Sentenza 17 luglio 2013
Massime • 1
Il principio di immutabilità del giudice non trova applicazione nel giudizio abbreviato cd semplice (cioè senza integrazione probatoria), sia perché l'art. 442 cod. proc. pen. non richiama l'art. 525 cod. proc. pen., sia perché questa disposizione si riferisce ad una deliberazione emessa all'esito di un dibattimento caratterizzato per essere la sede di formazione della prova. (In motivazione, la Corte ha affermato che nel giudizio abbreviato è applicabile il principio di immediatezza - che impone che il giudice che ha assistito alla discussione proceda alla deliberazione - che è liberamente rinunciabile dalle parti).
Commentario • 1
- 1. Giudizio abbreviato e principio di immutabilità del giudice: la Cassazione ribadisce l'obbligo di rinnovare la discussione (Cass. Pen. n.23640/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 26 giugno 2025
Anche nel giudizio abbreviato privo di integrazione probatoria, il giudice chiamato a decidere deve coincidere con quello che ha assistito alla discussione. In caso contrario, la sentenza è nulla. La Cassazione interviene con un importante arresto sul principio di immutabilità del giudice, tutelando il contraddittorio e il diritto di difesa. Il fatto Con sentenza dell'11 giugno 2024, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Ma.Ga. per il reato di riciclaggio ex art. 648-ter c.p., pronunciata in primo grado dal G.i.p. del Tribunale di Palermo il 19 ottobre 2021. L'imputato, rappresentante legale di una ditta specializzata nello smaltimento di rifiuti ferrosi, era accusato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/07/2013, n. 32367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32367 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 17/07/2013
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 1922
Dott. MANNA TO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 50242/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TARANTO;
nei confronti di:
DI CE N. IL 01/02/1957;
RT LA N. IL 23/01/1980;
FA ME N. IL 25/08/1975;
CA VITO N. IL 04/05/1960;
carriero vincenza N. IL 01/11/1972;
SI GE AN N. IL 10/11/1973;
AR DA N. IL 11/11/1979;
D'ND GI N. IL 24/09/1965;
DE VI CC N. IL 26/04/1956;
DI BR AR ET N. IL 11/08/1969;
NO EN N. IL 28/12/1979;
EN DO N. IL 28/01/1981;
GA NA N. IL 08/07/1973;
IA EL N. IL 02/04/1973;
GO EL N. IL 04/05/1976;
UR EL N. IL 27/12/1966;
TT GI N. IL 10/02/1961;
RA ST;
LI NA N. IL 25/10/1971;
milano vincenzo N. IL 04/07/1976;
ZZ TO N. IL 06/11/1975;
AR VITO N. IL 13/01/1969;
PO AL N. IL 09/01/1961;
PU IN N. IL 20/08/1965;
RA GI N. IL 06/08/1974;
LI LA N. IL 12/06/1965;
RO AR IA N. IL 08/05/1970;
SE LE N. IL 25/01/1972;
speranza raffaella N. IL 07/04/1977;
NT MA N. IL 14/05/1965;
TR DE N. IL 15/09/1980;
ZA CO N. IL 20/04/1976;
ZA AR N. IL 01/08/1978;
inoltre:
AC PI RO N. IL 06/04/1950;
LE CA N. IL 15/09/1958;
LO SA IG N. IL 18/06/1962;
ZI TA N. IL 05/11/1929;
avverso la sentenza n. 729/2010 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO, del 23/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/07/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNELLI ENZO;
Letti gli atti, la sentenza impugnata, i ricorsi, nonché le memorie successivamente depositate dalle difese del ricorrente SI RL, nonché degli imputati non ricorrenti, SI GE AN, RA ST, IO RA, SE IA, carriero vincenza, GI EL, AR IT, EN RC, EN MO e EN RI;
Udita la relazione del cons. Dott. Jannelli Enzo;
Udita la richiesta a del S. Procuratore Generale, Dott. Fraticelli Mario, per l'annullamento con rinvio se vi è stata immutazione del giudice;
in subordine ancora annullamento con rinvio in accoglimento del ricorrente S.P.G. c/o la sezione distaccata di Taranto per la parte relativa agli imputati - fisioterapisti e coordinatori - assolti in grado di appello, rigetto dei ricorsi proposti;
Udito il difensore della parte civile, l'Asl di Taranto, avv. Soggia Fausto, i difensori degli imputati, CH ER RO, SI RL, LL RO GI e ZI TA, avv.ti Rella GI, ERtti Gianluca, Cavaliere Anna, Masiello Mauro, D'Aluisio Salvatore, nonché i difensori tutti degli imputati non ricorrenti, come indicati nel verbale di udienza.
OSSERVA
1- Con sentenza in data 23.1/17.4.2012 la corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, in riforma della sentenza di primo grado, emessa, in sede di abbreviato, dal gip del tribunale della stessa città in data 19.11.2009, mentre assolveva dai reati di associazione a delinquere e truffa continuata - capi A) e B) -, perché il fatto non costituisce reato, LD MA, RT RA, FA CA, RE IT, carriero vincenza, SI GE AN, CC NO, D'RI SE, De TA OC, Di RI RI NC, DU ER, NC
AN, NT IN, GI EL, LO EL, NO LE, TT SE, RA ST, LI IN, milano vincenzo, AL TO, AR IT, OR TA, PU NN, CH SE, IO RA, SE RI IA, SE LE, speranza raffaella, EN RC, TR ED, EN MO, e EN RIn;
ed ancora, sempre in riforma della decisione del primo giudice, mentre dichiarava non doversi procedere in ordine al delitto di truffa continuata per essersi prescritti i reati, consumati, secondo contestazione, fino al Maggio 2004, nei confronti di CH ER RO, SI RL, LL RO GI e ZI TA, confermava per questi ultimi quattro imputati la condanna per il delitto di associazione a delinquere -capo A- rideterminando la pena in mesi 10 e giorni venti ciascuno.
2- I fatti di reato come ricostruiti dai giudici di merito: il processo de quo è parte di una più ampia vicenda giudiziaria che vede imputati, non in questa sede, anche i responsabili, con altri medici, dell'Istituto di Diagnosi e Terapia s.r.l. con sede in Taranto, facente capo alla famiglia Marangi, istituto convenzionato con il SSN per le erogazione di prestazioni di riabilitazione motoria e di fisiokinesi terapia, nell'ambito del quale si sarebbe formata una associazione a delinquere funzionale, con la partecipazione di medici e personale fisioterapico, alla commissione di truffe ai danni del SSN attraverso un congegno oleato ed operante nel modo seguente: con l'ausilio di promotors si avvicinavano potenziali clienti, per lo più di età avanzata, si inducevano gli stessi a rivolgersi a medici dell'Istituto convenzionato che stilavano piani terapeutici contenenti iper - prescrizioni, sovrabbondanti e non necessarie per le esigenze terapeutiche dei pazienti, di fisiokinesiterapia, i piani venivano trascritti poi sulle ricette redatte dai medici di base, venivano poi attestate essere state svolte da fisioterapisti nell'ambito dell'Istituto, in realtà non prestate o prestate in moto riduttivo ed inidoneo, quindi in base a quanto indicato nei piani terapeutici, prescritti dalle ricette mediche, rappresentato dalle attestazioni delle prestazioni effettuate venivano chiesti ed ottenuti rimborsi non corrispondenti alle necessità mediche dei pazienti e comunque alle prestazioni fisioterapiche effettuate con ingiusto vantaggio dei medici e fisioterapisti a danno del SSN che erogava all'Istituto per l'anno 2003, a titolo di rimborso per le prestazioni come rappresentate effettuate, quattro miliardi, 485.804 Lire, su una richiesta, oggetto peraltro di contenzioso davanti alla giustizia amministrativa,di nove miliardi e 312 mila di vecchie lire, per i primi cinque mesi del 2004, sempre a titolo di rimborso, un miliardo e 869.086 di vecchie lire su una richiesta di 6 miliardi di vecchie Lire.
I giudici dell'appello hanno confermato la responsabilità dei medici specialisti dell'istituto convenzionato, CH, LL, SI e ZI, perché inseriti nell'organigramma dell'Istituto con il compito di sovrintendere e stilare i piani terapeutici, in ordine ai delitti di associazione a delinquere e di truffe, per queste ultime comunque rilevandone l'estinzione per prescrizione. Hanno poi escluso la responsabilità per entrambi i reati, per quel che in questa sede rileva, dei 33 fisioterapisti come indicati in epigrafe, nonché dei loro coordinatori nel numero di quattro, per non essere stata raggiunta la piena prova in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati come contestati. Le motivazioni della sentenza impugnata: i giudici dell'appello, quindi, con riferimento ai delitti, contestati ai medici, di associazione a delinquere e di truffa continuata, pur dichiarando quest'ultimo prescritto, procedono ad una analitica indicazione degli elementi di prova contro gli imputati.
Ritengono rilevanti ma non decisive le consulenze mediche sulle c.d. iper-prescrizioni perché effettuate in base a dati documentali senza alcun riscontro oggettivo sulle persone dei singoli pazienti, le integrano comunque procedendo ad una analitica descrizione delle terapie disposte, pervenendo ad una decisione di responsabilità, anche in base al contenuto degli interrogatori e delle deposizioni dei medici di base e dei pazienti, al sistema delle retribuzioni collegato al numero delle visite eseguite ed alle terapie prescritte, al contenuto di comunicazioni scritte da parte dei responsabili dell'Istituto ai medici di base perché si attenessero ai piani terapeutici, ai promoters incaricati di individuare potenziali pazienti con una analitica indicazione dei comportamenti da tenere, alla lettera sequestrata ad CH RO con la quale il medico, rivolgendosi ai responsabili dell'istituto, si sarebbe dimostrato consapevole dei "profitti verosimilmente alti", delle "condotte di rimaneggiamento e aggiustamento" posti in essere dall'amministrazione, alla necessità di "inventarsi cose nuove", in definitiva consapevole della operatività di una struttura dedita scientemente all'incremento di profitti illeciti. Ritengono invece i giudici di secondo grado di non poter condividere il pensiero dei primi giudici in merito alla colpevolezza dei fisioterapisti e dei loro quattro coordinatori, per non essere stata accertata oltre ogni ragionevole dubbio la consapevolezza dell'attività truffaldina posta in essere dai coimputati in forma associata e del loro concorso alla organizzazione criminosa. La decisione di assoluzione viene fondata su una serie di rilievi critici che si sanno ad analiticamente indicare: mancanza di rapporti, se non quelli strettamente professionali, con i vertici dell'istituto e con i medici intranei alla organizzazione, nessun fisioterapista era indicato nella lettera di CH RO, indirizzata alla proprietà dell'Istituto e dalla quale si evinceva la consapevolezza della finalità della compagine associativa, il loro rapporto di lavoro era da liberi professionisti con una retribuzione calcolata su una base fissa mensile ed una base variabile condizionata dalle prestazioni eseguite, dalle ore di lavoro impiegate e dal gradimento manifestato dal paziente, con la conseguenza che il fine di prestazioni inferiori a quelle dichiarate era solo quello di una maggiore retribuzione, rappresentazione scollegata dall'inserimento della loro condotta professionale nella complessa ed articolata organizzazione criminosa facente capo ai vertici dell'istituto Marangi.
3- Avverso la sentenza di secondo grado ricorrono per cassazione il S. Procuratore generale presso la corte di appello di Lecce e gli imputati CH, SI, LL e ZI, medici facenti parte dell'organico dell'Istituto di Diagnosi e Terapia. L'ufficio del P.M. denuncia, richiamando l'art. 606, lett. b) ed e) la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla assoluzione e del delitto associativo e del delitto di truffa, segnalandola un lato, il ruolo dei fisioterapisti, riconosciuto dai giudici di merito, come necessario alla perpetrazione delle truffe attraverso la attestazioni di esecuzione di prestazioni fisioterapiche non corrispondenti a quelle reali, dall'altro la non incompatibilità della finalità perseguita del profitto personale con l'illecito profitto conseguito dall'intera organizzazione.
Il ricorso del P.G. non merita accoglimento per il fatto che sottovaluta la ragione valorizzata dai giudici di merito per pervenire alla decisione relativa, ne contrappone un'altra assertivamente denunciata senza alcun riferimento alle singole e variegate posizioni individuali dei coordinatori e dei fisioterapisti, segnalandosi di conseguenza per la genericità dell'approccio al tema,da un lato, per l'invasione del suo ragionamento, dall'altro, in un campo, quello del merito, inaccessibile in sede di legittimità: invero, fermo restando il ruolo che sul piano oggettivo deve attribuirsi alle condotte dei fisioterapisti, collegate da un chiaro nesso causale agli eventi, fattuali e normativi, dei delitti come contestati ai coimputati, i giudici di secondo grado hanno correttamente sollevato dubbi in merito alla rappresentazione da parte dei predetti dell'inserimento delle loro condotte negli obiettivi strategici perseguiti dai responsabili dell'istituto e dei medici. È pur vero, come rileva il P.G. ricorrente,che il fine di interesse privato perseguito dagli imputati - parte della retribuzione essendo collegata alla durata delle prestazioni,che veniva falsamente rappresentata in eccesso rispetto a quella reale - era compatibile, ma in astratto, con la finalità dei delitti imputati ai responsabili dell'istituto convenzionato, ma una dichiarazione di colpevolezza richiede un quid pluris: un elemento aggiuntivo deponente per la rappresentazione di collegamenti e di relazioni con i vertici dell'istituto, collegamenti e comunicazioni che non sono emersi con sufficiente nitore durante il processo. Se poi si volesse condurre un discorso distinto con riferimento ai due reati contestati, occorre segnalare che, mentre gli elementi deponenti per la chiara consapevolezza dell'inserimento consapevole delle condotte dei fisioterapisti e dei loro coordinatori nella struttura dell'associazione a delinquere pur contestata non possono certo da solo ravvisarsi nell'intento di lucrare un compenso eccedente la corrispondenza con le prestazioni di chinesiterapia effettuate in realtà, una qualche maggiore plausibilità, con riferimento al loro intento uti singuli di chiedere ed ottenere una retribuzione eccessiva rispetto alle prestazioni effettuate o, al limite, non effettuate, potrebbe scorgersi nella prospettiva di una loro condotta truffaldina. Ma una tale condotta, ove rappresentabile, ed i giudici di secondo grado ne dubitano, non sarebbe quella oggetto della contestazione centrata sull'artifizio e raggiro volto ad ingannare, tramite l'associazione criminosa, il Servizio Sanitario Nazionale per indurlo a versare all'Istituto compensi non dovuti, ma dovrebbe gioco forza modularsi quale condotta volta ad ingannare i responsabili dell'Istituto convenzionato onde chiedere ed ottenere, in relazione alle prestazioni dichiarate ma non effettuate,quanto a tipologia e tempo di durata, corrispettivi non dovuti, con conseguente loro ingiusto profitto e danno del predetto istituto. Ma la contestazione,e gli stessi discorsi giustificativi di entrambi i giudici di merito, di primo e di secondo grado, sono modulati in modo da far riferimento a condotte truffaldine rivolte verso il SSN, per ciò stesso ingannato ed indotto a versare somme non dovute, non certo agli imputati non ricorrenti, ma allo stesso Istituto convenzionato. Il tutto preclude la possibilità ed opportunità di esaminare posizione per posizione le memorie, che hanno costituito l'impegno delle difese dei fisioterapisti e dei loro coordinatori, posizioni, variamente articolate e distinte ognuna dalle altre, quanto a tipologia e durata di prestazione, corrispondente o meno ai piani terapeutici loro affidati ed, in corso di prestazione, alle esigenze salutari dei pazienti. Peraltro l'impegno, in mancanza del ricorso degli interessati, si risolverebbe,allo stato, in un fuor d'opera.
4- Le ragioni di doglianza di tre dei ricorrenti, ad eccezione di SI RL, hanno tutte in comune l'eccezione, costitutiva del loro primo motivo di ricorso, della nullità della sentenza per essere stata deliberata, per l'appunto in data 23.1.2012, da un collegio - Sinisi Rosa Patrizia, Presidente, Alfredo Garbati e Bombina Santella, Consiglieri - diverso da quello della udienza precedente, in data 10.10.2011, dove, composto il collegio dallo stesso Presidente, lo stesso giudice relatore, cons. Bombina Santella, e dal cons. a latere Romano Rita, era iniziata la discussione con l'intervento orale del P.G., della parte civile e di molti difensori. L'udienza era stata poi rinviata a quella successiva, del 21.11.2011, con giudice a latere non relatore il cons. Garbati e senza il compimento di alcuna attività processuale, il rinvio successivo veniva fissato per l' udienza del 9.1.2012, dove il collegio, ricostituito nella sua originaria composizione, disponeva l'acquisizione di una serie di atti - tra cui la relazione conclusiva delle indagini di p.g. datata 26.9.2005 e la consulenza medica disposta in sede di incidente probatorio a firma dei dottori sammarco - TI - per poi rinviare ancora all'udienza, ultima, del 23.1.2012, dove il collegio, composto questa volta, fermi restando il pregresso Presidente e il pregresso consigliere relatore, dal cons. Garbati quale consigliere non relatore, accertata la costituzione di tutte le parti, acquisiva gli atti delle indagini preliminari indicati nella precedente udienza, nonché la consulenza in sede di incidente probatorio, dava la parola alla difesa di alcuni imputati che chiedeva dichiararsi la prescrizione dei reati, prendevano quindi la parola tutti gli altri difensori presenti che aderivano alla predetta richiesta, il che consentiva al collegio di ritirarsi per la decisione. Tutti i ricorrenti,a fronte della composizione del collegio nelle varie udienze come sopra descritta, quindi denunciano la violazione dell'art. 525 codice di rito che impone, a pena di nullità assoluta, che la delibera venga assunta dagli "stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento". In sede di discussione orale i difensori rimarcano il fatto del mutamento della composizione del collegio nel corso della discussione.
5- La ragione di doglianza,ineccepibile in astratto, non merita accoglimento perché non si adatta al caso concreto.
Invero una istruttoria dibattimentale, nel caso di giudizio abbreviato semplice, non è possibile ipotizzare per il fatto che il materiale probatorio, su cui deve fondarsi la decisione, è da altri giudici formato di talché è inconcepibile pensare ad una situazione equivalente o comunque lontanamente paragonabile alla rinnovazione del dibattimento che si svolge nel rito ordinario. Vi è da premettere anche che l'art. 525 c.p.p. è impropriamente richiamato nel caso di specie, in sede cioè di rito abbreviato per una duplice ragione, letterale l'una, sistematica-logica l'altra: da un lato, l'art. 442 c.p.p., non richiama quale norma applicabile al rito speciale l'art. 525 c.p.p., dall'altro questa seconda disposizione ha riferimento ad una deliberazione che si caratterizza per il fatto che è preceduta da un dibattimento a sua volta caratterizzato per essere la sede di formazione della prova. Da qui la necessità, per il principio di immediatezza, che siano gli stessi giudici davanti a cui si è formata la prova a impegnarsi per la decisione perciò stesso consapevole e matura. Se così non fosse non si capirebbe la ragione del processo, tendenzialmente accusatorio, di non veicolare mezzi probatori formati dal giudice delle indagini preliminari nella sede propria dibattimentale. Il vero è che, nel caso di specie, viene il profilo,diverso, della esigenza che sia lo stesso giudice,che ha assistito alla discussione, ad assumere la responsabilità della decisione: e l'esigenza si immedesima nel principio generale, assoluto, di carattere logico, immanente al sistema per il quale, posta la necessità ed opportunità della discussione orale, di per sè, un volta svolta hic et nunc, irripetibile, debba essere lo stesso soggetto, a cui la discussione è diretta, a decidere su quello che ne costituisce l'oggetto. Ove così non fosse, dovrebbe ritenersi che la discussione abbia solo un valore di opzione, come tale eliminabile a piacere del giudice nel gioco dialettico delle parti. Il vero è invece che il soggetto "discutente" può rinunciare alla discussione, limitandosi alla mera richiesta del decidendo ne' in tal caso il giudice potrebbe obbligare il difensore alla esplicitazione delle ragioni della richiesta, rientrando un tale comportamento nelle strategie, quali che siano,e quindi negli interessi come ritenuti dalla difesa.
Ora nel caso di specie è fin troppo agevole rilevare che la discussione è si iniziata all'udienza dal 10.10.2011,proseguita poi alle udienze successive fino all'udienza finale, dove il collegio, nel suo consigliere non relatore, era diversamente composto rispetto alle udienze precedenti, ma poi è ripresa, presenti le parti costituite, per aver dato il collegio la parola alla difesa di alcuni imputati che hanno,discutendone, richiesto che il giudice dichiarasse la prescrizione di tutti i reati. Il che ha successivamente promosso l'intervento di tutti i difensori presenti che a quella richiesta hanno aderito e che non hanno ritenuto,a fronte della visibile diversa composizione del collegio, non certo di sollevare l'eccezione proposta in sede di ricorso perché con evidenza impedita dal fatto che, volendo, avrebbero agevolmente potuto ripetere le discussioni e argomentazioni svolte in precedenza, avendone tutta la possibilità e senza che si potesse registrare in proposito un diniego da parte del collegio. Il processo in appello,in definitiva, si è concluso del tutto ritualmente nell'udienza del 23.1.2012 alla presenza, come attestato dal giudice collegiale, di tutte le parti costituite che hanno avuto la possibilità di discutere e che hanno ritualmente concluso aderendo alla richiesta dei colleghi che hanno chiesto la prescrizione dei reati. Il che rende la fattispecie di causa non omogenea a quella pur richiamata dalle difese ed in occasione della quale è stato affermato il principio alla cui stregua "costituisce un'ipotesi di nullità assoluta per violazione del principio dell'immutabilità del giudice il frazionamento degli interventi conclusivi delle parti svolti dinanzi a due collegi diversamente composti" (in termini, Cass. Sez. 5^, 25.9/22.11.2012, Scambia, Rv. 2540049). Nel caso in esame tutte le parti costituite erano presenti, tutte sono intervenute, alcune anche per argomentare, presentando le loro conclusioni, tutte ancora avendo la possibilità di svolgere o meno, a loro insindacabile giudizio, eventualmente ripetendo le pregresse,le più ampie difese.
Nè giova replicare che il consenso allo svolgimento comunque della discussione malgrado la diversa composizione del collegio nelle udienze precedenti dove, al di là della costituzione delle parti, si sono acquisite prove o comunque si è dato inizio alla discussione, sia oggetto di un diritto personalissimo, esercitabile dalla parte, l'imputato, personalmente: alla stregua dell'art. 99 c.p.p. l'eccezione alla regola della rappresentanza e della legittimazione del difensore all'esercizio delle facoltà e dei diritti che la legge riconosce all'imputato deve essere espressa e comunque, se ricavabile per interpretazione, attenere a facoltà che non riguardano la difesa tecnica che è competenza propria del professionista.
6- Hanno anche in comune tutti e quattro ricorrenti, pur con diversità di accenti in relazione ai diversi piani terapeutici formulati, la denuncia di manifesta illogicità della motivazione rispetto agli atti del processo, nonché l'omessa considerazione delle argomentazioni difensive (secondo motivo del ricorso di ZI, quarto del ricorso di LL, terzo del ricorso di SI, secondo ancora del ricorso di CH).
In particolare si richiamano gli esiti della consulenza tecnica della d.ssa SC, disposta dal P.M. e di quella dei dottor sammarco - TI, acquisita in sede di incidente probatorio, la ravvisata necessità di una loro congiunta audizione all'udienza camerale dell'9.10.2009 perché i consulenti offrissero "indispensabili precisazioni", a fronte del dato, comune ad entrambi gli atti peritali, che non si era proceduto alla visita specialistica dei pazienti con conseguenti esiti non tranquillanti in merito alle prestazioni fisioterapiche, si sottolinea la contraddizione conseguente alla assoluzione di medici che si troverebbero nella stessa posizione dei quattro ricorrenti, si rileva la mancanza dell'ingiusto profitto a fronte degli esiti degli accertamenti attraverso la consulenza contabile del dottor TO De LI, che a fronte della documentazione dei sanitari, non avrebbe rilevato, in base alla documentazione acquisita, ingiusti vantaggi conseguenti ai compensi percepiti dall'Istituto. Ancora il motivo, comune a tutti i quattro medici ricorrenti, sottolinea poi che dei numerosi piani terapeutici stilati dagli imputati solo una piccola parte è stata valorizzata dalla sentenza come costitutiva delle condotte di artificio e raggiro, senza peraltro prendere in esame anche per questa piccola parte i rilievi difensivi: così per il dottor ZI sarebbero stati ritenuti inappropriati solo sei piani terapeutici, di cui tre a forma congiunta ZI - Iacovizzi, medico ginecologo, per il dottor LL solo i piani, anche se reiteratici quattro pazienti, SC, PP, RA e ON per tre delle quali peraltro i medici di base si erano rifiutati di ripetere nelle loro impegnative le prescrizioni, con il venir meno quindi dei correlati delitti di truffa -, per il dottor SI i piani terapeutici di soli tre pazienti, BR, Di ZO e IE, per il dottor CH, infine, ancora, le prescrizioni di trattamento per soli sei pazienti. Ancora la difesa degli imputati si impegna a negare il valore probatorio che i giudici di merito hanno attribuito alla lettera sequestrata nella abitazione dell'imputato CH RO nel cui contesto vengono menzionati gli imputati ZI, LL e SI, in relazione ai quali si sottolinea l'inserimento nella compagine delinquenziale organizzativa, omettendo poi di svolgere le medesime considerazioni colpevoliste in relazione ad altri medici, pur menzionati, che si troverebbero nella stessa posizione e che pur sono stato assolti. Ancora contraddizioni argomentative vengono colte nel rappresentare che l'organizzazione criminosa si avvaleva delle attività dei fisioterapisti che seguivano le loro prestazioni impiegando un tempo di esecuzione inferiore, ma che alla assoluzione di costoro non era seguita quella degli imputati che si sarebbero trovati nelle loro identiche posizioni. Si muove poi una censure di puro diritto in merito alla inutilizzabilità delle deposizioni dei medici di base, nella misura in cui esse sollevano problematiche critiche in ordine alla utilità del trattamento prescritto, alla appropriatezza dello stesso, sotto il profilo della sua ripetitività dopo un brevissimo lasso di tempo, in considerazione della patologia manifestata dal loro assistito: delle predette dichiarazione i ricorrenti denunciano l'inutilizzabilità alla strega dell'art. 63 c.p.p., comma 2, per essere state quelle dichiarazioni contro alios raccolte senza l'assistenza del difensore, inutilizzabilità peraltro patologica e non fisiologica, come tale rilevabile anche in sede di giudizio abbreviato. La difesa di SI, in particolare insiste, richiamando la disciplina normativa del settore, nel sottolineare quasi l'irrilevanza causale dei piatti terapeutici predisposti dai medici imputati, a fronte della rilevanza questa si causale oggettiva, imprescindibile, formale e sostanziale delle c.d. ricette rosse emesse dai medici di base.
7- La predetta ragione di doglianza non merita accoglimento, una volta che il ragionamento giudiziale venga collocato nel più ampio contesto del modus operandi dell'organizzazione predisposta dai responsabili dell'Istituto e dalle numerose circostanze che valgono a inserire le prestazioni dei medici a pieno titolo nelle finalità illecite che l'organizzazione predetta perseguiva. Invero le prescrizioni sovrabbondanti dei medici non possono non collocarsi nella strategia tipicamente aziendalistica dei responsabili dell'Istituto convenzionato, evidenziata dalle modalità di ingaggio dei pazienti attraverso l'utilizzazione a tal fine di veri e propri promotori;
istruiti a divulgare presso i potenziali pazienti le cure presso la struttura, a prelevarli a casa, quindi accompagnarli dai medici di base, quindi in pulmino fino alla sede dell'Istituto, riaccompagnarli a casa dopo la terapia, dopo aver provveduto a dare loro regali. Il tutto si traduceva nella palese violazione della normativa di riferimento: il paziente ometteva la preliminare, pur prescritta, visita fisiatrica da parte del medico di base, si presentava a questi già munito del piano terapeutico redatto dai medici della struttura. Nessun accenno nei motivi di ricorso del vadevecum sequestrato nel corso delle indagini redatto dai responsabili dell'Istituto per i promotors che ad esso dovevano rigidamente attenersi Sintomatica ancora della visione aziendalistica della casa di cura, proiettata alla realizzazione di profitti attraverso una attività medica funzionale ad essi più che alla cura dei malati, è la lettera, sulla quale non si soffermane più di tanto le ragione di doglianza, dell'amministratore unico dell'Istituto, MM Iole, inviata ai medici di base, ritenuta dai giudici di merito densa di significati di intimidazione e di coazione psicologica funzionali, pena azioni per responsabilità civili, amministrative e penali, a far desistere i predetti medici a non avallare le prescrizioni di fisiokinesi terapia stilate dai medici dell'Istituto.
In tale contesto devesi rilevare la contraddittorietà dell'argomentazione difensiva che segnala la manifesta illogicità del discorso giustificativo giudiziale nella misura in cui da, un lato, riterrebbe l'irrilevanza degli esiti della consulenza della dottoressa SC e della perizia disposta dal gup, irrilevanza avallata dal confronto dei periti nell'udienza camerale dell'8.10.2009, dall'altro finisce poi per valorizzarli, gli accertamenti tecnici, nella disamina degli elementi probatori a carico di medici ricorrenti. Secondo le difese in conclusione, i predetti accertamenti, che denunciano le c.d. iper - prescrizioni da parte dei medici, non sarebbero affidabili perché redatti senza l'esame personale del paziente, ma solo sulla base di documenti È fin troppo facile però replicare che una tale osservazione si ritorce contro le difese che la propongono: perché proprio aver stilato programmi di fisiokinesiterapia senza aver prima proceduto- e negli atti e nelle difese non ve ne è traccia- ad un esame clinico del paziente,ad una indagine anamnestica, ad un esame obiettivo, alla lettura di indagini strumentali e di laboratorio coagula il disvalore, rilevante sul piano penale, conseguente alla omessa valutazione dell'appropriatezza medica sia dal punto di vista qualitativo sia dal punto di vista quantitativo delle singole prestazioni di kinesiterapia, disvalore che si trasduce in una condotta di artifizi e raggiri ai fini di richiedere ed ottenere dall'ente previdenziale rimborsi di spese e prestazioni non dovuti. Il vero è che i giudici di merito hanno rigorosamente selezionato da tutte le contestate c.d. iperprescrizioni quelle che, per dati oggettivi e per valutazioni tutte coerenti e congrue sul piano del merito, si traducevano in evidenti eccessi, come tali impropri, di prescrizioni di cure riabilitative.
I giudici dell'appello si sono impegnati a selezionare e prescegliere prima, quindi ad indicare, una per una le pazienti - SC RI Scala, PP RI Scala, RA NC, Falcone Grazia per LL, BR Di NZ, IE per SI,
AL, RI ed ancora IE per ZI, AR per CH - insieme ai numerosi trattamenti terapeutici,alle stesse riferibili, con prescrizioni palesemente esagerate, pervenendo ad un insindacabile giudizio sul piano del merito, a conclusioni cioè che, sulla base delle valutazioni dei medici di base i quali conoscevano, per averle in cura, le condizioni di salute dei loro pazienti, sulla base di piani terapeutici assolutamente impraticabili per numero e ripetitività in un breve arco di tempo, non intervallate nemmeno da una indispensabile visita di controllo che registrasse gli effetti dei primi trattamenti, ovvero di piani che interessavano articolazioni diverse da quelle interessate alla malattia, si traducevano in quello che icasticamente è stato definitivo un vero e proprio "bombardamento" di fisioterapia. Non vale infine segnalare il diverso trattamento riservato ad altri medici e ai fisioterapisti tutti: la responsabilità penale è a carattere personale, con la conseguenza che il vizio, tipicamente di diritto amministrativo, dell'eccesso di potere che si traduca in tesi in un diverso trattamento di posizioni eguali, ha scarsa presa nel settore processuale penale una volta che il discorso giustificativo di colpevolezza in ordine al singolo imputato sia congruo e coerente, impermeabile a censure di merito, refrattario a critiche di legittimità, l'incongruenza e l'illogicità del ragionamento riferito agli altri coimputati potendo essere sottoposto a riesame solo nel caso dell'impugnativa della controparte interessata, sia privata che pubblica.
Non accoglibile, infine, è la censura in merito alla pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni dei medici di base che avrebbero concorso nei reati contestati ai medici dell'istituto con l'avallare le iperprescrizioni stilate da questi ultimi: invero sta di fatto che i giudici di merito non hanno ritenuto che i medici di base potessero mai rivestire la qualità di indagati e/o imputati, con la conseguenza che non può certo il giudice di legittimità sostituirsi al giudice di merito, a meno di travalicare i rigidi steccati delimitanti i suoi poteri conoscitivi
8- Ancora comune ai soli ricorsi di LL RO - quarto motivo - e di SI RL - primo motivo - è la doglianza infondata in merito alla violazione dell'art. 417 codice di rito, lett. b), sul versante della genericità della imputazione: invero l'indicazione di piani terapeutici costituiti da iperprescrizioni di fisiochinesiterapia molte anche inappropriate e
contro
- indicate evidenzia una specificità di contestazione, implementata dalle specifiche contestazioni in sede di interrogatorio che si è potuto svolgere con le più ampie possibilità di esercizio del diritto di difesa. E la stessa eccezione di prescrizione del delitto di associazione a delinquere ancor prima della data della sentenza di appello sollevano i ricorrenti LL e CH rispettivamente con il sesto ed il quarto motivo dei loro ricorsi, rilevando che la prescrizione del delitto di truffa continuata ad una data anteriore dovrebbe comportare a quella data l'individuazione del termine della condotta associativa.
Il rilievo sul tempo dei maturazione della causa estintiva del reato è manifestamente infondato alla stregua del ragionamento sul punto offerto dai giudici di merito: i medici al di là della individuazione di specifiche condotte truffaldine, hanno continuato ad operare nella struttura dell'Istituto Marangi sino al maggio 2004, giusta l'imputazione a loro carico formulata, con la conseguente prescrizione del delitto associativo, che non dipende certo dalla realizzazione dei delitti-fine, tenuto conto dei periodi di sospensione, alla data del 31.1.2012, considerato il periodo di sospensione dal 19.7 al 19.9.2007.
9- La difesa del solo LL RO GI, con il secondo e terzo motivo del suo ricorso, denuncia rispettivamente, la nullità della sentenza: a) per contraddittorietà del dispositivo che nella prima parte assolve LL, insieme agli altri tre medici imputati, da entrambi i delitti, nella seconda parte, invece, dichiara di non doversi procedere contro i predetti per il delitto di truffa continuata e li condanna per il delitto associativo;
b) per l'erroneo calcolo della pena avendo il giudice di merito, nonostante il giudizio di equivalenza delle circostanze, ridotto di un terzo la misura della pena inflitta.
I motivi sono manifestamente infondati, uno, inammissibile, il secondo: il primo, trattandosi di mero errore materiale, conseguenza di un chiaro refuso, per essere stati tutti i medici dell' Istituto ricorrenti inseriti nell' elenco dei fisioterapisti, a cui solo ha riferimento la assoluzione perché i fatti non costituiscono reato, ma poi indicati, nello stesso contesto, come destinatali, con riferimento alle due imputazioni, di truffa e di associazione a delinquere, di diverse determinazioni decisionali. L'errore materiale, volendo, potrà essere corretto dagli stessi giudici dell'appello, che lo hanno commesso. Inammissibile poi è il rilievo dell'erronea calcolo della pena: difetta l'interesse ad impugnare per essere la pena, determinata in forza delle attenuanti generiche più favorevole di quella determinabile senza la loro considerazione. 10- Concludendo si ritiene, in riforma della sentenza oggetto di ricorsoci dichiarare la prescrizione del delitto di associazione a delinquere, maturatasi alla data del 31.1.2012, dopo la deliberazione della sentenza oggetto di ricorso e di confermare nel resto la decisione di secondo grado, previo rigetto del ricorso del Procuratore generale di Lecce.
In tema di declaratoria di estinzione del reato, l'art. 578 c.p.p., prevede che il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado o in grado di appello è intervenuta condanna, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Da qui il dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CH ER RO, SI RL, LL RO GI, e ZI TA in ordine al reato loro ascritto di associazione a delinquere perché estinto per prescrizione;
conferma le statuizioni civili e condanna i predetti ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile, l'Asl di Taranto, liquidate in complessive Euro 4,000.00(quattro mila) per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2013