Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 226. Conferimento dell'incarico 1. Il giudice, accertate le generalita' del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222 e 223, lo avverte degli obblighi e delle responsabilita' previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "consapevole della responsabilita' morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verita' e a mantenere il segreto su tutte le operazione peritali".
2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti.
2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti.
Commentari • 122
- 1. Cassazione penale n. 3352/1995https://www.brocardi.it/ · 243.03201
(massima n. 1) In tema di perizia, la discrezionale presenza dei consulenti delle parti, consentita in virtù del disposto di cui al comma 2 dell'art. 226 c.p.p., pone le parti stesse in condizione di un immediato dialogo tecnico col perito, sicché è del tutto conseguenziale che nell'ambito della stessa perizia i quesiti possono essere ampliati anche con carattere di novità, per ragioni di economia processuale non disgiunta dall'opportunità dell'immediatezza in direzione di più puntuale ed efficace esito dell'accertamento in più completa visione di assieme. […]
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Giurisprudenza • 336
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/09/2025, n. 30555Provvedimento: […] Si è aggiunto che il perito assume una posizione processuale diversa rispetto a quella del consulente di parte, chiamato a prestare la sua opera nel solo interesse di colui che lo ha nominato, senza assumere l'impegno di cui all'art. 226 cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito, in difformità da quelle del consulente di parte, non è tenuto a fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle seconde, […]Leggi di più...
- art. 275 comma 4-bis cod. proc. pen.·
- consulenza di parte·
- perizia·
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- compatibilità detenzione e salute·
- vizio di motivazione·
- custodia cautelare in carcere·
- ricorso per cassazione