Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/2006, n. 27133
CASS
Sentenza 15 giugno 2006

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Massime1

Non dà luogo a violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.) ed è quindi legittima la riqualificazione giuridica del fatto, originariamente contestato all'imputato per avere tratto in inganno e indotto in errore gli autori della condotta di falso, (art. 48 e 479 cod. pen.), ai sensi invece dell'art. 110 cod. pen., ossia come commesso a titolo di concorso personale con gli stessi autori. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato la decisione del G.u.p. che aveva assolto l'imputato dal reato di falsità ideologica per induzione sostenendo che la diversa prospettiva dei fatti emersa nel giudizio non potesse dare luogo a mera riqualificazione giuridica, ma, se ritenuta in sentenza, l'avrebbe inficiata della nullità di cui all'art. 522 cod. pen.).

Commentario1

  • 1Rinnovazione prova dichiarativa inutile se .. (Cass. 6350/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 febbraio 2021

    La presunzione di innocenza costituzionalmente tutelata impone, al fine di giungere alla riforma in senso di condanna, la scelta del metodo di acquisizione probatoria epistemologicamente più affidabile per l'apprezzamento della prova dichiarativa, e cioè quello che si basa sui principi di oralità e immediatezza. E le medesime regole interpretative valgono anche in caso di appello proposto dalla parte civile ai soli fini civili. Costituiscono prove orali decisive, inoltre, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/2006, n. 27133
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27133
Data del deposito : 15 giugno 2006

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