Sentenza 11 aprile 2017
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 12-quinquies della l. n. 356 del 1992 è sufficiente l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale, dovendosi escludere che la presunzione di interposizione fittizia prevista dall'art. 26, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di prevenzione impedisca di configurare tale fattispecie di reato o renda necessario l'ulteriore accertamento, estraneo alla fattispecie, della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale. (In motivazione la Corte ha precisato che tra fattispecie penale e misura di prevenzione patrimoniale non sussiste un rapporto di alternatività, trattandosi di due procedimenti autonomi, che possono procedere parallelamente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2017, n. 22568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22568 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2017 |
Testo completo
22568-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.814 Giacomo Paoloni Presidente - Anna Petruzzellis CC 11/04/2017- Angelo Costanzo R.G.N. 3239/17 Anna Criscuolo - Relatore - Laura Scalia ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento nei confronti di AV AC, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/01/2017 del Tribunale del riesame di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Paolo Paladino, che ha concluso per il rigetto del ricorso del P.m. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo propone ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Palermo, accogliendo l'istanza di riesame proposta da AV AC, ha annullato per difetto di gravità indiziaria ed anche di esigenze cautelari l'ordinanza del 15 dicembre 2016, con la quale il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva applicato all'indagata la misura dell'obbligo di dimora e di presentazione alla p.g. in relazione ai reati di cui all'art. 12 quinquies I. 356/92, contestati ai capi F) e F1) dell'imputazione provvisoria, rispettivamente riguardanti l'intestazione fittizia delle quote della MY LAND srl ed il successivo trasferimento delle stesse. Il ricorrente censura la decisione del Tribunale per erronea applicazione dell'art. 12 quinquies legge n.356/92 e per illogicità della motivazione. Dopo aver premesso che il G.i.p. aveva ritenuto sussistenti a carico dell'indagata moglie di GA EP, figlio del noto esponente mafioso MA GA, per anni capo mandamento di Mazara del Vallo e storicamente legato a TO NA e MA IN Denaro-, gravi indizi di colpevolezza in ordine alle intestazioni fittizie contestate in base alle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, attestanti il ruolo di socio di fatto del coniuge, ed alle dichiarazioni confessorie di IA ES e della moglie ST AT sulla natura fittizia dell'intestazione delle quote e del successivo trasferimento delle stesse, il P.m. censura il ragionamento del Tribunale, in quanto fondato su un'errata interpretazione della fattispecie. Deduce che il Tribunale, pur riconoscendo sul piano oggettivo la natura fittizia delle operazioni, ha escluso il dolo specifico della fattispecie ovvero la finalità elusiva delle disposizioni in materia di misure di prevenzione in ragione della presunzione di cui all'art. 26, comma secondo, d.lgs. 159/2011, che vanifica tale scopo, ponendosi in tal modo in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale tale disposizione non è di ostacolo alla configurabilità del delitto, stante la diversità dei presupposti delle due norme e l'impossibilità di sovrapporle, rischiandosi, altrimenti, di creare una zona franca. Sottolinea il ricorrente che il Tribunale ha trascurato la natura di reato di pericolo astratto dell'art. 12 quinquies 1.356/92, per la cui configurabilità è sufficiente che l'agente compia un atto dispositivo con la finalità di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione e che la valutazione del pericolo di elusione va compiuta ex ante. Il ricorrente censura l'ordinanza anche sul piano della motivazione, evidenziandone l'illogicità manifesta e la contraddittorietà, in quanto il Tribunale ha ipotizzato quale causale dell'operazione la finalità di gratificare il coniuge e di assicurare la successione ai figli, che di norma non necessitano di trasferimenti fraudolenti;
ha sottovalutato la rilevanza delle circostanze di fatto, indicate nella 2 stessa ordinanza, senza porle in correlazione e senza ricavare dalla sequenza descritta la finalità elusiva. Il ricorrente evidenzia che anche il trasferimento delle quote è ispirato da tale finalità, in quanto di soli 12 giorni successivo alla convocazione dell'GA e dell'indagata da parte della DIA per accertamenti patrimoniali nei loro confronti, mentre, invece, il Tribunale ha valorizzato la versione dell'indagata, la quale ha riferito della difficoltà di accedere al credito bancario e della situazione di stress vissuta, smentita dalla successiva attività economica intrapresa. Da ultimo, il ricorrente censura la valutazione in punto di esigenze cautelari, che il Tribunale ha ritenuto di esprimere comunque, nonostante la valutazione negativa sul piano indiziario. Evidenzia che la ritenuta insussistenza delle esigenze contrasta con l'ammissione dell'indagata di aver avviato un'altra attività commerciale insieme al coniuge, che continua ad avere una presenza occulta nell'azienda, confermata dallo stesso GA EP. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. La valutazione del Tribunale è errata e fondata su una lettura non coordinata degli elementi indiziari, dal cui raccordo si ricava la sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai reati contestati. In primo luogo, è la stessa sequenza cronologica dei fatti, illustrati nell'ordinanza genetica, che consente di individuare la finalità elusiva di entrambe le operazioni, oggetto delle imputazioni, in quanto risulta accertato che: in data 1 marzo 2010 il Tribunale di Trapani, Sezione misure di prevenzione, aveva disposto il sequestro - ed in seguito la confisca- delle quote della Calcestruzzi Mazara srl, di cui era socio GA MA, padre di EP;
il 6 novembre 2012 GA EP ricevette la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza per decidere sulla richiesta di archiviazione formulata dal P.m., e venne, pertanto, informato dell'esistenza di un procedimento a suo carico per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.; il 28 gennaio 2013 l'GA cessò la ditta individuale R & R Rappresentanze di GA EP, dopo avere già posto in liquidazione altra società, di cui era amministratore unico;
dai colloqui intercettati tra soggetti contigui all'ambiente mafioso mazarese risulta che l'GA era entrato in società con ES IA, cognato del collaboratore di giustizia Vincenzo Sinacori, come effettivamente riscontrato per la Fishmar srl;
dopo la morte del padre, avvenuta nell'aprile 2013, il 30 ottobre fu costituita la My Land srl, le cui quote furono intestate all'indagata, moglie di GA EP, ed alla moglie del IA;
le conversazioni intercettate 3 h dimostrano che l'GA ed il IA avevano il diretto controllo delle due società e che il primo si ingeriva concretamente nella gestione della società, sebbene fosse la moglie a risultarne amministratore. Da tale sequenza risulta palese che la pendenza di un procedimento di prevenzione a carico del padre dell'GA, deceduto nel 2013, e la circostanza, richiamata dallo stesso Tribunale, della prosecuzione del procedimento di prevenzione nei confronti degli eredi prevista dalla legge unitamente alla conoscenza del procedimento a suo carico per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. depongono per la consapevolezza di GA EP del rischio di sottoposizione ad un procedimento di prevenzione e dell'espediente utilizzato per evitarlo, intestando le quote della società alla moglie. Tale finalità elusiva risulta definitivamente confermata dal IA, il quale nell'interrogatorio del 25 maggio 2016 ha dichiarato che le quote della My Land srl furono intestate alla moglie dell'GA e non allo stesso perché questi non poteva aprire società ed intestarsi beni, in quanto figlio di persona pericolosa, aggiungendo che non poteva figurare come socio perché qualche mese prima gli era stata chiusa d'ufficio una società, che vendeva calcestruzzo- v. pag. 188 ordinanza genetica-. Tale consapevolezza e la condivisione della scelta da parte dell'indagata risultano anche dalla circostanza che il bene conferito per l'acquisto delle quote proveniva dallo stesso GA EP, il quale, poco tempo prima della costituzione della società, aveva donato alla moglie un terreno. Risulta, inoltre, confermata dalle intercettazioni telefoniche, dalle quali emerge che della gestione della società, dei rapporti con i fornitori e dei prezzi di vendita si occupava il coniuge insieme al IA e che anche i rapporti con le banche erano tenuti da quest'ultimo, ma necessitavano dell'intervento dell'indagata in qualità di amministratore. Ne discende che l'indagata era perfettamente consapevole di avere un ruolo di gestione, puramente formale, e di schermare la posizione di socio occulto del marito, che non poteva figurare ufficialmente per evitare il rischio di sottoposizione a procedure ablative e ciò è sufficiente per la configurabilità del reato sul piano oggettivo e soggettivo, non potendo porsi in dubbio che l'indagata non conoscesse la caratura criminale del suocero o non fosse informata dei problemi giudiziari dello stesso, il quale aveva subito il sequestro delle quote societarie, e di quelli del coniuge, che aveva dovuto dismettere ogni carica sociale e ogni attività e persino donarle un terreno da conferire nella costituenda società per evitare i rischi connessi ad un eventuale procedimento per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. 4 h E che le fosse ben chiara la necessità di evitare l'intestazione formale di beni risulta anche dalla circostanza, accertata nel 2015, quando la DIA scoprì che la coppia aveva disponibilità di una villetta, acquistata da GA MA, ma non intestata né a lui né al figlio, che, tuttavia, ne aveva insieme a lei la disponibilità. Precisato che la condotta illecita tipica prevista dall'art. 12 quinquies I. 356/1992 consiste nella fittizia attribuzione di beni a soggetti terzi e, nel caso di società, la condotta si consuma con l'intestazione delle quote sociali a persone diverse dai reali quotisti, trattandosi di reato istantaneo con effetti permanenti (Sez. 6, n. 24657 del 27/05/2014 Lauritano, Rv. 262045) e che per la configurabilità del reato non è necessario l'effettivo inizio di un procedimento di prevenzione (Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015, Bilacaj, Rv. 264178), va ribadita la diversità dei presupposti fondanti l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale e quelli integranti il reato in esame. Il rapporto tra fattispecie penale e misura di prevenzione patrimoniale non può porsi in termini di alternatività, come ritenuto dal Tribunale, potendo i procedimenti procedere parallelamente, stante la loro autonomia, né le presunzioni previste in materia di prevenzione escludono la configurabilità del reato per i beni fittiziamente intestati ai prossimi congiunti, in quanto l'art. 12 quinquies 1.356/92 punisce la fittizia intestazione, comunque commessa, di un bene ad un qualsiasi soggetto terzo, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali, con la conseguenza che l'applicazione dell'una non esclude l'applicazione dell'altra (Sez. 2, n. 13915 del 09/12/2015, dep. 2016, Scriva e altri, Rv. 266386; Sez. 2, n. 5595/12 del 27/10/2011, Rv. 252696). Né è richiesta, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, la verifica della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale accertata, in quanto elemento estraneo alla fattispecie (Sez. 5, n. 30278 del 06/04/2016, Camerlingo e altri, Rv. 268200; Sez. 6, n. 37375 del 06/05/2014, P.m. in proc. Filardo, Rv. 261656). Ciò detto per il capo F), anche per il capo F1) va attribuito analogo rilievo ai fatti, che precedettero la seconda operazione di trasferimento delle quote della società dall'indagata alla moglie del IA ed al LA, persona di fiducia dell'GA e dallo stesso indicata, come ammesso dal IN e persino confermato dall'indagata- v. pag. 208 ordinanza genetica-. Tale operazione seguiva di pochi giorni la convocazione della coppia da parte della DIA, che, nel corso dell'esecuzione di una misura di prevenzione patrimoniale aveva scoperto che la coppia aveva la disponibilità di una villetta nel villaggio turistico sequestrato e, pertanto, li aveva convocati l'11 febbraio 2015 per acquisire informazioni sulle loro disponibilità ed attività economiche. 5 Ebbene, non solo il giorno dopo l'audizione la AV presentò le dimissioni da amministratore unico della My Land srl, ma, appena 12 giorni dopo, cedette le quote societarie possedute. La tempistica descritta, che già depone per la fondatezza dell'impostazione accusatoria, riceve definitiva conferma dalle dichiarazioni rese dal IN e dalla moglie nel corso degli interrogatori del 25 maggio 2016, dopo aver sporto nel marzo precedente denuncia
contro
GA EP per le minacce loro rivolte, in quanto non era disposto ad accettare di essere estromesso dalla società. Oltre a confermare l'evoluzione del rapporto con l'GA, il IA ha precisato che agli inizi del 2015 la banca aveva concesso una linea di credito di 250 mila euro alla società, ma non ai soci a causa della presenza di un familiare di un appartenente alla criminalità organizzata, cosicché, solo dopo la cessione delle quote da parte dell'indagata, fu ottenuta un'ulteriore linea di credito, ma anche in seguito l'GA era rimasto a gestire di fatto la società tramite il suo uomo di fiducia, imposto come amministratore in sostituzione della moglie del IA, giungendo persino a minacciarla di morte se avessero insistito a pretendere che uscisse dalla società. L'intento convergente dell'indagata, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, risulta dal colloquio registrato dalla moglie del IA in data 8 aprile 2015, nel corso del quale la AV espressamente dichiarava di voler definire la situazione debitoria e riprendersi la società insieme al marito, senza accennare alla separazione, evidentemente solo strumentale per superare i problemi con le banche. Tale finalità non solo smentisce la dichiarazione dell'indagata circa le difficoltà di accesso alle linee di credito e lo stress collegato a tale situazione, valorizzata dal Tribunale per escludere il dolo specifico, ma risulta ulteriormente smentita, come evidenziato dal ricorrente, dalla circostanza che la stessa AV ha dichiarato di aver intrapreso altra attività economica insieme al marito.
Considerato che
risponde del delitto di cui all'art. 12 quinquies I. 356/1992 non solo chi, titolare di quote di società, le intesti direttamente a soggetti terzi, al fine di realizzare gli scopi elusivi previsti dalla legge, ma anche chi (non titolare delle quote sociali) si adoperi in qualsiasi modo (anche nella sua veste di amministratore di fatto o di diritto) a favorire la realizzazione della condotta elusiva descritta dalla norma incriminatrice, scegliendo le persone cui intestare le quote sociali, provvedendo alla realizzazione dei trasferimenti di esse, tenendo i contatti con i professionisti, scegliendo amministratori di diritto, che prestino comunque, aiuto a mantenere nella sostanza la copertura del reale titolare delle quote, derivante dalla falsa intestazione (Sez. 2, n. 41433 del 27/04/2016 6 Bifulco e altri, Rv. 268631), la descritta attività dell'indagata dimostra che la stessa ha agito al fine di eludere iniziative dell'autorità giudiziaria dirette all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, concretamente prevedibili, in quanto perfettamente a conoscenza dei rischi incombenti sul coniuge. Ritenuto, pertanto, che, come evidenziato dal ricorrente, gli elementi illustrati depongono per la consapevole condivisione dell'indagata delle iniziative del marito sia nella fase costitutiva che in quella successiva del trasferimento delle quote sociali, non potendo egli figurare per timore di subire provvedimenti ablatori e perciò, destinato a rimanere socio occulto, ma gestore di fatto della My Land srl, e tenuto conto dell'ammissione dell'indagata di aver intrapreso una nuova attività insieme al coniuge, che nuovamente non figura ufficialmente, la valutazione del Tribunale non risulta corretta sia in punto di gravità indiziaria che di esigenze cautelari. Conseguentemente, in accoglimento del ricorso, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo. Così deciso, il 11/04/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Criscuolo Giacomo/Paoloni Kare DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 9 MAG 2017 M CAS E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P U E T Piera Esposito R O C 7