Sentenza 13 febbraio 2015
Massime • 1
La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella legge n. 203 del 1991, può trovare applicazione anche in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992), in quanto l'occultamento giuridico di un'attività imprenditoriale (nella specie un distributore di benzina), attraverso la fittizia intestazione ad altri, implementa la forza del sodalizio di stampo mafioso, determinando un accrescimento della sua posizione sul territorio attraverso il controllo di un'attività economica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/02/2015, n. 12622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12622 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 13/02/2015
Dott. GALLO ME - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 393
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - rel. Consigliere - N. 267/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO NI N. IL 09/02/1984;
avverso l'ordinanza n. 845/2014 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 14/08/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. D'AMBROSIO Vito che chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il tribunale per il riesame di Reggio Calabria confermava l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari imposta al OS in relazione al reato di cui alla L. n. 356 del 192, art. 12 quinquies aggravato ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7.
I giudici territoriali ritenevano che OS ME e OS NI (classe 1984) fossero gravemente indiziati di essere i prestanome di OS NI classe 61 e OS SE, intranei al clan 'ndranghetista "LL" nella gestione di un distributore di benzina "Tamoil" sito in Palmi. Sotto il profilo cautelare veniva riconosciuta l'esistenza del pericolo di reiterazione di ulteriori delitti finalizzati ad agevolare la cosca LL.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore del OS NI deducendo tre motivi di ricorso:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione. Si evidenziava che l'indagato, in cautela domiciliare, non aveva partecipato all'udienza camerale fissata dal Tribunale per il riesame: si invocava pertanto la nullita' dell'udienza e degli atti conseguenti.
2.2. Vizio di motivazione. Si evidenziava che il tribunale non aveva tenuto conto delle doglianze espresse dalla difesa con la memoria a corredo dell'istanza di riesame. In particolare si censurava la apodittica valutazione della attendibilità dei dichiaranti e, segnatamente di RO QU;
inoltre si evidenziava che la motivazione offerta non era adeguata a dimostrare la illiceità dei capitali impiegati, ne' tantomeno il ruolo dello IN, precedente gestore del distributore e il suo rapporto con il ricorrente e con il gruppo l mafioso facente capo al LL;
si rilevava in particolare come il fatto che il GN, a fronte alle resistenze dei OS al pagamento di una cartella esattoriale relativa al periodo in cui gestivano il distributore, manifestasse allo IN la volontà di "adire le vie legali" fosse incompatibile con la condotta illecita contestata al OS e, segnatamente, con la successione allo IN nella attività di prestanome dei LL si censurava infine la omessa valutazione delle allegazioni difensive in ordine alla capacità patrimoniale del OS SE, padre del ricorrente, che, nella prospettiva difensiva, erano idonee a giustificare la liceità dell'operazione contestata.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Si rimarcava la carenza di elementi indiziari su cui fondarne riconoscimento in relazione alla l'estraneità della ditta OS rispetto alla Siag, ovvero la società che aveva gestito il distributore per conto dei LL prima del subentro di OS ME ed OS NI, nonché la assenza di elementi che consentissero di ricondurre il ricorrente alla cosca LL. Si rimarcava inoltre la assenza di motivazione in ordine all'esistenza del dolo specifico necessario per configurare l'aggravante nella sua dimensione finalistica.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento delle esigenze cautelari. Il pericolo di reiterazione, una volta sottoposti i beni a sequestro avrebbe dovuto ritenersi estinto, assenza il requisito della concretezza del pericolo di rinnovazione di condotte illecite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Con riferimento alla dedotta mancata traduzione dell'indagato all'udienza camerale il collegio condivide l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione secondo cui tale omissione determina la nullità dell'udienza solo nel caso in cui il detenuto abbia fatto tempestiva richiesta di presenziare;
tale nullità, peraltro, anche ove riconosciuta, non incide sulla validità della misura cautelare che conserva la sua efficacia (Cass. Sez. 2, n. 22959 del 16/05/2012, Rv. 253190; Cass., Sez. 6, n. 10319 del 22 gennaio 2008; v, anche Cass., Sez. un., n. 35399 del 24 giugno 2010). Nel caso di specie dagli atti non emerge che il OS abbia chiesto di presenziare all'udienza, ne' tantomeno la presentazione di tale tempestiva istanza risulta allegata dal ricorrente sicché non può essere riconosciuta alcuna nullità ed il relativo motivo di ricorso deve essere rigettato.
3. Il dedotto vizio di motivazione è manifestamente inammissibile in quanto a fronte di una ricostruzione logica e coerente delle emergenze procedimentali il ricorrente si limita a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti inammissibile in sede di legittimità, senza indicare fratture logiche o profili di incoerenza del percorso motivazionale con gli elementi di prova disponibili. Segnatamente;
a) con riguardo alla attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del RO SQ, che affermava la riconducibilità del distributore Tamoil alla cosca LL, il provvedimento impugnato ha evidenziato la presenza di plurimi elementi di riscontro individuati nella annotazione che attestava che la società Siag si era effettivamente occupata della gestione del distributore Tamoil attraverso l'opera dello IN il quale non aveva alcun titolo formale che lo legittimasse in tale senso (pag. 6 del provvedimento impugnato), il che confermava la riconducibilità del bene alla cosca LL, nonché dal contenuto della intercettazione del 22 maggio 2007 tra LL ES ed il fratello detenuto LL ME nel corso della quale quest'ultimo ricordava alla sorella del "bene" che aveva ricevuto dai GN, ovvero i titolari della Siag a ulteriore conferma del fatto che i GN avevano svolto l'attività di prestanome e che il bene era riconducibile ai LL. Si tratta di una valutazione di attendibilità coerente con gli elementi di fatto raccolti nel corso del procedimento nonché con le indicazioni della Corte di legittimità in ordine alla valutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia (Cass. sez. un. n. 36267 del 30.5.2006, rv 234598); b) con riguardo al ruolo di prestanome dei LL dello IN ed alla successione a questi, nella attività di gestione del distributore Tamoil, dei fratelli OS, il collegio territoriale, contrariamente a quanto dedotto, prende in esame le doglianze difensive e le "supera". Segnatamente con specifico riguardo alla controversia tra GN e i OS in ordine al pagamento della cartella esattoriale ed alla minaccia del GN di "adire le vie legali", il tribunale riteneva che tale elemento per quanto dotato di un rilevante tasso di persuasività non avesse la capacità di destabilizzare la consistenza del quadro indiziario emergente dal convergenza di plurimi ed ulteriori elementi indicativi del fatto che i OS erano subentrati allo IN nella attività di prestanome dei LL. Si tratta di valutazioni di merito non affette da illogicità manifesta, che risultano incensurabili in sede di legittimità; c) con riguardo alla capacità economica della famiglia OS l'ordinanza impugnata ha evidenziato la incongruenza delle risorse nella disponibilità degli indagati, ad eccezione del solo OS SE, con le spese necessarie per gestire il distributore, (pagg. 14 e 19 dell'ordinanza impugnata); il collegio territoriale riteneva che il mutuo contratto per far fronte alla spese del dell'esercizio di distribuzione del carburante fosse soltanto funzionale a comprovare la provenienza lecita del denaro impiegato per le operazioni finanziarie oggetto del procedimento venendo invece pagate le rispettive rate con provviste messe disposizione dai LL. Con riferimento invece alle disponibilità finanziarie del OS SE si evidenziava che la più consistente entrata della quale il OS SE poteva disporre veniva percepita (a titolo di TFR) soltanto alla fine del 2010, nulla dicendosi poi specificamente circa l'impiego delle proprie disponibilità finanziarie (indicate in Euro 840.000 tra il 2000 ed il 2013) per l'acquisto della predetta attività dai precedenti titolari. Si tratta di un apprezzamento che, nella misura in cui non si presenta manifestamente infondato e risponde alle doglianze difensive in materia di capacità reddituale del nucleo famigliare OS, si sottrae al sindacato di legittimità.
4. Infondato è anche il motivo di ricorso relativo alla assenza di elementi per ritenere l'aggravante prevista dalla L. n. 356 del 1992, art. 7 nella sua dimensione finalistica.
La condotta in contestazione nella misura in cui risultava orientata a favorire gli interessi finanziari della cosca LL veniva ritenuta idonea dal tribunale ad integrare la circostanza contestata. L'aggravante in parola nella dimensione finalistica stigmatizza le condotte orientate ad agevolare l'associazione mafiosa e tale tensione finalistica connota anche l'elemento soggettivo che si caratterizza in termini specifici.
Sul punto il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui la circostanza aggravante prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 richiede, se riferita a condotte agevolatorie dell'associazione mafiosa, il dolo specifico di favorire l'associazione come obiettivo diretto della condotta, non rilevando, invece, possibili vantaggi indiretti per il sodalizio (Cass. Sez. 5, n. 1706 del 12.11.13 dep 2014 Rv. 258951).
Sotto il profilo probatorio tale direzione della volontà può essere dedotto dalle modalità della condotta illecita ogni volta che questa risulti evidentemente indirizzata ad accrescere la capacità economica e criminale di un sodalizio mafioso.
Nel caso di specie la direzione finalistica dell'azione criminosa risulta sinteticamente, ma efficacemente, indotta dalle evidenze procedimentali che, secondo il tribunale, sono univocamente indicative del fatto che la complessa operazione di fittizia intestazione dell'attività in questione serviva a schermarne l'effettiva titolarità in capo a soggetti contigui alla cosca LL.
Tale valutazione risulta in accordo con quanto stabilito dalla giurisprudenza della Suprema corte secondo cui la circostanza aggravante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7 conv. nella L. n. 203 del 1991, può trovare applicazione anche in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori (D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies conv. in L. n. 356 del 1992), in quanto l'occultamento giuridico di un'attività imprenditoriale (nella specie un supermercato), attraverso la fittizia intestazione ad altri, implementa la forza del sodalizio di stampo mafioso, determinando un accrescimento della sua posizione sul territorio attraverso il controllo di un'attività economica (Cass. Sez. 6, n. 9185 del 25/01/2012 Rv. 252282).
5. Si ritiene inoltre che il riconoscimento dell'aggravante in parola in relazione alle condotte inquadrate nell'illecito previsto dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies non produce alcuna duplicazione di sanzioni in relazione a medesimi comportamenti, dato che la intestazione fittizia è sicuramente una condotta volta, genericamente, a favorire la persona che ha la reale disponibilità dei beni;
tuttavia solo quando la tensione agevolatrice è rivolta verso l'accrescimento della forza del sodalizio mafioso si verificano le condizioni circostanziali che consentono di ritenere integrata l'aggravante prevista dalla L. 203 del 1991, art. 7. 5. Nessuna censura può essere infine mossa all'impianto motivazionale posto a sostegno delle esigenze cautelari. Il collegio territoriale condivide il giudizio dell'estensore dell'ordinanza genetica che aveva differenziato la posizione cautelare dei fratelli NI e ME da quella degli altri coindagati evidenziando la minore vicinanza degli stessi agli appartenenti alla cosca alla LL. Nondimeno i giudici territoriali ravvisavano concrete esigenze cautelari anche in costanza del sequestro dei beni oggetto di intestazione fittizia riconoscendo il pericolo di reiterazione come esteso oltre il ristretto ambito della prosecuzione della medesima attività criminosa per cui si procede e ritenendolo, invece, riferibile alla possibile consumazione di altri reati sorretti dal fine agevolativo della cosca LL, seppure non coincidenti con quello per cui si procede. Il pericolo di reiterazione non può infatti considerarsi limitato alla prosecuzione della medesima attività criminosa per la quale è stata applicata la cautela, ma deve essere necessariamente valutato in ordine alla concreta possibilità che vengano posti in essere delitti omogenei a quello per cui si procede, seppur con esso non coincidenti. Si tratta di una valutazione non manifestamente illogica, coerente con i parametri di legge e con le indicazioni ermeneutiche della giurisprudenza di legittimità secondo cui le censure sull'apprezzamento dei singoli elementi indizianti e sulla consistenza delle esigenze cautelari non possono trovare ingresso in sede di legittimità, essendo tale giudizio istituzionalmente limitato al controllo dell'esistenza di una motivazione del provvedimento che prenda in esame tutte le deduzioni dell'istante e la congruità logica del collegamento tra le singole proporzioni, nel senso che non siano in contrasto tra loro in modo tale da non consentire di ripercorrere l'"iter" logico seguito dal giudice di merito per pervenire alla decisione (Cass. sez. 1 n. 2525 del 29/05/1992, Rv. 191026, Cass. sez. 1, n. 3492 del 22/10/1990, Rv. 185922).
6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2015