Articolo 141 bis del Codice di procedura penale
Articolo 151Articolo 169
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23 agosto 1995
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28 giugno 2022
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1 gennaio 2023
Art. 141-bis.
(Modalita' di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione).
1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilita', con mezzi di riproduzione ((audiovisiva o, se cio' non e' possibile, con mezzi di riproduzione fonografica)) . Quando si verifica una indisponibilita' di strumenti di riproduzione ((audiovisiva o, se cio' non e' possibile, con mezzi di riproduzione fonografica)) o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio e' anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione e' disposta solo se richiesta dalle parti.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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