Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2018, n. 31828
CASS
Sentenza 20 giugno 2018

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Il termine di durata delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni decorre dal momento di effettivo inizio delle operazioni e non da quello di emissione del provvedimento autorizzativo, atteso che le modalità ed i tempi delle stesse, una volta autorizzate, sono rimesse al pubblico ministero il quale può legittimamente sospendere detto termine per apprezzabili ragioni funzionali alle indagini (nella specie, si trattava di motivi tecnici dovuti alla sostituzione dell'apparecchiatura con altra più moderna), riprendendo lo stesso a decorrere, una volta cessata la causa di sospensione, dalla riattivazione della captazione, senza necessità, in costanza dei presupposti di legge, di una nuova richiesta di autorizzazione all'intercettazione.

In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, non può invocarsi il principio del "ne bis in idem" quando la partecipazione all'associazione venga desunta anche dalla commissione di altro reato per il quale sia già intervenuta condanna definitiva, in quanto l'inammissibilità di un secondo giudizio impedisce al giudice di procedere contro lo stesso imputato per il medesimo fatto, già giudicato con sentenza irrevocabile, ma non gli preclude di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo liberamente ai fini della prova di un diverso reato. (Fattispecie relativa a condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., emessa sulla base di elementi già utilizzati per affermare, in altri procedimenti, la responsabilità degli imputati in relazione a condotte di intestazione fittizia di beni e di estorsione aggravate ai sensi dell'art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203). (Conf. Sez. U, n. 2110/1996, Rv. 203765-01).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2018, n. 31828
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31828
Data del deposito : 20 giugno 2018

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