Sentenza 1 marzo 2013
Massime • 2
In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, non può invocarsi il principio del "ne bis in idem" quando la partecipazione all'associazione venga desunta anche dalla commissione di altro reato per il quale sia già intervenuta condanna definitiva, in quanto l'inammissibilità di un secondo giudizio impedisce al giudice di procedere contro lo stesso imputato per il medesimo fatto, già giudicato con sentenza irrevocabile, ma non gli preclude di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo liberamente ai fini della prova di un diverso reato. (Fattispecie relativa a condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., emessa sulla base di elementi in gran parte già utilizzati per affermare, in altro procedimento, la partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti).
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Fattispecie nella quale il ricorrente, pur lamentando l'esistenza di due verbali relativi alla medesima udienza con indicazioni tra loro incompatibili, non ne aveva allegato copia).
Commentari • 9
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/03/2013, n. 26725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26725 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2013 |
Testo completo
1 Cafice N.45092/2012 R.G. Sent. 602/2013 2 6 7 25/ 1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giorno 1 del mese di marzo dell'anno 2013 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE composta dai magistrati Presidente dott. AN ESPOSITO dott. Matilde CAMMINO Consigliere Consigliere dott. Alberto MACCHIA dott. Sergio BELTRANI Consigliere dott. Fabrizio DI MARZIO Consigliere ha pronunciato in udienza pubblica la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di 1) RR IM n. Maddaloni il 17 novembre 1974 2) IE IM n. Caserta il 2 marzo 1977 3) TO AN n. Caivano il 13 dicembre 1968 4) RR LO n. Orta di Atella il 27 aprile 1956 5) MO AN n. Crispano il 2 luglio 1954 6) AR AN n. Napoli il 17 gennaio 1970 7) AR OM n. Napoli il 2 settembre 1973 8) D'NG AN n. Caivano il 10 gennaio 1976 9) DO CE n. Caivano il 7 febbraio 1959 10) CE NN n. Napoli il 23 aprile 1937 11) AM LU n. Caivano il 25 gennaio 1973 in N 12) AT OR n. Maddaloni il 1° luglio 1976 13) IN US n. Caivano il 21 marzo 1946 14) TA AE n. Caivano il 21 settembre 1972 15) RI CE n. Napoli il 3 settembre 1975 16) EL LA n. Sulmona il 4 settembre 1962 17) CC IO n. Caivano il 5 giugno 1962 18) TO OL n. Napoli il 15 aprile 1970 19) LA MI n. Cardito il 30 giugno 1970 20) AM ET n. Caivano il 10 febbraio 1970 21) PE OC n. Frattamaggiore il 23 gennaio 1959 22) PO NZ n. Avellino il 30 maggio 1976 23) AP MI n. Caivano il 5 ottobre 1965 avverso la sentenza emessa il 28 dicembre 2011 dalla Corte di appeLL di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Aurelio Galasso, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi di LL AN, D'LO AN, AT AE e CE CE e la dichiarazione di inammissibilità di tutti gli altri ricorsi;
sentiti i difensori avv. RE Sorbo del foro di S. Maria Capua Vetere, difensore di fiducia dei ricorrenti IE, AL, OC, TO e ER, l'avv. Alberto Tortolano del foro di Napoli, difensore di fiducia dei ricorrenti AC, MP e MA, l'avv. OL Caricaterra del foro di Roma, difensore di fiducia di LL OM, l'avv. CE Liguori del foro di S. Maria Capua Vetere, difensore di fiducia dei ricorrenti LL OM e AT, 3 l'avv. CE Bucciero del foro di S. Maria Capua Vetere, difensore di fiducia del ricorrente DO, l'avv. CamiLL Irace del foro di S. Maria Capua Vetere, difensore di fiducia del ricorrente ZE, l'avv. OR Dionesalvi del foro di Paola, difensore di ufficio del ricorrente AR l'avv. Maurizio Forte del foro di Latina, difensore di fiducia del ricorrente CE, l'avv. Saverio Campana del foro di Napoli e l'avv. US TucciLL del foro di Napoli, per il ricorrente SE MI l'avv. CE Capasso del foro di Napoli, difensore di fiducia del ricorrente EN, e, quale sostituto processuale del difensore di fiducia avv. NI Cantelli del foro di S. Maria Capua Vetere, nell'interesse dei ricorrenti AM e AR, l'avv. MI Cerabona del foro di Napoli, difensore di fiducia del ricorrente AT AE, i quali hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi presentati nell'interesse dei ricorrenti rispettivamente assistiti;
osserva: 4 Con sentenza del Tribunale di Napoli in data 7 ottobre 2009 -all'esito di una complessa istruttoria dibattimentale sviluppatasi anche attraverso l'esame di numerosi testi e nove collaboratori di giustizia (EG DO, AR US, CO LU, AR AE, AR SA, SS NN, RE US, MM ET e AD AZ) ritenute attendibili (a differenza di quelle rese dal collaboratore SS RE, cui non veniva invece attribuita credibilità) e valutate unitamente agli elementi probatori emergenti dalle conversazioni intercettate- gli imputati venivano in parte assolti e in parte condannati in ordine ai reati associativi e ai reati-fine rispettivamente ascritti. Il procedimento scaturiva, come numerosi altri, da un'articolata indagine dei Carabinieri di Casoria riguardante una lunga serie di reati commessi negli anni 1997-99 nella zona comprendente i comuni di Caivano, Cardito, Frattamaggiore, Frattaminore e Crispano nell'ambito delle associazioni camorristiche oggetto di contestazione ai capi A (il clan capeggiato da AT OR e AR US) e B (il clan capeggiato da SS RE e ZE CE), associazioni dedite prevalentemente ad estorsioni e spaccio di droga (capi C-A/33), nonché nell'ambito dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nella zona del Parco Verde di Caivano, contestata al capo A/37 e al capo E (gruppo di AT OR, coadiuvato dai fratelli CE CE e CE CE e da numerosi spacciatori al minuto). La ricostruzione storica del crimine organizzato nel comune di Caivano alla fine degli anni '90 era fondata anche sulla base di quanto accertato in alcune sentenze passate in giudicato (sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 6 febbraio 2001, irrevocabile dal 10 gennaio 2002, nei confronti di VI AL in ordine al reato di cui all'art.416 bis c.p, per quanto riguarda il clan AT;
sentenza della III sezione penale del Tribunale di Napoli in data 8 luglio 2004, irrevocabile dal 15 dicembre 2005, nei confronti di ZE CE in ordine al reato di cui all'art.416 bis c.p. per quanto riguarda il clan ZE;
sentenza della Corte di appeLL di Napoli in data 8 maggio 2007, irrevocabile dal 1° luglio 2009, nei confronti di O+ in ordine ai reati di cui agli artt. 74-73 D.P.R.309/90 nel Parco Verde di Caivano;
sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 11 dicembre 2002, irrevocabile dal 23 febbraio 2005, nei confronti di SO + altri in ordine ai reati previsti dagli artt. 74-73 D.P.R.309/90 nel Parco Verde di Caivano). Con sentenza in data 28 dicembre 2011 la Corte di appeLL di Napoli ha riformato la sentenza di primo grado, appellata dagli imputati e in molti casi anche dal pubblico ministero, prendendo atto delle intervenute rinunzie, in gran parte solo parziali, ai motivi di appeLL, fatte da numerosi imputati, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, ed anche dal procuratore kum A generale di udienza. La Corte territoriale, pertanto, ha dichiarato l'inammissibilità totale o parziale degli appelli per i quali era intervvenuta rinuncia, premettendo tuttavia un'analisi delle principali questioni procedurali sollevate dai difensori e aventi ad oggetto la nullità della sentenza di primo grado e l'inutilizzabilità di atti processuali (provvedimenti relativi alle intercettazioni, di autorizzazione e proroga emessi dal giudice per le indagini preliminari e dal pubblico ministero;
decreti del pubblico ministero di autorizzazione all'uso di impianti diversi da quelli installati nei locali della Procura della Repubblica, sotto il profilo sia dell'inidoneità o insufficienza di detti impianti sia della sussistenza dell'urgenza; inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal tossicodipendente GE AR, acquisite ex art.512 c.p.p. dopo la morte del dichiarante). Nell'articolata motivazione della sentenza di appeLL sono state esaminate distintamente le questioni procedurali (ff.36 ss.), è stata ricostruita storicamente l'evoluzione delle tre associazioni criminali (ff.42 ss.), sono state esaminate e valutate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (ff.46 ss.), sono state quindi prese distintamente in considerazione le posizioni dei singoli imputati con riferimento ai motivi di appeLL proposti dagli stessi imputati e dal pubblico ministero. Gli imputati AC IM, IE IM, TO AN, AR LO, NA AN, LL AN, LL OM, D'LO AN, DO CE, AL NN, MA LU, MP OR, AR US, AT AE, CE CE, ZE LA, OC IO, AU OL, SE MI, AM ET, EN OC, TO NZ, ER MI, tramite i rispettivi difensori tranne il ricorrente AR che ha impugnato personalmente, hanno proposto ricorso per cassazione. Per rendere più chiara l'esposizione saranno esaminate singolarmente le posizioni degli imputati ricorrenti evidenziando progressivamente il contenuto della pronuncia di primo grado, i motivi di appeLL che nella maggior parte dei casi sono stati proposti anche dal pubblico ministero, le rinunzie ai motivi d'impugnazione intervenute nel corso del giudizio di appeLL, la decisione del giudice di appeLL, i motivi di ricorso per cassazione e l'esame delle doglianze.
1. RR IM All'esito del giudizio di primo grado AC IM era stato dichiarato colpevole dei reati contestati ai capi A/37 (art.74 D.P.R.309/90, quale partecipe dell'associazione e gestore di una piazza di spaccio), escluse le sole aggravanti di cui all'art.80 co.1 lett.b) e c) D.P.R.309/90, e A/25 (artt.81 c.p., 73 D.P.R.309/90), limitatamente agli episodi di cessione di stupefacente nei confronti di GE AR, ed era stato condannato, ritenuta la continuazione, con le circostanze attenuanti 6 generiche equivalenti alle residue aggravanti e alla recidiva, alla pena di anni undici di reclusione (pena base anni dieci reclusione, aumentata di un anno per la continuazione limitatamente aLL spaccio nei confronti di GE), mentre era stato assolto dal reato ascrittodgli al capo A (art.416 bis c.p.) e dalla residua imputazione al capo A/25 per non aver commesso il fatto. La responsabilità dell'imputato veniva affermata solo in relazione agli episodi di cessione di sostanza stupefacente nei confronti di GE AR in quanto il Tribunale, pur ritenendo che l'AC fosse uno spacciatore abituale, riteneva "non utili” le dichiarazioni testimoniali dei tossicodipendenti acquirenti AB AN, AZ LU, VE US (i quali in dibattimento non avevano confermato l'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini) circa l' attività di cessione di droga nei loro confronti . Hanno proposto appeLL sia il pubblico ministero, che ha chiesto la condanna anche in ordine agli ulteriori episodi di cessione di stupefacenti contestati al capo A/25, sia l'imputato che ha chiesto l'assoluzione e, comunque la riqualificazione del reato associativo in queLL di cui all'art. 73 D.P.R.309/90 e, in subordine la riduzione della pena, il riconoscimento dell'attenuante prevista dal quinto comma dell'art.73 D.P.R.309/90 e comunque la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. All'udienza del 16 dicembre 2011 l'imputato ha personalmente rinunciato ai motivi di appeLL relativi all'affermazione di responsabilità e alla richiesta di riqualificazione giuridica del reato di cui all'art. 74 D.P.R.309/90, insistendo solo sulla riduzione di pena, e spontaneamente "ammetteva l'addebito”. La Corte territoriale ha accolto l'appeLL del pubblico ministero, ritenendo che la responsabilità in ordine aLL spaccio anche nei confronti di soggetti non identificati diversi dall'GE (ed esclusi AB, AZ ed VE) potesse comunque desumersi dalla parziale confessione dell'imputato e dalle dichiarazioni dell'GE e del collaboratore di giustizia MM ET;
quanto all'appeLL dell'imputato ha preso in considerazione solo i motivi di appeLL relativi al trattamento sanzionatorio e, riconosciuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena ad anni nove, mesi sei di reclusione (con le circostanze attenuanti generiche prevalenti, pena base anni otto di reclusione, aumentata ad anni nove e sei mesi otto mesi per plurime cessioni ad GE e dieci mesi per plurime cessioni ad acquirenti non - identificati- per la continuazione). Con i motivi di ricorso per cassazione presentati dall'avv. Alberto Tortolano si deduce: 7 1) la violazione dell'art.606 lett.b), c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 187, 192, 125 comma 3, 546, 605 c.p.p. e agli artt.81 c.p., 73 D.P.R.309/90 in quanto per ritenere provata l'attività di spaccio nei confronti di soggetti non identificati non sarebbe sufficiente una pluralità di dichiarazioni accusatorie, ancorché convergenti, in assenza dell'indicazione di concrete circostanze fattuali;
nel caso di specie sia la confessione che le dichiarazioni accusatorie dell'GE erano del tutto generiche e indeterminate in relazione alla ritenuta attività di spacciatore abituale dell'AC nei confronti di diversi tossicodipendenti;
il collaboratore di giustizia MM aveva peraltro fatto riferimento aLL spaccio di cocaina e non di eroina;
2) la violazione dell'art.606 lett.b) c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 581 comma 1 lett.c, 185 comma 1, 191 comma 1 e 2, 268 comma 3, 271 comma 1, 125 comma 3, 605 c.p.p. e all'art. 74 D.P.R.309/90; la Corte di appeLL si era pronunciata sulle eccezioni in tema di inutilizzabilità delle intercettazioni, nonostante la rinuncia parziale ai motivi di merito da parte di alcuni imputati;
quanto alle intercettazioni ambientali eseguite nell'autovettura di CE (ff.36 ss. sentenza appeLL e ff.166 ss. sentenza primo grado), il ricorrente si duole che i motivi di appeLL sul punto siano stati ritenuti generici e puntualizza che il decreto attuativo del pubblico ministero in data 15 settembre 1997, con il quale si disponeva ex art.268 comma 3 c.p.p. che le operazioni di intercettazione ambientali e telefoniche autorizzate dal giudice per le indagini preliminari con decreto 5 settembre 1997 avvenissero tramite gli impianti in dotazione ai Carabinieri di Casoria, era carente di motivazione in ordine alla sussistenza delle ragioni di eccezionale urgenza in quanto non può essere ritenuta una motivazione per relationem quella che richiami genericamente, come nel decreto in questione, "gli atti del procedimento" (nessuno dei quali, comunque, faceva riferimento a "situazioni di eccezionale urgenza"); peraltro il decreto autorizzativo delle intercettazioni già richiamava per relationem "la nota dell'organo di P.G." e il riferimento all'attività in corso dell'associazione criminosa non poteva integrare 1""eccezionale urgenza" richiesta dall'art.268 comma 3 c.p.p. (al più, solo l'urgenza); improprio sarebbe il richiamo del giudice di primo grado alla sentenza Sez. Un.n.23 del 2003, ric.Gatto; la sentenza delle Sezioni Unite 12 luglio 2007 n.30347 esclude, peraltro, la legittimità di un intervento successivo del giudice per colmare il difetto di motivazione e conferma, relativamente alla motivazione per relationem, quanto già affermato dalle sentenze delle Sezioni Unite 21 giugno 2000 n.17, Primavera, e 31 ottobre 2001 n.32, Policastro. Con i motivi nuovi ex art.585 comma 4 c.p.p., depositati 1'8 febbraio 2013, si sostiene che, pur avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appeLL sulla responsabilità, la Corte di cassazione deve pronunciarsi comunque sull'inutilizzabilità delle intercettazioni dedotta con il ricorso in In 8 quanto l'art.609 comma 2 c.p.p. stabilisce che la Corte decide anche le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e l'inutilizzabilità è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo ex art. 191 comma 2 c.p.p. (v. Cass. sez. VI 21 novembre 1991). Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte rileva che il giudice di appeLL ha motivatamente escluso che l'appeLL del pubblico ministero fosse fondato in relazione alle contestate cessioni di stupefacenti ai soggetti tossicodipendenti AB, AZ ed VE (i quali, esaminati in dibattimento, non avevano confermato l'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini), mentre ne ha ritenuto la fondatezza quanto alle contestate cessioni di stupefacente nei confronti di soggetti non identificati desumendola dalle dichiarazioni parzialmente confessorie dell'imputato (che aveva ammesso di aver spacciato per quindici giorni), dalle dichiarazioni di GE AR (tossicodipendente acquirente deceduto, le cui dichiarazioni erano state acquisite ai sensi dell'art.512 c.p.p.) che l'aveva indicato come spacciatore abituale "che vendeva in una piazza dove di vendono trecento pezzi al giorno", dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia MM ET il quale, pur avendo parlato di cocaina, lo aveva chiaramente indicato come spacciatore. Nella motivazione della sentenza impugnata si evidenziano la convergenza delle dichiarazioni dell'GE e del MM, intrinsecamente credibili (il primo per il suo pieno coinvolgimento nell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti nel Parco Verde di Caivano e per i motivi ampiamente illustrati nella motivazione della sentenza di primo grado a ff.144-158 e nella parte introduttiva della motivazione della sentenza impugnata e il secondo perché intraneo all'ambiente deLL spaccio nel Parco Verde di Caivano e per essere state le sue dichiarazioni confermate dal teste m.LL NN e dal collaboratore di giustizia SS NN nonché riscontrate dal contenuto delle conversazioni intercettate, come emergeva dai ff.646 e ss. e 633 ss. della motivazione della sentenza di primo grado). Con il ricorso si tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, le cui conclusioni circa la responsabilità dell'AC anche in ordine alla cessione di sostanze stupefacenti ad ulteriori tossicodipendenti non identificati risultano adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controLL di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. Esula infatti dai poteri della Corte di In cassazione queLL di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30-4- 1997 n. 6402, Dessimone). Il secondo motivo e il motivo nuovo sono manifestamente infondati. L'imputato, infatti, ha infatti espressamente rinunciato ai motivi di appeLL diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio. Questa Corte (Cass. sez.II 3 dicembre 2010 n.3593, Izzo;
sez.I 3 ottobre 2007 n.39439, Condò) ha ripetutamente affermato che -analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione o all'analoga ipotesi dell'accordo sulla pena in appeLL in forza del previgente art. 599 c.p.p., comma 4, poi abrogato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 2, comma 1, lett. i), convertito con modificazioni in L. 24 luglio 2008, n. 125 (Cass. sez.VII 17 ottobre 2001 n. 40767, Pugliese;
sez.I 29 gennaio 2003 n.16965, Augugliaro;
sez.VI 18 febbraio 2003 n. 20477, Bevilacqua;
sez.I 4 marzo 2003 n. 21358, Ferrara;
sez.I 18 giugno 2003 n. 28831, Spinelli;
sez. VI 6 marzo 2003 n. 29699, Curato;
sez. II 16 giugno 2004 n. 39663, Calabrese;
sez. I 15 novembre 2007, n. 43721, GriLL)- è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di appeLL che, rilevata la rinuncia dell'imputato ai motivi di appeLL diversi da quelli relativi alla riduzione di pena, dichiari, in virtù degli art. 589, commi secondo e terzo e 591, comma primo, lett. d) c.p.p., l'inammissibilità sopravvenuta dei motivi oggetto di rinuncia, omettendone l'esame ai fini dell'applicazione dell'art. 129 c.p.p., considerato che la rinuncia ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Pertanto, poiché, ai sensi dell'art. 597, comma primo, c.p.p., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice di appeLL prenderli in considerazione, né può farlo il giudice di legittimità, anche in ordine alle questioni rilevabili d'ufficio, sulla base di un'ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, stante l'irrevocabilità di tutti i negozi processuali, ancorché unilaterali. L'intervenuta rinuncia non obbligava il giudice di appeLL a prendere in considerazione la dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni dedotta nell'interesse dell'AC (peraltro la Corte territoriale ha analiticamente esaminato le eccezioni difensive al riguarado, giungendo alla conclusione che i risultati delle intercettazioni in atti erano tutte pienamente utilizzabili), né questa Corte potrebbe valutarli sulla base di un'ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, costituendo ius receptum in giurisprudenza queLL della irrevocabilità di tutti i negozi processuali, pur se unilaterali. ло Nel ricorso, infine, si omette di indicare la rilevanza, quanto alla posizione dell'AC, dell'intercettazione ambientale eseguita nell'autovettura di CE (ff.36 ss. sentenza appeLL e ff.166 ss. sentenza primo grado), che sarebbe comunque irrilevante per il reato contestato al capo A/25 e potrebbe rivestire qualche significato solo per il reato associativo per la cui affermazione di responsabilità l'imputato, oltre ad ammettere le proprie responsabilità all'udienza del 16 novembre 2011, aveva rinunciato al relativo motivo di appeLL. Le fonti di prova a carico dell'imputato erano state del resto individuate, seppur sinteticamente vista la rinuncia ai motivi, anche in altri elementi oltre alle intercettazioni, quali le convergenti dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia MM e dall'GE e le sentenze definitive relativi alla sussistenza delle associazioni a delinquere dedite aLL spaccio nel Parco Verde di Caivano.
2. IE IM All'esito del giudizio di primo grado IE IM era stato dichiarato colpevole in ordine al reato ascritto al capo A/32 (art. 73 D.P.R.309/90), limitatamente alle cessioni di stupefacente ad GE AR, ed era stato condannato, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alla recidiva specifica ed infraquinquennale, alla pena di anni sei, mesi sei di reclusione ed euro 27.000,00 di multa (pena base anni sei ed euro 26.000,00, aumentata ex art.81 c.p.), mentre era stato assolto dal reato ascrittogli al capo A/37 (art. 74 D.P.R.309/90) e dalla residua imputazione al capo A/32 per non aver commesso il fatto. Hanno proposto appeLL il pubblico ministero, chiedendo la condanna anche per il reato associativo A/37 (motivo al quale ha rinunziato il P.G. di udienza) e per gli ulteriori episodi di cessione di sostanza stupefacente ascritti al capo A/32 nei confronti di PascarieLL LO e altri acquirenti non identificati, e l'imputato chiedendo l'assoluzione (motivo al quale ha poi rinunciato all'udienza del 16 novembre 2011, tramite il difensore munito di procura speciale), e, in subordine, la riduzione della pena con il riconoscimento dell'ipotesi attenuata prevista dal quinto comma dell'art. 73 D.P.R.309/90 e il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile per rinunzia il ricorso del pubblico ministero quanto al reato associativo ed ha confermato l'assoluzione in ordine al reato ascritto al capo A/37 e alla restante parte dell'imputazione al capo A/32; preso atto della rinunzia parziale ai motivi di appeLL da parte dell'imputato, ha inoltre ridotto la pena, riconosciuta l'attenuante del quinto comma dell'art.73 D.P.R.309/90 ritenuta unitamente alle già riconosciute circostanze 11 attenuanti generiche prevalente sulla recidiva, ad anni cinque di reclusione ed euro 19.000,00 di multa (pena base, con la ritenuta prevalenza, anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, aumentata ex art.81 c.p. per la continuazione interna); detta pena è stata ulteriormente aumentata ad anni otto di reclusione ed euro 23.000,00 di multa per la riconosciuta continuazione con la sentenza della Corte di appeLL di Napoli in data 7 dicembre 2000, irrevocabile il 23 gennaio 2001. Con i motivi di ricorso per cassazione presentati dall'avv. RE Sorbo si deduce il difetto di motivazione e la violazione di legge quanto alla determinazione della pena, per la modesta riduzione del trattamento sanzionatorio e per l'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante prevista dal quinto comma dell'art. 73 D.P.R.309/90. Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico e, comunque, manifestamente infondato essendo state riconosciute sia le circostanze attenuanti generiche (già con la sentenza di primo grado) che l'attenuante del quinto comma dell'art.73 D.P.R.309/90 (con la sentenza di appeLL), peraltro con giudizio di prevalenza e la pena è stata inoltre congruamente ridotta in appeLL in misura prossima al minimo edittale anche in considerazione del comportamento processuale (rinunzia espressa ai motivi di merito dell'appeLL, con esplicito ed apprezzabile riconoscimento della fondatezza dell'assunto accusatorio) e del ruolo effettivo svolto dal ricorrente nella consumazione dei reati ascrittigli.
3. TO AN All'esito del giudizio di primo grado TO AN era stato dichiarato colpevole del reato ascritto al capo A/27 (art.73 D.P.R.309/90), limitatamente alle cessioni di sostanza stupefacente nei confronti di GE AR e TA OM, ed era stato condannato, con le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione, alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 25.000,00 di multa (pena base anni sei ed euro 26.000,00, diminuita per le circostanze attenuanti generiche ad anni quattro ed euro 23.000,00, aumentata ex art.81 c.p.), mentre era stato assolto dal reato ascritto al capo A/37 (art.74 D.P.R.309/90). Ha proposto appeLL solo il pubblico ministero, chiedendo la condanna anche per il reato associativo A/37 (motivo al quale ha poi rinunziato il P.G. in udienza) e per gli ulteriori episodi di cessione di sostanza stupefacente ascritti al capo A/27, nei confronti di altri acquirenti identificati e non identificati. lu 12 La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero quanto al reato associativo, confermando quindi l'assoluzione in ordine al reato ascritto al capo A/37, ed ha dichiarato la responsabilità del TO in ordine aLL spaccio di sostanze stupefacenti anche nei confronti di soggetti non identificati diversi dall'GE e dal TA rideterminando la pena in anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro 26.000,00 di multa (pena base anni sei ed euro 26.000,00, diminuita per le circostanze attenuanti generiche ad anni quattro ed euro 22.000,00, aumentata ex art.81 c.p. per gli ulteriori episodi di cessione di un anno e 2.000 euro per le plurime cessioni ad GE e TA e di mesi sei ed euro 1.000,00 per le plurime cessioni ad acquirenti non identificati). Con i motivi di ricorso per cassazione presentati dall'avv. OR Di Mezza si deduce l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 73 D.P.R.309/90, per essere stata ritenuta sussistente l'attività di spaccio, pur essendo il ricorrente solo un tossicodipendente presente nei luoghi di spaccio di Caivano, e per non essere state esplicitate le ragioni della congruità della pena e della correttezza del relativo calcolo. Il ricorso è inammissibile perché, quanto all'affermazione di responsabilità, introduce, in maniera peraltro del tutto generica, censure di merito sulla valutazione delle prove inammissibili in questa sede, considerato anche che il giudice di appeLL ha fornito un'adeguata ed esauriente motivazione circa l'affermazione di responsabilità del TO relativamente alle ulteriori cessioni di sostanze stupefacenti ad acquirenti non identificati sulla base delle dichiarazioni dell' GE -il quale aveva riferito di aver visto il TO, soprannominato 'o barone, vendere la droga- e della conversazione intercettata il 19 settembre 1997 nell'autovettura di CE CE avente ad oggetto, tra l'altro, la continuativa attività di spaccio svolta dal TO. Sull'attendibilità dell'GE il giudice di appeLL aveva ampiamente motivato nell'esaminare la posizione dell'appellante AC. Quanto alla pena le doglianze sono manifestamente infondate avendo il giudice di appeLL determinato la pena base in misura coincidente con il minimo edittale, operato almeno per la pena detentiva la riduzione massima per le circostanze attenuanti generiche, applicando contenuti aumenti per la continuazione e facendo espresso riferimento all'art. 133 c.p. e, in particolare, all'entità dei fatti in continuazione. ALLrché la pena, come nel caso in esame, non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 125 co.3 c.p.p. deve ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 c.p. (Cass. sez. VI 12 giugno 2008 n.35346, Bonarrigo;
sez.III 29 maggio 2007 n.33773, Ruggieri). 13 4. RR LO All'esito del giudizio di primo grado AR LO era stata dichiarata colpevole del reato ascrittole al capo A/21 (art.73 D.P.R.309/90), limitatamente alle cessioni di sostanze stupefacenti nei confronti di GE AR e SC OS, ed era stata condannata, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata e infraquinquennale, alla pena di anni sette di reclusione ed euro 28.000,00 di multa (pena base anni sei di reclusione ed euro 26.000,00 di multa, aumentata ex art.81 c.p.), mentre era stata assolta dal reato ascrittole al capo A/37 (art.74 D.P.R.309/90) e dalla residua imputazione al capo A/21 per non aver commesso il fatto. Hanno proposto appeLL sia il pubblico ministero, che ha chiesto la condanna anche per il reato associativo A/37 (motivo al quale ha poi rinunziato il P.G. di udienza) e per gli ulteriori episodi di cessione del capo A/21 ad altri acquirenti identificati e non identificati, sia l'imputata che ha chiesto l'assoluzione (motivo al quale ha poi rinunciato all'udienza del 2 dicembre 2011, tramite il difensore munito di procura speciale), e, in subordine, la riduzione della pena anche con la diminuzione dell'aumento per la continuazione, l'esclusione della recidiva e il riconoscimento del quinto comma dell'art. 73 D.P.R.309/90. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero quanto al reato associativo, confermando quindi l'assoluzione in ordine al capo A/37, ed ha confermato anche la limitazione della condanna relativa al capo A/21 alle cessioni nei confronti di GE AR e SC OS;
negata l'attenuante dell'art.73 comma quinto D.P.R.309/90 ma esclusa la recidiva, la Corte di appeLL ha ridotto la pena ad anni cinque, mesi sei di reclusione (pena base, esclusa la recidiva, anni sei ed euro 26.000,00, ridotta ex art.62 bis c.p. ad anni quattro, mesi sei ed euro 20.000,00, aumentata ex art.81 c.p. per la continuazione interna), ulteriormente aumentata per la continuazione esterna con la sentenza Tribunale di Napoli 1° giugno 1998, irrevocabile il 5 dicembre 1999, ad anni cinque, mesi dieci ed euro 22.500,00. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione presentati dall'avv. NI Cantelli si deduce la violazione degli artt. 133 e 62 bis c.p. e, inoltre, la mancanza e manifesta iLLgicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena in misura ritenuta eccessiva, senza l'indicazione analitica degli elementi indicati dall'art. 133 c.p.p., e alla riduzione in misura non corrispondente al massimo per le circostanze attenuanti generiche, senza tener conto dell'ottimo comportamento processuale dell'imputata e della "non estrema” gravità dei fatti. In 14 Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico e, comunque, manifestamente infondato. La pena base è stata infatti determinata nel minimo edittale e la riduzione per le circostanze attenuanti generiche è stata operata in misura prossima a quella massima di un terzo, mentre per l'aumento relativo alla continuazione interna ed esterna (quest'ultimo particolarmente modesto trattandosi di condotte ravvicinate nel tempo e attuate in un unico contesto locale) si è fatto specifico riferimento all'art. 133 c.p. e all'entità dei fatti in contestazione. ALLrché la pena, come nel caso in esame, non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, l'obbligo motivazionale previsto dall'art.125 co.3 c.p.p. deve infatti ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 c.p. (Cass. sez.VI 12 giugno 2008 n.35346, Bonarrigo;
sez.III 29 maggio 2007 n.33773, Ruggieri).
5. MO AN All'esito del giudizio di primo grado NA AN era stato dichiarato colpevole del reato ascrittogli al capo B (art.416 bis c.p. co.1,2,3,4,5,8 c.p. quale promotore negli anni 1996, 1997, 1998, con condotta perdurante, dell'associazione camorristica capeggiata da SS RE e ZE CE) ed era stato condannato alla pena di anni dodici di reclusione (pena base anni nove, aumentata di 1/3 per la recidiva specifica infraquinquennale), mentre era stato assolto dai reati di estorsione ascrittigli ai capi B/30 e B/33 per non aver commesso il fatto. Hanno proposto appeLL sia il pubblico ministero, che ha chiesto la condanna anche per il reato di estorsione contestato al capo B/30 (il P.G. di udienza ha rinunziato al relativo motivo), sia l'imputato che ha chiesto l'assoluzione in ordine al capo B e, in subordine, la riduzione della pena anche con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, con un aumento comunque minore per la recidiva da qualificarsi semplice e non specifica (la precedente condanna riguardava il delitto di rapina). La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appeLL del pubblico ministero, per rinunzia, limitatamente al reato ascritto al capi B/30, ed ha ridotto la pena, ritenuta la recidiva semplice, ad anni dieci, mesi sei di reclusione. Con i motivi di ricorso per cassazione presentati dall' avv. Vittorio Giaquinto si deduce: 1) la violazione di legge ex art.606 lett.c) c.p.p. in relazione agli artt.268 e 271 c.p.p. con riferimento al decreto con il quale erano state disposte le operazioni di intercettazione ни 15 sull'autovettura di CE CE, sulle utenze telefoniche in uso a AT OR e nell'abitazione di ZO NI e ZE AL;
le operazioni di intercettazione erano state eseguite secondo la tecnica di cd. remotizzazione, che consente l'ascolto anche in luoghi diversi da queLL in cui si trova l'impianto della Procura della Repubblica in cui avviene la registrazione, in assenza di motivazione sulle ragioni della deroga all'art.268 c.p.p., così legittimando sospetti di manipolazione o di indebita interferenza;
2. la mancanza o manifesta iLLgicità della motivazione in relazione all'art.416 bis c.p., con riferimento alle confusioni e imprecisioni dei collaboratori di giustizia evidenziate nell'appeLL; si evidenzia, inoltre, l'esistenza agli atti di due verbali in data 10 maggio 2006: in uno risulterebbe che i difensori avevano aderito all'astensione deliberata dalle camere penali e che il processo era stato rinviato al 24 maggio 2006, nell'altro risulterebbe svolta attività dibattimentale con rinvio al 31 maggio 2006. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato, non essendosi specificato nel ricorso l'interesse del NA in ordine alle dedotte nullità relative al decreto con il quale erano state autorizzate le intercettazioni indicate e alle relative modalità esecutive. Nella motivazione della sentenza impugnata si fa marginale riferimento, infatti, alla conversazione intercettata il 15 luglio 1998 in casa di ZO NI menzionata solo come uno degli elementi di conferma alle dettagliate e convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia EG DO, AR US, AR SA riguardanti la presenza personale del NA alle riunioni che si erano tenute negli anni dal 1996 al 1999 tra i capi del sodalizio criminoso per spartirsi i territori di influenza e definire le alleanze tra i vari gruppi (in particolare, come riferito dalla AR, moglie del capoclan SS RE, alla riunione in cui si dovevano decidere le posizioni di comando nel Parco Verde di Caivano e, come riferito dai collaboratori EG e AR che avevano indicato il NA come compartecipe dell'omicidio di AT OR di cui si erano peraltro autoaccusati, ad altre riunioni strategiche in rappresentanza di ZE CE). Nella motivazione della sentenza appellata il NA, conosciuto come NU o malommo, era stato ritenuto promotore dell'associazione camorristica anche nella qualità di capozona di Crispano sulla base di numerosi elementi di responsabilità costituiti, oltre che dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopra indicati riportate analiticamente a ff.306-308 della sentenza di primo grado, anche dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia RE US circa il ruolo di capozona di Crispano svolto dal NA, gestore di un autonomo clan alleato a queLL di ZE CE e legato alla famiglia camorristica MO di Afragola. Il ruolo apicale ricoperto dal NA, la cui Um 16 frequentazione con i sodali era confermata anche dai controlli di polizia citati a f.90 della sentenza impugnata, risulta pertanto ampiamente motivato sulla base della cd. convergenza del molteplice e, in tale determinante contesto probatorio, la conversazione intercettata il 15 luglio 1998 in casa di IA NI (nella quale si faceva solo un accenno a "NU") ha una rilevanza del tutto secondaria, tanto da poter ritenere adeguatamente motivata l'affermazione di responsabilità indipendentemente dal contenuto del coLLquio la cui intercettazione si assume affetta da nullità (peraltro a ff.36 ss. della motivazione della sentenza impugnata viene diffusamente contestata la fondatezza dei rilievi difensivi anche in ordine all'intercettazione in esame, con argomentazioni che nel ricorso non vengono direttamente confutate). Il secondo motivo è manifestamente infondato. Quanto al reato associativo al capo B si ribadisce quanto osservato nell'esaminare il primo motivo circa l'adeguatezza della motivazione riguardante l'affermazione di responsabilità, aggiungendo che il giudice di appeLL ha in particolare specificamente confutato la fondatezza delle censure difensive circa l'inattendibilità dei collaboratori AR e AR, circa la presunta assenza di controlli di polizia giudiziaria del NA con ZE CE, circa l'inattendibilità di AR e EG desunta dalla sentenza (non definitiva) della Corte di Assise di Napoli del 7 novembre 2005 di assoluzione del NA in ordine all'omicidio di AT OR. Le ulteriori censure sono del tutto generiche, non avendo il ricorrente allegato copia dei verbali menzionati, come sarebbe stato suo onere in forza del principio di autosufficienza del ricorso operante anche in sede penale (Cass. Cass. sez. VI 2 dicembre 2010 n.45036, Damiano;
sez. VI 8 luglio 2010 n.29263, Cavanna;
sez.V 22 gennaio 2010 n.11910, Casucci sez.I 22 gennaio 2009 n.6112, Bouyahia;
sez.IV 26 giugno 2008 n.37982, Buzi;
sez.I 18 marzo 2008 n.16706, Falcone;
sez. feriale 13 settembre 2007 n.37368, Torino;
sez.VI 19 dicembre 2006 n.21858, Tagliente;
sez.I 18 maggio 2006 n.20344, Sala).
6. AR AN All'esito del giudizio di primo grado LL AN era stato dichiarato colpevole del reato ascrittogli al capo B (art.416 bis c.p. co.1,2,3,4,5,8 c.p. in qualità di partecipe -negli anni 1996, 1997, 1998 con condotta perdurante- dell'associazione capeggiata da SS RE e ZE CE) e a plurimi reati di estorsione aggravata (capi B/6, B/16, B/18, B/19, B/20, B/25 con riqualificazione di quest'ultimo reato ex artt.56, 629 commi 1 e 2 c.p., 7 D.L.152/91, B/26 e B/27) 17 ed era stato condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di anni ventuno di reclusione ed euro 11.000,00 di multa, mentre era stato assolto dai reati ascritti ai capi B/3, B/11 e B/14 per insussistenza del fatto e dai reati ai capi B/9 e B/29 per non aver commesso il fatto. Hanno proposto appeLL sia il pubblico ministero, che ha chiesto la condanna per i reati contestati ai capi B/3, B/14, B/29 (ma il P.G. di udienza ha rinunziato all'appeLL), sia l'imputato che ha chiesto l'assoluzione anche previa perizia fonica sulle intercettazioni (perizia espletata nel giudizio di appeLL, previa riapertura dell'istruzione dibattimentale), in subordine la riduzione della pena, l'esclusione dell'aggravante dell'art. 7 D.L.152/91 con riferimento alle estorsioni, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e, infine, il riconoscimento della continuazione con la sentenza emessa dalla Corte di appeLL di Napoli 1'8 maggio 2007, irrevocabile il 1° luglio 2009. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appeLL del pubblico ministero, per rinunzia, limitatamente ai reati ascritti ai capi B/3, B/14 e B/29, ed ha assolto il ricorrente, per non aver commesso il fatto, dai reati contestati ai capi B/6, B/16, B/18, B/19, B/20, B/25, B/26 e B/27 (estorsioni aggravate, in ordine alle quali si è ritenuto di emettere pronuncia assolutoria all'esito della perizia fonica disposta in appeLL sulle conversazioni intercettate), rideterminando la pena in anni otto di reclusione (pena base, con l'aggravante dell'associazione armata, anni sei di reclusione, aumentata ex art.63 comma quarto c.p. per la recidiva); riconosciuta peraltro la continuazione con i reati oggetto della sentenza di condanna della Corte di appeLL di Napoli in data 8 maggio 2007, irrevocabile il 1° luglio 2009, reati ritenuti più gravi, rispetto alla pena di anni undici, mesi sei di reclusione determinata in detta sentenza l'aumento per la continuazione è stato applicato nella misura di anni cinque, mesi sei di reclusione, con indicazione della pena complessiva in anni diciassette di reclusione;
è stata ordinata la scarcerazione del LL in ordine ai reati diversi da queLL associativo (capo B). Con i motivi di ricorso presentati dall'avv. Saverio Senese si deduce: 1) la violazione dell'art.606 lett.e) c.p.p. in relazione agli artt. 192, 546 comma primo lett.e) c.p.p. e 416 bis c.p., per avere la Corte territoriale confermato la sentenza appellata relativamente al reato associativo in mancanza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata e senza tener conto delle doglianze difensive circa l'inattendibilità di singoli collaboratori di giustizia, emergente dalle pronunce del Tribunale del riesame di annullamento delle ordinanze di custodia cautelare relativi ad omicidi basate sulle loro dichiarazioni accusatorie (in particolare le dichiarazioni di CO AN, quanto all'omicidio di TI AN, e quelle di SS RE, quanto 18 all'omicidio di LD US), e circa i contatti continui nel corso della collaborazione tra SS NN, CO LU e AR AE (contatti desumibili dalle procedure incidentali e dall'esame dibattimentale); la motivazione della sentenza impugnata sarebbe solo apparente perché si conferma un giudizio di affidabilità e credibilità generico dei singoli propalanti sulla base di un'illegittima motivazione per relationem a fronte degli specifici argomenti difensivi;
2) la violazione dell'art.606 lett.c) ed e) c.p.p. in relazione all'art.649 c.p.p. per avere il giudice di appeLL utilizzato, per affermare la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di partecipazione ad associazione camorristica, i medesimi elementi di prova già utilizzati da un giudice diverso per emettere nei suoi confronti la sentenza di condanna in ordine al delitto associativo di cui all'art.74 D.P.R., con conseguente violazione del principio del ne bis in idem ed omessa motivazione;
il giudice di appeLL avrebbe infatti omesso di indicare le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia nel presente procedimento, ritenute significative della condotta associativa camorristica, e quindi di individuare il quid pluris idoneo a distinguere i due reati associativi in contestazione al fine di evitare il duplicato di giudicati. Il ricorso va rigettato. Il primo motivo è infondato. Quanto al capo B (reato di partecipazione ad associazione camorristica, associazione la cui esistenza non è contestata dalla difesa con l'atto di appeLL), il giudice di appeLL ha desunto gli elementi di responsabilità carico del ricorrente non solo dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia CO LU, AR AE, EG DO, AR US, AR SA, SS NN, AD AZ, dichiarazioni analiticamente riportate a ff.313-318 della sentenza di primo grado e in gran parte già valutate nella loro attendibilità dalla Corte di appeLL di Napoli nella sentenza 8 maggio 2007, irrevocabile dal 1° luglio 2009, con la quale l'imputato era stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.74 D.P.R.309/90 (partecipazione all'associazione capeggiata da SS RE, dedita aLL spaccio di sostanze stupefacenti dal 1997 al 1999 nel Parco verde di Caivano) nel processo Amaro NN+35, ma anche dai numerosi controlli di polizia da cui era risultata la frequentazione del ricorrente con gli altri componenti del clan. Peraltro nella parte introduttiva della motivazione della sentenza impugnata la Corte territoriale ha compiuto un ampio e legittimo richiamo per relationem alla valutazione, selettiva (essendo stata esclusa l'attendibilità delle dichiarazioni di SS RE) e non generalizzata delle dichiarazioni rese dai singoli collaboratori di giustizia, aggiungendo una sintetica ricostruzione della genesi, delle modalità e del contenuto della collaborazione prestata dai singoli dichiaranti tra cui quelli che avevano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di LL AN. Inoltre nell'esame un 13 specifico della posizione del ricorrente sono stati distintamente indicati gli elementi di responsabilità a carico del ricorrente emergente dalle convergenti dichiarazioni di AR SA, CO LU, AR AE, EG DO, AR US, SS NN e AD AZ e sono stati analiticamente valutati e disattesi i rilievi difensivi circa l'inattendibilità del collaboratore di giustizia CO LU (nonostante l'assoluzione del LL con sentenza della Corte di Assise di Napoli in data 21 gennaio 2007, passata in giudicato, in ordine all'omicidio di TI AN e l'annullamento dell'ordinanza del tribunale del riesame in data 15 febbraio 2005, l'attendibilità del collaboratore di giustizia era stata riconosciuta in altre sentenze passate in giudicato tra cui quella della Corte di appeLL di Napoli in data 8 maggio 2007 in cui il LL era stato condannato in ordine al reato previsto dall'art.74 D.P.R.309/90; sulla valutazione dell'attendibilità del collaboratore di giustizia, che rientra nell'autonomia decisionale del giudice, nei singoli casi può, del resto, influire anche la mancanza nella vicenda specifica di riscontri esterni) e del collaboratore di giustizia SS RE (già dichiarato inattendibile dal giudice di primo grado). Quanto ai contatti telefonici e di persona tra i collaboratori di giustizia SS NN, CO LU e AR AE, a f.51 della sentenza impugnata si era posto in evidenza che "nonostante tutti gli sforzi delle difese, non è stata acquisita alcuna prova di collusioni tra i citati collaboranti, emergendo invece al contrario un'indipendenza (anche temporale) delle loro rispettive propalazioni”. Ripetitive, e quindi generiche, risultano le doglianze difensive in proposito. Del resto questa Corte ha affermato il principio che, in tema di valutazione della chiamata in correità, la verifica dell'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni può portare anche ad esiti differenziati, purché la riconosciuta inattendibilità di alcune di esse non dipenda dall'accertata falsità delle medesime, giacché, in tal caso, il giudice è tenuto ad escludere la stessa generale credibilità soggettiva del dichiarante, a meno che non esista una provata ragione specifica che abbia indotto quest'ultimo a rendere quelle singole false propalazioni (sez.V 15 luglio 2008 n.37327, Palo) e che anche l'accertata falsità su di uno specifico fatto narrato non comporta, in modo automatico, l'aprioristica perdita di credibilità di tutto il compendio conoscitivo-narrativo dichiarato dal collaboratore di giustizia, bensì rientra nei compiti del giudice la verifica e la ricerca di un "ragionevole equilibrio di coerenza e qualità", di ciò che viene riferito nel contesto di tutti gli altri fatti narrati, dovendo avere ben presente che la debole valenza di attendibilità soggettiva deve essere compensata con un più elevato e consistente spessore di riscontro, attraverso il necessario minuzioso raffronto di verifiche di credibilità estrinseca (Cass. sez.VI 28 aprile 2010 n.20514, Arman Ahmed). Il secondo motivo è infondato. 20 La doglianza relativa alla pretesa violazione del divieto del ne bis in idem con riferimento alla condanna del ricorrente in ordine al reato previsto dall'art.416 bis c.p. sulla base degli stessi elementi utilizzati per affermare, in altra sentenza, la partecipazione al reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art.74 D.P.R.309/90) è infondata poiché i collaboratori di giustizia che hanno reso dichiarazioni accusatorie nei confronti del ricorrente sono stati esaminati tutti nel corso del dibattimento di primo grado sul contenuto delle imputazioni formulate nel presente processo, dichiarazioni ampiamente richiamate nella parte introduttiva della sentenza impugnata, con riferimento alla parte espositiva della motivazione della sentenza di primo grado, e riassunte nel loro contenuto rilevante per la posizione del ricorrente a ff.103-105. Questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, che non può invocarsi il principio del ne bis in idem quando la partecipazione all'associazione venga desunta anche dalla commissione di altro reato per il quale sia già intervenuta condanna definitiva, in quanto l'inammissibilità di un secondo giudizio impedisce al giudice di procedere contro lo stesso imputato per il medesimo fatto, già giudicato con sentenza irrevocabile, ma non gli preclude di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo liberamente ai fini della prova di un diverso reato (Cass. sez.II 13 gennaio 2011 n.6482, Buonincontri) e che, comunque, è legittima la valutazione, con autonomo giudizio, di circostanze di fatto raccolte in altro procedimento, anche conclusosi con una sentenza irrevocabile di assoluzione, in quanto la preclusione di un nuovo giudizio impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale in ordine al reato che è stato oggetto del giudicato, mentre non riguarda la rinnovata valutazione di dette circostanze, una volta stabilito che le stesse possano essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati (Cass. sez.II 13 novembre 2008 n.45153, Ucciero). Inoltre, con particolare riferimento ai reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (art.416 bis c.p.) e di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art.74 D.P.R.309/90), la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che i due reati possono concorrere anche quando anche quando sono riconducibili ad un'unica organizzazione criminosa e il soggetto impegnato esclusivamente nel traffico di sostanze stupefacenti sia consapevole che questo è gestito dall'associazione mafiosa e di contribuire con la sua condotta alla realizzazione di una delle finalità tipiche del sodalizio criminale (Cass. sez.II 22 maggio 2012 n.36692, Abbrescia;
Sez.Un. 25 settembre 2008 n.1149, Magistris;
sez.IV 29 gennaio 2008 n.12349, De Angioletti). Nel caso in esame la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto che gli elementi processuali acquisiti, che non erano costituiti solo dalla sentenza passata in giudicato cui si riferisce 21 la difesa ma anche da ulteriori elementi (convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia assunte nel corso del dibattimento di primo grado), consentissero di ravvisare nella condotta del ricorrente tale consapevolezza.
7. AR OM All'esito del giudizio di primo grado LL OM era stato dichiarato colpevole del reato ascrittogli al capo B (art.416 bis co.2 e 4 c.p., in qualità di promotore del clan SS- ZE) ed era stato condannato, con la recidiva contestata, alla pena di anni dodici di reclusione (pena base anni nove, aumentata di un terzo per la recidiva specifica). Ha proposto appeLL l'imputato chiedendo l'assoluzione e, in via gradatamente subordinata, l'esclusione della qualifica di promotore, l'applicazione del principio del ne bis in idem, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (motivi tutti ai quali ha rinunziato personalmente all'udienza del 1° febbraio 2011) e, infine, la riduzione della pena e la continuazione con i reati oggetto della sentenza della Corte di appeLL di Napoli in data 8 maggio 2007, irrevocabile il 1° luglio 2009. La Corte territoriale, attesa la rinunzia ai motivi di merito, ha preso in considerazione solo i motivi di appeLL relativi al trattamento sanzionatorio ed ha ridotto la pena, con le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti, ad anni dieci, mesi sei di reclusione (pena base anni otto, ritenuta l'aggravante dell'associazione armata, con l'aumento fino ad un terzo ex art.63, quarto comma, c.p. per la contestata recidiva specifica infraquinquennale secondo il principio sancito dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 20798 del 2011); riconosciuta la continuazione con il reato (art. 74 D.P.R.309/90) oggetto della sentenza della Corte di appeLL di Napoli in data 8 maggio 2007, irrevocabile il 1° luglio 2009, il relativo aumento è stato operato sulla pena determinata in quest'ultima sentenza (anni 14, mesi 3 di reclusione) nella misura di anni sette di reclusione, con la determinazione della pena finale complessiva di anni ventuno, mesi tre di reclusione. Con i motivi di ricorso presentati dall'avv. OL Caricaterra si deduce la mancanza o iLLgicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.81 c.p., in quanto ai fini dell'entità dell'aumento per la continuazione la motivazione sarebbe iLLgica (la pena per la sentenza da porre in continuazione, di anni dieci e mesi sei, con l'aumento di sette Ш 22 anni per la continuazione sarebbe stata ridotta di un terzo secco), mentre nella determinazione della pena per il reato continuato si deve tener conto di tutte le circostanze aggravanti e attenuanti concorrenti nel reato più grave e le circostanze inerenti le violazioni meno gravi rimangono prive di efficacia;
nel caso in esame la dimostrazione della proporzionalità dell'aumento operato ex art.81 c.p. era fondata su un calcolo erroneo, perché la pena presa in considerazione per il reato meno grave considerava sia l'aggravante dell'associazione armata che la recidiva;
erroneamente la Corte di appeLL non avrebbe considerato, nell'individuare l'aumento per la continuazione, le circostanze attenuanti generiche riconosciute in relazione al reato ritenuto più grave (art.74 D.P.R.309/90 di cui alla sentenza 8 maggio 2007 della Corte di appeLL di Napoli) con prevalenza sulle aggravanti contestate;
il giudizio sulla stima del quantum di pena in continuazione sarebbe quindi monco;
iLLgica risulterebbe la negazione delle circostanze attenuanti generiche in ragione della prolungata partecipazione del LL ad un'articolata e agguerrita associazione criminale, quando per la partecipazione all'associazione più grave le stesse circostanze erano state riconosciute con giudizio di prevalenza. Con "dichiarazione e motivi di ricorso" datati 9 febbraio 2013, sottoscritti dall'avv. CE Liguori e depositati in cancelleria l'11 febbraio 2013 si deduce: 1) la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione agli artt.81 e 133 c.p. con riferimento all'aumento, ritenuto eccessivo, per la continuazione, nonostante la sostanziale contemporaneità dei due reati in continuazione, protrattisi per un brevissimo lasso temporale (settembre '97-novembre '99), e con riferimento all'attribuzione al ricorrente, il quale non era stato ritenuto responsabile di alcun reato-fine, del ruolo di capo;
2) la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'art.62 bis c.p. con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, invece riconosciute al LL nella sentenza di condanna per il reato ritenuto più grave e, addirittura con giudizio di prevalenza, nella sentenza del Tribunale di Napoli in data 23 gennaio 1998, nonostante l'unicità della condotta illecita di cui i singoli reati unificati dalla continuazione facevano parte;
3) la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione agli artt.81 e 99 c.p. per essersi tenuto conto nel calcolo della pena della recidiva specifica infraquinquennale, pur essendo stata ritenuta la continuazione tra i reati e non potendosi quindi ritenere la recidiva per gli episodi successivi al primo (Cass. sez.V 11 novembre 2010 n.5761 e sez.I 1° luglio 2010 n.31735); peraltro l'aumento sarebbe facoltativo e i giudici di appeLL sarebbero venuti meno all'obbligo di specifica motivazione sul punto (Cass. Sez. Un. 27 ottobre 2011 n.5859); un 23 4) la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione agli artt.62 bis, 81 e 99 c.p. in quanto si era proceduto all'aumento per la recidiva nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nelle altre due sentenze per i reati in continuazione e, comunque, senza effettuare il giudizio di bilanciamento tra dette attenuanti e la recidiva (facoltativa); 5) la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione agli artt.81 c.p. e 444 c.p.p. in quanto l'aumento di pena per la continuazione doveva essere ridotto fino ad un terzo poiché nella sentenza O+ della Corte di appeLL di Napoli era già stata riconosciuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli del 23 gennaio 1998 e del Tribunale di S.Maria Capua Vetere del 3 febbraio 2005 e la prima di dette sentenze era stata emessa ai sensi dell'art.444 c.p.p.. Il primo ricorso, sottoscritto dall'avv. Caricaterra, è infondato e va rigettato. Quanto alla prima censura, riguardante l'entità dell'aumento per la continuazione, la Corte rileva che in tema di applicazione della continuazione -sia in sede esecutiva, sia in sede di cognizione, aLLrché il nesso venga riconosciuto con riferimento a reati che abbiano formato oggetto di sentenza irrevocabile- il giudice non è vincolato dal divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma terzo, c.p.p.., per cui l'unico limite è queLL stabilito dall'art. 671, comma secondo, stesso codice, a norma del quale la pena complessiva non può eccedere la somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o decreto di condanna (Cass. sez.I 6 marzo 2008 n,12704, D'LO). Nel caso di specie il riferimento nella motivazione alla determinazione della pena in aumento con una concreta riduzione di un terzo rispetto alla pena per il reato in continuazione è diretto unicamente ad evidenziare il trattamento benevolo riservato all'imputato e non certamente a stabilire un criterio proporzionale nell'applicazione dell'aumento di pena che risulta invece determinato, sulla base di una argomentata valutazione della gravità del fatto e della “palese inclinazione a delinquere del prevenuto" insindacabile nel merito. In ordine all'ulteriore censura relativa alla mancata considerazione, nell'individuazione dell'entità della pena per la continuazione, delle circostanze attenuanti generiche riconosciute con giudizio di prevalenza nella sentenza avente ad oggetto il reato ritenuto più grave, il collegio ne rileva l'infondatezza condividendo il principio, recentemente ribadito da questa Corte (Cass. sez.III 29 novembre 2011 n.897, Myderizi), secondo il quale l'accertamento del vincolo della continuazione tra il reato giudicato ed altro precedente per il quale è intervenuta condanna con sentenza irrevocabile richiede al giudice la sola applicazione dell'aumento dovuto per la continuazione, mentre non possono essere applicate le circostanze attenuanti generiche il cui W 24 riconoscimento richiede l'esame dell'intera condotta antigiuridica del reo, ivi inclusa quella già considerata dal precedente giudicato, ostandovi la res iudicata. Del resto la rinuncia da parte dell'imputato a tutti i motivi di appeLL, ad esclusione soltanto di queLL riguardante la misura della pena e comunque con espressa rinuncia anche al motivo indicato al capo D (f.108 sentenza impugnata), deve ritenersi comprensiva anche di quei motivi attraverso i quali l'appellante aveva richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti (Cass. sez.I 11 aprile 2012 n.19014, Sardelli). I motivi di ricorso presentati dall'avv. Liguori sono inammissibili perché inseriti in un autonomo ricorso per cassazione (contenente la "dichiarazione e motivi di ricorso", senza alcun richiamo al precedente tempestivo ricorso presentato dall'altro difensore) depositato in cancelleria 1'11 febbraio 2013, evidentemente tardivo.
8. D'NG AN All'esito del giudizio di primo grado D'LO AN era stato dichiarato colpevole del reato ascrittogli al capo A/37 (art. 74 D.P.R.309/90, quale partecipe), escluse le sole aggravanti di cui all'art.80 co.1 lett.b) e c) D.P.R.309/90, ed era stato condannato, riconosciuta l'attenuante dell'art.74 co.7 D.P.R.309/90 prevalente sulle residue aggravanti e sulla recidiva, alla pena di anni quattro di reclusione, mentre era stato assolto in ordine al reato ascritto al capo A/29 (art.73 D.P.R.309/90) per insussistenza del fatto. Hanno proposto appeLL sia il pubblico ministero, chiedendo la condanna anche per il reato contestato al capo A/29, sia l'imputato, che ha chiesto il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art.8 D.L.152/91 e delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale, accogliendo l'appeLL del pubblico ministero, ha affermato la responsabilità del D'LO anche in ordine al reato ascritto al capo A/29 ed ha rideterminato la pena, ritenuta la continuazione, in anni quattro, mesi sei di reclusione (pena base anni dieci di reclusione, ridotta ad anni quattro per l'attenuante di cui al settimo comma dell'art. 74 D.P.R.309/90 prevalente sulle aggravanti e sulla recidiva, aumentata ex art.81 c.p.). Con i motivi di ricorso per cassazione presentati dall'avv. Fernando Rossi si deduce la mancata applicazione nella loro massima estensione degli artt.8 D.L.152/91 e comma settimo degli artt.73 e 74 D.P.R.309/90, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con In 25 giudizio di prevalenza sulle aggravanti, la violazione degli artt. 132 e 133 co.2 n.3 c.p., la violazione dell'art.27 Cost., l'iLLgicità e contraddittorietà della motivazione. Il ricorso è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato. Va infatti rilevato che non risulta essere stata riconosciuta al ricorrente l'attenuante prevista dall'art.8 D.L.152/91, la cui applicazione anzi è stata motivatamente esclusa (f.113 motivazione della sentenza impugnata). Quanto alle circostanze attenuanti generiche, ne è stato negato il riconoscimento con adeguata motivazione attraverso il riferimento all'oggettiva gravità del fatto (considerata l'articolazione nel tempo della ramificata associazione criminosa, con controLL armato del territorio) e alla capacità a delinquere dell'imputato, oltre che alla mancanza di positivi elementi di valutazione oltre quelli già valutati per l'applicazione della diminuente prevista dal settimo comma dell'art.74 D.P.R.309/90. A tale riguardo si osserva che il riconoscimento o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Cass. sez. VI 28 ottobre 2010 n.41365, Straface). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass. sez.VI 16 giugno 2010 n.34364, Giovane). Le restanti doglianze sono del tutto generiche, considerato anche che nel ricorso si parla di tale Quadrano, con evidente riferimento ad altro imputato.
9. DO CE All'esito del giudizio di primo grado DO CE era stato dichiarato colpevole dei reati ascritti al capo A/37 (art.74 D.P.R.309/90) e al capo A/26 (art.73 D.P.R.309/90), limitatamente alle cessione di stupefacente ad GE AR, ed era stato condannato, escluse per il reato associativo le sole aggravanti di cui all'art.80 co.1 lett.b) e c) D.P.R.309/90 e con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle residue aggravanti e alla recidiva contestate, ritenuta la continuazione, ad anni undici di reclusione (pena base per il più grave reato al capo A/37, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alle aggravanti e alla recidiva contestate, anni dieci, aumentata ex art 81 c.p.), mentre veniva dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale in ordine alla residua imputazione ascritta al capo A/26 (episodi di cessione nei confronti di FioriLL NN) per precedente giudicato. 26 Hanno proposto appeLL sia il pubblico ministero, che ha chiesto la condanna in ordine al capo A/26 anche relativamente agli episodi di cessione al FioriLL e ad altri tossicodipendenti non identificati, sia l'imputato che ha chiesto l'assoluzione e, in subordine, la riduzione della pena, anche con il riconoscimento dell'attenuante prevista dal quinto comma dell'art. 73 D.P.R.309/90 e delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale ha confermato la sentenza impugnata in punto di responsabilità, ritenendo infondati i motivi di appeLL di entrambi gli appellanti in punto di responsabilità e le doglianze dell'imputato anche in ordine al trattamento sanzionatorio Con i motivi di ricorso per cassazione presentati dall'avv. CE Bucciero si deduce: 1) la carenza, manifesta iLLgicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 125 co.3c.p.p., 73 e 74 co.1, 2, 3 e 4 D.P.R.309/90, 530 co.1 e 2 c.p.p. quanto alle conversazioni intercettate nell'autovettura di CE CE tra soggetti estranei da cui si è desunta la partecipazione del DO alla compagine associativa, conversazioni nelle quali si fa riferimento a tale CE che potrebbe essere CE CE, arrestato il 18 settembre 1997 unitamente al DO;
la motivazione sarebbe carente anche in ordine alle dichiarazioni del tossicodipendente GE AR, non valutate correttamente dal giudice di merito;
l'GE non aveva effettuato riconoscimenti fotografici del DO, il quale non era stato nemmeno menzionato dal m.LL NN con riferimento all'attività di spaccio in Caivano ma solo in relazione all'arresto del 18 settennbre 1997; di lui non avevano parlato nemmeno i collaboratori di giustizia AR, CO, AR, AR e SS NN;
l'attività di spaccio del DO non sarebbe stata svolta stabilmente e relativamente al reato associativo mancherebbe l'elemento psicologico;
2) il giudice di appeLL avrebbe riportato le motivazioni del giudice di primo grado senza procedere ad una valutazione autonoma degli elementi indiziari di responsabilità; 3) mancherebbe la motivazione in ordine al diniego dell'attenuante del quinto comma dell'art.73 D.P.R.309/90, applicabile in considerazione della "modestissima quantità, qualità e tipo della sostanza stupefacente sequestrata”. E' stata depositata una memoria difensiva nella quale si insiste nella doglianza relativa all'iLLgicità della motivazione della sentenza impugnata che non conterrebbe una valutazione autonoma delle risultanze processuali, ma una mera trasposizione del contenuto della sentenza di primo grado. Il ricorso è inammissibile. In 27 Il primo motivo è manifestamente infondato. Nella motivazione della sentenza impugnata l'inserimento nella struttura associativa (l'esistenza dell'associazione criminosa non era contestata dalla difesa) di DO CE, detto o'bisognoso, è stata desunta dalle dichiarazioni di GE AR (tossicodipendente, acquirente di sostanze stupefacenti) circa l'attività di spaccio svolta (anche nei confronti deLL stesso GE) nel Parco Verde di Caivano, in "una piazza dove si smerciavano 300 pezzi di droga al giorno dalle ore 7,00 alle 23,00”, dall'organizzazione facente capo ai fratelli CE. L'GE, pur non avendo effettuato riconoscimenti diretti dell'imputato, lo aveva indicato con il soprannome 'o bisognoso e come frateLL di AC IM in occasione del riconoscimento fotografico di quest'ultimo. La Corte territoriale ha quindi ritenuto, con argomentazione del tutto logica, che l'individuazione del DO da parte dell'GE non presentasse margini di ambiguità ed ha collegato le dichiarazioni accusatorie in questione con le numerose conversazioni intercettate nell'autovettura di CE CE, detto RA, capo dell'associazione, prossime alla data del 18 settembre 1997, data in cui erano stati arrestati in flagranza di spaccio, oltre al DO, anche AC IM (frateLL uterino del DO), CE CE e NA. Il contenuto di dette conversazioni è stato ritenuto indicativo della piena appartenenza dell'imputato al gruppo del CE il quale si preoccupava della tutela legale non solo del frateLL (CE CE), ma anche di altri quattro ragazzi arrestati neLL stesso contesto da lui pagati per la gestione di una piazza di spaccio tra cui il DO, del quale il frateLL AC IM (conversazione del 17 settembre 1997) parlava come di persona che aveva "una piazza" ove vendeva stupefacente. L'arresto in flagrante attività di spaccio del DO (condannato poi a quattro anni di reclusione con sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 22 dicembre 1997, divenuta irrevocabile il 5 giugno 1999) costituisce, nell'argomentata motivazione del giudice di merito, un ulteriore elemento circa l'inserimento dell'imputato nella predisposta suddivisione di ruoli nell'ambito dell'organizzazione criminosa, attraverso la sua costante messa a disposizione del gruppo per il raggiungimento dei fini criminosi. La Corte territoriale ha dato adeguata risposta alle censure difensive relative: a) alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato associativo, emergente da tutti gli elementi esposti che denotavano la consapevole partecipazione dell'imputato al sodalizio;
b) all'assenza di dichiarazioni accusatorie da parte di collaboratori di giustizia e in particolare del AR, essendo plausibile che costui non conoscesse direttamente tutti gli affiliati al suo clan articolato in una struttura organizzativa facente capo ad una pluralità di soggetti che si rapportavano con i singoli affiliati, e all'assenza di intercettazioni in cui il DO fosse personalmente coinvolto;
c) alla presunta inattendibilità dell'GE, le cui dichiarazioni erano invece credibili perché provenienti da persona che aveva una rete di rapporti personali con 28 l'ambiente deLL spaccio nel Parco Verde di Caivano e, comunque, erano riscontrate dalle dichiarazioni del teste m.LL NN e dei collaboratori di giustizia MM ET e SS NN. Il secondo motivo è del tutto generico Le censure sono infatti formulate in modo stereotipato, senza riferimenti alla fattispecie concreta e senza alcun collegamento con i passaggi della motivazione della sentenza impugnata, risolvendosi in una serie di doglianze prive di contenuto specifico che non consentono il controLL di legittimità. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dal quinto comma dell'art.73 D.P.R.309/90 è stato giustificato attraverso l'indicazione di concreti elementi ostativi alla ravvisabilità del "fatto di lieve entità" (sistematica e continuativa attività di spaccio, significativa della disponibilità di adeguate scorte di stupefacente destinato alla vendita a terzi e della presenza di un diffuso mercato di acquirenti), in conformità all'interpretazione della giurisprudenza di questa Corte della lieve entità come minima offensività penale della condotta criminosa. 10. CE NN All'esito del giudizio di primo grado AL NN era stata dichiarata colpevole del reato ascrittole al capo A/17 (art.73 D.P.R.309/90), limitatamente alle cessioni di stupefacente ad GE AR, RI CE, SC OS e IA AL, ed era stata condannata, con le circostanze attenuanti generiche ed esclusa la recidiva, ritenuta la continuazione, alla pena di anni sei di reclusione ed euro 27.000,00 di multa (pena base anni sei e 26.000,00, ridotta ex art.62 bis c.p. ad anni quattro ed euro 23.000,00, aumentata ex art.81 c.p.), mentre era stata assolta dal reato ascrittole al capo A/37 (art.74 D.P.R.309/90) e dalla residua imputazione al capo A/17 per non aver commesso il fatto. Hanno proposto appeLL sia il pubblico ministero, che ha chiesto la condanna anche per il reato contestato al capo A/37 (motivo al quale il P.G. di udienza ha poi rinunziato) e per gli ulteriori episodi di cessione contestati al capo A/17 nei confronti di acquirenti identificati e non, sia l'imputata che ha chiesto l'assoluzione (ma all'udienza del 16 novembre 2011 ha rinunziato ai motivi di merito, tramite il difensore munito di procura speciale) e, in subordine, la riduzione della 3 In 23 pena con il riconoscimento dell'attenuante del quinto comma dell'art.73 D.P.R. 309/90 e con le circostanze attenuanti generiche prevalenti. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appeLL del pubblico ministero per rinunzia quanto al reato associativo e l'ha accolto quanto all'affermazione di responsabilità anche in ordine aLL spaccio nei confronti di soggetti diversi dall'GE, dal RI, dal SC e dal IA contestato al capo A/17; pur escludendo l'applicazione dell'attenuante del quinto comma dell'art. 73 D.P.R.309/90, ha ridotto la pena in anni quattro, mesi tre di reclusione ed euro 19.500,00 di multa (pena base anni sei ed euro 26.000, ridotta ex art.62 bis c.p. ad anni quattro ed euro 18.000,00, aumentata ex art.81 c.p.); non ha accolto la richiesta di continuazione con altra sentenza di condanna, la cui copia non era stata prodotta dalla difesa. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione presentato dall'avv. RE Sorbo si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione per la modesta riduzione di pena e per il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art.73, comma quinto, D.P.R.309/90 e delle circostanze attenuanti generiche, senza tener conto delle deduzioni difensive. Il ricorso è inammissibile. La pena è stata sensibilmente ridotta nonostante la condanna in appeLL per ulteriori episodi di spaccio attraverso l'applicazione sulla pena base, già determinata nel minimo, di una riduzione più consistente per le circostanze attenuanti generiche e di contenuti aumenti per la continuazione, con riferimento al ruolo marginale svolto dall'imputata nell'attività di spaccio gestita anche dal figlio OC IO e dalla nuora ER MI. Le circostanze attenuanti generiche erano state riconosciute già in primo grado e il riconoscimento dell'attenuante del quinto comma dell'art. 73 D.P.R.309/90 è stato negato con ampia e adeguata motivazione (f.130 motivazione della sentenza impugnata), conforme ai principi giurisprudenziali consolidati, che la ricorrente non contesta specificamente. 11. AM LU All'esito del giudizio di primo grado MA LU era stato dichiarato colpevole del reato ascrittogli al capo A (art.416 bis c.p., in qualità di partecipe al clan AT-AR) ed era stato condannato alla pena di anni sei di reclusione. 30 L' imputato ha proposto appeLL chiedendo l'assoluzione e, in via gradatamente subordinata, la qualificazione giuridica del fatto ai sensi degli artt.378 e 379 c.p. e la riduzione della pena, con l'attenuante ex art.114 c.p. e le circostanze attenuanti generiche anche prevalenti. La Corte territoriale ha confermato l'affermazione di responsabilità e, pur negando l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante prevista dall'art. 114 c.p., ha ridotto la pena ad anni quattro di reclusione. Con i motivi di ricorso per cassazione presentati dall'avv. Alberto Tortolano si deduce: 1) la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione agli artt. 192 co.3, 125 co.3, 605 c.p.p. e agli artt. 416 bis, 378 e 379 c.p.; sia il Tribunale che il giudice di appeLL sarebbero incorsi in un errore di fatto in quanto il AR aveva detto che l'imputato “magari” conservava le armi per AT OR essendone il cognato, ma non si era espresso sul punto in termini di certezza;
la convergenza del molteplice sarebbe stata quindi ravvisata dai giudici di merito attraverso un “adattamento interpretativo" delle parole del AR, vi sarebbe anzi una "divergenza del molteplice"; le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sarebbero generiche e inidonee a riscontrarsi reciprocamente;
la componente oggettiva (contributo stabile al sodalizio) e soggettiva (affectio societatis) debbono coesistere perché possa configurarsi il reato associativo, mentre nel caso di specie non sarebbe stata provata l'affectio societatis, in assenza di ulteriori elementi oltre le dichiarazioni dei collaboratori EG e AR e in assenza di contestazione di reati-fine; 2) la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione agli artt. 192 co.3, 125 co.3, 605 c.p.p. e agli artt.62 bis, 133 c.p. in quanto arbitrariamente sarebbero state negate le circostanze attenuanti generiche, in ragione solo della partecipazione all'associazione. Sono stati depositati in data 8 febbraio 2013 motivi nuovi ex art.585, comma 4, c.p.p., con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione agli artt. 192 co.3, 125 co.3, 605 c.p.p. e 416 bis, 416 c.p. in quanto dei due collaboratori di giustizia solo AR era intraneo al clan camorristico contestato al capo A (clan AT-AR), mentre EG era estraneo e addirittura contrapposto ed aveva reso, inoltre, dichiarazioni sostanzialmente de relato avendo affermato che MA gli era stato "presentato" come legato all'associazione; AR, infine, aveva riferito una situazione di fatto, quanto al prendere parte del MA all'associazione capeggiata dal cognato, descritta in termini di eventualità ("magari”) e con esclusivo riferimento al rapporto con il AT, inquadrabile eventualmente nella fattispecie della partecipazione ad associazione per delinquere semplice e non in quella dell'associazione mafiosa o camorristica caratterizzata da un vincolo di stabile disponibilità. ی ک 31 Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo del ricorso principale e i motivi nuovi sono manifestamente infondati e coinvolgono, comunque, questioni attinenti alla valutazione del materiale probatorio, riservate al giudice di merito la cui motivazione si presenta esauriente e logicamente coerente. La Corte territoriale ha infatti confermato l'affermazione di responsabilità nei confronti del MA sulla base delle convergenti dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia EG DO e AR US i quali avevano indicato l'imputato come uomo di fiducia del capoclan AT OR, che era suo cognato. Le obiezioni difensive circa l'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore AR -la cui attendibilità era stata positivamente valutata nella parte introduttiva della sentenza impugnata, contenente un ampio e legittimo richiamo alle condivise motivazioni sul punto del giudice di primo grado- sono state adeguatamente confutate dal giudice di appeLL il quale ha puntualizzato che le condotte descritte dal collaboratore di giustizia (uomo di fiducia del capoclan, con il compito di conservare le armi del clan e di andarle a prendere e consegnarle al AT quando era necessario) evidenziavano l'intraneità dell'imputato nel sodalizio criminoso, al di là della qualificazione fattane dal collaboratore e del rapporto parentale dell'imputato con AT OR, potendo ravvisarsi nella vigilanza armata durante le riunioni tra i sodali (cui aveva fatto riferimento il EG) e nella custodia e nel rifornimento di armi su richiesta (di cui aveva parlato il AR) un contributo stabile e funzionale all'esistenza e agli interessi del clan nel suo complesso. Quanto all'espressione "magari", usata dal AR per descrivere l'attività del MA relativamente alla custodia di armi per conto del capoclan AT OR, erroneamente si è dedotto l'errore di fatto non potendosi ravvisare nell'interpretazione delle dichiarazioni del collaboratore un'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata altrimenti adottata, essendo plausibile nell'ambito del giudizio valutativo del contenuto dell'esame dibattimentale del collaboratore di giustizia l'attribuzione all'avverbio "magari" di un significato meramente esplicativo delle attività concretamente svolte dall'imputato, significato sicuramente riconducibile all'espressione adoperata nell'ambito di una narrazione, priva di fluidità e non perfetta dal punto di vista lessicale, come quella del AR. Quanto alle dichiarazioni del EG, che aveva attribuito al MA il ruolo di persona addetta alla vigilanza armata durante le riunioni tra sodali, il giudice di appeLL ha ritenuto irrilevanti da un lato la circostanza che il EG fosse appartenente a diversa organizzazione, dovendo valutarsi solo la descrizione dei comportamenti o delle attività concrete posti in essere dall'imputato, e dall'altro lato la mancata partecipazione alle riunioni, essendo l'imputato incaricato di occuparsi della pur indispensabile vigilanza armata durante gli incontri dei sodali. Manifestamente infondato risulta infine l'assunto difensivo circa le dichiarazioni de relato In 32 del EG, il quale ha riferito fatti caduti sotto la sua diretta percezione circa l'attività svolta dall'imputato che da soli costituiscono facta concludentia dimostrativi dell'esistenza e costante permanenza del vincolo associativo. In ordine alla presunta "divergenza" del molteplice, la Corte osserva che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez.II 4 marzo 2008 n.13473, Lucchese;
sez.II 17 dicembre 1999 n.3616, Calascibetta), non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi di accusa forniti dai dichiaranti, dovendo privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere. Nel caso in esame il giudice di appeLL ha posto in luce, con motivazione congrua e non superficiale, la convergenza, indipendenza e specificità delle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia, che ben possono riscontrarsi reciprocamente senza necessità di ulteriori riscontri esterni. Il secondo motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato avendo il giudice di appeLL dato conto, con motivazione adeguata, del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi favorevoli di valutazione e in considerazione, per contro, della prolungata partecipazione nel tempo dell'imputato ad un'articolata ed agguerrita associazione criminale, senza alcun comportamento da cui possa desumersi alcuna volontà ndi recidere i legami con la stessa e con altri suoi numerosi partecipi. A questo riguardo la Corte rileva che la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Cass. sez.VI 28 ottobre 2010 n.41365, Straface). 12. AT OR All'esito del giudizio di primo grado MP OR era stato dichiarato colpevole del reato ascrittogli al capo A/37 (art.74 D.P.R.309/90), escluse le sole aggravanti di cui all'art.80 co.1 lett.b) e c) D.P.R.309/90, ed era stato condannato, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle residue aggravanti, alla pena di anni dieci di reclusione, mentre era stato assolto dal reato ascrittogli al capo A (art.416 bis c.p., clan AT-AR) per non aver commesso il fatto. Hanno proposto appeLL sia il pubblico ministero, che ha chiesto la condanna anche in ordine al reato associativo ascritto al capo A e l'aumento della pena, con l'esclusione delle circostanze lu 33 attenuanti generiche (ma il P.G. di udienza ha rinunciato all'appeLL), sia l'imputato che ha chiesto l'assoluzione dal reato al capo A/37 o la sua qualificazione ex art.73 D.P.R.309/90 (ma all'udienza del 25 novembre 2011 ha rinunciato, tramite il difensore munito di procura speciale, ai motivi di merito, insistendo solo sulla riduzione della pena) e, in subordine l'esclusione della qualifica di promotore e la riduzione della pena con la prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile per rinuncia l'appeLL del pubblico ministero e quanto alla pena, oggetto del motivo residuo dell'imputato, l'ha confermata anche perché l'MP di fatto era stato ritenuto colpevole della mera partecipazione all'associazione criminosa ex art.74 D.P.R.309/90, essendo stata la pena indicata nel minimo di dieci anni di reclusione previsto per il mero partecipante. Con i motivi di motivi di ricorso per cassazione presentati dall'avv. Alberto Tortolano si deduce: 1) la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione agli artt. 581 col) lett.c, 185 co.1, 191 co.1 e 2, 268 co.3, 271 co.1, 125 co.3, 605 c.p.p. e all'art. 74 D.P.R.309/90 quanto all'inutilizzabilità (deducibile in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, nonostante la rinuncia ai motivi di appeLL sulla responsabilità da parte dell'imputato nel corso del giudizio di appeLL) delle intercettazioni ambientali eseguite nell'autovettura di CE per violazione dell'art.268 co.3 c.p.p. in relazione all'art.271 c.p.p. (v.ff.36 ss. motivazione sentenza impugnata e ff.166 ss. motivazione della sentenza di primo grado); nel ricorso si sostiene che la genericità dell'appeLL non influirebbe sulla rilevanza in sede di legittimità della questione relativa all'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali in esame, con riferimento alla mancanza di motivazione quanto all'eccezionale urgenza del decreto ex art.268 co.3 c.p.p. con il quale il pubblico ministero aveva disposto che le operazioni di intercettazione avvenissero attraverso l'utilizzo di impianti diversi da quelli installati presso la Procura, in particolare degli impianti dei Carabinieri di Casoria (Sez. Un. 26 luglio 2007 e 29 novembre 2005); la motivazione sul punto della Corte di appeLL a ff.38 ss. non sarebbe corretta, non potendosi ritenere per relationem la motivazione del decreto di attivazione del pubblico ministero, in quanto il provvedimento del giudice per le indagini preliminari richiamato sarebbe a sua volta motivato per relationem e l'urgenza non poteva comunque intendersi evidenziata con il mero riferimento al titolo del reato associativo;
2) la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione agli artt. 125 co.3, 129, 597, 605 c.p.p. e all'art.74 D.P.R.309/90 in quanto la rinunzia ad alcuni dei motivi di gravame non lu 34 esimerebbe il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine all'insussistenza delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; vi sarebbe, quindi, un totale difetto di motivazione;
3) la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione agli artt. 125 co.3, 605 c.p.p. e 62 bis, 69, 133 c.p. con riferimento al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'incensuratezza, la risalenza nel tempo dei fatti e l'effettivo ruolo svolto nel sodalizio criminoso. Sono stati depositati 1'8 febbraio 2013 motivi nuovi con i quali si sostiene che, nonostante la rinuncia dell'imputato ai motivi di appeLL"di merito", la Corte deve pronunciarsi, come del resto ha fatto la Corte di appeLL, sulle violazioni dedotte con riferimento all'esecuzione delle operazioni di intercettazione in quanto l'inutilizzabilità è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento ex art. 191 co.2 c.p.p.; l'art.271 c.p.p. sancisce appunto l'inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt.267 e 268 co.1 e 3 c.p.p.; l'art.609 co.2 c.p.p. stabilisce, infine, che la Corte di cassazione decide le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in appeLL. Il ricorso è inammissibile. Il primo e il secondo motivo del ricorso principale e i motivi nuovi sono manifestamente infondati per i motivi indicati nell'esaminare le analoghe doglianze del ricorrentte AC. Il ricorso, peraltro, è del tutto generico non essendo stato evidenziato sotto quale profilo le intercettazioni di cui si assume l'inutilizzabilità sarebbero rilevanti nel giudizio sulla responsabilità del ricorrente. La Corte rileva, a questo riguardo, che come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez.Un. 23 aprile 2009 n.23868, Fraci)- in tema di ricorso per cassazione è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha chiarito che la pena è stata determinata dal giudice di primo grado in dieci anni di reclusione, corrispondente al minimo edittale per il reato di partecipazione all'associazione prevista dall'art.74 D.P.R.309/90, con implicita esclusione della qualifica di promotore del sodalizio inizialmente contestata. Quanto al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, nella motivazione della sentenza impugnata (f.153) se n'è dato In 35 esauriente conto ponendo in evidenza da un lato il peso rilevante delle aggravanti contestate (numero delle persone ed associazione armata) e, dall'altro lato, la limitata incidenza delle circostanze attenuanti generiche riconosciute in primo grado solo "per adeguare la pena al fatto” e, quindi, senza indicare alcun comportamento specifico positivamente valutabile. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono peraltro al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento iLLgico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Cass. Sez.Un. 25 febbraio 2010 n.10713, Contaldo), così come è avvenuto per l'MP avendo il giudice di appeLL ritenuto "più che equo il quantum della pena base computata dal primo giudice, alla luce di tutte le circostanze già indicate nonché dei criteri stabiliti dall'art. 133 c.p. (unitamente ad una valutazione complessivamente negativa della personalità dell'imputato, per lungo tempo pienamente inserito in un'articolata ed agguerrita compagine criminosa)". 13. IN US All'esito del giudizio di primo grado AR US, collaboratore di giustizia, era stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi A/37 (art.74 D.P.R.309/90, in qualità di promotore), A (art.416 bis c.p., in qualità di promotore del clan AT), C (estorsione aggravata), N (tentata estorsione aggravata), A/10 (detenzione e porto abusivi di una pistola- mitragliatrice, con l'aggravante dell'art. 7 D.L.152/91), A/11 (detenzione e porto abusivi di tre bombe a mano, con l'aggravante dell'art. 7 D.L.152/91), B/10 (estorsione aggravata) ed era stato condannato,esclusa la contestata recidiva e in relazione al reato ascritto al capo A/37 le sole aggravanti di cui all'art.80 co.1 lett. b) e c) D.P.R.309/90, con l'attenuante prevista dall'art. 74 co.7 D.P.R.309/90 prevalente sulle residue aggravanti contestate al capo A/37 e riconosciuta l'attenuante prevista dall'art.8 1.203/91, ritenuta la continuazione, alla pena complessiva di anni dieci di reclusione (pena base per il più grave reato al capo A/37, con l'attenuante dell'art. 74 co.7 D.P.R.309/90 prevalente sulle aggravanti ed esclusa la recidiva, anni sette, aumentata di sei mesi per ciascuno degli altri sei reati contestati). L'imputato ha proposto appeLL chiedendo la riduzione della pena, anche con le circostanze attenuanti generiche, e la revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata. Ш 36 La Corte territoriale ha confermato la sentenza impugnata. Con l'unico motivo del ricorso per cassazione, presentato personalmente dall'imputato, si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione agli artt.69 e 62 bis c.p., essendo la pena base per il reato più grave superiore al minimo edittale e la diminuzione per la collaborazione inferiore al massimo;
inoltre non sarebbero motivati il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il giudizio di comparazione. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Come specificato nella motivazione della sentenza impugnata, la pena base è stata determinata in venti anni di reclusione, che è il minimo edittale previsto per i promotori dell'associazione di cui all'art.74 D.P.R.309/90 (capo A/37) e la riduzione per l'attenuante prevista dal settimo comma dell'art.74 D.P.R.309/90 è stata operata quasi nella misura massima prevista (due terzi), peraltro con giudizio di prevalenza su tutte le aggravanti contestate;
detta pena è stata ritenuta congrua e proporzionata alla luce dei criteri indicati dall'art. 133 c.p. e specificamente della valutazione da un lato della prolungata gestione in posizione apicale da parte dell'imputato dell'associazione criminosa, che aveva trattato nel tempo il traffico di rilevantissime quantità di stupefacenti, e dall'altro lato del notevole contributo fornito alle indagini dal AR e della recisione dei suoi legami delinquenziali con i sodali. Il giudice di appeLL ha adeguatamente motivato anche il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche -la cui applicazione, in mancanza di ulteriori positivi elementi di valutazione rilevanti, avrebbe comportato un'ingiustificata duplicazione valutativa degli stessi elementi posti a base della diminuente dell'art. 74 comma settimo D.P.R.309/90 nonché dell'ulteriore diminuente dell'art.8 D.L.152/91- aggiungendo che l'aumento per la continuazione era stato particolarmente contenuto. La motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, particolarmente ampia e dettagliata, non merita censure di sorta anche perché, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, aLLrché la pena, come nel caso in esame, non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 125 co.3 c.p.p. deve ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 c.p. (Cass. sez.VI 12 giugno 2008 n.35346, Bonarrigo;
sez.III 29 maggio 2007 n.33773, Ruggieri). + 37 14. TA AE All'esito del giudizio di primo grado AT AE era stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi A (art.416 bis c.p., in qualità di partecipe al clan AR), D (detenzione e porto di tre bombe a mano) ed E (art.74 D.P.R.309/90, in qualità di partecipe associazione finalizzata aLL spaccio nel parco di Caivano) del decreto che dispone il giudizio in data 9 maggio 2001 e, esclusa quanto al capo A la qualità di promotore ed organizzatore dell'associazione ed escluse quanto al capo E le sole aggravanti di cui all'art.80 comma 1 lett.b) e c) D.P.R.309/90, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle residue aggravanti contestate, ritenuta la continuazione, era stato condannato alla pena di anni diciassette di reclusione (pena base per il più grave reato al capo E, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti, anni dieci, aumentata di cinque anni per il reato al capo A e di due anni per il reato al capo B); il AT veniva assolto dal reato ascritto al capo B del decreto che dispone il giudizio del 9 maggio 2001 per insussistenza del fatto mentre veniva dichiarata nei suoi confronti l'improcedibilità dell'azione penale in ordine al capo C deLL stesso decreto, escluse le aggravanti contestate, per mancanza di querela. Hanno proposto appeLL sia il pubblico ministero, che ha chiesto l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, sia l'imputato che ha chiesto l'assoluzione e, in subordine, la riduzione della pena con la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione degli aumenti per la continuazione. La Corte territoriale ha confermato l'affermazione di responsabilità del AT in ordine ai reati per i quali era stato condannato in primo grado;
quanto alla pena, ha confermato la pena base (la pena base di dieci anni di reclusione, corrispondente al minimo edittale per la mera partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 D.P.R.309/90) e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur escludendone la prevalenza, ma ha ridotto l'aumento per la continuazione con riferimento al capo A ad anni tre di reclusione rideterminando la pena finale in anni quindici di reclusione. Con i motivi di ricorso per cassazione presentati dall'avv. Romolo Vignola si deduce: 1) la violazione degli artt. 192 comma 3, 500, 530 cpv., 533 c.p.p. nonché la mancanza, manifesta iLLgicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla valutazione di attendibilità delle chiamate in correità provenienti dai collaboratori di giustizia AR US e MM ET, valutazione eseguita cumulativamente e posta in relazione con due intercettazioni ambientali coinvolgenti l'imputato; MM non faceva parte del clan AT e si era limitato a riferire di aver acquistato sostanza stupefacente dall'imputato, figlio del capo lu 38 dell'associazione OR, e le sue dichiarazioni erano del tutto generiche e prive di riscontri esterni individualizzanti;
AR aveva cominciato a collaborare in una fase avanzata del dibattimento e la sua attendibilità era stata esclusa dalla Corte di Assise nel processo per l'omicidio Mele in cui aveva accusato, tra gli altri, lo stesso AT AE;
peraltro il AR si era autoaccusato dell'omicidio del padre dell'imputato e, quindi, non poteva escludersi che nutrisse astio nei confronti della famiglia AT;
le sue dichiarazioni, di aver venduto un chilo o forse due di droga al AT, erano comunque del tutto generiche;
la Corte territoriale avrebbe disatteso le obiezioni difensive sulla credibilità dei collaboratori solo con frasi di stile e il riferimento alle sentenze passate in giudicato in cui era stata riconosciuta l'attendibilità del AR sarebbe in contraddizione con il principio, pure affermato dal giudice di merito, dell'autonomia decisionale del giudice nei singoli processi quanto alla valutazione dell'affidabilità dei collaboratori di giustizia;
2) la violazione di legge con riferimento agli artt. 110, 416 bis c.p., 192 co.3, 530 cpv., 533 c.p.p. e la manifesta mancanza della motivazione quanto alla riconosciuta partecipazione del AT all'associazione camorristica capeggiata dal padre OR, da AR US e da CE CE, che gestivano anche il traffico di sostanze stupefacenti, partecipazione desunta dalla mera frequentazione familiare che tuttavia, si sostiene nel ricorso, non si traduceva automaticamente nella condivisione o nella conoscenza delle attività delittuose del genitore;
quanto ai contatti con CE CE, desunti dall'intercettazione di una conversazione svoltasi nell'autovettura di quest'ultimo, non era stato accertato attraverso una perizia fonica che l'interlocutore fosse effettivamente l'imputato e il m.LL NN si era solo limitato a spiegare nell'esame dibattimentale come, in via generale, venivano individuate le voci delle conversazioni intercettate tra presenti;
l'interpretazione della frase riferita dal collaboratore di giustizia CO (al quale il AT aveva detto di rivolgersi al padre per parlare di certe cose) erroneamente era stata ritenuta equivoca e valorizzata in senso accusatorio;
tutti i collaboratori di giustizia, incluso il AR, avevano del resto escluso che l'imputato facesse parte del clan camorristico e il collaboratore EG nemmeno lo aveva citato;
non era stato individuato, infine, quale contributo all'attività del sodalizio il AT avesse prestato;
3) la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'incensuratezza e la brevità della pretesa partecipazione del AT ai due sodalizi criminosi. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo e il secondo motivo sono manifestamente infondati. Ш 35 La Corte territoriale ha dato adeguato conto nella motivazione della sentenza impugnata del giudizio di attendibilità dei collaboratori di giustizia MM e AR la cui affidabilità soggettiva era stata ampiamente e positivamente valutata nella motivazione della sentenza di primo grado (in cui era stato compiuto un vaglio selettivo, come dimostrato dal mancato credito alle dichiarazioni accusatorie di SS RE), motivazione legittimamente richiamata per relationem nella parte introduttiva della sentenza impugnata (ff.47 ss.), in cui peraltro le posizioni dei collaboratori di giustizia sono state singolarmente inquadrate attraverso la ricostruzione sintetica dei rapporti avute con le associazioni camorristiche nonché dei tempi e del contenuto dell'apporto collaborativo (per MM f.49; per AR f.48). Deve escludersi, pertanto, che la valutazione dell'attendibilità dei predetti collaboratori di giustizia sia stata fatta cumulativamente in quanto la Corte territoriale nella parte introduttiva della sentenza impugnata (ff.49 ss.) ha inteso riassumere i principi giurisprudenziali concretamente applicati nella valutazione dell'intrinseca attendibilità dei collaboratori di giustizia sotto i profili della spontaneità, precisione, coerenza e logicità, sostanziale conformità, congruenza delle dichiarazioni rese e, inoltre, confutare le critiche difensive sulla non puntuale coincidenza delle diverse propalazioni accusatorie e sulla ritenuta inattendibilità di alcuni collaboratori di giustizia (con esplicito riferimento alle dichiarazioni del AR) in alcune sentenze non ancora passate in giudicato. Sul giudizio di affidabilità soggettiva dei singoli collaboratori le valutazioni, richiamate e condivise dal giudice di appeLL, della motivazione della sentenza di primo grado si fondono con quelle della sentenza impugnata e vanno lette congiuntamente a questa in quanto, come più volte affermato da questa Corte, il giudice di legittimità, ai fini del vaglio di congruità e completezza della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento -ove si tratti di una sentenza pronunciata in grado di appeLL- sia alla sentenza di primo grado che alla sentenza di secondo grado, che si integrano vicendevolmente, dando origine ad enunciati ed esiti assertivi organici ed inseparabili, tanto più aLLrché (come nel caso in esame) la sentenza di appeLL abbia confermato pressoché integralmente le statuizioni del giudice di primo grado. La Corte territoriale peraltro non si è sottratta all'obbligo di motivazione anche nell'esame degli appelli concernenti le posizioni dei singoli imputati e, con particolare riferimento alla posizione del AT, ha evidenziato le convergenti e specifiche dichiarazioni accusatorie del MM e del AR, quest'ultimo avente un ruolo apicale nel sodalizio criminoso, circa l'inserimento del AT nella compagine associativa finalizzata aLL spaccio degli stupefacenti in Caivano e la sua gestione di forniture di droga da ricevere e smistare anche quando il padre era detenuto. Quanto alle significative intercettazioni ambientali indicate come riscontro alle suindicate dichiarazioni accusatorie, comunque di per sé ritenute sufficienti a legittimare la condanna, nella motivazione della sentenza impugnata sono indicate una conversazione intercettata proprio nell'autovettura del Ш 40 AT e un'altra intercettata nell'autovettura di CE CE. La Corte territoriale ha dato adeguata risposte alle censure difensive, riproposte in questa sede, osservando: a) quanto alla presunta inattendibilità del AR asseritamente attestata nella sentenza della Corte di assise di Napoli che aveva assolto il AT in ordine al tentato omicidio di SS RE e all'omicidio Mele, che altre sentenze passate in giudicato avevano invece affermato la piena affidabilità del AR (in particolare la sentenza della Corte di appeLL di Napoli dell'8 maggio 2007, relativa all'associazione ex art.74 D.P.R.309/90 capeggiata da SS RE e aLL spaccio di droga negli anni 1997-1999 nel Parco Verde di Caivano) e che eventuali diverse valutazioni da parte di altri giudici potevano dipendere solo ed esclusivamente dall'assenza di riscontri esterni nel singolo processo e in ordine agli specifici fatti che ne costiuivano l'oggetto; b) quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, tra cui il AR, che avevano escluso l'appartenenza di AT AE al clan, che erano proprio le condotte, indipendentemente dalla qualificazione attribuita dal dichiarante, a rendere evidente, indipendentemente dal rapporto parentale con il capo AT OR, il contributo stabile e funzionale all'esistenza e agli interessi del clan nel suo complesso offerto dall'imputato; c) quanto all'attribuzione del ruolo di interlocutore nelle conversazioni intercettate indicate come riscontro alle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che la prima conversazione era stata intercettata nell'autovettura deLL stesso AT AE e che comunque legittimo doveva essere ritenuto, anche sulla base della giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento vocale da parte degli operanti, che non rendeva indispensabile l'espletamento della perizia fonica;
d) che la frase attribuita dal CO all'imputato, il quale lo aveva invitato a rivolgersi al padre per questioni di non sapeva niente, non era idonea a scalfire l'inequivoco materiale probatorio acquisito, non avendo del resto il CO chiarito quale fosse in particolare la vicenda di cui aveva parlato a AT AE. In ordine, infine, alla ritenuta responsabilità di AT AE relativamente alla partecipazione al clan camorristico AT-AR, la Corte territoriale ha motivato in maniera esauriente, razionale e giuridicamente corretta sottolineando l'autonomia delle figure criminose dell'associazione di tipo mafioso e di quella finalizzata al traffico degli stupefacenti che, come affermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez.Un. 25 settembre 2008 n.1149), hanno una differente oggettività giuridica e possono concorrere, potendosi realizzare un concorso formale di reati nell'unicità del fenomeno associativo concretamente realizzato aLLrché il traffico di sostanze stupefacenti sia oggetto dell'attività associativa di tipo mafioso. Il AT -descritto dal MM e dal AR in contatto con i vertici del clan capeggiato dal padre e daLL stesso AR, a piena conoscenza delle dinamiche organizzative del gruppo tanto da sostituire il padre detenuto e personalmente impegnato anche in attività connesse al controLL armato del territorio da In 41 parte del gruppo (la custodia per conto del AR delle bombe oggetto dell'imputazione al capo B riscontrata dalla conversazione intercettata il 7 dicembre 1997 nell'autovettura del AR;
la fornitura al AR di armi per conto del padre;
la custodia dei giubbotti delle forze dell'ordine poi utilizzati per la commissione dell'omicidio di LL IM)- è stato ritenuto partecipe di entrambe le associazioni, pur risultando che si fosse occupato principalmente del traffico di stupefacenti, essendo stata provata la sua consapevolezza che tale traffico era gestito dall'associazione camorristica e, quindi, che la sua condotta (che, per quanto sopra detto, non riguardava solo gli stupefacenti, ma anche le armi in dotazione al gruppo criminoso) contribuiva causalmente alla realizzazione delle finalità tipiche dell'associazione ex art.416 bis c.p.. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Va ribadito il principio che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento iLLgico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Cass. Sez. Un. 25 febbraio 2010 n.10713, Contaldo). Nel caso di specie il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato con il riferimento alla mancanza di elementi per riconoscere un trattamento "premiale” e all'esistenza, per contro, di elementi negativi quali la prolungata partecipazione nel tempo del AT ad articolate ed anche agguerrite associazioni criminali, senza alcun comportamento da cui possa desumersi una volontà di recidere i legami con le stesse e gli altri suoi numerosi partecipi. 15. RI CE All'esito del giudizio di primo grado CE CE era stato dichiarato colpevole del reato ascrittogli al capo A/37 (art. 74 D.P.R.309/90) e d era stato condannato, escluse la qualifica di promotore e le circostanze aggravanti di cui all'art.80 comma 1 lett.b) e c) D.P.R.309/90 ed esclusa la recidiva, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle residue aggravanti, alla pena di anni dieci di reclusione, mentre era stato assolto dal reato contestato al capo A (art.416 bis c.p., in qualità di partecipe al clan AT-AR) per non aver commesso il fatto e al capo O (estorsione aggravata) perché il fatto non sussiste. 42 Hanno proposto appeLL sia il pubblico ministero, che ha chiesto la condanna anche in ordine ai reati contestati ai capi A ed O e l'aumento di pena con l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche (ma il P.G. di udienza ha rinunziato all'appeLL), sia l'imputato che ha chiesto l'assoluzione dal reato contestato al capo A/37 o la riqualificazione deLL stesso in art.73 D.P.R.309/90 e, in subordine, la riduzione della pena, con la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, e l'applicazione dell'indulto. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile per rinunzia l'appeLL del pubblico ministero ed ha confermato la sentenza impugnata in quanto la pena era quella minima prevista dall'art. 74 D.P.R.309/90, negando la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e confermando il giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti residue (Cass. sez.IV 27 ottobre 2010 n.41566; sez.IV 22 dicembre 2009 n.10448; sez.V 13 gennaio 2006 n.13252) Con i motivi di ricorso per cassazione presentati dall'avv.Maurizio Forte si deduce: 1) la violazione della legge processuale con riferimento all'art.597 commi 3 e 4 c.p.p. e all'art. 125 c.p.p. e la manifesta iLLgicità e contraddittorietà della motivazione in quanto, pur essendo state escluse le aggravanti dell'art.80 D.P.R.309/90 in relazione al reato ascritto al capo A/37 (aggravanti non contestabili in relazione al reato associativo), la pena non è stata corrispondentemente ridotta come avrebbe imposto il dettato del quarto comma dell'art.597 c.p.p. e come ritenuto dalla Corte di legittimità in sentenze di segno contrario a quella citata nella motivazione della sentenza impugnata (Cass. Sez.Un. 12 maggio 1995 n.5978; sez.I 28 maggio 2009 n.24895); 2) la violazione di legge con riferimento agli artt.73 e 74 D.P.R.309/90 e 125 c.p.p. e, inoltre, l'iLLgicità e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori;
la violazione di legge e il vizio della motivazione con riferimento all'art. 192 c.p.p.; l'affermazione di responsabilità era fondata sulle dichiarazioni di reità e correità del collaboratore MM ET (ff.144-158 sentenza di primo grado), il quale riguardo al ricorrente si sarebbe limitato a dire che era presente quando di recava a casa di CE CE per acquistare la droga, e sulle dichiarazioni accusatorie de relato di GE AR, asseritamente nulle;
immotivatamente erano state definite neutre le dichiarazioni di AR US, che conosceva invece tutte le dinamiche deLL spaccio;
si sarebbe trascurato di considerare, infine, che il CE era stato assolto in ordine agli episodi di spaccio emergenti dalle intercettazioni telefoniche (a differenza di quanto era stato fatto per il coimputato IN ST); ん 43 3) la violazione di legge e il vizio della motivazione con riferimento agli artt.63, 195, 512 c.p.p.; la violazione dell'art.526 c.p.p. in quanto le dichiarazioni de relato di GE AR, acquisite al fascicolo per il dibattimento a seguito della morte del dichiarante, erano state rese senza l'assistenza di un difensore e sarebbero state quindi inutilizzabili;
i giudici di merito avrebbero dovuto attivare i poteri di ufficio ex art. 195 comma 2 c.p.p., prima di valutare tali dichiarazioni come riscontri esterni alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza citata nella motivazione della sentenza impugnata e condivisa dalla Corte territoriale (Cass. sez.IV 27 ottobre 2010 n.41566; sez.IV 22 dicembre 2009 n.10448; sez.V 13 gennaio 2006 n.13252) è stata ulteriormente confermata da recenti sentenze di questa Corte (Cass. sez.VI 3 ottobre 2012 n.41220, Caravelli;
sez.V 17 gennaio 2013 n.10176, Andries) in cui si afferma il principio, condiviso da questo collegio, secondo il quale non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius aLLrché il giudice di appeLL, pur riconoscendo una nuova attenuante o escludendo un'aggravante, confermi il trattamento sanzionatorio e il giudizio di comparazione del primo giudice rinnovando il giudizio (discrezionale) di equivalenza tra le circostanze residue, essendo tale giudizio soggetto alla sola verifica dell'adeguatezza ai sensi dell'art.606 comma primo lett.e) c.p.p.. In particolare nella sentenza n.41220/2012 della sesta sezione penale viene analizzata in maniera approfondita la giurisprudenza in materia, con argomentazioni integralmente condivise da questo collegio che ad esse si riporta, evidenziando come nei casi (diverso da queLL in esame) del reato continuato e dell'esclusione di un'aggravante o del riconoscimento di un'attenuante ulteriore che non impongano un rinnovato giudizio di equivalenza, l'obbligo di diminuzione della pena (complessiva) irrogata trova coerente e sistematica ragione, di immediata, inequivoca ed agevole concretizzazione;
che il richiamo alle sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte nn.40910/2005 e 5978/1995 non risulta pertinente alla fattispecie in esame in cui la permanenza di ulteriori circostanze di valenza opposta impone di rinnovare il giudizio di comparazione;
che l'interpretazione letterale del quarto comma dell'art. 597 c.p.p. fornisce indicazioni solide a sostegno della soluzione qui condivisa e ribadita in quanto "l'uso delle locuzioni "pena complessiva irrogata" e "corrispondentemente diminuita", dopo il richiamo alle situazioni dei reati concorrenti anche in continuazione o alle circostanze, appare del tutto congruo a casi di incidenza "aritmetica" in un calcolo caratterizzato, rispetto alla pena base di partenza, da necessari seguiti che hanno condotto ad aggiungere o togliere entità autonome di pena ulteriore". In 44 Il secondo motivo introduce questioni relative alla valutazione della prova, riservate al giudice di merito che nella sentenza impugnata ha approfonditamente analizzato gli elementi di responsabilità a carico dell'imputato (convergenti dichiarazioni accusatorie di GE AR e del collaboratore di giustizia MM ET, i quali avevano attribuito all'imputato il ruolo di componente dell'associazione per delinquere finalizzata aLL spaccio di sostanze stupefacenti esistente nel Parco Verde di Caivano, capeggiata dal frateLL CE CE detto RA, e lo avevano descritto come un soggetto che abitualmente vendeva stupefacente in stretto contatto con il frateLL e gestiva per suo conto una piazza in cui la droga veniva venduta al dettaglio;
intercettazioni ambientali all'interno dell'autovettura di CE CE, anche successive all'arresto del ricorrente, da cui si evinceva chiaramente il pieno inserimento di CE CE ne). La Corte territoriale ha dato adeguata risposta alle censure difensive (in gran parte riproposte nel ricorso per cassazione) osservando che l'GE aveva riferito quanto gli constava per scienza diretta sull'abituale attività di spaccio svolta dall'imputato, che gestiva direttamente una piazza "in cui si smerciavano 300 pezzi al giorno", e che il MM aveva riferito di aver acquistato più volte direttamente sostanza stupefacente dall'imputato che la vendeva per conto del frateLL CE nell'abitazione di quest'ultimo; che l'assoluzione del CE da parte del Tribunale di Napoli con sentenza del 20 luglio 2001 non impediva la rivalutazione del fatto storico oggetto della sentenza in questione ai fini del diverso reato associativo e che il vincolo familiare con il capo del clan non impediva di configurare il contributo dell'imputato all'esistenza e al rafforzamento del sodalizio criminoso. Le censure difensive sul punto riproducono pedissequamente gli argomenti prospettati nell'appeLL, ai quali la Corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera né specificatamente censura. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Nella motivazione della sentenza impugnata si puntualizza che le dichiarazioni accusatorie dell'GE, che aveva avuto personali contatti con l'ambiente degli spacciatori operanti nel Parco verde di Caivano, non sono dichiarazioni de relato. La specifica e dettagliata motivazione sul punto (f. 180 della sentenza di appeLL) non viene nemmeno presa in considerazione dal ricorrente, che si limita a ribadire la tesi già esposta nei motivi di appeLL e confutata, con diffuse e ragionevoli argomentazioni, nella sentenza impugnata. lu 45 + 16. EL LA All'esito del giudizio di primo grado ZE LA era stato dichiarato colpevole del reato ascrittogli al capo A (art.416 bis armata c.p., in qualità di partecipe al clan camorristico AT-AR) ed era stato condannato, con la recidiva contestata, alla pena di anni otto di reclusione (pena base anni sei, aumentata di 1/3 per la recidiva specifica reiterata e infraquinquennale), mentre era stato assolto dal reato ascritto al capo B/8 (estorsione aggravata ai danni della ditta Coloniali di VI) per insussistenza del fatto e dal reato ascrittogli al capo B/33 per non aver commesso il fatto. Hanno proposto appeLL sia il pubblico ministero, che ha chiesto la condanna anche per il reato ascritto al capo B/8, sia l'imputato che ha chiesto l'assoluzione dal reato al capo A e, in subordine, la riduzione della pena con l'esclusione dell'aggravante dell'associazione armata, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con un minimo aumento della continuazione. La Corte territoriale ha accolto l'appeLL del pubblico ministero dichiarando l'imputato colpevole anche del reato di estorsione contestato al capo B/8 ed ha rideterminato la pena, ritenuta la continuazione, in anni nove di reclusione ed euro 2.500,00 di multa (pena base per il più grave reato ascritto al capo B/8 anni sei, mesi otto di reclusione ed euro 1.600,00 di multa con l'aggravante speciale più grave ex art. 7 D.L.152/91, aumentata ad anni sette ed euro 2000,00 per le altre aggravanti contestate compresa la recidiva, ulteriormente aumentata ex art.81 c.p.); non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche né si è esclusa l'aggravante dell'associazione armata. Con i motivi di ricorso presentati dall'avv. CamiLL Irace si deduce: 1) la violazione di legge in relazione agli artt. 192 c.p.p., 629 c.p., 62 n.4 c.p. e la manifesta iLLgicità della motivazione;
quanto al reato al capo B/8 la Corte di appeLL, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, avrebbe incongruamente valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e attribuito un'errata interpretazione alle dichiarazioni della persona offesa VI;
in base alle dichiarazioni del collaboratore EG, il quale aveva riferito che il ZE nell'ambito del clan si occupava di estorsioni, non sarebbe stato possibile attribuire all'imputato l'estorsione ai danni del VI;
il collaboratore AR lo aveva indicato come affiliato al clan, ma non aveva fatto alcun riferimento all'attività estorsiva;
la persona offesa VI aveva escluso di aver subito violenza o minaccia da parte dell'imputato per farsi consegnare le dodici uova di cioccolato oggetto della presunta estorsione;
la richiesta di "un'attenzione per i carcerati” non in ... 46 sarebbe stata sufficiente a configurare la minaccia, avendo il VI dichiarato di aver aderito solo perché sapeva che il ZE era drogato e ne temeva le reazione;
non si era infine tenuto conto del valore irrisorio (60.000£) delle uova di cioccolato ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art.62 n.4 c.p.; 2) la violazione della legge penale in relazione all'art.416 bis co.4 e 5 c.p. e all'art. 192 c.p.p. e la manifesta iLLgicità della motivazione non essendosi tenuto conto che le dichiarazioni accusatorie del collaboratore AR erano state "inquinate” da quelle precedenti del collaboratore EG ed essendo stata applicata l'aggravante dell'associazione armata senza la prova che l'imputato fosse consapevole del possesso di armi da parte degli altri associati. Il ricorso è inammissibile Il primo motivo introduce censure coinvolgenti l'apprezzamento del materiale probatorio, riservato al giudice di merito, e quindi inammissibili in questa sede. La Corte territoriale, quanto al reato di estorsione contestato al capo B/8, ha valutato le emergenze processuali in maniera difforme rispetto al giudice di primo grado dimostrando, con adeguata motivazione, l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti posti a fondamento della sentenza assolutoria di primo grado che aveva escluso il carattere estorsivo della condotta contestata che, invece, nella motivazione della sentenza impugnata è stata inserita in un sistematico atteggiamento vessatorio/estorsivo ai danni dei commercianti di Frattamaggiore posto in essere nel caso di specie dal ricorrente. L'appartenenza di quest'ultimo al clan capeggiato dal frateLL AL risultava inequivocabilmente accertata attraverso le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia EG e AR, i quali avevano fatto entrambi riferimento al suo coinvolgimento in estorsioni rientranti nell'attività del clan (e il EG, in particolare, alla realizzazione dell'estorsione ai danni di un deposito di generi alimentare di Frattamaggiore), e dalle intercettazioni ambientali da cui emergeva la sua condivisione alle strategie criminali del sodalizio. Nella motivazione della sentenza impugnata le ragioni della sentenza assolutoria di primo grado (l'impossibilità di giungere ad una certa identificazione della ditta sotto estorsione sulla scorta delle “generiche dichiarazioni del EG, che comunque costituiscono chiamata in correità non riscontrata” e la mancata indicazione da parte della persona offesa, che aveva asserito di aver spontaneamente consegnato all'imputato dodici uova pasquali del valore complessivo di 60.000£, di “specifiche condotte intimidatorie da parte del ZE") sono state confutate con motivazione razionale e complessivamente esauriente. In particolare si è messo in evidenza che la richiesta alla persona offesa era stata fatta come pretesa di “un'attenzione per i carcerati”, utilizzando un'espressione rituale e ampiamente collaudata di stampo camorristico tale da configurare non solo la minaccia indispensabile per la sussistenza del In 47 delitto di estorsione, ma anche l'aggravante di cui all'art.7 D.L.152/91 per il riferimento alla forza di intimidazione del vincolo associativo del clan di appartenenza e della condizione di assoggettamento e di omertà ad essa conseguenti;
che la consegna delle dodici uova pasquali, non costituente certamente un'elemosina, era stata fatta non spontaneamente, avendo il VI implicitamente sostenuto di aver temuto la reazione del ZE in presenza di altre persone nel negozio, sia pure attribuendo il suo stato d'animo al fatto che il giovane era "un drogato"; che la richiesta del ZE era stata accomunata alla richiesta di ZO NI, noto esponente della concorrente consorteria criminosa, presentatosi il giorno dopo nell'esercizio commerciale. Il giudice di appeLL ha altresì sottolineato come il comportamento del ZE si inseriva nella descrizione fatta dai collaboratori AR e EG dell'attività estorsiva posta in essere daLL stesso ricorrente in maniera sistematica ai danni di bar piccoli esercizi commerciali (anche di generi alimentari) della zona e l'irrilevanza del fatto che il EG non fosse stato in grado di riferire il nome del titolare del deposito di generi alimentari sottoposto ad estorsione. Quanto alla circostanza attenuante prevista dall'art.62 n.4 c.p., nella motivazione della sentenza impugnata se n'è esclusa l'applicabilità facendo riferimento alla "presunta parva materia” relativa alle dodici uova pasquali oggetto dell'estorsione, mentre la pretresa si inseriva in un contesto sistematicamente vessatorio ed estorsivo ai danni dei commercianti del posto che faceva ritenere oggettivamente non lieve la condotta dell'imputato. La Corte a questo riguardo osserva che giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di estorsione, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, che lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto, con la conseguenza che solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante in questione (Cass. Sez.II 13 maggio 2010 n.21014, Gebbia;
sez.II 20 gennaio 2010 n.19308, UcceLL;
sez.II 4 marzo 2008 n.12456, Umina;
sez.II 22 novembre 2006 n.41578, Massimi;
sez.II 6 marzo 2001 n.21872, COne). Il secondo motivo è manifestamente infondato. Quanto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AR, che sarebbero state “inquinate” dalla conoscenza delle dichiarazioni dell'altro collaboratore di giustizia EG, nella motivazione della sentenza impugnata è stato puntualmente evidenziato, con argomentazione logicamente coerente che il ricorrente non contesta specificamente, che in più punti il narrato del kun 48 AR presenta elementi di novità rispetto a queLL del EG (attività minatoria in un cantiere sottoposto ad estorsione in un cantiere sottoposto ad estorsione cui il AR partecipava unitamente al ZE;
vicenda dei contrasti del ZE con il EG), denotanti una pregressa ed autonoma conoscenza dei fatti derivante dal ruolo svolto dal dichiarante nel sodalizio ed anche dal diretto coinvolgimento nei fatti stessi e tali da far escludere l'influenza derivante dalla consapevolezza delle altrui dichiarazioni accusatorie. Relativamente infine all'aggravante dell'essere l'associazione camorristica di cui al capo A “armata", la Corte territoriale ne ha dato specifica e adeguata motivazione, anche sotto il profilo della consapevolezza da parte del ricorrente, con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (che avevano parlato di conflitti armati per conquistare l'egemonia nel territorio di Caivano e paesi limitrofi, coinvolgenti anche il clan di cui faceva parte il ZE, che era il frateLL del capo), all'esame dibattimentale di ufficiali di polizia giudiziaria relativi a episodi di sangue conseguenti alla lotta armata tra sodalizi criminosi e ai ritrovamenti di armi anche micidiali (un kalashnikov), al contenuto delle conversazioni intercettate in casa di ZE AL (frateLL del ricorrente) con i riferimenti a "pistole” e “mitra”. Del resto la consapevolezza della disponibilità di armi da parte del singolo associato è desumibile anche da deduzioni logiche tratte dagli atti e può derivare dalla considerazione in concreto dell'attività svolta e della posizione di potere assunta rispetto ad analoghe organizzazioni operanti sul medesimo territorio (Cass. Sez.V 21 ottobre 1996 n.10930, Licciardi;
sez.II 27 settembre 2012 n.2833, Adamo e altri). 17. CC IO All'esito del giudizio di primo grado OC IO era stato dichiarato colpevole del reato ascritto al capo A/14 (art.73 D.P.R.309/90), limitatamente alla cessione di stupefacenti ad GE AR e RI CE, ed era stato condannato, con le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione, alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 25.000,00 di multa (pena base anni sei ed euro 26.000,00, ridotta ex art.62 bis c.p. ad anni quattro ed euro 23.000,00, aumentata ex art.81 c.p.), mentre era stato assolto dal reato al capo A/37 (art.74 D.P.R.309/90) e dalla residua imputazione al capo A/14 per non aver commesso il fatto. Hanno proposto appeLL sia il pubblico ministero, che ha chiesto la condanna anche per il capo A/37 (ma il P.G. di udienza ha rinunciato) e per gli altri episodi di cessione al capo A/14, sia l'imputato, che ha chiesto l'assoluzione (ma all'udienza del 16 novembre 2011 ha rinunciato 45 tramite il difensore, munito di procura speciale) e, in subordine, la riduzione della pena con l'attenuante del quinto comma dell'art. 73 D.P.R.309/90. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile per rinuncia l'appeLL del pubblico ministero quanto al capo A/37 ed ha confermato l'assoluzione quanto agli altri episodi di cessione al capo A/14; negata l'applicazione dell'attenuante del quinto comma dell'art.73 D.P.R.309/90, ha comunque ridotto la pena ad anni quattro, mesi uno di reclusione ed euro 24.000,00 di multa (pena base anni sei ed euro 26.000, ridotta ex art.62 bis c.p. ad anni quattro ed euro 23.000,00, aumentata ex art.81 c.p.). Con l'unico motivo di ricorso per cassazione presentato dall'avv. RE Sorbo si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione per la modesta riduzione di pena, per il mancato riconoscimento dell'attenuante art.73 comma quinto D.P.R.309/90 e delle circostanze attenuanti generiche senza tener conto delle deduzioni difensive. Il ricorso è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato. La pena base è stata determinata nel minimo edittale e le circostanze attenuanti generiche erano state già riconosciute all'esito del giudizio di primo grado. Quanto all'attenuante prevista dall'art.73 quinto comma del D.P.R.309/90, il giudice di appeLL ne ha adeguatamente motivato la carenza dei presupposti per il riconoscimento nel caso concreto, caratterizzato da “profili di indubbia gravità" per avere l'imputato organizzato con la moglie e la madre una abituale vendita di sostanze stupefacenti nei pressi della sua abitazione dimostrando di poter usufruire di adeguate scorte per rifornire un numero elevato e costante di acquirenti. La dettagliata motivazione sul punto non viene specificamente contestata dal ricorrente che si limita a richiamare non meglio precisate deduzioni difensive la cui valutazione sarebbe stata trascurata dal giudice di merito. 18. TO OL All'esito del giudizio di primo grado AU OL era stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi B (art.416 bis c.p., in qualità di partecipe del clan SS-ZE) e B/7 (tentata estorsione aggravata alla ditta Ilmag) ed era stato condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di anni undici di reclusione ed euro 2.000,00 di multa (pena più grave per il reato contestato al capo B/7 anni quattro, mesi sei ed euro 900,00, aumentata per la recidiva ad anni sei ed euro 1.200,00, aumentata per la continuazione), mentre era stato assolto in ordine agli episodi di estorsione Inn 50 aggravata contestati al capo B/3 perché il fatto non sussiste e ai capi B/17, B/18, B/19, B/20 e B/21 per non aver commesso il fatto. L'appeLL è stato proposto sia dal pubblico ministero, che ha chiesto la condanna per i capi B/3, B/17, B/18, B/19 e B/20 (ma il P.G. di udienza ha rinunziato a tale motivo), sia dall'imputato che ha chiesto l'assoluzione e, in subordine, di ritenere l'ipotesi di desistenza volontaria e di riconoscere le circostanze attenuanti generiche (motivi ai quali poi ha rinunziato personalmente all'udienza del 7 giugno 2011) e, infine, la riduzione della pena e il riconoscimento della continuazione con le sentenze della Corte di appeLL di Napoli in data 8 maggio 2007, irrevocabile il 1° luglio 2009, e in data 23 settembre 2008, irrevocabile l'11 febbraio 2010. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appeLL del pubblico ministero, per rinunzia, limitatamente ai reati ascritti ai capi B/3, B/17, B/18, B/19 e B/20 e, attesa la rinunzia ai motivi diversi da queLL relativo alla riduzione della pena e al riconoscimento della continuazione con i reati oggetto di altre sentenze, ha preso in considerazione solo questi ultimi motivi ed ha ridotto la pena ad anni sette, mesi sei di reclusione ed euro 850,00 di multa (pena base per il più grave reato contestato al capo B/7 ex artt.56, 629 primo comma c.p. anni due, mesi sei ed euro 300,00, aumentata per la più grave delle circostanze ad effetto speciale ex art.7 D.L.152/91 ad anni tre, mesi sei ed euro 4000, ulteriormente aumentata per la recidiva e le altre aggravanti ad anni quattro, mesi sei ed euro 550,00, aumentata infine per la continuazione); ha inoltre applicato la continuazione esterna con le altre due sentenze, relative rispettivamente ai reati di cui agli artt.74 e 73 D.P.R.309/90, ed ha determinato la pena complessiva, ritenuto più grave il reato relativo alla sentenza della Corte di AppeLL di Napoli in data 8 maggio 2007 di partecipazione all'associazione ex art.74 D.P.R.309/90 capeggiata da SS RE, in anni diciotto, mesi sette di reclusione (dieci anni e quattro mesi per il reato ritenuto più grave, aumentati di cinque anni e tre mesi per reati ascritti nel presente processo e ulteriormente aumentata di tre anni per il reato della residua sentenza). Con l'unico motivo di ricorso per cassazione presentato dall'avv. NN Pecoraro si deduce la mancanza o manifesta iLLgicità della motivazione in relazione agli artt. 546 c.p.p. e 133 c.p. non essendo stata fornita alcuna indicazione circa la congruità della pena e la sua adeguatezza al fatto. Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico e, comunque, manifestamente infondato avendo il giudice di appeLL fornito adeguata ed esauriente motivazione circa l'entità della pena, considerato che la pena per il reato ritenuto più grave era oggetto di condanna divenuta irrevocabile la 51 (e, comunque, prossima al minimo edittale), e degli aumenti per la continuazione "risultando aumenti inferiori davvero non proporzionati alla fattispecie e alla palese inclinazione a delinquere del prevenuto ampiamente comprovata in atti". Le censure sul punto sono meramente assertive e non specifiche. 19. LA MI All'esito del giudizio di primo grado SE MI era stato dichiarato colpevole dei reati ascritti ai capi B/27 (estorsione aggravata alla ditta Centro Polli) e B (art.416 bis c.p., in qualità di partecipe al clan SS-ZE) ed era stato condannato, ritenuta la continuazione, con la recidiva contestata, alla pena di anni diciassette di reclusione ed euro 4.000,00 di multa (pena base per il più grave reato ascritto al capo B/27 anni nove ed euro 2.400,00, aumentata per la recidiva specifica reiterata e infraquinquennale ad anni dodici ed euro 3.200,00, aumentata ex art.81 c.p.). L'imputato ha proposto appeLL chiedendo l'assoluzione e, in subordine, la riduzione della pena con le circostanze attenuanti generiche e un minimo aumento per la continuazione. La Corte territoriale ha confermato la sentenza impugnata in punto di responsabilità. Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato negato, ma la pena è stata comunque rideterminata in anni dodici di reclusione ed euro 12.500,00 di multa (pena base per il capo B/27 anni sette, mesi sei ed euro 1.500,00 comprensivi della più grave circostanza aggravante ad effetto speciale dell'art. 7 D.L.152/91, aumentata per le altre aggravanti ad anni nove ed euro 2.000,00, aumentata ex art.81 c.p. per il capo B) Con i motivi di ricorso presentati dall'avv. Saverio Campana e dall'avv. OR TucciLL si deduce: 1) la violazione della legge penale in relazione agli artt.416 bis c.p. e 192 c.p.p. e la manifesta iLLgicità della motivazione, con particolare riferimento all'attendibilità attribuita alla chiamata di correo proveniente da RE US nonostante costui avesse reso dichiarazioni minimizzanti sul conto del cognato RE MI che erano state successivamente smentite, avesse commesso dopo la collaborazione altri reati per i quali era stato condannato in via definitiva e avesse reso nei riguardi del SE dichiarazioni incostanti e inverosimili anche perché, dopo la sua scarcerazione e fino all'uccisione del capo, solo per diciotto giorni aveva fatto parte del clan ZO, contraddicendosi inoltre nelle dichiarazioni dibattimentali a seguito delle contestazioni del pubblico ministero;
la Corte di appeLL, secondo il ricorrente, avrebbe poi omesso di considerare la genericità della chiamata in reità del collaboratore di giustizia EG, il quale aveva reso 52 dichiarazioni in più punti solo de relato con l'impossibilità di escutere la fonte D'LO OC, e contrastanti con quelle del collaboratore RE circa l'atteggiamento tenuto dal SE dopo l'uccisione di ZO;
non si sarebbe potuto invocare il principio della convergenza del molteplice relativamente alle dichiarazioni del RE e del EG, mentre le dichiarazioni dell'altro collaboratore AR, il quale non aveva nemmeno indicato nominativamente SE, sarebbero irrilevanti;
2) la violazione di legge in relazione agli artt.629 commi primo e secondo c.p., 7 d.L.152/91 e 192 c.p.p. in quanto dalla prima delle conversazioni intercettate nell'abitazione di IA NI (con il D'LO il 16 luglio 1998) risulterebbe che altri e non il SE si erano recati a riscuotere il pizzo, mentre dalla seconda conversazione (del 20 luglio 1998) il MI che avrebbe dovuto recarsi dal polliere (e non l'avrebbe fatto, perché andava invece LF) sarebbe stato apoditticamente individuato nel SE (era, invece, RE MI a frequentare l'abitazione di ZZ e ad aver assunto la veste di imputato in relazione ad altri episodi estorsivi accertati a seguito della predetta conversazione), avvalorando tale conclusione attraverso le dichiarazioni del collaboratore RE su quanto appreso dal SE in occasione di una diversa e successiva estorsione al Centro polli. Il ricorso è inammissibile fondato perché su una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito ed è inammissibile in questa sede, essendo stato comunque l'obbligo di motivazione esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità. Quanto all'associazione camorristica la Corte territoriale ha fondato la sentenza di condanna sulle convergenti dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia RE US e EG DO (riportate a ff.395 ss sentenza di primo grado), che avevano riconosciuto in foto e indicato l'imputato con nome, cognome e soprannome ("o pilota") individuandolo come associato al clan di ZE CE “pan e ran" e di ZO NI, impegnato secondo il RE sia nel settore delle estorsioni che in queLL del traffico di cocaina e dopo la morte di ZO NI inserito nel "gruppo di fuoco” del clan. Nella motivazione della sentenza impugnata si afferma che dette dichiarazioni provenienti da soggetti la cui affidabilità soggettiva e attendibilità intrinseca era stata positivamente valutata nella parte iniziale della motivazione-cui si aggiungevano, in maniera tuttavia marginale e non determinante, quelle del AR circa il coinvolgimento nell'omicidio di LD US- erano di per sé sufficienti a giustificare, in base al canone valutativo della 53 "convergenza del molteplice", l'affermazione di responsabilità del SE in ordine al reato associativo e, comunque, avevano trovato riscontro nella partecipazione del SE all'estorsione contestata al capo B/27 e nei controlli di polizia attestanti i rapporti di frequentazione con gli associati. Il giudice di appeLL ha analizzato e disatteso, con argomentazioni logicamente coerenti, le obiezioni difensive sull'attendibilità dei collaboratori di giustizia. In particolare, quanto al RE, si è osservato che relativamente all'ex cognato RE il collaboratore si era limitato a riferire quanto a sua conoscenza e non aveva quindi mentito, che l'eventuale condotta criminosa successiva alla collaborazione non era stata contestata in sede di controesame e non aveva comunque condotto alla revoca del programma di protezione, che dopo la morte di ZO non erano cessate le frequentazioni e le conoscenze "criminose" del RE che rimasto fino alla fine del 1998 nel clan sotto la guida di ZE CE e, successivamente, era passato nel gruppo antagonista capeggiato da ZE AL fino all'arresto avvenuto nell'aprile 1999. Relativamente alla pretesa iLLgicità del comportamento attribuito dal EG al SE dopo la morte di ZO, che era stato ucciso daLL stesso EG, il giudice di appeLL ha ritenuto, con argomentazione logicamente plausibile, che le dichiarazioni del collaboratore dovessero essere contestualizzate con riferimento alla tregua intervenuta dopo la morte di ZO tra i due gruppi criminosi e alla conseguente fluidità delle posizioni degli affiliati ai due gruppi. Quanto all'estorsione al capo B/27, la cui sussistenza non è in contestazione, a carico dell'imputato risultavano le intercettazioni ambientali a casa di ZO NI (in cui si faceva riferimento alla polleria da cui "MI" che abitava lì vicino, individuato in SE MI, pretendeva il pizzo anche a ferragosto oltre che a AT e Pasqua), le dichiarazioni del collaboratore RE US circa il fatto che la ditta in questione aveva “sempre pagato" anche nel periodo antecedente alla sua scarcerazione (1° novembre 1998) secondo quanto appreso daLL stesso SE e dal D'LO, le dichiarazioni testimoniali del m.LL NN (il quale aveva individuato la “polleria dietro da MI” di cui si parlava nelle conversazioni intercettate come esercizio preso di mira nell'ambito dell'attività estorsiva del gruppo criminoso nel Centro polli di Blocco US, che si trovava nei pressi dell'abitazione del SE). L'analisi critica delle emergenze processuali fatta nella motivazione della sentenza impugnata risulta completa e razionale, mentre le valutazioni di merito sollecitate dal ricorrente sono inammissibili in sede di legittimità. In 54 2 20. AM ET All'esito del giudizio di primo grado AM ET era stato dichiarato colpevole del reato ascrittogli al capo M (tentata estorsione aggravata, così qualificata l'originaria imputazione di estorsione aggravata consumata) ed era stato condannato alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione, mentre era stato assolto dal reato al capo A (art.416 bis c.p. nella qualità di partecipe al clan AT-AR) per non aver commesso il fatto. L'appeLL è stato proposto sia dal pubblico ministero, che ha chiesto la condanna per il capo M nell'originaria qualificazione di estorsione aggravata consumata (ma il P.G. di udienza ha rinunziato a tale motivo) ed ha insistito nella richiesta di condanna anche in ordine al reato al capo A, sia l'imputato che ha chiesto l'assoluzione o l'esclusione delle aggravanti (motivi cui l'imputato ha personalmente rinunziato all'udienza del 25 ottobre 2011) e, in subordine, la riduzione della pena con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appeLL del pubblico ministero, per rinunzia, in ordine al motivo di appeLL relativo al capo M ed ha confermato l'assoluzione per il capo A;
attesa la rinunzia ai motivi di merito, ha preso in considerazione solo i motivi dell'appeLL dell'imputato relativi al trattamento sanzionatorio ed ha ridotto la pena (senza riconoscere le richieste circostanze attenuanti generiche) ad anni quattro di reclusione ed euro 700,00 di multa (pena base artt.56,629 c.p. primo comma, come già in primo grado, anni due, mesi sei ed euro 550,00, aumentata per la più grave delle circostanze ad effetto speciale ex art.7 d.L.152/91 ad anni tre, mesi quattro ed euro 700,00 e fino ad un terzo per le altre aggravanti contestate). Con l'unico motivo di ricorso per cassazione presentato dall'avv. NI Cantelli si deduce la violazione degli artt. 133 e 62 bis c.p., non essendosi tenuto conto dell'ottimo comportamento processuale del ricorrente. Il ricorso è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato. Nella motivazione della sentenza impugnata si è dato adeguato conto del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, impedito dalla mancanza di di elementi di valutazione positivi ed essendo stato già valutato il comportamento processuale, per la rinunzia ai motivi di merito che costituiva un "esplicito ed apprezzabile riconoscimento della fondatezza dell'assunto accusatorio", ai fini della consistente riduzione della pena. Le censure sul punto sono prive di specificità e, del resto, la Corte rileva che la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa lun 55 l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Cass. sez.VI 28 ottobre 2010 n.41365, Straface). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è quindi necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass. sez. VI 16 giugno 2010 n.34364, Giovane). 21. PE OC All'esito del giudizio di primo grado EN OC era stato dichiarato colpevole del reato ascrittogli al capo B (art.416 bis c.p., in qualità di partecipante al clan SS-ZE) ed era stato condannato alla pena di anni sei di reclusione, mentre era stato assolto dai reati ascrittigli ai capi B/10 e B/34 (estorsioni aggravate ai danni della ditta La Stradale e della cooperativa Nuova Palma), per non aver commesso il fatto. Hanno proposto appeLL sia il pubblico ministero, che ha chiesto la condanna anche in ordine ai reati di estorsione (capi B/10 e B/34), sia l'imputato che ha chiesto l'assoluzione dal reato al capo B, la rinnovazione del dibattimento per il deposito di documentazione e l'esame di testi (non indicati) e, in subordine, la riduzione della pena anche con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale ha confermato la condanna per il reato associativo e, in parziale accoglimento dell'appeLL del pubblico ministero, ha dichiarato l'imputato colpevole anche in ordine al reato di estorsione contestato al capo B/10; ha confermato, invece, l'assoluzione per il reato di estorsione contestato al capo B/34 ed ha rideterminato la pena, ritenuta la continuazione e negate le circostanze attenuanti generiche, in anni undici di reclusione ed euro 1.700,00 di multa (pena base per il più grave reato al capo B/10 anni sette ed euro 1.200,00 comprensivo dell'aggravante ex art. 7 D.L.152/91 quale aggravante ad effetto speciale più grave, aumentata per le altre aggravanti contestate ad anni otto ed euro 1.500, aumentata ex art.81 c.p.) Con i motivi di ricorso presentati dall'avv. CE Capasso si deduce: 1) la violazione di legge per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione alle intercettazioni ambientali;
il ricorrente si riporta alle eccezioni proposte nella fase dibattimentale e ai motivi di gravame e, in particolare, ai "rilievi formulati dalla 56 difesa in relazione alle violazioni di legge riscontrate nella fase captativa, sia relativa ai mezzi, alle autorizzazioni, sia alla fase delle proroghe successive”; 2) la mancanza e manifesta iLLgicità della motivazione nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
non si sarebbe tenuto conto delle imprecisioni dei collaboratori di giustizia circa i rapporti professionali o politici attribuiti all'imputato con il comune di Frattamaggiore e della documentazione difensiva che riguardava la pubblicità relativa agli appalti delle opere pubbliche del comune in questione, nell'ambito del quale lo EN svolgeva un ruolo marginale nella commissione edilizia ex legge 219, improduttiva nel periodo in cui il ricorrente ne aveva fatto parte;
il collaboratore di giustizia AR aveva indicato lo EN solo come "l'ingegnere che stava al comune di Frattamaggiore", mentre il teste TI, capo dell'ufficio tecnico del comune di Frattamaggiore, aveva illustrato i mezzi di pubblicità per le opere pubbliche del Comune;
non si sarebbero potuto ravvisare riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in episodi estorsivi nei quali lo EN non risultava processualmente coinvolto;
quanto al reato di estorsione contestato al capo B/10, dal quale il ricorrente era stato assolto in primo grado, vi sarebbe stato un travisamento del fatto relativamente all'individuazione della scuola NI in quella vicina alle case popolari cui si faceva riferimento nelle intercettazioni ambientali (“palestra della scuola di Frattamaggiore che si trova vicino ai 100 aLLggi") ripetendo sostanzialmente le affermazioni del m.LL NN a sostegno di tale individuazione;
lo EN avrebbe avuto contatti con componenti dell'associazione criminosa solo per procurarsi la sostanza stupefacente destinata al suo uso personale e non avrebbe concorso, nemmeno da esterno, alla realizzazione degli scopi del sodalizio criminoso;
il giudice di appeLL non avrebbe adeguatamente motivato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non avendo tenuto conto dell'incensuratezza e deLL stato di tossicodipendenza. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è del tutto generico. Le censure sono infatti formulate in modo stereotipato, senza riferimenti alla fattispecie concreta e senza alcun collegamento con i passaggi della motivazione della sentenza impugnata, risolvendosi in una serie di doglianze prive di contenuto specifico che non consentono il controLL di legittimità. Il ricorrente si riferisce genericamente a intercettazioni ambientali senza trascriverne né illustrarne il contenuto, come sarebbe stato suo onere in forza del principio di autosufficienza del ricorso operante anche in sede penale (Cass. sez.VI 2 dicembre 2010 n.45036, Damiano;
sez. VI 8 luglio 2010 n.29263, Cavanna;
sez.V 22 gennaio 2010 n.11910, Casucci sez.I 22 gennaio 2009 n.6112, Bouyahia;
sez.IV 26 giugno 2008 n.37982, Buzi;
sez.I 18 marzo 2008 n.16706, Falcone;
57 sez. feriale 13 settembre 2007 n.37368, Torino;
sez.VI 19 dicembre 2006 n.21858, Tagliente;
sez.I 18 maggio 2006 n.20344, Sala). Il secondo motivo è generico e, comunque, ha per oggetto censure -alcune di mero fatto e altre manifestamente infondate- inammissibili. L'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al reato associativo è stata dal giudice di appeLL ampiamente motivata con riferimento alle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia EG DO, AR US e RE US (analiticamente riportate ai ff.398-401 della sentenza di primo grado), da cui risultava che lo EN era un ingegnere che lavorava anche per il comune di Frattamaggiore e che avvalendosi dei suoi rapporti con l'ente locale informava i clan sui cantieri da mettere sotto estorsione e si offriva come intermediario;
lo EN era conosciuto personalmente dai collaboratori di giustizia, che lo avevano riconosciuto in foto e lo avevano indicato per nome e cognome rievocando le attività estorsive compiute in base alle sue indicazioni (il EG e il RE) per le quali veniva compensato anche con la consegna di cocaina destinata al personale consumo (RE e AR); tali dichiarazioni erano ampiamente riscontrate dalle intercettazioni ambientali 14 luglio 1998 ore 10,22 e ore 14,07, 15 luglio 1998 ore 12,11 in casa di IA NI nelle quali erano espliciti e ripetuti i riferimenti al coinvolgimento di “OC EN” nelle attività estorsive del gruppo criminoso, dai controlli di polizia circa la frequentazione di EN con gli uomini del clan, dal ruolo di componente della commissione edilizia l. 219 del comune di Frattamaggiore, dall'accertata responsabilità in ordine all'estorsione contestata al capo B/10. A fronte dei concordanti e inequivoci elementi di responsabilità sopra indicati il ricorrente in maniera generica si limita a proporre una diversa valutazione delle emergenze probatorie senza tener conto che il sindacato demandato alla Corte di Cassazione deve essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Nel caso in esame risulta che il giudice di merito ha fatto un corretto uso del principio in tema di valutazione della prova secondo il quale i riscontri esterni alle chiamate in correità possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie (Cass. sez.II 4 marzo 2008 n.13473, Lucchese;
sez.II 17 dicembre 1999 n.3616, Calascibetta), le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
b) per la loro indipendenza - intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza;
c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del l 58 molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere. Sono stati inoltre indicati nella motivazione della sentenza impugnata ulteriori riscontri, diversi dalle dichiarazioni accusatorie, che rafforzano le conclusioni sul cosciente, fattivo e stabile contributo offerto dal ricorrente al rafforzamento e alla realizzazione degli obiettivi del sodalizio criminale e rendono prive di consistenza le censure sulle marginali imprecisioni o contraddizioni dei collaboratori di giustizia evidenziate nel ricorso e sulle ulteriori argomentazioni difensive, peraltro adeguatamente valutate e disattese dalla Corte territoriale (con specifico riguardo alla necessità dei contatti deLL EN con i componenti dell'associazione per rifornirsi di cocaina e alla pubblicità sugli appalti del comune di Frattamaggiore v. f.266 della sentenza impugnata). Con riferimento particolare all'estorsione contestata al capo B/10, la Corte ritiene che nella sentenza di appeLL sia stata fatta puntuale applicazione del principio giurisprudenziale secondo il quale, nel caso di riforma da parte del giudice di appeLL di una decisione assolutoria emessa dal primo giudice, il secondo giudice ha l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Cass. Sez.Un. 12 luglio 2005 n.33748, Mannino;
sez. V 5 maggio 2008 n.35762, P.G. in proc. Aleksi;
sez.V 17 ottobre 2008 n.42033, Pappalardo;
sez. VI 29 aprile 2009 n.22120, Tatone). La Corte territoriale ha infatti evidenziato che la persona offesa La Stradale s.r.l., che all'epoca stava realizzando la scuola NI di Frattamaggiore, era stata sottoposta a richieste estorsive sia dal clan capeggiato da ZE AL e EG DO (capo A), sia dal clan di ZE CE (capo B), come risultava dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia RE e AR e che l'estorsione doveva intendersi aggravata ai sensi dell'art. 7 D.L.152/91 in considerazione delle modalità intimidatorie utilizzate nei confronti della vittima che in dibattimento aveva mantenuto un atteggiamento omertoso. Quanto al ruolo di intermediario svolto daLL EN, il collaboratore di giustizia EG (ff.487-488 della sentenza di primo grado) aveva riferito che era stato lo stesso EN a confidargli che lo ZO, per suo tramite, aveva ricevuto la tangente di quindici milioni di lire dall'impresa impegnata nei “lavori di ristrutturazione della palestra della scuola che si trova vicino ai cd. 100 aLLggi di Frattamaggiore" aggiungendo che tramite lo EN lu 53 erano stati dalla stessa ditta versati altri cinque milioni di lire e ulteriori tangenti per i lavori di pavimentazione del cimitero di Frattamaggiore e di costruzione del bocciodromo. I giudici di appeLL hanno preso in considerazione, e specificamente confutato, la motivazione della sentenza di primo grado in cui la chiamata in correità operata nei confronti deLL EN dal collaboratore di giustizia EG era considerata priva di riscontri individualizzanti, tali non essendo state ritenute le due conversazioni ambientali intercettate in data 14 luglio 1998 ore 10,22 e 15 luglio 1998 ore 12,11 nell'abitazione di ZO NI poiché “in tali conversazioni non viene mai menzionata né la ditta LA STRADALE, né il titolare della ditta, né l'oggetto dei lavori -scuola NI di Frattamaggiore- né vi è alcun riferimento topografico che consenta una rassicurante identificazione dell'oggetto della conversazione". Nella motivazione della sentenza impugnata le conversazioni intercettate citate dal giudice di primo grado sono state interpretate diversamente, alla luce dell'ulteriore conversazione intercettata l'11 luglio 1998 ore22,38 (ff.484- 486 motivazione della sentenza di primo grado) nell'abitazione di IA NI, non adeguatamente valorizzata in precedenza, in cui è stato individuato un evidente riferimento all'estorsione ai danni della ditta edile LA STRADALE aLLrché si parla di un costruttore che “dirimpetto alle palazzine” e che “tiene una scuola” e che è sottoposto contemporaneamente alle richieste estorsive dei due gruppi per cui era necessario trovare un accordo al 50%. Ragionevolmente doveva ritenersi che le successive conversazioni intercettate il 14 e il 15 luglio 1998, appena pochi giorni dopo, in cui espliciti e inconfutabili risultavano i riferimenti al personale intervento deLL EN come intermediario, si riferissero alla medesima estorsione di cui si parlava ancora della necessita di dividere al 50% il ricavato tra i due gruppi e, in particolare, “quindici a loro e quindici a noi", con l'indicazione del provento dell'estorsione nella stessa misura in cui ne aveva parlato il EG (quindici milioni di lire per il suo clan, pari al 50% dell'estorsione in corso). Il giudice di appeLL ha quindi motivatamente ritenuto, contrariamente al Tribunale, che idonei riscontri alle dichiarazioni accusatorie del EG circa il ruolo svolto nella vicenda estorsiva relativa all'appalto per la ristrutturazione della palestra della scuola di Frattamaggiore daLL EN (ruolo peraltro già riconosciuto nella sentenza del Tribunale di Napoli in data 8 luglio 2004, divenuta irrevocabile il 15 dicembre 2005, emessa nei confronti di ZE CE, assolto per non aver commesso il fatto dall'estorsione in questione) potessero rinvenirsi nella coordinata e attenta lettura delle conversazioni l'11, il 14 e il 15 luglio 1998. Le doglianze del ricorrente sul punto coinvolgono questioni di merito, il cui esame è inammissibile in questa sede, in maniera peraltro alquanto superficiale non essendovi una specifica contestazione, sul piano della logica argomentativa, dell'interpretazione data dalla Corte territoriale In Co alle conversazioni in questione. Del resto questa Corte ha più volte affermato che è inammissibile, per genericità del motivo, il ricorso per cassazione che, denunciando il difetto di motivazione della sentenza di appeLL per omesso o manifestamente iLLgico o contraddittorio confronto con le ragioni esposte dal primo giudice a sostegno della decisione integralmente riformata, non proceda ad autonoma critica indicando, specificamente e con illustrazione delle ragioni della decisività, i passaggi della sentenza di primo grado ignorati o confrontati in modo manifestamente iLLgico o contraddittorio (Cass. Sez.I 9 gennaio 2013 n.5879, Delle Grottaglie;
sez.VI 14 aprile 2011 n.18081, P.G. in proc. Perrone). Quanto, infine, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la Corte territoriale ne ha dato adeguato conto ponendo in evidenza la prolungata partecipazione nel tempo deLL EN, in posizione di rilievo, all'articolata ed agguerrita associazione criminale, senza che potesse ravvisarsi alcun comportamento indicativo della volontà di recidere i legami con la stessa e gli altri suoi numerosi partecipi. La Corte osserva a questo riguardo che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass. sez.VI 24 settembre 2008 n.42688, Caridi;
sez. VI 4 dicembre 2003 n.7707, Anaclerio). Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri (Cass. sez.VI 28 maggio 1999 n.8668, Milenkovic). 22. PO NZ All'esito del giudizio di primo grado TO NZ era stato dichiarato colpevole del reato ascritto al capo A/31 (art.73 D.P.R.309/90), limitatamente alla cessione di stupefacenti ad GE AR e LA OL, e condannato, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena di anni sette di reclusione ed euro 28.000,00 di multa, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva (pena base anni sei ed euro 26.000,00, aumentata ex art.81 c.p.), mentre era stato assolto dal reato al capo A/37 (art. 74 D.P.R.309/90) e dalla residua imputazione al capo A/31 per non aver commesso il fatto. lu 61 Hanno proposto appeLL sia il pubblico ministero, che ha chiesto condanna anche per il capo A/37 (ma il P.G. in udienza ha rinunciato) e per gli altri episodi di cessione al capo A/31, sia l'imputato che ha chiesto l'assoluzione (ma all'udienza del 2 dicembre 2011 ha rinunciato tramite il difensore, munito di procura speciale) e, in subordine, la riduzione della pena con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, con il riconoscimento dell'attenuante del quinto comma dell'art.73 D.P.R.309/90 e, inoltre, la continuazione con la condanna del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 8 dicembre 1997, irrevocabile il 19 ottobre 1999. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appeLL del P.M. per rinuncia quanto al reato associativo ascritto al capo A/37 ed ha confermato l'assoluzione quanto agli altri episodi di cessione al capo A/31; riconosciuta l'attenuante del quinto comma dell'art. 73 D.P.R.309/90, ha inoltre ridotto la pena ad anni cinque, mesi due ed euro 18.000,00 (ritenuta la prevalenza delle attenuanti generiche già riconosciute in primo grado e dell'attenuante prevista dall'art.73 comma quinto D.P.R.309/90 sulla recidiva, anni quattro, mesi quattro ed euro 16.000,00, aumentata ex art.81 c.p) ed accolto la richiesta di applicazione della continuazione con l'altra sentenza di condanna, con conseguente aumento della pena complessiva ad anni sei, mesi sei ed euro 20.000,00. Con l'unico motivo di ricorso presentato dall'avv. RE Sorbo si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione per la modesta riduzione di pena, per il mancato riconoscimento dell'attenuante art.73 comma quinto D.P.R.309/90 e delle circostanze attenuanti generiche senza tener conto delle deduzioni difensive. Il ricorso è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato. Le circostanze attenuanti generiche erano state riconosciute con la sentenza di primo grado e l'attenuante prevista dal quinto comma dell'art.73 D.P.R.309/90 è stata riconosciuta con la sentenza di appeLL, peraltro con giudizio di prevalenza sulla recidiva. La riduzione della pena rispetto a quella determinata dal giudice di primo grado è sensibile e le censure non specificano le deduzioni difensive la cui valutazione sarebbe stata trascurata. 23. AP MI All'esito del giudizio di primo grado ER MI era stata dichiarata colpevole del reato ascrittole al capo A/13 (art.73 D.P.R.309/90), limitatamente alla cessione di stupefacenti ad GE AR, RI CE, SC OS, AU UN e IA AL, e condannata, Un 62 con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva infraquinquennale, alla pena di anni otto, mesi sei di reclusione ed euro 31.000,00 di multa (pena base anni sei ed euro 26.000,00, aumentata ex art.81 c.p.), mentre nei suoi confronti si era dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale limitatamente agli episodi cessione di stupefacenti a FioriLL NN contestate al capo A/13 per precedente giudicato ed emessa pronuncia assolutoria dal reato al capo A/37 (art.74 D.P.R.309/90) e dalla residua imputazione al capo A/13 per non aver commesso il fatto. Hanno proposto appeLL sia il pubblico ministero, che ha chiesto la condanna anche per il capo A/37 (ma il P.G. di udienza ha rinunciato) e per gli altri episodi di cessione al capo A/13 ed ha chiesto un aumento di pena con esclusione delle circostanze attenuanti generiche, sia l'imputata che ha chiesto l'assoluzione (ma all'udienza del 16 novembre 2011 ha rinunciato tramite il difensore, munito di procura speciale) e, in subordine, la riduzione della pena con l'attenuante del quinto comma dell'art. 73 D.P.R.309/90. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appeLL del P.M. per rinuncia quanto al capo A/37 e confermato l'assoluzione quanto agli altri episodi di cessione al capo A/13 ad eccezione della cessione a UD UM e ad altri acquirenti non identificati (ciò sulla base delle dichiarazioni accusatorie deLL stesso UD e dell'GE); negato il riconoscimento dell'attenuante del quinto comma dell'art.73 D.P.R.309/90, ha ridotto tuttavia la pena ad anni sei, mesi sei di reclusione ed euro 29.000,00 di multa (con l'equivalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche, pena base anni sei ed euro 26.000, aumentata ex art.81 c.p.). Con l'unico motivo di ricorso presentato dall'avv. RE Sorbo si deduce la violazione di legge e difetto di motivazione per la modesta riduzione di pena, per il mancato riconoscimento dell'attenuante art.73 comma quinto D.P.R.309/90 e delle circostanze attenuanti generiche senza tener conto delle deduzioni difensive. Il ricorso è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato. Le circostanze attenuanti generiche erano state riconosciute con la sentenza di primo grado e il riconoscimento dell'attenuante prevista dal quinto comma dell'art. 73 D.P.R.309/90 è stato negato con motivazione congrua e rispondente ai principi giurisprudenziali in materia che la ricorrente non contesta specificamente. La riduzione della pena rispetto a quella determinata dal giudice di primo grado è sensibile e le censure non specificano le deduzioni difensive la cui valutazione sarebbe stata trascurata. In Al rigetto dei ricorsi di LL AN e di LL OM consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Alla inammissibilità degli altri ventuno ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di ciascuno al versamentodi una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi di LL AN e LL OM e li condanna al pagamento delle spese processuali;
dichiara inammissibili i ricorsi di AC IM, IE IM, TO AN, AR LO, NA AN, D'LO AN, DO CE, AL NN, MA LU, MP OR, AR US, AT AE, CE CE, ZE LA, OC IO, AU OL, SE MI, AM ET, EN OC, TO NZ, ER MI e li condanna al pagamento elle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Roma 1° marzo 2013 il cons. est. Thōrich Ci Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 19 GIU 2013 IL CANCELLIERE Claudia Pianelli