Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2005, n. 14626
CASS
Sentenza 10 febbraio 2005

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Il delitto di trasferimento fraudolento di valori non è un reato plurisoggettivo improprio, ma è una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità e consiste in una situazione di apparenza formale della titolarità del bene, difforme dalla realtà sostanziale, con la conseguenza che colui che si rende fittiziamente titolare di tali beni con lo scopo di aggirare le norma in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2005, n. 14626
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14626
    Data del deposito : 10 febbraio 2005

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