a m m issioni del NI, in un i nterrogatorio (9/7/2002), sulla consapevolezza di trasportare le molotov sul mezzo a sua disposizione, perché avvisato dall'autista al momento della partenza dalla Questura;
sull'aver dato disposizioni telefoniche a di prelevare le bottiglie e di portarle a lui, d a Piazza Merani dov'era i n sosta il vei colo, alla scuola "Pertini"; sull'aver consegnato le molotov nel cortile della scuola al DI BE. Né paiono modificare in modo decisivo il senso della ricostru zione del fatto i riferimenti de! ricorrente a sue differenti affermazioni, rese i n momenti successivi, rimanendo inalterata (la Corte per prima dà atto delle varie oscillazioni delle affermazioni de! prevenuto) la sostanza dei fatti e cioè che egl i era consapevole delle presenza degli ordigni s u l veicolo, per averlo a ppreso d a lilllìlllìltii. prima d i dargli disposizioni d i consegnarti nel cortile della scuola, que sto essendo l'unico dato fattuale rilevante, posto che la Corte ha esaurientemen te evidenziato la liceità della detenzione e del porto delle molotov sul veicolo d'istituto per tutte le fasi precedenti. Anche con riferimento a lla fase centrale della consegna delle bottiglie a l DI !N, la motivazione della sentenza d'appello appare adeguata e corretta nelle prospettazloni d i d iritto tratte da incensurabile valutazione del fatto. Rammenta la Corte che i l NI aveva avuto l'incarico della "cinturazio ne" della zona d i intervento al plesso scolastico "Diaz" avendo, per sua a m mis sione, a p preso dal AR che sarebbe stata effettuata una perquisizione di quell'edificio; ininfluente è poi la pretesa negativa, i llogico essendo che ad u n funzionario del suo livello, incaricato della sostanziale chiusura d i una zona nell'abitato, non fosse stato chiarito per quali scopi la Polizia provvedeva ad un'operazione d i così ampio respiro. Corretta è quindi la conclusione tratta dal g i udice d'appello, che i l prevenuto, nel recarsi al cortile della scuola, era perfet tamente a l corrente che si stavano perq uisendo quei locali, come peraltro era ben visibile;
né appare illogica la conclusione che egli, nel consegnare le molotov f a l DI !N, dovesse rappresentarsi che i reperti sarebbero stati compresi fra quelli rinvenuti nel corso dell'attività d i polizia giudiziaria in corso in quel momento ed in quel luogo, né risultano elementi di prova, pretermessi dalla Cor te dì merito, indicativi del fatto che dell'intenzione d i far redigere a pposito sepa rato verbale di sequestro, nel !imitati termini di cui ha poi parlato nel corso del procedimento, egli avesse fatto ai collega specifica richiesta. Corrette appaiono quindi le conclusioni del giudice d'appello i n ordine alla volontaria consegna degli ordigni - non casualmente i n mano al NI, m a appositamente fatti portare dal collaboratore che Il aveva prelevati dall'automezzo su cui da molte ore si trovavano - a un u . p.g. che stava perqul- 162 sendo u n luogo dove mai avrebbe potuto reperire quelle bottiglie, nella evidente consapevolezza che il relativo verbale di sequestro ne avrebbe riportato, in modo contrario al vero, il rinvenimento in quel contesto spaziale e temporale. Altrettanto corretta è la conclusione dal giudice d'appello che il porto, d elibe rato d a l prevenuto, di queg l i ordigni dal veicolo alla scuola, perché avvenuto per motivi non legittlmi, comportasse a suo carico anche una specifica responsabili tà, non configurabile e non configurata per le fasi precedenti. Né pare al Collegio che ciò si ponga in contrasto con l'assoluzione dal delitto di calunnia, con ciò anche ritenendosi infondato il relativo motivo di ricorso del Procuratore generale di Genova;
al proposito, la Corte di merito ha in modo logi co, e sulla base di u n a ricostruzione dei fatti non censurabile in questa sede, che, se al NI appariva certo che fosse contrario ai vero quanto contribuiva a far risultare nel verbale di perquisizione e sequestro, sul fatto che le molotov fossero state sequestrate in loco, non a ltrettanto poteva apparirgli certo in quel momen to, in una fase in cui le persone presenti per buona parte venivano soccorse per ché ferite, che di quel rinvenimento si sarebbe fatto l'uso consistito nell'attribuzione della detenzione a persone identificate, o identificabili, utilizzo deliberato senza che egli abbia partecipato alle successive fasi dell'attività di po lizia giudiziaria. la decisione della Corte territoriale non si pone poi In contrasto con quanto ritenuto d a q uesta Corte con l a sentenza 5 luglio 2007 n . 34966, laddove era stata rilevata la contraddizione fra l'esser stata ritenuta la partecipazione del prevenuto al!a falsa incolpazione dei presenti nella scuola "Diaz-Pertini" (e quindi disposto il rinvio a giudizio per la calunnia}, ed i l proscioglimento dall'imputazione di falso, che questa Corte aveva considerato strumento per la falsa incolpazione, non potendosi logicamente ritenere che i l NI volesse ad u n tempo "attribuire a degli innocenti il possesso di armi micidiali e proibite e, al contempo, non volere (o almeno ignorare) che venisse redatto lo strumento at trav@rso il Quale tal@ attribuzione sarebbe avvenuta". Tuttavia, da tali rilievi, che hanno ravvisato una correlazione in u n ben pre ciso sènso fra falso e talunnia, non può essère tratta necessariam1rnte la conclu sione che l'esclusione da responsabilità personale di NI per la calunnia do vesse compwtare necessariamente l'esdusione da responsabilità per il falso, come peraltro correttamente dimostrato dalla Corte di merito;
né, per converso, • che I l riconoscimento di una partecipazione al falso dovesse inevitabil mente chiudere og ni possibilità di valutare se vi fosse prova sufficiente della consapevo- le partecipazione del prevenuto alle successive fasi di un'operazione calu n niosa, al seguito della quale non aveva concorso con contributi alla redazione degli atti o alla deliberazione degli arresti. 163 Non fondato è anche !I secondo motivo d i ricorso, sul ricorrere dell'aggravante d i cui al II comma dell'art. 476 c.p. con riguardo agli atti di poli zia giudiziaria oggetto dell'imputazione, ed a l difetto della sua contestazione nel capo dì imputazione. Sul punto il Collegio si è espresso esaminando analoghi motivi di ricorso d i altri imputati (n. 20) così altro n o n p u ò fare che riferirsi alle argomentazioni I n tale sede sviluppate, osservandosi solo, sull'elemento soggettivo, che l a q ualifi cazione professionale dell'imputato era tale da rendergli evidente che la conte stazione relativa ad un verbale d i perquisizione e sequestro non potesse che rife rirsi a d atto fidefaciente. Manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazio ni d i merito, ad essa sottratte, è il terzo motivo, con ii quale il ricorrente afferma carente la motivazione con la quale gli son state negate le circostanze attenuanti generiche. Rileva il Collegio che legittimamente la Corte d i appello ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche la natura dei reati addebitati agli Im putati e la loro gravità, come violazioni degli specifici doveri d i fedeltà del fun zionari. È pur vero che una parte delle argomentazioni della Corte di merito, sui lun g h i tempi di elaborazione dell'opera mistificatoria, potrebbe non attagliarsi alla specifica posizione del NI;
tuttavia l a Corte ha escluso in radice la rilevan za, per la posizione degli imputati dei reati di falso e collegati, delle condizioni di stress e stanchezza di quei giorni evidenziate dal ricorso, osservando che quel reati erano stati commessi nella lucida predisposizione di una falsa rappresenta zione della realtà a copertura di un'operazione dai risvolti disastrosi . S i tratta d i specifico riferimento alla g ravità del fatto che si attaglia anche a l la posizione d e l ricorrente, funzionario della Polizia d i Stato c h e collabora all'a pprestamento di uno degli aspetti fondamentali di quell'opera di deformazio ne documentale del reale. Pare al Collegio che sia argomento che ampiamente g iustifica la mancata ! applicazione delle attenuanti in questione, trattandosi di motivazione corretta mente riferita a parametri previsti dall'art. 133 c.p. per la q u antificazione della pena, valutabili a i sensi dell'art. 62 bìs, a fronte della quale il rilievo de! ricorren te che si dovesse considerare i l suo comportamento processuale - laddove i giu d ici del merito hanno più volte dato atto delle oscillazioni delle sue posizioni, leci te in chiave difensiva, ma non certo indice di fattiva collaborazione - si risolve in u n a pretesa d i rivalutazione del merito, laddove le argomentazioni della Corte territoriale non possono essere scalfite nella loro fondatezza e coerenza dalla va lutazione di altri elementi di fatto, che, seppur ritenuti di particolare rilievo dal 164 ricorrente, non sembrano poter prevalere In modo decisivo. Deve infine essere accolto il quarto motivo di ricorso che evidenzia che nel procedimento n. 1079/08 r.g.t., riunito al principale solo all'udienza del 9 aprile 2008, a carico del NI per il solo delitto di falso i n atto pubblico, per il quale era stato rinviato a g iudizio dopo l'annullamento da parte dì questa Corte della sentenza di proscioglimento del Giudice dell'Udienza preliminare, era intervenuta la costituzione di parte civile dei soli 911!11111111111111111!111 ne costituitesi parte civile nel procedimento principale, anche per il delitto d i ca h.mnia, non sì erano costituite nei suoi confronti per il delitto d i falso in atto pub blico, come risultava dai verbali relativi indicati dal ricorrente. L'assoluzione dal delitto d i calunnia avrebbe dovuto indurre la Corte di meri to a limitare l'affermazione di responsabilità civile del NI per danni e spese nei soli confronti delle persone offese che s'eran costituite parte civile nei proce dimento riu n ito, riferito a quella specifica imputazione. DI conseguenza, la sentenza appellata deve essere annullata nelle parte i n cu i aveva adottato disposizioni civili nei confronti del NI i n favore d i parti civili diverse d a quelle sopra indicate, così che la condanna d i TR NI alla rifusione, nei termini d i cui al d i spositivo, delle spese processuali è l imitata a quelle sostenute dalle sole parti civili regolarmente costituite nei suoi confronti. RICORSO ER 29) Alla scellerata operazione m istificatoria ha dato impulso NC ER. ER è stata la figura apicale di riferimento per gli appartenenti alle squadre mobili ed è risultato aver svolto un ruolo centrale nelle vicende proces f suali in esame, come dalla Corte territoriale evidenziato, essendosi occupato, la mattina del 2 1 . 7.2001, delle operazioni d i perquisizione svoltesi presso la scuola "Paul Klee", conclusesi con l'arresto di 23 persone (poi scarcerate), accusate d i partecipazione ad associazione p e r delinquere finalizzata alla devastazione e a l I saccheggio, accuse replicate poi con riferimento a i 9 3 arrestati all'interno della scuola \\Diaz11� Nessun travisamento della prova - come i nvece sostenuto dal difensori del - 11i è stato da parte dei giudici d i secondo grado i quali sono giunti ricorrente correttamente alla affermazione di responsabilità del ER non sulla base d i u n apodittico "non poteva n o n sapere" riferito a d una responsabil ità da posizione di comando, bensì sulla base di specifici elementi concreti a suo carico, tutti ben delineati secondo una rigorosa inferenza logica non suscettibile di essere vanifi- 165 cata in questa sede in conseguenza di una pretesa differente ricostruzione degli avvenimenti, ovvero di una alternativa rimodulazione degli elementi fattuali i n una con una pretesa sostanziale irrilevanza e/o inutilizzabilità delle dichiarazioni del Prefetto er la considerazione che anche questi avrebbe dovuto nella specie assumere la veste quanto meno d i indagato, ma mai quella di testi mone, doglianza non certo"ricevibile" in sede d i legittimità. Le dichiarazioni di peraltro, hanno trovato conferma proprio i n quelle d i ER i l quale - come evidenziato dalia Corte d i appello - nel suo interrogatorio del 29.6.02 ha confermato la circostanza di essere stato lui alla guida dell'operazione presso la scuola "Paul Klee", rivendicando il suo intervento perché . Lo stesso ER, poi, era stato inviato presso la scuola "Dlaz" dal dott. , suo superio re gerarchico presso il Servizio Centrale Operativo, con i l quale G ATTER per tutta la giornata del 2 1 . 7 . 2001, sin dall'operazione "Paul Klee", era rimasto sem- pre i n contatto, come è stato affermato dallo stesso e riscontrato dai tabulati del telefono cellulare in suo uso, che hanno evidenziato ben 19 con tatti tra ER e gli uffici dello S .C.
0. tra le ore 20,30 e le ore 0,31. E' risultato così accertato in fatto che la decisione di irrompere nella scuola "Diaz" era stata preceduta dalla seconda riunione, tenutasi presso la Questura d i Genova, e ER - secondo l a direttiva giunta dal Capo della Polizia che ri chiedeva un'attività più Incisiva dopo I gravi fatti che avevano i nteressato la città d i Genova - aveva assunto la funzione di comandante secondo la linea d i co- mando, una volta venuta meno la figura d i i l quale non aveva par- tecipato alla secondo riunione in quanto dissociatosi dalla linea assunta per lo svolgimento dell'operazione, sconsigliata - a suo dire - anche dall' allora indaga to come già evidenziato, il quale, aveva notato "questo nervosi smo' , aveva no conosce gli animali suoi>. A tali elementi probatori - oltremodo significativi di una presenza attiva e centrale d i ER nei corso d i tutta l'operazione, non quindi defilata secondo la riduttiva lettura proposta dalla difesa del ricorrente - sono da aggiun gersi quelli risultanti dagli esiti della consulenza delle parti civili, a nch'essi corretta mente evidenziati nella sentenza impugnata, secondo cuì dalle ore 0,24 alle ore 01,12 i n 1 3 frammenti video ER compare nel cortile della scuola 'Diaz" , in uno deì quali, agitando il "tonfa", ordina d ì fermare ie persone che stavano tentando la fuga attraverso ì ponteggi, mentre in un altro partecipa ai c.d . "con ciliabolo" di funzionari con a l centro Il sacchetto contenente le bottiglie molotov b::muto in mano dal LUPERL È ER ad impartire l'ordine ai dott. dopo averlo chiamato, 166 d i repertare quanto i n sequestro ed è a ncora ER che compare i n u l teriori 33 frammenti video dalle ore 0 1 , 1 3 alle ore 0 1 , 50 nel pressi del cancello dell'istituto scolastico ovvero ali' interno del cortil e o ancora in via Cesare Batti sti, intrattenendosi anche con i giornalisti presenti, a conferma - hanno non cer to illogicamente sottolineato i giudici dì appello - della apicalìtà della sua posi zione, come tale ostentata anche nei confronti della stampa che ha avuto modo, in quelle circostanze, d i riconoscere nel ER l'interlocutore i n grado di chiarire i termini dell'operazione. Partecipazione diretta ed attiva per tutta ia durata dell'operazione "Diaz", pertanto, che non si è però con essa esaurita, poiché è prosegu ita - come evi· denziato dalla Corte territoriale - nella fase della redazione degli atti, nonché nel controllo del loro contenuto, preceduto dalla richiesta rivolta al IN di re digere la relazione a l questore (le "due righe a l q uestore" della cui falsità si è già trattato) e dalla richiesta di certificati medici attestanti le lesioni subite dagli o pe ranti, per suffragare il giudizio contenuto nella comunicazione della notizia dì re ato (della cui falsità si è parimenti pi ù sopra trattato) sulla proporzione tra forza usata e violenta resistenza incontrata. Che delle falsità contenute negli atti ER fosse consapevole è provato proprio - hanno perspicuamente osservato i giudici di appello - dall'essere egli giunto tra i primi sui luoghi, a llorché era comunque visibile i l corpo del giornalista '1111111111111111111 esanime i n terra, vicino al cancello d'ingresso della scuola "Diaz", sì da avere subito contezza delle violenze già iniziate a ll'esterno dell'istituto sco lastico, nonché d a ll'aver fatto ingresso nella scuola alle ore 00,03. 3 0, allorché cioè l'operazione era in pieno svolgimento, percependo pertanto cosa stesse in realtà accadendo o in cosa comunque fosse consistita l 'operazione, risoltasi i n quella "macelleria messicana" d i cui dolorosamente (quanto tardivamente) ER aveva parlato con IN. Ciò nonostante, l'opera d i falsiflcazione - che h a riguardato, come già rileva to, la relazione di servizio dì IN, nonché i verbali di a rresto, perquisizio ne e sequestro e la comunicazione della notizia dl reato - è proseguita fino alla vicenda delle bottiglie molotov, la cui detenzione è stata attribuita a tutti i sog getti arrestati in ragione dell'inciso contenuto nella comunicazione della notizia di reato secondo cui g l i ordigni erano stati rinvenuti luogo visibile e accessibile a tutti g l i occupanti>, laddove invece è rimasto incon testato che in realtà tali ordigni non erano presenti quella sera nella scuola "Dìaz-Pertìni", ma erano colà stati trasportati dall'esterno, circostanza non certo ignota al ER - ripreso nel filmato a llorché si trovava dinanzi a LU, al le ore 00,4 1 . 29, il quale teneva in mano il sacchetto con le molotov, partecipava a! conciliabolo con i l suo d iretto collaboratore, quindi alla gestione del reperto e 167 alla decisione coralmente assunta i n quel frangente d a i partecipanti, d i attribuire cioè i l possesso delle due bottiglie molotov a tutti gli occupanti la scuola "Diaz Pertinì", presenziando proprio alla esposizione delle molotov sul telo nero - il quale a ltresì era ben consapevole che in tale situazione non poteva essere ese· guito alcun arresto per !'impossibilità di attribuire ad alcuno i fatti del ittuosi ipo· tizzati. Del tutto legittimamente pertanto tale condotta - attiva e concludente i n termi n i d i colpevolezza, non meramente passiva, i nerte ovvero indifferente che il ricorrente ha tentato i nvece d i accreditare - è stata addebitata a l ER qua· le concorso morale nella redazione degli atti falsi di cui al capo A) della rubrica, per essersi estrinsecata in istigazione, suggerimento e rafforzamento dell'intento delittuoso dei sottosçrittori materiali dei verbali - con le modalità fin qui eviden· ziate - , il tutto finalizzato alla calunnia e all'arresto i llegale degli occupanti la scuola "Diaz·Pertini", onde garantire in tal modo I' impunità degli autori delle le· sioni cagionate agli stessi arrestati e fornire, quanto meno nell'immediatezza, u n a patente di legittimità e d i plausibilità ad una operazione d i p.g. svoltasi inve ce con modalità tali da concretare, per quanto sopra esposto, ì reati di lesioni personali anche g ravi, in assenza di qualsivog lia causa di g iustificazione. 30) Le considerazioni che precedono non possono non valere anche per i l delitto d i calunnia sub B), I n q uanto l a Corte genovese, lungi dall' inferire mogi· camente la responsabilità del ER in ragione dell'attività istituzionalmente svolta dal medesimo - come sostenuto dalla d ifesa onde assegnare una patente di l iceità alle sollecitazioni dai ER rivolte a l IN d i redigere un'informativa completa, anche in punto delle riferite (false) resistenze incontra· te dagli operanti a ll'interno della scuola "Diaz", per poi confrontarne il contenuto con quello delle a ltre relazioni - , ha enucleato precisi elementi a carico dell'Imputato derivanti dal fallimento dell'alibi, non negato dalia stessa d ifesa, 'f salvo a ricondurlo a lacunosi e confusi ricordi del ER i n u n momento di grande agitazione, caratterizzato d a assenza d i un " preciso riferimento organiz· I zativo", nonché - lungi dal ridurre la responsabilità a quella sorta dì "frammento filmico" lamentata dalla difesa - alla presenza costante del ER sul teatro delle operazioni, fino a l conciliabolo tenuto con gli altri funzionari presenti e d i cui l o stesso LU (che, ripetesi, teneva i n mano le d u e bottiglie molotov con· tenute in un sacchetto) ha avuto modo d i riferire allorché ha a mmesso che in detta occasione i funzionari avevano discusso e parlato delle molotov. In ordine, Infine, al terzo motivo, riguard ante la sussistenza dell'aggravante dì cui al comma 2" dell'art. 476 c. p., sì è sopra osservato come g l i atti pubblici de quibus abbiano natura fidefaclente, né, in particolare, ha pregio la doglianza circa una pretesa violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, 168 dal momento che vi è la sostanziale contestazione della predetta aggravante, es sendo nel capo d'im putazione sub A) elencati tutti gli atti pubblici fidefacienti del la cui falsità a nche i l ER è stato chiamato a rispondere ed in ordine ai quali si è compiutamente a rticolata tutta l'attività difensiva. Al rigetto del ricorso segue la condanna d i NC GATIER a l pagamen to delle spese processuali e a!la rifusione d i quelle sostenute dalle partì civili nei termini di cui al dispositivo. RICORSO LU 3:1.) Altra figura in posizione apicale è quella del LU. Come Il ER non ha funzioni di ufficiale d i polizia giudiziaria e si trova a Genova con u n formale Incarico d i informazione e coordinamento con le Polizie estere. È d iretto colla boratore del Pref. , capo dell'UCIGOS, che giunge i n giornata a Genova con u n preciso incarico avuto dal Capo della Polizia, come riferito dal teste , sulla cui deposizione s'è detto più sopra. La Corte d'appello ne ha inquadrato correttamente l a fig u ra nelle fasi prece denti l'azione presso il complesso "Dìaz" e soprattutto ha rilevato l'anomalia, ri· marcata anche da più fonti testimoniali, costituita dalla presenza di funzionari di vertice nell'ambito di una perq uisizione ex art. 41 T.U . L. P.S., sulla cui legittimità formale non vi sono dubbi, così che non si ritengono di rilievo tutte le circostanze evidenziale i n ricorso sui prodromi dell'operazione. Peraltro, è importante rilevare come il ritenere che intenzione dei vertici fos se quella di risollevare l'immagine della Polizia, p rocedendo come linea direttiva ad arresti, non comporti i l d a r per scontato che fin dalla decisione d i Intervento presso la scuola "Diaz" vi fosse u n preciso piano d i arresti ad ogni costo, anche a costo di false incolpazioni a danno d i chi venisse trovato nella scuola, né che si fosse decisa una spedizione punitiva, per dar sfogo alle frustrazioni dei giorni precedenti. Piuttosto, risulta dalle sentenze di merito che s'era determinata una situa zione concreta molto rischiosa, con l'utilizzo di personale sovrabbondante e in assetto "militare", senza particolari direttive affinché tensione e nervosismo - che, era noto a i vertici, serpeggiavano fra g l i uomini - non prendessero il so pravvento in u n'azione in vista della quale nessuno aveva segnalato la possibilità che si finissero per affrontare solo persone inermi. Sempre dalle sentenze di merito appare che non vi sarebbe stata una vera e propria formale linea d i comando dell'operazione, che l a Corte d'appello ha rico struito i n linea d i fatto sulla scorta delle risultanze processuali, non considerando le posizioni formali dei soggetti a ll'apice della gerarchia della Polizia presenti sul posto, che avevano cercato di defilarsi In qualche modo proprio con il riferimento 169 a tali loro posizioni, sulla cui irrilevanza, ad avviso de! Collegio la valutazione del la Corte territoriale p;
ire del tutto adeguata. Né ha fondamento la doglianza del ricorrente, che non sarebbe stata consi- derata la posizione del Questi è stato sottoposto ad indagini in con- corso con LU e ER e la Corte territoriale non ne ha valutato la posi zione a causa del decesso avvenuto nel corso delle indagini preliminari, né pare sia rilevante che LA BE, presente, potesse dare precise disposizioni, lad dove anche un eventuale intervento de! capo dell'UCIGOS non avrebbe potuto impedire a LU di opporsi (come s'è già rilevato) a ll'esecuzione d i un ordine costituente palesemente reato, né l'esecuzione del medesimo da parte sua sa rebbe stata in alcun modo giustificata. Risulta peraltro che, come ha rilevato la sentenza impugnata, ER e LU, erano Intervenuti in loco poco dopo lo sfondamento del cancello della scuola "Pertini", partecipando con tutto il peso della loro posizione di dirigenti a picali alla gestione dell'operazione, costituendo precisi punti di riferimento degli altri funzionari, come entrambe le sentenze hanno osservato. È pur vero che, come rileva il terzo motivo d i ricorso, nella deposizione CA NL (vicario del Questore d i Genova), esaminata anche nella trascrizione ste notipica, attesa la natura del rilievo del ricorrente, non si rinviene la frase che espressamente attribuirebbe al LU attività di comando e di direzione sul po sto. Si tratta però di travisamento della lettera della verbalizzazione non decisi vo, in quanto la deposizione in questione contiene un dato fondamentale: che, cioè, sul posto si trovavano figure di vertice della organizzazione della polizia - per quel che rileva In questa sede, ed il suo stretto collaboratore LU, d istolto dal suo incarico formale di Consulente Ministeriale per parteci- pare all'operazione, figure apicali che, secondo il a i avrebbero dovu- to trovarsi in una situazione dei genere, anche solo per questioni d i sicurezza - la cui presenza (il riferimento espresso è a , ma LU si trovava in posizione Immediatamente inferiore) rendeva assolutamente imprescindibile per tutti gli operanti, anche a llveilo dirigenziale, di doversi rapportare a chi, come loro, aveva una tale posizione di supremazia nell'ambito dell'organizzazione ge rarchica della polizia, e d i doverne seguire le indicazioni. la sentenza dimostra poi che quello di non era un mero accenno astratto, rilevando come proprio a LU si fosse rapportato RA, quando gli aveva riferito i particolari dell'aggressione ritenuta poi falsa;
come a LU venissero consegnate le molotov dopo che DI BE, ricevutele da TR NI, le aveva passate a ZZ;
come fra R! e ER, oltre ad al tri, si sviluppasse quel colloquio, documentato con videoripresa, che aveva paci ficamente per oggetto le bottiglie incendiarie tenute in mano da R!. 170 la Corte d i merito ha correttamente evidenziato (sulla base di una cronoìo g i a dei fatti che si è già osservato esser stata adeguatamente valutata) come LU e ER non si fossero defilati una volta giunti sul posto, ma, poco dopo lo sfondamento del cancello, fossero entrati nel cortile e nell'edificio, aggi randosi per i local i della scuola mentre erano in corso le violenze (LU era stato riconosciuto dalla teste 11111111111111' come presente nella palestra q uando non erano ancora terminate le c.d . "colluttazioni unilaterali"}, e si fossero potuti ren dere conto di quanto era avvenuto e degli esiti dell'intervento del personale ope rativo. Un simile rilievo dà quindi ragione della ritenuta loro consapevolezza circa l'uso spropositato che era stato fatto della violenza nell'occasione, per l'evidenza d i quella che, s'è già rilevato sopra, era stata percepita come " macelleria messi c<:ma"; un esito dell'operazione che non poteva autorizzare esperti funzionari a d ipotizzare che v i fosse stata una resistenza tale d a giustificarlo. Alla loro presenza nell'edificio i n quella fase la Corte territoriale ha poi ricol legato, in modo del tutto logico e plausibile, l'ampia possibilità che avevano avu to di rendersi conto dell'inesistenza delle bottiglie incendiarie nel luogo di aa;
es so e passaggio dove, secondo i verbali redatti in seguito, si sarebbero dovute trovare, talmente evidenti da potersene attribuire la detenzione indistintamente a tutte le persone presenti. Questo, con riferimento alle doglianze ampiamente sviluppate sull'ipotizzato inganno di NI a LU, laddove la Corte di merito ha esaurientemente dimostrato che era evidente che le molotov provenivano dall'esterno della scuo la, risultando che erano state consegnate a DI BE dopo un colloquio con NI - quando ancora non aveva con sé il sacchetto - e solo dopo che quest'ultimo aveva dato disposizioni a di prelevarle dal magnum e por tarle da Piazza Merani al cortile della scuola, in modo che non poteva sorgere il dubbio che provenissero dall'interno, né in DI BE, né in LU che proprio in quel luogo esterno le aveva immediatamente ricevute per il tramite di AR. Non è poi illogico che ì! possesso del sacchetto da parte di LU abbia il significativo rilievo attribuitogli dalla Corte d'appello quando ha valutato i movi menti ripresi nei filmati in atti;
Infatti, DI BE, esperto ufficiale di polizia giudiziaria, non si era preoccupato d i far custodire in modo adeguato u n reperto tanto prezioso e pericoloso, i n attesa d i consacrarne con u n verbale il rinveni mento ed Il sequestro, come era nel suoi poteri e doveri, ma l'aveva immediata mente consegnato a AR il quale, senza particolari cautele, l'aveva pas sato a LU, privilegiando a ll'evidenza, sulle esigenze di tutela de! reperto, la necessità che sul medesimo venissero prese rapide decisioni;
ciò, in netto con- 171 trasto con i rilievi difensivi sul fatto che il giudice d'appello non avrebbe conside rato che LU si trovava sul posto solo come osservatore ed accompagnatore di senza alcun potere di decisione. La Corte territoriale, a l lora, non ha potuto che dedurre correttamente da tali comportamenti che, come per l'episodio RA (sulla cui falsità s'è già detto), anche per le molotov era necessario, indispensabile, Il riferimento a LU (e a ER) per le decisioni d a adottarsi, laddove evidentemente la situazione non faceva apparir chiaro che sarebbe stato sufficiente verbalizzare il sequestro, ma si presentava taie da richiedere una decisione sul da farsi, a i massimi livelli. La sentenza dà poi atto che LU - peraltro smentito d a MO sulla circostanza d i aver avuto da quello la notizia che il sacchetto era stato rinvenuto all'interno della scuola - aveva ammesso che nei momenti del cd conciliabolo, ri presi nel filmato, fra g l i astanti si era proprio panato delle molotov. Ordigni che poco dopo erano finiti sul telo nero, i n mostra con le altre cose oggetto d i seque stro a ll'interno dell'edificio. la Corte di merito desume correttamente che si era deciso di accreditare il rinvenimento delle molotov all'interno della scuola anche dall'entusiasmo con cui proprio LU (in contrasto con l'asserita neutralità della sua presenza in loco) aveva parlato a l testel!llllllllllllllllllDdel rinvenimento delle bottiglie i n questione. Non ha fondamento, secondo Il Collegio, l'osservazione al proposito del ricorren te, secondo cui si tratterebbe d i circostanza non rilevante, perché sarebbe stata ben comprensibile la soddisfazione del LU, proprio per Il rinvenimento delle bottiglie all'interno della scuola. Invero, dovendosi escludere, per quanto sopra evidenziato, la fallace con vinzione che le molotov fossero state trovate nell'edificio, una tale soddisfazione, nella piena consapevolezza che si trattava d i ordigni non rinvenuti all'Interno, non può spiegarsi altro che con l'intenzione del LU di avvalersene in qualche modo;
modo manifestatosi successivamente, con l'esposizione delle bottiglie fra i reperti ed il successivo inserimento del sequestro nel verbali, posti a base anche dei provvedimenti cautelari adottati nei riguardi delle persone trovate all'Interno della scuola. In definitiva, del tutto correttamente e senza manifestare i denunciati difetti di logica consequenzialità, la sentenza del giudice d'appello h a ritenuto che i pre venuti, e nel caso d i specie LU, erano stati costretti a prendere atto che la perquisizione aveva avuto un esito fallimentare (le pretese " mazzette i n allumi nio" rinvenute, erano ad es. stecche metalliche dell'Intelaiatura degli zaini estrat te dai poliziotti dal loro interno sotto gli occhi di testimoni che ne hanno riferito) e che, i n più, aveva sortito esito disastroso l'azione d i "messa i n sicurezza" della scuola, per le violenze e le lesioni provocate ai presenti, così che, da un lato, si 172 faceva sempre più labile la possibilità d i giustificare g l i a rresti e, dall'a ltro, ci sì confrontava con una condotta degli operanti che avrebbe reso necessa ria la de nuncia e l'isolamento dei violenti, con i correlativi danni per l'Immagine della Po lizia. Pur con questa inevitabile presa d 'atto, s'era In ogn i caso proceduto ad u n a rresto d i massa giustificato da pretese resistenze, dal rinvenimento d i oggetti scarsamente significativi, e dalla prospettazione d i false circosta nze come l'aggressione al RA ed ii rinvenimento delle molotov. Non è i n definitiva censurabile la decisione della Corte territoriale quando ri leva che, seppure i verbali e g l i altri atti fossero stati redatti e sottoscritti da per sone d iverse, proprio l'intervento in prima persona del funzionari di vertice (LU PER! i n special modo per la gestione delle molotov) In ciascuna delle vicende più significative aveva rappresentato u n concreto e determinante impulso per i sot toposti nella predisposizione dei falsi atti di p.g., alla quale avevano dato i l loro concorso di Istigazione e suggerimento. Al rigetto del ricorso segue la condanna di Giovan n i LU al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalie parti civili nei termini di cui ai d ispositivo. RICORSO AV 32) l\lon è fondato i l primo motivo del ricorso. Si è censurata ia sentenza del giudice d'appello per violazione d i legge, so stenendosi che i l verbale d i perquisizione e sequestro ben può essere sottoscritto anche da agenti o ufficiali di polizia giudiziaria che non abbiano partecipato all'atto d i p.g e che, chi non abbia partecipato all'attività, i n ogni caso non può esser ritenuto responsabile dell'esser stati riportati in verbale dati di fatto contra ri al vero in quanto provenienti da indicazioni di altri soggetti. In sostanza, se il verbale d i perquisizione e sequestro attesta falsamente lo sviluppo dei fatti, il pubblico ufficiale che non vi abbia assistito ben potrebbe, se condo Il ricorrente, con la sua sottoscrizione partecipare a l l'attestazione oggetti vamente falsa, In ipotesi, per aver partecipato alla decisione di procedere a quell'attività o per aver compiuto mera attività d i Identificazione delle persone nei cui confronti l'attività s'era svolta, posto che le generalità di queste vengono indicate nel verbale, non dovendo però rispondere della falsità di alcune delle parti della vicenda riassunta nel verbale a cui non abbia assistito. Il Collegio, al proposito, non può che ribadire quanto già osservato con rife rimento ad analoghe doglianze nei ricorsi esaminati più sopra (n. 20) con argo mentazioni che in q uesta sede possono esser riproposte integralmente. Non fondato è anche il secondo motivo di ricorso concernente la configurabi- 173 lità dell'aggravante di cui al U comma dell'art. 476 c. p., riferita all'art. 479, con riferimento agli atti di polizia giudiziaria oggetto dell'imputazione, nonché alla le gittimità della relativa contestazione nel procedimento. Anche in ordine alle te matiche poste con i! motivo d i ricorso in esame non si può che ribad ire quanto già d iffusamente osservato più sopra. Il terzo motivo, riferito al trattamento sanzionatorio, è manifestamente in fondato e tendente a sottoporre a q uesta Corte valutazioni d i merito, ad essa sottratte. Rileva il Collegio che del tutto legittimamente la Corte d i appello ha ritenuto adeguata la pena ed ostative a l riconoscimento a l prevenuto delle attenuanti ge neriche - del cui diniego il ricorrente si è doluto solo in sede di memoria - la na tura del reato addebitato e l a sua g ravità, quale violazione dei doveri di fedeltà di quel funzionarlo di Polizia, che non era neppure entrato nell'edificio che attestava di aver perquisito, così che la falsità gli si poteva manifestare in tutta la sua e normità, facendo apparire la successiva sottoscrizione dei verbale null'altro che la sua consapevole partecipazione alla preordinazione di un falso quadro accusa torio al danni degli arrestati. Si tratta d i motivazione correttamente riferita a parametri p revisti dall'art. 1 33 c.p. per !a quantificazione della pena, valutabili ai sensi dell'art. 62 bis, a fronte della quale I l rilievo del ricorrente - che proprio i l non essere entrato nella scuola "Pertlnl" e non aver potuto rendersi conto delle falsità di quanto riferito nel verbale, sarebbe stato da valorizzare i n sede di trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato, perché non tiene conto che l'ipotesi d'accusa a suo carico per falso i n atto pubblico ha per oggetto proprio la sottoscrizione di un verbale d i attività a cui non aveva partecipato, prima che quella riferibile alle i n trinseche falsità concernenti l e vicende documentate. Per quanto riguarda gli episodi verificatisi a ll'interno della scuola "Pascoli", osserva il Collegio che la motivazione della Corte d'appello non presta il fianco alla doglianze del ricorrente, sviluppate con i motivi quarto e quinto d i ricorso e con l a memoria e m otivi aggiunti. La Corte di merito h a affrontato le argomentazioni con le quali ii tribunale era giunto a ritenere non sufficientemente provata ia responsabilità del AV e le h a sottoposte a critica, con particolare rifermento alla loro lacunosità, rico struendo sia le modalità dell'ingresso degli operanti nella scuola, sia le attività ascrivibili al AV, con riferimento ad una pluralità di elementi di prova, ed in particolare alle dichiarazioni dell'imputato stesso. Occorre i n nanzitutto osservare che, come già rilevato sopra, la motivazione della Corte territoriale non si basa solo su di una rivalutazione di segno opposto di contributi testimoniali acquisiti i n primo grado, m a formula le proprie conclu- 174 sìoni sulla base d i una valutazione complessa d i diversi elementi di prova, per buona parte provenienti dall'imputato. Con ciò n o n può che ribadirsi quanto osservato in premessa (n.l) circa l'applicabilità dell'art. 603 c.p.p. e la sua interpretazione, censurata dal ricorren te, anche alla luce della giurisprudenza CEDU. La Corte d'appello ha evidenziato gli elementi da cui traeva la convinzione che l'ingresso nella scuola "Pascoli" non fosse stato frutto di errore, con riferi mento a quelle fonti testimoniali che avevano collegato l'ingresso della polizia al la " Pascoli" con la visione da parte di alcuni degli operanti di persone che da quell'edificio stavano filmando l'azione di polizia alla "Pertini", i niziata 5 minuti prima, e che avevano dato atto che alcune delle pattuglie i ncaricate del controllo esterno, erano state appositamente incaricate d i "perimetrare" proprio la "Pasco li", per i ntercettare eventuali fughe. Ha rilevato come della presenza di cartelli che potessero trarre in inganno sulla denominazione della scuola non avessero parlato i poliziotti i ntervenuti, ma si trattasse d i circostanza risultante dalla visione di alcune fotografie scattate in momenti successivi dai carabinieri d u rante le indagini;
come ii concreto svil u p parsi dei fatti all'interno dell'edificio fosse stata la miglior dimostrazione della non casualità dell'ingresso In quella scuola;
come dalle stesse dichiarazioni del AV fosse risultato che egli, nonostante avesse alle sue dirette d i pendenze limitato personale della Questura d i Nuoro, fosse entrato nella suola Insieme agli altri o peranti, ed avesse percorso tutti i piani della scuola, con ciò d imostrando prive d i fondamento le dogl!anze, poi svilu ppate i n ricorso, circa l a sostenuta pretermis sione d i quegli elementi di prova che avrebbero dimostrato come fosse giunto sostanzialmente a cose fatte e si fosse trattenuto al secondo piano. La Corte d i merito ha diffusamente ed esaurientemente giustificato la pro pria valutazione che all'interno della scuola "Pascoli" si fosse verificata una vera e propria perquisizione, mirata alla ricerca di materiale audiovisivo, e comunque tale da rappresentare documentazione degli eventi, superando correttamente e i n modo del tutto logico, sia le valutazioni formalistiche del tribunale sul l a natura di quanto avvenuto nell'edificio, sia i rilievi riguardanti g l i esiti delle successive i ndagini dei carabinieri. Al proposito, rileva il collegio che ìl fatto che siano stati esaminati e poi dan neggiati oggetti quali computers e cassette video (prelevate peraltro dal perso nale operante i n u n contesto d i violenze per buona parte verbali, ma anche com portanti costrizioni fisiche, se non, in casi l imitati, trascese a violenze) qualifica !'azione come perq uisizione domiciliare perché a ltro non è l'azione della polizia g i udiziaria che entra In luogo di privata d i mora di propria iniziativa con successi va, mirata, ricerca d i oggetti specifici, nel caso, di quelli costituenti documenta- 175 zione a udiovisiva di quanto poteva vedersi d a quell'edificio; arbitraria, per l a m ancanza d i u n prowedimento dell'A.G. e per l a palese inesistenza di u n ogget to della stessa, che fosse potenzialmente idoneo a giustificare u n'eventuale ini ziativa ai sensi dell'art. 41 T.U.LP.S. Invero, come si ricava dalle motivazioni d i merito e dalle prospettazion i del ricorrente medesimo, proprio il fatto che un accurato successivo accertamento dei carabinieri nel corso delle indagini aveva poi portato a rinvenire oggetti di u n qualche rilievo, del tutto pretermessi e neppure cercati dalla polizia nella notte del fatti, non tanto d imostra che quella non era stata una perq uisizione, perché non necessariamente una perquisizione dev'essere i ntegrale, ben potendo avere u n oggetto !imitato, quanto piuttosto che quell'intervento (sia che fosse stato de ciso preventivamente - AV stesso in ricorso sostiene di aver partecipato alle riunioni operative che avevano deliberato le perquisizioni - oppure a seguito del la riscontrata presenza alle finestre della "Pascoli" di persone che riprendevano l'Intervento nella scuola di fronte, come risulta dalla sentenza) aveva u n oggetto ben preciso, i computers e le l oro memorie di massa, fracassate oppure preleva te, e le videocassette, e aveva quindi u n oggetto che non avrebbe mai g iustifica to una perquisizione d'iniziativa. Ciò in stridente contrasto con la pretesa d i sostenere che s'era trattato dì un'azione dovuta ad errore. Peraltro, la sentenza del tribunale d a atto che .lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!h i ntervenuta presso la scuoia "Pascoli", si era messa in quei minuti in contatto con la Questu ra, con ii Ministero e con i d irigenti nazionali del proprio partito, per cui la notizia che la polizia si trovava nella sede del centro stampa del GSF ed interveniva nei confronti di giornalisti ed avvocati era giunta ai vertici. Non è, a l proposito, insignificante l'indicazione rinvenibile in sentenza che proprio d a i vertici della polizia, presenti In via Cesare Battisti, fosse giu nta la d i sposizione di andarsene da quel luogo (peraltro 4 0 minuti dopo l'inizio), quando ER aveva i nvitato AV, tramite RR, ad uscire dalla scu ola . La Corte di merito ha adeguatamente giustificato la valutazione della situa zione dei AV, in relazione alla sua posizione d i responsabilità nell'ambito dell'intervento in oggetto, esaminando le dichiarazioni dell'i mputato sui suoi mo vimenti, sulle disposizioni date agli uomini sotto il suo comando e sul suo com portamento all'Interno della scuola, e rilevando come, se anche aveva insistito per limitare la propria responsabilità alla gestione d i pochi uomini, in realtà ave va ammesso d i aver dato d isposizioni che riguardavano la dislocazione del per sonale nell'intero edificio;
ha poi evidenziato, i n modo del tutto logico, come si trattasse di disposizioni, sulla messa in sicurezza d i tre piani, che non avrebbero avuto alcun senso se riferite ai soli sei uomini giunti a Genova con lui da Nuoro, 176 mentre sarebbero state del tutto efficaci se date, essendo egli il più alto in grado fra gli operanti, al resto del personale presente. Ha rilevato anche, il giudice d'appello, che l'imputato aveva avuto la possibilità, per sua stessa ammissione, di rendersi conto di tutte le condotte tenute dagli operatori, non solo deil'immobi!izzazione dei presenti lungo i corridoi mediante ordini urlati e minac ce, ma anche dei danneggiamenti gravi ed estesi, del tutto palesi, su cui non a· veva ritenuto di intervenire, pur essendo nei suoi poteri - e fra i suoi doveri nella concreta situazione di fatto verificatasi - con ciò contribuendo a l rinnovarsi ed a l protrarsi dei comportamenti illegittimi. Ha poi tratto corrette conclusioni sulla posizione di comando assunta dal AV con riferimento sempre alle sue dichiarazioni, d ì aver avuto da OM disposizioni sul d a farsi, ed a l fatto che l'ordine d i abbandonare l'edificio era stato trasmesso d a RR ancora, e proprio, a lui, con !'effettivo risultato che, a quell'ordine, tutti g l i operatori che sì trovavano all'interno avevano lasciato !'edificio, a d ulteriore dimostrazione che AV dava efficaci disposizioni a tutti i presenti. A fronte d i una motivazione de! tutto corretta e priva d i d ifetti d ì logica con sequenzialità, perdono rilievo le diffuse doglianze del ricorso che evidenziano pretesi travisamenti della prova, laddove gli a rgomenti del ricorrente si pongono piuttosto come censura sul significato e sulla i nterpretazione dì elementi di pro va . È bene rammentare che secondo la giurisprudenza d i q uesta Corte l'unico "travisamento prospettabile i n questa sede per effetto della novella che ha modi ficato l'art. 606, comma 1, lettera e), del codice, dovrebbe concernere il signifi ca nte, non il significato. Il neointrodotto rapporto di contraddizione esterno al te sto della sentenza i m pugnata per essere compatibile con il giudizio d i legittimità non può difatti che essere inteso in senso stretto (classico) dì rapporto d i nega zione sulle premesse, al giudizio di legittimità continuando ad essere estraneo ogni discorso meramente confutativo sul significato della prova e sulla sua capa cità dimostrativa : ogni censura, cioè, con la quale si prospetti in via dì mera con trapposizione dialettica l'esistenza di argomenti che attengono alla plausibilità della valutazione compiuta dai giudici del merito". le parti di verbalizzazione riportate in ricorso non possono pertanto essere Interpretate al di fuori del contesto In cui sono inserite, che questa Corte non co nosce e non può valutare, riguardando unicamente al "merito" gli aspetti del giudizio Interni all'ambito della discrezionalità nella valutazione degli elementi d i prova e degli a pprezzamenti del fatto. Né il giudizio di legittimità può risolversi i n "revisione delle valutazioni effet tuate e, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte d a l giudice di merito, al qua- 177 le non può i mputarsi d i aver omesso l'esplicita confutazione d i ogni tesi non ac colta o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non significativi o già implicitamente a pprezzati come inconferenti, quando le ragioni seguite e mergano comunque compiutamente e il convincimento raggiunto risulti suppor tato da u n esame logico e coerente d i quelle tra le prospettazioni delle parti, le emergenze istruttorie, i possibili significati, che sono idonee e sufficienti a giusti flcarlon. Non merita infine accoglimento il terzo motivo dei ricorso del Procuratore generale dì Genova con riferimento all'assoluzione del AV dal delitto d i pecula to riferibile a l le parti di computers asportate nel corso dell'operazione. Infatti non pare certo illogico o contraddittorio che la Corte territoriale, dopo aver ritenuto la responsabilità del prevenuto ln merito a quei comportamenti degli operanti che gli si manifestavano palesemente illegittimi, non abbia poi ritenuto sufficiente la prova di una sua partecipazione a condotte di appropriazione ascrivibili a singoli i gnoti operatori che avevano asportato parti interne di computers non sottopo nendole poi a sequestro. È del tutto legittimo che la Corte di merito abbia ritenuto non potesse attri buirsi al AV l a responsabilità per fatti costituenti sviluppi non necessari e non facilmente prevedibliì della perquisizione e del danneggiamento. Consegue la condanna di VAre AV alla rifusione, nei termini di cui a l d ispositivo, delle spese processuali sostenute dalle partì civili. RICORSO FA 33) Inammissibile è il ricorso d i UI FA, relativo a l reato d i percosse sub Z1, dichiarato prescritto i n appello, dal momento che i l prevenuto, sovrin tendente capo della Polizia di Stato, è stato con assoluta certezza indicato dalla parte lesa come l'agente di polizia che, durante le operazioni d i perq u isizione eseguite all'interno della scuola "Pascoli", lo aveva afferrato tor cem:logll u n braccio e colpendolo tre volte a l viso, spingendolo ìn u n angolo ap partato dei terzo piano dell'edificio scolastico, per condurlo infine nel seminterra to ed obbligarlo, prima d i a l lontanarsi, ad Inginocchiarsi . - hanno evidenziato i giudici territoriali - h a riconosciuto i l suo ag gressore i n sede di ricognizione di persona, eseguita con le forme dell'incidente probatorio, per cui del tutto i nconferenti, oltre che sostanzialmente aspecifiche, sì appalesano le doglianze relative alla asserita violazione dei canoni di valuta zione della prova di cui all'art.192 c.p.p. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, riguardante la manca ta concessione delle attenuanti generiche con il criterio della prevalenza, attesa la già ricordata i nterven uta declaratoria d i estinzione del reato per prescrizione. 178 Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente a l pagamen to delle spese processual! e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che reputasi equo determinare i n € 1 .000,00. RICORSI DEL RESPONSABILE CIVILE MINISTERO DELL'INTERNO 34) Il ricorso del responsabile civile Ministero dell'Interno è i nfondato, con riguardo a tutte le doglianze che attengono alle posizioni degli imputati ed alla configurabilità dei reati loro ascritti , per i motivi che sono stati ampiamente e nunciati con riferimento ai ricorsi dei singoli prevenuti. Fondato pare i nvece il sesto motivo con i l quale s i deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del Ministe ro dell'interno, come responsabile civile, in solido con AN DI BE IN - per i reati contestati nei separato processo n. 5045/05 R.G. tribunale, so speso per le condizioni d i salute dell'imputato e poi riunito al processo principale - nonché quale responsabile civile, in solido con VAre AV e TR TR NI per i reati di falso agli stessi contestati nel separato processo giunto alla fase del giudizio solo dopo la sentenza d i questa Corte, che aveva a n nullato la sen tenza di proscioglimento del G.U.P., riunito a l principale in dibattimento solo nel 2008. Secondo il ricorrente, non sarebbe stato possibile pervenire ad una sentenza di condanna a l risarcimento dei danni del responsabile civile per i reati ritenuti a carico del DI BElllARIN e per i l delitto d i falso ritenuto a carico de! AV e del NI, i n quanto le parti civili costituite i n ciascuno dei due processi non ave vano richiesto la citazione del Ministero dell1nterno quale responsabile civile I n merito alle i mputazioni ascritte a l predetti imputati, e , u n a volta riuniti i predetti a l processo principale, non v'era stata alcuna richiesta di citazione a cura delle parti civili costituite nel p rocesso principale. li responsabile civile si costituisce validamente nel processo a seguito dì ap· posita citazione ad iniziativa della parte civile, divenendo i n tal modo soggetto del rapporto processuale e della possibile condanna a l risarcimento del danno a favore della person a offesa, In solido con la persona d i cui sia stata affermata la responsabilità penale. La citazione deve avvenire "al più tardi per il d ibattimento" dovendosi "assicurare che il responsabile civile possa partecipare a tutte !e fasi del dibattimento, che costituisce i l nucleo centrale del giudizio, con parità rispet to alle altre parti" (Sez. IV, n. 35612 del 30/4/2009), così che i n mancanza di ci tazione, per l 'assenza di una domanda validamente proposta nei suoi confronti con riferimento agli specifici addebiti oggetto del procedimento, non può essere pronunciata condanna a l risarcimento anche a carico del soggetto che avrebbe potuto rispondere per i danni provocati dal del itto ascritto a ll'imputato. 179 Non si può poi condividere l'assunto della Corte di merito secondo la quale l'eccezione sarebbe stata i m proponibile per l'avvenuto decorso dei termini d i cui all'art. 491 c.p.p. per la proposizione delle questioni relative alla citazione del re· sponsabile clvìle, i n quanto la mancata citazione nei processi c.d. satellite - cir costanza d a ritenersi accertata anche dalla Corte territoriale - non aveva dato luogo a possibili questioni da proporre in limine, mentre, a l momento della riu nione la situazione processuale era tale da non potersi neppure ipotizzare la pro posizione della questione. lnconferente appare il Collegio anche il riferimento della Corte d i merito a giurisprudenza d i questa Corte (Sez. III, n. 10900 del 22/6/1990) che riteneva sanata la Irritualità della mancata citazione del responsabile civile se effettuata all'atto della costituzione di parte civile nei confronti del responsabile civile pre sente i n dibattimento, laddove Invece una qualsiasi citazione rituale o irrituale non v'era mal stata. Consegue, con annullamento della sentenza impugnata in parte qua, l'esclusione della responsabilità civile del responsabile civile Ministero dell'Interno per i fatti ascritti a DI DI, AV e NI nei procedimenti riuniti n n . 5045/05 e 1079/08 R . G . RI . ; d a l rigetto d e l ricorso sotto i restanti profili con segue poi la condanna del responsabile civile alla rifusione in favore di tutte le parti civili d i cui a l p1.mto 15) del dispositivo delle spese sostenute nel grado, in solido con g l i altri ricorrenti come sopra condannati, esclusi, per i fatti loro ascrit ti nel procedimenti riuniti n n . 5045/05 e 1079/08 R.G. tribunale, DI BEDI NI, AV e NI. 35) Fondato è lo specifico ricorso del responsabile civile, Ministero dell'Interno nei riguardi dell'ordinanza emessa il 3 . 1 2 . 10 a i sensi dell'art. 1 3 0 c.p.p. dalla Corte d i appello, con la quale l a Corte territoriale h a inteso corregge re l 'errore materiale contenuto nella sentenza emessa il 18.5.2010, disponendo a nnotarsi in calce alla stessa la nuova determinazione delle spese di lite liquidate in primo grado, In favore anche dei soggetti i cui nominativi sono stati dalla Cor te genovese aggiunti nel d ispositivo dell'ordinanza. Poiché però l'ordinanza in esame non è stata preceduta dall'udienza i n ca mera di consiglio, secondo quanto prevede il comma 2 dell'art. 130 c. p. p., che a tale riguardo richiama espressamente l'art. 127 c.p.p., va accolto i l primo motivo di ricorso, con efficacia assorbente degli altri, i n quanto l'adozione de plano, ov vero senza la fissazione della camera d i consiglio ed avviso alle parti, del prov vedimento d i correzione di errore materiale, comporta una nullità d i ordine gene rale ex art. 1 78 c.p.p. (Cass., sez. III, 16 gennaio 2009, n.1460). la sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio nella parte in cui essa è stata corretta dall'ordinanza 3.12. 1 0 emessa dalla Corte d i appello di Ge- 180 nova a i sensi dell'art. 130 c.p.p. RICORSI DELLE P.C. 36) I ricorsi delle parti civili llllllllllllll!llllll!llll!Jll!JlllllP drl, rispettivamente, d i , per sone offese vittime dei reati d i lesioni che non hanno tuttavia causato conse guenze Invalidanti d i alcuna natura, non possono trovare accoglimento. I giudici territorial i hanno infatti escluso, fornendo adeguata motivazione sul punto, che le due prevenute possano aver riportato pregiudizi, dai fatti di causa riguardanti I loro figli, economicamente valutabili, in assenza di specifiche prove circa l'incidenza negativa delle lesioni, dai diretti i nteressati riportate, nella vita e nei rapporti familiari. Corretto è l'assunto, che prescinde dal riconoscimento o meno del diritto di tali soggetti - che non rivestono la qualifica di persone offese dai reati in esame - a l risarcimento dei danni lamentati per effetto delle lesioni riportate dai propri figli, secondo cui i danni patrimoniali per spese, viaggi e cure mediche, tempo dedicato alla ricerca della verità e alla difesa dell'onorabilità de! figli, rientrano tra quelli liquidabili direttamente alle parti offese, maggiorenn i e costituite, a loro volta, parti civili, ogn i altro pregiudizio di carattere morale non essendo risultato - hanno convenuto I giudici territoriali all'esito d i una valutazione fattuale che non può essere messa i n discussione in questa sede - · tale da varcare la soglia del danno risarcibile. Del resto - osserva questa Corte - le stesse odierne ricorrenti non hanno negato, i n sede di a p pello, la mancanza d i prova dell'ammontare dei pretesi dan ni d i cui pure è stato chiesto Il ristoro, finendo con l'insistere, in questa sede, sull'esistenza dì un danno diretto rappresentato dall'esborso economico sostenu to per la necessità d i assistere i propri figli conviventi tratti i n arresto per i fatti della scuola "Diaz" ed accusati d i essere dei "black bloc", nonché dall'aver subito uno shock che su d i loro si era riverberato per la sorte dei figli. Anche sotto tale profilo, peraltro, trattasi di danni d i rettamente liquidabili a i figli delle due ricorrenti, l a c u i condizione d i stress per l a sorte dei loro congiunti non è stata ritenuta - con un accertamento i n fatto che non può essere rivisitato i n sede d i legittimità - aver determinato alcuna conseguenza invalidante nella vi ta delle due prevenute, essendosi comunque trattato - hanno evidenziato i giu dici territoriali - d i pregiudizi non meritevoli di tutela risarcitoria per non avere essi inciso in modo significativo né sulla qualità della vita delle due ricorrenti né sulle relazioni delle stesse con i loro congiunti. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna delle due ricorrenti al pagamento delle spese processuali per la parte loro imputabile, reputandosi dover dichiarare 181 compensate le spese fra dette parti e g l i imputati. Invero le decisioni sull'importo della provvisionale e sulle modalità della sua liquidazione nell'ambito del processo penale dipendono da valutazioni ampiamen te discrezionali dei giudici del merito e non necessariamente motivate, e, per la loro natura di provvedimenti discrezionali e meramente delibativi, insuscettibili di passare in giudicato e destinati ad esser travolti dall'effettiva liquidazione dell'in tegrale risarcimento, non possono essere impugnati i n sede d i legittimità (per tutte, Sez. V, n . 40410 del 18/3/2004; Sez. V, n. 32899 del 25/5/2011). Consegue la condanna delle predette parti civili, singola rmente, al pagamen to delle spese processuali per la parte loro imputabile, mentre sussistono giusti motivi per dichiarare compensate quelle fra dette partì e gli Imputati. LE SPESE lS) Confermato quanto sopra indicato per ciascuna posizione circa la con d a n na al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili, rileva i l Collegio che per l e partì civili indicate ai punto 15) del d ispositivo, a mmesse al patrocinio a spese dello Stato, deve essere disposto il pagamento d i retto In favore dello Stato per l a quota corrispondente alla liquida zione effettuata ai sensi del D.P.R. 115/02, ed a favore delle parti stesse, per la differenza. Deve essere poi disposto Il pagamento delle spese in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
la Corte, dato atto dell'integrazione disposta con ordinanza In data 18 luglio 2012, nei termini di cui al successivo punto 5); 1) !n accoglimento del ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'ap pello di Genova, dispone correggersi Il dispositivo ctelfa sentenza impugnata inte grando lo stesso con l'inserimento, prima delle parole "visto l'art. 530 cpv. c.p.p.", delle seguenti espressioni: "dichiara non doversi procedere nei confronti di AR IL, MO TA, OM ND, RR PO, IM FA, DI RO AR, ZZ Massimo, DI V! ID e CH RE in relazione a l delitto di calunnia loro ascritto al capo D}; nei confronti di IN IN 182 zo i n relazione a l delitto d i calunnia lui ascritto al capo G), nei confronti di UC RA Massimo e PAZlER! RI in relazione ai reati di calunnia loro rispettiva mente ascritti al capi L) ed N ) , nonché di DI BE AN in rela·· ?ione al reato d i calunnia lui ascritto al capo 2) del proc. riunito N . 5045/05 R.G. RI., i n quanto estinti per prescrizione"; rigetta per il resto ii ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'ap pello di Genova. 2) Dichiara inammissi bile il ricorso di FA UI che condanna al paga mento delle spese processuali e della somma di (. l .000,00# in favore della Cassa delle ammende. 3) Dichiara non doversi procedere nel confronti di IN IN, BA sru RI, UC IR, NI AR, RI AN, EN GE, DO RI, RI TR e PA IN con riguardo ai re ati di lesioni gravi di cui al capo H) perché estinti per prescrizione;
rigetta, in relazione al capo 1-1), I ricorsi dei predetti agli effetti civili;
rigetta i ricorsi del menzionati imputati per i reati di lesioni semplici già di- chiarati prescritti. 4) Rigetta il ricorso di ER LO. S} Rigetta I ricorsi di: - IN IN In relazione al capo F), ferma restando per Il mede simo la pena inflitta per tale imputato dalla sentenza Impugnata, pari ad anni tre e mesi tre di reclusione, con eliminazione di quella I nflitta per il reato d i lesioni aggravate come sopra dichiarato prescritto;
- ER NC e LU AN In relaiione a l capo A); - ZZ GI TO, MO TA, C! ND, RR Filip- po, IM FA, DI RO AR, NI Massimo, DI OV ID e CH RE i n relazione a l capo C); - DI !IERNARIN AN in relazione al capo 1) dei proc. riunito N . 5045/05 R.G. RI. l!i) Annulla senza rinvio la senten?a impugnata per RA Massimo e PA Z!ER RI limitatamente alla pena loro Inflitta per i reati di falso, rispettiva mente ascritti ai capi I) ed M), pena che ridetermina ln anni tre e mesi cinque d i reclusione;
rigetta nel resto i ricorsi dei suddetti imputati. 7) Rigetta Il ricorso di NI TR agli effetti penali per i reati ascrittigli;
In accoglimento del ricorso del medesimo agli effetti civili, a n nulla le disposi zioni civili della sentenza impugnata nei confronti delle parti dviii diverse da._. 183 8) Rigetta il ricorso d i AV VAre. 9) Rigetta i ricorsi di GAATIER NC e LU AN, AR IL, MO TA, OM ND, RR PP, IM Fa bio, DI RO AR, NI Massimo, DI OV ID e CH RE in re lazione al capo E), e di DI BE AN in relazione al capo 3 ) del proc. riunito N. 5045/05 R.G. RI. :i.O) Condanna ER NC, LU AN, AR G ilber to, MO TA, OM ND, RR PO, IM FA, DI RO AR, NI Massimo, DI OV ID, CH RE e DI BE NARIN AN, singolarmente a l pagamento delle spese processuali. 1 1 ) Rigetta i ricorsi di e che condan- na singolarmente al pagamento delle spese processuali per la parte loro imputa bile, dichiarando compensate quelle fra d ette partì e gli i mputati. 12) Dichiara Inammissibili i ricorsi delle parti civili che condanna singolarmente al pa gamento delle spese processuali per la parte loro imputabile, dichiarando com pensate quelle fra dette parti e gli imputati. 13) In accoglimento del ricorso del responsabile civile Ministero dell'Interno, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui è stata corretta dall'ordinanza In data 3 dicembre 2010 della Corte d'appello di Genova emessa ex art. 130 c. p.p. 14) Esclude la responsabilità civile del per i fatti a- scritti a DI BE, AV e NI nel procedimenti riuniti nn. 5045/05 e 1079/08 R.G. RI. ; rigetta nel resto i l ricorso del responsabile civile. 15) Condanna, in solido fra di loro: ER NC, R! AN, AR IL, MO TA, OM ND, RR PO, IM FA, DI RO AR, NI Massimo, DI OV ID, CH RE, DI BE IM liano, IN IN, ER LO, AS RI, UC Ci ro, NI AR, RI AN, EN NG, DO RI, TR NI TR, PA IN, RA Massimo, PER RI, AV VAre, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili : 184 spese che liquid a : per l e parti difese dall'a vvocato MULTEDO Raffaella i n complessivi €. 3 . 000,00# ; per le parti difese dall'avvocato D'ADDABBO IA i n complessivi € . 3 .500,00#; per le parti difese dall'a vvocato PASTORE Massimo in complessivi € . 3.000,00#; per le parti difese dall'avvocato TRUCCO NZ i n complessivi €. 3.000,00# ; per le parti d ifese d a ll'avvocato CRISCI MO i n complessivi €. 4.000,00#; per le parti difese dall'avvocato TADDEì FA i n complessivi €. 5.000,00#; per la parte difesa dall'avvocato MAZZAU Mirko in complessivi €. 2.000,00#; per le parti difese dall'avvocato CANESTRilll! Sandro in complessivi €. 3.500,00#; per la parte difesa dall'avvocato GAMBENI Alessandro in complessivi €. 2.000,00#; per la parte d ifesa dall'avvocato MOSER Luca in complessivi €. 2.000,00#; per le parti difese dall'avvocato VERNAZZA Andrea in complessivi €. 3.000,00#; per la parte d ifesa dall'avvocato FIOIN Elena in complessivi €. 2.000, 00#; per la parte d ifesa dall'avvocato MENZIONE Ezio ìn complessivi €. 2.000,00 # ; per la parte difesa d a ll'avvocato D'AMICO Livia I n complessivi € . 2.000,00 # ; per l a parte d ifesa dall'avvocato GALASSO DO i n complessivi €. 2 . 000,00#; per la parte d ifesa dall'avvocato LERCI AN in complessivi €. 2.000,00#; per le parti difese dall'avvocato BOmNO Pierpaolo i n complessivi €. 3.000,00#; 185 per la parte difesa dall'avvocato SODA Paolo NG i n complessivi € . 2.000,00#; per la parte difesa dall'avvocato ROBOTTI EM in complessivi € . 2.000,00#; per le parti difese dall'avvocato MALOSSI AR i n complessivi (. 5.000,00 # ; per le parti d ifese dail'avvocato TARTAIN LA i n complessivi €. 6.000,00#; per le parti difese dall'avvocato TAMBUSCIO Emanuele i n complessivi €. 4.500,00#; per la parte d ifesa dall'avvocato NOVARO AU in complessivi € . 2.000,00# ; per le parti d ifese dall'avvocato B!GUAZZI FA in complessivi € . 3.000,00#; per le parti difese dall'avvocato GUIGLIA PO ìn complessivi €. 5.000,00#; per le parti difese dail'avvoa11to PAGAN IL in complessivi € . 4.000,00#; somme come sopra liquidate oltre accessori come per legge. -- 16) Condanna NI TR alla rifusione in favore delle parti civili delle spese sostenute nel g rado, in solido con gli altri imputati come sopra condannati (punto 15) in favore delle predette parti. 17) Condanna il responsabile civile Ministero del11ntemo alla rifusione in fa vore di tutte le parti civili di cui al punto 15) delle spese sostenute nel grado, in solido con gll a ltri ricorrenti come sopra condannati, esclusi, per i fatti loro ascrit ti nei procedimenti riuniti nn. 5045/05 e 1079/08 R.G. tribunale, DI BEDI NI, AV e NI. 18) d ispone per le parti civili sub 15), ammesse ai patrocinio a spese dello Stato, ii pagamento diretto in favore dello Stato per la quota corrispondente alla liquidazione effettuata ai sensi del D.P.R. 1 1 5/02, e per la differenza a favore delle parti stesse;
dispone il pagamento delle spese i n favore degli avvocati d i chiaratisi a ntlstatari. Roma, 5 luglio 2012. Il Presidente e( Giuliana Ferrua .. I Consiglieri estensori