Cass. pen., sez. V, sentenza 05/07/2012, n. 38085
CASS
Sentenza 5 luglio 2012

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È manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 603 cod. proc. pen. per contrasto all'art. 117 della Costituzione e all'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo (CEDU) nella parte in cui non prevede la preventiva necessaria obbligatorietà della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per una nuova audizione dei testimoni già escussi in primo grado, nel caso in cui la Corte di Appello intenda riformare "in peius" una sentenza di assoluzione dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha rilevato che l'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/ Moldavia, impone di rinnovare l'istruttoria soltanto in presenza di due presupposti, costituiti dalla decisività della prova testimoniale, non sussistente nella specie posto che il compendio probatorio era formato non solo da prove testimoniali ma anche da documenti e da dichiarazioni auto-accusatorie degli stessi imputati, e dalla necessità di una rivalutazione da parte del giudice di appello dell'attendibilità dei testimoni, anch'essa non configurabile nell'ipotesi in esame).

La sottoscrizione del verbale di arresto, in mancanza di adeguate specificazioni, attribuisce a ciascuno dei sottoscrittori l'attestazione della veridicità delle indicazioni ivi contenute, sia quanto all'operato di ciascuno, sia quanto ai fatti verificatisi e percepiti come giustificativi dell'esecuzione dell'attività di polizia giudiziaria ivi documentata. (Fattispecie in tema di falso ideologico attribuito a tutti i firmatari di un verbale di arresto).

Le "relazioni di servizio" sottoscritte dagli ufficiali e dagli agenti di P.S. sono atti pubblici fidefacenti poiché con esse il pubblico ufficiale attesta, nell'esercizio delle sue funzioni, una certa attività da lui espletata, ovverosia che determinate circostanze sono cadute sotto la sua diretta percezione e vengono così rievocate.

Non è applicabile la causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere nel caso in cui un appartenente alla Polizia di Stato abbia agito in esecuzione di un ordine, impartitogli dal superiore gerarchico, avente ad oggetto la commissione di un reato, in quanto l'art. 66, comma quarto, l. n. 121 del 1981 sull'ordinamento della Polizia di Stato prevede espressamente che il dipendente destinatario di un ordine costituente reato non debba eseguirlo e debba immediatamente informare i superiori. (Nella specie, l'ordine aveva per oggetto la sottoscrizione di atti che rappresentavano circostanze di fatto la cui veridicità i subordinati non avevano potuto verificare, in quanto non avvenute in loro presenza).

In tema di falso in atto pubblico, il pubblico ufficiale estensore dell'atto (nella specie, un verbale di arresto) non può invocare la scriminante dell'esercizio del diritto (art. 51 cod. pen.), "sub specie" del principio "nemo tenetur se detegere", per avere attestato il falso al fine di non fare emergere la propria penale responsabilità in ordine all'episodio in esso rappresentato, non potendo la finalità probatoria dell'atto pubblico essere sacrificata all'interesse del singolo di sottrarsi alle conseguenze di un delitto.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157 cod. pen. per contrasto all'art. 117 della Costituzione, alla Convenzione Onu contro la tortura approvata il 10 dicembre 1984 e ratificata nel 1988 e all'art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo (CEDU) nella parte in cui non prevede l'imprescrittibilità dei delitti di lesione aggravata quando siano commessi nell'ambito di un'attività equiparabile ad una tortura, inflitta a soggetti detenuti o comunque in stato di restrizione. (In motivazione, la Corte ha rilevato che la pronuncia additiva richiesta, configurandosi come capace di incidere in "peius" sulla risposta punitiva, sarebbe preclusa alla Corte costituzionale).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 05/07/2012, n. 38085
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38085
Data del deposito : 5 luglio 2012

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