Articolo 226 del Codice di procedura penale
Articolo 225Articolo 227
Versione
24 ottobre 1989
Art. 226. Conferimento dell'incarico 1. Il giudice, accertate le generalita' del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222 e 223, lo avverte degli obblighi e delle responsabilita' previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "consapevole della responsabilita' morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verita' e a mantenere il segreto su tutte le operazione peritali".
2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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