Sentenza 5 dicembre 2014
Massime • 1
In tema di armi, la pistola semiautomatica 9 x 19 "parabellum" ha natura di arma comune da sparo, con la conseguenza che le cartucce cal. 9 x 19 GFL, che ne costituiscono la naturale dotazione, devono essere considerate munizioni di arma comune da sparo, la cui detenzione integra la contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2014, n. 6875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6875 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 05/12/2014
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO F. Maria S. - Consigliere - N. 1391
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 9272/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL VI GI N. IL 08/09/1990;
OL NO N. IL 04/04/1966;
avverso la sentenza n. 617/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del 25/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALLI Massimo che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. OL IO GI e OL FA, per il tramite del comune difensore avvocato Francesca Grazia Conte, ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce deliberata il 25 ottobre 2013, che li ha condannati:
il primo, IO GI, alla pena di mesi tre di arresto, siccome colpevole di detenzione abusiva di arma (un coltello ad apertura a scatto);
il secondo, FA, previa concessione allo stesso, in parziale riforma della decisione di primo grado, dell'attenuante di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 5 alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa, siccome colpevole di illegale detenzione di due cartucce per armi automatiche cal. 9 x 19 dotate di proiettile incamiciato, da intendersi munizionamento da guerra, nonché di abusiva detenzione di munizioni per armi comuni da sparo (e segnatamente n. 36 cartucce cal. 7,65 mm;
dieci cartucce cal. 9 x 17;
una cartuccia cal. 32 S&W short;
una cartuccia cal. 22 Long Rifle);
reati accertati il 25 novembre 2009, a seguito di una perquisizione domiciliare eseguita in Ugento, presso l'abitazione dei predetti imputati, da militari del comando provinciale dell'arma dei Carabinieri di Lecce, ivi recatisi per dare esecuzione ad un'ordinanza che aveva disposto nei confronti di OL IO GI l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.
2. Nel ricorso, con riferimento alla condanna di OL IO GI, incontestata la circostanza di fatto che il coltello a scatto con lama lunga circa 7,5 cm di cui al capo d'imputazione, sia stato trovato dai militari all'interno del comodino della camera da letto in uso esclusivo al ricorrente, si denunzia l'illegittimità della decisione impugnata: (1) per violazione di legge (art. 697 cod. pen.) relativamente alla qualificazione della "molletta" come arma propria invece che come strumento atto ad offendere, obiettando che il fatto che un coltello si apra con la pressione di un pulsante non può considerarsi una caratteristica significativa per sussumere lo stesso tra le armi proprie: la destinazione naturale della "molletta" - si sostiene - poteva essere quella di recare offesa alla persona in ben altri contesti ed in altri tempi, non in quelli attuali e moderni, rimarcando che, nel caso di specie, il coltello sequestrato si trovava ancora nella propria confezione ed era riposto all'interno di un comodino, all'interno di un'abitazione di proprietà di soggetto incensurato;
(2) per vizio di motivazione (ritenuta illogica e contraddittoria) relativamente alla categorica affermazione che il coltello appartenesse senz'altro in via esclusiva a ricorrente, fondandosi la stessa su di una massima di esperienza di dubbia validità e del tutto arbitraria, come tale sicuramente inidonea a fondare una pronuncia di condanna oltre ogni ragionevole dubbio;
(3) per violazione di legge e vizio di motivazione, relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, con riferimento alla condanna di OL FA, deducendo che la pena inflitta al ricorrente risulta del tutto sproporzionata rispetto alla effettiva entità dei fatti, non valutando adeguatamente l'evanescenza della condotta posta in essere dall'imputato, lo stato di incensuratezza, interpretando in malam partem la circostanza che lo stesso era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare, dato questo privo di qualsiasi rilevanza, senza contare che il procedimento penale nell'ambito del quale era stata disposta la misura, si era concluso con l'assoluzione con formula piena del OL, divenuta irrevocabile.
3. Quanto, invece, alla condanna di OL FA, nel ricorso si deduce l'illegittimità della decisione impugnata: (1) per violazione di legge (L. n. 895 del 1967, art. 2) con riferimento alla mancata declaratoria di non punibilità dell'imputato, in applicazione della L. n. 110 del 1975, art. 36 (sanatoria), disposizione per la cui applicabilità il ricorrente ritiene sufficiente il solo atteggiamento collaborativo assunto nella vicenda dal ricorrente, ignorando gli inquirenti sia l'esistenza delle armi (rectius munizioni) sia il luogo ove le stesse erano occultate;
(2) per violazione di legge, quanto alla detenzione dei due proiettili calibro 9 mm parabellum in quanto il LL era del tutto inconsapevole di detenere due munizioni per armi militari, circostanza ricollegabile ad un ritrovamento fortuito ovvero alla condotta di qualcun altro, che le aveva riposte, per errore, nello stesso contenitore ove erano custodite munizioni per arma comune da sparo, specie ove si consideri la somiglianza delle stesse con quelle calibro 9 x 17 e 9 x 21 ed il dato che anche armi comuni da sparo possono esplodere munizioni utilizzate dai corpi militari per l'impiego bellico, non avendo i giudici di merito adeguatamente considerato, in particolare, che nel caso di specie, il OL FA è stato trovato in possesso di munizioni calibro 9 x 19, ma non di armi da guerra;
(3) per violazione di legge (art. 62 bis cod. pen.) e vizio di motivazione, con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sviluppando, sul punto, argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle prospettate in ricorso con riferimento alla posizione del figlio OL IO GI.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione proposta nell'interesse di OL FA è fondata, nei limiti meglio precisati in prosieguo, mentre risulta inammissibile quella proposta nell'interesse di OL IO GI.
1.1 Privo di fondamento deve ritenersi, anzitutto, il motivo d'impugnazione con il quale la difesa di OL FA censura la decisione impugnata con riferimento alla mancata applicazione nel caso di specie della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 36, che prevede, quale causa di non punibilità della detenzione illegale di armi e munizioni, la consegna delle stesse alle autorità competenti. Al riguardo è agevole rilevare, infatti, come già correttamente affermato dai giudici di appello, che nel caso di specie non ricorrono i presupposti per l'applicazione della speciale sanatoria prevista dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 36, posto che tale norma oltre a prevedere, nell'ambito della discrezionalità legislativa ed in una prospettiva ben definita di politica criminale, dei precisi limiti temporali per l'operatività della stessa (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 110 del 1975) ampiamente scaduti nel caso in esame, presuppongono, in ogni caso, che la consegna delle armi o munizioni avvenga prima dell'accertamento del reato;
eventualità che non vi è prova ricorra nel caso di specie, riferendo la sentenza impugnata unicamente di un atteggiamento collaborativo del ricorrente OL FA (nei senso, che costui, dopo il rinvenimento delle munizioni all'interno di un cassetto di un mobile ubicato nel soggiorno della sua abitazione, dichiarò spontaneamente che quelle rinvenute costituivano le munizioni di una pistola da lui legittimamente detenuta in passato) ma non già di una consegna avvenuta prima dell'accertamento della illegale detenzione.
1.2 Fondato deve ritenersi invece il secondo motivo d'impugnazione con il quale viene dedotta la violazione della L. n. 110 del 1975, art. 2 in quanto le munizioni calibro 9 parabellum, potendo essere utilizzate per armi classificate come comuni da sparo dal Banco Nazionale di Prova, dovevano essere anch'esse classificate come munizioni comuni da sparo, anche se il proiettile è del tipo camiciato.
Come già affermato da questa Corte di legittimità in tre recenti pronunce (la n. 46085; la n. 52170 e la n. 52526 del 2014) deve infatti ritenersi che le munizioni calibro 9 parabellum, potendo essere utilizzate per armi classificate come comuni da sparo devono anch'esse essere classificate come munizioni comuni da sparo, anche se il proiettile è del tipo scamiciato.
1.3 Come già precisato, in particolare, nell'ultima delle decisioni richiamate, l'orientamento tradizionale di questa Corte, da ultimo ribadito da Sez. 1 n. 16630 del 14/03/2013, Rv. 255842, e da Sez. 1 n. 12737 del 20/03/2012, Rv. 252560, secondo cui, anche dopo la modifica apportata alla L. n. 110 del 1975, art. 2 dal D.Lgs. n. 204 del 2010, art. 5, comma 1, lett. a), la pistola semiautomatica calibro 9 x 19, camerata per le munizioni cal. 9 parabellum, e le relative cartucce, sono da considerarsi arma e munizioni da guerra, sul duplice presupposto della spiccata potenzialità offensiva e della destinazione esclusiva alla dotazione delle forze armate e dei corpi armati dello Stato, deve essere rimeditato alla stregua delle considerazioni e degli argomenti che seguono.
Il criterio della spiccata potenzialità offensiva, che caratterizza la definizione normativa delle armi da guerra (e delle munizioni destinate al loro caricamento) contenuta nella L. n. 110 del 1975, art. 1, commi 1 e 3, come requisito tipico e individualizzante dell'appartenenza del modello di pistola in oggetto alla categoria delle armi da guerra (o tipo guerra), è contraddetto e messo in crisi dalla pacifica qualificazione normativa come arma comune da sparo della pistola semiautomatica calibro 9 x 21, liberamente commerciabile come tale (nell'ovvia osservanza della normativa di pubblica sicurezza) sul mercato interno, che costituisce un modello di arma corta da fuoco munita di caratteristiche tecniche e di capacità balistiche pressoché identiche (se non addirittura superiori) a quelle del modello 9 x 19, rispetto al quale l'unica differenza è rappresentata dal fatto di essere camerata per le cartucce cal. 9x21 IMI, dotate di un bossolo più lungo di 2 mm e di una potenza di sparo certamente non inferiore a quella della cartuccia 9 x 19 parabellum (che costituisce, in generale, una delle cartucce per pistola più diffuse e utilizzate al mondo, anche al di fuori dell'impiego militare e da parte delle forze di polizia, perché unisce una traiettoria piatta a un moderato contraccolpo e a un discreto potere d'arresto, oltre ad avere un costo economico contenuto). L'esclusione dell'intrinseca potenzialità offensiva, tipica del munizionamento per armi da guerra (o tipo guerra, secondo la definizione contenuta nella L. n. 110 del 1975, art. 1, comma 2), della cartuccia cal. 9 x 19 parabellum è confermata dall'esistenza e dalla commerciabilità sul mercato italiano di munizioni per arma comune da sparo dotate di una superiore capacità di offesa alla persona (come il calibro 357 magnum 9 x 33 mm R), liberamente detenibili da soggetti privati nel rispetto della normativa di pubblica sicurezza, nonché - soprattutto - dalla circostanza che armi lunghe da fuoco camerate per cartucce del medesimo calibro 9 x 19 parabellum, come la carabina Thureon Defense di fabbricazione USA, hanno recentemente ottenuto dal Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia la certificazione di armi comuni da sparo importabili e commerciabili in Italia.
La conclusione, che ne consegue, per cui la qualificazione in termini di arma da guerra della pistola semiautomatica camerata per l'utilizzo di munizionamento cal. 9 x 19 parabellum non può discendere da un - inesistente - carattere intrinseco della stessa come arma destinata, in forza di una naturale potenzialità offensiva, all'impiego bellico, trova riscontro, sul piano normativo- sistematico, nel fatto che la relativa disciplina è contenuta non già nella L. n. 110 del 1975, art. 1 (che definisce, come si è visto, le armi da guerra, le armi tipo guerra e le munizioni da guerra), ma nel successivo art, 2, che definisce le armi e le munizioni comuni da sparo, prevedendo - al comma 2 - il divieto di fabbricazione, di introduzione nel territorio dello Stato e di vendita del relativo modello di armi corte da fuoco "salvo che siano destinate alle forze armate o ai corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione", così presupponendo che, in mancanza di tale divieto, le armi stesse sarebbero altrimenti commerciabili nello Stato secondo la disciplina delle armi comuni da sparo (posto che, se si trattasse di armi da guerra rientranti nella definizione dell'art. 1, l'importazione in Italia e la vendita ai soggetti privati sarebbe di per sè inibita dalla relativa qualità, senza la necessità di stabilire un apposito divieto al riguardo).
Il divieto assoluto, stabilito dalla normativa nazionale per i soggetti privati, di acquistare, detenere e portare (con le debite autorizzazioni) il modello di pistola calibro 9 parabellum è dunque funzionale ad assicurarne la destinazione esclusiva alla dotazione delle forze armate e dei corpi di polizia, e prescinde da una presunta qualità e natura intrinseca di arma da guerra dovuta ad una (inesistente) maggiore potenzialità offensiva delle cartucce 9 x 19 parabellum, il cui impiego sarebbe altrimenti - indifferentemente - proibito anche per le armi lunghe da fuoco: la relativa disciplina assolve così la funzione, non già di tutelare la sicurezza pubblica inibendo la disponibilità ai soggetti privati di un'arma (e di un munizionamento) dotati della spiccata pericolosità e azione lesiva tipiche delle armi da guerra (che la pistola calibro 9 parabellum si è visto non possedere), ma di consentire - o per converso di escludere - l'immediata riferibilità, in termini di tendenziale certezza, all'azione delle forze armate o di polizia, in caso di sparo o conflitto a fuoco, dei bossoli dei colpi esplosi da armi corte il cui calibro corrisponda (o viceversa non corrisponda) allo specifico modello della pistola di servizio in dotazione esclusiva ai corpi armati dello Stato (posto che la similare cartuccia cal. 9 x 21 IMI, proprio a causa della maggiore lunghezza del bossolo, è impossibile da camerare sulle pistole munite di una camera di scoppio lunga solo 19 mm).
La destinazione, per quanto esclusiva, all'armamento delle forze armate e dei corpi armati dello Stato (italiano) non può pertanto assumere, nel caso della pistola semiautomatica calibro 9 parabellum, alcun ruolo decisivo ai fini della sua classificazione e qualificazione giuridica come arma da guerra, che - a seguito dell'abrogazione della L. n. 110 del 1975, art. 7 per effetto della novella di cui alla L. n. 183 del 2011, art. 14, con conseguente soppressione con decorrenza dal 10 gennaio 2012 del catalogo ivi previsto - non è più possibile ricavare, per esclusione, neppure dalla mancata iscrizione nei catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
Un'importanza fondamentale rivestono, invece, agli effetti della risoluzione della questione di diritto inerente alla corretta qualificazione che deve attualmente riconoscersi alla pistola in oggetto, la sopravvenienza della norma di cui alla L. 7 agosto 2012, n. 135, art. 23, comma 12-sexiesdecies, (di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95), che, a seguito della abolizione del catalogo previsto dalla L. n. 110 del 1975, art. 7 ha attribuito al Banco nazionale di prova di cui all'art. 11, comma 2 della medesima legge la competenza a verificare, per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, nonché le conseguenti determinazioni che sono state adottate dal suddetto Banco nazionale di prova in attuazione dei nuovi compiti assegnati dalla legge nella procedura per la classificazione e il riconoscimento delle armi comuni da sparo.
In particolare, per quanto qui interessa, deve essere richiamata la Deliberazione, pubblicata sul sito internet ufficiale del Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia, adottata all'esito della riunione dei consiglio di amministrazione del 1 marzo 2013 e approvata dai Ministero dello sviluppo economico in data 19 aprile 2013, che, con specifico riguardo alle armi da fuoco corte semiautomatiche calibro 9 x 19 parabellum, dopo aver dato atto che la normativa nazionale di cui al D.Lgs. n. 204 del 2010, art. 5 ne consente "la fabbricazione e l'esportazione secondo la normativa delle armi comuni", ma "tuttavia ne vieta la commercializzazione in Italia ai soggetti privati", ha precisato che "per evitare equivoci" (come testualmente recita la risoluzione) le armi stesse non saranno inserite nell'elenco delle armi classificate, ma che sul certificato di prova rilasciato al produttore/importatore il Banco dichiarerà che si tratta di "arma comune non commercializzabile in Italia". Alla stregua di tale ultima determinazione proveniente dall'ente istituzionalmente deputato a verificare la qualità di arma comune da sparo delle armi da fuoco prodotte o importate in Italia, non è dunque più possibile dubitare della qualità di arma comune da sparo che deve riconoscersi, sul piano normativo, alla pistola semiautomatica calibro 9 x 19, camerata per le munizioni cal. 9 parabellum, il cui inserimento nell'elenco delle armi commercializzabili in Italia ai soggetti privati è inibito soltanto dal divieto normativo - contenuto nella L. n. 110 del 1975, art. 2, comma 2 - che ne riserva la destinazione d'uso alle forze armate e ai corpi armati dello Stato, e non dalla natura e qualità intrinseca del modello di pistola in oggetto, che è e resta quella di un'arma comune da sparo;
e tale conclusione, coerente e consequenziale a tutte le considerazioni che precedono, è condivisa e recepita da questa Corte.
Deve dunque di conseguenza essere affermata la natura di munizioni per arma comune da sparo delle due cartucce cal. 9 (x 19) L- CH EC detenute dall'imputato, in quanto prive delle caratteristiche di micidialità e di forza dirompente che costituiscono il discrimine per poterle qualificare come munizionamento da guerra (vedi Sez. 1 n. 9068 del 3/02/2011, Rv. 249874), anche perché, come opportunamente evidenziato in dottrina, in sede di commento alla sentenza n. 52170 del 2014, "la camiciatura non fa diventare da guerra un proiettile", come si evince dalla circostanza che in alcuni Stati (la Svizzera) essa è resa obbligatoria proprio per le munizioni comuni.
Ciò comporta che la detenzione da parte del LL FA delle due cartucce 9 x 19 di cui al capo A deve essere riqualificata nella violazione dell'art. 697 cod. pen., con conseguente annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per la determinazione della pena complessiva da infliggere ai predetto ricorrente.
1.4 Manifestamente infondati devono ritenersi, invece, tutti i motivi d'impugnazione prospettati nell'interesse di OL IO GI.
1.4.1 Ed invero, con riferimento al primo motivo dedotto in ricorso, per evidenziarne la manifesta infondatezza è sufficiente rammentare che per costante giurisprudenza "rientra nella categoria delle armi proprie non da sparo, o bianche, il coltello a scatto, detto "molletta, il cui porto, vietato in modo assoluto, integra non già il reato p. e p. dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, bensì la più grave fattispecie criminosa di cui all'art. 699 c.p., comma 2" (in termini, Sez. 1, n. 16785 dei 07/04/2010 - dep. 03/05/2010, P.G. in proc. Pierantoni, Rv. 246947).
1.4.2 Quanto poi alla contestata riferibilità proprio al ricorrente dell'illegale detenzione del coltello a scatto di cui è processo, è agevole rilevare che a fronte di un percorso motivazionale, articolato, logico ed aderente alle risultanze processuali sviluppato nelle decisioni dei giudici di merito - che hanno valorizzato il dato significativo rappresentato dal ritrovamento del coltello in un luogo di pertinenza del solo imputato (un cassetto del comodino presente nella sua stanza da letto), le argomentazioni difensive sviluppate in ricorso, lungi dal segnalare effettivi vizi motivazionali, non superano la soglia della ricostruzione alternativa e meramente congetturale.
1.4.3 Neppure per ciò che concerne la mancata concessione delle attenuanti generiche la sentenza impugnata, infine, merita censura, in quanto, a prescindere dal riferimento, in effetti di per sè incongruo, alla circostanza che il OL IO GI, all'epoca dei fatti, era destinatario di un'ordinanza cautelare, le stesse risultano comunque negate attribuendo rilievo negativo a significativi elementi;
quali l'adeguatezza della pena inflitta al reo, determinata dal primo giudice senza discostarsi sensibilmente dai minimi edittali e la mancata allegazione, con l'atto di appello, di elementi suscettibili di positiva valutazione, tale non potendosi considerare, per espressa previsione normativa, la condizione d'incensuratezza dell'imputato.
1.5 Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da OL IO GI consegue la condanna del predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, congruamente determinabile in Euro 1000,00.
P.Q.M.
Qualificate le munizioni di cui al capo A quali munizioni per arma comune da sparo, annulla la sentenza impugnata nei confronti di OL FA limitatamente alla qualificazione del fatto sub A e rinvia per la determinazione della pena complessiva ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce. Rigetta nel resto il ricorso di OL FA. Dichiara inammissibile il ricorso di OL IO GI che condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2015