Articolo 70 del Codice penale
Articolo 61Articolo 71
Versione
1 luglio 1931
Art. 70.

(Circostanze oggettive e soggettive)

Agli effetti della legge penale:

1° sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalita', dell'azione, la gravita' del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualita' personali dell'offeso;

2° sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensita' del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualita' personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole.

Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilita' e la recidiva.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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