Sentenza 10 febbraio 2005
Massime • 1
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori non è un reato plurisoggettivo improprio, ma è una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità e consiste in una situazione di apparenza formale della titolarità del bene, difforme dalla realtà sostanziale, con la conseguenza che colui che si rende fittiziamente titolare di tali beni con lo scopo di aggirare le norma in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2005, n. 14626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14626 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 10/02/2005
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 177
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 008574/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PA DO N. IL 02/10/1962;
avverso SENTENZA del 08/01/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. OSCAR CEDRANGOLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. GIUSEPPE LA GRECE, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'8.1.2004 la Corte di Appello di Milano confermava la pronuncia in data 30.9.2002 del GUP del Tribunale della stessa città, con la quale PA DO era stato dichiarato colpevole di concorso nel reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al primo comma dell'art. 12-quinquies del D.L.
8.6.1992 n. 306, convertito con legge 7.8.1992 n. 356, contestatogli per avere, in data 8.2.1999, concorso con tale GU EN, raggiunto da un provvedimento di sequestro di beni nell'ambito di un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, nella fittizia attribuzione a se stesso della disponibilità di certificati di deposito bancali, per un importo complessivo di 550 milioni di lire, di pertinenza del GU e da questi fittiziamente ceduti ad esso TI, che li aveva formalmente incassati presso la banca emittente.
La Corte suddetta, concordando pienamente con le argomentazioni del primo giudice, respingeva le tesi difensive, osservando:
che erano pienamente utilizzabili le dichiarazioni, inizialmente fatte dal TI in ordine all'avvenuta cessione dei titoli, e quindi senza l'assistenza di un difensore, in quanto esse furono rese dal predetto nella veste di persona informata sui fatti e in tale momento non contenevano elementi indizianti a carico del dichiarante, elementi emersi solo successivamente nel prosieguo delle indagini, per cui non si poteva trasportare ex ante una valenza indiziante evidenziata ex post, e, comunque, le predette dichiarazioni non rivestivano alcun particolare valore probatorio, in presenza di un dato storico ben preciso, consistente nell'avvenuta cessione dei titoli in assenza di una causa lecita apparente, e in considerazione di una serie di ulteriori accertamenti, consistenti, in particolare, nella concomitante accertata assenza di disponibilità della notevole somma, apparentemente incassata, da parte dell'imputato e nella inesistenza di un qualsiasi investimento o impiego successivo di essa e di una valida spiegazione circa il passaggio della forte somma di denaro, dal che era desumibile l'uscita solo apparente di essa dal patrimonio del GU e l'assoluta simulazione dell'operazione;
che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la fattispecie di cui al primo comma dell'art. 12-quinquies del D.L. n. 306/92, non dava affatto vita ad un reato plurisoggettivo improprio per modo che la condotta del soggetto interposto rimaneva penalmente indifferente, ma, al contrario delineava chiaramente una condotta penalmente rilevante, in ordine alla quale era pienamente configurabile il concorso ex art. 110 c.p., da parte di soggetto che, pur non dando vita alla condotta tipica, aveva offerto la propria consapevole partecipazione, collaborando con l'agente principale alla realizzazione di essa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il suo difensore, il TI, deducendo:
1) Erronea applicazione della legge penale, sotto il profilo che la natura giuridica di reato a concorso non necessario, attribuita dai giudici di merito alla condotta prevista dall'art. 12-quinquies del D.L. n. 306/92, era del tutto illegittima perché affermata in violazione del principio di legalità, dovendo invece attribuirsi alla fattispecie ivi configurata natura di reato plurisoggettivo improprio, per modo che solo il soggetto che realizzi la condotta tipica descritta dalla legge doveva considerarsi sottoposto a sanzione, mentre la condotta del soggetto interposto, pur se necessaria ai fini della sussistenza del reato, in mancanza di una esplicita previsione normativa, doveva considerarsi non sanzionata e la punibilità del concorrente doveva ritenersi esclusa;
2) Violazione di legge in relazione alla affermata utilizzabilità delle iniziali dichiarazioni rese dall'imputato, da considerare invece oggettivamente inutilizzabili in quanto rese senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 63 c.p.p., a prescindere dalla possibilità o meno per gli interroganti di rendersi conto al momento della esistenza di indizi a carico dell'interrogato;
3) Carenza o manifesta illogicità della motivazione concernente l'affermazione di responsabilità, con particolare riguardo alla ravvisabilità dell'elemento soggettivo del reato, dato praticamente per scontato anziché probatoriamente dimostrato, e inoltre le dichiarazioni dell'imputato erano state, da un canto, definite irrilevanti e, dall'altro, utilizzate ai fini della prova della esistenza dell'elemento soggettivo;
4) Carenza motivazionale in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorrente, in data 27.10.2004, ha poi presentato motivi aggiunti, con i quali ha ribadito la mancanza di prove, sia pure indiziarie, circa la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, ed ha dedotto illogicità della motivazione, sul rilievo che la Corte territoriale ne aveva affermato l'esistenza solo in via deduttiva sulla base di elementi indiziali incerti e congetturali, affermando apoditticamente, ma senza dimostrarlo, che egli era sicuramente a conoscenza dello scopo per il quale l'operazione incriminata era stata posta in essere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è privo di fondamento e va respinto.
1. Va innanzitutto riaffermato che il delitto di cui al primo comma all'art. 12-quinquies del D.L. n. 306 del 1992 (trasferimento fraudolento di valori) non è un reato plurisoggettivo improprio, ma è una fattispecie a forma libera, che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o di qualsiasi altro bene o utilità, realizzata con qualunque modalità al fine di eludere specifiche disposizioni di legge. Pertanto, esso consiste essenzialmente in una situazione di apparenza formale della titolarità di un bene, difforme dalla realtà sostanziale, e nel mantenimento consapevole e volontario di tale situazione. L'interessato è poi tenuto a dare esauriente spiegazione in ordine alla derivazione dei mezzi impiegati per l'acquisto delle disponibilità finanziarie acquisite, non essendo sufficiente, al fine di giustificare la provenienza dei beni, la mera esibizione degli atti negoziali di acquisto (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 5202 del 14.10.1996, Scarcella). Questa Corte ha, per altro, già avuto modo di chiarire che "il criterio secondo il quale non è punibile, per il principio "nullum crimen sine lege", il soggetto la cui condotta è richiesta, per la configurazione di un reato plurisoggettivo improprio, non può applicarsi in modo assoluto;
deve stabilirsi caso per caso, in base alla volontà del legislatore, se debba o meno applicarsi il principio generale per cui chi concorre nel reato ne risponde:in particolare occorre indagare se l'esenzione da pena del concorrente necessario non indicato nella norma corrisponda allo scopo della norma stessa ed alle direttive generali dell'ordinamento giuridico". (Cass., Sez. 1^, sent. n. 2645 del 18.11.1996, Sassi, in materia di collusione tra militare della Guardia di Finanza ed straneo). In base a ciò, e tenuto conto della ratio, delle finalità e della struttura della legge in esame, si deve dedurre che colui che si rende fittiziamente titolare di denaro, beni o utilità, con lo scopo di aggirare le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, non può non rispondere, a titolo di concorso, nella stessa figura criminosa posta in essere da colui che ha operato la fittizia attribuzione, per la ragione che anch'egli, con la sua condotta cosciente e volontaria, contribuisce chiaramente alla lesione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice. Il principio generale, secondo cui quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, non può ritenersi superato dalla lettera della disposizione di cui all'art. 12-quinquies sopra citato, in quanto tale norma, anche se non lo contempla, non esclude espressamente la punibilità del falso aggiudicatario dei beni, per modo che la sua responsabilità deve ritenersi sussistente sulla base delle norme che disciplinano il concorso di più persone nel reato, norme che, essendo di carattere generale, possono essere derogate solamente da una espressa disposizione contenuta nella stessa o in altra legge. Il primo motivo di gravame va pertanto respinto.
2. Manifestamente infondata appare la seconda doglianza. La norma di cui all'art. 63 c.p.p. è impropriamente richiamata, al fine di sostenere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese originariamente dall'imputato come persona informata sui fatti. Ed invero, a prescindere dalla considerazione che, anche a non volere tenere conto delle suddette dichiarazioni, il quadro probatorio a carico del TI rimane praticamente integro, non è chi non veda come nel corso dell'esame suddetto egli non ha fatto alcuna dichiarazione autoaccusatoria, ne' dalle sue affermazioni sono emersi indizi a carico di terzi, essendosi limitato a dichiarare che il versamento effettuato a suo favore ad opera del GU EN era giustificato dalla restituzione di un prestito, da questi tempo prima erogato a favore di sua madre. A tal proposito, va tenuto presente che la ratio della norma di cui all'art. 63 c.p.p., che prevede il divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese da persona che avrebbe dovuto essere sentita con le garanzie in essa previste, come si evince chiaramente, oltre che dal titolo della suddetta norma ("dichiarazioni indizianti"), anche dal contenuto di essa - laddove si fa riferimento agli indizi di reità che dall'esame possono eventualmente emergere a carico dello stesso dichiarante - consiste nella tutela del diritto al silenzio del propalante, al fine di evitare conseguenze negative sia per se stesso che per altri soggetti.
Per tali ragioni, una volta accertato che il TI, nel corso dell'esame di cui sopra, non ha fatto alcuna dichiarazione indiziante nè contro sè ne' contro altri, nessuna violazione della disposizione in esame è comunque configurabile nella specie.
3. Per quanto riguarda l'esistenza, in capo all'imputato, dell'elemento soggettivo del reato, la volontà e la consapevolezza di avere agito, in collaborazione con il GU, al fine di eludere le disposizioni di legge specificate nell'art. 12-quinquies del D.L. n. 306/92, risultano ampiamente dimostrate dai giudici di merito, i quali hanno, da un canto, dimostrato l'esistenza di un fatto storico, consistente nella trasmissione, formalmente avvenuta, di una forte somma di denaro dal GU all'imputato, e, dall'altro, hanno sottolineato l'assoluta mancanza di valide spiegazioni di tale passaggio di denaro e, soprattutto, la totale constatata inesistenza di essa fra i beni del TI o, in alternativa, di un qualsiasi impiego della stessa. Partendo da tali indubbie constatazioni, i predetti giudici hanno, in via logico-deduttiva, arguito e ritenuto provato che l'imputato non avrebbe potuto concorrere nel compimento di una operazione finanziaria di così notevole entità, chiaramente fittizia, senza avere alcuna consapevolezza del vero scopo di essa e delle possibili conseguenze, sul piano delle responsabilità penali, della illiceità del suo agire;
specie in considerazione del fatto che egli non ha dato, come sarebbe stato invece suo interesse fare, una plausibile spiegazione della sua condotta o, comunque, della esistenza di finalità diverse da quelle cui la legge lega l'esistenza stessa del reato, a lui contestato in concorso. Nè si può negare che, nella specie, vi fossero elementi, ricavatali dal suo comportamento, per ritenere che il TI avesse piena consapevolezza anche della efficacia della collaborazione da lui prestata al GU e del contributo da lui prestato per consentirgli di realizzare gli scopi fraudolenti che si era prefisso. Si tratta di argomentazioni ineccepibili dal punto di vista logico-giuridico, che non prestano il fianco a critiche di sorta sul piano del rispetto della legge, essendo pienamente corretto desumere la sussistenza dell'elemento soggettivo da elementi anche indiretti che, nella loro coordinazione logica ed organica, siano tali da apprestare una dimostrazione inequivoca della malafede dell'imputato. Nella specie l'esistenza del dolo è stata legittimamente desunta da una condotta inequivocamente finalizzata - attraverso il personale intervento nell'operazione bancaria ed il successivo comportamento, palesemente improntato al favoreggiamento del GU - alla realizzazione del fittizio passaggio di valori e alla conseguente elusione, da parte del predetto GU, delle norme sulle misure di prevenzione;
sicché le contrarie deduzioni dell'imputato finiscono per assumere sostanzialmente la connotazione di censure in punto di fatto, non prospettabili in sede di legittimità.
4. Per ciò che concerne, infine, la doglianza relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, va tenuto presente che la concessione di tali attenuanti deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento, e risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Inoltre, l'applicazione di esse non costituisce un diritto in assenza di elementi negativi. Qualora, come nella specie, il giudice di merito, nell'ambito del suo potere discrezionale, abbia ritenuto l'imputato immeritevole di tale beneficio e di tale convincimento abbia dato logica e convincente motivazione (si è fatto riferimento ai precedenti penali del TI ed al suo pessimo comportamento processuale, volto ad assicurare ostinata solidarietà all'imputato principale), il giudizio in tal modo espresso si sottrae ad ogni controllo di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2005