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24 ottobre 1989
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1 novembre 2021
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Art. 123. Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate 1. L'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza ha facolta' di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorita' competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorita' giudiziaria.
2. Quando l'imputato e' in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di cura, ha facolta' di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione all'autorita' competente. Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richeste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorita' giudiziaria.
(( 2-bis. Le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa quella relativa alla nomina del difensore, e le richieste, di cui ai commi 1 e 2, sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato )) 3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla persona offesa.
2. Quando l'imputato e' in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di cura, ha facolta' di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione all'autorita' competente. Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richeste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorita' giudiziaria.
(( 2-bis. Le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa quella relativa alla nomina del difensore, e le richieste, di cui ai commi 1 e 2, sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato )) 3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla persona offesa.
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- 1. difesaWebit.It · https://www.filodiritto.com/ · 204.69038
[…] Diritto / La difesa tecnica e le carenze di garanzia dell'articolo 123 Codice Procedura Penale Esame della lacuna normativa di cui all'articolo 123 Codice Procedura Penale che non prevede la comunicazione della nomina all'avvocato. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 10/03/2025, n. 9565Provvedimento: […] L'affermazione contenuta nel decreto impugnato, secondo cui il reclamo proposto non ha natura giurisdizionale, e che la richiesta di depositare gli atti su supporto informatico doveva, caso mai, essere inviata al giudice a cui essi erano diretti, è errata perché l'art. 123 cod. proc. pen. prevede il deposito presso il direttore del carcere di ciò che il detenuto invia all'Autorità giudiziaria, compresi gli atti contenuti in supporti informatici, come stabilito dal magistrato di sorveglianza di Sassari con provvedimento del 23 marzo 2021. 3. […]Leggi di più...
- giurisdizione magistrato di sorveglianza·
- art. 35-bis Ord. pen.·
- art. 123 cod. proc. pen.·
- deposito atti su supporto informatico·
- inammissibilità reclamo·
- reclamo non giurisdizionale·
- diritto di difesa·
- art. 35 Ord. pen.·
- valutazione ammissibilità reclamo