Sentenza 13 novembre 2008
Massime • 1
L'attribuzione delle funzioni inquirenti per taluni reati all'ufficio del P.M. presso il tribunale del capoluogo del distretto (tra cui il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso), nel cui ambito ha sede il giudice competente, comporta una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla competenza per territorio, anche fuori dagli ambiti distrettuali, perché stabilisce la "vis attractiva" del reato ricompreso nelle attribuzioni di quell'ufficio inquirente nei confronti dei reati connessi anche se di maggiore gravità, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della competenza, occorre avere riguardo unicamente al luogo di consumazione del reato associativo e, data la sua natura di reato permanente, al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, potendosi in via residuale fare riferimento, ove detto criterio risulti inapplicabile, ai criteri sussidiari di cui all'art. 9 cod. proc. pen..
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- 1. Esclusione della gravità indiziaria per reati o circostanze determinanti e permanenza della competenza funzionale del g.i.p. distrettualeErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 19 novembre 2025
Cass. Pen., Sez. unite, sentenze 2 ottobre 2025 (Ud. 26 giugno 2025), nn. 32853/2025 e 32854/2025 Presidente Cassano, Relatore Messini D'agostini Sommario: 1. Il fatto – 2. I diversi orientamenti della Corte di Cassazione – 3. La soluzione delle Sezioni unite – 4. Conclusioni 1. Il fatto. Nel procedimento in esame, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con ordinanza dell'8 novembre 2024, applicava, nei confronti di due indagati, la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo sussistenti nei loro confronti i gravi indizi di colpevolezza in relazione, rispettivamente, al delitto, indicato al capo 5) dell'imputazione, di estorsione in concorso, aggravato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/2008, n. 6783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6783 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 13/11/2008
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. POLICHETTI Renato - Consigliere - N. 1644
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 028730/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di;
nei confronti di:
1) EL LI RA N. IL 23/03/1978;
avverso ORDINANZA del 08/07/2008 TRIB. LIBERTÀ di TRIESTE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. POLICHETTI Renato;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. IANNELLI Mario che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza nella parte in cui è stata dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trieste. OSSERVA
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste - Direzione Distrettuale Antimafia ha proposto ricorso innanzi a questa Corte avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Trieste dell'8.7.2008, con la quale, in riforma dell'ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Trieste il 17.01.2008 nei confronti di EL LI RA, nella parte in cui dichiarava l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trieste, ritenendo competente il Tribunale di Piacenza.
Ad avviso del ricorrente l'ordinanza avversata, infatti, dopo aver ripercorso diligentemente l'iter motivazionale del provvedimento cautelare del GIP ed averne condiviso integralmente le valutazioni in ordine all'applicazione, al caso di specie, dell'art. 9 c.p.p., comma 3, quale criterio normativo di riferimento per la determinazione della competenza in ordine al "reato distrettuale" di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (così giungendo alla stessa conclusione del
GIP quanto al riconoscimento della potenziale competenza della DDA di Trieste, relativamente al suddetto delitto associativo), perviene tuttavia all'erronea declaratoria d'incompetenza, sul presupposto della prevalenza del disposto normativo di cui all'art. 16 c.p.p., che in presenza di più delitti commessi, attribuisce valore predominante al luogo di commissione del reato più grave: nella fattispecie concreta, i delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, contestati all'Abbouli unitamente a quello di cui al
D.P.R. cit., art. 74.
Chiedeva pertanto che venisse dichiarata la competenza del Tribunale di Trieste.
Il ricorso è fondato.
Come stabilito da questa Corte: "L'attribuzione delle funzioni inquirenti per taluni reati all'ufficio del P.M. presso il Tribunale del capoluogo del distretto (tra cui il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso), nel cui ambito ha sede il giudice competente, comporta una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla competenza per territorio, anche fuori dagli ambiti distrettuali, perché stabilisce la "vis attractiva" del reato ricompreso nelle attribuzioni di quell'ufficio inquirente nei confronti dei reati connessi anche se di maggior gravità, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della competenza, occorre avere riguardo unicamente al luogo di consumazione del reato associativo e, data la sua natura di reato permanente, al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, potendo in via residuale fare riferimento, ove detto criterio risulti inapplicabile, ai criteri sussidiari di cui all'art. 9 c.p.p." (Cass. 11.4.2006 n. 19831; in senso del tutto conforme, tra le tante, Cass.
5.10.2005 n. 40012, Cass. 24.6.2008 n. 29160; Cass. 21.11.2007 n. 46828). Nel caso di specie, come peraltro riconosciuto dallo stesso Tribunale del Riesame (che peraltro non ha dato attuazione a tale principio) l'unico criterio di competenza territoriale attuabile è quello di cui all'art. 9 c.p.p., e cioè il luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo iscritto la notizia di reato, che, nel caso di specie, è la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Gli atti devono essere conseguentemente trasmessi al competente Tribunale di Trieste.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla incompetenza territoriale e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trieste.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2009