Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2017, n. 22568
CASS
Sentenza 11 aprile 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 12-quinquies della l. n. 356 del 1992 è sufficiente l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale, dovendosi escludere che la presunzione di interposizione fittizia prevista dall'art. 26, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di prevenzione impedisca di configurare tale fattispecie di reato o renda necessario l'ulteriore accertamento, estraneo alla fattispecie, della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale. (In motivazione la Corte ha precisato che tra fattispecie penale e misura di prevenzione patrimoniale non sussiste un rapporto di alternatività, trattandosi di due procedimenti autonomi, che possono procedere parallelamente).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2017, n. 22568
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22568
    Data del deposito : 11 aprile 2017

    Testo completo