Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2002, n. 1625
CASS
Sentenza 6 dicembre 2002

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Massime1

In materia di intercettazioni telefoniche e ambientali disposte nell'ambito di procedimenti riguardanti delitti di criminalità organizzata, la motivazione del decreto autorizzativo del g.i.p. in ordine al presupposto dei "sufficienti indizi di reato", previsto dall'art. 13 della l. 12 luglio 1991 n. 203 - che ha innovato sul punto l'originaria disciplina contenuta nell'art. 267 cod. proc. pen. - deve contenere la sintetica illustrazione degli elementi essenziali di indagine, sì da consentire alle parti e al giudice del riesame di stabilire la ritualità del provvedimento adottato, e può legittimamente recepire, previo adeguato vaglio critico, le risultanze delle informative redatte dalla polizia giudiziaria.

Commentario1

  • 1Una sentenza predibattimentale di proscioglimento per particolare
    Valentina Vasta · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Spoleto ha pronunciato sentenza ex art. 469, comma 1-bis, c.p.p., pur in costanza dell'opposizione del pubblico ministero, discostandosi dall'orientamento consolidato della Cassazione secondo cui, anche quando l'imputato non è punibile per particolare tenuità del fatto, per pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento occorre che l'imputato e il pubblico ministero non si oppongano. Chiariamo subito i termini della questione. L'art. 469, comma 1, c.p.p. consente la definizione anticipata del procedimento qualora vi sia una causa d'improcedibilità o …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2002, n. 1625
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1625
Data del deposito : 6 dicembre 2002

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