Sentenza 15 giugno 2006
Massime • 1
Non dà luogo a violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.) ed è quindi legittima la riqualificazione giuridica del fatto, originariamente contestato all'imputato per avere tratto in inganno e indotto in errore gli autori della condotta di falso, (art. 48 e 479 cod. pen.), ai sensi invece dell'art. 110 cod. pen., ossia come commesso a titolo di concorso personale con gli stessi autori. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato la decisione del G.u.p. che aveva assolto l'imputato dal reato di falsità ideologica per induzione sostenendo che la diversa prospettiva dei fatti emersa nel giudizio non potesse dare luogo a mera riqualificazione giuridica, ma, se ritenuta in sentenza, l'avrebbe inficiata della nullità di cui all'art. 522 cod. pen.).
Commentario • 1
- 1. Rinnovazione prova dichiarativa inutile se .. (Cass. 6350/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 febbraio 2021
La presunzione di innocenza costituzionalmente tutelata impone, al fine di giungere alla riforma in senso di condanna, la scelta del metodo di acquisizione probatoria epistemologicamente più affidabile per l'apprezzamento della prova dichiarativa, e cioè quello che si basa sui principi di oralità e immediatezza. E le medesime regole interpretative valgono anche in caso di appello proposto dalla parte civile ai soli fini civili. Costituiscono prove orali decisive, inoltre, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/2006, n. 27133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27133 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2006 |
Testo completo
27 133 /06 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ес LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Quinta Sezione penale
Pubblica udienza del 15 giugno 2006
composta dai Sigg.
Dr. Giuseppe Pizzuti Presidente
Reg. Gen. 15739/05/05
Consigliere D. ssa Giuliana Ferrua N.1193 66 Dr. Mario Rotella
Dr. Gian Giacomo Sandrelli 66
Dr. Maria Vessichelli 66
ha pronunciato la seguente Sentenza nel ricorso presentato dal PM. di Polescara avverso la Sentenza emessa dal GUP. Presso il Tribunale di Pescara in data
23.11.2004 nel proc. a carico di EN IO nato il [...] sentita la Relazione svolta dal Cons. Gian Giacomo Sandrelli sentita la Requisitoria del PG. nella persona del Cons. Aurelio Galasso che insta per l'annullamento con rinvio.
E' presente l'avv. Nicola Traisci del Foro di Foggia, difensore di fiducia del
IO che chiede il rigetto dell'impugnazione del PM. 1 By. Avv. TRICO Alessandro
In fatto.
EN RC fu tratto a giudizio avanti il GUP di Pescara perché ritenuto responsabile della violazione degli artt. 48/479 cp. avendo - nella sua veste di dirigente del personale del Comune di Pescara indotto in
-
errore la Giunta Comunale sul fatto che il Comune di trovasse nelle condizioni previste dall'art. 38 comma 3 del CCNL per i dirigenti delle autonomie locali, circostanza non corrispondente al vero. A seguito di giudizio abbreviato il GUP del citato Tribunale assolveva il
RC non già per l'inesistenza del falso, ma perché i componenti della Giunta, nel deliberare in conformità a quanto segnalato, non furono tratti in errore, essendo consapevoli dell'alterazione dal vero.
Avverso la decisione ricorre per saltum il PM di Pescara dolendosi che il giudice avrebbe potuto condannare il RC a titolo di concorso nella falsità, non ritenendosi, in tal caso violata la disciplina dell'art. 521/522 c.p.p.
Il ricorso è fondato.
La responsabilità dell'autore mediato, prevista dall'art. 48 c.p., esula dalla fattispecie concorsuale di cui all'art. 110 cod. pen., raffigurando una responsabilità dell'autore mediato, a cui è ricondotta un caso particolare di esclusione della punibilità del soggetto pur oggettivamente artefice del fatto tipico del reato. Ma, per quanto trae alla valutazione del comportamento del determinatore dell'altrui inganno, non vi è dubbio che questi realizzi un particolare e qualificato comportamento di induzione alla commissione dell'illecito, il quale è del tutto compatibile con il contributo sotteso dalla formula dell'art. 110 cod. pen.
Pertanto, non è dato ravvisare alcun rapporto di alterità ed eterogeneità tra la condotta descritta dall'imputazione e quella sottesa dalla responsabilità a titolo di concorso nel reato. Invero la lesione del principio della correlazione tra contestazione e sentenza può ritenersi violato unicamente in caso di assoluta e reale difformità tra l'accusa e la statuizione del giudice. Nel senso - cioè - che i fatti per cui è pronunciata la condanna risultano diversi nei loro elementi essenziali rispetto all'accusa originaria, non quando essi si legano all'addebito in rapporto di continenza e compatibilità. Né in concreto si integrerebbe fattispecie ex art. 521/522 cpp., come sostiene la difesa, avuto riguardo se non altro alle possibilità di difesa sul punto del
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prevenuto.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Pescara per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma il 15 giugno 2006
Il cons. est.
libus
Depositata in Cancelleria
Roma, I -1 AGO. 2006- IL CANCELLIERE C1 IL COLLABORATORE DI CANCELDERIA
Benze Scheggi
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