Cass. pen., sez. II, sentenza 01/03/2013, n. 26725
CASS
Sentenza 1 marzo 2013

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In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, non può invocarsi il principio del "ne bis in idem" quando la partecipazione all'associazione venga desunta anche dalla commissione di altro reato per il quale sia già intervenuta condanna definitiva, in quanto l'inammissibilità di un secondo giudizio impedisce al giudice di procedere contro lo stesso imputato per il medesimo fatto, già giudicato con sentenza irrevocabile, ma non gli preclude di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo liberamente ai fini della prova di un diverso reato. (Fattispecie relativa a condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., emessa sulla base di elementi in gran parte già utilizzati per affermare, in altro procedimento, la partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti).

È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Fattispecie nella quale il ricorrente, pur lamentando l'esistenza di due verbali relativi alla medesima udienza con indicazioni tra loro incompatibili, non ne aveva allegato copia).

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    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2023

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 01/03/2013, n. 26725
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26725
Data del deposito : 1 marzo 2013

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