Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2008, n. 3203
CASS
Sentenza 26 novembre 2008

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Il reato di utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture, per operazioni "soggettivamente" inesistenti, presuppone che uno dei soggetti dell'operazione sia rimasto del tutto estraneo alla stessa, nel senso di non aver assunto, nella realtà, la qualità di committente o cessionario della merce o del servizio ovvero di erogatore o percettore dell'importo della relativa prestazione. (La Corte, in applicazione di detto principio, ha ritenuto che, ove l'operazione sia realmente intercorsa tra i soggetti che figurano quali emittente e percettore della fattura, e tuttavia quest'ultima riguardi operazioni diverse, sono integrate le diverse fattispecie criminose della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e della dichiarazione infedele).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2008, n. 3203
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3203
    Data del deposito : 26 novembre 2008

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