Sentenza 20 giugno 2018
Massime • 2
Il termine di durata delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni decorre dal momento di effettivo inizio delle operazioni e non da quello di emissione del provvedimento autorizzativo, atteso che le modalità ed i tempi delle stesse, una volta autorizzate, sono rimesse al pubblico ministero il quale può legittimamente sospendere detto termine per apprezzabili ragioni funzionali alle indagini (nella specie, si trattava di motivi tecnici dovuti alla sostituzione dell'apparecchiatura con altra più moderna), riprendendo lo stesso a decorrere, una volta cessata la causa di sospensione, dalla riattivazione della captazione, senza necessità, in costanza dei presupposti di legge, di una nuova richiesta di autorizzazione all'intercettazione.
In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, non può invocarsi il principio del "ne bis in idem" quando la partecipazione all'associazione venga desunta anche dalla commissione di altro reato per il quale sia già intervenuta condanna definitiva, in quanto l'inammissibilità di un secondo giudizio impedisce al giudice di procedere contro lo stesso imputato per il medesimo fatto, già giudicato con sentenza irrevocabile, ma non gli preclude di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo liberamente ai fini della prova di un diverso reato. (Fattispecie relativa a condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., emessa sulla base di elementi già utilizzati per affermare, in altri procedimenti, la responsabilità degli imputati in relazione a condotte di intestazione fittizia di beni e di estorsione aggravate ai sensi dell'art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203). (Conf. Sez. U, n. 2110/1996, Rv. 203765-01).
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- 2. L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nella giurisprudenza della Corte di cassazioneAccesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2018, n. 31828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31828 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2018 |
Testo completo
3 1828-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo TAno LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: GIULIO SARNO Presidente - Sent. n. sez. 846/2018 UP 20/06/2018 FILIPPO CASA Relatore R.G.N. 37971/2017 IG IZ MA AN LL TA COCOMELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA c/: D'AG NC nato a [...] il [...] D'AG CE nato a [...] il [...]; CE IA ER nato a [...] il [...] IM IG nato a [...] il [...] I' NC nato il [...] LI IG nato a [...] il [...] ed inoltre ricorrenti: ST MI nato a [...] il [...] OC AN CL.80 nato a [...] il [...] OC AN CL.88 nato a [...] il [...] OC ER nato a [...] il [...] OC ME CL.56 nato a [...] il [...] OC ME CL.87 nato a [...] il [...] OC EN CL.77 nato a [...] il [...] OC EN CL.80 nato a [...] il [...] OC EN CL.81 nato a [...] il [...] OC UE nato a [...] il [...] OC NC nato a [...] il [...] Се OC IA AN nato a [...] il [...] OC LE nato a [...] il [...] OC UMER CL.83 nato a [...] il [...] OC UMER CL.91 nato a [...] il [...] EW NE nato il [...] TR SE nato a [...] il [...] LI NC nato a [...] il [...] GA RT GE nato a [...] il [...] NG LO AN nato a [...] il [...] AL LI nato a [...] il [...] ER NC nato a [...] il [...] CE NC nato a [...] il [...] ER EN nato a [...] il [...] PA CC nato a [...] il [...] LI IG nato a [...] il [...] UL AE nato a [...] il [...] inoltre parti civili non ricorrenti: PROVINCIA REGGIO CALABRIA COMUNE ROSARNO FONDO ROTAZIONE VITTIME MAFIA C/ MIN.INTERNO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI REGIONE CALABRIA LO IA GRAZIA LO RITA avverso la sentenza del 19/02/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relaIOne svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LE che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso del PG;
per il rigetto del ricorso di BE NI cl.77; per l'annullamento con rinvio nei confronti di AT TO LO e AL AS;
ӣ nei confronti di GO CA NI si rimette alla Corte per quanto concerne la omessa citaIOne in appello e nel merito conclude per il rigetto;
nei confronti di ER CO annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanIOnatorio e rideterminaIOne pena in anni 8 di reclusione e rigetto nel resto;
per tutti gli altri ricorsi il PG conclude per l'inammissibilità. udito il difensore Udito il difensore presente per le parti civili: Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ministero dell'Interno e Fondo di RotaIOne Vittime Mafia avv. Wally Ferrante che chiede l'accoglimento del ricorso del PG e rigetto degli altri ricorsi;
deposita conclusioni unitamente a nota spese;
Prendono la parola gli avv.ti: - avv. Borgese ZO per IR GI il quale chiede l'inammissibilità del ricorso del PG ed insiste per l'accoglimento delle motivaIOni indicate nel ricorso. - avv. Alvaro NI in difesa di LC IC chiede accogliersi il ricorso avv. Manago' NI difensore di BE NI cl.80 che insiste per l'accoglimento dei motivi di gravame. - avv. D'ST CH per GO CA NI che espone le argomentaIOni difensive insistendo per l'accoglimento dei motivi nonchè di quelli aggiunti come evidenIAti. - avv. Domanico Anna IA in difesa di BE NI cl.88 che chiede l'accoglimento dei motivi di gravame. - avv. Vianello Accorretti Valerio difensore di GO CA NI il quale illustra il contenuto dei motivi di ricorso di cui ne chiede l'accoglimento. - avv. Zaccaglino PP in difesa di ET OC si riporta al ricorso di cui ne chiede l'accoglimento. - avv. Frasca Fabio per BE MB cl.91 riportandosi ai motivi principali ed a quelli nuovi conclude per il loro accoglimento. - avv. Novella CH per D'ST CO il quale chiede in via principale l'inammissibilità in subordine il rigetto del ricorso del PG conclude anche in tal senso nei confronti di D'ST ZO e UN CO da lui rappresentati in qualità di sostituto processuale rispettivamente degli avv.ti Santambrogio AR e Rao Nicola. - avv. AL NI in difesa di ER CO che insiste per l'accoglimento dei motivi di gravame. - avv. Veneto Clara per D'ST CO chiede l'inammissibilità del ricorso del PG 1-ter a - avv. Contestabile Guido in difesa di BE NI cl.80; BE NI cl.88; BE ER;
BE CA cl.87; BE NI cl. 81; BE CH;
EL CO;
AT TO LO;
GO CA NI;
OC CO e LI NI espone le argomentaIOni indicate nei motivi di ricorso di cui ne chiede l'accoglimento. - avv. SpeIAle NI difensore di BE MB cl. 83 chiede accogliersi il ricorso con l'annullamento della sentenza. - avv. Lovelli Anna IA in difesa di KA NE che insiste per l'accoglimento dei motivi di gravame. - avv. Furfaro Sandro per OC IA ER chiede l'inammissibilità del ricorso del PG. - avv. Raschi Mirna per BE EM si riporta al ricorso di cui ne chiede l'accoglimento. avv. Arico' IO per LO LE ripercorre le argomentaIOni difensive contenute nel ricorso di cui ne chiede l'accoglimento. avv. Calabrese CO in difesa di TR PP e LO LE chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso concludendo in tal senso in sostituIOne dell'avv. Galati per il ricorrente TR. - avv. Cianferoni Luca per BE CA cl. 56; BE CO;
BE IA LA;
AL AS;
AT TO LO e LI NI illustra le argomentaIOni contenute nei ricorsi e nei motivi nuovi a cui si riporta integralmente chiedendone accoglimento. Per GO TO NI si associa alle richieste del PG. - avv. Gaito Alfredo difensore di BE NI cl.77 espone le doglianze mosse alla sentenza a sostegno della sua richiesta di annullamento con rinvio.
1-quater a RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 19.2.2016 e depositata in data 3.3.2017, la Corte di Appello di Reggio Calabria, in riforma della decisione resa, in esito a rito abbreviato, dal Giudice dell'Udienza Preliminare del locale Tribunale nei confronti di AM GI + 33, assolveva i seguenti imputati: D'AG CO, D'AG ZO, CE M. ER, IM GI e I' CO dalle imputaIOni loro rispettivamente ascritte per non aver commesso il fatto;
PA PP dall'imputaIOne a lui ascritta perché il fatto non costituisce reato;
- LI GI dall'imputaIOne a lui ascritta al capo A) per non aver commesso il - fatto e, previa esclusione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 628, comma 3, n. 3), cod. pen. e 7 L. n. 203/91, rideterminava la pena, già ridotta per il rito, per i residui reati di cui ai capi KK), LL) e MM), in otto anni di reclusione ed euro 2.000,00 di multa;
-GA TO LO dal reato a lui ascritto al capo A) per non aver commesso il fatto e rideterminava la pena, ridotta per il rito, per il residuo reato di cui al capo OO), previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3), cod. pen., in sei anni di reclusione ed euro 1.600,00 di multa. Previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91, dichiarava estinto per prescriIOne il reato ascritto al capo Z) nei confronti di OC CO e rideterminava la pena, già ridotta per il rito, per i residui capi X) e Y), in tre anni e quattro mesi di reclusione. Previa esclusione della circostanza aggravante prevista dal sesto comma dell'art. 416- bis cod. pen., rideterminava la pena, già ridotta per il rito, nei confronti degli imputati: ST IC in sei anni di reclusione;
- OC NI cl. '88 in dieci anni e due mesi di reclusione ed euro 6.600,00 di multa;
OC ER in dieci anni di reclusione ed euro 1.600,00 di multa;
- OC CA cl. '87 in sei anni e otto mesi di reclusione;
- OC NI cl. '81 in tredici anni e quattro mesi di reclusione ed euro 2.000,00 di multa;
OC EM in sei anni di reclusione;
OC IA LA in sette anni e quattro mesi di reclusione;
- OC CH in sedici anni di reclusione;
- OC MB '83 in dodici anni di reclusione;
-NG CA NI in dieci anni di reclusione;
-AL AS in sei anni di reclusione;
2 и ER CO in nove anni di reclusione;
- CE CO in dieci anni di reclusione;
- ER NI in dieci anni di reclusione;
- PA OC in otto anni di reclusione;
- UL LE in otto anni di reclusione. - Revocava la confisca dell'impresa individuale “"OMNIA CALCESTRUZZI di D'AG ZO", confermando, nel resto, l'impugnata pronuncia.
2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria ha proposto ricorso avverso l'assoluIOne dal reato associativo di cui al capo A) nei confronti degli imputati D'AG CO, D'AG ZO, CE IA ER, LI GI, IM GI e I' CO. Denuncia, con unico motivo, violaIOne di legge e viIO di motivaIOne in relaIOne agli artt. 416-bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, nella valutaIOne della posiIOne dei soggetti menIOnati, la Corte di Appello, per un eccesso di sintesi, talvolta autoreferenIAle, aveva omesso di considerare l'ampio compendio probatorio che giustificava anche nei confronti di costoro l'accusa di intraneità alla CO OC, dovendosi ritenere dimostrato il consapevole svolgimento, da parte di ciascuno di essi, di ruoli significativi e di supplenza in momenti di difficoltà del gruppo, per lo più dipendenti dai periodi di carceraIOne subiti dai congiunti. La sentenza assolutoria, pur avendo ribaltato un primo verdetto di condanna, non aveva assolto l'onere motivaIOnale rafforzato capace di esplicitare le ragioni della diversa valutaIOne del materiale probatorio già valutato in senso opposto dal primo Giudice, sicché non era consentito comprendere perché, nei confronti degli imputati assolti, si fosse ravvisata solo "una mera contiguità compiacente", "vicinanza" o "disponibilità" rispetto a singoli esponenti, anche di spicco, del sodaliIO e non fosse stato qualificato tale rapporto in un'ottica di partecipaIOne associativa. Quanto alle posiIOni di D'AG CO e D'AG ZO, riportati i brani di motivaIOne ad essi relativi, il ricorrente ne stigmatizza la contraddittorietà, laddove, da un lato, si riconosce l'esistenza del sodaliIO di 'ndrangheta OC e dei rapporti parentali che univano gli imputati a soggetti di vertice del clan medesimo, e, dall'altro, si riduce il rapporto intrattenuto in termini di mera "vicinanza", ancorché il contenuto delle conversaIOni intercettate non lasci spaIO a dubbi sulla cointeressenza e consapevolezza di prestare un ruolo stabile, attivo, non occasionale, e non di mero ascolto. Per evidenIAre il quadro complessivo degli elementi non valutati, risultano incorporate nel ricorso lunghe parti della memoria depositata in giudiIO dal P.M. concernenti i due D'AG, in cui sono contenuti brani di conversaIOni intercettate, per lo più ambiente carcerario, ritenuti significativi e parti degli interrogatori resi dagli imputati. 3 И Dal contenuto delle conversaIOni trascritte si desume, per il Procuratore ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, un rapporto stabile e di organica compenetraIOne al sodaliIO dei OC, che si avvale, ma non si limita, al mero rapporto parentale, atteso che i due D'AG si prestarono a fungere da "postini" per OC CA, ragguagliando il detenuto su svariati argomenti concernenti diverse attività illecite della CO, ricevendo dallo stesso disposiIOni e messaggi da portare fuori dal carcere. Analoghe consideraIOni valgono per CE IA ER, rispetto alla posiIOne della quale viene seguita la stessa tecnica espositiva usata per i D'AG (prima riportando la parte della motivaIOne assolutoria, poi trascrivendo la memoria del P.M. nella parte d'interesse). Secondo il Procuratore Generale ricorrente, era evidente, dal tenore dei colloqui carcerari con i figli, che questi esulassero dall'ambito affettivo e familiare, costituendo, viceversa, l'occasione per lo scambio di messaggi, per l'aggiornamento di informaIOni in quel momento vitali per il gruppo, e non per la vita familiare, e per l'assolvimento dei compiti di "postina" contestati alla CE, prodromici ad aIOni da eseguire a soddisfaIOne delle richieste dei detenuti e nell'ottica di un intento comune a sostegno del sodaliIO. La sentenza, anche per la posiIOne della CE, doveva annullarsi per contraddittorietà della motivaIOne e per l'assenza di valutaIOne del complessivo quadro probatorio. Stessa tecnica espositiva, infine, viene seguita in ricorso per l'esame congiunto delle posiIOni degli imputati LI, IM e I'. Ad avviso del P.M. ricorrente, il materiale probatorio acquisito dimostrava la permanente "disponibilità" dei predetti a compiere, per l'organizzaIOne, attività delittuose, anche di bassa manovalanza, ma pur sempre necessarie per il perseguimento dei fini del sodaliIO, e, quindi, il loro inserimento strutturale nel gruppo, con accettaIOne delle regole e dei rapporti gerarchici, condivisione di condotte, supporto all'attività degli associati, tutto ciò con effettiva rilevanza causale ai fini della conservaIOne o del rafforzamento della consorteria. Anche in tal caso la Corte di merito aveva omesso di valutare gli elementi dimostrativi della intraneità degli imputati alla CO investigata.
2.1. Memoria dell'avv. Veneto per D'AG CO. La Corte di Appello ha formulato un'analisi critica della decisione di primo grado, mediante una logica ed approfondita valutaIOne della prova, mentre il ricorso del P.G. tende ad ottenere una diversa interpretaIOne dei fatti, il che lo rende inammissibile. Il ricorso, inoltre, è generico perché afferma l'illegittimità della sentenza impugnata prendendo come spunto i fatti già esaminati nei due gradi di giudiIO, in base ai quali il D'AG è stato giudicato estraneo al sodaliIO di cui al capo A). 4 а 2.2. Memoria dell'avv. Borgese per LI GI. Le censure mosse alla sentenza si incentrano e si risolvono in una diversa e alternativa ricostruIOne dei fatti e non nella violaIOne dei principi che governano il giudiIO di cassaIOne, di talché il ricorso va dichiarato inammissibile.
2.3. Memoria dell'avv. Santambrogio per D'AG ZO, con cui si chiede la conferma della sentenza assolutoria.
3. Hanno proposto ricorso avverso la medesima sentenza anche ventisette imputati.
4. Ha proposto ricorso l'avv. Adele Manno per OC CA (OS 4.7.56), OC NI (Palmi 5.7.80) e OC MB (Cinquefrondi 11.5.91), che rispondono dei seguenti capi d'imputaIOne. - Tutti: capo M) in concorso con ER CO (artt. 110 cod. pen., 4-7 L. n. 895/67 e 7 L. n. 203/91): porto illegale dell'arma clandestina indicata sub H (pistola TA cal. 38 special) per agevolare la CO BE (con recidiva reiterata per OC CA '56) - in MI e Bologna dal 23 al 25.6.2009; capo O) in concorso con D'AG M. ER (artt. 110 cod. pen., 2-7 L. n. 895/67, 7 L. n. 203/91): detenIOne illegale dell'arma indicata sub M) per agevolare la CO BE (con recidiva reiterata per OC CA '56 - in LO dell'Emilia il 25.6.2009); capo Q) in concorso con D'AG M. ER (art. 110, 697 cod. pen.): detenIOne illegale di 15 cartucce per pistola cal. 38 (in LO dell'Emilia il 25.6.2009); -OC CA '56 e OC NI '80: capo R) (artt. 110 cod. pen., 2-7 L. n. 895/67, 7 L. n. 203/91): detenIOne illegale di pistola cal. 6,35 per agevolare la CO, nel cui interesse l'arma era detenuta (l'arma apparteneva a OC CA '56 ed era custodita dal figlio OC NI '80), con recidiva reiterata per OC CA '56 in OS, in epoca anteriore e prossima al - 21.6.2009; OC CA '56: capo S) (artt.
2-7 L. n. 895/67 e 7 L. n. 203/91): detenIOne illegale di "una pistola" per agevolare la CO, nel cui interesse l'arma era detenuta;
recidiva reiterata per CA '56 -in LO, in epoca anteriore e prossima al 21.6.2009; -OC CA '56: capo U), in concorso con OC NI '77 e OC NI '80 (artt. 110, 61 n. 6 cod. pen., 73, co. 1 e 1-bis, D.P.R. n. 309/90, 7 L. n. 203/91): acquisto, detenIOne e cessione di un ingente quantitativo di cocaina. La droga veniva acquistata da OC NI '77, il quale investiva nell'affare anche somme di denaro riconducibili a OC CA '56; dopo l'arresto del primo (20.7.2009), la sostanza veniva consegnata da terze persone n.m.i. a OC NI '80, il 5 И quale la occultava e, successivamente, iniIAva a rivenderla a terzi;
dopo il 27.8.2009 OC NI '77, scarcerato per ordinanza del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria emessa in quella data, si riappropriava dello stupefacente, cedendolo a terzi e consegnando a OC ILA e a OC CH, rispettivamente figlia e EL di CA '56 (all'epoca detenuto), parte della quota dei proventi spettante a quest'ultimo. Con l'aggravante di agevolare la CO. Per NI '77, limitatamente al periodo successivo al 7.10.2009, con l'aggravante di aver commesso il fatto durante latitanza. Con la recidiva reiterata per OC CA '56 e per OC NI '80; con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale per OC NI '77. In OS, da epoca anteriore e prossima al 20.7.2009 fino ad epoca anteriore e prossima al 5.1.2010. Motivi di ricorso.
4.1. ViolaIOne di legge in relaIOne agli artt. 266-267 cod. proc. pen. e all'art. 8 ConvenIOne EDU. La difesa aveva eccepito l'inutilizzabilità delle intercettaIOni ambientali e telefoniche a carico di OC CA '56 per assenza di indizi di reità, dimostrata dal fatto che dall'iniIO delle intercettaIOni al momento della minaccia subita ad opera di MA CO nessun reato era stato commesso. La Corte di Appello aveva rigettato l'ecceIOne ritenendo che, nonostante il ridimensionamento di taluni elementi che avevano dato luogo all'iscriIOne nel R.N.R. di OC CA, si dovesse ritenere insindacabile l'operato della Procura. Tale modo di argomentare avallava un modus procedendi del tutto arbitrario e lesivo del diritto al rispetto alla propria vita privata e familiare codificato all'art. 8 della ConvenIOne EDU. Gli elementi valorizzati a sostegno delle intercettaIOni non superavano il livello del mero sospetto, come l'autovettura parcheggiata nei luoghi frequentati dal OC CA '56 o l'episodio a carico di AL AS, del tutto avulso da contesti di 'ndrangheta o l'abbigliamento "elegante" con cui il ricorrente si recava al lavoro. La Corte di merito era incorsa in contraddiIOne, laddove, da un lato, aveva ritenuto grave la minaccia di MA CO, dall'altro non aveva portato ad alcuna conseguenza argomentativa l'assenza di qualunque procedimento penale a carico dell'MA stesso, spiegabile unicamente con la sua qualifica di agente provocatore.
4.2. ViolaIOne di legge in relaIOne agli artt. 157-161 cod. pen. per OC CA '56 e OC MB '91: prescriIOne della contravvenIOne sub capo Q), essendo decorsi oltre 5 anni, già alla data della sentenza di appello, dal commesso reato (25.6.2009).
4.3. Per il solo OC NI '80 in relaIOne ai capi M), O), Q) e R): manifesta illogicità della motivaIOne e violaIOne di legge con riferimento all'art. 7 L. n. 203/91. 6 и La difesa aveva dedotto l'assenza di indizi che consentissero di accertare che fu proprio OC NI '80 (capi M-O-Q) a contattare l'ER affinché chiamasse IO ER per il tramite del quale far arrivare al padre la pistola ("sì però faccio in modo che CO chiami subito a IO ER che gliela porti"). L'incontro all'aeroporto tra ER e OC NI '77, infatti, era dato che consentiva di ritenere - in assenza di elementi - di collegamento tra ER e OC NI '80 - che la dinamica dei fatti fosse stata diversa da quella "solo dichiarata" in LO dell'Emilia. La Corte di Appello non aveva fatto buon governo del principio di presunIOne di innocenza che avrebbe dovuto indurla a prosciogliere l'imputato, anche con la formula del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen. Quanto alla detenIOne della pistola richiesta dal padre (capo R) e non portata per motivi precauIOnali, il delitto si sarebbe dovuto ritenere assorbito da quello di associaIOne per delinquere di stampo mafioso, aggravato dalla detenIOne di armi.
4.4. Per OC MB '91 si lamenta anche l'omessa motivaIOne e la violaIOne di legge in relaIOne all'art 133 cod. pen. Nell'applicare un severo trattamento sanIOnatorio e nel negare le attenuanti generiche, la Corte territoriale non aveva tenuto conto della giovane età del ricorrente, asservito al volere del padre e dei familiari;
giovane età che, diversamente, era stata apprezzata da altra SeIOne della stessa Corte che aveva riconosciuto, in relaIOne al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., le condiIOni per concedergli le attenuanti generiche. I Giudici del gravame non avevano, tra l'altro, tenuto conto dell'unicità dell'episodio, posto che tutti e tre i capi d'imputaIOne erano relativi all'unica pistola necessaria al padre per difendersi.
4.5. Per OC CA '56 - capo S): omessa motivaIOne. La Corte reggina aveva fondato la responsabilità dell'imputato sull'affermaIOne "una piccolina ce l'ho", proferita nel corso della riunione a LO, nonostante l'esito negativo della perquisiIOne successiva che portò, invece, al sequestro della pistola TA, esito negativo che la Corte non spiegava come poter superare.
4.6. Capo R) - illogicità della motivaIOne. La sentenza non aveva dato il giusto rilievo alla circostanza che il OC CA '56 non potesse materialmente disporre della pistola richiesta al figlio, in consideraIOne della distanza chilometrica intercorrente tra il luogo in cui allora risiedeva il predetto ricorrente (Emilia-Romagna) e il luogo in cui la pistola era detenuta (OS); che sapesse dell'esistenza dell'arma a nulla rilevava ai fini dello specifico capo d'accusa.
4.7. ViolaIOne di legge in relaIOne all'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91 contestata per i reati di cui sopra (M-O-R-S). 7 Nella specie l'aggravante doveva considerarsi insussistente perché il porto e la detenIOne delle armi di cui ai capi d'imputaIOne esaminati erano finalizzati a consentire a OC CA '56 di difendersi in caso di aggressione armata da parte di MA CO che l'aveva minacciato, quindi non allo scopo di agevolare la CO, se non in via indiretta.
4.8. OC CA '56 - capo U) ViIO di motivaIOne e travisamento della prova - violaIOne di legge in relaIOne agli artt. 192 e 530 cpv. cod. proc. pen., in combinato disposto con l'art. 27 Cost. e con l'art. 6 ConvenIOne EDU. La Corte di Appello aveva male interpretato il senso letterale della conversaIOne intercorsa nel giugno 2009 tra OC CA '56 e OC NI '77, dalla quale si evinceva in modo palese con particolare riferimento alla domanda rivolta dal primo al secondo se riciclasse anche i suoi soldi che CA non aveva conferito una somma di denaro a NI per la commissione di un determinato reato, ma che NI, utilizzando soldi provenienti dall'associaIOne, rispetto ai quali CA evidentemente vantava una quota, li aveva riciclati, con il placet di quest'ultimo. Quanto al gesto tipico dell'assuntore di cocaina che OC CA avrebbe fatto nel colloquio in data 5.1.2010, la Corte era incorsa in un travisamento della prova, posto che le telecamere erano collocate in modo tale che il ricorrente fosse ripreso alle spalle e che nessun gesto egli aveva compiuto che facesse chiaramente riferimento ad un soggetto che tirava cocaina.
5. Secondo ricorso per OC CA '56 (avv. L. Cianferoni).
5.1. Capo U) - violaIOne di legge in relaIOne agli artt. 110 cod. pen., 73 D.P.R. n. 309/90 e 7 L. n. 203/91. L'impugnata sentenza mostrava un illogico percorso nell'accertamento probatorio sul concorso del ricorrente nella detenIOne di stupefacente da parte del IP. Gli elementi probatori di cui si disponeva erano tre: a) la conversaIOne del 21.6.2009 tra OC CA e il IP NI circa l'investimento dei soldi "anche" dello IO;
b) la conversaIOne in data 5.1.2010 tra il ricorrente e la figlia IA LA, in cui il primo reclamava nuovamente il denaro, accompagnando la richiesta con il tipico gesto dell'assuntore di cocaina, peraltro plausibilmente interpretabile anche quale consapevolezza, in capo a OC CA, della disponibilità, da parte del IP, di denaro proveniente da autonome condotte illecite del congiunto con il quale essere remunerato in relaIOne al denaro consegnatogli;
c) l'accertamento, operato nella sentenza resa nel processo cd. "Blue call", per il quale OC NI svolgeva, in ambito associativo, mansioni intese all'investimento di denaro. Quest'ultimo elemento, unito al primo, rendeva illogico ritenere provato il concorso del ricorrente nel singolo reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90, essendo molto più convincente la 8 tesi per la quale IO e IP fossero d'accordo per investimenti vari, non legati ad uno specifico reato come preteso nella censurata sentenza. La sentenza, inoltre, trascurava che OC NI non aveva mai detto di aver venduto stupefacenti - e quindi di aver ricavato denaro da spartire con lo IO - ma, semmai, di detenere delle sostanze, ciò che, proprio perché la droga non era stata monetizzata, rendeva illogico che CA ne pretendesse il ricavato. Infine, la Corte territoriale non si era fatta carico della congruenza dell'espressione "riciclare" usata da OC NI con l'investimento del denaro in affari illeciti come il traffico di stupefacenti, punito con pene assai severe.
5.2. ViolaIOne di legge in relaIOne all'art. 99 cod. pen. nonché mancanza di motivaIOne. La sentenza non specificava le ragioni sulla scorta delle quali si era ritenuta sussistente l'aggravante della recidiva, non potendo ritenersi sufficiente, né esaustivo, il ragionamento teso a valorizzare l'esistenza di precedenti condanne, quale indice sintomatico, unitamente ai reati per cui si procede, di un'accresciuta pericolosità sociale.
6. Motivi nuovi per OC CA '56 (avv. L. Cianferoni).
6.1. Manifesta illogicità della motivaIOne in relaIOne al capo U) della rubrica. In particolare, si censura quella parte della motivaIOne che ha valorizzato, a carico del ricorrente, collegandole, conversaIOni che non lo vedevano coinvolto, sulla scorta delle quali la Corte di merito ha ritenuto di poter considerare che i conversanti parlassero di stupefacente, e l'intercettaIOne successiva del colloquio coinvolgente OC CA e il IP NI, pur in assenza di alcun elemento logico che consentisse di sostenere che in detto ultimo colloquio i due stessero parlando dello stesso argomento di cui NI discorreva con gli altri conversanti nei dialoghi precedenti;
in particolare, che il denaro di cui si parlava avesse una qualche attinenza con i fatti di cui al capo U). Non poteva essere ritenuto dirimente l'assunto secondo il quale CA e NI stessero parlando di pretesi affari illeciti, non potendo inferirsi da tale assunto la conseguenza necessitata che si stesse trattando di stupefacenti. Non un solo elemento risultava enucleato in tal senso;
neppure poteva considerarsi dirimente l'utilizzo nel citato colloquio del concetto di riciclaggio, che, semmai, era un elemento di segno opposto rispetto all'asserto apodittico sostenuto dalla Corte di Reggio Calabria. Inficiava, inoltre, la motivaIOne ricorso al concetto di "verosimiglianza", parametro di giudiIO impraticabile in sede di processo penale e che la Corte reggina utilizzava per disattendere l'ipotesi alternativa o soverchiare la neutralità del linguaggio.
6.2. Capo R). Manifesta illogicità della motivaIOne. E' sostanIAlmente sovrapponibile al motivo di ricorso già illustrato. 9 a Aggiunge che proprio la circostanza rappresentata in sentenza, per la quale il figlio non sarebbe stato in grado di portare la pretesa arma al padre, denotava l'assenza di una disponibilità diretta e immediata da parte del ricorrente, ovvero l'impossibilità di fruire della stessa in modo immediato e diretto.
6.3. Capo S) - Mancanza della motivaIOne. La Corte di Appello, pur dando atto della censura difensiva sul capo S), non motivava in alcun modo sul punto, concernente la natura dirimente, in termini liberatori, dell'esito negativo della perquisiIOne, nel corso della quale, ad ecceIOne della TA, non era stata rinvenuta nessun'altra arma, compresa quella di piccolo calibro di cui il ricorrente assumeva la disponibilità nella conversaIOne intercettata.
6.4. ViolaIOne di legge in relaIOne alla contestaIOne dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91 con riguardo ai reati in materia di armi. Attesa la natura soggettiva dell'aggravante, non poteva considerarsi sufficiente che il reperimento delle armi costituisse elemento oggettivamente in grado di favorire CO, essendo necessario che detta condotta fosse stata posta in essere a tal fine. Doveva, perciò, considerarsi illegittimo il ragionamento svolto dalla Corte di merito, secondo il quale la condotta posta in essere da OC CA si sarebbe, comunque, risolta in un'aIOne a favore della CO, sebbene diretta a consentire la difesa del ricorrente in quanto persona fisica.
6.5. ViolaIOne della norma di cui all'art. 99 cod. pen. Ricalca il motivo di ricorso.
7. Secondo ricorso per OC NI cl. '80 (avv. A. Managò).
7.1. ViIO di motivaIOne in relaIOne all'art. 192 cod. proc. pen. e agli artt. 110 cod. pen., 2, 4 e 7, L. n. 895/67. Si rimprovera alla Corte di Appello di non aver fatto buon governo dei criteri valutativi della prova. Con riferimento al capo M), la sentenza impugnata non aveva fornito alcuna argomentaIOne capace di superare il dato per cui modello di arma al quale si faceva riferimento nella conversaIOne del 21.6.2009 non avesse nulla a che vedere con la pistola modello TA calibro 38 riportata nella rubrica della imputaIOne. Congetturale era la motivaIOne relativa al capo R): invero, la circostanza secondo cui il ricorrente avesse a disposiIOne nella città di OS un'arma (la 35) derivava dal contenuto di una conversaIOne non riscontrata;
mancava, quindi, la prova della disponibilità dell'arma in capo ad esso.
7.2. ViIO di motivaIOne in relaIOne all'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91. La Corte distrettuale aveva ritenuto che la condotta criminosa del ricorrente trovasse la sua ragione non nella salvaguardia della incolumità di un congiunto, ma nel primo obiettivo di 10 rafforzare e ribadire il predominio mafioso della CO di cui OC CA era autorevole esponente. Tale argomentaIOne doveva considerarsi infondata, atteso che, in ogni caso, la presunta condotta illecita del ricorrente era diretta ad agevolare suo padre e non la presunta CO di riferimento.
7.3. ViIO di motivaIOne in relaIOne al diniego delle attenuanti generiche. Si censura che la Corte di Appello, pur avendo dato atto della lieve entità della condotta del ricorrente, abbia negato le attenuanti richieste con una motivaIOne del tutto generica.
7.4. ViIO di motivaIOne con riferimento al trattamento sanIOnatorio e agli aumenti operati per la continuaIOne.
8. Motivi nuovi per OC UMER '91 (avv. F. Frasca). La difesa approfondisce il tema della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91 e l'aspetto del trattamento sanIOnatorio anche con riferimento all'entità dell'aumento operato per la continuaIOne.
9. Ricorso per OC NI (Lucca, 9.10.1977), avv. A. Gaito.
9.1. Sul capo T) della rubrica (artt.
2-7 L. n. 895/67, 7 L. n. 203/91: detenIOne illegale di diverse armi comuni da sparo, fra cui una pistola di piccolo calibro e una "penna pistola", come da conv.ni captate nell'abitaIOne di LO il 21.6.09, progr. 13495 e 13494; con recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale;
in OS in epoca anteriore e prossima al 21.6.2009): erronea applicaIOne della legge penale e viIO di motivaIOne. La Corte di merito aveva valorizzato la conversaIOne intercorsa tra CA e NI OC (cl. '77) al progr. 13494, nella quale il ricorrente si offriva di procurare immediatamente a CA, per la sua difesa, una penna pistola, tramite il cognato EG, che gliel'avrebbe recapitata. I Giudici del gravame avevano quindi posto, alla base del giudiIO di condanna, una sorta di equaIOne in base alla quale, posto che il OC NI si era offerto di procurare un'arma, per il tramite di una terza persona, ne conseguiva, automaticamente, il suo potere di disporre dell'arma. Tale conclusione era errata in diritto e sul piano logico, avendo la Corte desunto la responsabilità del ricorrente dalla facilità di reperire un'arma senza accertare la sua effettiva detenIOne, sia sotto il profilo oggettivo che quello soggettivo. Ad analoghe conclusioni doveva pervenirsi per la detenIOne dell'altra arma comune da sparo, di piccolo calibro. A pag. 308 della sentenza impugnata si leggeva che "Allorquando poi OC CA optava per la piccolina (e dunque per l'intervento del ER), CU 'u LO lo tranquillizzava spiegando che l'arma era di ridotte dimensioni come quella da lui personalmente detenuta (sì, quella piccolina, come la mia)". 11 Era stato evidenIAto nei motivi di appello che la dimostraIOne della non riferibilità all'imputato della detenIOne della pistola di piccolo calibro emergeva sia dal prosieguo della conversaIOne citata (progr. 13495) sia dal raffronto con i capi H) e L) della rubrica. In particolare: a) dall'esame della conversaIOne, a tutto voler concedere, si apprendeva che della richiesta di CA a NI cl. '77 di daIOne di un'arma se ne sarebbe, invece, materialmente occupato tale "CO" per il tramite di "IO ER", come chiaramente ammesso dal colloquiante OC NI cl. '80; b) dalla lettura del capo L) si evinceva un'ipotesi concorsuale tra il ER, ER (il "CU" menIOnato da NI cl. '80), MB, CA e NI OC cl. '80 per porto illegale della pistola marca TA calibro 38 special (indicata nel capo H); tali circostanze portavano a concludere, con certezza, che OC NI cl. '77 non detenesse affatto l'ulteriore arma addebitatagli: da un lato, per il rinvenimento di altra tipologia di pistola (TA cal. 38) di cui si discuteva nell'ambientale evocata, dall'altro, per la fattiva consegna dell'arma da fuoco ad opera di altre persone all'unico richiedente OC CA. Le dettagliate censure dedotte con i motivi di appello non avevano ottenuto dalla Corte territoriale la dovuta attenIOne, a discapito della corretta valutaIOne del quadro indiIArio. Quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91, l'assunto della Corte doveva considerarsi arbitrario, perché fondato sull'automatica estensione dell'aiuto prestato a un personaggio di vertice della CO alla CO stessa, ciò in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità.
9.2. Capo U) della rubrica: violaIOne dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e illogicità della motivaIOne. Dopo avere riportato i passaggi della sentenza esplicativi del convincimento della colpevolezza del ricorrente sulla base di una serie di conversaIOni intercettate, il difensore deduce che l'interpretaIOne del linguaggio dei conversanti fornita dalla Corte di merito che - aveva riferito alla sostanza stupefacente i termini "polvere", "pilluli" e "li murai" non costituiva un apparato motivaIOnale sufficiente a supportare le imputaIOni oggetto di condanna. Da qui la violaIOne degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., non avendo il Giudice del merito proceduto, alla luce dei parametri dettati da tali norme, a dare congruamente conto della colpevolezza del ricorrente, così non fugando ogni ragionevole dubbio circa la sua responsabilità penale. La difesa, tra l'altro, con specifico riferimento al colloquio del 14.8.2009 presso la Casa Circondariale di Palmi, a proposito della frase "i pilluli li murai", aveva suggerito un'interpretaIOne alternativa, ipotizzando che l'espressione potesse riferirsi ad una somma di denaro custodita da terzi, e solo successivamente ricevuta e occultata da NI previo inserimento delle banconote in confeIOni cilindriche. Tale interpretaIOne sembrava avallata dagli atti del diverso procedimento n. 3451/10 DDA Reggio Calabria, poi riunito al presente, 12 U che evidenIAvano la preoccupaIOne e l'attivismo dei OC per il recupero di considerevoli somme di denaro.
9.3. Sulle aggravanti contestate in relaIOne al capo U): art. 7 L. n. 203/91 e art. 61 n. 6 cod. pen. Erronea applicaIOne della legge penale e mancanza di motivaIOne. Quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91, di natura soggettiva, la Corte di Appello ne argomentava la sussistenza in capo a tutti i coimputati perché, come riferito dal collaboratore di giustiIA LN TO voce, peraltro, rimasta isolata -, in una singola riunione, si era discusso circa le entrature al porto di Gioia AU, circostanza, di per sé, ritenuta sufficiente a desumere che l'acquisto di droga rientrasse nella programmaIOne dell'attività del sodaliIO mafioso. Chiaro era, dunque, l'errore in cui era incorsa la Corte di merito, che aveva motivato in modo insufficiente la configurabilità dell'aggravante fondandola su affermaIOni assertive. Parimenti immotivata era la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 6 cod. pen. Non vi era, infatti, alcuna prova che l'asserito smercio di droga del restante stupefacente e la relativa somma di denaro destinata allo IO CA in "quota parte" fossero avvenuti successivamente alla data d'iniIO della latitanza del ricorrente.
9.4. Sul diniego delle attenuanti generiche e sul trattamento sanIOnatorio: violaIOne di legge e viIO di motivaIOne. La mancata concessione delle attenuanti generiche non trovava spiegaIOne alcuna nel corpo motivaIOnale della sentenza: nulla, infatti, era detto, se non con formule di stile, in ordine a quella individualizzaIOne della sanIOne che pure è tassativamente prescritta dagli artt. 132 e 133 cod. pen. Nessuna risposta, se non con l'accenno al "ruolo centrale avuto nella vicenda" dal ricorrente, era stata data alla richiesta difensiva di mitigare il trattamento sanIOnatorio, anche attraverso un inferiore aumento per l'applicaIOne della continuaIOne. Infine, nessuna spiegaIOne era stata fornita in ordine all'aumento facoltativo operato ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. pen. e alla richiesta riqualificaIOne del fatto di cui al capo U) nella ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90. 10. Motivi integrativi del ricorso per OC NI '77 (avv. Gaito). 10.1. Sul capo T): viIO di motivaIOne per omessa consideraIOne di censure difensive. La difesa aveva evidenIAto come nessuno dei cognati del ricorrente si chiamasse "EG", né il marito della sorella EM (CO AL), né i fratelli della moglie M. Carmela OS (Fabio e RE OS). La doglianza, seppur richiamata a pag. 307 della sentenza impugnata, non era stata presa in consideraIOne nella parte motiva. 10.2. Sul capo U): violaIOne di legge e illogicità della motivaIOne. 13 Се La difesa aveva dedotto come il tenore dei colloqui captati non era tale da fondare la certezza che si trattasse di sostanza stupefacente del tipo cocaina/eroina, dal momento che il termine "polvere" poteva essere riferibile alla cocaina mentre il termine "pillole" era incompatibile con tale tipo di droga. La Corte territoriale aveva superato l'impasse affermando che la scelta del termine "pillole" alludeva al confeIOnamento della sostanza in esse detenute in piccoli involucri, sferici o cilindrici, compatibili con il contenimento di sostanza stupefacente del tipo cocaina (o eroina) che notoriamente è in polvere (pag. 313 sentenza). L'affermaIOne, ad avviso della difesa, era arbitraria e illogica, posto che il termine "pilluli", tradotto "pillole" dai Giudici, seppur criptico, non consentiva l'inferenza successiva per la quale si trattava di "involucri" destinati a occultare sostanza stupefacente in "polvere". Non a caso, nella pagina immediatamente successiva, la "virtualità" circa l'oggetto della prova veniva ribadita, affermandosi che "l'impiego dei termine "pillole" era criptico e, verosimilmente, faceva riferimento a "panetti" e/o piccoli involucri di stupefacente del tipo cocaina e/o eroina (pag. 314)". Sicché, per un verso, si riconosceva che i "pilluli" avrebbero potuto essere dei "panetti", con la conseguenza di legittimare l'ipotesi difensiva circa la compatibilità con la detenIOne di droghe leggere, per altro verso, la conclusione rassegnata in sentenza non permetteva di superare il dubbio circa la qualità/quantità della droga di cui al capo U), solo arbitrariamente ritenuta cocaina/eroina. L'azzardata individuaIOne della sostanza doveva essere apprezzata sotto forma di erronea applicaIOne della legge penale quanto alla ortodossa dosimetria della pena. 10.3. Ancora sul capo U): violaIOne di legge e viIO di motivaIOne sull'aggravante della finalità mafiosa. La difesa aveva ulteriormente evidenIAto come il contenuto dell'intercettaIOne ambientale di LO (21.6.2009) stesse eventualmente a dimostrare che della natura dell'affare intrapreso dal ricorrente (nell'interesse della famiglia) CA OC non fosse affatto informato. Il che non consentiva la deduIOne che i soldi appartenenti allo IO CA fossero stati "investiti" dal ricorrente "in altri e più redditizi affari" (pag. 316 sent.) e, conseguentemente, di ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91. Ma di tanto non s'era tenuto conto nella motivaIOne. 11. Ricorso per OC MB (Cinquefrondi, 1.8.1983) avv. A. SpeIAle. Risponde dei capi A) (art. 416-bis c.p. nel ruolo di organizzatore) e CC) (intestaIOne fittiIA del ristorante-pizzeria NEW RC in concorso con ER CO). 11.1. ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne in relaIOne alla ritenuta infondatezza della questione di incompetenza determinata da connessione con altro più grave procedimento (artt. 12 e 16 cod. proc. pen.). La difesa aveva sollevato in primo grado e riproposto in appello ecceIOne d'incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria, in favore di quello di MI, 14 le deducendo un'ipotesi di connessione tra i delitti contestati nel presente giudiIO al OC e quelli oggetto di giudiIO già pendente davanti al Tribunale di MI. I Giudici calabresi avevano erroneamente risolto la questione dedotta valorizzando unicamente il luogo di consumaIOne del reato associativo. Né appariva pertinente richiamo all'art. 51 cod. proc. pen. per affermare la competenza del Tribunale di Reggio Calabria, considerato che tra le ipotesi di reato suscettibili di influenzare l'individuaIOne dell'Autorità competente vi erano anche quelli aggravati dall'art. 7 L. n. 203/91, come il reato di cui all'art. 12-quinquies contestato davanti al Tribunale di MI;
ciò avrebbe dovuto comportare il trasferimento degli atti a quell'Autorità giudiIAria per connessione. Invero, e a prescindere dall'ampiezza del reato di cui al capo A) della rubrica, il coinvolgimento associativo del ricorrente aveva preso corpo solo attraverso condotte realizzate in provincia di MI, il che avrebbe giustificato la competenza del Tribunale lombardo anche per favorire una ricostruIOne dei fatti omogenea e non parcellizzata. 11.2. ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne in relaIOne agli artt. 271 e 267, commi 1 e 1-bis cod. proc. pen. Le intercettaIOni disposte nel procedimento risultavano inutilizzabili essendo i decreti autorizzativi fondati su fonte confidenIAle. La sentenza aveva omesso di valutare - ed era così censurabile per mancata risposta ai rilievi difensivi i seguenti elementi di fatto: a) l'input investigativo venne fornito da fonte confidenIAle (indagata per furto e ricettaIOne: v. nota Questura del 7.11.2008); b) l'attività investigativa fino al 14.11.2008 non aveva sortito alcun risultato, tant'è che vi era ancora iscriIOne a "modello 45"; c) nessun dato significativo era intervenuto tra il 14.11.2008 e il 28.11.2008 per giustificare l'iscriIOne a modello 21 del procedimento, già a mod. 45, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. con parti offese LO OC AE e OC CA e a carico di ignoti, accertato in data 11.10.2008 a Bologna. Si poteva, dunque, serenamente affermare che i dati di cui disponeva la Questura di Bologna avrebbero, tutt'al più, consentito le intercettaIOni preventive ex art. 226 disp. att. cod. proc. pen., con conseguente impossibilità, comunque, di utilizzarne gli esiti nel procedimento. 11.3-11.4. ViolaIOne degli artt. 192, 526, 533 cod. proc. pen. in relaIOne all'art. 416- bis, commi 1 e 2, cod. pen. Manifesta illogicità della motivaIOne per incompleta valutaIOne delle prove acquisite e per omesso esame di dati probatori decisivi ai fini del giudiIO, specificamente indicati nell'atto di appello. La decisione impugnata si era soffermata esclusivamente sulla vicenda cd. LU LL, senza tener conto dei rilievi mossi. Non era stato, infatti, valutato: 15 a) che il primo Giudice avesse dato corso alla solita logica del risultato del dato parentale che, in sostanza, si traduceva nel dare per scontato ciò che si doveva dimostrare;
b) che data circostanza era avvalorata dal fatto che il compendio captativo riguardante il ricorrente era circoscritto ai dialoghi con la madre CE ER e la sorella OC EM o il di lei figlio AL OC NI%; c) che mancavano fatti sintomatici dell'appartenenza ad alcuna associaIOne mafiosa in tempi prossimi e successivi alla vicenda LU LL;
d) che non erano state delineate condotte definibili di intraneità associativa, a prescindere dal dato parentale;
e) che non si era considerato il remoto distacco del ricorrente dal luogo di origine e di asserita operatività della ritenuta CO OC verso la LO, spiegato dallo stesso interessato come personale esigenza di prevenire forme di coinvolgimento criminale. Quanto detto valeva anche in relaIOne alla questione della posiIOne del ricorrente all'interno della contestata associaIOne, posto che la decisione impugnata aveva omesso di indicare sulla scorta di quale rilevanza causale in ordine alla gestione del sodaliIO l'imputato avesse assunto una posiIOne apicale in seno alla consorteria, non potendo il tutto esaurirsi logicamente con la vicenda LU LL, soggettivamente e oggettivamente legata a proprie finalità di intrapresa economica e speculativa. 11.5. ViolaIOne dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e viIO di motivaIOne in relaIOne alla contestaIOne del reato sub capo CC) di cui all'art. 12-quinquies L. n. 356/92, aggravato dall'art. 7 L. n. 203/91. Pur non negando la natura esclusivamente indiIAria del compendio probatorio apprezzato, la Corte territoriale non ne traeva le necessarie conseguenze al momento della decisione, atteso che, per l'incertezza emersa in ordine alla effettiva cointeressenza del ricorrente nell'attività commerciale in contestaIOne, derivante dal frammentario ed equivoco contenuto delle intercettaIOni utilizzate, non poteva e doveva ritenere superato il ragionevole dubbio sulla responsabilità del OC, anche alla luce delle deduIOni difensive. 11.6. ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne in relaIOne all'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91. Era del tutto assente un'esplicita disamina sul tema della sussistenza dell'aggravante in parola, avendo la sentenza impugnata motivato in modo apodittico sul punto in base alla ritenuta indiscussa intraneità del OC all'omonima CO. Sotto un primo profilo, doveva ritenersi indimostrato che il ricorrente con le condotte ascritte avesse inteso favorire l'intero gruppo criminale di pretesa appartenenza;
né erano emersi elementi per poter affermare che la finalità di agevolare il sodaliIO mafioso avesse costituito motivo specifico della spinta criminosa, così da poter integrare l'aggravante dal punto di vista dell'elemento soggettivo. 16 Sotto altro profilo, era la stessa sentenza impugnata a individuare implicitamente aspetti di interesse personale perseguiti per il tramite delle condotte ascritte, ovvero trarre vantaggi e profitti dalle società di fatto rilevate ed evitare di essere attinto da misure di prevenIOne patrimoniali, aspetti che mal si conciliavano con la particolare strumentalità dell'aIOne delittuosa capace di giustificare il riconoscimento dell'aggravante. Né poteva considerarsi elemento idoneo in tal senso, come detto in sentenza, quello dell'attualità dei collegamenti del ricorrente con la CO facente capo alla sua famiglia, in assenza dell'emersione di cointeressenze di sorta con la CO in relaIOne alle specifiche condotte ascritte. 11.7. Erronea applicaIOne di legge in relaIOne all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. In violaIOne degli artt. 59 e 118 cod. pen., la Corte aveva ravvisato la sussistenza dell'aggravante a carico del ricorrente in assenza di dati probatori che consentissero di ritenere che egli avesse a disposiIOne, in quanto associato, armi, né che sapesse o ignorasse per colpa che l'associaIOne di appartenenza disponesse di armi. 11.8. Difetto di motivaIOne sul diniego delle attenuanti generiche, non essendo stati indicati i parametri e i criteri utilizzati nella valutaIOne né enunciate le ragioni concretamente addotte a fondamento del diniego. 11.9. Difetto di motivaIOne in ordine alla determinaIOne della pena. Così come per il diniego delle generiche, la Corte di merito aveva formulato un giudiIO essenIAlmente cumulativo, non rispettoso dei principi che regolano la concreta irrogaIOne della pena. 12. Ricorso per OC CH (OS, 19.3.1950), avv. G. Contestabile. Risponde dei reati di cui ai capi A) (art. 416-bis cod. pen., quale organizzatore e reggente della CO), B) (artt. 110 cod. pen. con LI CO, OC NI cl. - '87 e ER MB NU - 23 L. 110/75, detenIOne in concorso di fucile BENELLI cal. 12 cland., e 7 L. 203/91), C) (artt. 110 cod. pen. - con LI CO, OC NI cl. '87 e ER MB NU - 23 L. 110/75, porto dell'arma indicata sub B, art. 7 L. n. 203/91), D) (artt. 110 cod. pen. con gli stessi concorrenti di cui sopra - 2-7 L. n. 895/67, detenIOne illegale dell'arma indicata sub B), 7 L. n. 203/91), E) (artt. 110 cod. pen. - con gli stessi concorrenti di cui sopra - 2-7 L. n. 895/67, porto illegale dell'arma indicata sub B), 7 L. n. 203/91), F) (artt. 110 cod. pen. stessi concorrenti di cui sopra 648 cod. pen., - ricettaIOne dell'arma indicata sub B), 7 L. n. 203/91), G) (artt. 110 cod. pen. stessi - concorrenti 697 cod. pen., detenIOne di n. 4 cartucce per fucile da caccia cal. 12 marca Fiocchi, accertata il 16.6.2009), V) (artt. 110 cod. pen. con OC IA LA, 648 cod. pen. e 7 L. n. 203/91). 12.1. Omessa motivaIOne. ViolaIOne dell'art. 267 cod. proc. pen. in relaIOne all'art. 203 cod. proc. pen. Inutilizzabilità delle intercettaIOni ambientali eseguite presso l'abitaIOne 17 C di LL PP (R.I.T. n. 1626/2009). Utilizzo del decreto d'urgenza del P.M. e mancata attivaIOne delle intercettaIOni. Questione di legittimità costituIOnale dell'art. 267, comma 2, cod. proc. pen. in relaIOne all'art. 271 cod. proc. pen. La Corte di Appello, alle pagg. 136-137 della sentenza, aveva liquidato in poche righe una questione che assumeva rilevanza sotto un duplice profilo. Quanto al primo, si era dedotto che le intercettaIOni in atti non potevano essere utilizzate perché autorizzate in base ad elementi provenienti da fonte confidenIAle, in violaIOne degli artt. 267, comma 1-bis, e 203 cod. proc. pen. Si era, anche, dedotto che le intercettaIOni non avrebbero potuto essere autorizzate quale primo atto d'indagine perché la locuIOne normativa "prosecuIOne delle indagini" le presuppone già iniIAte. Quanto al secondo profilo, era stata sottolineata l'anomalia per cui, a fronte di un decreto d'urgenza, emesso dal P.M. il 6.8.2009 e tempestivamente convalidato dal G.I.P., le operaIOni tecniche erano effettivamente iniIAte solo in data 25.2.2010. La Corte di merito aveva correttamente evidenIAto che la legge non prescrive nulla in casi del genere. Tuttavia, a parere della difesa, siffatta situaIOne non poteva portare che alla inutilizzabilità delle intercettaIOni eseguite a distanza di tempo dalla relativa autorizzaIOne. Consentire una dilaIOne come quella verificatasi nel caso di specie significava, di fatto, autorizzare sine die il compimento di un'attività che ha una durata stabilita per legge e la cui prosecuIOne può avvenire solo in presenza di un decreto motivato che dia conto dell'assoluta indispensabilità delle indagini. L'integrale richiamo all'art. 267 cod. proc. pen. operato dall'art. 271 cod. proc. pen., secondo la difesa, forniva lo strumento tramite il quale valutare il caso in esame nel senso di condurre a ritenere illegittimo un decreto d'urgenza del P.M., seppure convalidato dal G.I.P., la cui attività materialmente era iniIAta a distanza di mesi dall'adoIOne del provvedimento, poiché certamente non sussistevano i presupposti per l'adoIOne della speciale procedura. Una diversa interpretaIOne si sarebbe posta in contrasto con gli artt. 3, 14, 15 e 111 Cost., e a tal fine si chiede a questa Corte di valutare la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituIOnale dell'art. 271 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede espressamente l'inutilizzabilità delle intercettaIOni disposte con decreto d'urgenza del P.M., ma attivate dopo un consistente periodo di tempo dal decreto autorizzativo. 12.2. ViolaIOne di legge. Travisamento della prova. ViIO di motivaIOne. In relaIOne all'art. 416-bis cod. pen. ViolaIOne dell'art. 7 L. n. 203/91. 12.2.1. Le armi: capi B), C), D), E) e F). Si censura che nella ricostruIOne della vicenda la Corte di merito sia incorsa in un travisamento della prova, non essendo emersa da alcun dato processuale la presenza del ricorrente a bordo delle autovetture utilizzate, nella forma di una spediIOne punitiva armata, 18 И per dirigersi alla volta di Gioia AU al fine di "lavare l'offesa" subita da LI CO detto "IO". Nel valutare le intercettaIOni, la Corte di Appello aveva omesso di considerare elementi inconciliabili con il coinvolgimento di OC CH nei fatti. In primo luogo, il ricorrente non si trovava il 16.6.2009 a bordo dell'autovettura Fiat "Panda" all'interno della quale si trovavano OC NI cl. '87 e ER MB NU, ai quali furono sequestrati una cartuccia per fucile da caccia cal. 12 rinvenuta nell'abitacolo e tre cartucce dello stesso calibro, nonché un fucile BENELLI cal. 12 rinvenuto sul ciglio della strada. In secondo luogo, dalla conversaIOne intercorsa, nell'immediatezza, fra il ricorrente e il EL CA non erano emersi elementi dimostrativi della partecipaIOne del primo all'episodio, non avendo lo stesso CH fatto cenno né al suo coinvolgimento, né alla conoscenza dei fatti. I Giudici del gravame avevano fondato la responsabilità dell'imputato sulle dichiaraIOni de relato di OC NI ("CU u ON) riportate a pag. 66 della sentenza, valorizzando indebitamente mere impressioni dei dialoganti. La motivaIOne doveva considerarsi violativa dell'art. 192 cod. proc. pen. per avere la Corte ritenuto provato un fatto sulla base di un singolo elemento (l'intercettaIOne) inidoneo a ricostruirlo con precisione. Errata era la contestaIOne dell'aggravante ex art. 7 L. n. 203/91. Quand'anche il OC avesse operato con le modalità che gli si attribuivano, in ogni caso il destinatario del vantaggio avrebbe dovuto individuarsi non nell'organizzaIOne criminale, ma nel soggetto che era stato appellato come "calamaro" e del quale "l'offesa ricevuta doveva essere lavata con le armi", ossia ER MB NU. Anche con riferimento al delitto di cui all'art. 23, comma 3, L. n. 110/75 difettavano le prove circa la detenIOne dell'arma clandestina da parte del OC, non potendo l'imputato rispondere per fatto altrui. Ad analoghe conclusioni doveva pervenirsi in relaIOne al delitto di ricettaIOne della stessa arma clandestina. 12.2.2. Il reato associativo mafioso di cui al capo A). Doveva, in primo luogo, escludersi il ruolo di organizzatore contestato al ricorrente, in mancanza di elementi processuali atti a dimostrare che il OC avesse provveduto od ordinato ad altri di reclutare nuove leve per il sodaliIO, avesse operato in termini di gestione concreta della CO e disponesse di un concreto potere decisionale. Nell'analisi degli elementi di prova valorizzati dalla Corte di Appello, esclusa, per quanto detto, l'utilizzabilità delle intercettaIOni eseguite nell'abitaIOne di LL PP, il nucleo centrale della motivaIOne era rappresentato dalle dichiaraIOni dei collaboratori di giustiIA. 19 и Quelle di LN TO, dovevano reputarsi generiche, frutto di valutaIOni personali e, in ogni caso, prive di riscontri. Le dichiaraIOni rese dal collaboratore VI MO sull'intervento intimidatorio posto in essere nei suoi riguardi dal OC, allo scopo di farlo desistere dall'acquisto di un albergo di Monte PorIO Catone (RM), non potevano dirsi riscontrate dalla conversaIOne captata il 28.9.2008 tra l'imputato e tale CA NI, non emergendo da essa l'intento del primo di dissuadere il VI dall'acquisto. Acclarato il dato dell'iniIAle interesse di esponenti del gruppo mafioso dei MOLE' in ordine all'affare immobiliare in parola, sarebbe stato necessario dimostrare, a maggior ragione dopo l'uscita di scena dei medesimi, che l'imputato avesse ancor prima avuto collegamenti illeciti con i MOLE', funIOnali alla dissuasione de qua, o che, presupposto quel collegamento, OC avesse operato nell'interesse dei primi, oppure ancora, in assenza dei precedenti elementi, si sarebbe dovuto dimostrare un diretto interesse del OC nell'affare. La dimostraIOne richiesta mancava nella sentenza impugnata con indubbia e negativa incidenza sull'attendibilità del VI. Né detta attendibilità poteva essere automaticamente desunta dalla avvenuta concessione in suo favore dell'attenuante di cui all'art. 8 L. n. 203/91, così come dovevano considerarsi, al riguardo, irrilevanti le sue ammissioni in ordine a una serie di delitti ovvero anche la sua narraIOne dei rapporti con i MOLE'. In sintesi, la Corte di Appello non aveva fatto buon governo dei parametri normativi fissati dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., come interpretati dalla giurisprudenza, conferendo valore di prova a dichiaraIOni che, al più, potevano assumere limitata valenza indiIAria. Infatti, le conclusioni cui era approdata la Corte non si fondavano su dati certi e concretamente apprezzabili, ma su mere supposiIOni, ipotesi o congetture;
men che meno, su indizi gravi, precisi e concordanti. 12.2.2.1. ViolaIOne di legge in relaIOne al comma 1 dell'art. 416-bis cod. pen. per mancato assorbimento nella fattispecie di cui al comma 2 dello stesso articolo. Attesa la pacifica natura di reati autonomi, è indubbio, come statuito dalla giurisprudenza, che nel caso in cui il partecipe dell'associaIOne per delinquere abbia anche un ruolo apicale, la sua condotta sia punibile solamente a norma del comma 2 dell'art. 416-bis cod. pen., dovendosi escludere il concorso tra le due fattispecie, la seconda delle quali assorbe necessariamente la prima. Da tanto discende l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva confermato il giudiIO di colpevolezza del OC in relaIOne al reato di partecipaIOne ad associaIOne di stampo mafioso di cui al comma 1 dell'art. 416-bis cod. pen. anziché considerarlo assorbito in quello di direIOne della medesima associaIOne. 0 20 2 Nel caso di esito sfavorevole del giudiIO di legittimità, si chiede, pertanto, che venga eliminato il relativo aumento di pena. 12.2.3. ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne in relaIOne alla ricettaIOne dell'assegno di 5.000,00 euro di cui al capo V). La Corte aveva fondato la responsabilità del ricorrente su un dialogo captato tra OC CA e la figlia IA LA valorizzando i seguenti elementi: 1) l'omesso riferimento, da parte di OC CH, al "titolo" di imputaIOne della somma;
2) l'osservanza di particolari cautele da parte della donna nel corso del dialogo;
3) la gestualità di OC CA;
4) l'attribuIOne di "CU u ON a se stesso del ruolo di soggetto deputato al riciclaggio del denaro della CO. Secondo la difesa del ricorrente, pur destando notevoli perplessità i parametri valutativi degli ultimi tre elementi, l'argomentaIOne relativa al primo denotava l'esistenza, nella decisione, di un sindacato in punto di prova fondantesi su veri e propri automatismi, ovvero quelli derivanti da omissioni in cui sarebbero incorsi i dialoganti. Il Giudice a quo, in altre parole, invece di analizzare e valutare gli elementi esistenti e sottoposti alla sua cogniIOne, aveva illogicamente valorizzato quelli presuntivi o desumibili "per omissione", tratti, nella specie, dalla mancanza di riferimenti, nel senso voluto dal Giudice, nei dialoghi oggetto di valutaIOne. Doveva, inoltre, ricordarsi il principio giurisprudenIAle per il quale non è ipotizzabile il dolo di ricettaIOne in capo a chi riceve il provento del delitto nell'ambito di un rapporto familiare, come verificatosi nel caso di specie (Sez. 6, n. 33131 del 20.6.2013, Rv. 255981). Infine, andava rimarcata la violaIOne dell'art. 648 cod. pen., laddove la Corte di Appello aveva omesso di considerare la cd. clausola di riserva in presenza della quale andava esclusa la responsabilità dell'agente. 12.2.4. ViolaIOne dell'art. 606 cod. proc. pen. in relaIOne alla determinaIOne della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, nonché alla ritenuta aggravante dell'essere l'associaIOne armata. L'entità della pena base non era congrua, né il Giudice aveva dato atto del percorso argomentativo utilizzato nella determinaIOne di una pena base così elevata. Anche a proposito della contestata aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416-bis cod. pen., non si comprendeva in base a quali elementi fosse stata ricondotta la disponibilità di armi all'associaIOne, escludendo una mera disponibilità degli interessati per scopi personali. 13. Ricorso per OC IA LA (Cinquefrondi, 1.9.1981), avv. L. Cianferoni. Risponde dei reati di cui ai capi A) (art. 416-bis cod. pen. con ruolo di organizzatore nel periodo successivo al 20.7.2009 perché principale punto di riferimento del padre CA e della madre D'AG M. ER, detenuti, veicolando messaggi tra i genitori e i sodali liberi 21 a OC CH cl. '50, D'AG CO, OC NI cl. '77, OC CO e OR NI;
curava il coordinamento dell'attività degli aderenti, l'impiego raIOnale delle risorse e delle strutture necessarie), V) e W): il primo in concorso con OC CH, il secondo da sola (ricettaIOne aggravata dall'art. 7 L. n. 203/91 di somme provento di riciclaggio, traffico di droga e altri reati commessi dalla CO: somma di 5.000 euro ricevuta, per il capo V), da OC NI '77; per il capo W, periodica riceIOne di quota degli incassi del supermercato ESSETRE s.r.l. fittiIAmente intestato a OR Filippo e IO TT, ma riconducibile alla CO OC, quindi provento del delitto di cui all'art. 12-quinquies; periodica riceIOne di somme da OC NI in relaIOne a traffico di droga). 13.1. Quanto al capo A), nullità della sentenza per omessa pronuncia su motivo di impugnaIOne espressamente devoluto. La difesa aveva devoluto alla cogniIOne del Giudice di appello la violaIOne di legge in merito alla ascrivibilità alla imputata della condotta di partecipaIOne all'associaIOne contestata, rilevando che l'agire della OC sarebbe stato diretto a fini propri e non associativi, in quanto finalizzato a reperire denaro utile al proprio interesse e per il proprio sostentamento, ovvero per quello dei genitori detenuti. Tale impostaIOne difensiva risultava confermata dall'assenza di elementi probatori apprezzabili a carico della ricorrente nella vita associativa antecedente alla carceraIOne dei genitori. Le condotte contestate, al più, avrebbero potuto rilevare come ricettaIOne. Tali tematiche, veicolate anche con motivi aggiunti e con memoria ex art. 121 cod. proc. pen., erano state del tutto pretermesse dai Giudici dell'appello. Detti Giudici, infatti, si erano limitati a evidenIAre che le intercettaIOni dimostravano che l'imputata aveva rapporti con altri congiunti tra i quali lo IO CH e con altri senza che costoro venissero espressamente indicati. Oltre a ciò, la partecipaIOne associativa della OC era stata ritenuta sulla base della sua disponibilità di informaIOni, in assenza di qualsiasi accertamento sulla loro acquisiIOne. I temi affrontati dalla difesa costituivano, quindi, un punto dirimente che la Corte territoriale aveva omesso di analizzare in violaIOne del criterio di cui all'art. 125 cod. proc. pen. o, comunque, in violaIOne della lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. 13.2. Capo A). Mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivaIOne. La sentenza impugnata fondava la responsabilità in tema di associaIOne della OC su due reati di ricettaIOne aggravata contestati ai capi V) e W). Ad avviso della difesa, il relativo passaggio motivaIOnale, non costituiva, tuttavia, come asserito dalla Corte di merito, una mera premessa. La decisione riconosceva, in primo luogo, che la OC aveva avuto colloqui solo con i genitori, poi affermando l'esistenza di rapporti anche con altri sodali. Su tale punto, la 22 С difesa aveva evidenIAto la mancanza di una prova dello svolgimento del ruolo di "postino" da parte della ricorrente, in quanto privo di riscontri. La Corte reggina accennava, inoltre, all'intenIOne, esternata dall'imputata durante un colloquio, di intraprendere un'attività commerciale investendo 27.000,00 euro pur non disponendo di sufficienti redditi. L'esame del passaggio conclusivo della motivaIOne sul punto della responsabilità della ricorrente rivelava che l'accertamento dell'affectio societatis si fondava, al di là delle consideraIOni apparentemente formulate, sulla ritenuta colpevolezza in ordine ai reati di cui ai capi V) e W). Ciò anche per la ragione che la sentenza non aveva affrontato l'argomento difensivo sulla contestaIOne del ruolo di postino che, invece, essa dava per provato. La motivaIOne era, dunque, contraddittoria perché, da un lato, affermava l'evidenza della responsabilità dell'imputata sulla base del contenuto delle intercettaIOni, dall'altro, costruiva la sua colpevolezza in base all'esistenza di due fattispecie che ben sarebbero potute sussistere in assenza di responsabilità ex art. 416-bis cod. pen. 13.3. ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416-bis cod. pen. Le condotte della ricorrente erano state esaminate in sentenza solo successivamente alla carceraIOne dei genitori, sicché la medesima era giocoforza estranea al contesto associativo antecedente. Inoltre, la motivaIOne era insufficiente in quanto, a fronte di specifiche doglianze in punto di consapevolezza da parte dell'imputata sulla presenza di armi, aveva omesso di sviluppare l'argomento facendo rinvio alla parte generale della trattaIOne (pagg. 196-198). Ritenere che la sola esistenza di "precedenti giudiIAri definitivi" potesse cristallizzare una consapevolezza circa l'uso di armi del sodaliIO al fine di realizzare gli scopi associativi costituiva una presunIOne violativa della imputaIOne soggettiva dell'aggravante de qua. Ancora, la motivaIOne era illogica perché nei confronti dell'imputata non erano state apprezzate intercettaIOni sul tema. Contraddittoria, infine, era la sentenza, poiché, da un lato, definiva le difese "generiche e poco aderenti ai fatti" e, dall'altro, non rispondeva alle precise doglianze devolute in punto di riferibilità soggettiva della contestata aggravante alla ricorrente. 13.4. Capo V). ViIO di motivaIOne sulla sussistenza del delitto di ricettaIOne. La Corte di Appello non aveva fornito una motivaIOne in ordine al dolo del reato. A riprova di ciò, doveva rilevarsi come la stessa Corte, nell'individuare in forma alternativa i reati presupposti, avesse evidenIAto, in realtà, che in relaIOne alla provenienza illecita della somma ricettata non era stata raggiunta alcuna prova. Tutto il ragionamento dei Giudici del gravame ruotava intorno all'assunto della illiceità dell'assegno ricevuto dalla OC, che derivava dalla congettura per cui non avrebbe 23 potuto essere altrimenti, dal momento che il titolo era stato consegnato alla ricorrente dallo IO OC CH, il quale, a sua volta, lo aveva ricevuto dal IP OC NI cl. '77. Tale costrutto logico-argomentativo tuttavia, esprimeva una valenza solo assertiva, poiché basato, in modo inaccettabile sul piano logico, unicamente sulle "qualità soggettive" di coloro che avevano consegnato l'assegno, come si evinceva dai passaggi motivaIOnali riportati alle pagg. 330-331 della sentenza. Analogamente congetturale si rivelava l'assunto finale circa la consapevolezza in capo alla OC della illiceità della provenienza dell'assegno, ritenuta dalla Corte reggina, con paradosso logico, dal dato negativo dell'assenza di riferimenti, da parte dei colloquianti OC CA e OC IA LA nella conversaIOne valorizzata in sentenza, alla provenienza dell'assegno, specie alla sua provenienza lecita. Sempre sul tema, la Corte con motivaIOne illogica si era discostata dal principio giurisprudenIAle in base al quale non è ipotizzabile il dolo di ricettaIOne in capo a chi riceve il provento del delitto nell'ambito di un rapporto familiare (Sez. 6, n. 33131 del 20/6/2013, Rv. 255981). La Corte di Reggio Calabria aveva affermato, a pag. 331, che OC ILA e lo IO CH erano entrambi consapevoli "non solo della (per vero comune) funIOne svolta da NI OC di provvedere al reimpiego dei denari della CO, ma della stessa provenienza delittuosa del denaro che si trovavano in quel momento ad amministrare, - - tanto che OC M. LA dava atto del fatto che lo IO CH non aveva potuto monetizzare l'assegno, circostanza - questa - che precludeva qualsivoglia spirito di liberalità, tenuto conto che OC M. LA - in quel momento - poteva tranquillamente spendere l'assegno attraverso i supermercati gestiti dagli intestatari fittizi". Premesso che, ad avviso della difesa, il principio giurisprudenIAle enunciato si attagliava perfettamente alla fattispecie in contestaIOne, i Giudici non erano riusciti a spiegare in modo logicamente appagante la consapevolezza, in capo alla ricorrente, dell'illecita provenienza dell'assegno. Non rappresentava un contrappeso logico sufficiente il riferimento alla circostanza per cui lo IO CH non avrebbe potuto monetizzare l'assegno in assenza della esplicaIOne delle ragioni di tale impossibilità. Ulteriori profili di illegittimità della motivaIOne erano rinvenibili nell'affermaIOne secondo la quale la OC avrebbe potuto spendere l'assegno attraverso i supermercati gestiti dagli intestatari fittizi, affermaIOne che non spiegava perché tale ragionamento non potesse essere esteso anche e proprio a OC CH, atteso che i supermercati suindicati venivano gestiti nell'interesse della consorteria e non in quelli personali della ricorrente. 24 6 Infine, la difesa aveva proposto un percorso logico fondato su assunti, premesse e conclusioni diversi rispetto a quelli avallati dalla Corte di merito, evidenIAndo come, dal tenore dei colloqui in carcere, emergesse in modo chiaro che i 5.000,00 euro erano frutto di una elargiIOne spontanea di OC NI, utile a M. LA per pagare il compenso degli avvocati del padre, il che denotava la consapevolezza da parte della ricorrente non solo della funIOne dell'assegno, ma anche dell'origine lecita della somma. La Corte territoriale aveva totalmente omesso di considerare gli argomenti dedotti dalla difesa, così incorrendo in viIO di motivaIOne. 13.5. Capo W). Illogicità e contraddittorietà della motivaIOne in relaIOne alla sussistenza del reato di ricettaIOne. La difesa aveva denunciato difetto di prova sia della consapevolezza in capo alla ricorrente della provenienza del denaro ricevuto da OC NI cl. '77 da traffico di droga, sia della illegittimità delle somme percepite da OR NI, non essendo provata, con riferimento a quest'ultimo fatto, la consapevolezza della presupposta intestaIOne fittiIA del supermercato ESSETRE, dal momento che la OC era estranea alla compagine societaria e ben poteva ritenere che il padre fosse realmente partecipe della società come lo OR. In entrambi i casi, l'argomento della consapevolezza della provenienza non lecita del denaro da parte della ricorrente era stato del tutto pretermesso nella sentenza impugnata, che non aveva affrontato il motivo d'impugnaIOne sul punto. 13.6. Capi V) e W). ViIO di motivaIOne in relaIOne alla ritenuta sussistenza di entrambi i reati di ricettaIOne. La Corte aveva affermato, in base a Sez U, n. 25191 del 27.2.2014 (ric. Iavarazzo), la sussistenza del concorso tra i reati di ricettaIOne di cui ai capi V) e W) e il reato associativo sub capo A), essendosi limitata l'attività della OC alla riceIOne del provento illecito senza alcun contributo causale, sia nel reato di spaccio di sostanze stupefacenti, sia nell'intestaIOne fittiIA, sia in altri episodi inerenti al reimpiego di denaro illecito. Anche sullo specifico tema la motivaIOne si presentava illogica, perché aveva dato conto che non era stata dimostrata la provenienza delle somme ricevute dalla imputata. La censura ripete gli argomenti già sviluppati sull'elemento soggettivo del reato nei motivi che precedono. 13.7. Capi V). e W). Mancanza di motivaIOne sulla richiesta di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91, dedotta con i motivi di impugnaIOne. 13.8. Capi V) e W). ViolaIOne della legge penale in relaIOne alla ritenuta aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91. Le prove analizzate dalla Corte di Appello di Reggio Calabria non avevano evidenIAto alcun elemento da cui evincere la finalità di agevolaIOne della CO OC in capo alla 25 ricorrente, la cui finalità, viceversa, era del tutto personale, poiché diretta a provvedere al suo sostentamento e a quello dei familiari. 13.9. ViIO di motivaIOne in relaIOne al diniego delle attenuanti generiche e alla richiesta di un più mite trattamento sanIOnatorio anche con riguardo all'aumento di pena stabilito per la continuaIOne. Nel negare le attenuanti generiche, la sentenza aveva illogicamente e contraddittoriamente considerato solo la consapevolezza dell'imputata, senza esaminare in che misura tale consapevolezza avesse inciso sulla gravità del fatto e tralasciando di esaminare le doglianze difensive in relaIOne alla condiIOne soggettiva dell'imputata. Quanto alle richiesta di rideterminaIOne della pena in senso più favorevole e di diminuIOne dell'aumento ex art. 81, cpv., cod. pen., le doglianze non erano state esaminate, essendo in sentenza riportato solo il calcolo operato dalla Corte. 14. Secondo ricorso per OC IA LA (avv. Adele Manno). 14.1. In relaIOne al reato associativo sub capo A): violaIOne di legge e omessa motivaIOne. La Corte di Appello non aveva prestato attenIOne al dato incontestabile della estraneità della ricorrente al contesto associativo fino al luglio del 2009, quando vennero arrestati numerosi suoi familiari. Tale omissione si rifletteva in un errore prospettico dei Giudici del gravame nel valutare la condotta dell'imputata la quale, all'evidenza, quando riceveva i soldi provenienti dai familiari non intendeva aiutare il sodaliIO criminoso, bensì i genitori. Le condotte di ricettaIOne ascrittele sub capi V) e W) si potevano, dunque, agevolmente spiegare nel rapporto di filiaIOne tra la OC e OC CA, che, come dedotto nei motivi di appello (riportati per ampi stralci in ricorso), non considerati dalla Corte di merito, era capace di indurre una sorta di coaIOne morale nella ricorrente alla quale, per il timore di perdere l'affetto dei propri familiari, era stato nella sostanza impedito di tenere una condotta diversa. Posto che nessuna delle condotte contestate alla OC ridondava a vantaggio dell'ente, ma a favore dei familiari, il Giudice a quo avrebbe dovuto escludere la sua penale responsabilità per il reato associativo, o, in via subordinata, ritenere il concorso esterno nell'associaIOne, atteso che: a) fino al luglio 2009 non aveva certamente fatto parte del sodaliIO investigato;
b) successivamente all'arresto dei suoi familiari, si era resa disponibile: b1) ad accettare denaro per i bisogni della famiglia, probabilmente proveniente dai delitti della CO;
b2); ad effettuare colloqui con i propri familiari, nel corso dei quali, in un'occasione, aveva riferito di un affare relativo alla realizzaIOne di un supermercato e, in un'altra, del progetto di realizzare un negoIO insieme a un'amica. 26 И 14.2. Capi V) e W). ViolaIOne di legge in relaIOne agli artt. 648 cod. pen. e 7 L. n. 203/91. Travisamento della prova. La già dedotta finalità di provvedere ai bisogni dei familiari con le condotte sub capi V) e W) portava alla esclusione della contestata aggravante. Quanto al delitto di cui al capo V), nell'incertezza probatoria che il denaro ricettato provenisse dal traffico di stupefacenti, come ritenuto dai Giudici di merito, la ricorrente avrebbe ⚫ dovuto essere assolta, dovendo il delitto di ricettaIOne reputarsi assorbito, in base alle Sez. U, ric. Iavarazzo, in quello associativo di cui al capo A). Il capo W). La Corte di Appello aveva affermato la penale responsabilità della OC ritenendo sussistente, in sintonia con il G.U.P., il delitto, quanto meno in relaIOne ai proventi dell'attività commerciale. La difesa aveva sostenuto, in consideraIOne della natura istantanea del delitto di interposiIOne fittiIA, che, una volta avvenuta la sostituIOne tra socio interponente e interposto, l'attività commerciale era da ritenersi produttiva di somme lecite. La Corte territoriale aveva, invece, illogicamente, affermato che, siccome l'attività commerciale era nata da un reato (di interposiIOne fittiIA), dovevano reputarsi illeciti anche i profitti di detta attività. La Corte, inoltre, era rimasta del tutto silente sulla deduIOne difensiva tesa a dimostrare che il supermercato fosse stato creato con i profitti illeciti dell'associaIOne, sicché il delitto di ricettaIOne, per la clausola di riserva di cui all'art. 648 cod. pen., doveva ritenersi assorbito dal reato associativo. 15. Motivi nuovi dell'avv. L. Cianferoni per OC IA LA. La difesa si duole della elusione del tema dedotto in appello relativo al funIOnamento della CO in rapporto alla figura della OC come "figlia", ritenuta intranea in modo assertivo senza un dato dimostrativo di contatti associativi e non familiari. Denuncia l'illogicità della motivaIOne nell'attribuire alla ricorrente il ruolo di "postina" senza dare atto di un messaggio da lei portato o riportato. Quanto al dato relativo alla somma di "27.000,00 euro", con la quale la OC avrebbe inteso avviare un'attività per mantenere la famiglia, la Corte di merito, incorrendo in un travisamento, aveva confuso l'esternata intenIOne, da attuarsi tramite finanIAmento, con un'aIOne, posta in essere attingendo a una inesistente "cassa associativa". Tali elementi determinavano manifesta illogicità nella ricostruIOne della fattispecie associativa a carico della ricorrente, anche alla luce dell'arco temporale ristretto coperto dalle intercettaIOni. Reitera, poi, le censure dedotte in ricorso quanto alla ipotizzata aggravante "armata". 16. Ricorso per OC EM (OS, 30.8.1975), avv. Mirna Raschi. 27 и Risponde solamente del capo A) [art. 416-bis c.p.: altro punto di riferimento del EL OC NI '77, detenuto, forniva un costante contributo per la vita dell'associaIOne, recandosi ai colloqui con lo stesso (in particolare, quelli del 25.7.2009, dell'8.8.2009 e del 22.8.2009, presso la Casa Circondariale di Palmi), aggiornandolo sugli avvenimenti più recenti e ricevendo da questi direttive, da eseguire direttamente (coadiuvando l'altro EL OC NI '80, subentrato a NI '77 dopo l'arresto di quest'ultimo) e/o da comunicare ai sodali fuori dal carcere;
successivamente, dopo l'arresto dell'altro EL OC MB '83, avvenuto in data 24.7.2012, forniva un costante contributo alla vita dell'associaIOne, recandosi ai colloqui con lo stesso (quelli del 22.8.2012 e 14.11.2012 presso la Casa Circondariale di Lanciano), aggiornandolo sugli avvenimenti più recenti e ricevendo da questi direttive, da eseguire direttamente e/o da comunicare ai sodali fuori dal carcere, in particolare, NG e UL e comunicando al EL messaggi provenienti da altri sodali]. 16.1. ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne in relaIOne agli artt. 416-bis cod. pen., 192 e 530 cod. proc. pen. sulla qualifica di associata di OC EM, anche rispetto all'elemento psicologico. Mancata valutaIOne di prova decisiva, costituita dalla sentenza del Tribunale di Palmi n. 966/2011 del 7.11.2011 a carico di OC OC + 2 (faldone 1 - sottofascicolo 8). Alla OC si contesta quale condotta associativa quella di essersi adoperata per veicolare verso l'esterno i messaggi che il EL NI, detenuto, le avrebbe recapitato per poi consegnarli ad altri affiliati. In sede di discussione, la difesa aveva evidenIAto che il Tribunale di Palmi, con la sentenza citata, aveva condannato OC NI per il reato associativo di stampo mafioso per aver ricoperto il medesimo ruolo attribuito a OC EM dalla Corte di Appello di Reggio Calabria. Nonostante l'intervento difensivo, teso ad escludere, proprio in base alla pronuncia del Tribunale di Palmi, il ruolo di postino in capo alla ricorrente, di detta sentenza la Corte reggina non si era occupata, ponendo così in essere una violaIOne di legge per viIO totale di motivaIOne. I Giudici dell'appello avevano valorizzato, in chiave associativa, le conversaIOni monitorate tra il 25.7 e il 22.9.2009 presso le Case Circondariali di Palmi e di Lanciano, ignorando completamente la questione della presenza del EL NI ai colloqui in carcere, EL deputato a ricevere le direttive di NI, tanto che per tale condotta era stato, come detto, condannato. Mancava del tutto la prova che la ricorrente avesse posto in essere condotte dinamiche e funIOnali alla stessa vita dell'associaIOne mafiosa. Illogica era la motivaIOne nei brani delle pagg. 310-311 in quanto la descriIOne, da parte della OC al colloquio con il EL NI, della rabbia del marito AL 28 CO alla notiIA dell'arresto del cognato, non valeva a far assumere alla donna un ruolo dinamico. Ma la sentenza era manifestamente illogica e contraddittoria laddove aveva assolto CE ER, madre della ricorrente, presente agli stessi colloqui carcerari con la figlia, affermando che detti colloqui trovavano adeguata e sufficiente giustificaIOne nel fisiologico svolgimento dei rapporti affettivi e parentali, mentre assumevano un significato diametralmente opposto - e logicamente inconciliabile per OC EM. Sempre a pag. 311 della sentenza, la Corte reggina aveva interpretato in modo altrettanto illogico altra parte di un colloquio tra NI ed EM, affermando che la donna era a conoscenza di un non meglio precisato traffico di stupefacente tra fratelli, il che, come noto, non era sufficiente ad attribuirle quel ruolo dinamico e funIOnale ribadito più volte dalla Suprema Corte per il reato contestato. Anzi, la OC escludeva qualsiasi suo coinvolgimento, invitando il EL a rassegnarsi al disbrigo delle sue pratiche quando avrebbe riconquistato la libertà. La sentenza era, inoltre, viIAta da illogicità nel ritenere la OC coinvolta nell'estorsione a tale MARINO senza che neppure le fosse stato contestato tale reato. Quanto, poi, al recupero delle chiavi dell'appartamento di MI o delle presunte somme di denaro che all'interno dell'appartamento avrebbero dovuto essere recuperate, la sentenza era incorsa di nuovo in illogicità insormontabile, in quanto le affermaIOni in essa riportate erano rimaste sfornite di prova. In conclusione, il provvedimento impugnato, con motivaIOne non esente da errori nell'applicaIOne della legge penale e da evidenti incongruenze o da interne contraddiIOni, non aveva illustrato le ragioni per le quali, in relaIOne all'oggetto della contestaIOne, gli elementi acquisiti consentivano di ritenere provata la responsabilità dell'imputata. 17. Ricorso per ST IC (avv. D. Alvaro). Risponde del solo capo A) (art. 416-bis cod. pen.: quale uomo di fiducia all'interno della LU LL s.r.l. dal 27.12.2010 all'1.7.2011 quale rappresentante legale e dal 27.12.2010 al - 28.4.2011 quale Amministratore Unico consentiva alla CO di monitorarne l'attività e di acquisirne progressivamente il controllo;
fra l'altro, partecipando alla sistematica appropriaIOne di denaro proveniente dalle casse della società, non solo percependo uno stipendio privo di ogni giustificaIOne - per il carattere meramente formale della carica -, ma anche facendosi portavoce di richieste avanzate da altri sodali, in part. da OC MB '83 nel periodo della sua latitanza). 17.1. Nullità dell'attività compiuta dal G.U.P. distrettuale di Reggio Calabria, compresa la sentenza emessa, per violaIOne dell'art. 525 cod. proc. pen., atteso che il Giudice, persona fisica, che aveva definito il giudiIO abbreviato, non era lo stesso magistrato che aveva svolto la fase introduttiva e iniIAle. 29 а 17.2. Incompetenza per territorio dedotta in primo grado - nullità dell'ordinanza regolatrice della competenza e delle sentenze di merito. Posto che il ST è stato ritenuto partecipe dell'associaIOne mafiosa per aver cooperato all'intestaIOne fittiIA della società LU LL, l'evidente connessione tra il procedimento per il reato associativo e quello svoltosi a MI per il reato d'interposiIOne fittiIA avrebbe dovuto indurre il giudice a dichiarare la propria incompetenza, trasmettendo gli atti al Giudice di MI nel cui distretto si sarebbe verificata, per il nuovo sodale acquisito, la commissione del delitto associativo. 17.3. ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne sul punto dell'affermaIOne della responsabilità del ricorrente quale partecipe del reato associativo Omessa valutaIOne delle censure dedotte con l'atto di appello. Dopo aver trascritto i motivi di gravame, il ricorrente denuncia i vizi di motivaIOne rilevati nell'argomentare della Corte territoriale che, in conclusione, aveva ritenuto che il ST, una volta prestatosi a svolgere per conto di NG CA e di OC MB il ruolo di amministratore della LU LL s.r.l., si fosse stabilmente messo a disposiIOne dell'associaIOne mafiosa, dal momento che aveva partecipato a numerose riunioni con i sodali, era stato retribuito con la somma di 5.000,00 euro e, inoltre, risultava coinvolto in attività illecite desumibili dalle intercettaIOni in atti. La motivaIOne era illogica, travisante e carente sulle doglianze difensive. Gli incontri cui ST aveva partecipato rientravano nell'attività organizzativa della intestaIOne fittiIA aggravata dall'art. 7 L. n. 203/91 per la quale egli aveva riportato condanna irrevocabile dal G.U.P. di MI. Nell'ambito di quegli incontri non si fece riferimento ad alcun altro programma delittuoso e l'invito del ricorrente a spegnere i cellulari era già stato valutato come sintomatico dell'esistenza del delitto d'interposiIOne fittiIA, non avendo alcuna efficacia dimostrativa della diversa ipotesi delittuosa associativa. Nelle intercettaIOni valorizzate dalla Corte di merito non si faceva mai riferimento al ST, che non poteva neppure dirsi identificato attraverso vaghi riferimenti a tal "CH". La Corte reggina aveva, tra l'altro, travisato il contenuto di conversaIOni tra IN e FR MI (pag. 205 sent.), che non potevano contenere alcun riferimento al ricorrente, ormai uscito dalla LU LL. I timori esternati dalla signora SS nel corso della conversaIOne con il FR circa la capacità intimidatoria delle persone in essa menIOnate, oltre a non potersi riferire con certezza al ricorrente, identificato per un tale "CH", restavano sul piano delle personali congetture della donna, avulse da eventi pregressi ed oggettivi, sì da non poter essere valutate come dati significativi di una effettiva capacità intimidatoria legata alla presenza del vincolo mafioso. 30 Le doglianze illustrate con l'atto di appello erano state solo in parte valutate dalla Corte territoriale, che aveva trascurato altri rilievi. In conclusione, il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte e richiamato in sentenza era stato, in concreto, disatteso, non potendosi valorizzare, per affermare la sussistenza del delitto associativo mafioso, gli stessi elementi di prova utilizzati per affermare la colpevolezza in ordine al reato di interposiIOne fittiIA, arricchiti da dati generici, congetturali e non individualizzanti. 17.4. In via gradata: violaIOne di legge e viIO di motivaIOne in relaIOne agli artt. 62- bis e 133 cod. pen. e alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della disponibilità di armi. Nella vicenda che ha coinvolto il ricorrente, limitata alle funIOni di amministratore della LU LL s.r.l. svolte per qualche mese, non risultava la presenza di alcuna arma nella disponibilità della ipotizzata associaIOne mafiosa, di talché tale aggravante era stata ritenuta con motivaIOne apodittica e astratta. Risultava, inoltre, dagli atti che il ricorrente non aveva alcun rapporto di parentela o affinità, né di frequentaIOne con alcuno dei OC, essendo nato e cresciuto in un piccolo comune (Giffone) lontano da OS dove vivevano i OC e si era poi trasferito in LO per procurarsi un lavoro. La marginalità del ruolo affidatogli, lo stato di incensuratezza, le dimissioni dalla carica dopo qualche mese e lo stato di bisogno sottostante alla prestaIOne di amministratore apparente avrebbero dovuto indurre la Corte di merito a concedere al ricorrente le attenuanti generiche in regime di prevalenza con l'applicaIOne del minimo della pena. Al contrario, il motivo d'impugnaIOne era stato rigettato sul presupposto del titolo di reato ritenuto grave e allarmante e, quindi, senza alcuna concreta e specifica motivaIOne. 18. Ricorso per OC NI (Palmi, 17.5.1980), avv. G. Contestabile. In questo processo risponde solo del capo U) in concorso con OC CA '56 e OC NI '77 (v. sopra per le condotte). 18.1. Con riferimento al reato sub U). ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne sulla ritenuta responsabilità del ricorrente omessa motivaIOne sulle ragioni difensive mancato - riscontro del ragionevole dubbio sulla interpretaIOne delle conversaIOni captate. La sentenza della Corte di Appello, sugli esiti delle intercettaIOni telefoniche, si risolveva in una perifrasi delle motivaIOni fornite dal primo Giudice, mentre i rilievi difensivi venivano disattesi in quanto, a detta della Corte di merito, tendenti a un approccio parcellizzato al dato intercettativo, mentre, al contrario, avevano valorizzato più ampi stralci delle conversaIOni per meglio focalizzare l'esatto significato di quelle interpretate in un'ottica accusatoria. In particolare, quanto al colloquio dell'8.8.2009 con il EL NI '77, allora detenuto, deduce la difesa che il concorso del ricorrente nel reato di cui al capo U) non poteva 31 и essere inferito dalla sola sua conoscenza del presunto "custode" della droga o, tanto meno, dalla conoscenza dell'argomento di cui parlava il EL, circostanze generiche e, dunque, ininfluenti ai fini della qualificaIOne dell'elemento soggettivo del concorrente nel reato. Nell'atto di gravame, la difesa aveva fornito la spiegaIOne alternativa del colloquio, cui si perveniva analizzandolo per intero. Dall'analisi globale della conversaIOne, infatti, si evinceva come gli interlocutori stessero parlando di questioni concernenti la casa, gli assegni versati, la caparra, altre e varie vicende familiari per le quali OC NI invitava il EL a riferire a un terzo soggetto di rinviare il tutto a quando lui fosse uscito dal carcere. Anche l'espressione giudicata indiIAnte "“pijjamu a purvari a n'cindiamu" non era stata correttamente interpretata in relaIOne al contesto territoriale in cui vivevano i conversanti, dove viene utilizzata per indicare la volontà di allontanarsi in maniera veloce da un luogo (prendendo, per l'appunto, la polvere cioè nulla - e scappando via). InterpretaIOne prospettata dalla difesa, che veniva avvalorata dal brano di conversaIOne immediatamente precedente, da cui era agevole comprendere che OC NI, riferendosi a soggetti definiti "bastardi", manifestava al EL NI la sua volontà, una volta uscito dal carcere, di allontanarsi da quelle persone, abbandonando il proprio paese d'origine e trasferendosi. L'opIOne interpretativa contra reum si rifletteva anche sul significato dell'espressione "/ pilluli i murai” utilizzata dal ricorrente nel colloquio del 14.8.2009 con il EL NI nel carcere di Palmi e ritenuta riferibile a una condotta di occultamento e successiva cessione dello stupefacente. Anche a voler assecondare tale interpretaIOne, l'ipotesi investigativa non avrebbe potuto trovare riscontro nel precedente colloquio dell'8.8.2009. Ed invero, se OC NI in detto colloquio era stato incaricato da NI di comunicare al custode della sostanza di continuare a detenerla, senza trasferirla altrove, non era lui a detenerla. Dunque, in assenza di riscontri, non poteva affermarsi oltre ogni ragionevole dubbio che il 14.8.2009, a distanza di pochi giorni, OC NI avesse effettivamente occultato la predetta sostanza per poi cederla onerosamente, cessione, peraltro, apoditticamente affermata in mancanza di alcun elemento di prova ad essa relativo. Non priva di pregio, poi, era la circostanza che dal materiale probatorio a carico del ricorrente non fosse emerso alcun contatto con OC CA, OC CH e OC IA LA, seppur ritenuti coloro i quali avrebbero ricevuto parte dei proventi ricavati dalla cessione a terzi dello stupefacente;
dunque, il ruolo stesso attribuito al ricorrente mal si attagliava al contesto in cui veniva inserito e in tal senso l'obbligo di motivaIOne di precisare i confini della sua condotta non poteva dirsi soddisfatto. In sintesi, i Giudici del merito avevano condannato OC NI utilizzando le conversaIOni intercettate che, proprio per la loro cripticità, avrebbero dovuto quanto meno essere assistite da elementi capaci di asseverare l'impostaIOne accusatoria. 32 k Infine, in assenza di elementi di sicura valenza da cui trarre il convincimento sulla natura della sostanza stupefacente trafficata (polvere o pillole sono termini antitetici fra loro), doveva optarsi per il trattamento sanIOnatorio previsto per le droghe leggere. 18.2. ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne in relaIOne alla mancata riqualificaIOne del fatto di cui al capo U) come favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.). La Corte di Appello aveva limitato la propria indagine all'aspetto materiale della condotta del ricorrente desunto dalla interpretaIOne delle frasi captate, omettendo qualsiasi valutaIOne in ordine all'elemento soggettivo in capo al ricorrente. A tal proposito, doveva considerarsi, dall'analisi dei colloqui valorizzati a suo carico, che l'attività posta in essere da OC NI era stata svolta nell'esclusivo interesse del EL NI, non anche nel proprio interesse, il che risultava confermato dalla circostanza per cui, dopo la scarceraIOne, OC NI si era "riappropriato dell'affare". Tali elementi dovevano, pertanto, far propendere per la riqualificaIOne richiesta in termini di favoreggiamento personale. 18.3. MotivaIOne illogica in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91. Non era dato comprendere dalla motivaIOne in base a quali elementi si potesse ricavare in capo al ricorrente la coscienza di agire nell'interesse della CO piuttosto che in quello esclusivo del EL NI. Se dalla sentenza era dato cogliere una dimensione finalistica generale della fattispecie contestata, derivante dalla plurima provenienza dei fondi e dal preteso interesse economico suddiviso in più membri dell'ipotizzata CO mafiosa, ciò non consentiva di addebitare anche al ricorrente l'effettività dell'aggravante contestata, della quale egli non presenta la necessaria connotaIOne soggettiva. 18.4. ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne in ordine alla sussistenza della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche. La pena applicata non poteva considerarsi sufficientemente motivata con il mero richiamo all'art. 133 cod. pen. Anche nella scelta se applicare o meno l'aumento per la recidiva non vi era stato alcun tipo di valutaIOne effettiva nei confronti del OC, essendosi basata la decisione esclusivamente sui precedenti penali del ricorrente, peraltro del tutto disomogenei e privi di connessione logica (minaccia, ricettaIOne, resistenza a pubblico ufficiale). Infine, priva di valutaIOne la censura sul diniego delle attenuanti generiche, non specificamente motivato in sentenza. 19. Ricorso per OC CO (Cinquefrondi, 15.5.1989), avv. Adele Manno. Risponde solo dei capi X) e Y). 33 Capo X), in concorso con OC NI cl. '88 e LO IN, giudicata separatamente (artt. 110, 48, 479 cod. pen., traendo in inganno l'ufficiale dello stato civile del comune di OS RI AN, inducevano quest'ultima ad attestare falsamente nell'atto di riconoscimento di paternità della minore OC M. ER un fatto avvenuto alla sua presenza, e cioè la presenza di OC CO: nella circostanza LO IN esibiva la carta d'identità intestata a OC CO sulla quale era stata sostituita la foto originale con quella di OC NI cl. '88): OC CO fungeva da istigatore e, sul piano materiale, contribuiva causalmente al reato fornendo a OC NI cl. '88 la disponibilità del documento di cui CO aveva falsamente denunciato lo smarrimento ai Carabinieri di Scandicci il 27.6.2007). Capo Y, con gli stessi concorrenti (artt. 61 n. 2, 110, 477, 482 cod. pen., per aver contraffatto la carta d'identità rilasciata a OC CO sostituendo la foto originale con quella di OC NI cl. '88). 19.1. ViolaIOne dell'art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. e omessa motivaIOne in ordine ai reati di cui ai capi X) e Y). La Corte territoriale aveva fondato l'affermaIOne di responsabilità del ricorrente su massime di esperienza, ancorate a premesse indimostrate. I Giudici dell'appello avevano ritenuto che OC CO, nonostante fosse latitante, potesse incontrarsi con persone di sua fiducia alle quali consegnare la carta d'identità a lui intestata, già dichiarata smarrita quattro anni prima (nel 2007), e che le modalità di condotta, le finalità, la latitanza costituissero indici sintomatici dell'elemento soggettivo del reato. Dalla ricostruIOne esposta, tuttavia, la Corte di merito aveva erroneamente estromesso figura di LO IN, compagna del OC, la quale, a causa della latitanza di quest'ultimo (a partire dall'11.1.2010), aveva la disponibilità delle cose da lui abbandonate al momento della fuga e che, insieme a OC NI, si recò presso l'ufficio dell'anagrafe per il riconoscimento della piccola IA ER (in data 26.8.2011). Ciò posto, era evidente l'illogicità della motivaIOne nella parte in cui affermava il contributo causale del ricorrente, in totale assenza di qualunque elemento indiIArio che consentisse di ritenere che il predetto ebbe a incontrare LO IN o OC NI consegnando loro il documento necessario alla registraIOne. In assenza di qualunque tipo di certezza sulla consegna del documento da OC CO a LO IN, si sarebbe dovuto propendere per la tesi più favorevole all'imputato, in ossequio al principio della presunIOne d'innocenza, viceversa, disatteso dalla Corte di Reggio Calabria. 19.2. Omessa motivaIOne sull'entità della pena. 34 La Corte aveva valorizzato esclusivamente i precedenti penali, senza tener conto dei motivi a delinquere che avevano spinto il ricorrente all'agire delittuoso, legati all'assolvimento dei propri obblighi morali nei confronti della figlia appena nata e della compagna. 20. Secondo ricorso per OC CO '89 (avv. L. Cianferoni). 20.1. ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne in relaIOne all'art. 133 cod. pen. Il primo Giudice aveva inflitto una pena di 5 anni di reclusione per i capi X), Y) e Z), tenuto conto della contestata aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91. In appello, la pena era stata ridotta a 3 anni e 4 mesi di reclusione, non solo per il venir meno del reato sub capo Z), estinto per prescriIOne, ma anche, e soprattutto, per l'esclusione della citata aggravante, atteso il fine meramente personale della condotta ascritta all'imputato. Tuttavia, al venir meno di un'aggravante di tale rilevanza non era conseguita una proporIOnale riduIOne del trattamento sanIOnatorio, avendo la Corte di merito ritenuto la gravità del fatto, desunta dall'entità della condotta e dai motivi a delinquere, nonostante questi ultimi, come del resto riconosciuto dagli stessi Giudici territoriali, avessero avuto quale unico fine il riconoscimento della propria figlia e, pertanto, non qualificabili come particolarmente gravi. Appariva, quindi, del tutto illogica la motivaIOne del mancato accoglimento delle doglianze difensive concernenti la dosimetria della pena. 20.2. ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne in relaIOne all'art. 62-bis cod. pen. In ragione del venir meno dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91, la Corte di Appello avrebbe dovuto rivedere l'entità della pena anche in vista della possibile applicaIOne delle attenuanti generiche, tenuto conto che la falsificaIOne posta in essere dal OC aveva avuto solo natura strumentale rispetto al riconoscimento della figlia M. ER. La mancata concessione delle attenuanti richieste non solo violava la disposiIOne dell'art. 62-bis cod. proc. ma si poneva in contrasto con il costituIOnalizzato principio del favor rei. Sul punto, la sentenza era, inoltre, inficiata da carenza di motivaIOne, per non aver indicato gli elementi posti a base del diniego. 21. Motivo nuovo per OC CO (avv. L. Cianferoni). Richiesta di applicaIOne ex art. 587/1 c.p.p. delle doglianze svolte dalla difesa di ER NI in ordine all'applicaIOne della recidiva (art. 99 cod. pen.). Nel principale atto di ricorso, la difesa aveva specificamente devoluto il trattamento sanIOnatorio senza soffermarsi in modo puntuale sulla questione attinente all'applicabilità della recidiva. Con il motivo nuovo, si chiede l'applicaIOne dell'effetto estensivo dell'impugnaIOne proposta sullo specifico tema dall'imputato ER NI per assenza di motivaIOne. 35 ве Se, infatti, può risultare strettamente personale la valutaIOne in ordine all'applicaIOne о meno dell'istituto della recidiva, di natura prettamente oggettiva deve considerarsi l'applicabilità della stessa in assenza di idonea motivaIOne. Quanto alla specifica posiIOne del ricorrente, la sentenza non ha indicato quali elementi abbiano indotto a ritenere il nuovo fatto di reato come indicativo di una rinnovata e incrementata capacità a delinquere. 22. Ricorso congiunto per OC NI (Taurianova 28.2.1981) e OC NI (Taurianova 20.6.1988) avv.ti G. Contestabile e P. A. M. Galati. Rispondono dei seguenti reati: - capo A): art. 416-bis cod. pen.: OC NI '88, OC CA '87, OC NI '81 e OC ER fornivano un costante contributo per la vita dell'associaIOne, in particolare dell'articolaIOne della stessa operante a S. Ferdinando: in occasione dei colloqui con la madre NO AU, la aggiornavano sugli avvenimenti più recenti relativi a dinamiche d'interesse del sodaliIO, le comunicavano messaggi e informaIOni degli altri affiliati, ricevevano dalla detenuta direttive etc.; - capo AA): OC NI '88 in concorso con LO IN, giudicata separatamente (artt. 110, 378 cod. pen. e 7 L. n. 203/91 per aver aiutato OC CO, latitante dall'11.1.2010 in relaIOne a ordinanza di custodia cautelare G.I.P. di Reggio Calabria 10.1.2010, con le condotte di cui ai capi X e Y, a sottrarsi alle ricerche dell'autorità, in particolare consentendogli di riconoscere la figlia OC M. ER, nata a [...] il [...], senza allontanarsi dal luogo della latitanza); capo BB): OC NI '88 in concorso con LO IN, giudicata separatamente (artt. 110, 390 cod. pen. e 7 L. n. 203/91 per aver aiutato OC CO, latitante dal 5.11.2010 in relaIOne ad ordine di esecuIOne della Procura Generale di Reggio Calabria in pari data, con le condotte di cui ai capi X e Y, a sottrarsi alle ricerche dell'autorità, in particolare consentendogli di riconoscere la figlia OC M. ER, nata a [...] il [...], senza allontanarsi dal luogo della latitanza); - capo RR), con NO AU, OC IU (giudicati separatamente), OC ER, OC NI '81 e OC NI '88 (artt. 81, 110, 629, co. 1 e 2, in rel. art. 628 co. 3, n. 3, cod. pen. e art. 7 L. n. 203/91: per aver costretto LO NI e LO AE NI a cedere loro la proprietà sostanIAle della palazzina sita in OS via Provinciale n. 180); - capo SS), OC NI '81 in concorso con OC NI '88 (artt. 110 cod. pen., 2 e 4, 7 L. n. 895/67 e 7 L. n. 203/91: detenIOne e porto abusivi di una pistola n.m.i. per compiere il danneggiamento di cui al capo RR); 36 Се - capo XX) OC NI '81 in concorso con TR PP (artt. 110 cod. pen., 12-quinquies L. n. 356/92 e 7 L. n. 203/91: intestaIOne fittiIA del bar LU AR di San Ferdinando di cui TR continuava a risultare formalmente proprietario); - capo YY) OC NI '81 in concorso con EW NE (artt. 110 cod. pen., 12-quinquies L. n. 356/92 e 7 L. n. 203/91: intestaIOne fittiIA dello stesso bar LU AR successiva alla prima); - capo ZZ), OC NI '81 in concorso con i Vigili Urbani di S. Ferdinando TU PP e NO PP (artt. 110, 479 cod. pen. e 7 L. n. 203/91: attestavano falsamente nel verbale di ispeIOne di eserciIO pubblico e in quello di accertata violaIOne amministrativa che il soggetto presente nella qualità di titolare del Bar LU AR, durante il controllo del 27.2.13, era EW NE assente all'atto del controllo - - mentre il soggetto presente, quale titolare di fatto, era OC NI '81); - capo CCC) OC NI '81, artt. 81, 110, 629 co. 1 e 2, in rel. art. 628 co. 3, n. 3), cod. pen. e art. 7 L. n. 203/91: per aver costretto IN PP, titolare del ristorante LA ROSA DEI VENTI, a servirgli varie volte il pranzo o la cena senza corrispondere alcunché a titolo di corrispettivo;
- capo DDD) solo OC NI '88, artt. 629 co. 1 e 2, in rel. art. 628 co. 3, n. 3), cod. pen. e art. 7 L. n. 203/91: per aver costretto IN PP, titolare del ristorante LA ROSA DEI VENTI, ad organizzare un pranzo per festeggiare il compleanno di IZ CH, compagna dello stesso OC NI '88, senza corrispondere alcunché a titolo di corrispettivo, con profitto ingiusto e pari danno di euro 2.860,00. 22.1. ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne in relaIOne ai reati contestati ai capi RR), SS), CCC) e DDD). 22.1.1. Capi RR) e SS). Nell'attribuire maggiore credibilità al narrato della IO, la Corte di Appello aveva operato un giudiIO di prevalenza della testimonianza indiretta resa da costei rispetto a quella diretta resa da LO RI ST censurabile nella motivaIOne. Appariva, infatti, del tutto inverosimile che la LO avesse confermato le accuse ai danni dei coniugi OC per il gravissimo delitto di usura e fosse, poi, divenuta improvvisamente reticente nel confermare le accuse di danneggiamento a carico dei due ricorrenti. D'altronde, la circostanza che LO IA AZ e LO ST RI si fossero costituite parti civili escludeva in nuce l'ammissibilità di una motivaIOne basata sul timore indotto dagli imputati. Lo stesso narrato della LO sull'episodio della sua "convocaIOne" a San Ferdinando da parte di NO AU era privo dei requisiti del riscontro individualizzante. La donna aveva riferito che, dei due figli della NO presenti all'incontro, uno era sottoposto a misura 37 A privativa della libertà personale, e dunque, secondo la Corte reggina, sarebbe stato OC NI, all'epoca soggetto alla misura di prevenIOne della sorveglianza speciale. Al riguardo, doveva obiettarsi, oltre al rilievo per cui la misura di prevenIOne non impediva al sottoposto di uscire di casa, che mancavano riscontri investigativi atti ad escludere che il soggetto in questione fosse uno degli altri figli della NO (sia RA che OC). 22.1.2. Capi CCC) e DDD). Nel riproporre parti delle dichiaraIOni rese dalla persona offesa IN, titolare del ristorante "La OS dei Venti", la difesa dei ricorrenti mira a evidenIAre il travisamento in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nel ritenere il reato di estorsione. Errava, in particolare, la Corte di Appello nel considerare la condotta estorsiva nella forma di una minaccia silente, non essendo possibile rinvenire nel contegno dei fratelli OC alcun atteggiamento prevaricatorio tipico di un affiliato a un gruppo mafioso;
semmai, in detto contegno avrebbe potuto ravvisarsi un'ipotesi di insolvenza fraudolenta, sostanIAta dal mancato pagamento del conto nel ristorante della vittima. 22.2. ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne in relaIOne alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91 per tutti i reati-fine. In punto di sussistenza dell'elemento soggettivo della contestata aggravante, la sentenza non era riuscita a dimostrare che i due OC fossero pienamente coscienti di favorire l'associaIOne mafiosa e non piuttosto un proprio stretto congiunto, qual era, nello specifico, in più di un'occasione, la madre NO AU. Anche in tema di procurata inosservanza di pena e favoreggiamento della latitanza, addebitati a OC NI, la circostanza aggravante in esame non si applicava automaticamente in caso di favoreggiamento della latitanza di un personaggio di vertice di un gruppo mafioso, dovendosi distinguere l'aiuto prestato alla persona da quello prestato all'associaIOne e potendosi ravvisare l'aggravante solo nel secondo caso, quando fosse accertata la oggettiva funIOnalità della condotta all'agevolaIOne nell'attività posta in essere dall'organizzaIOne. 22.3. Omessa valutaIOne delle doglianze riportate nei motivi di appello in relaIOne al riconoscimento dell'esistenza della CO sanferdinandese dei OC. Riportati in sintesi i motivi dedotti in appello sul punto, la difesa dei ricorrenti lamenta un sostanIAle vuoto di motivaIOne della Corte di Appello, non ritenendo sufficienti gli argomenti da essa sviluppati alle pagg. 185-186 della sentenza. Se la perpetraIOne di reati contro il patrimonio, presuntivamente commessi dalla famiglia OC-NO, poteva essere considerata una spia di mafiosità, non era certo indice di appartenenza alla nota CO OC di OS. Trascurando di rispondere alle doglianze formulate con i motivi di gravame, la sentenza doveva considerarsi nulla per difetto di motivaIOne. 38 G 22.4. ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne in relaIOne alla partecipaIOne dei ricorrenti al reato associativo mafioso sub capo A). Secondo la Corte calabrese, i gravi indizi di appartenenza dei fratelli OC all'associaIOne mafiosa si ricavavano, essenIAlmente, dal ruolo di "postini" da essi prestato in favore della madre detenuta NO AU e dalla partecipaIOne ai reati-fine loro contestati. Mancava, da parte dei Giudici del gravame, una motivaIOne stringente nel merito della condotta presuntivamente associativa addebitata ai ricorrenti, con particolare riguardo al concreto contributo prestato in favore dell'organizzaIOne. D'altronde, il ruolo di "postino" non era, di per sé, mafioso. Né la condotta dei ricorrenti integrava quell'apporto necessario e insostituibile ai fini della realizzaIOne degli scopi del sodaliIO, individuato dalla giurisprudenza come requisito indispensabile della condotta di concorso nel reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen. La fiducia che la NO riponeva nei figli poteva, tra l'altro, avere causa nei più vari rapporti, magari anche di natura illecita, ma non necessariamente nell'adesione al sodaliIO mafioso. 22.5. Omessa valutaIOne delle doglianze difensive riportate nei motivi di appello in relaIOne ai reati di cui ai capi X), Y) Z), AA), BB), contestati a OC NI, e XX), YY) e ZZ), contestati a OC NI. La Corte di Reggio Calabria non poteva ritenere esaurito il proprio compito nella mera trascriIOne della decisione di primo grado, omettendo qualsiasi collegamento con le doglianze formulate dai ricorrenti e così eludendo il proprio dovere di motivaIOne. 22.6. ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne sul trattamento sanIOnatorio_e_sul diniego delle attenuanti generiche. La sentenza non aveva fornito alcuna spiegaIOne sulla determinaIOne di discostarsi dai minimi edittali. Le attenuanti generiche non potevano essere escluse a causa della persistente negaIOne di ogni addebito, che costituisce una facoltà dell'imputato. 23. Motivi aggiunti per OC NI '88 (avv. Anna IA Domanico). 23.1. Capi RR) e SS) della rubrica violaIOne di legge e viIO di motivaIOne sul coinvolgimento del ricorrente mancanza di un'esauriente verifica a supporto della declaratoria - di maggiore veridicità del narrato de relato rispetto a quello diretto, in presenza di una sostanIAle divergenza circa il concorso dell'imputato nei delitti in contestaIOne. Il motivo ricalca il primo del ricorso comune a OC NI. Vengono riportate le dichiaraIOni de relato di IO IA CE sulle confidenze fattele da LO ST RI a proposito del danneggiamento subito, ad opera dei ricorrenti, dal negoIO della sorella e quelle della fonte diretta che aveva escluso di sapere qualcosa sull'accaduto. 39 La Corte territoriale aveva ritenuto prevalente il narrato de relato reso dalla IO su quello della fonte diretta a causa dell'opera di condiIOnamento e/o subornaIOne da quest'ultima subita. La ritenuta prevalenza, ad avviso della difesa di OC NI, si rivelava priva di connotati dirimenti, in quanto le risultanze in atti dimostravano come l'opera di condiIOnamento cui sarebbe stata sottoposta la testimone diretta non avesse prodotto alcuna rettifica o modifica del relativo narrato, reso, una prima volta, nelle s.i.t. del 21.2.2012 e confermato nelle successive s.i.t. del 28.2.2012. 23.2. ViolaIOne di legge e travisamento della prova in relaIOne all'accusa di estorsione aggravata di cui al capo DDD). Vengono riportate le dichiaraIOni rese dalla persona offesa IN PP, dalle quali la Corte di merito aveva desunto l'accenno a un messaggio intimidatorio "silente" sufficiente ad integrare, alla luce della qualificata provenienza del suo autore, il reato contestato. La motivaIOne era insufficiente e frutto di travisamento della prova in quanto la vittima non aveva configurato l'esistenza di una imposiIOne incidente sull'an del rapporto negoIAle di ristoraIOne, né l'accordo sulle condiIOni esecutive (pagamento all'esito del pranzo) risultava viIAto da specifiche modalità intimidatorie;
altrettanto poteva dirsi sulla modifica delle condiIOni esecutive (pagamento il giorno successivo). La successiva scelta di non sollecitare il pagamento, di fronte alla "latitanza" del cliente, era frutto di un'esclusiva determinaIOne psichica del ristoratore, mai oggetto di una inequivoca induIOne intimidatoria. 23.3. Capo AA) della rubrica - violaIOne di legge e omessa motivaIOne sulla sussistenza del fatto - condotta materiale priva di rilevanza causale rispetto alla produIOne dell'evento difetto dell'elemento psicologico per mancanza di prova della previa - consapevolezza dello stato di latitanza di OC CO. L'imputato era stato accusato di aver consentito, attraverso la contraffaIOne della carta d'identità e l'induIOne al falso dell'ufficiale di stato civile, al latitante OC CO di riconoscere la figlia OC IA ER. A tal fine si sarebbe presentato presso gli uffici comunali spacciandosi per OC CO con la carta d'identità contraffatta e inducendo in errore il funIOnario avrebbe consentito il perfeIOnamento della procedura di riconoscimento di paternità. La Corte territoriale (pagg. 226-228) si era limitata a ritenere la responsabilità dell'imputato per i delitti di concorso in contraffaIOne e falso ideologico, per induIOne, del pubblico ufficiale senza indicare secondo quali elementi logico-giuridici e in che misura tale condotta potesse appalesarsi elusiva delle investigaIOni;
ovvero, avesse, con concreta efficacia causale, consentito e agevolato il latitante nell'attività di sottraIOne alle ricerche dell'A.G. 4 040 le che,Omessa motivaIOne rilevante, atteso che la dimensione specifica dell'episodio nella sua concreta causale la stessa Corte aveva giudicato estranea al contesto associativo - appariva, all'evidenza, del tutto slegata rispetto all'oggetto giuridico tutelato e alle precipue dinamiche comportamentali punite dalla fattispecie di cui all'art. 378 cod. pen.; in mancanza, per di più, di qualsivoglia indicaIOne motiva circa la previa consapevolezza, in capo al ricorrente, dello stato di latitanza del cugino CO. 23.4. Capo BB) della rubrica - violaIOne di legge e omessa motivaIOne sulla sussistenza del fatto condotta materiale priva di rilevanza causale con l'intenIOne del - condannato di sottrarsi all'esecuIOne della pena difetto dell'elemento psicologico per - mancanza di prova della previa consapevolezza dell'avvenuta sottraIOne, da parte di OC CO, all'ordine di esecuIOne della pena. Il motivo è sovrapponibile a quello svolto per il capo AA). 23.5-23.6. ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91 in relaIOne ai reati sub capi AA) e BB). La Corte territoriale aveva ancorato la sussistenza dell'aggravante ad un postulato interesse dell'intera consorteria di salvaguardare in ogni modo la latitanza di CO OC, evento che ridondava a favore di tutta la CO. Tale motivaIOne doveva considerarsi insufficiente e illogica, in difetto della qualità di esponente di vertice in capo al OC, condannato come mero partecipe del reato associativo mafioso, con correlata impossibilità di invocare l'automatismo applicativo di cui alla sentenza Sez. 2 n. 37762/2016, sicché si imponeva, ex art. 118 cod. pen., una specifica analisi, completamente omessa, circa i motivi a delinquere, attesa la natura soggettiva dell'aggravante d'interesse. Il richiamo alla "ridondanza in favore della CO" si poneva, del resto, in contrasto con la disposta esclusione, da parte della stessa Corte di appello, di detta aggravante in relaIOne ai cd. reati-matrice (contraffaIOne della carta d'identità, falso per induIOne del pubblico ufficiale), maturati in contesto e per finalità esclusivamente personali. A fronte della finalità individuale dei cd. reati-matrice, l'eventuale riverbero sodale della condotta favoreggiatrice non costituiva obiettivo diretto della condanna, risultando, al più, effetto secondario e indiretto, perciò inidoneo a integrare l'aggravante. 23.7. ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne sul complessivo trattamento sanIOnatorio e, in particolare, per la misura dell'aumento per continuaIOne ex art. 63, comma 4. cod. pen. (in relaIOne alle aggravanti contestate al capo RR) superiore a quello irrogato nella sentenza di primo grado. In violaIOne del divieto di reformatio in peius, la Corte di Appello aveva incrementato la pena, in relaIOne all'aumento ex art. 63, comma 4, cod. pen., in misura maggiore rispetto a 41 и quanto operato dal primo Giudice, in assenza, sul punto, di gravame della Pubblica accusa: 3 anni e 700,00 euro di multa, anziché 2 anni e 400,00 euro di multa. 24. Ricorso per OC ER (Taurianova 28.6.1985) - avv. Galati e Contestabile. Risponde dei capi A) e RR), sopra menIOnati in relaIOne ai correi OC NI '88 e OC NI '81. 24.1. ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne in relaIOne agli artt. 192 e 546, lett. e), cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. La Corte di Appello, ignorando i rilievi difensivi, aveva integralmente recepito le consideraIOni che avevano indotto il primo Giudice a ritenere che il gruppo mafioso di riferimento di OC ER costituisse una "costola" della più ampia CO OC, da anni operativa nel territorio di OS;
e ciò in virtù del legame parentale intercorrente tra OC IU, padre del ricorrente, e gli altri componenti della famiglia OC (i fratelli di OC IU). Nessun elemento, tuttavia, era emerso così da giustificare tale commistione. Invero, dall'analisi dei procedimenti richiamati in sentenza, valorizzati per dimostrare la presenza attiva della CO OC di OS dagli anni '70 all'attualità, non erano desumibili dati comprovanti la sussistenza della costola sanferdinandese. L'unica condanna riportata da OC IU, menIOnata in sentenza, afferiva al processo cd. "Mafia delle tre province", in cui, tuttavia, i fatti contestati si arrestavano agli inizi degli anni '80, quando il OC IU non si era ancora trasferito a San Ferdinando. La Corte distrettuale, pur dando atto dell'assoluIOne riportata da OC IU nel procedimento denominato CO Selvaggio" e del mancato coinvolgimento del medesimo e dei suoi familiari nei procedimenti che avevano interessato la CO OC di OS, concludeva in modo apodittico affermando che "a prescindere dagli esiti assolutori o meno di tale procedimento nei confronti di OC IU, ciò che va sottolineato è che, all'epoca, costui risiedeva in San Ferdinando ed aveva contatti con i fratelli e con tutto il rampo parentale;
improntava la sua condotta con modalità spiccatamente mafiose;
controllava nell'ambito parentale le attività criminali nel territorio di OS e zone limitrofe". A fronte della specifica censura difensiva, la Corte di Reggio Calabria si era limitata, con una chiara forzatura interpretativa, a ricavare la prova dell'esistenza del sodaliIO in questione attraverso un meccanismo traslativo basto sulla comprovata esistenza della più ampia consorteria OC, nonostante la stessa attività ricostruttiva svolta dalla P.G. a dimostraIOne della sussistenza della CO OS non avesse mai portato ad ipotizzare la riconducibilità ad essa del gruppo minore di San Ferdinando. 42 le Un ulteriore rilievo concerneva l'indebita valorizzaIOne fatta dalla Corte di merito dell'apporto conoscitivo fornito dai testimoni di giustiIA, i quali, lungi dall'indicare condotte e fatti specifici, si erano limitati a generiche attestaIOni di appartenenza al sodaliIO. Ad esempio, IO M. CE non aveva mai riferito di una sorta di emergenza criminale nel comprensorio di San Ferdinando collegata alla più ampia consorteria OC, essendosi limitata ad affermare che, in realtà, i soggetti riferibili a quel comprensorio avrebbero avuto una funIOnalità autonoma talvolta addirittura risultata in conflitto con la componente OS (vicenda del cugino OC SS). La IO, inoltre, si era ben guardata dall'affermare la sussistenza di un'attività sistematica di vessaIOni che gli imputati avrebbero posto in essere nel comprensorio di San Ferdinando. D'altro canto, anche a voler ammettere che dal tenore delle dichiaraIOni della propalante potesse derivare un profilo della operatività del sodaliIO mafioso, dette dichiaraIOni non risultavano suffragate dai necessari elementi di riscontro individualizzanti. Tale non poteva considerarsi, infatti, la vicenda legata alle condotte usurarie ed estorsive poste in essere nei confronti della famiglia LO, per la sporadicità delle condotte stesse che non erano mai assurte al rango della sistematicità richiesta nell'ottica di un'imputaIOne associativa. Anche in tal senso le argomentaIOni svolte dalla Corte di merito si rivelavano fallaci e non rispettose degli arresti giurisprudenIAli che avevano rivisto il concetto di partecipaIOne in senso dinamico e non semplicemente statico ed organicistico. Ed invero, secondo i Giudici del merito, il ruolo di OC ER sarebbe stato disvelato dai testimoni di giustiIA non tanto sotto il profilo dinamico-funIOnale della partecipaIOne ad associaIOne mafiosa (ad es., attraverso la commissione di estorsioni, danneggiamenti, omicidi per conto della CO etc.), quanto attraverso la valorizzaIOne di eventi della vita quotidiana come i colloqui in carcere con la madre, che mai avrebbero potuto essere apprezzati per dimostrare il grado di partecipaIOne. La Corte si riferiva, inoltre, ai rapporti di frequentaIOne, a quelli familiari, addirittura al proscioglimento di OC IU dalla contestaIOne associativa in epoca successiva alla menIOnata sentenza di condanna risalente agli anni '80, ai collegamenti tra i correi, ovvero, ancora, a massime di esperienza legate alle metodiche di funIOnamento delle cosche di 'ndrangheta: tutti elementi, che, isolatamente considerati, assumevano un grado di equivocità e insignificanza da non poter essere utilizzati ai fini del decidere. 24.1.1. Sulla motivaIOne in punto di valutaIOne delle dichiaraIOni dei testimoni di giustiIA e con specifico riferimento alle dichiaraIOni di IO M. CE. In primo luogo, doveva censurarsi il percorso argomentativo della sentenza impugnata che pretendeva, con una valutaIOne illogica ed ex post, di far salva la parte delle dichiaraIOni 43 le della IO laddove erano collimanti con quelle rese da LO RI ST;
e riteneva, piuttosto, di considerare attendibile il narrato della prima, che risultava palesemente in contrasto con quanto riferito dalla LO in ordine alla posiIOne di OC ER, con precipuo riguardo alla fattispecie estorsiva ascrittagli al capo RR). In secondo luogo, la valutaIOne appariva distorta nella corretta applicaIOne del meccanismo della fraIOnabilità. Posta la stretta concatenaIOne valutativa tra le due dichiaraIOni, rientranti nel medesimo contesto legato alle vicende in contestaIOne, non poteva operarsi in alcun modo quel fraIOnamento tendente a salvare una parte del narrato e ad escludere l'altra. Nel caso di specie, infatti, non ci si trovava al cospetto di un giudiIO di inattendibilità della fonte conoscitiva della testimone di giustiIA, ma, piuttosto, di un implicito giudiIO di falsità che inficiava tutta l'attendibilità intrinseca del soggetto propalante. Diversamente, si sarebbe rimesso al Giudice un potere valutativo di scelta in ordine a quale parte far salva senza lasciar comprendere come fosse stata effettuata tale seleIOne. D'altronde, la più recente giurisprudenza aveva operato tale specifico distinguo con riferimento alla chiamata in correità, individuando, in ipotesi di falsità della dichiaraIOne, un caso in cui debba essere rivisto tutto il giudiIO di attendibilità intrinseca del dichiarante, con la conseguente obliteraIOne di tutto il narrato. Le argomentaIOni sviluppate in sentenza dovevano reputarsi assolutamente erronee, non avendo fatto i Giudici di appello buon governo dei criteri valutativi fissati dalla Suprema Corte. 24.1.2. Sulla erronea applicaIOne dei principi giurisprudenIAli in punto di valutaIOne della prova indiIAria, con particolare riguardo alle intercettaIOni svolte all'interno del carcere dov'era ristretta NO AU, madre del ricorrente. La Corte distrettuale, in sintonia con il primo Giudice, aveva ritenuto integrata l'ipotesi associativa contestata in base alle conversaIOni captate all'interno del carcere dov'era detenuta NO AU, convivente more uxorio da oltre trent'anni di OC IU. In primo luogo, anche la Corte reggina aveva ritenuto le rivendicaIOni manifestate dalla donna, in merito al suo essere una OC e non una NO, sintomatico indice di appartenenza a un sodaliIO mafioso, piuttosto che, più realisticamente, forme di rivendicaIOne di un rapporto di convivenza e familiare pluriennale, anche se non definito dal vincolo matrimoniale. valorizzaIOne di condotte riconnesse In secondo luogo, confermava la a meri rapporti di parentela: alternativamente rispetto alla opIOne accusatoria- a) l'interessamento di OC NI '81, figlio di IU, in occasione dell'arresto delle zie e dei cugini di OS, manifestato nel corso di una conversaIOne telefonica;
44 и b) il rammarico espresso dalla NO per le sorti del "casato" a seguito del ripetersi della esecuIOne di provvedimenti custodiali, più specificamente in occasione degli arresti dei nipoti OC MB e OC CO;
c) la visita effettuata presso il carcere dov'era detenuto OC PP, EL di IU, da parte di OC ER e OC CA, figli di IU. Trattavasi, all'evidenza, di elementi non conducenti al fine di dimostrare l'intraneità del ricorrente alla più ampia consorteria in contestaIOne. Ciò, innanzitutto, in ragione del fatto che nel corso dei monitorati colloqui non fosse mai emerso alcun elemento esplicito da parte dei conversanti tale da disvelare il loro agire come partecipi di una consorteria mafiosa. Peraltro, dal contenuto dei colloqui era emerso un dato suscettibile di lettura alternativa che ne avrebbe dovuto impedire la valorizzaIOne in chiave accusatoria. In tal senso, la sentenza era incorsa in un ulteriore viIO, atteso che la valorizzaIOne del dato derivante dall'intercettaIOne presuppone necessariamente l'analisi del linguaggio, la individuaIOne del significato dello stesso complessivamente inteso, la verifica della sua riferibilità al factum probandum, la spiegaIOne sotto il profilo motivaIOnale della conducenza e univocità dei riferimenti in detta prospettiva. Nel caso di specie, infatti, la Corte di merito, a fronte della equivocità degli esiti captativi, si era appiattita sul rilievo valutativo esplicitato dagli inquirenti, ignorando i rilievi difensivi e, quindi, conferendo, in modo immotivato, valore di univocità a un dato probatorio obiettivamente equivoco. 24.2. ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne in relaIOne al reato sub capo RR). Il reato di cui al capo RR) veniva ritenuto integrato in base alle dichiaraIOni etero accusatorie rese da IO M. CE, che aveva raccolto le confidenze di LO RI ST proprio nel giorno in cui aveva notato, poco prima, OC ER allontanarsi dall'eserciIO Dog-house dove lavorava la LO. La IO aveva riferito che il ricorrente si era recato una prima volta presso il suddetto eserciIO commerciale e aveva avanzato alla LO la richiesta estorsiva di un milione di euro con la minaccia di morte nei confronti dei fratelli della donna, qualora non fossero tornati a OS. Inoltre, il ricorrente avrebbe preannunciato alla LO che lo stesso giorno sarebbero andati a prelevarla per portarla a San Ferdinando, a parlare con NO AU. Nei motivi di gravame si era dedotto che le dichiaraIOni della IO risultavano sprovviste di elementi di riscontro, in quanto la LO nulla aveva riferito in merito alla condotta ascritta a OC ER. 45 b Nel caso in esame, in effetti, era evidente l'autoreferenIAlità dei presunti riscontri invocati, in quanto promananti, come affermato dal Collegio, dalla stessa chiamante in reità e privi del carattere di estrinsecità richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Andava sottolineato, infine, il valore neutro della circostanza che il OC si fosse allontanato dall'eserciIO commerciale della LO, siccome riferito dalla IO. 24.3. ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne in relaIOne alla sussistenza della circostanza aggravante di cui al comma 4 art. 416-bis cod. pen. Non risultava dimostrata la circostanza secondo cui il ricorrente avesse una qualche disponibilità di armi giustificante la contestaIOne dell'aggravante in esame. La Corte di Appello in termini congetturali aveva ricondotto la disponibilità dell'arma in seno all'intero sodaliIO, senza spiegare le ragioni del suo convincimento. 24.4. ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne in relaIOne alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91. I Giudici del merito si erano limitati a valorizzare in adesione alla prospettaIOne accusatoria solo ed esclusivamente le modalità di commissione del fatto, che, tuttavia, erano specificamente riferibili alla vicenda in sé e per sé considerata;
e, proprio in ragione dell'assoluta peculiarità attraverso cui la stessa si era sviluppata, si sarebbe dovuta, semmai, escludere la possibilità di individuare nel fatto storico oggetto di ritenuto giudiIAle accertamento un metodo estrinsecativo dell'agire mafioso. Men che meno ipotizzabile appariva la volontà di agevolaIOne di un sodaliIO mafioso, non essendo mai emersa la circostanza secondo cui le suddette condotte sarebbero state poste in relaIOne sotto il profilo utilitaristico rispetto alle finalità perseguite dal sodaliIO. Anzi, le logiche assolutamente personali e contingenti legate alla commissione di tali condotte apparivano certamente idonee a escludere che vi potesse essere tale correlaIOne, anche perché, stando all'ipotesi accusatoria, gli autori di dette condotte avrebbero fatto parte di un sottogruppo di un sodaliIO mafioso più articolato. Avrebbe, dunque, dovuto costituire onere motivaIOnale dalla Corte di Reggio Calabria dimostrare che tale correlaIOne avesse riguardato non il sottogruppo oggetto di analisi, ma tutto il sodaliIO complessivamente considerato, dimostraIOne che non si rinveniva in sentenza. La Corte, viceversa, aveva ancorato il suo decidere alla consideraIOne apodittica e priva di riscontro probatorio per la quale OC avrebbe operato secondo la metodologia tipica dell'agire mafioso, che rinviene nella sottoposiIOne al "pizzo" di operatori economici e imprenditori la propria più soddisfacente forma di sostentamento, attraverso la prospettaIOne di un male ingiusto costituito dal venir meno di "proteIOne" alla propria attività. In sentenza, tuttavia, i Giudici distrettuali non avevano dato, in concreto, contezza delle ragioni del decidere, non risultando che il ricorrente avesse rappresentato alla persona offesa 46 a alcunché, tanto meno un male ingiusto. Nessuna prova emergeva dagli atti, attesa la mancanza di riscontri alle dichiaraIOni eteroaccusatorie della IO. 24.5. ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne in relaIOne agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Il Giudice del gravame aveva omesso di considerare i rilievi difensivi operando un rinvio integrale alla sentenza di primo grado che era stata ampiamente contestata dalla difesa. 25. Ricorso per OC CA (Taurianova 18.3.1987) - avv.ti Galati e Contestabile. Risponde dei capi A) (vedi sopra) e WW), in concorso con NO AU (artt. 110, 582, 585, 577 n. 3, cod. pen. e 7 L. n. 203/91: perché, aggredendo IT NI con calci, pugni e con l'uso di un casco di motociclista, procuravano a quest'ultimo lesioni personali, consistite in ferita lacero contusa arcata sopraccigliare dx, regione frontale trauma toracico - chiuso con fratture costali multiple all'emitorace destro contusioni escoriate alle ginocchia, - giudicate guaribili in 40 giorni). Il ricorso è sovrapponibile a quello di OC ER ad ecceIOne del motivo che segue. 25.1. ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne in relaIOne al reato di cui al capo WW) commesso in concorso con NO AU. Secondo la Corte di Appello di Reggio Calabria, OC CA aveva raccolto l'ordine della madre e organizzato la spediIOne punitiva di matrice mafiosa ai danni di IT NI volta a punire CR AZ, che aveva osato mettere in discussione le disposiIOni della NO e, ancora di più, disconoscendo l'importanza della famiglia OC. La Corte era pervenuta a tale conclusione sostenendo, peraltro, che il ricorrente non avrebbe fornito versioni alternative, essendosi avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanIA. Tuttavia, non era conforme a legge e a logica supportare l'insufficiente quadro indiIArio attribuendo valore probatorio al silenIO dell'imputato. Tra l'altro, la ricostruIOne della Corte non era approdata ad un quadro di assoluta certezza circa il coinvolgimento del ricorrente nell'episodio di lesioni ascrittogli. Nella conversaIOne con la madre del 19.6.2012, OC CA si era limitato a riferire della propria volontà di andare a trovare i familiari della detenuta ("vado a trovare io i figli suoi") e non di porre in essere alcuna condotta aggressiva nei confronti della medesima. Se nel successivo colloquio del 23.6.2012 CA aveva riferito "Io vado prenderlo personalmente", nulla era emerso da cui inferire una intenIOne aggressiva e violenta del ricorrente nei confronti del IT. 47 b Che CA fosse stato coinvolto nell'esecuIOne del reato la Corte di merito lo aveva fatto derivare da un passaggio del colloquio successivo di OC ER con la madre del 14.7.2012, nel quale si sarebbero operati dei riferimenti a vicende pregresse, nel senso che ER avrebbe rassicurato la madre in ordine alla riuscita dell'aIOne aggressiva nei confronti del IT. L'argomentaIOne doveva ritenersi inconcludente. Invero, la natura criptica e figurata dei riferimenti non avrebbe potuto consentire una qualsivoglia interpretaIOne di sorta, non comprendendosi perché il riferimento fosse stato correlato alla vicenda IT e non ad altre diverse vicende. La domanda rivolta dalla NO al figlio "per i denti com'è?...sembra che lo vedo con la facciazza" non era imputabile alla rassicuraIOne sulla buona riuscita della condotta aggressiva, non essendo stato dimostrato che la detenuta avesse mai incontrato, nel corso dei colloqui avuti contestualmente all'altra detenuta, il IT in modo tale da farle rilevare che l'aggressione era riuscita. Né poteva essere desunta dal fatto che OC ER, appena entrato, avesse sussurrato qualcosa all'orecchio della madre, interpretata dai Giudici del merito, in sintonia con gli inquirenti, nel senso che il figlio le avrebbe confermato l'avvenuta aggressione. Il conclusivo giudiIO di colpevolezza non poteva, dunque, ritenersi formulato al di là di ogni ragionevole dubbio. 26. Ricorso per TR PP (avv.ti Galati e Calabrese). Risponde del capo XX) in concorso con OC NI cl. '81: intestaIOne fittiIA del bar LU AR sito in San Ferdinando alla via Roma n. 7/a (artt. 110 cod. pen., 12 quinquies L. n. 356/92 e 7 L. n. 203/91); in particolare, il TR, già titolare del bar, lo cedeva a OC NI continuando a risultare formalmente quale proprietario. 26.1. ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne in relaIOne agli artt. 192 cod. proc. pen., 12-quinquies L. n. 356/92 e 546, lett. e), cod. proc. pen. I Giudici del merito avevano ritenuto sufficiente, ai fini della valorizzaIOne della tesi accusatoria accolta, esclusivamente la riconducibilità del bene al OC e ragionevole timore di quest'ultimo di essere sottoposto a misure di prevenIOne patrimoniale, in uno con la asserita consapevolezza del ricorrente che il correo fosse sottoposto alla predetta misura. L'affermaIOne dei Giudici derivava da una errata lettura della fattispecie incriminatrice, che doveva essere letta in correlaIOne con la norma di cui all'art.
2-ter L. n. 575/65. La lettura combinata delle due disposiIOni portava alla inevitabile conclusione nel senso che la fittiIA intestaIOne di beni che non potrebbero essere oggetto di confisca a titolo di misura di prevenIOne patrimoniale non poteva integrare il reato di cui all'art. 12-quinquies L. n. 356/92; tale condotta, infatti, già sotto il profilo oggettivo non eludeva le disposiIOni di legge in materia 48 и di misure di prevenIOne patrimoniale;
e se tale elusione oggettivamente non esisteva, era del tutto irrilevante la finalità che avevano perseguito gli artefici della fittiIA intestaIOne. Nella specie, anche a voler prescindere dalla circostanza che si fosse trattato di una cessione economicamente svantaggiosa per il venditore, come sostenuto in sentenza, restava indimostrato che la somma versata da OC per l'acquisto dell'eserciIO commerciale fosse di provenienza illecita. Quanto all'elemento soggettivo, la Corte di Appello aveva affermato in modo assertivo che la circostanza che il OC NI fosse sottoposto alla misura di prevenIOne della sorveglianza speciale dal 30.8.2010 al 30.8.2012 era nota al ricorrente e tale evenienza era sintomatica delle finalità elusive connotanti il dolo specifico, desumibile pure dai dialoghi captati in carcere tra i componenti della famiglia OC. Parimenti incongruo era il rilievo, espresso in sentenza, che il TR venisse più volte visto presso l'eserciIO commerciale e coltivasse i rapporti con il EL di NI, OC NI, dal momento che il ricorrente risultava ancora titolare dell'eserciIO commerciale, in attesa di formalizzare la cessione in favore dell'acquirente pochi mesi dopo. Non era logico immaginare un'attività fraudolenta come quella addebitata al TR quando sarebbe stato molto più agevole, semmai, intestare la titolarità formale ad altro soggetto permanendo di fatto quale proprietario OC NI. L'assenza dell'elemento psicologico del reato in capo al TR, ritenuto in modo assertivo dalla Corte di Appello, derivava dalle chiare spiegaIOni fornite in sede di interrogatorio di garanIA dall'imputato, il quale aveva ammesso la transaIOne, giustificandone la mancata formalizzaIOne in ragione di problemi di carattere burocratico-legale che avevano riguardato il coimputato. Trattavasi di una spiegaIOne assolutamente plausibile e pienamente giustificata dal fatto che il TR aveva sempre mantenuto un atteggiamento coerente con quello di chi aveva effettivamente ceduto l'eserciIO commerciale, senza nascondere alcunché o adottare cautele di sorta. Soprattutto, mancava la dimostraIOne che tale condotta fosse finalizzata ad eludere un eventuale provvedimento di prevenIOne, non rinvenendosi, in motivaIOne, un solo elemento giustificativo di tale profilo. 26.2. ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne in relaIOne all'art. 7 L. n. 203/91. La Corte territoriale non aveva fornito alcuna motivaIOne sulla condotta agevolatrice posta in essere consapevolmente dal TR a favore del clan OC e, del resto, le logiche assolutamente personali e contingenti legate alla cessione dell'eserciIO commerciale risultavano certamente idonee a escludere che vi potesse essere la contestata correlaIOne. Nei motivi di gravame trascurati dalla sentenza si era evidenIAto, in base alle emergenze dei colloqui intercettati della NO, come la suddetta attività non fosse mai stata inquadrata nell'orbita degli interessi, illeciti o meno, della famiglia, rimanendo, piuttosto, radicata nell'alveo degli interessi personali del OC. 49 Tuttavia, la motivaIOne non aveva dato alcuna contezza delle ragioni del proprio decidere. 26.3. ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne in relaIOne agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Il Giudice del gravame aveva omesso di considerare i rilievi difensivi operando un rinvio integrale alla sentenza di primo grado che era stata ampiamente contestata dalla difesa. 27. Ricorso (personale) di EW NE. Risponde del capo YY) in concorso con OC NI cl. '81: intestaIOne fittiIA del bar LU AR sito in San Ferdinando alla via Roma n. 7/a (artt. 110 cod. pen., 12 quinquies L. n. 356/92 e 7 L. n. 203/91); in particolare, OC NI, che aveva in precedenza acquisito la titolarità sostanIAle da TR PP, intestava formalmente l'eserciIO commerciale alla compagna EW NE continuando a rimanerne sostanIAle proprietario. Con recidiva reiterata e infraquinquennale per OC NI. Mancanza di motivaIOne in ordine ai motivi di appello contraddittorietà e manifesta - illogicità della motivaIOne sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. In primo luogo, andava censurata la motivaIOne nella parte in cui, a pag. 399, aveva disatteso i "rimanenti motivi di appello" attraverso il mero richiamo alla motivaIOne del primo Giudice. In secondo luogo, quanto alla ritenuta responsabilità della ricorrente, vi era contraddittorietà della motivaIOne laddove si riportava il dialogo telefonico tra la donna e OC NI, in cui quest'ultimo cercava di convincere la compagna, ignara della situaIOne e che voleva addirittura denunciarli, che i Vigili Urbani erano dalla loro parte. Non si comprendeva come potesse ritenersi sussistente l'elemento psicologico in capo alla ricorrente, quando era emersa con chiarezza l'assoluta estraneità della medesima ai sotterfugi creati dal coimputato. La sentenza, inoltre, non offriva alcuna spiegaIOne sul contributo offerto dalla EW a favore dell'intera consorteria mafiosa. In primo luogo, non vi era prova che la donna fosse consapevole che il proprio compagno non potesse intestarsi la titolarità di un bar e ciò si desumeva sia dal fatto che il OC non avesse alcun interesse a rivelare la circostanza, sia dal fatto che il coimputato fosse continuamente presente nel bar. Inoltre, che la ricorrente non fosse a conoscenza della fittizietà dell'intestaIOne si evinceva soprattutto dalla conversaIOne telefonica del 23.2.2013 nel corso della quale la medesima esternava al OC la sua preoccupaIOne per un eventuale controllo amministrativo, a seguito dell'arresto del precedente gestore. Se la EW fosse stata consapevole della fittiIA intestaIOne del bar, avrebbe certamente detto al OC di non farsi vedere al suo interno. 50 l La sentenza aveva considerato che l'imputata avesse mentito in sede d'interrogatorio nel riferire d'aver acquistato il bar dalla moglie del TR con i risparmi accumulati dai proventi dell'ex marito, reputando la Corte che la donna non potesse disporre di risparmi con tre figli da mantenere. Obiettava la ricorrente che tali risparmi erano pienamente compatibili con quanto da essa sostenuto;
d'altro canto, gli stessi inquirenti la consideravano mantenuta dal OC, sicché era un dato oggettivo che la donna fosse aiutata economicamente dal compagno. Non vi era, parimenti, alcuna prova della sussistenza a suo carico dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91. Posto che l'imputata poteva non essere al corrente delle vicende giudiIArie del OC NI, né costui aveva interesse a rivelargliele, occorreva tener conto della sua condiIOne di cittadina straniera, sprovvista di elementi di conoscenza della normativa italiana in materia di misure di prevenIOne e delle conseguenze derivanti sui soggetti ad essa sottoposti. Inoltre, la ricorrente poteva non sapere che il suo compagno agisse per conto e nell'interesse di un gruppo criminoso denominato clan OC. Dunque, nessun elemento portava ad escludere che ella avesse agito, nel caso di specie, al solo scopo di creare anche per sé un'attività lavorativa regolare e guadagnando onestamente per mantenere la propria numerosa famiglia e non per diversi scopi, tra l'altro estranei ai propri interessi economici. 28. Ricorso per LI CO, avv. G. Contestabile. Risponde dei capi B) (artt. 110 cod. pen. con OC NI cl. '87 e ER MB NU- 23 L. 110/75, detenIOne di un fucile BENELLI cal. 12, arma clandestina, e 7 L. 203/91), C) (artt. 110 cod. pen. con gli stessi concorrenti di cui sopra - 23 L. 110/75, - - porto dell'arma clandestina indicata sub B, art. 7 L. n. 203/91), D) (artt. 110 cod. pen. con gli stessi concorrenti di cui sopra 2-7 L. n. 895/67, detenIOne illegale dell'arma indicata sub - -B), 7 L. n. 203/91), E) (artt. 110 cod. pen. con gli stessi concorrenti di cui sopra -2-7 L. n. -con gli stessi 895/67, porto illegale dell'arma indicata sub B), 7 L. n. 203/91), F) (artt. 110 concorrenti di cui sopra 648 cod. pen., ricettaIOne arma sub B), 7 L. n. 203/91).- Dopo consideraIOni introduttive sulla cd. "doppia conforme", deduce 28.1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivaIOne. La Corte di Appello si era limitata a recepire la sentenza appellata senza un proprio ragionamento critico, con un discorso argomentativo incompleto e illogico. Il giudiIO di responsabilità a carico del ricorrente era stato ancorato dai Giudici di merito alle dichiaraIOni de relato intercettate di OC NI, alias "CU 'u ON, il quale, nel corso della conversaIOne progr. 13495, commentava con gli interlocutori l'episodio occorso in data 16.6.2009, quando OC NI cl. '87 e ER MB NU erano 51 le stati fermati dai Carabinieri di Gioia AU a bordo di una Fiat "Panda" e arrestati nella flagranza dei reati di detenIOne e porto di un fucile calibro 12, arma clandestina, e di alcune cartucce. Emergeva dalle parole del dichiarante che, tra gli occupanti delle altre due vetture che, con quella fermata, erano dirette a Gioia AU per compiere una spediIOne punitiva ai danni dei CO, rei di aver apostrofato l'ER come "calamaro", vi fosse anche LI CO detto "IO". Dette affermaIOni, tuttavia, ad avviso della difesa del ricorrente, erano del tutto prive dei necessari riscontri, oltre che costituire mere impressioni espresse da "CU 'u ON, OC CA e OC OC. Illogica, pertanto, doveva ritenersi l'affermaIOne della Corte territoriale secondo la quale la descriIOne desumibile dalla registraIOne si sarebbe saldata con la dinamica dei fatti, ritrovamento del fucile e delle muniIOni elementi che, viceversa, nulla a che fare avevano con la presenza di LI a bordo della vettura, né in ordine alla detenIOne e al porto di armi da parte sua e rivelatrice di incertezza del convincimento dei Giudici del gravame era la stessa - espressione usata in motivaIOne, per la quale, a bordo della altre due autovetture, avrebbero dovuto esserci "quanto meno, IO LI e OC CH". LE, dunque, doveva reputarsi la divergenza del risultato probatorio rispetto all'elemento di prova emerso dagli atti processuali, nel senso che la Corte, in modo travisante, aveva ritenuto ammesso un fatto sicuramente contraddetto in atti, recependo acriticamente le conclusioni del primo Giudice senza esaminare le censure difensive. I vizi argomentativi evidenIAti si riflettevano, giocoforza, su tutte le contestaIOni in materia di armi mosse al ricorrente, e sulla conclusione cui era pervenuta la Corte reggina, secondo cui non poteva dubitarsi che tanto OC CH quanto l'LI avessero la disponibilità dell'arma, in quanto non poteva sostenersi che "CU u ON avesse attribuito allo IO CH, personaggio centrale della CO, un reato non commesso. Errata era la contestaIOne dell'aggravante ex art. 7 L. n. 203/91, poiché, quand'anche l'LI avesse operato con le modalità che gli si attribuivano, egli aveva, comunque, agito nell'ambito di una questione privata ("hanno avuto a che dire per un fatto di velocità"), senza che l'organizzaIOne criminale ne potesse trarre alcun vantaggio. Anche con riferimento al delitto di cui all'art. 23, comma 3, L. n. 110/75 difettavano le prove circa la detenIOne dell'arma clandestina da parte del ricorrente. Ad analoghe conclusioni doveva pervenirsi in relaIOne al delitto di ricettaIOne della stessa arma clandestina, in assenza di conversaIOni dalle quale desumere un qualsivoglia rapporto tra LI e le armi. 28.2. ViolaIOne dell'art. 606 cod. proc. pen. in relaIOne alla determinaIOne della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 2 A 5256 L'esiguo lasso temporale e il ruolo marginale del ricorrente avrebbe dovuto orientare verso il riconoscimento delle invocate attenuanti, mentre la Corte di merito le aveva negate con una motivaIOne apodittica e apparente. 29. Secondo ricorso per LI CO (avv. M.M. Punturieri). 29.1. Omessa e insufficiente motivaIOne. Focalizza la sua attenIOne sulle dichiaraIOni intercettate di "CU 'u ON e sul suo riferimento a circostanze inesatte, come quella della presenza di altre vetture oltre a quella fermata dai Carabinieri di Gioia AU, a bordo di una delle quali vi sarebbe stato il ricorrente. Nonostante la censura sul punto specifico, la Corte di Appello non aveva fornito alcuna risposta, così come sulla inattendibilità del narrato di OC NI. Non si comprendeva, poi, come sull'LI - che non era né possessore né detentore dell'arma nemmeno a titolo temporaneo - potesse ricadere l'obbligo di denunciare questo stato, giuridicamente collegato a chi, con l'arma, aveva un diverso legame possessorio. Nemmeno risultava provata l'anteriorità della detenIOne rispetto al porto, non essendo emerso dagli atti che il materiale portatore dell'arma ne avesse acquistato in precedenza la detenIOne, ben potendo essere la stessa stata coeva al vero e proprio porto dell'arma stessa. L'affermaIOne secondo cui detenIOne sarebbe stata anteriore era, dunque, apodittica e indimostrata. Medesime argomentaIOni valevano per il reati di cui ai capi B) e C), non essendo risultato che l'arma fosse completamente priva dei segni o numeri matricolari identificativi. 29.2. Sull'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91. L'aggravante doveva ritenersi insussistente, non avendo la Corte valutato, al riguardo, la netta "presa di distanza" dei soggetti coinvolti nella conversaIOne intercettata rispetto all'aIOne che aveva portato ai noti arresti. 29.3. Trattamento sanIOnatorio. Ribadisce la critica alla motivaIOne di stile sul diniego delle attenuanti generiche. Inoltre, si duole che, nella determinaIOne dell'aumento di pena per la recidiva, non si sia tenuto conto della dichiarata estinIOne del reato precedente. Illegittimo, infine, l'aumento per la continuaIOne tra i reati e per il cumulo ex art. 63, comma 4, cod. pen. 30. Ricorso per GA TO LO (avv. G. Contestabile). Assolto in appello dal reato associativo sub A); esclusa, per il capo 00), l'aggravante del comma 3, n. 3, art. 628 cod. pen. (minaccia da affiliato ad organizzaIOni mafiose). Risponde del capo 00) (estorsione aggravata dall'art. 7 L. n. 203/91 per aver costretto, dietro minaccia per la sua incolumità personale, TR IO a promuovere la sua assunIOne alle dipendenze della ditta AL s.c.a.r.l., aggiudicataria dell'appalto indetto dal Comune di OS per la riqualificaIOne dell'area denominata "ex fabbrica Rognetta"). 53 се Nelle premesse sulla cd. "doppia conforme" il difensore deduce che la Corte di Appello abbia fondato, come il G.U.P., la condanna dell'imputato su un risultato di prova diverso da quello effettivo. 30.1. ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne in riferimento al delitto di estorsione (capo 00). La motivaIOne della Corte territoriale appariva inficiata dalla assoluta erroneità dell'analisi critica e dell'iter logico argomentativo. Quanto al profilo della presunta minaccia rivolta dal GA, anche a non voler dar credito alle dichiaraIOni rese dal TR in sede di s.i.t., nessun elemento di riscontro era evincibile dalle captaIOni, posto che l'argomentaIOne motiva si era risolta nella estrapolaIOne di una frase ("Se ti vogliono dire...") rispetto a un racconto dal quale emergeva una verità ben lontana dall'ipotesi accusatoria e il commento della CA appariva del tutto generico. Anche le captaIOni concernenti i dirigenti della società appaltatrice esprimevano i sospetti di costoro su un'indagine nei confronti del TR e non in merito a presunte attenIOni degli inquirenti per il GA. Il dato processuale rispetto al quale si rilevava in modo evidente il viIO di travisamento della prova era quello afferente alla deminutio patrimonii in capo alla persona offesa. In primo luogo, doveva sottolinearsi l'errore in cui era incorso il capo d'accusa nell'indicare TR come "direttore dei lavori nominato dalla AL s.c.a.r.l." anziché come direttore dei lavori dell'appalto della "Rognetta", nominato dal committente Comune di OS. La connessione tra la ditta AL e il TR era, quindi, la conseguenza di una convinIOne errata dal Giudicante, scaturita dallo stesso capo d'imputaIOne e produttiva del viIO di travisamento della prova. Al fine di ritenere sussistente il delitto di estorsione, avrebbe dovuto dimostrarsi che TR si fosse fatto portavoce presso la ditta della minaccia mafiosa del GA e non piuttosto il semplice promotore della sua assunIOne, come, d'altronde, aveva fatto per altri soggetti come il LATORRE. Non era ricavabile dalla sentenza che TR avesse portato a conoscenza dei responsabili della ditta dello status di GA e della sua presunta appartenenza ad un'associaIOne mafiosa (dato smentito dalla stessa sentenza di appello), tale per cui anche la minaccia silente avrebbe potuto dimostrare la sussistenza del delitto contestato. Infine, il viIO censurato inficiava anche l'affermaIOne della Corte secondo la quale l'assunIOne del GA non era in alcun modo necessaria per la AL, così rafforzando il dato del pregiudiIO economico arrecato alla persona offesa. Non venivano indicati elementi in tal senso in motivaIOne, come, del resto, dalla motivaIOne del primo Giudice. 54 30.2. ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne in relaIOne all'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91. La motivaIOne addotta sul punto dai Giudici del gravame doveva considerarsi autoreferenIAle, avendo essi ritenuto che il GA avesse realizzato la condotta estorsiva ricollegando le continue minacce alla forza intimidatrice derivante dalla CO OC, confortando siffatta efficacia con la vicinanza all'associaIOne mafiosa. I Giudici di merito non avevano spiegato da quali elementi fosse emerso il metodo mafioso presuntivamente utilizzato, né poteva considerarsi sufficiente, ad integrare la contestata aggravante, il generico riferimento ad un gruppo mafioso senza evocare uno specifico intervento di detto gruppo nell'attività intimidatoria. 30.3. ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne sulla quantificaIOne della pena e sul diniego delle attenuanti generiche. Con riguardo alla determinaIOne della entità della pena, la Corte reggina non aveva fornito alcuna spiegaIOne sul suo mancato attestarsi sul minimo edittale. Né poteva fondare la Corte il diniego delle attenuanti generiche la vicinanza del ricorrente con OC CO o l'entità del danno derivante dall'illecita assunIOne. Che la concessione delle attenuanti potesse scaturire solo dalla confessione dei fatti costituiva una posiIOne non consentita dall'ordinamento penale. 31. Motivi nuovi per GA (avv. L. Cianferoni). 31.1. Sulla sussistenza dell'aggravante ex art. 7 L. n. 203/91. Manifesta contraddittorietà della motivaIOne. Il criterio di attribuIOne della contestata aggravante era contraddetto dalla riscontrata estraneità del ricorrente al gruppo criminale investigato. Esclusa, quindi, l'ipotesi dell'agevolaIOne a qualsivoglia sodaliIO, restava quella del metodo mafioso, ancorato alla minaccia descritta nel capo d'accusa. La modalità oggettiva di estrinsecaIOne della minaccia de qua non poteva ritenersi intrinsecamente mafiosa, né riferita alla CO OC, come illogicamente ritenuto in sentenza. Né poteva sostenersi che la presunIOne in ordine alla sussistenza in un determinato contesto territoriale di gruppi associativi di stampo mafioso determinasse tout court la contestaIOne dell'aggravante in esame, incombendo alla Corte una indagine più stringente, cui si era sottratta, su quegli elementi concretamente caratterizzanti il carattere mafioso della estorsione. 32. Primo ricorso per NG ÇA NI (avv. V. Vianello Accorretti). Risponde del solo capo A) (art. 416-bis cod. pen.: punto di riferimento di OC MB '83, si metteva a completa disposiIOne della CO per consentire alla stessa l'ingresso nella LU LL s.r.l., anche partecipando al summit di Rende in data 3.2.2011; per 55 a consentire l'acquisto e il controllo della FUTURE s.r.l.; contribuendo al mantenimento della latitanza di OC MB '83, consentendogli di tenere i rapporti con i soci della Blue Call prima e della Future poi). 32.1. ViolaIOne ed erronea applicaIOne dell'art. 649 cod. proc. pen. I fatti oggetto del processo erano identici a quelli giudicati con sentenza della Corte di Appello di MI, divenuti definitivi per effetto della pronuncia della Corte di CassaIOne, Sez. 6, n. 43085 del 27.9.2016, dep. 12.10.2016. Nel respingere la relativa ecceIOne, il G.U.P. aveva erroneamente ritenuto che le condotte giudicate a MI avrebbero ricalcato solo "in parte il segmento descrittivo che il P.M. nel presente procedimento aveva tracciato per delineare il contributo associativo", in quanto avrebbero riguardato solo l'accusa rivolta al NG di aver commesso il reato di cui all'art. 12 quinquies L. n. 356/92 aggravato dall'art. 7 L. n. 203/91 (pagg. 14-15 sent. primo grado). Tale affermaIOne doveva reputarsi errata, poiché, da un lato, dinanzi all'A.G. di MI il NG rispondeva anche del reato di cui all'art. 629 cod. pen. (sempre aggravato dall'art. 7) - coprendo, così, anche un ulteriore aspetto sempre connesso alla vicenda LU LL ' dall'altro, bastava verificare su quali elementi il G.U.P. avesse fondato la responsabilità del NG per il reato associativo, ovvero elementi indiscutibilmente afferenti all'affare LU LL in tutte le sue diverse manifestaIOni (pagg. 134-194; 417-418). Il secondo errore in cui era incorso il primo Giudice concerneva la consideraIOne della diversità del tempo e del luogo del commesso reato, esclusivamente basata sui dati formali indicati nel capo d'accusa anziché sui fatti storici così come verificati. Nel proprio atto di appello, la difesa reiterava la medesima ecceIOne rigettata dal primo Giudice, anche alla luce della intervenuta sentenza della C. Cost. n. 200/2016, che aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cui escludeva che un fatto (inteso in senso "storico" e non "giuridico") potesse considerarsi identico ad altro fatto già giudicato per la sola circostanza che potesse sussistere un concorso formale fra le due fattispecie o le due condotte delittuose. Ad avviso della difesa, l'emersione dei nuovi principi affermati dalla C.Cost. renderebbe, di per sé, necessaria una pronuncia di annullamento per sottoporre di nuovo la questione ad altra Corte di Appello: da un lato, infatti, la sede di legittimità impedisce alla Suprema Corte di procedere a una nuova valutaIOne dei fatti, implicante un inammissibile giudiIO di merito, dall'altro, una volta divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, non si potrebbe ipotizzare una risoluIOne della questione in sede esecutiva. Un nuovo giudiIO di appello si renderebbe necessario anche perché la Corte di Reggio Calabria, pur richiamando la decisione della Consulta (delle cui motivaIOni ancora non disponeva), nel rigettare l'ecceIOne difensiva aveva citato arresti della giurisprudenza di 56 legittimità riconducibili all'orientamento ormai superato dal Giudice delle Leggi (Sez. 2, n. 6482/2011; Sez. 2, n. 45153/2008: pag. 143 sentenza impugnata). Quanto alla motivaIOne del rigetto dell'ecceIOne, la Corte di Appello aveva elencato le vicende storiche oggetto del presente processo come se fossero innovative rispetto al procedimento definito a MI, così rappresentando una dimensione storica in realtà non corrispondente al vero: le intercettaIOni, le operaIOni finanIArie, le condotte specifiche del NG erano esattamente quelle per cui il ricorrente era stato già processato e non poteva considerarsi legittimo né logico riportare quello stesso materiale e concludere per la sua idoneità a dimostrare la sussistenza della partecipaIOne del NG al delitto associativo, richiamando presunte diversità tra i due capi d'imputaIOne secondo un'interpretaIOne ormai sconfessata dalla Corte CostituIOnale, nel senso dell'attribuita rilevanza al solo "fatto storico". 32.2. ViolaIOne ed erronea applicaIOne degli artt. 8, 9, 12 e 16 c.p.p. e viIO di motivaIOne. La Corte distrettuale aveva rigettato l'ecceIOne d'incompetenza per territorio recependo e reiterando gli errori di diritto in cui era incorso il primo Giudice, con motivaIOne apparente. Invero, a prescindere dal debole riferimento al momento della iniIAle costituIOne della consorteria - l'anno 2005, secondo la imputaIOne - doveva rilevare solo che i fatti, come emersi e verificati nel processo, anche sotto il profilo temporale, avessero manifestato una operatività e sovrapponibilità, per il NG, con il territorio della LO, dove, fra l'altro, si era verificato il più grave reato di estorsione pluriaggravata. I fatti oggetto dell'odierno procedimento avrebbero, dunque, dovuto essere giudicati per connessione dall'A.G. di MI, che esprimeva quale ipotesi di reato l'autonoma ramificaIOne in LO di un sodaliIO che solo nella sua ipotetica origine poteva collocarsi nel territorio calabrese. Illegittima era la parte di motivaIOne dedicata alla possibilità di individuare una diversa competenza in base alle norme sulla connessione di procedimenti: sul punto, la Corte non si era confrontata con le censure difensive, limitandosi ad elencarle. Restava il fatto che quanto sostenuto dai Giudici di merito ossia che uno spostamento della competenza per territorio da connessione potesse legittimarsi solo in presenza di fattispecie ideate contemporaneamente non trovava riscontro nel testo delle norme di riferimento. In via subordinata, il ricorrente chiede la rimessione alle SeIOni Unite della questione concernente la competenza per territorio in relaIOne ai reati associativi, alla luce del contrasto rilevabile in giurisprudenza fra tre distinti orientamenti: il primo, ancorato al luogo di costituIOne dell'associaIOne; il secondo, basato sul luogo in cui l'associaIOne ha iniIAto concretamente ad operare e il terzo, che valorizza il luogo in cui si è avuta la programmaIOne, la ideaIOne e direIOne dell'associaIOne. 57 0 4 32.3. ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne in relaIOne agli artt. 192 cod. proc. pen., 416-bis cod. pen. e 110-416-bis cod. pen. La difesa nell'atto di appello aveva dedotto che la ricostruIOne operata dal primo Giudice non poteva considerarsi sufficiente a descrivere un quid pluris, nella condotta del NG, che superasse l'alveo delle due fattispecie già attribuitegli nel giudiIO di MI, essendosi egli dimostrato estraneo a qualsiasi attività o fattispecie di reato ulteriore rispetto all'affare della LU LL s.r.l., come, del resto, dimostrava il suo mancato coinvolgimento in alcuno degli altri numerosi reati contestati nel presente procedimento. Non poteva bastare, per legittimare una pesante condanna, collegare il NG ai luoghi di origine dell'asserita associaIOne attraverso una singola riunione cui lo stesso, sempre per l'affare LU LL, avrebbe partecipato. In via subordinata, si sottolineava la possibilità che il NG potesse essere considerato un cd. concorrente esterno. La Corte di Appello non aveva risolto la questione sottoposta alla sua attenIOne, costruendo una motivaIOne priva di una decisiva disamina dei fatti che li ponesse effettivamente a confronto con quanto già giudicato dall'A.G. di MI, in modo da affrontare, in concreto, il tema della necessaria individuaIOne del quid pluris invocato dalla difesa per delineare l'apporto associativo del ricorrente. 32.4. ViolaIOne di legge e omessa motivaIOne in relaIOne alla circostanza aggravante della recidiva. In entrambe le sentenze, i Giudici di merito avevano applicato l'aumento per la recidiva senza dare contezza delle ragioni per le quali il NG fosse meritevole di tale ulteriore aggravio della pena, pur in presenza di uno specifico motivo di appello. 32.5. ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne in relaIOne agli artt. 63, comma 4, e 99 cod. pen. Ulteriore aspetto su cui la sentenza non aveva motivato era quello relativo alla formaIOne progressiva della pena inflitta al NG tramite gli aumenti di cui al comma 4 dell'art. 416-bis e all'art. 99 cod. pen. Si era evidenIAto in appello che il concorso di tali aggravanti rendeva doverosa l'applicaIOne dei criteri moderatori di cui all'art. 63 cod. pen. Entrambi i Giudici di merito avevano reso motivaIOni omissive non avendo dato conto, in modo analitico: del quantum utilizzato come pena base per il reato associativo;
degli aumenti concretamenti effettuati per le aggravanti di cui ai commi 4 e 6 art. 416-bis cod. pen. e dell'aumento ex art. 99 cod. pen., così impedendo qualsiasi giudiIO sulla correttezza delle modalità di calcolo della pena. 33. Motivi nuovi dell'avv. Vianello Accorretti. ViolaIOne ed erronea applicaIOne. dell'art. 416-bis cod. pen. 58 La Corte di Appello avrebbe dovuto spiegare da dove avesse ricavato la prova che il NG, pur agendo solo in relaIOne agli stessi soggetti e per gli stessi fatti già giudicati a MI, ritenesse di sentirsi parte di un'associaIOne mafiosa, mettendosi a disposiIOne per un programma criminoso ampio e indefinito;
e da quali elementi avesse ritenuto che i suoi presunti associati (non solo quelli che avevano concorso con lui nei delitti "milanesi") lo reputassero un soggetto su cui contare a prescindere dalla richiesta che gli venisse rivolta. Ciò era stato affermato dalla Corte di merito solo in modo assertivo. I Giudici del gravame avevano tentato di ascrivere, nell'alveo delle condotte associative, le occasioni in cui il ricorrente aveva accompagnato in carcere la figlia e la moglie di OC PP ('48), da ciò deducendo che il NG si sarebbe occupato di "assicurare, nonostante la detenIOne, il funIOnamento del circuito informativo tra gli appartenenti al sodaliIO", sebbene la moglie del OC fosse stata assolta in appello dalle accuse a lei mosse. In nessun elemento processuale, tuttavia, era emerso che in quelle occasioni avvenisse lo scambio di comunicaIOni dal tenore associativo, né era emerso che il NG avesse contezza delle questioni che sarebbero state trattate con il detenuto: il dato era, dunque, di per sé neutro, e connotato dai Giudici di antigiuridicità solo per cercare di costruire una disponibilità ampia del NG tale da poter superare le perplessità della difesa. 34. Secondo ricorso per NG (avv. CH D'AG). 34.1. ViolaIOne di legge processuale in relaIOne agli artt. 601, comma 3, e 178, lett. c), cod. proc. pen. per mancata notifica al difensore nominato del decreto di citaIOne in appello. Benché il NG avesse provveduto, in data 9.3.2015, a revocare il precedente difensore avv. CONTESTABILE e depositare presso l'Ufficio Matricola del carcere di Opera la nomina dell'avv. CH D'AG, il decreto di citaIOne a giudiIO, emesso due giorni dopo la detta nomina dalla Corte di Appello (11.3.2015), indicava ancora come difensore l'avv. CONTESTABILE e non veniva, quindi, notificato all'avv. D'AG. All'udienza dell'8.7.2015, l'imputato, in videoconferenza, aveva di nuovo precisato che i suoi difensori erano gli avvocati VIANELLO ACCORRETTI e D'AG. Di tanto la Corte aveva preso atto senza, tuttavia, disporre la notifica dell'atto introduttivo del giudiIO agli avvocati regolarmente nominati. 34.2. ViolaIOne di legge penale e processuale in ordine all'affermaIOne di responsabilità del NG, frutto di una incongrua valutaIOne della prova. Non era stata provata, in motivaIOne, una condotta tipica di partecipaIOne all'associaIOne, nel senso che l'intestaIOne fittiIA di quote di una società riconducibile ad un esponente di un'associaIOne mafiosa configurava altra e diversa ipotesi di reato per la quale il NG era già stato condannato dal Tribunale di MI. Anzi, questa costituiva prova della sua estraneità all'associaIOne, altrimenti il ricorso all'attribuIOne fittiIA non avrebbe avuto un 59 reale significato. Inoltre, la "vicinanza" ad esponenti dell'associaIOne mafiosa non provava, da sola, l'appartenenza all'associaIOne. La Corte di Appello era incorsa in errore nel dare rilevanza ad un elemento di prova, la "vicinanza" all'associaIOne, che la giurisprudenza di legittimità ritiene inidoneo a qualificare la condotta del partecipe. 34.3. ViolaIOne di legge processuale in relaIOne all'art. 649 cod. proc. pen. Il ricorso ricalca, nella sostanza, l'analogo motivo sviluppato nel primo ricorso. 34.4. ViolaIOne di legge processuale in relaIOne agli artt. 8 ss. cod. proc. pen. Il ricorso ricalca, nella sostanza, l'analogo motivo sviluppato nel primo ricorso. 34.5. ViolaIOne di legge in relaIOne all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. Premessi richiami giurisprudenIAli sul tema, la difesa censura la vaghezza e apoditticità della motivaIOne laddove afferma che il ricorrente non poteva ignorare senza colpa la disponibilità di armi da parte dell'associaIOne. 34.6. ViIO di motivaIOne sulla recidiva, sul diniego delle attenuanti generiche e sul trattamento sanIOnatorio. La Corte territoriale aveva ritenuto erroneamente sussistere la recidiva contestata menIOnando una precedente condanna per un reato contravvenIOnale (porto di coltello) e alcuni processi nei quali il NG era stato assolto (pagg. 428-429). Sulla base di tale erroneo presupposto, la Corte medesima aveva ritenuto che la pena da infliggere dovesse essere di molto superiore ai minimi edittali e aveva negato le attenuanti generiche. 35. Motivi aggiunti dell'avv. D'AG. Consistono nel richiamo di una sentenza resa da questa Corte il 4 maggio 2017 (n. 22909) in tema di omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di udienza. 36. Ricorso per AL LE (avv. L. Cianferoni). Risponde del solo capo A) [art. 416-bis cod. pen.: punto di riferimento della moglie OC IA LA e del cognato OC CO, forniva un contributo per la vita dell'associaIOne, in particolare: recandosi con la moglie ai colloqui con la suocera D'AG M. ER (Casa Circondariale di Vigevano in data 24.9.2009), aggiornando quest'ultima sugli avvenimenti più recenti e ricevendo direttive da eseguire direttamente e/o da comunicare ai sodali fuori dal carcere, in particolare a OC NI '80 e a OR NI;
mantenendo i contatti con altri sodali (i predetti OC NI '80 e OR) con i quali discuteva di questioni relative alle attività commerciali riconducibili alla CO;
e, ancora, aiutando OC CO nelle prime fasi della fuga dagli arresti domiciliari e poi facendo da collegamento tra il latitante e gli altri affiliati che gli si rivolgevano al fine di conoscere le determinaIOni del OC]. 0 и 60 6 36.1. ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne, anche per travisamento della prova, in relaIOne all'art. 416-bis cod. pen. La responsabilità associativa del AL era stata ricavata dai Giudici dell'appello dai rapporti intercorsi con OC CO in occasione dell'allontanamento di costui dal - luogo degli arresti domiciliari -, con D'AG M. ER, nell'unico colloquio in carcere con lei avuto (il 24.4.2009) e dal ruolo di collegamento svolto tra OC CO, durante la sua latitanza, e gli altri affiliati. La confluenza di tali elementi nella dimostraIOne dell'appartenenza associativa del ricorrente era tale da escludere, per la Corte reggina, la matrice e giustificaIOne familiare dei rapporti intrattenuti dal AL, in via pressoché esclusiva, con la moglie IA LA, con il cognato OC CO e con la suocera. In questa prospettiva, la sentenza impugnata aveva ritenuto che "la particolare vicinanza del AL a OC (CO) fosse da attribuire a conoscenze mutuate non dal contesto familiare, ma dal contesto associativo", costituendo un elemento univocamente sintomatico di appartenenza al sodaliIO oggetto d'indagine. Ad avviso della difesa, in un quadro valutativo privo dei requisiti di precisione e gravità delle conversaIOni intercettate, peraltro unica fonte probatoria apprezzata, la concordanza dei pretesi indizi ritenuti dalla Corte di merito era ipotizzabile solo alla condiIOne di operare una trasformaIOne lessicale del termine "parenti" nel termine "sodali", essendo basata la decisione di condanna sulla supposiIOne che le conversaIOni intercettate, in quanto avvenute all'interno di un gruppo familiare "mafioso", non potessero che riguardare temi relativi alla (presupposta) comune appartenenza associativa, senza considerare il chiaro insegnamento della Suprema Corte a proposito della insufficienza del mero rapporto familiare nella dimostraIOne del rapporto associativo di stampo mafioso. 36.1a - Travisamento della prova con riferimento alla conversaIOne del 12.1.2010. La sentenza impugnata aveva ritenuto che l'intercettaIOne fosse indicativa della intraneità del AL al gruppo criminale nella parte in cui il ricorrente, nel "fornire istruIOni al cognato in fuga...aveva affermato...abbiamo già mandato l'avvocato...utilizzando una forma espressiva che implicava l'attivaIOne di più soggetti" (pag. 439 sentenza). L'interpretaIOne doveva considerarsi travisante, in quanto dal testo integrale della conversaIOne intercettata non si evincevano elementi dai quali poter desumere prima ancora di un qualsiasi apporto del ricorrente alla fuga del cognato - la stessa conoscenza, da parte sua, che in quel momento OC CO si fosse già allontanato dal luogo degli arresti domiciliari. In particolare, la breve sequenza di dialogo si era conclusa con un "dimmi" da parte del AL cui non aveva fatto seguito alcuna delucidaIOne o descriIOne da parte del OC delle sue intenIOni o della fuga in atto. Allo stesso modo, la successiva conversaIOne con IM GI non conteneva alcun riferimento alla fuga del OC, e la 61 а locuIOne del AL ("Abbiamo già mandato l'avv. Rao...sì...Antonella") atteneva esclusivamente alle perquisiIOni in corso. Sotto questo profilo, era del tutto illogica l'affermaIOne del Giudice a quo sul presunto aiuto fornito dal ricorrente al cognato nelle prime fasi della sua evasione. D'altro canto, le conclusioni cui era pervenuto il primo Giudice nei confronti di LI GI, assolto dal reato di favoreggiamento personale in relaIOne alla latitanza di OC CO, erano perfettamente riferibili, per la sovrapponibilità delle due posiIOni, anche al AL, non potendo desumersi dalle intercettaIOni alcuna efficienza causale rispetto al proposito del OC di evadere dagli arresti domiciliari, né uno specifico ausilio alla sua latitanza. L'intraneità associativa del AL non poteva neppure desumersi dalla forma espressiva utilizzata, al plurale, nella frase "abbiamo mandato l'avvocato". Se, infatti, tale decisione fosse stata presa a livello associativo, avrebbe dovuto essere comprovata dai contatti fra il ricorrente e altri componenti della consorteria, in quel momento non presenti nella sua abitaIOne. Al contrario, nell'intero compendio delle conversaIOni intercettate nella notte del 12.1.2010, non si riscontrava alcuna telefonata da cui potesse trarsi tale dimostraIOne, con il che doveva ritenersi destituita di fondamento logico-fattuale la tesi affermata in sentenza. 36.1b. Illogicità e carenza di motivaIOne con riferimento alla conversaIOne intercorsa tra ZO (padre) e GI LI (figlio). Secondo la Corte di Appello, il dato significativo fornito dalla intercettaIOne era rappresentato dal fatto che i due LI, al fine di comprendere le reali intenIOni di OC CO, avessero fatto riferimento ai comportamenti del AL, mantenendo un costante contatto con il medesimo durante il periodo di detenIOne sofferto da LI GI. Ad avviso della difesa, la conclusione della sentenza impugnata sulla matrice associativa delle condotte dell'odierno ricorrente, in quanto strettamente collegate a quelle di OC CO, si basava su una duplice congettura. La prima, riguardava il fatto che le conversaIOni dei LI fossero espressive di una "preoccupaIOne" dei due, manifestata nei colloqui, per il "risentimento" nutrito dal OC nei confronti di LI GI per una precedente vicenda. La seconda riguardava, invece, il fatto che gli atteggiamenti manifestati dal AL - e rispecchiati nelle conversaIOni intercettate sarebbero stati l'espressione di un punto di vista associativo comune (o concordato) con il OC: un atteggiamento di iniIAle "freddezza" a cui avrebbero fatto seguito le parole rassicuranti del AL nei confronti di LI ZO. 2 и 626 In tal modo, la consistenza probatoria della vicenda era inammissibilmente affidata a un parametro ipersoggettivo di valutaIOne, cioè a dati percettivi di assoluta evanescenza e impalpabilità fattuale, come la "freddezza", il "risentimento" o le "rassicuraIOni". Alla labilità indiIAria delle conversaIOni si aggiungeva l'ulteriore dato della mancata dimostraIOne dell'esistenza di rapporti fra il ricorrente e OC CO durante la latitanza di quest'ultimo, rapporti presupposti apoditticamente, ma non dimostrati. Su questi temi, la difesa aveva formulato precise doglianze, rimaste, tuttavia, senza risposta. 36.1c Illogicità e carenza di motivaIOne con riferimento alla conversaIOne intercettata il 24.9.2009. Il Giudice del gravame aveva ritenuto che dall'unica conversaIOne - e non da plurime conversaIOni come affermato in sentenza intercettata in carcere fra il AL, la moglie - OC IA LA e la suocera D'AG M. ER, detenuta, potesse legittimamente inferirsi nei confronti del ricorrente una condotta di costante ausilio alla vita dell'associaIOne, manifestatosi nella forma di "consigli, di concertaIOne delle modalità di investimento dei profitti illeciti e di condivisione delle strategie associative". In realtà, dalla conversaIOne in esame l'unico dato che poteva desumersi era la conoscenza, da parte del AL, del debito di OR NI, gestore del supermercato "SMA" per conto di OC NI, nei confronti di quest'ultimo. Tale conoscenza, tuttavia, e le sollecitaIOni rivolte allo OR per ottenere il pagamento del debito non implicavano alcuna consapevolezza della eventuale "pertinenza associativa" del supermercato, né tanto meno la possibilità di leggere in termini associativi le indicaIOni date dalla D'AG al genero e le risposte di costui. I Giudici territoriali avevano affermato che, nel corso del colloquio del 24.9.2009, il ricorrente avrebbe aggiornato la D'AG "sugli avvenimenti più recenti, ricevendo da questa direttive, da eseguire direttamente o da comunicare ai sodali fuori dal carcere". Le pretese "direttive" della D'AG, però, riguardavano esclusivamente, per quanto a conoscenza del AL, il rientro del credito di OC NI, che, in quanto tale, e cioè come credito di uno specifico soggetto che trovava la propria origine in una società di fatto costituita con OR NI, non aveva, di per sé, uno specifico contenuto associativo. In definitiva, dalla conversaIOne intercettata non poteva inferirsi alcuna consapevolezza da parte del ricorrente circa la riferibilità del supermercato alla CO, se non alla condiIOne di mutuare quella conoscenza dai rapporti di parentela con la suocera, e, quindi, di desumere la responsabilità del AL dalla mera proieIOne di rapporti familiari sulla sua posiIOne associativa. 63 Era in questi termini che il Giudice dell'appello aveva tuttavia affrontato e risolto, con risposta motivaIOnale gravemente carente e illogica alle doglianze difensive, il tema oggetto di cogniIOne. 36.2. ViolaIOne di legge penale e viIO di motivaIOne con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416-bis cod. pen. Le specifiche vicende associative su cui la Corte reggina aveva imperniato la propria motivaIOne non autorizzavano alcun automatismo nella valutaIOne della riferibilità soggettiva dell'aggravante al AL. In particolare, la dimostraIOne della disponibilità di armi era tratta dagli episodi riguardanti le minacce di morte rivolte da MA CO a OC CA (con i conseguenti problemi di difesa personale di quest'ultimo) e dal rumore dello scarrellamento di un'arma semiautomatica di tipo corto, captato nel corso di una conversaIOne coinvolgente OC CO, rumore ritenuto dimostrativo di una pronta e illimitata disponibilità di armi in capo al predetto. Il ricorrente, tuttavia, era rimasto del tutto estraneo alle situaIOni che avevano fatto seguito alle minacce subite da OC CA. Se egli non aveva svolto alcun ruolo nell'unica forma, di dispensatore di consigli, in cui la sua eventuale partecipaIOne all'associaIOne avrebbe potuto estrinsecarsi, e se era impossibilitato a svolgere una qualsivoglia attività operativa a causa della sua inabilità fisica, risultava del tutto illogica l'affermaIOne della sentenza denunciata, secondo cui egli non poteva non essere a conoscenza, se non ignorandola colpevolmente, della disponibilità di armi da parte dell'associaIOne (cita a sostegno pagg. 65-66 sez. 1, n. 41735 del 26.6.2014, EL + altri). 36.3. ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di merito aveva negato le invocate attenuanti apoditticamente valorizzando il particolare grado di consapevolezza della partecipaIOne del ricorrente al sodaliIO in contestaIOne. Al riguardo, obiettava, in primo luogo, la difesa che il AL non aveva svolto alcun ruolo nei momenti che avevano fatto seguito alle minacce rivolte a OC CA. In secondo luogo, quanto all'operato del AL nelle fasi riguardanti, rispettivamente, la "fuga" di OC CO, i contatti con LI ZO e il colloquio in carcere con la suocera, si trattava di episodi al confine fra l'appartenenza ad un ambito familiare "critico" e l'appartenenza associativa tout court che non denotavano affatto tale consapevolezza. Anche a voler ammettere che vi fosse stata, il contributo associativo del AL doveva ritenersi pressoché irrilevante e non presentava quella intensità del tutto illogicamente postulata dalla Corte di Appello. 64 Occorreva, inoltre, rilevare la lealtà processuale del ricorrente, il quale aveva confermato alcune delle circostanze emerse dalle intercettaIOni. Infine, andava censurata l'omessa consideraIOne delle condiIOni di salute e lo stato di menomaIOne fisica del AL, che avrebbero dovuto costituire un preciso parametro di valutaIOne ai fini del riconoscimento delle richieste attenuanti. 37. Motivi nuovi per AL avv. L. Cianferoni. Nella memoria si insiste, essenIAlmente, sul tema della confusione tra disponibilità nei confronti dei familiari e intraneità associativa. 38. Ricorso per ER CO (avv. D. AL). Assolto in primo grado dai capi H), J) E L). Risponde dei capi A) (art. 416-bis cod. pen.: quale personaggio di fiducia di OC NI '77 e OC MB '83, eseguiva puntualmente le direttive nell'interesse del sodaliIO. In particolare, in data 25.6.2009, trasportava da MI a Bologna un revolver marca TA che custodiva nell'interesse della CO, consegnandolo a OC MB '91; e ancora, nel luglio 2009, partecipava all'organizzaIOne di un summit, avvenuto il 13.7.2009 a OS presso il supermercato "DICO", tra esponenti della CO OC e soggetti di Guardavalle e appartenenti a "locali" di 'ndrangheta radicati nel milanese, fra i quali LN TO;
inoltre, concorreva con OC MB '83 nell'intestaIOne fittiIA del ristorante "NEW RC” di BR SI, con sede in Cologne, di fatto riconducibile alla CO); I) (artt.
2-7 L n. 895/67 e 7 L. n. 203/91: detenIOne illegale di pistola marca TA, in MI fino al 25.6.2009); K) (art. 697 cod. pen.: detenIOne illegale di n. 15 cartucce, fino al 25.6.09); M) (artt. 110 cod. pen., 4-7 L. n. 895/67 e 7 L. n. 203/91 in concorso con OC NI '80, OC MB '91 e OC CA '56: porto illegale della pistola marca TA sub I, in MI e Bologna dal 23 al 25.6.2009); CC) (in concorso con OC MB '83, intestaIOne fittiIA del risto-pizzeria "NEW RC" di BR SI, con l'aggravante ex art. 7 L. n. 203/91, nel nov. 2010). 38.1. ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne in relaIOne agli artt. 2, 4 e 7 L. n. 895/67. La difesa nell'atto di appello aveva sollevato alcune doglianze alle quali, tuttavia, la Corte non aveva fornito adeguata risposta. La motivaIOne secondo la quale il ER avrebbe consegnato la pistola marca TA a OC CA '56 era manifestamente illogica. In primo luogo, sulla ritenuta certezza dell'incontro con OC MB '91 la mattina del 24.6.2009 nei pressi di una rotatoria nel viaggio da MI a Bologna, circostanza resa indimostrabile, sia per il mancato rilievo della targa della vettura a bordo della quale sarebbe stato l'MB, sia perché, pochi minuti dopo il presunto incontro con il predetto, il 65 и ER in una telefonata a ER NI aveva chiesto proprio informaIOni su MB, il che non avrebbe avuto senso se i due poco prima si fossero realmente incontrati. In secondo luogo, non vi era prova che il 25.6.2009 il ER si fosse realmente recato a LO. In quella giornata, infatti, non figuravano registraIOni di telefonate tra il ricorrente e OC MB '91, che, invece, erano state captate il giorno precedente: se i due si fossero incontrati il 25.6, vi sarebbero stati certamente riscontri telefonici. In terzo luogo, ammesso, come affermato in sentenza in base all'aggancio delle celle telefoniche, che quel giorno ER si fosse trovato a Bologna alle ore 10.14, non era possibile, in consideraIOne della distanza di 220 km intercorrente tra LO e MI, che egli avesse avuto il tempo di consegnare la pistola al destinatario, posto che alle ore 11.24 si trovava già di ritorno nei pressi della propria dimora milanese. Infine, non era stata raggiunta la prova che il "IO ER" di cui parlavano i colloquianti nella conversaIOne del 21.6.2009 come persona in grado di procurare una pistola a OC CA, dovesse identificarsi proprio con il ricorrente, dal momento che l'informativa 5.7.2009 della Squadra Mobile di Bologna, riportata nella nota della Squadra Mobile di Reggio Calabria 15.12.2010, identificava "IO ER" in tale ER CO ZO n. in Svizzera il 21.3.1967 e domiciliato a MI. 38.2. ViIO di motivaIOne e violaIOne di legge in relaIOne agli artt. 192, 530 cod. proc. pen. e 2, 4 e 7 L. n. 895/67. La Corte di Appello era incorsa in un errore di diritto nel ritenere responsabile il ricorrente dei due distinti reati di detenIOne e porto illegali di arma, motivando in modo apodittico, senza argomentare, sulla "evidenza" della circostanza per cui il ER vantasse "un'autonoma detenIOne anteriore e distinta dal successivo porto" (pag. 451), con ciò, tra l'altro, ponendosi in contrasto con la decisione del Tribunale del Riesame che aveva annullato l'ordinanza di custodia cautelare per il reato di detenIOne dell'arma. Nella specie, infatti, dovendosi escludere, per difetto di prova sul punto, che il momento della detenIOne e quello del porto fossero avvenuti in contesti temporali diversi, al limite avrebbe potuto ritenersi provata esclusivamente la condotta di porto;
del resto, era stata la stessa ordinanza cautelare a individuare il detentore dell'arma in OC NI che la teneva a MI, come desumibile da un passo della già menIOnata conversaIOne captata a LO, in cui NI interveniva nella discussione per far presente di detenere l'arma a MI ("Ce l'ho a MI, come quella piccolina"). La Corte distrettuale aveva, dunque, ignorato la prova "positiva" della detenIOne dell'arma in capo ad altri che nulla avevano a che vedere con il ER. 38.3. ViolaIOne di legge e mancanza di motivaIOne in relaIOne all'art. 597 cod. proc. pen. e agli artt. 2, 4 e 7 L. n. 895/67 e 697 cod. pen. 66 In relaIOne al capo K), con l'atto di appello, si era chiesto, per un verso, l'assorbimento del reato di cui all'art. 697 cod. pen. in quello di detenIOne dell'arma, trattandosi di un numero di cartucce (15), quelle detenute, che non superava il numero che ordinariamente si conserva;
per altro verso, si era evidenIAto che la detenIOne di più armi o parti di esse in un unico contesto non integrasse più reati autonomi, anche in continuaIOne tra loro, ma un singolo reato, potendo rilevare il numero delle armi solo ai fini della determinaIOne della pena. Si censuravano, quindi, l'erronea interpretaIOne delle norme di riferimento e soprattutto la mancata risposta su questo specifico motivo di gravame. 38.4. ViolaIOne di legge e mancanza di motivaIOne in relaIOne all'art. 12-quinquies L. n. 356/92 (intestaIOne fittiIA del ristorante NEW RC di Cologne, formalmente intestato ad BR SI). Le intercettaIOni svolte, oltre a non dimostrare nulla circa la possibilità di ricondurre la reale proprietà del ristorante al OC e al ER, mediante un ingresso successivo nella società già esistente, si interrompevano dopo poco più di un mese, quando i due colloquianti non facevano più cenno a quell'attività, che, di fatto, non era stata nemmeno iniIAta. A tale riguardo doveva rilevarsi la presenza in atti della relaIOne redatta dall'amministratore giudiIArio, nominato al momento del sequestro, ignorata, peraltro, dai Giudici, nella quale si dava conto che l'attività non esisteva se non esclusivamente come partita IVA, precisandosi che i beni rinvenuti, in realtà, erano di altra società "Al Cantuccio" di LE ON e, soprattutto, che la licenza intestata ad BR SI era stata revocata per inattività da oltre un anno. La Corte di merito aveva omesso di confrontarsi con tale dato probatorio che contraddiceva le conclusioni cui era pervenuto il primo Giudice, mancando in radice l'esistenza stessa di una ditta realmente operativa di cui il ER potesse considerarsi un socio occulto. Al più, secondo la difesa, si poteva ipotizzare che i due conversanti si stessero informando sulla gestione del locale perché interessati all'acquisto e che, quindi, la loro intenIOne di rilevarlo fosse solo allo stato embrionale e che di fatto non era mai giunta a conclusione;
ovvero, era altrettanto ipotizzabile che il ER avesse semplicemente ordinato della merce utilizzando la partita IVA del ristorante, esclusivamente per uso personale. Ammesso che ciò fosse vero, ci si troverebbe, comunque, nell'area dell'antefatto non punibile. Anche sotto l'aspetto soggettivo la sentenza impugnata era priva di motivaIOne, evidenIAndo circostanze non dimostrative della volontà di eludere la possibile applicaIOne di una misura di prevenIOne, ma attinenti piuttosto a valutaIOni di carattere generale sulla famiglia OC o ad aspetti inerenti al profilo materiale della condotta. 67 Invero, non vi era traccia in motivaIOne delle regioni per le quali il ER avrebbe dovuto temere l'avvio di un procedimento di prevenIOne nei suoi riguardi, essendo all'epoca dei fatti incensurato. Infine, risultava travisato in sentenza l'elemento fondamentale relativo alla condiIOne del ER di soggetto dichiarato fallito, condiIOne, questa, che giustificava i suoi accenni di intestare ad altri attività lavorative, ma non nell'ottica di eludere le misure di prevenIOne, quanto piuttosto al fine di sfuggire a possibili procedure esecutive dei creditori sui beni a lui eventualmente intestati. La circostanza era stata svilita in sentenza con un ragionamento poco comprensibile, in quanto non spiegava perché l'essere la dichiaraIOne di fallimento antecedente ai fatti di causa l'avrebbe resa elemento autonomo ed estraneo al contesto nel quale era maturata la cooperaIOne con OC MB. 38.5. ViolaIOne di legge e mancanza di motivaIOne in relaIOne all'art. 7 L. n. 203/91. Con riferimento ai reati in materia di armi, l'aggravante in parola era stata apoditticamente applicata al ricorrente, perché mediante la propria condotta egli avrebbe inteso agevolare l'attività della CO OC, quando, in realtà, l'aIOne era volta a favorire un unico soggetto (OC CA), non rilevando il ruolo apicale dal medesimo rivestito in seno alla consorteria mafiosa. Altrettanto apodittica risultava la motivaIOne resa in ordine al reato di intestaIOne fittiIA, trattandosi anche in questo caso di un ragionamento che non dava conto dell'agire del ER, ma si limitava a una valutaIOne generale del modus operandi della famiglia OC che non poteva automaticamente trasferirsi sul ricorrente. La sentenza, in sintesi, aveva finito per diluire la prova della sussistenza dell'aggravante nella semplice contestualità ambientale, omettendo la doverosa verifica dimostrativa della commissione del reato al fine specifico di favorire l'attività dell'associaIOne mafiosa e della consapevolezza individuale del ricorrente dell'ausilio così prestato al sodaliIO criminale, resa necessaria dalla natura soggettiva dell'aggravante. 38.6. ViolaIOne di legge e mancanza di motivaIOne in relaIOne al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. La partecipaIOne al gruppo mafioso oggetto d'indagine veniva fondata, oltre che sui reati esaminati, sulla supposta organizzaIOne, da parte del ER, di un summit tenutosi a OS il 13.7.2009 tra i OC e altri soggetti di Guardavalle ritenuti appartenenti alla 'ndrangheta, tra i quali LN TO. La motivaIOne della sentenza sul punto era caratterizzata da evidenti illogicità. La prima doglianza atteneva alla derivaIOne automatica del ruolo di partecipe in capo al ricorrente dalla semplice commissione dei due reati in concorso con presunti sodali dell'associaIOne, non avendo la sentenza spiegato perché le condotte del ER, al limite, 68 non potessero essere considerate a vantaggio di un singolo (il caso dell'arma procurata a OC CA per difesa personale) o a vantaggio esclusivo proprio (il caso degli ordini di merce fatti con la partita IVA del ristorante). La circostanza che il ricorrente conoscesse alcuni esponenti della famiglia OC e che avesse un rapporto amicale con OC MB non provava nulla rispetto al suo inserimento all'interno della CO. Quanto alla contestata partecipaIOne del ER al summit di OS, la Corte di Appello, a fronte delle doglianze difensive, si era limitata a trascrivere quanto riportato nell'informativa di reato, senza motivare in ordine alle ragioni per cui questa vicenda fosse da ritenersi sintomatica dell'adesione al sodaliIO mafioso. In sentenza veniva contestato al ER di essere elemento di raccordo tra i OC e i LN, tramite l'interposiIOne, per questi ultimi, di TO IU. Durante la presunta organizzaIOne del summit, il TO aveva provato ripetutamente a contattare l'imputato senza esito, rendendo evidente il suo disinteresse per la vicenda. Secondo la difesa, è agevole rilevare come il ER riferisse al TO del proprio tentativo di contattare i OC che, però, non era mai stato seguito da alcuna telefonata;
segno evidente che il ricorrente fingesse con il TO di partecipare attivamente alla vicenda, senza, tuttavia, che alle parole facesse mai seguire i fatti. Tale elemento non era stato preso in consideraIOne dalla Corte di Reggio Calabria, che aveva solamente presunto, con motivaIOne illogica, che anche dall'attività del ER fosse passata l'organizzaIOne del summit del 13.7.2009. Quanto alla chiamata in reità del ER, operata dal collaboratore di giustiIA LN TO, la Corte di merito non aveva proceduto al vaglio della credibilità soggettiva del propalante, mentre il narrato di costui, oltre che generico, risultava smentito dai dati processuali. Le tre affermaIOni del LN valorizzate dai Giudici di Reggio Calabria, indicanti il ER come uomo di massima fiducia dei OC che portava "imbasciate" e che lo avrebbe accompagnato in occasione di un pestaggio di un imprenditore, consumato nell'interesse dei OC, erano prive di contenuto verificabile e riscontrabile. L'unica affermaIOne che avrebbe avuto una qualche consistenza probatoria in chiave associativa resa dal LN, che collocava il ER fra i soggetti presenti a OS in occasione del citato summit del 13.7.09, era risultata palesemente falsa ma di tale falsità la sentenza non dava atto in quanto delle intercettaIOni a carico del ricorrente, ne collocavano, - a quella data, la presenza certa in territorio milanese. La falsità di tale propalaIOne gettava ombre sulla consistenza complessiva delle accuse rivolte al ER minando la genuinità e l'attendibilità del racconto, il che avrebbe dovuto indurre la Corte di merito al massimo rigore nella valutaIOne di detta chiamata in reità. 69 И Nel momento in cui le dichiaraIOni del collaboratore venivano lette attraverso la corretta lente del dubbio, anche l'affermaIOne secondo la quale il ER, nell'accompagnare il LN in occasione del pestaggio di un imprenditore, si sarebbe nascosto in macchina per non farsi vedere dalla vittima, assumeva un significato di illogicità del racconto che tradiva la tendenza del propalante ad accusare ingiustamente l'imputato. In ogni caso, mancavano del tutto i riscontri esterni alla chiamata del LN e in un caso (l'accertata assenza del ricorrente al summit di OS) ve n'erano addirittura di segno contrario. 38.7. ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne in relaIOne al comma 4 art. 416-bis cod. pen. La circostanza che alcuni coimputati disponessero di armi non poteva significare che l'associaIOne fosse armata, non essendo emerso che dette armi fossero a disposiIOne del sodaliIO. 38.8. ViolaIOne e viIO di motivaIOne in ordine all'art. 597 cod. proc. pen. (reformatio in peius). La sentenza, nell'accogliere il motivo di appello sulla circostanza aggravante di cui al comma 6 art. 416-bis, che escludeva, aveva applicato un aumento di pena per i reati-satellite posti in continuaIOne con quello associativo (capi CC e K) superiore a quello applicato dal primo Giudice (8 mesi rispetto a 5 per il capo CC e 4 mesi rispetto a 1 per il capo K), così compiendo una illegittima reformatio in peius in assenza di appello del P.M. sul punto. 38.9. ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne in relaIOne all'art. 442 cod. proc. pen. La Corte di Appello era incorsa in errore, pervenendo alla pena finale di 9 anni, anziché di 8, dopo aver ridotto per il rito la pena di partenza di 12 anni di reclusione (pag. 458). 38.10. ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne in relaIOne agli artt. 132, 133, 62-bis cod. pen. Nel diniego delle attenuanti generiche, la Corte reggina non aveva indicato particolari elementi fattuali e probatori diversi da formule di stile, facendo generico riferimento alla gravità dei fatti senza valutare la posiIOne specifica e soggettiva del ricorrente. I Giudici di merito non avevano attribuito alcuna importanza alla sua incensuratezza e l'estraneità a contesti associativi, come pure avevano ignorato le positive condiIOni di vita individuali familiari e sociali. Neppure era stato spiegato perché la pena base del reato associativo fosse stata determinata in dieci anni e perché fossero stati così elevati anche gli aumenti per la continuaIOne. 39. Primo ricorso per ER NI (avv. L. Cianferoni). Risponde del capo A) (art. 416-bis cod. pen.: quale personaggio di fiducia di OC CA '56, di cui era il IP essendo ER figlio di OC M. OS,- 70 и sorella di OC CA e OC CH e EL di ER MB NU eseguiva puntualmente le direttive nell'interesse del sodaliIO. In particolare, in data 24.6.2009, ordinava a ER CO di mettersi subito in contatto con OC MB '91 al fine di prendere un appuntamento funIOnale alla consegna del revolver marca TA necessario per la difesa personale di OC CA;
e ancora, in epoca anteriore e prossima al 21.6.2009, su disposiIOne di OC CA, rappresentava la CO nei rapporti con PE CO cl. '78, apicale dell'omonimo sodaliIO, riportando a quest'ultimo una imbasciata di OC CA, all'epoca residente in [...], e ricevendo dal PE un messaggio da comunicare al predetto). 39.1. ViIO di motivaIOne e violaIOne di legge in relaIOne al reato associativo sub A). L'assunto di partenza della Corte di Appello, afferente alla collocaIOne del ricorrente nel contesto familiare dei OC, minava alla base la forza argomentativa della decisione, che scontava una sorta di palese pre-giudiIO, alla stregua del quale il legame di parentela diventava, indebitamente, collante logico rispetto ad elementi di per sé privi di valore indicizzante in termini associativi, nonché inidonei a ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. L'intero impianto motivaIOnale, inoltre, faceva riferimento a un circoscritto lasso temporale attinente ad una ben delimitata vicenda, racchiusa tutta all'interno degli avvenimenti verificatisi in seguito alle minacce rivolte dall'MA a OC CA '56. In una prova di resistenza logica dell'assunto difensivo, già sottraendo dai due fattori evidenIAti quello inerente al legame familiare del ricorrente, risultava altamente opinabile affermare che le pretese condotte attribuitegli in quel ristretto arco di tempo e in occasione di quella isolata vicenda fossero di per sé idonee ad integrare un'ipotesi di partecipaIOne a un sodaliIO mafioso. La Corte di Appello, sulla base del contenuto della conversaIOne del 21.6.2009, captata presso l'abitaIOne di OC CA in LO dell'Emilia, e delle dichiaraIOni accusatorie rese dal collaboratore di giustiIA LN TO, aveva fondato la responsabilità associativa del ricorrente valorizzando cinque episodi: a) la telefonata con la quale l'ER aveva chiesto a ER CO di contattare OC MB;
b) la imbasciata di cui ER sarebbe stato latore nei confronti di PE CO detto "testuni"; c) la disponibilità di uno stock di giubbotti antiproiettile;
d) la partecipaIOne del ricorrente a un summit di 'ndrangheta tenutosi a OS, nei pressi del supermercato "DICO". Quanto al primo episodio, era la stessa Corte territoriale a riconoscere il difetto della consapevolezza in capo all'ER delle motivaIOni che rendevano necessaria la chiamata al ER, con il che veniva logicamente meno l'ubi consistam della condotta associativa. Neppure la valorizzaIOne del secondo episodio era esente da censure, in quanto i Giudici dell'appello, recependo pedissequamente le conclusioni del primo Giudice, non avevano 71 И sottoposto a vaglio critico il contenuto della intercettaIOne, lacunoso e non facilmente intelligibile, dalla quale non si evinceva in modo univoco che latore della imbasciata a PE CO fosse stato proprio il ricorrente e non altro soggetto con lo stesso nome NI (tale "NI di IO O"), né univocamente si evinceva che della questione afferente alle minacce subite da OC CA ER fosse già a conoscenza. Del tutto congetturale, poi, era passaggio della motivaIOne nel respingere l'obieIOne della difesa che aveva dedotto, sulla base di un brano della conversaIOne intercettata laddove si faceva riferimento a una figlia che il ricorrente non aveva in quel periodo, la non corretta identificaIOne del medesimo quale soggetto coinvolto nei fatti oggetto di trattaIOne. Ed invero, alla oggettiva discrasia rilevata dalla difesa, la Corte reggina contrapponeva due semplici spunti di riflessione in alcun modo corroborati, affermando che la bambina di cui si parlava fosse la IP di OC OC e che il nome di ER NI avrebbe rappresentato una sorta di "voce dal sen fuggita" a OC NI, in termini del tutto avulsi dal contesto della conversaIOne. L'asserto della Corte di merito, da un lato, non era compatibile con la circostanza per cui OC OC non aveva colto subito il riferimento, chiedendo ulteriori precisaIOni, dall'altro, non era conciliabile con la struttura logico-consequenIAle della conversaIOne per come riportata in sentenza, laddove la risposta di OC OC era intervenuta solamente dopo l'accenno di OC NI all'ER, a chiarire ulteriormente come esistesse uno stretto nesso logico tra la pronuncia del nome "NI VE e la precisa individuaIOne da parte di OC OC della bambina della quale si stava discorrendo. Né valido fondamento logico all'assunto sulla corretta identificaIOne dell'ER era fornito dal riferimento della sentenza alla circostanza per cui, poco più avanti, nel corso della conversaIOne, CO ER, questa volta inteso CO di IA (per essere ER figlio della sorella di OC CA, M. OS), avesse chiamato i presenti allo scopo di sapere qualcosa. Infatti, la Corte di Appello non spiegava perché, a fronte della pletora di "CO" ai quali si faceva riferimento nella conversaIOne di LO e della pletora dei legami di parentela, il "CO di IA" dovesse necessariamente essere identificato con il ricorrente;
né la Corte spiegava perché il riferimento a "CO di IA" dovesse essere inteso come rilevante in chiave associativa. Con riguardo alla partecipaIOne del ricorrente nella forma della "messa a disposiIOne" della CO OC, la difesa stigmatizzava come illogico il ragionamento svolto dal Giudice a quo nel valorizzare la citata conversaIOne con il ER, in quanto ometteva di considerare che antecedenti logici della telefonata erano due circostanze per cui ER era pacificamente amico del ER, nonché parente di OC CA, sicché non vi era discrasia logica nel ritenere che ci si potesse rivolgere allo stesso semplicemente per chiedergli di mettersi in contatto con uno dei figli di CA, senza che ad essa dovesse essere attribuita rilevanza 72 И associativa, vista la carenza di consapevolezza in capo all'ER delle ragioni sottese alla telefonata stessa. Né la motivaIOne riusciva nello scopo di offrire ulteriore sostegno all'assunto della "messa a disposiIOne" nell'affermare che l'ER era in ogni caso consapevole dei problemi generali scaturiti dalle minacce dell'MA. Invero, tale affermaIOne era fondata dalla Corte calabrese su due passaggi della conversaIOne intercettata tra ER e ER, rispetto ai quali non aveva spiegato perché la frase "di problemi, no" non avrebbe dovuto essere interpretata nel senso che il ricorrente stesse escludendo la presenza di problemi, anziché paventarli e perché la frase "che problemi ci sono" fosse stata interpretata come indice di consapevolezza e presenza di problemi, anziché in termini negatori di tale conoscenza da parte del ricorrente. Ugualmente inidoneo a ritenere configurata la fattispecie associativa il riferimento al sequestro di un giubbotto antiproiettile a bordo del furgone sul quale viaggiavano OC NI '80 e l'ER, non essendosi rivenuto in motivaIOne alcun riferimento capace di spiegare la lettura in ottica associativa di un dato di per sé generico e non conducente rispetto ai fatti in contestaIOne. Un ulteriore profilo di incompatibilità logica emergeva dalla motivaIOne, che non riusciva a conciliare la mancanza di affidamento da parte dei OC in ER, desumibili dai non lusinghieri apprezzamenti su di lui espressi da OC NI '77, riportati alle pagg. 482-483 della sentenza, e il suo coinvolgimento nei fatti successivi alle minacce dell'MA. 39.2. ViIO di motivaIOne nella valutaIOne delle dichiaraIOni di LN TO. Era stato puntualmente devoluto in appello il tema della credibilità del LN attraverso l'elencaIOne dei profili di criticità inerenti alle sue dichiaraIOni, primo fra tutti quello della dataIOne degli incontri riferiti in un periodo in cui l'ER era certamente detenuto (dal 30.1.2007 al maggio 2009). La sentenza aveva eluso tali specifiche doglianze, neppure disattese per implicito, apoditticamente ritenendo attendibili le dichiaraIOni rese dal LN. L'erronea indicaIOne, operata dal collaborante, dell'anno 2008 (confermata attraverso il reiterato riferimento all'omicidio STAGNO, avvenuto nel marzo 2009 quando ER era ancora detenuto) quale contesto temporale in cui collocava gli incontri con l'ER inficiava, d'altro canto, anche l'argomento, valorizzato dalla Corte di appello, sul riscontro al narrato del collaborante a proposito della disponibilità di giubbotti antiproiettile in capo al ricorrente fornito dall'avvenuto rinvenimento di un siffatto giubbotto il 24.6.2009 a bordo del furgone sul quale viaggiavano l'ER e OC NI '80. 73 Né la sentenza offriva una maggiore tenuta con riguardo al summit tenutosi il 13.7.2009 a OS, presso il supermercato "DICO", tra esponenti della CO OC (tra i quali l'ER) e soggetti originari di altre località come Guardavalle, compreso il LN. Ad avviso della difesa, sebbene il preteso incontro e l'altrettanto pretesa partecipaIOne allo stesso dell'ER fossero state iniIAlmente tratte dall'attività di intercettaIOne, non poteva trascurarsi la circostanza per cui la stessa vicenda era stata fatto oggetto del narrato del collaborante. Né poteva trascurarsi che la nota della P.G. individuava tale ER TO e non ER NI quale presente al summit e che si trattasse di errore materiale costituiva una mera congettura dei Giudici territoriali. Non poteva la tesi della Corte di merito ancorarsi alla circostanza della comunicaIOne telefonica intervenuta tra il ER e il ricorrente circa l'effettivo svolgimento della riunione di 'ndrangheta, non essendo stata resa alcuna giustificaIOne logica in ordine alla presenza dell'ER alla citata riunione. Un argomento a sostegno non poteva essere tratto dalle dichiaraIOni di LN, per la già evidenIAta inattendibilità delle stesse e, comunque, per la inammissibilità della circolarità del riscontro. Andava, pure, tenuto presente che, al momento delle dichiaraIOni del LN (2013), era già avvenuta la discovery degli atti del processo di cui si tratta. Anche con riferimento all'incontro avvenuto tra LN e OC CH, presso il quale il collaborante sarebbe stato condotto dall'ER, la Corte non aveva sviluppato uno sforzo critico di valutaIOne, incorrendo nel viIO di manifesta illogicità laddove aveva ritenuto di ricollegare l'incontro, datato luglio 2009, ai fatti di LO, quando ormai la problematica bolognese era stata superata dagli eventi. Neppure il richiamo alla pretesa spartiIOne del Porto di Gioia AU era sufficiente a sostenere la motivaIOne, per l'estrema genericità dello stesso. Sul punto, peraltro, la dichiaraIOne risultava sfornita di riscontri. 39.3. ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne con riferimento al comma 4 dell'art. 416-bis cod. pen. Occorreva porre in rilievo la circostanza per cui l'ER non era stato ritenuto concorrente nel capo L) della rubrica ed era stato pacificamente considerato non al corrente dei dettagli per i quali gli era stato chiesto di contattare il ER. Tali assunti si ponevano in contrasto con una ipotesi argomentativa che intendesse paventare la conoscenza in capo al ricorrente della disponibilità di armi da parte della consorteria. 39.4. Mancanza di motivaIOne con riferimento alla ritenuta recidiva. 74 и La Corte di Appello non aveva espresso alcuna valutaIOne con riferimento alla ritenuta recidiva, applicata, nella sostanza, in forza della sola esistenza dei precedenti penali a carico del ricorrente. La motivaIOne non aveva tenuto conto dello specifico motivo di gravame dedotto sul punto. 39.5. ViolaIOne dell'art. 62-bis c.p. e viIO di motivaIOne. Nonostante la specifica devoluIOne in sede di appello, la sentenza era viIAta da illogicità manifesta nella misura in cui aveva rilevato, quale indice negativo, una presunta partecipaIOne particolarmente consapevole al preteso sodaliIO, nonostante sul piano oggettivo la partecipaIOne si fosse limitata, al più, alla conoscenza dello stato di fibrillaIOne che attraversava il sodaliIO medesimo, una partecipaIOne, dunque, di ridotta portata. 40. Motivi nuovi avv. L. Cianferoni. Il difensore riesamina, sotto il profilo del travisamento della prova, la censura di omessa risposta da parte della Corte di Appello alle doglianze in punto di attendibilità delle dichiaraIOni etero accusatorie rese da LN TO;
insiste nell'ecceIOne di carenza di motivaIOne sulla sussistenza della recidiva e chiede l'estensione a beneficio dell'ER dei motivi di ricorso proposti nell'interesse di NG, OC NI '77, CE ed LI in ordine alla violaIOne dell'applicaIOne dell'art. 63, comma 4, anche in relaIOne all'art. 99 cod. pen. (erroneo meccanismo di computo delle aggravanti). 41. Secondo ricorso per ER (avv. G. Contestabile). 41.1. ViolaIOne degli artt. 192, co. 1, e 141-bis cod. proc. pen. per non essere stato documentato nelle forme previste l'interrogatorio reso da LN TO, con conseguente inutilizzabilità delle dichiaraIOni rese dal medesimo. 41.2. ViIO di motivaIOne con riferimento alla sussistenza del reato associativo di cui al capo A) e dell'aggravante "armata". Nella valutaIOne del materiale probatorio, la Corte di Appello si era limitata a riportare le stesse conversaIOni indicate nella sentenza di primo grado, senza rispondere alle censure articolate nei motivi di gravame, basate sulla tesi difensiva tendente, per un verso, a dimostrare il carattere neutro della condotta dell'imputato, per nulla sovrapponibile a quella tipica dell'associato, e per altro verso ad evidenIAre come al massimo potesse essere apprezzata l'esistenza di un rapporto dualistico con l'interlocutore di volta in volta indicato, avulso da un contesto associativo. La motivaIOne della Corte, in particolare, non si era confrontata con l'intervenuta assoluIOne dell'ER dal capo L), né con la riconosciuta carenza di consapevolezza da parte del ricorrente sulle ragioni sottese al contatto, da lui provocato, fra ER e OC MB. 75 И Anche sulla contestata "imbasciata" a PE CO, i Giudici dell'appello erano addivenuti a conclusioni congetturali, basate su una interpretaIOne "creativa" della conversaIOne del 21.6.2009, per lunghi tratti scarsamente comprensibile. I rilievi sono nella sostanza sovrapponibili a quelli sviluppati nel ricorso dell'avv. Cianferoni, anche con riferimento all'identificaIOne del ricorrente nel soggetto di cui si parla nel dialogo intercettato. Le dichiaraIOni accusatorie di LN risultavano generiche e prive dei necessari riscontri. Quanto alla ritenuta aggravante di cui al comma 4 art. 416-bis cod. pen., era ingiustificata l'affermaIOne per cui si potesse rimproverare al ricorrente la colpa grave relativa alla conoscenza del possesso di armi in capo alla CO. 41.3. ViolaIOne dell'art. 606 c.p.p. in relaIOne alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che si "imponeva, al fine di mitigare l'asprezza della pena ed anche in consideraIOne della non particolare gravità della condotta". 42. Ricorso per CE CO (avv. G. Contestabile). Risponde del capo A) (art. 416-bis cod. pen.: forniva un costante contributo alla vita dell'associaIOne, in particolare mettendosi a completa disposiIOne per l'esecuIOne di delitti- fine, in attuaIOne delle direttive impartite dal cugino OC MB '83; fra l'altro, partecipava alla gestione della FUTURE s.r.I., dopo che la CO OS ne aveva assunto il controllo). 42.1. ViolaIOne del divieto di cui all'art. 649 cod. proc. pen., atteso che la condotta contestata al CE, per come effettivamente accertata, si era esaurita integralmente nel compendio probatorio e nei fatti già scrutinati dall'A.G. di MI nel procedimento n. 7980/13 della D.D.A. di MI: ipotesi di bis in idem, rilevabile d'ufficio. Richiama la sentenza n. 200/2016 C. Cost. per escludere che la sola diversità di beni giuridici tutelati, a fronte di un fatto identico nella sua portata materiale e probatoria, fosse più idonea a giustificare un nuovo giudiIO. 42.2. ViolaIOne dell'art. 521 cod. proc. pen., per essere la condotta contestata al CE diversa da quella ritenuta in sentenza. Era stata la stessa Corte di Appello, nel rilevare la perfetta sovrapponibilità della vicenda coinvolgente il CE all'affare LU LL, a dimostrare l'evidente eterogeneità dell'ipotetico gruppo criminale in cui era inserito il ricorrente, che aveva operato in piena autonomia e in territorio estraneo (LOMBARDIA) a quello oggetto di contestaIOne (ROSARNO, zone limitrofe e GRANAROLO in Emilia). Del tutto pretestuosa, pertanto, era l'affermaIOne secondo cui tale gruppo traeva la sua linfa vitale da OS e dalla piana di Gioia AU, posto che la stessa si fondava sulla sola provenienza geografica degli imputati e non spiegava in alcun modo perché un gruppo del 76 и quale si doveva ricavare l'assoluta autonomia ed eterogeneità dovesse essere ricondotto al contesto calabrese. Doveva, allora, considerarsi erronea la consideraIOne secondo cui basterebbe asserire una continuità della CO OC rispetto alle precedenti vicende passate in giudicato per legare la vicenda in esame alle sorti della CO stessa per come contestata e contestualizzata territorialmente. Da tanto derivava la diversità del fatto contestato rispetto a quello accertato. 42.3. ViIO di motivaIOne in ordine alla ritenuta partecipaIOne del CE all'associaIOne di cui al capo A). Doveva stigmatizzarsi che la Corte di Appello non avesse fatto corretta applicaIOne dei principi sanciti in tema di associaIOne di stampo mafioso, in assenza della prova di una cosciente adesione da parte del ricorrente al generale pactum sceleris, e rinvenendosi, piuttosto, in atti la dimostraIOne di un rapporto esclusivo con il solo cugino OC MB '83, rapporto peraltro incostante e manifestatosi, nel lungo periodo oggetto di contestaIOne, nel brevissimo periodo di appena un mese. La parafrasi riportata dai Giudici territoriali a pag. 466, afferente alla declinaIOne del contributo associativo del CE, si era risolta in un mero eserciIO di stile, che prendeva le mosse dalla consideraIOne del casellario giudiIAle del ricorrente e dalla natura del suo rapporto con OC MB '83, senza, tuttavia, spiegare in che termini si sarebbe sviluppato, attraverso una condotta attiva, il contributo al rafforzamento in termini economico- sociali dell'associaIOne intera. Infine, con evidente forzatura logica, a pag. 467 si valorizzavano dati neutri in una prospettiva meramente teorica, in quanto: i pretesi contatti avuti dal ricorrente erano meramente assertivi, atteso che l'unico elemento di rilievo era la conversaIOne del gennaio 2012 nella quale, al più, emergeva il rapporto tra CE e OC MB '83, già più volte valutato;
riguardo ai reati-fine, doveva ricordarsi che il CE, nelle migliori prospettive, avrebbe avuto una operatività limitata al gennaio 2012, epoca in cui venne arrestato;
infine, il presunto aiuto alla latitanza appariva una superfetaIOne, posto che nel periodo d'interesse sia CE che OC MB '83 erano latitanti, sicché, al più, se ne sarebbe potuta dedurre una condivisione del particolare status e un ausilio risoltosi reciprocamente, senza potersene comprendere il vantaggio per un'intera CO. Al netto delle clausole di stile espresse, difettava, in conclusione, una logica dimostraIOne della intraneità del CE alla CO OC. 42.4. ViIO di motivaIOne in ordine alla riferibilità dell'aggravante di cui al comma 4 art. 416-bis cod. pen. La Corte di merito aveva valorizzato l'intercettaIOne del gennaio 2012, dalla quale si evinceva che il CE, reagendo in modo veemente al tentativo infruttuoso di recupero di un 77 credito, aveva minacciato di bruciare tutto. Tuttavia, non spiegavano i Giudici distrettuali come da tale espressione potesse ricavarsi l'effettiva disponibilità di armi o esplosivi in capo al CE. Quanto alla mancata colpevole conoscenza della generale disponibilità di armi da parte della CO OC, andava rilevato come tale qualificaIOne sarebbe andata ad integrare un'aggravante a carattere oggettivo, peraltro scarsamente compatibile con la strutturaIOne stessa del gruppo autonomo del quale era stato ritenuto partecipe il ricorrente. 42.5. ViolaIOne di legge in ordine al doppio aumento disposto ex art. 99 cod. pen., nonché ex art. 63, comma 4, cod. pen. Il calcolo dosimetrico della pena era stato effettuato sulla "pena base per il reato associativo di cui al capo A), già computato l'aumento per la recidiva reiterata (della metà, e comunque nei limiti del cumulo ex art. 99 u.c. cod. pen.) e l'ulteriore aumento ex art. 63, comma 4, cod. pen.", così raggiungendosi la pena di 15 anni di reclusione, ridotta per il rito (pag. 469). Era, dunque, evidente che gli aggravi operati sulla pena base fossero stati due e che la recidiva fosse stata ritenuta singolarmente e non inserita nel concorso di più circostanze ad effetto speciale, per come prescritto dalla Suprema Corte. 42.6. ViIO di motivaIOne in ordine alla sussistenza della recidiva. A pag. 469 l'aumento per la recidiva veniva operato dalla Corte di Appello in modo automatico, senza un concreto ragionamento rapportato alle sue precedenti esperienze giudiIArie, peraltro risalenti nel tempo e avulsi da contesti associativi. 42.7. ViolaIOne degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. Il diniego delle attenuanti soffriva del pregiudiIO di fondo con il quale si era confusa la confidenza e contiguità tra il CE e il OC MB '83, riconducibile a rapporti di natura familiare con l'intraneità alla CO mafiosa. 43. Ricorso per LI GI. Assolto dal capo A) (oggetto di ricorso del P.G.), risponde dei capi KK) (rapina pluriaggravata dal comma 3, nn. 1, 3, e 3-bis art. 628 cod. pen. e dall'art. 7 L. n. 203/91 commessa in danno del bar Sovrana di OS il 1° luglio 2010), LL) (detenIOne illegale dell'arma arma usata per la citata rapina) e MM) (porto illegale dell'arma usata per la citata rapina). 43.1. Nullità della sentenza per violaIOne degli artt. 414 e 415 cod. proc. pen., essendo state riaperte le indagini senza l'autorizzaIOne del G.I.P. dopo un decreto di archiviaIOne contro ignoti. 43.2. ViIO di motivaIOne sulla ritenuta responsabilità del LI per i reati ascrittigli. 78 И La Corte di Appello aveva fondato la prova della responsabilità del ricorrente sul contenuto dei colloqui carcerari intercorsi con i genitori a Palmi il 1° luglio 2010 e il 2.11.2010 secondo una motivaIOne illogica e non ancorata a riscontri probatori. Ad avviso della difesa, la mera espressione "la Sovrana mia", riferita dalla Corte al nome del bar rapinato, o l'avviso del CACCIUNGA teso ad evitare che il LI parlasse del delitto a PE ZO, in quanto commesso nel territorio che ricadeva sotto il controllo di quest'ultimo, potevano considerarsi equivalenti a dei referenti diversi rispetto all'ipotesi della contestata rapina o riconducibili a un quadro di accuse calunniose ai danni del ricorrente, dalle quali egli avrebbe dovuto difendersi e non già dalla certezza che la rapina fosse stata commessa da lui. 44. Ricorso per UL LE (avv. F. Calabrese). Risponde del solo capo A) [art. 416-bis cod. pen.: forniva un costante contributo per la vita dell'associaIOne; in particolare, quale uomo di fiducia di OC MB '83, era presente all'interno degli uffici della LU LL per controllare l'attività degli altri soci;
inoltre, consentiva al sodaliIO l'acquisiIOne del controllo della FUTURE s.r.l., partecipando, fra l'altro, alla sistematica appropriaIOne di denaro proveniente dalle casse della società, non solo percependo uno stipendio privo di giustificaIOne (non era dipendente e non svolgeva mansioni), ma anche facendosi portavoce di richieste di altri sodali (in particolare, di OC MB '83 nella sua latitanza) in alcune circostanze con minacce armate;
ancora, contribuendo al mantenimento della latitanza di OC MB '83, consentendogli di tenere i rapporti con i soci della LU LL e della FUTURE]. 44.1-44.2. ViolaIOne di legge in relaIOne agli artt. 192 e 546 lett. e) cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. I Giudici del merito avevano ritenuto di individuare elementi funIOnali alla verificaIOne della tesi accusatoria nella disamina di alcuni episodi di mera partecipaIOne del UL ad incontri con soggetti reputati sodali della CO e di altri in cui egli si era limitato ad attenersi alle indicaIOni dei soci di maggioranza della società in cui pensava di lavorare. Ciò a fronte della assoluta carenza di informaIOni in chiave accusatoria da parte dei collaboratori di giustiIA nei confronti del ricorrente e senza che le emergenze probatorie complessive avessero evidenIAto la sussistenza degli indici rivelatori della sua partecipaIOne all'organizzaIOne criminale oggetto d'indagine. Anche il dato intercettativo era stato acriticamente apprezzato secondo un unilaterale significato accusatorio e, nonostante la obiettiva equivocità delle intercettaIOni di cui si poteva accreditare una lettura alternativa in termini di valorizzaIOne di rapporti di lavoro - la sentenza impugnata si era appiattita sulle valutaIOni del primo Giudice, ignorando del tutto i rilievi critici difensivi. 79 И La Corte di Appello era incorsa nell'errore di aver automaticamente dedotto la riferibilità delle vicende coinvolgenti il UL ad un sodaliIO mafioso solo perché rispetto alle stesse sarebbe stato registrato l'interesse di più soggetti ritenuti partecipi del suddetto sodaliIO;
al di là di tale accostamento, indebito e illogico, non era, tuttavia, stato fornito alcun elemento atto a verificare la ragionevolezza della derivaIOne da tali vicende della operatività e cointeressenza di un gruppo mafioso;
ancora, non erano stati addotti elementi dimostrativi di un ruolo del ricorrente funIOnale in modo dinamico alla vita dell'associaIOne; infine, mancava la prova della realizzaIOne del proposito criminoso che in ipotesi il UL avrebbe perseguito. Sulle esposte censure la Corte di merito non aveva fornito risposte appaganti, preferendo richiamare in modo integrale le valutaIOni operate in primo grado. 44.3. ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne in relaIOne agli artt. 129, 649 cod. proc, pen, con riferimento all'art. 416-bis cod. pen. La Corte di Appello aveva violato il divieto del bis in idem, in quanto non aveva riconosciuto la piena sovrapponibilità tra la condotta di intestaIOne fittiIA delle quote della società LU LL, oggetto di condanna da parte dell'A.G. di MI, e la condotta associativa oggetto del processo reggino, che non indicava ulteriori e diverse forme partecipative del ricorrente al sodaliIO rispetto a quella giudicata a MI. 44.4. ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne in relaIOne agli artt. 192 e 546 lett. e) cod. proc. pen., 81, comma 2 e 416-bis cod. pen. Era onere della Corte reggina verificare che potesse ritenersi comprovata la circostanza per cui, nel momento in cui venne progettata la prima condotta delittuosa, il ricorrente avesse in animo di realizzare anche la seconda. In tale prospettiva, soccorreva, in primo luogo, il dato temporale sincronico tra i due reati;
in secondo luogo, andava apprezzato che finalità precipua di qualsivoglia sodaliIO mafioso è quella di acquisire illecitamente il controllo di attività economiche. 44.5. ViolaIOne di legge e viIO di motivaIOne in relaIOne agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Il diniego delle attenuanti generiche era fondato su motivaIOne meramente assertiva, avendo il Giudice a quo operato, a fronte delle censure difensive, un rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, ampiamente contestata sul punto. 45. Motivi nuovi del 4.6.2018. Vengono approfondite, da un lato, la censura sulla violaIOne dell'art. 649 cod. proc. pen. anche alla luce della violaIOne dell'art. 4, § 1, protocollo n. 7 CEDU e art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea con riferimento all'art. 416-bis cod. pen. e, dall'altro, la censura sulla violaIOne dell'art. 81, comma 2, cod. pen. 46. Ricorso per PA OC, 80 Risponde del solo capo A) (art. 416-bis cod. pen.: si metteva a completa disposiIOne per consentire alla CO OC prima l'ingresso nella LU LL s.r.l. con una quota minoritaria e, dopo, l'acquisiIOne del controllo della FUTURE s.r.l.; partecipando, fra l'altro, in - presenti OC rappresentanza della CO, al summit tenutosi a Rende il 3.2.2011 MB e NG - con personaggi del clan di Isola Capo Rizzuto). 46.1. ViolaIOne di norme processuali (stessa censura NG e UL). La Corte di Appello aveva violato il divieto del bis in idem, in quanto non aveva riconosciuto la piena sovrapponibilità tra la condotta di intestaIOne fittiIA delle quote della società Blue Call, oggetto di condanna da parte dell'A.G. di MI, e la condotta associativa oggetto del processo reggino, che non indicava ulteriori e diverse forme partecipative del ricorrente al sodaliIO rispetto a quella giudicata a MI. 46.2. ViIO di motivaIOne. Nei motivi di gravame la difesa aveva fornito una lettura alternativa del coinvolgimento del PA nella vicenda della LU LL, valorizzando elementi che mettevano in luce una partecipaIOne professionale del ricorrente, che nulla avevano a che fare con il metodo mafioso (lavori effettivamente svolti per la società; consulenza;
informaIOni del personale dipendente di apprezzamento sul suo lavoro). La Corte territoriale non aveva preso in consideraIOne le specifiche doglianze difensive, limitandosi a recepire le condivise argomentaIOni del Giudice di primo grado, che richiamava integralmente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va, in primo luogo, dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria avverso l'assoluIOne dal reato associativo sub A) degli imputati D'AG CO, D'AG ZO, CE IA ER, LI GI, IM GI e I' CO. Giova ricordare che, in virtù della previsione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., novellata dall'art. 8 l. n. 46 del 2006, il controllo del giudice di legittimità si estende alla omessa consideraIOne o al travisamento della prova, purché decisiva, con la precisaIOne che ciò che è deducibile in sede di legittimità e rientra, pertanto, in detto controllo è solo l'errore revocatorio (sul significante), in quanto il rapporto di contraddiIOne esterno al testo della sentenza impugnata, introdotto con la suddetta novella, non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negaIOne (sulle premesse), mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposiIOne dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito. 81 и Ne deriva che gli aspetti del giudiIO che consistono nella valutaIOne e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudiIO di legittimità, se non quando risulti viIAto il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano, nella sostanza, rivolte a sollecitare soltanto una rivalutaIOne del risultato probatorio (fra molte, Sez. 5, n. 8094 dell' 11/1/2007, Ienco, Rv. 236540-01). Occorre, altresì, rammentare che, in sede di legittimità, è possibile prospettare una interpretaIOne del significato di una intercettaIOne diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 12/2/2018, Di Maro, Rv. 272558 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 17/2/2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516 - 01; vedi anche N. 38915 del 2007 Rv. 237994 - 01, N. 11189 del 2012 Rv. 252190-01). Va, infine, precisato che, in materia di intercettaIOni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretaIOne e la valutaIOne del contenuto delle conversaIOni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivaIOne con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'RE e altri, Rv. 268389 01; Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715 01). Alla luce degli esposti principi, pienamente condivisi dal Collegio, l'atto impugnatorio del Procuratore Generale territoriale va, come già accennato, dichiarato inammissibile. Il Procuratore ricorrente imputa alla Corte di Appello di Reggio Calabria di aver fondato la propria motivaIOne "su argomentaIOni di mera apparenza", omettendo di considerare "l'ampio contesto probatorio" che avrebbe dimostrato l'assunIOne, da parte dei sei imputati sopra menIOnati, di "ruoli significativi e di supplenza" in un "momento critico, quale quello dello stato di detenIOne di loro congiunti" del ruolo dei quali essi erano "ampiamente consapevoli". In poche parole, i Giudici distrettuali non avrebbero convenientemente spiegato perché in capo ai sei imputati in questione sussistesse solo "una mera contiguità compiacente", "vicinanza" o "disponibilità" nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodaliIO mafioso dei OC e perché tale accertato rapporto non dovesse, viceversa, connotarsi di illiceità, nel senso di costituire indice dimostrativo di una consapevole e fattiva adesione al sodaliIO medesimo. La struttura del ricorso, costruita, per tutti i sei imputati, allo stesso modo, inserendo i brani della Corte di Appello ad essi relativi e il testo pressoché integrale della memoria depositata dal P.M. nel giudiIO di secondo grado contenente ampi stralci di interrogatori (vedi quelli di D'AG ZO e D'AG CO) e di conversaIOni intercettate 82 A tradisce un approccio lontano dai canoni di legittimità, perché, di fatto, contrappone alla motivaIOne, né incongrua né illogica, dei Giudici del gravame il proprio personale convincimento secondo il quale una corretta interpretaIOne del materiale probatorio in atti avrebbe necessariamente dovuto condurre all'affermaIOne della penale responsabilità dei sei imputati sopra indicati per la partecipaIOne al clan OC. Nel pervenire all'assunto conclusivo, tuttavia, il Procuratore ricorrente non si misura, criticamente, con i singoli e specifici passaggi motivaIOnali di cui deduce l' "apparenza" o il "travisamento", ma, inammissibilmente, sviluppa una propria trama interpretativa degli elementi di prova - con particolare riguardo alle varie conversaIOni incorporate nella memoria, a sua volta trascritta in ricorso -, così sovrapponendo una personale valutaIOne di merito a quella fornita dal Giudice dell'appello della quale, peraltro, non ha neppure stigmatizzato la manifesta illogicità o contraddittorietà e, così, implicitamente, sollecitando questa Corte di- legittimità a trasformarsi, per asseverarla, in ennesimo giudice del fatto. Inoltre, come per corroborare le proprie ragioni, ma sempre sul piano del merito, il Procuratore reggino si è impegnato in una diffusa analisi di ulteriori elementi di prova che, a suo dire, il Giudice del gravame non avrebbe valutato in correlaIOne con le conversaIOni intercettate in modo tale da permettergli di apprezzarne il significato autentico in chiave accusatoria. E' evidente che, anche sotto questo profilo, caratterizzato da pesanti incursioni sul versante del fatto, il ricorso, in relaIOne a ciascuna delle sei posiIOni scrutinate, non può che essere dichiarato inammissibile, come richiesto dai difensori di D'AG CO, D'AG ZO e LI GI nelle rispettive memorie.
2. Prima di affrontare le singole posiIOni dei ventisette imputati ricorrenti, è opportuno, per una questione di metodo, esaminare le questioni di carattere processuale suscettibili di influire su tutte o su alcune delle posiIOni suddette. Non è superfluo evidenIAre che, nella quasi totalità dei casi, si tratta di ecceIOni già dedotte nei gradi di merito alle quali è stata fornita adeguata risposta.
2.1. Sulle intercettaIOni.
2.1.1. Occorre premettere una breve ricogniIOne giurisprudenIAle sui temi d'interesse. E' stato condivisibilmente affermato che, in materia di intercettaIOni telefoniche e ambientali disposte nell'ambito di procedimenti riguardanti delitti di criminalità organizzata, la motivaIOne del decreto autorizzativo del G.I.P. in ordine al presupposto dei "sufficienti indizi di reato", previsto dall'art. 13 della l. 12 luglio 1991 n. 203 - che ha innovato sul punto l'originaria disciplina contenuta nell'art. 267 cod. proc. pen. (anche con riferimento al requisito della "necessità" e non della "indispensabilità" delle intercettaIOni) - deve contenere la sintetica illustraIOne degli elementi essenIAli di indagine, sì da consentire alle parti e al giudice del riesame di stabilire la ritualità del provvedimento adottato, e può legittimamente recepire, 383 и 3 previo adeguato vaglio critico, le risultanze delle informative redatte dalla poliIA giudiIAria riferite al P.M. e da questo poste a fondamento della richiesta di autorizzaIOne alle intercettaIOni (Sez. 1, n. 20262 del 22/4/2010, Serafino, Rv. 247209 - 01; Sez. U, n. 919 del 26/11/2003, dep. 19/1/2004, Gatto Rv. 226485 01; Sez. 6, n. 1625 del 6/12/2002, - dep. 15/1/2003, Moxhaku S., Rv. 223283 01; Sez. U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000 Primavera e altri Rv. 216663 - 01). La legittimità della motivaIOne per relationem dei decreti autorizzativi è stata costantemente affermata da questa Corte quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del pubblico ministero ed alle relaIOni di serviIO della poliIA giudiIAria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l'iter cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adoIOne del particolare mezzo di ricerca della prova (tra le più recenti, vedi Sez. 5, n. 36913 del 5/6/2017, P.M. in proc. Tipa e altri, Rv. 270758 – 01). E' stato, anche, precisato che la motivaIOne dei decreti autorizzativi deve necessariamente dar conto delle ragioni che impongono l'intercettaIOne di una determinata utenza telefonica, facente capo ad una specifica persona, indicando il collegamento tra l'indagine in corso e la medesima persona, affinché possa essere verificata, alla luce del complessivo contenuto informativo e argomentativo del provvedimento, la sua adeguateza rispetto alla funIOne di garanIA prescritta dall'art. 15, comma secondo, Cost. (Sez. 5, n. 1407 del 17/11/2016, dep. 12/1/2017, Nascetti, Rv. 268900 01). Sempre in tema di autorizzaIOne all'effettuaIOne di intercettaIOni telefoniche, è stato evidenIAto che le informaIOni confidenIAli acquisite dagli organi di poliIA giudiIAria determinano l'inutilizzabilità delle intercettaIOni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 267, comma 1-bis e 203, comma 1-bis, cod. proc. pen., soltanto quando esse abbiano costituito l'unico elemento oggetto di valutaIOne ai fini degli indizi di reato;
il divieto di utilizzo della fonte confidenIAle, tuttavia, non è esteso anche ai dati utili per individuare i soggetti da intercettare, sempre che risulti l'elemento obiettivo dell'esistenza del reato e sia indicato il collegamento tra l'indagine in corso e la persona da sottoporre a captaIOne (Sez. 6, n. 39766 del 15/4/2014, Pascali e altri, Rv. 260456). E' stato, infine, giudicato inammissibile il motivo di ricorso per cassaIOne con il quale si lamenti l'inesistenza della gravità indiIAria ritenuta dal giudice che ha emesso il decreto di autorizzaIOne delle intercettaIOni telefoniche, poiché il sindacato del giudice di legittimità nell'esame delle questioni processuali comprende il potere di esaminare gli atti per verificare l'integraIOne della violaIOne denunIAta, ma non anche quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutaIOne del giudice di merito, i fatti storici posti a base della questione, se non nei limiti del rilievo della mancanza o manifesta illogicità della motivaIOne (Sez. 5, n. 19388 del 26/2/2018, Monagheddu e altro, Rv. 273311 01); viIO, quest'ultimo, che, è bene - rammentare, è quello di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine 84 а di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassaIOne limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivaIOne alle acquisiIOni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074-01).
2.1.2. Ciò premesso sul piano dei principi, deve reputarsi immune da censure la motivaIOne con la quale la Corte di Appello di Reggio Calabria ha respinto le ecceIOni di inutilizzabilità delle intercettaIOni autorizzate con decreto emesso dal G.I.P. di Bologna in data 19.12.2008 nell'ambito del procedimento n. 20805/2008 R.G.N.R. D.D.A., dedotte nell'interesse di OC CA '56 (ricorso avv. Manno) e di OC MB '83 per insussistenza dei sufficienti indizi del reato (e non di "reità", come erroneamente riportato nel ricorso di OC CA '56) di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per illegittimo uso di fonte confidenIAle. La Corte territoriale si è fatta carico di rispondere ai rilievi mossi dalle difese con diffuse e articolate argomentaIOni, sviluppate da pag. 131 a pag. 136 della sentenza impugnata e che si ritiene superfluo sintetizzare, essendo ben note agli interessati. Qui basta richiamare, a sostegno della correttezza della motivaIOne per relationem alla richiesta del P.M. (e alla informativa di P.G. del 14.11.2008) adottata dal G.I.P. emittente il decreto censurato e della legittimità della ratifica operata dai Giudici del gravame, il fascio dei plurimi elementi valorizzati dal suddetto Giudice, attestanti, in rapporto di logica corrispondenza, la ripresa dell'attività criminale di una formaIOne della CO OC emigrata in Emilia-Romagna sotto il comando di CA '56 (vedi, in particolare, l'elencaIOne schematico-riassuntiva degli elementi indiIAri riportata a pag. 132 della sentenza, che, sulla solida base dei definitivi accertamenti giudiIAri condotti sull'esistenza della CO OC, ha, in modo non manifestamente illogico, posto in correlaIOne i plurimi contatti del CA '56 con pregiudicati legati alla 'ndrangheta come TT PP, vicino al clan MOLE'- LI federato ai OC, la strumentalizzaIOne di un'attività lavorativa apparente per lucrare l'affidamento in prova al serviIO sociale, procurata al ricorrente, unitamente a un appartamento in comodato gratuito, da LO AE OC, altro pregiudicato per reati vari, il tentato omicidio subito da AL AS, genero di OC CA'56, seguito a soli tre giorni di distanza dall'omicidio di CR Palmiro, con originaria valutaIOne di matrice mafiosa). Correttamente è stato puntualizzato dai Giudici distrettuali che l'utilizzo della fonte confidenIAle è stato limitato al fine di dare un primo impulso alle indagini, che, poi, hanno consentito l'acquisiIOne di elementi indiIAri ex se sufficienti a giustificare l'attività captativa, tanto che detti elementi non riguardavano il presunto traffico di stupefacenti di cui aveva 85 И parlato la fonte confidenIAle e per il quale non vi era stata mai iscriIOne nel registro delle notizie di reato (pagg. 133-134 sent.). Né potevano considerarsi ammissibili come giustamente posto in rilievo in sentenza le censure sulla collocaIOne temporale della iscriIOne nel registro degli indagati, atteso che l'apprezzamento della tempestività dell'iscriIOne, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indiIAnti e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutaIOne discreIOnale del P.M. ed è sottratto, in ordine all'an" e al "quando", al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinare o addirittura penale nei confronti del P.M. negligente (Sez. 6, n. 40791 del 10/10/2017, P.M. in proc. Genovese, Rv. 238039 -01). Altrettanto inammissibili, perché sviluppate in punto di fatto attraverso una sostanIAle "rilettura" degli elementi valorizzati dal G.I.P. felsineo e ratificati dalla Corte di merito, le censure sulla pretesa insufficienza degli indizi del reato associativo mafioso, come detto correttamente ravvisati dal G.I.P. emittente il decreto autorizzativo con motivaIOne non manifestamente illogica. Nessuna violaIOne dell'art. 8 ConvenIOne EDU può, infine, ipotizzarsi, atteso che lo strumento delle intercettaIOni è stato attivato con provvedimento giurisdiIOnale in costanza dei presupposti di legge.
2.1.3. Sono state giustamente respinte le ecceIOni formulate, sempre in tema di intercettaIOni, nell'interesse di OC CH. Giova premettere che, in tema di intercettaIOne di conversaIOni o comunicaIOni, la durata delle operaIOni deve calcolarsi, ai fini del controllo del rispetto del termine per il quale è intervenuta l'autorizzaIOne del giudice, dal momento di iniIO effettivo delle intercettaIOni e non da quello in cui viene emesso il provvedimento che le autorizza (Sez. 6, n. 22501 del 18/3/2011, P.M. in proc. Battaglia, Rv. 250495; Sez. 5, n. 21047 dell'11/3/2011, D'Alfonso e altri, Rv. 250416; Sez. U, n. 6 del 23/2/2000, D'Amuri, Rv. 215842). Va precisato che le modalità e la durata delle operaIOni, previamente autorizzate, sono rimesse al P.M., salva la possibilità di proroga del termine da parte del giudice, che solo in tale specifica ipotesi indica l'ulteriore periodo di protraIOne dell'attività di ricerca della prova. Ne consegue che il termine di durata delle intercettaIOni può legittimamente essere sospeso, per ragioni contingenti, funIOnali alle indagini e concretamente apprezzabili, per poi riprendere la sua decorrenza dal momento in cui, venuta meno la causa di sospensione, venga riattivata la captaIOne delle conversaIOni, senza la necessità di una nuova autorizzaIOne, ove permangano i presupposti previsti dalla legge (Sez. 6, n. 11682 del 18/11/2010, dep. 23/3/2011, P.G. in proc. Puddu, Rv. 249724). Ciò detto, deve ritenersi manifestamente infondata l'ecceIOne di inutilizzabilità delle intercettaIOni, in quanto asseritamente autorizzate in base a notizie provenienti da fonte 86 4 confidenIAle, atteso che, per come emerge pacificamente dal decreto d'urgenza emesso dal P.M. della D.D.A. di Reggio Calabria il 6.8.2009 nell'ambito del procedimento n. 891/08 R.G.N.R. D.D.A. a carico di LL NO e altri per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., richiamato per relationem dal G.I.P., i sufficienti indizi del reato associativo mafioso risultavano scaturiti diversamente da quanto assunto dalla difesa - da oggettiva attività di osservaIOne di P.G., che aveva attestato assidue frequentaIOni dell'abitaIOne di LL PP, ritenuto reggente della famiglia "Gambazza", da parte di personaggi di rilievo del panorama criminale della provincia reggina, precisamente indicati con le rispettive generalità (IETTO NI ET, ITALIANO Giasone reggente, unitamente a AP OC, dell'omonima CO operante nel territorio di Delianuova, Scido e Cosoleto -, ITALIANO SE, LL PP e UL LE). Inconferente col dato normativo va, poi, ritenuta l'ecceIOne per cui le intercettaIOni non avrebbero potuto essere autorizzate quale primo atto d'indagine in quanto la locuIOne "prosecuIOne delle indagini", contenuta nell'art. 267, comma 1, cod. proc. pen., le presuppone già iniIAte: il parametro normativo di riferimento per i reati in materia di criminalità organizzata, infatti, è l'art. 13 del D.L. n. 152/91, convertito dalla L. n. 203/91, che parla di intercettaIOne necessaria per lo "svolgimento" e non per la "prosecuIOne" delle indagini in relaIOne a un delitto di criminalità organizzata, per il quale devono sussistere "sufficienti" e non "gravi indizi" (peraltro, la già intervenuta effettuaIOne di servizi di osservaIOne da parte della P.G. significava che, in concreto, le indagini erano già iniIAte). Infine, nessun ancoraggio normativo trova l'ecceIOne di inutilizzabilità delle intercettaIOni disposte con il summenIOnato decreto d'urgenza convalidato, che, ad avviso della difesa del ricorrente, sarebbe giustificata dalla significativa distanza temporale intercorsa tra la data di emissione del decreto de quo (6.8.2009, convalida del 7.8.2009) e l'effettivo iniIO delle operaIOni (25.2.2010). Vanno ribaditi, al riguardo, i principi giurisprudenIAli richiamati in premessa, a mente dei quali, da un lato, la durata delle operaIOni deve calcolarsi, ai fini del controllo del rispetto del termine per il quale è intervenuta l'autorizzaIOne del giudice, dal momento di iniIO effettivo delle intercettaIOni e non da quello in cui viene emesso il provvedimento che le autorizza e, dall'altro, le modalità e la durata delle operaIOni, previamente autorizzate, sono rimesse al P.M., salva la possibilità di proroga del termine da parte del giudice, che solo in tale specifica ipotesi indica l'ulteriore periodo di protraIOne dell'attività di ricerca della prova. Discende, quale corollario di tali principi, la legittimità della sospensione delle intercettaIOni per ragioni contingenti, funIOnali alle indagini e concretamente apprezzabili, con successiva ripresa della decorrenza del termine di durata dal momento in cui, venuta meno la causa di sospensione, venga riattivata la captaIOne delle conversaIOni, senza la necessità di una nuova autorizzaIOne, ove permangano i presupposti previsti dalla legge. 87 Se, dunque, è ritenuta legittima la sospensione -per esigenze d'indagine contingenti - di operaIOni già iniIAte, purché, ovviamente, permangano i relativi presupposti, deve ritenersi a fortiori altrettanto legittimo l'iniIO delle operaIOni di intercettaIOne, ancorché temporalmente distanIAto, in modo significativo, dalla emissione del decreto autorizzativo (nella specie, per motivi tecnici, dovuti alla sostituIOne dell'apparecchiatura con altra più moderna ed efficace: pag. 137 sent.), sempre nella persistenza dei presupposti di legge. Né l'interessato, per quanto detto sopra, può sindacare ex post, ora per allora, la ravvisabilità del presupposto dell'urgenza dell'intercettaIOne, che è sottoposto, con riferimento al tempo di emissione del decreto e non a distanza di mesi, all'unico vaglio di legittimità da parte del G.I.P. convalidante e di nessun altro. Neppure è possibile stigmatizzare un'autorizzaIOne concessa sine die per il compimento di un'attività che ha una durata determinata, atteso che, sebbene iniIAta a distanza di qualche mese dal decreto autorizzativo o di convalida, l'attività captativa non cessa di essere a tempo determinato (eventualmente prorogato) secondo i termini autorizzati e sempre lo si ripete - - che permangano i presupposti di legge originari. D'altro canto, la sanIOne della inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191, comma 1, cod. proc. pen., riguarda esclusivamente le prove vietate dal codice di rito (Sez. 3, n. 35910 del 25/6/2008, Ouertani, Rv. 241090 - 01) e nessun divieto colpisce come correttamente - sottolineato dalla Corte territoriale operaIOni di intercettaIOne eseguite a distanza temporale di rilievo dal decreto autorizzativo/di convalida del G.I.P., purché, come detto, persistano, al momento iniIAle dell'esecuIOne delle intercettaIOni, i presupposti di legge originariamente ravvisati. A tale proposito, va evidenIAto che, da parte della difesa del ricorrente, non sono stati allegati specifici elementi atti a denunciare una qualche soluIOne di continuità nella perdurante sussistenza dei presupposti legittimanti, ai sensi degli artt. 267, comma 1, cod. proc. pen. e 13 L. n. 203/91, l'iniIO dell'attività captativa a qualche mese di distanza dal decreto di convalida del G.I.P. L'ecceIOne, pertanto, va giudicata del tutto infondata. La questione di legittimità costituIOnale dell'art. 271 cod. proc. pen. "nella parte in cui non prevede espressamente l'inutilizzabilità delle intercettaIOni disposte con decreto d'urgenza del P.M., ma attivate dopo un consistente periodo di tempo dal decreto autorizzativo" non può essere presa in consideraIOne, perché non adeguatamente sviluppata né in punto di "rilevanza" della questione stessa, né in riferimento agli specifici profili che determinerebbero la violaIOne degli artt. 3, 14, 15 e 111 Cost.
2.2. Sulla dedotta violaIOne dell'art. 525 cod. proc. pen. nell'interesse di ST IC. 88 и Ineccepibile è stata la risposta fornita dalla Corte di merito (pag. 138 sent.), nel ricordare che la prospettata violaIOne è ipotizzabile solo quando vi sia divaricaIOne tra il giudice che ha assunto la prova e quello che ha deliberato la decisione, sicché, ammesso il rito abbreviato cd. incondiIOnato, il mutamento del giudice persona fisica, per la trattaIOne e la decisione, non si pone ex se in contrasto con la ratio della disposiIOne, sempreché le parti, come accaduto nel caso di specie, abbiano discusso tutte dinanzi al medesimo giudice;
del resto, è sufficiente considerare, sul piano sistematico, sia che l'art. 442 cod. proc. pen. non richiama l'art. 525 cod. proc. pen., sia che quest'ultima disposiIOne si riferisce, come noto, ad una deliberaIOne emessa all'esito di un dibattimento caratterizzato per essere la sede di formaIOne della prova (fra molte, Sez. 2, n. 32367 del 17/7/2013, P.G. in proc. Baldi, Rv. 256559 - 01; Sez. 4, n. 5273 del 21/9/2016, dep. 3/2/2017, P.G., P.C. in proc. NO e altri, Rv. 270383 - 01).
2.3. Sulla dedotta violaIOne dell'art. 649 cod. proc. pen. nell'interesse dei ricorrenti NG CA NI, CE CO, PA OC e UL LE. L'ecceIOne è stata formulata con riferimento al giudiIO definito con sentenza del G.U.P. di MI in data 12.6.2013 (irrevocabile il 27.1.2015), che ha visto condannati per il delitto di intestaIOne fittiIA relativo alla vicenda "LU LL", aggravato ex art. 7 L. n. 203/91, ST IC, PA OC e UL LE. Il UL veniva condannato, in quel processo, anche per il delitto di estorsione pluriaggravata in concorso con NG CA NI (giudicato separatamente). La sentenza si occupava anche di analoga contestaIOne di intestaIOne fittiIA aggravata ex art. 7 L. n. 203/91, avente ad oggetto la vicenda della "EMPIRE GAMES s.n.c.", elevata a carico di OC MB e CE CO, per i quali si era proceduto separatamente. Infine, UL, in concorso con AS DA, MO IC e MO OC, veniva condannato anche per il reato di cui all'art. 390 cod. pen., per aver aiutato CE CO a sottrarsi all'ordine di esecuIOne emesso il 16.12.2011 dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria. La stessa ecceIOne è stata formulata con riguardo alla sentenza emessa dal Tribunale di MI in data 24.1.2014 (irrevocabile il 30.1.2015) a conclusione del giudiIO ordinario cui avevano scelto di essere sottoposti gli altri coimputati del medesimo delitto di intestaIOne fittiIA relativo alla vicenda "LU LL", e cioè OC MB e NG CA NI. L'ecceIOne è stata correttamente respinta dalla Corte di merito e, di conseguenza, motivi di ricorsi oggi proposti devono considerarsi infondati. I Giudici del gravame hanno puntualmente fatto richiamo all'insegnamento delle SeIOni Unite di questa Corte, alla luce del quale, ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configuraIOne del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso 89 И causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/6/2005, P.G. in proc. Donati ed altro, Rv. 231799-01). Il principio non è stato scalfito dalla sentenza n. 200 del 31.5.2016 con la quale la Corte CostituIOnale ha dichiarato "l'illegittimità costituIOnale dell'art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniIAto il nuovo procedimento penale". Il Giudice delle Leggi ha, infatti, precisato: "L'esistenza o no di un concorso formale tra i reati oggetto della res iudicata e della res iudicanda è un fattore ininfluente ai fini dell'applicaIOne dell'art. 649 cod. proc. pen., una volta che questa disposiIOne sia stata ricondotta a conformità costituIOnale. Pertanto, l'autorità giudiIAria sarà tenuta a porre a raffronto il fatto storico, secondo la conformaIOne identitaria che esso abbia acquisito all'esito del processo concluso con una pronuncia definitiva, con il fatto storico posto dal pubblico ministero a base della nuova imputaIOne. Sulla base della triade condotta-nesso causale- evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudiIO è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, sicché non dovrebbe esservi dubbio, ad esempio, sulla diversità dei fatti, qualora da un'unica condotta scaturisca la morte o la lesione dell'integrità fisica di una persona non considerata nel precedente giudiIO, e dunque un nuovo evento in senso storico". Alle coordinate di legittimità e costituIOnali la Corte reggina si è, dunque, attenuta, ponendo a raffronto le condotte giudicate dall'A.G. di MI con quella associativa mafiosa giudicanda e legittimamente escludendo, con motivaIOne non illogica, l'identità dei fatti, tenuto conto: a) della diversità ontologico-strutturale tra la condotta di cui all'art. 12-quinquies D.L. n. 307/92 e quella di stabile appartenenza a un sodaliIO mafioso;
b) della diversità di contesto temporale fra i reati, posto che il dies a quo del reato associativo è stato fissato a partire dal 1° aprile 2005, mentre la vicenda attinente alla "LU LL" si è sviluppata negli anni 2010/2011; c) della concreta prestaIOne, da parte di ciascuno dei summenIOnati ricorrenti, di un contributo al sodaliIO di appartenenza attuato in forme diverse e ulteriori rispetto a quello riconducibile alla vicenda "LU LL" (per ST IC, nel farsi portavoce di richieste di altri sodali, in particolare di OC MB cl. '83 durante il periodo di latitanza di quest'ultimo e nel mettersi a completa disposiIOne degli interessi del sodaliIO;
per OC MB cl. '83, nel porre in essere estorsioni continuate e attività di riciclaggio in attività commerciali intestate a prestanome, come il ristorante NEW RC di BR SI, capo U della rubrica;
per NG CA NI, nella partecipaIOne al summit di Rende in data 3.2.2011, con personaggi appartenenti a gruppi criminali mafiosi di Isola Capo Rizzuto, nel consentire l'acquisiIOne al clan del controllo della FUTURE s.r.l. e nel favorire la latitanza di OC MB '83; CE CO, nel partecipare alla gestione della 90 4 FUTURE s.r.l. e nell'attenersi alle direttive impartite da OC MB '83; PA OC, nel consentire alla CO l'acquisiIOne del controllo della FUTURE s.r.l. e nel partecipare, in rappresentanza della CO OC, al già citato summit di Rende;
UL LE, nel consentire alla CO l'acquisiIOne del controllo della FUTURE s.r.l., nel farsi portavoce di richieste di altri sodali, in particolare di OC MB cl. '83 durante il periodo di latitanza di quest'ultimo, e nel mettersi a completa disposiIOne degli interessi del sodaliIO: vedi le condotte come descritte, per ciascuno dei sei imputati, nel capo A della rubrica). Non sono, d'altro canto, conferenti le censure circa pretese violaIOni di norme convenIOnali, atteso che l'evocata pronuncia 4 marzo 2014, AN EV c. TA (di interpretaIOne dell'art. 4 Protocollo n. 7 CEDU) si applica nel caso diverso da quello di specie - di procedimento penale avente ad oggetto il medesimo fatto per il quale sia stata già irrogata una sanIOne amministrativa di natura "sostanIAlmente penale". Infine, corretto, in punto di diritto, si rivela il richiamo, operato dalla Corte territoriale, alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, a proposito del principio, rilevante nel caso in esame, in base al quale, in tema di associaIOne per delinquere di stampo mafioso, non può invocarsi il principio del "ne bis in idem" quando la partecipaIOne all'associaIOne venga desunta anche dalla commissione di altro reato per il quale sia già intervenuta condanna definitiva, in quanto l'inammissibilità di un secondo giudiIO impedisce al giudice di procedere contro lo stesso imputato per il medesimo fatto, già giudicato con sentenza irrevocabile, ma non gli preclude di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo liberamente ai fini della prova di un diverso reato (Sez. 2, n. 6482 del 13/1/2011, Buonincontri e altri, Rv. 249467 - 01; Sez. 2, n. 26725 dell'1/03/2013, Natale e altri, Rv. 256724 -01). Anche in relaIOne a tale specifico profilo, pertanto, i motivi di ricorso devono ritenersi infondati.
2.4. Sulla incompetenza territoriale dell'A.G. di Reggio Calabria in favore di quella di MI e sulla relativa connessione teleologica dedotte nell'interesse dei ricorrenti ST IC, OC MB cl. '83 e NG CA NI. Ad analoga conclusione di infondatezza dei motivi deve pervenirsi anche in riferimento alla ecceIOne di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di MI, riproposta in questa sede dopo essere stata convenientemente affrontata in sede di merito. Occorre ricordare e ribadire che l'attribuIOne delle funIOni inquirenti per taluni reati all'ufficio del P.M. presso il tribunale del capoluogo del distretto (tra cui il delitto di associaIOne per delinquere di tipo mafioso), nel cui ambito ha sede il giudice competente, comporta una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla competenza per territorio, anche fuori dagli ambiti distrettuali, perché stabilisce la "vis attractiva" del reato ricompreso nelle attribuIOni di quell'ufficio inquirente nei confronti dei reati connessi anche se di maggiore gravità, con la conseguenza che, ai fini della determinaIOne della competenza, occorre avere riguardo 91 a unicamente al luogo di consumaIOne del reato associativo e, data la sua natura di reato permanente, al luogo in cui ha avuto iniIO la consumaIOne (Sez. 2, n. 6783 del 13/11/2008, dep. 17/2/2009, P.M. in proc. El Abbouli, Rv. 243300 - 01; Sez. 4, n. 4484 del 9/12/2015, dep. 3/2/2016, Breshanj Orges e altri, Rv. 265944 – 01); solo qualora non sia possibile individuare il - luogo ove si è costituita o radicata l'associaIOne, possono essere presi in esame, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., i reati connessi, in ordine di decrescente gravità, e se neppure per essi è possibile individuare il luogo di realizzaIOne della condotta o di parte di essa, si deve far ricorso ai criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi 2 e 3, stesso codice (Sez. 2, n. 11692 dell'8/3/2016, Sallaku e altri, Rv. 266194 – 01).- Va, tuttavia, precisato che, in tema di determinaIOne della competenza per territorio, deve essere esclusa la connessione tra il delitto associativo e i reati-fine fuori dell'ecceIOnale ipotesi in cui risulti che fin dalla costituIOne del sodaliIO criminoso o dalla adesione ad esso, un determinato soggetto, nell'ambito del generico programma criminoso, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, dallo stesso poi effettivamente commessi (Sez. 1, n. 17831 del 10/4/2008, Confl. comp. in proc. Gliori e altri, Rv. 240309 01; Sez. 1, n. 46134 del - 21/10/2009, Confl. comp. in proc. VI e altro, Rv. 245503 01; Sez. 2, n. 45337 del 4/11/2015, Preci ed altri, Rv. 265031 - 01). La Corte di Appello di Reggio Calabria, con ampia e argomentata motivaIOne (pagg. 148-151), si è puntualmente conformata alle coordinate ermeneutiche richiamate, evidenIAndo e affermando, per quel che qui rileva: a) che appartiene al notorio giudiIArio, nonché agli esiti del presente procedimento, che il luogo ove si è costituita la CO OC risiede nella fascia jonica del reggino e, principalmente, in OS e comuni vicini, da dove vengono gestite anche le vicende geograficamente lontane, come quella della LU LL;
b) che, in base alla "vis attractiva" del reato associativo di competenza distrettuale, ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., la competenza a conoscere del reato-mezzo ascritto al sodaliIO 'ndranghetistico dei OC andava radicata davanti al Tribunale di Reggio Calabria anche rispetto ad eventuali reati connessi di maggiore gravità commessi altrove (nella specie, i reati di estorsione aggravata consumati nel circondario di MI); c) che, nel caso di specie e in concreto, non erano emersi elementi tali da dimostrare che, fin dalla costituIOne dell'associaIOne per delinquere o dalla adesione ad essa, un certo soggetto, nell'ambito del generico programma criminoso, avesse già individuato uno o più specifici fatti di reato, dallo stesso poi effettivamente commessi. Correttamente, pertanto, è stata ritenuta infondata l'ecceIOne dedotta dalle difese di ST IC, OC MB cl. '83 e NG CA NI. 92 и 2.5. Sulla violaIOne dell'art. 141-bis cod. proc. pen. in relaIOne all'utilizzaIOne del verbale di interrogatorio reso dal collaboratore LN TO, dedotta nell'interesse di ER NI. Va premesso che l'art. 141-bis cod. proc. pen., inserito dall'art. 2 1. 8 agosto 1995, n. 332, così recita: "Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenIOne, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduIOne fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduIOne o di personale tecnico, si provvede con le forme della periIA ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascriIOne della riproduIOne è disposta solo se richiesta dalle parti”. Le SeIOni Unite, già con la sentenza 25 marzo 1998, ric. D'Abramo, avevano affermato il principio di diritto secondo cui qualunque dichiaraIOne resa in sede di interrogatorio non svolto in udienza da persona detenuta, quale che fosse il titolo detentivo, e anche se relativa a fatti privi di connessione o di collegamento con quelli per cui l'interrogatorio era stato disposto, doveva essere documentata con le formalità previste dall'art. 141-bis citato (riproduIOne fonografica o audiovisiva) a salvaguardia di chiunque potesse essere coinvolto in ipotesi comportanti responsabilità penali;
con la conseguenza che, mancando dette formalità, l'atto doveva considerarsi inutilizzabile sia nei confronti della persona che lo rende sia nei confronti di terzi. -La ratio della norma per come argomentato nella richiamata decisione è rappresentata dalla necessità di evitare qualsiasi rischio di coartaIOne della volontà del detenuto che, per la sua particolare condiIOne, possa essere indotto, come sottolineato nel corso dei lavori parlamentari, a "suggestioni comportamentali che possono dar luogo a verità ma anche a menzogne", avuto riguardo non solo agli addebiti mossigli, ma anche a quei fatti riferibili a soggetti diversi dal dichiarante da cui, attraverso interrogatori non garantiti, possa derivare, nei loro confronti, un'affermaIOne di responsabilità penale. Il tutto in consonanza con l'unanime dottrina, che non ha mancato di sottolineare che il particolare rigore documentativo imposto dall'art. 141-bis cod. proc. pen., nella palese intenIOne del legislatore del 1995, fosse anzi diretto a garantire soprattutto i soggetti terzi "chiamati", potenIAlmente lesi da eventuali pressioni dirette 0 indirette esercitabili sull'indagato "chiamante", versante in condiIOne di soggeIOne psicologica derivante dallo stato di detenIOne, in un contesto al quale essi e i loro difensori erano rimasti estranei. Con successiva decisione n. 39061 del 16/7/2009, De Iorio, Rv. 244326, le SeIOni Unite hanno ribadito che "La riproduIOne fonografica o audiovisiva dell'interrogatorio della persona detenuta, svolto fuori dell'udienza, è prescritta dall'art. 141-bis cod. proc. pen. anche con riferimento alla documentaIOne delle dichiaraIOni rese "erga alios", a pena di inutilizzabilità delle stesse sia nei confronti del dichiarante, sia nei confronti dei terzi". 93 a Con la medesima pronuncia, il Supremo consesso ha, inoltre, ribadito che "In tema di documentaIOne dell'interrogatorio di persona in stato di detenIOne, la mancanza della trascriIOne della riproduIOne fonografica o audiovisiva dell'atto non importa alcun viIO processuale, né in termini di inutilizzabilità né di nullità” (Sez. U, n. 39061 del 16/7/2009, De Iorio, Rv. 244327). La "trascriIOne della riproduIOne", evocata dal ricorrente, dunque, tanto non è formalità imprescindibile ai fini della regolarità dell'atto di interrogatorio che lo stesso art. 141- bis, all'ultimo periodo, ne prevede la effettuaIOne "solo se richiesta dalle parti", sicché, proprio alla luce della ragione e funIOne della disposiIOne in esame, è evidente che, in ogni caso, la mancanza della trascriIOne non comporta ipotesi di inutilizzabilità e/o di nullità. Correttamente, quindi, è stata ritenuta infondata l'ecceIOne in esame da parte dei Giudici di merito che hanno rilevato: -che l'imputato aveva chiesto il rito abbreviato sulla base del solo verbale in forma riassuntiva dell'interrogatorio del LN;
che, ammesso il rito, sull'accordo delle parti, il primo Giudice aveva disposto l'acquisiIOne della trascriIOne integrale dell'interrogatorio del collaboratore, eseguita dai consulenti tecnici del P.M. (pag. 19, sentenza di primo grado); che la difesa dell'ER non aveva dimostrato la sussistenza di specifiche discrasie tra il contenuto del verbale e quello della trascriIOne successivamente operata (pag. 489 sentenza di appello), che, in ogni caso, avrebbe determinato solo una mera irregolarità, irrilevante nell'economia complessiva del procedimento.
2.6. Sulla eccepita violaIOne, nell'interesse di LI GI, dell'art. 414 cod. proc. pen. in relaIOne al reato di cui al capo KK). Il ricorrente si è doluto che si sia proceduto ad archiviare l'originario procedimento a carico di ignoti, per poi riaprirlo, sempre a carico di ignoti, senza alcun provvedimento del G.I.P. competente. La doglianza, come già correttamente evidenIAto dai Giudici di merito, manifestamente infondata. Secondo la ricostruIOne esposta a pag. 505 della sentenza impugnata in base all'esame degli atti relativi al procedimento n. 523/2012 R.G.N.R. avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, la prima iscriIOne a carico di ignoti avvenne in data 6.7.2010 e in data 24.8.2010 fu disposta l'archiviaIOne. In data 8.2.2012, sulla scorta delle risultanze d'indagine emerse nel proc. n. 3049/2010, P.M. riaprì le indagini, sempre al mod. 44. Nessuna violaIOne processuale è dato rilevare. Come statuito dalle SeIOni Unite di questa Corte nella sentenza n. 13040 del 28/3/2006, P.M. in proc. c. ignoti, Rv. 233198-01 e poi ribadito, più di recente, da Sez. 2, n. 94 и 42655 del 13/10/2015, Sabato, Rv. 265128 01, nel procedimento contro ignoti non è richiesta l'autorizzaIOne del G.I.P. alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviaIOne per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, in quanto il regime autorizzatorio prescritto dall'art. 414 cod. proc. pen. è diretto a garantire la posiIOne della persona già individuata e sottoposta ad indagini, mentre nel procedimento contro ignoti l'archiviaIOne ha la semplice funIOne di legittimare il congelamento delle indagini, senza alcuna preclusione allo svolgimento di ulteriori, successive attività investigative, ricollegabili direttamente al principio dell'obbligatorietà dell'aIOne penale. Ne discende l'infondatezza dell'ecceIOne riproposta, ancora una volta, dalla difesa del LI, in questa sede.
2.7. Sulla ecceIOne di omessa notificaIOne all'avv. CH D'AG del decreto di citaIOne in appello quale difensore di NG CA NI. Espone nel suo atto di ricorso l'avv. D'AG di essere stato nominato dal NG in data 9.3.2015 con contestuale revoca dell'avv. Guido CONTESTABILE, dichiaraIOne depositata, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. Lamenta, quindi, di non essere stato destinatario della notifica del decreto di citaIOne per il giudiIO di appello, emesso nella data successiva dell'11.3.2015. Tale omissione, ad avviso del difensore interessato, sarebbe stata causa di una nullità assoluta del giudiIO e della, conseguente, sentenza. La doglianza è infondata. Come riconosciuto dallo stesso legale a pag. 2 del ricorso, quando il NG, all'udienza di appello dell'8.7.2015, in video-conferenza prese la parola, precisò che i suoi difensori erano l'avv. VIANELLO ACCORRETTI e l'avv. D'AG. Soccorre, in tal caso, il principio, affermato da questa Corte a SeIOni Unite (sentenza n. 22242 del 27/1/2011, Scibe', Rv. 249651), secondo il quale dall'omessa notificaIOne dell'avviso di fissaIOne dell'udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell'imputato deriva una nullità a regime intermedio, il termine ultimo di deducibilità della quale è quello della deliberaIOne della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell'imputato che dell'altro difensore, ritualmente avvisati. - -Nel caso di specie, è bensì vero per quanto emerge dagli atti che il decreto di citaIOne in appello non risulta notificato all'avv. D'AG, nominato due giorni prima in carcere dall'imputato, ma è altrettanto vero che detto decreto risulta ritualmente notificato a mezzo PEC all'altro difensore di fiducia avv. VIANELLO ACCORRETTI il 25.3.2017 h 17.32.27. L'omessa notifica all'avv. D'AG, in presenza della valida notifica al codifensore, non avrebbe potuto determinare, dunque, una nullità assoluta, ma semplicemente una nullità a regime intermedio, nullità che, tuttavia, non essendo stata eccepita entro la deliberaIOne della 95 И sentenza di secondo grado, deve ritenersi sanata e non può dedursi, per la prima volta, in cassaIOne.
3. Prima di affrontare le singole impugnaIOni, vale la pena ricordare che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693; Sez. 6, n. 34521 del 27/6/2013, Ninivaggi, Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestaIOni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in consideraIOne, per confutarle, le argomentaIOni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584) che "La funIOne tipica dell'impugnaIOne è quella della critica argomentata avverso provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentaIOne di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenIAle dell'atto di impugnaIOne è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente, il confronto puntuale (cioè con specifica indicaIOne delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentaIOni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)". Invero, il motivo di ricorso in cassaIOne è caratterizzato da una "duplice specificità": "Deve essere sì anch'esso conforme all'art. 581 c.p.p., lett. c) (e quindi contenere l'indicaIOne delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnaIOne); ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il viIO denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberaIOne impugnata, sì da condurre a decisione differente" (Sez. 6, n. 8700/2013, cit). Risulta, pertanto, evidente che, "se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funIOne per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che, con siffatta mera riproduIOne, il provvedimento ora formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è, di fatto, del tutto ignorato. Né tale forma di redaIOne del motivo di ricorso (la riproduIOne grafica del motivo d'appello) potrebbe essere invocata come implicita denuncia del viIO di omessa motivaIOne da parte del giudice d'appello in ordine a quanto devolutogli nell'atto di impugnaIOne. Infatti, 96 и quand'anche effettivamente il giudice d'appello abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduIOne grafica del motivo d'appello condanna il motivo di ricorso all'inammissibilità. E ciò per almeno due ragioni. È censura di merito. Ma, soprattutto (il che vale anche per l'ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d'appello), non è mediata dalla necessaria specifica e argomentata denuncia del viIO di omessa motivaIOne (e tanto più nel caso della motivaIOne cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza "grafica", pretende la dimostraIOne della sua mera "apparenza" rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come detto, pure onerata dell'obbligo di argomentare la decisività del viIO, tale da imporre diversa conclusione del caso". Può, pertanto, concludersi che "la riproduIOne, totale o parIAle, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenIAle dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a "documentare" il viIO enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentaIOne, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivaIOne si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivaIOne per relaIOne" nei provvedimenti giurisdiIOnali e che, con la mera sostituIOne dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cassaIOne, trovano piena applicaIOne anche in ordine agli atti di impugnaIOne (Sez. 6, n. 8700/2013, cit.).
3.1. Giova, ancora, rammentare che, ai fini del controllo di legittimità sul viIO di motivaIOne, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando come si è - verificato nel caso di specie i giudici del gravame, esaminando le censure proposte - dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutaIOne degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (fra molte, Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01).
3.2. Va, infine, evidenIAto che il viIO di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassaIOne, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, riscontro della non corrispondenza delle motivaIOni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (tra le più recenti, Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, L. e altro, Rv. 272018-01). 97 4. Ciò premesso, vanno, in primo luogo, dichiarati inammissibili i ricorsi di OC EM, AL AS e EW NE, con le conseguenze di legge sulle spese processuali e sul versamento alla Cassa delle ammende.
4.1. OC EM. Il ricorso è essenIAlmente assertivo-confutativo e, in parte, aspecifico, in quanto non si confronta con il tessuto motivaIOnale nella sua integralità.
4.1.1. In primo luogo, deve ritenersi che correttamente la Corte di merito non ha attribuito rilievo, per escludere la responsabilità della ricorrente, alla condanna inflitta dal Tribunale di Palmi a OC NI '80 con sentenza n. 966/2011 per il ruolo di "messaggero" svolto tra il EL NI '77, detenuto, e i sodali in libertà, atteso che dalla lettura del capo A) dell'imputaIOne associativa contestata alla OC si evince che ella abbia coadiuvato il EL NI '80 nel ruolo di messaggero, sicché la condanna dell'uno non può logicamente escludere la condanna anche dell'altra.
4.1.2. In secondo luogo, nessuna contraddittorietà può imputarsi alla Corte reggina per aver condannato la ricorrente e assolto, viceversa, la madre CE ER, anch'essa presente ai colloqui in carcere con OC NI '77, ma non con lo stesso ruolo di tramite verso l'esterno attribuito ai figli, per come ritenuto dai Giudici del gravame con motivaIOne congrua e non scalfita dal ricorso del rappresentante della Pubblica accusa (vedi sopra).
4.1.3. Le ulteriori censure, mosse con approccio atomistico e parcellizzato, mirano a svilire, in modo generico, alcuni elementi messi in luce dalla Corte di Appello a sostegno dell'intraneità mafiosa della ricorrente. Censure che, tra l'altro, restano avulse dal contesto probatorio complessivo del processo, che ha visto OC NI '77 svolgere, fino al suo arresto, il ruolo di investitore del denaro per conto della omonima CO e che, prima di essere arrestato, era in procinto di concludere un importante affare relativo ad una grossa partita di stupefacente.
4.1.3.1. Ed allora, è in un simile contesto che dovevano calarsi e logicamente interpretarsi, come ineccepibilmente hanno fatto i Giudici calabresi, i colloqui intercorsi in carcere tra la ricorrente e il EL detenuto presso la Casa Circondariale di Palmi il 25.7, 1'8.8 e il 22.8.2009. Proprio attraverso la necessaria correlaIOne con il contesto di fondo e secondo una prospettaIOne ancorata ai canoni della logicità interpretativa, oltre che della completezza espositiva, è stata correttamente ritenuta sussistente la responsabilità di OC EM per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., essendo la ricorrente risultata interessata al buon esito degli affari della CO, soprattutto nell'ambito del traffico di stupefacenti (v. i brani di colloqui riportati alle pagg. 320-321 della sentenza), ma non solo (vedi per le condotte di carattere estorsivo/usurario nei confronti di tale "Marino", la cui origine illecita è stata 98 U affermata dal Tribunale di Palmi con la già citata sentenza del 7.11.2011: v. pagg. 319-320 e nota 28 della decisione impugnata), dei quali era a conoscenza tanto da poterne, con il proprio operato, determinare la riuscita, sia pure sotto le direttive del EL detenuto. Era per conto di quest'ultimo che la OC fungeva da "ambasciatrice", da ciò derivandone la intraneità alla omonima CO, operando di concerto con i propri congiunti per le illecite finalità familiari, delle quali si era dimostrata perfettamente al corrente tanto da essere in grado di discuterne, con cogniIOne di causa, con il EL NI '77, reggente del sodaliIO, il quale le aveva affidato i delicati incarichi funIOnali alla vita della compagine in un momento di particolare fibrillaIOne della stessa, dipendente dall'arresto di 'CU u LO' e dal difficile "passaggio di consegne" che si prospettava nei riguardi del EL NI '80, il cui non facile ruolo aveva portato l'odierna ricorrente a prenderne le difese dinanzi ai rimproveri di NI ("Questo sta uscendo pazzo sai? Non è facile, non è neanche di competenza. E non è giusto nemmeno che lo aggredisci": pag. 320 sent.), ad ulteriore dimostraIOne dell'affectio societatis che non risulta mai venuta meno. La persistenza dell'affectio, come giustamente evidenIAto dai Giudici distrettuali, perdura anche tre anni dopo, con le medesime modalità, dopo l'arresto dell'altro EL MB '83, nel corso del colloquio registrato il 22.8.2012 presso il carcere di Lanciano. Anche rispetto a tale episodio il ricorso muove rilievi aspecifici, limitandosi a dedurre che le affermaIOni riportate nel colloquio erano rimaste sfornite di prova. Viceversa, di certo non illogicamente, la Corte reggina ha ascritto alla vicenda valenza dimostrativa del fatto che il detenuto aveva interesse a comunicare alla sorella la necessità di provvedere alla questione delle chiavi dell'appartamento di MI, dove aveva trascorso la latitanza (MB: "Io in quella casa di MI ho tutto...ho tutto"; EM: "E devono andare a prenderli...ma ancora non ce l'abbiamo le chiavi...no, non, no...l'aveva LE": p. 322), atteso il timore che il gruppo criminale potesse essere danneggiato dalla scoperta di eventuali covi o rifugi e dal rinvenimento di oggetti, documenti, denaro o altro dal contenuto compromettente. Conclude, coerentemente, il Giudice dell'appello che si giustifica solo in questo modo il coinvolgimento di OC EM, ancora una volta con il ruolo di collegamento tra sodali detenuti e sodali in libertà, nel recuperare le chiavi dell'appartamento di MI attraverso il sodale UL LE. Ricordato che, in tema di associaIOne di tipo mafioso, la condotta di partecipaIOne è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetraIOne con il tessuto organizzativo del sodaliIO, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funIOnale, in esplicaIOne del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposiIOne dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670 01), conformemente a tale principio è - stata apprezzata la condotta posta in essere dalla OC, risoltasi in un'attività di carattere 99 a continuativo e fiduciario di "veicolatore abituale di notizie", idonea a fornire un contributo causale e volontario alla realizzaIOne dei fini del sodaliIO criminale, nonché alla sua conservaIOne e rafforzamento (Sez. 5, n. 26306 del 16/3/2018, D'ST, Rv. 273336 -01).
4.2. AL AS.
4.2.1. La motivaIOne resa dalla Corte di merito, sulla partecipaIOne del AL all'associaIOne mafiosa sub capo A), è aderente alle risultanze processuali e dotata di piena logicità e coerenza. -Le pur articolate doglianze espresse dal ricorrente si sostanIAno a ben vedere in una denunIA di travisamento dei singoli elementi posti a fondamento del giudiIO, ma non vengono contestati alcuni dati di fondo che è opportuno evidenIAre: a) l'esistenza, in quanto tale, della CO OC (peraltro attestata da copiosi elementi dimostrativi riportati nel provvedimento impugnato) operante nel territorio di OS con modalità tali da integrare la fattispecie di cui all'art. 416-bis; b) il ruolo di vertice svolto in seno alla consorteria mafiosa da OC CO '89 nel periodo in cui si svolgono le indagini. Tali elementi assumono un particolare significato nell'ambito della valutaIOne degli "indici rivelatori" che i Giudici dell'appello hanno valorizzato al fine di ritenere sussistente la partecipaIOne del AL alla associaIOne. Ogni giudiIO, infatti, implica una serie di relaIOni logiche tra più fatti e la condotta del AL-letta in relaIOne al ruolo svolto dal cognato OC - viene ritenuta espressiva dello stabile inserimento nel gruppo criminoso in modo non affetto da vizi logici.
4.2.1.1. Sul punto, va anzitutto precisato che priva di pregio è la questione posta dal ricorrente in merito alla valutaIOne dei contenuti delle conversaIOni telefoniche intercettate durante la "fuga" di OC CO nelle prime ore del 12 gennaio 2010. La non punibilità del AL per la specifica contestaIOne di favoreggiamento, infatti, viene rapportata alla speciale ipotesi di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., ma ciò non determina alcuna "sottraIOne di conoscenze" al procedimento, non potendo dirsi sussistente un viIO genetico della prova raccolta mediante legittima attività captativa. Da ciò deriva che il dato dimostrativo ben poteva essere posto a fondamento così come avvenuto - delle - valutaIOni che il Giudice di merito ha posto in essere in riferimento al diverso reato di partecipaIOne alla associaIOne mafiosa. Anzi, a ben vedere, la condotta tenuta dal AL appare indicativa di "intraneità" al gruppo criminoso (specie nella parte in cui nel fornire istruIOni al cognato in fuga afferma "...abbiamo già mandato l'avvocato...", utilizzando una forma verbale al plurale che implica l'attivaIOne di più soggetti) e pertanto la punibilità "aggiuntiva" per il delitto di favoreggiamento poteva essere esclusa (al di là della particolare condiIOne soggettiva del favorito) anche allo scopo di evitare un bis in idem sostanIAle correlato alla ricorrenza del reato di partecipaIOne. 100 И 4.2.1.2. Anche le denunzie di travisamento operate in rapporto alla valutaIOne del contenuto dei colloqui intercorsi tra LI GI ed il padre ZO appaiono frutto di una inammissibile rilettura del compendio probatorio. Correttamente, infatti, la Corte di Reggio Calabria ha valorizzato l'episodio alla luce delle vicende precedenti che giustificano la forte preoccupaIOne, palesata dal LI GI - anch'egli affiliato alla CO -, di "risentimenti" nutriti nei suoi confronti da parte di OC CO. Trattasi, ovviamente, di un risentimento che potrebbe portare a determinaIOni drastiche nei confronti del LI, ma che non viene esternato dal OC e, coerentemente con tale scelta, dal cognato AL che tende a rassicurare - formalmente - il LI. Il dato significativo è rappresentato - così come evidenIAto dalla Corte reggina dal fatto che i due LI (padre e figlio), dichiaratamente al fine di comprendere le "reali intenIOni" di OC CO, facciano riferimento ai comportamenti del AL e tendano a mantenere un costante contatto con il medesimo (circostanza del resto confermata, in fatto, dal AL nel corso del suo interrogatorio) durante il periodo di detenIOne sofferto da LI GI. Sul punto, pur evitando di valutare - data l'assenza del provvedimento di trattenimento e sulla base dei contenuti di Sez. U n. 28997 del 19.4.2012, Rv. 252893 - i contenuti specifici delle missive che risultano inoltrate da LI GI, è corretta l'attribuIOne di valenza indiIAnte all'episodio, complessivamente considerato. Trattasi, infatti, nella stessa ricostruIOne operata dalla Corte territoriale, di un indiIO circa la particolare "vicinanza" del AL al BELLOCO sulla base di conoscenze mutuate non dal contesto familiare come tenacemente sostenuto dalla difesa del ricorrente ma dal contesto associativo e proprio per tale ragione indicative: indiIO che, proprio in virtù della valutaIOne correttamente unitaria e congiunta dei diversi elementi raccolti operata in sede di merito, assume un significato univoco. Parimenti inammissibili vanno considerate le questioni di interpretaIOne dei contenuti delle plurime conversaIOni intercettate tra il AL, la moglie e la suocera nel luogo di detenIOne di quest'ultima. Sul punto la difesa propone, in sostanza, una diversa lettura dei contenuti delle frasi oggetto di captaIOne, operaIOne non consentita in sede di legittimità lì dove l'apprezzamento operato in sede di merito non contenga evidenti vizi logici o di identificaIOne dei soggetti che intervengono al colloquio. In ogni caso, va affermato che, con motivaIOne del tutto plausibile, i Giudici del gravame hanno desunto ulteriori elementi indiIAnti dai contenuti di dette conversaIOni. Va, infatti, considerato che proprio in virtù delle precarie condiIOni fisiche del - l'apporto fornito alle vicende della organizzaIOne criminosa dal AL non ricorrente- avrebbe certo potuto estrinsecarsi in attività operative, in quanto tali "espressive" del potere di 101 а intimidaIOne, o nel compimento di atti di violenza, ma in ciò non è dato rinvenire alcun ridimensionamento della valenza dell'apporto medesimo, posto che l'organizzaIOne vive anche di condotte di costante ausilio manifestate sotto forma di consiglio, concertaIOne delle modalità di investimento dei profitti illeciti, condivisione di strategie. Ciò risulta del tutto conforme ai contenuti della norma incriminatrice applicata. Nel percorso seguito dalla Corte calabrese vengono ascritte al AL proprio tali tipologie di attività e ciò si alimenta dai contenuti delle conversaIOni in parola, posto che l'indagato manifesta piena consapevolezza circa i "complessivi" investimenti e attività economiche poste in essere dagli altri componenti della "famiglia", anche ulteriori rispetto al suo nucleo ristretto (in particolare per quanto riguarda le attività svolte da OC NI). Anche in tal caso, dunque, considerando il contesto in cui le conversaIOni vengono registrate e la correlata necessità di tenere informata degli eventi la D'AG, l'attribuIOne di ulteriore significato indiIAnte risulta del tutto ragionevole e immune da vizi di sorta.
4.2.1.3. L'approdo cui è pervenuta la Corte di merito è, tra l'altro, conforme al costante insegnamento di questa Corte, che qui va ribadito, secondo il quale, in presenza di rapporti di parentela tra i presunti partecipanti ad una associaIOne per delinquere di tipo mafioso, deve escludersi l'idoneità di semplici relaIOni di parentela o di affinità a costituire, di per sé, prova od anche soltanto indiIO dell'appartenenza di taluno all'associaIOne; tuttavia, una volta accertata, da un lato, la probabile esistenza di un'organizzaIOne delinquenIAle a base familiare (come numerose sentenze a carico di esponenti della CO OC hanno dimostrato) e, dall'altro, una non occasionale attività criminosa di singoli esponenti della stessa famiglia (intesa in senso lato), alla quale fa capo l'organizzaIOne stessa, nel medesimo campo nel quale questa opera, può essere considerato come non privo di valore indiIAnte, in ordine alla partecipaIOne dei suindicati soggetti al sodaliIO criminoso, anche il fatto che vi siano legami di parentela o affinità fra essi e coloro che in quel sodaliIO occupano posiIOni di vertice o, comunque, di rilievo (fra tutte, Sez. 2, n. 19177 del 15/03/2013 Vallelonga Rv. 255828 01); principio che ha ricevuto ulteriore precisaIOne da quegli arresti che hanno affermato che, in tema di associaIOne per delinquere, la costituIOne del sodaliIO criminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso sia imperniato per lo più intorno a componenti della stessa famiglia perché, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più pericoloso (Sez. 2, n. 49007 del 16/9/2014, Iussi e altri, Rv. 261426 - 01; Sez. 3, n. 48568 del 25/2/2016, Zineddine, Rv. 268184 – 01).- 4.2.2. Manifestamente infondata è la censura sull'applicaIOne dell'aggravante di cui al comma 4 art. 416-bis cod. pen. Il tema è stato convenientemente affrontato dalla Corte di merito alle pagg. 196-198 della sentenza impugnata, sia attraverso il richiamo al principio del "fatto notorio non 102 u ignorabile" (quello della stabile dotaIOne di armi in capo a organizzaIOni criminali), affermato ripetutamente dalla giurisprudenza di legittimità con particolare riferimento a "Cosa nostra" (Sez. 1, n. 5466 del 18/04/1995 Farinella Rv. 201650 01; Sez. 1, n. 13008 del 28/9/1998, Bruno e altri, Rv. 211901 01), alla "camorra" (Sez. 2, n. 31541 del 30/5/2017, Abbamundo e - altri, Rv. 270467 01) e alla "'ndrangheta" (Sez. 1, n. 44704 del 5/5/2015, Iaria e altri, Rv. 265254 01), sia attraverso il richiamo ad alcuni episodi attestanti la disponibilità di armi, - anche clandestine, da parte del sodaliIO (armi da usare per la difesa personale del boss OC CA, armi impiegate per la spediIOne punitiva a Gioia AU, armi usate per l'intimidaIOne ai danni della LO), sia, infine, attraverso il richiamo a brani di conversaIOni intercettate fra esponenti della CO, in cui si parla apertamente e ripetutamente di armi (prog. 13493 del 21.6.2009 in cui OC CA incita all'uso delle armi per rispondere alla intimidaIOne degli MA;
prog. 845 del 31.3.2011, in cui la SS teme di essere minacciata con il fucile dai OC, interessati ad impadronirsi della LU LL s.r.l.; prog. 5664 del 20.4.2011 e 7905 del 7.5.2011, in cui IN teme analoghe minacce nel medesimo contesto;
prog. 5845 del 15.12.2010, in cui NG parla di due pistole che gli avrebbe messo a disposiIOne ST;
prog. 4964 del 19.9.2009, in cui OC CO ostenta compiacimento per il suono, la "musica", provocata dallo scarrellamento di una pistola, che ripete). Infine, la Corte di merito ha valorizzato, ragionevolmente, il rinvenimento di armi e muniIOni in data 16.7.2007, presso il bunker dove si nascondeva OC PP '48, EL dell'odierno ricorrente OC CH '50, e in data 16.2.2005 presso il bunker dove si nascondeva il latitante OC IO. Dal complesso di tali elementi, correttamente la Corte di Reggio Calabria, ha desunto, nei confronti di ciascuno dei ricorrenti, la sussistenza degli estremi della contestata aggravante, essendosi dimostrato che i OC hanno a disposiIOne più armi, che ognuno è a conoscenza di quelle detenute dall'altro ed è pronto a mettere a disposiIOne degli altri le proprie, soprattutto in un momento di particolare fermento della vita del gruppo criminale, quale quello vissuto dopo l'affronto subito da MA CO, con la precisaIOne che le armi di cui si parlava nella riunione di LO nell'Emilia (nella prima della conversaIOni citate) erano custodite altrove da terzi nell'interesse dell'intero sodaliIO dei OC, come dimostrato delle vicende relative a ER CO, armiere della CO.
4.2.3. Generico ed eminentemente assertivo il motivo con cui il ricorrente contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non illogicamente ancorato dalla Corte di Appello al particolare grado di consapevolezza che ha contraddistinto la partecipaIOne del AL al sodaliIO di appartenenza e alla mancanza di qualsivoglia manifestaIOne di resipiscenza.
4.3. EW NE. 103 a Risponde del solo delitto di cui al capo YY) in concorso con OC NI '81 (intestaIOne fittiIA del bar LU AR sito in San Ferdinando). Occorre premettere che il delitto di cui al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, comma 1, è una fattispecie a forma libera, che si concretizza nell'attribuIOne fittiIA della titolarità o disponibilità di denaro o di qualsiasi altro bene o utilità, realizzata con qualunque modalità al fine di eludere specifiche disposiIOni di legge. La condotta vietata consiste nella creaIOne di una situaIOne di apparenza formale della titolarità di un bene, difforme dalla realtà sostanIAle, e nel mantenimento consapevole e volontario di tale situaIOne. Tenuto conto della ratio, delle finalità e della struttura della disposiIOne, è possibile affermare che colui che si rende fittiIAmente titolare di denaro, beni o utilità, al fine di eludere le norme in materia di misure di prevenIOne patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettaIOne, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde, a titolo di concorso, del medesimo reato ascritto a colui che ha operato la fittiIA attribuIOne in presenza di un consapevole e volontario contributo causalmente rilevante alla lesione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 2, n. 38733 del 9/7/2004, Casillo, Rv. 230109 01; Sez. 1, n. 14626 del 10/2/2005, Pavanati, Rv. 231379 01; Sez. 1, n. 30165 del 26/4/2007, Di Cataldo, Rv. 237595 01; Sez. 1, n. 39567 del 13/6/2014, - Treccarichi, Rv. 260904-01). Il disvalore della condotta è dato, poi, dalle finalità che costituiscono il profilo soggettivo (dolo specifico) della figura delittuosa, intesa ad eludere come già sopra detto le misure di - - prevenIOne patrimoniale o di contrabbando ovvero ad agevolare la commissione di reati che reprimono fatti connessi alla circolaIOne di mezzi economici di illecita provenienza. Nella specie, lo sviluppo argomentativo della motivaIOne è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indiIAnti e sulla loro coordinaIOne in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuIOne a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine. La Corte di Appello, premesso il contesto ambientale nel quale si inserisce la vicenda in esame, con particolare riferimento all'attuale operatività della CO OC anche nel territorio di San Ferdinando - alla quale partecipavano più componenti della famiglia OC di San Ferdinando, tra i quali NI cl. '81 -, ha ratificato il percorso argomentativo del primo Giudice, confermando che il compendio probatorio in ordine al reato contestato alla ricorrente era tratto dal contenuto delle conversaIOni intercorse, anche tramite "sms", tra la medesima e OC NI, che le aveva intestato l'attività di bar denominata "Blue Marine", nonché dalla documentaIOne acquisita relativamente a detto eserciIO commerciale (dettagliatamente elencata alle pagg. 345-346 della sentenza di primo grado: dal modello 104 "SCIA", alla denuncia d'iniIO di attività, alla richiesta di autorizzaIOne sanitaria, all'attribuIOne del numero di partita IVA ed altro, tutti riferiti a EW NE). Essendo il bar stato da poco sequestrato al precedente intestatario formale TR PP (capo XX), il OC si era dovuto tempestivamente attivare per riaprirlo, prima possibile, attraverso l'intestaIOne dell'attività alla sua compagna polacca. Quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, la Corte reggina ha correttamente evidenIAto che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la EW aveva dichiarato (in sede di interrogatorio di garanIA: vedi pagg. 348-349 della sentenza di primo grado) di essere a conoscenza che il OC era sottoposto a misura di prevenIOne fino al 31.8.2012 e di sapere che la madre del predetto, AN AU, era detenuta in carcere. Anche da alcuni "sms" intercettati il 30.1.2013 i Giudici di merito hanno logicamente desunto che la donna era consapevole della necessità che l'attività, riconducibile all'iniIAtiva del suo compagno, fosse formalmente intestata a persone diverse da lui e dai suoi familiari. Sono stati correttamente interpretati, in tale ottica, gli inviti rivolti dalla ricorrente al OC NI di intestare a "O (la dipendente del bar MILEYVA Olya) non solo la "licenza", ma anche "la luce e la moto", inviti che denotano, da un lato, l'implicita ammissione, da parte della EW, della riconducibilità dell'operaIOne al OC anche sul piano economico, e, dall'altro, la conoscenza, in capo alla medesima, della pratica del sistematico ricorso della famiglia allo strumento dell'intestaIOne fittiIA. Altrettanto correttamente la Corte di merito ha valorizzato, a ulteriore riprova della titolarità di fatto del bar in capo a OC NI, la finalizzaIOne dell' "imbroglio" agli interessi del predetto (si tratta dell'episodio di falso ideologico in atto pubblico di cui al capo ZZ: dopo un controllo effettuato il 27.1.2013 presso il bar da parte della PoliIA Municipale alla presenza del OC, che veniva multato per irregolarità amministrative, gli agenti convocavano il giorno dopo la EW facendole sottoscrivere verbali recanti la data del 27 per dimostrare, contrariamente al vero, la sua presenza nell'eserciIO invece del compagno), finalizzaIOne che, tuttavia, non veniva colta dalla ricorrente, quale, anzi, minacciava di denunciare per calunni gli agenti, suscitando, così, l'ira del NI, il quale le contestava di essere doppiamente stupida, sia per non aver compreso i termini reali della questione, sia per aver toccato l'argomento parlando al telefono e costringendolo a "confessare" l'illecito ("E' a favore nostro...C'è un imbroglio. Me la sono vista io. Contenta? Così arrestano me e tu te ne vieni con me": pag. 398 della sentenza impugnata). Conforme all'orientamento di questa Corte in materia è l'approdo cui sono pervenuti i Giudici di merito nel ravvisare la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91, osservando, con ragionamento esente da vizi logici, che la complessa operaIOne di intestaIOne fittiIA dell'attività commerciale in questione serviva a schermare l'effettiva 105 и titolarità in capo ad un soggetto contiguo alla CO OC e ciò perché, attraverso la fittiIA intestaIOne ad altri, risulta accresciuta la forza del sodaliIO mafioso, del quale, attraverso il controllo di attività economiche, viene ad essere aumentata l'influenza sul territorio (Sez. 6, n. 9185 del 25/1/2012, Biondo e altri, Rv. 252282 - 01; Sez. 2, n. 12622 del 13/2/2015, Cosentino, Rv. 262776 - 01; Sez. 5, n. 28648 del 17/3/2016, Rv. 267299-01). A fronte del congruo ed esaustivo argomentare da parte della Corte di merito, la ricorrente si limita, nella sostanza, a reiterare i motivi di appello riproponendo tesi (quella dell'acquisto del bar con i suoi risparmi o quella della mancanza di consapevolezza circa il fatto che il OC non potesse intestarsi un'attività) che già il primo Giudice aveva adeguatamente disatteso, o, comunque, sviluppando rilievi di carattere assertivo e rivalutativo, che non possono trovare ingresso in sede di legittimità. Generica, infine, è la doglianza sulla dedotta mancata risposta ai "restanti" motivi di appello, che la ricorrente neppure individua. Il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile.
5. Vanno rigettati i ricorsi di ST IC, OC NI cl. '80, OC ER, OC CA cl. '87, OC NI cl. '77, OC NI cl. '80, OC NI cl. '81, OC CO, OC IA LA, TR PP, PA OC, LI GI, UL LE, che devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
5.1. ST IC.
5.1.1. Si è già detto della infondatezza delle ecceIOni in rito formulate in appello e riproposte in questa sede dal ricorrente.
5.1.2. Nel merito, con i motivi dedotti, già sintetizzati nella superiore esposiIOne in fatto, il difensore del ST si duole che la Corte di Appello abbia indebitamente valorizzato, per dimostrare la sussistenza del delitto associativo mafioso, gli stessi elementi di prova e la stessa condotta in base ai quali l'A.G. di MI aveva condannato l'imputato per concorso nel reato di trasferimento fraudolento di valori in relaIOne alla vicenda della "LU LL". I motivi, che ripropongono, nella sostanza, le medesime doglianze articolate nel giudiIO di appello, devono ritenersi infondati. La Corte di merito ha rilevato come le emergenze probatorie siano rappresentate anche dalla sintomatica quanto complessa vicenda LU LL s.r.l./FUTURE s.r.l., che vide l'ingresso dei OC in detta società e il progressivo ed inesorabile esautoramento da parte degli esponenti della 'ndrina tra cui il ST dell'intero apparato societario, costituito dai - soci originari, e di tutto il patrimonio. Il contributo in tal senso consapevolmente fornito dall'odierno ricorrente consistette dapprima nell'aver egli preso parte, il 12.1.2011, ad una riunione presso la sede della LU 106 a LL di Cernusco sul Naviglio, alla quale avevano partecipato anche OC MB, elemento apicale della omonima CO, NG CA NI, PA OC, persone tutte ritenute appartenenti al predetto sodaliIO, nonché, in rappresentanza della LU LL, IN RE, FR MI e la moglie SS AN (nel corso della quale erano stati negoIAti tempi e modi dell'ingresso dei OC in società, avendo avuto cura i partecipanti di spegnere i loro telefoni cellulari perché, come aveva detto il ST nel corso di una conversaIOne captata, ... eravamo a parlare ed erano staccati avete capito IT ** perché?", temendo quindi di essere intercettati dalle Forze dell'Ordine, come non certo illogicamente ritenuto dai giudici a conferma della natura illecita dell'oggetto della riunione); riunione, quella anzidetta, poi seguita da altra, tenutasi il 3.2.2011 presso la sede di Rende della LU LL, per incontrarsi con personaggi di Isola Capo Rizzuto, in esito alle quali - come era risultato dalla conversaIOne intercettata il 10.6.2011 il IN aveva manifestato la propria soddisfaIOne per essere riuscito ad arginare il gruppo OC parlando separatamente con i vari esponenti piuttosto che contemporaneamente con tutti, per poi, però, manifestare le proprie preoccupaIOni, nel corso di una conversaIOne intercettata il 15.9.2011 con FR MI, per le reali intenIOni del gruppo medesimo: rimanere all'interno della società e drenarne le risorse finanIArie perché "... lui vuole sempre fare estorsione...ricattano ricattano... lui (GO CA NI) e LE (LO) e l'altro (BE MB, classe 83)... hanno già rinnegato gli accordi...quindi loro vogliono fare estorsione", fino ad affermare, parlando con BO RC il 19.9.2011 che "... è arrivato CA che ha detto che è Lui ... insomma il proprietario. Lui arriva si comporta come il proprietario ... quindi ... non so 212 XI io aspetto Lui ... è Lui quello che decide". In questo percorso, connotato da violenza e minacce esplicite ed implicite, per l'acquisiIOne completa della società e conseguente estromissione degli originari titolari, ancora il IN aveva paventato, parlando con certo US, che "probabilmente domani finisce tutto ...siamo al ricatto totale si prendono tutto ci punta la pistola e basta ... me ne vado ... perché io con queste cose non ci sto"; e il 20.9.2011 - evidenIAno ancora i giudici reggini -, nel corso di una drammatica riunione, il IN era stato malmenato dal NG, presente il UL e, fuori dalla sede societaria, durante lo svolgimento della riunione che avrebbe portato alla acquisiIOne della società, gli altri uomini della CO ("C'erano fuori sei ... di quelli lì collegati con BE, guarda...me ne vado"). Uno di questi uomini è stato ritenuto, non certo illogicamente, ST IC, persona di fiducia e a disposiIOne di OC MB, dallo stesso prescelto per acquisire la carica formale, nonostante l'assoluta incompetenza in materia riconosciuta dallo stesso ST nel corso della conversaIOne telefonica intercettata alle ore 22 del 9.3.11, di amministratore unico della LU LL (dal 27.2.2011, dopo esserne stato rappresentante legale dal 27.12.10), onde il OC, per suo tramite, potesse esercitare il controllo della società, pur possedendone il gruppo solo il 30%, 107 C ma essendo in sostanIAle posiIOne dominante perché, come aveva rappresentato con espressione a ragione definita plastica dai giudici reggini mesi dopo NG al IN, - durante la conversaIOne intercettata del 19.9.2011, "le aIOni non si contano, si pesano". Particolarmente significativa dell'innesto nella compagine sociale del ST e degli altri sodali del clan OC, onde acquisire il controllo assoluto della società, è stata ritenuta dai giudici di merito anche la conversaIOne intercorsa il 31.3.2011 tra IN RE e SS AN, nel corso della quale l'uomo aveva modo di lamentarsi del comportamento di CH (ST), affermando: "C'è quel cazzo di CH che mi sta rompendo il cazzo o CH o LE ... per i soldi dello stipendio ... quelli che lavorano realmente non vengono pagati ... e loro che non lavorano ehm", nonché, con altrettanta fondatezza, quella ... del 15.4.2011 nel corso della quale la SS, parlando con FR MI, aveva riferito di essersi lamentata con NG perché ST e UL a quei due ragazzini...io fl ... dico a lui, no ... che tutto il mese non ci sono ... fine mese si presentano a chiedere gli stipendi ma per te è una cosa norma questa?". Non pago di percepire lo stipendio con le modalità fin qui ricordate hanno ancora evidenIAto i giudici del gravame -, ST aveva anche preteso dal FR, come risultava dalla conversaIOne intercettata il 14.4.2011, il pagamento della somma di Euro 5.000,00 "... siccome da giù mi hanno chiamato", facendosi così portavoce delle pretese economiche degli altri appartenenti al sodaliIO criminale. L'intraneità del ST è stata, ancora -e sempre del tutto plausibilmente ritenuta dalla Corte reggina dalla ulteriore conversaIOne intercettata tra la SS ed il FR, nel corso della quale la donna aveva espresso tutto il suo timore per i soci calabresi, dicendo all'interlocutore: "Quelli lì sono capaci soltanto a distruggere e a rubare e a far piangere famiglie io devo avere anche paura di parlare con loro... perché in ansia magari sbagli a parlare e questi qua mi aspettano fuori con il fucile ti mandano LE della situaIOne sotto casa o ti mandano, praticamente, CH della situaIOne sotto casa o... viene MB della situaIOne con le pistole...". Nell'iter argomentativo sviluppato per dimostrare che la vicenda della LU LL era riconducibile a un'operaIOne della consorteria e non individuale, con completezza espositiva e linearità di ragionamento, la Corte di Appello ha valorizzato ulteriori elementi - come contatti telefonici e riunioni coinvolgenti esponenti della CO - a dimostraIOne del fatto che, ancor prima dei fatti esaminati, ST godeva dell'assoluta fiducia di OC MB e, prima di lui, di NG CA NI (pag. 207 sent.). Infine, altri elementi probatori sono stati ricavati da una conversaIOne intercettata il 15.4.2011 tra FR MI e SS AN ("IN"), da cui è emerso che l'uscita di ST dalla LU LL era stata subordinata ad una ulteriore daIOne di denaro (30.000,00 euro) per le esigenze del latitante OC MB '83 e della CO di 108 Се appartenenza e che, in ogni caso, anche dopo la sua uscita, ST era rimasto presente nell'azienda per esercitare, in nome e per conto della CO, attività di pressione e vigilanza, fornendo ampio resoconto delle sue attività "a quelli di giù" (pag. 211 sent.). Alla stregua del complessivo quadro probatorio, convenientemente ed esaustivamente valutato dai Giudici territoriali, non può sostenersi, come fa la difesa del ST, che, nella specie, sia stato tradito il principio, affermato dalla Corte di legittimità, secondo il quale "La prova della partecipaIOne di un imprenditore ad una associaIOne per delinquere di stampo mafioso non può essere desunta dal solo fatto che egli si sia reso disponibile a fungere da formale intestatario di una impresa, o di sue quote, a favore di un esponente del sodaliIO criminale, effettivo titolare e gestore dell'attività economica, trattandosi di espediente utilizzabile anche al solo fine di eludere divieti di natura civilistica o di celare interessi illeciti non riconducibili alla CO" (Sez. 1, n. 43901 del 10/10/2013 Greco Rv. 257814-01). Invero, le argomentate e logiche conclusioni della sentenza impugnata non fanno che registrare un nuovo capitolo del noto fenomeno dell'inserimento delle cosche mafiose nel tessuto dell'economia italiana, di cui si assume il controllo e da cui si ricava illecito profitto. Con il drenaggio delle risorse in favore del sodaliIO di appartenenza (per il ST essenIAlmente attraverso la perceIOne di uno stipendio ingiustificato: pag. 209 sent.), si determinano l'impoverimento delle imprese, il danno dei creditori, la destabilizzaIOne dell'economia in ampi strati del territorio naIOnale. Nel caso in esame, anche se tale inserimento è avvenuto con l'iniIAle consenso degli imprenditori, permane la rilevanza penale, a norma dell'art. 416-bis cod. pen., della condotta del ST e dei suoi correi configurabile come utilizzaIOne sistematica della forza intimidatoria (il cd. metodo mafioso), proiettata ad ottenere: - illecito profitto sia personale, sia in nome e per conto del vertice mafioso, rappresentato dal OC MB;
- ampliamento e rafforzamento del potere economico e sociale dell'associaIOne mafiosa, che, grazie al contributo del ST e dei suoi sodali, ha dimostrato ai consociati - con evidente efficacia promoIOnale la sua capacità di sviluppare la forza di penetraIOne in sempre più estesi ambiti territoriali e imprenditoriali. Come già detto in premessa, i motivi dedotti dal difensore del ricorrente ripropongono quelli già articolati in sede di gravame, peraltro restando per lo più ancorati a valutaIOni fattuali, sprovviste di specifici e persuasivi addentellati storici, nonché prive di una coerenza logica, idonea a superare la lineare raIOnalità che ha guidato le conclusioni della Corte di Reggio Calabria.
5.1.3. Il motivo sulla contestaIOne dell'aggravante di cui al comma 4, art. 416-bis cod. pen. ha già ricevuto, per tutti i ricorrenti interessati, risposta a proposito del ricorso AL, cui si rinvia. 109 le 5.1.4. Manifestamente infondato, infine, è il motivo con cui il ricorrente contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non illogicamente ancorato dalla Corte di Appello al particolare grado di consapevolezza che ha contraddistinto la partecipaIOne del ST al sodaliIO di appartenenza e alla mancanza di qualsivoglia manifestaIOne di resipiscenza. La pena è stata applicata nel minimo previsto dalla fattispecie monoaggravata (9 anni di reclusione, limite edittale minimo vigente in relaIOne al tempus commissi delicti).
5.2. OC NI (Palmi, 17.5.1980).
5.2.1. Il primo motivo, attinente alla ritenuta responsabilità del ricorrente in relaIOne al reato di cui al capo U) (detenIOne e cessione di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente in concorso con OC CA '56 e OC NI '77), è, quanto meno, infondato. La doglianza si incentra, essenIAlmente, sul "mancato riscontro del ragionevole dubbio sulla interpretaIOne delle conversaIOni captate". E' necessario ricordare, al riguardo, che, in sede di legittimità, è possibile prospettare una interpretaIOne del significato di una intercettaIOne diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 12/2/2018, Di Maro, Rv. 272558 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 17/2/2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516 - 01; vedi anche N. 38915 del 2007 Rv. 237994 01, N. 11189 del 2012 Rv. 252190-01). Va, inoltre, precisato che, in materia di intercettaIOni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretaIOne e la valutaIOne del contenuto delle conversaIOni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivaIOne con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'RE e altri, Rv. 268389 01; Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715 01). Ritiene il Collegio che la Corte di merito non sia incorsa in alcun travisamento della prova e che il suo apprezzamento del materiale captativo si sia ampiamente mantenuto nei confini della plausibilità e della ragionevolezza. Nella sentenza si afferma, in base al contenuto soprattutto delle conversaIOni intercorse in carcere l'8 e il 14.8.2009 tra il ricorrente e i suoi familiari, che OC NI '80, all'indomani dell'arresto del EL NI '77 (avvenuto il 20.7.2009), che, in precedenza aveva acquistato una partita di stupefacente (acquisto nel quale aveva investito denaro anche OC CA '56), aveva materialmente ricevuto dietro indicaIOni sempre di + NI in consegna da terzi (indisponibili a custodirla per altro tempo), per poi occultarla - e, successivamente, ancora su indicaIOne del EL, cederla a titolo oneroso. 110 и Attraverso una corretta valutaIOne degli indizi, prima analitica, poi globale e unitaria, apprezzando l'utilizzo di un linguaggio criptico e il ricorso a cautele e atteggiamenti guardinghi dei colloquianti (come parlare all'orecchio o coprire la bocca per nascondere il labiale), come elemento ragionevolmente sintomatico della natura illecita degli argomenti trattati, la Corte di merito ha ben argomentato: a) che l'espressione "prendiamo la polvere e ce ne andiamo”, pronunciata da OC NI '77 nel corso del colloquio in carcere dell'8.8.2009 con il EL NI e altri congiunti, non poteva essere indicativa, come assunto dalla difesa, della mera volontà di allontanarsi da OS, semmai manifestata dalle parole "e ce ne andiamo", come dimostrato dagli ulteriori elementi emersi nella medesima conversaIOne, in cui NI fa riferimento a "qualcosa da custodire" ["Gli spieghi tu, gli spieghi tu. Ha detto mio EL di no;
ha detto mia sorella che (si ferma per un attimo), di fare il custode, che me la vedo io" ], alla indisponibilità del detentore a custodirla ancora (B. D.: "e alora digli di no. Digli che ce la vediamo noi"), agli sfumati guadagni per i familiari causati dall'arresto di NI, per il quale il cognato aveva già maturato un credito di ottomila euro, a testimonianza dell'importanza economica dell'operaIOne (v. pagg. 236-237); b) che la "polvere" fosse lo stupefacente lo si evinceva non solo dagli elementi globalmente emersi dalla conversaIOne dell'8.8.2009, ma dal logico collegamento con le emergenze del successivo colloquio del 14.8.2009, da cui risultava: 1) che NI aveva puntualmente eseguito la disposiIOne impartitagli dal EL detenuto sei giorni prima, in quanto aveva fatto riferimento a "pillole" ("i pilluli"), ossia a involucri sferici o cilindrici utilizzabili per contenere "polvere" di cocaina o eroina, che aveva "murato" ("li ho murati"), espressione ripetuta più volte e sottolineata da un gesto della mano come fosse appoggiata a una parete;
2) che NI aveva confermato a NI di aver ricevuto ciò che poi aveva murato (B.D.: "Già te li hanno dati?"; B.A.: "Certo!"), mentre CE M. ER, madre dei due fratelli, aveva indicato in "cento" il numero delle "pillole" ricevute e occultate da NI ("Gliene ha dati cento......."), aggiungendo che c'era un'altra partita pronta ("Eh, gli ha detto che ancora glieli deve dare...") e suscitando, per questo, la immediata reaIOne dei figli che la zittivano (B.A.: "Tu stai zitta mamma...minchia quanto parli! Stai zitta"); c) che ulteriori elementi indiIAnti emergevano dal successivo colloquio del 22.8.2009, in cui NI si lamentava che al EL fosse stata consegnata una quantità inferiore a quella pattuita e residuasse ancora un quantitativo da ricevere ("Ti ho detto che devi andare là e gli devi dire che c'è questo, questo, questo e quest'altro, giusto?") e impartiva ad NI disposiIOni sulle modalità di cessione della sostanza detenuta, tenendo ferma quella di sua esclusiva spettanza ("Allora, NI, fino a tre...poi te lo dico io se più o meno! Ma mai toccando quello che è già mio!"). 111 a A fronte di una motivaIOne immune da vizi logici, il ricorrente, come già accennato, ripropone rilievi di carattere rivalutativo e confutativo delle evidenze apprezzate, insistendo in un approccio atomistico alle intercettaIOni e a non misurarsi, in adeguata chiave critica, con la complessiva valutaIOne operata dalla Corte di merito.
5.2.2. Infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata riqualificaIOne del fatto sub U) nel reato di favoreggiamento personale. La risposta della Corte di Appello è adeguata, avendo i Giudici correttamente messo in luce, a supporto del ritenuto contributo concorsuale del OC NI nel reato contestatogli, che egli non aveva offerto un aiuto estemporaneo, ma aveva provveduto a prendere in consegna lo stupefacente, ad occultarlo e, successivamente, a cederlo, con piena signoria di fatto sulla droga nella sua disponibilità, comportamenti che delineavano la sua consapevole e volontaria detenIOne dello stupefacente e che, conseguentemente, escludevano che egli si fosse limitato a porre in essere un mero aiuto per assicurare al EL il prezzo, il prodotto od il profitto del reato (fra molte, Sez. 4, n. 13784 del 24/3/2011, Improta e altra, Rv. 250135 01).- 5.2.3. E' infondato il motivo con cui si contesta la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato sul punto, valorizzando, in particolare, la riunione mafiosa tenutasi a OS il 13.7.2009 tra i OC e quelli di Guardavalle a proposito della veicolaIOne del traffico di stupefacenti tramite il porto di Gioia AU come tema d'interesse associativo, nonché osservando che, nella specie, al buon esito dell'affare era interessata l'intera CO e non il solo OC NI, anche perché, all'epoca dei fatti, OC NI era libero e poteva efficacemente sostituire il EL nella trattaIOne degli affari illeciti del sodaliIO.
5.2.4. Manifestamente infondato, infine, è il motivo sull'applicaIOne della recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche. L'applicaIOne dell'aggravante è stata ben giustificata dalla Corte reggina laddove ha considerato l'episodio sub capo U) concretamente significativo, in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti e avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità dell'imputato, in quanto egli non aveva esitato a concorrere nella detenIOne di un carico di stupefacenti di notevole quantità, al fine di favorire la CO di appartenenza, ponendo in essere una condotta connotata da alto margine di offensività siccome inserita nel consolidato mercato del narcotraffico. Il diniego delle attenuanti generiche, d'altro canto, è adeguatamente giustificato dalla consideraIOne dei numerosi ed eterogenei precedenti penali del ricorrente.
5.3. OC ER c. '85. 5.3.1. E' aspecifico e, comunque, infondato, il motivo sub 1. con cui si contesta, in modo promiscuo (violaIOne di legge e viIO di motivaIOne), a proposito della sussistenza del 112 и reato associativo mafioso, che i Giudici di merito abbiano ritenuto il "gruppo" di San Ferdinando quale "costola" della più ampia CO OC in virtù del legame parentale intercorrente tra OC IU, padre dei due ricorrenti, e gli altri componenti della famiglia OC (i fratelli di IU). La prospettaIOne della difesa del ricorrente non può che essere disattesa. La Corte di Appello di Reggio Calabria, nella lunga e completa esposiIOne dedicata al tema alle pagg. 184 e ss., non si è, invero, basata solamente sul legame parentale tra i due ricorrenti (tramite il padre IU) e taluni degli esponenti del più ampio sodaliIO di OS, ma ha adeguatamente valorizzato una serie di "indici" atti a dimostrare il carattere "mafioso" delle aIOni del nucleo sanferdinandese nell'ambito della compagine criminale allargata. In particolare: 1) la commissione di reati-fine, contestati nel presente procedimento, sintomatici di capacità intimidatoria, avuto riguardo: a) all'acclarata disponibilità di armi;
b) alle plurime estorsioni realizzate;
c) alle minacce cui i OC sottoponevano gli interlocutori che via via si ponevano in contatto con loro;
d) alle gravi forme d'intimidaIOne subite dalla famiglia LO riferite dalla testimone di giustiIA IO IA CE e alla "rassegnata" sopportaIOne del IN (a fronte delle estorsioni subite); 2) gli atti di danneggiamento posti in essere in data 12.7.2011 sulla vettura di PA NA, collaboratrice del dentista de MASI, mediante esplosione di un colpo d'arma da fuoco e in data 28.8.2011 sulla vettura del dentista LE PP (condannato per avere stilato due certificati medici falsi a favore di OC NI), caratteristici del modus operandi mafioso di punire coloro che non hanno "rispettato" le regole;
3) la condanna irrevocabile per usura subita da NO AU in diverso procedimento. A testimonianza della riconducibilità del sottogruppo di San Ferdinando al contesto della CO di OS sono stati giustamente apprezzati: 1) i delitti di favoreggiamento personale (capo AA) e di procurata inosservanza di pena (capo BB) commessi dal ricorrente OC NI '88 in concorso con LO IN a beneficio di OC CO '89 nel periodo della sua latitanza;
2) l'avere OC MB '83 trascorso parte della sua latitanza proprio a San Ferdinando, territorio in cui, all'evidenza, poteva giovarsi di appoggi logistici e di fiancheggiatori riferibili al sodaliIO di appartenenza. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha concluso che, attesa la preesistenza della consorteria, nella sua realtà ontologica, giudiIAriamente accertata, l'articolaIOne sanferdinandese facente capo a OC IU e NO AU, aveva agito, anche nell'operaIOne di usure, estorsioni, danneggiamenti, intestaIOni fittizie, favoreggiamenti, procurate inosservanze di pena, lesioni aggravate, utilizzando la struttura associativa preesistente e la forza promanante dal gruppo medesimo. 113 и Sul punto, il motivo di ricorso, come accennato, è aspecifico per difetto di correlaIOne con il complessivo ordito motivaIOnale, di cui attacca singoli passaggi, in modo assertivo e generico, o enfatizza elementi giudicati non decisivi dalla Corte di merito, o trascura le argomentaIOni specificamente addotte per dimostrare il collegamento del nucleo dei sanferdinandesi con la consorteria OC di OS.
5.3.1.1. Quanto alle vicende ricostruite attraverso le dichiaraIOni della testimone di giustiIA IO IA CE, l'apprezzamento delle quali viene censurato dalla difesa dei ricorrenti (motivo n. 1.1.), il primo Giudice, nella diffusa motivaIOne resa da pag. 270 a pag. 310 (da pag. 303 in avanti sulla valutaIOne della prova), legittimamente richiamata per relationem dalla Corte di Appello, ha valorizzato il racconto, ricco di particolari, della donna e l'intimidaIOne esercitata dalla famiglia OC sui fratelli LO, desunta dalle dichiaraIOni di LO ST e dalle conversaIOni intercettate fra i suoi fratelli. In particolare, la IO, appartenente ad una famiglia mafiosa vicina alla CO OC (morta, dopo aver parlato con gli inquirenti e subito dopo essere tornata a OS, in circostanze ancora oggetto d'indagine per il dubbio sulla fondatezza della ipotesi sucidiaria, in prima battuta accreditata), aveva riferito numerose circostanze ritenute attendibili già in altri procedimenti (come nel proc. n. 9762/2011 P.M. Palmi ed altro: pagg. 305-306 della sentenza di primo grado) e, nel giugno 2011, avuto riguardo alle vicende in esame, aveva dichiarato: di aver appreso nel mese di aprile 2011 dall'amica LO RI ST, sorella di LO NI e LO AE NI, che costoro due anni prima avevano ricevuto un prestito a tasso usurario da OC IU e AN AU;
che, a titolo di parIAle restituIOne del debito, i OC avevano preteso ed ottenuto, con violenza e minaccia, la cessione di alcuni appartamenti di proprietà dei fratelli LO, uno dei quali abitato da RI ST che era stata costretta ad allontanarsi;
che i coniugi OC erano considerati i padroni del paese e per qualsiasi attività era necessaria la loro autorizzaIOne;
inoltre, imponevano il pizzo a numerosi commercianti della zona. La IO aveva, ancora, dichiarato di aver appreso delle vicende che riguardavano l'amica RI ST nel giorno in cui aveva visto uscire dal negoIO di OS in cui lavorava la predetta (l'eserciIO "Dog-house") un ragazzo che zoppicava, poi riconosciuto in OC ER, che, per quanto riferitole dall'amica, aveva minacciato di ammazzare i fratelli se non avessero restituito il danaro. Qualche mese dopo, erano stati esplosi dei colpi di arma da fuoco contro le saracinesche di un negoIO di abbigliamento di proprietà della sorella di RI ST, che le aveva poi confidato che autori del fatto erano stati OC NI e OC NI '81, come da loro stessi affermato. Le doglianze dei ricorrenti in ordine ai criteri valutativi utilizzati dai Giudici di merito per apprezzare il narrato della IO sotto il profilo dell'attendibilità e della rilevanza probatoria, alla luce delle dichiaraIOni rese dalla LO, collimanti solo in parte con quelle 114 rese dalla testimone di giustiIA, sono meramente reiterative di rilievi già esaminati dai Giudici di merito, oltre che manifestamente infondate. E' stato, infatti, correttamente evidenIAto: da un lato, che le dichiaraIOni della IO dovevano essere valutate come dichiaraIOni di un teste "puro" - ancorché, per la parte di quanto riferitole dalla LO, indiretto e, quindi, non richiedevano alcun riscontro individualizzante ai sensi dell'art. 192 cod. pro. pen.; dall'altro, che la disciplina di cui all'art. 195 cod. proc. pen., non comporta, nel caso di giudiIO abbreviato non condiIOnato, come quello di specie, alcuna limitaIOne di utilizzabilità (operando l'inutilizzabilità prevista dal comma 7 della disposiIOne citata solo nell'ipotesi in cui l'imputato abbia subordinato l'accesso al rito ad una integraIOne probatoria costituita dall'assunIOne del teste indiretto e se, nonostante l'audiIOne, sia rimasta non individuata la fonte dell'informaIOne: Sez. 3, n. 29236 del 17/2/2017, D.B., Rv. 270258 01). - Inoltre, i Giudici avevano adeguatamente motivato in ordine alla valenza indiIAria delle circostanze riferite dalla testimone de relato, dando conto di quelle sulle quali convergevano con il narrato della LO;
avevano spiegato con argomenti logici, coerenti ed ancorati ai fatti acquisiti, le ragioni per le quali la LO aveva, in un primo momento (s.i.t. del 21.2.2012, pagg. 275-279 sentenza di primo grado), riferito circostanze dettagliate in ordine alla vicenda usuraria ed estorsiva di cui era stata vittima con i fratelli, mentre, successivamente (s.i.t. 28.2.2012, pagg. 289-291 sentenza di primo grado), aveva, in parte, modificato il suo atteggiamento, rifiutando di fornire elementi ulteriori, in ragione delle pressioni subite dai familiari come pacificamente emerse dall'attività di indagine ed, in particolare, dalla captaIOne delle conversaIOni tra la testimone e i suoi familiari (pagg. 280 e ss. sentenza di primo grado: v. in particolare la conversaIOne intercorsa il 23.2.2012, ore 9,45, con il EL NI, avvocato: RI ST: "Eh, ma dicono che devo ritrattare per forza li"; NI: "Allora tu vai e ritratti, diciamo che vai e dici quello che è la cosa insomma"). È manifestamente infondato anche il rilievo in ordine alla natura de relato da fonte aliena delle circostanze riferite dalla LO in relaIOne alle condotte estorsive contestate ai ricorrenti, avendole la stessa apprese direttamente dagli indagati. Va, in conclusione, sottolineato che l'iter valutativo dei Giudici di merito è pienamente conforme al consolidato principio enunciato da questa Corte, in base al quale "In tema di testimonianza indiretta, in caso di contrasto tra le dichiaraIOni rese dal teste "de relato" e quelle rese dal teste di riferimento, il giudice ben può ritenere attendibili le prime anziché le seconde, in quanto, da un lato, l'art. 195 cod. proc. pen. non prevede alcuna gerarchia tra le dichiaraIOni e, dall'altro, una diversa soluIOne contrasterebbe con il principio del libero convincimento del giudice, cui compete in via esclusiva la scelta critica e motivata della versione dei fatti da privilegiare (Sez. 1, n. 39662 del 07/10/2010 Valpiani Rv. 248478 - 01; 115 И nella specie, così come avvenuto nel caso in esame, il teste di riferimento aveva, poco credibilmente, parIAlmente ritrattato la sua versione originaria dei fatti).
5.3.1.2. Inammissibile, in quanto proteso a una rilettura alternativa in senso favorevole al ricorrente delle conversaIOni intercettate, e aspecifico per mancata correlaIOne con la ratio decidendi, è il motivo con cui si deduce l'erronea applicaIOne dei principi giurisprudenIAli in materia di intercettaIOni, con riguardo al ruolo associativo svolto da OC ER (motivo n. 1.2.). Richiamati i principi in materia di valutaIOne della prova intercettativa già riportati a proposito di ricorsi precedenti, ritiene il Collegio che la Corte reggina ad essi si sia pienamente conformata. EvidenIAno i Giudici territoriali che OC ER, nei colloqui intrattenuti in carcere con la madre NO AU, interloquiva circa la leIOne da impartire alla detenuta dalla quale essa NO era stata offesa (poi identificata in CR AZ, coniugata con IT NI), riceveva lo sfogo della madre sulle "offese" ricevute, e le comunicava l'avvenuta esecuIOne dell'ordine criminoso;
riceveva le indicaIOni sui medici da avvicinare in vista dell'udienza in cui avrebbero dovuto essere sentiti come testimoni in un processo da celebrarsi a carico della donna al Tribunale di Palmi e le relative "istruIOni"; aggiornava la madre circa l'attività intrapresa fittiIAmente dal EL NI. Sulla base di tali conversaIOni, corretto deve stimarsi l'argomentare della Corte di Appello laddove evidenIA come l'elemento dominante, denominatore comune delle conversaIOni, risulti essere non tanto la relaIOne affettivo-soggettiva tra il figlio e la madre come opinato dalla difesa - quanto, invece, il valore assorbente della "tutela del clan nella sua organizzaIOne mafiosa" contestata in ambito carcerario da una delle detenute e dall'esecuIOne del processo a carico della NO la quale aveva la necessità di intimorire i medici che erano stati costretti a redigere falsi certificati a suo favore. Da qui la necessità di un intervento realizzabile in modo efficace dall'esterno attraverso i figli della coppia SPANO-OC mediante un consistente apporto materiale alle programmate intimidaIOni a favore di un membro autorevole del sodaliIO (appunto la NO). Altrettanto correttamente la Corte calabrese ha osservato, secondo logica, che se il legame parentale, di per sé solo come già detto - non assurge ad elemento di prova a carico circa la sussistenza dell'associaIOne di stampo mafioso, la natura indubbiamente familistica del clan OC, certificata da numerosi provvedimenti giudiIAri, ripropone, in via semantica, l'unitaria e intensa forza aggregante e coesiva di tale vincolo. Ciò a dire che il rafforzamento del sodaliIO transita attraverso scambi di informaIOni tra associati per la realizzaIOne di coaIOni violente nei confronti di soggetti visti come antagonisti (i medici;
la moglie di IT). Coerentemente conclude la Corte distrettuale che la condotta partecipativa di OC ER al sodaliIO mafioso si desume, oltre che dalla partecipaIOne al reato di estorsione 116 и aggravata ai danni della famiglia LO (capo RR), anche e soprattutto dal tenore dei colloqui intercettati dai quali emergono attività omogenee agli scopi dell'associaIOne, apprezzabili come concreto e causale contributo all'esistenza e al rafforzamento della stessa.
5.3.2. Reiterativi, in fatto e manifestamente infondati sono i rilievi in ordine alla partecipaIOne del ricorrente all'estorsione continuata e aggravata di cui al capo RR), contestatogli in concorso con NO AU, OC IU e OC NI '81. Dovendo, come già detto, essere valutate le dichiaraIOni della IO alla stregua di una testimonianza "pura", seppure, in parte, indiretta, non hanno pregio le censure volte a stigmatizzare la mancata verifica circa la sussistenza di riscontri, in quanto fondate sull'errato presupposto qualificativo delle propalaIOni della IO come "chiamata in reità". Ciò posto, è esente da vizi logici l'argomentare della Corte territoriale che ha fondato la prova di responsabilità dei due fratelli sia sulla perceIOne diretta, da parte della IO, dell'uscita di OC ER, riconosciuto per la evidente zoppia da cui è affetto e anche in foto, dall'eserciIO "Dog-house" dove lavorava la LO, sia sul racconto, ricevuto subito dopo, in stretta consequenIAlità temporale, dalla LO medesima a proposito delle minacce di morte indirizzate ai suoi fratelli dai due ricorrenti se non avessero onorato il debito di euro 1.000.000,00 in precedenza contratto con NO AU e OC IU, minacce di morte sulle quali LO RI ST aveva riferito agli inquirenti nelle sue prime dichiaraIOni del 21.2.2012 (v. pag. 277 sentenza di primo grado), poi parIAlmente ritrattate. Si ribadisce la correttezza, in punto di diritto, dell'iter argomentativo che ha indotto i Giudici di merito ad attribuire con plausibili argomentaIOni attendibilità al narrato della - teste "de relato" rispetto a quello della fonte di riferimento.
5.3.3. Sull'aggravante di cui al comma 4 art. 416-bis cod. pen., si veda quanto esposto, per tutti i ricorrenti interessati, a proposito del ricorso AL.
5.3.4. Quanto alla censura sull'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91, essa si appalesa generica, perché non si traduce in specifiche censure su passaggi motivaIOnali e non si confronta con l'impianto motivaIOnale complessivo da cui emerge, implicitamente ed esplicitamente, la sussistenza degli estremi dell'aggravante in esame (rapportata al reato di estorsione di cui al capo RR) sia sotto il profilo del metodo mafioso (intimidaIOne con minacce di morte) sia sotto il profilo dell'agevolaIOne nella forma dell'arricchimento del clan attraverso l'acquisiIOne sostanIAle dell'immobile dei LO.
5.3.5. Manifestamente infondato, infine, è il motivo sul diniego delle attenuanti generiche, logicamente giustificato dall'apprezzamento della gravità dei fatti, della mancata dimostraIOne di resipiscenza e dei precedenti penali documentati a carico del ricorrente.
5.4. OC CA cl. '87. 5.4.1. Sono sovrapponibili ai motivi nn. 1 e 1.1. dedotti nell'interesse di OC ER i corrispondenti motivi dedotti (dagli stessi difensori avv.ti CONTESTABILE e GALATI) 117 a nell'interesse di questo ricorrente e, pertanto, in relaIOne ad essi, si rinvia alle consideraIOni esposte ai paragrafi 5.3.1. e 5.3.1.1. 5.4.2. Inammissibile, in quanto proteso a una rilettura alternativa in senso favorevole al ricorrente delle conversaIOni intercettate, e aspecifico per mancata correlaIOne con la ratio decidendi, è il motivo con cui si deduce l'erronea applicaIOne dei principi giurisprudenIAli in materia di intercettaIOni, con riguardo al ruolo associativo svolto da OC CA '87. Richiamati i principi in materia di valutaIOne della prova intercettativa già riportati a proposito di ricorsi precedenti, ritiene il Collegio che la Corte reggina ad essi si sia pienamente conformata. Ribadite l'operatività e la temibilità della CO, anche nella sua componente nucleare di San Ferdinando, desunta dagli episodi di totale controllo del territorio che fanno da sfondo ai reati-fine contestati a NO AU e a OC IU, nonché ai figli della coppia, i Giudici del gravame, con riferimento al ruolo di CA '87, hanno preso le mosse dalla vicenda estorsiva di cui al già trattato capo RR) e alle conversaIOni intercettate, secondo cui il "cagnolino" di OS cui alludeva la NO doveva identificarsi in LO RI ST, circostanza che trovava supporto in una serie di dialoghi captati in cui l'accostamento della vicenda dei germani LO e delle dichiaraIOni di RI ST - alla figura animale, per denotarne la sottomissione e la fedeltà, appariva evidente. Adeguatamente valorizzato in tal senso è il colloquio in carcere tra la NO e il ricorrente in data 8.8.2012 ore 9.41.55 (pag. 253 sentenza di appello), in cui emergono chiari riferimenti, con riguardo alla situaIOne giudiIAria della famiglia, alle dichiaraIOni del "cagnolino", che ha "vomitato", ed al "padrone" che lo sta "curando" perché è "bravo". Dalla consideraIOne secondo cui, nel pensiero di CA '87, al "vomito" del "cagnolino" avrebbero fatto seguito i "mandati di cattura" ("quelli i mandati di cattura li fanno lo stesso..."), nonostante le "cure" apprestate dal "padrone", che è "buono", appare evidente nel lineare argomentare della Corte di merito il riferimento alle dichiaraIOni accusatorie della LO, posta sotto assedio dai familiari ("la stanno curando, però...il padrone è bravo"), ed al tentativo di rimediare limitandone la portata attraverso la ritrattaIOne (NO: "Quello la' deve dire, che non è vero niente!"), imprudentemente esplicitato dalla detenuta, con reaIOne stizzita del figlio, che la invita con un gesto a non parlare. Coerente con il contesto di prova complessivo è il rilievo, operato dai Giudici di Reggio Calabria, per cui ricorrere alla figura del "cane" tradisce l'idea secondo la quale alcuni soggetti devono obbedire ad ogni comando dei OC, che, anche per questa via, dimostrano di voler esercitare un controllo asfissiante sulle persone, ancor prima che sui traffici, e, dunque, un controllo di tipo mafioso. Convenientemente apprezzate, con riguardo allo stesso argomento, analoghe espressioni captate nel medesimo arco temporale: и 118 -nel corso del colloquio del 19.6.2012, in cui la NO raccomanda ai figli di controllare l'evolversi dei fatti;
nel colloquio del 23.6.2012, in cui la NO chiede al figlio CA se TÒ (il figlio NI) si era recato dai LO. Non possono, dunque, suscitare stupore -prosegue coerentemente la Corte reggina - le condotte reticenti poste in essere proprio dai fratelli NI e AE NI LO, sentiti tra il 15 e il 16.5.2012, volte a smentire persino eventi inequivocabilmente documentati. Sempre dagli esiti delle conversaIOni intercettate si desume che, in quello stesso periodo, l'odierno ricorrente premesse su LO AE per essere assunto nella sua impresa edile in LO (prog. 826 del 16.4.2012: "Mi hai promesso il lavoro e non me lo hai dato, questo sto dicendo..." - pag. 254 sent. impugnata). In modo certamente non illogico conclude, pertanto, in base agli elementi valorizzati, la Corte distrettuale sulla falsariga di quanto osservato in ordine alla sovrapponibile posiIOne del EL ER che la condotta partecipativa di OC CA '87 in un sodaliIO mafioso a base familistica fortemente coesiva tanto che la tutela del gruppo prevale su ogni - esula, giocoforza, dall'ambito relaIOnale affettivo-soggettivo tra il figlio e la altra cosa madre, e si desume, oltre che dalla partecipaIOne al reato di lesioni aggravate ai danni di IT NI (capo WW), anche e soprattutto dal tenore dei colloqui intercettati dai quali emergono attività omogenee agli scopi dell'associaIOne, apprezzabili come concreto e causale contributo all'esistenza e al rafforzamento della stessa.
5.4.3. Inammissibile perché tendente a una reinterpretaIOne delle conversaIOni intercettate è il motivo con cui si contesta la responsabilità del ricorrente per il reato di lesioni aggravate in danno di IT NI di cui al capo WW). Il ricorrente è stato condannato per aver raccolto l'ordine della madre e organizzato la spediIOne punitiva di matrice mafiosa ai danni di IT NI, la cui unica colpa era quella di essere il marito di CR AZ, detenuta insieme alla NO, che aveva osato mettere in discussione i comandi impartiti dalla predetta alle altre detenute e, ancora di più, disconoscendo l'importanza della famiglia OC. I Giudici di merito hanno giustificato la responsabilità di OC CA '87 fornendo un'interpretaIOne plausibile di una serie di conversaIOni e, in particolare: - quella del 19.6.2012, in cui CA esterna il proposito di percuotere selvaggiamente l'uomo ("Se le prendo il marito glielo squilibrio...lo prendo davanti alla moglie e gli dico che ti squilibrio davanti a lei"); quella del 23.6.2012, in cui ancora una volta CA si impegna ad andarlo "a prendere personalmente" e a "spaccarlo in due"; quella del 4.7.2012, in cui la NO ribadisce al figlio ER che la principale responsabile della "congiura" ordita dalle detenute ai suoi danni era la CR e per tale 119 motivo aveva più volte esortato all'aIOne CA ("Dissi io a LO...vai!...LO lo sa") impartendogli un ordine criminoso, come desumibile dalla immediata reaIOne del cauto ER, che invita la madre a tacere ("Sì, ho capito, basta!...Ma ti sto dicendo di sì, mannaggia!"); - infine, quella del 14.7.2012, in cui ER tranquillizza la madre sul buon esito dell'operaIOne (IT era stato aggredito il 6.7.2012, due giorni dopo il colloquio del 4.7.2012), indicando una parte del volto dell'aggredito colpita ("per i denti, per i denti”), compatibile con la lettura del referto medico. La ripetutamente dichiarata disponibilità di OC CA '87 ad eseguire l'ordine criminoso materno ("Chi è? Dimmi chi è! Che vado a trovare io i figli suoi...dimmi chi è questa!...se le prendo il marito glielo squilibrio...lo prendo davanti alla moglie e gli dico che ti squilibrio davanti a te e a lei...io se lo prendo lo spacco a due!...e basta...lo vado a prendere personalmente...") e la stretta contiguità temporale dell'aggressione rispetto al colloquio del 4.7.2012, in cui la NO ricordava al figlio ER di aver più volte incaricato "LO" di agire contro il IT, sono, nella sostanza, gli elementi che hanno indotto la Corte di merito, con argomentare non manifestamente illogico, a fondare la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di lesioni ascrittogli in concorso con la madre. Come già detto, a fronte di una motivaIOne non manifestamente illogica, l'intento assertivo-rivalutativo manifestato dalla difesa in rapporto alla interpretaIOne delle intercettaIOni non può trovare ingresso nella sede di legittimità. Ininfluente sulla decisione va ritenuto l'accenno, operato nella parte motiva, alla mancata indicaIOne, da parte dell'imputato, di ipotesi alternative per essersi egli avvalso della facoltà di non rispondere, accenno che va espunto dalla motivaIOne perché errato in diritto (non potendosi trarre elementi indiIAri dall'eserciIO del diritto al silenIO), ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen.
5.4.4. Sull'aggravante di cui al comma 4 art. 416-bis cod. pen., si veda quanto esposto, per tutti i ricorrenti interessati, a proposito del ricorso AL.
5.4.5. Non si confronta la difesa del ricorrente con il sintetico, ma efficace, argomentare della Corte di Reggio Calabria sul riconoscimento, nel caso di specie (capo WW), dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91, atteso che l'intimidaIOne e il relativo metodo mafioso si colgono a piene mani nella vicenda del IT, esempio paradigmatico di una vendetta "trasversale" costituente tipica espressione dell'agire prepotente che permea la condotta mafiosa e che tutti gli elementi del processo hanno dimostrato essere propria della CO OC nel sottogruppo dei sanferdinandesi.
5.4.6. Manifestamente infondato è il motivo sul trattamento sanIOnatorio, avendo la Corte di Appello correttamente negato le attenuanti generiche e una diminuIOne di pena non solo per i precedenti documentati, ma anche e, soprattutto, per la mancata resipiscenza e la complessiva gravità dell'aggressione perpetrata ai danni del IT, tenuto conto del non 120 a lieve danno procurato alla vittima (lesioni tra le quali fratture costali multiple all'emitorace destro, giudicate guaribili in 40 giorni: vedi capo d'imputaIOne) e del sentimento di paura provocato nella medesima.
5.5. OC NI cl. '80. In questo processo risponde solo dei reati-fine di cui ai capi M) e R).
5.5.1. Operando una sintesi dei due distinti ricorsi presentati dall'avv. Manno (anche nell'interesse di OC CA '56 e OC MB '91) e dall'avv. Managò, deve darsi atto, richiamate le consideraIOni già svolte, in appositi paragrafi, sulle ecceIOni in materia di intercettaIOni, che, nel ricorso dell'avv. Manno, si deduce, al n. 3, la manifesta illogicità della motivaIOne per difetto di prova sul contributo fornito dal ricorrente nel reato di cui al capo M). Ad avviso della difesa, non era stato dimostrato che fu proprio OC NI '80 a contattare l'ER affinché, a sua volta, questi chiamasse "IO" ER per il tramite del quale far arrivare al padre la pistola ("Sì però faccio in modo che CU chiami subito a IO ER che gliela porti"). L'incontro all'aeroporto tra ER e OC NI cl. '77, infatti, consentiva di ritenere, in assenza di elementi che collegassero ER all'odierno ricorrente, che la dinamica dei fatti fosse stata diversa da quella solo dichiarata in LO dell'Emilia. Dal canto suo, l'avv. Managò, nel secondo ricorso proposto nell'interesse di OC NI '80, eccepisce, a pag. 7, che la sentenza impugnata non abbia superato il dato relativo al fatto che il modello di arma (la "65") al quale si faceva riferimento nella conversaIOne del 21.6.2009 (prog. 13495) nulla aveva a che vedere con la pistola modello TA cal, 38 special riportata nella rubrica dell'imputaIOne. Le censure non si confrontano col dato processuale. Nel capitolo dedicato alla posiIOne del coimputato ER CO, la Corte di Appello dà atto, che, appena due giorni dopo la riunione, nel corso della quale l'odierno ricorrente aveva preannunciato di voler contattare "CU" (ER NI) perché, a sua volta, questi contattasse ER CO ("IO") per reperire l'arma richiesta da CA '56, veniva registrata una conversaIOne (ore 10.11 del 23.6.2009) proprio tra il ER e l'ER, nella quale quest'ultimo chiedeva al ER di contattare OC MB '91 (LO) perché vi erano non meglio precisati "problemi" e sarebbe stato necessario incontrarsi con MB. Poco dopo, alle ore 10.48, ER inviava un "sms" con invito a chiamare l'utenza telefonica indicata 3273668580, verificata come intestata e in uso a OC MB '91, il quale alle successive 11.04 veniva contattato dal ER, che si dichiarava disponibile a recarsi a LO dell'Emilia per incontrarsi con MB '91. Tale dato probatorio, che si pone in coerenza logica e in stretta consequenIAlità temporale con il manifestato proposito di OC NI '80 di attivare la "catena" 121 и ER-ER perché venisse procurata l'arma a OC CA '56, è stato del tutto trascurato dalle difese. D'altro canto, non è correlato al tessuto argomentativo ordito dai Giudici del gravame l'accenno all'incontro svoltosi all'aeroporto di Linate il 24.6.2009, ore 17.15, monitorato dagli inquirenti (v. pag. 447 sentenza impugnata), fra ER CO, OC NI '77 e OC NI '80, nel senso di poter dimostrare una "alternativa" dinamica dei fatti, posto che il contributo causale al porto dell'arma in questione ascritto al OC NI '80 si trovava a monte della sequenza dei fatti stessi, ovvero nel momento iniIAle della provocaIOne del contatto ER-ER al fine di procacciare l'arma, e non in una fase successiva, che aveva coinvolto altri imputati. Né coglie nel segno il codifensore nel contestare che il modello di arma cui si faceva riferimento nella conversaIOne del 21.6.2009 (la "65") fosse da identificarsi con la TA cal. 38 special menIOnata in rubrica. Anche questo rilievo tradisce una lettura solo parIAle, e quindi, aspecifica, del dato probatorio, in questo caso rappresentato dalla conversaIOne in esame. In essa, CA chiede ai due "NI" ("CU u ON cl. '77 e NI cl. 80) di procurargli un'arma "piccolina" (CA: "Se è piccolina, se no non ho che volerla"). Poi chiede all'odierno ricorrente NI cl. '80, che lo aveva raggiunto da OS, se gli aveva portato la "trentacinque" ("C.: "Me l'hai portata la trentacinque ?"), ricevendone risposta negativa (B.D. '80: "No"), in quanto avevano ritenuto imprudente viaggiare armati in auto. Nello stesso frangente era lo stesso CA a evidenIAre di possedere in loco un'arma, desiderando soltanto procurarsene una più piccola da portare addosso (C.: "Ce l'ho qua io, non è che non ce l'ho; se c'era una piccolina me la portavo addosso"); a questo punto, interviene OC NI '77, alias CU u LO, il quale propone tipo di arma da reperire individuandola in una "38" ("Una 38 va bene...una 38 è piccolina"), ossia esattamente il calibro della TA che, il successivo 26.6.2009, verrà rivenuta e sequestrata dalla PoliIA giudiIAria nell'abitaIOne di LO. In nessun passaggio della conversaIOne, pertanto, si fa riferimento a una "65" come dedotto dalla difesa.
5.5.1.1. Quanto al capo R), deve considerarsi generico e assertivo il rilievo, dedotto nel secondo ricorso, per cui mancherebbe la prova della materiale disponibilità dell'arma, in OS, da parte del ricorrente, non confrontandosi il difensore con la dichiaraIOne confessoria resa dal predetto nella conversaIOne intercettata di cui sopra si è dato atto e da cui emerge, atteso il pacifico ruolo di custode-detentore dell'arma (che aveva rinunciato a recapitare al padre a LO) ammesso da OC NI '80, l'incontestabile sussistenza, nel caso in esame, del requisito di "un minimo di permanenza del rapporto 122 a materiale tra detentore ed oggetto detenuto ed un minimo apprezzabile di autonoma disponibilità del bene da parte dell'agente" (tra molte, Sez. F., n. 33609 del 30/8/2012, Bedin, Rv. 253425 01)". - L'approdo conclusivo della Corte di merito è, anche, conforme al principio secondo il quale le dichiaraIOni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettaIOne regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano diversamente da quanto sostenuto dalla difesa - degli elementi di corroboraIOne previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263714). E' infondata la censura, contenuta nel primo ricorso, che lamenta il mancato assorbimento del reato di cui al capo R) nel reato di associaIOne per delinquere di stampo mafioso aggravato dalla disponibilità di armi (art. 416-bis, commi 4 e 5, cod. pen.). Invero, la circostanza aggravante prevista dai commi 4 e 5 dell'art. 416-bis cod. pen. è costituita dalla "disponibilità di armi", cioè da una situaIOne di fatto che non coincide con i fatti di illegale detenIOne e porto;
non solo perché la disponibilità non corrisponde necessariamente all'attuale ed effettiva detenIOne, e tanto meno al porto, ma anche e soprattutto perché essa può riguardare perfino armi legalmente detenute, sicché l'armamento del sodaliIO criminoso viene in consideraIOne, ai fini dell'aggravante del reato associativo, come semplice ed oggettiva situaIOne di fatto, indipendentemente dalla sua eventuale e intrinseca illiceità penale. Ne consegue che l'associaIOne mafiosa armata non è un reato complesso nel quale restino assorbiti l'illegale detenIOne o porto e gli altri reati in materia di armi (Sez. 1, n. 3385 del 26/9/1991, Rv. 188445 -01).
5.5.2. Generico e assertivo è il motivo, dedotto nel secondo ricorso, con cui, in relaIOne alla contestata aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91, si assume che la "presunta condotta illecita...era diretta ad agevolare il di lui padre e non già la presunta CO di riferimento". Esso neppure si confronta con la motivaIOne che, in modo non illogico, ha giustificato la condotta criminosa riferendola non alla salvaguardia dell'incolumità di un congiunto, ma nel primo obiettivo di rafforzare e ribadire il predominio mafioso della CO di cui OC CA '56 era autorevole esponente, come era dato desumere dagli scenari di conflitti tra gruppi delinquenIAli evocati, nelle conversaIOni intercettate, da OC MB, dal padre e dalla madre.
5.5.3. Infondati sono gli ultimi due motivi dedotti nel secondo ricorso, afferenti al trattamento sanIOnatorio, atteso che, con motivaIOne adeguata, i Giudici calabresi hanno negato le attenuanti generiche ed escluso una riduIOne di pena (anche in relaIOne agli aumenti per la continuaIOne), convenientemente apprezzando il particolare grado di consapevolezza che aveva accompagnato la partecipaIOne di OC NI '80 alla 123 и riunione di LO dell'Emilia, il suo grado di conoscenza delle vicende della famiglia mafiosa, la mancanza di qualsiasi resipiscenza e il calcolo meramente utilitaristico che gli aveva sconsigliato di portare al padre la pistola detenuta a OS.
5.6. OC NI cl. '77. Risponde dei capi T) e U).
5.6.1. Nel primo motivo di ricorso, si contesta alla Corte di Appello di aver fatto erronea applicaIOne della legge penale con difetto di motivaIOne per aver ritenuto dimostrata l'effettiva detenIOne, in capo al ricorrente, sia della penna-pistola che dell'altra arma comune da sparo indicata in rubrica. Nei motivi aggiunti si contesta, inoltre, che nessuno dei cognati del ricorrente si chiamava "EG". Le censure sono di carattere essenIAlmente confutativo e non si confrontano, appieno, con l'impianto motivaIOnale. Ed invero, a proposito della penna-pistola, la difesa, nel contestare l'effettiva disponibilità in capo al ricorrente, non si è misurata con le complessive emergenze della conversaIOne del 21.6.2009, con particolare riguardo all'avverbio "ora", giustamente valorizzato dalla Corte di merito a sostegno della sua decisione, posto che la disponibilità in tempi ridotti di un'arma presuppone, all'evidenza, la sua detenIOne. La deduIOne circa il fatto che il ricorrente non avesse un cognato a nome "EG" (nella conversaIOne OC NI '77 indica il "cognato EG" come colui che sarebbe stato incaricato di portare la penna-pistola da OS a LO dell'Emilia) è stata, a ragione, implicitamente disattesa dalla Corte per la sua genericità e, in questa sede, non può essere apprezzata, perché deduIOne in fatto e non autosufficiente.
5.6.2. Quanto ai motivi concernenti il capo U), essenIAlmente incentrati sulla interpretaIOne dei colloqui in carcere tra NI e i familiari, si rinvia alle consideraIOni svolte in ordine all'analogo motivo svolto nel ricorso proposto dal coimputato OC NI cl. '80, in cui si è necessariamente trattato anche della connessa posiIOne di NI.
5.6.3. Il rinvio va esteso al motivo, comune all'altro ricorrente, relativo alla contestata aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91. Come ulteriore argomento riferito alla posiIOne di OC NI '77, i Giudici dell'appello hanno giustamente evidenIAto il coinvolgimento, nell'affare economico, condotto nell'interesse del sodaliIO, di svariati esponenti dello stesso, anche in posiIOne apicale (come OC CA '56 e lo stesso ricorrente).
5.6.4. Generico è il motivo afferente alla contestata aggravante di cui all'art. 61, n. 6, cod. pen., non essendo stati posti rilievi critici argomentati all'affermaIOne della Corte di Appello, secondo cui il ricorrente aveva posto in essere una porIOne, comunque penalmente 124 rilevante, della condotta, nel periodo successivo al 7.10.2009, e dunque dopo essere stato attinto dall'ordine di esecuIOne n. 254/2009 emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, al quale sfuggì, rendendosi latitante (pag. 316 sent. impugnata).
5.6.5. Infondato è il motivo complessivamente afferente al trattamento sanIOnatorio. Quanto alla richiesta riqualificaIOne nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, la Corte di merito l'ha correttamente negata, tenuto conto del numero degli involucri detenuti, dell'entità dell'investimento (colloquio del 25.7.2009), del ricavato (5.000 euro in acconto per la sola quota di OC CA), dei mezzi e delle modalità dell'aIOne, che escludevano la minima offensività della condotta. Ha escluso, inoltre, la Corte calabrese, l'esistenza di ragioni che potessero portare a una riduIOne della pena, tenendo conto, in modo non illogico, della non trascurabile quantità e qualità della partita di stupefacente trattata e dell'investimento di un capitale importante nell'affare. Ancora, correttamente è stato opposto il diniego delle attenuanti generiche, ancorato al ruolo da protagonista ricoperto dal ricorrente nell'acquisto dello stupefacente, al contesto associativo in cui l'acquisto era avvenuto e ai precedenti penali, anche specifici, documentati a suo carico. Il contenuto aumento (nella misura di sei mesi di reclusione e 100 euro di multa) operato per la continuaIOne esonerava i Giudici del gravame da una specifica motivaIOne al riguardo, dovendo essa desumersi anche dalle consideraIOni precedenti.
5.7. OC NI cl. '81. Risponde dei capi AsubV), RR), SS), XX), YY), ZZ) e CCC).
5.7.1. Per quanto riguarda il motivo di ricorso concernente i capi RR) e SS), si rinvia alle consideraIOni svolte, a proposito dei ricorsi proposti nell'interesse di OC ER e OC CA '87, sulla correttezza dell'iter argomentativo seguito dalla Corte di Appello a proposito della valutaIOne espressa, anche in punto di diritto, sulle dichiaraIOni accusatorie indirette rese da IO IA CE, in quanto riferitele da LO RI ST, e sulla attendibilità attribuita, con articolata e logica giustificaIOne, al narrato della testimone di giustiIA con prevalenza sulla parte ritrattata delle dichiaraIOni rese dalla fonte primaria in relaIOne a entrambi i reati in questione. Quanto alla identificaIOne nel ricorrente del figlio della NO "agli arresti domiciliari" - espressione riferita dalla LO nelle prime s.i.t. del 21.2.2012 (poi precisata in quelle del 22.5.2012 nel senso che non si ricordava di quale misura precisamente si trattasse, ma che comunque, in forza della stessa, il giovane era obbligato a rimanere a casa) - che proferì le minacce di morte all'indirizzo dei fratelli della LO ove non avessero fatto fronte al debito originato da pregressa usura, i Giudici del merito hanno fornito adeguata giustificaIOne 125 Й valorizzando l'accertamento che aveva consentito di verificare che, all'epoca della minaccia, OC NI '81 si trovava sottoposto alla misura di prevenIOne della sorveglianza speciale con la prescriIOne di non allontanarsi dalla propria abitaIOne in determinate fasce orarie, circostanza non superata dai rilievi aspecifici e in fatto del ricorrente. Quanto al reato di detenIOne e porto di arma comune da sparo (capo SS), utilizzata per il danneggiamento consumato ai danni del negoIO "Artigli" di proprietà di LO AZ (sorella di RI ST) nel più ampio contesto estorsivo di cui al capo RR), si è già detto della corretta prevalenza attribuita, in quanto motivatamente ritenute attendibili, alle dichiaraIOni indirette rese dalla IO a proposito della rivendicaIOne esplicitamente operata da OC NI '81 e OC NI '88 in presenza di LO RI ST all'interno del suo negoIO "Dog-house" e da quest'ultima confidata alla IO (la LO, dopo il condiIOnamento subito dai OC, non fece riferimento all'episodio nelle sue dichiaraIOni).
5.7.2. E' inammissibile in quanto reiterativo del motivo di gravame dedotto in appello, rivalutativo e, comunque, manifestamente infondato, il motivo con cui si contesta la natura estorsiva del comportamento posto in essere dal ricorrente in danno del ristoratore IN PP (capo CCC), nella prospettata assenza di alcun atto intimidatorio, tanto da potersi, al più, configurare un'insolvenza fraudolenta. Giova ricordare che, nel reato di estorsione, integra la circostanza aggravante del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente", cioè privo di una esplicita richiesta, qualora l'associaIOne abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (fra molte, Sez. 2, n. 26002 del 24/5/2018, Pizzimenti e altri, Rv. 272884 - 01; Sez. 5, n. 17081 del 26/11/2014, dep. 23/4/2015, Bruni e altri, Rv. 263701 - 01: in quest'ultima fattispecie, la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza nella quale era stata ritenuta sussistente l'aggravante indicata avendo riguardo alla daIOne effettuata senza corrispettivo da parte di un commerciante, consapevole dello spessore criminale degli "acquirenti", di alcuni "cestini natalizi" destinati ai difensori dei componenti di un sodaliIO in occasione delle festività di fine anno). La Corte reggina si è puntualmente conformata al richiamato principio, laddove ha osservato, con motivaIOne ineccepibile, che, nella specie, consapevolezza dello spessore criminale dei OC aveva costituito - come esplicitamente dichiarato dalla persona offesa (timorosa di subire ritorsioni sotto forma di attentati incendiari) un'efficace fonte di messaggio intimidatorio "silente"; cioè, aveva consentito a OC NI '81 (per il reato sub capo CCC) e a OC NI '88 (per il reato sub capo DDD) il ricorso al metodo mafioso dell'utilizzaIOne della forza intimidatoria non ricollegabile a una specifica ed attuale 126 и condotta, ma a una situaIOne, creata da una risalente nel tempo, ma tuttora attuale, carica intimidatrice dell'associaIOne mafiosa padrona del territorio. Altrettanto ineccepibilmente la Corte distrettuale ha escluso la ravvisabilità, nel caso in esame, del reato di insolvenza fraudolenta, poiché la condotta descritta al capo CCC) (lo stesso dicasi per il fatto descritto al capo DDD, commesso da NI '88) non esprime il preordinato proposito di non adempiere all'obbligaIOne assunta, funIOnalmente collegato allo stato d'insolvenza (il pagamento di numerosi pranzi e cene per il capo CCC;
il pagamento del pranzo organizzato per il compleanno della compagna di NI '88, per il capo DDD), ma si sostanIA nell'aver costretto la controparte IN PP, con implicita minaccia derivante dall'appartenenza alla CO OC, nel primo caso (capo CCC), a tollerare il mancato pagamento di numerosi pranzi e cene e, nel secondo (capo DDD), a organizzare un pranzo per numerosi invitati, senza, poi, corrispondere alcun corrispettivo, così procurandosi un ingiusto profitto con pari danno alla persona offesa.
5.7.3. E' infondata la censura di omessa motivaIOne sulle doglianze, articolate in appello, relative all'esistenza della CO "sanferdinandese" dei OC. Sul punto, si rinvia integralmente alle consideraIOni svolte, sul tema, nel paragrafo dedicato al ricorso di OC ER.
5.7.4. Aspecifico per difetto di critica correlaIOne con la ratio decidendi e, comunque, manifestamente infondato, è il motivo con cui si eccepiscono viIO di motivaIOne e violaIOne di legge con riferimento alla partecipaIOne del ricorrente al reato associativo mafioso sub A). Ribadite l'operatività e la temibilità della CO, anche nella sua componente nucleare di San Ferdinando, desunta dagli episodi di totale controllo del territorio che fanno da sfondo ai reati-fine contestati a NO AU e a OC IU, nonché ai figli della coppia, i Giudici del gravame, con riferimento al ruolo di OC NI, hanno valorizzato, correttamente, non solo la commissione dei reati-fine peraltro, già, di per sé, sintomatici ma l'essenIAle risvolto associativo ad essi comune dell'esistenza dell'associaIOne (l'appoggio complice di alcuni esponenti delle istituIOni locali, disvelato dai reati di intestaIOne fittiIA e di falso di cui ai capi XX, YY e ZZ;
la chiara connotaIOne mafiosa delle estorsioni in danno del IN, commesse nell'interesse patrimoniale della CO ed espressione del potere dalla stessa esercitato sul territorio), unitamente alla funIOne di "messaggero" svolta per conto e nell'interesse del sodaliIO, siccome desumibile dai colloqui captati in carcere con la madre NO AU (elemento apicale del gruppo con il marito OC IU). Nel corso di tali dialoghi, NI, tra l'altro, confermava alla NO di aver riscosso delle somme da "IA Lillina", cui era stata fatta una "carezzina" (alla notiIA, la madre reagiva dicendo, significativamente, "finiscila, mi fai prendere l'ergastolo"), comunicava l'avvio dell'attività commerciale presso il bar LU AR, ricevendo indicaIOni, e rappresentava di aver saputo delle dichiaraIOni accusatorie rese da IO IA CE e dalla LO 127 и nei loro confronti ("la C ha parlato assai di noi...") a proposito delle condotte descritte nei capi RR) e SS). Posto che il rafforzamento del sodaliIO transita indubbiamente (anche) attraverso scambi di informaIOni tra associati per la realizzaIOne di strategie elusive e fraudolente, coaIOni violente contro antagonisti, perseguimento di direttive date attraverso colloqui carcerari, del tutto coerentemente la Corte di Appello ha concluso, a proposito della partecipaIOne del ricorrente al reato associativo, che dai colloqui in carcere emergevano attività omogenee agli scopi della CO, apprezzabili come concreto contributo causale all'esistenza e al rafforzamento della stessa.
5.7.5. Manifestamente infondata è la censura di omessa valutaIOne delle doglianze difensive formulate in appello in relaIOne ai reati di cui ai capi XX), YY) e ZZ). Si è già detto in premessa che struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando - come si è verificato nel caso di specie - i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutaIOne degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (fra molte, Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01). Dunque, del tutto legittimamente, i Giudici dell'appello, avendo concordato nell'analisi e nella valutaIOne del compendio probatorio fondante la prima decisione, abbiano operato frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici di essa. Si possono, allora, sinteticamente riepilogare gli elementi valorizzati, in modo esente da vizi logici, dai Giudici di merito, nel ritenere la responsabilità del OC NI '81 in relaIOne ad entrambi i reati di trasferimento fraudolento di valori. In particolare, con riguardo alla intestaIOne fittiIA del bar LU AR a TR PP (capo XX): a) il colloquio registrato il 13.8.2012 presso il carcere di Castrovillari fra NO AU e OC NI '88 (pag. 287 della sentenza impugnata), da cui emergevano: la nuova iniIAtiva economica assunta da OC NI '81 (B.A.: "Sta comprando un bar a villa di TR"; S.A.: "L'ha preso lui"; B.A.: "L'ha preso...CU...CU"; S.A.: "CU nostro"); l'estraneità di NI '88 all'iniIAtiva ("Che c'entra, io non ci sono"); la consapevolezza del carattere fittiIO dell'intestaIOne (S.A.: "Noi bar non ne possiamo tenere"); b) la circostanza che, nel periodo dal 30.8.2010 al 30.8.2012, il ricorrente era stato sottoposto alla misura di prevenIOne della sorveglianza speciale (in precedenza, era stata emesso sequestro di prevenIOne dal Tribunale di Reggio Calabria con decreto 26.10.2007); c) le ammissioni rese da TR PP in ordine alla intervenuta cessione del bar a OC NI '81; 128 d) il controllo amministrativo effettuato in data 1.10.2012 presso l'eserciIO commerciale, da cui risultò che la licenza era ancora formalmente intestata al TR;
e) le numerose conversaIOni captate tra TR e OC NI, comprovanti il ruolo sostanIAle di dominus in capo a quest'ultimo; f) il colloquio del 16.1.2013 intercorso in carcere tra il ricorrente e la madre NO AU, che lo invitava a non far credito a nessuno e a controllare la dipendente EV Olya detta "O, che a suo avviso era una ladra;
g) l'esito dei servizi di video-ripresa effettuati davanti al bar, che confermava il ruolo di dominus del OC, il quale si recava quotidianamente presso l'eserciIO commerciale, dove riceveva i fornitori;
h) la logica smentita della versione resa dal TR in sede di interrogatorio di garanIA, secondo la quale egli aveva ceduto l'attività per 15.000,00 euro e aveva continuato ad essere titolare formale del bar ancora per mesi dopo la cessione al OC per questioni amministrative pendenti (da agosto 2012 a febbraio 2013): h1) dall'incongruenza in cui cadeva il TR quando, pur avendo escluso di avere problemi economici, aveva spiegato di aver ceduto un bar che fatturava 80-90.000 euro annui per soli euro 15.000; h2) dall'ulteriore incongruenza, per cui, come detto, la "cessione" non avveniva, formalmente, se non nel febbraio 2013, e, tuttavia, a favore non del OC, ma della compagna di costui EW NE, alla quale, dopo l'arresto del TR in data 28.1.2013 e la sospensione dell'autorizzaIOne amministrativa relativa al LU AR, veniva intestato il bar. Con riguardo alla prosecuIOne della intestaIOne fittiIA del bar LU AR, dopo l'arresto del TR, a favore di EW NE (capo YY): a) l'iniIAtiva immediatamente attivata dal OC, a conferma del suo ruolo di titolare effettivo, per consentire una nuova intestaIOne della licenza del bar alla sua compagna, come emerso anche dalla conversaIOne intercettata tra i due il 28.1.2013, proprio il giorno dell'arresto del TR (pagg. 291-292); b) la pregressa consapevolezza, in capo alla EW, del tempo che dedicava il OC nell'occuparsi del bar, il che provocava alla donna dispiacere per non averlo con sé per la maggior parte della giornata (conv. 21.11.2012 a pag. 292); c) l'invito, rivolto da NI alla compagna, a seguire l'iter amministrativo per il rilascio della licenza a suo nome (conv. 29.1.2013 a pag. 292); d) la consapevolezza, da parte di NE, che l'operaIOne fosse riconducibile al OC, che invitava, in un momento di rabbia, a intestare la licenza a "O, così come pure la "luce e la moto" (pag. 293); 129 A e) l'intervenuto trasferimento, a far data dal 24.2.2013, della licenza in capo alla EW;
f) l'attivarsi, nei giorni precedenti, da parte del OC per gli ultimi incombenti (contattando il tecnico del registratore di cassa e un altro tecnico, fingendo di essere il TR, cui riferiva che la nuova intestataria sarebbe stata una donna); g) la consapevolezza, da parte della EW, circa i problemi giudiIAri del compagno e dei componenti della sua famiglia (come riferito in sede di interrogatorio di garanIA, richiamato a pag. 294); ovvero dell'episodio di falsoh) la finalizzaIOne dell' "imbroglio" del 27.2.2013 ideologico in atto pubblico di cui al capo ZZ agli interessi del ricorrente, a ulteriore riprova - della disponibilità sostanIAle del locale: dopo un controllo effettuato il 27.1.2013 presso il bar da parte della PoliIA Municipale alla presenza del OC, che veniva multato per irregolarità amministrative, gli agenti convocavano il giorno dopo la EW facendole sottoscrivere verbali recanti la data del 27 per dimostrare, contrariamente al vero, la sua presenza nell'eserciIO invece del compagno;
tale finalizzaIOne, tuttavia, non veniva colta dalla NE, la quale, anzi, minacciava di denunciare per calunni gli agenti, suscitando, così, l'ira del NI, il quale le contestava di essere doppiamente stupida, sia per non aver compreso i termini reali della questione, sia per aver toccato l'argomento parlando al telefono e costringendolo a "confessare" l'illecito ("E' a favore nostro...C'è un imbroglio. Me la sono vista io. Contenta? Così arrestano me e tu te ne vieni con me": pag. 398 della sentenza impugnata). Correttamente, quindi, la Corte di merito, in piena sintonia con il primo Giudice, ha rigettato come infondati i motivi di appello sui reati di cui ai capi XX) e YY), valorizzando in modo logicamente argomentato la congerie di elementi emersi nel processo, evidenIAndo la chiara finalità elusiva rispetto all'applicaIOne di misure di prevenIOne sottesa alla intestaIOne fittiIA del LU AR, siccome emersa, in particolare, dai colloqui in carcere della NO, dalle conversaIOni in cui il ricorrente si spacciava per il TR, e, dopo l'arresto di costui, dalle intercettaIOne delle conversaIOni intercorse con la EW a riprova della fittizietà anche della "prosecuIOne" della intestaIOne in capo alla medesima. Altrettanto correttamente, a pag. 299, la Corte di Reggio Calabria ha escluso la fondatezza dei motivi di appello sul reato di falso di cui al capo ZZ), attese le risultanze documentali inerenti ai due verbali falsificati e quelle emergenti dai dialoghi intercettati tra il OC e la EW, palesemente dimostrativi della falsificaIOne, concertata dal ricorrente con gli agenti della PoliIA municipale NO PP e TU PP, con riguardo alla presenza della EW, in luogo del OC, presso il bar al momento del controllo ispettivo del 27.2.2013. 5.7.6. Generica e, in ogni caso, manifestamente infondata è la censura con cui si contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91, riguardo alla quale si rinvia 130 A alle sovrapponibili consideraIOni già svolte sul tema nel paragrafo dedicato al ricorso della EW. Quanto all'applicaIOne dell'aggravante anche al reato di falso di cui al capo ZZ), è adeguato il riferimento, operato dai Giudici del gravame, alla funIOne strumentale svolta dal reato medesimo rispetto a quello di intestaIOne fittiIA.
5.7.7. Manifestamente infondato è il motivo sul diniego delle attenuanti generiche, che non è stato basato dalla Corte reggina, come dedotto dalla difesa, soltanto sulla persistente negaIOne di ogni addebito, ma, del tutto ragionevolmente, sulla nutrita biografia penale del ricorrente (condannato per reati in materia di armi e ricettaIOne), sulla sua sottoposiIOne alla misura di prevenIOne della sorveglianza speciale - peraltro non ostativa alla commissione, nella sua vigenza, del reato estorsivo in danno della LO -, sulla perseveranza nella condotta di intestaIOne fittiIA, coinvolgente anche agenti della PoliIA municipale. Coerentemente, quindi, si è esclusa la giustificabilità di una mitigaIOne del trattamento sanIOnatorio complessivo.
5.8. OC CO. E' stato condannato solo per i reati di cui ai capi X) (artt. 110, 48, 479 cod. pen.), e Y) (artt. 61 n. 2, 110, 477, 482 cod. pen.), commessi in concorso con OC NI '88 e LO IN (giudicata separatamente); l'ulteriore reato di cui al capo Z) (artt. 483 cod. pen., sostanIAto dalla falsa denuncia di smarrimento della carta d'identità utilizzata per i capi che precedono) è stato dichiarato prescritto in appello. Nel suo interesse sono stati proposti due distinti atti di ricorso, sottoscritti, il primo, dall'avv. A. Manno e, il secondo, dall'avv. L. Cianferoni che ha depositato anche un motivo nuovo.
5.8.1. Con il primo motivo del primo ricorso, in riferimento ad entrambi i reati contestati, si deduce illogicità della motivaIOne nella parte in cui aveva affermato il contributo causale del ricorrente, sulla base di massime di esperienza ancorate a premesse indimostrate ed in totale assenza di qualunque elemento indiIArio che consentisse di ritenere che il predetto ebbe la possibilità di incontrare LO IN o OC NI, consegnando loro il documento intestato al ricorrente (latitante all'epoca), ma recante la fotografia di OC NI necessario alla registraIOne della nascita di OC IA ER, figlia di - CO. Non era, in definitiva, stato superato il ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato. Il motivo è la riproduIOne di quello già dedotto in appello, il che ne determina l'inammissibilità, a fronte di una motivaIOne integrata dei Giudici di merito niente affatto illogica, come sostenuto dalla difesa. 131 U 5.8.1.1. Nelle due sentenze, a proposito della circostanza che la LO si sia potuta incontrare con il latitante OC CO, viene richiamato il verbale di interrogatorio reso dalla donna, con il quale la difesa non si confronta, anche a prescindere dal quale, in ogni caso, tenuto conto della data di nascita della piccola IA ER (18.8.2011) rispetto all'iniIO della latitanza del ricorrente (da oltre un anno, al momento della nascita della bambina: pag. 359 della sentenza di primo grado), è consentito affermare, per un oggettivo ed insuperabile calcolo aritmetico, come correttamente sottolineato dal primo Giudice e ignorato dalla difesa, che, nove mesi prima di quel 18.8.2011, dunque in costanza di latitanza, LO IN si sia incontrata con OC CO per concepire la loro bambina, dal che discende, logicamente, che, quanto meno in quella occasione, vi sia stata l'opportunità per la consegna della carta d'identità intestata al ricorrente da questi alla sua compagna. Rimarcano, inoltre, i Giudici di merito, a corroboraIOne, sul piano logico, dell'indubbio concorso di OC CO nei reati di cui ai capi X) e Y): -che la scelta del riconoscimento della piccola IA ER era caduta su OC NI '88, persona di estrema fiducia del cugino CO, pienamente inserito in un circuito delinquenIAle che rappresentava, unitamente al vincolo familiare, la garanIA prima su cui poter confidare nell'affidamento di un compito così delicato, cioè per l'esecuIOne di un atto personalissimo;
- che dal riconoscimento discende(va) lo stato di figlio naturale (ora, dopo la I. n. 219/2012, di figlio nato fuori dal matrimonio) e, dunque, da parte del genitore, l'assunIOne dei doveri e dei diritti connessi allo status, non ultima la attribuIOne, proprio per effetto del riconoscimento congiunto, del cognome del padre (come poi accadeva), che, nei contesti di 'ndrangheta, è fatto notoriamente rilevante su un piano di discendenza e di appartenenza familistica. Anche, quindi, facendo ricorso al criterio dell'interesse, era possibile, secondo il non illogico argomentare dei Giudici di merito, pervenire, al di là di ogni ragionevole dubbio e tenuto conto del carattere peculiare del documento d'identità che, normalmente e per ovvie ragioni, resta nella fisica disponibilità del suo titolare (che, tra l'altro, nel caso di specie, sin dal 2007 ne aveva falsamente denunciato lo smarrimento: pag. 360 della sentenza di primo grado e capo Z della rubrica) -, all'affermaIOne della penale responsabilità di OC CO per i reati di cui ai capi X) e Y).
5.8.2. Sono infondati i motivi afferenti al trattamento sanIOnatorio e al diniego delle attenuanti generiche. La difesa lamenta la mancata riduIOne proporIOnale della pena, rispetto a quella inflitta in primo grado, a causa del venir meno, per prescriIOne, del reato sub capo Z), e dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91. 132 Il ricorrente, tuttavia, trascura di considerare che la Corte di Appello ha operato una riduIOne di pena più che congrua: ad esempio riducendo di ben due anni (da cinque a tre) la pena base per il reato più grave di cui al capo X) e riducendo di sei mesi l'aumento per le aggravanti (residuava la recidiva dopo l'esclusione di quella prevista dall'art. 7 cit.), tenuto conto dell'incidenza del tutto marginale sulla pena complessiva, in primo grado, del reato sub capo Z) poi dichiarato prescritto (quattro mesi, da ridurre per il rito). Anche il diniego delle attenuanti generiche si evince dalla logica consideraIOne della entità della condotta, della particolare intensità del dolo alla luce dello stato di latitanza del OC all'epoca dei fatti e delle precedenti condanne per rapina aggravata ed evasione.
5.8.3. Infine, non può essere accolta la richiesta, formulata nel motivo nuovo, di estensione, ai sensi dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., delle doglianze articolate dalla difesa di ER NI in ordine all'applicaIOne della recidiva. Invero, il principio previsto dall'art. 587 cod. proc. pen. riguarda l'estensione, all'imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato, ma non implica l'estensione da un coimputato all'altro dei motivi di impugnaIOne, con conseguente dovere da parte del giudice di esaminarli (Sez. 6, n. 21739 del 29/1/2016, Tarantini e altro, Rv. 266917 01; Sez. 1, n. - 44319 del 30/9/2014, Gargiulo, Rv. 261697 – 01). Il principio non può applicarsi nel caso di specie, attesa la natura soggettiva dell'aggravante della recidiva in quanto inerente alla persona del colpevole, ai sensi dell'art. 70 cod. pen. (Sez. 6, n. 1485 del 22.11.1994, dep. 1995, Rv. 201037 -01).
5.9. OC IA LA. Risponde del reato associativo mafioso di cui al capo A) e dei reati di ricettaIOne aggravata di cui ai capi V) (in concorso con OC CH) e W). Nell'interesse della ricorrente sono stati redatti due distinti atti d'impugnaIOne, sottoscritti, l'uno, dall'avv. L. Cianferoni e l'altro, dall'avv. A. Manno.
5.9.1. Con i primi due motivi del primo ricorso, e con il primo del secondo, da trattarsi congiuntamente in quanto afferenti alla responsabilità del reato associativo, la ricorrente, in estrema sintesi, deduce viIO di motivaIOne (più diffusamente esposto nella parte del "ritenuto in fatto"): da un lato, per non aver preso la sentenza in consideraIOne la prospettaIOne alternativa di aver agito per fini propri e non associativi, al fine di reperire denaro utile al proprio interesse e al proprio sostentamento;
dall'altro, per aver, contraddittoriamente, affermato la responsabilità dell'imputata sulla base delle intercettaIOni e, al contempo, tenuto conto delle due imputaIOni di ricettaIOne che ben avrebbero potuto sussistere anche in assenza dell'ipotesi associativa;
infine, per aver ignorato la sentenza che quando la OC riceveva denaro proveniente dai familiari non intendeva aiutare il sodaliIO, ma i genitori e che, 133 a pertanto, i reati-fine di cui ai capi V) e W) si potevano agevolmente spiegare nel rapporto di filiaIOne tra la ricorrente e OC CA '56. I motivi sono, quanto meno, infondati, oltre che, in parte, contraddittori al proprio interno (reperimento del denaro per fini propri o per aiutare i genitori?).
5.9.1.1. Il ruolo associativo che i Giudici di merito hanno ritenuto provato con riguardo a OC IA LA, figlia di OC CA '56 e di D'AG IA ER, è quello di "messaggera mafiosa", svolto ponendosi consapevolmente come trait d'union tra i familiari ristretti in carcere e gli altri sodali in libertà, facendosi, quindi, portatrice di direttive verso l'esterno e, viceversa, di messaggi per i detenuti. La Corte di Appello si è occupata del reato associativo nella parte finale del capitolo dedicato alla OC dopo aver trattato dei reati-fine di cui ai capi V) e W), per apprezzare più efficacemente i decisivi riflessi di questi ultimi sulla sussistenza del reato-mezzo, in quanto gli episodi di ricettaIOne, unificati dal vincolo della continuaIOne, costituivano espressione di un carattere sistematico o periodico della riceIOne di denaro, del tutto inconcepibile al di fuori del contesto associativo di riferimento. E' noto che, in tema di associaIOne per delinquere, anche di stampo mafioso come nel caso di specie, è consentito al Giudice, pur nell'autonomia del reato-mezzo rispetto ai reati- fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodaliIO criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso di essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associaIOne medesima (Sez. U, n. 10 del 28/3/2001, Cinalli e altri). Dunque, nessuna contraddiIOne logica può ravvisarsi nell'iter motivaIOnale seguito dalla Corte calabrese, che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, è pervenuta alla condanna della stessa sulla base di elementi forniti essenIAlmente dal materiale intercettativo, che hanno fornito la prova anche dei due reati-fine in contestaIOne. Così come del tutto correttamente si sono valorizzati, ai fini della dimostraIOne dell'affectio societatis, elementi già considerati ai fini del vaglio delle singole imputaIOni. I Giudici del gravame hanno puntualmente confutato i rilievi difensivi per cui la OC avrebbe avuto contatti solo con il padre e con la madre, spiegando che proprio il contenuto dei colloqui in carcere dimostrava, al contrario, costanti contatti della ricorrente con lo IO OC CH e con altri (vedi l'indicaIOne in rubrica), tanto da fare della predetta una protagonista attiva delle conversaIOni, attenta ad assicurare l'esattezza delle informaIOni trasmesse al padre, come nel caso in cui si preoccupava di incassare i proventi delle attività illecite (la quota spettante per il supermercato SMA oggetto del capo W) o quando riferiva al padre della proposta di entrare al 33% nell'affare prospettato da un amico dello OR, ricevendo un messaggio da comunicare allo IO OC CH. 134 И Era, insomma, OC IA LA: a) ad aggiornare i congiunti detenuti delle non buone prospettive dell'attività commerciale ("...è un peccato chiuderlo...abbiamo messo tanti soldi..." pag. 334 della sentenza impugnata); b) a farsi carico, su richiesta del padre, di riscuotere le somme di spettanza della CO, annotando ogni passaggio di denaro e custodendolo con cura (OC C.: "Te le devi far dare tutti...vedi che sono assai...tu devi cercare di recuperarli tutti LA e li posi al sicuro...a modo tuo, però segna tutto, perché dobbiamo sapere": pag. 335); c) a riscuotere parte dei proventi del traffico di stupefacente, consegnatile da OC NI "CU u ON per il tramite di IO CH (capo V); d) a ricevere analoghe indicaIOni dalla madre D'AG M. ER, che aggiornava sull'attività della famiglia e sulla riscossione dei crediti (M.T.: "Vi hanno dato i soldi che gli hanno dato?"; A.: "No"; M.T.: "Come no...tu vai da OR e gli dici...bello...non m'interessa, man mano che li raccoglie te li fai dare;
...non m'interessa; rovinato, che m'importa che è rovinato": pag. 335); e) ad esprimere l'intenIOne di intraprendere un'attività commerciale (colloquio del 12.11.2009), da intestare a terzi, con un investimento di euro 27.000, non giustificato dalle posiIOni reddituali sue e del marito AL AS e, dunque, ascrivibili alla CO. Correttamente, dunque, la Corte di Appello ha opinato che la prova di responsabilità della ricorrente non poggia, come vorrebbe la difesa, sulle sue manifestaIOni di approvaIOne "morale" per le condotte dei parenti, ma su una multiforme funIOne di aggiornamento dei genitori detenuti, di agevolaIOne dello scambio di informaIOni tra i sodali, di stimolo e di orientamento dell'attività illecita, ruoli che interagiscono tra loro nella più ampia gamma di condotte che esprimono e realizzano l'affectio societatis. Alle indicate funIOni continua per completezza la Corte di Reggio Calabria vanno aggiunti: la segnalaIOne alla madre dell'attività intrapresa da OC NI '77; le vicende connesse all'apertura di un discount sempre da parte di OC NI '77; le vicende del supermercato ESSETRE s.r.l.; il fatto che OC IA LA andasse a fare la spesa al supermercato gratuitamente per la sua famiglia, ma annotando le spese in uscita per i carcerati;
la disponibilità di una somma in contanti pari ad euro 5.000 in banconote da dieci ritrovata nella sua abitaIOne;
versamento di denaro ai fratelli detenuti e le cautele adottate per non far figurare troppa liquidità al fine di non creare sospetti;
lo scambio di informaIOni circa il sequestro di beni e le direttive datele dal padre (pag. 336 con richiamo alle pagg. 94 e ss. della sentenza di primo grado). Sulla base degli esposti elementi, deve concludersi che la motivaIOne non possa ritenersi inficiata né da carenze, né da manifeste illogicità.
5.9.2. Quanto al motivo sulla circostanza aggravante di cui al comma 4 art. 416-bis cod. pen., si fa rinvio alle consideraIOni esposte, per tutti, a proposito del ricorso di AL AS. 135 и 5.9.3. E' infondato il motivo con cui si contesta il viIO di motivaIOne quanto alla sussistenza del delitto di ricettaIOne di cui al capo V), con particolare riguardo al dolo del reato, non avendo la Corte di merito fornito adeguata spiegaIOne sulla consapevolezza, in capo alla ricorrente, della provenienza illecita dell'assegno ricevuto dallo IO OC CH. A pag. 330, la Corte di Appello, a proposito della consapevolezza, in capo sia a OC CA (deve considerarsi frutto di una svista il riferimento a OC CH) sia alla figlia, della provenienza illecita dell'assegno fatto pervenire da OC NI '77 per il tramite di OC CH, ha, non illogicamente, valorizzato le seguenti circostanze: a) la mancata esplicitaIOne della causale a cui imputare il denaro, a dimostraIOne della riferibilità a causali illecite;
b) le cautele adottate da IA LA nel comunicarlo al padre (colloquio del 5.1.2010: "Questi qua sono..." gli riferisce qualcosa a bassa voce), che non avrebbero avuto senso qualora la causale fosse stata lecita;
c) la reiterata richiesta di denaro, rivolta da CA alla figlia nell'occasione ("Digli che li voglio i soldi, diglielo tu che voglio i soldi...e pure quelli!"), accompagnata, con riferimento a questi ultimi, del chiaro gesto di chi "sniffa" con il naso alludente ai proventi del traffico di cocaina, subito colto dalla donna (“Eh...e io gliel'ho detto pure l'altra volta"). La plausibile chiave di lettura fornita dalla Corte territoriale sui colloqui riportati a dimostraIOne del dolo di ricettaIOne resiste, pertanto, alle censure difensive. Correttamente i Giudici del gravame hanno stimato infondato l'argomento difensivo secondo cui non sarebbe ipotizzabile il dolo della ricettaIOne in capo a chi riceve il provento del delitto nell'ambito di un rapporto familiare. I Giudici calabresi hanno chiarito che il principio invocato, desunto da Sez. 6, n. 33131 del 20/6/2013, Rv. 255981, implica la consapevolezza non dell'illecita provenienza dei beni, ma solo della qualità criminale del congiunto, mentre, nel caso di specie, sia ILA che lo IO CH erano consapevoli non solo della funIOne svolta da OC NI '77 di provvedere al reimpiego dei denari della CO, ma della stessa provenienza delittuosa del denaro che, in quel momento, si trovavano ad amministrare, tanto che OC IA LA dava atto che lo IO CH non avrebbe potuto monetizzare l'assegno; circostanza, quest'ultima, che, come ragionevolmente osservato dalla Corte reggina, precludeva qualsivoglia spirito di liberalità, tenuto conto che la ricorrente, in quella fase, poteva tranquillamente spendere l'assegno attraverso i supermercati gestiti dagli intestatari fittizi.
5.9.4. Sono infondati i rilievi difensivi anche in ordine al capo W). In relaIOne ai colloqui in carcere del 24.9.2009, del 30.10.2009 e del 12.11.2009, da cui emergono la richiesta, ingiustificata, di denaro dei OC, formalmente estranei alla ESSETRE s.r.l., la crisi dell'attività del supermercato in cui i OC avevano investito (come affermato da IA LA nel colloquio intercettato) e la riceIOne di un importo mensile, i Giudici di merito hanno convenientemente spiegato (pag. 332) che il supermercato in cui era 136 и coinvolto OR NI attraversava una crisi economica seria ("Non stanno facendo niente"), soprattutto a causa della concorrenza di uno "spaccio" alimentare che vendeva merce di bassa qualità, ma a prezzi stracciati. Durante il colloquio (30.10.2009) emergeva, inoltre, che nella vicenda relativa al supermercato era coinvolto anche OC NI ("CO nostro"), in quel momento detenuto. Si parlava, nello specifico, del supermercato "ESSETRE s.r.l.", fittiIAmente intestato a OR NI e IO TT ma riconducibile a OC CA e OC NI. In quel momento, infatti, il sodaliIO di OS aveva investito somme provento di attività illecite per come già accertato con sentenza irrevocabile, tanto che l'arresto di OC NI '80, avvenuto il 20.7.2009, aveva aggravato i problemi della ESSETRE, come si evinceva dalla conversaIOne captata il 30.9.2009 tra OR e AU RO (responsabile SMA), il quale non comprendeva perché un considerevole investimento (un milione di euro in forniture) non risultasse nelle casse sociali per il pagamento ai fornitori. La Corte correttamente ha escluso la liceità dell'operaIOne commerciale, adombrata dalla difesa, osservando che le vicende inerenti all'intestaIOne fittiIA del supermercato erano caratterizzate dall'attuaIOne di uno schema sociale nel quale l'interesse degli interponenti OC CA e OC NI veniva realizzato attraverso la titolarità delle quote in capo agli intestatari fittizi OR e IO e, a fronte di tale metodologia, non era decisivo sottolineare quale fosse lo scopo perseguito dai predetti OC, poiché la struttura del reato è indifferente al movente sotteso.
5.9.5. E' infondato il rilievo per cui i delitti di ricettaIOne avrebbero dovuto essere assorbiti dal delitto associativo, atteso che i principi invocati dalla ricorrente, enunciati da Sez. U, n. 25191 del 27/2/2014, Iavarazzo, Rv. 259587, non possono essere applicati al caso di specie. In tale decisione, questa Corte ha, in primo luogo, sottolineato che "la significativa diversità tra la rubrica dell'art. 416 cod. pen. ("AssociaIOne per delinquere") e quella dell'art. 416-bis cod. pen. ("AssociaIOni di tipo mafioso anche straniere") rispecchia la differenza ontologica delle due fattispecie, l'una preordinata esclusivamente alla commissione di reati, l'altra contraddistinta da una maggiore articolaIOne del disegno criminoso", giacché "l'associaIOne di tipo mafioso viene qualificata come tale in ragione dei mezzi usati e dei fini perseguiti". Sulla base di tali presupposti, quindi, si è rilevato che il delitto presupposto dei reati di riciclaggio e reimpiego di capitali ben può essere costituito dal delitto di associaIOne mafiosa, di per sé idoneo a produrre proventi illeciti, sicché non è configurabile il concorso fra tali delitti quando la contestaIOne di riciclaggio o reimpiego nei confronti dell'associato abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto associativo, operando in tal caso la clausola di riserva contenuta nelle predette disposiIOni. 137 La stessa richiamata pronuncia, tuttavia, ha anche rilevato che può configurarsi il concorso tra i reati in questione nel caso dell'associato che ricicli o reimpieghi proventi dei soli delitti-scopo alla cui realizzaIOne egli non abbia fornito alcun contributo causale. Nel caso in esame si configurano, invece, i (parIAlmente) diversi reati di cui agli art. 648 cod. pen. e 416-bis cod. pen., in relaIOne ai quali è evidente che i beni di illecita provenienza non sono il prodotto dell'associaIOne, bensì di delitti-scopo posti in essere da singoli soggetti, associati o terzi, sicché è chiaro che la clausola di riserva prevista dal primo comma dell'art. 648 cod. pen. ("fuori dai casi di concorso nel reato"), escludendo la punibilità soltanto dei soggetti, partecipi o meno del sodaliIO, che abbiano concorso nella produIOne del profitto illecito di cui si tratta, non poteva applicarsi a OC IA LA, la quale ha limitato il suo agire alla riceIOne dei proventi illeciti, senza aver apportato alcun contributo causale vuoi nel reato di spaccio di stupefacenti, vuoi nel reato di trasferimento fraudolento di valori o in altri episodi inerenti al reimpiego di proventi illeciti. Correttamente, pertanto, la Corte di Appello ha ravvisato il concorso tra il reato associativo mafioso e i reati di ricettaIOne contestati alla ricorrente.
5.9.6. Venendo al trattamento sanIOnatorio, è, in primo luogo, infondata la censura di omessa motivaIOne sulla richiesta di esclusione dell'aggravante speciale di cui all'art. 7 L. n. 203/91, posto che la ritenuta sussistenza è implicitamente affermata, con motivaIOne esente da vizi logici, a pag. 336 dell'impugnata sentenza, laddove si dice che le vicende concernenti i delitti di cui ai capi V) e W) non sono concepibili fuori dal contesto associativo, sia per il concreto coinvolgimento, nella loro consumaIOne o nella consumaIOne dei reati presupposti, di altri affiliati, sia per le modalità di esecuIOne, quanto le intestaIOni fittizie e il reimpiego di capitali erano programmati e attuati per garantire la vitalità della CO e realizzati con metodo mafioso, contando sul rilievo determinante della forza intimidatrice del gruppo, mentre le ricettaIOni riguardavano proventi di attività illecite di tipo sistematico, o comunque poste in essere in danno di operatori economici entrati, loro malgrado, nell'ambito di interesse e di influenza del sodaliIO.
5.9.6.1. Nessuna illogicità inficia il diniego delle attenuanti generiche, legittimamente ancorato dalla Corte reggina al particolare grado di consapevolezza caratterizzante il cruciale ruolo svolto dalla OC in seno all'associaIOne e la totale assenza di atteggiamenti espressivi di una sua resipiscenza.
5.9.6.2. Generica, infine, è la doglianza circa la mancata riduIOne dell'aumento operato per i due reati-fine in continuaIOne.
5.10. TR PP. Risponde del solo reato di intestaIOne fittiIA di cui al capo XX), in concorso con OC NI '81, per essere rimasto intestatario formale del bar LU AR di San Ferdinando anche dopo averlo ceduto al OC. 138 а 5.10.1. Occorre premettere che, ai fini dell'integraIOne del delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12 quinquies, D.L.8 giugno 1992, n.306, convertito in Legge 7 agosto 1992 n.356, lo "scopo elusivo" che connota il dolo specifico prescinde dalla preventiva emanaIOne delle misure di prevenIOne o dalla pendenza del relativo procedimento con la concreta possibilità dell'adoIOne di misure di prevenIOne patrimoniali all'esito, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'iniIO di esso (Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, dep. 20/1/2015, P.M. in proc. Lapelosa e altri, Rv. 261980 01; Sez. 2, n. 22954 del 28/3/2017, D'ST e altri, Rv. 270480 – 01).- Va, anche, precisato che, ai fini della configurabilità del reato in esame, è sufficiente l'accertamento dell'attribuIOne fittiIA ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, senza che al giudice sia anche richiesto l'apprezzamento della concreta capacità elusiva dell'operaIOne patrimoniale accertata, trattandosi di situaIOne estranea agli elementi costitutivi del fatto incriminato (Sez. 5, n. 40278 del 6/4/2016 Camerlingo e altri Rv. 268200 - - 01; Sez. 6, n. 22568 dell' 11/4/2017, P.M. in proc. Francaviglia, Rv. 270035-01). Va, infine, ricordato che, come affermato dalle SeIOni Unite di questa Corte, l'applicabilità dell'art. 26, comma secondo, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 che prevede presunIOni d'interposiIOne fittiIA destinate a favorire l'applicaIOne di misure di prevenIOne patrimoniali antimafia non impedisce di configurare delitto di cui all'art. 12 quinquies cit. (Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, dep. 16/3/2017, De Angelis e altro, Rv. 270087 - 01), posto che tra fattispecie penale e misura di prevenIOne patrimoniale non sussiste un rapporto di alternatività, trattandosi di due procedimenti autonomi, che possono procedere parallelamente (Sez. 6, n. 22568/2017 cit.).
5.10.2. Ciò premesso, deve ritenersi che la Corte di Appello di Reggio Calabria, nell'affermare la responsabilità del TR per il reato di cui al capo XX), si sia pienamente conformata alle coordinate ermeneutiche esposte, facendo, inoltre, buon governo dei criteri di valutaIOne della prova emersa dal processo, in particolare apprezzando: a) che OC NI '81 era stato sottoposto alla misura di prevenIOne della sorveglianza speciale dal 30.8.2010 al 30.8.2012, a fronte di una data del commesso reato collocata "in data prossima al 13.8.2012", come indicato in rubrica;
b) che tra i componenti della famiglia OC vi era piena consapevolezza di non poter essere formali intestatari di esercizi commerciali (colloquio in carcere riportato a pag. 400 della sentenza impugnata dove NO AU afferma: "Noi bar non ne possiamo tenere"); c) che TR PP era al corrente della condiIOne di sorvegliato speciale del OC NI, come dichiarato in sede di interrogatorio di garanIA (ancora a pag. 400), circostanza illuminante le finalità elusive connotanti il dolo specifico del reato;
139 а d) che il OC era l'effettivo dominus dell'eserciIO commerciale, presso il quale si recava quotidianamente, dove riceveva i fornitori, provvedeva al carico e scarico della merce, dialogava con un rappresentante (servizi di videosorveglianza richiamati a pag. 400); e) che la versione resa dal TR in sede di interrogatorio di garanIA, secondo la quale egli aveva ceduto l'attività per 15.000 euro e aveva continuato ad essere titolare formale del bar ancora per mesi dopo la cessione al OC per questioni amministrative pendenti (da agosto 2012 a febbraio 2013), doveva considerarsi logicamente smentita: e1) dall'incongruenza in cui cadeva il TR quando, pur avendo escluso di avere problemi economici, aveva spiegato di aver ceduto un bar che fatturava 80-90.000 euro annui per soli euro 15.000; e2) dall'ulteriore incongruenza, per cui, come detto, la "cessione" non avveniva, formalmente, se non nel febbraio 2013, e, tuttavia, a favore non del OC, ma della compagna di costui EW NE, alla quale, dopo l'arresto del TR in data 28.1.2013 e la sospensione dell'autorizzaIOne amministrativa relativa al LU AR, veniva intestato il bar. Coerentemente, sulla base degli elementi circostanIAli esposti, tenuto conto, in particolare, della stessa sequenza cronologica dei fatti e del permanere per mesi della scissione tra titolarità formale e sostanIAle, la Corte di merito ha concluso nel senso di ritenere provato il coinvolgimento del TR, oltre che del OC, nel reato di specie, precisando, correttamente, che alla configurabilità del reato di cui all'art. 12-quinquies L. n. 356/92 non è ostativo il fatto che i soci formali coltivino un proprio interesse effettivo nella partecipaIOne della vita della società o, comunque, mantengano presso di sé l'amministraIOne ordinaria dell'attività di impresa, se risulti dimostrata come nel caso de quo - la compartecipaIOne allo svolgimento dell'attività di impresa stessa e, quindi, all'incameramento degli utili di soggetti che, in realtà, non avrebbero nessun titolo formale per rivendicare ed esercitare attivamente tali prerogative. Il motivo di ricorso sulla responsabilità, peraltro reiterativo del motivo di appello, non scalfisce l'iter argomentativo seguito in sentenza, con il quale non si confronta appieno, limitandosi ad insistere o su profili di diritto infondati (quello dell'applicaIOne della norma sulla prevenIOne ad esclusione dell'art. 12-quinquies) o su prospettaIOni alternative fornite dall'imputato in giudiIO, adeguatamente confutate dalla Corte di merito.
5.10.3. Infondato il motivo sull'applicaIOne dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91, congruamente argomentato dai Giudici reggini valorizzando la conclamata consapevolezza del TR, dimostrata dalla sequenza di cui sopra, circa la strumentalità dell'operaIOne in funIOne di un vantaggio di tutta la consorteria e conformandosi all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che qui si ribadisce, secondo cui la citata aggravante può applicarsi anche al delitto di trasferimento fraudolento di valori, in quanto 140 l'occultamento giuridico di un'attività imprenditoriale attraverso la fittiIA intestaIOne ad altri, implementa la forza del sodaliIO mafioso, determinando un accrescimento della sua posiIOne nel territorio attraverso il controllo di un'attività economica, così consentendogli di disporre anche di una base logistica per l'organizzaIOne in genere delle proprie attività, con la conseguenza che, in tal caso, gli interessi del singolo e quelli dell'associaIOne si identificano (Sez. 5, n. 17979 del 5/3/2013, Iamonte, Rv. 255517).
5.10.4. Infondata, infine, è la doglianza sulla mancata mitigaIOne del trattamento sanIOnatorio, apparendo sufficiente il riferimento alla congruenza e adeguatezza della pena alla gravità dei fatti in presenza di una pena base collocata esattamente a metà della forbice edittale.
5.11. PA OC.
5.11.1. Sull'ecceIOne processuale (divieto di bis in idem) si è già detto nell'apposito superiore paragrafo.
5.11.2. Il secondo motivo censura l'omessa consideraIOne, da parte della sentenza impugnata, della prospettaIOne alternativa fornita dalla difesa a proposito della partecipaIOne professionale del ricorrente alla società LU LL e all'effettivo ruolo di consulente svolto. Sul pacifico carattere mafioso a favore della CO OC della vicenda LU LL si rinvia alla esposiIOne svolta a proposito della posiIOne di ST IC. Sulla partecipaIOne del PA a detta vicenda in ottica adesiva alla finalità associativa, la Corte di Appello (pagg. 495 ss.) ha, con completezza espositiva e logicità di ragionamento, valorizzato: a) l'ingresso del PA, fra il dicembre 2010 e il gennaio 2011, nell'affare LU LL con una quota del 10%, consapevole della richiesta, proveniente da FR MI e IN RE, intranei alla società, di intervento del gruppo dei "calabresi" (di cui il ricorrente faceva parte) per risolvere i problemi suscitati con il gruppo criminale operante a Isola Capo Rizzuto;
b) l'incontro, in data 22.12.2010, del PA, in compagnia di OC MB '83, NG CA, ST IC e FR MI, con RE RO, soggetto che fungeva da intermediario tra i OC e i soggetti di Isola Capo Rizzuto;
c) la conversaIOne intercorsa, qualche giorno dopo, tra PA e NG, in cui il primo dice: "Noi abbiamo preso impegni con questi cristiani qua...ad Isola...loro fino al dieci non devono parlare di lavoro...finché non arriviamo noi non devono parlare di niente"; d) la partecipaIOne del ricorrente alla riunione del 12.1.2011 a Cernusco sul Naviglio, in cui si raggiungeva l'accordo e da cui si avviava la nuova gestione societaria (PA: "Deteniamo l'80% di quote societarie...di che cosa ci dobbiamo preoccupare"); e) le numerose conversaIOni in cui il FR, la SS e il VE facevano esplicito riferimento al fatto che i soci calabresi, fra i quali il PA, appartenessero alla 'ndrangheta; 141 и f) l'avere il ricorrente accompagnato OC MB nel viaggio in Calabria a febbraio 2011 per definire le ultime questioni con il gruppo di Isola Capo Rizzuto nella riunione tenutasi a Rende, presso la sede calabrese della LU LL, il 3.2.2011; g) il ruolo avuto, da parte del NG, durante la latitanza di OC MB, onde evitare che il suo telefono potesse cadere in sequestro (conv. 10.3.2011 a pag. 498); h) il ruolo avuto nella sistematica spoliaIOne delle casse della LU LL, quantificata dal VE in 400.000,00 euro sottratti in appena tre mesi (conv. pag. 498), ruolo che gli costava una condanna per estorsione aggravata dall'art. 7 L. n. 203/91 da parte dell'A.G. di MI;
i) il coinvolgimento del PA anche nell'acquisiIOne forzata della FUTURE s.r.l. (che subentrerà alla LU LL) da parte del gruppo capeggiato da OC MB nel settembre 2011 (v. conv. 19.9.2011 tra IN e AR RC, nella quale quest'ultimo si lamentava che il NG si comportasse come proprietario della società); 1) la quantificaIOne della liquidaIOne del PA, nel programma di occupaIOne della LU LL, alla pari di quella di NG e in un ammontare leggermente inferiore a quella di OC MB (80.000 euro). Osservato, in base agli elementi emersi nel processo, che le erogaIOni delle quali il PA era stato beneficiario non trovavano la loro causale in attività professionali per il progetto imprenditoriale di NG, e sottolineata, fra tutti gli elementi considerati, la pregnante valenza, in ottica associativa, della partecipaIOne del PA sia alla riunione del dicembre 2010 che alla decisiva riunione del gennaio 2011 (per l'organizzaIOne logistica delle quali si rapportava direttamente con OC MB), coerentemente la Corte di merito ha concluso nel senso di ritenere che la condotta dell'odierno ricorrente e degli altri imputati fosse riconducibile al fenomeno dell'inserimento delle cosche mafiose nel tessuto dell'economia italiana, di cui assumevano il controllo e da cui ricavavano profitto. Sul punto, si rinvia anche alle consideraIOni già svolte a proposito del ricorso ST. A fronte del completo e ragionato ordito motivaIOnale esposto, le censure difensive non possono trovare accoglimento, essendosi limitate a una prospettaIOne alternativa che non si misura e non si concilia con le del tutto incompatibili evidenze del processo.
5.12. LI GI.
5.12.1. Sull'ecceIOne processuale di cui al primo motivo di ricorso, si rinvia a quanto detto nell'apposito superiore paragrafo.
5.12.2. Quanto al reato di concorso in rapina aggravata in danno del bar "Sovrana" di OS commesso il 1° luglio 2010 (capo KK) e ai reati connessi di detenIOne (capo LL) e porto (capo MM) di arma comune da sparo, il motivo va considerato inammissibile, perché tende ad una non consentita reinterpretaIOne del contenuto di colloqui intercettati fra il 142 ricorrente e il padre ZO il 26.10 e il 2.11.2010 (riportati, nei brani d'interesse, alle pagg. 505 e 506 della sentenza impugnata). La Corte di Appello, con motivaIOne del tutto plausibile sul piano logico, e, dunque, inattaccabile nella presente sede, ha interpretato i due brani, collegati tra loro, nel senso di ritenere che soggetti contigui alla CO OC avessero raccomandato prudenza a LI GI, consigliandogli di non dire nulla della rapina al bar "Sovrana" a "Cenzo" (ZO) PE, recluso nello stesso istituto penitenIArio. Ed invero, nel caso in cui fosse emerso che la rapina in territorio dei PE era stata commessa dal LI, la circostanza avrebbe potuto creare tensioni tra le due cosche e ciò per l'evidente rigida ripartiIOne territoriale imperante anche nel compimento di aIOne delittuose sganciate da logiche associative. Ragionevolmente la Corte reggina ha superato le perplessità difensive (ovvero che altri avessero creduto che a commettere il reato fosse stato il LI e per questo volessero vendicarsi), chiarendo che, nel corso del primo colloquio, era stato lo stesso ricorrente a rendere palese, con l'uso dell'aggettivo possessivo "mia" ("il fatto della Sovrana mia"), la sua responsabilità per il delitto, mentre il padre gli raccomandava di non parlare dell'episodio per evitare prevedibili ritorsioni a causa dell'invasione di campo.
5.13. UL LE.
5.13.1. Sull'ecceIOne processuale (divieto di bis in idem) si è già detto nell'apposito superiore paragrafo.
5.13.2. I primi due motivi, da trattare congiuntamente per identità di argomento, stigmatizzano la carenza di elementi sintomatici della partecipaIOne del UL al reato associativo mafioso, tenuto conto, in particolare, del silenIO dei collaboratori di giustiIA e dell'equivocità del materiale intercettativo, arbitrariamente utilizzato in chiave accusatoria. Sul pacifico carattere mafioso a favore della CO OC della vicenda LU LL si rinvia a quanto già detto a proposito della posiIOne di ST IC e di PA OC. Sulla partecipaIOne del UL a detta vicenda in ottica adesiva alla finalità associativa, la Corte di Appello (pagg. 512 ss.) ha, con completezza espositiva e logicità di ragionamento, valorizzato: a) l'accompagnamento da parte del UL, allora venticinquenne, di un esponente di rilievo della CO quale OC CH '50 (odierno ricorrente), in data 21.4.2010, presso l'abitaIOne di LL PP, a dimostraIOne del fatto che a quella data l'imputato era già inserito nella consorteria OS, altrimenti, tenuto anche conto degli argomenti affrontati in quella circostanza, OC CH non si sarebbe recato in sua compagnia a incontrare un soggetto del calibro mafioso del LL, il quale, nell'occasione, chiedeva al UL informaIOni sul suocero NG ZO, personaggio di vertice del sodaliIO di Polistena;
143 quanto alla vicenda LU LL: b) la circostanza che il UL non fosse titolare di quote, ma controllasse, per incarico diretto di OC MB, i movimenti societari e le operaIOni di pagamento, in una parola la gestione ordinaria di LU LL affidata a FR MI e VE MA (conv. a pag. 513: B.U.: "Ad MI...stagli attaccato a MA e ad MI...ah...non li mollare nemmeno...Cerca...digli...ha detto MB che voleva tutto...le cose dei pagamenti...quanti sono...i bonifici che sono arrivati e tutto...messi sopra un foglio stampato"; UL: "Si...no...no...a posto...a posto...ieri non li ho mollati neanche un minuto"), ruolo ben percepito anche dagli altri (SS: "LE non c'è mai...che non fa mai niente per l'azienda, che fa soltanto la spia per loro"); c) la partecipaIOne del UL alla più volte menIOnata riunione del 12.1.2011 nella quale OC MB liquidava i calabresi di Isola Capo Rizzuto ottenendo dal IN il 30% delle quote di LU LL;
d) la perceIOne di somme di denaro ingiustificate (SS: "A quei due ragazzini...no, che tutto il mese non ci sono...fine mese si presentano a chiedere gli stipendi") e il ruolo avuto nel drenaggio di risorse della società, come quando si adoperò per l'incasso di un "anticipo", consegnato dal SEGU', di euro 3.500,00 nell'interesse dei "famosi tre" UL, NG e PA (prog. 6195 e 4235 del 29.7.2011 a pag. 513); e) la costante presenza del UL in azienda, unitamente al NG, nel corso della latitanza dell' "invisibile" OC MB (per consentirgli di continuare a occuparsi della LU LL, prima, e della FUTURE, poi), e le sue "puntate" in Calabria per incontrarsi con il latitante, come riferito dalla SS al IN in una conversaIOne captata il 21.5.2011 ("Va da MB no...hai capito...tu lo sai che va giù in Calabria...perché mentre stavo uscendo...mi sono fermata a salutare la cicciona, la EM...allora io ho visto una busta c'è scritto per LE, allora ho detto a lei cosa c'era dentro questa busta...allora lei mi fa, un biglietto aereo...per LE che va giù in Calabria...va giù domenica...e ritorna lunedì...hai capito, quindi va a parlare con quell'altro pezzo di merda hai capito...": pag. 515); f) l'altrui perceIOne della sua appartenenza mafiosa (IN: "Ma perché LE è così forte?"; VE: "RE, sanno tutti chi è..."), della sua pericolosità (conv. 15.9.2011 - IN a VE: "L'unico che è pericoloso è l'invisibile e LE") e della compattezza del gruppo calabrese di appartenenza nel perseguire l'intento finale ("Ricattano...ricattano...lui e LE...e l'altro...hanno già rinnegato gli accordi...loro vogliono fare estorsione"); g) la partecipaIOne del UL alla drammatica riunione del 20.9.2011, in cui NG malmenò IN per costringerlo a cedere le quote;
h) la conversaIOne del 23.9.2011, in cui UL riferiva a NG di aver comunicato al latitante le novità relative alla società e riportava all'interlocutore l'ordine impartito dal "cugino", ovvero da OC MB, di aspettare a svolgere determinati adempimenti che 144 и avrebbe dovuto compiere AR ("Ehm, sono qua...ero qua dal cuginetto...niente... gliel'ho detto pure...gli ho detto al cugino...ha detto di aspettare": pag. 515); i) la conversaIOne intercorsa il 31.3.2011 tra la SS e FR, nella quale la donna, dopo essersi espressa in termini fortemente negativi nei confronti dei soci calabresi, che mostrava di temere fortemente ("Quindi io devo...aver anche paura a parlare con loro. Perché in ansia magari sbagli a parlare e questo qua mi aspettano fuori con il fucile!"), chiariva l'appartenenza organica di UL e ST alla CO OC ("Cioè da loro ti mandano LE della situaIOne sotto casa! O ti mandano, praticamente, CH della situaIOne sotto casa!...o viene MB della situaIOne con le pistole!": pag. 516); I) la minaccia con armi effettuata da UL nei confronti del IN alla presenza della SS e delle loro bambine, come narrato dal IN al US ("Per le minacce ovviamente...con la pistola...perché solo quello possono fare, no?...hanno osato fare la scena...davanti alla NA Pensa te! La mia! E c'era anche...quella di IN! Pensa che uomini di merda!"). Sulla base dei riepilogati elementi, coerentemente la Corte di merito ha concluso nel senso di ritenere che la condotta dell'odierno ricorrente ha integrato il modello paradigmatico del partecipe di associaIOne mafiosa, considerato che la sua particolare vicinanza ad esponenti di spicco del clan OC (MB per tutti) e l'aver operato come preIOso elemento di raccordo durante la latitanza di quest'ultimo si sono tradotti in un significativo contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservaIOne e del rafforzamento della consorteria (Sez. 1, n. 25799 dell'8/1/2015, Di Maio, Rv. 263953). A fronte di un solido e ragionato impianto motivaIOnale, le censure difensive non possono trovare accoglimento, essendosi limitate a un approccio atomistico e meramente confutativo, soprattutto con riguardo al contenuto delle intercettaIOni, senza confrontarsi appieno con l'iter giustificativo seguito dalla Corte di merito.
5.13.3. Infondato è il motivo con il quale si censura per carenza di motivaIOne il diniego di applicaIOne della disciplina della continuaIOne fra il reato associativo giudicando e i reati giudicati dall'A.G. di MI, atteso che, con argomentare stringato ma non manifestamente illogico, i Giudici territoriali hanno escluso, in base agli elementi in atti, che, già nel momento in cui il ricorrente accompagnò OC CH (l'indicaIOne di MB è evidente frutto di una svista) a far visita al mafioso LL PP, potesse delibare e prevedere, ancorché nelle linee generali, di contribuire a realizzare il progetto criminoso ordito da OC MB e finalizzato ad impadronirsi della LU LL, che venne a realizzarsi circa un anno dopo.
5.13.4. Manifestamente infondato, infine, il motivo sul diniego delle attenuanti generiche, ragionevolmente basato sull'intensità del dolo, sull'indubbio protagonismo palesato nella vicenda LU LL, sulla spiccata pericolosità dell'uomo, che, per come emerso dalle 145 И intercettaIOni, incuteva un vero e proprio terrore in maestranze e dirigenti, sull'inutile fruiIOne, per il passato, del beneficio di cui all'art. 445 cod. proc. pen.
5.6. Devono essere, ora, esaminati i ricorsi decisi con annullamento parIAle o totale della sentenza impugnata.
5.6.1. OC NI cl. '88. 5.6.1.1. E' fondato il motivo sulla violaIOne del principio della reformatio in peius, in quanto la Corte di Appello, in assenza di impugnaIOne sul punto del Pubblico Ministero, ha incrementato la pena, in relaIOne all'aumento operato ex art. 63, comma 4 cod. pen. sulla pena base per il più grave reato di cui al capo RR), in misura maggiore rispetto a quanto statuito dal primo Giudice. La fraIOne di pena inflitta in eccesso, pari a un anno di reclusione e 300,00 euro di multa, può essere direttamente eliminata da questa Corte, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., che ridetermina, pertanto, la pena inflitta a OC NI '88 in anni 9, mesi 2 di reclusione e 6.300,00 euro di multa. Nel resto, il ricorso va rigettato perché, nel complesso, infondato.
5.6.1.2. OC NI '88 risponde dei reati di cui ai capi Av), RR), SS), DDD), X), Y), AA) e BB). Nel suo interesse sono stati presentati due atti di ricorso, l'uno sottoscritto dagli avvocati Galati e Contestabile (anche nell'interesse di OC NI '81) e l'altro sottoscritto dall'avv. Domanico.
5.6.1.2.1. Per quanto concerne i motivi articolati in relaIOne ai reati di cui ai capi RR), SS) e DDD) e alla sussistenza, rispetto ad essi, dell'aggravante speciale di cui all'art. 7 L. n. 203/91, si rinvia alle consideraIOni svolte a proposito dei ricorsi proposti da OC ER (coimputato nel reato sub RR) e OC NI '81 (coimputato nel reato sub SS), poiché necessariamente involgenti, nell'esame delle censure comuni (ed anche nella trattaIOne della parte relativa all'estorsione di cui al capo CCC, commessa con modalità analoghe a quella di cui al capo DDD), la posiIOne di OC NI '88. Dunque, tali consideraIOni vanno richiamate, anche per quest'ultimo ricorrente, con riferimento ai temi dell'esistenza del nucleo "sanferdinandese" della CO OC, della valutaIOne della testimonianza indiretta resa dalla testimone di giustiIA IO IA CE, della modalità estorsiva "silente" connotante i reati di cui ai capi CCC) e DDD) e della differenza con il reato di insolvenza fraudolenta, dell'applicabilità dell'aggravante prevista dall'art. 7 ai reati-fine di cui ai capi RR), SS), CCC) e DDD).
5.6.1.2.2. Quanto ai reati di favoreggiamento personale (capo AA) e procurata inosservanza di pena (capo BB), si censura la motivaIOne della Corte di Appello sul punto della concreta efficacia causale dei reati di falso ideologico per induIOne (capo X) e di falso materiale (capo Y) rispetto all'agevolaIOne dello stato di latitanza di OC CO nel sottrarsi 146 u all'esecuIOne dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria in data 11.1.2010 e all'ordine di carceraIOne emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria il 5.11.2010. Il motivo è infondato. Nel ribadire il valore integrato del corpo unico motivaIOnale, cui più volte si è fatto cenno, occorre rilevare che nella sentenza del primo Giudice, legittimamente richiamata per relationem dai Giudici del gravame, si è correttamente opinato, in base alla nota caratteristica, inerente al favoreggiamento, di essere un reato di pericolo a forma libera - che si commette ponendo in essere un'aIOne di per sé idonea ad aiutare taluno ad eludere le investigaIOni o a sottrarsi alle ricerche dell'autorità (sicché il reato si consuma indipendentemente dal conseguimento di questo effetto: Sez. 6, n. 22523 del 23.1.2003, Picone, Rv. 225971 - 01) - che la condotta posta in essere dal ricorrente, nel fornire il suo contributo alla falsificaIOne del documento d'identità (apponendovi la foto con la sua effigie) usato per il riconoscimento di paternità di OC IA ER (figlia di OC CO e LO IN), ha integrato appieno la fattispecie di cui all'art. 378 cod. pen;
invero, tale condotta è risultata oggettivamente idonea, anche per la caratura criminale del latitante, ad intralciare il corso della giustiIA e si è tradotta in un effettivo vantaggio per il soggetto favorito, il cui rientro in un piccolo comune come OS, per recarsi in un ufficio pubblico, l'avrebbe inevitabilmente esposto al concreto pericolo di essere catturato (pag. 367 della sentenza di primo grado). L'approdo cui sono pervenuti i Giudici di merito è conforme al principio, enunciato, fra le altre, da Sez. 1, n. 1318 del 18/3/1991, Nuvoletta ed altri, Rv. 186938 - 01, in base al quale "L'ampiezza delle situaIOni nelle quali può concretizzarsi l'aiuto dato a persona per sottrarsi alle investigaIOni e/o alle ricerche dell'autorità di poliIA, rende configurabile l'ipotesi del favoreggiamento personale nel caso in cui taluno, consapevolmente, collabori attivamente con un latitante nella cura dei suoi interessi e affari, offrendogli così il modo e la copertura per attendere a ciò senza esporsi all'attenIOne dell'autorità predetta". Va aggiunto, che la prima decisione, a proposito dell'elemento psicologico del reato, si è anche soffermata sulla dimostraIOne della consapevolezza, nel contesto dell'intera vicenda, della latitanza di OC CO da parte dei suoi familiari, come desumibile da un colloquio in carcere captato il 5.9.2012 tra NO AU e il figlio NI, EL dell'odierno ricorrente (S.A.: "Non fittate niente a nessuno, si vede che lo seguivano, c'era IE OC CO, n.d.r. - latitante": pagg. 367-368). Con tale elemento di prova le difese non si sono confrontate. Ad analoghe conclusioni i Giudici di merito sono correttamente pervenuti per il reato di procurata inosservanza di pena, in riferimento al quale si rinvia alle consideraIOni poc'anzi svolte, per l'analogia del contributo causale fornito da OC NI '88 anche riguardo al reato di cui all'art. 390 cod. pen. 147 и 5.6.1.2.3. E' inammissibile per aspecificità il motivo con cui si contesta l'applicaIOne della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91 ai reati ascritti al OC ai capi AA) e BB), atteso che la difesa non ha formulato specifici rilievi critici rispetto alla logica affermaIOne, evidentemente formulata dalla Corte di Appello sulla base del contesto probatorio complessivo, da cui è emerso il ruolo rilevante attribuito a OC CO nella CO (ancorché condannato come mero partecipe), circa la ridondanza dei reati a favore del sodaliIO mafioso nel complesso e non unicamente a favore del latitante.
5.6.1.2.4. E' infondato anche il motivo concernente la partecipaIOne del ricorrente all'associaIOne mafiosa di cui al capo A). E' meramente assertivo, oltre che manifestamente infondato, il rilievo con cui ci si duole che la Corte di merito abbia fondato la partecipaIOne mafiosa del ricorrente "solo" sulla base dei reati-fine e sul suo ruolo di "postino". Si è già evidenIAto che la commissione di più reati-fine è notoriamente un elemento sintomatico della sussistenza dell'associaIOne per delinquere (Sez. U, n. 10/2001 cit.). Si è, inoltre, ricordato che la condotta tradottasi in un'attività di carattere continuativo e fiduciario di "veicolatore abituale di notizie" deve reputarsi idonea a fornire un contributo causale e volontario alla realizzaIOne dei fini del sodaliIO criminale, nonché alla sua conservaIOne e rafforzamento (Sez. 5, n. 26306 del 16/3/2018, D'ST, Rv. 273336 - 01). La Corte di Appello, nel ravvisare la responsabilità di OC NI '88, si è puntualmente attenuta agli enunciati principi. Ribadite l'operatività e la temibilità della CO, anche nella sua componente nucleare di San Ferdinando, desunta dagli episodi di totale controllo del territorio che fanno da sfondo ai reati-fine contestati a NO AU e a OC IU, nonché ai figli della coppia, i Giudici del gravame, con riferimento al ruolo di OC NI '88, hanno valorizzato, correttamente, non solo la commissione dei reati-fine come detto, già, di per sé, sintomatici - dell'esistenza dell'associaIOne ma anche la funIOne di "messaggero", svolta per conto e - nell'interesse del sodaliIO, siccome desumibile dai colloqui captati in carcere con la madre NO AU (elemento apicale del gruppo con il marito OC IU). In particolare, il ricorrente: a) informava la madre della possibile locaIOne dell'immobile estorto ai LO (capo RR), nonché delle iniIAtive imprenditoriali assunte dal EL NI (CU) circa l'intestaIOne fittiIA del bar LU AR (capi XX e YY); b) riceveva indicaIOni circa la necessità di controllare la deposiIOne della LO, indicata come il "cagnolino" ("Il cagnolino mio lo state seguendo, sì?"); c) le spiegava che la vendetta in danno delle detenute che si erano "ribellate" alla madre avrebbe riguardato una sola di loro, cioè la CR (S.A.: "Ma tutte e tre te le vuoi mangiare le brioches o una sola?"; B.A.: "Una me la mangio"); d) riceveva indicaIOni in ordine alla riceIOne di certe somme mensili da parte di tale STILO. 148 Le argomentaIOni spese dalla Corte reggina sulla stabile e volontaria adesione alla CO fornita da OC NI '88 con il contributo causale descritto non vengono, pertanto, scalfite dalle censure difensive, che rimangono su un piano assertivo-confutativo e non si confrontano appieno con il complessivo ordito motivaIOnale della decisione.
5.6.1.2.5. Manifestamente infondata è la censura con cui ci si duole della mancata valutaIOne dei rilievi difensivi dedotti in ordine ai reati di cui ai capi X), Y), AA) e BB). Su questi ultimi due si è già detto. Sui primi la Corte di merito ha dedicato ben quattro pagine di motivaIOne (pagg. 224- 228), fra l'altro pervenendo ad escludere, in relaIOne ad essi, la circostanza aggravante dell'agevolaIOne mafiosa (art. 7 L. n. 203/91: il che significa, evidentemente, che delle doglianze difensive si è tenuto conto). Quanto al dubbio prospettato dalla difesa sulla individuaIOne del ricorrente nell'uomo che accompagnò LO IN davanti all'ufficiale di stato civile del Comune di OS RI AN per il riconoscimento di paternità di OC IA ER, i Giudici dell'impugnaIOne hanno correttamente argomentato: da un lato, valorizzando la coincidenza della fotografia apposta sulla carta d'identità autentica intestata al ricorrente e da questi - esibita il 13.8.2012 nel recarsi alla Casa circondariale di Castrovillari per visitare la madre NO AU con la fotografia apposta sulla carta d'identità intestata a OC CO esibita in sede di riconoscimento di paternità davanti all'ufficiale di stato civile;
dall'altro, richiamando l'individuaIOne effettuata da RI AN, funIOnaria comunale di OS, la quale, nel verbale di s.i.t. del 9.7.2012, dichiarò che il soggetto presentatosi come OC CO in compagnia di LO IN, in occasione della procedura di riconoscimento di paternità, coincideva con quello raffigurato nella foto apposta sulla carta d'identità (pagg. 224-226 sentenza impugnata;
pag. 359 sentenza di primo grado). La congruenza del ragionamento vale, necessariamente, a sostenere l'affermaIOne di responsabilità in ordine a entrambi i reati, per ciascuno dei quali è risultato indubbio il contributo concorsuale apportato da OC NI '88. 5.6.1.2.6. Manifestamente infondato, infine, è il motivo sul trattamento sanIOnatorio. In modo esente da vizi logici la Corte territoriale ha ritenuto, in sintonia con il primo Giudice, di dover confermare il diniego delle attenuanti generiche, considerando recessivo il dato della incensuratezza formale del ricorrente a fronte della gravità dei fatti ascrittigli, con particolare riferimento all'episodio estorsivo consumato ai danni della famiglia LO, connotato da forte intimidaIOne (e conseguente timore) e dal rilevante pregiudiIO di tipo patrimoniale (sottraIOne di un immobile) subito dalle persone offese. La ravvisata gravità dei fatti e, in particolare, del reato-base, giustifica l'irrogaIOne di una pena, ad esso correlata, non coincidente con il minimo edittale.
5.6.2. OC MB cl. '91. 149 И Risponde dei reati di cui ai capi M), O) e Q), concernenti la detenIOne e il porto illegali della pistola TA cal. 38 special, nonché la detenIOne di n. 15 cartucce cal. 38. 5.6.2.1. E' fondato il motivo con cui si eccepisce la prescriIOne del reato contravvenIOnale di cui al capo Q), commesso in data 25.6.2009. Anche se si tiene conto dei periodi di sospensione del termine dovuti alla sospensione dei termini di custodia cautelare per la complessità del giudiIO ex art. 159, comma 1, n. 3), cod. pen. (dal 17.4.2014 al 9.5.2014 22 giorni) e per i tempi di deposito delle sentenze di - primo e secondo grado (90 + 45 giorni per la prima decisione;
90 giorni per la seconda = 225 giorni), dalla data del commesso reato (25.6.2009) è ampiamente decorso (lo era già prima della data di emissione della sentenza impugnata) il termine quinquennale di prescriIOne fissato a mente degli artt. 157 e 161 cod. pen. per i reati contravvenIOnali, ancorché ad esso si debbano aggiungere 247 giorni (25.6.2014 + 247 gg. = 27.2.2015). Considerato che dalla prima udienza del primo giudiIO (18.11.2013) all'udienza definitiva del giudiIO di appello (19.2.2016) sono decorsi meno di due anni e sei mesi, anche nel caso in cui, in questo arco di tempo, si fossero verificate ulteriori cause generatrici di ulteriori periodi di sospensione, mai il termine di prescriIOne sarebbe potuto slittare oltre la data dell'odierna udienza, celebratasi a distanza di oltre tre anni dalla data di scadenza del termine prescriIOnale poc'anzi indicata. D'altro canto, dagli atti non risultano elementi atti a giustificare il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., atteso che il muniIOnamento della pistola TA venne rinvenuto e sequestrato nella sua disponibilità.
5.6.2.2. Nel resto, il ricorso, affidato all'atto sottoscritto dall'avv. A. Manno e ai motivi nuovi redatti dall'avv. F. Frasca, va rigettato perché complessivamente infondato.
5.6.2.2.1. Si è già detto, nell'apposito superiore paragrafo, della infondatezza dell'ecceIOne di inutilizzabilità delle intercettaIOni, dedotta nel solo interesse di OC CA '56, ma estensibile a OC MB '91 in quanto di natura processuale. Si rinvia, pertanto, alle consideraIOni svolte sul punto. Le residue censure involgono, essenIAlmente, il trattamento sanIOnatorio.
5.6.2.2.2. E' infondata la censura con cui le difese attaccano, per carenza di motivaIOne, la sentenza di secondo grado in relaIOne alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91. Sul punto, diversamente da quanto prospettato dalla difesa, la motivaIOne svolta dalla Corte del merito si rivela adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, avendo i Giudici calabresi, in particolare, evidenIAto, in base al contenuto delle intercettaIOni, come il ricorrente abbia posto in essere la condotta criminosa a lui ascritta, non tanto per salvaguardare l'incolumità di un proprio congiunto (il padre OC CA '56), quanto, soprattutto, per preservare e rafforzare il predominio mafioso della CO di cui OC 150 G CA '56 era autorevole esponente;
ciò desumendosi dalla circostanza, chiaramente emergente dai colloqui captati riportati nel provvedimento (anche in relaIOne alle posiIOni dei coimputati), della piena consapevolezza dell'imputato che le minacce al padre si inserivano a pieno titolo in uno scenario di conflitti tra gruppi delinquenIAli di stampo mafioso operanti nel territorio di OS, evocati dal padre, dalla madre (D'AG IA ER, condannata con sentenza irrevocabile per il reato associativo mafioso in separato procedimento: vedi Sez. 1, n. 35108/2011) e dallo stesso MB, al quale veniva brutalmente rappresentato, proprio dalla genitrice, che, nell'eventualità di una guerra di mafia, si sarebbe dovuto reagire con decisione, colpendo oltre i minorenni anche le donne. Dunque, nessun "automatismo" inficia il corretto ragionamento svolto nella decisione avversata al fine di applicare l'aggravante di cui si tratta.
5.6.2.2.3. Sono infondate anche le residue censure afferenti alla mancata concessione delle attenuanti generiche e all'entità della pena. Giova rammentare e ribadire che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudiIO di fatto, la cui motivaIOne è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (tra le più recenti, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01). La Corte reggina si è attenuta ai consolidati criteri ermeneutici richiamati, ancorando, ragionevolmente, il diniego delle attenuanti previste dall'art. 62-bis cod. pen. alla particolare intensità del dolo caratterizzante le condotte criminose attuate dal ricorrente, al grado di conoscenza delle vicende in cui era coinvolta la famiglia mafiosa di appartenenza e alla mancanza di atteggiamenti di resipiscenza. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in ordine alla irrogaIOne di una pena base per il reato più grave di porto di arma da sparo (capo M) nella misura di 4 anni di reclusione, giustificata in modo adeguato dalla mancanza di remore, nell'MB, a prendere in consegna la pistola e dal ruolo non marginale assunto nella riceIOne dell'arma, avendo egli funto da terminale per recapitarla al padre.
5.6.2.2.4. In relaIOne all'annullamento del solo capo Q) per estinIOne del reato dovuta a prescriIOne, questa Corte, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., tenuto conto della fraIOne applicata in aumento per detto reato ex art. 81, cpv. cod. pen. nella misura di euro 100,00 di multa (pag. 379 della sentenza impugnata), provvede direttamente a eliminarla, rideterminando la pena finale per OC MB cl. '91 in anni quattro di reclusione ed euro 700,00 di multa.
5.7. OC CA '56. Risponde dei reati di cui ai capi M), O), Q), R), S) e U). 151 Ӣ Affida le sue ragioni ad atti d'impugnaIOne distinti, redatti, rispettivamente, dall'avv. A. Manno (anche nell'interesse di OC NI '80 e OC MB '91), e dall'avv. L. Cianferoni, che svolge, inoltre, motivi nuovi.
5.7.1. In via preliminare, posta la sovrapponibilità delle due posiIOni sul punto, occorre rinviare alle consideraIOni svolte da questa Corte, nell'apposito superiore paragrafo, sulla infondatezza dell'ecceIOne di inutilizzabilità delle intercettaIOni e, nell'esame della posiIOne di OC MB '91, sulla fondatezza dell'ecceIOne di prescriIOne del reato contravvenIOnale sub capo Q). Nel resto, il ricorso va rigettato poiché nel complesso infondato.
5.7.2. E' destituito di fondamento il dedotto viIO motivaIOnale sulla effettiva disponibilità, in capo al ricorrente, della pistola indicata nel capo S). I Giudici del merito, infatti, hanno correttamente fondato l'affermaIOne di responsabilità di OC CA '56 sulla confessione stragiudiIAle emersa dalla conversaIOne captata in LO dell'Emilia del 21.6.2009, che verteva sulla reaIOne armata della CO OS alle minacce proferite dal gruppo MA. In tale contesto, il capoCO aveva chiesto ai congiunti di procurargli un'altra arma, possibilmente più piccola di quella che già aveva con sé ("Ce l'ho qua io, non è che non ce l'ho...ho la 35"), e tale ammissione, per la sua inequivocità, è stata correttamente ritenuta sufficiente a giustificare l'integraIOne del reato sub capo S), in applicaIOne del consolidato principio giurisprudenIAle per cui "Le dichiaraIOni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettaIOne regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroboraIOne previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen." (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 Sebbar Rv. 263714). Proprio perché la confessione stragiudiIAle non abbisogna di riscontri, purché attentamente valutata, come nel caso di specie, tenuto conto del fatto che proprio la reaIOne armata alle minacce altrui era il tema centrale della conversaIOne, deve ritenersi implicitamente disatteso il rilievo della difesa sul mancato rinvenimento, in sede di perquisiIOne, di pistola diversa dalla TA, in quanto attinente a circostanza fattuale non capace di neutralizzare, sul piano logico, il dato probatorio della confessione resa dal ricorrente nel dialogo captato.
5.7.3. E' parimenti infondato il motivo di cui al capo R), con cui si censura la interpretaIOne fornita dalla Corte di merito al concetto di "detenIOne" di arma in capo a soggetto (OC CA '56) che si trovava e centinaia di chilometri di distanza dal luogo della detenIOne materiale dell'arma (LO dell'Emilia rispetto a OS). Anche in questo caso, la risposta dei Giudici del gravame deve ritenersi conforme al costante insegnamento di questa Corte, in base al quale, ai fini della configurabilità del 152 и concorso in detenIOne o porto illegali di armi, è necessario che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale dell'arma, si trovi, cioè, in una situaIOne di fatto tale per cui possa, comunque, in qualsiasi momento, disporne (fra molte, Sez. 1, n. 4494 del 29/9/1987, dep. 12/4/1988, Cappuccio, Rv. 178089): situaIOne in cui correttamente la Corte calabrese ha opinato che si trovasse OC CA '56, il quale aveva chiesto al figlio se gli avesse portato la pistola da OS ("Me l'hai portata la trentacinque?...e ti ho detto di portarmi la 35, non te l'ha detto OC?"), con ciò palesando una signoria di fatto sulla cosa, suscettibile di determinare, in poche ore, la materiale apprensione della stessa.
5.7.4. Sulla infondatezza del motivo attinente all'applicaIOne dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91 ai reati in materia di armi, valgono, per identità di ratio, le consideraIOni già svolte nell'esame del ricorso di OC MB '91, alle quali si rinvia.
5.7.5. Va reputato inammissibile il motivo, dedotto sotto vari profili in entrambi i ricorsi e nei "motivi nuovi" (violaIOne di legge;
viIO di motivaIOne anche per travisamento della prova), con il quale si contesta la compartecipaIOne di OC CA '56, unitamente a OC NI '80 e OC NI '77, nel reato di cui al capo U), concernente l'acquisto, detenIOne e cessione di un quantitativo di stupefacente. Va, in primo luogo, ricordato e ribadito che in sede di legittimità, è possibile prospettare una interpretaIOne del significato di una intercettaIOne diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 12/2/2018, Di Maro, Rv. 272558 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 17/2/2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516 - 01; vedi anche N. 38915 del 2007 Rv. 237994 01, N. 11189 del 2012 Rv. 252190-01). Giova, inoltre, rammentare che, nel caso come quello di specie di cosiddetta "doppia conforme" (in relaIOne al reato sub capo U), il viIO di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassaIOne, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivaIOni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (tra le più recenti, Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, L. e altro, Rv. 272018 01).- Va, infine, precisato che, in materia di intercettaIOni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretaIOne e la valutaIOne del contenuto delle conversaIOni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della 153 A motivaIOne con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'RE e altri, Rv. 268389 01; Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01). Ritiene il Collegio che la Corte di merito non sia incorsa in alcun travisamento della prova e che il suo apprezzamento del materiale captativo si sia ampiamente mantenuto nei confini della logicità e della ragionevolezza. Tanto si è già affermato nell'esaminare le posiIOni dei coimputati OC NI '80 e OC NI '77 e a detto esame, pertanto, si rinvia per le consideraIOni svolte a proposito della corretta dimostraIOne della sussistenza del reato in materia di traffico di stupefacenti e della prova di responsabilità a carico dei predetti imputati. Quanto alla compartecipaIOne nel reato dell'odierno ricorrente, la Corte distrettuale, in base al contenuto del materiale captativo vagliato, addiveniva alla seguente ricostruIOne dei fatti: a) nel giugno 2009 (prog. 13495 del 21.6.2009) OC NI '77 comunicava a OC CA '56 di aver investito del denaro, anche di sua spettanza (B.D.: "E se ho, pare che io me li tengo dentro, io li riciclo;
...io li ho investiti, l'altra volta"; BC.: "Ma pure i miei hai investito"; BD.: "Tutto"; BC.: "Hai fatto bene, allora"); b) nel luglio 2009, l'improvvisa detenIOne di NI rappresentava un gravissimo ostacolo per la conclusione di un affare che stava a cuore anche di altri componenti della famiglia OC, fra i quali la sorella EM ("Non ci voleva ora") e il marito di costei AL CO, il quale, alla notiIA dell'arresto del cognato, si era addirittura preso a schiaffi e, a causa dello sfumare degli agognati guadagni, che lo stesso NI quantificava in ottomila euro, era stato "costretto a lavorare", dovendosi sobbarcare una fatica quasi mortale per appena cento euro al giorno (colloquio in carcere del 25.7.2009: B.E.: "Mio marito è più morto che vivo"; BD.: "Per il fatto che gli è sfumato l'affare?"; B.E.: "Sta morendo, così faceva, si dà botte in faccia...quando ti hanno arrestato si dava botte in faccia lui... Gli ho detto io, rimboccati le mani e vai a lavorare. Sono due giorni che va a lavorare...a Vibo, alla staIOne, a raccogliere binari...arriva stanco a casa per cento euro"; B.D.: "No, che gli devono dare ottomila euro"); c) nell'agosto del 2009 (colloquio dell'8.8.2009), OC NI '77 cercava dal carcere di gestire l'affare, per il tramite del EL NI, a mezzo del quale faceva recapitare ambasciate al detentore di stupefacente;
appurata l'indisponibilità di costui a continuare a custodire la droga, NI si sfogava preannunciando che, alla sua scarceraIOne, avrebbe lasciato OS insieme alla "polvere"; nel prosieguo (colloqui del 14- 22.8.2009) si apprendeva che NI aveva recuperato "i pilluli", in numero di "cento", che aveva "murato", e che ve ne erano altri da recuperare;
NI, dal canto suo, iniIAva a impartire disposiIOni riguardanti le condiIOni di vendita (si rinvia, sul punto all'esame del ricorso di OC NI '80); 154 и d) nell'ottobre 2009, OC CA '56 esortava la figlia IA LA a recuperare del denaro, per poi metterlo al sicuro (colloquio presso il carcere di Nuoro in data 30.10.2009: B.M.A.: "...No, lui mi ha detto che quando li voglio...subito me li dà..."; B.C.: "Hai capito no?...quando li prendi di posarli;
vedi che sono assai"; B.M.A.: "...e lo so, lo so perché..."; B.C.: "...tu devi cercare di recuperarli tutti LA e li posi al sicuro"; B.M.A.: "...eh...io questo sto cercando di fare..."); e) nel gennaio 2010, tornando sullo stesso argomento, OC CA '56 reclamava nuovamente da IA LA il denaro, accompagnando la richiesta con il gesto tipico dell'assuntore di cocaina e ricevendo una risposta parIAlmente positiva, essendo stata restituita, per il tramite di "IO" CH (OC CH, altro ricorrente), la somma di 5.000,00 euro ricevuta da OC NI '77 (colloquio del 5.1.2010: B.C.: "...te l'ha dati i soldi?"; B.M.A.: "Ancora non tutti"; B.C.: "Diglielo tu che voglio i soldi...e pure quelli...; poi, rivolto al IP D'AG CO: "Digli che li voglio i soldi...diglielo tu che voglio i soldi...e pure quelli!", accompagnando la richiesta con un gesto della mano che scorreva, con l'indice, tra le labbra ed il naso, per effetto del solo movimento della testa;
replicava IA LA di avere già avanzato la richiesta: "Eh...e io gliel'ho detto pure l'altra volta"; poi la donna informava il padre che lo IO CH le aveva consegnato la somma di 5.000,00 euro, ricevuta da OC NI '77, CU u LO: "Siccome IO CH ci ha dato cinquemila euro...perché gliel'aveva dati CU...CU u ON). In base agli esposti elementi, convenientemente valutati alla luce dei combinati profili logico e cronologico e delle particolari modalità di comunicaIOne usate dai OC nei colloqui audio-video registrati, dalle quali si inferisce una ulteriore conferma della natura illecita dell'affare, non possono certo definirsi manifestamente illogiche né travisanti la conclusioni cui sono approdati i Giudici del merito nel ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, la certa riferibilità dell'acquisto di stupefacente da parte di OC CA '56 quale reimpiego della quota-parte inerente al patrimonio dell'associaIOne mafiosa. Le censure difensive sono per lo più meramente reiterative dei motivi di gravame adeguatamente confutati dalla Corte di Appello, reinterpretative dei colloqui in carcere e introduttive di rilievi in punto di fatto sulla gestualità dell'imputato registrata dagli inquirenti e plausibilmente valutata dai Giudici, sicché, esaminate nel loro complesso, non possono reputarsi consentite in questa sede di legittimità.
5.7.6. E' infondato il motivo con cui si deduce mancanza di motivaIOne in ordine all'applicaIOne della recidiva, non potendo circoscriversi l'apparato motivaIOnale esclusivamente al brano riportato alla pag. 274, ma al più ampio contesto della motivaIOne, da cui emerge, tenuto conto delle già gravi precedenti condanne subite da OC CA '56 per associaIOne per delinquere e associaIOne per delinquere di stampo mafioso, il dato della "continuità" della CO OC, di cui CA '56 è esponente apicale, rispetto ai fatti 155 a ormai coperti dal giudicato, e le rinnovate manifestaIOni del suo potere criminale che giustifica, sul piano logico-motivaIOnale, la diagnosi di accresciuto disvalore dei fatti cui è pervenuta la Corte di Appello con la conseguente applicaIOne della censurata aggravante.
5.7.7. In relaIOne all'annullamento del solo capo Q) per estinIOne del reato dovuta a prescriIOne, questa Corte, ai sensi dell'art. 620, lett. 1), cod. proc. pen., tenuto conto della fraIOne applicata in aumento per detto reato ex art. 81, cpv. cod. pen. nella misura di euro 100,00 di multa (pag. 379 della sentenza impugnata), provvede direttamente a eliminarla, rideterminando la pena finale per OC CA '56 in anni dieci, mesi quattro ed euro 20.900,00 di multa.
5.8. OC CH. Risponde del reato associativo sub capo A) (quale organizzatore e reggente della CO) e dei reati-fine di cui ai capi B), C), D), E), F) e V).
5.8.1. Occorre, in via preliminare, rilevare che, con decisione intervenuta dopo l'emissione della sentenza impugnata, le SeIOni Unite di questa Corte hanno affermato il principio in forza del quale i reati di detenIOne e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un'arma clandestina in virtù dell'operatività del principio di specialità non possono - - concorrere, rispettivamente, con i reati di detenIOne e porto illegale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, della medesima arma comune da sparo (Sez. U, n. 41588 del 22/6/2017, La Marca, Rv. 270902: in motivaIOne, si è precisato che l'operatività del principio di specialità presuppone l'unità naturalistica del fatto e che, pertanto, resta impregiudicata la possibilità del concorso tra i suddetti reati qualora l'agente ponga in essere una pluralità di condotte nell'ambito di una progressione criminosa, nella quale, alla detenIOne o al porto illegale di un'arma comune da sparo, segua, in un secondo momento, la fisica alteraIOne dell'arma medesima). In applicaIOne dell'enunciato principio, che qui si ribadisce, va annullata la decisione impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi D) (detenIOne illegale dell'arma indicata al capo B) ed E) (porto illegale dell'arma indicata al capo B), da considerarsi, rispettivamente, assorbiti nei reati di cui ai capi B) (detenIOne di fucile Benelli cal. 12, arma clandestina) e C) (porto del medesimo fucile). Nel resto, il ricorso va rigettato, poiché, nel complesso, infondato.
5.8.2. Sulla infondatezza delle ecceIOni attinenti alla materia delle intercettaIOni, dedotte col primo motivo di ricorso, deve farsi rinvio alle consideraIOni svolte nell'apposito superiore paragrafo, che qui si intendono richiamate.
5.8.3. Quanto agli ulteriori motivi d'impugnaIOne, ribaditi i principi, più volte ricordati, sul valore del corpo unico motivaIOnale integrato dei Giudici di merito, sui limiti di deducibilità del travisamento della prova in caso di "doppia conforme" e sulla interpretaIOne delle intercettaIOni, ritiene questa Corte che i Giudici del gravame, in piena sintonia con il primo 156 Giudice, abbiano fondato l'affermaIOne di responsabilità di OC CH su una motivaIOne adeguatamente improntata ai canoni della logicità e della completezza. Ed invero, i Giudici calabresi, premessa un'articolata ed esaustiva narraIOne sulla attualità e perdurante attività della CO OC la cui esistenza non viene peraltro - sostanIAlmente in discussione in questa sede hanno evidenIAto i plurimi elementi di colpevolezza a carico del ricorrente, sia con riferimento ai delitti-fine che a quello di organizzatore, con l'acquisito ruolo di reggente, della omonima CO.
5.8.3.1. Nel fare ciò, la motivaIOne conforme dei Giudici di Reggio Calabria, immune da vizi logici, ha sottolineato, anzitutto, la riconducibilità a OC CH della ideaIOne, organizzaIOne ed esecuIOne della spediIOne punitiva a Gioia AU, poi non portata a compimento per il provvidenIAle quanto occasionale intervento dei Carabinieri che, in data 16.6.2009, arrestarono i nipoti di OC CA '56, ovvero OC NI cl. 87, figlio di CH, ed ER MB NU, figlio della sorella BE IA OS e di ER PP NI, i quali, intercettati ed inseguiti dai militi mentre percorrevano la S.S. 18 con direIOne OS-Gioia AU, si erano inutilmente disfatti di un fucile da caccia Benelli cal. 12, con matricola abrasa, e di alcune cartucce;
conclusione, quella anzidetta, alla quale i Giudici del merito sono pervenuti, convenientemente apprezzando sia la conversaIOne intercettata il 16.6.2009, quando il ricorrente informò, nello stesso giorno dei fatti, il EL CA '56 dell'accaduto (pag. 340 della sentenza impugnata con richiamo a pag. 65 della decisione di prima grado), sia, e soprattutto, la spiegaIOne che OC CA '56 aveva ricevuto dai nipoti NI '77 e NI '80, giunti dalla Calabria, nel corso della conversaIOne tra presenti captata il 21.6.2009 all'interno della abitaIOne sita in LO dell'Emilia. OC NI '77, in particolare, dopo aver risposto allo IO CA che "è tuo EL che combina minchiate" (da individuarsi, appunto, in OC CH, EL di CA '56), aveva narrato nel dettaglio gli eventi, originati dall'avere LI CO (IO LI, cugino acquisito di OC NI '77, CU u LO) dapprima litigato, assieme al cognato ER MB NU, per motivi di viabilità, nei pressi della località Spargimento, con alcuni soggetti originari di Gioia AU, uno dei quali appartenente alla famiglia Copelli. LI, a seguito delle offese ricevute, si era recato a riferire l'accaduto ai propri cognati e allo IO OC CH (B.D.: "questo IO chiama a IO CH"), il quale aveva, quindi, organizzato, coinvolgendo altri esponenti della famiglia e dividendo i partecipanti in tre diverse autovetture, una spediIOne punitiva (B.D.: "Dice che IO CH prende e gli dice: venite, così, così...e hanno preso il cellulare;
c'erano IO CH, IO LI avanti, IO CH dietro con un'altra macchina e la terza macchina MB e ER, cioè, ER MB, con il cellulare", termine criptico dietro il quale si nascondeva il riferimento al fucile poi sequestrato), 157 и ma, sulla strada per Gioia AU aveva avuto modo di precisare OC NI '77 - i Carabinieri non avevano notato le altre due vetture, con a bordo, rispettivamente, OC CH ed LI CO (oltre ad altre persone non identificate), accorgendosi soltanto della Fiat "Panda" con a bordo OC NI '87 e ER MB NU, i quali avevano la materiale disponibilità del fucile (indicato, cripticamente, come il "cellulare"); la "Panda", alla vista dei Carabinieri, aveva improvvisamente superato l'auto con a bordo OC CH, insospettendo così i militi i quali si erano subito posti al suo inseguimento, riuscendo, quindi, a bloccare la vettura e ad arrestare i due occupanti, dopo aver recuperato il fucile con alcune muniIOni (di cui i due avevano tentato di disfarsi) e rinvenuto una cartuccia all'interno della Panda stessa. Anche OC NI '80 aveva, nell'occasione, criticato il comportamento dello IO CH e dei cugini ("Non ha avvertito a nessuno, se ne è andato"), lamentando cosi il mancato coinvolgimento di altri affiliati alla CO. Essendosi, in seguito, appreso che le persone con le quali era insorta la lite (i CO di Gioia AU) erano vicine alla CO LI, si era reso necessario un chiarimento e sia CU u LO che OC NI cl. 80 avevano riferito che "... ci siamo organizzati per andare a fare la pace loro poi hanno mandato l'imbasciata per risolvere la questione", circostanze tutte che hanno non certo illogicamente ritenuto i Giudici del merito dovevano - reputarsi indicative dell'appartenenza alla CO, con ruolo di vertice, di OC CH, il quale, radunato un cospicuo contingente soggettivo, non aveva esitato a voler riaffermare in quel di Gioia AU, terra dei potenti LI, il prestigio e l'onore 'ndranghetistico dei OC, rendendo poi necessario, all'esito dell'avvenuto arresto di due dei componenti il gruppo di fuoco, un formale chiarimento tra i due contrapposti schieramenti.
5.8.3.2. Il quadro probatorio, delineante la posiIOne primaria di OC CH all'interno della omonima 'ndrina, doveva considerarsi arricchito, nella completa esposiIOne dei Giudici reggini, da ulteriori vicende, tra le quali la vicenda di "Villa Vecchia". Trattasi dell'hotel sito in Monte PorIO Catone, via Frascati n. 49, in relaIOne al quale gli imprenditori CC LO e LE GI si erano trovati contrapposti a VI MO, soggetto risultato appartenere alla consorteria di Gioia AU, poi divenuto collaboratore di giustiIA. La vicenda è dettagliatamente ricostruita nella sentenza impugnata da pag. 349 a pag. 352. Per quel che qui rileva, è sufficiente richiamare i passaggi della motivaIOne in cui si dà atto, sulla base delle emergenze captative e sulle dichiaraIOni rese dal collaboratore di giustiIA VI MO che, per controbilanciare la pressione della CO PE, rappresentata da CA NI (che per un certo periodo presidiò fisicamente con i suoi accoliti "Villa Vecchia"), accorsa in aiuto del VI, CC e LE, per il 158 tramite dell'intermediaIOne operata da SP AR e MO IO, si erano rivolti a OC CH, il quale, per conto del clan di appartenenza, aveva effettuato un intervento intimidatorio sul VI allo scopo di farlo desistere dall'acquisto dell'albergo prima menIOnato. In particolare, dopo l'aggressione ordita dal VI in danno di CC e LE, consumatasi il 24.10.2008 all'interno del parcheggio dell'hotel, OC CH contattò telefonicamente CA NI (individuato come uno degli esecutori materiali dell'aggressione) al quale, con toni fortemente allusivi e minacciosi, fece presente come CC non avesse chiesto aiuto alle IstituIOni, ma alla consorteria criminale da lui rappresentata (B.M.: "...guarda che qua non abbiamo Carabinieri... MO A'!...e gli devi dire a IO che si comporti...se no vengo li e lo spacco!! e la mutanda in faccia gli giro!!!": pag. 357 della sentenza impugnata). La Corte di Appello ha, dunque, affermato, sulla base di una corretta e non illogica valutaIOne del compendio esaminato, che OC CH era stato coinvolto nella vicenda quale elemento di vertice di una delle più importanti famiglie di 'ndrangheta di OS, aggiungendo che il collaboratore VI aveva precisato che il ricorrente non aveva fatto minacce esplicite, minacce di cui non v'era alcun bisogno, tenuto conto della levatura criminale del personaggio;
anche se aveva conosciuto l'imputato solo in quell'occasione, quest'ultimo dava per scontato che il VI avesse di fronte una persona di indiscusso spessore criminale, in grado di disporre di affiliati alla omonima famiglia mafiosa (interrogatorio del VI in data 19.3.2012: ("Lui dava per scontato che io sapessi chi fosse lui...perché giustamente lui è venuto lì con lo sponsor di essere una persona di spessore...di quel genere, di quello spessore!..."; "...lui mi disse che c'era tutta la sua famiglia dietro... CH mi disse chiaramente quella mattina che si andò lì da Speranza, dice 'Andiamo a chiarire! - dice - Se hai ragione tu, allora non ti preoccupare che CC se ne torna a Roma e non rompe le scatole più di tanto, anzi dice ti posso assicurare che gliene mando due dei miei...se hai torto tu...allora devi fare la stessa cosa tu', cioè: devi dare i soldi a CC per come loro dicono che tu gli stai dando i soldi. E quindi, secondo me, era una minaccia quella!": pag. 359 della sentenza impugnata).
5.8.3.3. Il mosaico probatorio si integra nella esposiIOne ragionata della Corte di Reggio Calabria con l'ulteriore tessera costituita dagli elementi desunti dagli esiti delle conversaIOni intercettate all'interno dell'abitaIOne di LO dell'Emilia il 21.6.2009, allorché, in occasione del summit resosi necessario in seguito alle gravissime minacce proferite da MA CO, la presenza di OC CH (nella circostanza sostituito di fatto dal EL OC) era stata auspicata da D'AG IA ER che aveva ribadito al marito OC CA '56 la necessità della partecipaIOne, oltre che dei giovani OC, anche e soprattutto degli anIAni CH e OC, il primo peraltro - hanno ancora sottolineato 159 и i Giudici del merito - perfettamente al corrente della situaIOne, tanto da avere monitorato dalla Calabria il viaggio del EL OC e dei nipoti NI cl. 77 e NI cl. 80 fino a LO dell'Emilia.
5.8.3.4. La posiIOne apicale di OC CH emergeva continua la Corte reggina anche dalle dichiaraIOni del collaboratore di giustiIA LN TO (personaggio di rilievo delle cosche calabresi operanti in Brianza, fungente da elemento di raccordo tra la famiglia CO e la 'ndrina GALLACE-NOVELLA di Guardavalle), il quale aveva riferito (interrogatorio del 12.11.2013) che, in data 13.7.2009, si era recato in Calabria e ER NI lo aveva condotto dallo IO OC CH, che aveva chiesto immediatamente al IP se avesse informato il LN del "problema" verificatosi a Bologna, facendo chiara allusione alle minacce subite da MA CO;
nel corso dell'interrogatorio il collaborante chiariva che questo "IO" si poneva indubbiamente in una posiIOne di vertice nella CO (P.M.: "Ma questo IO, per quello che ha percepito lei, chi era rispetto alla CO OC, era un elemento importante?"; B.A.: "Senno' non mi portavano neanche a parlarci, a conoscerlo...se non si ha una caratura di un certo rilievo non è che si fanno determinate presentaIOni, che senso ha portarmi a conoscere una persona che non conta niente": pag. 363 della sentenza impugnata). Tale dato processuale è stato adeguatamente apprezzato in connessione logica e temporale con ulteriori episodi significativi del ruolo apicale ricoperto dal ricorrente nella fase successiva agli arresti del luglio 2009: a) in ragione del colloquio intercettato all'interno della Casa circondariale di Nuoro il 30.10.2009, allorché OC CA '56, informato dalla figlia ILA della possibilità di accesso ad un nuovo affare, relativo all'apertura di tre supermercati, constatata l'impossibilità di utilmente contattare preventivamente a tal fine OC NI '80 (considerato l'imprenditore della CO, all'epoca ristretto presso la Casa circondariale di Viterbo), aveva ordinato alla figlia di portare una 'mbasciata a OC CH ("Allora fai così... parla con IO CH...fai andare a IO CH e di dirglielo...che c'è questo problema e che siamo combinati in questa maniera...perché se no perdiamo pure i soldi...manda mio EL CH per andare a dirgli..."), direttiva dalla quale i Giudici calabresi hanno non illogicamente desunto, ancora una volta, la capacità del ricorrente di rappresentare autorevolmente la famiglia;
b) in ragione di ulteriori emergenze captative, dimostrative del fatto che OC CH finanIAsse i sodali, versando periodicamente loro somme di denaro (colloquio nel carcere di Nuoro del 5.1.2010, nel corso del quale OC IA LA spiegava al padre di aver ricevuto dallo IO CH la somma di 5.000,00 euro, proveniente da OC MB '77, a quell'epoca latitante;
colloquio nel carcere di Vigevano del 10.12.2009, in cui IA LA spiegava alla madre D'AG IA ER che lo IO CH si era impegnato a 160 corrispondere 2.000,00 euro per pagare l'avvocato e le aveva assicurato che le avrebbe dato anche altri soldi: pagg. 364-365 della sentenza impugnata).
5.8.3.5. Completa il quadro probatorio sul ruolo apicale svolto, nel periodo d'interesse, da OC CH il colloquio avuto, in termini paritari, con EL PP (che ricopriva un ruolo di vertice, in quel momento, all'interno dell'organizzaIOne unitaria), presso l'abitaIOne di costui in Bovalino, documentato dalla intercettaIOne della conversaIOne tra presenti intercorsa in data 21.4.2010. Nell'occasione, il ricorrente, dopo aver informato l'interlocutore della precaria situaIOne economica della propria famiglia mafiosa per le ingenti spese legali da affrontare a causa della carceraIOne di "quindici, sedici" affiliati (alcuni dei quali sottoposti al regime di cui all'art. 41- bis), aveva esposto le proprie rimostranze circa le manchevolezze di alcuni personaggi non esplicitamente nominati, della cui correttezza si era fatto garante il LL, rimasti inadempienti nei confronti dei OC ("Compare PE, io sono venuto per dirvi che quegli amici là sopra non sono andati a parlare di persona, non sono andati a parlare per niente!...O mi date i soldi, se no ora salgo...perché voi vi siete presi un impegno e ne parlate voi qua, gli mandate un'ambasciata"), precisando fermamente che con loro non intendeva discutere della questione ("Con loro, non abbiamo niente da parlare"), ma recuperare i soldi che gli spettavano ed aggiungendo eloquentemente che, in caso contrario, avrebbe organizzato una spediIOne punitiva a loro danno ("... Loro devono venire, quando trovano i soldi e mi portano i soldi ... altrimenti parola d'onore salgo là sopra o mando i cristiani che...a quest'ora lo avevano legato"): tutto ciò a dimostraIOne del fatto che OC CH disponeva, per forza di cose, di persone disposte ad aggiornarlo sulle situaIOni d'interesse, ad agire previo suo ordine e ad eseguire scrupolosamente le direttive da lui impartite per la risoluIOne di problematiche di rilevante importanza. EvidenIA la Corte di Appello che LL PP, in quel contesto, rassicurava il suo interlocutore, comunicandogli che, non potendosi recare di persona presso i debitori in quanto sottoposto alla misura di prevenIOne della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, avrebbe convocato gli interessati presso la propria abitaIOne per i dovuti chiarimenti e trovare una soluIOne alla presenza del OC stesso ("Sentite che vi dico, compare CH, noi, ora, gli mando l'ambasciata a loro, li faccio venire qua. Vi mando chiamando, voi con la bontà vostra vi fate una passeggiata voi, perché io non posso venire, altrimenti venivo io. Fino ad agosto che io, ad agosto ora finisco. Eh, ve ne venite, parliamo con loro, e vediamo quello che hanno fatto": pag. 369 della sentenza impugnata). Correttamente, dunque, in base all'inequivoco tenore del colloquio registrato, i Giudici distrettuali hanno potuto affermare come (anche) tale conversaIOne riveli lo spessore criminale elevato di OC CH, attraverso il sostanIAle riconoscimento ottenuto da un "pari grado" del calibro di LL PP, il quale aveva avvertito il bisogno di specificare, 161 и nell'occasione, che, se non avesse sofferto di limitaIOni alla propria libertà di locomoIOne (per l'applicaIOne della misura di prevenIOne citata), lui stesso si sarebbe recato a trovarlo ("Altrimenti venivo io"). Altrettanto correttamente i Giudici del gravame hanno valorizzato, sempre ai fini di scolpire il ruolo associativo apicale del ricorrente, le parole con le quali il OC, dolendosi con il LL delle comuni aggressioni alla CO, personali e patrimoniali ("O ci confiscate in beni o ci date la galera! Decidete una cosa ce la prendiamo! Poi vuoi la libertà, ti vuoi prendere la libertà, prendetevi la libertà! Basta che... Volete i beni, lasciateci liberi per farci gli altri"), riaffermava l'intento di "scippare la pagnotta" ("Fino a che possiamo lottare lottiamo. La pagnotta la dobbiamo scippare o in una maniera o in un'altra!"), eloquentemente indicativo della finalità precipua della 'ndrangheta ovvero quella di "vivere di sgarro", come dimostrato del notorio giudiIArio relativo alla CO OC.
5.8.3.6. Tenuto conto della pluralità di vicende scandagliate, della convergenza delle risultanze probatorie, analizzate in armonia con i criteri fissati dall'art. 192 cod. proc. pen., dell'autoevidenza, in particolare, di espressioni dal chiaro sapore confessorio, la Corte di Appello, al termine di un complesso, articolato e ragionato iter argomentativo, ha concluso coerentemente nel senso di ravvisare il ruolo di direIOne e organizzaIOne contestato a OC CH.
5.8.4. Il tessuto motivaIOnale ordito dalla Corte di Appello non è scalfito dalle censure difensive.
5.8.4.1. Quanto ai reati-fine in materia di armi e di ricettaIOne (di arma), la difesa di OC si è limitata, nella sostanza, a reiterare, anche in modo assertivo (sui reati di cui agli artt. 23, comma 3, L. n. 119/75 e 648 cod. pen.), i motivi di appello che avevano già ricevuto adeguata confutaIOne dalla Corte di Reggio Calabria, la quale, in relaIOne al tema dell'assenza di riscontri corroboranti il racconto di OC NI '77 documentato dalle intercettaIOni, si è conformata al principio costantemente affermato da questa Corte, in forza del quale il contenuto di intercettaIOni telefoniche captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell' indagato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192 comma terzo, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversaIOni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 5, n. 48286 del 12/7/2016, Cigliola, Rv. 268414 - 01; Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263714-01). Tale obbligo valutativo è stato senz'altro assolto dai Giudici del merito, i quali hanno risolto positivamente lo scrutinio di affidabilità del narrato di OC NI '77 sul ruolo di promotore, svolto dal ricorrente, nell'organizzaIOne della spediIOne punitiva di Gioia AU, valorizzando, in modo congruo, gli elementi di conferma desunti dagli accertamenti di PoliIA giudiIAria in ordine alla dinamica dei fatti, al ritrovamento del fucile e delle muniIOni, 162 и l'autorevolezza delle fonti captate (lo stesso OC CH, "reggente", come detto, che informa dell'accaduto il EL CA lo stesso giorno dei fatti, e OC NI '77), intranee alla CO e, quindi, inevitabilmente a conoscenza dei fatti ad essa relativi, nonché l'argomento, non illogico, per cui era inverosimile, oltre a non essere emerso dagli atti, che "CU u ON avesse attribuito a "IO CH", cioè ad un personaggio centrale della CO, un reato non commesso.
5.8.4.1.1. Inammissibili perché dedotti in punto di fatto sono i rilievi con cui si contesta l'applicaIOne della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991, avendo i Giudici calabresi dato compiutamente conto della sua sussistenza, sottolineando come la detenIOne e il porto del fucile fossero finalizzati ad agevolare l'attività del sodaliIO in argomento, dovendo l'arma, di cui la CO OC disponeva, essere utilizzata per riaffermare il prestigio della consorteria, leso dalle offese subite in Gioia AU da LI CO, con la predisposiIOne a tal fine di una spediIOne punitiva, proprio ad opera del ricorrente, secondo la logica tipicamente mafiosa caratterizzante l'operato dei protagonisti della vicenda.
5.8.4.2. Quanto al reato associativo, e al ruolo apicale attribuito al OC, le censure difensive o sono generiche e meramente assertivo-confutative (come sul ruolo di organizzatore contestato al ricorrente), o infondate quanto alla invocata inutilizzabilità della conversaIOne intrattenuta con LL PP, con la quale, quindi, la difesa evita di confrontarsi in modo assoluto (nonostante l'ampio spaIO motivaIOnale giustamente riservato all'episodio e la correttamente sottolineata pregnanza probatoria delle espressioni captate), o, ancora, aspecifiche e tendenti ad una inammissibile rivalutaIOne del dato probatorio (come quelle con cui si mette in dubbio l'attendibilità dei collaboratori di giustiIA LN e VI). Oltre tutto, si tratta di censure che scontano un approccio marcatamente atomistico rispetto al ponderoso materiale probatorio esaminato dalla Corte di merito, che, quindi, difetta del momento globale del vaglio critico.
5.8.5. Al limite dell'incomprensibile è il motivo con cui si deduce la violaIOne di legge in relaIOne al comma 1 dell'art. 416-bis cod. pen., in quanto, a detta della difesa, la Corte di merito avrebbe ritenuto il concorso tra le fattispecie descritte ai primi due commi della citata disposiIOne anziché assorbire quella delineata dal primo in quella prevista dal secondo. Invero, risulta dal trattamento sanIOnatorio che OC CH è stato condannato per il reato di cui al comma 2 dell'art. 416-bis cod. pen., aggravato dalla circostanza di cui al comma 4 dello stesso articolo (associaIOne armata) e dalla recidiva, implicante l'aumento di un terzo ex art. 63, comma 4, cod. pen. della pena base di anni 15 di reclusione.
5.8.6. Quanto alla censura dedotta in relaIOne al capo V), si fa rinvio alle consideraIOni svolte, sullo stesso reato, nell'esame del ricorso della concorrente nel reato OC IA LA, essendo stata toccata anche la posiIOne del ricorrente, e per il carattere comune delle 163 и ecceIOni formulate con riferimento ai temi della clausola di riserva e della ricettaIOne nell'ambito di un rapporto familiare.
5.8.7. Quanto al motivo sul carattere armato dell'associaIOne, oltre all'ovvio riferimento alla spediIOne punitiva di Gioia AU, organizzata proprio dal ricorrente munendosi di fucile cal. 12, si fa rinvio alle consideraIOni già svolte sul tema nell'esame del ricorso di AL AS.
5.8.8. Generico e, comunque, manifestamente infondato è il motivo sul diniego delle attenuanti generiche, essendosi i Giudici del gravame richiamati alle argomentaIOni svolte dal primo Giudice che, con riferimento a OC CH, ha messo correttamente in rilievo i plurimi precedenti documentati a suo carico, fra i quali una condanna per reato associativo mafioso, e l'assoluta gravità dei fatti, ruotanti attorno a una CO fra le più temibili, con ampia disponibilità di armi e di risorse economiche, in grado di infiltrarsi anche negli apparati dello Stato, oltre che in ampi settori dell'economia. LEmente infondata, infine, è la critica sulla pretesa mancata motivaIOne in punto di dosimetria della pena, avendo la Corte di Appello, in sintonia con il primo Giudice, ritenuto di applicare una pena che si discosta dal limite edittale valorizzando, a ragione, la posiIOne verticistica assunta dal OC CH, le modalità delle aIOni (promoIOne e coordinaIOne della spediIOne punitiva di Gioia AU), i motivi a delinquere e l'intensità del dolo (conversaIOne con LL PP;
vicenda di "Villa Vecchia"), la precedente sottoposiIOne a misura di prevenIOne.
5.8.9. Tenuto conto dell'annullamento parIAle della sentenza limitatamente ai capi D) ed E), gli atti vanno rinviati ad altra SeIOne della Corte di Appello di Reggio Calabria per la rideterminaIOne della pena. Nel resto, come detto, il ricorso va rigettato.
5.9. LI CO. Risponde dei reati in materia di armi di cui ai capi B), C), D, E) e del reato di ricettaIOne (di arma) di cui al capo F). Si affida ai ricorsi, in parte sovrapponibili, redatti dagli avvocati G. Contestabile e M.M. Punturieri.
5.9.1. Analogamente a quanto rilevato con riguardo al ricorso di OC CH, concorrente negli stessi reati ascritti ad LI, occorre, in via preliminare, in applicaIOne dei principi sanciti nella sentenza Sez. U, n. 41588 del 22/6/2017, La Marca, Rv. 270902, annullare la decisione impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi D) (detenIOne illegale dell'arma indicata al capo B) ed E) (porto illegale dell'arma indicata al capo B), da considerarsi assorbiti nei reati di cui ai capi B) (detenIOne di fucile Benelli cal. 12, arma clandestina) e C) (porto del medesimo fucile), posto che, in virtù dell'operatività del principio di specialità, i reati di detenIOne e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un'arma clandestina non possono 164 concorrere, rispettivamente, con i reati di detenIOne e porto illegale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, della medesima arma comune da sparo. Nel resto, il ricorso va rigettato perché, nel complesso, infondato.
5.9.2. Richiamati i principi, più volte ricordati, sul valore del corpo unico motivaIOnale integrato dei Giudici di merito, sui limiti di deducibilità del travisamento della prova in caso di "doppia conforme" e sulla interpretaIOne delle intercettaIOni, ritiene questa Corte che i Giudici del gravame, in piena sintonia con il primo Giudice, abbiano fondato l'affermaIOne di responsabilità di LI CO su una motivaIOne adeguatamente improntata ai canoni della logicità e della completezza. Nel fare ciò, i Giudici reggini hanno evidenIAto, anzitutto, la riconducibilità al OC CH della ideaIOne, organizzaIOne ed esecuIOne della spediIOne punitiva di Gioia AU (poi non concretatasi per il provvidenIAle quanto occasionale intervento dei Carabinieri che, il 16.6.09, avevano tratto in arresto i nipoti di OC CA '56, ovvero OC NI '87 ed ER MB NU, che, intercettati ed inseguiti dai militi mentre percorrevano la S.S. 18 con direIOne OS-Gioia AU, si erano inutilmente disfatti di un fucile da caccia Benelli cal. 12, con matricola abrasa, e di alcune cartucce), come era emerso dalla spiegaIOne che OC CA '56 aveva ricevuto dai nipoti NI '77 e NI '80, giunti dalla Calabria, nel corso della conversaIOne tra presenti captata il 21.6.2009 all'interno della abitaIOne sita in LO dell'Emilia. Nella circostanza, infatti, OC NI '77 aveva risposto allo IO CA che "è tuo EL che combina minchiate" (da individuarsi, appunto, in OC CH), spiegando nel dettaglio gli eventi originati dall'avere LI CO ("IO" EL, cugino acquisito di OC NI '77, CU u LO) dapprima litigato, assieme al cognato ER MB NU, per motivi di viabilità, nei pressi della località Spargimento, con alcuni soggetti originari di Gioia AU, uno dei quali appartenente alla famiglia CO. Il comportamento dell'LI veniva, in quel contesto, stigmatizzato da OC OC, che ne poneva in risalto la condotta improvvida ("Minchiate che ha combinato IO il coso"). LI, a seguito delle offese ricevute, si era recato a riferire l'accaduto ai propri cognati e allo IO OC CH (B.D.: "questo IO chiama a IO CH"), il quale aveva, quindi, organizzato, coinvolgendo altri esponenti della famiglia e dividendo i partecipanti in tre diverse autovetture, una spediIOne punitiva (B.D.: "Dice che IO CH prende e gli dice: venite, così, così...e hanno preso il cellulare;
c'erano IO CH, IO LI avanti, IO CH dietro con un'altra macchina e la terza macchina MB e ER, cioè, ER MB, con il cellulare", termine criptico dietro quale si nascondeva il riferimento al fucile poi sequestrato), ma sulla strada per Gioia AU - aveva avuto modo di precisare OC NI '77 - i Carabinieri non avevano notato le altre due vetture, con a bordo, rispettivamente, OC CH ed LI CO (oltre ad altre persone non identificate), accorgendosi soltanto della 165 ん Fiat "Panda" con a bordo OC NI '87 e ER MB NU, i quali avevano la materiale disponibilità del fucile (indicato, cripticamente, come il "cellulare"); la "Panda", alla vista dei Carabinieri, aveva improvvisamente superato l'auto con a bordo OC CH, insospettendo così i militi i quali si erano subito posti al suo inseguimento, riuscendo, quindi, a bloccare la vettura e ad arrestare i due occupanti, dopo aver recuperato il fucile con alcune muniIOni (di cui i due avevano tentato di disfarsi) e rinvenuto una cartuccia all'interno della Panda stessa. Anche OC NI '80 aveva, nell'occasione, criticato il comportamento dello IO CH e dei cugini ("Non ha avvertito a nessuno, se ne è andato"), lamentando cosi il mancato coinvolgimento di altri affiliati alla CO. Essendosi, in seguito, appreso che le persone con le quali era insorta la lite (i CO di Gioia AU) erano vicine alla CO LI, si era reso necessario un chiarimento e sia CU u LO che OC NI cl. 80 avevano riferito che "... ci siamo organizzati per andare a fare la pace loro poi hanno mandato l'imbasciata per risolvere la questione", circostanze tutte che hanno non certo illogicamente ritenuto i Giudici del merito dovevano - - reputarsi indicative sia dell'appartenenza alla CO di OC CH - il quale non aveva esitato a voler riaffermare in quel di Gioia AU, terra dei potenti LI, prestigio e l'onore 'ndranghetistico dei OC, rendendo poi necessario, all'esito dell'avvenuto arresto di due dei componenti il gruppo di fuoco, un formale chiarimento tra i due contrapposti schieramenti -, sia della partecipaIOne alla spediIOne punitiva di LI CO, colui il quale aveva ritenuto necessario informare i parenti dell'accaduto, proprio al fine di valutare l' "opportunità" di un risposta alle offese subite. A fronte della esposta ricostruIOne, logica e completa, la difesa di LI si è limitata a reiterare i motivi di appello che avevano già ricevuto adeguata confutaIOne dalla Corte di Reggio Calabria, la quale, in relaIOne al tema dell'assenza di riscontri corroboranti il racconto di OC NI '77 documentato dalle intercettaIOni, si è conformata al principio costantemente affermato da questa Corte, in forza del quale il contenuto di intercettaIOni telefoniche captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell' indagato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192 comma terzo, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversaIOni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 5, n. 48286 del 12/7/2016, Cigliola, Rv. 268414 01; Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263714 01). Tale obbligo valutativo è stato senz'altro assolto dai Giudici del merito, i quali hanno risolto positivamente lo scrutinio di affidabilità del narrato di OC NI '77 sul coinvolgimento del ricorrente nella spediIOne punitiva di Gioia AU, valorizzando, in modo congruo, gli elementi di conferma desunti dagli accertamenti di PoliIA giudiIAria in ordine alla 166 G dinamica dei fatti, al ritrovamento del fucile e delle muniIOni, l'autorevolezza delle fonti captate (OC CH e OC NI '77), intranee alla CO e, quindi, inevitabilmente a conoscenza dei fatti ad essa relativi, nonché, e non da ultimo, l'ammissione, resa in sede di interrogatorio da LI CO, di aver avuto una discussione, per questioni di viabilità, con "un signore di Gioia AU", circostanza, quest'ultima, che assume una forte valenza di riscontro logico alle dichiaraIOni accusatorie di OC NI '77, in quanto inscindibilmente connessa, sotto il profilo di causaIOne diretta, con l'episodio dal quale sono scaturiti i reati ascritti al ricorrente.
5.9.3. Inammissibili perché dedotti in punto di fatto sono i rilievi con cui si contesta l'applicaIOne della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991, avendo i Giudici calabresi dato compiutamente conto della sua sussistenza, sottolineando come la detenIOne e il porto del fucile fossero finalizzati ad agevolare l'attività del sodaliIO in argomento, dovendo l'arma, di cui la CO OC disponeva, essere utilizzata per riaffermare il prestigio della consorteria, leso dalle offese subite in Gioia AU da LI CO, con la predisposiIOne a tal fine di una spediIOne punitiva secondo la logica tipicamente mafiosa caratterizzante l'operato dei protagonisti della vicenda.
5.9.4. Manifestamente infondato, infine, è il motivo dedotto sul diniego delle attenuanti generiche, diniego che non è per nulla affidato a "formule di stile", come assunto dalla difesa, ma puntualmente e logicamente basato sulla pluralità dei precedenti gravanti a carico del ricorrente, alcuni dei quali specifici (sia in materia di armi che di ricettaIOne), sulla assoluta futilità delle ragioni sottese alla aggressiva spediIOne a Gioia AU e sulla condotta antecedente e successiva ai reati.
5.9.5. Tenuto conto dell'annullamento parIAle della sentenza limitatamente ai capi D) ed E), gli atti vanno rinviati ad altra SeIOne della Corte di Appello di Reggio Calabria per la rideterminaIOne della pena. Nel resto, come detto, il ricorso va rigettato.
5.10. ER CO. Risponde dei reati di cui ai capi Ah), I), K), M) e CC). Sono fondati solo i motivi afferenti al trattamento sanIOnatorio e va rilevata la prescriIOne del reato contravvenIOnale sub capo K). Nel resto, il ricorso va rigettato perché, nel complesso, infondato.
5.10.1. Sono infondate le censure proposte sui reati in materia di armi, sotto il duplice profilo della violaIOne di legge e del viIO di motivaIOne. Non è superfluo premettere all'esame delle censure un richiamo al consolidato insegnamento giurisprudenIAle di legittimità, secondo il quale, in tema di valutaIOne della prova indiIAria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutaIOne atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, 167 preliminarmente, valutare i singoli elementi indiIAri per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità raIOnale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale raIOnalità umana (Sez. 1, n. 20461 del 12/4/2016, P.C. in proc. AZdei, Rv. 266941 - 01; Sez. 4, n. 48541 del 19/6/2018, PG C/ Castelli Paolo, Rv. 274358 -01; Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 11/1/2019, Segreto IO, Rv. 275299 – 01). Quanto alla detenIOne (capo I) e al porto (capo M) illegali della pistola TA cal. 38 special, fornita in data 25.6.2009 dal ER a OC MB '91 e OC CA '56 e rinvenuta dagli inquirenti nel corso di perquisiIOne eseguita il 26.6.2009 nell'abitaIOne di LO dell'Emilia, piazza Gelsi n. 1 fatto per cui i predetti OC erano stati arrestati in flagranza di reato -, la Corte di Appello di Reggio Calabria, premesso, alla luce delle dichiaraIOni del collaboratore di giustiIA LN TO, che il ER costituiva un punto di riferimento in seno alla CO OS (più volte presente a riunioni in cui si discuteva di narcotraffico), ha ricostruito la vicenda in base agli elementi contenuti nella nota informativa del Nucleo di PoliIA Tributaria di MI in data 11.4.2011, essenIAlmente sostanIAti da esiti di intercettaIOni e servizi di osservaIOne con documentaIOne fotografica. Dalla esposiIOne dei Giudici del gravame (pagg. 446 e ss.) si evince che: a) appena due giorni dopo la riunione di LO del 21.6.2009, in cui, come già detto, si era discusso della reaIOne armata dei OC di fronte alle minacce di MA CO e nel corso della quale OC NI '80 aveva preannunciato di voler contattare "CU" (ER NI) perché a sua volta questi contattasse ER CO ("IO") per reperire l'arma richiesta da OC CA '56, veniva registrata una conversaIOne (ore 10.11 del 23.6.2009) proprio tra il ER e l'ER, nella quale quest'ultimo diceva al primo di contattare OC MB '91 (LO) perché vi erano non meglio precisati "problemi" e sarebbe stato necessario incontrarsi con MB;
b) poco dopo, alle ore 10.48 dello stesso 23.6.2009, ER aveva inviato a ER un "sms" con invito a chiamare l'utenza telefonica indicata 3273668580, verificata come intestata e in uso a OC MB '91, il quale, alle successive ore 11.04, veniva contattato dal ER, che si dichiarava disponibile a recarsi a LO dell'Emilia per incontrarsi con OC MB '91; 168 le c) nel pomeriggio di quello stesso giorno (23.6.2009), il ER veniva contattato telefonicamente anche da OC NI '77, il quale, nella circostanza, utilizzava l'utenza del EL NI;
d) aderendo alla richiesta formulata da NI '77, ER si incontrava, poco dopo, presso l'aeroporto di Linate, con il predetto NI '77 e con il EL di costui NI '80 (gli agenti preposti al serviIO di osservaIOne e controllo avevano la perceIOne diretta dell'incontro alle ore 17.15 del 23.6.2009); e) l'indomani, 24.6.2009, ER CO in compagnia di TO IU CO (pregiudicato per reati in materia di armi), a bordo della Volkswagen Golf targata DJ236WS, veniva seguito, da un serviIO di osservaIOne e controllo della PoliIA Tributaria milanese, nel viaggio compiuto dall'Agriturismo "S. Alessandro" sito in Albano Sant'Alessandro (BG) sino alle porte di LO dell'Emilia; f) in base al contenuto di intercettaIOne, si accertava che, quella mattina del 24.6.2009, ER si era incontrato con OC MB '91 in prossimità della rotonda "Luchino Visconti", sita nel territorio di Bologna vicino al confine con il Comune di LO dell'Emilia (M.F. dice di essere in tangenIAle e chiede a B.U. dove deve uscire;
B.U. dice: "All'otto bis che ci vediamo alla rotonda": pag. 448 della sentenza impugnata); g) nella mattinata del 25.6.2009, alle ore 10.15, OC CA '56 chiedeva a MB '91 l'orario dell'appuntamento con una persona non nominata e il figlio rispondeva che quella sarebbe arrivata tra le ore 10.30 e le ore 10.45 e avrebbe portato qualcosa (B.C.: "Speriamo che ha portato pure l'equipaggiamento"; B.U.: "E penso di sì, che è stupido"), a riprova del fatto che il 24.6.2009 MB si era incontrato con il ER accordandosi per la consegna dell'arma nel giorno successivo;
h) in quella stessa mattinata, viene monitorato il viaggio di ER fino a Bologna, nei pressi della quale il ricorrente, verso le ore 10.15, spegneva il telefono cellulare, per riaccenderlo solo alle ore 11.24, quando aveva intrapreso il viaggio di ritorno, a testimonianza della precauIOne adottata proprio nell'arco temporale in cui avrebbe dovuto incontrare OC MB '91; i) già alle ore 11.08 quest'ultimo tornava con il revolver, riferendo al padre come si era svolto l'incontro ("Sono andato al centro commerciale, mi ha portato dall'altro lato, poi mi ha portato al bar, lui l'aveva dietro la macchina").
5.10.1.1. Ritiene il Collegio, alla luce della esposiIOne richiamata, che, per i reati di cui ai capi I) e M), risulti congruamente motivata la valutaIOne delle evidenze probatorie, posto che, in base alla ricostruIOne logico-cronologica dell'episodio desunta dalle intercettaIOni, correttamente interpretate in correlaIOne con i menIOnati servizi di osservaIOne di PoliIA giudiIAria, corredati dai rilievi fotografici, l'approdo cui è pervenuta la Corte di merito traduce una ragionata applicaIOne dei criteri ermeneutici stabiliti in tema di prova indiIAria, più sopra 169 и ricordati, fondando l'affermaIOne di responsabilità del ER al di là di ogni ragionevole dubbio. Le censure difensive, oltre ad essere, per lo più, reiterative dei motivi di gravame (compreso quella della identificaIOne, risolto a pag. 450 della sentenza di appello), adeguatamente confutati sul piano logico dalla Corte reggina, propongono rilievi critici di carattere fattuale e meramente confutativi, che, oltre tutto, neppure adombrano ipotesi alternative, astrattamente formulabili, munite di un qualche riscontro nelle risultanze processuali.
5.10.1.2. Infondata è anche la censura circa il mancato assorbimento del reato di detenIOne in quello di porto, essendosi, sul punto, la Corte calabrese conformata al consolidato orientamento ermeneutico, che qui va ribadito, secondo il quale il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenIOne, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenIOne dell'arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussista, altresì, la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta;
in mancanza di alcuna specificaIOne da parte dell'imputato circa la contemporaneità delle due condotte, il giudice di merito non è tenuto ad effettuare verifiche, potendo attenersi al criterio logico della normale anteriorità della detenIOne rispetto al porto (Sez. 6, n. 46778 del 9/7/2015, Coscione e altri, Rv. 265489 01; Sez. 2, n. 3998 del 13/1/2010, Di Leo, Rv. 246427 - 01).
5.10.1.3. Manifestamente infondata è la censura con la quale ci si è doluti del mancato assorbimento del capo K) (detenIOne di muniIOni) nel capo I) (detenIOne di arma), stante la ripetutamente affermata autonomia dei due reati (Sez. 1, n. 51450 del 15/7/2014, P.G. in proc. Iacono Dimitri, Rv. 261583 - 01; Sez. 1, n. 52526 del 17/9/2014, Raso, Rv. 262186 - 01; Sez. 1, n. 6875 del 5/12/2014, dep. 17/2/2015, Colitti, Rv. 262609 – 01). Costituisce, invero, principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte che la detenIOne illegale (perché non denunciata all'autorità di pubblica sicurezza) di muniIOni per arma comune da sparo, ascritta all'imputato al capo K) della rubrica, non integra il delitto di cui agli artt. 2 e 7 L. n. 895 del 1967 (come sostituiti dagli artt. 10 e 14 L. n. 497 del 1974), bensì la fattispecie contravvenIOnale sanIOnata dall'art. 697, comma 1, cod. pen. (Sez. 1 n. 4506 del 5/5/1997, Rv. 207482): la condotta penalmente sanIOnata dall'art. 2 citato si riferisce, infatti, mediante il richiamo al precedente art. 1, alle (sole) muniIOni da guerra, mentre la norma di cui al successivo art. 7 estende la punibilità della condotta, a titolo di delitto, alla detenIOne abusiva di armi comuni da sparo (o parti di esse) atte all'impiego, ma non anche al relativo muniIOnamento, che continua pertanto a soggiacere alla sanIOne residuale di cui all'originaria contravvenIOne del codice penale.
5.10.1.4. Occorre, peraltro, rilevare che il reato contravvenIOnale di cui al capo K), commesso "fino al 25.6.2009", è prescritto. 170 а Anche se si tiene conto dei periodi di sospensione del termine dovuti alla sospensione dei termini di custodia cautelare per la complessità del giudiIO ex art. 159, comma 1, n. 3), cod. pen. (dal 17.4.2014 al 9.5.2014 22 giorni) e per i tempi di deposito delle sentenze di -== primo e secondo grado (90 + 45 giorni per la prima decisione;
90 giorni per la seconda 225 - giorni), dalla data del commesso reato (25.6.2009) è ampiamente decorso (lo era già prima della data di emissione della sentenza impugnata) il termine quinquennale di prescriIOne fissato a mente degli artt. 157 e 161 cod. pen. per i reati contravvenIOnali, ancorché ad esso si debbano aggiungere 247 giorni (25.6.2014 + 247 gg. 27.2.2015).= Considerato che dalla prima udienza del primo giudiIO (18.11.2013) all'udienza definitiva del giudiIO di appello (19.2.2016) sono decorsi meno di due anni e sei mesi, anche nel caso in cui, in questo arco di tempo, si fossero verificate ulteriori cause generatrici di ulteriori periodi di sospensione, mai il termine di prescriIOne sarebbe potuto slittare oltre la data dell'odierna udienza, celebratasi a distanza di oltre tre anni dalla data di scadenza del termine prescriIOnale poc'anzi indicata. D'altro canto, dagli atti non risultano elementi atti a giustificare il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., atteso il suo ruolo di fornitore delle muniIOni oggetto del capo K) emerso dalle intercettaIOni.
5.10.2. Quanto alla imputaIOne di cui al capo CC), concernente l'intestaIOne fittiIA del ristorante "New Orchidea", formalmente intestato ad BR SI e sito nel Comune di Cologne (BS), la Corte di merito si è legittimamente avvalsa della tecnica della motivaIOne per relationem al nutrito compendio intercettativo valorizzato dal primo Giudice alle pagg. 194-200 della sua sentenza. Dalla puntuale esposiIOne di detta decisione, fondata, come detto, essenIAlmente su conversaIOni captate, emerge: a) che, in data 8.11.2010, OC MB '83 informava l'amico pregiudicato OS Fabio di aver rilevato un ristorante ("...abbiamo bisogno di te urgente qua sopra! Che abbiamo ritirato un ristorante...una pizzeria e abbiamo bisogno di te!"); b) che il OC vantava la proprietà del locale nei riguardi di altri personaggi a lui vicini, quali NG CA e CE IO (conv. 23.11.2010: "Siamo proprietari lì!"); c) che OC e ER, coinvolti nella gestione del ristorante, parlavano di somme da pagare, di televisori e della linea telefonica da installare nel locale (conv. 25.11.2010 prog. 3102, pagg. 195-196); d) che ER intratteneva rapporti con un fornitore di nome RO, essendo entrambi consapevoli di dover eseguire i pagamenti a nome di altra persona, poi individuata in BR SI (conv. 30.11.2010, prog. 11, pagg. 196-197) 171 a e) che ER dava appuntamento ai fornitori al ristorante (conv. 6.12.2010, prog. 112, 113 e 115, pag. 197) e presso il ristorante si incontrava con OC MB, dopo che questi aveva scelto il vino con NG CA (1.12.2010 prog. 38, pag. 197); f) che anche la mattina del 6.1.2011 OC MB, impegnato nella scelta dei vini e delle ceste natalizie, dava appuntamento al ristorante a NG, mentre ER era intento ad occuparsi della parte amministrativa (prog. 5454 pag. 197); g) che, a più riprese, OC MB ostentava il proprio potere dominicale nei confronti di conoscenti: g1) con tale MA FR, cui forniva le indicaIOni stradali per giungere al ristorante ("Vedi che è via Roma...ci siamo presi un ristorante...che c'è scritto ristorante L'Orchidea...New Orchidea con una tendina rossa": conv. 9.12.2010, prog. 5965); g2) con tale MO ("Che mi sono preso un ristorante e sto facendo quattro cosettine": 11.12.2010, prog. 6219); g3) con l'amica ucraina KY AN ("B.U.: "Stiamo tagliando un panettone e mi sto bevendo una bottiglia..."; Y.H.: "E dove siete?"; B.U.: "...nel ristorante...è da mezzogiorno che sono qua": prog. 7194 del 16.12.2010); g4) con tale DE LE Virginio, conversaIOne confermativa del coinvolgimento del ER (B.U.: "Ci vediamo...poi ti dico io dove...magari a Cologne...all'uscita di Palazzolo che c'hanno un ristorante che ha preso IO..."); h) che il ER finiva per impartire disposiIOni al padre del formale intestatario della ditta BR FR, chiamato per nome (20.12.2010, prog. 510, pag. 199 - M.: "Ma non è arrivato niente?"; A.F.: "Sta arrivando adesso un corriere con un po' di vino della signora"; M.: "E i cesti?"; A.F.: "I cesti domani...giovedì...glieli ho ordinati ieri...sessanta ne manda"; M.: "Sessanta? Eh...meglio di niente!"); i) che il ER comunicava al NG di poter ritirare le ceste natalizie presso il ristorante (prog. 612 del 22.12.2010); 1) che in altre conversaIOni emergeva l'intenIOne di ER e OC di procedere ad altri investimenti: 11) nella conv.ne del 9.2.2011 prog. 1847, ER ipotizzava con tale RO, con aggancio alla vicenda del ristorante, di aprire una sala giochi ("Era da parlare di vedere di fare qualcosa noi dentro...una sala giochi"); 12) nella conv.ne dell'11.2.2011 prog. 5636, tale LU proponeva a OC MB '83 di rilevare due esercizi commerciali, un ristorante e un pub, a MI. Sulla base di tali risultanze, dal significato spesso autoevidente, i Giudici di merito hanno, di certo non illogicamente, ritenuto integrata la fattispecie di cui al capo CC), posto che l'attività captativa aveva dimostrato come, quanto meno a decorrere dal novembre 2010, OC MB '83 e ER CO fossero divenuti soci di fatto e gestori della NEW 172 G RC di BR SI;
come tali essi si comportavano, sia verso l'BR che verso gli altri, curando la scelta dei prodotti, il rapporto con i fornitori, gli interventi di ristrutturaIOne, i pagamenti;
addirittura, i due utilizzavano utenze cellulari intestate proprio ad BR SI, per lo più coinvolto nella gestione degli aspetti spiccioli dell'attività. Si realizzava, in tal modo, la scissione tra titolarità formale e titolarità sostanIAle, costituente l'elemento materiale del reato, consumato nel momento in cui al subentro nell'attività non seguivano le variaIOni di forma, tali da rendere riconoscibile all'esterno il reale assetto. I Giudici del merito si sono correttamente conformati all'orientamento giurisprudenIAle, che qui va ribadito, secondo cui integra la violaIOne dell'art. 12-quinquies L. n. 356/92 la condotta di partecipaIOne societaria, quale socio occulto, per l'eserciIO di un'attività economica preesistente, che faccia assumere la contitolarità della proprietà aziendale e degli utili prodotti, e che sia finalizzata all'elusione delle disposiIOni di legge in materia di misure di prevenIOne patrimoniali, in quanto l'interposiIOne fittiIA ricorre anche quando sia riferibile solo ad una quota del bene in oggetto, sia che preceda sia che segua l'avvio dell'attività d'impresa (Sez. 1, n. 43049 del 15/10/2003, P.M. in proc. Fiorisi, Rv. 226607 01; Sez. 2, n. - 23131 dell'8/3/2011, Rv. 250561 01; Sez. 2, n. 5647 del 15/1/2014, Rv. 258343 -01). Corretto è l'approdo cui sono giunti i Giudici del merito anche nel ravvisare la sussistenza dell'elemento psicologico del reato in capo ai concorrenti, desunto: a) dal pregresso giudiIArio, essendo stati i OC già attinti da numerosi provvedimenti ablatori di prevenIOne, anche a ridosso della vicenda in esame;
b) dall'utilizzo, da parte dei coimputati, delle sim card intestate all'BR, ciò che contribuiva a consolidare il divario tra forma e sostanza;
c) dal ricorso all'BR come soggetto che doveva sottoscrivere gli assegni;
d) dalla stessa condotta successiva al reato, essendosi evidenIAto il costante interesse dei due verso il reperimento di nuove attività da intestare a terze persone, con ciò mostrando l'intento di evitare misure ablatorie;
e) dalle inesistenti lecite capacità reddituali del OC, che, invece, ostentava tutt'altro tenore di vita, al punto da indurre terze persone a proporgli affari milionari in attività commerciali situate al centro di MI. Congrua è la motivaIOne anche con riguardo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91. Sul punto, si rinvia alle consideraIOni svolte nell'esaminare la posiIOne di altri ricorrenti coinvolti nella medesima tipologia di reato (TR, OC NI '81 e EW), aggiungendo che, come ragionevolmente sottolineato dai Giudici reggini, dalla intraneità di OC MB '83 all'omonima CO e dall'evidente utilizzo degli introiti derivanti dall'attività criminale può inferirsi, anche alla luce degli altri episodi di 173 а intestaIOni fittiIA (bar LU AR, società LU LL), come i OC avessero messo in atto una strategia volta ad intestare a terzi compiacenti le loro attività imprenditoriali, per celarne l'effettiva titolarità ed evitarne l'aggressione per effetto di sequestri e confische che già avevano inciso, in diversi momenti, le disponibilità economiche del sodaliIO. Né può rimproverarsi ai Giudici calabresi di aver illogicamente trasferito sul ER un ragionamento utilizzabile solo per i OC, atteso che nelle sentenze si è affermato come il ricorrente costituisse un punto di riferimento in seno alla CO;
affermaIOne, questa, con la quale la difesa non si confronta, neanche sul versante dell'elemento psicologico del reato.
5.10.2.1. A fronte di una motivaIOne complessivamente rispettosa dei canoni logico- valutativi e della congruenza dell'argomentare, le censure difensive che addirittura - vorrebbero relegare la condotta investigata nello schema dell'antefatto non punibile - non si misurano con la ratio decidendi, tendendo a valorizzare, in modo non consentito, elementi di fatto di cui non viene esplicitato il significato dimostrativo nell'ampio contesto probatorio analizzato ovvero restando su un piano rivalutativo o meramente assertivo-confutativo, ovvero ancora, reiterando motivi di gravame, come quello relativo al fallimento del ER, rispetto al quale i Giudici di merito hanno fornito risposta adeguata e non poco comprensibile come sostenuto dalla difesa - osservando, del tutto ragionevolmente, che detto fallimento risaliva ad epoca antecedente ai fatti di causa, e, pertanto, doveva reputarsi elemento del tutto autonomo ed estraneo al contesto nel quale era maturata la cooperaIOne del ricorrente con i OC.
5.10.3. Analogamente devono ritenersi prive di fondamento le censure mosse dal ricorrente in riferimento alla contestaIOne del reato associativo mafioso di cui al capo A) della rubrica. La Corte di Appello, nel ripercorrere le singole vicende analiticamente elencate dal primo Giudice, ne ha correttamente confermato il carattere dimostrativo del particolare rapporto fiduciario esistente tra il ER e la CO OC. Ha, quindi, puntualmente, valorizzato: a) la condotta posta in essere commettendo i reati-fine in materia di armi (I-M) e di trasferimento fraudolento di valori nella gestione del ristorante-pizzeria NEW RC, il cui chiaro riflesso in chiave associativa è scolpito dal riconoscimento, in entrambi i casi, dell'aggravante speciale di cui all'art. 7 L. n. 203/91; b) la partecipaIOne al summit di OS del 13.7.2009, in rappresentanza dei OC, presso supermercato DICO, tra esponenti della CO OC (fra i quali ER NI) e soggetti legati al gruppo mafioso dei "guardavallesi" GALLACE-NOVELLA, tra i quali esponenti della famiglia CO e LN TO (v. riferimento alle conversaIOni intercettate alle pagg. 453-454 della sentenza impugnata); 174 а c) la messa a disposiIOne del ER per la CO nella vicenda LU LL (di cui si è parlato nell'esame dei ricorsi ST, UL e PA), tradottasi nei contatti avuti con OC MB '83 (riepilogati a pag. 454 della sentenza impugnata); d) i contatti intercorsi con OC MB '83 nel periodo della latitanza di quest'ultimo, documentati dalla intercettaIOne di conversaIOni con NG CA NI (conv.ne del 20.12.2011, sintetizzata alle pagg. 455-456 della sentenza impugnata); e) le dichiaraIOni del collaboratore di giustiIA LN TO, secondo le quali il ricorrente doveva considerarsi come un uomo "di massima fiducia" dei OC, in quanto era "proprio in simbiosi con loro", uno che era sempre con loro, portava le imbasciate, e, in un caso, partecipò alla spediIOne punitiva armata nei confronti di un imprenditore. Resta, dunque, enucleato dal complesso degli elementi richiamati un valido quadro probatorio del ruolo associativo svolto dal ER, desunto da condotte cruciali nella strategia del gruppo, poiché calate in vicende direttamente riferibili alla tutela degli interessi malavitosi, come nel caso di collaboraIOne per procurare armi e per la gestione in comune di attività commerciali, nonché con l'aiuto manifestato durante la latitanza di uno degli esponenti di rilievo della associaIOne contestata. Ciò posto, devono ritenersi quanto meno privi di fondamento i rilievi critici articolati in ricorso, che, per un verso, scontano un approccio atomistico, metodologicamente errato, al compendio probatorio vagliato dalla Corte reggina, per altri versi, restano su un piano di genericità assoluta, non correlandosi alle ragioni indicate nel testo del provvedimento censurato (come sul summit di OS, la cui natura mafiosa, avendovi partecipato solo esponenti mafiosi, è francamente poco contestabile) ovvero enfatizzano particolari elementi, come le dichiaraIOni di LN TO, che, lungi dal costituire l'asse portante su cui è imperniata la valutaIOne dei Giudici di merito, rappresenta un ulteriore tassello semplicemente confermativo di un quadro probatorio già completo.
5.10.4. Quanto al motivo con cui si contesta l'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416-bis cod. pen., oltre a rilevare che è stato proprio il ER a procurare un'arma ai OC con le condotte oggetto dei capi I) e M), si rinvia alle consideraIOni già svolte sul tema nell'esame del ricorso di AL AS.
5.10.5. Manifestamente infondato è il motivo con cui ci si duole che il diniego delle attenuanti generiche sia stato opposto con formule di stile e che l'entità della pena irrogata per il reato-base come per i reati-satellite non sia stata sufficientemente motivata. Quanto al primo, la motivaIOne integrata dei Giudici di merito ha fatto correttamente leva sull'assoluta gravità dei fatti di cui si è reso responsabile il ricorrente, sui precedenti penali (truffa e ricettaIOne), sul particolare grado di consapevolezza che ha accompagnato la sua condotta di adesione al sodaliIO e sulla mancanza di segnali di resipiscenza;
quanto al secondo, la motivaIOne ha valorizzato in modo congruo il ruolo fiduciario di rilievo svolto dal 175 a ricorrente nella CO di appartenenza, come dimostrato da tutte le vicende emerse nel processo.
5.10.6. Sono, viceversa, fondati alcuni dei rilievi formulati, sotto il profilo della violaIOne del divieto di reformatio in peius e dell'art. 442 cod. proc. pen., in ordine al trattamento sanIOnatorio.
5.10.6.1. Quanto al primo profilo, il ricorrente si duole della violaIOne del citato divieto in relaIOne all'aumento di pena operato dalla Corte di Appello, ex art. 81, cpv., cod. pen. sui reati-satellite di cui ai capi CC) e K) (ma quest'ultimo, come si è detto, va dichiarato estinto per prescriIOne). In particolare, rispetto al reato di cui al capo CC), la Corte territoriale avrebbe operato un aumento di pena nella misura di 8 mesi a fronte dei 5 mesi applicati, allo stesso titolo, dal primo Giudice. Il rilievo è fondato: dal raffronto tra le due sentenze (pag. 462 sentenza GUP e pag. 458 sentenza Corte di Appello) emerge, come dedotto dalla difesa, che mentre l'aumento operato sulla pena irrogata per il reato associativo più grave dal primo Giudice, in relaIOne al reato- satellite sub capo CC), è stato indicato in 5 mesi di reclusione, quello applicato dalla Corte di Appello è stato di 8 mesi di reclusione, in mancanza di impugnaIOne del P.M. sul punto. Ciò tenuto conto del fatto che, a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-bis cod. pen., il reato-base è stato riqualificato in termini di minore gravità. Allora, la valutaIOne dei Giudici del gravame collide con il principio affermato da questa Corte, che il Collegio condivide, in forza del quale "Nel giudiIO di appello, instaurato a seguito di impugnaIOne del solo imputato, viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice che, riqualificato in termini di minore gravità il fatto sul quale è commisurata la pena base, pur irrogando una sanIOne complessivamente inferiore a quella inflitta in primo grado, applica per i reati satellite - già unificati per continuaIOne - un aumento di pena maggiore rispetto a quello praticato dal giudice della sentenza riformata, in quanto la struttura del reato continuato non cambia nonostante la mutata qualificaIOne della violaIOne più grave (Sez. 2, n. 34387 del 6/5/2016, Savarese, Rv. 267853-01).
5.10.6.2. E' inoltre fondato il rilievo difensivo che ha messo in luce un errore nel calcolo aritmetico della riduIOne di un terzo, per il rito, della pena di 12 anni di reclusione irrogata al ricorrente, che la Corte di merito ha operato indicando, erroneamente, quale risultato della riduIOne, la pena di 9 anni anziché di 8 anni (12 - 1/3 = 12 - 4 = 8). Nei confronti di ER CO, pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al capo K) perché estinto per prescriIOne e, anche per emendare le violaIOni evidenIAte in tema di trattamento sanIOnatorio, devono essere rinviati gli atti ad altra SeIOne della Corte di Appello di Reggio Calabria per la rideterminaIOne della pena complessiva. Il ricorso, come detto, va rigettato nel resto. 176 a 5.11. OC MB '83. Risponde dei reati di cui ai capi Aj) e CC).
5.11.1. Sulle ecceIOni processuali di incompetenza territoriale e di inutilizzabilità delle intercettaIOni si rinvia a quanto detto nell'apposito superiore paragrafo, precedente l'esame delle singole posiIOni dei ricorrenti.
5.11.2. Il motivo concernente la partecipaIOne, con ruolo di vertice, del ricorrente nella omonima CO è meramente reiterativo di quello dedotto in appello, adeguatamente ed esaustivamente confutato dalla Corte di Appello di Reggio Calabria ed è, comunque, manifestamente infondato. I Giudici del gravame, per affermare l'intraneità di OC MB '83 al sodaliIO di cui al capo A), sulla base degli eterogenei elementi di prova analizzati ed in sintonia con il primo Giudice, hanno apprezzato: a) che fin dal 2002 il ricorrente, unitamente al EL NI '77 e al cugino ER NI, faceva parte di un'articolaIOne della CO OC stanIAta in LO (si richiama sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Brescia in data 2.3.2007, divenuta irrevocabile in forza di sentenza di questa Corte, Sez. 1, n. 29 del 15.1.2009, con la quale MB '83 venne condannato per associaIOne di stampo mafioso, estorsione, detenIOne e porto di armi); b) che, dalla vicenda relativa alle minacce rivolte a OC CA '56 da MA CO (estate 2009), più volte evocata nell'esame di precedenti ricorsi, era emersa, da parte dei OC, la disponibilità di armi a MI, detenute, come si è visto, da ER CO e da altri sodali non meglio identificati;
c) che, proprio con il ER, OC MB '83, all'indomani della sua scarceraIOne del 27.4.2010, intratteneva significativi rapporti di natura illecita, nell'interesse della CO, come dimostrato dalla vicenda del ristorante NEW RC di cui al capo CC); d) che, in occasione della festa della Madonna di Polsi in data 1.9.2004, santuario dove, notoriamente, proprio durante quella festa, entrano in vigore le nuove "cariche" della "Provincia" (organo collegiale che governa l'associaIOne unitaria denominata 'ndrangheta), OC MB '83 era stato controllato dalla PoliIA giudiIAria con OC CO '89, CE CO e OC ET '83 (pag. 384 della sentenza impugnata); e) che la vicenda LU LL per la quale si rinvia a quanto esposto in relaIOne ai ricorsi ST, PA e UL -, aveva dimostrato l'effettivo eserciIO, da parte di OC MB '83, di un'attività gestoria e dirigenIAle coerente con il ruolo attribuitogli nel capo d'imputaIOne, implicante rapporti con esponenti di altre consorterie (ad es., con quelli di Isola Capo Rizzuto, pag. 386 della sentenza impugnata) e suscitante timore da parte degli interlocutori di LU LL (FR MI, VE MA, IN RE e SS AN), del tutto consapevoli di avere a che fare con un esponente della 'ndrangheta (conv.ne 177 a 31.3.2011 in cui la SS affermava: "Quelli lì sono capaci soltanto a distruggere e a rubare e a far piangere famiglie...quello che loro sono abituati a fare...e che continueranno a fare! Perché in ansia magari sbagli a parlare e questo qua mi aspettano fuori con il fucile!" pagg. 386-387 della sentenza impugnata), del quale subivano continue richieste estorsive nell'interesse patrimoniale della CO (pag. 387); f) che, nell'ambito della predetta vicenda LU LL, il ricorrente, nel corso di un colloquio con l'avv. MINASI, presso il cui studio aveva accompagnato FR MI, aveva ostentato la sua posiIOne e la sua appartenenza al clan come successore dell'omonimo IO MB '37 (conv.ne del 9.2.2011: "Avvocato...qua dobbiamo essere chiari...dove sono io non c'è problema...non vi dico come è il nome ma penso che...sia una garanIA...a OS ci vantiamo...perché è mio IO...si...io mi chiamo MB OC, è chiuso!"), circostanza riconosciuta anche dal legale ("Non c'è dubbio...non c'è dubbio...siete conosciuti!"); g) che il ricorrente aveva investito denaro della CO in attività commerciali, come quella relativa al ristorante NEW RC di Cologne (BS), di cui si è trattato nell'esame del ricorso ER;
h) che, durante la lunga latitanza protrattasi dal 10.3.2011 al 24.7.2012 (giorno del suo arresto a Roma), il ricorrente si era spostato più volte (in Francia, in Calabria, a Roma, in LO), dimostrando di poter fare affidamento su una vasta schiera di fiancheggiatori (UL LE, NG CA NI, CE IO, ER CO) e su diversi supporti logistici, altra circostanza che confermava la sua appartenenza a un sodaliIO molto ben organizzato (vedi il riferimento al periodo di latitanza trascorso in un appartamento a Roma con CE CO '82: pag. 388); i) che in occasione del suo arresto del 24.7.2012, venne sequestrata al ricorrente e all'altro latitante OC CO '89, che era con lui, la somma di 50.300,00 euro in contanti, a ulteriore riprova della forza economica della CO nell'assistere affiliati latitanti;
I) che, in epoca successiva al suo arresto, OC MB '83, da detenuto, inviava disposiIOni a sodali in libertà, quali NG e UL, investiti di un ruolo subordinato a quello del ricorrente;
m) che, nel corso di un colloquio con la madre del 22.8.2012, il ricorrente incaricava la donna di comunicare al NG che sarebbe dovuto "salire alla posta" per farsi consegnare le somme dovute, precisando, in caso contrario, che avrebbe provveduto lui a mandare terze persone "a Cosenza" per riscuotere quanto gli spettava ("Gli devi dire di salire alla posta...altrimenti mando io a Cosenza"). La pluralità, eterogeneità e convergenza degli elementi probatori complessivamente esaminati, nella loro reciproca interrelaIOne, ha consentito ai Giudici di merito di pervenire a conclusione coerente e congruamente argomentata circa la partecipaIOne del ricorrente al sodaliIO descritto al capo A) della rubrica, con il ruolo apicale attribuitogli, in piena consonanza 178 con il principio ermeneutico costantemente enunciato da questa Corte, per cui, in tema di associaIOne per delinquere di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del reato di promoIOne, direIOne od organizzaIOne del gruppo criminale, è necessario che un ruolo apicale o una posiIOne dirigenIAle, risultino in concreto esercitati (Sez. 1, n. 3137 del 19/12/2014, dep. 22/1/2015, Terracchio, Rv. 262487 - 01; Sez. 6, n. 40530 del 31/5/2017, P.G. in proc. Abbinante e altri, Rv. 271482 - 01). Le censure difensive, oltre ad essere, come detto, reiterative di motivi di gravame adeguatamente confutati, come l'insistita focalizzaIOne sul dato meramente parentale del valore dei contatti con i congiunti, estraneo a risvolti associativi, non si misurano con le complessive risultanze probatorie e con la loro giustificata intepretaIOne in chiave associativa, trascurando situaIOni ed eventi puntualmente esposti nelle sentenze di merito e prospettando versioni favorevoli al ricorrente come quella di essersi volutamente distaccare dal luogo di origine per prevenire forme di coinvolgimento criminale - palesemente smentite dalle evidenze esaminate.
5.11.3. Sono infondati i motivi relativi alla dedotta insussistenza del reato di cui al capo CC) (art. 12-quiquies L. n. 356/92 concernente la vicenda di intestaIOne fittiIA del ristorante NEW RC) e dell'aggravante speciale di cui all'art. 7 L. n. 203/91: sui punti, si rinvia alle consideraIOni svolte in occasione dell'esame del ricorso di ER CO, concorrente nel reato, esame implicante la valutaIOne della connessa posiIOne di OC MB '83. 5.11.4. Sulla censura relativa alla circostanza aggravante dell'associaIOne armata (art. 416-bis, comma 4, cod. pen.), si rinvia alle consideraIOni svolte nell'esaminare il ricorso di AL AS.
5.11.5. Adeguatamente motivato, doversamente da quanto sostenuto dalla difesa, è il diniego delle attenuanti generiche, siccome ancorato alla giusta consideraIOne dei plurimi precedenti penali gravanti a carico del OC, incluse due condanne per reato associativo mafioso, del ruolo primario assunto nella vicenda LU LL, dell'entità della condotta, del danno cagionato, della ostentaIOne del potere mafioso;
altrettanto congrua è la decisione della Corte di merito di non partire dal minimo edittale, nel commisurare la pena per il reato-base, attesa la pregnanza della posiIOne verticistica assunta dal ricorrente, come dimostrata dal ruoo organizzativo assunto, dalle modalità delle aIOni criminose, dall'intensità del dolo.
5.11.6. Alcuni profili di fondatezza si ravvisano, quanto meno per implicito, nella censura con cui si critica il carattere "cumulativo" dell'applicaIOne dosimetrica. Da un lato, non è assistito da alcuna motivaIOne il riconoscimento della circostanza aggravante della recidiva;
dall'altro, l'aumento operato ex art. 63, comma 4, cod. pen., che, in assenza di specificaIOne, dovrebbe riguardare l'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91 (peraltro contestata in relaIOne all'unico reato-satellite di cui al capo CC), non ha tenuto conto del principio consolidato, in forza del quale, in tema di determinaIOne della pena per il reato 179 a -nelcontinuato, le circostanze inerenti alle violaIOni meno gravi dei cosiddetti reati satellite caso di specie, l'aggravante ex art. 7 L. n. 203/91 inerente al reato-satellite su capo CC) - rimangono prive di efficacia rispetto alla determinaIOne finale della pena, da calcolarsi tenendo conto esclusivamente delle circostanze aggravanti ed attenuanti concorrenti nel reato più grave (Sez. 4, n. 55178 del 9/11/2016, Sicuranza, Rv. 268692 – 01). trattamento sanIOnatorio, laIn relaIOne ai due profili evidenIAti, concernenti sentenza va, quindi, annullata, con rinvio per nuovo esame ad altra SeIOne della Corte di Appello di Reggio Calabria che si atterrà ai formulati rilievi. Nel resto, come detto, il ricorso va rigettato.
5.12. NG CA NI. Risponde del solo reato associativo di cui al capo An) della rubrica. Affida la sua difesa a due ricorsi, l'uno sottoscritto dall'avv. V. Vianello Accorretti (seguito da motivi nuovi) e l'altro sottoscritto dall'avv. M. D'ST (seguito da motivi aggiunti).
5.12.1. Sono state già esaminate, in apposito paragrafo, le ecceIOni in rito dedotte con riferimento alla violaIOne del divieto del bis in idem, alla incompetenza territoriale dell'A.G. di Reggio Calabria in favore di quella di MI e all'omessa notifica dell'avviso all'avv. D'ST, quale codifensore, dell'udienza di appello: alle consideraIOni esposte in quella sede si fa, quindi, integrale rinvio.
5.12.2. Sono infondati i motivi, articolati da entrambi i difensori, con i quali si denunciano violaIOne dell'art. 192 cod. proc. pen. e viIO di motivaIOne in relaIOne all'appartenenza del NG all'associaIOne criminosa delineata al capo A). La Corte di Appello, infatti, con argomentaIOni esenti da vizi logici e con completezza espositiva, nel rispetto dei criteri valutativi fissati dall'art. 192 cod. proc. pen., ha attribuito valenza concludente, ai fini dell'affermaIOne di responsabilità del NG, ai seguenti elementi: a) il coinvolgimento del ricorrente nella vicenda della LU LL/FUTURE, del cui riflesso associativo si è già detto, mediante il compimento di reati-fine (intestaIOne fittiIA ed estorsione) e con intrattenimento di rapporti di carattere strettamente fiduciario con esponenti di spicco dell'associaIOne (OC NI '77 nella cui rubrica telefonica, al momento dell'arresto in data 22.7.2009, figuravano due utenze intestate a "CA" NG - e OC MB '83 fra tutti), nonché, in rappresentanza di costoro, con esponenti di altre famiglie mafiose (come quelle di Torino e di Isola Capo Rizzuto nel summit di Rende del 3.2.2011); attraverso lo svolgimento di incarichi affidatigli dai OC, con condivisione di metodi e fini, e con relaIOni necessitate con gli altri sodali del gruppo PA e UL, alle cui posiIOni si fa rinvio (pagg. 429-432 della sentenza impugnata); b) il sistematico ruolo di autista assunto dal ricorrente, a disposiIOne di OC MB '83 e per agevolarne la latitanza, onde consentire i contatti tra CE IA 180 U ER e OC EM, rispettivamente madre e sorella di MB '83, con il familiare detenuto OC PP '48 (padre di MB '83 e di EM), e, quindi, per assicurare, nonostante la detenIOne, il funIOnamento del circuito informativo tra gli appartenenti al sodalizo in chiave di rafforzamento del medesimo (pag. 433 della sentenza impugnata); c) gli stretti contatti intrattenuti con ER CO, altro sodale del gruppo particolarmente vicino a OC MB '77 (conv.ne del 18.11.2011 pag. 434 della sentenza impugnata). Sulla base degli esposti elementi, deve ritenersi adeguatamente argomentata la conclusione cui è approdata la Corte di merito, laddove ha affermato che il contributo causale del NG quale partecipe dell'associaIOne si è delineato nei termini di un rapporto fiduciario di significativo rilievo, desunto dai contatti avuti con soggetti di spicco del sodaliIO in riferimento a vicende direttamente riconducibili alla tutela degli interessi malavitosi, come nel caso della gestione di attività commerciali (paradigmatico quello della LU LL/FUTURE, il cui riflesso associativo è stato già considerato esaminando i ricorsi ST, PA e UL) e degli episodi estorsivi, nonché con l'aiuto manifestato durante la latitanza di OC MB '83 nel favorire i contatti dei familiari con il padre detenuto, condotte che sono parse caratterizzate dal comune denominatore della finalizzaIOne al rafforzamento del sodaliIO criminoso e che sono risultate espressione, come tali, di una stabile e volontaria adesione ad esso e non di una meramente occasionale partecipaIOne. Trattasi di conclusione conforme al consolidato principio espresso da questa Corte, secondo il quale, in tema di associaIOne di tipo mafioso, la mera "contiguità compiacente", così come la "vicinanza" o "disponibilità" nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodaliIO, non costituiscono comportamenti sufficienti ad integrare la condotta di partecipaIOne all'organizzaIOne, ove non sia dimostrato che l'asserita vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservaIOne o del rafforzamento della consorteria (Sez. 6, n. 40746 del 24/6/2016, Panicola e altri, Rv. 268325-01). A fronte delle convincenti e congrue valutaIOne della Corte reggina, le censure difensive, oltre a reiterare i temi già dedotti nell'atto di appello, adeguatamente confutati (come a proposito della supposta "neutralità" dei rapporti del ricorrente con madre e sorella di OC MB '83: pag. 433 della sentenza impugnata), non si misurano con il complessivo apparato motivaIOnale, mancando, tra l'altro, di considerare che quel "quid pluris" invocato in chiave associativa, oltre ai fatti delittuosi di MI coperti dal giudicato, è stato valorizzato dalla Corte reggina (funIOne di supporto di OC MB '83 durante la sua latitanza per assicurare il circuito informativo fra sodali), ancorché attaccato dalla difesa solo 181 и con i motivi nuovi dell'avv. Vianello Accorretti, peraltro non spendibili in questa sede in quanto articolati in punto di fatto e con carattere meramente confutativo. Anche con riferimento alla richiesta subordinata di considerare il NG alla stregua di un concorrente esterno, esatta è stata la risposta fornita dai Giudici del gravame, i quali hanno correttamente evidenIAto che la partecipaIOne del ricorrente al sodaliIO di OS non si è tradotta in un isolato e occasionale contributo, ma in una stabile e costante adesione.
5.12.3. Sulla doglianza concernente la ravvisata sussistenza della circostanza aggravante di cui al comma 4 art. 416-bis cod. pen., si rinvia alle consideraIOni già svolte nell'esame del ricorso di AL AS, oltre a sottolineare l'accenno, fatto dalla Corte di Reggio Calabria, alla dimostrata circostanza, emersa dalle intercettaIOni, della disponibilità di armi da parte del NG (conv.ne del 10.12.2010 a pag. 429 della sentenza impugnata).
5.12.4. Inammissibile per genericità e, comunque, manifestamente infondato è il motivo con cui ci si duole del diniego delle attenuanti generiche, correttamente basato dalla Corte distrettuale sulla valutaIOne dei precedenti penali documentati a carico del ricorrente, nonché del particolare grado di consapevolezza che ha accompagnato la sua partecipaIOne (con ruolo da protagonista nella vicenda LU LL/FUTURE) al sodaliIO di riferimento e dell'assenza di segnali di resipiscenza.
5.12.5. E' viceversa fondato il motivo con cui si censura il carattere "cumulativo" del procedimento di quantificaIOne della pena, che, indicando solo l'entità finale in 15 anni di reclusione, poi ridotta per il rito a 10, non consente, da un lato, di individuare con precisione l'entità della pena fissata per il reato associativo e, dall'altro, di verificare la correttezza dell'entità delle fraIOni di aumento dipendenti dal concorso delle due aggravanti ritenute (recidiva e associaIOne armata), ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. pen. L'indistinta consideraIOne, nel calcolo dosimetrico, del reato associativo contestato, dell'aggravante ex art. 99 cod. pen. e di quella di cui al comma 4 dell'art. 416-bis cod. pen., non consente, d'altro canto, di apprezzare con chiarezza le ragioni che hanno indotto i Giudici distrettuali ad applicare l'aggravante della recidiva. In relaIOne ai profili evidenIAti, concernenti il trattamento sanIOnatorio, la sentenza va, quindi, annullata, con rinvio per nuovo esame ad altra SeIOne della Corte di Appello di Reggio Calabria che si atterrà ai formulati rilievi. Nel resto, come detto, il ricorso va rigettato.
5.13. CE CO. Risponde del solo reato associativo di cui al capo Ao) della rubrica.
5.13.1. Sulla infondatezza del motivo concernente il divieto di bis in idem, si rinvia alle consideraIOni, comuni a più ricorrenti, già svolte nell'apposito superiore paragrafo.
5.13.2. Ai limiti dell'ammissibilità è il motivo con cui si contesta la partecipaIOne del CE al sodaliIO di cui al capo A). 182 И I Giudici del gravame, per affermare l'intraneità del CE al sodaliIO di cui al capo A), sulla base degli elementi di prova, essenIAlmente di natura tecnico-captativa, analizzati, ed in sintonia con il primo Giudice, hanno apprezzato: a) il coinvolgimento del ricorrente nella vicenda della LU LL/FUTURE (quest'ultima continuava, nella sostanza, l'attività della società precedente), atteso che egli interloquiva sulla gestione societaria ed era in contatto con il UL, il PA e il NG (sulle figure dei quali si veda la superiore trattaIOne), a dimostraIOne della riconducibilità alla CO degli interessi coinvolti (come già visto a proposito dei ricorsi ST, PA e UL), dinanzi ai quali anche il passato impegno del UL, a fare la spola tra la LO e la Calabria (per tenere i contatti con il latitante OC MB '83), non contava più (v. conv.ne prog. 1153 del 29.1.2012 a pag. 462 dell'impugnata sentenza); b) il periodo di comune latitanza trascorso in un appartamento a Roma con OC MB '83, fruendo, proprio perché entrambi organici alla CO, della medesima schiera di fiancheggiatori e degli stessi appoggi, sia di natura logistica che finanIAri, come si evince dal riferimento, fatto dal ricorrente, alla disponibilità della somma di 7.500,00 euro in contanti ("Ci ho rimesso tremila e cinquecento euro che ce li avevo nella casa nascosti...tremila e cinque io...e quattromila MB...l'abbiamo lasciati lì dentro...abbiamo detto, tanto, un paio di giorni...": conv.ne prog. 1160 del 29.1.2012); c) la posiIOne sovraordinata del CE rispetto a quella del UL in seno all'associaIOne, emersa da un dialogo intrattenuto dal ricorrente con il MO il 31.1.2012, prog. 1201 - 1202, posto che il CE rimproverava al UL di non spegnere il cellulare quando era in compagnia di latitanti, così rischiando di farli catturare ("Tu e tutti quanti dovete stare sotto di me...no io sotto di voi;
...se io ti dico: 'Spegni il telefono, perché tu sei...c'hai il telefono sotto controllo perché...lo sanno che parli assai...sei p...piedi piedi con noi, gli ho sei con MB, sei con questo'...io ti dico: 'Chiudi il telefono', devi stare sotto di me detto tu e tutti quanti dovete stare sotto di me...no io sotto di voi": pagg. 462-463 della - sentenza impugnata); d) la gestione, da parte del CE, sempre nell'interesse della CO, della sala giochi EMPIRE GAMES s.n.c. sita in Cormano, sfociata nella contestaIOne, davanti all'A.G. milanese, del reato di intestaIOne fittiIA, aggravato dalla circostanza di cui all'art. 7 L. n. 203/91 (prog. 1015 del 23.1.2012, pag. 463); e) la condotta estorsiva posta in essere, unitamente al MO, ai danni dell'eserciIO commerciale (carrozzeria e soccorso stradale) denominato "M.T. Service" in località Suisio (BG), gestito da EN SS e BA TiIAna (prog. 1197 del 31.1.2012: "Io passa quindici giorni, passa venti giorni, passa un mese, vengo e gli brucio tutto!"; prog. 1223 dell'1.2.2012 in cui commenta la reaIOne del EN: "Tu mi hai mandato le persone, che mi vuoi fare, io ti denuncio per estorsione": pag. 465). 183 ん Sulla base degli esposti elementi, deve ritenersi adeguatamente argomentata la conclusione cui è approdata la Corte di merito, laddove ha affermato che il contributo causale del CE quale partecipe dell'associaIOne si è delineato nei termini di un rapporto fiduciario di significativo rilievo, desunto dai contatti avuti con soggetti di spicco del sodaliIO in riferimento a vicende direttamente riconducibili alla tutela degli interessi malavitosi, come nel caso della gestione di attività commerciali (paradigmatico quello della LU LL/FUTURE, il cui riflesso associativo è stato già considerato esaminando i ricorsi ST, PA e UL) e degli episodi estorsivi, nonché con l'aiuto manifestato durante la latitanza di OC MB '83, condotte che sono parse caratterizzate dal comune denominatore della finalizzaIOne al rafforzamento del sodaliIO criminoso e che sono risultate espressione, come tali, di una stabile e volontaria adesione ad esso e non di una meramente occasionale partecipaIOne. Trattasi di conclusione conforme al consolidato principio espresso da questa Corte, secondo il quale, in tema di associaIOne di tipo mafioso, la mera "contiguità compiacente", così come la "vicinanza" o "disponibilità" nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodaliIO, non costituiscono comportamenti sufficienti ad integrare la condotta di partecipaIOne all'organizzaIOne, ove non sia dimostrato che l'asserita vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservaIOne o del rafforzamento della consorteria (Sez. 6, n. 40746 del 24/6/2016, Panicola e altri, Rv. 268325 - 01). A fronte delle convincenti e congrue valutaIOne della Corte reggina, le censure difensive, oltre a reiterare i temi già dedotti nell'atto di appello, adeguatamente confutati, non si misurano con il complessivo apparato motivaIOnale sintetizzato, focalizzando, con censure di tipo essenIAlmente confutativo, singoli passaggi e singoli argomenti (sul tema del rapporto "esclusivo" e di natura familiare con il cugino OC MB '83), ovvero prospettando soluIOni ermeneutiche contrastanti con orientamenti giurisprudenIAli consolidati a proposito della durata della partecipaIOne all'associaIOne (sulla quale va ribadito che, ai fini della configurabilità del reato di partecipaIOne a un'associaIOne per delinquere comune o di tipo mafioso, non è necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzaIOne si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato anche in una partecipaIOne di breve periodo, come nel caso di specie: Sez. 5, n. 18756 dell'8/10/2014, dep. 6/5/2015, Buondonno e altri, Rv. 263698 - 01).
5.13.2.1. Dalle consideraIOni sovraesposte si evince l'infondatezza della censura con la quale si è dedotta la violaIOne dell'art. 521 cod. proc. pen., posto che la Corte di merito ha dimostrato che le aIOni poste in essere dal CE ridondavano a vantaggio della CO OS e non di un'autonoma e distinta organizzaIOne stanIAle del Nord TA, come assunto dalla difesa, sicché deve ritenersi piena la correlaIOne tra accusa e sentenza. 184 и 5.13.3. Sulla doglianza concernente la ravvisata sussistenza della circostanza aggravante di cui al comma 4 art. 416-bis cod. pen., si rinvia alle consideraIOni già svolte nell'esame del ricorso di AL AS.
5.13.4. Manifestamente infondato è il motivo con cui ci si duole del diniego delle attenuanti generiche, correttamente basato dalla Corte distrettuale sulla valutaIOne dei plurimi ed eterogenei precedenti penali documentati a carico del ricorrente, nonché del particolare grado di consapevolezza che ha accompagnato la sua partecipaIOne al sodaliIO di riferimento e dell'assenza di segnali di resipiscenza.
5.13.5. Infondato è il motivo circa la carenza di motivaIOne sull'applicaIOne della recidiva, sinteticamente, ma congruamente, affidato, dai Giudici territoriali, alla consideraIOne della forte militanza associativa del CE, che segna, implicitamente, un salto di qualità nel suo curriculum criminale in precedenza connotato da episodi delittuosi avulsi da contesti di criminalità organizzata.
5.13.6. E' viceversa fondato il motivo con cui si censura il carattere "cumulativo" del procedimento di quantificaIOne della pena, che, indicando solo l'entità finale in 15 anni di reclusione, poi ridotta per il rito a 10, non consente, da un lato, di individuare con precisione l'entità della pena fissata per il reato associativo e, dall'altro, di verificare la correttezza dell'entità delle fraIOni di aumento dipendenti dal concorso delle due aggravanti ritenute (recidiva e associaIOne armata), ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. pen. In relaIOne al profilo evidenIAto, concernente il trattamento sanIOnatorio, la sentenza va, quindi, annullata, con rinvio per nuovo esame ad altra SeIOne della Corte di Appello di Reggio Calabria che si atterrà al formulato rilievo. Nel resto, come detto, il ricorso va rigettato.
5.14. ER NI. Risponde del reato associativo mafioso di cui al capo Ai) per il ruolo di fiduciario del "capo" OC CA '56 assunto nell'interesse del clan. Affida la sua difesa agli avvocati L. Cianferoni e G. Contestabile, autori di due distinti atti di ricorso (il primo con l'aggiunta di "motivi nuovi"). Il ricorso è solo in parte fondato, per ciò che si dirà in seguito con riferimento al trattamento sanIOnatorio;
nel resto, deve ritenersi, nel complesso, infondato e va, quindi, rigettato.
5.14.1. Sulla infondatezza dell'ecceIOne in rito (inutilizzabilità delle dichiaraIOni rese da LN TO per violaIOne dell'art. 141-bis cod. proc. pen.), si rinvia alle consideraIOni svolte sul punto nell'apposito superiore paragrafo.
5.14.2. Quanto alla valutaIOne dell'apporto associativo ascrivibile al ricorrente, non è superfluo rammentare e ribadire, in via preliminare: 185 и a) che, in tema di giudiIO di cassaIOne, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adoIOne di nuovi e diversi parametri di ricostruIOne e valutaIOne dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (fra molte, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01); b) che, in tema di vizi della motivaIOne, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassaIOne non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruIOne dei fatti, né deve condividerne la giustificaIOne, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificaIOne sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 31/1/2000, Moro G., Rv. 215745 -01); c) che, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudiIO di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassaIOne di sovrapporre la propria valutaIOne delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 dell' 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01); d) che l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutaIOni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicuraIOne sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per viIO di motivaIOne, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudiIO operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenIAli nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/2/2017, M. e altri, Rv. 271227 - 01). Ciò premesso, ritiene questa Corte che i Giudici dell'appello, con motivaIOne esente da manifesti vizi logici e sempre contenuta entro i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, nell'addivenire all'affermaIOne di responsabilità del ricorrente in ordine al reato associativo ascrittogli, abbiano correttamente apprezzato, in conformità ai criteri valutativi di cui all'art. 192 cod. proc. pen., i seguenti elementi, desunti da materiale intercettativo e dalle dichiaraIOni del collaboratore di giustiIA LN TO: a) l'intermediaIOne svolta per mettere a disposiIOne di OC CA '56, esponente di vertice della CO, subito dopo le minacce subite da MA CO, un'arma da sparo, tramite ER CO (la vicenda è stata più volte affrontata nell'esaminare i ricorsi dei personaggi coinvolti e, dunque, alla relativa trattaIOne può farsi rinvio;
qui basti fare riferimento alla conv.ne del 23.6.2009, ore 10.11, in cui ER invitava ER a contattare OC MB '91, LO, con il quale si sarebbe dovuto incontrare a 186 proposito di certi "problemi"; ER, con un successivo "sms", comunicava al ER l'utenza telefonica di MB '91 -pagg. 484-485 della sentenza impugnata); b) il ruolo di "ambasciatore" per conto dei OC, svolto in almeno un'occasione, nel contesto di cui sopra (ossia dopo le minacce ricevute da MA), dal ricorrente, quando si recò a parlare con PE CO "Testuni", reggente dell'omonima CO, per comunicargli un messaggio proveniente da OC CA '56, il quale, quanto meno in una fase iniIAle, nutriva dei sospetti sul PE come ispiratore delle minacce (conv.ne del 21.6.2009 captata nell'abitaIOne di LO dell'Emilia e intrattenuta da OC CA '56 con il figlio NI '80 e il IP NI '77, il quale, a un certo punto, rivolto a CA, afferma: "CO LI, CO LI, il discorso lo sapeva già da prima, perché glielo hanno fatto prima a CO LI, quando ha parlato con Testuni, per il fatto tuo": pag. 481 della sentenza impugnata); c) la partecipaIOne del ricorrente, in rappresentanza dei OC, unitamente al ER, alla riunione mafiosa avvenuta in OS il 13.7.2009 presso il supermercato - "DICO" con esponenti della famiglia CO, legata alla CO GALLACE-NOVELLA di - Guardavalle, di cui dà atto la nota informativa del Nucleo di PoliIA Tributaria di MI in data 11.4.2011 sulla base di intercettaIOni (fra le quali, la prog. 43 del 13.7.2009, in cui ER informava ER dell'avvenuto incontro, confermato, poi, dalle dichiaraIOni rese da LN TO il 12.11.2013); d) l'intermediaIOne svolta in favore di LN TO, il 13 luglio 2009, per condurlo presso OC CH '50, in quel momento reggente della CO in conseguenza degli arresti subiti da altri esponenti apicali (dichiaraIOni di LN alle pagg. 489-490); e) la narraIOne fatta, in occasione del citato colloquio, da ER a LN circa gli interessi dei OC nel traffico di droga che transitava per il porto di Gioia AU (dichiaraIOni di LN); f) la disponibilità, da parte di ER, di numerosi giubbotti antiproiettile (dichiaraIOni LN riscontrate dalla conversaIOne captata in LO il 24.6.2009, da cui di emergeva che in quel frangente OC NI '80 e il ricorrente erano stati fermati dai Carabinieri, i quali avevano rinvenuto a bordo del furgone del padre di ER un giubbotto antiproiettile). A fronte di un quadro complessivo che non è certo privo di plausibilità e ragionevolezza nell'indicaIOne delle condotte ritenute sintomatiche in funIOne dell'addebito di partecipaIOne ad associaIOne per delinquere di stampo mafioso, con compiti fiduciari di pregnante rilevanza, le censure difensive non possono trovare accoglimento, in quanto essenIAlmente reiterative di motivi di gravame già adeguatamente confutati e tendenIAlmente reinterpretative di evidenze probatorie, in particolare di natura capatativa, secondo un approccio non consentito in questa sede. 187 Non possono, in particolare, trovare accoglimento le articolate censure dedotte in funIOne dell'eccepito travisamento della prova, alla stregua delle quali si sostiene che i Giudici del merito, sul reale significato delle risultanze captative a proposito dell'autore della imbasciata a PE CO "Testuni", non abbiano considerato che la persona cui si faceva riferimento non fosse il ricorrente. Al riguardo, è sufficiente osservare che, sulla base di argomentato apprezzamento di merito, come tale insuscettibile di sindacato in questa sede di legittimità, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha rappresentato le ragioni per le quali non vi fosse dubbio sul fatto che la persona indicata nelle intercettaIOni fosse proprio il ricorrente, alla stregua dei precisi parametri di giudiIO elencati a pag. 483: 1) l'utilizzo esplicito del suo nome (CO LI); 2) il previo riferimento alla maternità (CO di IA, lo chiama OC NI '77, atteso che il ricorrente è figlio di OC IA OS, sorella di OC CA '56 e OC CH '50: v. pag. 477); 3) il rapporto esistente tra l'ER e OC NI '77 ("Gli ho detto: compare NO...è mio cugino"), in quanto il ricorrente, come detto, è figlio di OC IA OS, IA materna di OC NI '77; 4) l'espressa indicaIOne del numero dei fratelli ("Mi ha detto: noi siamo tre fratelli, quattro fratelli"), uno dei quali si chiamava CO ("IO") e un altro "MB": ed invero, ER NI risulta avere tre fratelli: CO ('82) "IO", MB NU ('87) "MB" e il minorenne RC ('97). Le ulteriori censure sul tema insistono nel riproporre valutaIOni in punto di fatto e in termini di rilettura delle captaIOni non consentite in questa sede. Generica è la censura circa la mancata conoscenza, da parte del ricorrente, delle motivaIOni che rendevano necessaria la chiamata al ER dopo le minacce di MA CO (al fine di procurare una pistola a CA '56), che non tiene conto del complessivo contesto motivaIOnale, capace di mettere in luce lo stretto rapporto fiduciario (oltre che di sangue) intercorrente tra l'ER e OC CA '56, il contesto di minacce subito da quest'ultimo e la conseguente necessità di reaIOne, la disponibilità, come si è detto, in capo al ricorrente del giubbotto antiproiettile rivenuto dai Carabinieri in quello stesso periodo (24.6.2009), a ulteriore riprova dell'assetto di guerra e dell'estrema cautela adottata dai componenti della famiglia OC. Sono aspecifiche e, comunque, manifestamente infondate le censure dedotte a proposito della valutaIOne delle dichiaraIOni rese da LN TO. Non paiono conferenti i rilievi sulla inesattezza della dataIOne dei contatti del collaborante con l'ER al 2008, essendo quest'ultimo stato detenuto fino al maggio 2009, in quanto gli episodi apprezzati sul piano probatorio siccome riferiti dal LN si collocano nel luglio 2009 (summit di OS e incontro con OC CH '50), come dallo stesso propalante dichiarato. 188 И Né può imputarsi alla Corte di Appello una carente valutaIOne sull'attendibilità del narrato del LN, del quale si sono messi in evidenza riscontri sia di carattere documentale-giudiIArio (circa l'esistenza di un sodaliIO 'ndranghetista in LO: sentenza del Tribunale di Brescia 2.3.2007, definitiva il 17.9.2009, coinvolgente anche l'ER tra i condannati), sia di carattere captativo (a proposito della disponibilità di giubbotti antiproiettile da parte dell'ER e della sua partecipaIOne al summit mafioso di OS).
5.14.3. Quanto alla censura circa la sussistenza dell'aggravante di cui al comma 4, art. 416 bis cod. pen., si rinvia alle consideraIOni già svolte in occasione dell'esame del ricorso di AL AS oltre all'acclarata disponibilità, in capo al ricorrente, di giubbotti antiproiettile.
5.14.4. Manifestamente infondato è il motivo con cui ci si duole del diniego delle attenuanti generiche, correttamente basato dalla Corte distrettuale sulla valutaIOne dei plurimi ed eterogenei precedenti penali documentati a carico del ricorrente, nonché del particolare grado di consapevolezza che ha accompagnato la sua partecipaIOne al sodaliIO di riferimento e dell'assenza di segnali di resipiscenza.
5.14.5. Infondato è il motivo circa la carenza di motivaIOne sull'applicaIOne della recidiva, sinteticamente, ma congruamente, affidato, dai Giudici territoriali, alla consideraIOne della forte militanza associativa dell'ER, che segna, implicitamente, un ulteriore salto di qualità nel suo curriculum criminale in precedenza connotato da episodi delittuosi riferibili anche a contesti di criminalità organizzata.
5.13.6. E' viceversa fondato il motivo mutuato dagli analoghi motivi dedotti dalle difese di NG, CE ed LI ed estensibile ex art. 587 cod. proc. pen. per il suo carattere oggettivo (in quanto afferente al calcolo della pena) - con cui si censura il carattere "cumulativo" del procedimento di quantificaIOne della pena seguito dalla Corte di Appello, che, accorpando, in relaIOne al reato associativo aggravato ai sensi del comma 4 art. 416-bis cod. pen., anche l'aumento per la recidiva, per una pena di anni dieci di reclusione, ha, poi, operato un ulteriore aumento ex art. 63, comma 4, cod. pen. senza, peraltro, indicare a quale aggravante si riferisse, posto che quella di cui al comma 6 dell'art. 416-bis era venuta meno e altre aggravanti non risultano indicate nel capo d'accusa. In relaIOne al profilo evidenIAto, concernente il trattamento sanIOnatorio, la sentenza va, quindi, annullata, con rinvio per nuovo esame ad altra SeIOne della Corte di Appello di Reggio Calabria che si atterrà al formulato rilievo. Nel resto, come detto, il ricorso va rigettato.
5.15. GA TO LO. Assolto in appello dal reato associativo mafioso, risponde del solo capo 00) (estorsione aggravata dall'art. 7 L. n. 203/91 per aver costretto, dietro minaccia per la sua incolumità personale, TR IO a promuovere la sua assunIOne alle dipendenze della ditta 189 per la AL s.c.a.r.l., aggiudicataria dell'appalto indetto dal Comune di OS riqualificaIOne dell'area denominata "ex fabbrica Rognetta"). Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. Va, preliminarmente, osservato che l'assoluIOne del GA dal reato associativo mafioso e il venir meno dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen. seppure, in una certa misura, depotenzino la struttura logica della fattispecie estorsiva in discussione, non si pongono, necessariamente, in logica contraddiIOne con essa, essendo rimasta, comunque, in piedi, nella decisione impugnata, la circostanza aggravante speciale di cui all'art. 7 L. n. 203/91, che non presuppone necessariamente l'appartenenza ad associaIOne mafiosa, ma implica l'utilizzo del metodo intimidatorio proprio di essa. Se questo è vero, è altrettanto vero che se, per l'applicaIOne della prima aggravante, è sufficiente l'uso della violenza o minaccia e la provenienza di questa da soggetto appartenente ad associaIOne mafiosa, senza necessità di accertare in concreto le modalità di eserciIO della suddetta violenza o minaccia, né, in particolare, che esse siano attuate utilizzando la forza intimidatrice derivante dall'appartenenza dell'agente al sodaliIO mafioso, nel caso dell'aggravante speciale prevista dall'art. 7 citato, pur non essendo necessario che l'agente appartenga al predetto sodaliIO, occorre tuttavia accertare in concreto che l'attività criminosa sia stata posta in essere con modalità di tipo "mafioso" (Sez. 5, n. 12525 del 28/6/2000, Rv. 217458). Ciò posto, ritiene questa Corte che, nella motivaIOne fornita dai Giudici dell'appello, non è dato cogliere le ragioni atte a giustificare il convincimento che, nel caso di specie, la condotta posta in essere dal GA nei confronti del TR per farsi assumere dalla AL s.c.a.r.l., si sia tradotta in una richiesta realmente avanzata con modalità intimidatorie di tipo "mafioso", correlate al suo rapporto di "contiguità" con esponenti della CO OC (in particolare, con OC CO), piuttosto che in una richiesta semplicemente reiterata e insistita. In primo luogo, va rilevato che un primo deficit motivaIOnale è dato cogliere nel fatto che le dichiaraIOni rese dal TR appaiono semplicemente sintetizzate e non trascritte per esteso, quanto meno nei passaggi salienti, il che impedisce di apprezzare la coerenza con il dato probatorio delle valutaIOni della Corte di merito sulla tipologia di condotta che il TR riferisce abbia posto in essere il GA nei suoi confronti, a prescindere dalla consideraIOne che egli abbia negato di essersi occupato della relativa pratica di assunIOne. Analogo rilievo va formulato, in secondo luogo, quanto alla trascriIOne della conversaIOne intercorsa nella sala d'attesa della PoliIA giudiIAria tra il TR e CA SA, responsabile del procedimento, che, essendo stata estrapolata solo per brevissimi brani da un evidentemente più ampio contesto e di cui non è dato apprezzare la sequenza temporale delle battute del dialogo, non consente, per le sue lacune, di poter 190 し logicamente inferire da essa, come vorrebbe la Corte reggina, una rilevanza di tipo addirittura "decisivo" nel senso dell'accusa. D'altro canto, è la stessa Corte di merito che parla, per come accennato dalla CA, di un "dato esperienIAle che è patrimonio del notorio giudiIArio", ovvero che "coloro i quali appartengono a determinate famiglie non hanno bisogno di gesti eclatanti", ma, proprio per le lacune evidenIAte nel testo della conversaIOne, non riportata per esteso, non è possibile superare il dubbio, sul piano logico, che i conversanti stessero affrontando il tema in generale e non con riferimento specifico al caso di specie;
inoltre, non è spiegato perché, sempre in assenza di riferimenti, diretti o indiretti, il dialogo avrebbe preso "una piega inequivoca" allorquando la CA ebbe a dire: "Tutti vengono a piangerti, o qualcuno è venuto con la pistola per farsi assumere?...No?", suscitando una risposta gestuale del TR che annuì con il capo. Simili consideraIOni vanno fatte per le captaIOni ambientali del 15.2.2013, coinvolgenti l'arch. ZIINO COLANINO TO, il geom. MA NI, capo cantiere, e l'arch. LI, responsabile della sicurezza, posto che, in assenza della trascriIOne integrale dei passi salienti, non si giustifica appieno il convincimento della Corte di Appello che i tre stessero imbastendo una versione di comodo e che ""ambasciatore" dell'assunIOne del GA fosse necessariamente il TR, in assenza di esplicite indicaIOni in tal senso e in contrasto con l'indicaIOne fornita in sede di s.i.t. dallo LI a proposito dell'impegno del TR per l'assunIOne di tale LATORRE. Per le lacune e le parIAli contraddiIOni rilevate, la sentenza va, pertanto, annullata, con rinvio per nuovo giudiIO ad altra SeIOne della Corte di Appello di Reggio Calabria, che si atterrà ai formulati rilievi. Le ulteriori censure restano assorbite.
5.16. OC NI cl. '80, OC CA cl. '56, OC CA cl. '87, OC NI cl. '77, OC NI cl. '80, OC MB cl. '91, EW NE, TR PP e LI CO vanno, infine, condannati al pagamento delle spese per il grado di giudiIO sostenute dalle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Fondo di rotaIOne per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso del Ministero dell'Interno che si liquidano, in consideraIOne dell'opera professionale prestata, in complessivi euro 3.000,00 oltre IVA ed accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di OC NI cl. '88 limitatamente alla determinaIOne della pena che quantifica in anni nove mesi due ed euro 6.300 di multa. Rigetta nel resto il ricorso. 191 6 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di OC MB cl. '91 e OC CA cl. '56 limitatamente al capo Q) perché estinto per prescriIOne ed elimina per ciascuno di essi la pena di euro 100 di ammenda, rideterminando la pena finale per OC MB cl. '91 in anni quattro di reclusione ed euro 700 di multa e per OC CA cl. '56 in anni dieci, mesi quattro ed euro 20.900 di multa. Rigetta nel resto i ricorsi. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di OC CH ed LI CO limitatamente ai capi D) ed E) e con rinvio ad altra SeIOne della Corte di Appello di Reggio Calabria per la rideterminaIOne della pena. Rigetta i ricorsi nel resto. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ER CO limitatamente al capo K) perché estinto per prescriIOne e con rinvio ad altra SeIOne della Corte di Appello per la rideterminaIOne della pena complessiva. Rigetta il ricorso nel resto. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra SeIOne della Corte di Appello di Reggio Calabria nei confronti di OC MB cl. '83, NG CA NI, CE CO, ER NI limitatamente al trattamento sanIOnatorio. Rigetta i ricorsi nel resto. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra SeIOne della Corte di Appello di Reggio Calabria nei confronti di GA TO LO. Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Dichiara inammissibili i ricorsi di OC EM, AL AS e EW NE, che condanna al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro 2.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di ST IC, OC NI cl. '80, OC ER, OC CA cl. '87, OC NI cl. '77, OC NI cl. '80, OC NI cl. '81, OC CO, OC IA LA, TR PP, PA OC, LI GI, UL LE, che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna OC NI cl. '80, OC CA cl. '56, OC CA cl. '87, OC NI cl. '77, OC NI cl. '80, OC MB cl. '91, EW NE, TR PP e LI CO al pagamento delle spese per il grado di giudiIO sostenute dalle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Fondo di rotaIOne per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso del Ministero dell'Interno che liquida in complessivi euro 3.000 oltre IVA ed accessori di legge. Così deciso in Roma il 20 giugno 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Filippo Casa IU Sarno 교육 Ст IDEPOSITATA IN CANCELLERIA 19218 LUG 2019 IL CANCELLIERE ST FAIELLA 2809 نے